LONG TERM CARE - RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - Comune Tempio Pausania

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BANDO di CONCORSO

LONG TERM CARE – RICOVERI IN
  STRUTTURE RESIDENZIALI

PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER IL
    RICOVERO NELLE RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI E STRUTTURE SPECIALIZZATE CHE
PRESTANO SERVIZI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI
 SOGGETTI CHE NECESSITANO DI CURE DI LUNGO
                  PERIODO

               ANNO 2017
INDICE

Premessa .................................................................................3
Art. 1 - Oggetto e finalità del concorso ....................................3
Art. 2 - Soggetti del concorso ..................................................3
Art. 3 - Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN
dispositivo ...............................................................................4
Art. 4 - Domanda di partecipazione al concorso – Termini e
modalità di invio telematico ....................................................6
Art. 5 - Attestazione ISEE ........................................................9
Art. 6 - Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione
..............................................................................................10
Art. 7 - Adempimenti a cura del richiedente successivi alla
pubblicazione della graduatoria degli ammessi con riserva ...11
Art. 8 - Scorrimento della graduatoria – Pubblicazione
graduatoria degli aventi diritto. .............................................13
Art. 9 - Importo del contributo e modalità di erogazione .......14
Art. 10 – Modalità di trasmissione della documentazione ......15
Art. 11 - Accertamenti e sanzioni ..........................................15
Art. 12 – Istanze di riesame e ricorsi giudiziari .....................16
Art. 13 - Responsabile del procedimento ...............................16
Art. 14 - Note informative......................................................16
Premessa

Nell’ambito delle prestazioni sociali previste in favore degli iscritti alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e degli iscritti alla
Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A., l’INPS
intende avviare una procedura finalizzata al riconoscimento di
contributi a copertura totale o parziale del costo sostenuto da soggetti
affetti da patologie che necessitano di cure di lungo periodo per il ricovero
presso Residenze Sanitarie Assistenziali.

Art. 1 - Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente Bando di Concorso è finalizzato al riconoscimento di 600
contributi a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e 10 contributi a carico della Gestione speciale di previdenza
Gruppo Poste Italiane S.p.A.
2. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti affetti da patologie
che necessitano di cure di lungo periodo, ricoverati presso Residenze
Sanitarie Assistenziali ovvero Strutture specializzate che prestano
servizi socio assistenziali.
3. Il contributo è riconosciuto nella misura massima di euro 1.800,00
mensili fatte salve le fattispecie di cui all’art. 4, commi 3 e 4.
4. La prestazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2018, fermo
restando quanto previsto dagli artt. 8 e 9.

Art. 2 - Soggetti del concorso

1. All’interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il
titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

                                                                            3
b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici;
c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione speciale di
previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A.
3.Il beneficiario è il titolare del diritto, il coniuge e i parenti e affini
entro il primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione
civile e conviventi ex lege n. 76/2016, prima del ricovero, o orfani del
titolare della prestazione, affetti da patologie che necessitano di cure
di lungo periodo, ricoverati presso Residenze Sanitarie Assistenziali
ovvero in Strutture specializzate che prestano servizi socio assistenziali
4. Sono equiparati ai figli anche i giovani regolarmente affidati.
5. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti già vincitori del Bando
L.T.C. 2016.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda                   di
partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
   a) il titolare del diritto;
   b) il coniuge del titolare;
   c) il coniuge del titolare deceduto e senza diritto alla pensione di
      reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite”
      e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di
      “genitore richiedente”;
   d) l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto,
      in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di titolare del diritto
      privo della potestà genitoriale;
   e) il tutore/curatore/amministratore di sostegno del beneficiario;
   f) i soggetti legati al titolare da unione civile o convivente ex lege
      n. 76/2016.

Art. 3 - Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN
dispositivo

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere
iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come

                                                                          4
“richiedente” della prestazione. L’INPS è in possesso dei dati anagrafici
relativi ai titolari del diritto.
Altri soggetti richiedenti previsti dal presente bando, quali il familiare,
il tutore o l’amministratore di sostegno, potrebbero non essere
registrati nella banca dati dell’Istituto e dovranno, pertanto,
preventivamente presentare richiesta d’iscrizione. Nel caso in cui il
richiedente non sia presente in banca dati, nei Servizi on line disponibili
nell’Area Riservata, non comparirà la procedura attraverso cui
presentare la domanda di partecipazione al concorso.
2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo
“Richiesta di iscrizione in banca dati” prelevabile dalla sezione
“Modulistica”, all’interno del sito www.inps.it, deve essere presentata
dal richiedente alla Sede Provinciale INPS competente per territorio,
attraverso i canali di seguito elencati:
- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per
territorio;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della
sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del
modulo “Richiesta di iscrizione in banca dati”, debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della sede
provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo
“Richiesta di iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, e copia
del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo
“Richiesta di iscrizione in banca dati”, debitamente compilato,
allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente
per territorio, copia del modulo “Richiesta di iscrizione in banca dati”,
debitamente compilato, allegando copia del documento d’identità in
corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i
predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione
“Informazioni” – “Le sedi Inps”, all’interno della quale è possibile
reperire i recapiti della Sede Inps del proprio Comune di residenza.

                                                                         5
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è
necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un “PIN
dispositivo”, utilizzabile per l’accesso a tutti i servizi in linea messi a
disposizione dall’Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo
personale che rileva l’identità del richiedente.
Il Pin si può richiedere:
a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Il
Pin on line”;
b) tramite il Contact Center;
c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.
5. Per ottenere il PIN dispositivo, tramite la procedura on line o tramite
il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse
sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L’Istituto non sarà
responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che
non hanno ottenuto il PIN dispositivo in tempo utile.
6.Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito
internet istituzionale www.inps.it – “Servizi on line” – “Accedi ai servizi”
– “Servizi per il cittadino”.
7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile accedere dalla
Home Page dell’Istituto, www.inps.it, alla sezione “Come fare per” e
selezionare la voce del menu “Ottenere e gestire il PIN”.

Art. 4 - Domanda di partecipazione al concorso – Termini e
modalità di invio telematico

1. Il soggetto richiedente può presentare domanda in relazione a
soggetti disabili che necessitano di cure di lungo periodo, già ricoverati
presso Residenze Sanitarie Assistenziali ovvero in Strutture
specializzate che prestano servizi socio assistenziali o che intendano
ricoverarsi presso le predette strutture entro la data di cui all’art. 7,
comma 1.
2. Ai fini di cui al presente Bando le disabilità sono riconosciute in base
alla seguente tabella:

                                                                          6
CATEGORIE                             MEDIA                                        GRAVE                              GRAVISSIMA

                                                                                                                   - Cittadini di età compresa tra 18
                                                                                                                   e 65 anni con diritto all’indennità
INVALIDI CIVILI DI ETÀ          - Invalidi 6799%                       - Inabili totali
                                                                                                                   di accompagnamento
COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI       (D.Lgs. 509/88)                         (L. 118/71, artt. 2 e 12)
                                                                                                                   (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera
                                                                                                                   b)

                                                                        - Minori di età con difficoltà
                                -Minori di età con difficoltà
                                                                        persistenti a svolgere i compiti e le      Minori di età con              diritto
                                persistenti a svolgere i compiti e le
                                                                        funzioni proprie della loro età e in       all’indennità                       di
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ   funzioni propri della loro età
                                                                        cui ricorrano le condizioni di cui         accompagnamento
                                (L. 118/71, art. 2 -          diritto
                                                                        alla L. 449/1997, art. 8 o della L.        ( L. 508/88, art. 1)
                                all’indennità di frequenza)
                                                                        388/2000, art. 30
                                - Ultrasessantacinquenni con            - Ultrasessantacinquenni con               - Cittadini ultrasessantacinquenni
                                difficoltà persistenti a svolgere i     difficoltà persistenti a svolgere i        con     diritto   all’indennità di
INVALIDI CIVILI
                                compiti e le funzioni propri della      compiti e le funzioni propri della         accompagnamento
ULTRASESSANTACINQUENNI
                                loro età, invalidi 6799%               loro età, inabili 100%                     (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera
                                (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)       (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)           b)
                                                                        - Ciechi civili parziali                   - Ciechi civili assoluti
CIECHI CIVILI                   - Art 4, L.138/2001                     (L. 382/70 - L. 508/88 – L.                (L. 382/70 - L. 508/88 – L.
                                                                        138/2001)                                  138/2001)
                                - Invalidi Civili con cofosi esclusi
                                                                        - Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50
SORDI CIVILI                    dalla fornitura protesica (DM
                                                                        L. 342/2000
                                27/8/1999, n. 332)
                                                                                                                   -Inabili con diritto all’assegno per
                                - Invalidi
                                                                        - Inabili                                  l’assistenza        personale      e
INPS                            (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs.
                                                                        (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)                continuativa
                                503/92, art. 1, comma 8)
                                                                                                                   (L. 222/84, art. 5)
                                                                                                                   - Invalidi sul lavoro con diritto
                                - Invalidi sul lavoro 5079%                                                       all’assegno    per    l’assistenza
                                                                        -
                                (DPR 1124/65, art. 66 )                                                            personale e continuativa
                                                                        (DPR 1124/65,art. 66)
                                - Invalidi sul lavoro 3559 %                                                      (DPR 1124/65 – art. 66)
INAIL                                                                   - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs
                                (D.Lgs. 38/2000, art.13 – DM                                                       - Invalidi sul lavoro con
                                                                        38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 -
                                12/7/2000 - L. 296/2006, art 1,                                                    menomazioni             dell’integrità
                                                                        L. 296/2006, art 1, comma 782)
                                comma 782)                                                                         psicofisica di cui alla L.296/2006,
                                                                                                                   art 1, comma 782, punto 4
                                - Inabili alle mansioni                 - Inabili
INPS GESTIONE EX INPDAP         (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR             (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95,
                                171/2011)                               art. 2)
                                - Invalidi con minorazioni              -   Invalidi con     minorazioni
                                                                                                                   - Invalidi con diritto all’assegno di
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO       globalmente ascritte alla terza ed      globalmente ascritte alla prima
                                                                                                                   superinvalidità (Tabella E allegata
ORDINARI E DI GUERRA            alla seconda categoria Tab. A           categoria Tab. A DPR 834/81
                                                                                                                   al DPR 834/81)
                                DPR 834/81 (7180%)                     (81100%)

HANDICAP                                                                - Art 3, comma 3, L.104/92

           3. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via
           telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale
           www.inps.it nell’area Servizi on line e di seguito, dal menù a sinistra,
           Servizi per il cittadino o Servizi ex Inpdap. Accedendo all’area riservata

                                                                                                                                          7
al richiedente, tramite codice fiscale e PIN, è possibile effettuare le
successive scelte: per aree tematiche –attività sociali o, in alternativa,
per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio –
domande –Residenze Sanitarie Assistenziali – Domanda.
4. Il modello visualizzato è già parzialmente precompilato con i dati
identificativi del soggetto richiedente. Devono necessariamente essere
inseriti i recapiti telefonici e di posta elettronica, al fine di consentire e
agevolare le comunicazioni da parte dell’Istituto.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indicato
se il beneficiario della prestazione sia o meno ricoverato presso una
RSA ovvero in Strutture specializzate che prestano servizi socio
assistenziali
6. Se il beneficiario risulta già ricoverato, il richiedente dovrà
dichiarare:
a) se il beneficiario stesso sia stato preso in carico dal Servizio Sanitario
Nazionale ai fini dell’ammissione in Residenze Sanitarie Assistenziali.
In tal caso l’Istituto riconoscerà il contributo nei limiti della quota della
retta ad esclusivo carico del beneficiario, fermo restando quanto
previsto dalla successiva lett. b).
b) se vi siano enti/istituti pubblici o società private che concorrono al
pagamento della retta per il ricovero nelle strutture. In tal caso
l’Istituto riconoscerà il contributo nei limiti della quota residua della
retta ad esclusivo carico del beneficiario.
7. Qualora le circostanze di cui al comma 6, lett. a) e b) concorrano, il
richiedente dovrà dichiarare entrambe ed il contributo riconosciuto
dall’Istituto sarà pari alla quota residua ad esclusivo carico del
beneficiario, al netto delle partecipazioni di cui alle predette lett. a) e
b).
8 La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione,
come individuato ai sensi dell’art. 2, comma 6, a decorrere dalle ore
12.00 del giorno 5 aprile 2017 e non oltre le ore 12.00 del giorno 4
maggio 2017.

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Art. 5 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, alla data di inoltro della domanda di
partecipazione al concorso, deve essere in possesso dell’ISEE
SOCIOSANITARIO RESIDENZE in corso di validità, riferita al nucleo
familiare in cui compare il beneficiario, ovvero deve aver presentato la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE
SOCIOSANITARIO           RESIDENZE        valido  al   momento     della
presentazione della domanda, in cui compare il beneficiario, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati
(Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione
Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. Qualora il sistema informatico dell’Istituto non rilevi la
presentazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al
concorso, di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica ovvero la
sussistenza, sempre alla data di inoltro della domanda di
partecipazione    al    concorso,     dell’ISEE  SOCIOSANITARIO
RESIDENZE in corso di validità, la domanda stessa sarà respinta.
3. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata
trasmissione telematica dell’attestazione ISEE da parte degli Enti
convenzionati o di erronea trascrizione dei dati, a cura del richiedente
o dei predetti Enti, all’interno della medesima attestazione.
4. L’acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata
all’interno della procedura, accedendo al sito istituzionale www.inps.it,
nella sezione “Servizi on line” – “Accedi ai servizi” e di seguito, nel
menù a sinistra, “Servizi per il cittadino”; attraverso questa funzione,
si accede alla propria area riservata e, di seguito, è possibile
selezionare la funzione che permette la verifica dell’acquisizione delle
certificazioni presenti a sistema.
5. L’attestazione ISEE è obbligatoria ai fini della redazione della
graduatoria degli ammessi con riserva, di cui all’art. 6.

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Art. 6 - Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L’Istituto, in esito all’istruttoria delle domande di partecipazione al
concorso, redige la graduatoria degli ammessi con riserva, in ordine
crescente di ISEE sociosanitario residenze in corso di validità, entro il
24 Maggio 2017.
2. I soggetti che risultano essere stati dimessi negli ultimi 12 mesi dalle
strutture di proprietà dell’Istituto (Casa Albergo Monteporzio Catone e
Casa Albergo La Pineta di Pescara), in quanto non più in possesso del
requisito della autosufficienza, sono ammessi con priorità in
graduatoria.
3. La graduatoria, per ragioni di tutela della privacy, sarà pubblicata
con l’indicazione del solo numero di pratica sul sito www.inps.it.
4. L’ammissione con riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli
interessati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o
mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di
partecipazione.
5.Ciascun richiedente, accedendo all’Area riservata, potrà visualizzare
la propria posizione in graduatoria.
6. Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 3 luglio
2017 ore 12.00, sarà possibile presentare nuove domande, per coloro
che non hanno già presentato domanda entro il 4 maggio 2017.
Le nuove domande saranno ammesse in graduatoria dopo almeno
trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione e comporteranno
l’aggiornamento della graduatoria degli idonei. La graduatoria degli
idonei verrà aggiornata a decorrere da Settembre, il primo giorno
lavorativo di ogni mese e sarà pubblicata sul sito dell’Istituto. Le
nuove domande di cui al presente comma saranno valutate secondo i
criteri e con le modalità di cui al presente Bando.

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Art. 7 - Adempimenti a cura del richiedente successivi alla
pubblicazione della graduatoria degli ammessi con riserva

1. Entro il 30 Giugno 2017 accedendo all’Area dedicata, il richiedente
la prestazione, se ha dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso che il beneficiario è ricoverato, dovrà produrre:
a) una dichiarazione della RSA o in una strutture specializzata (modello
A allegato al presente Bando) da cui risulti la data a decorrere dalla
quale il beneficiario è stato ricoverato, se permane la condizione di
ricovero e l’ammontare della retta per il ricovero stesso, con
l’indicazione dell’eventuale quota a carico del SSN.
Contestualmente, il richiedente dovrà rendere in procedura:
b) una propria dichiarazione in ordine alla permanenza o all’insorgere
delle condizioni di cui all’art. 4, comma 6, all’ammontare dell’eventuale
quota di partecipazione di cui alla lett. b) del predetto art. 4, comma 6
e all’ammontare della quota residua ad esclusivo carico del
beneficiario.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, accedendo all’Area
dedicata, il richiedente la prestazione, se ha dichiarato, all’atto
della domanda, che il beneficiario non è ricoverato, dovrà
produrre:
a) una dichiarazione della RSA o della struttura specializzata (modello
B allegato al presente Bando) che presta servizi socio-assistenziali da
cui risulti la data a decorrere dalla quale il beneficiario è stato o sarà
ricoverato e l’ammontare della retta per il ricovero, con l’indicazione
dell’eventuale e quota a carico del SSN.
Contestualmente, il richiedente dovrà rendere in procedura:
b) una propria dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di
cui all’art. 4, comma 6, lett. a) e b), con indicazione della quota residua
ad esclusivo carico del beneficiario.
3. Scaduto il termine di cui ai commi 1 e 2 senza che siano stati
trasmessi all’Istituto i modelli richiesti debitamente compilati, di cui alle
precedenti lett. a), e rese in procedura le dichiarazioni previste, di cui
alle precedenti lett. b), il soggetto ammesso con riserva verrà escluso

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definitivamente dal concorso e si procederà allo scorrimento della
graduatoria di cui all’art. 6, comma 1, con le modalità indicate al
successivo art.8.
4. In caso di rinuncia al beneficio o di cessazione, a qualsiasi titolo, del
ricovero, il richiedente è tenuto ad accedere all’Area riservata e
dichiarare la rinuncia ovvero la data di cessazione del ricovero presso
la struttura. Dalla data indicata verrà sospesa la prestazione erogata
dall’Istituto e, ove ricorrano le condizioni, si procederà al recupero delle
mensilità non dovute.
5. Il richiedente è, altresì, tenuto a dichiarare - accedendo all’Area
dedicata – i periodi di mancata presenza nella struttura, anche in caso
di ricovero ospedaliero, pena la decadenza dal beneficio a far data
dall’inizio dell’assenza e, ove ricorrano le condizioni, il recupero delle
mensilità non dovute. Ove l’assenza a qualsiasi titolo determini una
riduzione della retta a carico dell’ospite, il dichiarante, accedendo
all’Area riservata, dovrà comunicare all’Istituto tale circostanza, al fine
di consentire la rideterminazione dell’ammontare del contributo per le
mensilità interessate.
6. Se successivamente al collocamento utile nella graduatoria degli
aventi diritto e conseguente fruizione della prestazione, il beneficiario
sia preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero riceva un
contributo ai sensi dell’art. 4, comma 6, lett. b), il richiedente, entro
tre giorni dalla comunicazione di presa in carico del beneficiario da
parte del Servizio Sanitario Nazionale ovvero di erogazione del predetto
contributo, è tenuto ad accedere all’Area riservata e dichiarare
all’Istituto le predette circostanze, allegando nuovo modello A
sottoscritto dal rappresentate legale della RSA o della struttura
specializzata, pena la decadenza dal beneficio a far data dal verificarsi
delle stesse e, ove ricorrano le condizioni, il recupero delle mensilità
non dovute. Nel caso in cui le predette dichiarazioni siano regolarmente
rese, l’ammontare del contributo verrà rideterminato detraendo
l’importo a carico del SSN e/o l’importo del contributo di cui all’art. 4,
comma 6, lett. b).

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7. Nei primi venti giorni del mese di Ottobre, Gennaio, Aprile e Luglio,
il richiedente la prestazione, accedendo all’Area dedicata, è tenuto ad
inviare una dichiarazione della RSA o della struttura specializzata
(modello trimestrale allegato al presente Bando) che attesti la
permanenza del beneficiario presso la stessa. Qualora il richiedente
non invii la predetta dichiarazione nei termini previsti, l’Istituto
sospenderà la prestazione e avrà cura di inviare allo stesso un avviso
bonario, assegnando un nuovo termine per l’adempimento. Decorso
quest’ultimo termine, l’Istituto procederà all’interruzione definitiva
della prestazione e, ove ricorrano le condizioni, al recupero delle
mensilità non dovute.

Art. 8 - Scorrimento della graduatoria – Pubblicazione
graduatoria degli aventi diritto.

1. L’Istituto procederà all’eventuale scorrimento della graduatoria degli
idonei per un numero di posti pari al numero degli ammessi con riserva,
come risultanti dalla graduatoria di cui all’art. 6 successivamente
esclusi dal concorso ai sensi dell’art. 7, comma 3.
2. Ai beneficiari subentrati sarà data comunicazione di quanto sopra
con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o mediante sms
al numero di telefono mobile indicati nella domanda di partecipazione.
3. I soggetti ammessi alla prestazione a seguito di scorrimento della
graduatoria saranno tenuti agli adempimenti di cui all’art.7, entro i
termini che saranno indicati nella comunicazione di cui al comma 2 del
presente articolo, pena l’esclusione definitiva dal concorso.
4. L’Istituto procederà ad eventuali ulteriori scorrimenti il primo giorno
lavorativo del mese, a decorrere da Settembre 2017, nei limiti dei posti
disponibili a seguito di rinunce al beneficio ovvero una cessazione del
ricovero a qualunque titolo.

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5. Il beneficiario subentrato a seguito di scorrimento fruirà della
prestazione per i mesi residui. Pertanto, nel caso in cui sia già
ricoverato presso la struttura, il contributo sarà erogato con decorrenza
dalla mensilità nella quale l’Istituto comunica all’interessato il diritto
alla prestazione; negli altri casi, il contributo sarà erogato dalla data
del ricovero presso la struttura medesima.
6. In ogni caso, il contributo sarà erogato fino e non oltre la scadenza
della prestazione, prevista, ai sensi dell’art. 9, comma 4, alla data del
31 dicembre 2018.

Art. 9 - Importo del contributo e modalità di erogazione

1. L’ammontare massimo del contributo è pari a Euro 32.400,00
erogabili in diciotto rate mensili dell’importo massimo di € 1.800,00
ciascuna.
2. L’importo del contributo non potrà, in ogni caso, essere superiore
all’importo della retta a carico del beneficiario. L’eventuale quota
eccedente l’importo del contributo resterà ad esclusivo carico del
beneficiario.
3. Il contributo verrà erogato per diciotto mesi, con cadenza mensile,
a decorrere dal 1° luglio 2017 fino a 31 dicembre 2018, ovvero con le
decorrenze previste dall’art. 8, comma 5, in caso di beneficiari che
maturano il diritto a seguito di scorrimenti della graduatoria. Resta
fermo che il contributo potrà essere riconosciuto solo in caso di
avvenuto ricovero e con decorrenza dalla data di ricovero stesso se
successiva al 1° luglio 2017.
4. L’erogazione del contributo sarà comunque interrotta in caso di
rinuncia o cessazione del ricovero antecedenti alla data di scadenza
della prestazione, prevista per il 31 dicembre 2018.
5. Il contributo mensile non è riconosciuto in caso di permanenza
presso la struttura, nel mese precedente a quello dell’erogazione, per
un numero di giorni inferiore a quindici. Tale mensilità non può essere
recuperata.

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6. Il contributo viene erogato direttamente al beneficiario sul conto
corrente intestato o cointestato al medesimo, indicato nella domanda
di partecipazione al concorso.
7. In caso di ricovero gratuito, gli invalidi civili totali titolari di indennità
di accompagnamento, sono tenuti agli adempimenti previsti per la
presentazione del modello ICRIC (invalidità civile ricoveri). In questo
caso l’indennità di accompagnamento verrà sospesa d’ufficio per tutto
il periodo di durata della condizione stessa di ricovero. Il ricovero si
considera gratuito quando il costo dello stesso è totalmente coperto dal
contributo erogato dall’INPS anche in concorrenza con altre pubbliche
amministrazioni pubbliche e/o statali.

Art. 10 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. La documentazione, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e comma 2,
lett. a) dovrà essere acquisita mediante apposita procedura
informatica, nelle modalità che verranno indicate al richiedente in
occasione delle comunicazioni con cui l’Istituto formalizza il diritto alla
prestazione.

Art. 11 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà
controlli sulle dichiarazioni rese. Ove risultassero dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati
non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste
sanzioni penali.
2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n.
183, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali
difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in
sede di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel
sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste
sanzioni.

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3. Nel casi di cui ai precedenti commi l’Istituto cesserà
immediatamente l’erogazione della prestazione e procederà alla
ripetizione delle somme indebitamente erogate.

Art. 12 – Istanze di riesame e ricorsi giudiziari

1. Eventuali istanze di riesame in autotutela, dovranno essere
presentate, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli
aventi diritto, alla Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza,
invalidità civile e altre prestazioni, presso la Sede provinciale
competente per territorio.
2. Il foro competente eletto per eventuali controversie giudiziarie è
quello di Roma.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1.Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile dell’Area
Prestazioni sociali della Direzione Centrale Sostegno alla non
autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni.

Art. 14 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all’interno dell’area riservata
dei Servizi on line, è possibile visualizzare la domanda presentata,
verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell’attestazione
ISEE, l’esito del concorso.
Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde
803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari).

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Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del
gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo
con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato
dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 27 marzo 2017

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