ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
         Via Roma, 102 - Scala D - 2° Piano - 47921 - RIMINI (RN)
                          Tel.- Fax: 0541-52231
                        E.mail: ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it
                                      PEC : ordinefarmacistirn@pec.fofi.it

        DOCUMENTI NECESSARI PER LA 1^ ISCRIZIONE ALL’ALBO
                        PROFESSIONALE
    1) Attestazione versamento tasse cc.gg. di € 168,00 sul c/c postale 8003 intestato a Agenzia delle
       Entrate – Centro Operativo di Pescara (in caso di bollettino precompilato indicare come codice tariffa
       “8617”, in base a quanto esplicato sul retro del bollettino; come “tipo di versamento” barrare
       “rilascio”).
    2) Copia Tesserino Codice Fiscale e copia documento di riconoscimento
    3) 3 fotografie formato tessera (una foto verrà apposta sul tesserino che Vi sarà consegnato)
    4) 1 marca da bollo da € 16,00

Presentarsi in segreteria con la stampa dei seguenti documenti: domanda iscrizione albo,
informativa sulla privacy, il modulo di adesione alla PEC, il Giuramento del Farmacista, copia del
documento di riconoscimento e copia codice fiscale.

All’atto della sottoscrizione e presentazione della domanda versare € 2,50 per i diritti di segreteria.

Nella domanda di autocertificazione si dovrà, tra le altre cose, dichiarare di aver letto il Codice Deontologico e
relativo commentario.

QUOTA ISCRIZIONE ALBO ANNO 2022: € 110,00 che dovrà essere pagato tramite un Bollettino PagoPa,
predisposto dall’Ordine al momento della presentazione della domanda di iscrizione
Nota sulla deducibilità dell'iscrizione all'ordine:

L'iscrizione obbligatoria a un ordine professionale comporta il versamento di una tassa annuale. Tale tassa, in
caso di esercizio dell'attività professionale, è fiscalmente deducibile in sede di determinazione del reddito di
lavoro autonomo, rientrando tra le spese inerenti l'esercizio della professione (articolo 54 del Tuir).
Qualora, invece, si svolga un'attività di lavoro dipendente, la quota pagata per l'iscrizione a un ordine
professionale non è un onere detraibile ne' deducibile dal reddito complessivo.

Ai sensi del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021) e ss.mm., fino alla data del
15.6.2022, per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali
territoriali, l’adempimento dell’obbligo vaccinale (ciclo primario completo o dose di richiamo a partire da
151       gg.     dalla     fine     del   ciclo    primario) è      requisito    ai    fini    dell’iscrizione.
Pertanto, all'atto di iscrizione, è necessario presentare la relativa documentazione.

TESSERINO D'ISCRIZIONE Il tesserino rilasciato dall’Ordine non ha natura di documento di identità
personale, ma comprova l'iscrizione all'Albo professionale e viene rilasciato esclusivamente e personalmente
all'interessato. All'atto della cancellazione o del trasferimento, il tesserino è ritirato dall'Ordine.

 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): l’Ordine dei Farmacisti di Rimini provvede alla attivazione
GRATUITA delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) che è obbligatoria per ogni iscritto, come sancito
dall'art.16 c.7 della L. 2/2009 indipendentemente dall’attività svolta. All’atto della cancellazione la casella
PEC sarà disattivata.

                                                      ***

PER I CITTADINI EXTRA-COMUNITARI: è necessario il passaporto e il permesso di soggiorno in cui è
specificato che lo stesso è rilasciato per lo svolgimento di lavoro autonomo o di attività professionale. Il
Consiglio Direttivo dell’Ordine può deliberare l’iscrizione solo dopo la ricezione del NULLA OSTA del Ministero
della Salute. L’iscrizione è efficace per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno e quindi, al
momento del rinnovo del permesso, gli interessati devono comunicare all’Ordine il rinnovo del premesso di
soggiorno, pena la cancellazione dall’Albo.

N.B.: Il richiedente deve avere la residenza nella provincia presso il cui Ordine intende iscriversi
oppure dovrà dichiarare di esercitare la Professione nella circoscrizione dell’Ordine, nel caso in
cui abbia la residenza fuori provincia. Tuttavia, nel caso in cui l’interessato ancora non eserciti la
professione nella circoscrizione dell’Ordine, ma dichiari nella domanda che ivi intende esercitarla,
potrà comunque ottenere l’iscrizione, ma il requisito dovrà essere successivamente comprovato
all’Ordine entro il termine di un anno dall’iscrizione stessa; in difetto sarà avviato il procedimento
di cancellazione dall’Albo.

                                              ELENCO DISOCCUPATI
Per l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei disoccupati, che viene aggiornato dall’Ordine e
trasmesso alle farmacie, ditte farmaceutiche, parafarmacie, ecc., è necessario trasmettere all’Ordine un
curriculum formativo e professionale, ed il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento UE 2016/679. I farmacisti sono poi pregati di comunicare all’Ordine ogni variazione della
propria disponibilità lavorativa (es.: volontà di essere cancellati dall’elenco, disponibilità solo per assunzioni a
tempo indeterminato e part-time). Si precisa che la permanenza nell'elenco in oggetto dovrà essere
riconfermata, anche telefonicamente, ogni tre mesi per evitare la cancellazione automatica.

                                             FARMA LAVORO
Nella home page del sito dell’Ordine www.ordinefarmacistirimini.it è disponibile la piattaforma FARMA
LAVORO,        per consentirvi di iniziare a utilizzarla e scoprirne tutte le potenzialità. Unire la domanda
all’offerta, favorendo, da un lato, le possibilità d’impiego dei giovani laureati in Farmacia e Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, dall’altro, aiutando le aziende e le farmacie a rivolgersi a un target preciso e
selezionato per individuare professionisti da assumere. È questo l’obiettivo di Farma Lavoro, la nuova
piattaforma online dedicata allo sviluppo professionale e al sostegno dell’occupazione nel mondo
farmaceutico. L’iniziativa, che porta la firma della FOFI, è realizzata dalla Fondazione Cannavò e vanta il
patrocinio del Ministero del Lavoro e di importanti associazioni del settore, ovvero Federfarma, Farmindustria,
Assogenerici, Fenagifar, Sifo e Società Italiana Farmacisti Preparatori.

Oltre alle offerte di impiego, sono riportate anche informazioni in merito a bandi e concorsi, a tipologie
contrattuali e alla Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.

                                           NOTIZIE ENPAF
   TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI                                   2021

Contributo                           Prev. base         Assist.        Maternita'               TOTALE
Intero                                   4.541,00            20,00               9,00                   4.570,00
Doppio                                   9.082,00            20,00               9,00                   9.111,00
Triplo                                  13.623,00            20,00               9,00                  13.652,00
Rid. del 33,33%                          3.027,00            20,00               9,00                   3.056,00
Rid. del 50%                             2.271,00            20,00               9,00                   2.300,00
Rid. dell'85%                              681,00            20,00               9,00                     710,00
Solidar. 3% (dipendenti)                   136,00            20,00               9,00                     165,00
Solidar. 1% (disoccupati)                   45,00            20,00               9,00                      74,00
Tassa iscrizione                              52,00 (non dovuta dai neoiscritti che nel primo anno di
                                                     iscrizione usufruiscono del contributo di solidarietà)

A norma dell’art. 21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all’Albo è obbligatoria l’iscrizione all’ENPAF (Ente
nazionale previdenza e assistenza farmacisti – www.enpaf.it) e il pagamento dei relativi contributi. L’età
pensionabile, per i diritti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2019 passa a 68 anni e 9 mesi. Il successivo
adeguamento è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2023. Occorrono 30 anni di iscrizione all’Albo, di cui
almeno 20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista.

Solo il lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale di farmacista, il disoccupato
involontario iscritto al Centro per l’Impiego e il pensionato ENPAF non esercitante la professione
del farmacista possono chiedere la riduzione dell’85%; gli iscritti all’Albo che esercitano una
professione diversa da quella del farmacista, o i pensionati presso Ente diverso da ENPAF hanno
la riduzione del 50%

Solo al lavoratore dipendente come farmacista e al disoccupato involontario (disoccupazione certificata con
iscrizione al Centro Impiego ) che non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via
alternativa al contributo pensionistico, di versare un “contributo di solidarietà”.
Mentre la contribuzione ridotta è valida ai fini pensionistici, la contribuzione di solidarietà è a fondo perduto,
non matura pensione e non è fiscalmente deducibile, mentre lo sono le quote di assistenza e maternità. Nel
periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura, tuttavia, l'anzianità di
iscrizione.

I nuovi iscritti del 2022 possono presentare la domanda di riduzione entro il 30/09 dell’anno successivo a
quello di prima iscrizione nei casi in cui il farmacista sia dipendente che esercita attività
professionale (quindi iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria) o sia in disoccupazione
involontaria: tale riduzione può essere del 33,33%, del 50% e del 85% con scelta assolutamente
discrezionale, maturando così una pensione proporzionata all’importo pagato. Il farmacista che si trova nella
situazione di dipendente o di disoccupato, in alternativa al fondo pensionistico, può scegliere di versare un
contributo di solidarietà.
La disoccupazione involontaria va certificata; pertanto, gli iscritti all’Albo non occupati devono
produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l’impiego. Tale stato può essere
mantenuto per un massimo di 5 anni, dopo i quali la disoccupazione diventa “volontaria” e la
quota ENPAF passa al 50%.
Si precisa che il Tirocinio Formativo e di Orientamento (stage) non è considerato attività
lavorativa, pertanto, per poter richiedere la riduzione del contributo previdenziale o il contributo
di solidarietà, è indispensabile iscriversi al Centro Impiego, al fine di poter versare il contributo
prescelto in qualità di disoccupato.

I bollettini per la riscossione dei contributi vengono recapitati entro il primo trimestre dell’anno successivo
all’iscrizione. Il farmacista nuovo iscritto che non abbia ancora richiesto la riduzione, perché ha ancora tempo
per farlo, riceverà i bollettini con due anni di contribuzione previdenziale a quota intera. Se nel diritto può
ancora chiedere la riduzione nei termini indicati ed ottenere l’invio di bollettini con gli importi contributivi
ridotti, ignorando così i bollettini che ha ricevuto in precedenza.
Successivamente le scadenze si regoleranno con la singola quota di competenza dell’anno.

La richiesta della contribuzione ridotta o del contributo di solidarietà va redatta su apposito modulo
scaricabile da internet (www.enpaf.it) o ritirabile presso la segreteria dell’Ordine ed è da inviare con
raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, da parte dell’iscritto direttamente all’ENPAF entro
il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo. Pertanto un neo-iscritto
nell’anno 2022 avrà tempo per regolarizzare la propria posizione ENPAF fino al 30 settembre
2023.
Tuttavia, poiché i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell’ENPAF a febbraio dell’anno seguente (nel
nostro caso 2023), comprensiva della quota relativa al I^ anno di iscrizione e della quota per l’anno in
corso, questo Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l’anno di iscrizione (fine
2022).
Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello di prima iscrizione, il termine è perentorio e il suo superamento
comporta l’attribuzione della quota intera per almeno un triennio (l’anno di prima iscrizione e i
due successivi).

Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempi determinati, l’iscritto al termine del
rapporto deve inviare comunicazione all’ENPAF per evitare che l’aliquota contributiva venga portata a quota
intera. Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà
non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

Ricordarsi di inviare entro la data stabilita la domanda di riduzione del contributo con la
documentazione che certifica o la disoccupazione oppure il rapporto di lavoro dipendente (per la
modulistica rivolgersi all’Ordine). Per ulteriori informazioni o modulistica potete collegarVi al
sito dell’ENPAF: www.enpaf.it
NON hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF:
  -   i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n.362/1991,
     i collaboratori d’impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia;
  -  i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori d’impresa
     familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;
  -  attività svolta in regime co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate
     all’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

                              EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.)

Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o
libero professionista, operante nella Sanità, sia privata sia pubblica. I nuovi iscritti sono esentati
dall’acquisizione di crediti ecm per il primo anno (2022). Per ogni informazione sulle esenzioni dall’obbligo
formativo ECM, si invitano i Colleghi a consultare il sito www.cogeaps.it.
 I professionisti, che per la prima volta accedono a Co.Ge.A.P.S., devono necessariamente registrarsi per
poter visualizzare la propria posizione ECM. La registrazione permette l'invio di login e password alla casella
email indicata. Il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo
e di iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento. Eventuali crediti acquisiti nel primo anno di
iscrizione all’Albo non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo.

L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l’ente preposto alla
certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’area riservata all’anagrafe Cogeaps tramite il
portale www.cogeaps.it. L’anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale.
Si evidenzia che molti crediti ECM relativi a partecipazioni a corsi ECM sono visibili in banca dati dopo molto
tempo dall'ottenimento dell’attestato. Il Provider del corso ha tempo 90 giorni per comunicare al CO.Ge.APS
l’elenco dei sanitari che hanno ottenuto i crediti. Il CO.Ge.APS impiega qualche mese per caricare sul sito tali
dati.
Evidenziamo, inoltre, che il Co.Ge.A.P.S. ha attivato un Call Center per rispondere ai quesiti e dare supporto
ai professionisti sanitari, sia per fornire soluzioni ad eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati del
Consorzio, sul sistema ECM e sulla relativa normativa, sia per la compilazione del Dossier Formativo. Il
numero da comporre è 06/36000893. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, ecm@cogeaps.it ,
per offrire un supporto ulteriore. Le informazioni relative alla normativa ECM sono reperibili sul sito
istituzionale del Co.Ge.A.P.S. (http://www.cogeaps.it).

CREDITI FORMATIVI TRIENNIO 2020-2022: 150 crediti

Art. 5-bis Legge 17.07.2020 n. 77 (diposizioni in materia di formazione continua in Medicina ENC): I crediti formativi del triennio 2020-2022,
si intendono già maturati in ragione di un terzo (50 crediti al lordo di eventuali riduzioni) per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato
a svolgere la propria attività professionale nel periodo .di emergenza da Covid-19.

Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il
professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi
ECM erogati da provider accreditati.
Anche per il 2020-2022 valgono riduzioni: 30 crediti abbonabili se nel triennio 2017-2019 si sono raggiunti tra 121 e 150
crediti e 15 crediti se si sono raggiunti da 81 a 120 crediti. Si eliminano i target minimi e massimi da conseguire ogni anno
(tranne che per i crediti derivanti da tutoraggio che rimane il 50% dell’obbligo triennale al netto di riduzioni, esenzioni ed
esoneri). La costruzione del Dossier Formativo, grazie all'intervento Fofi, consente la riduzione di 20 crediti a Triennio.

                         Crediti acquisiti nel triennio               Fabbisogno Triennale 2020-
                                  2017-2019                                     2022

                                    Da 80 a 120                                       135

                                   Da 121 a 150                                       120

È previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa
come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale
complessivo. Si considera reclutato il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi
economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da
queste individuato. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio
reclutamento.

Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per
esempio:

•       Attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non
    possono recuperare il 60% del debito formativo individuale triennale.

•      Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale
    complessivo..

•        Lettura di riviste scientifiche, lettura del giornale FOFI “Il farmacista on line” (1 credito al mese)

•        Partecipazione eventi, assemblee, organizzati dall’Ordine dei Farmacisti di Rimini

•       Tutoraggio pre-laurea (viene assegnato 1 credito ogni 15 ore di tutoraggio svolto: 900 ore di tirocinio equivalgono
    a 60 crediti)

ESONERO: L’esonero è una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale di cui si può beneficiare in caso
di partecipazione a corsi universitari e di formazione nell’ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista (es.
corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e
che erogano almeno 60 CFU/anno). Eventuali crediti acquisiti nei periodi di esonero sono comunque conteggiati ai fini del
soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

L’esonero è calcolato, per ciascun anno di frequenza, come riduzione di un terzo dei crediti previsti per quel triennio ed è
riconosciuto a seguito di istanza del farmacista, prodotta utilizzando l’apposito modello predisposto.

ESENZIONE: L’esenzione costituisce una riduzione dell'obbligo formativo pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi
di sospensione dell'attività professionale (es. per malattia, maternità, aspettativa, PENSIONAMENTO), attestata o
autocertificata dal farmacista utilizzando l’apposito modello predisposto. Se l’esenzione coincide con l’intero anno solare la
riduzione è di 1/3 dell’intero obbligo formativo triennale, pari ad un massimo di 50 crediti. I crediti ECM acquisiti durante i
periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

                                              (firma dell’interessato per presa visione della nota informativa)
         Data:                       _____________________________________________________________
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