Legge di bilancio 145 del 30 dicembre 2018 - Decreto Legge n 4 del 28 gennaio 2019 Reddito cittadinanza e interventi in materia pensionistica

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Legge di bilancio 145 del 30 dicembre 2018 - Decreto Legge n 4 del 28 gennaio 2019 Reddito cittadinanza e interventi in materia pensionistica
Legge di bilancio 145 del 30
      dicembre 2018
  Decreto Legge n° 4 del 28 gennaio 2019
 Reddito cittadinanza e interventi in materia
                pensionistica
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Legge di bilancio 145 del 30 dicembre 2018 - Decreto Legge n 4 del 28 gennaio 2019 Reddito cittadinanza e interventi in materia pensionistica
Legge di Bilancio 2019
                       Articolo 1 comma 255

Capitolo di spesa, è istituito un fondo per il reddito di
cittadinanza con una provvista di 7.100 milioni di euro per l’anno
in corso, di 8.055 milioni di euro per il 2020 e di 8.317 milioni di
euro per il 2021. L’attuazione del provvedimento sulle modalità di
accesso sono demandate ad un Decreto Legge, nell’attesa il
Reddito di inclusione (ReI) rimane in vigore

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Legge di Bilancio 2019
                    Articolo 1 comma 256 - 257

Capitolo di spesa, è istituito il Fondo per la revisione del
sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori
forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare
l’assunzione di lavoratori giovani.
Dotazione per l’anno in corso 3.968 milioni di euro, di 8.336
milioni di euro per l’anno 2020, di 8.684 milioni di euro per l’anno
2021, di 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, di 6.999 milioni di
euro per l’anno 2023, di 7.000 milioni di euro dall’anno 2024.

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Legge di Bilancio 2019
                    Articolo 1 comma 258 - 259

Un miliardo di euro del fondo per il reddito di cittadinanza per il
2019 e 2020 servirà per potenziare i Centri per l’Impiego.
10 milioni di euro per l’anno 2019 per il funzionamento dell’ANPAL
servizi

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Legge di Bilancio 2019
                       Articolo 1 comma 260

                  Rivalutazione pensioni
Dopo il D.L. n° 98/2011 e il blocco biennale della riforma Fornero,
dopo la legge n° 147/2013, prima per tre anni e poi prorogata per
altri 2, dopo la sentenza n° 70/2015 e il D.L. n° 65/2015, si
sarebbe dovuto applicare la rivalutazione prevista dall’articolo 69
della legge n° 388/2000, tre fasce:
   100% fino a tre volte il trattamento minimo
    90% fino a cinque volte il trattamento minimo
    75% oltre cinque volte il trattamento minimo

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Legge di Bilancio 2019
                              Articolo 1 comma 260

                         Rivalutazione pensioni
Dal 2019 fino al 2021 le fasce reddituali diventano 7 fasce:

 100% pensione fino a tre volte il trattamento minimo € 1.522,26
            Per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo:
 97% importo pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo
 77% importo superiore a quattro volte il trattamento minimo e pari o inferiore a
  cinque volte il trattamento minimo
 52% importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiore a sei
  volte il trattamento minimo
 47% importo superiore a sei volte il trattamento minimo e pari o inferiore a otto
  volte il trattamento minimo
 45% importo superiore a otto volte il trattamento minimo e pari o inferiore a nove
  volte il trattamento minimo
 40% importi superiori a nove volte il trattamento minimo

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Legge di Bilancio 2019
                Articolo 1 comma 261 - 268

      RIDUZIONE DELLE PENSIONI D’ORO

L’introduzione del contributo di solidarietà con
l’articolo 18 del D.L. n° 98/2011, fu contestato e
dichiarato illegittimo con sentenza n° 116/2013 della
Corte Costituzionale, il secondo tentativo andò in
porto con l’articolo 1, comma 486, della legge n°
147/2013 con un contributo del 6%, 12% e 18%, per
il triennio 2014-2016, sulle quote di pensioni
eccedenti i 91.000 euro.

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Legge di Bilancio 2019
                      Articolo 1 comma 261 - 268

                 RIDUZIONE DELLE PENSIONI D’ORO
Dal 2019 per la durata di 5 anni i trattamenti diretti pensionistici a
carico dell’AGO, delle forme sostitutive ed esonerative e della
Gestione separata superiori a 100.000 euro lordi annui saranno
ridotti del :

 15% per importi superiori a 100.000 euro fino a 130.000 euro
 25% per importi superiori a 130.000 euro fino a 200.000 euro
 30% per importi superiori a 200.000 euro fino a 350.000 euro
 35% per importi superiori a 350.000 euro fino a 500.000 euro
 40% per importi superiori a 500.000 euro
Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica
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Legge di Bilancio 2019
                        Articolo 1 comma 261 - 268

Norma si salvaguardia garantisce un trattamento complessivo non
inferiore a 100.000 euro.
La riduzione non si applica alle pensioni interamente liquidate con
il sistema contributivo.
Inoltre non sono soggetti a riduzione i trattamenti pensionistici ai
superstiti, le pensione di invalidità e i trattamenti di invalidità di cui
alla legge 222/84 e i trattamenti liquidati alle vittime del dovere e
di atti di terrorismo

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Legge di Bilancio 2019

   ESEMPI APPLICAZIONE

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Legge di Bilancio 2019
ANTE SOLIDARIETA’             POST SOLIDARIETA’

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Legge di Bilancio 2019
                Articolo 1 comma 273 -274
             RESIDENTI ALL’ESTERO

Le persone fisiche residenti all’estero, titolari di
pensione estera, che trasferiscono la propria
residenza in un comune italiano inferiore ai 20.000
abitanti di:
Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata,
Abruzzo, Molise e Puglia

possono optare per 5 anni per una flat tax al 7% da
applicare ai redditi di fonte estera.

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Legge di Bilancio 2019
                      Articolo 1 comma 278
           CONGEDO OBBLIGATORIO PATERNITA’

Prorogato anche per il 2019 il congedo obbligatorio di
paternità che diventa di 5 giorni (art 1 c. 354 L. 232/16; norma
introdotta in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
dall’articolo 4 c. 24 lett)a L. 92/201)

E’ prorogata anche per il 2019 la possibilità di fruire di 1
ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione della
madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria
spettante a quest’ultima

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Legge di Bilancio 2019
                    Articolo 1 comma 485 - 486

Maternità posticipata dal 1 gennaio 2019 il congedo
obbligatorio di maternità può essere fruito per intero (cinque
mesi) dalla data del parto, previo parere positivo del medico
specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato e del
medico competente.

Smart working il lavoro agile deve essere riconosciuto in via
prioritaria alle madri nei tre anni successivi alla conclusione del
congedo di maternità obbligatorio ovvero dai lavoratori con figli a
cui è stato riconosciuto l’handicap grave (art. 3 c.3 L. 104/92)

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Legge di Bilancio 2019
                           Articolo 1 comma 283 - 284

Indennizzo per fine attività commerciale dal 2019                                     è
strutturale,    coloro    che    restituiscono     la   licenza        avranno   diritto
all’indennizzo per un importo pari al trattamento minimo se in possesso
dei seguenti requisiti:
62 anni di età per gli uomini e 57 anni per le donne
Al momento della cessazione iscrizione per almeno 5 anni come
titolari o coadiutori nella cassa commercianti
Cancellazione dalla cassa stessa
Possibile      innalzamento     dell’aliquota    contributiva     di    finanziamento
dell’indennizzo pari allo 0,09%, anche questa è strutturale, con decreto
del Ministero del Lavoro sarà possibile aumentarla se a seguito del
monitoraggio dovesse emerge, anche in via prospettica uno squilibrio tra i
contributi e le prestazioni.
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Legge di Bilancio 2019
                      (Comma 526- 532)
        CERTIFICAZIONI PER INFORTUNIO

Dal 1 gennaio 2019 l’INAIL trasferisce risorse al Fondo
Sanitario Nazionale per l’attività di certificazione per
infortuni e malattie professionali in via telematica.
I medici di base riceveranno quindi nella quota capitaria il
relativo compenso.
Nulla può essere chiesto al lavoratore infortunato.

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Legge di Bilancio 2019
                        Articolo 1 comma 534 - 535

Infortuni domestici          risale alla legge 493/99 l’obbligo per chi ha
compiuto 18 anni di età fino a 65 anni se non svolge nessuna attività
lavorativa, di assicurarsi contro gli infortuni domestici.
Il premio si paga entro il 31 gennaio di ogni anno.
La legge in esame ha innalzato:
 l’età a 67 anni
 Il premio a 24 euro
 Scende dal 27 al 16% la percentuale di inabilità permanente per la
  rendita di risarcimento del danno
 Per invalidità permanente compresa tra il 6 e il 15% è predisposto un
  indennizzo una tantum.
 È introdotto l’assegno di assistenza personale continuativo
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Legge di Bilancio 2019
                      Articolo 1 comma 534 – 535

                      Infortuni domestici

Il premio rimane a carico dello Stato per le persone che hanno
entrambi i seguenti requisiti:

 un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro
  l’anno;
 fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo
  lordo non supera i 9.296,22 euro l’anno.

Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al
reddito complessivo lordo Irpef relativo all’anno precedente.

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Legge di Bilancio 2019
     Le modalità di accesso a pensione nel 2019

Pensione anticipata Fornero
Uomini 42 anni e 10 mesi
Donne 41 anni e 10 mesi
Sistema contributivo puro
Uomini e donne 64 anni di età
20 anni di contributi
Importo soglia 2,8 A.S.
Pensione di vecchiaia sistema retributivo/misto
Uomini e donne 20 anni di contributi
Età anagrafica 67 anni

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Legge di Bilancio 2019
     Le modalità di accesso a pensione nel 2019

Pensione di vecchiaia sistema contributivo
Uomini e donne 20 anni di contributi
Importo soglia pari a 1,5 volte A.S.
Età anagrafica 67 anni
Pensione di vecchiaia sistema contributivo
Uomini e donne 71 anni
5 anni di contributi
Pensione in computo
Vecchiaia e anticipata regole generali

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Legge di Bilancio 2019
     Le modalità di accesso a pensione nel 2019

Pensione in totalizzazione DLgs 42/06
Requisiti a cui si continua ad applicare l‘aspettativa di vita

Pensione anticipata
41 anni di contributi
Finestra di accesso di 21 mesi

Pensione di vecchiaia
20 anni di contributi
66 anni
Finestra di accesso di 18 mesi
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Legge di Bilancio 2019
     Le modalità di accesso a pensione nel 2019

Pensione in cumulo Dlgs 184/97
Regola generale sistema contributivo, anche optanti

Pensione in cumulo L. 228/12 e succ.
Pensione vecchiaia si consegue sulla base dei requisiti
anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti nelle gestioni
interessate al cumulo.

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Legge di Bilancio 2019
   Le modalità di accesso a pensione nel 2019

Pensione in cumulo L. 228/12 e succ.
Pensione anticipata
Regola generale 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi

Pensione precoci L. 232/16 e succ.
Uomini e donne
41 anni di contributi

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Legge di Bilancio 2019
     Le modalità di accesso a pensione nel 2019
Pensione di vecchiaia/ anticipata
LAVORI GRAVOSI: lavoratori dipendenti che svolgono da almeno
7anni nei 10 precedenti il pensionamento lavori gravosi e sono in
possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Esonero
dell’incremento dell’aspettativa di vita

lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a),b),c) e d), del
decreto legislativo n.67/11, che abbiano svolto per almeno sette
anni negli ultimi dieci o almeno per metà della vita lavorativa
attività lavorativa particolarmente faticose e pesanti e sono in
possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Si
tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività
lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d), con esclusione di
quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
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Legge di Bilancio 2019
     Le modalità di accesso a pensione nel 2019

                      Pensione usuranti
la pensione anticipata per chi ha svolto lavori usuranti accede
con età anagrafica e contributi la c.d. quota alla quale fino al 2026
non si applicheranno gli aumenti della speranza di vita.
Per tutte le tipologie e notturni a 78 notti
Età 61 e 7 mesi / 35 anni di contributi quota 97 e 6
Per lavoratori notturni a fra 72 e 77 notti
Età 62 e 7 mesi / 35 anni di contributi quota 98 e 6
Per lavoratori notturni a fra 64 e 71 notti
Età 63 e 7 mesi / 35 anni di contributi quota 99 e 6
Il termine per la presentazione della domanda è il 1° maggio
dell’anno precedente quello di maturazione dei requisiti
No finestra
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Legge di Bilancio 2019
    Le modalità di accesso a pensione nel 2019
                       Isopensione
Limitatamente agli anni dal 2018 al 2020, la durata
dell’Isopensione può essere elevata a 7 anni

L'Art. 4 della Legge 92/12, nel caso di eccedenza del personale
per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti, previo
accordo tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, prevede il pensionamento dei
lavoratori più anziani mediante incentivi all'esodo.
.

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Legge di Bilancio 2019
     Le modalità di accesso a pensione nel 2019

  Assegno straordinario per il sostegno al
                 reddito
a lavoratori che raggiungono i requisiti a pensione
anticipata/vecchiaia

Gli assegni straordinari sono prestazioni a sostegno del reddito a
carico dei datori di lavoro, con accordi aziendali per agevolare
l'esodo dei lavoratori a tempo indeterminato che raggiungono i
requisiti per la pensione entro un determinato periodo.

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Legge di Bilancio 2019
     Le modalità di accesso a pensione nel 2019

Ape sociale (Anticipo Pensionistico)
Estesa anche per l’anno 2019 la possibilità di accesso all’APE
sociale
Ape Volontaria (Anticipo Pensionistico)
Con scadenza entro il 31.12.2019 tramite prestito bancario non è
necessario cessare l’attività lavorativa
RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza
complementare, strutturale dal 1/1/2018

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Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio
             2019
                               Art. 14

                          Quota 100
In via sperimentale per il periodo 2019-2021 gli iscritti all’AGO,
e alle forme sostitutive ed esonerativa della medesima gestite
dall’INPS ed anche la gestione separata che maturano 62 anni di
età e un’anzianità contributiva di 38 di contributi (quota 100),
possono accedere a pensione.
Facoltà di cumulo ai sensi della legge 232/16 ma solo per le
gestioni   amministrate   dall’Inps,     escluse   le   casse   libero
professionali, facoltà di computo.

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Decreto Legge n. 4 del 28
             gennaio 2019
                              Art. 14

                          Quota 100

La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o
autonomo ad eccezione del lavoro occasionale nel limite di 5000
euro annui lordi, fino all’accesso alla pensione di vecchiaia.

La prima decorrenza a pensione per dipendenti privati e
autonomi:
1 aprile per chi ha maturato quota 100 al 31.12.2018.
Dal 1 gennaio 2019 trascorsi tre mesi dalla maturazione di
quota 100.
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Decreto Legge n. 4 del 28
              gennaio 2019
                                   Art. 14

                             Quota 100
Pubblici dipendenti
Finestra 1 agosto 2019 se maturano il requisito entro l’entrata in
vigore del dl (29/1) altrimenti il diritto si consegue trascorso 6 mesi dalla
maturazione
Requisito a pensione maturato dal 30/1 trascorsi sei mesi dalla
maturazione del requisito dal giorno successivo alla finestra e
comunque non prima del 1 agosto 2019
La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
Non trova applicazione la collocazione in base alle norme
ordinamentali per collocamento a riposo
                                   INCA ER                                      32
Decreto Legge n. 4 del 28
            gennaio 2019
                              Art. 14

                         Quota 100
Per il comparto scuola e AFAM(Alta Formazione Artistica
Musicale) la decorrenza è rispettivamente:
 1 settembre
 1 novembre

Quota 100 non si applica al personale militare delle Forze
armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e al personale delle Forze di
polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della
Guardia di Finanza

                              INCA ER                               33
Decreto Legge n. 4 del 28
               gennaio
                    Art. 14
                            2019

                            Quota 100
Incumulabilità

La pensione non è cumulabile con l’attività lavorativa dipendente e
autonoma, anche redditi esteri dalla decorrenza al requisito
anagrafico di vecchiaia. Nel caso di attività lavorativa la pensione è
sospesa nell’anno di produzione del reddito

E cumulabile con reddito autonomo occasionale entro 5.000 € lordi
annui, nel caso di superamento del limite la pensione è sospesa
per l’intero anno, se l’anno coincide con il compimento del requisito
anagrafico la sospensione è fino al predetto requisito.

                                INCA ER                                  34
Decreto Legge n. 4 del 28
              gennaio
                   Art. 15
                           2019
             Sospensione aspettativa di vita

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui
pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso
alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei predetti requisiti”.

    Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, non trovano
             applicazione gli adeguamenti alla speranza

                               INCA ER                                   35
Decreto Legge n. 4 del 28
            gennaio 2019
                            Art. 15
            Sospensione aspettativa di vita

I soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1 gennaio 2019 al
29 gennaio 2019 conseguono il diritto al trattamento
pensionistico dal 1 aprile 2019.

Al personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449

In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il
relativo personale a tempo indeterminato può presentare
domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio
rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

                            INCA ER                               36
Decreto Legge n. 4 del 28
               gennaio 2019
                            Art. 15

                   Lavoratori gravosi

Requisiti a pensione anticipata 41 anni e 10 mesi donne e
42 anni e 10 mesi uomini

Finestra trimestrale per la decorrenza della pensione,
secondo i rispettivi ordinamenti, in caso di cumulo finestra
dal 1 giorno del mese successivo alla sua apertura.

                            INCA ER                            37
Decreto Legge n. 4 del 28
             gennaio 2019
                              Art. 16

                         Opzione donna
Lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato
un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e
un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a
59 anni per le lavoratrici autonome.
Al requisito di età non si applica l’adeguamento dell’aspettativa di
vita
La decorrenza di pensione è trascorsi;
 12 mesi dal requisito per le lavoratrici dipendenti
 18 mesi per le lavoratrici autonome

                              INCA ER                                  38
Decreto Legge n. 4 del 28
           gennaio 2019
                         Art.16

                   Opzione donna
Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM conseguono
la decorrenza rispettivamente al 1/9 e 1/11

                         INCA ER                       39
Decreto Legge n. 4 del 28
                 gennaio 2019
                                  Art. 17

                           Lavoratori precoci

Anche per questa platea di lavoratori non trova applicazione
l’incremento della speranza di vita fino al 2026.
Quindi, questi lavoratori andranno in pensione con 41 anni di
contributi.
I lavoratori precoci devono avere almeno un anno di contributi versati
entro il compimento dei 19 anni, e appartenere ad una delle
quattro categorie di aventi diritto previste dalla norma (disoccupati che
hanno terminato di percepire il sussidio da almeno tre mesi, caregiver,
inabilità al lavoro pari almeno al 74%, mansioni gravose).
Finestra trimestrale per la decorrenza della pensione, secondo i
rispettivi ordinamenti, in caso di cumulo finestra dal 1 giorno del mese
successivo alla sua apertura..
                                  INCA ER                                   40
Decreto Legge n. 4 del 28
           gennaio 2019
                       Art. 18

                  APE Sociale

Proroga fino al 31 dicembre 2019.
la misura era terminata lo scorso 31 dicembre 2018.
La prestazione dura fino al conseguimento dell’età
anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Requisiti: almeno 63 anni di età ed almeno 30 anni o
36 anni a seconda dei casi, con un bonus di un anno
per ciascun figlio (massimo 2) per le lavoratrici

                       INCA ER                         41
Decreto Legge n. 4 del 28
           gennaio 2019
                            Art. 18

                       APE Sociale

Termine di presentazione della domanda:
 31 marzo      verifica Inps entro il 30 giugno
 15 luglio     verifica Inps entro il 15 ottobre
 30 novembre verifica Inps entro il 31 dicembre

Prima decorrenza utile 1 febbraio 2019

                            INCA ER                 42
Decreto Legge n. 4 del 28
              gennaio 2019
                               Art. 19
      Termine prescrizionale contributi gestione pubblica

 1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10
                           è aggiunto il seguente:
“10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate
dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione dei commi 9 e 10, riferiti agli
obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31
dicembre 2014 non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti
salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato
nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del
lavoratore”.
                               INCA ER                                43
Decreto Legge n. 4 del 28
              gennaio 2019
                                  Art. 20

    Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021 gli iscritti all’AGO, i
superstiti dei lavoratori dipendenti, ed alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, destinatari del sistema contributivo puro, non
titolari di pensione hanno facoltà di riscattare, per un massimo di 5
anni periodi non coperti da contribuzione per i quali non risulta dovuta
(c.d. buchi) antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

La facoltà è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o
dei parenti ed affini entro il secondo grado

                                  INCA ER                                      44
Decreto Legge n. 4 del 28
              gennaio 2019
                                 Art. 20

   Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa
antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento
d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo,
con conseguente restituzione dei contributi

L’onere è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, il
rimborso sarà in cinque quote costanti annuali

                                 INCA ER                                45
Decreto Legge n. 4 del 28
             gennaio 2019
                              Art. 20

   Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione
o in 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00,
senza interessi per la rateizzazione.
In presenza di liquidazione del trattamento pensionistico diretto o
indiretto nel caso in cui i contributi siano determinanti l’onere
dovrà essere pagato in un’unica soluzione, anche qualora siano
determinanti per l’accoglimento di una domanda di
autorizzazione ai versamenti volontari.

                              INCA ER                                 46
Decreto Legge n. 4 del 28
            gennaio
                 Art. 20
                         2019

  Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

Per i lavoratori del settore privato l’onere del riscatto
può essere sostenuto dal datore di lavoro
dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di
produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso,
è deducibile dal reddito di impresa e dal lavoro
autonomo e ai fini del reddito da lavoro dipendente

                           INCA ER                           47
Decreto Legge n. 4 del 28
               gennaio 2019
                                   Art. 20
   Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che
operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); (10)

                                   INCA ER                                       48
Decreto Legge n. 4 del 28
             gennaio 2019
                             Art. 20

Riscatto di laurea Modifica strutturale al DLgs
184/97

Inserimento art.5 quater all’art.2 DLgs 184/97

Per coloro che entro il 45simo anno di età, eserciteranno la
facoltà del riscatto di laurea relativamente a periodi da
calcolare con il sistema contributivo, l’onere sarà calcolato in
base al contributo minimo annuale della gestione speciale dei
commercianti, moltiplicato per l’aliquota di computo del FPLD.
Es: 15.878,79 X 33%= 5.240,00 onere annuo

                             INCA ER                               49
Decreto Legge n. 4 del 28
              gennaio 2019
                                    Art. 21

                            Opzione massimale
I lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano
servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche
complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano
iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo
del massimale contributivo
La domanda di cui al precedente periodo deve essere proposta entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione    o   dalla    data    di   superamento     del   massimale
contributivo oppure dalla data di assunzione.
                                    INCA ER                                    50
Decreto Legge n. 4 del 28
              gennaio 2019
                           Art. 22

            Fondi di solidarietà bilaterali
Potranno erogare un assegno straordinario di solidarietà
anche ai fini del raggiungimento di quota 100 nei successivi
tre anni, previo accordo con le organizzazioni sindacali per
garantire il livello occupazionale con l’assunzione di
personale in sostituzione.
Quota 100 età 62 anni e 38 di contributi, anticipo nati 1959

                           INCA ER                        51
Decreto Legge n. 4 del 28
            gennaio 2019
                          Art. 22

          Fondi di solidarietà bilaterali

 Gli accordi, devono essere depositati entro trenta
giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate
 in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14
  settembre 2015, n. 151. Le disposizioni si applicano
    anche ai fondi bilaterali gia’ costituiti o in corso di
                        costituzione.

                          INCA ER                             52
Decreto Legge n. 4 del 28
             gennaio 2019
      Assegno straordinario di solidarietà

                                Art. 14
le disposizioni in materia di quota 100 non vengono applicate alle
prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26 comma 9 lett. b) e
dell’articolo 27 comma 5, lett f) del decreto legislativo n.148/2015

                            Art.22
A meno che non si preveda un nuovo accordo nel rispetto dei
livelli occupazionali

                               INCA ER                                 53
Decreto Legge n. 4 del 28
              gennaio 2019
                                  Art. 23

                         Anticipo del TFS

Per i pubblici dipendenti interessati a quota 100 i tempi di
attesa di liquidazione del TFS o TFR sono fino al
raggiungimento      dei requisiti di accesso        a pensione, è
prevista la possibilità di anticipare la liquidazione fino ad un
massimo di 30.000 euro, tramite prestito bancario i cui interessi
sarebbero a carico dello stato.
La richiesta è subordinata al rilascio di una certificazione da parte
dell’Inps, ed anche ad un accordo quadro tra Ministero, Banche
Inps
                                  INCA ER                               54
Decreto Legge n. 4 del 28
               gennaio 2019
                              Art. 24 detassazione

Prevista una riduzione dell’aliquota di imposta per TFS/TFR
La riduzione non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di
importo superiore a 50.000 euro.

a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1
gennaio 2019, a decorrere da tale data;
b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1
gennaio 2019, a decorrere da tale data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1
gennaio 2019, a decorrere da tale data;
d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1
gennaio 2019, a decorrere da tale data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più
dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1
gennaio 2019, a decorrere da tale data.
                                      INCA ER                                        55
Decreto Legge n. 4 del 28
              gennaio 2019
                                 Art. 27

        Monitoraggio delle domande di pensionamento

Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede, con
cadenza bimestrale per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti,
al monitoraggio del numero di domande per pensionamento a
carattere prospettico relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e
16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di
monitoraggio, la rendicontazione degli oneri relativi alle domande
accolte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze.

                                 INCA ER                                   56
Decreto Legge n. 4 del 28
           gennaio 2019
                         Art. 25

Nuova Governance dell’Inps e dell’Inail, si torna ai
consigli di amministrazione composti, alla guida
degli Enti non più il solo Presidente

                        INCA ER                        57
Decreto Legge n. 4 del 28
               gennaio 2019
                                  Art. 1-13

                     Reddito di cittadinanza
Decorrenza 1 aprile 2019
 destinatari nuclei famigliari in possesso della cittadinanza italiana o
  europea o con permesso di soggiorno di lungo periodo.
 Residenza in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due anni in modo
  continuativo
 Rispetto dell’Isee soglia entro la quale si accede 9.360 euro
 Patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione fino a 30.000 €
 Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro previsti aumenti in
  virtù del nucleo famigliare
 Reddito familiare inferiore a 7.560 euro incrementato di 1.800 euro se
  abitazione in locazione
                                   INCA ER                                   58
Decreto Legge n. 4 del 28
               gennaio
                    Art. 1-13
                              2019
                     Reddito di cittadinanza
Decorrenza 1 aprile 2019
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti
di età pari o superiore a 67 anni il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle
persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del
beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso,
sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso
di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal
mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno
del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del
primo periodo.
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Decreto Legge n. 4 del 28
               gennaio 2019
                                   Art. 1-13

                     Reddito di cittadinanza

Per il diritto al RdC occorre dare l’immediata disponibilità al lavoro, patto
per il lavoro e per l’inclusione sociale, riqualificazione professionale ,
completamento studi ecc. tutto il nucleo famigliare è coinvolto, con
esclusione degli studenti, pensionati e i 65enni e i disabili l.68/99.
Incentivi per l’impresa e per il lavoratore
Incentivi per imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato
esonero contributivo pari alla differenza della durata massima del RdC
18 mesi meno i mesi già usufruiti di RdC, con un minimo di 5 mesi e un
massimale di 780 euro mensili.

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Decreto Legge n. 4 del 28
               gennaio 2019
                                    Art. 1-13

                       Reddito di cittadinanza
Incentivi per l’impresa e per il lavoratore
Incentivi per il lavoratore se entro i primi 12 mesi di fruizione avvia
un’attività di lavoro autonomo o costituisce un impresa individuale o
società cooperativa.
Assegno di ricollocazione Adr, dote del lavoratore da spendere
presso enti accreditati o CIPI, previsto un tutor per l’affiancamento
ai fini delle attività che lo stesso destina al beneficiario del RdC , il titolare
RdC ha l’obbligo di accettare un’offerta congrua e nel caso di rifiuto
ingiustificato darne comunicazione all’ANPAL

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