ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI Via Roma, 102 - Scala D - 2° Piano - 47921 - RIMINI (RN) Tel.- Fax: 0541-52231 E.mail: ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it PEC : ordinefarmacistirn@pec.fofi.it DOCUMENTI NECESSARI PER LA 1^ ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 1) Attestazione versamento tasse cc.gg. di € 168,00 sul c/c postale 8003 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (in caso di bollettino precompilato indicare come codice tariffa “8617”, in base a quanto esplicato sul retro del bollettino; come “tipo di versamento” barrare “rilascio”). 2) Copia Tesserino Codice Fiscale e copia documento di riconoscimento 3) 3 fotografie formato tessera (una foto verrà apposta sul tesserino che Vi sarà consegnato) 4) 1 marca da bollo da € 16,00 Presentarsi in segreteria con la stampa dei seguenti documenti: domanda iscrizione albo, informativa sulla privacy, il modulo di adesione alla PEC, il Giuramento del Farmacista, copia del documento di riconoscimento e copia codice fiscale. All’atto della sottoscrizione e presentazione della domanda versare € 2,50 per i diritti di segreteria. Nella domanda di autocertificazione si dovrà, tra le altre cose, dichiarare di aver letto il Codice Deontologico e relativo commentario. QUOTA ISCRIZIONE ALBO ANNO 2022: € 110,00 che dovrà essere pagato tramite un Bollettino PagoPa, predisposto dall’Ordine al momento della presentazione della domanda di iscrizione Nota sulla deducibilità dell'iscrizione all'ordine: L'iscrizione obbligatoria a un ordine professionale comporta il versamento di una tassa annuale. Tale tassa, in caso di esercizio dell'attività professionale, è fiscalmente deducibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, rientrando tra le spese inerenti l'esercizio della professione (articolo 54 del Tuir). Qualora, invece, si svolga un'attività di lavoro dipendente, la quota pagata per l'iscrizione a un ordine professionale non è un onere detraibile ne' deducibile dal reddito complessivo. Ai sensi del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021) e ss.mm., fino alla data del 15.6.2022, per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali, l’adempimento dell’obbligo vaccinale (ciclo primario completo o dose di richiamo a partire da 151 gg. dalla fine del ciclo primario) è requisito ai fini dell’iscrizione. Pertanto, all'atto di iscrizione, è necessario presentare la relativa documentazione. TESSERINO D'ISCRIZIONE Il tesserino rilasciato dall’Ordine non ha natura di documento di identità personale, ma comprova l'iscrizione all'Albo professionale e viene rilasciato esclusivamente e personalmente all'interessato. All'atto della cancellazione o del trasferimento, il tesserino è ritirato dall'Ordine. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): l’Ordine dei Farmacisti di Rimini provvede alla attivazione GRATUITA delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) che è obbligatoria per ogni iscritto, come sancito dall'art.16 c.7 della L. 2/2009 indipendentemente dall’attività svolta. All’atto della cancellazione la casella PEC sarà disattivata. *** PER I CITTADINI EXTRA-COMUNITARI: è necessario il passaporto e il permesso di soggiorno in cui è specificato che lo stesso è rilasciato per lo svolgimento di lavoro autonomo o di attività professionale. Il
Consiglio Direttivo dell’Ordine può deliberare l’iscrizione solo dopo la ricezione del NULLA OSTA del Ministero della Salute. L’iscrizione è efficace per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno e quindi, al momento del rinnovo del permesso, gli interessati devono comunicare all’Ordine il rinnovo del premesso di soggiorno, pena la cancellazione dall’Albo. N.B.: Il richiedente deve avere la residenza nella provincia presso il cui Ordine intende iscriversi oppure dovrà dichiarare di esercitare la Professione nella circoscrizione dell’Ordine, nel caso in cui abbia la residenza fuori provincia. Tuttavia, nel caso in cui l’interessato ancora non eserciti la professione nella circoscrizione dell’Ordine, ma dichiari nella domanda che ivi intende esercitarla, potrà comunque ottenere l’iscrizione, ma il requisito dovrà essere successivamente comprovato all’Ordine entro il termine di un anno dall’iscrizione stessa; in difetto sarà avviato il procedimento di cancellazione dall’Albo. ELENCO DISOCCUPATI Per l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei disoccupati, che viene aggiornato dall’Ordine e trasmesso alle farmacie, ditte farmaceutiche, parafarmacie, ecc., è necessario trasmettere all’Ordine un curriculum formativo e professionale, ed il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679. I farmacisti sono poi pregati di comunicare all’Ordine ogni variazione della propria disponibilità lavorativa (es.: volontà di essere cancellati dall’elenco, disponibilità solo per assunzioni a tempo indeterminato e part-time). Si precisa che la permanenza nell'elenco in oggetto dovrà essere riconfermata, anche telefonicamente, ogni tre mesi per evitare la cancellazione automatica. FARMA LAVORO Nella home page del sito dell’Ordine www.ordinefarmacistirimini.it è disponibile la piattaforma FARMA LAVORO, per consentirvi di iniziare a utilizzarla e scoprirne tutte le potenzialità. Unire la domanda all’offerta, favorendo, da un lato, le possibilità d’impiego dei giovani laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, dall’altro, aiutando le aziende e le farmacie a rivolgersi a un target preciso e selezionato per individuare professionisti da assumere. È questo l’obiettivo di Farma Lavoro, la nuova piattaforma online dedicata allo sviluppo professionale e al sostegno dell’occupazione nel mondo farmaceutico. L’iniziativa, che porta la firma della FOFI, è realizzata dalla Fondazione Cannavò e vanta il patrocinio del Ministero del Lavoro e di importanti associazioni del settore, ovvero Federfarma, Farmindustria, Assogenerici, Fenagifar, Sifo e Società Italiana Farmacisti Preparatori. Oltre alle offerte di impiego, sono riportate anche informazioni in merito a bandi e concorsi, a tipologie contrattuali e alla Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. NOTIZIE ENPAF TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI 2021 Contributo Prev. base Assist. Maternita' TOTALE Intero 4.541,00 20,00 9,00 4.570,00 Doppio 9.082,00 20,00 9,00 9.111,00 Triplo 13.623,00 20,00 9,00 13.652,00 Rid. del 33,33% 3.027,00 20,00 9,00 3.056,00 Rid. del 50% 2.271,00 20,00 9,00 2.300,00 Rid. dell'85% 681,00 20,00 9,00 710,00 Solidar. 3% (dipendenti) 136,00 20,00 9,00 165,00 Solidar. 1% (disoccupati) 45,00 20,00 9,00 74,00
Tassa iscrizione 52,00 (non dovuta dai neoiscritti che nel primo anno di iscrizione usufruiscono del contributo di solidarietà) A norma dell’art. 21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all’Albo è obbligatoria l’iscrizione all’ENPAF (Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti – www.enpaf.it) e il pagamento dei relativi contributi. L’età pensionabile, per i diritti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2019 passa a 68 anni e 9 mesi. Il successivo adeguamento è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2023. Occorrono 30 anni di iscrizione all’Albo, di cui almeno 20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista. Solo il lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale di farmacista, il disoccupato involontario iscritto al Centro per l’Impiego e il pensionato ENPAF non esercitante la professione del farmacista possono chiedere la riduzione dell’85%; gli iscritti all’Albo che esercitano una professione diversa da quella del farmacista, o i pensionati presso Ente diverso da ENPAF hanno la riduzione del 50% Solo al lavoratore dipendente come farmacista e al disoccupato involontario (disoccupazione certificata con iscrizione al Centro Impiego ) che non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un “contributo di solidarietà”. Mentre la contribuzione ridotta è valida ai fini pensionistici, la contribuzione di solidarietà è a fondo perduto, non matura pensione e non è fiscalmente deducibile, mentre lo sono le quote di assistenza e maternità. Nel periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura, tuttavia, l'anzianità di iscrizione. I nuovi iscritti del 2022 possono presentare la domanda di riduzione entro il 30/09 dell’anno successivo a quello di prima iscrizione nei casi in cui il farmacista sia dipendente che esercita attività professionale (quindi iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria) o sia in disoccupazione involontaria: tale riduzione può essere del 33,33%, del 50% e del 85% con scelta assolutamente discrezionale, maturando così una pensione proporzionata all’importo pagato. Il farmacista che si trova nella situazione di dipendente o di disoccupato, in alternativa al fondo pensionistico, può scegliere di versare un contributo di solidarietà. La disoccupazione involontaria va certificata; pertanto, gli iscritti all’Albo non occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l’impiego. Tale stato può essere mantenuto per un massimo di 5 anni, dopo i quali la disoccupazione diventa “volontaria” e la quota ENPAF passa al 50%. Si precisa che il Tirocinio Formativo e di Orientamento (stage) non è considerato attività lavorativa, pertanto, per poter richiedere la riduzione del contributo previdenziale o il contributo di solidarietà, è indispensabile iscriversi al Centro Impiego, al fine di poter versare il contributo prescelto in qualità di disoccupato. I bollettini per la riscossione dei contributi vengono recapitati entro il primo trimestre dell’anno successivo all’iscrizione. Il farmacista nuovo iscritto che non abbia ancora richiesto la riduzione, perché ha ancora tempo per farlo, riceverà i bollettini con due anni di contribuzione previdenziale a quota intera. Se nel diritto può ancora chiedere la riduzione nei termini indicati ed ottenere l’invio di bollettini con gli importi contributivi ridotti, ignorando così i bollettini che ha ricevuto in precedenza. Successivamente le scadenze si regoleranno con la singola quota di competenza dell’anno. La richiesta della contribuzione ridotta o del contributo di solidarietà va redatta su apposito modulo scaricabile da internet (www.enpaf.it) o ritirabile presso la segreteria dell’Ordine ed è da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, da parte dell’iscritto direttamente all’ENPAF entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo. Pertanto un neo-iscritto nell’anno 2022 avrà tempo per regolarizzare la propria posizione ENPAF fino al 30 settembre 2023. Tuttavia, poiché i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell’ENPAF a febbraio dell’anno seguente (nel nostro caso 2023), comprensiva della quota relativa al I^ anno di iscrizione e della quota per l’anno in corso, questo Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l’anno di iscrizione (fine 2022). Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello di prima iscrizione, il termine è perentorio e il suo superamento comporta l’attribuzione della quota intera per almeno un triennio (l’anno di prima iscrizione e i due successivi). Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempi determinati, l’iscritto al termine del rapporto deve inviare comunicazione all’ENPAF per evitare che l’aliquota contributiva venga portata a quota intera. Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno. Ricordarsi di inviare entro la data stabilita la domanda di riduzione del contributo con la documentazione che certifica o la disoccupazione oppure il rapporto di lavoro dipendente (per la modulistica rivolgersi all’Ordine). Per ulteriori informazioni o modulistica potete collegarVi al sito dell’ENPAF: www.enpaf.it NON hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF: - i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n.362/1991, i collaboratori d’impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia; - i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori d’impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia; - attività svolta in regime co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS). EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.) Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata sia pubblica. I nuovi iscritti sono esentati dall’acquisizione di crediti ecm per il primo anno (2022). Per ogni informazione sulle esenzioni dall’obbligo formativo ECM, si invitano i Colleghi a consultare il sito www.cogeaps.it. I professionisti, che per la prima volta accedono a Co.Ge.A.P.S., devono necessariamente registrarsi per poter visualizzare la propria posizione ECM. La registrazione permette l'invio di login e password alla casella email indicata. Il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e di iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento. Eventuali crediti acquisiti nel primo anno di iscrizione all’Albo non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo. L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’area riservata all’anagrafe Cogeaps tramite il portale www.cogeaps.it. L’anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale. Si evidenzia che molti crediti ECM relativi a partecipazioni a corsi ECM sono visibili in banca dati dopo molto tempo dall'ottenimento dell’attestato. Il Provider del corso ha tempo 90 giorni per comunicare al CO.Ge.APS l’elenco dei sanitari che hanno ottenuto i crediti. Il CO.Ge.APS impiega qualche mese per caricare sul sito tali dati. Evidenziamo, inoltre, che il Co.Ge.A.P.S. ha attivato un Call Center per rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, sia per fornire soluzioni ad eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati del Consorzio, sul sistema ECM e sulla relativa normativa, sia per la compilazione del Dossier Formativo. Il numero da comporre è 06/36000893. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, ecm@cogeaps.it , per offrire un supporto ulteriore. Le informazioni relative alla normativa ECM sono reperibili sul sito istituzionale del Co.Ge.A.P.S. (http://www.cogeaps.it). CREDITI FORMATIVI TRIENNIO 2020-2022: 150 crediti Art. 5-bis Legge 17.07.2020 n. 77 (diposizioni in materia di formazione continua in Medicina ENC): I crediti formativi del triennio 2020-2022, si intendono già maturati in ragione di un terzo (50 crediti al lordo di eventuali riduzioni) per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo .di emergenza da Covid-19. Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.
Anche per il 2020-2022 valgono riduzioni: 30 crediti abbonabili se nel triennio 2017-2019 si sono raggiunti tra 121 e 150 crediti e 15 crediti se si sono raggiunti da 81 a 120 crediti. Si eliminano i target minimi e massimi da conseguire ogni anno (tranne che per i crediti derivanti da tutoraggio che rimane il 50% dell’obbligo triennale al netto di riduzioni, esenzioni ed esoneri). La costruzione del Dossier Formativo, grazie all'intervento Fofi, consente la riduzione di 20 crediti a Triennio. Crediti acquisiti nel triennio Fabbisogno Triennale 2020- 2017-2019 2022 Da 80 a 120 135 Da 121 a 150 120 È previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. Si considera reclutato il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento. Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio: • Attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono recuperare il 60% del debito formativo individuale triennale. • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.. • Lettura di riviste scientifiche, lettura del giornale FOFI “Il farmacista on line” (1 credito al mese) • Partecipazione eventi, assemblee, organizzati dall’Ordine dei Farmacisti di Rimini • Tutoraggio pre-laurea (viene assegnato 1 credito ogni 15 ore di tutoraggio svolto: 900 ore di tirocinio equivalgono a 60 crediti) ESONERO: L’esonero è una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale di cui si può beneficiare in caso di partecipazione a corsi universitari e di formazione nell’ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista (es. corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno). Eventuali crediti acquisiti nei periodi di esonero sono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. L’esonero è calcolato, per ciascun anno di frequenza, come riduzione di un terzo dei crediti previsti per quel triennio ed è riconosciuto a seguito di istanza del farmacista, prodotta utilizzando l’apposito modello predisposto. ESENZIONE: L’esenzione costituisce una riduzione dell'obbligo formativo pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale (es. per malattia, maternità, aspettativa, PENSIONAMENTO), attestata o autocertificata dal farmacista utilizzando l’apposito modello predisposto. Se l’esenzione coincide con l’intero anno solare la riduzione è di 1/3 dell’intero obbligo formativo triennale, pari ad un massimo di 50 crediti. I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. (firma dell’interessato per presa visione della nota informativa) Data: _____________________________________________________________
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