PARTE SECONDA ADEMPIMENTI O.C.C - COMMISSIONE COMITATO SCIENTIFICO AREA PROCEDURE CONCORSUALI

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COMMISSIONE COMITATO SCIENTIFICO
  AREA PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE
            DEL PATRIMONIO

          PARTE SECONDA

       ADEMPIMENTI O.C.C.

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ADEMPIMENTI
                                               DELL’OCC

                                       ADEMPIMENTI PRELIMINARI
parti comuni ai tre istituti di accordo del debitore, piano del consumatore anche nel caso di liquidazione art 14-ter.

    1. NOMINA
    Nomina Giudiziale:
    Se l’OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.) oppure un notaio la nomina sarà
    giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con LF) accettare la carica entro un termine congruo (ovvero nel
    termine che indicherà il GD nel proprio provvedimento di nomina) dalla conoscenza della nomina (non è prevista
    alcuna notifica della nomina da parte di nessuno).Nel caso di STP sarà necessario che l’incarico sia effettuato dal
    socio professionista (notariato Q.A.1).
    Si ritiene non necessario il mandato e le norme antiriciclaggio perché di nomina giudiziale.
    Tale nomina non pare oggetto di pubblicità
    Predisporre istanza al giudice un caso di abbandono della pratica tra la nomina (da parte del tribunale) ed il
    deposito della domanda

    Nomina da parte del Consumatore/debitore:
    Se l’OCC è un soggetto iscritto nell’apposito registro (di cui all’art.15 c.2 in emanazione entro il 18/1/13) la
    nomina avviene da parte del consumatore/debitore e si ritiene opportuno:
        - Predisporre apposito mandato/contratto
        - Analogamente alle STP sarà necessario individuare il professionista con requisiti ex art 28 LF (vedremo
            cosa dice il regolamento….)

                                        PIANO DEL CONSUMATORE
    2. VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI
       - Prendere contatto con il consumatore
       - Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 e art 7.

         Verificare Requisiti soggettivi:
         1. Persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività
             imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

         Verificare Requisiti oggettivi:
         1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 6)

         2.   Non essere soggetto a procedure concorsuali

         3.   Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento previsto)
              uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione).

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4.   Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione
         accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del Piano del
         consumatore (art. 14 bis).

    5.   Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e
         patrimoniale

3. Verificare la non effettuazione da parte del consumatore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del
   G.D.ai sensi del art 12 bis c.1).

4. la norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese.

5. Assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
   dei crediti sulla base di un piano (Art.7 C.1) e con il contenuto dell’ Art 8 e gli allegati di cui all’art 9 c2 (in
   questo caso la previsione del c.3 non si applica):

         a. elenco dei creditori
         b. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
         c. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
         d. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia
         e. indicazione della composizione del nucleo familiare
         f.   certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art 46 DPR 445/2000)
6. redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore istante, con
   esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di attivo
   e passivo anche potenziali (tipo art 220LF)

7. verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore

8. richiedere formalmente al consumatore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati
   potenzialmente rilevanti

9. attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell’eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a
   questo le risultanze)

Documentazione da acquisire da parte del consumatore

10. richiedere estratti di ruolo presso Equitalia

11. richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali

12. effettuare visure camerali

13. effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie

14. effettuare visure presso il P.R.A.

15. fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali

16. esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni

17. verificare esistenza protesti di titoli a carico del consumatore

18. verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del consumatore istante negli ultimi cinque
    anni

19. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari

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20. accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a:
            a. anagrafe tributaria

             b. SIC (sistemi di informazioni creditizie);

             c. Centrali rischi;

             d. Centrale di allarme interbancaria;

             e. Archivio informatizzato degli assegni;

             f.   altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2,
                  D.Lgs. 141/2010;

    21. Verificare la veridicità dei dati (art 15 c.6) del Piano

    22. Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione
        di attestazione (Art.7 C.1) in paragone alla liquidazione;

    23. Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 c.6)

    24. predisporre una relazione particolareggiata contenente (art. 9, c. 3 bis):
        l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere
        volontariamente le obbligazioni
         l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte
         il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni
         l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
         il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta,
         nonché la probabile convenienza del Piano rispetto all’alternativa liquidatoria;

    25. Valutare (vedi art 15 c.5) se indicare l’eventuale esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che
        potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano onde sensibilizzare il giudice a disporre in merito, ai sensi
        dell’art. 12 bis c.2, nel decreto che fissa l’udienza per l’omologa;

    26. Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28LF (ex art 13 c.1):

              a. Se è prevista la liquidazione di beni pignorati
              b. Ovvero se il piano lo prevede
                  Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore in quanto lasciare l’esecuzione in mano al
                  consumatore comporterà probabilmente maggior oneri in capo all’OCC proponente vista la funzione
                  di vigilanza attribuita dall’art 13 c.2)
        Si ricorda che:
    -   il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva:
              o dei beni sottoposti a pignoramento
              o delle somme incassate
              Tale funzione può essere svolta dall’OCC se il GD lo dispone ex art 15 c.8

    -   il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1:
             o Gestisce la liquidazione
             o custodisce il patrimonio del consumatore
             o distribuisce il ricavato ai creditori

        Sono 2 figure con requisiti ex art 28LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti, e riconducibile
        anche ad un solo soggetto.

        Ogni altra funzione parrebbe demandata all’OCC proponente ex art 15 c.5

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27. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza (l’OCC avrà sede
    nel circondario del tribunale competente)

28. Al fine del decorso dei termini di cui all’art 12 bis, in caso di assegnazione del termine di cui all’art 9 c. 3 ter la
    domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi
    documenti.

29. Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della
    sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:
        a. all'agente della riscossione
        b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del
             proponente

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’APERTURA DELLA PROCEDURA RELATIVA AL
                    PIANO DEL CONSUMATORE
1. Il GD fissa l’udienza di omologa con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal
   deposito della documentazione (o delle integrazioni).
   .(art. 12 bis c.1)
   Il termine è considerato ordinatorio.

2. Comunicare sia il decreto sia il piano ai creditori almeno 30gg prima dell’udienza (art. 12 bis c.1)

3. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate (ai sensi dell’art. 15 c.7) a mezzo:
        a. posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è
           possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero dall'Indice nazionale degli
           indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all’ art 6 bis del DL
           179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221);

    e, in ogni altro caso a mezzo:
         b. telefax
         c. oppure lettera raccomandata (non specifica ricevuta ritorno)

4. il GD, verificati i presupposti di cui all’art. 12 bis c. 3, omologa il piano e dispone una forma idonea di
   pubblicità;

5. Viceversa emette provvedimento di diniego che rende inefficace la sospensione di eventuali azioni esecutive
   ex art 12 bis c.2;

6. Tale pubblicità è a carico dell’OCC ex art 15 c. 7;

7. L’omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda art 12 bis c. 6 (in pratica la
   prima udienza deve essere fissata entro 60gg ma poi danno la possibilità implicita di rinvii per altri 4 mesi);

8. Ai sensi dell’art 12 bis c.3 In caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art
   13 c.1 o gestore ex art 7c.1) di beni immobili o mobili registrati, trascrivere il decreto nel relativo registro:
        a. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente
            allegando una copia autentica
        b. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA la
            notifica avviene a mezzo PEC dell’OCC all’indirizzo PEC ACI ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it
            allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui
            effettuare la trascrizione. Per informazioni 055 6124110)
9. Chiedere (visto art 12 ter c.4 vhe richiama art 12 c.4) per il generico richiamo dell’art 15 c.5) con ricorso al
   Tribunale l’accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o di quelli dell’Erario (ex art 7, c. 1
   terzo periodo);

10. Ai sensi dell’art 13 c.2 (e volendo dell’art 15 c.5):
         a. risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere GD con istanza)
         b. vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul consumatore che eseguirà il piano
             ovvero su stesso (se l’esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si

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ritiene essere affidata all’OCC proponente ex art 15 c.5) ovvero sul liquidatore/gestore della
                liquidazione ove previsto]
             c. comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità (modalità del art 15 c.7).

    11. Richiedere la liquidazione del compenso al soggetto da cui si è stati nominati

    12. l’art 13 c. 3 è sostanzialmente il “riparto finale” e si desume che:
              a. l’OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/ consumatore predisporrà ai sensi dell’art 13 c, 3 istanza con
                  cui richiedere al GD:
                         i. svincolo delle somme
                        ii. Cancellazione trascrizioni del pignoramento
                       iii. Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 12bis c.3
                       iv. Cancellazione iscrizione titoli di prelazione
                        v. Cessazione pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa

        La stessa istanza dovrà:
             o contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto)
             o contenere La verifica della conformità dell’atto dispositivo al piano
             o contenere La verifica puntuale del corretto pagamento:
                       Dei crediti impignorabili (ciè devo averli pagati ai sensi dell’art 7 c.1)
                       Dell’Erario (art 7 c.1 terzo periodo)
             o Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4bis prima degli altri

    ADEMPIMENTI FINALI (art. 15, c. 11)
     alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati
    personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si
    ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione;
     comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non
    oltre 15 gg. dalla distruzione medesima

        ***************************************************************

                                         ACCORDO DEL DEBITORE

    2. VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI
       - Prendere contatto con il debitore
       - Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 e art 7.

        Verificare Requisiti soggettivi:
        1. Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F.

        2.   Piccoli imprenditori art. 2083

        3.   Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135

        4.   Enti non commerciali

        5.   Start up innovative art 31 DL 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221

        6.   Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti

        Verificare Requisiti oggettivi:
        1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 6)

        2.   Non essere soggetto a procedure concorsuali

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3.   Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento previsto)
         uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione).

    4.   Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione
         accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del Piano del
         consumatore (art. 14 bis).

    5.   Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e
         patrimoniale

3. Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del
   G.D.ai sensi del art 10 c. 3).

4. la norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese.

5. Assistere il debitore nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei
   crediti sulla base di un piano (Art.7 C.1) e con il contenuto dell’art. 8 e gli allegati di cui all’art. 9 c. 2 e 3:

         a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
         b. elenco di tutti i beni del debitore;
         c. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
         d. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
         e. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
         f.   indicazione della composizione del nucleo familiare;
         g. certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art 46 DPR 445/2000);
         h. le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
         i.   dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all’originale.
6. redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con
   esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di attivo
   e passivo anche potenziali (tipo art 220LF).

7. verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore.

8. richiedere formalmentec al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati
   potenzialmente rilevanti

9. attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell’eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a
   questo le risultanze)

Documentazione da acquisire da parte del debitore

10. richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali

11. effettuare visure camerali

12. effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie

13. effettuare visure presso il P.R.A.

14. esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni

15. verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore

                                                                                                                     7
16. verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni

     17. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari

     18. Verificare la veridicità dei dati (art 15 c.6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività,
         facendo riferimento alla check list contenuta nella guida operativa alla relazione ex art. 161 l.f., ed in
         particolare:

              a. Crediti tributari:

                         i. Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni
                             fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
                        ii. Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del
                             cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
              b.   Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta
                   esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso
                   direttamente formulato a cura dell’impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute
                   confrontandole con la documentazione in possesso del debitore;
              c.   Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la
                   documentazione bancaria e/o postale;
              d.   Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli
                   ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15 c.10, a:
                         anagrafe tributaria
                         SIC (sistemi di informazioni creditizie);
                         Centrali rischi;
                         Centrale di allarme interbancaria;
                         Archivio informatizzato degli assegni;
                         altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter,
                             c. 2, D.Lgs. 141/2010;
              e.   Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni
                   debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati.
              f.   Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili
                   on line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di ruolo presso Equitalia)
                   del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

     19. Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9 c.2 e art 15 c.6) a)

     20. Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione
         di attestazione (Art.7 C.1) in paragone alla alternativa della liquidazione;

     21. Il debitore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale
         (l’OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente)

     22. Al fine del decorso dei termini di cui all’art 10 c 1, in caso di assegnazione del termine di cui all’art 9 c. 3 ter la
         domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi
         documenti.

    ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL
                                  DEBITORE

     23. Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della
         sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:
             a. all'agente della riscossione
             b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del
                  proponente

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24. Il GD fissa l’udienza per le votazioni con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal
    deposito della documentazione (o delle integrazioni)(art. 10 c.1)
    Il termine è considerato ordinatorio.

25. Comunicare sia la proposta che il decreto ai creditori almeno 40gg prima dell’udienza per le votazioni
    (combinato disposto artt. 10 c. 1 e 11 c. 1).

26. Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli art. 10 c. 1 e 15 c.7) a mezzo:
         a. posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è
            possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero dall'Indice nazionale degli
            indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all’ art 6 bis del DL
            179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221);
         b. telefax;
         c. lettera raccomandata con ricevuta ritorno;
         d. telegramma.

27. il GD, con il decreto di cui all’art. 10 c.1, dispone/ordina:
        a. una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto (presumibilmente a carico dell’OCC);
        b. Se esercita attività d’impresa la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese (presumibilmente
             a carico dell’OCC);
        c. Che l’OCC provveda alla trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi
             anche nel caso di liquidatore ex art 13 c.1 o gestore della liquidazione ex art 7c.1) di beni immobili o
             mobili registrati l’OCC trascriverà il decreto nel relativo registro (è necessaria una copia autentica?):
                    i. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente
                        allegando una copia autentica;
                   ii. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il
                        PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell’OCC all’indirizzo PEC ACI
                        ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it allegando il decreto di omologa ed indicando
                        chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione per
                        informazioni 055-6124110)
                      Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate (il tutto presumibilmente a cura
                      dell’OCC ex art 15 c.7) su disposizione del GD all’udienza di votazione.

28. Votazione:

         a. Almeno 10 giorni prima dell’udienza: OCC riceve espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di
            comunicazione previsto dall’art 11 c.1).  Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o
            lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso.

         b. OCC verifica il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art 11 c.2):
            -  Verificare creditori con diritto di voto

             -    Verificare eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca (in tal caso si
                  ritiene che rinuncino alla prelazione)

29. Omologazione

    A. In caso di raggiungimento dell’accordo:
       a. OCC trasmette con “sollecitudine” (anche se la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai
            creditori:
           -    una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto;
           -    il testo dell’accordo.
       b. Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione l’OCC trasmette al Giudice:
           a) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori
                consenzienti;
           b) le eventuali contestazioni;
           c) attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano.

                                                                                                                        9
c. Pubblicare il decreto di omologa ai sensi dell’art. 12 c. 2, utilizzando tutte le forme di cui all’art. 10 c.
                2. (Ai sensi dell’art. 12 c. 3 bis l’omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della
                proposta art. 10 c.1);
             d. Chiedere con ricorso al Tribunale, ai sensi dell’art. 12 c. 4 e a seguito del generico richiamo dell’art
                15 c. 5, l’accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell’Erario, di
                cui all’ art 7 c. 1 terzo periodo.
             e. Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 l.f. (ex art. 13 c.1):
                a) Se è prevista la liquidazione di beni pignorati
                b) Ovvero se il piano lo prevede
                N.B.: Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore, in quanto lasciare l’esecuzione in
                mano al debitore comporterà probabilmente maggior oneri (non retribuiti) in capo all’OCC
                proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall’art 13 c. 2.

             f.   L’OCC ai sensi dell’art. 13 c. 2 e dell’art. 15 c. 5:
                  a) risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere GD con
                     istanza)
                  b) vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul debitore che eseguirà il piano
                     ovvero su stesso (se l’esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione
                     si ritiene essere affidata all’OCC proponente ex art 15 c.5) ovvero sul liquidatore/gestore della
                     liquidazione ove previsto]
                  c) comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità.
                  d) Informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti
                     soggettivi;
                  e) Può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

             g. Ai sensi dell’art. 13 c. 3 l’OCC proponente (per richiamo 15 c.5)/debitore predisporrà ai sensi dell’art
                13 c, 3 istanza con cui richiedere al GD:
                a) svincolo delle somme
                b) Cancellazione trascrizioni del pignoramento
                c) Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10c.1
                d) Cancellazione iscrizione titoli di prelazione
                e) Cessazione pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa
                f) sarà necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine così come serve copia autentica
                     del decreto.

             La stessa istanza dovrà:
             o contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto)
             o contenere la verifica della conformità dell’atto dispositivo al piano
             o contenere la verifica puntuale del corretto pagamento:
                       Dei crediti impignorabili (ciè devo averli pagati ai sensi dell’art 7 c.1)
                       Dell’Erario (art 7 c.1 terzo periodo)
             o Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13 c. 4 bis prima degli altri

         B. In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni:
            a. Sospendere la procedura preparatoria
            b. Trasmettere immediatamente gli atti al Giudice
            c. Nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità, ma rimetta gli atti all’OCC,
                 quest’ultimo deve provvedere all’informativa dei creditori.

         Si ricorda che:
     -   il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva:
               o dei beni sottoposti a pignoramento
               o delle somme incassate
               Tale funzione può essere svolta dall’OCC se il GD lo dispone ex art 15 c.8

     -   il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1:
              o Gestisce la liquidazione
              o custodisce il patrimonio del debitore
              o distribuisce il ricavato ai creditori

10
Sono 2 figure con requisiti ex art 28LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti e riconducibili
     anche ad un solo soggetto.

     Ogni altra funzione parrebbe demandata all’OCC proponente ex art 15 c.5

                                   ADEMPIMENTI FINALI (art. 15, c. 11)
 alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati
personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si
ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione;
 comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non
oltre 15 gg. dalla distruzione medesima

     ***************************************************************

                                                     LIQUIDAZIONE
1. VERIFICHE ACCESSO PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI
   prendere contatto con il debitore/consumatore
 verificare che non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all’art 7 c. 2, lett. a) e b) e all'art. 14-ter, c.
5. In particolare, verificare che ricorrano i seguenti:

     Requisiti soggettivi (art. 7, c. 2, lett. a):

non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento o
di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II:

     Persone fisiche che non esercitano attività d’impresa commerciale

     Imprenditore commerciale escluso art. 1 L.F.

     Piccoli imprenditori art. 2083

     Enti non commerciali

     Start up innovative art 31 DL 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221

     Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti

     Soci di soc. di persone assoggettabili al fallimento in estensione art. 147 L.F.

     Requisiti oggettivi:

     Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
       patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di
       adempiere regolarmente le proprie obbligazioni) (art. 14-ter, c. 1)

     Non essere soggetto a procedure concorsuali diverse di quelle di composizione della crisi da
       sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II

     Non essere ricorso nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento previsto)
       ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui
       alla L. 3/2012, capo II (art. 7, c. 2, lett. a)

     Non aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e

                                                                                                                          11
patrimoniale (art. 14-ter, c.5)

     2. COMUNICAZIONE AGENTE RISCOSSIONE E UFFICI FISCALI (art. 14-ter, c. 4)
      entro tre giorni dall’accettazione dell’incarico, l’OCC ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
     fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Si ritiene che il
     termine di tre giorni decorra dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'OCC

     3. REDAZIONE RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA (art. 14-ter, c. 3)
        predisporre una relazione particolareggiata contenente:
          l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica
          nell'assumere volontariamente le obbligazioni
          l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte
          il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni
          l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
          il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
        a tal fine, occorre in primo luogo verificare che siano allegati alla domanda di liquidazione del patrimonio i
          seguenti documenti:
          inventario di tutti i beni del debitore, con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e
            delle cose mobili
          elenco dei creditori
          elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
          dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
          elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
          indicazione della composizione del nucleo familiare
          certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art 46 DPR 445/2000);
          scritture contabili degli ultimi tre esercizi (con dichiarazione di conformità all'originale), qualora il
            debitore svolga attività di impresa
          nonostante il rinvio all'intero comma 2 dell'art. 9, compiuto dal comma 2 dell'art. 14-ter, si ritiene non
            necessaria “l'attestazione sulla fattibilità del piano”, posto che nell'ambito della procedura di liquidazione
            non è previsto alcun piano di ristrutturazione dei debiti, mentre sarà cura del liquidatore successivamente
            nominato predisporre il programma di liquidazione
        si ritiene inoltre opportuno:
          redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con
          esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di
          attivo e passivo anche potenziali (tipo art 220LF)
          verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore
          richiedere al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati
          potenzialmente rilevanti
          attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell’eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere
          a questo le risultanze)

          richiedere estratti di ruolo presso Equitalia

          richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti
            Locali

12
effettuare visure camerali

    effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
    effettuare visure presso il P.R.A.

    fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali

    esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni

    verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore istante

    verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi
      cinque anni

    accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a:
        a. anagrafe tributaria

        b. sistemi di informazioni creditizie

        c. centrali rischi

        d. altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2,
           D.Lgs. 141/2010

    procedere alla verifica della veridicità dei dati riguardanti attività e passività facendo riferimento alle
      attività indicate nella check list contenuta nella guida operativa alla relazione ex art. 161 l.f., ed in
      particolare:

                 Crediti tributari:

                         Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle
                             dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
                         Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il
                             tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni
                             tributarie;
                 Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante
                   richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in
                   tal senso direttamente formulato a cura dell’impresa) e successiva analisi delle risposte
                   pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore;
                 Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la
                   documentazione bancaria e/o postale;
                 Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto
                   degli ultimi anni.
                 Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di
                   posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti
                   interessati.
                 Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata
                   accessibili on line (es. per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale") del corretto
                   adempimento delle obbligazioni tributarie.

4. PUBBLICITA' DOMANDA E DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE (art. 14-quinquies, c. 2, lett. c) e
   art. 15, c. 7)
 l'OCC provvede ad eseguire la pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione, nelle
forme e secondo le modalità disposte dal giudice nel decreto di apertura della procedura

5. ADEMPIMENTI FINALI (art. 15, c. 11)

                                                                                                                   13
 alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati
     personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si
     ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione;
      comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non
     oltre 15 gg. dalla distruzione medesima

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