PRINCIPI GENERALI ED ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI - CITTA' DI CASSANO D'ADDA
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA Provincia di Milano PRINCIPI GENERALI ED ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI
INDICE DEFINIZIONE DI COMMERCIANTE PAG. 1 REQUISITI MORALI PAG. 1 REQUISITI PROFESSIONALI PAG. 2 REQUISITI RELATIVI AI LOCALI PAG. 3 ISTRUZIONI GENERALI PAG. 3 MODULISTICA PREVISTA PAG. 3 MODULISTICA DA UTILIZZARE PAG. 4 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA PAG. 4 ESERCIZI DI VICINATO PAG. 5 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA PAG. 6 GRANDI STRUTTRE DI VENDITA PAG. 7 FORME SPECIALI DI VENDITA PAG. 8 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PAG. 9 ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE PAG. 11 ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLA PERSONA PAG. 12 ACCONCIATORI – ESTETISTA PAG. 12 ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI PAG. 13 ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PAG. 14 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PAG. 15 COME PRESENTARE LA MODULISTICA PAG. 15
DEFINIZIONE DI COMMERCIANTE Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un'attività economica che consiste nell'acquistare merci per rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall'industriale e dall'artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle. Se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti sono soggetti alla disciplina del commercio. Per poter svolgere un’attività commerciale bisogna rispondere a determinati requisiti: REQUISITI MORALI Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. Non possono esercitare attività commerciali: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. Pag.1
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. REQUISITI PROFESSIONALI Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali. Puo’ esercitare la vendita di prodotti alimentari: - avere frequentato con esito positivo un corso professionale (durata minima 130 ore) per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni. Al termine del corso è previsto un esame di idoneità che abilita sia all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, sia all'esercizio del commercio di prodotti alimentari. - avere prestato la propria opera per almeno due anni (anche non continuativi) nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di: dipendente qualificato, addetto alla vendita, somministrazione o preparazione degli alimenti; socio lavoratore; collaboratore familiare. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Ad esempio: - laurea in medicina e veterinaria - laurea in farmacia - laurea in scienze dell'alimentazione - laurea in biologia - laurea in chimica - laurea in agraria Pag.2
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione - laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti - diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale - diplomi e attestati di competenza e di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande. La Regione Lombardia prevede inoltre che la pregressa iscrizione al REC (Registro degli Esercenti il Commercio abrogato nel 2004) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, costituisca requisito valido anche per l’attività di vendita nel settore alimentare. REQUISITI RELATIVI AI LOCALI I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria. Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti. ISTRUZIONI GENERALI Per poter svolgere un’attività commerciale, occorre provvedere alla presentazione di pratiche commerciali, utilizzando la modulistica prevista dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222, ed è obbligatorio l’invio telematico con l’utilizzo dello Sportello Unico di Gorgonzola (www.sportellotelematico-estmilano.it) L’attivazione degli esercizi non potrà essere assoggettata a requisiti diversi da quelli fissati dalle disposizioni regionali e dai regolamenti comunali aggiornati in funzione di tali disposizioni. MODULISTICA PREVISTA Per quanto stabilito dal Decreto Legislativo 25.11.2016 n. 222, per poter avviare un’attività commerciale/produttiva deve essere utilizzata la modulistica prevista dalla Tabella A, allegata al Decreto stesso: 1) COMUNICAZIONE: produce effetto con la presentazione allo sportello Unico di cui all’art. 19 – bis della Legge 241/1990; 2) SCIA: produce effetto immediato e l’attività può’ essere avviata immediatamente: Entro 60 giorni l’Amministrazione Comunale effettua controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti, l’Amministrazione Comunale può’ vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla vigente normativa. 3) SCIA UNICA: si presenta qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre comunicazioni o notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello Unico che provvede alla trasmissione immediatamente a tutte le altre Amministrazione interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni, qualora venga accertata la Pag.3
carenza dei requisiti o dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’Amministrazione Comunale può’ vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare la pratica alla normativa vigente; 4) SCIA CONDIZIONATA: si presenta qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso da parte di altre Amministrazioni. L’interessato presenta la relatica istanza allo Sportello Unico contestualmente alla SCIA. ENTRO 5 GIORNI è CONVOCATA LA Conferenza dei Servizi. L’avvio dell’ attività commerciale è subordinata al rilascio delle autorizzazioni il cui rilascio viene comunicato all’interessato da parte dello Sportello Unico; 5) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE: si presenta qualora per lo svolgimento dell’attività commerciale sia necessario un atto autorizzativo previsto dalla vigenti normative. MODULISTICA DA UTILIZZARE La modulistica da utilizzare varia a secondo del tipo di attività commerciale, produttiva o artigianale che si intende iniziare e secondo il tipo di evento da segnalare. La modulistica relativa a tutti i procedimenti riguardanti il commercio e le attività produttive/artigianali è reperibile sul Portale dello Sportello Unico di Gorgonzola cui è associato il Comune di Cassano d’Adda (www.sportellotelematico-estmilano.it ). Le seguenti indicazioni si riferiscono alla compilazione della modulistica riferita alle pratiche di maggior interesse. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA: Si tratta di commercio che ha come utilizzatore finale il consumatore e viene svolto in locali adibiti a negozio. Secondo il Decreto Legislativo 114/1998 i negozi si classificano in - Esercizi di vicinato - Medie Strutture di vendita - Grandi strutture di vendita Sono esercizi di vicinato i negozi che: hanno una superficie di vendita fino a 150 m2 per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti hanno una superficie di vendita fino a 250 m2 per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui. Pag.4
Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: ESERCIZI DI VICINATO NEL SETTORE NON ALIMENTARE: (Decreto Legislativo 114/1998 artt. 4 comma 1 lettera d) e7) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura Trasferimento di sede SCIA Ampliamento Subingresso COMUNICAZIONE Cessazione COMUNICAZIONE ESERCIZI DI VICINATO NEL SETTORE ALIMENTARE: (Decreto Legislativo 114/1998 artt. 4 comma 1 lettera d) e7) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura Trasferimento di sede SCIA UNICA comprensiva di Ampliamento NOTIFICA SANITARIA Subingresso SCIA UNICA comprensiva di NOTIFICA SANITARIA Cessazione COMUNICAZIONE Sono medie strutture di vendita gli esercizi che: hanno una superficie di vendita compresa fra i 151 m2 e i 1500 m2 per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti hanno una superficie di vendita compresa fra i 250 m2 e i 2500 m2 per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui. Pag.5
Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: ESERCIZI DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NEL SETTORE NON ALIMENTARE: (Rif. normativi Decreto Legislativo 114/1998 artt. 4 comma 1 lettera e) e8) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura Trasferimento di sede RICHIESTA AUTORIZZAZIONE Ampliamento Subingresso COMUNICAZIONE Cessazione COMUNICAZIONE ESERCIZI DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE: (Decreto Legislativo 114/1998 artt. 4 comma 1 lettera e) e8) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura Trasferimento di sede RICHIESTA AUTORIZZAZIONE Ampliamento Subingresso SCIA UNICA comprensiva di NOTIFICA SANITARIA Cessazione COMUNICAZIONE Sono grandi strutture di vendita gli esercizi che: hanno una superficie di vendita superiore ai 1.500 m2 per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti hanno una superficie di vendita superiore ai 2.500 m2 per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui. Pag.6
Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: ESERCIZI DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA NEL SETTORE NON ALIMENTARE: (Rif. normativi Decreto Legislativo 114/1998 artt. 4 comma 1 lettera f) e 9) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura Trasferimento di sede RICHIESTA AUTORIZZAZIONE Ampliamento Subingresso COMUNICAZIONE Cessazione COMUNICAZIONE ESERCIZI DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE: (Decreto Legislativo 114/1998 artt. 4 comma 1 lettera e) e8) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura Trasferimento di sede RICHIESTA AUTORIZZAZIONE Ampliamento SCIA UNICA comprensiva di NOTIFICA SANITARIA Subingresso SCIA UNICA comprensiva di NOTIFICA SANITARIA Cessazione COMUNICAZIONE Le forme speciali di vendita si caratterizzano perché il commercio al dettaglio viene attuato senza utilizzare una sede negoziale in senso stretto, come accade nel caso degli esercizi di vicinato, di media struttura o di grande struttura. Si classificano in 1) spacci interni: le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via. In questo contesto rientra anche la vendita effettuata, a favore dei frequentatori, all’interno di strutture sportive comunali (es: vendita di occhialini e costumi da bagno in una piscina). Ai soggetti ammessi all’acquisto nei locali dello spaccio deve essere rilasciata apposita tessera e i loro nominativi devono essere annotati in un apposito registro. Pag.7
2) vendita a mezzo di apparecchi automatici: si tratta della vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall’esercente all’interno dell’esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze. Tale forma di vendita è normalmente appannaggio di poche imprese, che distribuiscono apparecchi automatici nei luoghi più svariati. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio vero e proprio e quindi soggetta alle procedure stabilite per l’apertura di un negozio di vicinato. La vendita di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa sull’igiene degli alimenti. La vendita mediante distributori automatici può riguardare anche articoli non alimentari. L’installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all’osservanza delle norme sull’occupazione di suolo pubblico. 3) vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione, commercio elettronico: si tratta della vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione come la vendita tramite internet. A partire dall’8 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.LGS 59/2010, la SCIA deve essere presentata al Comune in cui il richiedente intende avviare l'attività. 4) vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali: si tratta di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi di cui all’art. 19 del D. Lgs. 114/98, effettuata da un’impresa tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. A partire dall’8 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010, la SCIA deve essere presentata al Comune in cui il richiedente intende avviare l'attività. La tutela del consumatore è garantita dalle disposizioni della Legge 17.8.2005 n. 173 "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali". Essa prevede, in particolare, che qualora l’impresa operi mediante incaricati alla vendita diretta a domicilio, l’attività dell’incaricato è soggetta al possesso obbligatorio del tesserino di riconoscimento, rilasciatogli direttamente dall’impresa stessa; il tesserino deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è obbligatorio anche per l’imprenditore individuale che operi personalmente, senza l’ausilio di incaricati. Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: FORME SPECIALI DI VENDITA PRODOTTI NON ALIMENTARI (Decreto Legislativo 114/1998 art. 16 e seguenti)) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura Trasferimento di sede SCIA Ampliamento Subingresso COMUNICAZIONE Cessazione COMUNICAZIONE Pag.8
FORME SPECIALI DI VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI (Decreto Legislativo 114/1998 art. 16 e seguenti) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura Trasferimento di sede SCIA UNICA comprensiva di Ampliamento NOTIFICA SANITARIA Subingresso SCIA UNICA comprensiva di NOTIFICA SANITARIA Cessazione COMUNICAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Il commercio su aree pubbliche consiste nella vendita o anche somministrazione di alimenti e bevande esercitato senza una sede fissa (negozio) ma avviene su aree aperte di proprietà pubblica. E classificato: - Commercio con posteggio di mercato quando l’ attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, si svolge su un’area pubblica disponibile del Comune, è composta da più posteggi e può essere attrezzata. Il commerciante puo’ utilizzare il posteggio assegnato con banchi di vendita, auto negozi, gazebo. L’area è destinata all'esercizio dell'attività per periodi prestabiliti e offre merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande ed erogazione di pubblici servizi. - Il commercio in forma itinerante quando l’attività è svolta con mezzi mobili (di solito auto negozi o furgoni). Le soste su are pubblica sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie è vieta to posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra. Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: SU POSTEGGIO PRODOTTI NON ALIMENTARI (Decreto Legislativo 114/1998 art. 28 comma 3) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Avvio attività RICHIESTAAUTOCERTIFICAZIONE Subingresso COMUNICAZIONE Pag.9
Cessazione COMUNICAZIONE ITINERANTI PRODOTTI NON ALIMENTARI (Decreto Legislativo 114/1998 artt. 28 comma 4 e 16) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Avvio attività RICHIESTAAUTOCERTIFICAZIONE Subingresso COMUNICAZIONE Cessazione COMUNICAZIONE SU POSTEGGIO PRODOTTI ALIMENTARI (Decreto Legislativo 114/1998 art. 28 comma 3) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Avvio attività RICHIESTAAUTORIZZAZIONE + SCIA Subingresso SCIA UNICA comprensiva di NOTIFICA SANITARIA Cessazione COMUNICAZIONE ITINERANTI PRODOTTI ALIMENTARI (Decreto Legislativo 114/1998 artt. 28 comma 4 e 16) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Avvio attività RICHIESTAAUTORIZZAZIONE + SCIA Subingresso SCIA UNICA comprensiva di NOTIFICA SANITARIA Cessazione COMUNICAZIONE Pag.10
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: La somministrazione negli esercizi pubblici consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all’interno dei locali dell’esercizio o in un’area attrezzata e aperta al pubblico. I pubblici esercizi sono bar, tavole fredde, ristoranti. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni (articolo 63 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6): ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi che somministrano pasti preparati in un’apposita cucina. Hanno un menù con una vasta varietà di piatti e sono dotati di servizio al tavolo esercizi con cucina tipica lombarda: ristoranti, trattorie, osterie che somministrano alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi che somministrano pasti preparati in un’apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, che preparano e somministrano la «pizza» bar gastronomici e simili: esercizi che somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo. L’esercente deve assemblare, riscaldare e farcire questi prodotti ed effettuare tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura bar-caffè e simili: esercizi che somministrano bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, dolciumi e spuntini bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè che somministrano prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi che somministrano specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono servizi di intrattenimento discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono prevalentemente attività di trattenimento stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono prevalentemente attività di svago. Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura SCIA UNICA comprensiva di Trasferimento di sede NOTIFICA SANITARIA Ampliamento Subingresso SCIA UNICA comprensiva di NOTIFICA SANITARIA Cessazione COMUNICAZIONE Pag.11
ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI) L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare (Legge 174/2005) L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. Lo scopo è quello di mantenere il corpo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Questa attività può essere svolta con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato (legge 1/1990) Sono attività di estetista: centro di abbronzatura o “solarium” ogni massaggio non terapeutico disegno epidermico e trucco semipermanente sauna e bagno turco onicotecnica (attività che applica e ricostruisce unghie artificiali preparando, lavorando e modellando una resina, un gel o dei prodotti similari, che successivamente sono rimodellati, colorati e/o decorati). Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: ACCONCIATORI ED ESTETISTI (Legge 174/2005 art. 2 comma 2-3-4 E Legge 1/1990 art. 2,3, c. 5-6, art- 10 comma 1) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura SCIA Trasferimento di sede Subingresso COMUINICAZIOONE Cambio soggetti titolare dei requisiti SCIA Cessazione COMUNICAZIONE Pag.12
ATTIVITA’ PRODUTTIVE o ARTIGIANALI Si tratta di attività di produzione, lavorazione o trasformazione di propdottii alimentari alimentare (per esempio laboratori di panifici, pizzeria d’asporto, pastifici……) oppure produzione, lavorazione o trasformazione di prodotti non alimentari (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto……) Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: NON ALIMENTARI ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura SCIA Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso SCIA Cessazione COMUNICAZIONE ALIMENTARI ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Apertura SCIA UNICA comprensiva di Trasferimento di sede NOTIFICA SANITARIA Ampliamento Subingresso SCIA UNICA comprensiva di NOTIFICA SANITARIA Cessazione COMUNICAZIONE Pag.13
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO, PARTECIPAZIONE A PARCHI DIVERTIMENTO, GIOSTRE, CIRCHI, MANIFESTAZIONE TEMPORANEE Gli spettacoli viaggianti sono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti con attrezzature mobili. Possono svolgersi all'aperto o al chiuso, con l’installazione di singole giostre oppure in Parchi Divertimento. Le Manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura che vengono organizzati per un periodo limitato. Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN GENERALE (TULPS 773/1931 art. 68-69) ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Attività di spettacolo con capienza inferiore a RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 200 persone Attività di spettacolo con capienza superiore RICHIESTA AUTORIZZAZIONE a 200 persone (soggetta al parere della Almeno 30 giorni prima dell’inizio della Commissione Comunale di vigilanza) Manifestazione Attività temporanea senza scopo di lucro COMUNICAZIONE Attività temporanea con scopo di lucro RICHIESTA AUTORIZZAZIONE Spettacoli Pirotecnici RICHIESTA AUTORIZZAZIONE Attività temporanea con scopo di lucro (che SCIA termina entro le ore 24,oo) Pag.14
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: Il suolo pubblico consiste in strade, corsi, piazze, parcheggi e tutti i beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province e quelle aree private sulle quali è stata formalmente costituita una servitù di pubblico passaggio. L’occupazione avviene quando un soggetto privato occupa una porzione del suolo pubblico o dello spazio ad esso soprastante o sottostante sottraendola all’uso pubblico. L’occupazione del suolo pubblico è permanente se ha carattere stabile e se la durata non è inferiore a un anno, indipendentemente dall’esistenza di manufatti o impianti. L’occupazione del suolo pubblico è temporanea se la durata è inferiore a un anno. Distinta delle attività con la relativa modulistica da presentare: ATTIVITA’ MODELLO DA PRESENTARE Occupazioni temporanee per posizionamento RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE tavolini, sedie, fioriere nell’area antistanti esercizi pubblici già avviati Occupazioni permanenti per posizionamento RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE de hors nell’area antistante esercizi pubblici già avviati Occupazioni in occasione di Feste, RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE Manifestazioni temporanee, Occupazioni in occasione della Sagra RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE cittadina (da inviare almeno 60 giorni prima della Manifestazione) COME PRESENTARE LA MODULISTICA Le SCIA, COMUNICAZIONI, RICHIESTE e gli altri tipi di domande o comunicazioni per le attività produttive e commerciali devono tassativamente essere presentate utilizzando il Portale dello Sportello Unico di Gorgonzola al quale il comune di Cassano d’Adda è associato (www.sportellotelematico-estmilano.it ). La modulistica dovrà essere firmata digitalmente direttamente dall’interessato oppure tramite professionista incaricato (in questo caso deve essere presentata anche la Procura firmata dal richiedente, l’accettazione dell’incarico e copia del documento di identità del richiedente). Le istanze, le SCIA e le comunicazioni vengono direttamente acquisite dalla PEC dello Sportello Unico che successivamente, dopo una prima istruttoria documentale, provvederà all’inoltro della pratica al Comune di Cassano d’Adda e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento. Le pratiche non gestite dal SUAP saranno acquisite direttamente dalla PEC del Comune di Cassano d’Adda che procederà direttamente all’istruttoria. Pag.15
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