PROGRAMMA INPS Valore P.A - Corsi di formazione per dipendenti Pubblici CORSO 9 LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO - Comune di Mentana
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PROGRAMMA INPS Valore P.A.
Corsi di formazione per dipendenti Pubblici
Soggetti in collaborazione
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FORMEL
FORMAZIONE ENTI PUBBLICI
CORSO 9
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO
MODULO 1
Le pensioni nel Pubblico Impiego dopo la Legge di bilancio 2018
EDIZIONE 2019LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Impaginazione: Enrico Di Girolamo
Revisione testi: Enrico Di Girolamo
Finito di stampare nel mese di marzo 2019
da Formel Editoria
Rif.: C09M01DEN - Rev. 0 - 12/03/19
- Qualsiasi riproduzione vietata -
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Tel.: 02 62690710 - Fax: 02 700554518
www.formel.it - segreteria@formel.itINDICE SLIDES • Le pensioni nel pubblico impiego dopo la legge di bilancio 2018....................... Pag. 1 • Le novità in materia di pensione anticipata .......................................................... » 59 • Lavoratori precoci e lavori usuranti ...................................................................... » 71
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
1LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
“ Welfare State” definizione
Nozione dinamica : muta nel tempo e al variare della
società, dei mutamenti demografici, economici, del
lavoro
Nuovi rischi
Nuovi bisogni
Rischi e bisogni
Il welfare state è quindi l’insieme delle politiche sociali mediante le quali lo
Stato fornisce ai propri cittadini forme di protezione rispetto ai rischi e ai
bisogni connessi alla società e al suo mutamento.
Rischi = eventi che possono produrre :
Infortuni,
Malattie,
Disoccupazione,
Perdita dell’abitazione,
Povertà,
Malattie professionali,
Premorienza
Dai rischi ai
BISOGNI
Necessità di un bene o servizio indispensabile che manca o è venuto a
mancare a seguito di un evento negativo (rischio)
2LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
“ Welfare State” nucleo centrale
Nucleo centrale del “Welfare State” è costituito dalle
assicurazioni sociali ossia schemi pubblici che
garantiscono protezione nei confronti di un insieme
predefinito di rischi:
-Vecchiaia -invalidità -
decesso del coniuge
-Malattia -disoccupazione -
carichi familiari
-Infortunio sul lavoro
ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE
L’ART. 38 RECITA:
1 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale.
2 I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
3 (Gli invalidi e i minorati hanno diritto all’educazione ed
all’avviamento professionale) (Categorie protette)
4 Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
5 L’assistenza privata è libera”
3LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE
Accoglie essenzialmente l’idea della sicurezza sociale
intesa come l’esigenza che venga garantita a tutti i cittadini
la libertà dal bisogno.
Tutela di chi vivendo del proprio lavoro, si viene appunto a
trovare in una situazione di bisogno, assicurata non più a
titolo grazioso dallo Stato né affidata alle categorie
interessate ma come espressione della solidarietà di tutta
la collettività.
Importante quindi il 4 comma dell’art. 38 che prevede che
la realizzazione del programma debba avvenire ad opera
dello Stato il quale deve tendere ad assicurare l’effettiva
realizzazione della tutela dei soggetti protetti
LE FORME DI PREVIDENZA
Il sistema previdenziale vigente in Italia prevede per tutti i
lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, l’iscrizione obbligatoria:
o ad un «REGIME GENERALE» di o ad altre «FORME» di assicurazione,
assicurazione che si caratterizzano per come si pongono
in relazione all’obbligo assicurativo generale
Le forme ESCLUSIVE
dell’AGO
AGO/IVS
Le forme SOSTITUTIVE
dell’AGO
Le forme ESONERATIVE
dell’AGO
Esistono inoltre una ventina di casse private cui sono
iscritti obbligatoriamente i liberi professionisti,
tenuti all’iscrizione ad un albo professionale.
Le forme INTEGRATIVE
dell’AGO
4LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Le variabili: tasso di sostituzione e aliquota di
equilibrio
Variabili del sistema :
- Tasso di sostituzione: indica il rapporto percentuale la
prima rata di pensione e l’ultima retribuzione percepita
dal lavoratore
- Aliquota di equilibrio: indica la percentuale di reddito
prodotto o guadagnato nell’anno dai contribuenti,
necessaria a finanziare la spesa pensionistica
Aliquota di versamento aliquota di
computo
Le aliquote contributive vengono definite a seconda della
loro funzione:
- Aliquota di versamento: indica la % di contributi
effettivamente versati alla gestione alla quale il soggetto è
iscritto (dal lavoratore e dal datore di lavoro per i dipendenti
l’aliquota attualmente è pari al 33% della RAL)
- Aliquota di computo : indica la % di contribuzione che il
sistema utilizza ai fini del calcolo della pensione (ad es. per i
lavoratori dipendenti l’aliquota è identica a quella di
versamento 33%)
5LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Le linee guida delle riforme degli anni 90
Il sistema pensionistico pubblico, “a ripartizione”,
subisce l’influenza dei seguenti fenomeni:
- variazione nel rapporto tra il numero degli occupati
e dei pensionati
- allungamento della vita media
- diminuzione del tasso di natalità
Dalla fine degli anni 70, per effetto di questi fattori
aumenta la spesa pensionistica
Le linee guida delle riforme degli anni 90
Per contenere la spesa e stabilizzarla in rapporto al Pil, queste le
leve utilizzate:
Riduzione dell’ammontare delle pensioni pagate
(= minori uscite)
Aumento dei contributi versati
(= maggiori entrate)
Aumento dell’età minima per andare in pensione
(= minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate)
6LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
La gestione della previdenza pubblica: un
percorso a tappe e
Ieri
D. Lgs. 30/6/1994 n° 479
Attuazione della delega conferita
dall’art. 1, comma 32, della L. 24
dicembre 1993, n° 537, in materia
di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza
art. 4 Istituzione dell’INPDAP
L’Inpdap
L’Inpdap, acronimo di Istituto Nazionale Previdenza e
Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica, è un ente pubblico non economico istituito con
decreto legge 16 febbraio 1993, n. 34. Decreto reiterato
più volte ed i cui effetti sono stati fatti salvi dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 emanato dal governo
in attuazione della delega contenuta nella legge 537/1993
e recante, tra l’altro, la disciplina fondamentale dell’ente.
Erano gli inizi degli anni ‘90, periodo che vedeva le prime
importanti riforme nella pubblica amministrazione e della
previdenza. Da una parte una serie di provvedimenti
disponeva riordino e soppressione, dall’altra fondeva
istituzioni con le stesse finalità
7LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
L’ex Inpdap
Nasce dalla fusione di enti e uffici soppressi con i decreti legge
ed il decreto legislativo n. 479/1994:
- Enpas
- Inadel
- Enpdep
- la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza già
competente per la liquidazione di trattamenti pensionistici ai
dipendenti iscritti alle Casse Cpdel (enti locali), Cpug (ufficiali
giudiziari), Cpi (insegnanti scuole parificate non statali), Cps
(personale medico sanitario)
La gestione delle pensioni dei dipendenti statali (che
precedentemente erano direttamente a carico del bilancio dello
Stato), è istituita nell’ambito dell’Inpdap con effetto dal 1°
gennaio 1996 dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma
1.
D.L. n. 201 del 6/12/2011 l’INPDAP è soppresso e le funzioni
sono trasferite all’INPS
INPDAP: Le attività
iniziali
TRATTAMENTO TRATTAMENTO ASSICURAZIONE
DI QUIESCENZA DI PREVIDENZA SOCIALE VITA
Casse Pensioni
ex IIPP:
Ex ENPAS Ex INADEL Ex ENPDEP
CPDEL
CPI
CPS
CPUG Indennità
economica per
Indennità di Indennità morte ai
buonuscita ai premio di dipendenti degli
dipendenti servizio IPS ai enti di diritto
civili e dipendenti degli pubblico,
militari dello enti locali, del economici e non,
Cessione del quinto/piccoli stato SSN, e degli altri di enti morali
prestiti/mutui ipotecari/mutui enti iscritti alla ovvero di
e prestiti a tassi agevolati per gestione organismi
finalità di interesse sociale‐ associativi iscritti
alla gestione
8LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Le Casse Pensioni gestite dagli ex IIPP
L’iscrizione alla C.P.D.E.L. è obbligatoria
C.P.D.E.L. ai sensi del R.D.L 3 marzo 1938 n°680
e legge 25 luglio 1941 e successive
modificazioni (L.379/55-L1646/62-
L965/65).
L’iscrizione alla C.P.I. è obbligatoria in
C.P.I. applicazione della legge 6 febbraio 1941
N°176.
L’iscrizione alla C.P.U.G. è obbligatoria
in applicazione del R.D. 12 luglio 1934
C.P.U.G. n°2312 e successive modificazioni e per
i coadiutori ai sensi della legge 27 aprile
1981 n.167
C.P.S.
L’iscrizione alla C.P.S. è obbligatoria in
applicazione della legge 6 luglio 1939
n°1035 e successive modificazioni.
C.P.D.E.L – C.P.I. – C.P.S. - C.P.U.G.
Dal 1° ottobre 1991 l’iscrizione alle Casse pensioni è
obbligatoria per tutti i dipendenti a qualunque titolo
assunti, anche se adibiti a servizi di carattere
eccezionale o straordinario, ancorché l’assunzione sia
a tempo determinato o a titolo di supplenza o per
attività non istituzionali (art.4 legge 8 agosto 1991
n°274). Pertanto sussiste l’obbligo di iscrizione
qualunque sia la natura del rapporto di lavoro,
purché reso con vincolo di subordinazione alla
dipendenza dell’Ente iscritto alla Cassa.
9LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Prima del 1996, a differenza degli altri dipendenti pubblici i dipendenti dello Stato non
avevano una propria cassa pensionistica. Sia i trattamenti retributivi che i trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali erano a carico del bilancio dello Stato (CET).
In pratica, per i dipendenti statali non esisteva quel «rapporto trilaterale» tra lavoratore
iscritto, datore di lavoro ed ente previdenziale che la dottrina ha evidenziato come la base
del rapporto assicurativo previdenziale. Infatti, datore di lavoro ed ente previdenziale si
identificavano nello stesso soggetto con la conseguenza che la relativa gestione
pensionistica non poteva essere adeguatamente evidenziata dal punto di vista finanziario
e gestionale.
Nel 1996, nell’ambito dell’INPDAP viene costituita, quindi, la CTPS, con conseguente
adeguamento del rapporto assicurativo previdenziale dei dipendenti dello Stato, fino ad
allora bilaterale, al modello trilatero degli altri dipendenti pubblici .
•Rapporto
trilaterale: ENTE
Pubblica Contributi PREVIDENZIALE
Prestazio Lavoratore
Amministrazione ne iscritto
(INPDAP )
DIPENDENTE
Cassa Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti Dello
Stato
Ai sensi dell’art.2, comma 1 legge 335/1995, “con effetto dal 1° gennaio
1996 è istituita presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di
personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello
Stato…”.Ai sensi dell’art.2, comma 3 della legge 335/1995, “le
Amministrazioni Centrali e Periferiche, ….. continuano a espletare in
regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei
trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato…”.
Queste Casse erano gestite dall’ ex Inpdap poi confluite dal 1.01.2012
nell’INPS
10LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Necessario prodomo al « Subentro»
Il trasferimento all’INPDAP del personale delle
Direzioni Provinciali del Tesoro addetto al servizio in
materia di gestione e pagamento delle pensioni
1 gennaio 1999
Con una serie di circolari sono state dettate le
disposizioni operative in merito alla liquidazione e al
pagamento della pensione, in modalità definitiva, da
parte dell’INPDAP
Il subentro nella
Un percorso gestione
avvenuto delle dopo
« passo attività pensionistiche
passo» del
e durato 10 anni
personale «statale»
Personale del
Iniziato il
comparto
2/9/2000
scuola
Con esclusione per personale in
«ausiliaria».
il militare, un volta in pensione con i
Personale requisiti necessari, resta a
«militare». disposizione della sua
amministrazione per cinque anni
Aeronautica, senza svolgere alcuna attività,
Terminato il durante i quali percepisce, oltre alla
Esercito. pensione, un'indennità pagata dal
1/10/2010 ministero della Difesa che copre la
Marina, C.C, differenza tra ultimo stipendio e
Nei cinque anni di ausiliaria si
pensione.
G.d.F beneficia anche di una
contribuzione piena con ricalcolo
della prestazione pensionistica
dopo i cinque anni
11LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti
pubblici
Per le pensioni Per le
pensioni
CPDEL, CPI, CPS,
CPUG CTPS
Dalla data
del ante
subentro subentro
Ordinatori secondari di
Gestione diretta spesa
della Gestione diretta
liquidazione e della
del pagamento in liquidazione e del Gestione del
modalità pagamento in pagamento su
definitiva modalità provvedimenti
definitiva emessi dalle
Amministrazioni
Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti
DPCM DPCM
20 dicembre 1999 2 marzo 2001
Liquidazione/Gestio
ne pensioni
Alle attività
«istituzionali»
Liquidazione
relative alle
trattamenti
PREVIDENZA
competenze TFR
COMPLEMENTARE
degli ex Enti di fine servizio (TFS)
confluiti
nell’Inpdap
«assegno funerario» D.L.78/2010
(L.122/2010)
Decreto Ministero
Economia e finanze
07.03.2007 n° 45 Dal
31/07/2010
Gestione unitaria credito Soppressione
Art.1, c.245 delle prestazioni dell’ENAM e
L. 662/96 creditizie e sociali passaggio delle
Attività relative funzioni
sociali all’Inpdap
12LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
L’Inps gestione ex Inpdap
Le prestazioni erogate dall’Inpdap
Pensioni
Prestazioni di fine servizio: indennità di buonuscita per i dipendenti
statali ed indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali
e del servizio sanitario assunti prima del 1° gennaio 2001 a tempo
indeterminato (i cosiddetti Tfs) e Tfr per tutti i dipendenti pubblici
iscritti all’Inpdap ed assunti a tempo indeterminato dopo il 31
dicembre 2000
(ai fondi pensione) Montanti di previdenza complementare costituiti
dalle quote di Tfr rivalutate e maturati alla cessazione del rapporto di
lavoro dai dipendenti pubblici iscritti alla previdenza complementare
Prestiti e mutui ipotecari con il meccanismo della cessione del quinto
Altre prestazioni di welfare (assicurazione sociale vita, convitti, borse
di studio, master universitari, vacanze studio, case di riposo …)
L’esclusione dall’Assicurazione
generale obbligatoria dell’Inps
I regimi pensionistici gestiti dall’Inpdap sono detti esclusivi rispetto
all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) contro l’invalidità, la
vecchia ed i superstiti (Ivs), gestita dall’Inps.
L’esclusione, disposta dalle leggi istitutive delle singole casse prima
ricordate e dal RDL n. 1987/1935 è connessa allo speciale rapporto di
lavoro tra i dipendenti pubblici e le amministrazioni datrici di lavoro e,
segnatamente, nella natura pubblica di queste ultime.
Accanto ai regimi esclusivi vanno ricordati quelli:
- sostitutivi dell’Ago (sono tali in ragione della particolare attività
lavorativa svolta)
- esonerativi dell’Ago (facoltà di esonero dall’iscrizione ad aziende
che avevano costituito già propri fondi nel 1939)
- integrativi dell’Ago (su base obbligatoria e anteriori al d.lgs
124/1993 e costituiti da norme di legge o accordi contrattuali)
13LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
La disciplina pensionistica:
le principali leggi
Dpr 1092/1973
- testo unico in materia di previdenza del personale civile e militare dello Stato (contiene le
regole che si applicano ancora oggi con riferimento particolare al calcolo delle quote di
pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992)
Rdl 680/1938, legge 1035/1939, legge 965/1965, legge 274/1991
- principali leggi contenenti le regole che si applicano ancora oggi con particolare riferimento
al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992 per gli iscritti alle casse
degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti elementari delle scuole parificate, degli ufficiali
giudiziari
Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato)
- innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e
rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico
Legge 335/95 (riforma Dini Treu)
- introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e
inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità
LE RIFORME DAL 1992 AL 2011
1992 Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato) innalzamento
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e
rideterminazione della base di calcolo del trattamento
pensionistico
1995 Legge 335/95 (riforma Dini Treu) introduzione del
sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi
versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni
di anzianità
1997 Legge 449/97 (finanziaria 1998)- ulteriore inasprimento
dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità
(omogeneizzazione con le regole dei privati)
2004 Legge delega 243/2004 (legge Maroni) ulteriore
innalzamento età del pensionamento dal 2008 (scalone)
2007 Legge 247/2007 (legge Damiano) - passaggio graduale
(scalini) ai nuovi limiti previsti dalla riforma Maroni e
istituzione del requisito della “quota” (età + anzianità
contributiva)
14LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
LE RIFORME DAL 1992 AL 2011
2009 Legge 102/2009 (manovra 2010)
- innalzamento graduale dell’età pensionabile delle
dipendenti pubbliche e previsione di una meccanismo
di adeguamento dei limiti di età per il pensionamento
all’incremento della speranza di vita
2010 Legge 122/2010 (manovra 2011)
- innalzamento rapido dell’età pensionabile delle
dipendenti pubbliche, allineamento triennale
dell’innalzamento dell’età pensionabile e dei coefficienti
di trasformazione, decorrenze posticipate di un anno
della pensione (finestre mobili) ricongiunzione solo
onerosa dei periodi presso più regimi
2011 D.L. 201/2011 conv. nella legge 214/2011
- nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e
anticipata
I tre sistemi di calcolo : retributivo,
contributivo e misto
Dopo la riforma Dini – legge 335/1995, i lavoratori italiani a
seconda dell’età e dell’anno di inizio della carriera lavorativa
possono rientrare in uno dei seguenti sistemi di accesso e
calcolo delle pensioni:
1. Retributivo: per coloro che avevano almeno 18 anni di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (pro – rata dal
2012)
2. Contributivo: per coloro che hanno cominciato a lavorare dopo
il 31 dicembre 1995
3. Misto (retributivo e contributivo): per coloro che hanno
cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 ma che alla
stessa data avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva.
15LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
INPDAP
CPDEL
CPS
CPI
CPUG
CTPS
16LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Oggi
Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“decreto
salva Italia”), poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27
dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l’Inpdap è stato soppresso e
confluito in Inps, continuando ad espletare le attività connesse ai
compiti istituzionali.
CONTRIBUZIONE O FINANZIAMENTO
CPDEL,
CPS, Lavoratore: 8,85
32,65%
CPUG, Ente datore di lavoro:23,80
CPI
Lavoratore: 8,80
STATO 33,00
% Ente datore di lavoro:24,20
7,10 Ente 3,60 Ente
Buonuscita + 2,50 individuale IPS Enti
Totale= contributo TFS Totale=
locali
9,60 6,10
+ 0,35% Fondo credito
+ 0,027% ENPDEP Lavoratore
+ 0,08% ENAM
17LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
La posizione assicurativa degli iscritti
all’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
SULLA POSIZIONE ASSICURATIVA
IL RAPPORTO DI Riflessi
LAVORO
Servizio Servizio
«effettivo» «utile»
Servizio effettivo + quello
Quello reso dall’iscritto dalla data di
comunque utile a pensione
assunzione alla data di cessazione dal
a norma dell’ordinamento
servizio
delle Casse.
I periodi con assenza totale di retribuzione
con interruzione della Tutelati ai fini
posizione assicurativa. pensionistici
Specifiche disposizioni di legge/norme contrattuali
riconoscono, in favore dei lavoratori dipendenti,
l’utilità ai fini pensionistici di periodi ben individuati,
pur essendo privi di retribuzione.
Possono essere resi utili
a pensione tramite
l’istituto del riscatto /PV
In questo caso l’onere contributivo è a carico dell’ente
ART.5 D.LGS 564/96 datore di lavoro che è tenuto al versamento della
contribuzione sulla base della retribuzione cui
l’interessato avrebbe avuto diritto se l’attività lavorativa
fosse stata prestata regolarmente anche per la quota a
carico del lavoratore
18LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Sistemi di gestione e finanziamento e
criticità dei sistemi pensionistici pubblici
I sistemi di finanziamento della previdenza possono essere:
‐ A ripartizione e basati sui contributi sociali : i contributi
dei lavoratori attivi servono a pagare le prestazioni di chi è
in pensione
‐ A capitalizzazione: la pensione è pagata utilizzando i
contributi versati per singolo lavoratore o gruppi di
lavoratori e i rendimenti ottenuti investendo quei
contributi
‐ A ripartizione a fiscalità generale: le pensioni sono a
totale carico del sistema fiscale
Sistemi di gestione e finanziamento e
criticità dei sistemi pensionistici pubblici
Il sistema pensionistico pubblico a ripartizione, nel
tempo, ha subito l’influenza dell’:
- l’allungamento della vita media
- la diminuzione del tasso di natalità
- la diminuzione del rapporto tra il numero degli
occupati e quello dei pensionati
Già a partire dalla fine degli anni 70, anche per
effetto di questi fattori, si è determinato
l’aumento della spesa pensionistica
19LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Il sistema di calcolo fino al 1992: Il sistema
retributivo : riepilogo
Al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della
retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al
“rendimento” maturato in base al totale del servizio utile.
Riforma Amato : Con il d. lgs. 503/92 la pensione, basata
sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro,
rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane
garantita solo per le anzianità acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A).
Per le anzianità maturate dal 1°/01/1993 la base di calcolo è
individuata da una media annua delle retribuzioni annue
percepite in un periodo più o meno ampio, prossimo al
pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita
(più un punto) (QUOTA B).
Con la l. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di
rendimento, se superiori al 2% annuo, devono allinearsi a tale
percentuale.
Il sistema pensionistico obbligatorio
Il passaggio da tre sistemi di calcolo…
… i metodi di calcolo validi sino al 31/12/2011…
Questi erano i tre diversi sistemi di calcolo delle pensioni a
seconda dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995
(Legge 335/1995) :
Retributivo: applicabile a coloro i quali potevano far valere al 31 dicembre
1995 almeno 18 anni di contributi
Contributivo: applicabile a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il
31 dicembre 1995 e non possono far valere in alcun modo contributi fino a
quella data (neanche con accrediti figurativi o da riscatto)
Misto: applicabile a coloro i quali avevano meno di 18 anni di contributi al 31
dicembre 1995
20LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Il sistema pensionistico obbligatorio:
…a due sistemi di calcolo…
A partire dal 1° gennaio 2012 i sistemi possibili, per effetto
della Legge 214/2011, rimangono:
Contributivo per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio
1996
Misto per i lavoratori che possano far valere contribuzione
precedente il 1° gennaio 1996. In particolare sono calcolati con il
metodo contributivo le quote di pensione relative ai contributi
versati dopo:
il 31 dicembre 2011, per i lavoratori con 18 o più anni di contributi
al 31 dicembre 1995;
Il 31 dicembre 1995, per il lavoratori che entro questa stessa data
hanno maturato meno di 18 anni di contributi.
•Sino al 31/12/2011 si acquisiva in seguito alla cessazione dal servizio con 65 anni di età
con almeno 20 anni di contributi
•Le donne lavoratrici dipendenti del settore privato conseguivano il diritto al
compimento dei 60 anni, ma potevano continuare a lavorare fino ai 65
• per effetto della legge 122/2010 veniva stabilito che le donne lavoratrici del
settore pubblico, a partire dal 2012, avrebbero conseguito il diritto non prima dei
65 anni
Deroghe
Più bassi limiti di età per il personale delle forze armate e di polizia, sia donne che uomini
Diritto a pensione le lavoratrici iscritte all’Inpdap che hanno maturato i requisiti contributivi
ed anagrafici prima del 1°/1/2012
21LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Prima della riforma - La pensione di
anzianità – il diritto nel sistema retributivo
e misto
Sino al 31/12/2011 il diritto si acquisiva in seguito alla cessazione dal
servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per la
pensione di vecchiaia, se in possesso di determinati requisiti
anagrafici e/o di servizio.
dal 1°/1/2008 e sino al 31/12/2011 erano in vigore due diverse
modalità:
1. Requisito dei 40 anni di contributi a prescindere dall’età (legge
n°335/95);
2. Requisiti contributivo (minimo 35 anni) e di età accompagnati dalle
cosiddette quote (somma di età e contributi). I requisiti di età
salivano gradualmente fino a 62 anni. Si trattava dei cosiddetti
“scalini” della legge n°247/2007 che avevano sostituito lo “scalone”
(innalzamento in una sola volta) della legge 243/2004, che sarebbe
dovuto intervenire dal 1° gennaio 2008.
Prima della riforma - La pensione di anzianità –
il diritto nel sistema retributivo e misto
In dettaglio ecco i requisiti anagrafici e/o di servizio che occorrevano per
la pensione di anzianità prima della riforma ( con le cosiddette
quote)
La decorrenza era un anno dopo
“quota” da la maturazione dei requisiti
Età anagrafica
raggiungere tra età
Anno di minima per l’accesso Anzianità
anagrafica ed
pensionamento al pensionamento contributiva
anzianità contributiva
Dal 01/07/2009 95 59 36
Al 31/12/2010 oppure 60 e 35
Dal 01/01/2011 96 60 36
Al 31/12/2011 oppure 61 e 35
Dal 01/01/2012 96 60 36
Al 31/12/2012 Oppure 61 e 35
61 36
Dal 01/01/2013 97
oppure 62 e 35
Con 40 anni di contributi si prescindeva dal requisito dell’età
22LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Prima della riforma - Pensione di vecchiaia e
anzianità - Il diritto nel sistema contributivo
Nel sistema contributivo pensione unica e comprendeva vecchiaia e
anzianità
Uomini : 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;
Donne: 60 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;
Donne lavoratrici del settore pubblico: a partire dal 2012 65 anni di età ed almeno 5
di contribuzione effettiva
Garantiti i vecchi criteri per coloro con requisiti maturati entro 31/12/2010
Per l’accesso alla pensione prima dell’ età pensionabile, valevano le stesse regole
per l’accesso alla pensione di anzianità del sistema retributivo e misto (almeno 35
anni di anzianità contributiva in combinazione con le età e le quote) oppure almeno
40 anni di anzianità contributiva, senza vincoli di età anagrafica. Nel computo dei 35
o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di riscatto o prosecuzione volontaria,
ad eccezione dei riscatti di periodi di studio
Accesso anticipato solo in presenza di importo di pensione pari ad almeno 1,2
volte quello dell’assegno sociale
I SISTEMI DI CALCOLO DEL
TRATTAMENTO DI PENSIONE
23LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
I SISTEMI DI CALCOLO
MISTO MONTI (pro-rata dal 2012 Art. 24
comma 2 D.L. n. 201/2011)
CONTRIBUTIVO
MISTO
IL SISTEMA MISTO MONTI con pro-rata 2012
A chi si applica?
Si applica a coloro che possono far valere
un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995,
pari o superiore a
18 anni (art. 1 c. 13 della Legge 8 agosto 1995,
n.335).
24LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
A chi si applica?
Si applica a coloro che sono privi di anzianità
contributiva al 31/12/1995 o che optino per tale
sistema
(art.1 c. 23 della Legge 8 agosto 1995, n.335).
IL SISTEMA MISTO
A chi si applica?
Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità
contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni
(art.1 c. 12 della Legge 8 agosto 1995, n.335).
25LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Quale Pensione di
pensione nel Vecchiaia
misto?
Anticipata
Inabilità
Sistema misto Monti e sistema misto
La pensione di vecchiaia
Requisiti dal 01.01.2012 (art. 24, commi 6 e 7 D.L. 201/2011)
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 66 anni di età e
con almeno 20 anni di anzianità contributiva (art.24, comma 6 lettera c),
e comma 7 D.L. n. 201/2011)
Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita:
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni 3 mesi
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni 7 mesi
Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 67 anni
Contributi 20 anni
26LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dal 2013
Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di
conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011
Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle
pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di
vita.
Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento
della speranza di vita di 3 mesi
Dal 2013 al 2018 l’adeguamento avrà periodicità triennale.
Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011).
Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati
con decorrenza dall’anno 2021
Sistema misto Monti e sistema misto
La pensione di vecchiaia - Requisiti fino al 31.12.2011
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età
con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16 gg) (art.2, comma 3, lettera
c D.Lgs. 503/92) e (art. 59 comma 1 lettera b Legge 449/97)
Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1992 sono richiesti
almeno 20 anni.
Fino al 31/12/2009 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a
pensione, con gli stessi requisiti, dal compimento dei 60 anni (Art. 2,comma 21
Legge 335/95)
Dal 01/01/2010 al 31/12/2011 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il
diritto a pensione, con gli stessi requisiti, al compimento del 61° anno (Art. 22
ter Legge 102/2009)
27LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Sistema misto Monti e sistema misto
La pensione anticipata
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal
servizio prima di aver raggiunto il limite di
età, per il collocamento a riposo d’ufficio,
se in possesso di determinati requisiti
anagrafici e/o di servizio.
Sistema misto Monti e sistema misto
Pensione anticipata
Sulla quota di trattamento relativo alle anzianità contributive maturate
antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale
pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero
rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera
la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata
secondo il sistema retributivo.
Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva :
pari a 18 anni al 31.12.1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione
relative alle anzianità maturate al 31.12.2011;
Inferiore a 18 anni al 31.12.1995, sistema misto, la riduzione si applica sulla
quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31.12.1995.
28LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Sistema misto Monti e sistema misto
La pensione anticipata
Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione,
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità
contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di
lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa
integrazione guadagni ordinaria (art. 6 co. 2 quater del D.L.n. 216/2011,
convertito dalla legge n. 14/2012).
Sistema misto Monti e sistema misto
La pensione anticipata
Requisiti dal 01.01.2012 (art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011)
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio indipendentemente
dal requisito anagrafico, con il possesso delle seguenti anzianità
contributive:
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012:Uomini 42 anni 1m - Donne 41anni1 mese
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: Uomini 42 5m - Donne 41anni 5 mesi
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 :Uomini 42 6m - Donne 41anni 6 mesi
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: Uomini 42 10 - Donne 41anni 10 mesi
29LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Sistema misto Monti e sistema misto
La pensione anticipata
Requisiti dal 01.01.2012 (art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011)
Per effetto dell’art. 15 del d.l. n. 4 del 2019, è stato modificato l’art. 24
co. 10, del d.l. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha
stabilito che nel periodo dal
Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 il requisito contributivo per conseguire la
pensione anticipata è fissato in
Uomini 42anni 10 mesi - Donne 41anni 10 mesi
Per effetto della disapplicazione, in detto periodo, degli adeguamenti alla
speranza di vita di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/ 2010, conv. nella legge n. 122/2010
Con finestra a tre mesi-
diritto dal 1/1/2019 al 29/01/2019 accesso dal 1/04/2019
Sistema misto Monti e sistema misto
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011
Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011
avevano già maturato i requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità, si continua ad applicare la
previgente normativa.
30LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Sistema misto Monti e sistema misto
La pensione di anzianità - Requisiti fino al 31.12.2011
DAL AL ETA’ SERVIZIO SOLO SERVIZIO
01/01/2008 30/06/2009 58 35 40
QUOTA 95
01/07/2009 31/12/2010 59 36 40
60 35
QUOTA 96
01/01/2011 31/12/2011 60 36 40
61 35
Sistema misto Monti e sistema misto
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011
Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2011, il
legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si
prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio
2012 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di
contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità: le
lavoratrici dipendenti, a condizione che optino per la liquidazione
del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo
contributivo previste dal Dlgs. n. 180/1997.
31LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Sistema misto Monti e sistema misto
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011
Lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il
diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza
di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di
un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a
partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita)
optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole
di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via
sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
PENSIONE DI INABILITA’
Pensione di inabilità “normale” agli iscritti alla
Cassa Trattamenti Pensionistici Statali
(art. 42 D.P.R. 1092/73)
E’ la prestazione che spetta agli iscritti cessati dal servizio
per infermità non dipendente da causa di servizio:
- servizio effettivo richiesto 15 anni (14 anni 11 mesi e 16 gg)
- decorrenza dal giorno successivo alla cessazione
(art.1 comma 32 L. 335/95) e (art. 59 comma 1 lettera b L. 449/97)
32LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
PENSIONE DI INABILITA’
(Art. 2 comma 12 Legge 335/95)
Pensione di inabilità assoluta agli iscritti a tutte le
casse pensioni gestite dall’ ex INPDAP
Iscritti cessati dal servizio per infermità, non dipendente da causa di
servizio, per la quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa:
servizio effettivo richiesto almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo
quinquennio
decorrenza dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, ovvero dal
1° giorno del mese successivo dalla data della domanda, se prodotta dopo il
collocamento a riposo
PENSIONE AI SUPERSTITI
La pensione di reversibilità
Spetta ai superstiti del titolare di pensione.
La pensione indiretta
Spetta ai superstiti dell’assicurato che, alla data di morte,
poteva vantare ameno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui
almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte
Art.1, comma 41 legge 335/1995
33LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
AVENTI DIRITTO
CONIUGE FIGLI GENITORI FRATELLI
E
SORELLE
FIGLI MINORI
DI 18 ANNI FIGLI STUDENTI
FIGLI INABILI
A CARICO
ULTRASESSANTACINQUENNI A
CARICO
NON TITOLARI DI PENSIONE
FINO A 21 ANNI SE
FINO A 26 ANNI STUDENTI
SE DI SCUOLA MEDIA INABILI
UNIVERSITARI SUPERIORE A CARICO
NON TITOLARI DI PENSIONE
ALIQUOTE DI REVERSIBILITA’ CON LIMITI IN BASE AL REDDITO
CONIUGE SOLO 60%
CONIUGE CON UN FIGLIO 80%
CONIUGE CON 2 O PIU’ FIGLI 100%
FIGLIO SOLO 70%
2 FIGLI 80%
3 O PIU’ FIGLI 100%
GENITORI FRATELLI E SORELLE 15%
25 giugno 2014
34LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
PENSIONE AI SUPERSTITI
Ai sensi dell’art. 18 comma 5 della legge n. 111/2011 le pensioni ai superstiti
aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione
dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo
superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed
il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
In tal caso la riduzione dell’aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci.
Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è
proporzionalmente rideterminata. La riduzione non si applica nei casi di
presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta in ogni caso
confermato il regime di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n.
335/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali.
Quale Pensione di
pensione nel
Vecchiaia
contributivo?
Anticipata
Inabilità
35LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 01/01/2012
La pensione di “vecchiaia” si consegue, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, al compimento del 66° anno di età a
condizione che risultino versati almeno 20 anni di
contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti
non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
(art. 24, comma 6 D.L. n. 201/2011)
Dal 1 gennaio 2019 , il requisito è
67 anni e 20 anni di contributi
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo della pensione se in
possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità
contributiva minima effettiva di cinque anni;
Dal 1 gennaio 2019 il requisito è :71 anni e 5 anni di contributi
La pensione anticipata
Nuovi requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012 (art.
24, comma 11 D.L. 201/2011)
Anno Età Anzianità Soglia Minima
contributiva
effettiva
2012 63 ANNI 20 ANNI 2,8 assegno sociale
2013 63 ANNI E 3 MESI 20 ANNI Non inferiore 2,8 assegno sociale
2014 63 ANNI E 3 MESI 20 ANNI Non inferiore 2,8 assegno sociale
2019 64 20 ANNI Non inferiore 2,8 assegno sociale
72
36LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011
Nei confronti di coloro che al 31 dicembre
2011 avevano già maturato i requisiti per il
diritto alla pensione di anzianità, si continua
ad applicare la previgente normativa.
PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI VALIDI
FINO AL 31/12/2011
dal al età
Donne uomini
Fino al 31/12/2007 57 57
01/01/2008 31/12/2009 60 65
01/01/2010 31/12/2011 61 65
a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che
l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno
sociale per età inferiori ad anni 65
37LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Il calcolo della pensione
con il sistema misto Monti
Sistema misto Monti
La misura del trattamento pensionistico per le
gestioni dei pubblici dipendenti
Il calcolo della pensione si basa sull’importo delle
retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa
rapportato a coefficienti di rendimento collegati agli anni di
anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.
38LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Sistema misto Monti
La misura del trattamento pensionistico per le gestioni
dei pubblici dipendenti
Fino al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della retribuzione
percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al “rendimento” maturato in base al totale
del servizio utile.
Con il D.lgs. 503/92 la pensione, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo
giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane garantita
solo per le anzianità contributive acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A). Per le anzianità
maturate dal 01/01/1993 la base di calcolo è individuata da una media delle retribuzioni
annue percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento”,
prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto)
(QUOTA B).
Con la L. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di rendimento, se superiori al
2% annuo, devono allinearsi a tale percentuale.
Sistema misto Monti
La misura del trattamento pensionistico per le gestioni
dei pubblici dipendenti
Il sistema retributivo fino al 31.12.2011 lega l’importo della pensione alle retribuzioni annue
percepite dall’iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali
maturati rispetto all’anzianità contributiva utile a pensione.
In estrema sintesi i parametri rilevanti sono:
1) anzianità contributiva fino al 31.12.2011;
2) retribuzione lorda pensionabile:
- ultima retribuzione per la c.d. quota A (anzianità fino al 31.12.1992)
- media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di
riferimento” per la c.d. quota B (anzianità dal 1993)
4) Rivalutazione delle retribuzioni (coefficienti che variano ogni anno)
5) Aliquota di rendimento
39LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Le retribuzioni:
due basi pensionabili
La 1ada utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31
dicembre 1992( quota A di pensione) art.13 lettera a D.L.vo
503/92
La 2a da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1°
gennaio 1993 fino al 31.12.2011 (quota B di pensione) art.13
lettera b D.L.vo 503/92
La base pensionabile, per la quota A di pensione,
è costituita da:
Ultimo stipendio percepito
all’atto della cessazione dal servizio
+ 18%;
Iscritti a: Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3
CTPS L.724/94)
X 12 mensilità
con esclusione degli accessori
Altri assegni o indennità possono essere considerati solo se una
disposizione di legge ne preveda espressamente la valutazione
nella base pensionabile (art.43 DPR 1092/73 e art.15 L.177/76)
40LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
La base pensionabile, per la quota B di pensione,
è costituita da:
Media delle retribuzioni annue
X 12 mensilità ( Stato)
• percepite durante il periodo detto di “riferimento”
precedente la decorrenza della pensione,
debitamente rivalutate.
•Dal 01/01/1996 sono considerati anche gli elementi “accessori”
corrisposti
•Per i dipendenti dello Stato solo per la parte eccedente il 18%
previsto dall’art.15 L. 177/76
(art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95)
Individuazione delle retribuzioni
percepite nel periodo di riferimento
Art.7 comma 1 D.L.vo 503/92 Art.7 comma 2 D.L.vo 503/92
Per coloro con anzianità Per coloro con anzianità
inferiori a 15 anni pari o superiore a 15 anni
al 31/12/1992 al 31/12/1992
Tutte le retribuzioni
percepite dal 1/1/93 alla Le retribuzioni percepite
decorrenza della nei 10 anni (3600 giorni)
pensione precedenti la decorrenza
della pensione
Con eventuale correttivo
previsto dal D.Lgs. 373/93
41LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
MENO DI 15 ANNI AL 31/12/1992
PIU’ DI 15 ANNI AL 31/12/1992
42LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
E’ la percentuale di incremento delle
retribuzioni pensionabili,
che determinano la pensione nel sistema misto
Monti fino al 31.1.2011.
CHE COSA E’
E’?
Ogni mese di anzianità
anzianità contributiva,
determina un aumento percentuale tale da
raggiungere:
l’80% complessivo con 40 anni di servizio.
Per gli iscritti alla CTPS (fino al 31.12.2011)
Cassa Trattamenti Pensionistici
ai Dipendenti dello Stato
Aliquote di rendimento
Ogni anno di anzianità di servizio, fino al quindicesimo, determina un
rendimento del 2,333% , (art.44 D.P.R 1092/73) se effettuato
entro il 31/12/1994;
dal 01/01/1995 e fino al 31.12.2011 il rendimento del 2% ( art. 17,
L.724/94)
Ogni anno di anzianità di servizio, dal sedicesimo fino al
quarantesimo, determina un rendimento del 1,8% (entro il
31.12.2011)
(art.44 D.P.R 1092/73) e ( art. 2, comma 19 L.335/95) .
43LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Le aliquote utilizzate per il calcolo delle
due quote di pensione
La 1a per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992
(quota A di pensione)
(art. 13 lettera a del D.L.vo 503/92)
La 2a per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31
dicembre 2011
(quota B di pensione)
(art. 13 lettera b del D.L.vo 503/92)
IL SISTEMA MISTO MONTI (pro-rata dal 2012)
Dal 01-01-2012
Per le anzianità maturate da tale data vengono accantonati i
contributi pensionistici, i quali, rivalutati ogni anno secondo
l’indice PIL, costituiranno il Montante Contributivo.
Si calcola moltiplicando:
Montante contributivo X
Il coefficiente di trasformazione, legato all’età alla data del
pensionamento (art.1 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n.335,
così come modificati dal 01/01/2010 dall’art.1 comma 14 legge
247/2007)
44LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Valori in % fino al Valori in % fino al Valori in %
Età
31.12.2009 31.12.2012 dal 01.01.2013
57 4,720 4,419 4,304
58 4,860 4,538 4,416
59 5,006 4,664 4,535
60 5,163 4,798 4,661
61 5,334 4,940 4,796
62 5,514 5,093 4,940
63 5,706 5,257 5,094
64 5,911 5,432 5,259
65 6,136 5,620 5,435
66 5,624
67 5,826
68 6,046
69 6,283
70 6,541
1° base Coeff. 1° quota
X =
pensionabile al 31/12/1992 di pensione
Quota di
Pensione retributiva
2° base Coeff.dal 2° quota
X =
pensionabile di pensione
+
1/1/93 al 31/12/11
Montante
Coeff.di 3° quota Quota di
Contributivo X =
dal 1/1/2012
Trasformazione di pensione Pensione contributiva
=
: 13 X 12 ( per statali )
Totale
Pensione Mista
45LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
La misura del trattamento pensionistico
CTPS: Uomo nato il 01/11/1953 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
anzianità contributiva 41 anni, 11 mesi e 19 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013
Pensione annua lorda spettante: €. 22.156,87
Quota A: €. 11.635,18
Quota B: €. 9.740,24
Quota C: €. 781,45 (60 anni di età: coefficiente di trasformazione vigente fino al 2009:
5,163%) Montante contributivo: €. 16.396,87
CTPS: Uomo nato il 01/11/1953 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
anzianità contributiva 41 anni, 11 mesi e 19 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013
Pensione annua lorda spettante: €. 22.101,63
Quota A: €. 11.635,18
Quota B: €. 9.740,24
Quota C: €. 726,21 (60 anni di età: coefficiente di trasformazione vigente fino al 2012:
4,798) Montante contributivo: €. 16.396,87
La misura del trattamento pensionistico
CTPS: Uomo nato il 01/11/1953 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
anzianità contributiva 41 anni, 11 mesi e 19 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013
Pensione annua lorda spettante: €. 22.080,89
Quota A: €. 11.635,18
Quota B: €. 9.740,24
Quota C: €. 705,47 (60 anni di età: coefficiente di trasformazione in vigore dal 2013:
4,661%) Montante contributivo: €. 16.396,87
46LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
1° base Coeff. 1° quota
X =
pensionabile al 31/12/1992 di pensione
Quota di
Pensione retributiva
2° base Coeff.dal 2° quota
X =
pensionabile di pensione
+
1/1/93 al 31/12/95
Montante
Coeff.di 3° quota Quota di
Contributivo X =
dal 1/1/1996
Trasformazione di pensione Pensione contributiva
=
: 13 X 12 ( per statali )
Totale
Pensione Mista
La disciplina delle pensioni
Sistema Misto (art. 1 comma 12 legge 335/95)
La misura del trattamento pensionistico
CPDEL: Donna nata il 31/07/1948 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
anzianità contributiva 28 anni, 07 mesi e 16 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013
Pensione annua lorda spettante: €. 18.547,53
Quota A: €. 7.692,52
Quota B: €. 827,60
Quota C: €. 10.027,41 (65 anni di età: coefficiente di trasformazione vigente fino al 2009:
6,136%) Montante contributivo = €. 163.419,39
CPDEL: Donna nato il 31/07/1948 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
anzianità contributiva 28 anni, 07 mesi e 16 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013
Pensione annua lorda spettante: €. 17.704,29
Quota A: €. 7.692,52
Quota B: €. 827,60
Quota C: €. 9.184,17 (65 anni di età: coefficiente di trasformazione coefficiente di
trasformazione vigente fino al 2012 5,620%)
Montante contributivo = €. 163.419,39
47LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
La disciplina delle pensioni
Sistema Misto (art. 1 comma 12 legge 335/95)
La misura del trattamento pensionistico
CPDEL: Donna nato il 31/07/1948 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
anzianità contributiva 28 anni, 07 mesi e 16 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013
Pensione annua lorda spettante: €. 17.401,96
Quota A: €. 7.692,52
Quota B: €. 827,60
Quota C: €. 8.881,84 (65 anni di età: coefficiente di trasformazione in vigore dal 2013
5,435%)
Montante contributivo = €. 163.419,39
IL MONTANTE
CONTRIBUTIVO
X
IL COEFFICIENTE DI
TRASFORMAZIONE –
Importo della pensione
48LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
DETERMINAZIONE DEL
MONTANTE CONTRIBUTIVO
î L’IMPONIBILE ANNUO comprensivo della 13^ (art.1 comma 8
L.335/95);
îMASSIMALE CONTRIBUTIVO (art.2 comma 18 L.335/95);
îL’ALIQUOTA DI COMPUTO (art.1 comma 10 L.335/95);
îP.I.L. (art.1 comma 9 L.335/95).
Modalità di calcolo della pensione con il sistema contributivo
Con il metodo contributivo l’ammontare della pensione è commisurato ai
contributi versati durante tutta la vita lavorativa. I contributi versati dal
lavoratore (e dal datore di lavoro) si accumulano su un «conto corrente
previdenziale individuale» . L’aliquota di computo ai fini del calcolo della
pensione contributiva è fissata al 33%. Ciò significa che alla fine di ogni
anno lavorativo per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria
retribuzione . La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante
contributivo, rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di
crescita del PIL. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi
versati rivalutati è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti (i
coefficienti di trasformazione del montante in rendita) che dipendono
dall’età di pensionamento. In particolare, più elevata è l’età, più alta sarà la
pensione.
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