Per una ripartenza del mondo del lavoro - EDIZIONE GIUGNO 2020 N. 382 - ANCL
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SOMMARIO EDITORIALE La competenza come chiave per la ripartenza del mondo del lavoro Dario Montanaro AREA DIRITTO DEL LAVORO La retribuzione dei riders: riflessioni e considerazioni Giovanni Cruciani AREA SINDACALE Art. 4 Statuto dei Lavoratori - il punto sui controlli a distanza alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali Francesco Lombardo AREA FISCALE Le ritenute in materia di appalto: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 1E del 12 febbraio 2020 Simone Baghin Le ritenute in materia di appalto: le verifiche a cura del committente o del suo consulente dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Celeste Vivenzi GIURISPRUDENZA NORMATIVA E PRASSI QUESITI DIRIGENTI E SEDI SPECIALE EMERGENZA COVID-19 Il divieto di licenziamento durante l’emergenza Covid-19 Giovanni Cruciani Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: disposizioni e dubbi relativi alla Fase 2 Alessandro Romeo Il lavoro ai tempi del Covid-19: cinquanta sfumature di smart working Francesca Bravi Quesiti Covid-19
EDITORIALE La competenza come chiave per la ripartenza del mondo del lavoro dall’altra. Dario MONTANARO Il covid-19 ha scatenato la c.d. “tempesta per- Presidente Nazionale ANCL fetta” in cui tale contrapposizione non ha ra- gione di esistere. Occorre riconcepire i confini del confronto tra impresa e lavoratori, tenen- do presente che l’obiettivo principale in que- sto momento è salvare l’azienda, in modo tale Mentre l’emergenza sanitaria causata dal co- da arrivare ad una situazione di vantaggio per vid-19 sta progressivamente rientrando, i dan- tutte le parti. ni economici generati da questa crisi sono e saranno ancora ingenti. Non si può guardare al futuro utilizzando i me- desimi schemi del passato. Ecco perché, dopo una prima fase di gestione dell’emergenza, occorre guardare al futuro ed Il flebile filo di speranza che tiene ancora in alla ripartenza del mondo del lavoro. vita le aziende, colpite oltremodo da una si- tuazione senza precedenti, non può essere Per ricominciare serve, innanzitutto, un con- spezzato da un sistema che guarda a logiche fronto costruttivo tra lavoro e capitale, su- ottocentesche e non vede la realtà drammati- perando le contrapposizioni anacronistiche ca in cui viviamo. ed obsolete del passato. Se si vuole dare un futuro all’economia italiana bisogna trovare la Lo Stato può e deve fare la sua parte, abbat- giusta sintesi tra gli interessi in gioco. tendo i costi del lavoro, riducendo la burocra- zia ed offrendo incentivi fiscali a chi produce Non c’è impresa senza lavoro e non ci sono ed offre lavoro, in modo tale da consentire lavoratori senza impresa. alle aziende di ridurre i costi non intaccando il reddito dei propri dipendenti. Il confronto cui si fa riferimento deve avvenire a 360 gradi: sul piano sindacale, economico, Limitarsi a vietare temporaneamente i licen- e sociale. ziamenti per motivi economici non è una stra- tegia, ma soltanto un mero deterrente, che ha Non avrebbe senso una dialettica sindacale solo rinviato i possibili conflitti e non li ha ri- che non tenga conto del contesto economico solti. e sociale, e viceversa. I Consulenti del Lavoro conoscono bene la Una delle problematiche più evidenti durante tragicità dello scenario odierno, avendo essi il lockdown è stata l’incomunicabilità tra sin- rappresentato l’ultimo baluardo a sostegno dacati dei lavoratori e le parti datoriali, pog- delle aziende clienti, che si sono appoggiate giata su una contraddizione di fondo. In una ai professionisti per non concludere anzitem- situazione ordinaria vi è una contrapposizione po e tristemente la loro attività. capitale-lavoro, basata sul maggiore profitto da una parte e necessità del giusto salario Ora, però, è tempo che vi sia una comunione
di intenti per limitare le macerie economiche ne cruciale. causate dal covid-19. La consulenza in materia del lavoro evolve e A cinquant’anni dalla nascita dello Statuto dei si amplia di pari passo con il mutamento del Lavoratori (20 maggio 1970), occorre gettare mercato del lavoro. Non si possono utilizzare le basi per un “nuovo” mondo del lavoro. nel post-covid soltanto gli strumenti che ave- vamo in precedenza. Bisogna acquisire nuove La prima pietra su cui costruire la ripartenza armi per affrontare il mercato. post-covid-19 deve essere la competenza. Spesso in ambito istituzionale ci si dimenti- ca che la spina dorsale del tessuto economi- Essa deve essere specifica, mirata e di alto co italiano è rappresentato da piccole e mi- profilo. cro-imprese. Esse non hanno la medesima capacità di reagire agli imprevisti come i co- Il covid-19 ha spazzato via numerose certez- lossi industriali e produttivi, e dunque, neces- ze, non soltanto a livello sociale, ma anche sitano di un supporto, che ad oggi, nessuno sul piano professionale. Mai come negli ultimi offre e gli unici attrezzati a farlo sono i profes- mesi, ci si è resi conto quanto avere un baga- sionisti. glio di competenze ampio sia necessario per sopravvivere in un mercato che sarà sempre Ed è qui che, ancora una volta, il ruolo del Con- più esiguo e con scarse risorse. sulente del Lavoro, spesso ingiustamente bi- strattato, potrebbe essere l’ancora di salvezza Il volano per la ripresa del mondo del lavoro in un mercato che affonda sotto i colpi della non può, quindi, che essere la competenza. crisi e della burocrazia. Se dal punto di vista del dipendente si è com- presa l’importanza della competenza e della Chi meglio di noi può indicare la via corretta professionalità come strumento di salvaguar- per superare il periodo buio? Chi meglio di noi dia della propria occupazione, una tale co- ha avuto modo di osservare cosa non ha fun- scienza ancora non è totalmente pervenuta zionato in questi mesi? dal lato datoriale. La nostra professionalità e competenza deve Nel post-covid la brama di maggiore compe- essere il faro di speranza del mondo lavoro e tenza non deve riguardare soltanto la mano- del paese, e stavolta, non potranno che rico- dopera, anzi. noscerlo tutti. In periodi di crisi quel che è vitale è la com- D’altronde si sa, noi siamo gente seria… petenza manageriale e di gestione della crisi, intesa nella sua accezione più ampia, non sol- tanto economica. Gestire i rapporti di lavoro, assegnare in modo corretto le mansioni, utilizzare le risorse al meglio diventa cruciale per un’impresa che opera nel mercato attuale. Per contemperare le esigenze gestionali che scaturiranno dalla pandemia, il ruolo del pro- fessionista che affianca l’imprenditore divie-
diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO La retribuzione dei riders: riflessioni e considerazioni der ovvero del motorino elettrico con cui ci Giovanni CRUCIANI vengono effettuate le piccole consegne sia Consulente del Lavoro di Perugia e membro del Centro Studi Nazionale ANCL. È relatore nell’ambito di convegni e sufficiente a mutare la natura dell’attività e percorsi formativi nazionali. Da luglio 2019 il ruolo di Presidente del Consiglio Regionale dell’inquadramento di questi lavoratori. ANCL Umbria. 2. BREVI CENNI GIURISPRUDENZIALI Evidentemente la risposta deve essere affer- mativa. Ciò perché si rinvengono diverse sen- Sommario: tenze della Corte di Cassazione, e, quindi, dal 1. Introduzione vertice della giurisdizione ordinaria italiana, 2. Brevi cenni giurisprudenziali che riconoscono senza indugio che tali sog- 3. La retribuzione del rider getti sono lavoratori autonomi o meglio forse 4. Riflessioni finali lavoratori coordinati e continuativi. 1. INTRODUZIONE È sufficiente che, nonostante non si possa La gestione della retribuzione e del contratto escludere o negare la etero-organizzazione, di lavoro applicabile ai fattorini è ancora ar- affinché si tratti di collaboratori coordinati e gomento attuale che non ha trovato una de- continuativi, la misura e la determinazione dei finizione ed un inquadramento nel panorama compensi sia avvenuta con accordi collettivi. giuridico. Ma forse non basta, se è vero che il Tribunale I fattorini, altrimenti detti riders ovvero city di Torino con la sentenza n. 778/2018 ha sta- couriers, debbono trovare una collocazione bilito che questo tipo di rapporto non ha la na- giuridica ed il problema si pone nella misura tura del lavoro subordinato perché il “datore di in cui si vuole dare un inquadramento utiliz- lavoro”, definizione forse improvvida quest’ul- zando parametri differenti da quelli che nor- tima, non ha mai esercitato né il potere orga- malmente vengono utilizzati per inquadrare il nizzativo né il potere disciplinare. personale in azienda. Successivamente, la Corte di Appello di To- Il Contratto Collettivo Nazionale Logistica rino, con sentenza n. 26/2019, ha conferma- Trasporto Merci e Spedizione parla tranquil- to la sentenza di primo grado, modificandola lamente dei city couriers, definendoli come parzialmente, motivandola con delle tesi dif- fattorini consegnatari ai quali viene dato l’in- ferenti. quadramento di impiegato addetto alle pic- cole consegne in città, con differenziazioni di Praticamente la Corte di Appello, esclude livello a seconda dell’anzianità di servizio, po- l’applicazione della disciplina del lavoro su- sizionandoli addirittura nella categoria impie- bordinato ai riders, ma arriva a qualificare il gatizia, così da evitare che gli debba essere loro lavoro all’interno dell’art. 2 del D. Lgs. n. corrisposta la trasferta. 81/2015, riconducendolo nell’alveo della col- laborazione etero-organizzata dal commit- Partiamo da questo dato, per chiederci se la tente. proprietà della bicicletta con cui pedala il rai-
La sentenza, infatti, si concentrava molto di 3. LA RETRIBUZIONE DEL RIDER più sull’aspetto della non obbligatorietà da A prescindere da queste premesse la retribu- parte dei fattorini di rendere la prestazione la- zione, o forse a questo punto il compenso, vorativa che su altri aspetti. che deve essere riconosciuto al rider deriva dagli accordi collettivi. Secondo la Corte, quindi, tale norma istituiva un tipo legale di lavoro intermedio tra il lavoro Quindi il compenso non può discostarsi da subordinato e le collaborazioni coordinate e quanto compete, per analogia, ad un lavorato- continuative ex art. 409, comma 3, c.p.c., il re dipendente che può essere ricondotto alle lavoro “etero-organizzato”. Esso è stato rap- attività lavorative svolte dal raider. presentato come una sorta di tertium genus, al quale si sarebbero dovute applicare parte Si segnala in proposito l’accordo integrativo delle tutele proprie del lavoro subordinato, al CCNL spedizione e logistica del 18 luglio tra le quali gli standard retributivi minimi e le 2018 per la disciplina del della distribuzione regole in materia di igiene e sicurezza. Altre delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli norme, invece, come la disciplina dei licenzia- - c.d. riders. menti, non si sarebbero dovute applicare. Quindi il confronto con il CCNL Logistica Tra- Per la Corte di Appello, l’autonomia del rider sporto Merci e Spedizione diventa serrato, e risiede nel fatto che egli poteva liberamente negli accordi collettivi che si rinvengono, per negare di esercitare la propria attività e non lo più, fra l’altro, accordi di prossimità, vi sono lavorare. Occorre sottolineare, però, che nella delle analogie e dei pericolosi parallelismi con prassi il ragionamento fatto dalla Corte po- il rider lavoratore autonomo ed il city courier trebbe non essere così lineare. Infatti, la deci- del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedi- sione di non lavorare non sembra così libera zione. se quel lavoro rappresenta il mezzo di sosten- tamento della persona. Leggendo le premesse degli accordi azien- dali, infatti, molto spesso si sottolinea che si La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 tratta di una nuova attività che l’azienda sta gennaio 2020, n. 1663, ha invece affermato intraprendendo. Essendo un settore nuovo che si applicano le norme sul lavoro subordi- dove vengono fatti investimenti che potrebbe- nato, nella loro complessità, a quei lavoratori ro alla lunga portare anche ad incrementi oc- che svolgono attività di consegna di beni per cupazionali, negli accordi si specifica che, per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di il momento, vi è bisogno di sperimentazione velocipedi o veicoli a motore, attraverso piat- e flessibilità, che trova perfetto riscontro nel taforme anche digitali (c.d. riders). lavoro di questi “professionisti del manubrio”. Almeno temporaneamente, la regolamenta- I giudici della Suprema Corte hanno eviden- zione di tale tipo di lavoro è rappresentata da ziato come non sia stato creato il tertium ge- “specifiche intese” per personale addetto a nus, cui faceva riferimento la Corte di Appello trasporto e distribuzione in ambito urbano. di Torino. Fatte queste premesse, gli accordi prevedo- Dunque, per la Suprema Corte, se le collabora- no poi un inquadramento del rider - lavoratore zioni ex art. 2 del D.lgs. n. 81/2015 non rispet- autonomo - come fosse “assimilato” al perso- tano quanto è scritto nella norma, devono ap- nale viaggiante impiegato in mansioni discon- plicarsi le disposizioni che regolano il lavoro tinue, ovviamente escludendo che si tratti di subordinato. lavoro subordinato.
Questi accordi definiscono, infine, e forse pe- ricolosamente, che la prestazione lavorativa viene misurata con un impegno orario effetti- vamente prestato, prevedendo addirittura che possono esserci dei tempi di attesa. Tutto ciò pur ribadendo più volte nel verbale dell’accordo che non si tratta assolutamente di lavoro subordinato, pur andando a definire l’attività del rider alla stregua dell’attività di la- voro dell’autista, anzi dell’impiegato – fattori- no consegnatario. 4. RIFLESSIONI FINALI Questo è il quadro entro il quale ci troviamo alla stregua delle sentenze recentemente pubblicate e degli accordi di prossimità recen- temente sottoscritti. Solo che a sentire le richieste e le rivendicazio- ni di questi particolari lavoratori (autonomi o forse no), anche in questo periodo di sospen- sione delle attività per l’emergenza sanitaria da Codiv-19, sembrerebbe che essi stessi ab- biano un’altra considerazione di sé, se è vero che chiedono: un intervento economico a so- stegno della loro attività, che il committente li doti dei sistemi di protezione individuale, che il compenso economico sia più adeguato alla prestazione lavorativa, all’impegno ed alla fa- tica. Sorge spontanea una domanda a conclusio- ne di questi ragionamenti: se il rider doves- se contrarre il Covid-19 a seguito del lavoro svolto, sarà considerato come un evento in- tercorso ad un lavoratore autonomo (seppur collaboratore coordinato o continuativo ex art. 409 c.p.c. oppure etero-organizzato ex 2 D.lgs. n. 81/2015) oppure si proverà verificare se sussistano le ipotesi della subordinazione, alla luce di come viene trattato l’infortunio Covid-19 per i lavoratori dipendenti dal D.L. n 18/2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020?
AREA SINDACALE
AREA SINDACALE Art. 4 Statuto dei Lavoratori: il punto sui controlli a distanza alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali la possibilità, a fronte di esigenze organizza- tive e produttive, per la sicurezza del lavoro Francesco LOMBARDO e la tutela del patrimonio aziendale, di instal- Responsabile operativo Centro Studi Nazionale ANCL - Adapt Junior Fellow - Esperto in Relazioni Industriali e di Lavoro lare impianti audiovisivi ed altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. La nozione di patrimonio aziendale va qui in- Sommario: tesa, in senso ampio, includendovi non solo 1. Introduzione i beni materiali, ma anche i beni immateriali 2. Interesse collettivo e consenso dei lavora- come il know-how, i brevetti, l’immagine (Cfr. tori Cass. n. 2722/2012), altrettanto essenziali 3. Informativa ex comma 3 per lo svolgimento dell’attività produttiva. 4. Controlli a distanza e social network Tale installazione necessità di accordo con le 5. Considerazioni Conclusive rappresentanze sindacali oppure, in sua man- canza, di autorizzazione della sede territoriale 1. INTRODUZIONE dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, o, nel Il tema dei controlli a distanza dei lavoratori caso di imprese con unità produttive dislo- è divenuto, con l’avvento di nuovi strumenti cate negli ambiti di competenza di più sedi di lavoro tecnologici, sempre più oggetto di territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato controversie, e di conseguenza, di pronunce Nazionale del Lavoro. giurisprudenziali. Il secondo comma prevede una deroga, esclu- Se, in passato, volgere uno sguardo alle ul- dendo la necessità di un accordo con le rap- time sentenze della Suprema Corte di Cas- presentanze sindacali, ovvero dell’apposita sazione sul tema dei controlli a distanza del autorizzazione dall’I.N.L., in riferimento agli dipendente sarebbe stato necessario, ancor strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere di più alla luce dell’emergenza Covid-19 e la prestazione lavorativa e agli strumenti di dell’ingente aumento della modalità di lavoro registrazione degli accessi e delle presenze. agile, un’analisi dell’orientamento del giudice di legittimità sul controllo a distanza diventa Il terzo comma, infine, dispone che tutte le imprescindibile per gli operatori del diritto. informazioni, raccolte ai sensi dei commi I L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato ade- e II, sono utilizzabili “a tutti i fini connessi al guato all’avanzare della tecnologia e delle ne- rapporto di lavoro”, quindi anche disciplinari, cessità organizzative delle imprese con il D.l- purché il lavoratore riceva adeguata informa- gs. n. 151/2015, che ha disposto, con l’art. 23, zione circa le modalità d’uso degli strumenti comma 1, la modifica dell’intero art. 4 della l. e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di n. 300/1970 e con il D.lgs. n. 185/2016, che quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codi- ha disposto, con l’art. 5, comma 2, la modifica ce della Privacy). dell’art. 4, comma 1. La ratio dietro la scelta di permettere l’utiliz- L’art. 4 dello Statuto prevede, al primo comma, zo dei dati acquisiti (in modo lecito) anche ai
fini disciplinari risiede nel superamento del l’interpretazione di una norma, nata ormai paradosso che si era venuto a determinare cinquant’anni fa (anche se con recenti modi- nel precedente contesto normativo, quando, fiche), ma ancora oggi di grande rilevanza nel la difficoltà di utilizzare i dati raccolti ai fini confronto sindacale tra datori e lavoratori. disciplinari, comportava, ad esempio, che la registrazione di un furto, non sarebbe potuta 2. INTERESSE COLLETTIVO E CONSENSO essere utilizzata in giudizio per giustificare il DEI LAVORATORI licenziamento del dipendente, qualora non re- Come si è visto, la modifica intervenuta con alizzata attraverso uno strumento di controllo l’art. 23 del D. lgs. n. 151, ha mantenuto la ne- a distanza autorizzato preventivamente. cessità dell’accordo con le rappresentanze sindacali per l’installazione di impianti audio- Occorre ricordare, inoltre, che il mancato ri- visivi e di altri strumenti dai quali derivi anche spetto della norma in materia di video-sorve- la possibilità di controllo a distanza dei lavo- glianza è punito con ammenda da € 154 a € ratori, ad eccezione degli strumenti utilizzati 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. dal lavoratore per rendere la prestazione e 38 della l. n. 300/1970), salvo che il fatto non agli strumenti di registrazione degli accessi costituisca reato più grave (tra le violazioni di e delle presenze. maggiore gravità, si rinvengono, ad esempio, l’assenza di esigenze organizzative, produtti- La Corte di Cassazione si è trovata spesso a ve, di sicurezza del lavoro e di tutela del patri- doversi pronunciare su casi in cui, l’installa- monio aziendale che rendano necessaria l’in- zione di impianti audiovisivi, è avvenuta con il stallazione dei suddetti strumenti di controllo solo consenso dei lavoratori, in forma scritta a distanza; l’installazione di impianti occulti di o orale, senza il coinvolgimento delle rappre- controllo e l’installazione di telecamere fisse sentanze sindacali ai fini di un possibile ac- al fine di inquadrare esclusivamente l’attività cordo. svolta dai lavoratori). La posizione della giurisprudenza in materia Tale disciplina è stata ripresa dal Codice della non è sempre stata univoca. Privacy (D.lgs. n. 196/03, modificato dal d.l- gs.101/18), che all’art. 171 stabilisce che “la La Corte di Cassazione, III sez. pen. sentenza violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 giugno 2012, n. 22611, ammetteva l’instal- 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. lazione di un impianto di videosorveglianza 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo per consenso di tutti i lavoratori, anche in as- 38 della medesima legge”. senza di un accordo sindacale. Inoltre, nel caso di utilizzo illecito dei dati Nello specifico, la Suprema Corte aveva enun- raccolti in violazione dell’art. 4 della legge n. ciato che: “se è vero che non si trattava né di 300/1970, i rischi per il datore sono quelli di autorizzazione della RSU né di quella di una incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 167 commissione interna, logica vuole che il più del Codice della Privacy, che punisce con la contenga il meno sì che non può essere nega- reclusione da sei mesi a tre anni il trattamento ta validità ad un consenso chiaro ed espresso illecito dei dati personali. proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza” (Cfr. Tanto premesso, è utile analizzare la recen- Cass. Pen. n. 22611/2012). te produzione giurisprudenziale, al fine di comprendere l’orientamento che i giudici di La Corte, quindi, riteneva che il consenso di legittimità stanno attualmente seguendo per tutti i lavoratori fosse legittimo e che esso
fosse equivalente al consenso di organismi di si passa ad un criterio qualitativo del sogget- categoria rappresentativi dei lavoratori mede- to portatore dell’interesse, secondo il quale il simi. sindacato, in virtù della sua posizione e forza nelle relazioni sindacali sia maggiormente in- Dunque, tale decisione, si basava sull’assunto dicato alla tutela del diritto dei lavoratori. che il soggetto portatore degli interessi tute- lati dalla norma era rappresentato dai lavora- Tale visione della Suprema Corte è stata poi tori, la somma delle cui adesioni equivaleva ribadita da altre due successive sentenze del a quella degli organismi di rappresentanza, 2018 e del 2019. escludendo un eventuale differenza di “posi- zione” o “ruolo” tra lavoratori e rappresentan- Nella prima si legge che ”l’installazione di ap- ze sindacali. parecchiature (da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per Un cambio di orientamento importante è poi la sicurezza del lavoro e per la tutela del pa- giunto con la sentenza 8 maggio 2017 della trimonio aziendale ma dalle quali derivi anche Cassazione, III sez. pen., n. 22148, con cui la la possibilità di controllo a distanza dell’attività Corte ha cambiato prospettiva rispetto al va- dei lavoratori) deve essere sempre preceduta lore sostitutivo del consenso individuale del da una forma di codeterminazione (accordo) lavoratore in materia di videosorveglianza sul tra il datore di lavoro e le rappresentanze sin- luogo di lavoro, affermando che il consenso dacali dei lavoratori, con la conseguenza che dei dipendenti non sostituisce procedure sin- se l’accordo (collettivo) non è raggiunto, il da- dacali o D.T.L. tore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizza- In particolare, il giudice di legittimità ha affer- tivo da parte dell’autorità amministrativa (Dire- mato che sono le rappresentanze sindacali zione territoriale del lavoro) che faccia luogo “deputate a riscontrare, essendo titolari ex del mancato accordo con le rappresentanze lege del relativo diritto, se gli impianti audio- sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancan- visivi […] abbiano o meno, da un lato, l’idonei- za di accordo o del provvedimento alternativo tà a ledere la dignità dei lavoratori per la loro di autorizzazione, l’installazione dell’apparec- potenzialità di controllo a distanza e di verifi- chiatura è illegittima e penalmente sanziona- care, dall’altro, l’effettiva rispondenza di detti ta” (Cass. Pen., sentenza 24 agosto 2018 n. impianti alle esigenze tecnico-produttive o di 38882). sicurezza in modo da disciplinarne, attraverso l’accordo collettivo, le modalità e le condizioni Proseguendo sullo stesso solco, la Cassa- d’uso e così liberare l’imprenditore dall’impe- zione nel 2019 ha asserito che “la condotta dimento alla loro installazione” (Cass. Pen. n. datoriale, che pretermette l’interlocuzione con 22148/2017). le rappresentanze sindacali o unitarie proce- dendo all’installazione degli impianti dai quali Il cambio di orientamento tra il 2012 e il 2017 possa derivare un controllo a distanza dei lavo- si basa sull’analisi del giudice riguardo i sog- ratori, produce l’oggettiva lesione degli interes- getti portatori dell’interesse collettivo. si collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici (…) essendo titolari ex lege del Mentre nel 2012 si era svolto un semplice ra- relativo diritto” (Cass. Pen., sentenza 17 di- gionamento logico sulla base di un criterio cembre 2019, n. 50919). quantitativo (la somma del consenso di tutti i lavoratori sopperisce al consenso dei rappre- Infine, l’ultima sentenza sul tema (Cass. Pen., sentanti sindacali). Con la sentenza del 2017 sentenza 17 gennaio 2020 n. 1733) ha de-
finitivamente rinforzato la linea intrapresa portata, una lavoratrice aveva proposto ricor- con le tre sentenze precedenti, esplicitando so per Cassazione impugnando la decisione l’affermazione del nuovo orientamento, ri- con la quale la Corte d’Appello di Roma con- chiamandosi espressamente al “più recente fermava la legittimità del licenziamento, cui e prevalente indirizzo di legittimità” (ciò rife- era stata sottoposta della banca dove lavora- rendosi alle precedenti pronunce Cass. Pen. va per aver effettuato interrogazioni di conti n. 22148/2017; Cass. Pen. n. 38882/2018; correnti non giustificate da ragioni di servizio. Cass. Pen. n. 50919/2019). Il giudice d’appello aveva deciso in tal sen- so dopo aver constatato la correttezza degli In tale occasione, la Corte ha ribadito che “la adempimenti informativi del datore di lavoro fattispecie incriminatrice di cui all’art. 4 in esa- ed in seguito ad aver accertato la sussistenza me sia integrata anche quando, in mancanza dei fatti imputati alla lavoratrice. di accordo con le rappresentanze sindaca- li aziendali e di provvedimento autorizzativo La principale contestazione della dipendente dell’autorità amministrativa, la stessa sia stata era basata sul fatto che la nota informativa, preventivamente autorizzata per iscritto da tut- redatta dal datore di lavoro, era antecedente ti i dipendenti”. all’entrata in vigore del “nuovo” art. 4, che di- sponeva l’obbligo informativo, e che essa non Secondo il giudice di legittimità, quindi, ai fini aveva ad oggetto, oltre alle modalità di effet- dell’installazione degli impianti, unica alter- tuazione dei controlli sui dipendenti, anche nativa all’accordo tra il datore di lavoro e le quelle di uso degli strumenti di lavoro, come rappresentanze sindacali dei lavoratori, resta disposto dall’art. 23 D.lgs. n. 151/2015. il provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (oggi ITL) competente. La Suprema Corte ha rigettato tale contesta- zione, sostenendo che non rileva la distinzio- 3. INFORMATIVA EX COMMA 3 ne tra informative effettuate prima o dopo Come detto, il comma 3 dell’art. 4 prevede l’entrata in vigore del D.lgs. n. 151/2015, dal che vi debba essere un’adeguata informa- momento che l’unica condizione sopravvenu- zione circa le modalità d’uso degli strumenti ta nella nuova norma dispone “che sia data al e l’effettuazione dei controlli, nel rispetto del lavoratore adeguata informazione delle mo- Codice della Privacy. dalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”. Anche su questo tema vi è stata recentemen- te una interessante pronuncia. 4. CONTROLLI A DISTANZA E SOCIAL NETWORK Secondo la Corte di Cassazione, sentenza Un’altra interessante pronuncia ha riguardato 24 febbraio 2020, n.4871, ai fini della utiliz- l’utilizzo dei social network come strumenti zabilità delle informazioni ottenute da stru- di controllo a distanza dei dipendenti (Cass., mentazioni tecnologiche a tutti i fini connessi sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10995). al rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 4 co. 3 Stat. lav., è da ritenersi adeguata l’informati- Con tale sentenza, la Corte ha ritenuto lecito va che contenga le modalità di utilizzo degli l’impiego del social network quale strumento strumenti e di effettuazione dei controlli, a di controllo a distanza, anche se occulto, pur- prescindere dalla sua emanazione preceden- ché al fine di tutelare il patrimonio aziendale te alla riforma che ne ha imposto l’adozione. e sempre qualora non violi i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contrat- Nel caso concreto, oggetto della sentenza ri- to.
Nel caso di specie ci si ritrovava innanzi ad un le parti del rapporto di durata”. licenziamento per giusta causa di un dipen- dente, che aveva utilizzato Facebook durante Sulla scorta di questa decisione possiamo ri- l’orario di lavoro. comprendere tutti quei giudizi riguardanti di- chiarazioni sui social dei lavoratori, utilizzate La peculiarità del caso risiedeva nel fatto che poi come prova del licenziamento. tale comportamento del lavoratore era stato rilevato dal datore di lavoro attraverso la cre- Si badi bene, però, che affinché le informazio- azione di un profilo Facebook falso, con cui ni rilevate attraverso i social siano ammissibili interagire con il dipendente durante l’orario in giudizio, vi è bisogno che tale materiale sia lavorativo. Occorre specificare che il lavorato- stato reso pubblico dal soggetto nei confron- re in questione, in precedenza, con la sua ne- ti di un‘ampia utenza (nel caso di Facebook gligenza, causata probabilmente dall’utilizzo le impostazioni del post condiviso sul profilo dello smartphone (da qui la necessità di pro- devono essere pubbliche o settate su “amici cedere al controllo), aveva provocato il blocco di amici”, come rinvenibile dalla Relazione del di un macchinario a cui era addetto, arrecan- Garante della Privacy 2010, p. 112). do un danno alla produzione aziendale. Orbene, se i dati sono pubblici anche il dato- La Cassazione, dunque, ha riconosciuto al da- re di lavoro può prenderne visione ed agire di tore di lavoro la legittimità di effettuare con- conseguenza. trolli difensivi occulti, anche tramite perso- nale estraneo all’organizzazione aziendale, A tal proposito, è bene inserire nell’informati- purché diretto a tutelare il patrimonio azien- va di cui al comma 3 anche i social network dale oppure ad accertare la perpetrazione come strumenti di controllo per accertare di precedenti comportamenti illeciti, a patto eventuali illeciti o inadempimenti del dipen- che ciò avvenga nel rispetto della libertà, della dente. dignità e della riservatezza dei lavoratori. 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Quindi, è ammessa l’utilizzabilità delle infor- Tanti sono i temi che necessitano di ulteriori mazioni raccolte a tutti i fini connessi al rap- chiarimenti e diversi sono i dubbi che, nono- porto di lavoro (come detto, anche discipli- stante la giurisprudenza appena esaminata, nari), laddove si individui un inadempimento permangono. contrattuale o un illecito tale da compromet- tere il rapporto di fiducia intercorrente tra le Se, in merito alla necessarietà dell’accordo parti contrattuali. Tra i comportamenti atti sindacale, o in alternativa dell’autorizzazio- a ledere la fiducia tra datore e dipendente ne dell’autorità amministrativa, l’orientamen- sono da ricomprendere anche che quelli che to della Corte sembra aver fugato i maggiori fuoriescono dal perimetro della prestazione dubbi, ciò non è avvenuto per altri aspetti cru- lavorativa. In tal senso si riporta la sentenza ciali. Cass., sez. lav., 9 marzo 2016, n. 4633, che ha stabilito che “il lavoratore è assoggettato È ancora aperto il dibattito circa cosa debba non solo all’obbligo di rendere la prestazione, intendersi per strumento di lavoro. bensì anche all’obbligazione accessoria di te- nere un comportamento extra-lavorativo che Dispositivi fisici come un computer (Cfr. Cass. sia tale da non ledere né gli interessi morali e n.13266/2018) o uno smartphone, sono di fa- patrimoniali del datore di lavoro né la fiducia, cile inquadramento, ma strumenti come po- che in diversa misura e in diversa forma, lega sta elettronica, firewall, applicazioni, antivirus,
geolocalizzazione (sul tema GPS v. Circ. INL n. 2/2016 e Circ. Min. Lav. N. 2/2016) sono ancora di ambigua interpretazione per ciò che concerne la norma in oggetto al presente ap- profondimento. Tali sistemi, infatti, potrebbero essere consi- derati mezzi attraverso i quali il datore può controllare il dipendente, i suoi spostamenti, i tempi di esecuzione della prestazione o di ri- poso, ma al contempo sono ordinari strumen- ti di ausilio al lavoratore nell’esecuzione della prestazione, e quindi, da escludere da quanto disposto al comma 1, come sancito dal com- ma 2 dell’art. 4 della l. 300/1970. Per quanto riguarda lo smart working, diri- mente ai fini dell’individuazione dei parametri entro cui opera il controllo del lavoratore a di- stanza, è l’accordo individuale di lavoro agi- le che può disciplinare le forme di esercizio del potere di controllo, per i periodi nei quali l’attività lavorativa viene svolta al di fuori dai locali aziendali. È chiaro che l’accordo tra le parti deve resta- re entro i limiti dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Una problematica molto attuale rispetto al controllo del lavoratore che esegue la presta- zione in modalità di lavoro agile è rappresen- tata dalla circostanza per la quale, durante l’emergenza Covid-19, è stata introdotta una procedura semplificata per cui l’accordo può anche non essere siglato. In assenza di un accordo, il rischio di nuovo contenzioso per violazione dell’art. 4 dello Statuto potrebbe essere alto.
AREA FISCALE
AREA FISCALE Le ritenute in materia di appalto: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 12 febbraio 2020 Da ultimo, si segnala che il Decreto-Legge n. Simone BAGHIN 23/2020 ha previsto una proroga al 30 giugno Consulente del Lavoro di Vicenza e membro del Centro Studi Nazionale ANCL. Si occupa di consulenza alle aziende in materia di amministrazione, gestione e 2020 della validità dei Durf emessi dall’Agen- organizzazione del personale, processi di ristrutturazione e riorganizzazione, contrattualistica, esternalizzazione della zia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020. produzione, costo del lavoro e budget del personale. È docente e formatore ed è Presidente ANCL U.P. di Vicenza. Qui di seguito i principali punti. 2.AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE La normativa si applica ai soggetti residenti ai Sommario: fini delle imposte sui redditi nel territorio dello 1. Introduzione Stato ovvero ai soggetti di cui all’articolo 23, 2. Ambito soggettivo di applicazione comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, residenti 3. I Presupposti di applicabilità del comma 1 ai fini delle imposte sui redditi nello Stato, ai dell’articolo 17-bis sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, 4. Profili sanzionatori lettera d), e 73, comma 3, del TUIR. 5. Le novità del D.L. Liquidità In particolare: • enti e società indicati nell’articolo 73, 1. INTRODUZIONE comma 1, del TUIR; Con il “decreto fiscale 2019” è stato introdotto • società e associazioni indicate nell’arti- l’articolo 17-bis nell’ambito del decreto legisla- colo 5 del TUIR; tivo 9 luglio 1997, n. 241, finalizzato, secondo • persone fisiche che esercitano imprese le intenzioni del legislatore, a contrastare: commerciali ai sensi dell’articolo 55 del • l’omesso o insufficiente versamento, an- TUIR o imprese agricole; che mediante l’indebita compensazione, • persone fisiche che esercitano arti e pro- di ritenute fiscali; fessioni; • l’utilizzo della compensazione per il ver- • curatore fallimentare e commissario li- samento dei contributi previdenziali e as- quidatore; sistenziali e dei premi assicurativi obbli- • condominio; gatori. • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR residenti nel territorio In particolare, l’articolo 17-bis prevede nuovi dello Stato che esercitano imprese com- adempimenti, a carico di committenti, appal- merciali o imprese agricole; tatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti • società e associazioni indicate nell’arti- che abbiano rapporti negoziali comunque de- colo 5 del TUIR residenti nel territorio del- nominati. lo Stato che esercitano imprese commer- ciali o imprese agricole; L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 1/E • persone fisiche residenti nel territorio del 12 febbraio 2020 è intervenuta con alcuni dello Stato che esercitano imprese com- chiarimenti e precisazioni anche con la finali- merciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR tà di fare, in qualche modo, un minimo di chia- o imprese agricole; rezza sui nuovi adempimenti posti a carico • persone fisiche residenti nel territorio del- dei committenti. lo Stato che esercitano arti e professioni; • curatore fallimentare e commissario liqui-
datore residenti nel territorio dello Stato Non rientra nella normativa la somministra- zione: l’Agenzia chiarisce che a ratio legis e Sono invece esclusi dall’ambito di applicazio- l’espressa esclusione dall’ambito di applica- ne della norma: zione del comma 3 dell’articolo 4 dei contratti • i soggetti non residenti senza stabile or- di somministrazione di lavoro, fa sì che non ganizzazione in Italia (anche affidatari rientrino nel campo di applicazione della di- delle opere o dei servizi in quanto non ri- sciplina in esame i contratti di somministra- coprono la qualifica di sostituti di impo- zione lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 30 sta); del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i • i soggetti residenti che non esercitano at- quali si caratterizzano per la circostanza che tività d’impresa o non esercitano imprese l’agenzia di somministrazione autorizzata agricole o non esercitano arti o professio- «mette a disposizione di un utilizzatore uno o ni; più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta • i condomìni perché, pur rientrando tra i la durata della missione, svolgono la propria soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 23 attività nell’interesse e sotto la direzione e il del d.P.R. n. 600 del 1973, non detengo- controllo dell’utilizzatore». no in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna Con riferimento alle ipotesi delle “catene” di attività d’impresa o agricola o attività pro- appalti, l’AE precisa che la qualifica di com- fessionale; mittente potrà essere rivestita indifferente- • gli enti non commerciali (enti pubblici, mente da tutti i soggetti coinvolti (originari associazioni, trust ecc.) limitatamente committenti, appaltatori, subappaltatori, con- all’attività istituzionale di natura non com- sorzi, consorziati e le altre tipologie di sogget- merciale svolta. ti che stipulano gli altri rapporti negoziali) con la conseguenza che ciascun soggetto della La disciplina si applica, invece, a tutti quei “catena” rientrerà nell’ambito di applicazione soggetti che affidano il compimento di un’o- in presenza dei presupposti di applicabilità. pera o più opere o di uno o più servizi, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento Un chiarimento importante riguarda la soglia a soggetti consorziati o rapporti negoziali del 200.000,00 ovvero di uno dei presupposti comunque denominati. di applicabilità: al fine di evitare comporta- menti di “aggiramento” della soglia prevista Indipendentemente dalla tipologia contrattua- per legge mediante il frazionamento dell’af- le adottata, i soggetti che presentano i pre- fidamento di opere o servizi di ammontare supposti di applicabilità rivestono la qualifica superiore alla soglia in più subaffidamenti di di committente. importi inferiori, si chiarisce che la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel Per l’applicazione del presupposto, si chiari- rapporto tra originario committente, anche se sce che non assume rilevanza il nomen iuris non rientrante nell’ambito di applicazione del- attribuito dalle parti ai contratti stipulati, ma la norma e affidatario. l’effettivo ricorrere nei contratti comunque de- nominati: 3.I PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DEL • del prevalente utilizzo di manodopera COMMA 1 DELL’ARTICOLO 17-BIS presso le sedi di attività del committente • con l’utilizzo di beni strumentali di pro- a) Affidamento a un’impresa del compimento prietà del committente o ad esso ricon- di un’opera o più opere o di uno o più servizi ducibili in qualunque forma. di importo complessivo annuo superiore ad
euro 200.000 che riguardano maggiormente i settori della L’affidamento riguarda «il compimento di una logistica, dei servizi alle imprese, nonché nei o più opere o di uno o più servizi»; rientreranno settori alimentare e meccanica. nell’ambito di applicazione della disposizione normativa in esame anche gli affidamenti mi- Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà sti di opere e servizi, così come nel caso di fare riferimento (al numeratore) alla retribu- imprese associate in un’associazione tempo- zione lorda riferita ai soli percettori di reddito ranea di imprese, l’ATI sarà da intendersi uni- di lavoro dipendente e assimilato e (al Deno- tariamente ai sensi della disposizione norma- minatore) al prezzo complessivo dell’opera. tiva in esame. La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è L’affidamento deve essere poi riferito «a superiore al 50%. un’impresa» e in presenza di affidamenti a più imprese l’applicabilità andrà valutata per cia- Per “manodopera” si deve intendere tutta la scuna impresa singolarmente. manodopera per cui vige l’obbligo di appli- cazione e versamento delle ritenute fiscali: Importante chiarimento riguarda anche i sog- pertanto l’obbligo ricorrerà non solo quando getti esclusi, ovvero coloro che non sono “im- il lavoratore è inquadrato come lavoratore di- prese”; a tal fine si escludono i contratti d’o- pendente o in una delle categorie di soggetti pera affidati agli esercenti arti o professioni che percepiscono reddito assimilato a quello e rientranti nella disciplina di cui all’art. 2222 di lavoro dipendente, ma anche nel caso in cui del codice civile, dove viene meno il concetto il lavoratore abbia un formale inquadramento di impresa a favore della prevalenza dell’atti- lavorativo differente, ma nei fatti presti attività vità propria e diretta. di lavoro dipendente presso il committente. Il prevalente utilizzo della manodopera presso Con riferimento al valore, il compimento di le sedi del committente deve altresì avvenire un’opera o più opere o di uno o più servizi deve con l’utilizzo di “beni strumentali di proprietà essere «di importo complessivo annuo supe- del committente o ad esso riconducibili in riore ad euro 200.000» per ciascuna impresa. qualunque forma”. Per esigenze di semplificazione e per confe- rire elementi di certezza, l’arco temporale va c) Sedi del committente riferito all’anno solare (1° gennaio-31 dicem- Il prevalente utilizzo della manodopera deve bre) e per definire gli eventuali “ratei” il crite- avvenire «presso le sedi di attività del com- rio sarà il mese e non i giorni; per la quanti- mittente» e le sedi di attività del committen- ficazione del singolo mese sull’ammontare te coincidono con tutte le sedi destinate allo totale, viene previsto il criterio, già utilizzato svolgimento della sua attività imprenditoriale dalla contrattazione collettiva per il computo o agricola o professionale. dei ratei, ovvero che in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi 15 del mese si farà riferimento al mese suc- operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni cessivo sia per il calcolo dei mesi sia per la in cui il committente svolge l’attività agricola, decorrenza degli obblighi. i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo co- munque riconducibile al committente desti- b) Prevalente utilizzo di manodopera nati allo svolgimento dell’attività d’impresa, I contratti con «prevalente utilizzo di manodo- agricola o professionale. pera» nell’ambito della disposizione norma- tiva in esame sono quelli “labour intensive” d) Utilizzo di beni strumentali di proprietà del
committente o ad esso riconducibili in qua- agli obblighi – l’impresa appaltatrice o affida- lunque forma taria o subappaltatrice abbia correttamente I beni strumentali saranno ordinariamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovve- macchinari e attrezzature che permettono ai ro si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non operoso per sanare le violazioni commesse esclude che siano utilizzate altre categorie di prima della contestazione da parte degli or- beni strumentali. gani preposti al controllo. La riconducibilità dei beni strumentali ai com- Una precisazione riguarda infine l’eventua- mittenti potrà avvenire a qualunque titolo giu- le applicazione di ulteriori sanzioni in merito ridico come proprietà, possesso, detenzione. alla ritenuta d’imposta: l’Agenzia chiarisce Occorre evidenziare che qualora i lavoratori che non si applicheranno in capo al Com- utilizzino i beni strumentali riconducibili agli mittente tutte le altre violazioni tributarie da appaltatori, ai subappaltatori, agli affidata- parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o ri o agli altri soggetti che hanno rapporti ne- subappaltatrice non espressamente menzio- goziali comunque denominati necessari per nate (ad esempio, la violazione degli obblighi l’esecuzione della specifica opera o servizio dichiarativi in qualità di sostituto d’imposta). commissionati, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o 5.LE NOVITÀ DEL D.L. LIQUIDITÀ l’utilizzo di beni strumentali del committente, Un seppur marginale impatto all’impianto è non indispensabili per l’esecuzione dell’opera stato dato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, rubri- o del servizio, non comportano il ricorrere del- cato “Misure urgenti in materia di accesso al la condizione di applicabilità in esame. credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 4.PROFILI SANZIONATORI interventi in materia di salute e lavoro, di pro- Il comma 4 dell’articolo 17-bis prevede che, in roga di termini amministrativi e processuali”. caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente, ovvero colui In particolare, l’art. 23 prevede la proroga al che nella catena degli appalti può considerar- 30 giugno 2020 della validità dei certificati si tale, è tenuto al versamento di una somma emessi entro il 29 febbraio 2020 dall’Agenzia pari alla sanzione irrogata all’impresa appal- delle entrate (DURF) previsti dall’articolo 17- tatrice o affidataria o subappaltatrice per la bis, comma 5, D.lgs. 241/1997, in materia di non corretta determinazione ed esecuzione appalti. delle ritenute, nonché per il tardivo versamen- to delle stesse, senza possibilità di compen- sazione. Il committente è, dunque, tenuto a versare una somma calcolata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali – riferibili ai lavoratori diretta- mente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il medesimo – non corret- tamente determinate, eseguite e versate. Stante il dato letterale della norma, tale som- ma non è dovuta quando – nonostante il com- mittente non abbia correttamente adempiuto
AREA FISCALE Le ritenute in materia di appalto: le verifiche a cura del committente o del suo consulente dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate affidamento a soggetti consorziati o rapporti Celeste VIVENZI Consulente del Lavoro in Brescia e membro del Centro negoziali comunque denominati). Studi Nazionale ANCL. Si occupa di consulenza alle aziende in materia fiscale e tributaria, ed anche in materia di amministrazione e gestione del personale. Collabora con riviste del settore, pubblicando articoli sia in materia 2. LE VERIFICHE A CURA DEL COMMITTEN- del lavoro che in materia fiscale. Svolge anche le funzioni di Mediatore civile delle liti commerciali presso la locale TE O DEL SUO CONSULENTE: ASPETTI PRIN- Camera di Commercio in Brescia. CIPALI DA CONSIDERARE Onde approfondire l’aspetto dei controlli a cura del committente o del suo Consulen- Sommario: te, occorre fare il punto sui seguenti aspetti 1. Premessa generale generali e sulla terminologia utilizzata nella 2. Le verifiche a cura del committente o del norma tenendo in considerazione le istruzio- suo Consulente: aspetti principali da con- ni emanate dall’Agenzia delle Entrate con la siderare circolare n. 1 del 12 febbraio 2020: 3. Verifiche: i chiarimenti delle entrate in ma- 1) requisiti soggettivi ed oggettivi previ- teria di controllo sti per l’applicazione della normativa: 4. Le sanzioni applicabili in presenza di irre- l’applicazione della normativa riguarda golarità tutta la filiera dell’appalto. In essa si ri- comprendono tutte le tipologie negoziali 1. PREMESSA GENERALE con cui vengono affidate opere o servizi: Come noto, la nuova disciplina sulle ritenute committente, appaltatore, subappalta- fiscali negli appalti ha l’obiettivo di contra- tore ecc. Pertanto, un soggetto potrebbe stare l’omesso o insufficiente versamento, trovarsi contemporaneamente appaltato- anche mediante indebita compensazione, re e committente qualora subappaltasse, delle ritenute sui percettori di redditi di lavo- anche solo in parte, l’opera o il servizio; ro dipendente e assimilati. introdotta dall’ar- 2) committenti interessati alla normativa: ticolo 4 del Decreto Fiscale 2020 (Decreto il committente comprende qualsiasi sog- - legge n. 124/2019, convertito dalla legge n. getto che affida opere o servizi da ap- 157/2019). paltatori, subappaltatori, ecc., scenden- do nella filiera (tutti coloro che affidano La nuova normativa in oggetto prevede l’ob- il compimento di un’opera o più opere o bligo per il committente di effettuare control- di uno o più servizi tramite contratti di li nei confronti delle imprese alle quali siano appalto, subappalto, affidamento a sog- state affidate l’esecuzione di un’opera o più getti consorziati o rapporti negoziali co- opere o di uno o più servizi di importo com- munque denominati possono rivestire la plessivo annuo superiore ad euro 200.000, ca- qualifica di committente); ratterizzati da prevalente utilizzo di manodo- 3) utilizzo beni strumentali: per essere as- pera e che vengano eseguite con le seguenti soggettati alla normativa occorre l’uti- modalità: a) presso le sedi di attività del com- lizzo di beni strumentali nell’esercizio di mittente; b) con l’utilizzo di beni strumentali un’attività d’impresa o agricola o arti o di proprietà del committente o ad esso ricon- professioni di proprietà del committente ducibili in qualunque forma ( la disciplina è (sono pertanto esclusi i condomini/enti applicabile ai contratti di appalto, subappalto, non commerciali per l’attività istituziona-
le in quanto non detengono beni stru- tà svolta nel mese precedente, ma pagata nel mentali e non esercitano alcuna attività mese successivo (attività di febbraio pagata a d’impresa o agricola o attività professio- marzo), l’obbligo scatterà nel mese successi- nale); vo, come chiarito nella circolare n. 1/E. 4) soggetti affidatari: ai fini dell’applicazio- ne della normativa è necessario che l’af- La procedura non si applica qualora l’impre- fidamento avvenga nei confronti di un’im- sa appaltatrice o subappaltatrice, comunichi presa (sono esclusi i contratti di lavoro al committente, allegando la relativa certifi- autonomo ex art. 2222 c.c. in quanto non cazione dell’Agenzia delle Entrate (valida per rivestono natura imprenditoriale). i 4 mesi successivi alla data di rilascio), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese pre- 3. VERIFICHE: I CHIARIMENTI DELLE ENTRA- cedente a quello della scadenza prevista per TE IN MATERIA DI CONTROLLO comunicare il versamento, dei seguenti requi- Uno dei punti fondamentali della nuova disci- siti: a) impresa in attività da almeno tre anni; plina delle ritenute fiscali negli appalti è rap- b) impresa in regola con gli obblighi dichia- presentato dai controlli che il committente rativi che abbia eseguito, nel corso dei perio- deve effettuare sulle deleghe fiscali inviate di d’imposta cui si riferiscono le dichiarazio- nella filiera delle imprese appaltatrici (i nuovi ni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, obblighi di controllo in capo al committente versamenti registrati nel conto fiscale per un si applicano anche all’interno della filiera tra importo non inferiore al 10% dell’ammontare appaltatore e subappaltatore). dei ricavi o compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni effettuate; c) imprese che non Occorre innanzitutto ricordare che, in caso di hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti ese- inottemperanza, il committente sarà penaliz- cutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti zato da una sanzione uguale a quella irrogata della riscossione relativi alle imposte sui red- all’impresa della filiera che non ha fatto versa- diti, all’imposta regionale sulle attività produt- menti regolari o puntuali alla scadenza, senza tive, alle ritenute e ai contributi previdenziali la possibilità di alcuna compensazione fiscale per importi superiori ad 50.000 euro (fatte o contributiva. salve istanze di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza). Nello specifico, dopo i chiarimenti forniti dalla circolare n. 1 del 12 febbraio da parte Tali condizioni possono essere dichiarate dell’Agenzia delle Entrate, l’attività di control- con il certificato DURF rilasciato dall’Agenzia lo deve focalizzare l’attenzione sugli aspetti delle Entrate (si ricorda che l’art. 23 prevede indicati di seguito. la proroga al 30 giugno 2020 della validità dei DURF emessi entro il 29 febbraio 2020). a) Versamento delle ritenute fiscali: la circo- lare n. 1/E del 12 febbraio 2020 dell’Agenzia b) Compilazione modello F24: deve essere delle Entrate ha chiarito che l’esclusione di utilizzato un modello F24 specifico per ogni qualsiasi compensazione non riguarda quelle committente e, in presenza di più appalti, le ri- somme che il contribuente ha anticipato per tenute vanno effettuate in proporzione consi- conto dello Stato (ad esempio il credito di im- derando anche le assenze dovute a ferie, per- posta per il “Bonus Renzi”). messi o malattia, nonché le addizionali IRPEF comunali e regionali. Per le ritenute del mese di gennaio gli obblighi scattano a far data dal 17 febbraio 2020 ma Se un lavoratore risulta in parte utilizzato in presenza di pagamenti “sfasati”, per attivi- nell’appalto e in parte presso la sede del pro-
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