Canile consortile delle Comunità Montane della provincia di Sondrio e del Comune di

Pagina creata da Nicolò Oliva
 
CONTINUA A LEGGERE
Canile consortile delle Comunità Montane
   della provincia di Sondrio e del Comune di
                     Sondrio

         CAPITOLATO           SPECIALE SERVIZIO DI ASSISTENZA
                 VETERINARIA DEL CANILE CONSORTILE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Oggetto del presente capitolato è il servizio di assistenza veterinaria e sanitaria nel
   canile consortile delle cinque Comunità Montane e del Comune di Sondrio e sito il
   località Busteggia in comune di Montagna in Valtellina (SO).

2. L’attività prevede la gestione dei seguenti servizi:
   a) presenza programmata di un veterinario nella struttura secondo le esigenze di
      servizio;
   b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d’urgenza;
   c) vaccinazioni e soppressioni eutanasiche;
   d) controllo del registro di carico e scarico degli animali;
   e) controllo della corretta identificazione dei cani ovvero della presenza di tatuaggi
      leggibili o di microchips;
   f) vigilanza sulla razione alimentare.
3. Il medico veterinario incaricato è il responsabile sanitario del Canile Rifugio (art 16 del
Regolamento Regionale n. 2 del 13.04.2017) e, in quanto tale, avrà responsabilità sulle
procedure dettagliate nel “Manuale delle procedure” allegato alla deliberazione della
Giunta Esecutiva del 26.03.2019 n. 33 e disponibile nel sito della Comunità Montana
Valtellina di Sondrio.
Fra i diversi compiti si segnalano le seguenti attività:
   a) vigilanza e controllo sanitario sulla struttura al fine di verificarne l’idoneità
      igienico-sanitaria e assicurarne le condizioni di igiene e pulizia;
   b) vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli
      animali;
   c) controllo dello stato di salute degli animali custoditi nella struttura;

                                             - 1-                      Capitolato speciale veterinari 2019
Capitolato speciale servizio veterinario presso il canile

   d) accertamenti e indagini al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle
      malattie trasmesse dagli animali ospiti;
   e) organizzare e presiedere la commissione per l’affido degli animali e nel rapporto
      con i volontari;
   f) verifica dell’applicazione delle norme sanitarie previste per il Canile Rifugio ed in
       particolare del Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 nonché del
       “Manuale delle procedure”.
Il veterinario è inoltre responsabile:
   a) della gestione dell’armadietto dei farmaci verificando le necessità e
     programmando con gli Uffici della Comunità Montana l’approvvigionamento dei
     farmaci e presidi sanitari;
   b) dell’attrezzatura delle sale veterinarie, comunicando esigenze, necessità di
      manutenzione e collaborando per l’ottimizzazione e la funzionalità della struttura
      nell’ambito veterinario.
Il veterinario è inoltre disponibile, qualora se ne ravvisasse la necessità e nell’ambito
degli accordi con l’ATS della Montagna, ad effettuare interventi sanitari e chirurgici
richiesti e concordati con il Servizio Veterinario.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Presenza nella struttura
Il professionista si impegna ad essere presente presso il canile almeno tre giorni alla
settimana per un ammontare complessivo di 12 ore settimanali. Tale orario non può
essere suddiviso in frazioni inferiori alle 2 ore. Il veterinario deve organizzare il proprio
orario all’interno della fascia oraria lavorativa del personale della ditta gestrice, inoltre
la distribuzione delle ore o giorni lavorativi deve comprendere in modo vincolante il
venerdì pomeriggio o il sabato mattina per poter avere il contatto con il pubblico e
seguire l’iter di affido dei cani. L’orario scelto deve essere comunicato al Committente e
ogni variazione sarà poi comunicata e concordata.
La presenza deve essere documentata in un apposito registro detenuto presso il canile
rifugio e consultabile dall’Ente gestore e dall’autorità sanitaria competente e riportante
i seguenti elementi: data, orario di presenza e attività svolta.
Attività
Il veterinario incaricato provvede a dare attuazione alle procedure che lo coinvolgono e
descritte nel Manuale delle procedure. Sovrintende al buon funzionamento della
struttura e segnala all’Ente committente eventuali disfunzioni. Le attività chirurgiche e
di alta specializzazione devono essere effettuate in orario differente dalla presenza
ordinaria del Veterinario presso la struttura (oltre le 12 ore settimanali).

                                                -2-
Capitolato speciale servizio veterinario presso il canile

Nell’ambito delle attività affidate al Veterinario incaricato si sottolinea in particolare gli
ambiti di intervento nella gestione dei farmaci, degli affidi, della diagnosi (anche
psicologica e comportamentale dei cani), delle terapie e del controllo delle patologie
infettive.
Il Veterinario incaricato avrà anche il compito di segnalare i cani che hanno la necessità
di essere vagliati da figure specializzate quali il veterinario comportamentista o
necessità di un percorso educativo - riabilitativo con un educatore cinofilo.
Spazi a disposizione
Le sopra citate attività dovranno essere effettuate nei locali veterinari messi a
disposizione presso il canile ad eccezione degli interventi di alta specializzazione che il
professionista dovrà effettuare presso uno studio veterinario autorizzato dall’autorità
sanitaria competente o presso strutture pubbliche o private appositamente
convenzionate.
Il professionista può, a sua discrezione, effettuare interventi chirurgici e di
sterilizzazione presso un laboratorio autorizzato o clinica specializzata in alternativa alla
sala chirurgica presente nel canile di Busteggia. Tale scelta non deve comportare
tuttavia un aumento dei costi per la Comunità Montana che si ritiene esentata da
eventuali responsabilità e oneri derivanti dal trasporto e dalla degenza dei cani al di
fuori della struttura. Inoltre non potrà essere posto a carico dell’Ente il costo del
materiale chirurgico necessario per detti interventi.
Il professionista è responsabile delle attrezzature mediche presenti nel canile e della
custodia dei medicinali che dovranno essere riposti in un armadio chiuso a chiave e
ottempera agli adempimenti relativi previsti dalla normativa vigente.

ART. 3 - REQUISITI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
I requisiti che il professionista deve possedere per poter svolgere il servizio di assistenza
sanitaria e veterinaria del canile rifugio sono i seguenti:
- essere in possesso di laurea in Medicina Veterinaria;
- essere iscritto all’Albo Veterinario;
- non intrattenere alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici o comunque di
tipo subordinato che gli impedisce lo svolgimento di attività di libero professionista;
- avere la disponibilità (anche tramite convenzione od altra forma di accordo) di una
struttura autorizzata per l’effettuazione di interventi di chirurgia veterinaria.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il professionista si impegna ad organizzare e provvedere agli interventi di assistenza
sanitaria e veterinaria previsti dal presente capitolato a suo completo rischio ed onere
assumendo a proprio carico le spese relative ad eventuali prestazioni di assistenza

                                                 -3-
Capitolato speciale servizio veterinario presso il canile

infermieristica. Qualora le strutture del canile siano considerate insufficienti per le
degenze post operatorie, le eventuali spese di degenza in strutture specializzate devono
essere comprese nei costi espressi nell’offerta “Interventi di alta chirurgia”. Questi
inoltre comprendono anche i costi di trasferimento degli animali.
E’ a carico del professionista ogni responsabilità per gli infortuni occorsi, nonché per i
danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza dell’esecuzione del presente
incarico.
Al momento dell’incarico il professionista deve scambiare i documenti relativi al DUVRI
con la ditta che gestisce il canile. Il professionista inoltre, in sede di gara, dovrà
dichiarare i costi per la sicurezza che verranno affrontati durante il periodo d’incarico.

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere garantito per il periodo 01.06.2019 -
31.05.2021.
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa
aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in
pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.
L’appalto non è soggetto a rinnovo automatico.
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto
e qualora i servizi siano stati svolti in maniera pienamente soddisfacente per la
Comunità Montana, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del
rapporto, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, l’affidamento dei servizi potrà
essere rinnovato al soggetto aggiudicatario ai patti e alle condizioni disciplinate nel
presente capitolato, nei due anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.
Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi,
l’affidamento del servizio avverrà sino a un massimo di ulteriori due anni. Qualora
l’Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà è tenuta a darne comunicazione per
iscritto alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo
PEC.
In ogni caso alla scadenza, su richiesta della Stazione appaltante e qualora ciò si renda
necessario per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, potrà essere attivata
la proroga tecnica, per un periodo di mesi tre, nelle more dell’espletamento del
procedimento di gara per l’individuazione di un nuovo professionista.

ART. 6 - IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO E COMPENSO
Importo stimato dell’appalto
Il valore dell’appalto è stimato in complessivi €. 100.000,00 (centomila/00) così
suddiviso:

                                               -4-
Capitolato speciale servizio veterinario presso il canile

-       valore a base di gara per il periodo 01/06/2019 – 31/05/2021 di € 50.000,00;
-       eventuale proroga per un ulteriore periodo di due anni per un importo di €.
        50.000,00;
eventuale proroga tecnica a richiesta del Committente, qualora si rendesse necessaria
al fine di garantire l’espletamento delle ordinarie procedure di gara per la gestione del
servizio, alle medesime modalità del presente capitolato, con quantitativi proporzionati
ai tre mesi di proroga.
Compenso
Il compenso che la Comunità Montana dovrà corrispondere per il servizio in oggetto
corrisponde a quanto dettagliato nell’offerta presentata in sede di gara, ovvero:
Compenso mensile                Euro ___,00;
Ovario isterectomia             Euro ___,00;
Orchiectomia                    Euro ___,00;
Intervento di alta chirurgia    Euro ___,00;
Soppressione eutanasica         Euro ___,00;
Intervento di pronto soccorso Euro ____,00;
Saranno liquidati solo gli interventi di alta chirurgia e analisi di laboratorio
precedentemente concordati con gli Uffici e, quest’ultimi, rimborsati previa
presentazione di attestazione di pagamento.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere o di modificare il programma degli interventi
chirurgici.

ART. 7 – SUBAPPALTO E COLLABORAZIONI
Il professionista può avvalersi del subappalto, previa preventiva e tempestiva
comunicazione all’Ente, esclusivamente nei seguenti casi:
       per gli interventi di alta chirurgia;
       per astensioni dal lavoro nel caso di assenze per malattia;
       per astensione per ferie (per un massimo di 30 giorni all’anno)
Tali sostituzioni temporanee non comportano per l’Ente variazione di costi o di
attribuzione di responsabilità nell’incarico che resta a completo carico del veterinario
titolare del servizio. Il professionista incaricato oltre ad indicare il periodo di sostituzione
deve fornire i riferimenti del veterinario che provvede alla sostituzione e tutta la
documentazione attinente.
Al di fuori di quanto sopra citato è vietato al professionista subappaltare in tutto o in
parte il servizio pena l'immediata rescissione del contratto e la conseguente rivalsa dei
danni subiti.

                                                  -5-
Capitolato speciale servizio veterinario presso il canile

In merito alle collaborazioni per l’attività chirurgica che necessita l’apporto di
un’assistenza operatoria, il professionista deve comunicare il nominativo del collega che
opera con lui e trasmettere la documentazione attestante i requisiti professionali dello
stesso.

ART. 8 - PAGAMENTI
La Comunità Montana liquiderà al professionista incaricato, con cadenza bimestrale e
posticipatamente, i corrispettivi dovuti, oltre all’IVA di legge, dietro presentazione di
regolare fattura bimestrale, fermo restando che i corrispettivi saranno erogati sulla base
delle prestazioni effettivamente eseguite. Il pagamento avverrà entro trenta (30) giorni
dal ricevimento della fattura e nota delle prestazioni effettuate e concordate o nel
maggior termine necessario per la verifica della regolarità contributiva. Nel caso di
errori od inesattezze contenute nella fattura, si intende che il termine di pagamento
decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura corretta. Le fatture dovranno
essere conformi a D.M. n. 55/2013 relativo alla fatturazione elettronica e quindi
dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio (che per la Comunità Montana Valtellina di
Sondrio è UFFGLB) e il CIG (Codice Identificativo Gara) – 7864927713 - . Il Professionista
incaricato è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al rapporto
collaborativo instaurato.

ART. 9 – INFORMAZIONI AL COMMITTENTE
Il professionista dovrà presentare, contestualmente alla fattura elettronica un prospetto
con gli interventi effettuati con l’elenco degli animali interessati, individuati per codice e
nome. Sono previsti incontri semestrali con l’Ente che verranno intensificati in caso di
necessità.

ART. 10 - RIFERIMENTI
Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rimanda alla legge quadro n.
281 del 14.08.1991, alla Legge Regione Lombardia n. 33 del 30.12.2009 (e ss.mm.ii) e a
tutte le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto,
sono a carico del professionista risultato aggiudicatario del servizio.

ART. 12 - ELEZIONE DEL DOMICILIO
Prima della stipula dell’atto contrattuale, il veterinario incaricato dovrà eleggere il
proprio domicilio in provincia di Sondrio. Detto domicilio dovrà essere mantenuto in
provincia di Sondrio per tutta la durata del rapporto contrattuale ed ogni eventuale

                                                 -6-
Capitolato speciale servizio veterinario presso il canile

variazione, sempre beninteso nell’ambito del territorio della provincia di Sondrio, dovrà
essere comunicata entro ventiquattro (24) ore.

ART. 13 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il professionista incaricato è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa
applicabile, nei confronti del personale dipendente e non, utilizzato per lo svolgimento
del servizio, in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa. Il veterinario ha
l’obbligo di osservare nei confronti del proprio personale dipendente a qualsiasi titolo le
norme e le prescrizioni di legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione
ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i contributi e
le quote di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a provvedere per
lo stesso personale all’assicurazione agli effetti assistenziali e per gli infortuni sul lavoro,
e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con
particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 - CONTROLLO E PENALITA’
La Comunità Montana si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la
vigilanza sul servizio e sullo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria e
veterinaria, anche effettuando controlli in ogni momento e senza alcun preavviso. Ogni
inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente capitolato,
fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà
contestata a norma della legge n. 241/90 con invito a voler presentare eventuali scritti
difensivi entro sette (7) giorni. Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti,
potrà essere comminata una penale dello 1% (uno per cento) sull’importo mensile di
aggiudicazione moltiplicato per il numero dei giorni di ritardo nell’espletamento del
servizio e una penale del 10% (dieci per cento) sull’importo mensile di aggiudicazione
per il servizio effettuato in modo non conforme a quanto disposto dal presente
capitolato. Qualora ne ricorressero i presupposti, si darà corso alla procedura di cui al
successivo articolo 15.

ART. 15 - RISOLUZIONE CONTRATTO
A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell’esecuzione del
servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione delle prescrizioni del
presente capitolato, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili al
professionista incaricato, la Comunità Montana, previa contestazione, a norma della
legge n. 241/90, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva l’eventuale
azione di risarcimento danni, e di provvedere, quindi, all’assegnazione del servizio, al
secondo classificato risultante dalla graduatoria di gara.

                                                  -7-
Capitolato speciale servizio veterinario presso il canile

ART. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il contratto di cui al presente capitolato è
competetene il Foro di Sondrio.

ART. 17 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma
2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 18 - PRIVACY
Il veterinario dichiara che i dati vengono trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a
tale scopo.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO e PIANO ANTICORRUZIONE
Il professionista dichiara di conoscere e s’impegna a rispettare, per quanto compatibile
con quanto previsto nell’incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di
cui al DPR. n. 62 del 16 aprile 2013, il Codice di comportamento dei dipendenti della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell’Ente. E’ compito del Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza della Comunità Montana presentare formale
contestazione nel caso di eventuale violazione dei Codici o del Piano, indicando i termini
entro i quali si possono presentare le proprie giustificazioni e/o chiarimenti. In caso di
mancata giustificazione, o per violazioni gravi, la Comunità Montana procederà alla
risoluzione del contratto. Il veterinario dichiara di non trovarsi in alcuna situazione,
neanche potenziale, di conflitto d’interessi né con la Comunità Montana Valtellina di
Sondrio e gli Enti Proprietari della struttura, né con i Comuni facenti parte della
provincia di Sondrio.

ART. 20 - RINVII
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, le parti dichiarano di rimettersi
alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia. Il professionista
incaricato dichiara inoltre di prendere visione e rispettare il Piano di Sicurezza
predisposto dalla ditta gestore e ad ottemperare a quanto previsto in merito alle
normative per la Sicurezza (DUVRI ecc.)

                                                 -8-
Puoi anche leggere