PILLOLE DI SICUREZZA DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 - Congedo Parentale - Uilm

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PILLOLE DI SICUREZZA
     DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 – Congedo Parentale
1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro
genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in
parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da
SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di
prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque
avvenuto.
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2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore
lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può
astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività
didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della
quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti
di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del
medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da
SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel
congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a
titolo di congedo parentale.
5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al
ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di
retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto
alla conservazione del posto di lavoro.

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6. Per I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i
lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici,
degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori
sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono di scegliere la corresponsione di uno o più bonus
per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per
prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui
all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2
2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri
estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai
servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La
fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione
del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere
fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in
alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di
lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa
o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al
comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non
stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.
ASSENZE PER CONGEDI
Dalle assenze dovute a impossibilità sopravvenuta dovuta a inabilità al lavoro, derivano un'altra serie di
congedi e permessi che rientrano nella sfera di richiesta facoltativa da parte del lavoratore quali il congedo
parentale, i permessi per allattamento, il congedo straordinario per gravi motivi familiari e i permessi per
assistenza a familiari con handicap. Quale sia il trattamento economico di tali assenze, disciplinate da norme
legali e contrattuali, è da valutare volta per volta a seconda se sia intervenuta una sospensione parziale o totale
dal lavoro.
TFR
Il congedo Covid retribuito al 50%, ai fini delle prestazioni previdenziali e della maturazione del TFR e TFS, è
assimilabile al normale congedo parentale: quindi, il lavoratore ha la contribuzione figurativa piena e matura

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per intero il trattamento di fine rapporto o servizio. Le precisazioni sono fornite dall’INPS (messaggio
2968/2020), che risponde a una serie di dubbi arrivati in particolare dalle pubbliche amministrazioni. I periodi
di congedo parentale a retribuzione ridotta, sottolinea l’INPS, «sono computati per intero, ai fini delle
prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su
una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio». E
sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio o del TFR. Sui questi aspetti, sottolinea
ancora l’INPS, c’è anche parere conforme dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali.                                                                                                                 3

FERIE - PAR - TREDICESIMA
Il congedo parentale COVID 19 sono interamente valutati ai fini delle prestazioni previdenziali (contributi
INPS), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima
mensilità. Di norma nelle Aziende che applicano il CCNL metalmeccanico. In caso di riduzione dell'orario di
lavoro utilizzando il congedo parentale a ore. I ratei maturano a carico azienda per le ore lavorate nel mese sul
criterio delle frazioni inferiori o superiori a 15 giorni.
MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020 MALATTIA
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del
congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe
presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
MATERNITA’ / PATERNITA’
Maternità/Paternità dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio.
Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità,
la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli. In caso
di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori
autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di
maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo
COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per
il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità.
LAVORO AGILE
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working
dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi
della cura dei figli.

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FRUIZIONE FERIE DELL’ ALTRO GENITORE
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie
dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso,
per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in
quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la
compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di 4
aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. PART TIME E
LAVORO INTERMITTENTE
Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e
non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro
genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.
INCOMPATIBILITA’ DEL CONGEDO COVID 19 MESSAGGIO INPS 1621 DEL 15 04 2020
…non può essere fruito da entrambi i genitori negli stessi giorni ...
Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità
alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Pertanto, in presenza di domande presentate da
genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella
presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.
.......non puoi fruire del bonus baby-sitting e del congedo COVID19 ........
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la
richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n.
18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
…non può essere fruito da entrambi i genitori negli stessi giorni ...
Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo
parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei
giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
…non può essere fruito il congedo parentale covid 19 in contemporanea con il riposo giornaliero della
madre o del padre ...
La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da
parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n.
151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

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…non può essere fruito il congedo parentale covid 19 dal genitore disoccupato ...
Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di
lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga
durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la
cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate.
L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o
il rapporto di lavoro.
…è incompatibile il congedo parentale covid 19 per il dipendente che sta fruendo della sospensione o 5
cessazione dell’attività lavorativa ...
La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da
parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio,
CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In particolare, in caso di
genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente
ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia
beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover
prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del
beneficio del congedo COVID-19. Con l’occasione si precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario
di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Le
due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. Ne
consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.
…ipotesi di compatibilità tra i permessi per assistere i figli con disabilità e il congedo parentale ...........
Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del
decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della
durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall’articolo 24 del
decreto medesimo. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il
congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12
giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso
figlio. Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare
nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui
all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del
medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del

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decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto,
in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di
CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in
base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. È inoltre possibile
fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia
fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del
prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario
di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a 6
salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo
istituto

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