Legge di bilancio 145 del 30 dicembre 2018 - Decreto Legge n 4 del 28 gennaio 2019 Reddito cittadinanza e interventi in materia pensionistica
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Legge di bilancio 145 del 30 dicembre 2018 Decreto Legge n° 4 del 28 gennaio 2019 Reddito cittadinanza e interventi in materia pensionistica INCA ER 1
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 255 Capitolo di spesa, è istituito un fondo per il reddito di cittadinanza con una provvista di 7.100 milioni di euro per l’anno in corso, di 8.055 milioni di euro per il 2020 e di 8.317 milioni di euro per il 2021. L’attuazione del provvedimento sulle modalità di accesso sono demandate ad un Decreto Legge, nell’attesa il Reddito di inclusione (ReI) rimane in vigore INCA ER 2
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 256 - 257 Capitolo di spesa, è istituito il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani. Dotazione per l’anno in corso 3.968 milioni di euro, di 8.336 milioni di euro per l’anno 2020, di 8.684 milioni di euro per l’anno 2021, di 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, di 6.999 milioni di euro per l’anno 2023, di 7.000 milioni di euro dall’anno 2024. INCA ER 3
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 258 - 259 Un miliardo di euro del fondo per il reddito di cittadinanza per il 2019 e 2020 servirà per potenziare i Centri per l’Impiego. 10 milioni di euro per l’anno 2019 per il funzionamento dell’ANPAL servizi INCA ER 4
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 260 Rivalutazione pensioni Dopo il D.L. n° 98/2011 e il blocco biennale della riforma Fornero, dopo la legge n° 147/2013, prima per tre anni e poi prorogata per altri 2, dopo la sentenza n° 70/2015 e il D.L. n° 65/2015, si sarebbe dovuto applicare la rivalutazione prevista dall’articolo 69 della legge n° 388/2000, tre fasce: 100% fino a tre volte il trattamento minimo 90% fino a cinque volte il trattamento minimo 75% oltre cinque volte il trattamento minimo INCA ER 5
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 260 Rivalutazione pensioni Dal 2019 fino al 2021 le fasce reddituali diventano 7 fasce: 100% pensione fino a tre volte il trattamento minimo € 1.522,26 Per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo: 97% importo pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo 77% importo superiore a quattro volte il trattamento minimo e pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo 52% importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo 47% importo superiore a sei volte il trattamento minimo e pari o inferiore a otto volte il trattamento minimo 45% importo superiore a otto volte il trattamento minimo e pari o inferiore a nove volte il trattamento minimo 40% importi superiori a nove volte il trattamento minimo INCA ER 6
INCA ER 7
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 261 - 268 RIDUZIONE DELLE PENSIONI D’ORO L’introduzione del contributo di solidarietà con l’articolo 18 del D.L. n° 98/2011, fu contestato e dichiarato illegittimo con sentenza n° 116/2013 della Corte Costituzionale, il secondo tentativo andò in porto con l’articolo 1, comma 486, della legge n° 147/2013 con un contributo del 6%, 12% e 18%, per il triennio 2014-2016, sulle quote di pensioni eccedenti i 91.000 euro. INCA ER 8
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 261 - 268 RIDUZIONE DELLE PENSIONI D’ORO Dal 2019 per la durata di 5 anni i trattamenti diretti pensionistici a carico dell’AGO, delle forme sostitutive ed esonerative e della Gestione separata superiori a 100.000 euro lordi annui saranno ridotti del : 15% per importi superiori a 100.000 euro fino a 130.000 euro 25% per importi superiori a 130.000 euro fino a 200.000 euro 30% per importi superiori a 200.000 euro fino a 350.000 euro 35% per importi superiori a 350.000 euro fino a 500.000 euro 40% per importi superiori a 500.000 euro Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica INCA ER 9
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 261 - 268 Norma si salvaguardia garantisce un trattamento complessivo non inferiore a 100.000 euro. La riduzione non si applica alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. Inoltre non sono soggetti a riduzione i trattamenti pensionistici ai superstiti, le pensione di invalidità e i trattamenti di invalidità di cui alla legge 222/84 e i trattamenti liquidati alle vittime del dovere e di atti di terrorismo INCA ER 10
Legge di Bilancio 2019 ESEMPI APPLICAZIONE INCA ER 11
Legge di Bilancio 2019 ANTE SOLIDARIETA’ POST SOLIDARIETA’ INCA ER 12
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 273 -274 RESIDENTI ALL’ESTERO Le persone fisiche residenti all’estero, titolari di pensione estera, che trasferiscono la propria residenza in un comune italiano inferiore ai 20.000 abitanti di: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia possono optare per 5 anni per una flat tax al 7% da applicare ai redditi di fonte estera. INCA ER 13
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 278 CONGEDO OBBLIGATORIO PATERNITA’ Prorogato anche per il 2019 il congedo obbligatorio di paternità che diventa di 5 giorni (art 1 c. 354 L. 232/16; norma introdotta in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4 c. 24 lett)a L. 92/201) E’ prorogata anche per il 2019 la possibilità di fruire di 1 ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima INCA ER 14
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 485 - 486 Maternità posticipata dal 1 gennaio 2019 il congedo obbligatorio di maternità può essere fruito per intero (cinque mesi) dalla data del parto, previo parere positivo del medico specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato e del medico competente. Smart working il lavoro agile deve essere riconosciuto in via prioritaria alle madri nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità obbligatorio ovvero dai lavoratori con figli a cui è stato riconosciuto l’handicap grave (art. 3 c.3 L. 104/92) INCA ER 15
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 283 - 284 Indennizzo per fine attività commerciale dal 2019 è strutturale, coloro che restituiscono la licenza avranno diritto all’indennizzo per un importo pari al trattamento minimo se in possesso dei seguenti requisiti: 62 anni di età per gli uomini e 57 anni per le donne Al momento della cessazione iscrizione per almeno 5 anni come titolari o coadiutori nella cassa commercianti Cancellazione dalla cassa stessa Possibile innalzamento dell’aliquota contributiva di finanziamento dell’indennizzo pari allo 0,09%, anche questa è strutturale, con decreto del Ministero del Lavoro sarà possibile aumentarla se a seguito del monitoraggio dovesse emerge, anche in via prospettica uno squilibrio tra i contributi e le prestazioni. INCA ER 16
Legge di Bilancio 2019 (Comma 526- 532) CERTIFICAZIONI PER INFORTUNIO Dal 1 gennaio 2019 l’INAIL trasferisce risorse al Fondo Sanitario Nazionale per l’attività di certificazione per infortuni e malattie professionali in via telematica. I medici di base riceveranno quindi nella quota capitaria il relativo compenso. Nulla può essere chiesto al lavoratore infortunato. INCA ER 17
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 534 - 535 Infortuni domestici risale alla legge 493/99 l’obbligo per chi ha compiuto 18 anni di età fino a 65 anni se non svolge nessuna attività lavorativa, di assicurarsi contro gli infortuni domestici. Il premio si paga entro il 31 gennaio di ogni anno. La legge in esame ha innalzato: l’età a 67 anni Il premio a 24 euro Scende dal 27 al 16% la percentuale di inabilità permanente per la rendita di risarcimento del danno Per invalidità permanente compresa tra il 6 e il 15% è predisposto un indennizzo una tantum. È introdotto l’assegno di assistenza personale continuativo INCA ER 18
Legge di Bilancio 2019 Articolo 1 comma 534 – 535 Infortuni domestici Il premio rimane a carico dello Stato per le persone che hanno entrambi i seguenti requisiti: un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l’anno; fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l’anno. Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo Irpef relativo all’anno precedente. INCA ER 19
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Pensione anticipata Fornero Uomini 42 anni e 10 mesi Donne 41 anni e 10 mesi Sistema contributivo puro Uomini e donne 64 anni di età 20 anni di contributi Importo soglia 2,8 A.S. Pensione di vecchiaia sistema retributivo/misto Uomini e donne 20 anni di contributi Età anagrafica 67 anni INCA ER 20
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Pensione di vecchiaia sistema contributivo Uomini e donne 20 anni di contributi Importo soglia pari a 1,5 volte A.S. Età anagrafica 67 anni Pensione di vecchiaia sistema contributivo Uomini e donne 71 anni 5 anni di contributi Pensione in computo Vecchiaia e anticipata regole generali INCA ER 21
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Pensione in totalizzazione DLgs 42/06 Requisiti a cui si continua ad applicare l‘aspettativa di vita Pensione anticipata 41 anni di contributi Finestra di accesso di 21 mesi Pensione di vecchiaia 20 anni di contributi 66 anni Finestra di accesso di 18 mesi INCA ER 22
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Pensione in cumulo Dlgs 184/97 Regola generale sistema contributivo, anche optanti Pensione in cumulo L. 228/12 e succ. Pensione vecchiaia si consegue sulla base dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti nelle gestioni interessate al cumulo. INCA ER 23
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Pensione in cumulo L. 228/12 e succ. Pensione anticipata Regola generale 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi Pensione precoci L. 232/16 e succ. Uomini e donne 41 anni di contributi INCA ER 24
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Pensione di vecchiaia/ anticipata LAVORI GRAVOSI: lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7anni nei 10 precedenti il pensionamento lavori gravosi e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Esonero dell’incremento dell’aspettativa di vita lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a),b),c) e d), del decreto legislativo n.67/11, che abbiano svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci o almeno per metà della vita lavorativa attività lavorativa particolarmente faticose e pesanti e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. INCA ER 25
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Pensione usuranti la pensione anticipata per chi ha svolto lavori usuranti accede con età anagrafica e contributi la c.d. quota alla quale fino al 2026 non si applicheranno gli aumenti della speranza di vita. Per tutte le tipologie e notturni a 78 notti Età 61 e 7 mesi / 35 anni di contributi quota 97 e 6 Per lavoratori notturni a fra 72 e 77 notti Età 62 e 7 mesi / 35 anni di contributi quota 98 e 6 Per lavoratori notturni a fra 64 e 71 notti Età 63 e 7 mesi / 35 anni di contributi quota 99 e 6 Il termine per la presentazione della domanda è il 1° maggio dell’anno precedente quello di maturazione dei requisiti No finestra INCA ER 26
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Isopensione Limitatamente agli anni dal 2018 al 2020, la durata dell’Isopensione può essere elevata a 7 anni L'Art. 4 della Legge 92/12, nel caso di eccedenza del personale per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti, previo accordo tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, prevede il pensionamento dei lavoratori più anziani mediante incentivi all'esodo. . INCA ER 27
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungono i requisiti a pensione anticipata/vecchiaia Gli assegni straordinari sono prestazioni a sostegno del reddito a carico dei datori di lavoro, con accordi aziendali per agevolare l'esodo dei lavoratori a tempo indeterminato che raggiungono i requisiti per la pensione entro un determinato periodo. INCA ER 28
Legge di Bilancio 2019 Le modalità di accesso a pensione nel 2019 Ape sociale (Anticipo Pensionistico) Estesa anche per l’anno 2019 la possibilità di accesso all’APE sociale Ape Volontaria (Anticipo Pensionistico) Con scadenza entro il 31.12.2019 tramite prestito bancario non è necessario cessare l’attività lavorativa RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare, strutturale dal 1/1/2018 INCA ER 29
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 14 Quota 100 In via sperimentale per il periodo 2019-2021 gli iscritti all’AGO, e alle forme sostitutive ed esonerativa della medesima gestite dall’INPS ed anche la gestione separata che maturano 62 anni di età e un’anzianità contributiva di 38 di contributi (quota 100), possono accedere a pensione. Facoltà di cumulo ai sensi della legge 232/16 ma solo per le gestioni amministrate dall’Inps, escluse le casse libero professionali, facoltà di computo. INCA ER 30
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 14 Quota 100 La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale nel limite di 5000 euro annui lordi, fino all’accesso alla pensione di vecchiaia. La prima decorrenza a pensione per dipendenti privati e autonomi: 1 aprile per chi ha maturato quota 100 al 31.12.2018. Dal 1 gennaio 2019 trascorsi tre mesi dalla maturazione di quota 100. INCA ER 31
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 14 Quota 100 Pubblici dipendenti Finestra 1 agosto 2019 se maturano il requisito entro l’entrata in vigore del dl (29/1) altrimenti il diritto si consegue trascorso 6 mesi dalla maturazione Requisito a pensione maturato dal 30/1 trascorsi sei mesi dalla maturazione del requisito dal giorno successivo alla finestra e comunque non prima del 1 agosto 2019 La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; Non trova applicazione la collocazione in base alle norme ordinamentali per collocamento a riposo INCA ER 32
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 14 Quota 100 Per il comparto scuola e AFAM(Alta Formazione Artistica Musicale) la decorrenza è rispettivamente: 1 settembre 1 novembre Quota 100 non si applica al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza INCA ER 33
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio Art. 14 2019 Quota 100 Incumulabilità La pensione non è cumulabile con l’attività lavorativa dipendente e autonoma, anche redditi esteri dalla decorrenza al requisito anagrafico di vecchiaia. Nel caso di attività lavorativa la pensione è sospesa nell’anno di produzione del reddito E cumulabile con reddito autonomo occasionale entro 5.000 € lordi annui, nel caso di superamento del limite la pensione è sospesa per l’intero anno, se l’anno coincide con il compimento del requisito anagrafico la sospensione è fino al predetto requisito. INCA ER 34
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio Art. 15 2019 Sospensione aspettativa di vita A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”. Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza INCA ER 35
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 15 Sospensione aspettativa di vita I soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1 gennaio 2019 al 29 gennaio 2019 conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1 aprile 2019. Al personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. INCA ER 36
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 15 Lavoratori gravosi Requisiti a pensione anticipata 41 anni e 10 mesi donne e 42 anni e 10 mesi uomini Finestra trimestrale per la decorrenza della pensione, secondo i rispettivi ordinamenti, in caso di cumulo finestra dal 1 giorno del mese successivo alla sua apertura. INCA ER 37
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 16 Opzione donna Lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Al requisito di età non si applica l’adeguamento dell’aspettativa di vita La decorrenza di pensione è trascorsi; 12 mesi dal requisito per le lavoratrici dipendenti 18 mesi per le lavoratrici autonome INCA ER 38
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art.16 Opzione donna Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM conseguono la decorrenza rispettivamente al 1/9 e 1/11 INCA ER 39
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 17 Lavoratori precoci Anche per questa platea di lavoratori non trova applicazione l’incremento della speranza di vita fino al 2026. Quindi, questi lavoratori andranno in pensione con 41 anni di contributi. I lavoratori precoci devono avere almeno un anno di contributi versati entro il compimento dei 19 anni, e appartenere ad una delle quattro categorie di aventi diritto previste dalla norma (disoccupati che hanno terminato di percepire il sussidio da almeno tre mesi, caregiver, inabilità al lavoro pari almeno al 74%, mansioni gravose). Finestra trimestrale per la decorrenza della pensione, secondo i rispettivi ordinamenti, in caso di cumulo finestra dal 1 giorno del mese successivo alla sua apertura.. INCA ER 40
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 18 APE Sociale Proroga fino al 31 dicembre 2019. la misura era terminata lo scorso 31 dicembre 2018. La prestazione dura fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Requisiti: almeno 63 anni di età ed almeno 30 anni o 36 anni a seconda dei casi, con un bonus di un anno per ciascun figlio (massimo 2) per le lavoratrici INCA ER 41
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 18 APE Sociale Termine di presentazione della domanda: 31 marzo verifica Inps entro il 30 giugno 15 luglio verifica Inps entro il 15 ottobre 30 novembre verifica Inps entro il 31 dicembre Prima decorrenza utile 1 febbraio 2019 INCA ER 42
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 19 Termine prescrizionale contributi gestione pubblica 1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione dei commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. INCA ER 43
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 20 Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione In via sperimentale, per il triennio 2019-2021 gli iscritti all’AGO, i superstiti dei lavoratori dipendenti, ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, destinatari del sistema contributivo puro, non titolari di pensione hanno facoltà di riscattare, per un massimo di 5 anni periodi non coperti da contribuzione per i quali non risulta dovuta (c.d. buchi) antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto La facoltà è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei parenti ed affini entro il secondo grado INCA ER 44
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 20 Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi L’onere è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, il rimborso sarà in cinque quote costanti annuali INCA ER 45
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 20 Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione o in 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza interessi per la rateizzazione. In presenza di liquidazione del trattamento pensionistico diretto o indiretto nel caso in cui i contributi siano determinanti l’onere dovrà essere pagato in un’unica soluzione, anche qualora siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. INCA ER 46
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio Art. 20 2019 Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione Per i lavoratori del settore privato l’onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e dal lavoro autonomo e ai fini del reddito da lavoro dipendente INCA ER 47
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 20 Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); (10) INCA ER 48
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 20 Riscatto di laurea Modifica strutturale al DLgs 184/97 Inserimento art.5 quater all’art.2 DLgs 184/97 Per coloro che entro il 45simo anno di età, eserciteranno la facoltà del riscatto di laurea relativamente a periodi da calcolare con il sistema contributivo, l’onere sarà calcolato in base al contributo minimo annuale della gestione speciale dei commercianti, moltiplicato per l’aliquota di computo del FPLD. Es: 15.878,79 X 33%= 5.240,00 onere annuo INCA ER 49
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 21 Opzione massimale I lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo La domanda di cui al precedente periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione. INCA ER 50
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 22 Fondi di solidarietà bilaterali Potranno erogare un assegno straordinario di solidarietà anche ai fini del raggiungimento di quota 100 nei successivi tre anni, previo accordo con le organizzazioni sindacali per garantire il livello occupazionale con l’assunzione di personale in sostituzione. Quota 100 età 62 anni e 38 di contributi, anticipo nati 1959 INCA ER 51
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 22 Fondi di solidarietà bilaterali Gli accordi, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni si applicano anche ai fondi bilaterali gia’ costituiti o in corso di costituzione. INCA ER 52
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Assegno straordinario di solidarietà Art. 14 le disposizioni in materia di quota 100 non vengono applicate alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26 comma 9 lett. b) e dell’articolo 27 comma 5, lett f) del decreto legislativo n.148/2015 Art.22 A meno che non si preveda un nuovo accordo nel rispetto dei livelli occupazionali INCA ER 53
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 23 Anticipo del TFS Per i pubblici dipendenti interessati a quota 100 i tempi di attesa di liquidazione del TFS o TFR sono fino al raggiungimento dei requisiti di accesso a pensione, è prevista la possibilità di anticipare la liquidazione fino ad un massimo di 30.000 euro, tramite prestito bancario i cui interessi sarebbero a carico dello stato. La richiesta è subordinata al rilascio di una certificazione da parte dell’Inps, ed anche ad un accordo quadro tra Ministero, Banche Inps INCA ER 54
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 24 detassazione Prevista una riduzione dell’aliquota di imposta per TFS/TFR La riduzione non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro. a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da tale data; b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da tale data; c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da tale data; d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da tale data; e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da tale data. INCA ER 55
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 27 Monitoraggio delle domande di pensionamento Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede, con cadenza bimestrale per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento a carattere prospettico relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri relativi alle domande accolte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. INCA ER 56
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 25 Nuova Governance dell’Inps e dell’Inail, si torna ai consigli di amministrazione composti, alla guida degli Enti non più il solo Presidente INCA ER 57
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 1-13 Reddito di cittadinanza Decorrenza 1 aprile 2019 destinatari nuclei famigliari in possesso della cittadinanza italiana o europea o con permesso di soggiorno di lungo periodo. Residenza in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due anni in modo continuativo Rispetto dell’Isee soglia entro la quale si accede 9.360 euro Patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione fino a 30.000 € Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro previsti aumenti in virtù del nucleo famigliare Reddito familiare inferiore a 7.560 euro incrementato di 1.800 euro se abitazione in locazione INCA ER 58
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio Art. 1-13 2019 Reddito di cittadinanza Decorrenza 1 aprile 2019 Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. INCA ER 59
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 1-13 Reddito di cittadinanza Per il diritto al RdC occorre dare l’immediata disponibilità al lavoro, patto per il lavoro e per l’inclusione sociale, riqualificazione professionale , completamento studi ecc. tutto il nucleo famigliare è coinvolto, con esclusione degli studenti, pensionati e i 65enni e i disabili l.68/99. Incentivi per l’impresa e per il lavoratore Incentivi per imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato esonero contributivo pari alla differenza della durata massima del RdC 18 mesi meno i mesi già usufruiti di RdC, con un minimo di 5 mesi e un massimale di 780 euro mensili. INCA ER 60
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 Art. 1-13 Reddito di cittadinanza Incentivi per l’impresa e per il lavoratore Incentivi per il lavoratore se entro i primi 12 mesi di fruizione avvia un’attività di lavoro autonomo o costituisce un impresa individuale o società cooperativa. Assegno di ricollocazione Adr, dote del lavoratore da spendere presso enti accreditati o CIPI, previsto un tutor per l’affiancamento ai fini delle attività che lo stesso destina al beneficiario del RdC , il titolare RdC ha l’obbligo di accettare un’offerta congrua e nel caso di rifiuto ingiustificato darne comunicazione all’ANPAL INCA ER 61
INCA ER 62
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