PROGETTI DI SORVEGLIANZA - PANORAMICA DEI PROGETTI DI SORVEGLIANZA IMPORTANTI PER LA PIAZZA FINANZIARIA SVIZZERA STATO: 1 DICEMBRE 2020 - PWC
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Progetti di sorveglianza Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti per la piazza finanziaria svizzera Stato: 1 dicembre 2020 www.pwc.ch/progettidisorveglianza
Indice 1. Panoramica dei progetti 5 1.1. Progetti intersettoriali 5 1.2. Banche/Società di intermediazione mobiliare 6 1.3. Direzione di fondi/Investimenti collettivi di capitale/Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 7 2. Progetti intersettoriali 8 2.1. Attività di audit 8 Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Adeguamenti puntuali 8 Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Valutazioni ex post 8 2.2. Lotta al riciclaggio di denaro/compliance 8 Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) 8 Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/ LIsFi 9 Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali 9 Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e identificazione online Adattamento dello sviluppo tecnologico 10 Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2020 Per i clienti all’estero, agevolazioni per le nuove aperture fino al 30 giugno 2021 10 2.3. Organizzazione del mercato finanziario 10 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) 10 Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) 11 Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) 12 Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) 12 Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi 12 Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi Verifica della regolamentazione 13 Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie 13 Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA Adeguamenti LserFi/LIsFi 13 Ordinanza sulla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) 13 Circ.-FINMA 08/5 Commerciante di valori mobiliari Abrogazione 13 Circ.-FINMA 13/8 Regole di condotta sul mercato Estensione del campo di applicazione 14 Circ.-FINMA 13/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale Abrogazione 14 Circ.-FINMA 17/6 Trasmissione diretta Revisione parziale 14 Comunicazioni FINMA sulla vigilanza 04/2019 e 09/2020 Prolungamento del termine transitorio 14 Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2020 Legge sull’infrastruttura finanziaria e Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria: commercio di derivati 15 2.4. Altri temi 15 Codice delle Obbligazioni Revisione del diritto della società anonima (soglia per la rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime) 15 Codice delle obbligazioni Modifiche del diritto della società anonima (revisione generale) 16 Codice delle Obbligazioni Controproposta indiretta all’Iniziativa per multinazionali responsabili 16 Legge sulla parità dei sessi (LPar) Introduzione di regolari analisi dei salari 17 Ordinanza concernente la verifica dell'analisi della parità salariale 17 Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) Revisione totale 17 Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) Revisione totale 18 2 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Panoramica dei progetti
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2018 LIBOR: rischi di una potenziale dismissione 18 Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito 18 Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito 19 Sostenibilità nel settore finanziario svizzero 19 3. Banche/Società di intermediazione mobiliare 20 3.1. Contabilità 20 Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili – banche 20 Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili - banche Identificazione della società di intermediazione mobiliare che detiene conti 20 3.2. Pubblicazione 21 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Fase III 21 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione - banche Rischi finanziari legati al clima 21 3.3. Fondi propri/ripartizione dei rischi 22 Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Capitale gone concern, deduzione delle partecipazioni ed altri adeguamenti 22 Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili ‒ banche deduzione delle rettifiche di valore per crediti non compromessi 22 Revisione del quadro normativo Basilea III Riforma post-crisi 24 Circ.-FINMA 19/1 Ripartizione dei rischi – banche Valutazione ex post 24 3.4. Liquidità 24 Ordinanza sulla liquidità (OLiq) Revisione parziale NSFR 24 Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità – banche Estensione delle agevolazioni alle società di intermediazione mobiliare 25 3.5. Gestione patrimoniale/Crossborder 25 Direttive ASB concernenti il mandato di gestione patrimoniale 25 3.6. Operazioni di credito 26 Direttive ASB concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari 26 Ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19) 26 Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) 27 3.7. Organizzazione/gestione dei rischi 27 Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing – banche e assicurazioni Revisione completa 27 3.8. Ulteriori temi 28 Legge sulle banche (LBCR) Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione 28 Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA) Adeguamenti LSerFi/LIsFi 28 Circ.-FINMA 08/14 Reporting prudenziale – banche Abrogazione delle dichiarazioni 28 Circ.-FINMA 10/2 PcT (“repo”)/SLB Abrogazione 28 4. Direzione di fondi/Fondi d’investimento/Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 29 Legge sugli investimenti collettivi (LICol) Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione 29 Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi 29 Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (OFICol-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi 29 Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing Estensione del campo di applicazione 29 Direttive SFAMA 30 3 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Panoramica dei progetti
4 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Panoramica dei progetti
1. Panoramica dei progetti Entrata in vigore, scadenza del Elaborazione Delibera delle camere periodo di transizione Indagine conoscitiva/Procedura Pubblicazione del decreto Applicazione completa di consultazione definitivo Pubblicazione dei risultati dell’indagine conoscitiva/della Termine per il referendum ≈ Stimato/approssimativo procedura di consultazione/del messaggio 1.1. Progetti intersettoriali giu 2020 gen 2021 gen 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 mag mag mar mar ago ago nov nov apr apr dic feb feb set set lug giu lug dic ott ott Attività di audit Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit (Adeguamenti 4. 1. puntuali nell'attività di audit) Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit (Valutazioni ex ≈ ≈ post) Lotta al riciclaggio di denaro/compliance LRD (Rafforzamento dell’efficacia) ≈ ≈ 4. 1. ORD-FINMA (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi) Legge federale che attua le raccomandazioni del 30. 1. Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e 16. 1. identificazione online (Adattamento dello sviluppo ≈ tecnologico) ≈ Comun. FINMA sulla vigilanza 03/2020 1. (Facilitazioni per le nuove aperture) Comun. FINMA sulla vigilanza 07/2020 (Per i 30. 2. clienti all’estero, agevolazioni per le nuove aperture fino al 30 giugno 2021) Organizzazione del mercato finanziario 31. 31. Legge sui servizi finanziari (LSerFi) 1. Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) 1. 1.1. 1.1 31.131. Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) 31. OIsFi-FINMA (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi) 4. 1. 1. LInFi (Verifica della regolamentazione) ≈ 31.12. OInFi (Estensione del periodo transitorio per le 1.1. piccole controparti non finanziarie) Ord. FINMA sull’infrastruttura finanziaria (OInFi 4. 1. FINMA) (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi) 31.1. Ord. sulla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) Circ.-FINMA 08/5 Commerciante di valori 31. 4. mobiliari (Soppressione) Circ.-FINMA 13/8 Regole di condotta sul mercato 4. 1. (Estensione dell'applicazione territoriale) Circ.-FINMA 13/9 Distribuzione di investimenti 31. 4. collettivi di capitale (Soppressione) Circ.-FINMA 17/6 Trasmissione diretta 20. 15. (Revisione parziale) Comun. FINMA sulla vigilanza 04/2019 ≈ (Prolungamento del termine transitorio) Comun. FINMA sulla vigilanza 01/2020 (LInFi/OInFi: commercio di derivati Comun. FINMA sulla vigilanza 04/2020 (Proroga 1.9. del termine per il pagamento dei margini iniziali per alcuni derivati OTC) 5 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Panoramica dei progetti
giu 2020 gen 2021 gen 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 mag mag mar mar ago ago nov nov apr apr dic feb feb set set lug giu lug dic ott ott Altri temi Codice delle Obbligazioni (Soglia per la 30. 8. 1. rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime) Codice delle obbligazioni (Modifiche del diritto 30. 8. ≈ della società anonima, revisione generale) Diritto delle obbligazioni (Controproposta indiretta 19. all’Iniziativa per multinazionali responsabili) Legge sulla parità dei sessi (LPar)(Introduzione di 30. 1. 1. regolari analisi dei salari) Ord. concernente la verifica dell'analisi della 30. 1. 1. parità salariale Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) 25. 14. 6. ≈ (Revisione totale) Ordinanza relativa alla legge federale sulla ≈ ≈ ≈ protezione dei dati (OLPD) (Revisione totale) Com. FINMA sulla vigilanza 03/2018 (LIBOR: 31. 1. rischi di una potenziale dismissione) Comun. FINMA sulla vigilanza 05/2020 (Obbligo di notificare i cyber-attacchi) Legge federale sull’adeguamento del diritto 17. 25. 14. 6. federale agli sviluppi della tecnologia di registro ≈ distribuito Ord. sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull’adeguamento del diritto 19. 2. ≈ federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito Sostenibilità nel settore finanziario svizzero ≈ 1.2. Banche/Società di intermediazione mobiliare giu 2020 gen 2021 gen 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 mag mag mar mar ago ago nov nov apr apr dic feb feb set set lug giu lug dic ott ott Contabilità 31.12. Ord. FINMA sui conti e revisione totale della Circ.- 1.1. FINMA Direttive contabili – banche Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili – banche 4. 1. (Permesso società di intermediazione mobiliare che tengono conti) Comun. FINMA sulla vigilanza 03/2020 (Trattamento dei crediti COVID-19) Pubblicazione Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase III) ≈ Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Rischi finanziari 10. 19. ≈ ≈ legati al clima) Fondi propri/Ripartizione dei rischi 1.1 31. OFoP (Esigenze di capitale gone concern) Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili 31. 1. (deduzione delle rettifiche di valore per crediti non compromessi) OFoP (Abrogazione del cuscinetto anticiclico di capitale) Comun. FINMA sulla vigilanza 02/2020 1. (Facilitazioni temporanee per le banche in seguito alla crisi provocata dal COVID-19) Circ.-17/7 Rischi di credito (Cancellazione delle 1. tabelle di concordanza) Revisione del quadro normativo Basilea III ≈ ≈ ≈ (Riforma post-crisi) Circ.-FINMA 19/1 Ripartizione dei rischi ≈ (Valutazione ex post) Liquidità OLiq / Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità 11. 1. (Revisione parziale NSFR) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità (Estensione delle agevolazioni alle società di intermediazione ≈ mobiliare che tengono conti) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità (Adeguamenti 13. 4. 1. NSFR) Comun. FINMA sulla vigilanza 06/2020 (Crediti COVID-19 e quota di finanziamento NSFR) 6 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Panoramica dei progetti
giu 2020 gen 2021 gen 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 mag mag mar mar ago ago nov nov apr apr dic feb feb set set lug giu lug dic ott ott Gestione patrimoniale/Attività transfrontaliera Direttive ASB concernenti il mandato di gestione 31. 1. 1. patrimoniale Attività di credito Direttive ASB concernenti i requisiti minimi per i 30. 1. finanziamenti ipotecari Ord. sulle fideiussioni solidali COVID-19 ≈ 21. 11. 30. Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19 ≈ ≈ Organizzazione/Risk Management 1.4. Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing Altri temi 19. LBCR (Sistema di protezione dei depositanti) ≈ ≈ ≈ Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria 4. 1. (Adeguamenti LSerFi/LIsFi) Circ.-FINMA 08/14 Reporting prudenziale 1. (Abrogazione delle dichiarazioni) Circ.-FINMA 10/2 Operazioni pronti contro 31. termine e di prestito titoli (PcT o "repo"/SLB) (Soppressione) 1.3. Direzione di fondi/Investimenti collettivi di capitale/Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri giu 2020 gen 2021 gen 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 mag mag mar mar ago ago nov nov apr apr dic feb feb set set lug giu lug dic ott ott LICol (Introduzione di fondi non soggetti 19. ≈ ≈ ≈ all'obbligo di approvazione) 4. 4. 1. 1. OICol-FINMA (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi) OFICol-FINMA (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi) Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing (Estensione 4. 1. dell'applicazione territoriale) Direttive SFAMA ≈ 7 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Panoramica dei progetti
2. Progetti intersettoriali 2.1. Attività di audit Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Adeguamenti puntuali Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2021 • Mantenimento dell’attuale pratica nella circolare: − Nel caso di un cambiamento di mandato, la nuova società di audit potrà tener di conto dei risultati dell’audit del suo predecessore. • Audit delle banche: − Introduzione di un nuovo campo di audit: attivi ponderati in funzione del rischio sulla base di modelli interni autorizzati dalla FINMA. • Audit di investimenti collettivi di capitale: − Introduzione di un termine di tre mesi dopo la conferma dell’entrata in vigore della decisione d’autorizzazione per la presentazione dell’analisi dei rischi e della strategia di audit per gli istituti nuovamente autorizzati; • Adeguamento del termine per l’inoltro del rapporto di audit per Banche depositarie da tre mesi (dopo la fine dell’esercizio della direzione dei fondi o SICAV) a quattro mesi dopo la fine dell’esercizio della Banca depositaria. Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Valutazioni ex post Stato: Valutazione ex post prevista per il: 2022 • Verifica dell’efficacia del regolamento inizialmente emesso. 2.2. Lotta al riciclaggio di denaro/compliance Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) Stato: Messaggio al Parlamento pubblicato il 26 giugno 2019 Decisione di non entrata in vigore in Consiglio Nazionale il 2 marzo 2020, trattata presso il Consiglio di Stato il 10 settembre 2020, trattamento da parte del Consiglio nazionale previsto per il 15 dicembre 2020 Entrata in vigore prevista al più presto per inizio 2022 8 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
• Mantenimento dell’espresso obbligo per gli intermediari finanziari di verifica delle informazioni riguardanti gli aventi economicamente diritto. • Obbligo di una revisione regolare orientata al rischio dell’attualità della documentazione dei clienti. • Assoggettamento della consulenza (costituzione, acquisto, vendita, gestione, amministrazione e finanziamento) relative a: − Società di sede con domicilio in Svizzera o all’estero come pure; − Trusts. alle disposizioni della LRD e introduzione dell’obbligo di diligenza, di verifica e di annuncio per i consulenti. • Riduzione a CHF 15'000 della soglia fissata per gli obblighi di diligenza nell’ambito dei pagamenti in contanti nel commercio di metalli e pietre preziose. • Obbligo di iscrizione nel registro di commercio per le associazioni che raccolgono o distribuiscono patrimoni all’estero a scopi caritatevoli. • Assoggettamento dei consiglieri (ad es. avvocati o fiduciari) molto controverso in seno al Parlamento). Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/ LIsFi Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2021 • Abbandono dello status di «intermediari finanziari direttamente sottoposti alla vigilanza della FINMA» (IFDS). • Abbassamento della soglia per l’identificazione dei clienti da CHF 5‘000 a CHF 1‘000 per le operazioni di cambio in cripto valute. • Semplificazione degli obblighi di diligenza nella concessione di prestiti al consumo. • Obbligo per i gestori patrimoniali di procedere a delle verifiche concernenti lo stipulante della polizza assicurativa risp. colui che paga i premi per le assicurazioni vita con tenuta di conto risp. di deposito separata (insurance wrapper). Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali Stato: In vigore dal 1° novembre 2019 Termine transitorio per la conversione in azioni nominative: 1° maggio 2021 • Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative per le società non quotate in borsa e per le società le cui azioni non sono state emesse sotto forma di titoli contabili. • Introduzione di un sistema di sanzioni per i casi nei quali: − Degli azionisti violano l’obbligo di annuncio degli aventi diritto economico; e − Delle società violano il loro obbligo di tenere dei registri degli azionisti e degli aventi diritto economico. • Diritto di consultazione del registro delle azioni conferito alle autorità e agli intermediari finanziari se ciò serve all’adempimento dei loro compiti legali. • Adattamento di diverse leggi: Codice delle obbligazioni, Codice penale, legge sull’assistenza amministrativa fiscale, legge federale sui titoli contabili. 9 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e identificazione online Adattamento dello sviluppo tecnologico Stato: Indagine conoscitiva fino al 1° febbraio 2021 Entrata in vigore prevista per metà 2021 • Nuova possibilità per l’identificazione online interamente automatica eliminando i bonifici bancari durante la lettura dei dati sul chip di un passaporto biometrico • Esigenze di sicurezza complementari al momento dell’identificazione online. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2020 Facilitazioni per le nuove aperture Stato: In vigore dal 7 aprile 2020 Valido fino al 1° ottobre 2020 con possibilità di proroga in caso di necessità • Facilitazioni per le nuove aperture avvenute entro il 1° luglio 2020: estensione a 90 giorni del termine di 30 giorni dell’art. 45 della convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) in caso di mancanza dell‘attestazione di autenticità dei documenti di identità • Prolungamento delle facilitazioni secondo la comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2020 del 19 maggio 2020: − Per le nuove aperture per le quali è stata o potrebbe essere utilizzata l‘agevolazione fino al 1° luglio 2020 secondo la comunicazione sulla vigilanza 03/2020, deve essere presentata l’attestazione di autenticità al più tardi entro 120 giorni (al posto dei 90 giorni) dall’apertura della relazione. − Per le nuove aperture con clienti domiciliati all’estero, l’agevolazione può continuare ad essere applicata come formulato nella comunicazione sulla vigilanza 03/2020 dopo il 1° luglio 2020 e questo fino al 1° ottobre 2020. L’attestazione di autenticità deve essere presentata al più tardi entro 120 giorni dall’apertura della relazione. • Le agevolazioni possono essere adattate o prolungate da parte della FINMA a seconda del bisogno. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2020 Per i clienti all’estero, agevolazioni per le nuove aperture fino al 30 giugno 2021 Stato: In vigore dal 2 ottobre 2020 Valido al più tardi fino al 1° ottobre 2020, con possibilità di prolungamento se necessario • Per le nuove aperture con dei clienti domiciliati all’estero, l’agevolazione può essere applicata fino al 30 giugno 2021: a determinate condizioni, dovrà essere confermata l’autenticità di un documento d’identità entro 120 giorni (al posto dei 30 giorni disposti dall’art. 45 della CDB 20). 2.3. Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSerFi) Stato: In vigore dal 1° gennaio 2020 Termini transitori fino a due anni dopo l’entrata in vigore 10 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
• Adattamento delle prescrizioni sulle regole di condotta e sui prodotti per segmenti di clientela (clienti privati/ clienti professionali): − Informazione sui fornitori di servizi finanziari, sull’offerta di servizi finanziari e la distribuzione di strumenti finanziari, anche per il tramite di documenti informativi di base; − Valutazione dell’adeguatezza degli strumenti finanziari (esclusi gli execution only); − Verifica dell’idoneità per attività di consulenza e gestione patrimoniale. • Disposizioni sull’organizzazione dei fornitori di servizi finanziari e per la prevenzione dei conflitti d’interesse. • Obbligo d’informazione o di trasferimento ai clienti in caso di accettazione di remunerazioni da parte di terzi. • Per i consulenti alla clientela, obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti, nel caso in cui i fornitori di servizi finanziari non dovessero essere sottoposti a vigilanza ai sensi della LFINMA, nonché obbligo di formazione e di perfezionamento. • Estensione dei mezzi legali a favore dei clienti, tra i quali la richiesta di fornire documenti. • Termini transitori dopo l’entrata in vigore: − 6 mesi per la registrazione dei consulenti alla clientela e affiliazione di fornitore di servizi finanziari all’organo di mediazione − 2 anni per l’introduzione degli obblighi in relazione all’offerta di strumenti finanziari (fra cui, l’obbligo di prospetto per valori mobiliari, foglio informativo di base per strumenti finanziari, pubblicazione). Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) Stato: In vigore dal1° gennaio 2020 Termine transitorio fino al 31 dicembre 2021 per l’osservanza degli obblighi sulla segmentazione della clientela, sulle competenze professionali, sulle regole di condotta e sull’organizzazione. Diversi altri termini transitori per la pubblicazione di prospetti e fogli informativi di base. • Concretizzazione dell’obbligo di consulenza e di informazione per i fornitori di servizi finanziari. • Disposizioni di esecuzione della LSerFi: − Organizzazione dei fornitori di servizi finanziari; − Nuovo Registro dei consulenti; − Documentazione destinata alla clientela; − Organi di mediazione − Prospetto sull’offerta di valori mobiliari; − Foglio informativo di base. • Se un fornitore di servizi finanziari desiderasse rispettare i nuovi obblighi in materia di comportamento e di organizzazione prima della scadenza del termine transitorio di 2 anni, lo stesso è tenuto a comunicare alla propria società di revisione la data a partire dalla quale verranno irrevocabilmente applicate le nuove regole. Nel corso di questo periodo si applicheranno ancora le vecchie disposizioni legali nell’ambito di investimenti di capitali (LICol) e di negoziazione di valori mobiliari (LBVM). 11 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) Stato: In vigore dal 1° gennaio 2020 Termini transitori fino a 3 anni dopo l’entrata in vigore • Regolamentazione dell’obbligo di autorizzazione della vigilanza di tutti i fornitori di servizi finanziari che operano nella gestione di patrimoni, tra cui: gestori patrimoniali, trustees, gestori di patrimoni collettivi, direzioni di fondi e società di intermediazione mobiliare. • Nessun assoggettamento alla legge sugli istituti finanziari per banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione. • Definizione dei requisiti di autorizzazione con le disposizioni relative all’organizzazione, alla garanzia di un’attività irreprensibile, alla forma giuridica, alla gestione del rischio, al controllo interno e alle disposizioni in materia di capitale. • Termini transitori: − Istituti finanziari che, al momento dell’entrata in vigore della LIsFi, dispongono di un’autorizzazione secondo la LFINMA, sono dispensati dal richiederne una nuova. Gli stessi devono soddisfare le esigenze della LIsFi entro il 31 dicembre 2020; − Istituti finanziari che dovranno richiedere un’autorizzazione: annuncio alla FINMA entro 6 mesi dall’entrata in vigore con l’obbligo di rispetto delle disposizioni come pure l’obbligo di presentare una richiesta di autorizzazione entro 3 anni dall’entrata in vigore; − Gestori patrimoniali e trustees: annuncio senza indugio alla FINMA in caso di inizio dell’attività commerciale entro un anno dall’entrata in vigore della LIFin, con affiliazione e richiesta di autorizzazione all’organismo di vigilanza entro un anno dall’autorizzazione dell’organismo di vigilanza. Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) Stato: In vigore dal 1° gennaio 2020 Termini transitori fino al massimo tre anni dall’entrata in vigore • Concretizzazione delle disposizioni d’applicazione della legge sugli istituti finanziari (LIFin). • Regolamentazione per l’autorizzazione e le disposizioni organizzative per istituti finanziari sottoposti a vigilanza. Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2021 Termine transitorio fino al 31 dicembre 2021: per i gestori di patrimoni collettivi o le direzioni di fondi che dispongono di un’autorizzazione per l’esercizio delle loro attività • Fissazione dei requisiti riguardanti l’assicurazione di responsabilità civile professionale dei gestori patrimoniali e dei trustees. • Regolamentazioni dettagliate per gestori di patrimoni collettivi: − Definizione e calcoli delle soglie de minimis dei valori patrimoniali da prendere in considerazione. • Gestori di patrimoni collettivi e direzioni di fondi: fissazione delle esigenze in materia di: − Gestione dei rischi, compliance e SCI; − Assicurazione di responsabilità civile professionale; − Audit prudenziale e audit dei conti annuali. • Regolamentazione della trasmissione del giustificativo dei fondi propri delle società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente dei conti. 12 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi Verifica della regolamentazione Stato: Sviluppo da parte del dipartimento federale delle finanze • Verifica della LInFi dal 2019 sulla base degli sviluppi internazionali e tecnologici. Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie Stato: In vigore dal 1° gennaio 2019 Termine transitorio fino al 1° gennaio 2024 • Estensione del periodo transitorio fino al 1° gennaio 2024 per le piccole controparti non finanziarie per l’annuncio di transazioni su derivati. • Nessun adeguamento dei periodi transitori per le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che non sono piccole. • Inizializzazione di una revisione della LInFi a partire dal 2019 a causa degli sviluppi internazionali e tecnologici. Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA Adeguamenti LserFi/LIsFi Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2021 • Adattamenti formali in seguito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni di diritto superiore (LserFi/LisFi). Ordinanza sulla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) Stato: Entrata in vigore prevista per il 1° febbraio 2020 Termine transitorio fino al 31 gennaio 2025 per procedere agli adeguamenti necessari di competenza della FINMA • Precisazione del ruolo e delle competenze delle autorità di sorveglianza dei mercati finanziari nell’elaborazione della regolamentazione e dell’allestimento degli standard internazionali. • Regolamentazione della cooperazione tra il DFF e la FINMA. • Concretizzazione dei requisiti, dei principi e dei processi dell’attività di regolamentazione della FINMA • Verifica di tutte le regolamentazioni ai vari livelli e, se necessario, implementazione di adeguamenti entro cinque anni dall’entrata in vigore. Circ.-FINMA 08/5 Commerciante di valori mobiliari Abrogazione Stato: Abrogazione: 31 dicembre 2020 • Abrogazione della circolare in seguito alla ripresa delle principali disposizioni presenti nella LIsFi e nella OIsFi. 13 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
Circ.-FINMA 13/8 Regole di condotta sul mercato Estensione del campo di applicazione Stato: Entrata in vigore attesa per il 1° gennaio 2021 • Estensione del campo di applicazione ai gestori patrimoniali e ai trustees. • Documento integrativo quale esempio di manipolazione „Painting the Tape“: immissione di ordini di acquisto di piccoli volumi a prezzi sempre più alti o più bassi con l'intenzione di simulare un aumento della domanda o dell'offerta in caso di aumento dei prezzi. Circ.-FINMA 13/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale Abrogazione Stato: Abrogazione: 31 dicembre 2020 • Abrogazione della circolare in seguito alla ripresa delle disposizioni relativa all’offerta di strumenti finanziari nella LSerFi. Circ.-FINMA 17/6 Trasmissione diretta Revisione parziale Stato: Indagine conoscitiva fino al 15 ottobre 2020 Adozione prevista per il 1° trimestre 2021 Entrata in vigore prevista per il 2° o 3° trimestre 2021 • Adattamenti puntuali della circolare in seguito alla valutazione ex-post. • Ampliamento della lista delle autorità estere competenti per l’assistenza amministrativa. • Precisazioni concernenti il processo di pubblicazione delle trasmissioni previste. Comunicazioni FINMA sulla vigilanza 04/2019 e 09/2020 Prolungamento del termine transitorio Stato: Pubblicate il 13 dicembre 2019 e il 12 novembre 2020 Prolungamento del termine transitorio fino all’entrata in vigore dell’ordinanza TRD ma al più tardi fino al 1° gennaio 2022 • Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l’obbligo di scambiare garanzie si applica dal 4 gennaio 2020. • Prolungamento del termine transitorio al 4 gennaio 2021 tramite la comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2019. • Prolungamento del termine transitorio fino all’entrata in vigore dell’ordinanza TRD (ordinanza sulle disposizioni d’esecuzione concernenti la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti con entrata in vigore prevista per il 1° agosto 2021), ma al più tardi entro il 1° gennaio 2022. 14 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2020 Legge sull’infrastruttura finanziaria e Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria: commercio di derivati Stato: Pubblicazione del 20 marzo 2020 • Dichiarazione della FINMA sull’applicazione in Svizzera per la dichiarazione congiunta del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e dell’Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO) del 5 marzo 2020. Questa dichiarazione sottolinea che: − le modifiche di contratti esistenti sui derivati dovute a riforme dei tassi d’interesse di riferimento non comportano alcun obbligo di margine; − si applicheranno degli obblighi di documentazione e conservazione come pure degli obblighi operativi. • Anche i contratti sui derivati, che in precedenza non erano soggetti a obbligo di compensazione, non dovrebbero essere soggetti a tale obbligo al momento dell’introduzione delle clausole di sostituzione. • Rinvio della decisione sulla designazione di derivati per l‘obbligo di negoziazione su una piattaforma fino al termine dell’attuale revisione della LInFi iniziata nel corso dell’anno 2019. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2020 Proroga del termine per il pagamento dei margini iniziali per alcuni derivati OTC Stato: In vigore dal 14 aprile 2020 Prolungamento del termine transitorio fino al 1° settembre 2022 • Proroga di un anno dei termini ai sensi dell’art. 131 par. 5 let. dbis e let. e OInFi per le due fasi finali rimanenti di implementazione dei margini iniziali per i derivati OTC che non sono oggetto di una compensazione centrale. • Conseguentemente, si applica l’obbligo di scambio del margine iniziale per controparti la cui posizione lorda media aggregata di fine mese, detenuta a livello di gruppo finanziario, di gruppo assicurativo o di derivati OTC non è oggetto di una compensazione centrale: − è superiore a 50 miliardi di franchi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 a partire dal 1° settembre 2021; − è superiore a 8 miliardi di franchi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022 a partire dal 1° settembre 2022. 2.4. Altri temi Codice delle Obbligazioni Revisione del diritto della società anonima (soglia per la rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime) Stato: Approvata dal Parlamento il 19 giugno 2020 Modifiche pubblicate il 30 giugno 2020 Termine per il referendum fino all‘8 ottobre 2020 Entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2021 • Quote di genere nel Consiglio d’amministrazione (almeno il 30%) e nella Direzione (almeno il 20%) delle grandi società quotate in borsa (> 250 collaboratori), principio comply or explain. • Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a organismi governativi. 15 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
Codice delle obbligazioni Modifiche del diritto della società anonima (revisione generale) Stato: Approvate dal Parlamento il 19 giugno 2020 Modifiche pubblicate il 30 giugno 2020 Termine del referendum fino all‘8 ottobre 2020 Entrata in vigore prevista per il 2022 • Trasposizione delle disposizioni dell’ordinanza contro le remunerazioni abusive nelle società quotate in borsa. • Allestimento delle linee guida per i bonus d’assunzione (entry bonus) e le indennità legate alla proibizione di concorrenza. • Agevolazione delle disposizioni sulla fondazione e sul capitale. • Revisione delle prescrizioni in materia d’insolvenza, di perdita di capitale e di sovraindebitamento (Art. 725 ss CO). • Miglioramento del coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, in particolare per quanto riguarda le azioni proprie e l'utilizzo di valute estere nella contabilità e nella presentazione dei conti. • Soluzione alla problematica del volume elevato di azioni non registrate (azioni dispo). • Flessibilizzazione della tenuta delle assemblee generali per via elettronica. Codice delle Obbligazioni Controproposta indiretta all’Iniziativa per multinazionali responsabili Stato: Trattata l’ultima volta da parte del Consiglio degli Stati il 9 marzo 2020 e dal Consiglio nazionale l’11 marzo 2020 • Obbligo di pubblicare un rapporto sulle questioni non finanziarie, in particolare sugli obiettivi in materia di CO2, di questioni sociali, di questioni sul rispetto dei diritti dell’uomo, di questioni legate al personale e alla lotta alla corruzione per: − le società di interesse pubblico, − le società con almeno 500 impiegati a tempo pieno (media annuale) a livello di gruppo e − le società che superano per due esercizi di fila una delle seguenti cifre: ◦ Somma di bilancio di CHF 20 Mio.; ◦ Ricavi di CHF 40 Mio.. • Introduzione dell’obbligo di diligenza e di trasparenza in merito ai minerali e ai metalli provenienti da zone di guerra e per il lavoro minorile: − Rispetto degli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento quando si estraggono o si lavorano minerali o determinati metalli provenienti da zone di guerra e ad alto rischio; − Rispetto degli obblighi di diligenza in caso di offerta di beni o servizi per i quali sussiste il fondato sospetto del ricorso al lavoro minorile; − Emissione di un rapporto sull’adempimento degli obblighi di diligenza. 16 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
Legge sulla parità dei sessi (LPar) Introduzione di regolari analisi dei salari Stato: Entrata in vigore prevista per il 1° luglio 2020 • Obbligo per l’azienda di intraprendere un’analisi dei salari ogni 4 anni con un metodo riconosciuto, nel caso in cui la stessa impieghi più di 100 dipendenti. • Esenzione del datore di lavoro nel caso in cui dall’analisi dovesse risultare una parità salariale. • Esecuzione di un’analisi dei salari sulla base di uno strumento di analisi standard della Confederazione e modelli di analisi federali o con una metodologia specifica e conforme alla legge. • Verifica della correttezza dello svolgimento dell’analisi interna dei salari da parte di terzi: − Servizi terzi incaricati dall’azienda stessa (a scelta tra un’impresa di revisione, un organismo di autodisciplina riconosciuto dallo stato o una parte sociale); oppure − Organizzazioni che operano in rappresentanza dei lavoratori oppure delle pari opportunità. • Obbligo d’informazione sul risultato dell’analisi sulla parità salariale: − agli azionisti per società quotate in borsa nell’allegato del conto annuale; e − ai collaboratori. • Limite per l’adozione delle misure: 12 anni, fino al 30 giugno 2032 Ordinanza concernente la verifica dell'analisi della parità salariale Stato: Entrata in vigore prevista per il 1° luglio 2020 Conduzione della prima analisi della parità salariale per imprese con un minimo di 100 impiegati, al più tardi entro il 30 giugno 2021 • Regolamentazione della formazione dei revisori responsabili che, su richiesta del datore di lavoro, verificano le analisi della parità salariale. • Definizione della portata delle verifiche. • Limitazione della validità della regolamentazione fino al 30 giugno 2032. Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) Revisione totale Stato: Adottata dal Parlamento il 25 settembre 2020 Termine per il referendum: 14 gennaio 2021 Entrata in vigore prevista per il 2021 • Obblighi di informazione e documentazione ampliati. • Rafforzamento dell’autorità di vigilanza e inasprimento delle sanzioni. • Presa in considerazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in vigore nell’UE a partire dal 25 maggio 2018 come pure della convenzione sulla protezione dei dati del Consiglio d’Europa (STE 108). • Osservanza da parte delle società con attività transfrontaliere nell’Unione Europea delle disposizioni del GDPR. • Adozione da parte del Parlamento in settembre 2018 riguardante l’attuazione del progetto: − 1. Trasposizione della direttiva dell’UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. Tale direttiva ha come scopo la protezione, la determinazione, l’individuazione o la prosecuzione di crimini o di azioni penali (sviluppo delle disposizioni della normativa di Schengen); − 2. Revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (adottata dal Parlamento il 25 settembre 2020). 17 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) Revisione totale Stato: Indagine conoscitiva attesa per febbraio 2021 Entrata in vigore attesa per il 2021 • Revisione totale dell’ordinanza a causa della modifica della legge federale sulla protezione dei dati • Concretizzazione delle disposizioni di esecuzione della legge federale sulla protezione dei dati Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2018 LIBOR: rischi di una potenziale dismissione Stato: Dismissione del LIBOR al più tardi entro la fine del 2021 • Dal 2021, le banche che contribuiscono alla determinazione del LIBOR non saranno più verosimilmente obbligate a partecipare al cosiddetto panel del LIBOR-Fixing. • Il gruppo di lavoro nazionale sui tassi d’interesse di riferimento in franchi ha formulato varie raccomandazioni nell’ottica di una dismissione del LIBOR. • Creazione di una solida base in vista della dismissione del LIBOR in franchi tramite introduzione del Swiss Average Rate Overnight (SARON). • Rischi per gli istituti: − Rischi giuridici per contratti di prodotti finanziari con una scadenza finale successiva al 2021; − Rischi di valutazione per contratti sui derivati e di credito che si basano sul LIBOR; − Capacità operativa. • La FINMA raccomanda di affrontare per tempo le sfide legate ad una potenziale dismissione del LIBOR. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2020 Obbligo di notificare i cyber-attacchi Stato: Pubblicata il 7 maggio 2020 • Promemoria dell’obbligo di annunciare i cyber-attacchi importanti dal punto di vista della vigilanza. • Annuncio entro 24 ore da una prima valutazione della sua gravità. • Annuncio completo entro 72 ore conformemente alla lista che figura nella comunicazione. Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito Stato: Adottata dal Parlamento il 25 settembre 2020 Termine per il referendum: 14 gennaio 2021 Entrata in vigore prevista per il 1° agosto 2021 Legge quadro per l’adattamento di diverse leggi in relazione con Blockchain / Tecnologia Distributed Ledger: • Nel Codice delle obbligazioni: rafforzamento della certezza giuridica per il trasferimento di valori patrimoniali tramite la possibilità di iscrivere i diritti in un registro elettronico in modo da garantire le funzioni dei titoli di credito. • Nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: disciplinare esplicitamente la rivendicazione dei beni crittografici in caso di fallimento e rafforzare la certezza del diritto. • Nella legge sulle Banche: regolamentazione del trattamento di beni crittografici quali valori in deposito e per la delimitazione di depositi del pubblico. Nella Legislazione sull’infrastruttura finanziaria: creazione di una nuova categoria di autorizzazione per i cosiddetti “sistemi di negoziazione TRD”. • Nella Legge sugli istituti finanziari: creazione della possibilità di autorizzare come società di intermediazione mobiliare per la gestione di un sistema organizzato di negoziazione. 18 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito Stato: Consultazione fino al 2 febbraio 2021 Entrata in vigore prevista per il 1° agosto 2021 Modifica di diverse ordinanze e altre disposizioni di esecuzione nell’ambito della legge sull’adattamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia dei registri elettronici distribuiti, in particolare le seguenti ordinanze relative al mercato finanziario: • Ordinanza sulle banche (OBCR): − Definizione dei beni crittografici che necessitano di autorizzazione; − Fissazione delle condizioni di autorizzazione. • Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi): − Estensione degli obblighi di registrazione e dichiarazione delle società di intermediazione mobiliare fondate sulla TRD ammesse alla negoziazione presso un sistema di negoziazione fondato sulla TRD; − Nuove disposizioni concernenti l’idoneità dei fondi propri per le società di intermediazione mobiliare che non gestiscono conti; − Per rappresentanti che forniscono dei servizi finanziari, obbligo di rispettare le condizioni della LSerFi e di far iscrivere i loro consulenti alla clientela in un registro di consulenti nel caso in cui forniscano dei servizi a clienti privati • Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) − Inoltro alla LRD dell’intermediario finanziario che permette il trasferimento di monete virtuali a terzi fintanto che lo stesso intrattiene una relazione d’affari durevole con la parte contraente. • Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi − Concretizzazione delle condizioni d’autorizzazione e degli obblighi imposti ai sistemi di negoziazione fondati sulla TRD in relazione con la loro introduzione nella LInFi. Sostenibilità nel settore finanziario svizzero Stato: Pubblicazione del rapporto del Consiglio federale del 24 giugno 2020 sulla sostenibilità nel settore finanziario Completamento dell’esame approfondito previsto per fine 2020 • Su mandato del Consiglio federale, esame della necessità di prendere delle misure regolamentari in materia di trasparenza e di analisi dei rischi. • Creazione di condizioni quadro che permettano alla piazza finanziaria di essere competitiva in questo ambito. • Approfondimento dei seguenti punti: − Obbligo di pubblicazione sistematica delle informazioni pertinenti e comparabili per i clienti, i proprietari e gli investitori; − Rafforzamento della sicurezza del diritto in relazione con gli obblighi di diligenza; − Considerazione dei rischi e degli effetti climatici e ambientali per tutte le questioni relative alla stabilità dei mercati finanziari. 19 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Progetti intersettoriali
3. Banche/Società di intermediazione mobiliare 3.1. Contabilità Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili – banche Stato: In vigore dal 1° gennaio 2020 Disposizioni sulla costituzione di rettifiche di valore per rischi di perdita da implementare al più tardi per i conti dell’esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2021. Termini transitori per la costituzione delle rettifiche di valore per perdite attese e per rischi di inadempienza inerenti fino al più tardi al 31 dicembre 2025 • Adozione dell’ordinanza FINMA sui conti con le disposizioni di base in materia di valutazione e registrazione come pure integrazione delle pratiche contabili e di pubblicazione come pure delle precedenti FAQ nella Circ.-FINMA 20/1 completamente rivista. • Introduzione di un approccio per la costituzione di rettifiche di valore per crediti non a rischio, oltre a singole rettifiche di valore per crediti a rischio: − Banche della categoria di vigilanza 1 e 2: ◦ Approccio Expected Loss ai sensi delle norme contabili internazionali; ◦ Nel caso in cui non venisse utilizzato uno standard internazionale delle norme contabili, determinazione delle perdite attese sulla base di: ◦ Approccio Expected Loss basato su un modello di perdita previsto per tutte le posizioni soggette all’approccio IRB; ◦ Approccio semplificato per altre posizioni − Banche della categoria di vigilanza 3, con delle operazioni di tassi d’interesse importanti: ◦ Costituzione di rettifiche di valore destinate a coprire i rischi di inadempienza inerenti; − Altre banche: ◦ Costituzione di rettifiche di valore per rischi di inadempienza inerenti. • Viene consentita l’applicazione volontaria di un approccio più ampio e rigoroso da parte di tutte le banche. • Possibilità di utilizzare le rettifiche di valore per perdite attese per le rettifiche di valore individuali su crediti, fintanto che non vengono applicate norme contabili internazionali. • Pubblicazione dei: − Metodi, dati e assunzioni utilizzati per la costituzione di rettifiche di valore su crediti non compromessi; • Parametri relativi all’utilizzo, alla copertura insufficiente e la ricostruzione di rettifiche di valore. Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili - banche Identificazione della società di intermediazione mobiliare che detiene conti Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2021 • Presentazione dei “Crediti nei confronti di società di intermediazione mobiliare” nella rubrica “Crediti nei confronti di banche”. 20 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Banche/Società di intermediazione mobiliare
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2020 Trattamento dei crediti COVID-19 Stato: In vigore dal 7 aprile 2020 • Trattamento dei crediti COVID-19 nei conti annuali e nell’annuncio di rischi di tasso. 3.2. Pubblicazione Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Fase III Stato: Standard del Comitato di Basilea pubblicato l’11 dicembre 2018 Trasposizione nella regolamentazione svizzera ancora in attesa, applicabilità prevista nel 2023 circa • Estensione degli obblighi di pubblicazione negli ambiti: − Rischio di fluttuazione di valore sui derivati (CVA); − Trattamento prudenziale di attivi problematici; − Informazioni qualitative e quantitative sui rischi operativi; − Confronto degli attivi ponderati in base all’approccio dei rischi di modello e all’approccio standard; − Titoli gravati da pegno/ceduti; − Restrizioni sulle distribuzioni. • Adeguamenti di altri esigenze e tabelle di pubblicazione della Fase II. Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione - banche Rischi finanziari legati al clima Stato: Indagine conoscitiva fino al 19 gennaio 2021 Adozione ed entrata in vigore attesa per metà 2021 • Pubblicazione annuale di informazioni inerenti la gestione dei rischi finanziari legati al clima: − Caratteristiche centrali della struttura di governance dei rischi finanziari legati al clima − Descrizione dei rischi legati al clima e della loro influenza sulla strategia aziendale − Strutture e processi di gestione dei rischi − Criteri e metodi di valutazione applicati sui quali si basano l’analisi della materialità dei rischi finanziari legati al clima − Informazioni quantitative e sulla metodologia utilizzata • Applicabile agli istituti delle categorie di vigilanza 1 e 2. 21 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Banche/Società di intermediazione mobiliare
3.3. Fondi propri/ripartizione dei rischi Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Capitale gone concern, deduzione delle partecipazioni ed altri adeguamenti Stato: In vigore dal 1° gennaio 2019 Termini transitori fino al 2025 per i requisiti supplementari gone-concern in materia di fondi propri. • Introduzione di esigenze di capitale gone concern per banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno. • Partecipazioni in società controllate nell'ambito finanziario da consolidare: abolizione della deduzione integrale dai fondi propri del valore della partecipazione e determinazione di una ponderazione del rischio per le partecipazioni con sede: − In Svizzera, al 250 %; − All’estero, al 400 %. • Assoggettamento alla vigilanza consolidata della FINMA delle società del gruppo, le quali forniscono i servizi necessari per il proseguimento dei processi aziendali di una banca. Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili ‒ banche deduzione delle rettifiche di valore per crediti non compromessi Stato: In vigore dal 1° gennaio 2020 È consentito l’utilizzo dei requisiti precedenti per le chiusure annuali relative all’anno 2020 • Regolamentazione del computo delle rettifiche di valore costituite su crediti non compromessi e accantonamenti su posizioni fuori bilancio non compromesse nei fondi propri complementari T2. Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Abrogazione del cuscinetto anticiclico di capitale Stato: Abrogazione dal 28 marzo 2020 • Soppressione del cuscinetto anticiclico di capitale del 2% dei fondi propri di base di qualità primaria sulle posizioni ponderate in funzione del rischio di posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegni immobiliari per immobili d’abitazione siti su territorio nazionale. 22 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Banche/Società di intermediazione mobiliare
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2020 Facilitazioni temporanee per le banche in seguito alla crisi provocata dal COVID-19 Stato: In vigore dal 31 marzo 2020 Valido dal 1° luglio 2020 con possibilità di estensione, se necessario Agevolazione concernente il Leverage-Ratio prolungata fino al 1° gennaio 2021 • Chiarimenti sul trattamento dei prestiti garantiti a livello federale COVID-19 in relazione alle disposizioni sui fondi propri e sulla liquidità. • Agevolazioni limitate per la ripartizione dei rischi: − Soppressione dell’agevolazione concernente la ripartizione dei rischi al 1° luglio 2020 a causa della mancanza di richieste. • Agevolazioni temporanee in materia di Leverage Ratio: − Riduzione delle agevolazioni legate al Leverage Ratio in caso di distribuzioni di dividendi ai sensi della comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2020 del 7 aprile 2020. − Prolungamento dell’agevolazione concernente il Leverage Ratio fino al 1° luglio 2021 ai sensi della comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2020. In caso di distribuzione di dividenti, mantenimento della riduzione dell’agevolazione menzionata nella comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2020. • Le agevolazioni vengono prolungate in caso di necessità tramite la FINMA. Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito – banche Cancellazione delle tabelle di concordanza Stato: In vigore dal 1° luglio 2020 • Cancellazione delle tabelle di concordanza tra le classi di rating e le ponderazioni dei rischi della circolare e pubblicazione sul sito della FINMA. 23 Progetti di sorveglianza | Stato: 1 dicembre 2020 | Banche/Società di intermediazione mobiliare
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