PROGRAMMA INPS Valore P.A - Corsi di formazione per dipendenti Pubblici CORSO 9 LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO - Comune di Mentana

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PROGRAMMA INPS Valore P.A - Corsi di formazione per dipendenti Pubblici CORSO 9 LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO - Comune di Mentana
PROGRAMMA INPS Valore P.A.
                 Corsi di formazione per dipendenti Pubblici
                           Soggetti in collaborazione

                                                                        ®

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                                                    FORMAZIONE ENTI PUBBLICI

                               CORSO 9
                  LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO

                                  MODULO 1
        Le pensioni nel Pubblico Impiego dopo la Legge di bilancio 2018
EDIZIONE 2019
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO
 DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
Impaginazione: Enrico Di Girolamo
Revisione testi: Enrico Di Girolamo

                            Finito di stampare nel mese di marzo 2019
                                         da Formel Editoria
                               Rif.: C09M01DEN - Rev. 0 - 12/03/19

                                 - Qualsiasi riproduzione vietata -

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INDICE

  SLIDES
• Le pensioni nel pubblico impiego dopo la legge di bilancio 2018....................... Pag. 1
• Le novità in materia di pensione anticipata .......................................................... »      59
• Lavoratori precoci e lavori usuranti ...................................................................... » 71
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

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LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                     “ Welfare State” definizione
           Nozione dinamica : muta nel tempo e al variare della
           società, dei mutamenti demografici, economici, del
           lavoro
           Nuovi rischi

           Nuovi bisogni

      Rischi e bisogni
        Il welfare state è quindi l’insieme delle politiche sociali mediante le quali lo
           Stato fornisce ai propri cittadini forme di protezione rispetto ai rischi e ai
           bisogni connessi alla società e al suo mutamento.
          Rischi = eventi che possono produrre :
          Infortuni,
          Malattie,
          Disoccupazione,
          Perdita dell’abitazione,
          Povertà,
          Malattie professionali,
          Premorienza
          Dai rischi ai
                                               BISOGNI
          Necessità di un bene o servizio indispensabile che manca o è venuto a
           mancare a seguito di un evento negativo (rischio)

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LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

  “ Welfare State” nucleo centrale
    Nucleo centrale del “Welfare State” è costituito dalle
     assicurazioni sociali ossia schemi pubblici che
     garantiscono protezione nei confronti di un insieme
     predefinito di rischi:
    -Vecchiaia                  -invalidità               -
     decesso del coniuge
    -Malattia                  -disoccupazione             -
     carichi familiari
    -Infortunio sul lavoro

   ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE
    L’ART. 38 RECITA:
     1 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
     ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale.
    2 I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
     alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
     disoccupazione involontaria.
    3   (Gli invalidi e i minorati hanno diritto all’educazione ed
       all’avviamento professionale) (Categorie protette)
    4 Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
       predisposti o integrati dallo Stato.
    5 L’assistenza privata è libera”

                                                                                           3
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

       ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE
      Accoglie essenzialmente l’idea della sicurezza sociale
       intesa come l’esigenza che venga garantita a tutti i cittadini
       la libertà dal bisogno.
      Tutela di chi vivendo del proprio lavoro, si viene appunto a
       trovare in una situazione di bisogno, assicurata non più a
       titolo grazioso dallo Stato né affidata alle categorie
       interessate ma come espressione della solidarietà di tutta
       la collettività.
      Importante quindi il 4 comma dell’art. 38 che prevede che
       la realizzazione del programma debba avvenire ad opera
       dello Stato il quale deve tendere ad assicurare l’effettiva
       realizzazione della tutela dei soggetti protetti

                        LE FORME DI PREVIDENZA
           Il sistema previdenziale vigente in Italia prevede per tutti i
      lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, l’iscrizione obbligatoria:
         o ad un «REGIME GENERALE» di                         o ad altre «FORME» di assicurazione,
                  assicurazione                           che si caratterizzano per come si pongono
                                                       in relazione all’obbligo assicurativo generale

                                                                       Le forme ESCLUSIVE
                                                                             dell’AGO

                  AGO/IVS
                                                                       Le forme SOSTITUTIVE
                                                                              dell’AGO

                                                                        Le forme ESONERATIVE
                                                                               dell’AGO
     Esistono inoltre una ventina di casse private cui sono
        iscritti obbligatoriamente i liberi professionisti,
        tenuti all’iscrizione ad un albo professionale.
                                                                         Le forme INTEGRATIVE
                                                                                dell’AGO

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LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

  Le variabili: tasso di sostituzione e aliquota di
  equilibrio

  Variabili del sistema :

  - Tasso di sostituzione: indica il rapporto percentuale la
    prima rata di pensione e l’ultima retribuzione percepita
    dal lavoratore
  - Aliquota di equilibrio: indica la percentuale di reddito
    prodotto o guadagnato nell’anno dai contribuenti,
    necessaria a finanziare la spesa pensionistica

  Aliquota di versamento aliquota di
  computo

   Le aliquote contributive vengono definite a seconda della
     loro funzione:
   - Aliquota di versamento: indica la % di contributi
     effettivamente versati alla gestione alla quale il soggetto è
     iscritto (dal lavoratore e dal datore di lavoro per i dipendenti
     l’aliquota attualmente è pari al 33% della RAL)
   - Aliquota di computo : indica la % di contribuzione che il
     sistema utilizza ai fini del calcolo della pensione (ad es. per i
     lavoratori dipendenti l’aliquota       è identica a quella di
     versamento 33%)

                                                                         5
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

    Le linee guida delle riforme degli anni 90

     Il sistema pensionistico pubblico, “a ripartizione”,
      subisce l’influenza dei seguenti fenomeni:
       - variazione nel rapporto tra il numero degli occupati
      e dei pensionati
       - allungamento della vita media
       - diminuzione del tasso di natalità

    Dalla fine degli anni 70, per effetto di questi fattori
     aumenta la spesa pensionistica

     Le linee guida delle riforme degli anni 90

       Per contenere la spesa e stabilizzarla in rapporto al Pil, queste le
         leve utilizzate:
        Riduzione dell’ammontare delle pensioni pagate
         (= minori uscite)
        Aumento dei contributi versati
         (= maggiori entrate)
        Aumento dell’età minima per andare in pensione
         (= minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate)

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LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

      La gestione della previdenza pubblica: un
                 percorso a tappe e

       Ieri
             D. Lgs. 30/6/1994 n° 479

     Attuazione della delega conferita
     dall’art. 1, comma 32, della L. 24
     dicembre 1993, n° 537, in materia
     di riordino e soppressione di enti
     pubblici di previdenza e assistenza

      art. 4          Istituzione dell’INPDAP

                          L’Inpdap

    L’Inpdap, acronimo di Istituto Nazionale Previdenza e
     Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
     Pubblica, è un ente pubblico non economico istituito con
     decreto legge 16 febbraio 1993, n. 34. Decreto reiterato
     più volte ed i cui effetti sono stati fatti salvi dal decreto
     legislativo 30 giugno 1994, n. 479 emanato dal governo
     in attuazione della delega contenuta nella legge 537/1993
     e recante, tra l’altro, la disciplina fondamentale dell’ente.
    Erano gli inizi degli anni ‘90, periodo che vedeva le prime
     importanti riforme nella pubblica amministrazione e della
     previdenza. Da una parte una serie di provvedimenti
     disponeva riordino e soppressione, dall’altra fondeva
     istituzioni con le stesse finalità

                                                                     7
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                                           L’ex Inpdap
        Nasce dalla fusione di enti e uffici soppressi con i decreti legge
         ed il decreto legislativo n. 479/1994:
       - Enpas
       - Inadel
       - Enpdep
       - la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza già
         competente per la liquidazione di trattamenti pensionistici ai
         dipendenti iscritti alle Casse Cpdel (enti locali), Cpug (ufficiali
         giudiziari), Cpi (insegnanti scuole parificate non statali), Cps
         (personale medico sanitario)
        La gestione delle pensioni dei dipendenti statali (che
         precedentemente erano direttamente a carico del bilancio dello
         Stato), è istituita nell’ambito dell’Inpdap con effetto dal 1°
         gennaio 1996 dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma
         1.
        D.L. n. 201 del 6/12/2011 l’INPDAP è soppresso e le funzioni
         sono trasferite all’INPS

                                   INPDAP: Le attività
                                        iniziali

                  TRATTAMENTO                TRATTAMENTO                          ASSICURAZIONE
                  DI QUIESCENZA              DI PREVIDENZA                         SOCIALE VITA

                   Casse Pensioni
                     ex IIPP:
                                            Ex ENPAS         Ex INADEL               Ex ENPDEP
                        CPDEL
                          CPI
                          CPS
                         CPUG                                                            Indennità
                                                                                       economica per
                                             Indennità di       Indennità                 morte ai
                                            buonuscita ai       premio di             dipendenti degli
                                              dipendenti      servizio IPS ai           enti di diritto
                                                civili e     dipendenti degli             pubblico,
                                            militari dello    enti locali, del       economici e non,
         Cessione del quinto/piccoli             stato       SSN, e degli altri        di enti morali
       prestiti/mutui ipotecari/mutui                        enti iscritti alla           ovvero di
        e prestiti a tassi agevolati per                         gestione                organismi
         finalità di interesse sociale‐                                              associativi iscritti
                                                                                        alla gestione

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LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

  Le Casse Pensioni gestite dagli ex IIPP
                                L’iscrizione alla C.P.D.E.L. è obbligatoria
       C.P.D.E.L.               ai sensi del R.D.L 3 marzo 1938 n°680
                                e legge 25 luglio 1941 e successive
                                modificazioni        (L.379/55-L1646/62-
                                L965/65).

                                L’iscrizione alla C.P.I. è obbligatoria in
          C.P.I.                applicazione della legge 6 febbraio 1941
                                N°176.

                                L’iscrizione alla C.P.U.G. è obbligatoria
                                in applicazione del R.D. 12 luglio 1934

        C.P.U.G.                n°2312 e successive modificazioni e per
                                i coadiutori ai sensi della legge 27 aprile
                                1981 n.167

          C.P.S.
                                L’iscrizione alla C.P.S. è obbligatoria in
                                applicazione della legge 6 luglio 1939
                                n°1035 e successive modificazioni.

    C.P.D.E.L – C.P.I. – C.P.S. - C.P.U.G.
    Dal 1° ottobre 1991 l’iscrizione alle Casse pensioni è
    obbligatoria per tutti i dipendenti a qualunque titolo
    assunti, anche se adibiti a servizi di carattere
    eccezionale o straordinario, ancorché l’assunzione sia
    a tempo determinato o a titolo di supplenza o per
    attività non istituzionali (art.4 legge 8 agosto 1991
    n°274). Pertanto sussiste l’obbligo di iscrizione
    qualunque sia la natura del rapporto di lavoro,
    purché reso con vincolo di subordinazione alla
    dipendenza dell’Ente iscritto alla Cassa.

                                                                              9
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

       Prima del 1996, a differenza degli altri dipendenti pubblici i dipendenti dello Stato non
       avevano una propria cassa pensionistica. Sia i trattamenti retributivi che i trattamenti
          pensionistici dei dipendenti statali erano a carico del bilancio dello Stato (CET).

       In pratica, per i dipendenti statali non esisteva quel «rapporto trilaterale» tra lavoratore
      iscritto, datore di lavoro ed ente previdenziale che la dottrina ha evidenziato come la base
       del rapporto assicurativo previdenziale. Infatti, datore di lavoro ed ente previdenziale si
            identificavano nello stesso soggetto con la conseguenza che la relativa gestione
      pensionistica non poteva essere adeguatamente evidenziata dal punto di vista finanziario
                                               e gestionale.
         Nel 1996, nell’ambito dell’INPDAP viene costituita, quindi, la CTPS, con conseguente
       adeguamento del rapporto assicurativo previdenziale dei dipendenti dello Stato, fino ad
                  allora bilaterale, al modello trilatero degli altri dipendenti pubblici .
      •Rapporto
      trilaterale:                                    ENTE
                   Pubblica     Contributi       PREVIDENZIALE
                                                                    Prestazio        Lavoratore
                Amministrazione                                        ne             iscritto
                                                     (INPDAP  )
            DIPENDENTE

         Cassa Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti Dello
          Stato
        Ai sensi dell’art.2, comma 1 legge 335/1995, “con effetto dal 1° gennaio
          1996 è istituita presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti
          pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di
          personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello
          Stato…”.Ai sensi dell’art.2, comma 3 della legge 335/1995, “le
          Amministrazioni Centrali e Periferiche, ….. continuano a espletare in
          regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei
          trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato…”.
        Queste Casse erano gestite dall’ ex Inpdap poi confluite dal 1.01.2012
          nell’INPS

10
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

  Necessario prodomo al « Subentro»
    Il trasferimento all’INPDAP del personale delle
     Direzioni Provinciali del Tesoro addetto al servizio in
     materia di gestione e pagamento delle pensioni
                       1 gennaio 1999
   Con una serie di circolari sono state dettate le
    disposizioni operative in merito alla liquidazione e al
    pagamento della pensione, in modalità definitiva, da
    parte dell’INPDAP

       Il subentro nella
           Un percorso   gestione
                       avvenuto    delle dopo
                                « passo   attività pensionistiche
                                               passo»              del
                                                      e durato 10 anni
                           personale «statale»

                                Personale del
      Iniziato il
                                  comparto
       2/9/2000
                                   scuola
                                                        Con esclusione per personale in
                                                                 «ausiliaria».

                                                      il militare, un volta in pensione con i
                                   Personale                requisiti necessari, resta a
                                   «militare».                 disposizione della sua
                                                          amministrazione per cinque anni
                                  Aeronautica,            senza svolgere alcuna attività,
    Terminato il                                      durante i quali percepisce, oltre alla
                                    Esercito.           pensione, un'indennità pagata dal
      1/10/2010                                        ministero della Difesa che copre la
                                  Marina, C.C,           differenza tra ultimo stipendio e
                                                         Nei cinque anni  di ausiliaria si
                                                                      pensione.
                                     G.d.F                   beneficia anche di una
                                                       contribuzione piena con ricalcolo
                                                        della prestazione pensionistica
                                                               dopo i cinque anni

                                                                                                11
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                           Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti
                                                        pubblici

                  Per le pensioni                                             Per le
                                                                             pensioni
                 CPDEL, CPI, CPS,
                     CPUG                                                        CTPS
                                                          Dalla data
                                                             del                           ante
                                                          subentro                       subentro

                                                                                 Ordinatori secondari di
                      Gestione diretta                                                   spesa
                            della                     Gestione diretta
                       liquidazione e                      della
                      del pagamento in               liquidazione e del            Gestione del
                          modalità                     pagamento in               pagamento su
                          definitiva                     modalità                 provvedimenti
                                                         definitiva                emessi dalle
                                                                                 Amministrazioni

              Compiti Sedi INPS - Gestione Dipendenti

                                                                     DPCM           DPCM
                                                              20 dicembre 1999    2 marzo 2001

                            Liquidazione/Gestio
                                ne pensioni
       Alle attività
      «istituzionali»
                                Liquidazione
       relative alle
                                 trattamenti
                                                                              PREVIDENZA
       competenze                                         TFR
                                                                            COMPLEMENTARE
       degli ex Enti        di fine servizio (TFS)
         confluiti
        nell’Inpdap
                            «assegno funerario»                                         D.L.78/2010
                                                                                        (L.122/2010)

                             Decreto Ministero
                            Economia e finanze
                              07.03.2007 n° 45                                               Dal
                                                                                         31/07/2010

                            Gestione unitaria              credito                     Soppressione
       Art.1, c.245          delle prestazioni                                         dell’ENAM e
        L. 662/96           creditizie e sociali                                      passaggio delle
                                                          Attività                   relative funzioni
                                                          sociali                       all’Inpdap

12
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                L’Inps gestione ex Inpdap
  Le prestazioni erogate dall’Inpdap
   Pensioni
   Prestazioni di fine servizio: indennità di buonuscita per i dipendenti
    statali ed indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali
    e del servizio sanitario assunti prima del 1° gennaio 2001 a tempo
    indeterminato (i cosiddetti Tfs) e Tfr per tutti i dipendenti pubblici
    iscritti all’Inpdap ed assunti a tempo indeterminato dopo il 31
    dicembre 2000
   (ai fondi pensione) Montanti di previdenza complementare costituiti
    dalle quote di Tfr rivalutate e maturati alla cessazione del rapporto di
    lavoro dai dipendenti pubblici iscritti alla previdenza complementare
   Prestiti e mutui ipotecari con il meccanismo della cessione del quinto
   Altre prestazioni di welfare (assicurazione sociale vita, convitti, borse
    di studio, master universitari, vacanze studio, case di riposo …)

   L’esclusione dall’Assicurazione
   generale obbligatoria dell’Inps
  I regimi pensionistici gestiti dall’Inpdap sono detti esclusivi rispetto
   all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) contro l’invalidità, la
   vecchia ed i superstiti (Ivs), gestita dall’Inps.
  L’esclusione, disposta dalle leggi istitutive delle singole casse prima
   ricordate e dal RDL n. 1987/1935 è connessa allo speciale rapporto di
   lavoro tra i dipendenti pubblici e le amministrazioni datrici di lavoro e,
   segnatamente, nella natura pubblica di queste ultime.
  Accanto ai regimi esclusivi vanno ricordati quelli:
    - sostitutivi dell’Ago (sono tali in ragione della particolare attività
   lavorativa svolta)
   - esonerativi dell’Ago (facoltà di esonero dall’iscrizione ad aziende
   che avevano costituito già propri fondi nel 1939)
    - integrativi dell’Ago (su base obbligatoria e anteriori al d.lgs
   124/1993 e costituiti da norme di legge o accordi contrattuali)

                                                                                 13
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

       La disciplina pensionistica:
       le principali leggi
         Dpr 1092/1973
            - testo unico in materia di previdenza del personale civile e militare dello Stato (contiene le
           regole che si applicano ancora oggi con riferimento particolare al calcolo delle quote di
           pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992)
         Rdl 680/1938, legge 1035/1939, legge 965/1965, legge 274/1991
           - principali leggi contenenti le regole che si applicano ancora oggi con particolare riferimento
           al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992 per gli iscritti alle casse
           degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti elementari delle scuole parificate, degli ufficiali
           giudiziari
         Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato)
           - innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e
           rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico
         Legge 335/95 (riforma Dini Treu)
           - introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e
           inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità

       LE RIFORME DAL 1992 AL 2011
      1992 Decreto legislativo 503/92 (riforma Amato) innalzamento
        dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e
        rideterminazione della base di calcolo del trattamento
        pensionistico
      1995 Legge 335/95 (riforma Dini Treu) introduzione del
        sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi
        versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni
        di anzianità
      1997 Legge 449/97 (finanziaria 1998)- ulteriore inasprimento
        dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità
        (omogeneizzazione con le regole dei privati)
      2004 Legge delega 243/2004 (legge Maroni)                ulteriore
        innalzamento età del pensionamento dal 2008 (scalone)
      2007 Legge 247/2007 (legge Damiano) - passaggio graduale
        (scalini) ai nuovi limiti previsti dalla riforma Maroni e
        istituzione del requisito della “quota” (età + anzianità
        contributiva)

14
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

  LE RIFORME DAL 1992 AL 2011

 2009 Legge 102/2009 (manovra 2010)
    - innalzamento graduale dell’età pensionabile delle
  dipendenti pubbliche e previsione di una meccanismo
  di adeguamento dei limiti di età per il pensionamento
  all’incremento della speranza di vita
 2010 Legge 122/2010 (manovra 2011)
    - innalzamento rapido dell’età pensionabile delle
  dipendenti    pubbliche,    allineamento        triennale
  dell’innalzamento dell’età pensionabile e dei coefficienti
  di trasformazione, decorrenze posticipate di un anno
  della pensione (finestre mobili) ricongiunzione solo
  onerosa dei periodi presso più regimi
 2011 D.L. 201/2011 conv. nella legge 214/2011
   - nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e
  anticipata

  I tre sistemi di calcolo : retributivo,
  contributivo e misto

   Dopo la riforma Dini – legge 335/1995, i lavoratori italiani a
      seconda dell’età e dell’anno di inizio della carriera lavorativa
      possono rientrare in uno dei seguenti sistemi di accesso e
      calcolo delle pensioni:
   1. Retributivo: per coloro che avevano almeno 18 anni di
      anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (pro – rata dal
      2012)
   2. Contributivo: per coloro che hanno cominciato a lavorare dopo
      il 31 dicembre 1995
   3. Misto (retributivo e contributivo): per coloro che hanno
      cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 ma che alla
      stessa data avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva.

                                                                         15
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                              INPDAP
                CPDEL

                CPS

                        CPI
                 CPUG
         CTPS

16
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                                   Oggi

 Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“decreto
 salva Italia”), poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27
  dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l’Inpdap è stato soppresso e
  confluito in Inps, continuando ad espletare le attività connesse ai
                           compiti istituzionali.

                          CONTRIBUZIONE O FINANZIAMENTO
              CPDEL,
               CPS,                         Lavoratore:         8,85
                                 32,65%
              CPUG,                         Ente datore di lavoro:23,80

               CPI
                                            Lavoratore:         8,80

               STATO              33,00
                                    %       Ente datore di lavoro:24,20

              7,10 Ente                               3,60 Ente
 Buonuscita                   + 2,50 individuale            IPS Enti
               Totale=         contributo TFS             Totale=
                                                                locali

                9,60                                       6,10
                           + 0,35% Fondo credito

                              + 0,027% ENPDEP             Lavoratore

                                + 0,08% ENAM

                                                                          17
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

            La posizione assicurativa degli iscritti
        all’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

                                                         SULLA POSIZIONE ASSICURATIVA
        IL RAPPORTO DI               Riflessi
            LAVORO

                                                              Servizio                        Servizio
                                                             «effettivo»                      «utile»

                                                                                        Servizio effettivo + quello
                                             Quello reso dall’iscritto dalla data di
                                                                                       comunque utile a pensione
                                            assunzione alla data di cessazione dal
                                                                                       a norma dell’ordinamento
                                                           servizio
                                                                                               delle Casse.

                  I periodi con assenza totale di retribuzione

         con interruzione della                                 Tutelati ai fini
         posizione assicurativa.                                pensionistici

                                             Specifiche disposizioni di legge/norme contrattuali
                                             riconoscono, in favore dei lavoratori dipendenti,
                                             l’utilità ai fini pensionistici di periodi ben individuati,
                                             pur essendo privi di retribuzione.
              Possono essere resi utili
              a pensione tramite
              l’istituto del riscatto /PV
                                            In questo caso l’onere contributivo è a carico dell’ente
              ART.5 D.LGS 564/96            datore di lavoro che è tenuto al versamento della
                                            contribuzione sulla base della retribuzione cui
                                            l’interessato avrebbe avuto diritto se l’attività lavorativa
                                            fosse stata prestata regolarmente anche per la quota a
                                            carico del lavoratore

18
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

  Sistemi di gestione e finanziamento e
  criticità dei sistemi pensionistici pubblici
   I sistemi di finanziamento della previdenza possono essere:
   ‐ A ripartizione e basati sui contributi sociali : i contributi
      dei lavoratori attivi servono a pagare le prestazioni di chi è
      in pensione
   ‐ A capitalizzazione: la pensione è pagata utilizzando i
      contributi versati per singolo lavoratore o gruppi di
      lavoratori e i rendimenti ottenuti investendo quei
      contributi
   ‐ A ripartizione a fiscalità generale: le pensioni sono a
      totale carico del sistema fiscale

 Sistemi di gestione e finanziamento e
 criticità dei sistemi pensionistici pubblici

  Il sistema pensionistico pubblico a ripartizione, nel
     tempo, ha subito l’influenza dell’:
       - l’allungamento della vita media
       - la diminuzione del tasso di natalità
       - la diminuzione del rapporto tra il numero degli
     occupati e quello dei pensionati
  Già a partire dalla fine degli anni 70, anche per
     effetto di questi fattori,       si è determinato
     l’aumento della spesa pensionistica

                                                                       19
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

       Il sistema di calcolo fino al 1992: Il sistema
       retributivo : riepilogo
      Al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della
        retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al
        “rendimento” maturato in base al totale del servizio utile.

      Riforma Amato : Con il d. lgs. 503/92            la pensione, basata
         sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro,
         rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane
         garantita solo per le anzianità acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A).
         Per le anzianità maturate dal 1°/01/1993 la base di calcolo è
         individuata    da una media annua delle retribuzioni annue
         percepite in un periodo più o meno ampio, prossimo al
         pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita
         (più un punto) (QUOTA B).

      Con la l. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di
       rendimento, se superiori al 2% annuo, devono allinearsi a tale
       percentuale.

        Il sistema pensionistico obbligatorio
        Il passaggio da tre sistemi di calcolo…
     … i metodi di calcolo validi sino al 31/12/2011…

     Questi erano i tre diversi sistemi di calcolo delle pensioni a
      seconda dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995
      (Legge 335/1995) :
          Retributivo: applicabile a coloro i quali potevano far valere al 31 dicembre
           1995 almeno 18 anni di contributi
          Contributivo: applicabile a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il
           31 dicembre 1995 e non possono far valere in alcun modo contributi fino a
           quella data (neanche con accrediti figurativi o da riscatto)
          Misto: applicabile a coloro i quali avevano meno di 18 anni di contributi al 31
           dicembre 1995

20
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

 Il sistema pensionistico obbligatorio:

 …a due sistemi di calcolo…

 A partire dal 1° gennaio 2012 i sistemi possibili, per effetto
   della Legge 214/2011, rimangono:
 Contributivo per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
   accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio
   1996
 Misto per i lavoratori che possano far valere contribuzione
   precedente il 1° gennaio 1996. In particolare sono calcolati con il
   metodo contributivo le quote di pensione relative ai contributi
   versati dopo:
  il 31 dicembre 2011, per i lavoratori con 18 o più anni di contributi
   al 31 dicembre 1995;
  Il 31 dicembre 1995, per il lavoratori che entro questa stessa data
   hanno maturato meno di 18 anni di contributi.

  •Sino al 31/12/2011 si acquisiva in seguito alla cessazione dal servizio con 65 anni di età
                              con almeno 20 anni di contributi

 •Le donne lavoratrici dipendenti del settore privato conseguivano il diritto al
 compimento dei 60 anni, ma potevano continuare a lavorare fino ai 65
 • per effetto della legge 122/2010 veniva stabilito che le donne lavoratrici del
 settore pubblico, a partire dal 2012, avrebbero conseguito il diritto non prima dei
 65 anni
 Deroghe
 Più bassi limiti di età per il personale delle forze armate e di polizia, sia donne che uomini
 Diritto a pensione le lavoratrici iscritte all’Inpdap che hanno maturato i requisiti contributivi
 ed anagrafici prima del 1°/1/2012

                                                                                                      21
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

       Prima della riforma - La pensione di
       anzianità – il diritto nel sistema retributivo
       e misto
        Sino al 31/12/2011 il diritto si acquisiva in seguito alla cessazione dal
           servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per la
           pensione di vecchiaia, se in possesso di determinati requisiti
           anagrafici e/o di servizio.
        dal 1°/1/2008 e sino al 31/12/2011 erano in vigore due diverse
           modalità:
        1. Requisito dei 40 anni di contributi a prescindere dall’età (legge
           n°335/95);

        2. Requisiti contributivo (minimo 35 anni) e di età accompagnati dalle
          cosiddette quote (somma di età e contributi). I requisiti di età
          salivano gradualmente fino a 62 anni. Si trattava dei cosiddetti
          “scalini” della legge n°247/2007 che avevano sostituito lo “scalone”
          (innalzamento in una sola volta) della legge 243/2004, che sarebbe
          dovuto intervenire dal 1° gennaio 2008.

      Prima della riforma - La pensione di anzianità –
      il diritto nel sistema retributivo e misto
       In dettaglio ecco i requisiti anagrafici e/o di servizio che occorrevano per
         la pensione di anzianità prima della riforma ( con le cosiddette
         quote)
       La decorrenza era un anno      dopo
                                “quota” da la maturazione dei requisiti
                                                      Età anagrafica
                           raggiungere tra età
            Anno di                                minima per l’accesso        Anzianità
                              anagrafica ed
         pensionamento                              al pensionamento          contributiva
                          anzianità contributiva

        Dal 01/07/2009             95                       59                    36
        Al 31/12/2010                              oppure   60            e       35
        Dal 01/01/2011             96                        60                   36
        Al 31/12/2011                              oppure   61            e       35
        Dal 01/01/2012             96                       60                    36
        Al 31/12/2012                              Oppure   61            e       35
                                                             61                   36
        Dal 01/01/2013             97
                                                   oppure   62            e       35
                Con 40 anni di contributi si prescindeva dal requisito dell’età

22
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

Prima della riforma - Pensione di vecchiaia e
anzianità - Il diritto nel sistema contributivo
Nel sistema contributivo pensione unica e comprendeva vecchiaia e
                              anzianità
 Uomini : 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;
 Donne: 60 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva;
 Donne lavoratrici del settore pubblico: a partire dal 2012 65 anni di età ed almeno 5
  di contribuzione effettiva
 Garantiti i vecchi criteri per coloro con requisiti maturati entro 31/12/2010
 Per l’accesso alla pensione prima dell’ età pensionabile, valevano le stesse regole
  per l’accesso alla pensione di anzianità del sistema retributivo e misto (almeno 35
  anni di anzianità contributiva in combinazione con le età e le quote) oppure almeno
  40 anni di anzianità contributiva, senza vincoli di età anagrafica. Nel computo dei 35
  o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di riscatto o prosecuzione volontaria,
  ad eccezione dei riscatti di periodi di studio
 Accesso anticipato solo in presenza di importo di pensione pari ad almeno 1,2
  volte quello dell’assegno sociale

         I SISTEMI DI CALCOLO DEL
        TRATTAMENTO DI PENSIONE

                                                                                           23
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                I SISTEMI DI CALCOLO

           MISTO MONTI                  (pro-rata dal 2012 Art. 24
           comma 2 D.L. n. 201/2011)

           CONTRIBUTIVO
           MISTO

      IL SISTEMA MISTO MONTI con pro-rata 2012

                          A chi si applica?

            Si applica a coloro che possono far valere
         un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995,
                        pari o superiore a
        18 anni (art. 1 c. 13 della Legge 8 agosto 1995,
                              n.335).

24
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

       IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
                      A chi si applica?

        Si applica a coloro che sono privi di anzianità
      contributiva al 31/12/1995 o che optino per tale
                            sistema
      (art.1 c. 23 della Legge 8 agosto 1995, n.335).

              IL SISTEMA MISTO
                      A chi si applica?

  Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità
  contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni
     (art.1 c. 12 della Legge 8 agosto 1995, n.335).

                                                                  25
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

            Quale                                    Pensione di
         pensione nel                                Vecchiaia
           misto?
                                                     Anticipata
                                                     Inabilità

                   Sistema misto Monti e sistema misto

                    La pensione di vecchiaia
           Requisiti dal 01.01.2012         (art. 24, commi 6 e 7 D.L. 201/2011)

      Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 66 anni di età e
      con almeno 20 anni di anzianità contributiva (art.24, comma 6 lettera c),
      e comma 7 D.L. n. 201/2011)
      Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita:
      Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni 3 mesi
      Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni 7 mesi
      Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 67 anni
                                   Contributi 20 anni

26
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

  Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dal 2013
 Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di
          conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011

 Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle
 pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di
 vita.
 Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento
 della speranza di vita di 3 mesi

             Dal 2013 al 2018 l’adeguamento avrà periodicità triennale.

    Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011).

 Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di
 vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati
 con decorrenza dall’anno 2021

               Sistema misto Monti e sistema misto
  La pensione di vecchiaia - Requisiti fino al 31.12.2011

 Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età
 con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16 gg) (art.2, comma 3, lettera
 c D.Lgs. 503/92) e (art. 59 comma 1 lettera b Legge 449/97)
 Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1992 sono richiesti
 almeno 20 anni.

 Fino al 31/12/2009 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a
 pensione, con gli stessi requisiti, dal compimento dei 60 anni (Art. 2,comma 21
 Legge 335/95)

 Dal 01/01/2010 al 31/12/2011 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il
 diritto a pensione, con gli stessi requisiti, al compimento del 61° anno (Art. 22
 ter Legge 102/2009)

                                                                                      27
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                    Sistema misto Monti e sistema misto

                       La pensione anticipata

      Si acquisisce in seguito alla cessazione dal
      servizio prima di aver raggiunto il limite di
      età, per il collocamento a riposo d’ufficio,
      se in possesso di determinati requisiti
      anagrafici e/o di servizio.

               Sistema misto Monti e sistema misto
                       Pensione anticipata
      Sulla quota di trattamento relativo alle anzianità contributive maturate
      antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale
      pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
      pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2
      punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero
      rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera
      la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
      La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata
      secondo il sistema retributivo.
                 Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva :
      pari a 18 anni al 31.12.1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione
      relative alle anzianità maturate al 31.12.2011;
      Inferiore a 18 anni al 31.12.1995, sistema misto, la riduzione si applica sulla
      quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31.12.1995.

28
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

             Sistema misto Monti e sistema misto

                    La pensione anticipata
 Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione,
 limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
 contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità
 contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di
 lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
 l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa
 integrazione guadagni ordinaria (art. 6 co. 2 quater del D.L.n. 216/2011,
 convertito dalla legge n. 14/2012).

                  Sistema misto Monti e sistema misto

                    La pensione anticipata
        Requisiti dal 01.01.2012           (art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011)

 Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio indipendentemente
 dal requisito anagrafico, con il possesso delle seguenti anzianità
 contributive:
 Dal   1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012:Uomini 42 anni 1m - Donne 41anni1 mese
 Dal   1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: Uomini 42 5m - Donne 41anni 5 mesi
 Dal   1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 :Uomini 42 6m - Donne 41anni 6 mesi
 Dal   1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: Uomini 42 10 - Donne 41anni 10 mesi

                                                                                    29
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                      Sistema misto Monti e sistema misto

                        La pensione anticipata
           Requisiti dal 01.01.2012              (art. 24, commi 10 e 11 D.L. 201/2011)

      Per effetto dell’art. 15 del d.l. n. 4 del 2019, è stato modificato l’art. 24
      co. 10, del d.l. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha
      stabilito che nel periodo dal
      Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 il requisito contributivo per conseguire la
      pensione anticipata è fissato in
                               Uomini 42anni 10 mesi - Donne 41anni 10 mesi
      Per effetto della disapplicazione, in detto periodo, degli adeguamenti alla
      speranza di vita di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/ 2010, conv. nella legge n. 122/2010
                                      Con finestra a tre mesi-
      diritto dal 1/1/2019 al 29/01/2019 accesso dal 1/04/2019

                 Sistema misto Monti e sistema misto

                     NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
                        Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011

      Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011
      avevano già maturato i requisiti per il diritto alla
      pensione di anzianità, si continua ad applicare la
      previgente normativa.

30
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

           Sistema misto Monti e sistema misto

   La pensione di anzianità - Requisiti fino al 31.12.2011

     DAL            AL        ETA’         SERVIZIO   SOLO SERVIZIO

  01/01/2008    30/06/2009    58                35         40

                                     QUOTA 95
  01/07/2009     31/12/2010   59                36         40
                              60                35
                                     QUOTA 96
  01/01/2011     31/12/2011   60                36         40
                              61                35

           Sistema misto Monti e sistema misto
               NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
                Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011

 Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2011, il
 legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si
 prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio
 2012 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di
 contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità: le
 lavoratrici dipendenti, a condizione che optino per la liquidazione
 del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo
 contributivo previste dal Dlgs. n. 180/1997.

                                                                          31
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

               Sistema misto Monti e sistema misto

                NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
                    Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011

      Lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto
      dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il
      diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza
      di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di
      un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a
      partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita)
      optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole
      di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via
      sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).

                        PENSIONE DI INABILITA’

          Pensione di inabilità “normale” agli iscritti alla
             Cassa Trattamenti Pensionistici Statali
                   (art. 42 D.P.R. 1092/73)
     E’ la prestazione che spetta agli iscritti cessati dal servizio
     per infermità non dipendente da causa di servizio:

     - servizio effettivo richiesto  15 anni (14 anni 11 mesi e 16 gg)

     - decorrenza  dal giorno successivo alla cessazione

     (art.1 comma 32 L. 335/95) e (art. 59 comma 1 lettera b L. 449/97)

32
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                   PENSIONE DI INABILITA’
                 (Art. 2 comma 12 Legge 335/95)
  Pensione di inabilità assoluta agli iscritti a tutte le
        casse pensioni gestite dall’ ex INPDAP
Iscritti cessati dal servizio per infermità, non dipendente da causa di
servizio, per la quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa:

servizio effettivo richiesto  almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo
quinquennio

decorrenza  dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, ovvero dal
1° giorno del mese successivo dalla data della domanda, se prodotta dopo il
collocamento a riposo

                    PENSIONE AI SUPERSTITI

                   La pensione di reversibilità
           Spetta ai superstiti del titolare di pensione.

                    La pensione indiretta
  Spetta ai superstiti dell’assicurato che, alla data di morte,
 poteva vantare ameno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui
       almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte
               Art.1, comma 41 legge 335/1995

                                                                               33
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                                     AVENTI DIRITTO

       CONIUGE               FIGLI                 GENITORI                   FRATELLI
                                                                                 E
                                                                               SORELLE

         FIGLI MINORI
          DI 18 ANNI        FIGLI STUDENTI
                                             FIGLI INABILI
                                               A CARICO

                                                        ULTRASESSANTACINQUENNI A
                                                                 CARICO
                                                         NON TITOLARI DI PENSIONE
                                 FINO A 21 ANNI SE
           FINO A 26 ANNI             STUDENTI
                 SE               DI SCUOLA MEDIA                    INABILI
            UNIVERSITARI             SUPERIORE                      A CARICO
                                                             NON TITOLARI DI PENSIONE

     ALIQUOTE DI REVERSIBILITA’ CON LIMITI IN BASE AL REDDITO

       CONIUGE SOLO                                                          60%

        CONIUGE CON UN FIGLIO                                                80%

        CONIUGE CON 2 O PIU’ FIGLI                                          100%

        FIGLIO SOLO                                                          70%

        2 FIGLI                                                              80%

        3 O PIU’ FIGLI                                                      100%

        GENITORI FRATELLI E SORELLE                                          15%
       25 giugno 2014

34
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                  PENSIONE AI SUPERSTITI
Ai sensi dell’art. 18 comma 5 della legge n. 111/2011 le pensioni ai superstiti
aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione
dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo
superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed
il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
In tal caso la riduzione dell’aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci.
Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è
proporzionalmente rideterminata. La riduzione non si applica nei casi di
presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta in ogni caso
confermato il regime di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n.
335/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali.

      Quale                                            Pensione di
   pensione nel
                                                       Vecchiaia
   contributivo?
                                                       Anticipata
                                                       Inabilità

                                                                                       35
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

            PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 01/01/2012

     La pensione di “vecchiaia” si consegue, previa risoluzione del
     rapporto di lavoro, al compimento del 66° anno di età a
     condizione che risultino versati almeno 20 anni di
     contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti
     non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
     (art. 24, comma 6 D.L. n. 201/2011)
     Dal 1 gennaio 2019 , il requisito è
                             67 anni e 20 anni di contributi
     Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo della pensione se in
     possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità
     contributiva minima effettiva di cinque anni;
     Dal 1 gennaio 2019 il requisito è :71 anni e 5 anni di contributi

                         La pensione anticipata

       Nuovi requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012 (art.
                             24, comma 11 D.L. 201/2011)
        Anno         Età          Anzianità                    Soglia Minima
                                  contributiva
                                  effettiva

        2012   63 ANNI            20 ANNI           2,8 assegno sociale

        2013   63 ANNI E 3 MESI   20 ANNI           Non inferiore 2,8 assegno sociale

        2014   63 ANNI E 3 MESI   20 ANNI           Non inferiore 2,8 assegno sociale
       2019           64          20 ANNI           Non inferiore 2,8 assegno sociale

                                                                                   72

36
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                NORMATIVA DI SALVAGUARDIA
                  Art.24, comma 3 decreto legge n. 201/2011

  Nei confronti di coloro che al 31 dicembre
  2011 avevano già maturato i requisiti per il
  diritto alla pensione di anzianità, si continua
  ad applicare la previgente normativa.

      PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI VALIDI
                FINO AL 31/12/2011

                  dal              al                       età
                                                   Donne           uomini
                Fino al       31/12/2007             57             57
             01/01/2008       31/12/2009             60             65
             01/01/2010       31/12/2011             61             65

  a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che
    l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno
                          sociale per età inferiori ad anni 65

                                                                                        37
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

           Il calcolo della pensione
          con il sistema misto Monti

                          Sistema misto Monti

        La misura del trattamento pensionistico per le
               gestioni dei pubblici dipendenti

      Il calcolo della pensione si basa sull’importo delle
      retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa
      rapportato a coefficienti di rendimento collegati agli anni di
      anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.

38
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                                Sistema misto Monti

    La misura del trattamento pensionistico per le gestioni
                    dei pubblici dipendenti
 Fino al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della retribuzione
 percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al “rendimento” maturato in base al totale
 del servizio utile.
 Con il D.lgs. 503/92 la pensione, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo
 giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane garantita
 solo per le anzianità contributive acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A). Per le anzianità
 maturate dal 01/01/1993 la base di calcolo è individuata da una media delle retribuzioni
 annue percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento”,
 prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto)
 (QUOTA B).
 Con la L. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di rendimento, se superiori al
 2% annuo, devono allinearsi a tale percentuale.

                                Sistema misto Monti

    La misura del trattamento pensionistico per le gestioni
                    dei pubblici dipendenti
 Il sistema retributivo fino al 31.12.2011 lega l’importo della pensione alle retribuzioni annue
 percepite dall’iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali
 maturati rispetto all’anzianità contributiva utile a pensione.
 In estrema sintesi i parametri rilevanti sono:
 1) anzianità contributiva fino al 31.12.2011;
 2) retribuzione lorda pensionabile:
 - ultima retribuzione per la c.d. quota A (anzianità fino al 31.12.1992)
  - media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di
 riferimento” per la c.d. quota B (anzianità dal 1993)
 4) Rivalutazione delle retribuzioni (coefficienti che variano ogni anno)
 5) Aliquota di rendimento

                                                                                                   39
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

        Le retribuzioni:
         due basi pensionabili
         La 1ada utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31
         dicembre 1992( quota A di pensione) art.13 lettera a D.L.vo
         503/92

         La 2a da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1°
         gennaio 1993 fino al 31.12.2011 (quota B di pensione) art.13
         lettera b D.L.vo 503/92

        La base pensionabile, per la quota A di pensione,
                        è costituita da:

                                               Ultimo stipendio percepito
                                               all’atto della cessazione dal servizio
                                               + 18%;
           Iscritti a:                         Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3
             CTPS                              L.724/94)

                                                      X 12 mensilità
                                                   con esclusione degli accessori

             Altri assegni o indennità possono essere considerati solo se una
             disposizione di legge ne preveda espressamente la valutazione
             nella base pensionabile (art.43 DPR 1092/73 e art.15 L.177/76)

40
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

   La base pensionabile, per la quota B di pensione,
                   è costituita da:
   Media delle retribuzioni annue
   X 12 mensilità ( Stato)
   •   percepite durante il periodo detto di “riferimento”
       precedente la decorrenza della pensione,
       debitamente rivalutate.
   •Dal 01/01/1996 sono considerati anche gli elementi “accessori”
   corrisposti
   •Per i dipendenti dello Stato solo per la parte eccedente il 18%
   previsto dall’art.15 L. 177/76
                  (art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95)

                     Individuazione delle retribuzioni
                   percepite nel periodo di riferimento

Art.7 comma 1 D.L.vo 503/92                Art.7 comma 2 D.L.vo 503/92

  Per coloro con anzianità                  Per coloro con anzianità
     inferiori a 15 anni                   pari o superiore a 15 anni
       al 31/12/1992                             al 31/12/1992

  Tutte le retribuzioni
percepite dal 1/1/93 alla                 Le retribuzioni percepite
    decorrenza della                      nei 10 anni (3600 giorni)
        pensione                          precedenti la decorrenza
                                               della pensione
 Con eventuale correttivo
previsto dal D.Lgs. 373/93

                                                                         41
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                   MENO DI 15 ANNI AL 31/12/1992

                    PIU’ DI 15 ANNI AL 31/12/1992

42
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                  E’ la percentuale di incremento delle
                  retribuzioni pensionabili,
                  che determinano la pensione nel sistema misto
                  Monti fino al 31.1.2011.
                             CHE COSA E’
                                      E’?
                  Ogni mese di anzianità
                               anzianità contributiva,
                  determina un aumento percentuale tale da
                  raggiungere:

                 l’80% complessivo con 40 anni di servizio.
                 Per gli iscritti alla CTPS (fino al 31.12.2011)

               Cassa Trattamenti Pensionistici
                  ai Dipendenti dello Stato

                Aliquote di rendimento
   Ogni anno di anzianità di servizio, fino al quindicesimo, determina un
   rendimento del 2,333% , (art.44 D.P.R 1092/73) se effettuato
   entro il 31/12/1994;
   dal 01/01/1995 e fino al 31.12.2011 il rendimento del 2% ( art. 17,
   L.724/94)

  Ogni anno di anzianità di servizio, dal sedicesimo fino al
  quarantesimo, determina un rendimento del 1,8%       (entro il
  31.12.2011)
  (art.44 D.P.R 1092/73) e ( art. 2, comma 19 L.335/95) .

                                                                            43
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

         Le aliquote utilizzate per il calcolo delle
                  due quote di pensione

     La 1a per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992
     (quota A di pensione)
     (art. 13 lettera a del D.L.vo 503/92)

     La 2a per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31
     dicembre 2011
     (quota B di pensione)
     (art. 13 lettera b del D.L.vo 503/92)

     IL SISTEMA MISTO MONTI                                (pro-rata dal 2012)

            Dal 01-01-2012
          Per le anzianità maturate da tale data vengono accantonati i
          contributi pensionistici, i quali, rivalutati ogni anno secondo
          l’indice PIL, costituiranno il Montante Contributivo.

          Si calcola moltiplicando:
          Montante contributivo      X
          Il coefficiente di trasformazione, legato all’età alla data del
          pensionamento (art.1 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n.335,
          così come modificati dal 01/01/2010 dall’art.1 comma 14 legge
          247/2007)

44
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                       COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

                       Valori in % fino al   Valori in % fino al     Valori in %
                Età
                          31.12.2009            31.12.2012         dal 01.01.2013

                57           4,720                 4,419               4,304
                58           4,860                 4,538               4,416
                59           5,006                 4,664               4,535
                60           5,163                 4,798               4,661
                61           5,334                 4,940               4,796
                62           5,514                 5,093               4,940
                63           5,706                 5,257               5,094
                64           5,911                 5,432               5,259
                65           6,136                 5,620               5,435
                66                                                     5,624
                67                                                     5,826
                68                                                     6,046
                69                                                     6,283
                70                                                     6,541

  1° base                 Coeff.                   1° quota
                 X                  =
 pensionabile         al 31/12/1992               di pensione
                                                                              Quota di
                                                                        Pensione retributiva
  2° base                 Coeff.dal                2° quota
                 X                       =
 pensionabile                                     di pensione
                                                                                    +
                      1/1/93 al 31/12/11

  Montante
                         Coeff.di                 3° quota                   Quota di
Contributivo    X                    =
dal 1/1/2012
                      Trasformazione             di pensione           Pensione contributiva

                                                                                    =
                : 13 X 12 ( per statali )
                                                                              Totale
                                                                          Pensione Mista

                                                                                               45
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                La misura del trattamento pensionistico

                CTPS: Uomo nato il 01/11/1953 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
         anzianità contributiva 41 anni, 11 mesi e 19 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013
      Pensione annua lorda spettante: €. 22.156,87
      Quota A: €. 11.635,18
      Quota B: €. 9.740,24
      Quota C: €. 781,45 (60 anni di età: coefficiente di trasformazione vigente fino al 2009:
      5,163%) Montante contributivo: €. 16.396,87
                CTPS: Uomo nato il 01/11/1953 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
         anzianità contributiva 41 anni, 11 mesi e 19 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013

      Pensione annua lorda spettante: €. 22.101,63
      Quota A: €. 11.635,18
      Quota B: €. 9.740,24
      Quota C: €.    726,21 (60 anni di età: coefficiente di trasformazione vigente fino al 2012:
      4,798) Montante contributivo: €. 16.396,87

                La misura del trattamento pensionistico

                CTPS: Uomo nato il 01/11/1953 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
         anzianità contributiva 41 anni, 11 mesi e 19 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013

      Pensione annua lorda spettante: €. 22.080,89
      Quota A: €. 11.635,18
      Quota B: €. 9.740,24
      Quota C: €. 705,47 (60 anni di età: coefficiente di trasformazione in vigore dal 2013:
      4,661%) Montante contributivo: €. 16.396,87

46
LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

  1° base                 Coeff.               1° quota
                  X                 =
 pensionabile         al 31/12/1992           di pensione
                                                                         Quota di
                                                                   Pensione retributiva
  2° base                 Coeff.dal            2° quota
                  X                      =
 pensionabile                                 di pensione
                                                                               +
                      1/1/93 al 31/12/95

  Montante
                         Coeff.di             3° quota                   Quota di
Contributivo     X                   =
dal 1/1/1996
                      Trasformazione         di pensione           Pensione contributiva

                                                                              =
                : 13 X 12 ( per statali )
                                                                         Totale
                                                                     Pensione Mista

              La disciplina delle pensioni
      Sistema Misto (art. 1 comma 12 legge 335/95)

           La misura del trattamento pensionistico

          CPDEL: Donna nata il 31/07/1948 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
    anzianità contributiva 28 anni, 07 mesi e 16 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013
 Pensione annua lorda spettante: €. 18.547,53
 Quota A: €. 7.692,52
 Quota B: €. 827,60
 Quota C: €. 10.027,41 (65 anni di età: coefficiente di trasformazione vigente fino al 2009:
 6,136%) Montante contributivo = €. 163.419,39

          CPDEL: Donna nato il 31/07/1948 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
    anzianità contributiva 28 anni, 07 mesi e 16 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013

 Pensione annua lorda spettante: €. 17.704,29
 Quota A: €. 7.692,52
 Quota B: €. 827,60
 Quota C: €. 9.184,17 (65 anni di età: coefficiente di trasformazione coefficiente di
 trasformazione vigente fino al 2012 5,620%)
 Montante contributivo = €. 163.419,39

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LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                   La disciplina delle pensioni
           Sistema Misto (art. 1 comma 12 legge 335/95)

                La misura del trattamento pensionistico

               CPDEL: Donna nato il 31/07/1948 – ultimo giorno di servizio 31/08/2013
         anzianità contributiva 28 anni, 07 mesi e 16 giorni – decorrenza pensione 01/09/2013

      Pensione annua lorda spettante: €. 17.401,96
      Quota A: €. 7.692,52
      Quota B: €. 827,60
      Quota C: €. 8.881,84 (65 anni di età: coefficiente di trasformazione in vigore dal 2013
      5,435%)
      Montante contributivo = €. 163.419,39

                                        IL MONTANTE
                                       CONTRIBUTIVO

                                              X
                         IL COEFFICIENTE DI
                         TRASFORMAZIONE –
                       Importo della pensione

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LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

                   DETERMINAZIONE DEL
                 MONTANTE CONTRIBUTIVO

î L’IMPONIBILE ANNUO comprensivo della 13^ (art.1 comma 8
L.335/95);

îMASSIMALE CONTRIBUTIVO (art.2 comma 18 L.335/95);

îL’ALIQUOTA DI COMPUTO (art.1 comma 10 L.335/95);

îP.I.L. (art.1 comma 9 L.335/95).

 Modalità di calcolo della pensione con il sistema contributivo

 Con il metodo contributivo l’ammontare della pensione è commisurato ai
 contributi versati durante tutta la vita lavorativa. I contributi versati dal
 lavoratore (e dal datore di lavoro) si accumulano su un «conto corrente
 previdenziale individuale» . L’aliquota di computo ai fini del calcolo della
 pensione contributiva è fissata al 33%. Ciò significa che alla fine di ogni
 anno lavorativo per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria
 retribuzione . La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante
 contributivo, rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di
 crescita del PIL. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi
 versati rivalutati è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti (i
 coefficienti di trasformazione del montante in rendita) che dipendono
 dall’età di pensionamento. In particolare, più elevata è l’età, più alta sarà la
 pensione.

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