PERCHÉ PARLIAMO DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI? - DOCENTI NEO ASSUNTI BISOGNI EDUCATIVI
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DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2015/2016 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Adriana Vicari Adriana Vicari - advicari@gmail.com PERCHÉ PARLIAMO DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI? 1
ICF “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute” OMS 2001 Impairment Disability/Deficit Handicap Da una prospettiva bio-medica (menomazione) Disabilità Svantaggio Approccio BIO-PSICO-SOCIALE . NON valuta la patologia VALUTA il grado di salute della persona suoi funzionamenti in positivo, i suoi funzionamenti ossia ciò che una persona sa fare problematici e le a livello personale e nella condizioni di contesto che relazione con l’ambiente li influenzano Adriana Vicari - advicari@gmail.com LO STATO DI SALUTE DI UNA PERSONA DIPENDE DA … Adriana Vicari - advicari@gmail.com 3
COMPONENTI DELL’ICF . Adriana Vicari - advicari@gmail.com Perché passare dall’integrazione all’inclusione? per realizzare l’uguaglianza sostanziale dall’integrazione beneficio degli alunni con disabilità “handicap” certificato all’inclusione di tutti coloro che presentano bisogni educativi differenti e speciali (equità) Adriana Vicari - advicari@gmail.com 4
INCLUSIONE INTEGRAZIONE? INCLUSIONE INTEGRAZIONE? INCLUSIONE ⊂ INTEGRAZIONE? Adriana Vicari - advicari@gmail.com Integrazione Inclusione È una situazione E’ un processo Guarda a tutti gli alunni Guarda al singolo (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro potenzialità Interviene prima sul Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e poi sul contesto soggetto Incrementa una risposta Trasforma la risposta specialistica in specialistica ordinaria 5
DOCUMENTI MIUR Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 «Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Circolare Ministeriale applicativa n. 8 del 6 marzo 2013 «Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.» Circolare Ministeriale 27 giugno 2013 «Piano Annuale per l’inclusività» Circolare Ministeriale 22 novembre 2013 «Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali A.S. 2013/2014. Chiarimenti » Adriana Vicari - advicari@gmail.com Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 FINALITÀ Circolare Ministeriale applicativa n. 8/2013 Ampliare la sfera di tutela e d’intervento a favore di quegli alunni che per cause diverse e per periodi anche temporanei, presentano difficoltà tali da condizionarne negativamente il percorso di sviluppo e di apprendimento, esponendoli al rischio di fallimento. Rilanciare sulla qualità dell’inclusione scolastica e sociale individuando strumenti, modelli organizzativi e procedure secondo un approccio di tipo processuale, attento a tutte le fasi dell’offerta formativa scolastica. Adriana Vicari - advicari@gmail.com 6
Come rispondere alle sfide di questo scenario? COSA INTENDIAMO PER BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE? Adriana Vicari - advicari@gmail.com 7
"Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o istruzionale, causata da un funzionamento, nei vari ambiti definiti dall’antropologia ICF, problematico per il soggetto in termini di danno, ostacolo al suo benessere, limitazione della sua libertà e stigma sociale, indipendente dall’eziologia (bio-strutturale, familiare, ambientale- culturale, ecc.) e che necessita di educazione speciale individualizzata." (D. Ianes, Bisogni Educativi Speciali e inclusione, Erickson, Trento 2005) Adriana Vicari - advicari@gmail.com I BES SONO UNA TERZA CATEGORIA DI STUDENTI? Adriana Vicari - advicari@gmail.com 8
CHI SONO GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI? D.M. 27.12.12 «Sono tutti quegli alunni che evidenziano una difficoltà nell’apprendimento e nella partecipazione sociale, rispetto alla quale è richiesto un intervento didattico mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali misure e attenzioni didattiche inclusive non si dimostrano sufficienti a garantire un percorso educativo efficace» ICF Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Adriana Vicari - advicari@gmail.com CHI INDIVIDUA GLI ALUNNI CON DSA? 9
Legge 170/2010 Legge n. 170 del 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico art. 1, dopo aver chiarito che i DSA si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, definisce le diverse forme di disturbo specifico di apprendimento. Dislessia, disgrafia, disortografia discalculia Adriana Vicari - advicari@gmail.com Legge 170/2010 Art. 3 Alunni con DSA La diagnosi È effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da specialisti e strutture accreditate L’Accordo Stato Regioni del 2012 su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)” all’art. 1 comma 4 prevede che nel caso in cui i servizi pubblici e accreditati del SSN non siano in grado di garantire il rilascio della diagnosi in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche e quando, comunque, l’iter diagnostico superi i 6 mesi, le Regioni possono accreditare anche da strutture private ai fini dell’applicazione dell’art. 3 comma 1 della Legge n.170 del 2010 (diagnosi DSA). Il completamento dell’iter diagnostico deve avvenire, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico. Adriana Vicari - advicari@gmail.com 10
DM 5669/2011 e Linee Guida DSA 104/92 NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, diramate con il DM 12 luglio 2011 e attuative della norma, precisano che, “queste differenti problematiche non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno” Schematizzano i passaggi principali del percorso di individuazione e diagnosi che coinvolge in modo sinergico la scuola, la famiglia e i servizi Adriana Vicari - advicari@gmail.com Legge 170/2010 DM 5669/2011 e Art. 3 CHI FA CHE COSA … Linee Guida DSA passi previsti dalla legge 170/2010 11
CHI INDIVIDUA GLI ALUNNI CON BES rientranti nell’area dello svantaggio? Adriana Vicari - advicari@gmail.com C.M. n.8/2013 La scuola individua, non certifica. “Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche” L’individuazione deve essere fondata. “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” (CM n.8-2013). Adriana Vicari - advicari@gmail.com 12
L’ICF è lo strumento per eccellenza Leggere i Bisogni Educativi Speciali in un’ottica di salute globale, in modo olistico e da diverse prospettive Comprendere gli ambiti di difficoltà e gli ambiti di risorsa … A interrogarci su quanto l’ambiente scolastico costituisca una barriera o faciliti l’attività di apprendimento e di partecipazione sociale. Adriana Vicari - advicari@gmail.com PEI E PDP Documenti di programmazione o meri adempimenti burocratici? 13
D.M. 27.12.12 Rintracciamo alcune definizioni di PDP C.M. 8 del 6.3.13 IL PDP nelle disposizioni ministeriali … “Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, È nello stesso tempo, “un percorso secondo un’elaborazione collegiale, individualizzato e personalizzato per corresponsabile e partecipata, le alunni e studenti con bisogni educativi strategie di intervento più idonee e i speciali” e “uno strumento di lavoro in criteri di valutazione degli itinere per gli insegnanti ed ha la apprendimenti”. funzione di documentare alle famiglie le (C.M. n.8 del 6 marzo 2013) strategie di intervento programmate (…) gli strumenti compensativi e delle misure dispensative” (Direttiva 27 dicembre 2012) Adriana Vicari - advicari@gmail.com PDP alunni con altri BES Alcune precisazioni … La decisione dei casi che necessitano di un intervento personalizzato di cura educativa speciale spetta ai Consigli di classe (secondaria) -team (primaria) ... “E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare –eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento” (Nota n. 2563-2013). 14
Alcune precisazioni … Inoltre … In presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. (Nota n.2563-2013). Quali sono i compiti del Cdc/team docenti? 1) Verificare il bisogno di un intervento didattico fortemente personalizzato: esaminare la documentazione clinica (dei servizi pubblici o dei centri autorizzati) presentata dalla famiglia; esaminare qualsiasi altro documento (ad esempio relazione dello psicologo, servizi sociali, lettere di segnalazione di disagio provenienti da chiunque purché verificata…); prendere in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo pedagogico-didattico e che, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motiva l’assunzione delle stesse. 2. Deliberare l’adozione da parte dei docenti di strategie didattiche personalizzate (soprattutto per favorire lo sviluppo di abilità), di modalità di insegnamento inclusive e di misure dispensative ed inoltre stabilire l’uso di strumenti compensativi da parte degli studenti. 3. Elaborare collegialmente e corresponsabilmente il PDP, puntando non sulla quantità di dispense e di compensazioni, ma sulla loro effettiva pertinenza ed efficacia nel processo di apprendimento 15
CHE RUOLO HA LA FAMIGLIA? PEI alunni disabili PDP alunni DSA PDP alunni con altri BES La famiglia collabora ll PDP viene redatto in Il PDP è il risultato dello alla redazione dei PEI raccordo con la famiglia sforzo congiunto (DPR 24/2/94) (Linee Guida DSA 2011) scuola-famiglia (CM n. 8 del 6/3/13) La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. CM 8/2013 È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. 16
STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE Adriana Vicari - advicari@gmail.com Legge 170/2010 Art. 5 DM 12.07.11 e Linee Guida DSA La legge 170-2010 dopo aver richiamato le istituzioni scolastiche all’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, indica come ulteriore metodologia l’introduzione di: strumenti compensativi misure dispensative compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche consentono allo studente di sostituiscono o facilitano non svolgere alcune prestazioni la prestazione richiesta che, a causa del disturbo, risultano nell’abilità deficitaria particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Adriana Vicari - advicari@gmail.com 17
Legge 170/2010 Legge n. 170 del 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico La Legge riconosce i DSA e regola le disposizioni volte a garantire a tali studenti il diritto all’istruzione. Gli alunni con diagnosi di DSA didattica individualizzata e personalizzata flessibilità specifiche modalità di provvedimenti didattica verifica/valutazione degli dispensativi e apprendimenti adeguate compensativi alle loro necessità formative. Adriana Vicari - advicari@gmail.com DM 5669/2011 Art. 6 Forme di verifica e di valutazione per gli studenti con DSA La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel PDP Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. Adriana Vicari - advicari@gmail.com 18
DM 5669/2011 Art. 6 Esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione È possibile riservare ai candidati: - tempi più lunghi di quelli ordinari; - l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi Le Commissioni adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio. Adriana Vicari - advicari@gmail.com DM 5669/2011 Art. 6 Lingue straniere Attuare ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. Valorizzare le modalità attraverso cui il discente può esprimere meglio le sue competenze; privilegiare l’espressione orale; Uso di strumenti compensativi e misure dispensative più opportune; Progettazione e valutazione delle prove scritte di lingua straniera secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Adriana Vicari - advicari@gmail.com 19
DM 5669/2011 Art. 6 Dispensare dalle prestazioni scritte in lingua straniera Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato del primo e del secondo ciclo, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; - approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente. Adriana Vicari - advicari@gmail.com DM 5669/2011 Art. 6 Esami di Stato primo e secondo ciclo Le Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe, stabiliscono modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università. DPR 122/2009 Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene art. 10 fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove Adriana Vicari - advicari@gmail.com 20
DM 5669/2011 Art. 6 OM 11/2015 art. 2 c. 6 Esonero dall’insegnamento delle lingue straniere Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di Esami di Stato possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21.05.2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al percorso didattico Adriana Vicari differenziato nelle certificazioni - advicari@gmail.com rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Nota MIUR n. 3587 del 3 giugno 2014 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo «Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame. La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 e dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati». In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere Adriana strumenti compensativi, in Vicari - advicari@gmail.com analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA. 21
OM 252/2016 Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. «Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo dal Cdc utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato». La Commissione d’esame esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. Adriana Vicari - advicari@gmail.com 22
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