PENSIONE 2021: TUTTI I MODI PER LASCIARE IL LAVORO - MYSOLUTION

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PREVIDENZA

Pensione 2021: tutti i modi per lasciare il
lavoro
Pensione di vecchiaia, pensione anticipata, Quota 100, Opzione donna, Ape sociale, Isopensione e sci-
volo pensionistico nel contratto di espansione
di Daniele Bonaddio | 1 DICEMBRE 2020

 Grazie alle riforme previdenziali degli ultimi anni, si sono moltiplicati gli strumenti da poter utilizzare
 per uscire dal mondo del lavoro e godersi la tanto attesa pensione. Infatti, accanto alle già note pensio-
 ne anticipata e pensione di vecchiaia, che rappresentano i due perni centrali del sistema previdenziale
 italiano, si sono aggiunti – anno dopo anno – diversi metodi per anticipare il trattamento previdenziale.
 Ad oggi, un lavoratore non deve obbligatoriamente aspettare la maturazione di 42 anni e 10 mesi di
 contributi per andare in pensione, oppure i 67 anni d’età con almeno 20 anni di contributi. Infatti, la ri-
 gidità degli anni passati è stata superata nel 2019 dalla c.d. pensione “Quota 100” e non solo: esistono
 anche meccanismi di pensionamento dedicati esclusivamente alle donne, come ad esempio l’“Opzione
 donna” e strumenti riservati a lavoratori che versano in particolari condizioni, come l’“Ape sociale”. Tut-
 tavia, con la prossima Legge di Bilancio, il Governo ha messo in cantiere una riforma previdenziale che
 andrà a toccare diversi punti, come ad esempio la “Quota 100”. L’obiettivo del presente contributo è di
 riepilogare nel dettaglio tutti i modi per andare in pensione nel 2021.

Premessa
Nonostante l’attenzione del Governo sia concentrata sull’emergenza Coronavirus, le forze politiche di
maggioranza non hanno comunque perso il focus sul sistema previdenziale che, come di consueto, è
oggetto di discussione alla fine di ciascun anno. Nel corso degli ultimi, si ricorda, l’Esecutivo è interve-
nuto a più riprese per rendere agevole l’uscita dal mondo del lavoro. In ordine cronologico, l’ultimo
intervento importante sul sistema pensionistico si è avuto con il cd. “Decretone” (D.L. n. 4/2019, con-
vertito con modificazioni in Legge n. 26/2019), che ha introdotto il meccanismo “quota 100” ma ha an-
che modificato la decorrenza di molteplici tipologie di uscite anticipate (come, ad esempio, dei lavora-
tori precoci), prevedendo la c.d. “finestra mobile”.
Allo stato attuale non vi sono ancora testi ufficiali o bozze per quanto riguarda la “Riforma pensioni
2021” ma appare utile fare già da ora un dettagliato excursus in merito a tutte le strade che i lavorato-
ri italiani hanno per chiudere dietro di sé la porta di aziende, uffici, cantieri e inaugurare la loro nuova
vita di pensionati.

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Pensione 2021: tutti i modi per lasciare il lavoro

Novità 2021
Il cantiere della riforma Pensioni ha iniziato il suo percorso, che porterà al nuovo assetto previdenzia-
le, già a partire dal prossimo anno. Importante, a tal fine, è stato l’incontro tenutosi il 14 ottobre 2020
tra Governo e i sindacati per cercare di definire la questione delle pensioni anticipate. Durante la riu-
nione si è parlato di una vera e propria “Riforma pensioni 2021”.
Molti sono stati i punti toccati: a partire dalle modalità di superamento della pensione “quota 100”,
alla proroga – anche per il prossimo anno – sia dell’Ape sociale che dell’opzione donna. Inoltre, il
Governo ha anche l’intenzione di estendere “quota 41” anche ai lavoratoti fragili, maggiormente
esposti alle minacce del Coronavirus. Altre modifiche riguardano:
   ampliamento delle categorie dei lavori c.d. gravosi;
   proroga del contratto di espansione, anche per il 2021.
Potrebbe essere modificata anche l’isopensione, nel senso che lo scivolo di 7 anni si prorogherebbe
anche per il 2021, quindi l’anticipo di 4 anni tornerebbe soltanto dal 2022.
         Pensioni: possibili scenari per il 2021
         Quota 100             Superamento del meccanismo “quota 100” con “quota 41” per tutti. Molto
                               probabilmente “quota 100” continuerà ancora per un altro anno, termi-
                               nando la fase sperimentale il 31 dicembre 2021.
         Ape sociale           Proroga anche per il 2021.
         Opzione      don-     Proroga anche per il 2021.
         na
         Quota 41              Estensione anche ai lavoratori fragili maggiormente esposti alle minacce
                               del Coronavirus.
         Isopensione           Lo scivolo di 7 anni vale anche per il 2021. Dunque, l’anticipo di 4 anni tor-
                               nerebbe soltanto dal 2022.

Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall’Assicurazione generale obbli-
gatoria (Ago), dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché dalla Gestione separata
dell’INPS al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di al-
meno 20 anni di contributi.

        Ricorda
        Dal 1° gennaio 2012, la c.d. “Riforma Fornero” (Legge n. 92/2012) ha previsto un innalzamento
        graduale dei requisiti anagrafici con l’obiettivo di parificare l’età pensionabile tra uomini e
        donne entro il 2018. L’innalzamento è avvenuto con due scatti nel 2014 e nel 2016 pari cia-
        scuno ad un anno e sei mesi per le lavoratrici dipendenti, di un anno ciascuno per le autono-
        me e le parasubordinate.

Nel 2019, come descritto nella seguente tabella, l’età anagrafica è aumentata di ulteriori 5 mesi, sia
per uomini che per donne. Quindi, dal 2019, la pensione di vecchiaia è raggiungibile a 67 anni d’età.

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Pensione 2021: tutti i modi per lasciare il lavoro

         Anno            Uomini e donne del setto-         Donne del          settore     Donne autonome
                         re pubblico                       pubblico
         2016-2017       66 anni e 7 mesi                  65 anni e 7 mesi               66 anni e 1 mese
         2018            66 anni e 7 mesi
         2019-2020       67 anni
         2021-2022       67 anni
         N.B. Il Decreto (MEF) del 5 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novem-
         bre 2019, ha stabilito che – fino al 31 dicembre 2022 – è possibile pensionarsi a 67 anni, in quan-
         to è stato congelato l’incremento della speranza di vita dal 1° gennaio 2021.

        Approfondimenti
        Particolare è il caso dei soggetti che hanno versato il loro primo accredito contributivo a de-
        correre dal 1° gennaio 1996, ossia rientranti interamente nel metodo di calcolo “contributi-
        vo”. Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1°
        gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:
        - in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico appena visto
        (67 anni), se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno
        sociale (c.d. importo soglia), pari a 690 euro;
        - al compimento dei 71 anni d’età con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, vo-
        lontaria, da riscatto), con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qual-
        siasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione.

Pensione anticipata
Passando alla pensione anticipata, a differenza della pensione di vecchiaia, essa può essere rag-
giunta al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall’età anagrafica del
beneficiario. Si tratta di una prestazione economica a domanda, erogata nei confronti dei lavoratori
iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (arti-
giani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché
agli iscritti presso la Gestione separata dell’INPS (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del
settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi).
È stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2012, dalla “Manovra Salva-Italia” (art. 24 della Legge n.
214/2011) in sostituzione dal medesimo anno della “pensione di anzianità”.

        Approfondimenti
        Anch’essa, come la pensione di vecchiaia è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita
        stimata dall’Istat. Per l’anno 2021, la pensione anticipata può essere chiesta solamente al rag-
        giungimento dei seguenti requisiti:
        - 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
        - 41 anni e 10 mesi per le donne.

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Pensione 2021: tutti i modi per lasciare il lavoro

Si ricorda, al riguardo, che il D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in Legge n.
26/2019, ha previsto:
   la cancellazione delle norme riguardanti l’adeguamento alla speranza di vita che fanno slittare la
     pensione ogni biennio. Per l’anno 2019, infatti, si sarebbe dovuto allungare il requisito contributi-
     vo di 5 mesi, ma per effetto del predetto decreto legge basta raggiungere i vecchi requisiti. Il
     blocco alla speranza di vita è posto fino al 31 dicembre 2026. Quindi dal 1° gennaio 2027, ri-
     prenderà l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi;
   la seconda novità riguarda l’introduzione di una finestra mobile di tre mesi. Quindi al raggiun-
     gimento di 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi di contributi, per le
     donne, occorre attendere ulteriori tre mesi.
         Pensione anticipata
         Anno              Uomini                                   Donne
         2016              42 anni e 10 mesi (2227 settimane)       41 anni e 10 mesi (2132 settimane)
         2017
         2018
         2019-2026         42 anni e 10 mesi (2227 settimane)       41 anni e 10 mesi (2132 settimane)
         N.B. Dal 1°gennaio 2019 è necessario attendere ulteriori 3 mesi, dopo la maturazione dei requisiti
         contributivi, per andare in pensione.

Tali requisiti valgono, sia nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contri-
butiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. “sistema misto”) sia
nei confronti dei lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 (e che,
quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema con-
tributivo).

Lavoratori nel sistema contributivo “puro”
Tuttavia, esistono alcune differenze per chi è interamente nel sistema contributivo, che possono es-
sere così sintetizzate:
   ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a
     qualsiasi titolo versata o accreditataa favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi
     dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 335/1995, ai fini del computo di detta contribuzione non con-
     corre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro
     precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Per questi soggetti, inol-
     tre, non sussiste l’agevolazione in favore dei cd. “lavoratori precoci” di cui parleremo in seguito;
   possibilità di ottenere la pensione anticipata, qualora più favorevole, al compimento di 64 anni, a
     condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che
     l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a
     2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (che per l’anno 2020 è pari a 1.288 euro). Anche il
     requisito anagrafico di 64 anni è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita e continuerà,
     ogni biennio, ad essere incrementato. A tale prestazione, peraltro, non si applica alcuna finestra
     di slittamento nell’erogazione del rateo pensionistico.

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Lavoratori precoci
Nell’ambito della pensione anticipata, esistono poi categorie di soggetti, considerati “svantaggiati”,
che possono ottenere la pensione in anticipo versando meno contributi, vale a dire:
   i lavoratori cd. “precoci”;
   i lavoratori impiegati in attività gravose ed usuranti.
Per i primi, a decorrere dal 1° maggio 2017, l’articolo 1, comma 199 della Legge n. 232/2016 (Legge di
Bilancio 2017) ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere
dall’età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12
mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili merite-
voli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortiz-
zatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assi-
stono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi).

        Novità
        Anche per i lavoratori cd. “precoci”, di cui all’art. 1, comma 199 della Legge n. 232/2016, il D.L.
        n. 4/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 26/2019, ha congelato il requisito contribu-
        tivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026. Anche per quest’ultimi, quindi, vengono cancellate
        le norme riguardanti l’adeguamento alla speranza di vita. Tuttavia, i lavoratori che perfeziona-
        no il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del tratta-
        mento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo
        le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Lavoratori impiegati in attività gravose ed usuranti
Per quanto concerne, invece, i lavori gravosi ed usuranti il 26 febbraio 2018 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 47, il Decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali contenente l’elenco aggiornato e dettagliato delle attività gravose che, a partire dal 1°
gennaio 2018, hanno diritto di ritirarsi con la pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di
contributi a prescindere dall’età anagrafica.

        Approfondimenti
        Il decreto attua quanto previsto dall’art. 1, comma 163, della Legge n. 205/2017 con cui è stato
        ampliato da 11 a 15 l’elenco delle attività gravose. Finora l’elenco comprendeva esclusivamen-
        te:
        1. gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
        2. i conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento, conduttori di macchinari mobili per la
        perforazione nelle costruzioni;
        3. i conciatori di pelli e di pellicce;
        4. i conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
        5. i conduttori di mezzi pesanti e camion;
        6. le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in
        turni;
        7. gli addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
        8. gli insegnanti di scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;

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        9. i facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
        10. il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali, nei
        servizi di alloggio e nelle navi;
        11. gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

        Novità
        A tale elenco si aggiungono ora altre quattro nuove categorie di lavori considerati gravosi,
        ossia:
        1. gli operai nell’agricoltura, zootecnica e pesca;
        2. i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di coopera-
        tive;
        3. i siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte tempe-
        rature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. n. 67/2011;
        4. i marittimi imbarcanti a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Pensione quota 100
La pensione “quota 100”, introdotta dall’art. 14 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in Leg-
ge n. 26/2019, in via sperimentale per il triennio “2019-2021” prevede la possibilità – in deroga i requi-
siti ordinari – di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:
   età anagrafica non inferiore a 62 anni;
   anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

        Approfondimenti
        I requisiti pensionistici possono essere raggiunti anche cumulando i periodi assicurativi
        non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministra-
        te dall’INPS.

         Requisiti d’accesso per “quota 100”
         Età anagrafica minima                             Anni contributivi minimi
         62                                                38

Una volta raggiunti i requisiti, per l’effettivo diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico deve
trascorrere il periodo previsto per l’apertura della cd. “finestra mobile”, diversificata in base al datore
di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionisti-
co. In particolare:
   i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori autonomi, conseguono il diritto alla
     prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei
     requisiti;
   i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
     n. 165/2001, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico tra-
     scorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti.

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Pensione 2021: tutti i modi per lasciare il lavoro

Soggetti interessati
La pensione “quota 100” è rivolta:
   a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
   alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
   alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995;
che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62
anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

        Attenzione
        I requisiti pensionistici non variano nel tempo, in quanto non sono soggetti agli incrementi
        alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
        zioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Da notare che ai fini:
   del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo
     versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del
     requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto
     dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico;
   della determinazione dell’anzianità contributiva, invece, la gestione a carico della quale è liqui-
     dato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla
     data di presentazione della domanda di pensione.
Requisito fondamentale per l’accesso alla pensione “quota 100” è la cessazione del rapporto di la-
voro dipendente.

        Approfondimenti
        Si evidenzia che i requisiti contributivi possono essere raggiunti anche da coloro che hanno
        avuto carriere lavorative frammentarie, ossia che presentano periodi contributivi versati in
        due o più gestione pensionistiche. Infatti, il trattamento previdenziale è accessibile anche me-
        diante:
        - l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della Legge 8 agosto 1995, n.
        335;
        - l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282.

Con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di computo, il predetto articolato dispone che:
   “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione ge-
     nerale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclu-
     sive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.
     233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti
     contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni
     previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Restano, invece, esclusi dal sistema pensionistico “quota 100”:

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Pensione 2021: tutti i modi per lasciare il lavoro

   il personale appartenente alle Forze armate;
   il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
   il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   ed il personale della Guardia di finanza.

Opzione donna
Altro metodo di pensionamento, riservato unicamente alle quote rosa, è l’opzione donna. Si tratta di
uno strumento, disciplinato dall’art. 1, comma 9 dalla Legge n. 243/2004 (Legge Maroni), che consente
alle lavoratrici – sia autonome che subordinate – di andare in pensione in maniera anticipata rispetto
ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

Campo di applicazione
L’opzione è riservata esclusivamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale obbliga-
toria), ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e
lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

        Attenzione
        Pertanto, non vi rientrano le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2,
        comma 26 della Legge n. 335/1995.

Requisiti e condizioni
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) all’art. 1, comma 476 ha disposto la proroga
dell’opzione donna per l’anno 2020 e, con ogni probabilità, sarà riproposto anche per il 2021. Quindi,
possono accedere alla predetta misura le lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o au-
tonome, che entro il 31 dicembre 2020 compiranno 58 anni (59 anni se autonome) in presenza di
almeno 35 anni di contributi.
         Requisiti minimi per l’accesso all’opzione donna
         Lavoratrici del settore privato                      Lavoratrici autonome
            58 anni d’età                                      59 anni d’età
            35 anni di contributi                              35 anni di contributi

Metodo di calcolo e finestra mobile
L’opzione donna, tuttavia, presenta alcuni limiti che potrebbero disincentivare le lavoratrici a proten-
dere per tale meccanismo di pensionamento. Uno su tutti è sicuramente il meccanismo di calcolo,
che è quello contributivo, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (in genere più penalizzante rispetto al
sistema retributivo).

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        Ricorda
        Altro fattore da considerare per chi intendesse accedere all’opzione donna è la decorrenza del
        primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla cd.
        “finestra mobile” (cfr. INPS, Circolare n. 53/2011), che prevede un meccanismo in base al
        quale l’erogazione avviene dopo:
        - 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti;
        - 18 mesi per le autonome.

Ape sociale
L’Ape sociale (Anticipo pensionistico sociale), originariamente disciplinato dall’art. 1, comma 179 della
Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), è un sussidio economico (cd. “reddito ponte”), rivolto ad
alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore e che ac-
compagna il pensionato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (per il 2021 pari a 67
anni).

        Novità
        Dopo la proroga ottenuta dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), che ha prorogato
        la misura entro il 31 dicembre 2020, il Governo si è mostrato disponibile a confermare e lavo-
        rare su un rafforzamento dell’Ape sociale anche per il 2021.

Requisiti e condizioni
L’anticipo pensionistico sociale può essere richiesto a condizione di aver raggiunto 63 anni di età e si
rivolge:
   agli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti;
   ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi;
   le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
   la gestione separata dell’INPS.
Quindi possono farne richiesta, sia i lavoratori del settore privato che pubblico, con esclusione dei li-
beri professionisti iscritti ad Albi professionali propri (es. Commercialista, Consulenti del lavoro, Avvo-
cati, ecc.).

        Ricorda
        Dal punto di vista fiscale, il sussidio erogato è trattato come reddito da lavoro dipendente con
        riconoscimento, peraltro, del bonus 80 euro.

Ad integrazione delle predette condizioni, il richiedente deve:
   aver maturato entro il 31 dicembre 2020 almeno30 anni (o 36 anni di contributi per i lavori
     gravosi), a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le
     donne;

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   aver cessato l’attività lavorativa;
   essere residenti in Italia;
   essere privo di una pensione diretta in Italia o all’estero;
   maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione
     minima dell’INPS (718,20 euro circa).

Soggetti interessati
Come anticipato, lo strumento è riservato esclusivamente ai lavoratori che versano in condizione di
difficoltà, ed in particolare a quattro profili di tutela:
   disoccupati;
   invalidi (superiore o uguale al 74%);
   caregivers (soggetti che assistono parenti disabili da almeno sei mesi. Sono inclusi il coniuge o
     un parente di primo grado, parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il
     coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età
     oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
   addetti a mansioni cd. gravose (contenuti nel Decreto 18 aprile 2018).

Lavoratori impiegati in attività “particolarmente faticose e pesanti”
I lavoratori impiegati in attività “particolarmente faticose e pesanti” (individuati dall’art. 2 del De-
creto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999) possono usufruire di un
accesso anticipato al pensionamento, come indicato nella seguente tabella.
         LAVORATORI IMPEGNATI IN MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI – Periodo di ma-
         turazione dei requisiti dall’01.01.2021 al 31.12.2021 -
         Lavoratori dipendenti                               Lavoratori autonomi
         Anzianità      con-    Età    anagrafi-     Quota   Anzianità     con-      Età    anagrafi-       Quota
         tributiva              ca                           tributiva               ca
         Almeno 35 anni         Minimo 61 an-        97,6    Almeno 35 anni          Minimo 62 an-          98,6
                                ni e 7 mesi                                          ni e 7 mesi

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori a turni, bisogna distinguere fra:
   occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 giorni all’anno;
   occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno;
   occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno.
Nel primo caso, sono richiesti gli stessi requisiti pensionistici illustrati nella tabella soprastante.
Per coloro che svolgono, invece, un numero di giorni lavorativi che va da 64 a 71 (annui), valgono le
regole di seguito descritte.
         PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUSITI DALL’01.01.2021 AL 31.12.2021
         Lavoratori dipendenti                               Lavoratori autonomi
         Anzianità      con-    Età anagrafica       Quota   Anzianità      con-     Età anagrafica         Quota
         tributiva                                           tributiva

                                                                                                               10
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Pensione 2021: tutti i modi per lasciare il lavoro

         Almeno 35 anni         Minimo 63 an-        99,6    Almeno 35 anni        Minimo 64 an-          100,6
                                ni e 7 mesi                                        ni e 7 mesi

Nel terzo caso, ossia gli occupati per un numero di giorni lavorativi, che va da 72 a 77 all’anno, biso-
gna maturare i requisiti illustrati nella seguente tabella.
         PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUSIITI DAL 1.1.2021 AL 31.12.2021
         Lavoratori dipendenti                               Lavoratori autonomi
         Anzianità      con-    Età anagrafica       Quota   Anzianità    con-     Età anagrafica         Quota
         tributiva                                           tributiva
         Almeno 35 anni         Minimo 62 an-        98,6    Almeno 35 anni        Minimo 63 an-          99,6
                                ni e 7 mesi                                        ni e 7 mesi

Isopensione
L’isopensione, inizialmente introdotta dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012), e successivamente
modificata dall’art. 1, comma 160, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), consente alle
aziende e ai lavoratori di anticipare, di comune accordo, la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale fa-
coltà è rivolta esclusivamente alle aziende con un organico medio che superi i 15 dipendenti. Inoltre,
è assolutamente necessario che tra azienda, INPS e sindacati sia raggiunto un accordo di esodo.

        Approfondimenti
        Inizialmente la norma prevedeva un anticipo massimo di 4 anni, successivamente è stato
        esteso fino a sette anni per effetto della Legge di Bilancio 2018 su richiamata, valevole per il
        triennio 2018-2020.

        Novità
        Ora, per il 2021, lo scivolo pensionistico dovrebbe rimanere di 7 anni, per poi tornare a 4 anni
        nel 2022. Conti alla mano, considerato che per quest’anno la pensione di vecchiaia si raggiun-
        ge a 67 anni d’età, teoricamente possono aderirvi i lavoratori con età pari o superiore a 61
        anni.

Scivolo pensionistico nel contratto di espansione
Infine, nel cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019) è
stato introdotto un nuovo scivolo pensionistico per le aziende che ricorrono al “contratto di espan-
sione”. Per poter esercitare lo “scivolo pensionistico” il lavoratore deve:
   non trovarsi a più di 5 anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia;
   aver maturato il requisito minimo contributivo;
   non trovarsi a più di 5 anni dal conseguimento della pensione anticipata.

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Pensione 2021: tutti i modi per lasciare il lavoro

        Approfondimenti
        La pensione anticipata in esodo, che deve essere effettuata nell’ambito di un accordo di non
        opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, prevede il
        riconoscimento da parte del datore di lavoro per tutto il periodo e fino al raggiungimento del
        primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità men-
        sile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensioni-
        stico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così
        come determinato dall’INPS.

        Riferimenti normativi
   Legge 8 agosto 1995, n. 335
   D.M. 2 maggio 1996, n. 282
   D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180
   D.M. 19 maggio 1999, art. 2
   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
   Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 9
   D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
   D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67
   Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 24
   Legge 28 giugno 2012, n. 92
   Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 199
   Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 163
   D.M. 5 febbraio 2018
   D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
   D.L. 30 aprile 2019, n. 34
   Legge 27 dicembre 2019, n. 160
   D.M. 5 novembre 2019

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