Ordinanza d'esecuzione della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo legge sulle epidemie del 18 dicembre 19701 ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
500.200 Ordinanza d'esecuzione della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epidemie) del 18 dicembre 19701) e delle relative ordinanze federali del 26 maggio 1976 (stato 1 gennaio 2016) emanata dal Gran Consiglio il 26 maggio 19762) 1. Disposizioni generali Art. 1 Campo d'applicazione 1 La presente ordinanza regola l'esecuzione della legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo. Art. 2 Autorità esecutive 1 Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, il medico cantonale, i medici dele- gati e i comuni sono incaricati dell'esecuzione. * 1) RS 818.101 2) M 8 marzo 1976, 60; PGC 1976/77, 72 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo 1
500.200 Art. 3 Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità 1 Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità esercita l'immediata sorveglianza sull'esecuzione della legislazione federale e adempie tutti i compiti che non sono as- segnati ad altra autorità. Art. 4 Medico cantonale 1 Il Cantone affida a un medico cantonale la direzione dei provvedimenti contro le malattie trasmissibili ai sensi dell'articolo 12 della legge federale sulle epidemie. 1) Art. 5 Medici delegati * 1 Ai medici delegati e ai loro supplenti incombono i compiti d'esecuzione loro affi- dati dalla presente ordinanza. * 2. Provvedimenti per la lotta contro le malattie trasmissibili Art. 6 Notifica 1 I medici ed i laboratori notificano al medico cantonale competente e contempora- neamente al medico delegato competente i casi di malattie trasmissibili ai sensi dell'ordinanza federale concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo. * Art. 7 Analisi microbiologiche e sierologiche 1 I laboratori di microbiologia medica di Zurigo e di San Gallo eseguono analisi bat - teriologiche, virologiche e sierologiche per i medici e per gli ospedali. 2 Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità può, su proposta del medico canto- nale, designare per le analisi anche altri laboratori riconosciuti dalla Confederazione. Art. 8 Vaccinazioni 1 Le vaccinazioni pubbliche vengono eseguite secondo le norme federali e cantonali sulle vaccinazioni. 2 Su proposta del medico cantonale il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità può ordinare delle vaccinazioni regionali o per l'intero territorio cantonale. Art. 9 Visita medica e isolamento 1 Il medico delegato ordina la sorveglianza medica delle persone ai sensi dell'artico- lo 15 della legge federale sulle epidemie. * 2 Egli dispone l'isolamento nel caso in cui la sorveglianza medica non basti e il me - dico curante non possa imporre l'isolamento necessario. 1) RS 818.101 2
500.200 3 Il medico cantonale dev'essere informato dei provvedimenti presi. Egli può dispor- re l'isolamento a titolo precauzionale se contro il provvedimento del medico delega- to vien interposto ricorso. * Art. 10 Visite obbligatorie 1 Il medico delegato ha facoltà di obbligare le persone ai sensi degli artico- li 17 e 19 capoverso 1 della legge federale sulle epidemie a subire visite o preleva- menti di materiale d'analisi. * Art. 11 Divieto di esercitare determinate attività o professioni 1 Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è autorizzato, su proposta del medi- co cantonale, a far visitare ad intervalli regolari le persone che possono propagare una malattia trasmissibile ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale sulle epidemie1), come pure a vietare l'esercizio di determinate attività o professioni. 2 Si tratta in particolare di persone che: a) esercitano una professione sottoposta alla legislazione sull'educazione e l'igie- ne o lavorano in istituti e stabilimenti soggetti alla legislazione sull'educazione e l'igiene; b) lavorano in istituti nei quali vengono educati bambini e adolescenti; c) sono occupate in esercizi sottoposti al controllo delle derrate alimentari. Art. 12 Disposizioni generali di divieto 1 Il medico cantonale può ordinare provvedimenti a favore della collettività, al fine di prevenire la diffusione di malattie trasmissibili, e segnatamente vietare o limitare manifestazioni, chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private, vietare l'accesso a determinati edifici e l'uscita dagli stessi ed anche il bagno in determinati posti. 2 Nell'ambito regionale e locale egli emana questi provvedimenti dopo aver consulta- to il medico delegato e le autorità comunali. * Art. 13 Indagini epidemiologiche 1 I medici delegati provvedono nel loro territorio di competenza alle indagini epide- miologiche necessarie. Tutte le autorità cantonali e comunali devono collaborare senza diritto a indennizzo. * 2 Il medico delegato informa il medico cantonale dei provvedimenti presi. * 3 Se queste indagini si estendono a più di un territorio di competenza, sono dirette dal medico cantonale. * 1) RS 818.101 3
500.200 Art. 14 Indennizzo 1 Alle persone sane che in seguito alle disposizioni del Dipartimento di giustizia, si- curezza e sanità, del medico cantonale o del medico delegato subiscono una perdita di guadagno, il comune può corrispondere un indennizzo fino all'80 per cento della perdita. * 2 Il Cantone contribuisce a tale indennizzo con un importo uguale a quello della Confederazione. 3 Il calcolo del contributo si basa sull'80 percento al massimo della perdita di guada- gno. 4 Le spese per le indagini mediche, microbiologiche e sierologiche, disposte dal Di- partimento di giustizia, sicurezza e sanità, dal medico cantonale o dal medico dele- gato, sono a carico del Cantone - in quanto le assicurazioni non siano obbligate a prestazioni - nei casi in cui non vi è colpa o l'esito è negativo. * 3. Provvedimenti particolari nelle scuole e negli istituti Art. 15 Concetto di scuola 1 Per scuole nel senso di questo capitolo s'intendono le scuole materne pubbliche e private, tutte le scuole elementari e medie, come pure le scuole complementari e pro- fessionali. 2 Sono parificati alle scuole gli istituti che accolgono bambini e adolescenti fino all'età di 18 anni. Art. 16 Esclusione dalle scuole e da istituti simili 1 Gli allievi, i maestri e le altre persone che lavorano in una scuola, se affetti da una malattia trasmissibile, devono essere esclusi dalla scuola finché non possono più contagiare. L'esclusione dalla scuola viene decisa anche quando esiste il sospetto di una malattia trasmissibile. 2 L'esclusione dalla scuola a contare dallo scoppio delle seguenti malattie deve dura- re almeno: a) vaiolo: fino alla disparizione totale delle pustole, però al minimo sei settima - ne; b) scarlattina: in caso di decorso senza complicazioni e di chemioterapia almeno da una a due settimane; c) difterite: finché un secondo esame batteriologico del prelevamento di mucosa dal naso e dalla faringe, eseguito a una distanza di due giorni, abbia dato un ri- sultato negativo; d) meningite cerebrospinale epidemica: due settimane dalla cessazione della feb- bre; e) poliomielite: tre settimane; f) morbillo: fino alla disparizione dell'esantema; g) pertosse: almeno tre settimane; 4
500.200 h) parotite: fino alla disparizione dell'ingrossamento delle ghiandole. 3 Il medico delegato può ridurre questi termini e prendere altri provvedimenti con il consenso del medico cantonale. * Art. 17 Provvedimenti nei confronti dei portatori 1 Il medico delegato decide sulla riammissione alla scuola di portatori di batteri dif - terici o di agenti patogeni di tifo addominale o di paratifo. * Art. 18 Esclusione di persone conviventi con malati 1 Le persone sane, che convivono con ammalati di vaiolo, di difterite, di meningite cerebrospinale epidemica o di poliomielite epidemica, devono pure essere escluse dalla scuola ai sensi dell'articolo 16 della presente ordinanza. 2 Se la persona affetta da una malattia citata nel capoverso 1 viene ricoverata in ospedale o sottratta alla convivenza oppure se la persona sana viene allontanata, l'esclusione dalla scuola della persona sana che è stata a contatto con un malato dura per le seguenti malattie, dopo la separazione: a) vaiolo: dopo nuova vaccinazione antivaiolosa due settimane, senza vaccina- zione tre settimane; b) scarlattina: una settimana; c) difterite: finché l'esame batteriologico del prelevamento di mucosa dal naso e dalla faringe dà un risultato negativo; d) meningite cerebrospinale epidemica: una settimana; e) poliomielite acuta: due settimane. Art. 19 Competenza di disporre l'esclusione 1 Il medico curante dispone l'esclusione ai sensi degli articoli 16 e 18 della presente ordinanza. 2 Qualora queste disposizioni non vengano osservate, la competente autorità scolasti- ca decide l'esclusione dopo aver consultato il medico delegato. Se necessario, posso- no essere chiuse intere classi, tutte le classi di una scuola o tutte le scuole del luo - go. * 4. Provvedimenti particolari contro la tubercolosi Art. 20 Diritto vigente 1 La lotta contro la tubercolosi si conforma alla legge federale sulle epidemie 1), alle disposizioni della legge federale per la lotta contro la tubercolosi 2) e alle relative or- dinanze. 1) RS 818.101 2) RS 818.102 5
500.200 Art. 21 Esami schermografici 1 In casi particolari viene offerta agli abitanti del Cantone l'occasione di far eseguire esami schermografici degli organi del torace. Gli esami possono essere eseguiti gra- tuitamente. Art. 22 * … Art. 23 Provvedimenti coercitivi 1 Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità ordina, su proposta del medico can- tonale, dei provvedimenti nei confronti di tubercolotici che non osservano le disposi- zioni del medico delegato. * 5. Provvedimenti particolari contro le malattie veneree Art. 24 Accompagnamento alla visita 1 La polizia può accompagnare da un medico per la visita le persone che hanno avu - to dei rapporti sessuali con affetti da malattia venerea, si espongono ad un maggior pericolo di contagio o sono sotto sospetto fondato di un'affezione venerea, se esse a) * non obbediscono all'invito del medico delegato, b) non hanno un domicilio fisso nel Cantone, c) non possono comprovare le loro generalità in occasione di un controllo di po- lizia. 2 La persona ammalata può essere ricoverata in un ospedale dal medico delegato se essa non si sottopone alla cura disposta o si sottrae prematuramente ad essa. * 6. Disinfezione e disinfestazione Art. 25 Competenza 1 La disinfezione ininterrotta durante una malattia trasmissibile viene ordinata dal medico curante secondo la necessità. 2 La disinfezione finale è obbligatoria se un malato di vaiolo, di tubercolosi, di cole- ra, di peste o di tifo addominale cambia l'abitazione, vien ricoverato in ospedale o è deceduto. Il medico delegato può, con il consenso del medico cantonale, ordinare anche in altri casi una disinfezione finale. * Art. 26 Assunzione delle spese 1 I comuni assumono le spese della disinfezione obbligatoria. Ad essi compete il di- ritto di regresso sull'ammalato o sui suoi parenti. 2 Il Cantone provvede affinché siano a disposizione dei disinfettori istruiti. * 6
500.200 Art. 27 Istruzione dei disinfettori 1 …* 2 Il medico cantonale notifica ai medici delegati i nomi dei nuovi disinfettori istrui- ti. * 7. Disposizioni finali Art. 28 Rapporto al Consiglio federale 1 Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità presenta ogni anno al Consiglio fe - derale un rapporto circa l'esecuzione della legge federale sulle epidemie. 1) Art. 29 Sussidi federali 1 Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità trasmette le richieste di sussidi fede- rali al Servizio federale dell'igiene pubblica. Art. 30 Rimedi legali 1 Contro le decisioni dei comuni, del medico cantonale o del medico delegato, ema- nate in base alla presente ordinanza, può essere interposto ricorso entro 30 giorni al Dipartimento. * 2 …* Art. 31 Disposizioni penali 1 Le contravvenzioni alla presente ordinanza e ai provvedimenti emanati in virtù di essa possono essere punite con la multa. 2 Sono riservate le disposizioni penali della Confederazione. 3 La procedura si conforma alle norme di procedura penale dinanzi ad autorità am - ministrative. * Art. 32 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza è dichiarata in vigore dal Governo 2) dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale.3) A tal data vengono abrogati: a) il regolamento per la sovvenzione a case comunali di segregazione, del 24 maggio 1895;4) 1) Vedi art. 26 LF sulle epidemie, RS 818.101 2) Entrata in vigore il 1° settembre 1976 giusta DG 30 agosto 1976 3) Approvata dal Consiglio federale il 13 agosto 1976 4) RC VI, 152 7
500.200 b) l'ordinanza di attuazione della legge federale concernente le misure contro la tubercolosi e delle relative ordinanze federali di esecuzione, del 22 novembre 1933;5) c) le disposizioni di attuazione2) del decreto del Consiglio federale del 20 aprile 19433) che prescrive la denunzia delle malattie trasmissibili, del 18 maggio 1943; d) l'ordinanza sulla profilassi delle malattie contagiose, del 19 aprile 1960. 4) 5) RC VIII, 661 2) PDG, 276 3) CS 4, 353; RU 1952, 506 4) RC 1960, 126, con modifica in RC 1970, 186 8
500.200 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS 26.05.1976 01.09.1976 atto normativo prima versione - 31.08.2006 01.01.2007 Art. 30 cpv. 1 modifica 2006, 5017 31.08.2006 01.01.2007 Art. 30 cpv. 2 abrogazione 2006, 5017 16.06.2010 01.01.2011 Art. 31 cpv. 3 modifica 2010, 4805 18.11.2014 01.01.2016 Art. 26 cpv. 2 modifica 2014-029 18.11.2014 01.01.2016 Art. 27 cpv. 1 abrogazione 2014-029 13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 5 modifica titolo 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 1 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 6 cpv. 1 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 9 cpv. 1 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 9 cpv. 3 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 10 cpv. 1 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 12 cpv. 2 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 13 cpv. 1 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 13 cpv. 2 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 13 cpv. 3 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 14 cpv. 4 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 16 cpv. 3 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 17 cpv. 1 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 19 cpv. 2 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 22 abrogazione 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 23 cpv. 1 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 1, a) modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 2 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 2 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 27 cpv. 2 modifica 2015-003 13.01.2015 01.01.2016 Art. 30 cpv. 1 modifica 2015-003 9
500.200 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo 26.05.1976 01.09.1976 prima versione - Art. 2 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 5 13.01.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-003 Art. 5 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 6 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 9 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 9 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 10 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 12 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 13 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 13 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 13 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 14 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 14 cpv. 4 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 16 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 17 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 19 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 22 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-003 Art. 23 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 24 cpv. 1, a) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 24 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 25 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 26 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-029 Art. 27 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-029 Art. 27 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 30 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5017 Art. 30 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-003 Art. 30 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 5017 Art. 31 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4805 10
Puoi anche leggere