Parma Medica - Omceo Parma

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Parma Medica - Omceo Parma
Mattioli 1885   Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Parma - Spedizione in a.p. - 45% - ART 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 - Filiale di Parma

 Parma Medica               atti del convegno
                                                          PARMA - 11 MAGGIO 2018

                                                          BIOTESTAMENTO E CURA.
                                                          UNA RIFLESSIONE SULLA
                                                          COMPLESSITÀ DELL’ATTO
                                                          MEDICO
                                                          Convegno organizzato dall’Ordine dei medici di
                                                          Parma e patrocinato dalla Fnomceo
                                                          Pablo Picasso Scienza e Carità

                                                          “È necessario vivere con dignità,
                                                          ma per questo morire anche con dignità…”
                                                          Mons. Carlo Maria Martini
Parma Medica - Omceo Parma
Parma Medica 2/2018

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Ore 9.00 - PRESENTAZIONE DEL                      Ore 10.50 - Le DAT: il nuovo cambio di         Ore 15.15 - L’oncologo di fronte alla
CONVEGNO                                          passo della Deontologia                        mutazione dell’approccio terapeutico
                                                  Maurizio Benato - Componente Consiglio         e umano nella limitazione della
                                                  Nazionale Bioetica                             sofferenza: la cura della persona assistita
                                                                                                 nell’accompagnamento a tutela della sua
                                                  Ore 11.30 - La legge in chiaroscuro:
I SESSIONE: ASPETTI DI DIRITTO                                                                   dignità nelle fasi finali della vita.
                                                  dalla cura all’interruzione delle Cure. Il
BIODIRITTO E DEONTOLOGIA                                                                         Francesco Leonardi - Direttore UOC Oncologia -
                                                  medico e il coraggio delle scelte nella
Ore 9.15 - La Legge in controluce: tra                                                           Azienda Ospedaliera di Parma
                                                  programmazione delle cure.
diritto del paziente e dovere del medico.
                                                  Rossana Cecchi - Direttore UOC Medicina        Ore 15.45 - La valutazione del MMG del
Nell’ambito del diritto e delle norme
                                                  Legale Università di Parma                     rapporto medico paziente dalla continuità
costituzionali: dall’obiezione di coscienza
                                                                                                 delle cure all’assistenza del fine vita.
al criterio di beneficialità. Non si sposta il    Ore 12.10 - L’entità delle cure in
                                                                                                 Paolo Ronchini - Vice Presidente Ordine dei
rapporto di cura medico-paziente.                 Rianimazione: quando, e se, sospendere il
                                                                                                 Medici di Parma
MODERATORI: Filippo Anelli - Presidente           trattamento intensivo.
Nazionale FnomceO                                 Sandra Rossi - Direttore UOC Anestesia e       Ore 16.15 - La terapia del dolore:
Pierantonio Muzzetto - Presidente Ordine          Rianimazione 1 Azienda Ospedaliera di Parma    non accanimento terapeutico e
Medici di Parma, Docente di Etica e                                                              non interferenza sulle dichiarazioni
                                                  Ore 12.15 - DISCUSSIONE
Deontologia Medica Università di Parma                                                           anticipate ma espressione etica
                                                  Ore 13.15 - PAUSA PRANZO                       dell’autodeterminazione del paziente.
Ore 9.30 - Gli aspetti legislativi e la
                                                                                                 Maurizio Leccabue - Direttore UOC f.f.
responsabilità professionale medica da
                                                                                                 Anestesia e Rianimazione 2 - Azienda
carenza di consenso: danno al diritto di
                                                                                                 Ospedaliera di Parma
autodeterminazione o danno al diritto alla        II SESSIONE: TAVOLA ROTONDA
salute?                                                                                          Ore 16.45 - Gli aspetti medico legali
                                                  Ore 14.30 - Il rispetto delle volontà del
Gianfranco Iadecola - Giurista - Già Magistrato                                                  della condotta medica in caso di DAT e
                                                  paziente e il rafforzamento del rapporto di
della Corte di Cassazione                                                                        il rapporto medico e paziente fra legge e
                                                  cura fra medico e paziente. Il medico e la
                                                                                                 deontologia
Ore 10.10 - Biodiritto:                           palliazione: limiti o estensioni? La pratica
                                                                                                 Nicola Cucurachi - Docente Medicina Legale
dall’autodeterminazione delle cure alle           quotidiana con le esperienze a confronto.
                                                                                                 Università di Parma
decisioni di fine vita alla luce della norma      MODERATORI: Roberto Monaco - Segretario
Costituzionale (artt. 13 e 32). Modelli           Nazionale FNOMCEO                              Ore 17.00 - DISCUSSIONE
comparati e argomenti.                            Pierantonio Muzzetto - Presidente Ordine
Antonio d’Aloia - Ordinario Diritto               Medici di Parma, Docente di Etica e
Costituzionale Università di Parma, Presidente    Deontologia Medica Università di Parma
Centro universitario di Bioetica (UCB).                                                          Ore 17.45 - CONCLUSIONI
                                                                                                 Filippo Anelli - Presidente Nazionale FnomceO

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Vita dell’ordine

                                Oltre 270 medici al convegno sul testamento
                                biologico
                                di Pierantonio Muzzetto

Oltre 270 colleghi hanno partecipato al convegno “Biotestamento e cura: una riflessione sulla complessità dell’atto medico - Dal Biodiritto
alla prassi clinica nel rispetto della dignità del vivere e del morire”, organizzato dall’Ordine dei medici di Parma e patrocinato dalla Federa-
zione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri italiani, dal Comune di Parma e dall’Ordine degli Avvocati di Parma.
L’evento che si è svolto allo Starhotel du Parc venerdì 11 maggio ha suscitato molto interesse, con una dettagliata analisi della Legge
219/2017 (GU n. 12 del 16 gennaio 2018), tra diritto del paziente e dovere-diritto del medico. L’ambito è quello del diritto e delle norme
costituzionali: dall’obiezione di coscienza al criterio di beneficialità, tenendo saldo il rapporto di cura medico-paziente.
Una giornata di riflessione e confronto sulla funzione del medico in particolari momenti della vita del paziente, alla luce della nuova legge sul
Biotestamento. Un tema delicato e importantissimo che prima d’ora era trattato nero su bianco esclusivamente sul nostro Codice Deontolo-
gico, alla cui ultima stesura, anche negli articoli riguardanti il fine vita, molta parte ha giocato proprio l’Ordine dei medici di Parma. E proprio
al Codice Deontologico ha guardato il legislatore nella stesura della Legge 219. Una legge che, vista la materia, di certo non ne esaurisce la
complessità, ma che comunque dà indicazioni su alcuni punti.
Gianfranco Iadecola, Giurista – Già Magistrato della Corte di Cassazione è poi intervenuto su “Gli aspetti legislativi e la responsabilità
professionale medica da carenza di consenso: danno al diritto di autodeterminazione o danno al diritto alla salute?”. Di “Biodiritto: dall’au-
todeterminazione delle cure alle decisioni di fine vita alla luce della norma Costituzionale (artt. 13 e 32). Modelli comparati e argomenti”, ha
poi parlato Antonio d’Aloia, Ordinario Diritto Costituzionale Università di Parma, Presidente Centro universitario di Bioetica (UCB).
Sulle “DAT: il nuovo cambio di passo della Deontologia”, ha relazionato Maurizio Benato, Componente Consiglio Nazionale Bioetica. Ha ana-
lizzato “La legge in chiaroscuro: dalla cura all’interruzione delle Cure. Il medico e il coraggio delle scelte nella programmazione delle cure”,
Rossana Cecchi, Direttore UOC di Medicina Legale dell’Università di Parma, mentre Sandra Rossi, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione 1
dell’Azienda Ospedaliera di Parma ha concluso la mattinata intervenendo su “L’entità delle cure in Rianimazione: quando, e se, sospendere
il trattamento intensivo”.
La sessione pomeridiana si è focalizzata invece sul rispetto delle volontà del paziente e sul rafforzamento del rapporto di cura e in partico-
lare si è parlato del ruolo del medico e della palliazione, esaminando limiti ed estensioni, mettendo in evidenza la pratica quotidiana con le
esperienze a confronto.
Tra i relatori Francesco Leonardi, Direttore UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera di Parma, che ha parlato de “L’oncologo di fronte alla
mutazione dell’approccio terapeutico e umano nella limitazione della sofferenza: la cura della persona assistita nell’accompagnamento a
tutela della sua dignità nelle fasi finali della vita”. Paolo Ronchini, Vice Presidente Ordine dei Medici di Parma ha invece portato del medico
di famiglia con “La valutazione del MMG del rapporto medico paziente dalla continuità delle cure all’assistenza del fine vita. De “La terapia
del dolore: non accanimento terapeutico e non interferenza sulle dichiarazioni anticipate ma espressione etica dell’autodeterminazione
del paziente”, ha riferito Maurizio Leccabue, Direttore UOC f.f. Anestesia e Rianimazione 2 - Azienda Ospedaliera di Parma. Infine Nicola
Cucurachi, Docente di Medicina Legale - Università di Parma, ha spiegato “Gli aspetti medico legali della condotta medica in caso di DAT e
il rapporto medico e paziente fra legge e deontologia”.
Ha co-moderato l’incontro Roberto Monaco Segretario Nazionale FNOMCEO, che ha definito la nostra una’bellissima e accogliente comunità
professionale” e il convegno “di altissimo livello contenutistico. A tal punto che riterrei opportuna la divulgazione degli atti di questa giornata a tutti
gli Ordini d’Italia e, perché no, organizzare a Parma un convegno nazionale in materia, a distanza di un anno dall’uscita della Legge”.

                                                                                                                                                          3
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RESPONSABILITÀ SANITARIA: DAL CONTENZIOSO MEDICO ALLE ASSI-
CURAZIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE 24/2017
Convegno organizzato dall’Ordine dei medici di Parma e patrocinato dalla Fnomceo
Pablo Picasso Scienza e Carità

                                                    la partecipazione il Presidente Nazionale egli     mo assolutamente derogare ma certamente ci
APERTURA DEI LAVORI                                 Albi degli odontoiatri, la CAO nazionale, che      saranno dei rapporti sempre più stretti.
Pierantonio Muzzetto, Presidente Ordine             è il dottor Raffaele Iandolo saluto e ringrazio    Ringrazio infine tutte le colleghe e tutti i col-
Medici di Parma, Docente di Etica e Deonto-         per la presenza gli avvocati e l’Ordine degli      leghi oggi presenti. Tralascio alcuni rumors
logia Medica Università di Parma                    Avvocati di Parma, espressamente il Presi-         odierni sull’erogazione dei crediti ECM, ma
                                                    dente Ugo Salvini, col quale si è istaurato un     coloro che li otterranno sono quelli preiscritti,
Care Colleghe, cari Colleghi, amici Avvocati,       rapporto che ci porterà rivedere a Ottobre una     sulla cui necessità ne sono stati edotti tutti gli
Gentili Autorità presenti, ci troviamo in que-      nuova riedizione del Convegno sulla legge 24,      iscritti, per cui coloro che sono giunti e sono
sta giornata che vuole essere una giornata di       sulla responsabilità medica ma con un occhio       in overbooking potranno usufruirne in assenza
riflessione su un argomento importante che è        preciso degli effetti della sua applicazione ad    di coloro che sono iscritti e che non si sono
quello della posizione del medico su un tema        un anno esatto dalla sua promulgazione. Col        presentati.
che lo investe come tale nel rapporto medico-       Comune di Parma, oggi rappresentato dall’As-       A parte ogni considerazione per chi si iscrive e
paziente segna un momento etico della pro-          sessore Paci, che ringrazio e saluto, con cui      non partecipa, che sarà oggetto di valutazione
fessione. Un momento di scelte in ambito di         abbiamo iniziato un importante valutazione         successiva anche da un punto di vista deonto-
salute e di indirizzo dell’oggetto delle cure che   sulle problematiche della Sanità e con cui noi     logico, questa è la motivazione di un diniego
è soggetto autonomo e autodeterminato delle         probabilmente continueremo anche su questo         dovuto al numeroi di partecipanti per ottenere
scelte in momenti critici e delicati del proprio    argomento, in merito ai rapporti tra istituzioni   i crediti ECM.
stato di salute.                                    e cittadino per quello che la legge prevede         Non me ne vogliate, non ce ne vogliate come
Come nell’incipit del convegno è un momen-          nell’ambito delle DAT.                             Consiglio, ma è una questione organizzativa
to di riflessione della comunità medica su un       Il rapporto mai mancato e sempre costante          ma è anche una questione di programmazione:
problema importante, cioè sulla funzione del        con le due Aziende sanitarie, rappresentate        credo anche che dobbiate riconoscere come
medico in particolari momenti della vita e del-     dai due Direttori Generali Fabi e Saccenti, che    serietà del Consiglio che sta portando avanti,
la salute dei nostri pazienti.                      saluto e ringrazio, con le quali c’è un confron-   non solo in questo caso, con la Federazione un
Su questo argomento abbiamo intrapreso              to in onestà intellettuale. Mirato a costruire     programma di formazione che deve essere en-
un percorso di collaborazione prima di tut-         insieme la Parma sanitaria futura nel recupero     tro certi canoni. Quei canoni che la federazione
to con la nostra Federazione - e quindi devo        dei valori che l’hanno fatta grande in passato.    ci richiede, ma che la nostra stessa posizione
ringraziare oggi il Segretario generale della       Credo che questo sia accrescitivo per la sanità    di presidenti di Ordine e di Consiglio ordinisti-
Federazione Nazionale degli Ordini dei me-          di Parma. E penso che quest’Ordine e tutto il      co ci impone di rispettare. Valuteremo in ogni
dici chirurghi odontoiatri che è qui presente       Consiglio siano dell’avviso e nella volontà di     caso di rieditare una nuovo incontro magari nel
e il Presidente Anelli che per un impegno im-       continuare un percorso estremamente impor-         corso dell’anno o nella prossima primavera a
prorogabile, familiare e lavorativo, e difficoltà   tante.                                             distanza di un anno dalla Legge.
oggettive di viaggio non gli ha consentito di       Un ringraziamento anche al Comandante dei           Dopo questo mio preambolo passo al Segre-
raggiungere Parma da Bari dove si trova. Devo       NAS che è il maggiore Di Sario con il quale        tario generale che penso e gradiamo, che fac-
pertanto ringraziare chi oggi è presente e rap-     si è instaurato un rapporto importante, anche      cia la sua parte aprendo insieme a me i lavori,
presenta a pieno titolo la Federazione che è        nell’ambito della tutela della salute e penso      nella sua veste di co-moderatore delle due
il Segretario nazionale. Saluto e ringrazio per     che questo sia un momento da cui non possia-       sessioni odierne.

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Parma Medica - Omceo Parma
Parma Medica 2/2018

                                                                                                          Penso che giornate come questa siano un
 I SESSIONE: aspetti di diritto biodiritto e deontologia                                                  momento di riflessione vero per poter comin-
 La Legge in controluce: tra diritto del paziente e dovere del medico.                                    ciare a ragionare e sicuramente quello che
 Nell’ambito del diritto e delle norme costituzionali: dall’obiezione di coscienza                        verrà detto oggi lo porterò in Federazione
 al criterio di beneficialità. Non si sposta il rapporto di cura medico-paziente.                         perché sono sicuro che darete un contributo
                                                                                                          fattivo alla nostra professione. Grazie.
 MODERATORI: Roberto Monaco Segretario Nazionale FnomceO - Pierantonio Muzzetto
 Presidente Ordine Medici di Parma, Docente di Etica e Deontologia Medica Università di Parma
                                                                                                          Pierantonio Muzzetto, Presidente Ordine
                                                                                                          Medici di Parma, Docente di Etica e Deonto-
                                                     all’Ordine degli Avvocati lo rende ancora più        logia Medica Università di Parma
                                                     interessante. Io sono convinto che laddove
INTRODUZIONE CONVEGNO                                c’è la tutela di un diritto ci sia un avvocato e
Roberto Monaco - Segretario Nazionale                dove c’è la tutela della salute ci sia un me-
FnomceO                                              dico, ragion per cui riuscire a mettere insie-
                                                     me queste due professioni che fanno grande
                                                     un paese civile, oltre chiaramente anche la
                                                     scuola, penso sia un grande impegno ma so-
                                                     prattutto una grande risorsa.
                                                     Oggi si parlerà molto di deontologia e il no-
                                                     stro codice deontologico aveva già chiaro
                                                     cosa fare prima ancora della legge sulle DAT.        Innanzitutto grazie a Roberto Monaco per es-
                                                     Oggi ci è stato chiesto dal Vostro Presidente        sere qui con noi, grazie a voi tutti per essere
                                                     un invito alla riflessione. E la Federazione ha      così numerosi, quello che devo fare adesso
                                                     deciso di riflettere sulla professione del me-       è fare una piccola introduzione. Di mano a
Buongiorno a tutti io sono Roberto Monaco,           dico di oggi e del futuro, per questo stiamo         mano ringrazieremo i nostri relatori perché
sono un internista e sono il Presidente dell’Or-     ridisegnando e rivalutando, riconsiderando la        i relatori oggi presenti rappresentano uno
dine dei medici di Siena e adesso ho l’onore         figura del medico. Per questo abbiamo indetto        spaccato nell’ambito della sanità con, dicia-
di essere il Segretario nazionale della Federa-      gli Stati generali della professione che faremo      mo, visuali e visioni che sono particolari ma
zione quindi porto il saluto di tutto l’esecutivo,   l’anno prossimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che       tra loro complementari.
qui abbiamo anche Raffaele Iandolo che ne            un gruppo di lavoro tra i quali c’è il vostro Pre-     Infatti oggi si alterneranno alla relazione
fa parte in maniera egregia Più che il saluto        sidente Muzzetto, sta lavorando per costruire        sia i giuristi sia bioeticisti sia esperti in bio-
delle autorità, gradirei definirlo il saluto alle    un percorso culturale che ci porterà nel 2019        diritto ma anche medici con taglio legale e
Autorità perché in questo momento difficile,         agli Stati generali per ridefinire la professio-     medici con taglio pratico professionale, che
veramente difficile della nostra professione         ne. Questa riflessione vogliamo farla non da         agiscono nel quotidiano, nelle problematiche
la prima cosa da dire come segretario nazio-         soli, non vogliamo essere autoreferenziali           che sono qjuelle cliniche che noi medici quo-
nale è grazie, grazie a tutti quei colleghi che      perché questo sarebbe la nostra sconfitta, la        tidianamente dobbiamo gestire.
con senso del dovere portano avanti i valori         vogliamo fare insieme alla società civile, la        Ci sarà poi tutta una serie di relazioni che
della professione. I problemi sono tanti e so-       vogliamo fare insieme ai nostri stakeholders,        sarà aperta dal giudice Iadecola che oggi
prattutto sono legati alla burocratizzazione di      con gli avvocati, con i filosofi, con la politica,   non a torto è considerato uno dei più impor-
tutto quello che è la salute, il tempario degli      con i giornalisti, ma soprattutto vogliamo farlo     tanti giuristi in ambito sanitario, ci sarà il
ospedali, la carenza dei medici, le regioni non      con i cittadini. Sono stato l‘altro ieri a un in-    prof. D’Aloja che è costituzionalista, esperto
hanno la voglia di investire nonostante dal          contro con Cittadinanza attiva perché io sono        in biodiritto, presidente della Consulta bioe-
governo vengano delle indicazioni diverse,           convinto che la relazione di cura è veramente        tica dell’Università; ci sarà Maurizio Benato,
tutto questo fa si che fare il medico oggi non       il nostro punto fondamentale e insieme ab-           componente del Comitato di bioetica nazio-
è facile e se ancora la sanità italiana è fra le     biamo iniziato a lavorare su questo. Verranno        nale; ci sarà la Rossana Cecchi, ordinaria
migliori al mondo, sicuramente bisogna dire          distribuiti a livello nazionale delle locandine      di medicina legale e Sandra Rossi, che è la
grazie ai medici.                                    dove ci sono delle vignette, in una c’è un me-       nostra rianimatrice, direttrice della Rianima-
Sono venuto volentieri perché al Presidente          dico che parla con un paziente e il paziente         zione di Parma, portando il loro contributo da
Piero Muzzetto mi lega una amicizia profon-          gli dice: ‘non mi ascolti più come una volta’, e     un punto di vista della pratica quotidiana ,
da da tanti anni, considerate che da giovane         in un’altra c’è il medico che al paziente dice:      con esperienza importanti.
Presidente d’Ordine fra le prime persone che         ‘non mi guardi più come una volta’. Ecco noi           Nel pomeriggio, dedicheremo la sessione
ho conosciuto e che mi è stato vicino è pro-         dobbiamo cominciare o meglio a continuare            a una riflessione interna alla professione e
prio stato Piero Muzzetto e quindi era dove-         con forza ad ascoltarci e a guardarci e non          saranno considerati alcuni aspetti della quo-
roso essere con voi stamattina.                      lasciare ad altri una prerogativa che è nostra       tidianità, delle contraddizioni e delle neces-
L’argomento che oggi affrontate è un argo-           ed è sancita dal nostro codice. La relazione di      sità, di esigenze e di spaccati professionali
mento importante ed affrontarlo insieme              cura è un atto medico.                               ricorrenti nelle domande e nelle richieste
                                                                                                          che ci giungono.
                                                                                                                                                           5
Parma Medica - Omceo Parma
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Ma anche dell’oggetto delle posizioni del          zioni che hanno un fil rouge, con la revisione    paternalismo troppo frettolosamente abban-
medico di fronte a situazioni particolari:         del medico del futuro e della medicina che si     donato forse non è corretto considerarlo del
nell’ottica del medico di medicina generale,       vorrà assicurare alla collettività.               tutto decaduto. Perché quel medico, che si
del medico che cura il dolore, aspetto prima-      Come Federazione si è iniziato il lavoro pro-     pone allo stesso livello del paziente persona
rio della sofferenza nel fine vita e nei casi di   spettico con la previsione degli Stati genera-    nell’ambito dell’autodeterminazione, parte
malattie progressive e infauste, praticamen-       li, ma l’obbiettivo è andare alla modifica di     da un presupposto di conoscenza e d’espe-
te la terapia antalgica nel paziente difficile,    quella che è la legge intrinseca alla profes-     rienza superiore, per cui pur procedendo alla
nel paziente in stadio avanzato per i tratta-      sione, che è la legge della professione che       spiegazione esercita la maieutica socratica.
menti a cui si fa ricorso.                         per noi medici è il Codice deontologico.          Dunque si pone automaticamente e forse
Perciò, si parlerà degli aspetti medico legali     Se la professione vuole riacquisire un si-        inconsapevolmente, nella posizione di forza,
molto spesso con i problemi che quotidiana-        gnificato nella società e nei rapporti con i      ovvero è sempre persona forte da un punto
mente oggi possiamo avere, si parlerà del          pazienti bisogna che noi pratichiamo una          di vista della conoscenza rispetto al malato,
paziente oncologico.                               deontologia forte. E se noi pratichiamo una       per quanto erudito sui problemi clinici. Quel
Si è limitato a questo ma i problemi sarebbe-      deontologia forte dobbiamo avere il corag-        medico dovrà esercitare in modo virtuoso la
ro tanti, i problemi per esempio che nasco-        gio del rispetto prima di noi stessi e poi del    sua conoscenza ma di norma facendo una
no nel Pronto Soccorso, per il paziente che        rispetto del collega.                             scelta, farcendo fare d’altro canto una scelta
accede con speranza e necessità al Pronto          Oggi, molti dei contenziosi anche clinici na-     guidata, per quanto compartecipata, al pro-
Soccorso.                                          scono dal non rispetto del collega e credo che    prio paziente.
Su questo c’è una iniziativa in campo, per-        questo sia uno dei punti fondanti che sarà        In questa logica si stagliano le Dat, perché il
ché tutto quello che avviene oggi nasce da         alla base della revisione del nuovo Codice        problema che noi ci siamo posti è: ‘ma quel-
una riflessione all’interno del Consiglio,         su cui andremo assolutamente a ragionare.         lo che dice la legge sulle Dat era realmente
che è partita dall’amico Gianni Rastelli che       Nell’esordio, avrete visto, della locandina, è    una novità?
assieme a tutti noi, ha ragionato sulla fat-       citata una frase, tratta da un libro di Andrea    Vi invito a leggere il Codice deontologico
tibilità dell’iniziativa che è proseguita con      Tornielli, di mons. Martini, il cardinale Carlo   negli articoli che richiamano al consenso e
Paolo Ronchini, che è dunque maturata sia          Maria Martini, il quale diceva in momenti         che richiamano all’autonomia professionale,
al nostro interno che a livello nazionale, per     difficili della sua malattia, ma ripresi anche    oltre ai passaggi sull’obiezione di coscienza
cui si è pensato di iniziare con questo primo      da Giovanni Paolo II ‘è necessario vivere con     o comunque alla verifica su basi di coscienza
step.                                              dignità, ma per questo morire anche con di-       e scientifiche il proprio intervento su quelle
Per poi prevedere di fare un percorso, nel-        gnità. Ora qui si pongono, soprattutto in oc-     che sono le dichiarazioni anticipate al trat-
la speranza di poterlo portare a termine ma        cidente, problemi molto gravi’.                   tamento.
con dichiarazione d’impegno, di cui quello         Una riflessione fatta da un gesuita, che a        Quel codice, e Maurizio Benato lo sa, perché
odierno è il primo passo ovvero che questo         certe orecchie potrebbe suonare come con-         in quella assise entrambi eravamo presenti
sia l’inizio del percorso previsto, senza che      fessionale, ma nel momento in cui c’è il ri-      nella commissione deontologica nazionale,
sia minimamente inteso che possano esservi         chiamo alla dignità del vivere e alla dignità     è stato il frutto di numerosi confronti anche
sottovalutazioni o esclusioni di settori d’im-     del morire, la dimensione è una dimensione        significativi e coinvolgenti, non solo sui prin-
portanza della medicina e soprattutto di co-       altamente umana, profondamente umana,             cipi ma sull’essenza dell’essere medico, ma
loro che oggi la rappresentano.                    profondamente rispettosa dell’essere uma-         del rispetto del paziente.
Questo convegno come vi avevo detto prima          no. Cioè profondamente rispettosa di quello       In onestà devo dire che abbiamo cercato,
nasce un po’ per tutta una serie di valuta-        che noi nel Codice deontologico abbiamo           forse non riuscendoci del tutto, di trovare
zioni che sono interne e esterne, ma devono        trasformato da paziente abbiamo fatto pas-        una modulazione tra le varie e variegate
essere valutazioni della professione. Perché       sare per persona assistita.                       posizioni: laiche, religiose, sentendo per reli-
bisogna partire dal presupposto che se la          Quindi il paziente diventa persona, con un        giose abbiamo sentito le varie confessioni, e
professione, ovvero chi esercita, chi profes-      mondo esteso e complesso, rispettoso e            abbiamo sentito e ascoltato i filosofi, a espo-
sa, non abbia chiarezza del proprio agire, ho      rispettato, ma è come tale senziente, che         nenti del mondo laico
paura che i problemi possano nascere ancor         dev’essere tutelata, ma ciò significa che è       È stata una grossa mediazione e forse in
più frequenti perché in molte situazioni c’è       assolutamente debole: in ciò si inserisce la      alcuni passaggi avremo da rivedere alcuni
un richiamo alla coscienza. E laddove c’è          visione del medico che dalla posizione pa-        punti da cui non potremo prescindere. Il va-
richiamo alla coscienza ci possono essere          ternalistica ante litteram è passato da una       lore della legge sulle Dat è uno di questi.
diversificazioni che possono anche essere          dimensione assoluta e decisionale a quella        Quindi io credo in apertura e che oggi il no-
diversificazioni particolarmente evidenti ma       di garanzia dell’autonomia e autodetermi-         stro compito sia quello di ascoltare, ascol-
anche limitanti nell’ambito de in ciò non può      nazione del paziente oggi normata della leg-      tare cosa ci viene detto e soprattutto fare
sottovalutarsi l’aspetto dell’agire non solo in    ge sul Consenso e sulle Dat, in cui proprio       una riflessione interna. Sono convinto che
scienza ma proprio richiamandosi a quella          all’autonomia del medico si contrappone           riflettendo insieme con serenità riusciremo
coscienza che è alla base della salvaguardia       l’autonomia del paziente nell’ambito delle        sicuramente a fare un buon servizio prima
della salute.                                      autodeterminazioni nelle cure.                    di tutto ai nostri pazienti e poi forse a noi
Per cui occorre capire e far capire.               È un processo che ci deve far pensare ma          stessi e alla comunità che rappresentiamo.
Ma non far capire non significa imporre ma è       deve anche mettere noi medici nella condi-        Grazie.
opportuno arrivare a una serie di considera-       zione di pensare una ulteriore cosa, che quel
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Parma Medica - Omceo Parma
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                                                    sempre estremamente critici e pongono at-          e talvolta con la creazione di veri e propri
                                                    tenzione al linguaggio normativo ma anche          principi. Non vorrei allargare il discorso, ma
RELAZIONI                                           alla sistematicità ed all’organicità della di-     tutte le regole in materia di responsabilità
                                                    sciplina. Effettivamente la legge è adegua-        civile del medico (che sono così “sfavorevo-
Gli aspetti legislativi e la responsabili-          tamente chiara ed è, vorrei dire, condivisibile    li” –oggettivamente- per la classe medica),
tà professionale medica da carenza di               nei principi, perché in realtà non fa che mu-      sino all’avvento della legge Gelli-Bianco,
consenso: danno al diritto di autodeter-            tuare e positivizzare, cioè tradurre in principi   sono state dettate dalla giurisprudenza, che
minazione o danno al diritto alla salute?           di diritto, quelli che erano insegnamenti e        ha creato un sottosistema di regole che vale
Gianfranco Iadecola, Giurista – Già Magi-           indicazioni (invero condivisi) della giurispru-    soltanto per la responsabilità professionale
strato della Corte di Cassazione                    denza. Per rapida sintesi, pregando i signori      medica. La regola di fondo -della necessità
                                                    moderatori di richiamarmi quando manchino          del consenso del paziente per qualsiasi atto
                                                    non molti minuti al termine del tempo che          sanitario- che la legge afferma, dunque ap-
                                                    mi è stato concesso, il primo passaggio del        parteneva al diritto vivente: il medico non
                                                    nuovo testo, che afferma il valore essenziale      può intervenire per qualsiasi trattamento,
                                                    del principio del consenso.                        dal più semplice al più complesso, senza
                                                    In realtà è una traduzione del principio           acquisire il consenso del paziente (che è
                                                    dell’art. 32 capoverso della Carta Costituzio-     d’altra parte conseguente ad una adeguata
                                                    nale, ma è una traduzione della elaborazione       informazione dello stesso). La posizione di
                                                    o della puntualizzazione che la regola della       garanzia del medico allora esiste, certamen-
                                                    ordinaria volontarietà del trattamento sani-       te continua ad esistere, e quindi il medico
Anzitutto un ringraziamento a Piero Muzzetto        tario ha ricevuto nella giurisprudenza. Casi       deve fare tutto il possibile per salvaguardare
per questa rinnovata opportunità di venire in       emblematici sono stati già anticipati, il caso     il bene della salute, ma è una posizione di
questa magnifica città e rivedere fisionomie        Welby, il caso Englaro soprattutto, ove si         garanzia condizionata alla acquisizione del
ormai conosciute; come è sempre un piacere          legittima persino la volontà futura, non solo      consenso. Possiamo ormai dirlo per edictum
- non possiamo negarlo-cimentarsi su tema-          la volontà attuale, del paziente. La giurispru-    principis, per previsione normativa, non più
tiche che sono fra le più sensibili tra quelle      denza prima di allora aveva sempre guardato        per enunciato giurisprudenziale.
che pure numerosamente insorgono in am-             con diffidenza a manifestazioni di volontà del     Il consenso deve essere poi conseguente
bito di responsabilità professionale del me-        paziente non provviste del requisito dell’at-      alla informazione del malato: la Cassazione
dico. Chi si interessa di diritto penale, come      tualità. Il testimone di Geova che si presen-      Civile ha ormai posto questo principio e l’in-
ben sanno gli avvocati presenti, sa bene che        tava presso il Pronto Soccorso in stato di in-     formazione deve essere chiara, (il linguaggio
gran parte dei principi giurisprudenziali più       capacità, con l’indicazione scritta esibita dei    “chiaro e piano” di cui parlano le decisioni
significativi sugli istituti fondamentali del di-   parenti – “no sangue” – non veniva accredi-        della Cassazione), adeguata al livello cultu-
ritto penale (mi riferisco ai principi dettati in   tato di una volontà contraria alla trasfusione     rale del paziente (con il rischio facilmente in-
tema di colpa ma anche in tema di causalità)        di sangue perché mancava il presupposto            tuibile di una semplificazione del discorso e
si riferiscono a casi di responsabilità medica.     dell’attualità della volontà stessa:il medico,     di un tradimento di una effettiva ed autenti-
È ora arrivata la nuova disciplina del consen-      in effetti, non poteva conoscere il reale pro-     ca comunicazione informativa), deve essere
so; abbiamo sempre detto che era ben ora            posito del paziente in quel momento. Di qui        esaustiva, deve riguardare i passaggi fonda-
che arrivasse, era una disciplina attesa, si        la diffidenza per le manifestazioni di volontà     mentali della diagnosi, della prognosi, della
è sempre lamentata la anomia in materia,            che non fossero espresse contestualmente           evoluzione della patologia, dei benefici e dei
ossia la mancanza di norme. Nel settore del         alla informazione resa dal medico, e cioè          rischi del trattamento, delle alternative te-
consenso del paziente il legislatore ha tar-        alla rappresentazione da parte del medico          rapeutiche e anche delle conseguenze di un
dato ad intervenire, lasciando quindi ampio         dell’atto da eseguire. La sentenza sul caso        eventuale rifiuto del trattamento o dell’ac-
spazio agli interventi giudiziali. È la giuri-      Englaro scompagina queste regole, dando            certamento diagnostico che viene proposto
sprudenza quindi che ha creato i principi,          persino rilevanza (come sapete) neppure a          al paziente.
tratti in gran parte dal dibattito dottrinale e     volontà scritte, certificate, raccolte in atti     Quale è l’effetto tipico della manifestazione
tratti anche, occorre dire, ed il tema non è af-    “autentici” del passato, ma a manifestazioni       del consenso secondo quello che sappiamo
fatto secondario come abbiamo bene inteso           di volontà o di giudizio o di opinioni da parte    o possiamo enucleare dalle pronunce giuri-
dai primi interventi, dalla stessa deontologia      della paziente risalenti a molti anni prima,       sprudenziali?
medica. Le prime pronunce giurispruden-             ricostruiti per via testimoniale: tale sentenza    È -in parole molto semplici- il trasferimento
ziali in materia di consenso si alimentano          rappresenta la via giudiziaria al testamento       del rischio della prestazione dal medico sul
dell’unico settore dell’ordinamento giuridico       biologico e concretizzail ruolo di supplenza       paziente: il medico naturalmente eseguirà in
generale in cui il principio del consenso è di-     della giurisprudenza. È vero che non appar-        modo corretto, conforme alle leggi dell’arte,
sciplinato, che è il Codice di deontologia me-      tiene alla fisiologia del sistema che i giudici    il trattamento, ma i rischi inevitabilmente e
dica (a partire dal testo che ebbe a recepire i     “facciano il legislatore”, ma se il legislatore    comunque connessi al trattamento - in forza
precetti della Convenzione di Oviedo). È arri-      non interviene e c’è una pressante domanda         dell’acquisizione del consenso informato del
vata questa legge che riscuote, sorprenden-         di giustizia accadrà che il giudice provveda a     paziente al quale il medico rappresenta tali
temente dovremmo dire, un giudizio positivo         dare risposta, anche attraverso una lettura        rischi- vengono trasferiti sul malato. Se si
nell’ambito della classe dei giuristi, che sono     delle norme in chiave anche costituzionale         verifica una complicanza, intendo dire, que-
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sta, se vi è stata adeguata informazione e         direzioni amministrative sanitarie alla conte-     rimuoveva la potestà genitoriale e nomi-
dunque conoscenza della stessa da parte del        nutezza dei tempi delle prestazioni? Occorre-      nava il sanitario quale soggetto delegato a
malato (che ciò nonostante ha aderito al trat-     rà fare i conti con questa regola primaria. Il     realizzare quel maggiore interesse; sicché
tamento che gli viene proposto), la sopporta       medico non deve mai dimenticare che l’inte-        questo meccanismo garantiva l‘effettuazio-
il paziente, il quale non potrà chiamare in        resse fondamentale da garantire è la tutela        ne della trasfusione di sangue. La situazione
causa il medico perché essa si è verificata e      del bene della vita del paziente e della sua       è praticamente la stessa, poiché la nuova
per il pregiudizio che ne riceve. Quando non       salute; non ci sono giustificazioni davan-         disciplina, recuperando le affermazioni delle
avvenga una regolare acquisizione del con-         ti al giudice che debba trattare un caso di        sentenze,stabilisce che il medico ascolti lo
senso per una carenza informativa in tema          responsabilità in cui il medico abbia rispet-      stesso minore (in relazione al grado di ma-
delle complicanze comportate dall’atto, vice-      tato le prescrizioni amministrative , così per     turità e all’età che lo stesso abbia attinto) e
versa, la complicanza rimane in capo al me-        esempio limitando a un determinato lasso           che poi la decisione spetti però ai soggetti
dico e la sopporta il medico, che deve risar-      temporale il colloquio con il paziente, oppure     che lo rappresentino; prevedendo espressa-
cire il pregiudizio che il paziente ne ha subito   limitando a un determinato lasso temporale,        mente che nel caso di contrasto di valutazio-
(con un orientamento giurisprudenziale che         ad esempio, la permanenza di un infartuato         ni fra il rappresentante legale ed il sanitario,
pretende talvolta, in relazione alle compli-       presso il reparto di cardiologia dell’ospedale     se quest’ultimo ritiene necessario un tratta-
canze prevedibili non rappresentate, la di-        (trattenendolo per non più di otto giorni per-     mento al quale il rappresentante legale rifiu-
mostrazione probatoria da parte del malato,        ché così dicono le linee guida recepite dalla      ta di dare il consenso, sia il giudice tutelare
come sanno gli avvocati presenti, che se le        direzione amministrativa, ma se il paziente        ad essere investito del caso.
avesse conosciute -quelle complicanze- non         è un pluri-infartuato ed è portatore di altre      Il criterio di risoluzione di siffatte situazioni
si sarebbe sottoposto alla prestazione). Ecco      patologie, otto giorni possono non bastare,        difficili, come ricorda la sentenza della Cas-
la fondamentalità del momento informativo          e se lo stesso muore -come è successo in un        sazione sul caso Englaro, è il principio di be-
e, mi permetto di sottolineare, del momento        caso emblematico che ha posto per primo la         neficialità, che implica la tutela del massimo
informativo relativo alle complicanze: qui è il    questione delle linee guida, il caso “Grassi-      interesse del paziente: per cui, il genitore, o
nucleo veramente più delicato anche perché         ni” di alcuni anni fa- in nona giornata quando     il rappresentante legale, testimone di Geo-
alla concretizzazione delle complicanze sono       sta a casa, si porrà comunque un problema di       va, per sé potrebbe rifiutare la trasfusione di
collegati i risarcimenti più elevati ai quali il   responsabilità. Ed infatti la linea guida non      sangue e se “compus sui” il giudice dovrà
medico possa essere condannato.                    può essere ispirata ad intenti di risparmio,       rispettarne la volontà, ma quando agisce in
La stessa previsione della cosiddetta “do-         e, poi, la linea guida è enunciato di carattere    rappresentanza del figlio incapace, il bene
cumentazione” del consenso (che la nuova           generale che riguarda l’infartuato, ma non il      primario da salvaguardare non è la tutela dei
legge prevede), non è forse una traduzione         caso del pluri-infartuato, per di più portatore    suoi diritti della personalità, del suo credo
in chiave normativa di una previsione reite-       di altre patologie.                                religioso o del suo orientamento culturale o
rata, di un principio reiterato della giurispru-   Di qui l’esigenza per il medico di misurare        filosofico, ma è la tutela del bene della salu-
denza e di una regola di opportunità per il        sempre il trattamento sulle particolarità del      te del minore.
medico, ossia di far risultare per iscritto che    caso del proprio paziente arrivando a disat-       Inoltre, ed in via più generale, il paziente ha
vi è stata opera informativa e che il paziente     tendere la stessa indicazione della linea gui-     diritto di rifiutare o di revocare il consenso già
acconsente al trattamento? Attenzione qui          da. È un principio che troviamo ribadito nella     espresso anche a trattamenti necessari quo-
si parla di “documentazione” del consenso,         stessa legge Gelli-Bianco.                         ad vitam: anche al riguardo la legge enuncia
cioè si parla di far constare per atto formale     E allora per tornare al tema, la “documenta-       in termini assolutamente chiari quello che
un fatto storico che si è già verificato: inten-   zione” è, appunto, la documentazione, cioè         era un principio giurisprudenziale acquisito.
do dire che la documentazione del consenso         la trascrizione formale di una attività che si     Una tale situazione critica è emblematizza-
non esonera dal preliminare colloquio infor-       è già svolta, di un tempo che si è impiega-        ta da quella del testimone di Geova che, nel
mativo tra medico e paziente! Non si può           to che è tempo di cura. Questa deve essere         pieno possesso delle sue facoltà intellettive
quindi pensare che il medico possa liberarsi       l’accezione della formulazione normativa,          e volitive, si opponga ad una trasfusione di
del dovere di acquisire il consenso sempli-        che non fa che recuperare, anch’essa, prin-        sangue pur necessaria quoad vitam
cemente facendo sottoscrivere il modulo            cipi acquisiti.                                    In passato un tale impasse veniva pacifi-
relativo da parte della caposala al paziente       Quanto poi alla disciplina del consenso dei        camente risolto dai Procuratori della Re-
il giorno prima dell’intervento: questo sareb-     minori e dell’interdetto che troviamo nel-         pubblica, quando venivano informalmente
be il tradimento del principio del consenso        la nuova legge, essa è nient’altro che una         investiti del caso da parte dei sanitari che
e questo espone il medico al rischio di ini-       mutuazione dei principi della giurispruden-        non sapevano come regolarsi, nel senso del-
ziative giudiziarie (perché qualsiasi avvocato     za a partire vorrei dire dai casi trattati negli   la netta indicazione ad intervenire. I tempi
apprenda una tale circostanza avrà ragione         anni 70/80, in cui, nel contrasto tra scelte       sono cambiati, la valorizzazione dei diritti
di lamentare la lesione di un diritto fonda-       mediche e genitori testimoni di Geova che          della persona che sono avvenute anche in
mentale del paziente).                             si opponevano a trasfusioni di sangue nei          ambito di comunità internazionale nelle va-
Il consenso non è una perdita di tempo con         confronti del figlio minore, esercitando quel-     rie convenzioni che si sono nel frattempo re-
il paziente, ed anzi, ci dice la nuova disci-      la che si chiamava allora la patria potestà,       cepite, la lettura della Corte Costituzionale e
plina, è “tempo di cura”! Come si concilia         si cominciò a ricorrere al giudice tutelare, il    l’evoluzione degli atteggiamenti della stessa
questo principio con le linee guida ispirate       quale, indicando come principale interesse         Corte di Cassazione inducono oggi ad una
a economicità e con i richiami costanti delle      quello della tutela della salute del minore,       scelta completamente diversa: il paziente
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ha libera disponibilità della propria salute e      tologiche (perché è evidente che un medico          mento contrario alla previsione deontologica
della propria vita, sicché, se vi è rifiuto di un   non può agire contro la legge dello Stato ed        e il medico non deve procedere a prestazio-
trattamento sia pur necessario per salvarlo         è evidente che un medico non può agire con-         ni che non siano all’altezza della migliore
da morte, il medico deve rispettare quella          tro le buone pratiche cliniche assistenziali:       scienza, della pratica migliore scienza nel
volontà, naturalmente sempre che si tratti di       se agisce contro le buone pratiche cliniche         momento in cui interviene. Ecco quindi che
un paziente capace di intendere e di volere         assistenziali, agisce contro le leggi dello         lo spazio interpretativo di questo richiamo
(il limite necessario è, infatti, la capacità di    Stato perché è costituito in colpa, in quanto       alla deontologia è molto vasto, qui difetta la
intendere e di volere del soggetto).                la colpa è violazione delle leggi dell’arte).       precisione del legislatore, mi sentirei di dire,
Per cui non si pone neppure più il problema         Ora, il richiamo alla norma deontologica (per       perché se noi ritenessimo qui recuperata
della possibilità da parte del medico di inter-     cui il medico deve astenersi da trattamenti         la deontologia nella sua generalità si recu-
venire comunque effettuando la trasfusione          che siano contrari alle regole della sua pro-       pera tutta la deontologia e quindi anche la
di sangue invocando la famosa scriminante           fessione) che cosa significa? Qui il discorso       regola della libertà di coscienza (per cui in
dello stato di necessità (si prevarica la vo-       può presentare margini di ambiguità. È stato        ambito di consenso il medico deve rispettare
lontà contraria del malato ma lo si fa per          osservato da parte di qualcuno che sia stata        in primis la propria scienza e coscienza ed
salvargli il bene della vita). È evidente che       una sorta, come dire, di “contentino” dato          evidentemente viene in secondo piano o si
quando noi troviamo un enunciato normativo          alla Federazione Nazionale dell’Ordine dei          ridimensiona il ruolo di quella libertà di au-
di questo genere l’ordinamento esercita una         Medici, che in sede di commissione avrebbe          todeterminazione del malato che è il fulcro
opzione chiara quanto assoluta a favore del-        sollecitato il riconoscimento dell’obiezione        della nuova disciplina normativa, e si rischia
la volontà del soggetto, a favore della libertà     di coscienza. È un tema che è stato molto           di ridimensionarne il valore).
dell’autodeterminazione, che non può esse-          trattato questo del diritto all’obiezione di        Qui occorre davvero attendere una puntualiz-
re facilmente frustrata riservando alla fine al     coscienza da parte del medico in questi par-        zazione chiarificatrice.
medico la scelta sia pure in nome della tute-       ticolari contesti, ma tale riconoscimento non       Non ho la preoccupazione che in questo
la di un diritto, di un interesse fondamentale,     c’è nella nuova disciplina normativa, ove è         modo si possa ritenere equiparata la deonto-
qual è quello al bene della vita.                   presente il richiamo al rispetto delle regole       logia alla legge generale dello Stato perché
E, proseguiamo più rapidamente altrimenti           deontologiche. Ora noi sappiamo bene, veni-         la deontologia è già da tempo richiamata
non riusciamo a concludere il discorso: le          va ricordato dal dr. Monaco e dal presidente        all’interno della legge dello Stato attraver-
sentenze sul caso Welby e sul caso Engla-           Muzzettoprima, che all’interno del Codicevi         so le sentenze dei giudici. Le decisioni in
ro ribadiscono questa regola fondamentale,          è l’art. 22, che fa riferimento alla libertà di     materia di consenso e di violazione del con-
alla quale sono riconducibili, del resto, gli       scienza e coscienza del medico:e allora che         senso non richiamano forse le norme deon-
stessi pronunciamenti della Chiesa Catto-           cosa si vuole intendere con questa contra-          tologiche come unico settore di disciplina
lica: c’è una deliberazione della Congrega-         rietà dell’atto alla regola deontologica? Si        del consenso? Il parametro della colpa non
zione di Propaganda fidei del 1980, in cui          vuole recuperare, in sostanza, tout court           viene tratto nelle sentenze affermative della
sostanzialmente già si stabilisce il primato        questa libertà di scienza e di coscienza che        responsabilità dai canoni del Codice deonto-
della volontà del malato e il diritto di rifiu-     fonda l’autonomia terapeutica del medico,           logico? Quindi è già recuperata la deontolo-
tare trattamenti sproporzionati, 1980. Ma la        per cui il medico, quando in coscienza non          gia medica all’interno della legge dello Sta-
stessa cosa aveva già affermato Pio XII, nel        si ritenga nelle condizioni soggettive di pro-      to, dando ad essa un valore che oltrepassa
1957, durante il famoso discorso agli aneste-       cedere all’atto che il paziente sollecita lo ri-    quello di disciplina inerente unicamente alla
siologi.                                            fiuta, lo allontana, gli dice “rivolgiti ad altro   categoria professionale e valida unicamen-
‘Quando non c’è niente da fare lasciatelo           sanitario”? O si intende più riduttivamente         te all’interno di quella categoria e che non
andare’, dirà poi anche Giovanni Paolo II           intendere che il medico ha il diritto di rifiu-     transita oltre questo perimetro e non diventa
parlando anche di se stesso, e Papa France-         tare gli atti che, oggettivamente richiesti dal     quindi equiparabile a una legge generale,
sco, l’attuale pontefice, ha ribadito i mede-       paziente, si pongano contro le previsioni del       alla legge dello Stato.
simi concetti richiamando il principio della        Codice deontologico? In sostanza il richiamo        In tema di divieto di accanimento terapeu-
dignità del paziente (che poi viene evocato         alla deontologia significa un recupero della        tico, la nuova disciplina normativa si giova
in quella frase che è stata così opportuna-         libertà di coscienza all’interno della legge        sia della elaborazione giurisprudenziale che
mente posta a emblema di questa odierna             dello Stato per questa materia o è sempli-          della riflessione deontologica che si è venuta
riunione del cardinale Martini).                    cemente una indicazione della tipologia di          affinando attraverso le previsioni dei Codici
Un passaggio delicato che la legge contiene,        atti richiesti dal paziente che il medico non       degli ultimi anni. È la norma deontologica
forse pleonastico forse no (e forse il punto        deve assentire? La norma deontologica pre-          che sancisce il divieto di accanimento e che
più critico di questo nuovo tessuto normati-        vede il dovere di aggiornamento del medico,         lo sanziona (gli atti inutili, l’insistere in trat-
vo), è quello in cui si dice al medico che ha       prevede che il medico non possa far manca-          tamenti sproporzionati, il divieto della osti-
il diritto di non eseguire atti che il paziente     re i rimedi di comprovata efficacia prima di        nazione irragionevole nel tentativo di, come
richieda che siano contrati alle leggi dello        assecondare novità (tra virgolette) o alterna-      dire, migliorare situazioni che non sono in
Stato, alla tua deontologia o alle buone pra-       tive terapeutiche. Viene richiesto al medico        alcun modo migliorabili e la previsione nel
tiche clinico-assistenziali.                        da parte del paziente di un trattamento che         contempo, peraltro, di non abbandono del
Che cosa significa questo passaggio, questo         è ormai superato dalle nuove acquisizioni           paziente, attraverso la terapia del dolore e
diritto di astensione del medico soprattutto        scientifiche e che è stato ormai obliterato,        attraverso anche la sedazione profonda con-
con riferimento al richiamo alle regole deon-       non viene più praticato. Questo è un tratta-        tinua.
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La disciplina dell’urgenza e dell’emergenza,        realtà, sul piano giuridico, le due situazioni     gono piuttosto alla letteratura, che sono asso-
ossia come si regola il medico nell’urgenza,        di azione o di omissione hanno il medesimo         lutamente rari, perché altrimenti il paziente si
nell’emergenza?                                     significato, perché sia l’una che l’altra sono     terrorizza e finisce per sottrarsi all’atto medico.
Se il paziente ha ancora un barlume di volon-       giustificate e sorrette dalla volontà consape-     Intendo dire e concludo, in via più generale,
tà seria e credibile, se possiede capacità di       vole del malato.                                   che per tutti gli aspetti specifici per i quali
intendere e di volere e manifesta una deter-        Quando la volontà di un paziente dotato di ca-     questa legge non provvede, perché effettiva-
minata volontà, pure in caso di emergenza           pacità di intendere e di volere è nel senso di     mente non provvede, subentra la elaborazio-
il medico evidentemente deve rispettarla.           sospendere la respirazione artificiale (si pen-    ne della giurisprudenza.
Se non c’è questo, riemerge in tutta la sua         si al caso Welby), non c’è riserva sul dovere      Per esempio la regola della fungibilità del
ampiezza la posizione di garanzia del medico        di “staccare la spina”: non è una azione che       consenso, ossia chi è che deve dare informa-
e il medico deve fare tutto quello che serve        abbia una negatività, come dire, maggiore di       zione e deve acquisire il consenso? il medico
secondo il principio di beneficialità.              quella di sospendere semplicemente le cure         che esegue la prestazione? Deve essere fi-
Anche questo è nient’altro che la forma-            astenendosi dal fare, perché la regola di fon-     sicamente lui? O può essere anche un altro
lizzazione in precetto normativo di regole          do è che il medico debba intervenire quando        medico? La soluzione giurisprudenziale è che
appartenenti al diritto vivente, al dibattito       ha l’obbligo giuridico di farlo ma se questo ob-   possa ben essere un altro medico purché in
dottrinale e alle posizioni della deontologia.      bligo giuridico cessa o non insorge per nulla      grado di dare la medesima informazione che
Le novità per sintesi: il delegato fiduciario,      in virtù della volontà contraria del malato, è     avrebbe dato il medico che esegue la pre-
questo soggetto che il paziente può dele-           evidente che non vi è più nessuna ragione di       stazione e quindi deve essere un medico
gare sia per ricevere l’informazione che per        differenziare il gesto omissivo dal gesto atti-    appartenente alla stessa specialità profes-
esprimere il consenso. Apparteneva alla             vo. Sono entrambi gesti leciti e legittimi come    sionale di chi interviene. L’informazione sui
previsione deontologica già questo, ma non          non manca di sottolineare pleonasticamen-          rischi dell’atto radiologico non la può dare il
apparteneva alla interpretazione della giu-         te il legislatore dicendo che il rispetto della    medico di Pronto Soccorso o il chirurgo che
risprudenza che aveva sempre affermato              volontà del malato anche se ne scaturisca la       prescrive l’accertamento mediante mezzo di
la regola della personalità del consenso (il        morte non fa insorgere nessuna responsabili-       contrasto; la conoscenza perfetta dell’ambi-
consenso dei familiari non deve essere ri-          tà né civile né penale del medico. Non è una       to, si suppone, ce l’ha il radiologo e allora
cercato, quello che conta è il consenso del         novità alla fine neppure questa della qualifica-   deve essere il radiologo che dà l’informa-
paziente, questa è sempre stata la regola).         zione di questi trattamenti come trattamento       zione esaustiva, chiara, è lui che può darla
Ora si dice che il paziente può delegare fa-        sanitario perché già, ricorderemo la sentenza      ma non deve essere necessariamente il ra-
miliari od altri sia a ricevere le informazioni     sul caso Englaro qualificava l’alimentazione       diologo che esegue la prestazione, potendo
che a manifestare in sua vece il consenso, e        artificiale come trattamento sanitario ripor-      essere un radiologo del reparto (altrimenti si
questa è una novità normativa.                      tando la valutazione scientifica dichiarata as-    verrebbe a creare anche un notevole intral-
Va anche ricordata la regola secondo cui è ob-      solutamente prevalente.                            cio alla funzionalità dell’assistenza).
bligo formativo per i futuri medici e per tutti     Sappiamo che vi furono questioni all’indo-         L’ultimo punto è quello della mancanza in que-
gli esercenti una professione sanitaria quello      mani, la società italiana di anestesia ebbe        sta disciplina normativa di previsioni penali,
di prepararsi alla comunicazione, alla cultura      a proporre qualche riserva su questa lettu-        cioè nulla si dice in ordine al fatto se il medico
della comunicazione, che viene previta come         ra, ma la legge deve recepire la scienza più       che viola la regola del consenso, che si compor-
insegnamento da praticare nella preparazione        accreditata del momento, ed evidentemente          ta in modo arbitrario, commetta o no un reato.
dei nuovi medici e del personale stesso eser-       la più accreditata scienza del momento e           Si aspettava in realtà una previsione che sta-
cente una professione sanitaria.                    la valutazione scientifica del momento è in        bilisse quale rilevanza dovesse avere l’atto
L’altro punto significativo è quello della quali-   questo senso.                                      medico violativo del principio del consenso
ficazione dell’alimentazione e della idratazione    Naturalmente, siccome questa legge enun-           con particolare riferimento all’atto chirurgico,
artificiali come trattamento medico, e quindi, in   cia in modo puntuale i principi che sono           e questo perché in passato la giurisprudenza
quanto tali, sottoposte alla regola del consen-     sostanzialmente più o meno quelli che ab-          sprovvista di richiami normativi sappiamo l’a-
so, ex art. 32 della Carta costituzionale.          biamo rapidamente esaminato, non poteva            veva risolvo variamente questo tema.
Se sono trattamenti sanitari si può qundi rinun-    essere troppo specifica e troppo dettagliata       Ricordiamo nel 1992 era stato condannato
ciare preventivamente o revocare il consenso        poi nella qualificazione degli stessi intendo      per omicidio preterintenzionale un chirurgo
ad essi già manifestato, con il diritto-dovere da   dire, per esempio siprevede l’obbligo della        che aveva eseguito una prestazione comple-
parte del medico di sospendere astenendosi          informazione del paziente e l’oggetto del-         tamente diversa da quella per la quale aveva
dal procedere o con il diritto-dovere anche di      la informazione nell’ambito dell’oggetto           ricevuto il consenso (il famoso caso Massi-
interrompere un trattamento in atto.                prognosi, diagnosi, complicanze, ma quali          mo noto soprattutto agli operatori giudiziari,
Il tema della sospensione, apro una parente-        complicanze? anche quelle più remote che           6 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti
si, e della interruzione delle cure è molto in-     appartengono unicamente alle letteratura           del prof. Massimo con la destituzione poi
teressante sul piano giuridico. Si è detto una      per esempio che hanno una scarsissima, una         dall’Ordine dei medici di Firenze); però, nel
cosa è che il medico si astenga dal conti-          bassissima percentuale di verificazione?           tempo, vedete le evoluzioni della giurispru-
nuare a curare, altra cosa è che il medico di-      Ecco su questi profili soccorrerà la giurispru-    denza sprovvista di indicazioni provenienti
stacchi con una condotta attiva lo strumento        denza che ha puntualizzato più volte come il       dal legislatore, l’orientamento era cambiato
artificiale che consente la protrazione della       medico non debba rappresentare al malato i         e si era arrivati nel 2008 a sancire, con la
vita del paziente: si potrebbe rilevare che, in     rischi puramente teorici, i rischi che apparten-   sentenza sul cd. caso Giulini, la pratica ir-
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