Ordinanza d'esecuzione della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo legge sulle epidemie del 18 dicembre 19701 ...

Pagina creata da Antonio Costa
 
CONTINUA A LEGGERE
500.200

Ordinanza d'esecuzione della legge federale per la lotta
contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle
epidemie) del 18 dicembre 19701) e delle relative ordinanze
federali
del 26 maggio 1976 (stato 1 gennaio 2016)

emanata dal Gran Consiglio il 26 maggio 19762)

1. Disposizioni generali

Art. 1           Campo d'applicazione
1
  La presente ordinanza regola l'esecuzione della legislazione federale per la lotta
contro le malattie trasmissibili dell'uomo.

Art. 2           Autorità esecutive
1
  Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, il medico cantonale, i medici dele-
gati e i comuni sono incaricati dell'esecuzione. *

1)
     RS 818.101
2)
     M 8 marzo 1976, 60; PGC 1976/77, 72
* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
                                                                                     1
500.200

Art. 3           Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità
1
  Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità esercita l'immediata sorveglianza
sull'esecuzione della legislazione federale e adempie tutti i compiti che non sono as-
segnati ad altra autorità.

Art. 4           Medico cantonale
1
  Il Cantone affida a un medico cantonale la direzione dei provvedimenti contro le
malattie trasmissibili ai sensi dell'articolo 12 della legge federale sulle epidemie. 1)

Art. 5           Medici delegati *
1
  Ai medici delegati e ai loro supplenti incombono i compiti d'esecuzione loro affi-
dati dalla presente ordinanza. *

2. Provvedimenti per la lotta contro le malattie trasmissibili

Art. 6           Notifica
1
  I medici ed i laboratori notificano al medico cantonale competente e contempora-
neamente al medico delegato competente i casi di malattie trasmissibili ai sensi
dell'ordinanza federale concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili
dell'uomo. *

Art. 7            Analisi microbiologiche e sierologiche
1
  I laboratori di microbiologia medica di Zurigo e di San Gallo eseguono analisi bat -
teriologiche, virologiche e sierologiche per i medici e per gli ospedali.
2
  Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità può, su proposta del medico canto-
nale, designare per le analisi anche altri laboratori riconosciuti dalla Confederazione.

Art. 8          Vaccinazioni
1
  Le vaccinazioni pubbliche vengono eseguite secondo le norme federali e cantonali
sulle vaccinazioni.
2
  Su proposta del medico cantonale il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità
può ordinare delle vaccinazioni regionali o per l'intero territorio cantonale.

Art. 9           Visita medica e isolamento
1
  Il medico delegato ordina la sorveglianza medica delle persone ai sensi dell'artico-
lo 15 della legge federale sulle epidemie. *
2
  Egli dispone l'isolamento nel caso in cui la sorveglianza medica non basti e il me -
dico curante non possa imporre l'isolamento necessario.

1)
     RS 818.101

2
500.200

3
  Il medico cantonale dev'essere informato dei provvedimenti presi. Egli può dispor-
re l'isolamento a titolo precauzionale se contro il provvedimento del medico delega-
to vien interposto ricorso. *

Art. 10         Visite obbligatorie
1
  Il medico delegato ha facoltà di obbligare le persone ai sensi degli artico-
li 17 e 19 capoverso 1 della legge federale sulle epidemie a subire visite o preleva-
menti di materiale d'analisi. *

Art. 11             Divieto di esercitare determinate attività o professioni
1
  Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è autorizzato, su proposta del medi-
co cantonale, a far visitare ad intervalli regolari le persone che possono propagare
una malattia trasmissibile ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale
sulle epidemie1), come pure a vietare l'esercizio di determinate attività o professioni.
2
  Si tratta in particolare di persone che:
a)      esercitano una professione sottoposta alla legislazione sull'educazione e l'igie-
        ne o lavorano in istituti e stabilimenti soggetti alla legislazione sull'educazione
        e l'igiene;
b)      lavorano in istituti nei quali vengono educati bambini e adolescenti;
c)      sono occupate in esercizi sottoposti al controllo delle derrate alimentari.

Art. 12          Disposizioni generali di divieto
1
  Il medico cantonale può ordinare provvedimenti a favore della collettività, al fine
di prevenire la diffusione di malattie trasmissibili, e segnatamente vietare o limitare
manifestazioni, chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private, vietare
l'accesso a determinati edifici e l'uscita dagli stessi ed anche il bagno in determinati
posti.
2
  Nell'ambito regionale e locale egli emana questi provvedimenti dopo aver consulta-
to il medico delegato e le autorità comunali. *

Art. 13           Indagini epidemiologiche
1
  I medici delegati provvedono nel loro territorio di competenza alle indagini epide-
miologiche necessarie. Tutte le autorità cantonali e comunali devono collaborare
senza diritto a indennizzo. *
2
  Il medico delegato informa il medico cantonale dei provvedimenti presi. *
3
  Se queste indagini si estendono a più di un territorio di competenza, sono dirette
dal medico cantonale. *

1)
     RS 818.101

                                                                                        3
500.200

Art. 14           Indennizzo
1
  Alle persone sane che in seguito alle disposizioni del Dipartimento di giustizia, si-
curezza e sanità, del medico cantonale o del medico delegato subiscono una perdita
di guadagno, il comune può corrispondere un indennizzo fino all'80 per cento della
perdita. *
2
  Il Cantone contribuisce a tale indennizzo con un importo uguale a quello della
Confederazione.
3
  Il calcolo del contributo si basa sull'80 percento al massimo della perdita di guada-
gno.
4
  Le spese per le indagini mediche, microbiologiche e sierologiche, disposte dal Di-
partimento di giustizia, sicurezza e sanità, dal medico cantonale o dal medico dele-
gato, sono a carico del Cantone - in quanto le assicurazioni non siano obbligate a
prestazioni - nei casi in cui non vi è colpa o l'esito è negativo. *

3. Provvedimenti particolari nelle scuole e negli istituti

Art. 15           Concetto di scuola
1
  Per scuole nel senso di questo capitolo s'intendono le scuole materne pubbliche e
private, tutte le scuole elementari e medie, come pure le scuole complementari e pro-
fessionali.
2
  Sono parificati alle scuole gli istituti che accolgono bambini e adolescenti fino
all'età di 18 anni.

Art. 16           Esclusione dalle scuole e da istituti simili
1
  Gli allievi, i maestri e le altre persone che lavorano in una scuola, se affetti da una
malattia trasmissibile, devono essere esclusi dalla scuola finché non possono più
contagiare. L'esclusione dalla scuola viene decisa anche quando esiste il sospetto di
una malattia trasmissibile.
2
  L'esclusione dalla scuola a contare dallo scoppio delle seguenti malattie deve dura-
re almeno:
a)     vaiolo: fino alla disparizione totale delle pustole, però al minimo sei settima -
       ne;
b)     scarlattina: in caso di decorso senza complicazioni e di chemioterapia almeno
       da una a due settimane;
c)     difterite: finché un secondo esame batteriologico del prelevamento di mucosa
       dal naso e dalla faringe, eseguito a una distanza di due giorni, abbia dato un ri-
       sultato negativo;
d)     meningite cerebrospinale epidemica: due settimane dalla cessazione della feb-
       bre;
e)     poliomielite: tre settimane;
f)     morbillo: fino alla disparizione dell'esantema;
g)     pertosse: almeno tre settimane;

4
500.200

h)     parotite: fino alla disparizione dell'ingrossamento delle ghiandole.
3
  Il medico delegato può ridurre questi termini e prendere altri provvedimenti con il
consenso del medico cantonale. *

Art. 17           Provvedimenti nei confronti dei portatori
1
  Il medico delegato decide sulla riammissione alla scuola di portatori di batteri dif -
terici o di agenti patogeni di tifo addominale o di paratifo. *

Art. 18           Esclusione di persone conviventi con malati
1
  Le persone sane, che convivono con ammalati di vaiolo, di difterite, di meningite
cerebrospinale epidemica o di poliomielite epidemica, devono pure essere escluse
dalla scuola ai sensi dell'articolo 16 della presente ordinanza.
2
  Se la persona affetta da una malattia citata nel capoverso 1 viene ricoverata in
ospedale o sottratta alla convivenza oppure se la persona sana viene allontanata,
l'esclusione dalla scuola della persona sana che è stata a contatto con un malato dura
per le seguenti malattie, dopo la separazione:
a)     vaiolo: dopo nuova vaccinazione antivaiolosa due settimane, senza vaccina-
       zione tre settimane;
b)     scarlattina: una settimana;
c)     difterite: finché l'esame batteriologico del prelevamento di mucosa dal naso e
       dalla faringe dà un risultato negativo;
d)     meningite cerebrospinale epidemica: una settimana;
e)     poliomielite acuta: due settimane.

Art. 19          Competenza di disporre l'esclusione
1
  Il medico curante dispone l'esclusione ai sensi degli articoli 16 e 18 della presente
ordinanza.
2
  Qualora queste disposizioni non vengano osservate, la competente autorità scolasti-
ca decide l'esclusione dopo aver consultato il medico delegato. Se necessario, posso-
no essere chiuse intere classi, tutte le classi di una scuola o tutte le scuole del luo -
go. *

4. Provvedimenti particolari contro la tubercolosi

Art. 20          Diritto vigente
1
  La lotta contro la tubercolosi si conforma alla legge federale sulle epidemie 1), alle
disposizioni della legge federale per la lotta contro la tubercolosi 2) e alle relative or-
dinanze.

1)
     RS 818.101
2)
     RS 818.102

                                                                                        5
500.200

Art. 21           Esami schermografici
1
  In casi particolari viene offerta agli abitanti del Cantone l'occasione di far eseguire
esami schermografici degli organi del torace. Gli esami possono essere eseguiti gra-
tuitamente.

Art. 22 *       …

Art. 23         Provvedimenti coercitivi
1
  Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità ordina, su proposta del medico can-
tonale, dei provvedimenti nei confronti di tubercolotici che non osservano le disposi-
zioni del medico delegato. *

5. Provvedimenti particolari contro le malattie veneree

Art. 24          Accompagnamento alla visita
1
  La polizia può accompagnare da un medico per la visita le persone che hanno avu -
to dei rapporti sessuali con affetti da malattia venerea, si espongono ad un maggior
pericolo di contagio o sono sotto sospetto fondato di un'affezione venerea, se esse
a) * non obbediscono all'invito del medico delegato,
b)     non hanno un domicilio fisso nel Cantone,
c)     non possono comprovare le loro generalità in occasione di un controllo di po-
       lizia.
2
  La persona ammalata può essere ricoverata in un ospedale dal medico delegato se
essa non si sottopone alla cura disposta o si sottrae prematuramente ad essa. *

6. Disinfezione e disinfestazione

Art. 25          Competenza
1
  La disinfezione ininterrotta durante una malattia trasmissibile viene ordinata dal
medico curante secondo la necessità.
2
  La disinfezione finale è obbligatoria se un malato di vaiolo, di tubercolosi, di cole-
ra, di peste o di tifo addominale cambia l'abitazione, vien ricoverato in ospedale o è
deceduto. Il medico delegato può, con il consenso del medico cantonale, ordinare
anche in altri casi una disinfezione finale. *

Art. 26           Assunzione delle spese
1
  I comuni assumono le spese della disinfezione obbligatoria. Ad essi compete il di-
ritto di regresso sull'ammalato o sui suoi parenti.
2
  Il Cantone provvede affinché siano a disposizione dei disinfettori istruiti. *

6
500.200

Art. 27         Istruzione dei disinfettori
1
  …*
2
  Il medico cantonale notifica ai medici delegati i nomi dei nuovi disinfettori istrui-
ti. *

7. Disposizioni finali

Art. 28         Rapporto al Consiglio federale
1
  Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità presenta ogni anno al Consiglio fe -
derale un rapporto circa l'esecuzione della legge federale sulle epidemie. 1)

Art. 29           Sussidi federali
1
  Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità trasmette le richieste di sussidi fede-
rali al Servizio federale dell'igiene pubblica.

Art. 30          Rimedi legali
1
  Contro le decisioni dei comuni, del medico cantonale o del medico delegato, ema-
nate in base alla presente ordinanza, può essere interposto ricorso entro 30 giorni al
Dipartimento. *
2
  …*

Art. 31          Disposizioni penali
1
  Le contravvenzioni alla presente ordinanza e ai provvedimenti emanati in virtù di
essa possono essere punite con la multa.
2
  Sono riservate le disposizioni penali della Confederazione.
3
  La procedura si conforma alle norme di procedura penale dinanzi ad autorità am -
ministrative. *

Art. 32          Entrata in vigore
1
  La presente ordinanza è dichiarata in vigore dal Governo 2) dopo l'approvazione da
parte del Consiglio federale.3) A tal data vengono abrogati:
a)     il regolamento per la sovvenzione a case comunali di segregazione, del 24
       maggio 1895;4)

1)
     Vedi art. 26 LF sulle epidemie, RS 818.101
2)
     Entrata in vigore il 1° settembre 1976 giusta DG 30 agosto 1976
3)
     Approvata dal Consiglio federale il 13 agosto 1976
4)
     RC VI, 152

                                                                                        7
500.200

b)      l'ordinanza di attuazione della legge federale concernente le misure contro la
        tubercolosi e delle relative ordinanze federali di esecuzione, del 22 novembre
        1933;5)
c)      le disposizioni di attuazione2) del decreto del Consiglio federale del 20 aprile
        19433) che prescrive la denunzia delle malattie trasmissibili, del 18 maggio
        1943;
d)      l'ordinanza sulla profilassi delle malattie contagiose, del 19 aprile 1960. 4)

5)
     RC VIII, 661
2)
     PDG, 276
3)
     CS 4, 353; RU 1952, 506
4)
     RC 1960, 126, con modifica in RC 1970, 186

8
500.200

Tabella modifiche - Secondo decisione
Decisione       Entrata in vigore   Elemento             Cambiamento       Rimando AGS
26.05.1976      01.09.1976          atto normativo       prima versione    -
31.08.2006      01.01.2007          Art. 30 cpv. 1       modifica          2006, 5017
31.08.2006      01.01.2007          Art. 30 cpv. 2       abrogazione       2006, 5017
16.06.2010      01.01.2011          Art. 31 cpv. 3       modifica          2010, 4805
18.11.2014      01.01.2016          Art. 26 cpv. 2       modifica          2014-029
18.11.2014      01.01.2016          Art. 27 cpv. 1       abrogazione       2014-029
13.01.2015      01.01.2016          Art. 2 cpv. 1        modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 5               modifica titolo   2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 5 cpv. 1        modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 6 cpv. 1        modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 9 cpv. 1        modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 9 cpv. 3        modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 10 cpv. 1       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 12 cpv. 2       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 13 cpv. 1       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 13 cpv. 2       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 13 cpv. 3       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 14 cpv. 1       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 14 cpv. 4       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 16 cpv. 3       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 17 cpv. 1       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 19 cpv. 2       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 22              abrogazione       2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 23 cpv. 1       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 24 cpv. 1, a)   modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 24 cpv. 2       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 25 cpv. 2       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 27 cpv. 2       modifica          2015-003
13.01.2015      01.01.2016          Art. 30 cpv. 1       modifica          2015-003

                                                                                         9
500.200

Tabella modifiche - Secondo articolo
Elemento             Decisione    Entrata in vigore   Cambiamento       Rimando AGS
atto normativo       26.05.1976   01.09.1976          prima versione    -
Art. 2 cpv. 1        13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 5               13.01.2015   01.01.2016          modifica titolo   2015-003
Art. 5 cpv. 1        13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 6 cpv. 1        13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 9 cpv. 1        13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 9 cpv. 3        13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 10 cpv. 1       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 12 cpv. 2       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 13 cpv. 1       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 13 cpv. 2       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 13 cpv. 3       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 14 cpv. 1       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 14 cpv. 4       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 16 cpv. 3       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 17 cpv. 1       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 19 cpv. 2       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 22              13.01.2015   01.01.2016          abrogazione       2015-003
Art. 23 cpv. 1       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 24 cpv. 1, a)   13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 24 cpv. 2       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 25 cpv. 2       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 26 cpv. 2       18.11.2014   01.01.2016          modifica          2014-029
Art. 27 cpv. 1       18.11.2014   01.01.2016          abrogazione       2014-029
Art. 27 cpv. 2       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 30 cpv. 1       31.08.2006   01.01.2007          modifica          2006, 5017
Art. 30 cpv. 1       13.01.2015   01.01.2016          modifica          2015-003
Art. 30 cpv. 2       31.08.2006   01.01.2007          abrogazione       2006, 5017
Art. 31 cpv. 3       16.06.2010   01.01.2011          modifica          2010, 4805

10
Puoi anche leggere