Parma Medica - Omceo Parma
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Mattioli 1885 Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Parma - Spedizione in a.p. - 45% - ART 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 - Filiale di Parma Parma Medica atti del convegno PARMA - 11 MAGGIO 2018 BIOTESTAMENTO E CURA. UNA RIFLESSIONE SULLA COMPLESSITÀ DELL’ATTO MEDICO Convegno organizzato dall’Ordine dei medici di Parma e patrocinato dalla Fnomceo Pablo Picasso Scienza e Carità “È necessario vivere con dignità, ma per questo morire anche con dignità…” Mons. Carlo Maria Martini
Parma Medica 2/2018 PROGRAMMA DEL CONVEGNO Ore 9.00 - PRESENTAZIONE DEL Ore 10.50 - Le DAT: il nuovo cambio di Ore 15.15 - L’oncologo di fronte alla CONVEGNO passo della Deontologia mutazione dell’approccio terapeutico Maurizio Benato - Componente Consiglio e umano nella limitazione della Nazionale Bioetica sofferenza: la cura della persona assistita nell’accompagnamento a tutela della sua Ore 11.30 - La legge in chiaroscuro: I SESSIONE: ASPETTI DI DIRITTO dignità nelle fasi finali della vita. dalla cura all’interruzione delle Cure. Il BIODIRITTO E DEONTOLOGIA Francesco Leonardi - Direttore UOC Oncologia - medico e il coraggio delle scelte nella Ore 9.15 - La Legge in controluce: tra Azienda Ospedaliera di Parma programmazione delle cure. diritto del paziente e dovere del medico. Rossana Cecchi - Direttore UOC Medicina Ore 15.45 - La valutazione del MMG del Nell’ambito del diritto e delle norme Legale Università di Parma rapporto medico paziente dalla continuità costituzionali: dall’obiezione di coscienza delle cure all’assistenza del fine vita. al criterio di beneficialità. Non si sposta il Ore 12.10 - L’entità delle cure in Paolo Ronchini - Vice Presidente Ordine dei rapporto di cura medico-paziente. Rianimazione: quando, e se, sospendere il Medici di Parma MODERATORI: Filippo Anelli - Presidente trattamento intensivo. Nazionale FnomceO Sandra Rossi - Direttore UOC Anestesia e Ore 16.15 - La terapia del dolore: Pierantonio Muzzetto - Presidente Ordine Rianimazione 1 Azienda Ospedaliera di Parma non accanimento terapeutico e Medici di Parma, Docente di Etica e non interferenza sulle dichiarazioni Ore 12.15 - DISCUSSIONE Deontologia Medica Università di Parma anticipate ma espressione etica Ore 13.15 - PAUSA PRANZO dell’autodeterminazione del paziente. Ore 9.30 - Gli aspetti legislativi e la Maurizio Leccabue - Direttore UOC f.f. responsabilità professionale medica da Anestesia e Rianimazione 2 - Azienda carenza di consenso: danno al diritto di Ospedaliera di Parma autodeterminazione o danno al diritto alla II SESSIONE: TAVOLA ROTONDA salute? Ore 16.45 - Gli aspetti medico legali Ore 14.30 - Il rispetto delle volontà del Gianfranco Iadecola - Giurista - Già Magistrato della condotta medica in caso di DAT e paziente e il rafforzamento del rapporto di della Corte di Cassazione il rapporto medico e paziente fra legge e cura fra medico e paziente. Il medico e la deontologia Ore 10.10 - Biodiritto: palliazione: limiti o estensioni? La pratica Nicola Cucurachi - Docente Medicina Legale dall’autodeterminazione delle cure alle quotidiana con le esperienze a confronto. Università di Parma decisioni di fine vita alla luce della norma MODERATORI: Roberto Monaco - Segretario Costituzionale (artt. 13 e 32). Modelli Nazionale FNOMCEO Ore 17.00 - DISCUSSIONE comparati e argomenti. Pierantonio Muzzetto - Presidente Ordine Antonio d’Aloia - Ordinario Diritto Medici di Parma, Docente di Etica e Costituzionale Università di Parma, Presidente Deontologia Medica Università di Parma Centro universitario di Bioetica (UCB). Ore 17.45 - CONCLUSIONI Filippo Anelli - Presidente Nazionale FnomceO 2
Parma Medica 2/2018 Vita dell’ordine Oltre 270 medici al convegno sul testamento biologico di Pierantonio Muzzetto Oltre 270 colleghi hanno partecipato al convegno “Biotestamento e cura: una riflessione sulla complessità dell’atto medico - Dal Biodiritto alla prassi clinica nel rispetto della dignità del vivere e del morire”, organizzato dall’Ordine dei medici di Parma e patrocinato dalla Federa- zione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri italiani, dal Comune di Parma e dall’Ordine degli Avvocati di Parma. L’evento che si è svolto allo Starhotel du Parc venerdì 11 maggio ha suscitato molto interesse, con una dettagliata analisi della Legge 219/2017 (GU n. 12 del 16 gennaio 2018), tra diritto del paziente e dovere-diritto del medico. L’ambito è quello del diritto e delle norme costituzionali: dall’obiezione di coscienza al criterio di beneficialità, tenendo saldo il rapporto di cura medico-paziente. Una giornata di riflessione e confronto sulla funzione del medico in particolari momenti della vita del paziente, alla luce della nuova legge sul Biotestamento. Un tema delicato e importantissimo che prima d’ora era trattato nero su bianco esclusivamente sul nostro Codice Deontolo- gico, alla cui ultima stesura, anche negli articoli riguardanti il fine vita, molta parte ha giocato proprio l’Ordine dei medici di Parma. E proprio al Codice Deontologico ha guardato il legislatore nella stesura della Legge 219. Una legge che, vista la materia, di certo non ne esaurisce la complessità, ma che comunque dà indicazioni su alcuni punti. Gianfranco Iadecola, Giurista – Già Magistrato della Corte di Cassazione è poi intervenuto su “Gli aspetti legislativi e la responsabilità professionale medica da carenza di consenso: danno al diritto di autodeterminazione o danno al diritto alla salute?”. Di “Biodiritto: dall’au- todeterminazione delle cure alle decisioni di fine vita alla luce della norma Costituzionale (artt. 13 e 32). Modelli comparati e argomenti”, ha poi parlato Antonio d’Aloia, Ordinario Diritto Costituzionale Università di Parma, Presidente Centro universitario di Bioetica (UCB). Sulle “DAT: il nuovo cambio di passo della Deontologia”, ha relazionato Maurizio Benato, Componente Consiglio Nazionale Bioetica. Ha ana- lizzato “La legge in chiaroscuro: dalla cura all’interruzione delle Cure. Il medico e il coraggio delle scelte nella programmazione delle cure”, Rossana Cecchi, Direttore UOC di Medicina Legale dell’Università di Parma, mentre Sandra Rossi, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione 1 dell’Azienda Ospedaliera di Parma ha concluso la mattinata intervenendo su “L’entità delle cure in Rianimazione: quando, e se, sospendere il trattamento intensivo”. La sessione pomeridiana si è focalizzata invece sul rispetto delle volontà del paziente e sul rafforzamento del rapporto di cura e in partico- lare si è parlato del ruolo del medico e della palliazione, esaminando limiti ed estensioni, mettendo in evidenza la pratica quotidiana con le esperienze a confronto. Tra i relatori Francesco Leonardi, Direttore UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera di Parma, che ha parlato de “L’oncologo di fronte alla mutazione dell’approccio terapeutico e umano nella limitazione della sofferenza: la cura della persona assistita nell’accompagnamento a tutela della sua dignità nelle fasi finali della vita”. Paolo Ronchini, Vice Presidente Ordine dei Medici di Parma ha invece portato del medico di famiglia con “La valutazione del MMG del rapporto medico paziente dalla continuità delle cure all’assistenza del fine vita. De “La terapia del dolore: non accanimento terapeutico e non interferenza sulle dichiarazioni anticipate ma espressione etica dell’autodeterminazione del paziente”, ha riferito Maurizio Leccabue, Direttore UOC f.f. Anestesia e Rianimazione 2 - Azienda Ospedaliera di Parma. Infine Nicola Cucurachi, Docente di Medicina Legale - Università di Parma, ha spiegato “Gli aspetti medico legali della condotta medica in caso di DAT e il rapporto medico e paziente fra legge e deontologia”. Ha co-moderato l’incontro Roberto Monaco Segretario Nazionale FNOMCEO, che ha definito la nostra una’bellissima e accogliente comunità professionale” e il convegno “di altissimo livello contenutistico. A tal punto che riterrei opportuna la divulgazione degli atti di questa giornata a tutti gli Ordini d’Italia e, perché no, organizzare a Parma un convegno nazionale in materia, a distanza di un anno dall’uscita della Legge”. 3
Parma Medica 2/2018 RESPONSABILITÀ SANITARIA: DAL CONTENZIOSO MEDICO ALLE ASSI- CURAZIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE 24/2017 Convegno organizzato dall’Ordine dei medici di Parma e patrocinato dalla Fnomceo Pablo Picasso Scienza e Carità la partecipazione il Presidente Nazionale egli mo assolutamente derogare ma certamente ci APERTURA DEI LAVORI Albi degli odontoiatri, la CAO nazionale, che saranno dei rapporti sempre più stretti. Pierantonio Muzzetto, Presidente Ordine è il dottor Raffaele Iandolo saluto e ringrazio Ringrazio infine tutte le colleghe e tutti i col- Medici di Parma, Docente di Etica e Deonto- per la presenza gli avvocati e l’Ordine degli leghi oggi presenti. Tralascio alcuni rumors logia Medica Università di Parma Avvocati di Parma, espressamente il Presi- odierni sull’erogazione dei crediti ECM, ma dente Ugo Salvini, col quale si è istaurato un coloro che li otterranno sono quelli preiscritti, Care Colleghe, cari Colleghi, amici Avvocati, rapporto che ci porterà rivedere a Ottobre una sulla cui necessità ne sono stati edotti tutti gli Gentili Autorità presenti, ci troviamo in que- nuova riedizione del Convegno sulla legge 24, iscritti, per cui coloro che sono giunti e sono sta giornata che vuole essere una giornata di sulla responsabilità medica ma con un occhio in overbooking potranno usufruirne in assenza riflessione su un argomento importante che è preciso degli effetti della sua applicazione ad di coloro che sono iscritti e che non si sono quello della posizione del medico su un tema un anno esatto dalla sua promulgazione. Col presentati. che lo investe come tale nel rapporto medico- Comune di Parma, oggi rappresentato dall’As- A parte ogni considerazione per chi si iscrive e paziente segna un momento etico della pro- sessore Paci, che ringrazio e saluto, con cui non partecipa, che sarà oggetto di valutazione fessione. Un momento di scelte in ambito di abbiamo iniziato un importante valutazione successiva anche da un punto di vista deonto- salute e di indirizzo dell’oggetto delle cure che sulle problematiche della Sanità e con cui noi logico, questa è la motivazione di un diniego è soggetto autonomo e autodeterminato delle probabilmente continueremo anche su questo dovuto al numeroi di partecipanti per ottenere scelte in momenti critici e delicati del proprio argomento, in merito ai rapporti tra istituzioni i crediti ECM. stato di salute. e cittadino per quello che la legge prevede Non me ne vogliate, non ce ne vogliate come Come nell’incipit del convegno è un momen- nell’ambito delle DAT. Consiglio, ma è una questione organizzativa to di riflessione della comunità medica su un Il rapporto mai mancato e sempre costante ma è anche una questione di programmazione: problema importante, cioè sulla funzione del con le due Aziende sanitarie, rappresentate credo anche che dobbiate riconoscere come medico in particolari momenti della vita e del- dai due Direttori Generali Fabi e Saccenti, che serietà del Consiglio che sta portando avanti, la salute dei nostri pazienti. saluto e ringrazio, con le quali c’è un confron- non solo in questo caso, con la Federazione un Su questo argomento abbiamo intrapreso to in onestà intellettuale. Mirato a costruire programma di formazione che deve essere en- un percorso di collaborazione prima di tut- insieme la Parma sanitaria futura nel recupero tro certi canoni. Quei canoni che la federazione to con la nostra Federazione - e quindi devo dei valori che l’hanno fatta grande in passato. ci richiede, ma che la nostra stessa posizione ringraziare oggi il Segretario generale della Credo che questo sia accrescitivo per la sanità di presidenti di Ordine e di Consiglio ordinisti- Federazione Nazionale degli Ordini dei me- di Parma. E penso che quest’Ordine e tutto il co ci impone di rispettare. Valuteremo in ogni dici chirurghi odontoiatri che è qui presente Consiglio siano dell’avviso e nella volontà di caso di rieditare una nuovo incontro magari nel e il Presidente Anelli che per un impegno im- continuare un percorso estremamente impor- corso dell’anno o nella prossima primavera a prorogabile, familiare e lavorativo, e difficoltà tante. distanza di un anno dalla Legge. oggettive di viaggio non gli ha consentito di Un ringraziamento anche al Comandante dei Dopo questo mio preambolo passo al Segre- raggiungere Parma da Bari dove si trova. Devo NAS che è il maggiore Di Sario con il quale tario generale che penso e gradiamo, che fac- pertanto ringraziare chi oggi è presente e rap- si è instaurato un rapporto importante, anche cia la sua parte aprendo insieme a me i lavori, presenta a pieno titolo la Federazione che è nell’ambito della tutela della salute e penso nella sua veste di co-moderatore delle due il Segretario nazionale. Saluto e ringrazio per che questo sia un momento da cui non possia- sessioni odierne. 4
Parma Medica 2/2018 Penso che giornate come questa siano un I SESSIONE: aspetti di diritto biodiritto e deontologia momento di riflessione vero per poter comin- La Legge in controluce: tra diritto del paziente e dovere del medico. ciare a ragionare e sicuramente quello che Nell’ambito del diritto e delle norme costituzionali: dall’obiezione di coscienza verrà detto oggi lo porterò in Federazione al criterio di beneficialità. Non si sposta il rapporto di cura medico-paziente. perché sono sicuro che darete un contributo fattivo alla nostra professione. Grazie. MODERATORI: Roberto Monaco Segretario Nazionale FnomceO - Pierantonio Muzzetto Presidente Ordine Medici di Parma, Docente di Etica e Deontologia Medica Università di Parma Pierantonio Muzzetto, Presidente Ordine Medici di Parma, Docente di Etica e Deonto- all’Ordine degli Avvocati lo rende ancora più logia Medica Università di Parma interessante. Io sono convinto che laddove INTRODUZIONE CONVEGNO c’è la tutela di un diritto ci sia un avvocato e Roberto Monaco - Segretario Nazionale dove c’è la tutela della salute ci sia un me- FnomceO dico, ragion per cui riuscire a mettere insie- me queste due professioni che fanno grande un paese civile, oltre chiaramente anche la scuola, penso sia un grande impegno ma so- prattutto una grande risorsa. Oggi si parlerà molto di deontologia e il no- stro codice deontologico aveva già chiaro cosa fare prima ancora della legge sulle DAT. Innanzitutto grazie a Roberto Monaco per es- Oggi ci è stato chiesto dal Vostro Presidente sere qui con noi, grazie a voi tutti per essere un invito alla riflessione. E la Federazione ha così numerosi, quello che devo fare adesso deciso di riflettere sulla professione del me- è fare una piccola introduzione. Di mano a Buongiorno a tutti io sono Roberto Monaco, dico di oggi e del futuro, per questo stiamo mano ringrazieremo i nostri relatori perché sono un internista e sono il Presidente dell’Or- ridisegnando e rivalutando, riconsiderando la i relatori oggi presenti rappresentano uno dine dei medici di Siena e adesso ho l’onore figura del medico. Per questo abbiamo indetto spaccato nell’ambito della sanità con, dicia- di essere il Segretario nazionale della Federa- gli Stati generali della professione che faremo mo, visuali e visioni che sono particolari ma zione quindi porto il saluto di tutto l’esecutivo, l’anno prossimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra loro complementari. qui abbiamo anche Raffaele Iandolo che ne un gruppo di lavoro tra i quali c’è il vostro Pre- Infatti oggi si alterneranno alla relazione fa parte in maniera egregia Più che il saluto sidente Muzzetto, sta lavorando per costruire sia i giuristi sia bioeticisti sia esperti in bio- delle autorità, gradirei definirlo il saluto alle un percorso culturale che ci porterà nel 2019 diritto ma anche medici con taglio legale e Autorità perché in questo momento difficile, agli Stati generali per ridefinire la professio- medici con taglio pratico professionale, che veramente difficile della nostra professione ne. Questa riflessione vogliamo farla non da agiscono nel quotidiano, nelle problematiche la prima cosa da dire come segretario nazio- soli, non vogliamo essere autoreferenziali che sono qjuelle cliniche che noi medici quo- nale è grazie, grazie a tutti quei colleghi che perché questo sarebbe la nostra sconfitta, la tidianamente dobbiamo gestire. con senso del dovere portano avanti i valori vogliamo fare insieme alla società civile, la Ci sarà poi tutta una serie di relazioni che della professione. I problemi sono tanti e so- vogliamo fare insieme ai nostri stakeholders, sarà aperta dal giudice Iadecola che oggi prattutto sono legati alla burocratizzazione di con gli avvocati, con i filosofi, con la politica, non a torto è considerato uno dei più impor- tutto quello che è la salute, il tempario degli con i giornalisti, ma soprattutto vogliamo farlo tanti giuristi in ambito sanitario, ci sarà il ospedali, la carenza dei medici, le regioni non con i cittadini. Sono stato l‘altro ieri a un in- prof. D’Aloja che è costituzionalista, esperto hanno la voglia di investire nonostante dal contro con Cittadinanza attiva perché io sono in biodiritto, presidente della Consulta bioe- governo vengano delle indicazioni diverse, convinto che la relazione di cura è veramente tica dell’Università; ci sarà Maurizio Benato, tutto questo fa si che fare il medico oggi non il nostro punto fondamentale e insieme ab- componente del Comitato di bioetica nazio- è facile e se ancora la sanità italiana è fra le biamo iniziato a lavorare su questo. Verranno nale; ci sarà la Rossana Cecchi, ordinaria migliori al mondo, sicuramente bisogna dire distribuiti a livello nazionale delle locandine di medicina legale e Sandra Rossi, che è la grazie ai medici. dove ci sono delle vignette, in una c’è un me- nostra rianimatrice, direttrice della Rianima- Sono venuto volentieri perché al Presidente dico che parla con un paziente e il paziente zione di Parma, portando il loro contributo da Piero Muzzetto mi lega una amicizia profon- gli dice: ‘non mi ascolti più come una volta’, e un punto di vista della pratica quotidiana , da da tanti anni, considerate che da giovane in un’altra c’è il medico che al paziente dice: con esperienza importanti. Presidente d’Ordine fra le prime persone che ‘non mi guardi più come una volta’. Ecco noi Nel pomeriggio, dedicheremo la sessione ho conosciuto e che mi è stato vicino è pro- dobbiamo cominciare o meglio a continuare a una riflessione interna alla professione e prio stato Piero Muzzetto e quindi era dove- con forza ad ascoltarci e a guardarci e non saranno considerati alcuni aspetti della quo- roso essere con voi stamattina. lasciare ad altri una prerogativa che è nostra tidianità, delle contraddizioni e delle neces- L’argomento che oggi affrontate è un argo- ed è sancita dal nostro codice. La relazione di sità, di esigenze e di spaccati professionali mento importante ed affrontarlo insieme cura è un atto medico. ricorrenti nelle domande e nelle richieste che ci giungono. 5
Parma Medica 2/2018 Ma anche dell’oggetto delle posizioni del zioni che hanno un fil rouge, con la revisione paternalismo troppo frettolosamente abban- medico di fronte a situazioni particolari: del medico del futuro e della medicina che si donato forse non è corretto considerarlo del nell’ottica del medico di medicina generale, vorrà assicurare alla collettività. tutto decaduto. Perché quel medico, che si del medico che cura il dolore, aspetto prima- Come Federazione si è iniziato il lavoro pro- pone allo stesso livello del paziente persona rio della sofferenza nel fine vita e nei casi di spettico con la previsione degli Stati genera- nell’ambito dell’autodeterminazione, parte malattie progressive e infauste, praticamen- li, ma l’obbiettivo è andare alla modifica di da un presupposto di conoscenza e d’espe- te la terapia antalgica nel paziente difficile, quella che è la legge intrinseca alla profes- rienza superiore, per cui pur procedendo alla nel paziente in stadio avanzato per i tratta- sione, che è la legge della professione che spiegazione esercita la maieutica socratica. menti a cui si fa ricorso. per noi medici è il Codice deontologico. Dunque si pone automaticamente e forse Perciò, si parlerà degli aspetti medico legali Se la professione vuole riacquisire un si- inconsapevolmente, nella posizione di forza, molto spesso con i problemi che quotidiana- gnificato nella società e nei rapporti con i ovvero è sempre persona forte da un punto mente oggi possiamo avere, si parlerà del pazienti bisogna che noi pratichiamo una di vista della conoscenza rispetto al malato, paziente oncologico. deontologia forte. E se noi pratichiamo una per quanto erudito sui problemi clinici. Quel Si è limitato a questo ma i problemi sarebbe- deontologia forte dobbiamo avere il corag- medico dovrà esercitare in modo virtuoso la ro tanti, i problemi per esempio che nasco- gio del rispetto prima di noi stessi e poi del sua conoscenza ma di norma facendo una no nel Pronto Soccorso, per il paziente che rispetto del collega. scelta, farcendo fare d’altro canto una scelta accede con speranza e necessità al Pronto Oggi, molti dei contenziosi anche clinici na- guidata, per quanto compartecipata, al pro- Soccorso. scono dal non rispetto del collega e credo che prio paziente. Su questo c’è una iniziativa in campo, per- questo sia uno dei punti fondanti che sarà In questa logica si stagliano le Dat, perché il ché tutto quello che avviene oggi nasce da alla base della revisione del nuovo Codice problema che noi ci siamo posti è: ‘ma quel- una riflessione all’interno del Consiglio, su cui andremo assolutamente a ragionare. lo che dice la legge sulle Dat era realmente che è partita dall’amico Gianni Rastelli che Nell’esordio, avrete visto, della locandina, è una novità? assieme a tutti noi, ha ragionato sulla fat- citata una frase, tratta da un libro di Andrea Vi invito a leggere il Codice deontologico tibilità dell’iniziativa che è proseguita con Tornielli, di mons. Martini, il cardinale Carlo negli articoli che richiamano al consenso e Paolo Ronchini, che è dunque maturata sia Maria Martini, il quale diceva in momenti che richiamano all’autonomia professionale, al nostro interno che a livello nazionale, per difficili della sua malattia, ma ripresi anche oltre ai passaggi sull’obiezione di coscienza cui si è pensato di iniziare con questo primo da Giovanni Paolo II ‘è necessario vivere con o comunque alla verifica su basi di coscienza step. dignità, ma per questo morire anche con di- e scientifiche il proprio intervento su quelle Per poi prevedere di fare un percorso, nel- gnità. Ora qui si pongono, soprattutto in oc- che sono le dichiarazioni anticipate al trat- la speranza di poterlo portare a termine ma cidente, problemi molto gravi’. tamento. con dichiarazione d’impegno, di cui quello Una riflessione fatta da un gesuita, che a Quel codice, e Maurizio Benato lo sa, perché odierno è il primo passo ovvero che questo certe orecchie potrebbe suonare come con- in quella assise entrambi eravamo presenti sia l’inizio del percorso previsto, senza che fessionale, ma nel momento in cui c’è il ri- nella commissione deontologica nazionale, sia minimamente inteso che possano esservi chiamo alla dignità del vivere e alla dignità è stato il frutto di numerosi confronti anche sottovalutazioni o esclusioni di settori d’im- del morire, la dimensione è una dimensione significativi e coinvolgenti, non solo sui prin- portanza della medicina e soprattutto di co- altamente umana, profondamente umana, cipi ma sull’essenza dell’essere medico, ma loro che oggi la rappresentano. profondamente rispettosa dell’essere uma- del rispetto del paziente. Questo convegno come vi avevo detto prima no. Cioè profondamente rispettosa di quello In onestà devo dire che abbiamo cercato, nasce un po’ per tutta una serie di valuta- che noi nel Codice deontologico abbiamo forse non riuscendoci del tutto, di trovare zioni che sono interne e esterne, ma devono trasformato da paziente abbiamo fatto pas- una modulazione tra le varie e variegate essere valutazioni della professione. Perché sare per persona assistita. posizioni: laiche, religiose, sentendo per reli- bisogna partire dal presupposto che se la Quindi il paziente diventa persona, con un giose abbiamo sentito le varie confessioni, e professione, ovvero chi esercita, chi profes- mondo esteso e complesso, rispettoso e abbiamo sentito e ascoltato i filosofi, a espo- sa, non abbia chiarezza del proprio agire, ho rispettato, ma è come tale senziente, che nenti del mondo laico paura che i problemi possano nascere ancor dev’essere tutelata, ma ciò significa che è È stata una grossa mediazione e forse in più frequenti perché in molte situazioni c’è assolutamente debole: in ciò si inserisce la alcuni passaggi avremo da rivedere alcuni un richiamo alla coscienza. E laddove c’è visione del medico che dalla posizione pa- punti da cui non potremo prescindere. Il va- richiamo alla coscienza ci possono essere ternalistica ante litteram è passato da una lore della legge sulle Dat è uno di questi. diversificazioni che possono anche essere dimensione assoluta e decisionale a quella Quindi io credo in apertura e che oggi il no- diversificazioni particolarmente evidenti ma di garanzia dell’autonomia e autodetermi- stro compito sia quello di ascoltare, ascol- anche limitanti nell’ambito de in ciò non può nazione del paziente oggi normata della leg- tare cosa ci viene detto e soprattutto fare sottovalutarsi l’aspetto dell’agire non solo in ge sul Consenso e sulle Dat, in cui proprio una riflessione interna. Sono convinto che scienza ma proprio richiamandosi a quella all’autonomia del medico si contrappone riflettendo insieme con serenità riusciremo coscienza che è alla base della salvaguardia l’autonomia del paziente nell’ambito delle sicuramente a fare un buon servizio prima della salute. autodeterminazioni nelle cure. di tutto ai nostri pazienti e poi forse a noi Per cui occorre capire e far capire. È un processo che ci deve far pensare ma stessi e alla comunità che rappresentiamo. Ma non far capire non significa imporre ma è deve anche mettere noi medici nella condi- Grazie. opportuno arrivare a una serie di considera- zione di pensare una ulteriore cosa, che quel 6
Parma Medica 2/2018 sempre estremamente critici e pongono at- e talvolta con la creazione di veri e propri tenzione al linguaggio normativo ma anche principi. Non vorrei allargare il discorso, ma RELAZIONI alla sistematicità ed all’organicità della di- tutte le regole in materia di responsabilità sciplina. Effettivamente la legge è adegua- civile del medico (che sono così “sfavorevo- Gli aspetti legislativi e la responsabili- tamente chiara ed è, vorrei dire, condivisibile li” –oggettivamente- per la classe medica), tà professionale medica da carenza di nei principi, perché in realtà non fa che mu- sino all’avvento della legge Gelli-Bianco, consenso: danno al diritto di autodeter- tuare e positivizzare, cioè tradurre in principi sono state dettate dalla giurisprudenza, che minazione o danno al diritto alla salute? di diritto, quelli che erano insegnamenti e ha creato un sottosistema di regole che vale Gianfranco Iadecola, Giurista – Già Magi- indicazioni (invero condivisi) della giurispru- soltanto per la responsabilità professionale strato della Corte di Cassazione denza. Per rapida sintesi, pregando i signori medica. La regola di fondo -della necessità moderatori di richiamarmi quando manchino del consenso del paziente per qualsiasi atto non molti minuti al termine del tempo che sanitario- che la legge afferma, dunque ap- mi è stato concesso, il primo passaggio del parteneva al diritto vivente: il medico non nuovo testo, che afferma il valore essenziale può intervenire per qualsiasi trattamento, del principio del consenso. dal più semplice al più complesso, senza In realtà è una traduzione del principio acquisire il consenso del paziente (che è dell’art. 32 capoverso della Carta Costituzio- d’altra parte conseguente ad una adeguata nale, ma è una traduzione della elaborazione informazione dello stesso). La posizione di o della puntualizzazione che la regola della garanzia del medico allora esiste, certamen- ordinaria volontarietà del trattamento sani- te continua ad esistere, e quindi il medico Anzitutto un ringraziamento a Piero Muzzetto tario ha ricevuto nella giurisprudenza. Casi deve fare tutto il possibile per salvaguardare per questa rinnovata opportunità di venire in emblematici sono stati già anticipati, il caso il bene della salute, ma è una posizione di questa magnifica città e rivedere fisionomie Welby, il caso Englaro soprattutto, ove si garanzia condizionata alla acquisizione del ormai conosciute; come è sempre un piacere legittima persino la volontà futura, non solo consenso. Possiamo ormai dirlo per edictum - non possiamo negarlo-cimentarsi su tema- la volontà attuale, del paziente. La giurispru- principis, per previsione normativa, non più tiche che sono fra le più sensibili tra quelle denza prima di allora aveva sempre guardato per enunciato giurisprudenziale. che pure numerosamente insorgono in am- con diffidenza a manifestazioni di volontà del Il consenso deve essere poi conseguente bito di responsabilità professionale del me- paziente non provviste del requisito dell’at- alla informazione del malato: la Cassazione dico. Chi si interessa di diritto penale, come tualità. Il testimone di Geova che si presen- Civile ha ormai posto questo principio e l’in- ben sanno gli avvocati presenti, sa bene che tava presso il Pronto Soccorso in stato di in- formazione deve essere chiara, (il linguaggio gran parte dei principi giurisprudenziali più capacità, con l’indicazione scritta esibita dei “chiaro e piano” di cui parlano le decisioni significativi sugli istituti fondamentali del di- parenti – “no sangue” – non veniva accredi- della Cassazione), adeguata al livello cultu- ritto penale (mi riferisco ai principi dettati in tato di una volontà contraria alla trasfusione rale del paziente (con il rischio facilmente in- tema di colpa ma anche in tema di causalità) di sangue perché mancava il presupposto tuibile di una semplificazione del discorso e si riferiscono a casi di responsabilità medica. dell’attualità della volontà stessa:il medico, di un tradimento di una effettiva ed autenti- È ora arrivata la nuova disciplina del consen- in effetti, non poteva conoscere il reale pro- ca comunicazione informativa), deve essere so; abbiamo sempre detto che era ben ora posito del paziente in quel momento. Di qui esaustiva, deve riguardare i passaggi fonda- che arrivasse, era una disciplina attesa, si la diffidenza per le manifestazioni di volontà mentali della diagnosi, della prognosi, della è sempre lamentata la anomia in materia, che non fossero espresse contestualmente evoluzione della patologia, dei benefici e dei ossia la mancanza di norme. Nel settore del alla informazione resa dal medico, e cioè rischi del trattamento, delle alternative te- consenso del paziente il legislatore ha tar- alla rappresentazione da parte del medico rapeutiche e anche delle conseguenze di un dato ad intervenire, lasciando quindi ampio dell’atto da eseguire. La sentenza sul caso eventuale rifiuto del trattamento o dell’ac- spazio agli interventi giudiziali. È la giuri- Englaro scompagina queste regole, dando certamento diagnostico che viene proposto sprudenza quindi che ha creato i principi, persino rilevanza (come sapete) neppure a al paziente. tratti in gran parte dal dibattito dottrinale e volontà scritte, certificate, raccolte in atti Quale è l’effetto tipico della manifestazione tratti anche, occorre dire, ed il tema non è af- “autentici” del passato, ma a manifestazioni del consenso secondo quello che sappiamo fatto secondario come abbiamo bene inteso di volontà o di giudizio o di opinioni da parte o possiamo enucleare dalle pronunce giuri- dai primi interventi, dalla stessa deontologia della paziente risalenti a molti anni prima, sprudenziali? medica. Le prime pronunce giurispruden- ricostruiti per via testimoniale: tale sentenza È -in parole molto semplici- il trasferimento ziali in materia di consenso si alimentano rappresenta la via giudiziaria al testamento del rischio della prestazione dal medico sul dell’unico settore dell’ordinamento giuridico biologico e concretizzail ruolo di supplenza paziente: il medico naturalmente eseguirà in generale in cui il principio del consenso è di- della giurisprudenza. È vero che non appar- modo corretto, conforme alle leggi dell’arte, sciplinato, che è il Codice di deontologia me- tiene alla fisiologia del sistema che i giudici il trattamento, ma i rischi inevitabilmente e dica (a partire dal testo che ebbe a recepire i “facciano il legislatore”, ma se il legislatore comunque connessi al trattamento - in forza precetti della Convenzione di Oviedo). È arri- non interviene e c’è una pressante domanda dell’acquisizione del consenso informato del vata questa legge che riscuote, sorprenden- di giustizia accadrà che il giudice provveda a paziente al quale il medico rappresenta tali temente dovremmo dire, un giudizio positivo dare risposta, anche attraverso una lettura rischi- vengono trasferiti sul malato. Se si nell’ambito della classe dei giuristi, che sono delle norme in chiave anche costituzionale verifica una complicanza, intendo dire, que- 7
Parma Medica 2/2018 sta, se vi è stata adeguata informazione e direzioni amministrative sanitarie alla conte- rimuoveva la potestà genitoriale e nomi- dunque conoscenza della stessa da parte del nutezza dei tempi delle prestazioni? Occorre- nava il sanitario quale soggetto delegato a malato (che ciò nonostante ha aderito al trat- rà fare i conti con questa regola primaria. Il realizzare quel maggiore interesse; sicché tamento che gli viene proposto), la sopporta medico non deve mai dimenticare che l’inte- questo meccanismo garantiva l‘effettuazio- il paziente, il quale non potrà chiamare in resse fondamentale da garantire è la tutela ne della trasfusione di sangue. La situazione causa il medico perché essa si è verificata e del bene della vita del paziente e della sua è praticamente la stessa, poiché la nuova per il pregiudizio che ne riceve. Quando non salute; non ci sono giustificazioni davan- disciplina, recuperando le affermazioni delle avvenga una regolare acquisizione del con- ti al giudice che debba trattare un caso di sentenze,stabilisce che il medico ascolti lo senso per una carenza informativa in tema responsabilità in cui il medico abbia rispet- stesso minore (in relazione al grado di ma- delle complicanze comportate dall’atto, vice- tato le prescrizioni amministrative , così per turità e all’età che lo stesso abbia attinto) e versa, la complicanza rimane in capo al me- esempio limitando a un determinato lasso che poi la decisione spetti però ai soggetti dico e la sopporta il medico, che deve risar- temporale il colloquio con il paziente, oppure che lo rappresentino; prevedendo espressa- cire il pregiudizio che il paziente ne ha subito limitando a un determinato lasso temporale, mente che nel caso di contrasto di valutazio- (con un orientamento giurisprudenziale che ad esempio, la permanenza di un infartuato ni fra il rappresentante legale ed il sanitario, pretende talvolta, in relazione alle compli- presso il reparto di cardiologia dell’ospedale se quest’ultimo ritiene necessario un tratta- canze prevedibili non rappresentate, la di- (trattenendolo per non più di otto giorni per- mento al quale il rappresentante legale rifiu- mostrazione probatoria da parte del malato, ché così dicono le linee guida recepite dalla ta di dare il consenso, sia il giudice tutelare come sanno gli avvocati presenti, che se le direzione amministrativa, ma se il paziente ad essere investito del caso. avesse conosciute -quelle complicanze- non è un pluri-infartuato ed è portatore di altre Il criterio di risoluzione di siffatte situazioni si sarebbe sottoposto alla prestazione). Ecco patologie, otto giorni possono non bastare, difficili, come ricorda la sentenza della Cas- la fondamentalità del momento informativo e se lo stesso muore -come è successo in un sazione sul caso Englaro, è il principio di be- e, mi permetto di sottolineare, del momento caso emblematico che ha posto per primo la neficialità, che implica la tutela del massimo informativo relativo alle complicanze: qui è il questione delle linee guida, il caso “Grassi- interesse del paziente: per cui, il genitore, o nucleo veramente più delicato anche perché ni” di alcuni anni fa- in nona giornata quando il rappresentante legale, testimone di Geo- alla concretizzazione delle complicanze sono sta a casa, si porrà comunque un problema di va, per sé potrebbe rifiutare la trasfusione di collegati i risarcimenti più elevati ai quali il responsabilità. Ed infatti la linea guida non sangue e se “compus sui” il giudice dovrà medico possa essere condannato. può essere ispirata ad intenti di risparmio, rispettarne la volontà, ma quando agisce in La stessa previsione della cosiddetta “do- e, poi, la linea guida è enunciato di carattere rappresentanza del figlio incapace, il bene cumentazione” del consenso (che la nuova generale che riguarda l’infartuato, ma non il primario da salvaguardare non è la tutela dei legge prevede), non è forse una traduzione caso del pluri-infartuato, per di più portatore suoi diritti della personalità, del suo credo in chiave normativa di una previsione reite- di altre patologie. religioso o del suo orientamento culturale o rata, di un principio reiterato della giurispru- Di qui l’esigenza per il medico di misurare filosofico, ma è la tutela del bene della salu- denza e di una regola di opportunità per il sempre il trattamento sulle particolarità del te del minore. medico, ossia di far risultare per iscritto che caso del proprio paziente arrivando a disat- Inoltre, ed in via più generale, il paziente ha vi è stata opera informativa e che il paziente tendere la stessa indicazione della linea gui- diritto di rifiutare o di revocare il consenso già acconsente al trattamento? Attenzione qui da. È un principio che troviamo ribadito nella espresso anche a trattamenti necessari quo- si parla di “documentazione” del consenso, stessa legge Gelli-Bianco. ad vitam: anche al riguardo la legge enuncia cioè si parla di far constare per atto formale E allora per tornare al tema, la “documenta- in termini assolutamente chiari quello che un fatto storico che si è già verificato: inten- zione” è, appunto, la documentazione, cioè era un principio giurisprudenziale acquisito. do dire che la documentazione del consenso la trascrizione formale di una attività che si Una tale situazione critica è emblematizza- non esonera dal preliminare colloquio infor- è già svolta, di un tempo che si è impiega- ta da quella del testimone di Geova che, nel mativo tra medico e paziente! Non si può to che è tempo di cura. Questa deve essere pieno possesso delle sue facoltà intellettive quindi pensare che il medico possa liberarsi l’accezione della formulazione normativa, e volitive, si opponga ad una trasfusione di del dovere di acquisire il consenso sempli- che non fa che recuperare, anch’essa, prin- sangue pur necessaria quoad vitam cemente facendo sottoscrivere il modulo cipi acquisiti. In passato un tale impasse veniva pacifi- relativo da parte della caposala al paziente Quanto poi alla disciplina del consenso dei camente risolto dai Procuratori della Re- il giorno prima dell’intervento: questo sareb- minori e dell’interdetto che troviamo nel- pubblica, quando venivano informalmente be il tradimento del principio del consenso la nuova legge, essa è nient’altro che una investiti del caso da parte dei sanitari che e questo espone il medico al rischio di ini- mutuazione dei principi della giurispruden- non sapevano come regolarsi, nel senso del- ziative giudiziarie (perché qualsiasi avvocato za a partire vorrei dire dai casi trattati negli la netta indicazione ad intervenire. I tempi apprenda una tale circostanza avrà ragione anni 70/80, in cui, nel contrasto tra scelte sono cambiati, la valorizzazione dei diritti di lamentare la lesione di un diritto fonda- mediche e genitori testimoni di Geova che della persona che sono avvenute anche in mentale del paziente). si opponevano a trasfusioni di sangue nei ambito di comunità internazionale nelle va- Il consenso non è una perdita di tempo con confronti del figlio minore, esercitando quel- rie convenzioni che si sono nel frattempo re- il paziente, ed anzi, ci dice la nuova disci- la che si chiamava allora la patria potestà, cepite, la lettura della Corte Costituzionale e plina, è “tempo di cura”! Come si concilia si cominciò a ricorrere al giudice tutelare, il l’evoluzione degli atteggiamenti della stessa questo principio con le linee guida ispirate quale, indicando come principale interesse Corte di Cassazione inducono oggi ad una a economicità e con i richiami costanti delle quello della tutela della salute del minore, scelta completamente diversa: il paziente 8
Parma Medica 2/2018 ha libera disponibilità della propria salute e tologiche (perché è evidente che un medico mento contrario alla previsione deontologica della propria vita, sicché, se vi è rifiuto di un non può agire contro la legge dello Stato ed e il medico non deve procedere a prestazio- trattamento sia pur necessario per salvarlo è evidente che un medico non può agire con- ni che non siano all’altezza della migliore da morte, il medico deve rispettare quella tro le buone pratiche cliniche assistenziali: scienza, della pratica migliore scienza nel volontà, naturalmente sempre che si tratti di se agisce contro le buone pratiche cliniche momento in cui interviene. Ecco quindi che un paziente capace di intendere e di volere assistenziali, agisce contro le leggi dello lo spazio interpretativo di questo richiamo (il limite necessario è, infatti, la capacità di Stato perché è costituito in colpa, in quanto alla deontologia è molto vasto, qui difetta la intendere e di volere del soggetto). la colpa è violazione delle leggi dell’arte). precisione del legislatore, mi sentirei di dire, Per cui non si pone neppure più il problema Ora, il richiamo alla norma deontologica (per perché se noi ritenessimo qui recuperata della possibilità da parte del medico di inter- cui il medico deve astenersi da trattamenti la deontologia nella sua generalità si recu- venire comunque effettuando la trasfusione che siano contrari alle regole della sua pro- pera tutta la deontologia e quindi anche la di sangue invocando la famosa scriminante fessione) che cosa significa? Qui il discorso regola della libertà di coscienza (per cui in dello stato di necessità (si prevarica la vo- può presentare margini di ambiguità. È stato ambito di consenso il medico deve rispettare lontà contraria del malato ma lo si fa per osservato da parte di qualcuno che sia stata in primis la propria scienza e coscienza ed salvargli il bene della vita). È evidente che una sorta, come dire, di “contentino” dato evidentemente viene in secondo piano o si quando noi troviamo un enunciato normativo alla Federazione Nazionale dell’Ordine dei ridimensiona il ruolo di quella libertà di au- di questo genere l’ordinamento esercita una Medici, che in sede di commissione avrebbe todeterminazione del malato che è il fulcro opzione chiara quanto assoluta a favore del- sollecitato il riconoscimento dell’obiezione della nuova disciplina normativa, e si rischia la volontà del soggetto, a favore della libertà di coscienza. È un tema che è stato molto di ridimensionarne il valore). dell’autodeterminazione, che non può esse- trattato questo del diritto all’obiezione di Qui occorre davvero attendere una puntualiz- re facilmente frustrata riservando alla fine al coscienza da parte del medico in questi par- zazione chiarificatrice. medico la scelta sia pure in nome della tute- ticolari contesti, ma tale riconoscimento non Non ho la preoccupazione che in questo la di un diritto, di un interesse fondamentale, c’è nella nuova disciplina normativa, ove è modo si possa ritenere equiparata la deonto- qual è quello al bene della vita. presente il richiamo al rispetto delle regole logia alla legge generale dello Stato perché E, proseguiamo più rapidamente altrimenti deontologiche. Ora noi sappiamo bene, veni- la deontologia è già da tempo richiamata non riusciamo a concludere il discorso: le va ricordato dal dr. Monaco e dal presidente all’interno della legge dello Stato attraver- sentenze sul caso Welby e sul caso Engla- Muzzettoprima, che all’interno del Codicevi so le sentenze dei giudici. Le decisioni in ro ribadiscono questa regola fondamentale, è l’art. 22, che fa riferimento alla libertà di materia di consenso e di violazione del con- alla quale sono riconducibili, del resto, gli scienza e coscienza del medico:e allora che senso non richiamano forse le norme deon- stessi pronunciamenti della Chiesa Catto- cosa si vuole intendere con questa contra- tologiche come unico settore di disciplina lica: c’è una deliberazione della Congrega- rietà dell’atto alla regola deontologica? Si del consenso? Il parametro della colpa non zione di Propaganda fidei del 1980, in cui vuole recuperare, in sostanza, tout court viene tratto nelle sentenze affermative della sostanzialmente già si stabilisce il primato questa libertà di scienza e di coscienza che responsabilità dai canoni del Codice deonto- della volontà del malato e il diritto di rifiu- fonda l’autonomia terapeutica del medico, logico? Quindi è già recuperata la deontolo- tare trattamenti sproporzionati, 1980. Ma la per cui il medico, quando in coscienza non gia medica all’interno della legge dello Sta- stessa cosa aveva già affermato Pio XII, nel si ritenga nelle condizioni soggettive di pro- to, dando ad essa un valore che oltrepassa 1957, durante il famoso discorso agli aneste- cedere all’atto che il paziente sollecita lo ri- quello di disciplina inerente unicamente alla siologi. fiuta, lo allontana, gli dice “rivolgiti ad altro categoria professionale e valida unicamen- ‘Quando non c’è niente da fare lasciatelo sanitario”? O si intende più riduttivamente te all’interno di quella categoria e che non andare’, dirà poi anche Giovanni Paolo II intendere che il medico ha il diritto di rifiu- transita oltre questo perimetro e non diventa parlando anche di se stesso, e Papa France- tare gli atti che, oggettivamente richiesti dal quindi equiparabile a una legge generale, sco, l’attuale pontefice, ha ribadito i mede- paziente, si pongano contro le previsioni del alla legge dello Stato. simi concetti richiamando il principio della Codice deontologico? In sostanza il richiamo In tema di divieto di accanimento terapeu- dignità del paziente (che poi viene evocato alla deontologia significa un recupero della tico, la nuova disciplina normativa si giova in quella frase che è stata così opportuna- libertà di coscienza all’interno della legge sia della elaborazione giurisprudenziale che mente posta a emblema di questa odierna dello Stato per questa materia o è sempli- della riflessione deontologica che si è venuta riunione del cardinale Martini). cemente una indicazione della tipologia di affinando attraverso le previsioni dei Codici Un passaggio delicato che la legge contiene, atti richiesti dal paziente che il medico non degli ultimi anni. È la norma deontologica forse pleonastico forse no (e forse il punto deve assentire? La norma deontologica pre- che sancisce il divieto di accanimento e che più critico di questo nuovo tessuto normati- vede il dovere di aggiornamento del medico, lo sanziona (gli atti inutili, l’insistere in trat- vo), è quello in cui si dice al medico che ha prevede che il medico non possa far manca- tamenti sproporzionati, il divieto della osti- il diritto di non eseguire atti che il paziente re i rimedi di comprovata efficacia prima di nazione irragionevole nel tentativo di, come richieda che siano contrati alle leggi dello assecondare novità (tra virgolette) o alterna- dire, migliorare situazioni che non sono in Stato, alla tua deontologia o alle buone pra- tive terapeutiche. Viene richiesto al medico alcun modo migliorabili e la previsione nel tiche clinico-assistenziali. da parte del paziente di un trattamento che contempo, peraltro, di non abbandono del Che cosa significa questo passaggio, questo è ormai superato dalle nuove acquisizioni paziente, attraverso la terapia del dolore e diritto di astensione del medico soprattutto scientifiche e che è stato ormai obliterato, attraverso anche la sedazione profonda con- con riferimento al richiamo alle regole deon- non viene più praticato. Questo è un tratta- tinua. 9
Parma Medica 2/2018 La disciplina dell’urgenza e dell’emergenza, realtà, sul piano giuridico, le due situazioni gono piuttosto alla letteratura, che sono asso- ossia come si regola il medico nell’urgenza, di azione o di omissione hanno il medesimo lutamente rari, perché altrimenti il paziente si nell’emergenza? significato, perché sia l’una che l’altra sono terrorizza e finisce per sottrarsi all’atto medico. Se il paziente ha ancora un barlume di volon- giustificate e sorrette dalla volontà consape- Intendo dire e concludo, in via più generale, tà seria e credibile, se possiede capacità di vole del malato. che per tutti gli aspetti specifici per i quali intendere e di volere e manifesta una deter- Quando la volontà di un paziente dotato di ca- questa legge non provvede, perché effettiva- minata volontà, pure in caso di emergenza pacità di intendere e di volere è nel senso di mente non provvede, subentra la elaborazio- il medico evidentemente deve rispettarla. sospendere la respirazione artificiale (si pen- ne della giurisprudenza. Se non c’è questo, riemerge in tutta la sua si al caso Welby), non c’è riserva sul dovere Per esempio la regola della fungibilità del ampiezza la posizione di garanzia del medico di “staccare la spina”: non è una azione che consenso, ossia chi è che deve dare informa- e il medico deve fare tutto quello che serve abbia una negatività, come dire, maggiore di zione e deve acquisire il consenso? il medico secondo il principio di beneficialità. quella di sospendere semplicemente le cure che esegue la prestazione? Deve essere fi- Anche questo è nient’altro che la forma- astenendosi dal fare, perché la regola di fon- sicamente lui? O può essere anche un altro lizzazione in precetto normativo di regole do è che il medico debba intervenire quando medico? La soluzione giurisprudenziale è che appartenenti al diritto vivente, al dibattito ha l’obbligo giuridico di farlo ma se questo ob- possa ben essere un altro medico purché in dottrinale e alle posizioni della deontologia. bligo giuridico cessa o non insorge per nulla grado di dare la medesima informazione che Le novità per sintesi: il delegato fiduciario, in virtù della volontà contraria del malato, è avrebbe dato il medico che esegue la pre- questo soggetto che il paziente può dele- evidente che non vi è più nessuna ragione di stazione e quindi deve essere un medico gare sia per ricevere l’informazione che per differenziare il gesto omissivo dal gesto atti- appartenente alla stessa specialità profes- esprimere il consenso. Apparteneva alla vo. Sono entrambi gesti leciti e legittimi come sionale di chi interviene. L’informazione sui previsione deontologica già questo, ma non non manca di sottolineare pleonasticamen- rischi dell’atto radiologico non la può dare il apparteneva alla interpretazione della giu- te il legislatore dicendo che il rispetto della medico di Pronto Soccorso o il chirurgo che risprudenza che aveva sempre affermato volontà del malato anche se ne scaturisca la prescrive l’accertamento mediante mezzo di la regola della personalità del consenso (il morte non fa insorgere nessuna responsabili- contrasto; la conoscenza perfetta dell’ambi- consenso dei familiari non deve essere ri- tà né civile né penale del medico. Non è una to, si suppone, ce l’ha il radiologo e allora cercato, quello che conta è il consenso del novità alla fine neppure questa della qualifica- deve essere il radiologo che dà l’informa- paziente, questa è sempre stata la regola). zione di questi trattamenti come trattamento zione esaustiva, chiara, è lui che può darla Ora si dice che il paziente può delegare fa- sanitario perché già, ricorderemo la sentenza ma non deve essere necessariamente il ra- miliari od altri sia a ricevere le informazioni sul caso Englaro qualificava l’alimentazione diologo che esegue la prestazione, potendo che a manifestare in sua vece il consenso, e artificiale come trattamento sanitario ripor- essere un radiologo del reparto (altrimenti si questa è una novità normativa. tando la valutazione scientifica dichiarata as- verrebbe a creare anche un notevole intral- Va anche ricordata la regola secondo cui è ob- solutamente prevalente. cio alla funzionalità dell’assistenza). bligo formativo per i futuri medici e per tutti Sappiamo che vi furono questioni all’indo- L’ultimo punto è quello della mancanza in que- gli esercenti una professione sanitaria quello mani, la società italiana di anestesia ebbe sta disciplina normativa di previsioni penali, di prepararsi alla comunicazione, alla cultura a proporre qualche riserva su questa lettu- cioè nulla si dice in ordine al fatto se il medico della comunicazione, che viene previta come ra, ma la legge deve recepire la scienza più che viola la regola del consenso, che si compor- insegnamento da praticare nella preparazione accreditata del momento, ed evidentemente ta in modo arbitrario, commetta o no un reato. dei nuovi medici e del personale stesso eser- la più accreditata scienza del momento e Si aspettava in realtà una previsione che sta- cente una professione sanitaria. la valutazione scientifica del momento è in bilisse quale rilevanza dovesse avere l’atto L’altro punto significativo è quello della quali- questo senso. medico violativo del principio del consenso ficazione dell’alimentazione e della idratazione Naturalmente, siccome questa legge enun- con particolare riferimento all’atto chirurgico, artificiali come trattamento medico, e quindi, in cia in modo puntuale i principi che sono e questo perché in passato la giurisprudenza quanto tali, sottoposte alla regola del consen- sostanzialmente più o meno quelli che ab- sprovvista di richiami normativi sappiamo l’a- so, ex art. 32 della Carta costituzionale. biamo rapidamente esaminato, non poteva veva risolvo variamente questo tema. Se sono trattamenti sanitari si può qundi rinun- essere troppo specifica e troppo dettagliata Ricordiamo nel 1992 era stato condannato ciare preventivamente o revocare il consenso poi nella qualificazione degli stessi intendo per omicidio preterintenzionale un chirurgo ad essi già manifestato, con il diritto-dovere da dire, per esempio siprevede l’obbligo della che aveva eseguito una prestazione comple- parte del medico di sospendere astenendosi informazione del paziente e l’oggetto del- tamente diversa da quella per la quale aveva dal procedere o con il diritto-dovere anche di la informazione nell’ambito dell’oggetto ricevuto il consenso (il famoso caso Massi- interrompere un trattamento in atto. prognosi, diagnosi, complicanze, ma quali mo noto soprattutto agli operatori giudiziari, Il tema della sospensione, apro una parente- complicanze? anche quelle più remote che 6 anni e 8 mesi di reclusione nei confronti si, e della interruzione delle cure è molto in- appartengono unicamente alle letteratura del prof. Massimo con la destituzione poi teressante sul piano giuridico. Si è detto una per esempio che hanno una scarsissima, una dall’Ordine dei medici di Firenze); però, nel cosa è che il medico si astenga dal conti- bassissima percentuale di verificazione? tempo, vedete le evoluzioni della giurispru- nuare a curare, altra cosa è che il medico di- Ecco su questi profili soccorrerà la giurispru- denza sprovvista di indicazioni provenienti stacchi con una condotta attiva lo strumento denza che ha puntualizzato più volte come il dal legislatore, l’orientamento era cambiato artificiale che consente la protrazione della medico non debba rappresentare al malato i e si era arrivati nel 2008 a sancire, con la vita del paziente: si potrebbe rilevare che, in rischi puramente teorici, i rischi che apparten- sentenza sul cd. caso Giulini, la pratica ir- 10
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