ISEE PRECOMPILATO: DEBUTTO AL 1 GENNAIO 2020 - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

DICHIARAZIONI

ISEE precompilato: debutto al 1° gennaio
2020
La DSU, il calcolo dell’ISEE, il passaggio all’ISEE precompilato e i dati da autodichiarare
di Pasquale Pirone | 31 DICEMBRE 2019

 Dal 1° gennaio 2020 partirà l’ISEE precompilato. A decorrere dalla predetta data, il cittadino avrà a di-
 sposizione una DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) con dati già precaricati, senza la necessità di auto-
 dichiararli, come avvenuto fino ad oggi. Si tratta, ad esempio, dei saldi e delle giacenze medie di conti
 correnti e depositi bancari o postali, delle informazioni già presenti in Anagrafe tributaria e all’Agenzia
 del territorio. Resteranno, in ogni caso, da autodichiarare altri dati (assegni mantenimento figli, redditi
 soggetti ad imposta sostitutiva, prestazioni non erogate dall’INPS, ecc.). Per accedere all’ISEE precompila-
 to, sarà necessario il PIN dispositivo dell’INPS oppure il PIN dell’Agenzia delle entrate o l’identità digitale
 SPID di secondo livello o superiore.

Premessa
I soggetti che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi
sociali o assistenziali, la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del
richiedente, ossia basata sulla cosiddetta prova dei mezzi, sono chiamati alla presentazione del cd.
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), per la cui elaborazione occorre la compila-
zione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica).

        Attenzione
        L’ISEE è da tenere ben distinto dalla dichiarazione dei redditi. Mentre, infatti, il primo ripor-
        ta la situazione economica dell’intero nucleo familiare, da tenere in considerazione ai fini
        dell’accesso a prestazioni sociali e/o assistenziali (tasse universitarie, mensa scolastica, ecc.), il
        modello 730 o il modello Redditi indicano la situazione “reddituale” del singolo contribuente,
        la cui finalità è principalmente fiscale (liquidazione imposte sul reddito della persona fisica).

Il Sistema informativo ISEE (SII) è consultato dagli enti erogatori della prestazione socia-
le/assistenziale, ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte di chi abbia richiesto una pre-
stazione sociale agevolata. In particolare, gli enti acquisiscono:
   il valore ISEE;
   la composizione del nucleo familiare:
   le informazioni della DSU.

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ISEE precompilato: debutto al 1 gennaio 2020

La DSU
Come anticipato, ai fini dell’elaborazione dell’ISEE, il cittadino è chiamato alla compilazione e presen-
tazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Si tratta di un documento che contiene i dati
anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e, ad oggi, ha validità dal momento
della presentazione e fino al 31 agosto dell’anno successivo. Nel dettaglio:
         La DSU
         Cosa contiene                         Validità                           A chi è presentata
         Con riferimento all’intero nu-        Dal momento di presentazio-        La DSU può essere presen-
         cleo familiare, contiene dati:        ne e fino al 31 agosto             tata:
          anagrafici (nome, co-              dell’anno successivo.               all’ente che eroga la
             gnome, stato civile, ecc.);                                              prestazione    sociale
          reddituali;                        Esempio:                               agevolata;
          patrimoniali (patrimonio           Una DSU presentata il 20 mar-       al Comune;
             mobiliare ed immobilia-           zo 2019 avrà validità fino al 31    a un CAF;
             re).                              agosto 2020.                        online, tramite PIN,
                                                                                      all’INPS.

Ad oggi, i dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati dal contribuente (come i dati anagra-
fici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del-
la dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e
dall’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse
dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

        Ricorda
        Il nucleo familiare da considerare è quello alla data di presentazione della DSU. I redditi
        da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU
        oppure all’anno d’imposta richiestodall’ente erogatore della prestazione cui si deve fare
        domanda di accesso. Il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del
        31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Occorre, comunque, tenere distinti:
   DSU mini;
   DSU integrale;
   DSU ISEE corrente.
         DSU mini                       DSU integrale                   DSU ISEE corrente
         Contiene i principali          Contiene informazioni ag-       È quella presentata nel caso di ISEE
         datianagrafici, redditua-      giuntive rispetto alla DSU      già in corso di validità. È riferita a
         li e patrimoniali del nu-      mini, al fine di calcolare      un periodo di tempo ravvicinato al-
         cleo familiare. Serve per      ISEE specifici (ISEE “socio-    la richiesta della prestazione e in
         ottenere     il   calcolo      sanitario”,    ISEE   “socio-   presenza di rilevanti variazioni
         dell’ISEE “standard”, va-      sanitario residenze”, ISEE      del reddito dovute a eventi avversi
         lido per la generalità         “università”, ISEE “minoren-    come, ad esempio, la perdita del
         delle prestazioni sociali      ni con genitori non coniu-      posto di lavoro. Attualmente, l’ISEE
         agevolate                      gati tra loro e non convi-      corrente ha validità di due mesi

                                                                                                              2
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                                        venti”)                        dal momento della presentazione
                                                                       della DSU ISEE corrente

Il calcolo dell’ISEE
È l’INPS che calcola l’ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate dal cittadino, acquisite
dall’Agenzia delle entrate e reperite nei propri archivi. L’attestazione è disponibile per il dichiarante
entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, mediante:
   l’accesso al servizio online dedicato;
   le sedi territoriali competenti;
   lo stesso ente al quale è stata presentata la DSU (ad esempio, CAF), in presenza di specifico
     mandato conferito dal dichiarante.

        Attenzione
        Nel caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso a una prestazione sociale age-
        volata, i componenti del nucleo familiare possono presentare la relativa domanda, allegan-
        dovi la sola DSU presentata e successivamente l’ente erogatore acquisirà (direttamente o ri-
        chiedendolo all’utente) il relativo ISEE elaborato dall’INPS.

In merito alle modalità di calcolo, l’ISEE è determinato come rapporto tra l’Indicatore della situazione
economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata, con le maggio-
razioni previste (la scala dipende dal numero di componenti il nucleo familiare).
         Scala di equivalenza per il calcolo ISEE
         Numero componenti nucleo familiare                                             Parametro
         1                                                                              1,00
         2                                                                              1,57
         3                                                                              2,04
         4                                                                              2,46
         5                                                                              2,85

Le maggiorazioni previste, sono le seguenti:
         Maggiorazione ai fini ISEE
         Maggiorazione       Quando si applica
         0,35                Per ogni ulteriore componente il nucleo familiare
         0,5                 Per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente
         0,2                 In caso di presenza nel nucleo di tre figli
         0,35                In caso di presenza nel nucleo di quattro figli
         0,5                 In caso di presenza nel nucleo di cinque figli
         0,2                 Per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un

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                             figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico
                             presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi
                             nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica
                             anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo geni-
                             tore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa
                             parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato
                             con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano
                             casi specifici

        Attenzione
        Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo
        che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si tro-
        vi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante incrementa la
        scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

Il passaggio all’ISEE precompilato
Il 1° gennaio 2020 segnerà il passaggio dalla DSU autodichiarata alla DSU “precompilata”, che gene-
rerà, dunque, l’ISEE precompilato, così come avvenuto dal 2015 con il modello 730 precompilato.
A partire dalla predetta data, i cittadini potranno accedere all’ISEE precompilato, tramite:
   il sito dell’INPS;
   il sito dell’Agenzia delle entrate;
   CAF (dando apposita delega).

        Ricorda
        Per accedere all’ISEE precompilato, dunque, ci sarà necessità di disporre:
        - del PIN dispositivo dell’INPS;
        - del PIN dell’Agenzia delle entrate oppure
        - dell’identità digitale SPID di secondo livello o superiore.
        Resterà, in ogni caso ferma la possibilità di presentare la DSU “autodichiarata” e non pre-
        levare, quindi, l’ISEE precompilato.

In merio alla validità, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU sarà valida dal momento di presen-
tazione e fino al 31 dicembre dell’anno successivo (art. 4-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – suc-
cessivamente sostituito dall’art. 7, comma 1, del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 – che ha sostituito il
comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147). Riepilogando:
          Decorrenza           Dati precompilati            Validità DSU dal 1°         Possibilità di pre-
          ISEE precompi-                                    gennaio 2020                sentare DSU auto-
          lato                                                                          dichiarata
          1°       gennaio        Anagrafe tributaria;    Dalla data di presenta-     Sì
          2020                    Catasto;                zione e fino al 31 di-
                                  Banche e Poste          cembre dell’anno suc-

                                                                                                            4
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                                   (saldi e giacenze        cessivo
                                   medie c/c e deposi-
                                   ti)

        Attenzione
        Nel caso di ISEE in corso di validità, sarà sempre possibile richiedere un ISEE corrente, laddo-
        ve si debba tenere conto di una situazione economica del nucleo familiare più aggiornata (ad
        esempio, perché si è perso il posto di lavoro). Inoltre, in ciascun anno, all’avvio del periodo di
        validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiorna-
        ti prendendo a riferimento il secondo anno precedente (rispetto al termine vigente dell’anno
        precedente). Resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati, prendendo a riferi-
        mento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo
        familiare.

I dati da autodichiarare
Chi vorrà accedere all’ISEE precompilato, oltre ad identificarsi con il PIN dispositivo dell’INPS, con il
PIN dell’Agenzia delle entrate o con la carta SPID di secondo livello o superiore, dovrà, ai fini della pri-
vacy, dimostrare di essere a conoscenza di alcune informazioni riguardanti i componenti del
nucleo familiare, ossia:
   l’importo del rigo differenza del modello 730 o modello Redditi relativo al secondo anno
     d’imposta precedente (in caso di assenza di dichiarazione dei redditi, occorre indicare tale circo-
     stanza);
   l’indicazione di rapporti finanziari al di sotto del valore di 10.000 euro oppure l’assenza di tali
     rapporti;
   il saldo di almeno un c/c o il valore di almeno una forma di patrimonio mobiliare al 31 dicembre
     dell’anno precedente, laddove il saldo o il valore siano superiori a 10.000 euro.
Oltre ai dati precompilati, ad ogni modo, il dichiarante la DSU dovrà autodichiarare (per sé e per
ciascun componente il nucleo familiare) un’altra serie di dati, ossia:
   la composizione del nucleo familiare;
   la condizione di disabilità o non autosufficienza dei componenti il nucleo familiare;
   la casa di abitazione del nucleo familiare (ed il titolo di possesso);
   i dati degli eventuali immobili posseduti all’estero;
   il reddito IRPEF (solo in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi o di non possesso di CU);
   i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (non devono essere in-
     seriti i redditi per i quali si è fruito di uno dei seguenti regimi agevolati, qualora indicati nella di-
     chiarazione dei redditi: regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in
     mobilità; regime forfetario previsto per imprese individuali e lavoratori autonomi; regime della
     “cedolare secca” per i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili);
   i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
     l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
   gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli;

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   il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero (iscritti all’AIRE) nel Paese di resi-
     denza;
   i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati
     dall’INPS;
   gli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed ef-
     fettiva (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) o in seguito allo scioglimento o annul-
     lamento del matrimonio;
   gli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro
     genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati o effettivamente e legalmente separati, an-
     che in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia stabilito l’importo degli as-
     segni;
   gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e le imbarcazioni da
     diporto intestati;
   l’ammontare del debito residuo per il mutuo acceso per acquisto/costruzione di immobili;
   le partecipazioni in società.

        Riferimenti normativi
   D.L. 3 settembre 2019, n. 101, art. 7, comma 1;
   D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-sexies;
   D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, art. 10, comma 4.

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