PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - Comune di Scanzorosciate

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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - Comune di Scanzorosciate
PIA NO D I C L ASS I FICA ZI O N E
   ACUS TI C A D E L T ER RIT O RIO
            CO MU N AL E

            RELAZIONE TECNICA

                 PROPOSTA DI ADOZIONE
                 REV.00 - 26.11.2019
                 Norma di riferimento:
                 Legge quadro 447/1995
                 Legge Regionale n.13 10/08/2001
                 Dgr 7/9776 del 12/07/2002

Emissione del: 26 Novembre 2019
File: 19EM00181A SCANZOROSCIATE zonizzazione acustica relazione.doc
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - Comune di Scanzorosciate
consulenze ambientali s.p.a.
 24020 Scanzorosciate (BG) – Via A. Moro, 1 – Tel 035/6594411 – Fax.035/6594450
 Filiale: 20017 Rho (MI) – Via Beatrice d’Este, 16
 info@consamb.it – www.consamb.it
 Codice fiscale e Partita IVA: 01703480168

                   Redatta da:      Dott. Sergio Brena
                                    Consulenze Ambientali SpA

                                                Tecnico Competente in Acustica
                                                Decreto 5874 del 10.06.2010

                 Verificata da:     Dott. Ing. Fabio Donghi
                                    Consulenze Ambientali SpA

                                                Tecnico Competente in Acustica
                                                Decreto 15093 del 19.10.2018

                Approvata da:       Comune di Scanzorosciate
SOM MA R I O
1. Premessa........................................................................................................................... 5

2. Introduzione ..................................................................................................................... 6

3. Riferimenti normativi ........................................................................................................ 7

    3.1 DPCM 1 marzo 1991 e Legge Quadro 447/1995 ....................................................... 7

    3.2 DPCM 14 novembre 1997 .......................................................................................... 7

    3.3 Decreto 16 marzo 1998 ........................................................................................... 11

    3.4 D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 ................................................................................. 12

    3.5 D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 ................................................................................. 15

    3.6 Legge regionale 10 agosto 2001 n.13 ..................................................................... 16

    3.7 Deliberazione n. VII/9776 del 6 luglio 2002 ............................................................ 16

4. Competenze Comunali .................................................................................................... 17

    4.1 Procedura di adozione del piano .............................................................................. 18

5. Criteri e finalità della zonizzazione acustica ................................................................... 19

    5.1 Obiettivi del piano di zonizzazione acustica ............................................................ 19

    5.2 Criteri generali del piano di zonizzazione acustica .................................................. 20

6. Le sorgenti di rumore ...................................................................................................... 22

    6.1 Infrastrutture stradali ............................................................................................... 22

    6.2 Infrastrutture e impianti produttivi o commerciali ................................................... 24

    6.3 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero
    all’aperto-Cantieri ........................................................................................................... 25

    6.4 Altre sorgenti di rumore .......................................................................................... 26

7. Prima ipotesi di zonizzazione acustica ............................................................................ 27

    7.1 Metodo di lavoro ...................................................................................................... 27

    7.2 Analisi degli strumenti urbanistici............................................................................ 28

    7.3 Individuazione delle sorgenti sonore ....................................................................... 28
           7.3.1         Infrastrutture e impianti produttivi ............................................................ 29
           7.3.2         Infrastrutture e impianti commerciali ........................................................ 29
           7.3.3         Infrastrutture stradali ................................................................................ 29
           7.3.4         Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero
                         all’aperto .................................................................................................. 31

COMUNE DI SCANZOROSCIATE                                                                                      Pagina N. 3 di 46
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A tale area si assegna la classe IV, data la vicinanza con il polo industriale situato a sud e
con il campo da beach-volley............................................................................................... 31

    7.4 Individuazione dei ricevitori sensibili ....................................................................... 32

    7.5 Analisi classificazione acustica comuni confinanti ................................................... 33

    7.6 Individuazione ipotetica delle classi acustiche ......................................................... 34

8. Rilievi acustici sul territorio ............................................................................................. 35

    8.1 Scopo dei rilievi ....................................................................................................... 35

    8.2 Punti di misura......................................................................................................... 35

    8.3 Strumentazione utilizzata ........................................................................................ 37

    8.4 Modalità di misura ................................................................................................... 38

    8.5 Risultati delle misure ............................................................................................... 39

9. Proposta di piano ............................................................................................................ 44

    9.1 Classificazione finale ............................................................................................... 44

                                               AL LE GA T I
N. 1:         PGT – Stato attuazione P.G.T. – TAV A16 (scala 1:5.000)
N. 2:         PGT – PIANO DELLE REGOLE – TAV. C1 (scala 1:5000)
N. 3:         Planimetria carta generale (scala 1:5.000) per l’intera area comunale con la
              determinazione delle zone acustiche, delle fasce di rispetto stradale e con-
              fronto comuni confinanti;
N. 4:         Planimetria punti di rilievo fonometrico (scala 1:5.000);
N. 5:         Elaborati grafici rilievi fonometrici;
N. 6:         Certificati strumentazione;

COMUNE DI SCANZOROSCIATE                                                                                  Pagina N. 4 di 46
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1.      Premessa

Il D.P.C.M. 1/3/91, la legge 447/95, il D.P.C.M. 14.11.1997 e la Legge Regionale
10/08/2001 n°13 stabiliscono il regime normativo relativamente all’inquinamento acustico
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e introducono l’obbligo per i comuni di adot-
tare un Piano di Zonizzazione del Territorio in relazione ai limiti massimi ammissibili di ru-
morosità.
Il comune è già dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato con d.c.c.n°63 del
03/11/2006. Con la definizione del PGT e della successiva variante si è reso necessario pro-
cedere alla stesura di un nuovo Piano di Classificazione Acustica, attraverso assegnazione di
incarico a Consulenze Ambientali S.p.A.

Il Piano di Classificazione qui descritto recepisce lo strumento del PGT così come approvato
con Deliberazione C.C n° 34del 24/08/2010 e con le modifiche adottate con Deliberazione
C.C n. 61del 27/09/2017;
Lo studio, trattandosi di adeguamento alle scelte del PGT non comporta alcuna modifica alle
previsioni del documento di Piano del PGT.

Nella presente relazione si riprendono i contenuti della legislazione, chiarendo la necessità e
gli obiettivi della zonizzazione acustica e le competenze comunali. Sono inoltre spiegate le
modalità e i criteri seguiti nella redazione del piano.
A completamento è riportata una descrizione delle zone omogenee in cui è stato suddiviso il
territorio comunale, che sono illustrate in dettaglio nell’allegata documentazione cartografi-
ca, unitamente ai risultati delle verifiche fonometriche effettuate nelle zone ritenute più si-
gnificative.
Allegati alla presente sono uniti inoltre tutti gli elaborati cartografici così come previsto dalle
linee guida regionali emanate per la redazione dei piani di zonizzazione acustica comunali.
La zonizzazione acustica in oggetto è stata redatta sulla base delle indicazioni tecniche sug-
gerite dal documento: "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acu-
stica del territorio comunale", approvato dalla regione Lombardia con D.G.R. 12 luglio 2002
- n. 7/9776, modificata dalla dgr 8/11349 del 10/02/2010.

COMUNE DI SCANZOROSCIATE                                                              Pagina N. 5 di 46
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2.      Introduzione

E' convinzione comune, a livello europeo, che l'inquinamento acustico costituisca uno dei
principali problemi ambientali a livello locale nelle aree urbane. Si ritiene che il 20% della po-
polazione sia esposta a livelli di rumorosità considerati inaccettabili da scienziati ed esperti
sanitari in quanto provocano malessere, disturbi del sonno, danni di natura cardiovascolare
e psicofisiologica oltre a causare costi economici di tipo esterno alla società (perdita di pro-
duttività, variazione del prezzo commerciale dei beni immobili, costi di prevenzione e ridu-
zione) difficilmente quantificabili.

L'interesse internazionale nei confronti dell'inquinamento acustico, pur essendo ancora con-
siderato meno importante rispetto ad altre forme di inquinamento, è sempre maggiore.

Tra gli strumenti per la riduzione del rumore - norme di emissione e di immissione, misure
infrastrutturali, strumenti economici, procedure operative - la pianificazione territoriale si
pone come mezzo privilegiato per l'attuazione delle norme di immissione e svolge un ruolo
chiave nella riduzione dell'inquinamento acustico. Sul lungo termine la pianificazione territo-
riale è quanto mai efficace poiché consente di prevenire l'insorgere di nuovi problemi.

Ai fini della riduzione dell'inquinamento acustico, essa consente di limitare l'utilizzo di terri-
tori già soggetti a livelli elevati di rumore, contenere lo sviluppo di nuove fonti di rumore,
come le strade o gli impianti industriali, allo scopo di tutelare i poli di sviluppo esistenti e
promuovere l'accorpamento delle attività fonti di rumore, preservando le aree più tranquille.

L'inquinamento acustico è un fattore principale nell'elaborazione delle dichiarazioni ambien-
tali relative a interventi per cui è richiesto uno studio di impatto ambientale.

COMUNE DI SCANZOROSCIATE                                                            Pagina N. 6 di 46
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3.      Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi relativi alla zonizzazione acustica, in quanto
aggiornati negli ultimi anni dall’emanazione di alcuni decreti attuativi della Legge Quadro.
I riferimenti fondamentali nella legislazione nazionale sono i seguenti:

3.1     DPCM 1 marzo 1991 e Legge Quadro 447/1995
Il DPCM 1/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno" è stato il primo atto emanato allo scopo di regolamentare e ridurre
l'inquinamento acustico. Stabilisce limiti di accettabilità provvisori immediatamente esecutivi
e limiti definitivi la cui entrata in vigore è subordinata alla classificazione del territorio in zo-
ne acustiche. Il D.P.C.M. prevede 6 classi di aree definite con riferimento al contesto e alla
tipologia di urbanizzazione esistente; tale suddivisione è assegnata al Comune.

La Legge 26 ott. 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico” è uno strumento di
inquadramento generale delle problematiche relative all'inquinamento acustico. Stabilisce i
principi generali in materia, definisce un quadro di competenze e di responsabilità e indivi-
dua i soggetti a cui demandare l'emanazione degli strumenti attuativi. Nella legge non sono
citate disposizioni di carattere tecnico.

3.2 DPCM 14 novembre 1997
Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” aggiorna
e, in parte, annulla le disposizioni del D.P.C.M. del 1° Marzo 1991, rendendole congruenti
con i principi della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico N° 447/95.
Il D.P.C.M. 14/11/97 conferma la precedente definizione delle sei classi in cui suddividere il
territorio mentre sono assegnati a ogni classe quattro coppie di valori: due relativi alla disci-
plina delle sorgenti sonore ("valori limite di emissione" e " valori limiti assoluti di immissio-
ne" ), due significativi ai fini della pianificazione delle azioni di risanamento ("valori di atten-
zione" e "valori di qualità").

Valori limite di emissione
Si riferiscono alla rumorosità delle singole sorgenti sonore e sono anch’essi legati alla tipo-
logia della zona e al periodo di riferimento. Dal punto di vista pratico tali limiti (vedi Tabella
1) sono 5 dB(A) inferiori a quelli assoluti di immissione caratterizzanti ciascuna zona del ter-
ritorio e devono essere verificati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

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Tabella1 – Rif.Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d’uso del ter-          Tempi di riferimento
ritorio
                                               Diurno dB(A)                            Notturno dB(A)

Classe I                                       45                                      35

Classe II                                      50                                      40

Classe III                                     55                                      45

Classe IV                                      60                                      50

Classe V                                       65                                      55

Classe VI                                      65                                      65

Valori limite assoluti di immissione
Si riferiscono all’insieme di tutte le sorgenti sonore che insistono sull’area e devono essere
inferiori a valori dipendenti dalla tipologia acustica della zona in cui sono rilevati e dal perio-
do di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06). In sostanza essi coincidono con i valori
massimi delle varie zone già contemplate dal D.P.C.M. 01/03/91.

Tabella 2 - Rif. Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d’uso del terri-         Tempi di riferimento
torio
                                                Diurno dB(A)                      Notturno dB(A)

Classe I                                        50                                40

Classe II                                       55                                45

Classe III                                      60                                50

Classe IV                                       65                                55

Classe V                                        70                                60

Classe VI                                       70                                70

COMUNE DI SCANZOROSCIATE                                                                           Pagina N. 8 di 46
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Valori di attenzione
I valori di attenzione costituiscono il valore di immissione che segnala la presenza di un po-
tenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata
"A", riferiti al tempo a lungo termine (TL ) sono:
a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C di cui sopra, aumentati di 10 dB per il periodo
diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C. Il tempo a lungo termine
(TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territo-
rio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tem-
po è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il
valore TL , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito ri-
guardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è
sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b), ad eccezione delle aree
esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di su-
peramento dei valori di cui alla lettera b).
I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Tabella 3 - Valori di attenzione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del terri-       Se riferiti a un’ora              Se riferiti all’intero periodo di rife-
torio                                                                           rimento

                                              Diurno         Notturno           Diurno                Notturno

Classe I                                      60             45                 50                    40

Classe II                                     65             50                 55                    45

Classe III                                    70             55                 60                    50

Classe IV                                     75             60                 65                    55

Classe V                                      80             65                 70                    60

Classe VI                                     80             75                 70                    70

COMUNE DI SCANZOROSCIATE                                                                         Pagina N. 9 di 46
Emissione del 26.11.2019                                             Piano di Classificazione Acustica – Relazione Tecnica
Valori di qualità
Sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecno-
logie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dal DPCM 14/11/97.

Tabella 4 - Tabella D - valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d’uso del terri-         Tempi di riferimento
torio
                                                Diurno dB(A)                   Notturno dB(A)

Classe I                                        47                             37

Classe II                                       52                             42

Classe III                                      57                             47

Classe IV                                       62                             52

Classe V                                        67                             57

Classe VI                                       70                             70

Alla luce di quanto sopra si applica pertanto il CRITERIO DEL LIMTE ASSOLUTO, che operati-
vamente consiste nel confrontare il rumore prodotto dalle varie sorgenti di disturbo con i
valori limite: l’immissione globale sul territorio è limitata dai valori indicati in Tabella C men-
tre le emissioni delle singole sorgenti sono limitate dai valori indicati in Tabella B. Si applica
sia in ambienti esterni che in ambienti interni.

Oltre al criterio del limite assoluto il DPCM 14/11/97 stabilisce il CRITERIO DEL LIMITE DIF-
FERENZIALE, da applicare all’interno degli ambienti abitativi.
Il valore limite differenziale è determinato come differenza tra il livello equivalente del ru-
more ambientale e il livello del rumore residuo (sorgente disturbante spenta). Tale differenza
deve essere inferiore a 3 dB(A) di notte ed a 5 dB(A) di giorno.
Il criterio differenziale NON si applica nelle seguenti situazioni:
          (art.4, comma 1 D.P.C.M 14/11/97) nelle aree classificate nella Classe VI (aree esclu-
           sivamente industriali);
          (art.4, comma 2 D.P.C.M 14/11/97) quando, all'interno degli ambienti abitativi, il li-
           vello di rumore sia inferiore a:

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TABELLA 5 - Valori limite differenziali di immissione (Leq in dBA)

Ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile quando (art.4 D.P.C.M. 14 Novembre 1997):

      CONDIZIONE DI MISURA                  Tempo di riferimento DIURNO           Tempo di riferimento
                                            (06.00-22.00)                         NOTTURNO (22.00-06.00)

      Finestre aperte                       Leq < 50                              Leq < 40

      Finestre chiuse                       Leq < 35                              Leq < 25

        (art.4, comma 3 D.P.C.M 14/11/97) alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeropor-
         tuali e marittime, alle attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive
         commerciali e professionali e ai servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso
         comune (limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso);
        (art.3. D.M. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
         produttivo continuo”) agli impianti a ciclo produttivo continuo (art.2 D.M. 11/12/96),
         in funzione da prima dell’entrata in vigore della Legge quadro N.447 del 26/10/95,
         che rispettano i valori assoluti di immissione di cui alla Tabella 2.

3.3 Decreto 16 marzo 1998
Si tratta del decreto attuativo previsto dalla Legge quadro N.447 del 26/10/95 e avente per
oggetto “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Esso è in vi-
gore a partire dal 15 Aprile 1998 e da tale momento sostituisce per gli aspetti in esso trattati
quanto prima stabilito nel D.P.C.M. 1° Marzo 1991.
In particolare, oltre alle definizioni tecniche dei vari parametri acustici, sono indicate le mo-
dalità di misura in esterno e interno, i casi in cui applicare fattori correttivi per toni puri e
componenti impulsive con i corrispondenti coefficienti di penalizzazione dei livelli misurati.

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3.4 D.P.R. n. 142 del 30/03/2004
Tale Decreto è in vigore dal 16.06.04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art.11 L.447/95). In
esso sono previste fasce di pertinenza dipendenti dal tipo di infrastruttura:

• autostrade;
• strade extraurbane principali;
• strade extraurbane secondarie;
• strade urbane di scorrimento;
• strade urbane di quartiere;
• strade locali;

All’interno delle fasce di pertinenza, sono stabiliti limiti di immissione in funzione di:

• Tipo di infrastruttura;
• Infrastruttura già esistente;
• Infrastruttura di nuova realizzazione;
• Tipo di ricettore (scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, residenze, ecc…);
• Periodo di riferimento (Diurno – Notturno);

Al di fuori della fascia di pertinenza, anche per le infrastrutture dovranno essere rispettati i
limiti stabiliti dal descritto D.P.C.M. novembre 1997.

Nelle tabelle che seguono vengono individuate le fasce di pertinenza in funzione
dell’infrastruttura e i rispettivi limiti di immissione.

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Tabella 6 - Limiti di immissione in presenza di traffico veicolare

LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (DPR 30 MARZO 2004, N. 142)*

Tipo di strada       Sottotipi a fini acustici    Ampiezza fa-         Scuole, ospedali,          Altri Ricettori
                     (secondo Norme CNR           scia di perti-       case di cura e di
                     ‘80 e direttive PUT)         nenza acustica       riposo

                                                  (m)                  Diurno       Notturno      Diurno       Notturno
                                                                       dB(A)        dB(A)         dB(A)        dB(A)

A - autostrada                                    100 (fascia A)       50           40            70           60

                                                  150 (fascia B)                                  65           55

B – extraurbana                                   100 (fascia A)       50           40            70           60
principale
                                                  150 (fascia B)                                  65           55

C – extraurbana      Ca (strade a carreggiate     100 (fascia A)       50           40            70           60
secondaria           separate e tipo IV CNR
                     80)                          150 (fascia B)                                  65           55

                     Cb (tutte le altre strade    100 (fascia A)       50           40            70           60
                     extraurbane secondarie)
                                                  50 (fascia B)                                   65           55

D - urbana di        Da (strade a carreggiate     100                  50           40            70           60
scorrimento          separate e interquartiere)

                     Db (tutte le altre strade    100                  50           40            65           55
                     urbane di scorrimento)

E - urbana di                                     30                   Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori ri-
quartiere                                                              portati in tabella C allegata al Dpcm in data
                                                                       14/11/97 e comunque in modo conforme alla
                                                                       zonizzazione acustica delle aree urbane, come
F - locale                                        30                   prevista dall'art 6, comma 1, lettera a) della
                                                                       legge n. 447 del 1995

Per le scuole vale il solo limite diurno

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LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE (DPR 30 MARZO 2004, N. 142)*

Tipo di strada               Sottotipi a fini    Ampiezza fascia    Scuole, ospedali,        Altri Ricettori
                             acustici (secondo   di pertinenza      case di cura e di
                             Dm 5.11.01)         acustica           riposo

                                                 (m)                Diurno      Notturno     Diurno      Notturno
                                                                    dB(A)       dB(A)        dB(A)       dB(A)

A - autostrada                                   250                50          40           65          55

B – extraurbana princi-                          250                50          40           65          55
pale

C – extraurbana secon-       C1                  250                50          40           65          55
daria
                             C2                  150                50          40           65          55

D - urbana di scorri-                            100                50          40           65          55
mento

E - urbana di quartiere                          30                 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori
                                                                    riportati in tabella C allegata al Dpcm in
                                                                    data 14 novembre 1997 e comunque in
                                                                    modo conforme alla zonizzazione acustica
F - locale                                       30                 delle aree urbane, come prevista dall'arti-
                                                                    colo 6, comma 1, lettera a) della legge n.
                                                                    447 del 1995

Per le scuole vale il solo limite diurno

Le fasce di pertinenza stradali di cui alle tabelle precedenti sono pertanto caratterizzate da
un regime di limiti che distingue il traffico stradale dalle restanti sorgenti che insistono sul
territorio. Infatti l’art. 3 co.2 del D.P.C.M. 14/11/97 prevede che per le infrastrutture stradali
i limiti assoluti di immissione non siano applicabili all’interno di tali fasce. All’esterno delle
stesse le infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei suddetti limiti. Al traffico
stradale si applicano invece i limiti di cui alle tabelle precedenti. Peraltro la procedura tecnica
per la determinazione del rumore da traffico stradale è definita dal D.M. 16/03/98 (All.C,
punto 2) che dispone che il monitoraggio dello stesso, data la sua casualità, debba eseguirsi
con un tempo di misura non inferiore a una settimana, rilevando il Leq(A) per ogni ora su
tutto l’arco delle 24 h, per poi calcolare i dati diurni e notturni riferiti ad ogni giorno della
settimana e quelli relativi alla media settimanale, sempre diurna e notturna.

COMUNE DI SCANZOROSCIATE                                                                   Pagina N. 14 di 46
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3.5 D.P.R. n. 459 del 18/11/1998
Per la disciplina dell’inquinamento acustico originato dal traffico ferroviario è stato emanato
il D.P.R. 18/11/1998 n.459.
Il decreto opera una distinzione tra le infrastrutture in base alla velocità di progetto delle
stesse (superiore o inferiore a 200 km/h), oltra a una differenziazione tra le infrastrutture
esistenti e quelle di nuova realizzazione. Su tali presupposti viene poi stabilita l’ampiezza
delle corrispondenti fasce territoriali di pertinenza e relativi limiti.
I limiti dettati per le aree ricadenti all’interno delle fasce di pertinenza, oltre che in base alla
velocità di progetto, differiscono in relazione alla destinazione d’uso degli edifici che vi sono
ubicati.

Tabella 7 - Limiti di immissione in presenza di traffico ferroviario

Limiti per infrastruttura (di nuova o esistente realizzazione) con velocità di progetto inferiore a 200
km/h (DPR 18/11/1998, n. 459)

RICETTORE                                     FASCIA                   LIMITI IN ESTERNO

                                                                       LAeq (6-22)                LAeq (6-22)

Scuola, ospedali case di cura e riposo        250 m                    50                         40

Altro                                         100 m (A)                70                         60

Altro                                         150 m (B)                65                         55

Limiti per infrastruttura (di nuova o esistente realizzazione) con velocità di progetto superiore a 200
km/h (DPR 18/11/1998, n. 459)

RICETTORE                                     FASCIA                   LIMITI IN ESTERNO

                                                                       LAeq (6-22)                LAeq (6-22)

Scuola, ospedali case di cura e riposo        250 m                    50                         40
                                              (500 m)*

Altro                                         250 m (B)                65                         55

*Per aree interessate alla presenza di tali siti sensibili, la fascia di pertinenza può essere estesa fino
a 500 metri

I riferimenti fondamentali nella legislazione regionale relativamente alla zonizzazione acu-
stica sono invece seguenti:

COMUNE DI SCANZOROSCIATE                                                                           Pagina N. 15 di 46
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3.6 Legge regionale 10 agosto 2001 n.13
Legge regionale 10 agosto 2001 n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", è la
norma base regionale in materia di inquinamento acustico. Stabilisce i principi generali della
classificazione acustica e le procedure di approvazione. Individua i soggetti a cui demandare
l’emanazione di provvedimenti per le previsioni di impatto e clima acustico. Definisce come
devono essere presentati i progetti relativi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e
di nuova costruzione in merito ai requisiti acustici degli edifici e come devono essere rila-
sciate le autorizzazioni per le attività temporanee.
Stabilisce le modalità per la presentazione dei piani di risanamento sia pubblici che privati.
Specifica le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, i poteri so-
stitutivi e le sanzioni da applicare.

3.7 Deliberazione n. VII/9776 del 6 luglio 2002
Tale deliberazione stabilisce i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione
acustica del territorio comunale (criteri di interpretazione delle sorgenti, di definizione delle
classi, procedure di azzonamento, elaborati grafici finali).
E’ stata recentemente integrata dalla deliberazione n. VIII/11349 del 10/02/2010 che stabi-
lisce i criteri di produzione degli elaborati grafici GIS relativi alla classificazione acustica co-
munale. Ogni Comune deve inviare alla regione Lombardia quanto deliberato relativamente
alla classificazione acustica in formato compatibile con il Sistema Cartografico Informatizza-
to regionale.

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4.        Competenze Comunali

Come già riportato in premessa, il compito fondamentale dell’Amministrazione Comunale è
quello di individuare sul proprio territorio le aree corrispondenti alle destinazioni d’uso de-
scritte nella tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997, per cui lo stesso decreto fissa i limiti massimi
di immissione ed emissione diurni e notturni nell’ambiente esterno.
E’ compito dell’Amministrazione procedere al coordinamento dei vari strumenti urbanistici e
pianificatori    (PGT,     Piano   Urbano   del   Traffico,    Piano     di    Classificazione        Acustica),
all’adeguamento dei previgenti regolamenti (Regolamento locale di igiene, di polizia munici-
pale, edilizio) e alla redazione di Piani di risanamento acustico qualora questi si rendano ne-
cessari.
Si rammenta che il Piano di zonizzazione acustica si riferisce alla rumorosità nell’ambiente
abitativo ed esterno escludendo pertanto gli ambienti di lavoro la cui regolamentazione è
demandata a provvedimenti normativi specifici. Sono altresì escluse tutte le attività di carat-
tere temporaneo quali cantieri, manifestazioni pubbliche, concerti ecc. per i quali il Sindaco
può concedere delle deroghe rispetto ai limiti previsti dal piano.
La naturale prosecuzione dell’attività di zonizzazione per l’Amministrazione comunale sarà
la predisposizione di Piani di risanamento, qualora siano necessari, con l’individuazione dei
soggetti cui competono gli interventi, siano essi pubblici o privati.
L’Amministrazione Comunale dovrà inoltre effettuare:
a) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d della L. 447/95,
del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle
concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
b) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dell'inquinamento acustico e il suo rispetto;
c) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2 della L. 447/95; tale aspetto è stato indicato an-
che dall'art. 15 della L.R. 13/01 "i compiti di vigilanza e controllo spettano ai comuni o, qua-
lora il problema coinvolga più Comuni, alla Provincia. Tali Amministrazioni, qualora risultino
necessari accertamenti tecnici, si avvalgono dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Am-
biente alla quale devono essere effettuate precise e dettagliate richieste”.
d) l'adozione dei Piani di risanamento nel caso di superamento dei valori di attenzione, assi-
curando il coordinamento con il Piano urbano del traffico e, con i piani previsti dalla vigente
legislazione in materia ambientale.
e) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di atti-
vità temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune
stesso.

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4.1 Procedura di adozione del piano
Con l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n°13 si fissano le procedure di approva-
zione della classificazione acustica che prevede i seguenti step:
       Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà
        notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune di-
        spone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all’albo pretorio per
        trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio.
       Contestualmente     al   deposito   all’albo   pretorio   la    deliberazione        è   trasmessa
        all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e ai comuni confinanti per
        l’espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa ri-
        chiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in
        senso favorevole.
       Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio
        chiunque può presentare osservazioni.
       Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione ri-
        chiama, se pervenuti, il parere dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente
        e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione
        alle osservazioni presentate.
       Qualora, prima dell’approvazione vengano apportate modifiche alla classificazione
        acustica adottata si procede nuovamente ad effettuare tutta la procedura di adozione.
       Entro trenta giorni dall’approvazione della classificazione acustica il comune provve-
        de a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
       Il Comune deve trasmettere a Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità
        dell’Ambiente, contestualmente alla richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
        della Regione Lombardia della avvenuta approvazione, la seguente documentazione:

A) Elaborato informatizzato georeferenziato della classificazione acustica del territorio co-
    munale in formato shapefile con inquadramento cartografico compatibile con il sistema
    informativo geografico regionale;
B) Scheda contenente l’informazione a corredo dello strato informativo di cui alla lettera pre-
    cedente (metadati) secondo le indicazioni del punto 9.3;
C) Copia della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della Classificazione
    Acustica.

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5.      Criteri e finalità della zonizzazione acustica
5.1     Obiettivi del piano di zonizzazione acustica
Secondo      l’impostazione    definita    dalla   legge    quadro       sull’inquinamento           acustico,
l’azzonamento deve essere inteso come una forma di pianificazione del territorio in grado di
recepire e integrare le scelte urbanistiche effettuate e di fornire un contributo alla razionale
programmazione dei futuri piani urbanistici.
Nella elaborazione del piano si tiene perciò conto dello stato di fatto ma anche e soprattutto
delle possibilità di fruizione ottimale del territorio per le diverse destinazioni (attività pro-
duttive industriali o artigianali, agricole, residenziali, ricreative, di pubblica utilità, ecc..).
Obiettivi fondamentali della zonizzazione devono essere il risanamento ambientale per le
zone attualmente interessate da eccessivo inquinamento acustico, e, allo stesso tempo, la
preservazione delle zone non inquinate e la promozione dell'accorpamento delle attività ru-
morose in aree dedicate.
Una particolare attenzione va perciò posta all’interconnessione tra zone produttive, vie di
comunicazione interessate da forte traffico e altre fonti di rumore di rilevante inquinamento
sonoro con zone residenziali, aree protette (ospedali, ospizi, parchi pubblici ecc..) e zone di
particolare interesse culturale, storico e paesaggistico come tali da salvaguardare o riqualifi-
care.
Poiché per ottenere gli obiettivi proposti occorrono scelte non facili e spesso onerose per i
soggetti interessati si devono prevedere tempi di adeguamento relativamente lunghi sia per
quanto riguarda il rumore prodotto dalle attività industriali sia per quello prodotto dal traffi-
co. Assume, in questo contesto, importanza fondamentale la necessità delle imprese pro-
duttive di conoscere i valori massimi di emissione da rispettare così da poter programmare
tecnicamente ed economicamente gli interventi di bonifica necessari.
Analogamente per i pubblici amministratori, la conoscenza dei valori limite acustici costituirà
un parametro di riferimento di cui tener conto nella realizzazione delle varianti stradali che
dovrebbero sgravare il traffico dalle zone da tutelare.
Con la zonizzazione si affronta il problema di rendere compatibili, dal punto di vista acusti-
co, lo svolgimento di diverse attività che coinvolgono tutti gli aspetti del vivere sociale quali
la produzione, i trasporti, i servizi sanitari, le attività ricreative, culturali o di altro genere.
Al fine di pervenire a un risultato ottimo è utile infine conoscere anche le decisioni o gli
orientamenti in materia dei Comuni confinanti: l’esperienza insegna che una buona parte
delle situazioni conflittuali dovute a problemi di rumorosità è conseguenza di una pianifica-
zione inadeguata e non omogenea del territorio.
La classificazione del territorio è conseguentemente un procedimento complesso con rile-
vanti implicazioni che comporta in ogni caso il coordinamento dei vari strumenti urbanistici
già adottati. Questo non esclude la possibilità che il Comune, in tempi successivi, per fattori
attualmente non prevedibili o valutabili, possa apportare variazioni o interventi di modifica
alla classificazione.
Per garantire il rispetto dei limiti che si propongono, in futuro, si dovrà peraltro tener conto
della zonizzazione acustica anche in fase di revisione degli strumenti urbanistici.

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5.2 Criteri generali del piano di zonizzazione acustica
Si riporta una sintesi dei criteri tecnici generali di definizione dell’azzonamento acustico, in
accordo con quanto stabilito dalla Deliberazione n. VII/9776 del 6 luglio 2002 e dalla nor-
mativa vigente.

Si intende per area una qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata tramite
una linea poligonale chiusa.
Si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nel-
la tabella A del DPCM 14 novembre 1997:

       CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali
        la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
        scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
        particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc;

       CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa
        classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
        bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assen-
        za di attività industriali e artigianali;

       CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
        da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione,
        con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali
        e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
        macchine operatrici;

       CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
        interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
        presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
        prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le
        aree con limitata presenza di piccole industrie;

       CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree inte-
        ressate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

       CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclu-
        sivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

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Si intende per zona acustica la porzione di territorio comprendente più aree anche a desti-
nazione urbanistica diversa, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un iden-
tico valore della classe acustica. Vi è la necessità di individuare univocamente, nell’ambiente
esterno, il confine delle zone acustiche tramite elementi fisici chiaramente individuabili quali
strade, ferrovie, corsi d’acqua etc.

I criteri generali stabiliti dalla deliberazione sono i seguenti:
       Normalmente zone confinanti devono essere caratterizzate da classi attigue. Può es-
        sere previsto un salto di più di una classe in presenza di discontinuità morfologiche o
        schermi acustici o in caso di deroga opportunamente motivata (legge 447/95 art.4
        co. 1 l.a) e l.r. n.13/2001 art. 2 co. 3 l) c) per un massimo di 10 dB;

       Per definire la classe acustica di una determinata area ci si deve in primo luogo basa-
        re sulla destinazione urbanistica e pertanto sul PGT esistente o in elaborazione,
        avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate e ponendo particolare
        attenzione alla compatibilità acustica in periodo notturno tra i diversi insediamenti
        presenti e previsti. Si deve tener conto delle previsioni di varianti o modifiche alle de-
        stinazioni d’uso e delle previsioni del Piano Urbano del Traffico se presente;

       Ci si deve dotare di una base descrittiva della situazione acustica esistente e di come
        potrebbe evolvere e tener conto delle sorgenti sonore esistenti e delle relative carat-
        teristiche di emissione sonora e propagazione. Questi criteri valgono in particolar
        modo per stabilire la classe acustica di un’area a confine tra due zone acustiche dif-
        ferenti, per cui si deve tener conto delle caratteristiche insediative delle aree prossi-
        me a quella in esame e al confine ipotizzato;

       E’ obiettivo della classificazione evidenziare le incompatibilità presenti nelle destina-
        zioni d’uso a causa dei livelli di rumore attuali, di quantificare le necessità di inter-
        vento di bonifica acustica, di individuare i soggetti che hanno l’obbligo di ridurre le
        immissioni sonore, di verificare gli scostamenti tra valore limite e livelli di rumore ri-
        scontrabili;

       Non esistono dimensioni definibili a priori per le singole zone ma vanno evitati sia
        l’eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato (in modo da rendere stabili le
        destinazioni d’uso di aree sempre più vaste) sia l’eccessiva semplificazione con ap-
        piattimento sulle classi intermedia III e IV;

       L’analisi del territorio e le ipotesi di attribuzione di una classe possono basarsi su
        unità minime territoriali;

       Le attività commerciali, artigianali e industriali vanno interpretate non in termini di
        categorie economiche ma in funzione del tipo di sorgenti sonore in esse inserite.

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6.      Le sorgenti di rumore

Di seguito si riporta una panoramica delle potenziali sorgenti di rumore presenti su un terri-
torio comunale, con indicazioni rispetto ai criteri di attribuzione delle classi acustiche alle
aree su cui le stesse impattano, in base alla deliberazione VII/9776.

6.1 Infrastrutture stradali
Nelle attuali realtà locali il traffico veicolare è senz’altro la fonte di rumore principale, basti
pensare che la potenza acustica di una moderna centrale elettrica di 300 MW è tre volte infe-
riore a quella di un trasporto pesante poco rumoroso e che il rumore proveniente da un
grosso impianto di incenerimento è pari a quello emesso da tre autovetture che accelerano a
un semaforo verde.

Questa situazione, legata alla presenza degli attrattori sociali, siano essi uffici pubblici, cen-
tri commerciali o centri ricreativi, e alla presenza di aree produttive artigianali-industriali in
zone già interessate da insediamenti ad uso residenziale o per il cui raggiungimento si ren-
dono necessari attraversamenti di centri residenziali, fa comprendere come questa sorgente
di rumore sia quella più problematica.

L’intensità dell’inquinamento sonoro da traffico veicolare è influenzata da diversi fattori. Fra
i principali si possono elencare i seguenti:

       Condizioni del fondo stradale. Asfalto sconnesso, presenza di buche, tombini trabal-
        lanti provocano emissioni di rumore impulsivo certamente elevato, soprattutto nel
        caso di passaggio di mezzi pesanti;

       Velocità autoveicoli, condizioni di guida. Con la velocità aumenta sia il rumore di ro-
        tolamento dei pneumatici sul fondo stradale (preponderante sopra i 60 km/h) sia
        l’emissione sonora dei motori. Accelerazioni violente e brusche frenate provocano
        picchi di rumore. La riduzione della velocità è senza dubbio il miglior metodo per ri-
        durre l’inquinamento acustico e atmosferico;

       Percentuale di traffico pesante (automezzi con massa a vuoto > 3,5 t);

       Condizioni degli automezzi. Con lo sviluppo delle tecnologie costruttive si sono rag-
        giunti importanti risultati nel contenimento del rumore. Tuttavia automezzi in cattive
        condizioni di manutenzione o addirittura modificati (soprattutto a livello di tubi di
        scarico e silenziatori) danno luogo a emissioni sonore estremamente elevate;

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        Caratteristiche costruttive degli edifici e morfologia del terreno adiacente alla strada.
         La presenza di spazi aperti ai lati della strada favorisce la dispersione dell’energia
         sonora. Al contrario, la rumorosità è più intensa quando si riflette senza disperdersi
         sulle pareti delle costruzioni o degli ostacoli naturali.

La riduzione del rumore da traffico è, e sarà ancor più nel prossimo futuro, uno dei problemi
chiave che le amministrazioni devono affrontare.
Interventi di bonifica con terrapieni o barriere artificiali e naturali trovano riscontro solita-
mente laddove la morfologia del territorio è già di per sé favorevole.
Si fa inoltre rilevare che le barriere artificiali hanno un impatto visivo che le rende decisa-
mente discutibili dal punto di vista “arredo urbano”. La predisposizione di siepi o filari di al-
beri, pur essendo gradevole dal punto visivo, non porta, di contro, a significativi risultati di
isolamento acustico.
Un serio intervento di contenimento di questa primaria fonte di inquinamento sonoro passe-
rebbe certamente attraverso la stesura di un piano della viabilità finalizzato a tale scopo. In
tal senso si possono prevedere limitazioni di vario genere al traffico in particolari zone pro-
tette (esclusione o deviazioni del traffico pesante, incanalamento e fluidificazione dei volumi
di traffico, costruzione di circonvallazioni esterne ai centri abitati, ecc.), fino ad arrivare alla
definizione di “aree pedonali”.
Inoltre un più attento controllo del rispetto del codice della strada (limiti di velocità, omolo-
gazione silenziatori, manutenzione veicoli) contribuirebbe sensibilmente di per sé alla ridu-
zione delle immissioni sonore.
Per quanto riguarda rumori prodotti dai mezzi di trasporto con particolare riguardo alle aree
residenziali, si può far riferimento anche al codice della strada, che all’art. 155 cita testual-
mente:
“1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i
veicoli specialmente se a motore, sia del modo con cui è sistemato il carico sia da altri atti
connessi con la circolazione.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di
efficienza e non deve essere alterato.
3. I dispositivi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non devono superare i
limiti sonori massimi di accettabilità previsti dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione
sonora ai tempi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti mas-
simi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 1991.”
Allo stessa stregua si richiama anche l’art.659 del codice penale riguardante il disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone.
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segna-
lazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occu-
pazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 309,87.

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Si applica l'ammenda da Euro 103,3 a 516,46 a chi esercita una professione o un mestiere
rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.”
In termini di classificazione acustica la normativa di riferimento è il D.P.R. n. 142 del
30/03/2004, in vigore dal 16.06.04, che stabilisce delle fasce di pertinenza dipendenti dal
tipo di infrastruttura (classificazione ai sensi del D.Lgs. 285 del 1992).
Si veda per maggiori dettagli il paragrafo 3.4.

6.2 Infrastrutture e impianti produttivi o commerciali
Il rumore prodotto da impianti industriali, contrariamente a quello derivante da strade e fer-
rovie, emana da una sorgente puntiforme o comunque delimitata e fissa. In genere l'intensità
del rumore dipende dalla potenza installata e da altri parametri acustici. A seconda del tipo
di impianto il rumore può essere stazionario o fluttuare considerevolmente.
Le fonti sonore derivanti da attività produttive sono estremamente diversificate e in molti ca-
si situate in modo sparso sul territorio. Questo perché non sempre in passato le scelte urba-
nistiche sono state compiute secondo criteri razionali. E’ appunto nelle zone miste che si
potrebbero originare il maggior numero di contenziosi.
Di contro, per la sua stessa natura localizzata all’interno degli insediamenti produttivi, il ru-
more prodotto dalle attività industriali è tra quelli che pongono meno problemi per una ra-
zionale risoluzione.

Per quanto riguarda infrastrutture e impianti commerciali, gli stessi sono da considerare co-
me sorgenti rumorose non tanto in relazione alla presenza di impianti specifici, quanto ri-
spetto al traffico indotto e al rumore derivante dall’afflusso di utenti.

Ai fini dell’attribuzione delle classi acustiche queste attività sono analizzate in termini di
densità nell’area e in relazione alle tipologie di sorgente sonora, all’intensità di manodopera
e trasporto merci e, per quanto riguarda i centri commerciali, al traffico veicolare indotto e
agli orari di esercizio.
Alle aree con presenza di attività artigianali o piccoli insediamenti industriali, oltre che inse-
diamenti abitativi, classificate dal PGT come produttive ma tali da rispettare i limiti della zo-
na IV o III, può essere assegnata una di queste due classi.
Ai fini della collocazione in classe V, sulla base della deliberazione VII/9776, è ammissibile la
presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali, uffici. In classe VI è ammis-
sibile una limitata presenza di attività artigianali.

Le aziende caratterizzate da superamento dei limiti di immissione e/o emissione, al fine del
graduale raggiungimento degli stessi, devono presentare il piano di risanamento acustico
entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale. Nel piano di risana-
mento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le im-
prese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

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Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque
essere superiore a un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.
Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dal-
la suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione
del piano stesso.
I criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese sono stati definiti con
Deliberazione della Giunta Regionale n° VII/6906 del 16.11.2001.

6.3 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero
    mobile, ovvero all’aperto-Cantieri
Sono aree destinate all’esecuzione di attività ricreative a carattere occasionale e soprattutto
temporaneo (spettacoli, attività sportive, fiere).
L’individuazione di tali aree è fatta tenendo conto del carattere di occasionalità degli spetta-
coli previsti e valutando le destinazioni d’uso delle aree e della posizione dei ricettori più
esposti, in modo che presso gli stessi ci sia, di norma, un agevole rispetto dei limiti di im-
missione e, ove possibile, una modalità di gestione che comporta un ridotto disagio alla po-
polazione residenze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (es traf-
fico indotto).
Le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo non possono essere individuate in
prossimità di ospedali, case di cura e scuole, a meno che il regolamento comunale definisca
le condizioni per rendere compatibili la destinazione dell’area con le esigenze di protezione
acustica delle aree prospicienti.

Non è necessario individuare una classe acustica speciale per tali aree che invece devono es-
sere inserite in una delle classi comprese tra la III e la V. Nel caso in cui nell’area interessata
e presso i ricettori confinanti si rilevino immissioni sonore significative in periodo notturno,
anche se occasionali, la classe scelta non dovrebbe essere inferiore alla IV.
Gli spettacoli e le manifestazioni dovranno essere autorizzati in deroga ai limiti acustici di
zona secondo lo schema riportato nel “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose”
allegato al Piano di zonizzazione acustica.
L’autorizzazione in deroga può essere prevista anche nei confronti di cantieri edili e civili,
avendo gli stessi una durata finita.

COMUNE DI SCANZOROSCIATE                                                             Pagina N. 25 di 46
Emissione del 26.11.2019                                 Piano di Classificazione Acustica – Relazione Tecnica
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