Procedura operativa verifiche validità' certificato verde "Green Pass" per accesso negli ambienti di lavoro

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PROCEDURA OPERATIVA
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                   Verifica validità Green Pass      PER-03
                        ambienti di lavoro

Revisione: 02        Data revisione: 17/01/2022     Pag. 1 di 6

           Procedura operativa
   verifiche validità’ certificato verde
              “Green Pass”
  per accesso negli ambienti di lavoro

                Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.
PROCEDURA OPERATIVA
                                                                                    PRO
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                                          ambienti di lavoro

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Il Green Pass, o Certificazione verde COVID-19, è una certificazione emessa attraverso la piattaforma
nazionale del Ministero della Salute.

L’utilizzo della Certificazione Verde Covid19 è esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.

È necessario richiedere l’esibizione della Certificazione Verde Covid-19 a tutti i soggetti che prestano
la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo nelle sedi dell’azienda.

Sono esonerati dall’esibizione della Certificazione Verde Covid-19 i soggetti che per comprovati motivi
di salute non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19 sulla base di idonea certificazione
medica.

GREEN PASS tempi di generazione a seconda del tipo di prestazione sanitaria:
  • VACCINAZIONE: a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione entro 48
      ore: prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo terza dose
      (booster) -
  • TAMPONE NEGATIVO:
          o dopo test molecolare: tra le 12 e le 24 ore
          o dopo test antigenico: tra i 15 e i 30 minuti
  • GUARIGIONE: viene generato entro il giorno seguente dall’emissione del certificato di
      guarigione
      Il Ministero della Salute ha introdotto un automatismo, che elimina la comunicazione di
      guarigione di ATS o del Medico Medicina Generale con la procedura:
          1. arriva subito l’authcode per Green Pass da tampone negativo
          2. arriva Nuovo authcode per Green Pass da guarigione
SONO ESCLUSI autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici

GREEN PASS tipologia a seconda del tipo di prestazione sanitaria:
  • Green Pass BASE: è ottenuta per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o
      molecolare con risultato negativo
  • Green Pass RAFFORZATO: è ottenuta SOLO per vaccinazione, guarigione
  • Green Pass BOOSTER (terza dose): è ottenuta dopo la somministrazione della dose di
      richiamo (terza dose), successiva al completamento del ciclo vaccinale primario

GREEN PASS Validità e durata a seconda del tipo di prestazione sanitaria:
  • TAMPONE NEGATIVO – test molecolare nelle ultime 72h – test antigenico rapido nelle 48
      ore precedenti
  • VACCINAZIONE
          o prima dose valido dal 15esimo giorno fino alla seconda dose
          o Seconda dose o la terza dose: per 9 mesi dal 01 febbraio 06 mesi
  • GUARIGIONE: 6 mesi
  • Nota: Italia validità dalla data di inizio validità indicata sul certificato
          o Unione Europea dal primo tampone molecolare positivo

Dal 15/02/2022 tutti i lavoratori over 50 del settore privato soggetti all’obbligo vaccinale, per
accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il GREEN PASS RAFFORZATO

                                 Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.
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ISOLAMENTO E QUARANTENA

L’Isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid-19 da quelle
sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità

La Quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso
Covid-19, con l’obbiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

La QUARANTENA dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
   1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè che
      abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il
      ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della
      quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del
      quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

   2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano
      tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni,
      purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato
      negativo;

   3) Soggetti asintomatici che:
   • abbiano ricevuto la dose booster (terza dose)
       oppure
   • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
       oppure
   • siano guariti dal COVID19 nei 120 giorni precedenti,
   non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
   respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-
   sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi
e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19.

Per i contatti a BASSO RISCHIO,
(Contatto diretto (faccia a faccia) con un soggetto confermato positive al Covid19 ad una distanza
inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti)
qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena
ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile
garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

                                  Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.
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RIPRESA LAVORO:

Con “tampone” positivo: vanno osservati 10 gg di isolamento:
- per concludere l’isolamento al decimo giorno è necessario effettuare il test molecolare o
   antigenico (secondo tampone). I 10 giorni sono calcolati dalla data del primo tampone positivo
   eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell’olfatto e del
   gusto). Se il tampone di controllo (secondo tampone) è negativo, l’isolamento finisce. Se il
   tampone di controllo è positivo, l’isolamento prosegue e si ripete nuovamente il test dopo 7
   giorni.
- In caso di un ulteriore tampone positivo, l’isolamento termina 21 giorni dopo l’esecuzione del
   primo tampone, dopo almeno una settimana senza sintomi. Nel caso in cui venga sospettata o
   accertata una variante non è possibile terminare l'isolamento senza aver effettuato un tampone
   molecolare risultato negativo.
- I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo con tampone
   molecolare o antigenico negativo effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal Servizio
   Sanitario

I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose), o che
abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10
a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3
giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo

NOTA: I lavoratori positivi negativizzati, qualora abbiamo contemporaneamente nel loro nucleo
familiare casi positivi, NON DEVONO essere considerati Contatti Stretti con obbligo di quarantena –
possono essere riammessi in servizio con le modalità sopra specificate.

MODALITA’ DI CONTROLLO VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
GREEN PASS” per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato.

Acquatica ha provveduto all’accreditamento per la verifica on line dei Green Pass sul sito INPS
servizio Greenpass50+

Sono stati individuati e incaricati con apposito atto formale il Responsabile dell’Ufficio Del Personale
e alcuni sostituti (che agiranno in sua assenza) per effettuare la verifica sul sito INPS.

Sono stati individuati e incaricati con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche
generiche tramite App “VerificaC19”

Ogni mattina verrà effettuata la verifica della validità dei Green Pass sul sito INPS – servizio
Greenpass+50, a seguire ogni incaricato riceverà comunicazione dei Green Pass non validi.

Verrà verificata la validità dei Green Pass segnalati come non validi da INPS e di tutti i
lavoratori/collaboratori che non sono inclusi nell’elenco INPS (es. somministrati, Enasarco, consulenti
ecc). La validità del Green Pass sarà effettuata mediante la scansione del QR Code utilizzando
esclusivamente la App “VerificaC19”.

                                 Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.
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Le attività di verifica tramite App “VerificaC19” saranno limitate al controllo dell’autenticità, validità
e integrità del Green Pass e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati
dell’intestatario.

L’incaricato potrà richiedere Documento d’Identità per verificare la corrispondenza con il nome
riportato su Green Pass, in caso vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata
sul Green Pass.

Le certificazioni di esenzione devono contenere:
    • I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data nascita)
    • La dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per
        consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma1, art. 3 del DL 23/07/21 n. 105
    • La data di fine validità della certificazione
    • I dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
    • Il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale)
    • Il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore
Le certificazioni di esenzione possono essere utilizzate in formato cartaceo.

Il lavoratore che comunichi, PRIMA dell’accesso in azienda, di non possedere il Green Pass viene
considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO fino alla sua presentazione in azienda con un documento
Green Pass valido e comunque non oltre la scadenza definita dagli enti preposti.
Durante il periodo di assenza ingiustificata non sarà erogata la retribuzione, senza sanzioni
disciplinari e senza possibilità di licenziamento.
Per qualificare la presentazione senza Green Pass come ASSENZA INGIUSTIFICATA il lavoratore
deve necessariamente presentarsi in azienda tutti i giorni.
L’ASSENZA INGIUSTIFICATA verrà formalizzata attraverso modulo rilasciato dall’incaricato.

Sanzioni – Violazione al Decreto
Il lavoratore che, DOPO l’accesso in azienda, comunichi di non essere in possesso di Green Pass
valido, oppure, a seguito di controllo interno venga riscontrato privo di Green Pass valido, incorre in
sanzione amministrativa in quanto ha effettuato Violazione al Decreto
La VIOLAZIONE è punita con una “sanzione amministrativa del pagamento di somma da euro 600 a
euro 1500” Saranno trasmessi al Prefetto gli atti relativi alla violazione ai fini dell’irrogazione delle
sanzioni. Inoltre, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi di settore.

Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo vaccinale
Il c.d. Decreto Covid del 05/01/2022 prevede tre tipi di sanzione:
     1. 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati.
         A irrogare la sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute. Tale
         sanzione vale per i soggetti che alla data del 01 febbraio 2022 non abbiamo iniziato il ciclo
         vaccinale primario o che non abbiamo effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale
         primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della
         salute, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale
         periodicamente predisposti e trasmetti dal medesimo Ministero. Inoltre, la sanzione da 100
         euro viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal 01 febbraio 2022 non abbiamo

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        effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità
        delle certificazioni verdi previsti dal Decreto Riaperture, ovvero sei mesi
     2. Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino che non rispetta tale
        obbligo è un lavoratore. Nelle imprese, infatti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il
        Datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del
        contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai
        10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022 (o altra data che
        sarà successivamente indicata dagli Enti preposti), senza conseguenze disciplinari e con
        diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro,
        dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali.
     3. Sanzione da 600 a 1500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi
        ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green Pass
        Rafforzato. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Tale sanzione è irrogata
        dal Prefetto competente.

È OBBLIGATORIO
Rispettare le istruzioni/disposizioni che sono state divulgate ampiamente nei mesi precedenti, tutti
sono tenuti a adottare le misure di prevenzione finalizzate a limitare il rischio di contagio da Covid-
19.
NON saranno tollerati comportamenti in contrasto con le norme vigenti e con le istruzioni impartite

Il Comitato di Crisi Aziendale è composto da:

1)   Datore di Lavoro                                         Sig.ra GIUSSANI ELISA
2)   Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione           Sig. DUCOLI DAMIANO
3)   Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza           Sig.ra BIASON RITA MARIA STELLA
4)   Ufficio Personale                                        Sig.ra BEGNI SILVIA

Datore di lavoro
Acquatica spa
Elisa Giussani

                                  Supporto tecnico di: Mesak S.r.l.
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