REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING - Comune di Cutigliano - Approvato con Delibera di Consiglio ...
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Comune di Cutigliano REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2010
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 1) Ambito di applicazione ART 2) Definizioni ART 3) Principi generali TITOLO I I - ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ART. 4) Requisiti ART 5) Forme e modalità di esercizio dell’attività di acconciatore TITOLO III - ATTIVITA’ DI ESTETICA E DI TATUAGGIO E PIERCING CAPO I – Attività di Estetica ART. 6 ) Requisiti ART. 7) Forme e modalità di esercizio dell’attività di estetica CAPO II – Attività di Tatuaggio e Piercing ART. 8 ) Requisiti ART. 9) Forme e modalità di esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ART. 10) Titolo abilitativo per l’esercizio delle attività di acconciatore, di estetica e di tatuaggio e piercing. ART. 11) Contenuto della denuncia. ART. 12) Subingresso, cessazione e variazioni delle attività di acconciatore, estetica e tatuaggio e piercing. ART. 13) Requisiti strutturali, gestionali e igienico sanitari ART. 14) Orari tariffe e pubblicità TITOLO V - SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE ART. 15) Controlli ART. 16) Sanzioni amministrative ed accessorie ART. 17) Sospensione, cessazione e decadenza dell’esercizio delle attività di acconciatore e di estetica e di tatuaggio e piercing ART. 18) Sospensione e mancata riattivazione dell’esercizio TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ART. 20) Norme transitorie ART. 21) Entrata in vigore ART. 22) Abrogazioni ALLEGATO A: REQUISITI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA CAPO I – REQUISITI MINIMI STRUTTURALI SEZIONE I – Requisiti comuni di spazi e locali Art. 1 – Spazi e locali Art. 2 – Requisiti Comuni SEZIONE II – ZONA OPERATIVA E DI ATTESA Art. 3 – Locali di esercizio dell’attività e di attesa Art. 4 – Requisiti Art. 5 – Altezza Art. 6 – Illuminazione Art. 7 – Aerazione Art. 8 – Caratteristiche di pareti, pavimenti e arredi SEZIONE III – SERVIZI IGIENICI Art. 9 – Obbligo di installazione e dotazioni minime 2
Art. 10 – Antibagno Art. 11 – Altezza Art.12 – Aerazione SEZIONE IV – RIPOSTIGLIO Art. 13 – Obbligo e dotazioni minime Art. 14 – Altezza Art. 15 – Superficie Art. 16 – Pareti e pavimenti SEZIONE V – SPOGLIATOIO Art. 17 – Obbligo Art. 18 – Armadietti Art. 19 – Superficie Art. 20 – Altezza Art. 21 – Aerazione e illuminazione Art. 22 – Pareti e pavimenti SEZIONE VI – ATTIVITA’ CORRELATE Art. 23 – Manicure e Pedicure Art. 24 – Dotazioni funzionali minime per manicure e pedicure Art. 25 – Esercizio congiunto in uno stesso locale dell’attività di acconciatore e di quella di estetista CAPO II – CONDUZIONE IGIENICA Art. 26 – Locali, arredi e impianti Art. 27 – Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni Art. 28 – Igiene personale degli operatori Art. 29 – Cassetta Pronto Soccorso 3
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio, in forma imprenditoriale delle attività professionali: a) di acconciatore, intendendosi per tale le attività di barbiere e/o parrucchiere, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n.174 e della legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni; b) di estetica ed attività assimilate ai sensi della vigente normativa regionale in materia (legge regionale toscana 31 maggio 2004 n. 28, e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007, come modificato dal D.P.G.R. 6 agosto 2008 n. 44/R , L.R. 40 del 27 luglio 2007); c) piercing e tatuaggi, così come definiti dalla legge regionale 28/2004 e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007, come modificato dal D.P.G.R. 6 agosto 2008 n. 44/R, e legge regionale 40 del 27 luglio 2007. 2. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzioni incendi per i locali, gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell’inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a qualunque soggetto eserciti, nel territorio del Comune di Cutigliano, l’attività di acconciatore, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra- alberghiere, palestre, ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili, caserme. 4. Il presente regolamento non si applica all’attività di medicina estetica, perché rientrante nell’esercizio della professione medica. ART 2) DEFINIZIONI 1.Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per: a) attività di acconciatore: quell’attività che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. I trattamenti e i servizi possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla L. 11/10/1986 n. 713, come da ultimo modificata dalla L. 01/03/2002 n. 39; b) attività di estetica: quell’attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l’eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano fra le attività di estetista anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali, sia mediante l’utilizzo di attrezzature utilizzabili per l’attività di estetista di cui all’allegato A) del regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007, come modificato dal D.P.G.R. 6 agosto 2008 n. 44/R, nonché con l’applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla L. 11/10/1986 n. 713, come da ultimo modificata dalla L. 01/03/2002 n. 39 e dal presente regolamento; c) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura; 4
d) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni; e) requisiti professionali: i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio delle suddette attività; f) requisiti strutturali: i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento; g) per “procedimento” mediante denuncia di inizio attività: il procedimento di cui all’ art 10 del presente regolamento. ART 3) PRINCIPI GENERALI 1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali: a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Cost.; b) Principio di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 della Cost., di economicità, efficacia ed efficienza e pubblicità dell’azione amministrativa ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche d integrazioni; c) Principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del d.p.r. 447/1998 e 440/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare: a) nella legge regionale 22/10/2008 n. 53 “Norme in materia di artigianato” e nel relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 7/10/2009 N. 55/R; b) nella legge 14.02.1963 n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini” e successive modifiche ed integrazioni; c) nella legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore; d) nella legge regionale 31.05.2004 n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing” e) nel regolamento regionale 02.10.2007 n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. 44/R, f) nella L. R. 27 luglio 2007 n. 40 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007; g) nel D.L. 31.01.2007 n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita delle nuove imprese”, convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2 aprile 2007. h) nel d.p.r. 447/1998 e 440/2000, relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive. TITOLO II ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ART. 4) REQUISITI 1. Per potere esercitare l’attività di acconciatore occorre il possesso dei seguenti requisiti: a) requisiti morali, con particolare riferimento alla Legge 575/1965 e al D. Legislativo 490/1994 e loro successive modifiche ed integrazioni, da parte: - del titolare nell’impresa individuale; - di tutti i soci nelle società in nome collettivo; - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; 5
- dell’amministratore unico nelle società a responsabilità limitata di cui all’art. 3 comma 3 lettera a) della legge N. 443/85 come modificata dalla legge 133/97; - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali; b) requisiti professionali di cui all’art. 3 della legge 174/2005; c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico- sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e/o commerciale, ad esclusione delle attività svolte presso il domicilio dell’esercente, per locali ubicati in zone urbanisticamente compatibili con l’attività stessa nonché conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa; d) avere presentato la denuncia di inizio attività di cui al successivo art. 10. ART 5) FORME E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE 1. L’attività di acconciatore può essere svolta in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società. 2. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di acconciatore in più sedi, previa presentazione di più DIA secondo le modalità stabilite dall’art. 10. 3. Per ogni sede dell’impresa, legittimata ad esercitare l’attività sulla base del presente regolamento, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. 4. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi relativi all’attività di acconciatore le imprese esercenti tale attività possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale prevista dall’art. 3 della L. 174/2005. A tal fine le suddette imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 5. L’attività di acconciatore può essere svolta anche congiuntamente all’attività di estetica e/o di tatuaggio e piercing in uno stesso esercizio (da un’impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione. 6. L’attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali in cui viene esercitata rispettino la vigente normativa da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico – edilizio e siano utilizzati in modo esclusivo per l’attività e indipendenti da quelli utilizzati dall’esercente come proprio domicilio. Quando l’attività si svolge presso l’abitazione dell’esercente è obbligatoria l’apposizione di una targa all’esterno dell’edificio, visibile dalla pubblica via. 7. Fermo restando il divieto di cui al successivo comma 9, l’attività di acconciatore può essere svolta anche presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, in occasione di cerimonie o di eventi particolari, esclusivamente da parte di coloro che sono provvisti di titolo abilitativo ai sensi del presente regolamento o da loro dipendente appositamente incaricato. 8. Gli acconciatori possono, nei locali in cui svolgono la loro attività, vendere prodotti accessori alla prestazione del servizio al solo scopo di assicurare il proseguimento dei trattamenti in corso, senza osservare le vigenti disposizioni relative al settore del commercio. 9. E’ vietato l’esercizio dall’attività di acconciatore in forma ambulante sia itinerante che su posteggio. TITOLO III - ATTIVITA’ DI ESTETICA E DI TATUAGGIO E PIERCING CAPO I - ATTIVITA’ DI ESTETICA ART. 6 ) REQUISITI 1. Per potere esercitare l’attività di estetica occorre il possesso dei seguenti requisiti: 6
b) requisiti morali, con particolare riferimento alla Legge 575/65 D.P.R. 490/1994 e loro successive modifiche ed integrazioni da parte: - del titolare nell’impresa individuale; - di tutti i soci nelle società in nome collettivo; - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; - dell’amministratore unico nelle società a responsabilità limitata di cui all’art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97; - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;; c) requisiti professionali in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sopra richiamata (art 1 del regolamento); d) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e/o commerciale, ad esclusione delle attività svolte presso il domicilio dell’esercente, per locali ubicati in zone urbanisticamente compatibili con l’attività stessa nonché conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa; e) avere presentato la denuncia di inizio attività di cui al successivo art. 10. ART. 7) FORME E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ESTETICA 1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’attività di estetica, se in possesso dei requisiti di cui al Capo II della legge regionale 22/10/2008 n. 53 Norme in materia di Artigianato, sono tenuti ad iscriversi all’albo provinciale delle imprese artigiane. 2. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetica devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge. 3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetica devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge. 4. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di estetica in più sedi, previa presentazione di più DIA secondo le modalità stabilite dall’art. 10. Per ogni sede dell’impresa, legittimata ad esercitare l’attività sulla base del presente regolamento, i soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività devono, comunque, essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge. 5. L’attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all’attività di acconciatore in uno stesso esercizio (da un’impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione. 6. E’ vietato l’esercizio dell’attività di estetica in forma ambulante sia itinerante che su posteggio. 7. L’attività di estetica può essere esercitata anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali in cui viene esercitata rispettino la vigente normativa da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico – edilizio”, e siano utilizzati in modo esclusivo per l’attività e indipendenti da quelli utilizzati dall’esercente come proprio domicilio. Quando l’attività si svolge presso l’abitazione dell’esercente è obbligatoria l’apposizione di una targa all’esterno dell’edificio, visibile dalla pubblica via. 8. L’attività di estetica può essere svolta anche presso la sede designata dal committente, a condizione che i locali in cui viene esercitata rispettino quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2004 e dal relativo regolamento n.47/r/2007. Non necessita che i locali designati per detta attività siano conformi alla normativa vigente nel caso in cui l’attività svolta sia solo riferita a trattamenti di applicazione di trucco in occasione di cerimonie o di eventi particolari. Le attività devono essere esercitate 7
esclusivamente da parte di coloro che sono provvisti di titolo abilitativo ai sensi del presente regolamento o da loro dipendente appositamente incaricato. 9. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono la loro attività, vendere prodotti accessori alla prestazione del servizio al solo scopo di assicurare il proseguimento dei trattamenti in corso, senza osservare le vigenti disposizioni relative al settore del commercio. 10. Si considerano assimilate alle attività di estetica e sono, quindi, soggette alle disposizioni del presente regolamento le attività di sauna, idromassaggio, lampade UVA ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l’intervento diretto di personale, fatte salve le attività attualmente svolte in base a diverso legittimo titolo. 11. E’ vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o altro personale professionalmente qualificato e abilitato. 12. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l’attività di estetica a condizione che si adeguino al presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale. Per le medesime imprese non sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane. CAPO II - ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING ART. 8 ) REQUISITI 1. Per potere esercitare l’attività di tatuaggio e piercing occorre il possesso dei seguenti requisiti: b) requisiti morali, con particolare riferimento alla Legge 575/65 D.P.R. 490/1994 e loro successive modifiche ed integrazioni da parte: - del titolare nell’impresa individuale; - di tutti i soci nelle società in nome collettivo; - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; - dell’amministratore unico nelle società a responsabilità limitata di cui all’art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97; - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;; c) requisiti professionali in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sopra richiamata (art 1 del regolamento); d) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e/o commerciale, ad esclusione delle attività svolte presso il domicilio dell’esercente, per locali ubicati in zone urbanisticamente compatibili con l’attività stessa nonché conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa; e) avere presentato la denuncia di inizio attività di cui al successivo art. 10. ART. 9) FORME E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING 1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’attività di tatuaggio e piercing , se in possesso dei requisiti di cui al Capo II della legge regionale 22/10/2008 n. 53 Norme in materia di Artigianato, sono tenuti ad iscriversi all’albo provinciale delle imprese artigiane. 2. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge. 8
3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di tatuaggio e piercing devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge. 4. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di tatuaggio e piercing in più sedi, previa presentazione di più DIA secondo le modalità stabilite dall’art. 10. Per ogni sede dell’impresa, legittimata ad esercitare l’attività sulla base del presente regolamento, i soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività devono, comunque, essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge. 5. E’ vietato l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante sia itinerante che su posteggio. 6. L’attività di tatuaggio e piercing può essere svolta anche congiuntamente all’attività di estetica in uno stesso esercizio (da un’impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento e nel rispetto delle norme indicate nel regolamento di cui al predente art. 3, comma 2, lett. e). Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione. 7. E’ vietato eseguire tatuaggi o piercing, ad eccezione del piercing auricolare, ai minori di anni diciotto, senza il consenso informato dei genitori, espresso secondo le modalità indicate nella normativa regionale. 8. E’ sempre vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni quattordici, ad eccezione del piercing al padiglione auricolare per il quale è comunque necessario il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate nella normativa regionale. 9. E’ altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sede anatomiche del corpo umano nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell’art. 5 del c.c. o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate nel regolamento regionale. 10. I clienti devo essere informati sui rischi legati all’esecuzione e sulle prescrizioni da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate dal regolamento regionale. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ART. 10) TITOLO ABILITATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETICA E TATUAGGIO E PIERCING. 1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, per l’attività di acconciatore, estetica e di tatuaggio e piercing sono soggetti a denuncia di inizio di attività, e possono essere esercitate dalla data di presentazione della denuncia stessa al protocollo comunale. 2. Qualora la denuncia di inizio attività di cui al comma 1 non sia completa il responsabile del procedimento richiede i documenti integrativi entro 10 giorni dalla sua protocollazione; fino alla presentazione dei documenti richiesti, il procedimento rimane sospeso in attesa della necessaria integrazione. 3. Nella richiesta dei documenti integrativi, viene fissato un termine congruo entro il quale devono essere prodotte le integrazioni, pena archiviazione della pratica. Detto termine non può essere inferiore a 10 giorni; l’interessato può concordare con l’ufficio una proroga dei termini assegnati per oggettivi gravi motivi. 4. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, lo Sportello Unico Attività produttive del Comune si riserva di controllare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di acconciatore, di estetica e di piercing e tatuaggio e di adottare i necessari provvedimenti inibitori dell’attività in caso di accertata assenza dei requisiti medesimi, salvo che, ove 9
ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. 5. E’ fatto salvo comunque il potere dell’amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90. 6. Lo Sportello Unico Attività produttive trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo per quanto di propria competenza. ART. 11) CONTENUTO DELLA DENUNCIA. 1. La denuncia di cui all’art. 10 del presente regolamento deve contenere: a) dati anagrafici del denunciante; b) dati dell’impresa; d) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei seguenti requisiti: · requisiti professionali di cui alla legge n. 174/2005 per i dichiaranti l'inizio di attività di acconciatore; · requisiti professionali di cui alla LRT n. 28\2004 ed al DPGR 2\10\2007 n. 47\R, per i dichiaranti l’inizio di attività di estetica; · requisiti professionali di cui alla legge RT 28\2004 ed al DPGR 2\10\2007 n. 47\R, per i dichiaranti l’inizio di attività di tatuaggio e piercing. · requisiti di onorabilità; e) (nel caso di società): indicazione degli estremi dell’atto costitutivo e statuto, stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa in materia; f) (nel caso di cittadino extra-comunitario): essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità. Deve essere altresì dichiarato: g) ubicazione e disponibilità dei locali nei quali si svolge l’attività; h) di aver rispettato, relativamente ai locali dell’esercizio: · il regolamento locale di Polizia Urbana; · le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso · le norme in materia igienico – sanitaria · le norme in materia di impatto acustico, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rifiuti ed altre norme rilevanti per l’esercizio dell’attività. 2. Alla denuncia devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia certificazione attestante la qualifica professionale; b) copia permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario; c) planimetria e sezioni dei locali in scala da 1/100, con indicazione della destinazione d’uso, delle superfici finestrate, delle altezze di ogni singolo locale, dell’ubicazione delle macchine, delle apparecchiature, delle attrezzature e degli impianti nonché il percorso degli scarichi delle acque reflue; d) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato; e) relazione tecnica con descrizione delle attività che si intendono svolgere; f) copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti corredate dagli allegati obbligatori; g) dichiarazione e/o valutazione di impatto acustico. h) dichiarazione di modalità di smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività; i) protocollo igienico-sanitario di pulizia e sanificazione dei locali ed altri protocolli specifici per l’attività. 10
ART. 12) SUBINGRESSO, CESSAZIONE E VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA E TATUAGGIO E PIERCING. 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo della stessa dell’attività di acconciatore, estetica e di tatuaggio e piercing, per atto tra vivi o per causa di morte, e la cessazione dell’attività sono soggetti alla comunicazione al Comune. 2. Il titolare dell’attività che intenda cessarla, nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 gg. dalla cessazione, a darne comunicazione scritta al comune 3. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell’inizio dell’attività, deve essere effettuata: a) entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda in caso di subentro inter vivos; b) entro un anno dalla morte del titolare, in caso di subentro mortis causa. 4. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’art. 1105 del c.c., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. 5. In caso di subingresso mortis causa nelle imprese artigiane l’erede o gli eredi, previa istanza scritta presentata all’ufficio competente comunale entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l’attività ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 53 del 22/10/2008. L’attività dovrà essere, comunque, svolta da un Responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale. 6. Nella comunicazione il subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per l’esercizio dell’attività e che i locali: • non hanno subito modifiche, nel caso di attività di acconciatore. • sono già conformi alle vigenti normative, nel caso di attività di estetica o di tatuaggio e piercing. 7. Sono soggetti a comunicazione, da presentare entro 60 giorni dall’avvenuta modifica: - le trasformazioni societarie di imprese già esistenti, le modifiche della compagine societaria nelle società di persone ed eventualmente, se diverso dai soci, del legale rappresentante; - la variazione nella designazione del direttore tecnico; - la variazione del legale rappresentante o comunque di chi ha poteri di amministrazione nelle società di capitali. ART. 13) REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E IGIENICO SANITARI 1. I requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, sono quelli definiti dal DPGR 2\10\2007 n. 47\r “ Regolamento di attuazione alla LR 31\5\2004 n. 28 “come modificato dal D.P.G.R. 6 agosto 2008 n. 44/R . 2. Per le attività di acconciatore, fino all’entrata in vigore della specifica normativa regionale, si applicano le disposizioni di cui all’allegato A) del presente Regolamento. ART. 14) ORARI, TARIFFE E PUBBLICITÀ 1. La disciplina per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui al presente regolamento viene determinata con atto distinto, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. 2. Nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile: a) DIA o altro titolo abilitativo alle attività b) l’orario di apertura e chiusura; c) le tariffe delle prestazioni praticate. 11
3. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento hanno l’obbligo di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell’attività la DIA o altro titolo abilitativo alle attività medesime. TITOLO V SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE ART. 15) CONTROLLI 1. Gli agenti di Polizia Municipale e gli altri soggetti autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore, di estetica e di piercing e tatuaggio, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell’esercente. 2. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l’applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalla legge 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 28/12/2000 n. 81. 3. L’accertamento o la verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, è effettuata dalla Azienda Sanitaria Locale. ART. 16) SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE 1. Attività di acconciatore: per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni stabilite ai sensi dell’art.5 della Legge n. 174 del 12/08/2005: a) esercizio dell’attività senza qualifica professionale: sanzione da euro 250,00 a euro 5.000,00; b) esercizio dell’attività senza la denuncia di inizio attività: sanzione da euro 250,00 a euro 5.000,00; c) esercizio dell’attività svolta in locali sprovvisti dei necessari requisiti igienico sanitari: sanzione da euro 250, 00 a euro 5.000,00; d) esercizio dell’attività svolta in forma itinerante o di posteggio: sanzione da euro 250,00 a euro 5.000,00 e) mancata osservanza delle disposizioni in materia di orari: sanzione da euro 50,00 a euro 300,00; f) per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento: sanzione da euro 25,00 a euro 500,00. 2. Attività di estetica e di tatuaggio e piercing: per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni stabilite ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 28 del 31/05/2004: a) esercizio dell’attività senza titolo abilitativo: sanzione da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; b) esercizio dell’attività senza qualifica professionale o in mancanza dei necessari requisiti igienico sanitari: sanzione da euro 3.000,00 a euro 15.000,00; c) utilizzo di laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata: sanzione da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e confisca amministrativa dell’attrezzatura. Nel caso di reiterazione della violazione il comune dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno; d) tatuaggi o piercing eseguiti su minori di anni 14, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare: sanzione da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 e sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno; e) tatuaggio o piercing su minori di età, in assenza del consenso informato: sanzione da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; f) piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all’art. 4, comma 2 bis della L.R. 28/2004: sanzione da euro 2.000,00 a euro 10.000,00. g) tatuaggio o piercing effettuato in forma itinerante o di posteggio: sanzione da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 12
h) tatuaggio o piercing effettuato in sedi anatomiche di cui al precedente art. 9, comma 9: sanzione da euro 2.000,00 a euro 10.000,00. i) mancata osservanza delle disposizioni in materia di orari: sanzione da euro 50,00 a euro 300,00; j) per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento: sanzione da euro 25,00 a euro 500,00. ART. 17) SOSPENSIONE, CESSAZIONE E DECADENZA DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETICA E DI TATUAGGIO E PIERCING 1. Nel caso di reiterazione della violazione di cui al comma 2, lett. c) del precedente art. 16, il comune dispone la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno; 2. Nel caso della violazione di cui al comma 2, lett. d) del precedente art. 16, il comune dispone la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da sei mesi ad un anno; 3. Nel caso in cui l’attività di acconciatore, e/o di estetica e di tatuaggio e piercing sia svolta in assenza della necessaria denuncia di inizio attività, o in mancanza dei necessari requisiti professionali e/o igienico sanitari, il Servizio comunale competente ordina la cessazione immediata della stessa. 4. Nel caso in cui si eseguano tatuaggi o piercing a minori di età in assenza del consenso di cui all’art. 4, comma 1, della L.R. N. 28/2004, il Servizio comunale competente ordina la cessazione immediata dell’attività. 5. Qualora, in ogni momento, negli esercizi muniti di regolare DIA venga ravvisata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore, e/o di estetica e di tatuaggio e piercing, o sia comunque riscontrato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti e/o degli addetti, il Servizio comunale competente dispone la sospensione immediata dell’attività, intimando all’interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni. 6. Nel caso in cui l’interessato non ottemperi alle prescrizioni impartite di cui al comma precedente o nell’ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti soggettivi o oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività, il Servizio comunale competente dispone la chiusura immediata dell’attività. 7. Nel caso di mancata attivazione dell’esercizio entro 6 mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni, il Servizio comunale competente dispone la decadenza dall’esercizio dell’attività medesima. 8. In caso di particolare gravità o di reiterazione di una stessa violazione del presente regolamento nell’arco di 12 mesi, il Servizio comunale competente, previa diffida, può disporre la sospensione dell’attività di acconciatore, e/o di estetica e di tatuaggio e piercing da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 20 giorni. 9. Sono, in ogni caso, fatte salve le diverse misure interditte previste nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e/o regionali. ART. 18) SOSPENSIONE E MANCATA RIATTIVAZIONE DELL’ESERCIZIO 1. E’ fatto obbligo all’esercente di comunicare al comune la sospensione delle attività disciplinate dal presente regolamento per periodi superiori ai 60 giorni consecutivi. 2. La sospensione può avere durata massima di 6 mesi, salvo proroga in ipotesi di comprovata necessità, al termine dei quali l’interessato può riprendere regolarmente l’attività o comunicare la cessazione definitiva. 13
3. In caso di mancata riattivazione dell’esercizio entro il termine sopra indicato, con provvedimento dirigenziale, viene disposta la decadenza definitiva del titolo abilitatorio. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI ART. 20) NORME TRANSITORIE 1. Coloro che esercitano l’attività di acconciatore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli da 1 a 28 del successivo Allegato “A” entro 60 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, eccettuati gli articoli 5, 11, 14 e 20 per i quali non sussiste l’obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal successivo comma 2. 2. Coloro che esercitano l’attività di acconciatore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano a quanto prescritto agli articoli 5, 11, 14 e 20 del successivo Allegato “A” , in entrambi i seguenti casi e quando ciò sia tecnicamente e strutturalmente possibile: 1. ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell’art.31 della Legge 5/08/1978 n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”, da ultimo modificata dal DlGs 6/06/2001 n. 378, salvo diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale. 2. cessione totale dell’esercizio tra vivi L'impossibilità sotto il profilo tecnico-edilizio e/o urbanistico dell'adeguamento deve essere certificata da specifica relazione di un tecnico abilitato da inoltrare al Comune , sulla quale esprimono un parere i competenti uffici comunali. In caso di accertata impossibilità all'adeguamento, le idoneità igienico sanitarie già in possesso mantengono la loro validità, purché le difformità strutturali dei locali non rechino pregiudizio allo svolgimento dell’attività dal punto di vista igienico - sanitario. A tal fine l'Azienda U.S.L. esprime il proprio parere in merito. 3. Coloro che esercitano l’attività di estetica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando gli obblighi di adeguamento contenuti nell’art. 104 comma 2 del Regolamento regionale n. 47/r del 02/10/2007, si adeguano alle disposizioni di cui all’art. 104, comma 2bis del suddetto Regolamento Regionale quando ciò sia tecnicamente e strutturalmente possibile. L'impossibilità sotto il profilo tecnico-edilizio e/o urbanistico dell'adeguamento deve essere certificata da specifica relazione di un tecnico abilitato da inoltrare al Comune , sulla quale esprimono un parere i competenti uffici comunali. In caso di accertata impossibilità all'adeguamento, le idoneità igienico sanitarie già in possesso mantengono la loro validità, purché le difformità strutturali dei locali non rechino pregiudizio allo svolgimento dell’attività dal punto di vista igienico - sanitario. A tal fine l'Azienda U.S.L. esprime il proprio parere in merito ART. 21)ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del vigente Statuto Comunale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che avverrà unitamente alla deliberazione che lo approva. ART. 22) ABROGAZIONI 1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista approvato con Delibera C.C. n. 29/2001, nonché ogni altra norma con lo stesso incompatibile. 14
ALLEGATO A REQUISITI MINIMI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA CAPO I - REQUISITI MINIMI STRUTTURALI SEZIONE I – Requisiti comuni di spazi e locali Art. 1 Spazi e locali 1.Gli immobili in cui si esercita l’attività di acconciatura si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente allegato, dei seguenti spazi o locali destinati a: a) esercizio dell’attività e attesa della clientela b) servizio igienico c) ripostiglio d) spogliatoio Art. 2 Requisiti comuni 1. Gli immobili interessati allo svolgimento dell’attività di acconciatura sono forniti di: a) acqua potabile b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami: le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti a cui una nuova attività intende allacciarsi devono essere in grado di sopportare il nuovo carico inquinante. Dovrà essere dichiarato da tecnico abilitato la capacità ricettiva e depurativa di tale impianto, prima dell’immissione in pubblica fognatura. SEZIONE II – Zona operativa e di attesa Art. 3 Locali di esercizio dell’attività e di attesa 1. I luoghi per l’esercizio dell’attività di acconciatore sono composti da uno o più spazi o locali destinati: 2. alle postazioni di lavoro 3. all’attesa della clientela Art. 4 Requisiti 1. I locali destinati alle postazioni di lavoro devono disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; rasatura della barba; lavaggio teste, applicazione e messa in posa di tinture e permanenti), ciascuna delle quali dovrà avere una superficie di ingombro adeguata. 2. La postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti deve disporre di un piano di lavoro specifico in zona ben areata naturalmente ( finestra) o artificialmente ( cappa aspirante con caratteristiche idonee strutturali e di filtraggio per le sostanze chimiche), possibilmente dotata di lavello nelle immediate vicinanze. 15
3. La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro permanente a condizione che sia disponibile una superficie , oltre quella operativa, di almeno mq 3, attrezzata con posti a sedere. Art. 5 Altezza 1. Gli ambienti operativi, qualunque sia il numero di addetti che operano nell’esercizio, devono avere altezza libera media non inferiore a 2,70 metri e non inferiore a 2,55 se l’immobile è posto a quota superiore a 1000 mslm. 2. Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima del locale non è inferiore a 2,20 metri. 3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,40 metri. 4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri oppure a 2,55 se l’immobile è posto a quota superiore a 1000 mslm. 5. I locali di attesa della clientela devono avere un altezza non inferiore a 2,70 metri e non inferiore a 2,55 se l’immobile è posto a quota superiore a 1000 mslm. Art.6 Illuminazione 1.Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dalle normative sull’ igiene nei luoghi di lavoro, e, ove questa non sia sufficiente, la stessa può essere integrata con quella artificiale. 2.Nei locali destinati all’attesa, l’illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l’illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la Normativa UNI EN 12464-1. Art.7 Aerazione 1.Le postazioni di lavoro il locale di attesa della clientela devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale, prescritti dalle normative sull’ igiene nei luoghi di lavoro. 2.In alternativa a quanto previsto al comma 1 è consentita l’installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i. e della normativa sull’impatto acustico. Art. 8 Caratteristiche di pareti , pavimenti e arredi 1.Le pareti degli ambienti di lavoro devono disporre di una balza lavabile e disinfettabile fino all’altezza di 2 metri dal pavimento. 2.I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucciolevoli. 3.Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell’esercizio dell’attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. 4.Le postazioni per la rasatura della barba dovranno essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda. 5.La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere costituita da poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino dovrà essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli, da mantenere costantemente in piena efficienza. 16
SEZIONE III – Servizi Igienici Art. 9 Obbligo di installazione e dotazioni minime. 1. Gli immobili in cui è esercitata l’attività di acconciatore devono essere dotati di uno o più servizi igienici, in relazione al numero degli addetti. Per servizio igienico si intende un locale avente una superficie minima complessiva pari a mq. 2.00 e suddiviso in locale destinato ad accogliere wc e lavabo e locale precedente il locale di cui sopra (antibagno). 2. I locali servizio igienico non devono avere caratteristiche inferiori alle seguenti: a) un lavabo ogni dieci addetti; b) un wc per ogni dieci addetti; c) le pareti devono essere realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno due metri di altezza d) i pavimenti devono presentare una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile. 3. Il lavabo deve disporre di: a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale b) distributore asciugamani monouso c) sapone a dispensa o altro sistema idoneo. 4. I locali servizio igienico devono disporre di adeguata illuminazione. 5. L’accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall’esercizio. 6. I servizi igienici possono essere utilizzati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all’esercizio. Art. 10 Antibagno. 1. Il locale wc non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro, ma deve avvenire attraverso uno spazio di disimpegno o da un apposito antibagno, dove può essere installato un lavabo con le caratteristiche di cui al comma 3 del precedente art. 9. 2. Nel disimpegno o nell’antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. 2. L’antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo. Art. 11 Altezza. 1. L’altezza media del locale wc e dei i relativi ambienti di disimpegno, ha le seguenti caratteristiche minime: a) altezza media non inferiore a 2,4 metri; b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri; c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri; Art. 12 Aerazione. 1. L’areazione dei locali servizio igienico ha le seguenti caratteristiche minime: a) areazione naturale e diretta mediante finestre ; 17
b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione forzata conforme alla normativa in materia. SEZIONE IV - Ripostiglio Art. 13 Obbligo e dotazioni minime 1. L’esercizio di un acconciatore deve disporre di un locale o di una cabina o di uno spazio, da adibire a deposito di materiali in uso nell’esercizio, compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per la biancheria sporca. 2. Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo comprese l’eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria. 3. Il ripostiglio può essere utilizzato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla Sezione V del presente Capo. 4. Il ripostiglio deve essere inoltre dotato di: a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l’attingimento dell’acqua con secchio di medie dimensioni. b) n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi. 5. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente: a) in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio; b) in altro spazio interno all’esercizio ad esclusione degli spazi di attesa per la clientela. Art. 14 Altezza 1. L’altezza del locale ripostiglio ha le seguenti caratteristiche minime: a) altezza media non inferiore a 2,4 metri; b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri; c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri; Art. 15 Superficie 1. Il ripostiglio deve disporre di una superficie adeguata per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata. Art. 16 Pareti e Pavimenti 1. Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile. 2. I pavimenti del ripostiglio devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile. 18
SEZIONE V - Spogliatoio Art. 17 Obbligo 1. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 303/1956, così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, un esercizio di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale ad uso degli addetti, attrezzata come di seguito indicato. 2. Qualora nell’immobile lavorino oltre i 10 addetti, deve essere attrezzato un apposito locale ad uso esclusivo di spogliatoio. Art. 18 Armadietti 1. Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l’indumento di lavoro obbligatorio. 2. Gli armadietti di cui al comma 1: a) Dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso. c) devono avere dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo. 3. Gli armadietti non possono essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità. Art. 19 Superficie 1.Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio, cha sia in uso anche alla clientela, o all’interno del ripostiglio o dell’antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui al precedente articolo 18. Art. 20 Altezza. 1. L’altezza del locale spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime: a) altezza media non inferiore a 2,4 metri; b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri; c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri; 2. Quando l’ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un’altezza non inferiore a 2 metri e si devono interrompere ad almeno 30 centimetri dal soffitto. Art. 21 Aerazione e illuminazione 1. L’areazione del locale spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime: a) areazione naturale e diretta mediante finestre; b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione forzata conforme alla normativa in materia. 2. Nel caso di assenza di finestre o d’impianto di areazione diretta nella cabina adibita a spogliatoio, le pareti della medesima si devono interrompere ad almeno 30 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell’areazione dell’ambiente circostante. 3. I locali adibiti a spogliatoio devono disporre di adeguata illuminazione. 19
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