PROGRAMMA INPS Valore P.A - Corsi di formazione per dipendenti Pubblici CORSO 9 LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO - Comune di Mentana
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PROGRAMMA INPS Valore P.A. Corsi di formazione per dipendenti Pubblici Soggetti in collaborazione ® FORMEL FORMAZIONE ENTI PUBBLICI CORSO 9 LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO MODULO 1 Le pensioni nel Pubblico Impiego dopo la Legge di bilancio 2018 EDIZIONE 2019
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Impaginazione: Enrico Di Girolamo Revisione testi: Enrico Di Girolamo Finito di stampare nel mese di marzo 2019 da Formel Editoria Rif.: C09M01DEN - Rev. 0 - 12/03/19 - Qualsiasi riproduzione vietata - 2019© - Formel S.r.l. Via Vitruvio, 43 - 20124 Milano (MI) Tel.: 02 62690710 - Fax: 02 700554518 www.formel.it - segreteria@formel.it
INDICE SLIDES • Le pensioni nel pubblico impiego dopo la legge di bilancio 2018....................... Pag. 1 • Le novità in materia di pensione anticipata .......................................................... » 59 • Lavoratori precoci e lavori usuranti ...................................................................... » 71
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 1
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 “ Welfare State” definizione Nozione dinamica : muta nel tempo e al variare della società, dei mutamenti demografici, economici, del lavoro Nuovi rischi Nuovi bisogni Rischi e bisogni Il welfare state è quindi l’insieme delle politiche sociali mediante le quali lo Stato fornisce ai propri cittadini forme di protezione rispetto ai rischi e ai bisogni connessi alla società e al suo mutamento. Rischi = eventi che possono produrre : Infortuni, Malattie, Disoccupazione, Perdita dell’abitazione, Povertà, Malattie professionali, Premorienza Dai rischi ai BISOGNI Necessità di un bene o servizio indispensabile che manca o è venuto a mancare a seguito di un evento negativo (rischio) 2
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 “ Welfare State” nucleo centrale Nucleo centrale del “Welfare State” è costituito dalle assicurazioni sociali ossia schemi pubblici che garantiscono protezione nei confronti di un insieme predefinito di rischi: -Vecchiaia -invalidità - decesso del coniuge -Malattia -disoccupazione - carichi familiari -Infortunio sul lavoro ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE L’ART. 38 RECITA: 1 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale. 2 I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 3 (Gli invalidi e i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale) (Categorie protette) 4 Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 5 L’assistenza privata è libera” 3
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE Accoglie essenzialmente l’idea della sicurezza sociale intesa come l’esigenza che venga garantita a tutti i cittadini la libertà dal bisogno. Tutela di chi vivendo del proprio lavoro, si viene appunto a trovare in una situazione di bisogno, assicurata non più a titolo grazioso dallo Stato né affidata alle categorie interessate ma come espressione della solidarietà di tutta la collettività. Importante quindi il 4 comma dell’art. 38 che prevede che la realizzazione del programma debba avvenire ad opera dello Stato il quale deve tendere ad assicurare l’effettiva realizzazione della tutela dei soggetti protetti LE FORME DI PREVIDENZA Il sistema previdenziale vigente in Italia prevede per tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, l’iscrizione obbligatoria: o ad un «REGIME GENERALE» di o ad altre «FORME» di assicurazione, assicurazione che si caratterizzano per come si pongono in relazione all’obbligo assicurativo generale Le forme ESCLUSIVE dell’AGO AGO/IVS Le forme SOSTITUTIVE dell’AGO Le forme ESONERATIVE dell’AGO Esistono inoltre una ventina di casse private cui sono iscritti obbligatoriamente i liberi professionisti, tenuti all’iscrizione ad un albo professionale. Le forme INTEGRATIVE dell’AGO 4
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Le variabili: tasso di sostituzione e aliquota di equilibrio Variabili del sistema : - Tasso di sostituzione: indica il rapporto percentuale la prima rata di pensione e l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore - Aliquota di equilibrio: indica la percentuale di reddito prodotto o guadagnato nell’anno dai contribuenti, necessaria a finanziare la spesa pensionistica Aliquota di versamento aliquota di computo Le aliquote contributive vengono definite a seconda della loro funzione: - Aliquota di versamento: indica la % di contributi effettivamente versati alla gestione alla quale il soggetto è iscritto (dal lavoratore e dal datore di lavoro per i dipendenti l’aliquota attualmente è pari al 33% della RAL) - Aliquota di computo : indica la % di contribuzione che il sistema utilizza ai fini del calcolo della pensione (ad es. per i lavoratori dipendenti l’aliquota è identica a quella di versamento 33%) 5
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Le linee guida delle riforme degli anni 90 Il sistema pensionistico pubblico, “a ripartizione”, subisce l’influenza dei seguenti fenomeni: - variazione nel rapporto tra il numero degli occupati e dei pensionati - allungamento della vita media - diminuzione del tasso di natalità Dalla fine degli anni 70, per effetto di questi fattori aumenta la spesa pensionistica Le linee guida delle riforme degli anni 90 Per contenere la spesa e stabilizzarla in rapporto al Pil, queste le leve utilizzate: Riduzione dell’ammontare delle pensioni pagate (= minori uscite) Aumento dei contributi versati (= maggiori entrate) Aumento dell’età minima per andare in pensione (= minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate) 6
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 La gestione della previdenza pubblica: un percorso a tappe e Ieri D. Lgs. 30/6/1994 n° 479 Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n° 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza art. 4 Istituzione dell’INPDAP L’Inpdap L’Inpdap, acronimo di Istituto Nazionale Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, è un ente pubblico non economico istituito con decreto legge 16 febbraio 1993, n. 34. Decreto reiterato più volte ed i cui effetti sono stati fatti salvi dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 emanato dal governo in attuazione della delega contenuta nella legge 537/1993 e recante, tra l’altro, la disciplina fondamentale dell’ente. Erano gli inizi degli anni ‘90, periodo che vedeva le prime importanti riforme nella pubblica amministrazione e della previdenza. Da una parte una serie di provvedimenti disponeva riordino e soppressione, dall’altra fondeva istituzioni con le stesse finalità 7
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 L’ex Inpdap Nasce dalla fusione di enti e uffici soppressi con i decreti legge ed il decreto legislativo n. 479/1994: - Enpas - Inadel - Enpdep - la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza già competente per la liquidazione di trattamenti pensionistici ai dipendenti iscritti alle Casse Cpdel (enti locali), Cpug (ufficiali giudiziari), Cpi (insegnanti scuole parificate non statali), Cps (personale medico sanitario) La gestione delle pensioni dei dipendenti statali (che precedentemente erano direttamente a carico del bilancio dello Stato), è istituita nell’ambito dell’Inpdap con effetto dal 1° gennaio 1996 dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 1. D.L. n. 201 del 6/12/2011 l’INPDAP è soppresso e le funzioni sono trasferite all’INPS INPDAP: Le attività iniziali TRATTAMENTO TRATTAMENTO ASSICURAZIONE DI QUIESCENZA DI PREVIDENZA SOCIALE VITA Casse Pensioni ex IIPP: Ex ENPAS Ex INADEL Ex ENPDEP CPDEL CPI CPS CPUG Indennità economica per Indennità di Indennità morte ai buonuscita ai premio di dipendenti degli dipendenti servizio IPS ai enti di diritto civili e dipendenti degli pubblico, militari dello enti locali, del economici e non, Cessione del quinto/piccoli stato SSN, e degli altri di enti morali prestiti/mutui ipotecari/mutui enti iscritti alla ovvero di e prestiti a tassi agevolati per gestione organismi finalità di interesse sociale‐ associativi iscritti alla gestione 8
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Le Casse Pensioni gestite dagli ex IIPP L’iscrizione alla C.P.D.E.L. è obbligatoria C.P.D.E.L. ai sensi del R.D.L 3 marzo 1938 n°680 e legge 25 luglio 1941 e successive modificazioni (L.379/55-L1646/62- L965/65). L’iscrizione alla C.P.I. è obbligatoria in C.P.I. applicazione della legge 6 febbraio 1941 N°176. L’iscrizione alla C.P.U.G. è obbligatoria in applicazione del R.D. 12 luglio 1934 C.P.U.G. n°2312 e successive modificazioni e per i coadiutori ai sensi della legge 27 aprile 1981 n.167 C.P.S. L’iscrizione alla C.P.S. è obbligatoria in applicazione della legge 6 luglio 1939 n°1035 e successive modificazioni. C.P.D.E.L – C.P.I. – C.P.S. - C.P.U.G. Dal 1° ottobre 1991 l’iscrizione alle Casse pensioni è obbligatoria per tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario, ancorché l’assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali (art.4 legge 8 agosto 1991 n°274). Pertanto sussiste l’obbligo di iscrizione qualunque sia la natura del rapporto di lavoro, purché reso con vincolo di subordinazione alla dipendenza dell’Ente iscritto alla Cassa. 9
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Prima del 1996, a differenza degli altri dipendenti pubblici i dipendenti dello Stato non avevano una propria cassa pensionistica. Sia i trattamenti retributivi che i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali erano a carico del bilancio dello Stato (CET). In pratica, per i dipendenti statali non esisteva quel «rapporto trilaterale» tra lavoratore iscritto, datore di lavoro ed ente previdenziale che la dottrina ha evidenziato come la base del rapporto assicurativo previdenziale. Infatti, datore di lavoro ed ente previdenziale si identificavano nello stesso soggetto con la conseguenza che la relativa gestione pensionistica non poteva essere adeguatamente evidenziata dal punto di vista finanziario e gestionale. Nel 1996, nell’ambito dell’INPDAP viene costituita, quindi, la CTPS, con conseguente adeguamento del rapporto assicurativo previdenziale dei dipendenti dello Stato, fino ad allora bilaterale, al modello trilatero degli altri dipendenti pubblici . •Rapporto trilaterale: ENTE Pubblica Contributi PREVIDENZIALE Prestazio Lavoratore Amministrazione ne iscritto (INPDAP ) DIPENDENTE Cassa Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti Dello Stato Ai sensi dell’art.2, comma 1 legge 335/1995, “con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato…”.Ai sensi dell’art.2, comma 3 della legge 335/1995, “le Amministrazioni Centrali e Periferiche, ….. continuano a espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato…”. Queste Casse erano gestite dall’ ex Inpdap poi confluite dal 1.01.2012 nell’INPS 10
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Necessario prodomo al « Subentro» Il trasferimento all’INPDAP del personale delle Direzioni Provinciali del Tesoro addetto al servizio in materia di gestione e pagamento delle pensioni 1 gennaio 1999 Con una serie di circolari sono state dettate le disposizioni operative in merito alla liquidazione e al pagamento della pensione, in modalità definitiva, da parte dell’INPDAP Il subentro nella Un percorso gestione avvenuto delle dopo « passo attività pensionistiche passo» del e durato 10 anni personale «statale» Personale del Iniziato il comparto 2/9/2000 scuola Con esclusione per personale in «ausiliaria». il militare, un volta in pensione con i Personale requisiti necessari, resta a «militare». disposizione della sua amministrazione per cinque anni Aeronautica, senza svolgere alcuna attività, Terminato il durante i quali percepisce, oltre alla Esercito. pensione, un'indennità pagata dal 1/10/2010 ministero della Difesa che copre la Marina, C.C, differenza tra ultimo stipendio e Nei cinque anni di ausiliaria si pensione. G.d.F beneficia anche di una contribuzione piena con ricalcolo della prestazione pensionistica dopo i cinque anni 11
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti pubblici Per le pensioni Per le pensioni CPDEL, CPI, CPS, CPUG CTPS Dalla data del ante subentro subentro Ordinatori secondari di Gestione diretta spesa della Gestione diretta liquidazione e della del pagamento in liquidazione e del Gestione del modalità pagamento in pagamento su definitiva modalità provvedimenti definitiva emessi dalle Amministrazioni Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti DPCM DPCM 20 dicembre 1999 2 marzo 2001 Liquidazione/Gestio ne pensioni Alle attività «istituzionali» Liquidazione relative alle trattamenti PREVIDENZA competenze TFR COMPLEMENTARE degli ex Enti di fine servizio (TFS) confluiti nell’Inpdap «assegno funerario» D.L.78/2010 (L.122/2010) Decreto Ministero Economia e finanze 07.03.2007 n° 45 Dal 31/07/2010 Gestione unitaria credito Soppressione Art.1, c.245 delle prestazioni dell’ENAM e L. 662/96 creditizie e sociali passaggio delle Attività relative funzioni sociali all’Inpdap 12
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 L’Inps gestione ex Inpdap Le prestazioni erogate dall’Inpdap Pensioni Prestazioni di fine servizio: indennità di buonuscita per i dipendenti statali ed indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario assunti prima del 1° gennaio 2001 a tempo indeterminato (i cosiddetti Tfs) e Tfr per tutti i dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap ed assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (ai fondi pensione) Montanti di previdenza complementare costituiti dalle quote di Tfr rivalutate e maturati alla cessazione del rapporto di lavoro dai dipendenti pubblici iscritti alla previdenza complementare Prestiti e mutui ipotecari con il meccanismo della cessione del quinto Altre prestazioni di welfare (assicurazione sociale vita, convitti, borse di studio, master universitari, vacanze studio, case di riposo …) L’esclusione dall’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps I regimi pensionistici gestiti dall’Inpdap sono detti esclusivi rispetto all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) contro l’invalidità, la vecchia ed i superstiti (Ivs), gestita dall’Inps. L’esclusione, disposta dalle leggi istitutive delle singole casse prima ricordate e dal RDL n. 1987/1935 è connessa allo speciale rapporto di lavoro tra i dipendenti pubblici e le amministrazioni datrici di lavoro e, segnatamente, nella natura pubblica di queste ultime. Accanto ai regimi esclusivi vanno ricordati quelli: - sostitutivi dell’Ago (sono tali in ragione della particolare attività lavorativa svolta) - esonerativi dell’Ago (facoltà di esonero dall’iscrizione ad aziende che avevano costituito già propri fondi nel 1939) - integrativi dell’Ago (su base obbligatoria e anteriori al d.lgs 124/1993 e costituiti da norme di legge o accordi contrattuali) 13
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 La disciplina pensionistica: le principali leggi Dpr 1092/1973 - testo unico in materia di previdenza del personale civile e militare dello Stato (contiene le regole che si applicano ancora oggi con riferimento particolare al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992) Rdl 680/1938, legge 1035/1939, legge 965/1965, legge 274/1991 - principali leggi contenenti le regole che si applicano ancora oggi con particolare riferimento al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992 per gli iscritti alle casse degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti elementari delle scuole parificate, degli ufficiali giudiziari Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato) - innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico Legge 335/95 (riforma Dini Treu) - introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità LE RIFORME DAL 1992 AL 2011 1992 Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato) innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico 1995 Legge 335/95 (riforma Dini Treu) introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità 1997 Legge 449/97 (finanziaria 1998)- ulteriore inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità (omogeneizzazione con le regole dei privati) 2004 Legge delega 243/2004 (legge Maroni) ulteriore innalzamento età del pensionamento dal 2008 (scalone) 2007 Legge 247/2007 (legge Damiano) - passaggio graduale (scalini) ai nuovi limiti previsti dalla riforma Maroni e istituzione del requisito della “quota” (età + anzianità contributiva) 14
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 LE RIFORME DAL 1992 AL 2011 2009 Legge 102/2009 (manovra 2010) - innalzamento graduale dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche e previsione di una meccanismo di adeguamento dei limiti di età per il pensionamento all’incremento della speranza di vita 2010 Legge 122/2010 (manovra 2011) - innalzamento rapido dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche, allineamento triennale dell’innalzamento dell’età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione, decorrenze posticipate di un anno della pensione (finestre mobili) ricongiunzione solo onerosa dei periodi presso più regimi 2011 D.L. 201/2011 conv. nella legge 214/2011 - nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata I tre sistemi di calcolo : retributivo, contributivo e misto Dopo la riforma Dini – legge 335/1995, i lavoratori italiani a seconda dell’età e dell’anno di inizio della carriera lavorativa possono rientrare in uno dei seguenti sistemi di accesso e calcolo delle pensioni: 1. Retributivo: per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (pro – rata dal 2012) 2. Contributivo: per coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 3. Misto (retributivo e contributivo): per coloro che hanno cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 ma che alla stessa data avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva. 15
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 INPDAP CPDEL CPS CPI CPUG CTPS 16
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Oggi Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“decreto salva Italia”), poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l’Inpdap è stato soppresso e confluito in Inps, continuando ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali. CONTRIBUZIONE O FINANZIAMENTO CPDEL, CPS, Lavoratore: 8,85 32,65% CPUG, Ente datore di lavoro:23,80 CPI Lavoratore: 8,80 STATO 33,00 % Ente datore di lavoro:24,20 7,10 Ente 3,60 Ente Buonuscita + 2,50 individuale IPS Enti Totale= contributo TFS Totale= locali 9,60 6,10 + 0,35% Fondo credito + 0,027% ENPDEP Lavoratore + 0,08% ENAM 17
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 La posizione assicurativa degli iscritti all’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI SULLA POSIZIONE ASSICURATIVA IL RAPPORTO DI Riflessi LAVORO Servizio Servizio «effettivo» «utile» Servizio effettivo + quello Quello reso dall’iscritto dalla data di comunque utile a pensione assunzione alla data di cessazione dal a norma dell’ordinamento servizio delle Casse. I periodi con assenza totale di retribuzione con interruzione della Tutelati ai fini posizione assicurativa. pensionistici Specifiche disposizioni di legge/norme contrattuali riconoscono, in favore dei lavoratori dipendenti, l’utilità ai fini pensionistici di periodi ben individuati, pur essendo privi di retribuzione. Possono essere resi utili a pensione tramite l’istituto del riscatto /PV In questo caso l’onere contributivo è a carico dell’ente ART.5 D.LGS 564/96 datore di lavoro che è tenuto al versamento della contribuzione sulla base della retribuzione cui l’interessato avrebbe avuto diritto se l’attività lavorativa fosse stata prestata regolarmente anche per la quota a carico del lavoratore 18
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici I sistemi di finanziamento della previdenza possono essere: ‐ A ripartizione e basati sui contributi sociali : i contributi dei lavoratori attivi servono a pagare le prestazioni di chi è in pensione ‐ A capitalizzazione: la pensione è pagata utilizzando i contributi versati per singolo lavoratore o gruppi di lavoratori e i rendimenti ottenuti investendo quei contributi ‐ A ripartizione a fiscalità generale: le pensioni sono a totale carico del sistema fiscale Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici Il sistema pensionistico pubblico a ripartizione, nel tempo, ha subito l’influenza dell’: - l’allungamento della vita media - la diminuzione del tasso di natalità - la diminuzione del rapporto tra il numero degli occupati e quello dei pensionati Già a partire dalla fine degli anni 70, anche per effetto di questi fattori, si è determinato l’aumento della spesa pensionistica 19
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Il sistema di calcolo fino al 1992: Il sistema retributivo : riepilogo Al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al “rendimento” maturato in base al totale del servizio utile. Riforma Amato : Con il d. lgs. 503/92 la pensione, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane garantita solo per le anzianità acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A). Per le anzianità maturate dal 1°/01/1993 la base di calcolo è individuata da una media annua delle retribuzioni annue percepite in un periodo più o meno ampio, prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) (QUOTA B). Con la l. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di rendimento, se superiori al 2% annuo, devono allinearsi a tale percentuale. Il sistema pensionistico obbligatorio Il passaggio da tre sistemi di calcolo… … i metodi di calcolo validi sino al 31/12/2011… Questi erano i tre diversi sistemi di calcolo delle pensioni a seconda dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 (Legge 335/1995) : Retributivo: applicabile a coloro i quali potevano far valere al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi Contributivo: applicabile a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e non possono far valere in alcun modo contributi fino a quella data (neanche con accrediti figurativi o da riscatto) Misto: applicabile a coloro i quali avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 20
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Il sistema pensionistico obbligatorio: …a due sistemi di calcolo… A partire dal 1° gennaio 2012 i sistemi possibili, per effetto della Legge 214/2011, rimangono: Contributivo per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 Misto per i lavoratori che possano far valere contribuzione precedente il 1° gennaio 1996. In particolare sono calcolati con il metodo contributivo le quote di pensione relative ai contributi versati dopo: il 31 dicembre 2011, per i lavoratori con 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995; Il 31 dicembre 1995, per il lavoratori che entro questa stessa data hanno maturato meno di 18 anni di contributi. •Sino al 31/12/2011 si acquisiva in seguito alla cessazione dal servizio con 65 anni di età con almeno 20 anni di contributi •Le donne lavoratrici dipendenti del settore privato conseguivano il diritto al compimento dei 60 anni, ma potevano continuare a lavorare fino ai 65 • per effetto della legge 122/2010 veniva stabilito che le donne lavoratrici del settore pubblico, a partire dal 2012, avrebbero conseguito il diritto non prima dei 65 anni Deroghe Più bassi limiti di età per il personale delle forze armate e di polizia, sia donne che uomini Diritto a pensione le lavoratrici iscritte all’Inpdap che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici prima del 1°/1/2012 21
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Prima della riforma - La pensione di anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto Sino al 31/12/2011 il diritto si acquisiva in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per la pensione di vecchiaia, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio. dal 1°/1/2008 e sino al 31/12/2011 erano in vigore due diverse modalità: 1. Requisito dei 40 anni di contributi a prescindere dall’età (legge n°335/95); 2. Requisiti contributivo (minimo 35 anni) e di età accompagnati dalle cosiddette quote (somma di età e contributi). I requisiti di età salivano gradualmente fino a 62 anni. Si trattava dei cosiddetti “scalini” della legge n°247/2007 che avevano sostituito lo “scalone” (innalzamento in una sola volta) della legge 243/2004, che sarebbe dovuto intervenire dal 1° gennaio 2008. Prima della riforma - La pensione di anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto In dettaglio ecco i requisiti anagrafici e/o di servizio che occorrevano per la pensione di anzianità prima della riforma ( con le cosiddette quote) La decorrenza era un anno dopo “quota” da la maturazione dei requisiti Età anagrafica raggiungere tra età Anno di minima per l’accesso Anzianità anagrafica ed pensionamento al pensionamento contributiva anzianità contributiva Dal 01/07/2009 95 59 36 Al 31/12/2010 oppure 60 e 35 Dal 01/01/2011 96 60 36 Al 31/12/2011 oppure 61 e 35 Dal 01/01/2012 96 60 36 Al 31/12/2012 Oppure 61 e 35 61 36 Dal 01/01/2013 97 oppure 62 e 35 Con 40 anni di contributi si prescindeva dal requisito dell’età 22
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Prima della riforma - Pensione di vecchiaia e anzianità - Il diritto nel sistema contributivo Nel sistema contributivo pensione unica e comprendeva vecchiaia e anzianità Uomini : 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva; Donne: 60 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva; Donne lavoratrici del settore pubblico: a partire dal 2012 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva Garantiti i vecchi criteri per coloro con requisiti maturati entro 31/12/2010 Per l’accesso alla pensione prima dell’ età pensionabile, valevano le stesse regole per l’accesso alla pensione di anzianità del sistema retributivo e misto (almeno 35 anni di anzianità contributiva in combinazione con le età e le quote) oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, senza vincoli di età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di riscatto o prosecuzione volontaria, ad eccezione dei riscatti di periodi di studio Accesso anticipato solo in presenza di importo di pensione pari ad almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale I SISTEMI DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE 23
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 I SISTEMI DI CALCOLO MISTO MONTI (pro-rata dal 2012 Art. 24 comma 2 D.L. n. 201/2011) CONTRIBUTIVO MISTO IL SISTEMA MISTO MONTI con pro-rata 2012 A chi si applica? Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 18 anni (art. 1 c. 13 della Legge 8 agosto 1995, n.335). 24
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO A chi si applica? Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 o che optino per tale sistema (art.1 c. 23 della Legge 8 agosto 1995, n.335). IL SISTEMA MISTO A chi si applica? Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni (art.1 c. 12 della Legge 8 agosto 1995, n.335). 25
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Quale Pensione di pensione nel Vecchiaia misto? Anticipata Inabilità Sistema misto Monti e sistema misto La pensione di vecchiaia Requisiti dal 01.01.2012 (art. 24, commi 6 e 7 D.L. 201/2011) Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 66 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva (art.24, comma 6 lettera c), e comma 7 D.L. n. 201/2011) Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita: Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni 3 mesi Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni 7 mesi Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 67 anni Contributi 20 anni 26
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dal 2013 Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011 Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di vita. Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento della speranza di vita di 3 mesi Dal 2013 al 2018 l’adeguamento avrà periodicità triennale. Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011). Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati con decorrenza dall’anno 2021 Sistema misto Monti e sistema misto La pensione di vecchiaia - Requisiti fino al 31.12.2011 Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16 gg) (art.2, comma 3, lettera c D.Lgs. 503/92) e (art. 59 comma 1 lettera b Legge 449/97) Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1992 sono richiesti almeno 20 anni. Fino al 31/12/2009 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a pensione, con gli stessi requisiti, dal compimento dei 60 anni (Art. 2,comma 21 Legge 335/95) Dal 01/01/2010 al 31/12/2011 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a pensione, con gli stessi requisiti, al compimento del 61° anno (Art. 22 ter Legge 102/2009) 27
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Sistema misto Monti e sistema misto La pensione anticipata Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio prima di aver raggiunto il limite di età, per il collocamento a riposo d’ufficio, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio. Sistema misto Monti e sistema misto Pensione anticipata Sulla quota di trattamento relativo alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi. La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva : pari a 18 anni al 31.12.1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relative alle anzianità maturate al 31.12.2011; Inferiore a 18 anni al 31.12.1995, sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31.12.1995. 28
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Sistema misto Monti e sistema misto La pensione anticipata Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (art. 6 co. 2 quater del D.L.n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012). Sistema misto Monti e sistema misto La pensione anticipata Requisiti dal 01.01.2012 (art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011) Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio indipendentemente dal requisito anagrafico, con il possesso delle seguenti anzianità contributive: Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012:Uomini 42 anni 1m - Donne 41anni1 mese Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: Uomini 42 5m - Donne 41anni 5 mesi Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 :Uomini 42 6m - Donne 41anni 6 mesi Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: Uomini 42 10 - Donne 41anni 10 mesi 29
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Sistema misto Monti e sistema misto La pensione anticipata Requisiti dal 01.01.2012 (art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011) Per effetto dell’art. 15 del d.l. n. 4 del 2019, è stato modificato l’art. 24 co. 10, del d.l. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha stabilito che nel periodo dal Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 il requisito contributivo per conseguire la pensione anticipata è fissato in Uomini 42anni 10 mesi - Donne 41anni 10 mesi Per effetto della disapplicazione, in detto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/ 2010, conv. nella legge n. 122/2010 Con finestra a tre mesi- diritto dal 1/1/2019 al 29/01/2019 accesso dal 1/04/2019 Sistema misto Monti e sistema misto NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011 Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011 avevano già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, si continua ad applicare la previgente normativa. 30
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Sistema misto Monti e sistema misto La pensione di anzianità - Requisiti fino al 31.12.2011 DAL AL ETA’ SERVIZIO SOLO SERVIZIO 01/01/2008 30/06/2009 58 35 40 QUOTA 95 01/07/2009 31/12/2010 59 36 40 60 35 QUOTA 96 01/01/2011 31/12/2011 60 36 40 61 35 Sistema misto Monti e sistema misto NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011 Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2011, il legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità: le lavoratrici dipendenti, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Dlgs. n. 180/1997. 31
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Sistema misto Monti e sistema misto NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011 Lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). PENSIONE DI INABILITA’ Pensione di inabilità “normale” agli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (art. 42 D.P.R. 1092/73) E’ la prestazione che spetta agli iscritti cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio: - servizio effettivo richiesto 15 anni (14 anni 11 mesi e 16 gg) - decorrenza dal giorno successivo alla cessazione (art.1 comma 32 L. 335/95) e (art. 59 comma 1 lettera b L. 449/97) 32
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 PENSIONE DI INABILITA’ (Art. 2 comma 12 Legge 335/95) Pensione di inabilità assoluta agli iscritti a tutte le casse pensioni gestite dall’ ex INPDAP Iscritti cessati dal servizio per infermità, non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa: servizio effettivo richiesto almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio decorrenza dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, ovvero dal 1° giorno del mese successivo dalla data della domanda, se prodotta dopo il collocamento a riposo PENSIONE AI SUPERSTITI La pensione di reversibilità Spetta ai superstiti del titolare di pensione. La pensione indiretta Spetta ai superstiti dell’assicurato che, alla data di morte, poteva vantare ameno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte Art.1, comma 41 legge 335/1995 33
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 AVENTI DIRITTO CONIUGE FIGLI GENITORI FRATELLI E SORELLE FIGLI MINORI DI 18 ANNI FIGLI STUDENTI FIGLI INABILI A CARICO ULTRASESSANTACINQUENNI A CARICO NON TITOLARI DI PENSIONE FINO A 21 ANNI SE FINO A 26 ANNI STUDENTI SE DI SCUOLA MEDIA INABILI UNIVERSITARI SUPERIORE A CARICO NON TITOLARI DI PENSIONE ALIQUOTE DI REVERSIBILITA’ CON LIMITI IN BASE AL REDDITO CONIUGE SOLO 60% CONIUGE CON UN FIGLIO 80% CONIUGE CON 2 O PIU’ FIGLI 100% FIGLIO SOLO 70% 2 FIGLI 80% 3 O PIU’ FIGLI 100% GENITORI FRATELLI E SORELLE 15% 25 giugno 2014 34
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 PENSIONE AI SUPERSTITI Ai sensi dell’art. 18 comma 5 della legge n. 111/2011 le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. In tal caso la riduzione dell’aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta in ogni caso confermato il regime di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali. Quale Pensione di pensione nel Vecchiaia contributivo? Anticipata Inabilità 35
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 01/01/2012 La pensione di “vecchiaia” si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del 66° anno di età a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. (art. 24, comma 6 D.L. n. 201/2011) Dal 1 gennaio 2019 , il requisito è 67 anni e 20 anni di contributi Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo della pensione se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni; Dal 1 gennaio 2019 il requisito è :71 anni e 5 anni di contributi La pensione anticipata Nuovi requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012 (art. 24, comma 11 D.L. 201/2011) Anno Età Anzianità Soglia Minima contributiva effettiva 2012 63 ANNI 20 ANNI 2,8 assegno sociale 2013 63 ANNI E 3 MESI 20 ANNI Non inferiore 2,8 assegno sociale 2014 63 ANNI E 3 MESI 20 ANNI Non inferiore 2,8 assegno sociale 2019 64 20 ANNI Non inferiore 2,8 assegno sociale 72 36
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011 Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011 avevano già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, si continua ad applicare la previgente normativa. PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI VALIDI FINO AL 31/12/2011 dal al età Donne uomini Fino al 31/12/2007 57 57 01/01/2008 31/12/2009 60 65 01/01/2010 31/12/2011 61 65 a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale per età inferiori ad anni 65 37
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Il calcolo della pensione con il sistema misto Monti Sistema misto Monti La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti Il calcolo della pensione si basa sull’importo delle retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa rapportato a coefficienti di rendimento collegati agli anni di anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011. 38
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Sistema misto Monti La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti Fino al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al “rendimento” maturato in base al totale del servizio utile. Con il D.lgs. 503/92 la pensione, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane garantita solo per le anzianità contributive acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A). Per le anzianità maturate dal 01/01/1993 la base di calcolo è individuata da una media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento”, prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) (QUOTA B). Con la L. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di rendimento, se superiori al 2% annuo, devono allinearsi a tale percentuale. Sistema misto Monti La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti Il sistema retributivo fino al 31.12.2011 lega l’importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dall’iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all’anzianità contributiva utile a pensione. In estrema sintesi i parametri rilevanti sono: 1) anzianità contributiva fino al 31.12.2011; 2) retribuzione lorda pensionabile: - ultima retribuzione per la c.d. quota A (anzianità fino al 31.12.1992) - media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento” per la c.d. quota B (anzianità dal 1993) 4) Rivalutazione delle retribuzioni (coefficienti che variano ogni anno) 5) Aliquota di rendimento 39
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Le retribuzioni: due basi pensionabili La 1ada utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 1992( quota A di pensione) art.13 lettera a D.L.vo 503/92 La 2a da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 1993 fino al 31.12.2011 (quota B di pensione) art.13 lettera b D.L.vo 503/92 La base pensionabile, per la quota A di pensione, è costituita da: Ultimo stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio + 18%; Iscritti a: Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 CTPS L.724/94) X 12 mensilità con esclusione degli accessori Altri assegni o indennità possono essere considerati solo se una disposizione di legge ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile (art.43 DPR 1092/73 e art.15 L.177/76) 40
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 La base pensionabile, per la quota B di pensione, è costituita da: Media delle retribuzioni annue X 12 mensilità ( Stato) • percepite durante il periodo detto di “riferimento” precedente la decorrenza della pensione, debitamente rivalutate. •Dal 01/01/1996 sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti •Per i dipendenti dello Stato solo per la parte eccedente il 18% previsto dall’art.15 L. 177/76 (art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95) Individuazione delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento Art.7 comma 1 D.L.vo 503/92 Art.7 comma 2 D.L.vo 503/92 Per coloro con anzianità Per coloro con anzianità inferiori a 15 anni pari o superiore a 15 anni al 31/12/1992 al 31/12/1992 Tutte le retribuzioni percepite dal 1/1/93 alla Le retribuzioni percepite decorrenza della nei 10 anni (3600 giorni) pensione precedenti la decorrenza della pensione Con eventuale correttivo previsto dal D.Lgs. 373/93 41
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 MENO DI 15 ANNI AL 31/12/1992 PIU’ DI 15 ANNI AL 31/12/1992 42
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 E’ la percentuale di incremento delle retribuzioni pensionabili, che determinano la pensione nel sistema misto Monti fino al 31.1.2011. CHE COSA E’ E’? Ogni mese di anzianità anzianità contributiva, determina un aumento percentuale tale da raggiungere: l’80% complessivo con 40 anni di servizio. Per gli iscritti alla CTPS (fino al 31.12.2011) Cassa Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti dello Stato Aliquote di rendimento Ogni anno di anzianità di servizio, fino al quindicesimo, determina un rendimento del 2,333% , (art.44 D.P.R 1092/73) se effettuato entro il 31/12/1994; dal 01/01/1995 e fino al 31.12.2011 il rendimento del 2% ( art. 17, L.724/94) Ogni anno di anzianità di servizio, dal sedicesimo fino al quarantesimo, determina un rendimento del 1,8% (entro il 31.12.2011) (art.44 D.P.R 1092/73) e ( art. 2, comma 19 L.335/95) . 43
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 Le aliquote utilizzate per il calcolo delle due quote di pensione La 1a per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A di pensione) (art. 13 lettera a del D.L.vo 503/92) La 2a per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B di pensione) (art. 13 lettera b del D.L.vo 503/92) IL SISTEMA MISTO MONTI (pro-rata dal 2012) Dal 01-01-2012 Per le anzianità maturate da tale data vengono accantonati i contributi pensionistici, i quali, rivalutati ogni anno secondo l’indice PIL, costituiranno il Montante Contributivo. Si calcola moltiplicando: Montante contributivo X Il coefficiente di trasformazione, legato all’età alla data del pensionamento (art.1 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n.335, così come modificati dal 01/01/2010 dall’art.1 comma 14 legge 247/2007) 44
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE Valori in % fino al Valori in % fino al Valori in % Età 31.12.2009 31.12.2012 dal 01.01.2013 57 4,720 4,419 4,304 58 4,860 4,538 4,416 59 5,006 4,664 4,535 60 5,163 4,798 4,661 61 5,334 4,940 4,796 62 5,514 5,093 4,940 63 5,706 5,257 5,094 64 5,911 5,432 5,259 65 6,136 5,620 5,435 66 5,624 67 5,826 68 6,046 69 6,283 70 6,541 1° base Coeff. 1° quota X = pensionabile al 31/12/1992 di pensione Quota di Pensione retributiva 2° base Coeff.dal 2° quota X = pensionabile di pensione + 1/1/93 al 31/12/11 Montante Coeff.di 3° quota Quota di Contributivo X = dal 1/1/2012 Trasformazione di pensione Pensione contributiva = : 13 X 12 ( per statali ) Totale Pensione Mista 45
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 La misura del trattamento pensionistico CTPS: Uomo nato il 01/11/1953 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013 anzianità contributiva 41 anni, 11 mesi e 19 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013 Pensione annua lorda spettante: €. 22.156,87 Quota A: €. 11.635,18 Quota B: €. 9.740,24 Quota C: €. 781,45 (60 anni di età: coefficiente di trasformazione vigente fino al 2009: 5,163%) Montante contributivo: €. 16.396,87 CTPS: Uomo nato il 01/11/1953 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013 anzianità contributiva 41 anni, 11 mesi e 19 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013 Pensione annua lorda spettante: €. 22.101,63 Quota A: €. 11.635,18 Quota B: €. 9.740,24 Quota C: €. 726,21 (60 anni di età: coefficiente di trasformazione vigente fino al 2012: 4,798) Montante contributivo: €. 16.396,87 La misura del trattamento pensionistico CTPS: Uomo nato il 01/11/1953 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013 anzianità contributiva 41 anni, 11 mesi e 19 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013 Pensione annua lorda spettante: €. 22.080,89 Quota A: €. 11.635,18 Quota B: €. 9.740,24 Quota C: €. 705,47 (60 anni di età: coefficiente di trasformazione in vigore dal 2013: 4,661%) Montante contributivo: €. 16.396,87 46
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 1° base Coeff. 1° quota X = pensionabile al 31/12/1992 di pensione Quota di Pensione retributiva 2° base Coeff.dal 2° quota X = pensionabile di pensione + 1/1/93 al 31/12/95 Montante Coeff.di 3° quota Quota di Contributivo X = dal 1/1/1996 Trasformazione di pensione Pensione contributiva = : 13 X 12 ( per statali ) Totale Pensione Mista La disciplina delle pensioni Sistema Misto (art. 1 comma 12 legge 335/95) La misura del trattamento pensionistico CPDEL: Donna nata il 31/07/1948 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013 anzianità contributiva 28 anni, 07 mesi e 16 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013 Pensione annua lorda spettante: €. 18.547,53 Quota A: €. 7.692,52 Quota B: €. 827,60 Quota C: €. 10.027,41 (65 anni di età: coefficiente di trasformazione vigente fino al 2009: 6,136%) Montante contributivo = €. 163.419,39 CPDEL: Donna nato il 31/07/1948 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013 anzianità contributiva 28 anni, 07 mesi e 16 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013 Pensione annua lorda spettante: €. 17.704,29 Quota A: €. 7.692,52 Quota B: €. 827,60 Quota C: €. 9.184,17 (65 anni di età: coefficiente di trasformazione coefficiente di trasformazione vigente fino al 2012 5,620%) Montante contributivo = €. 163.419,39 47
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 La disciplina delle pensioni Sistema Misto (art. 1 comma 12 legge 335/95) La misura del trattamento pensionistico CPDEL: Donna nato il 31/07/1948 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013 anzianità contributiva 28 anni, 07 mesi e 16 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013 Pensione annua lorda spettante: €. 17.401,96 Quota A: €. 7.692,52 Quota B: €. 827,60 Quota C: €. 8.881,84 (65 anni di età: coefficiente di trasformazione in vigore dal 2013 5,435%) Montante contributivo = €. 163.419,39 IL MONTANTE CONTRIBUTIVO X IL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE – Importo della pensione 48
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018 DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO î L’IMPONIBILE ANNUO comprensivo della 13^ (art.1 comma 8 L.335/95); îMASSIMALE CONTRIBUTIVO (art.2 comma 18 L.335/95); îL’ALIQUOTA DI COMPUTO (art.1 comma 10 L.335/95); îP.I.L. (art.1 comma 9 L.335/95). Modalità di calcolo della pensione con il sistema contributivo Con il metodo contributivo l’ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati durante tutta la vita lavorativa. I contributi versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) si accumulano su un «conto corrente previdenziale individuale» . L’aliquota di computo ai fini del calcolo della pensione contributiva è fissata al 33%. Ciò significa che alla fine di ogni anno lavorativo per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria retribuzione . La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante contributivo, rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di crescita del PIL. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti (i coefficienti di trasformazione del montante in rendita) che dipendono dall’età di pensionamento. In particolare, più elevata è l’età, più alta sarà la pensione. 49
Puoi anche leggere