OPERATORI MECCANICI E AUTORIPARATORI - DIRITTO ED ECONOMIA ANDREA BERNOCCHI-DOMENICO DE LUCIA

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                                                               Andrea Bernocchi-Domenico De Lucia
                                                               diritto ed economia
                                                                                 Allegato

                                                                 operatori
                                                                 meccanici e
                                                               autoriparatori

 Copia omaggio non vendibile separatamente
                                                      87557S

dal volume Bernocchi/De Lucia “Diritto ed economia”                              MURSIA
1   L’attività di autoriparazione

                      La disciplina dell’attività di autoriparazione è regolata dalla Legge 5/2/1992,
                      n. 122 (in G.U. 19/2/1992, n. 41).
                        Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione,
                      modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei
                      veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stes-
                      si veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
                        Il riparatore di autoveicoli e autoarticolati esegue diagnosi del guasto
                      usando gli strumenti idonei.

      Quali sono      Le attività di autoriparatore si distinguono in:
     le attività di    	meccanica e motoristica;
   autoriparatore
                       	carrozzeria;
                       	elettrauto;
                       	gommista.

                      Per l’esercizio di queste attività occorrono specifici requisiti professionali.
                      Ogni impresa può svolgere una o più attività di autoriparazione.
                        Le imprese che svolgono prevalentemente attività di commercio veicoli,
                      autotrasporto per conto terzi, attività di autoriparazione con carattere acces-
                      sorio, nonché le imprese dotate di officine interne che operano esclusiva-
                      mente su veicoli di proprietà dell’impresa stessa possono svolgere l’attività
                      di autoriparatore purché posseggano i requisiti richiesti dalla legge n. 122/
                      1992 per l’autoriparazione.

 Non sono attività    Non rientrano nell’attività di autoriparazione, per esplicita indicazione
di autoriparazione    della legge (art. 1, n. 2, Legge n. 122/1992), le attività di:
                       	autolavaggio;
                       	rifornimento di carburante;
                       	sostituzione di filtro dell’aria e dell’olio;
                       	sostituzione dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di
                         raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto
                         delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico
                         e di smaltimento dei rifiuti.

                                                   1
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

                 2   Obblighi del proprietario o possessore di veicoli
                     o di complessi di veicoli a motore

                     Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore
                     deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese
                     iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione tenuto
                     presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura fatta
                     eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

                 3   Requisiti per l’apertura e l’esercizio di un’attività
                     di autoriparazione

                     L’attività di autoriparazione può essere costituita sotto forma di impresa
                     (società) o attività artigianale (ditta individuale).
                       I requisiti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione sono di carattere
                     generale, morale e tecnico-professionali.

Requisiti generali   Requisiti generali (art. 7, c. 1, lettere a) e c) Legge n. 122/1992):
                      	essere maggiore d’età;
                      	essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea,
                        ovvero cittadino di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità
                        Europea, residente in Italia e munito di permesso di soggiorno;
                      	essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività di autoriparazione: è
                        necessario il certificato medico che può essere rilasciato anche dal me-
                        dico di base;
                      	avere il godimento dei diritti civili;
                      	non essere interdetto o inabilitato.

 Requisiti morali    Requisiti morali (art. 7, c. 1, lettera b) Legge n. 122/1992):
                      	non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecu-
                        zione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi
                        componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi dei veicoli
                        a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli,
                        adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli
                        stessi veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi,
                        per i quali reati è prevista una pena detentiva. Ciò comporta l’assunzione di
                        responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci;
                      	non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza
                        mafiosa (art. 10 Legge 31/05/1965, n. 575);
                      	non essere dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato.

Requisiti tecnico-   Requisiti tecnico-professionali (art. 7, c. 2, Legge n. 122/1992):
   professionali
                     a) TITOLO DI STUDIO
                      	aver conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, laurea o diploma
                        universitario (laurea breve) in materia tecnica specifica;

                                                   2
3. Requisiti per l’apertura e l’esercizio di un’attività di autoriparazione

 	aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado
   in materia tecnica attinente l’attività.

I titoli di studio validi e specifici per l’attività di autoriparazione sono quelli
a carattere “tecnico”, sia che si tratti di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, sia che si tratti di diploma di laurea.

Le lauree valide per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
sono:
 	Ingegneria Meccanica (per il settore meccanico-motoristico, carrozzeria,
    e gommista);
 	Ingegneria Elettrica o Elettronica (per le attività di elettrauto).

I diplomi di maturità tecnica che abilitano l’esercizio dell’attività di autoripa-
ratore sono:
  	Meccanica-motoristica, carrozzeria e gommista
    – Meccanica
    – Industria metalmeccanica
    – Industria navalmeccanica
    – Meccanica di precisione
    – Termotecnica
    – Costruzioni aeronautiche
    – Indirizzo sperimentale ERGON
	 – Diploma di perito agrario (limitatamente ad officine di attività di au-
      toriparazione delle macchine agrarie)

 	Elettrauto
   – Elettronica industriale
   – Elettrotecnica
   – Indirizzo sperimentale AMBRA

b) TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
 	attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale – con
   indirizzo attinente l’attività seguito da un periodo di almeno un anno
   di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel
   settore nell’arco degli ultimi cinque anni;
 	aver frequentato, con esito positivo, un apposito Corso regionale teorico-
   pratico di qualificazione attinente l’attività, seguito da un periodo di al-
   meno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese
   operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;
 	avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese
   operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio
   qualificato per almeno un anno qualora l’interessato abbia conseguito
   un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività.

L’esperienza lavorativa prevista, in aggiunta al titolo di studio richiesto, può
essere prestata in qualità di:
  	titolare, amministratore, socio partecipante;
                               3
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

     	collaboratore familiare;
     	dipendente qualificato;
     	associato in partecipazione.

    L’esperienza lavorativa deve essere stata svolta all’interno di imprese del
    settore, in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si
    svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione e nel settore per cui
    si chiede l’abilitazione.

    c) ESPERIENZA PROFESSIONALE
    Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi
    cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:
     	titolare, amministratore, socio partecipante;
     	collaboratore familiare;
     	dipendente qualificato;
     	associato in partecipazione.

    L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in uffici
    tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni
    inerenti l’attività di autoriparazione.

    d) CASI PARTICOLARI
    Rientrare in uno dei seguenti casi:
     	soggetto già abilitato in quanto nominato responsabile tecnico di altra
       impresa del settore;
     	soggetto già abilitato in quanto iscritto all’ex Registro Imprese Autori-
       parazione (RIA);
     	titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in
       vigore del DPR n. 387/1994 (entro il 14/12/1994), appositamente do-
       cumentato con fatture.

    È da ricordare che tutti coloro che dimostrano di aver svolto l’attività di
    riparazione di veicoli, per almeno un anno, prima dell’entrata in vigore della
    Legge n. 122/1992 (14 dicembre 1994) o dopo, hanno diritto ad ottenere il
    riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

4   Aspetti burocratico-amministrativi
    Iscrizione nell’albo degli artigiani o nel registro delle ditte

    L’iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
    costituisce titolo per l’iscrizione dell’impresa nel registro delle ditte ovvero
    nell’albo delle imprese artigiane. In caso di iscrizione nell’albo delle imprese
    artigiane, l’imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno
    uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa in vigore.
       All’accertamento dell’iscrizione dell’impresa nel registro nonché all’accerta-

                                 4
4. Aspetti burocratico-amministrativi

                     mento del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti previsti procedono
                     le commissioni provinciali per l’artigianato.

                     Per l’esercizio dell’attività di autoriparatore è necessario presentare Denun-
                     cia di Inizio Attività (DIA) all’Ufficio delle imprese o all’Albo delle imprese ar-
                     tigiane esercenti l’attività di autoriparatore tenuto dalla Camera di Commer-
                     cio, industria, artigianato e agricoltura nella cui Provincia è collocata l’officina.

      Requisiti da   Nella DIA è richiesto di documentare la presenza dei seguenti requisiti:
indicare nella DIA   a)	il tipo di specializzazione che l’impresa vuole intraprendere:
                                meccanica e motoristica;
                                carrozzeria;
                                elettrauto;
                                gommista;
                     b)	la disponibilità degli spazi e dei locali adeguati, per cui si sono acquisite
                         le necessarie autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività;
                     c)	la dotazione minima delle attrezzature e delle strumentazioni, indicate
                         in apposite tabelle approvate dal Ministero dei Trasporti con proprio de-
                         creto;
                     d)	la designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del ti-
                         tolare dell’impresa, per ciascuna attività per il cui esercizio è richiesta
                         l’iscrizione nell’apposita sezione del registro;
                     e)	attestazione del possesso dei requisiti professionali da parte del respon-
                         sabile tecnico.

                     Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza
                     attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci
                     per conto terzi, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, atti-
                     vità di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura
                     privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

   Documenti da      Alla DIA è necessario allegare:
 allegare alla DIA    	il certificato medico in bollo, rilasciato dall’ASL competente, attestante
                        l’idoneità fisica del responsabile tecnico;
                      	l’attestazione del versamento di € 168,00 come tasse e concessioni go-
                        vernative;
                      	il pagamento dell’imposta di bollo nel caso di ditte individuali.

                     Le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative
                     all’esercizio di attività di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di fac-
                     chinaggio è previsto un diritto di segreteria pari a 15,00 euro, nel caso di
                     tratti di società, a 9,00 euro, nel caso si tratti di imprese individuali.

                                                   5
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

                      Accertamento da parte della Camera di Commercio

        Iscrizione    Gli Uffici del Registro delle imprese e l’Albo delle imprese artigiane della
     dell’impresa     Camera di Commercio provvedono entro 5 giorni (10 giorni per le pratiche
 al Registro delle
                      presentate su modulistica cartacea) all’iscrizione provvisoria dell’impresa.
          imprese
      o dall’Albo     Successivamente, entro 60 giorni dalla denuncia, provvedono all’iscrizione
    degli artigiani   definitiva, previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato, e nel
                      caso di dichiarazioni non veritiere adotteranno provvedimenti atti alla
                      cessazione dell’attività.
                        Nel caso di dichiarazioni false è prevista la segnalazione all’autorità giu-
                      diziaria per le eventuali sanzioni penali.

     Verifica dei     Qualora tale verifica abbia esito negativo gli stessi dispongono la cessazione
 requisiti previsti   dell’attività dal Registro delle imprese o dall’Albo degli artigiani.
                         Nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni in un
                      momento successivo ai 60 giorni la Camera di Commercio potrà cancellare
                      l’abilitazione all’attività di autoriparatore e dovrà riferire alla competente
                      autorità giudiziaria per i provvedimenti penali che saranno ritenuti opportuni.

                  5   Aspetti fiscali e contabili

 Comunicazione        L’inizio di una attività economica di tipo imprenditoriale richiede la comu-
    alla Agenzia      nicazione all’Agenzia delle Entrate – Ufficio IVA, per l’attribuzione della parti-
   delle Entrate
                      ta IVA.
                         La richiesta va fatta all’Agenzia delle Entrate allegando:
                        	un documento d’identità valido;
                        	il codice fiscale personale;
                        	il modello di richiesta della partita IVA in duplice copia.

    Codice Ateco      La compilazione del modello richiede l’indicazione del codice dell’attività
                      (codice Ateco) che si intende avviare, reperibile sul sito dell’Agenzia delle
                      Entrate.

Regime contabile      L’attività di autoriparazione può essere esercitata con vari tipi di regime
                      contabile (ordinario, semplificato, forfetario, del margine, dei contribuenti
                      minimi) o altro, a seconda delle situazioni specifiche.
                        È soggetto al pagamento delle seguenti imposte e tasse: IRPEF e relative
                      addizionali, IVA, IRAP, diritto annuale camerale.

                  6   Aspetti previdenziali
                      Il titolare dell’attività di autofficina viene iscritto nella gestione Artigiana
                      dell’INPS.
                         È prevista l’iscrizione all’INAIL. Eventuali dipendenti vanno iscritti nell’ap-
                      posita gestione dell’INPS e dell’INAIL.

                                                   6
7. Responsabile tecnico

                  7   Responsabile tecnico

                      Nel momento in cui un’impresa inizia l’attività di autoriparazione deve
                      presentare denuncia utilizzando l’apposito modello di Segnalazione
                      Certificata di Inizio Attività (SCIA) da allegare alla pratica del Registro delle
                      imprese o Albo imprese artigiane nel quale la data di inizio attività deve
                      corrispondere con la presentazione o l’invio della stessa e deve possedere
                      i requisiti previsti dalla legge individuando un responsabile tecnico.
                         È obbligatoria la designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni
                      officina nella quale venga esercitata l’attività di autoriparazione; la stessa
                      persona non può essere responsabile tecnico per più di un’officina.

Requisiti richiesti   Egli deve avere un’abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività
 al responsabile      di autoriparazione che vengono svolte all’interno dell’officina e non può
           tecnico
                      essere un professionista o un consulente esterno.
                        La sostituzione e la revoca del responsabile tecnico devono essere co-
                      municate dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa utilizzano il
                      modello della SCIA compilato nella sola parte che si riferisce all’evento. In
                      caso di nomina retroattiva il responsabile deve dimostrare il possesso dei
                      requisiti da quella data. In mancanza di responsabile tecnico l’impresa non
                      può esercitare l’attività.

                      Non può essere nominato preposto alla gestione tecnica un consulente o
                      un professionista esterno.
                        Il responsabile tecnico, seconda quanto stabilito dall’art. 7 della Legge n.
                      122/1992, dovrà essere in possesso sia di requisiti di ordine personale sia
                      dei requisiti di ordine tecnico-professionale già indicati per l’imprenditore
                      che svolte l’attività di autoriparatore.

                      Il responsabile tecnico può essere:
                        	titolare di impresa individuale;
                        	socio;
                        	dipendente;
                        	familiare collaboratore;
                        	associato in partecipazione (contratto di associazione in partecipazione
                          registrato).

                      Per l’impresa artigiana i requisiti devono essere posseduti necessariamente:
                       	dal titolare (se impresa individuale);
                       	da un socio lavorante (se società in nome collettivo o a responsabilità
                         limitata) o socio lavorante accomandatario di società in accomandita
                         semplice.

Documentazione        Imprese artigiane – all’Albo imprese artigiane:
  da presentare         	segnalazione certificata di inizio attività da allegare al modello per l’i-
                          scrizione o la modifica all’Albo delle imprese artigiane.
                       Imprese non artigiane – al Registro delle imprese:
                        	società – solo via telematica: Segnalazione certificata di inizio attività da

                                                   7
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

                        allegare al modello S5 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico
                        (vedi Guida deposito atti);
                      	imprese individuali – solo via telematica: Segnalazione certificata di
                        inizio attività da allegare al modello I1 o I2 o UL e modello Int. P per il
                        responsabile tecnico qualora sia persona diversa dal titolare.

Impresa artigiana    Particolare importanza assume la definizione di impresa artigiana. L’impresa
                     artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale
                     dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci,
                     sempre che non superi i seguenti limiti:
                      	per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti,
                         compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
                      	il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a con-
                         dizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

   Qualificazione    Il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti fuori
   professionale     dall’Italia, al fine dell’esercizio in Italia dell’attività di autoriparatore, avviene
        acquisita
                     ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico ed è disciplinato dal D.Lgs.
        all’estero
                     n. 229/2002. Il cittadino comunitario che vuole il riconoscimento dei titoli
                     acquisiti in Paesi dell’Unione Europea, si rivolgerà direttamente al Ministero
                     dello Sviluppo Economico. Per il soggetto extracomunitario regolarmente
                     presente sul territorio italiano, il riconoscimento dei titoli dovrà essere
                     richiesto direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, mentre,
                     nel caso di soggetto extracomunitario non ancora presente in Italia, la
                     Camera di Commercio opererà da tramite. La domanda di riconoscimento,
                     la documentazione allegata in originale ed il provvedimento conclusivo
                     del procedimento sono assoggettati all’imposta di bollo.

                     (N.B. Se i titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti so-
                     stanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione
                     vigente nello Stato italiano, il riconoscimento è subordinato al superamento
                     di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.)

                     Il rapporto di immedesimazione con l’impresa

                     Il rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa
                     avviene mediante l’assunzione di un “vincolo stabile e continuativo”, che
                     comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo
                     svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti ed è
                     disciplinato dalla Circolare n. 3600/C del 6/4/2006.

Chi è considerato    Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in
“immedesimato”       materia e le varie circolari emanate dal Ministero:
                      	il titolare;
                      	il lavoratore dipendente;
                      	il socio prestatore d’opera;

                                                    8
8. Gli impianti e i macchinari

                       	il familiare collaboratore;
                       	l’institore;
                       	l’associazione in partecipazione.

                      Possesso dei requisiti da parte delle nuove figure contrattuali

Requisiti tecnico-    Nella Circolare n. 3600/C, il Ministero passa poi ad esaminare le modalità
    professionali     attraverso le quali i soggetti possono acquisire i requisiti tecnico-professionali
  per l’attività di
                      per esercitare l’attività in questione. Oltre al possesso di determinati titoli di
 autoriparazione
                      studio, la norma prevede il semplice svolgimento dell’attività in questione
                      all’interno di una impresa abilitata allo svolgimento della stessa.
                        In questo caso si pone il problema di individuare le modalità di inserimento
                      nell’impresa che consentono di maturare il requisito in questione.

                      A tale proposito la Legge n. 122/1992, a proposito dell’attività di autori-
                      parazione, prevede l’avere esercitato, per almeno tre anni nell’arco degli
                      ultimi cinque, l’attività di autoriparazione come dipendente (operaio qua-
                      lificato), titolare, socio legale rappresentante o familiare collaboratore nel-
                      l’ambito di imprese operanti nel settore.
                         È da rilevare che alcune forme contrattuali previste dalla Legge n. 30/2003
                      (somministrazione di lavoro, lavoro intermittente o a chiamata, lavoro ripar-
                      tito o job sharing o lavoro a progetto) possono consentire l’acquisizione
                      dell’immedesimazione con l’azienda. Queste forme contrattuali devono di-
                      mostrare:
                        	l’effettiva immedesimazione organica del lavoratore con l’impresa, al
                           fine dell’assunzione del ruolo di responsabile
                        	di avere svolto un’attività lavorativa alle dirette dipendenze di un’impresa
                           del settore al fine di maturare il requisito tecnico-professionale;
                        	di avere svolto un’attività lavorativa presso imprese del settore al fine di
                           maturare il requisito tecnico-professionale.

                  8   Gli impianti e i macchinari
                      Gli impianti e macchinari presenti nelle officine di autoriparazione devono
                      essere utilizzati e controllati secondo le prescrizioni della licenza d’uso.
                        I macchinari e gli impianti devono essere periodicamente controllati tec-
                      nicamente e sottoposti a manutenzione.

   Manutenzione       La manutenzione può essere svolta da personale interno, se qualificato
                      per farlo, o da ditte esterne.
                        Riguardo l’attività di manutenzione assume particolare importanza la Di-
                      rettiva Macchine, che disciplina l’uso di tutti i nuovi macchinari ed impianti
                      (marcati CE) che dispongono di libretti di manutenzione, nei quali il pro-
                      duttore definisce le attività di manutenzione e la loro frequenza. Tali attività
                      di manutenzione devono essere effettuate e documentate negli intervalli
                      prescritti.

                                                   9
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

                    Senza la registrazione di tali attività il produttore non risponde di eventuali
                   malfunzionamenti dell’impianto.

               9   Locali e attrezzature
                   Per potere esercitare l’attività di autoriparatore è necessario disporre di
                   spazi e locali per i quali siano state ottenute le autorizzazioni amministrative
                   idonee a contenere i veicoli oggetto di intervento e le strumentazioni oc-
                   correnti per l’esercizio dell’attività. Per quanto riguarda le attrezzature e le
                   strumentazioni di cui dotarsi bisogna attenersi a quanto previsto dal D.M.
                   30/7/1997, n. 406.
                      Le dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per
                   l’esercizio dell’attività di autoriparazione è stabilita ed aggiornata con decreto
                   del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentite le organizzazione sin-
                   dacali di categoria maggiormente rappresentative con cadenza biennale.

                   Dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui
                   devono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione

                   Le attrezzature e le strumentazioni minime richieste alle imprese esercenti
                   attività di autoriparazione sono disciplinate dalle seguenti tabelle:
   Tabelle delle    	NC 195-06 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio
    attrezzature       dell’attività di autoriparazione – Settore meccanica e motoristica;
         e delle
                    	NC 195-07 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio
strumentazioni
                       dell’attività di autoriparazione – Settore carrozzeria;
                    	NC 195-08 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio
                       dell’attività di autoriparazione – Settore elettrauto;
                    	NC 195-09 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio
                       dell’attività di autoriparazione – Settore gommista.

                   Le tabelle sono state redatte dalla Commissione Tecnica di Unificazione
                   dell’Autoveicolo (CUNA). Le caratteristiche tecniche delle attrezzature devo-
                   no corrispondere alle prescrizioni indicate nelle tabelle di normazione ripor-
                   tate a lato di ciascuna voce.
                     Sono ammesse, in alternativa, attrezzature analoghe corrispondenti ad altre
                   norme vigenti nei Paesi della CEE o con cui vigono rapporti di reciprocità,
                   purché ne sia documentata l’equivalenza funzionale e qualitativa.
                     La strumentazione deve essere corredata dei relativi manuali d’uso e
                   manutenzione in originale.
                     Le attrezzature e le strumentazioni indicate devono essere in condizioni
                   di conservazione e stato d’uso tali da garantire il corretto e sicuro utilizzo
                   degli stessi.
                     Le strumentazioni, ove richiesto dal manuale d’uso e manutenzione, de-
                   vono essere corredate dal registro aggiornato di taratura periodica.
                     Le dotazioni specifiche devono essere sempre integrate in funzione delle
                   leggi vigenti attinenti la sicurezza.

                                                10
9. Locali e attrezzature

11
Allegato operatori meccanici e autoriparatori
9. Locali e attrezzature
Allegato operatori meccanici e autoriparatori
9. Locali e attrezzature

15
Allegato operatori meccanici e autoriparatori
9. Locali e attrezzature
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

10   Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti
     per l’esercizio dell’attività di autoriparazione
     del settore meccanico e motoristico

     Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate,
     specificamente, le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore
     meccanica e motoristica sono disciplinate dalla tabella NC 195-06:
     Nota: Il numero posto a fianco di ogni attrezzatura/strumentazione corri-
     sponde alla numerazione riportata nella tabella NC 195-05.

      1. Chiavi a forchetta
      2. Chiavi poligonali doppie
      3. Chiavi combinate a forchetta e poligonali piegate
      4. Chiavi a tubo dritte
      5. Chiavi a bussola con impugnatura o accessori di manovra
      6. Chiavi a T snodate
      7. Chiavi a doppio snodo per fascette stringitubo
      8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce
      9. Chiavi per coppe e tappi olio
     10. Chiavi maschio esagonale piegate
     11. Chiave a settore con nasello quadro
     12. Chiave a settore con nasello tondo
     13. Chiavi maschio esagonale con impugnatura
     14. Chiave regolabile a rullino
     15. Chiave a pappagallo
     16. Chiavi dinamometriche
     17. Chiave universale per cartucce filtro olio
     18. Giraviti per viti con intaglio
     19. Giraviti per viti con impronta a croce
     20. Tronchese con tagliente frontale
     21. Tronchese con tagliente laterale
     22. Pinze
     23. Cesoia

                               18
10. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività
                               di autoriparazione del settore meccanico e motoristico

24. Tenaglie
25. Forbici per elettricisti
26. Pinzette
27. Martelli in acciaio
28. Mazze
29. Scalpelli a tagliente dritto
30. Punzoni
31. Bulini
32. Cacciaspine
33. Lime
34. Seghetto di metallo con lame di ricambio
35. Cassette, armadi e pannelli portautensili
36. Carrello portautensili
37. Banco lavoro
38. Frese piane e coniche a 45› e 60› per rettifica sedi valvole1
39. Guide per frese2
40. Impugnatura per frese3
41. Martinetto idraulico
42. Sollevatore idraulico a carrello
43. Estrattori per viti prigioniere
44. Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi4
45. Estrattori per volanti di guida5
46. Punte elicoidali per metallo
47. Frese coniche a svasare
48. Frese cilindriche frontali
49. Incudine
50. Taglioli da incudine
51. Morse parallele da banco
52. Saldatrice
      • a cannello ossiacetilenico
54. Saldatore elettrico istantaneo
55. Oliatore
56. Siringa per grasso
57. Piano di riscontro
58. Squadra in metallo
59. Pistole
      • per lavaggio
      • per grafitaggio
      • per lubrificazione
      • per soffiaggio
      • per gonfiaggio con manometro
60. 60 ** Micrometri di profondità6

   1
     In alternativa, apparecchiatura specifica per rettifica sedi valvole
   2
     In alternativa, apparecchiatura specifica per rettifica sedi valvole
   3
     In alternativa, apparecchiatura specifica per rettifica sedi valvole
   4
     In alternativa, attrezzature specifiche
   5
     In alternativa, attrezzature specifiche
   6
     In alternativa, comparatore o micrometro centesimale a base magnetica (UNI 4180)

                               19
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

     61. 61 ** Micrometri per interni7
     62. Micrometri per esterni
     63. Calibro a corsoio
     64. Spessimetri
     65. Riga di controllo
     66. Smerigliatrice doppia
     67. Trapano portatile
     68. Apparecchio di sollevamento su carrello
     69. Pinze per capicorda
     70. Giraviti segnalatori di tensione
     71. Contagiri
     72. Analizzatore gas di scarico
     73. Opacimetro
     74. Pistola stroboscopica
     75. Apparecchiatura prova compressione cilindri
     76. Apparecchiatura prova tenuta iniettori (Diesel)
     77. Vasca di lavaggio
     78. Cavalletto per revisione motori o cambi
     79. Smerigliatrice/troncatrice
     80. Compressore d’aria
     81. Densimetro per controllo liquido antigelo
     82. Aspiratori oli
     83. Ponte sollevatore o fossa
     84. Cavalletti per sostegno veicolo
     85. Chiave per candele

11   Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti
     per l’esercizio dell’attività di autoriparazione
     del settore carrozzeria
     Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate le
     imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore carrozzeria sono
     disciplinate dalla tabella NC 195-07:
     Nota: Il numero posto a fianco di ogni attrezzatura/strumentazione corri-
     sponde alla numerazione riportata nella tabella NC 195-05.

     1. Chiavi a forchetta
     2. Chiavi poligonali doppie
     3. Chiavi combinate a forchetta e poligonali piegate
     4. Chiavi a tubo dritte
     5. Chiavi a bussola con impugnatura o accessori di manovra
     6. Chiavi a T snodate
     7. Chiavi a doppio snodo per fascette stringitubo
     8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce
       7
           In alternativa, comparatore o micrometro centesimale a base magnetica (UNI 4180)

                                      20
11. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio
                                    dell’attività di autoriparazione del settore carrozzeria

10. Chiavi maschio esagonale piegate
11. Chiave a settore con nasello quadro
12. Chiave a settore con nasello tondo
14. Chiave regolabile a rullino
15. Chiave a pappagallo
18. Giraviti per viti con intaglio
19. Giraviti per viti con impronta a croce
20. Tronchese con tagliente frontale
21. Tronchese con tagliente laterale
22. Pinze
23. Cesoia (segue)
24. Tenaglie
25. Forbici per elettricisti
26. Pinzette
27. Martelli in acciaio
29. Scalpelli a tagliente dritto
30. Punzoni
31. Bulini
32. Cacciaspine
33. Lime
34. Seghetto di metallo con lame di ricambio
35. Cassette, armadi e pannelli portautensili
36. Carrello portautensili
37. Banco lavoro
41. Martinetto idraulico
42. Sollevatore idraulico a carrello
43. Estrattori per viti prigioniere
44. Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi8
45. Estrattori per volanti di guida9
46. Punte elicoidali per metallo
47. Frese coniche a svasare
48. Frese cilindriche frontali
49. Incudine
50. Taglioli da incudine
51. Morse parallele da banco
52. Saldatrice
      • a punti
      • a filo continuo
      • a cannello ossiacetilenico
53. Martellina battiscorie
58. Squadra in metallo
59. Pistole
      • per lavaggio
      • per soffiaggio
      • per verniciatura

   8
       In alternativa, attrezzature specifiche
   9
       In alternativa, attrezzature specifiche

                                     21
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

      63. Calibro a corsoio
      65. Riga di controllo
      66. Smerigliatrice doppia
      67. Trapano portatile
      68. Apparecchio di sollevamento su carrello
      69. Pinze per capicorda
      80. Compressore d’aria
      83. Ponte sollevatore o fossa10
      84. Cavalletti per sostegno veicolo
      86. Morsetti a vite
      87. Tassi o simili
      88. Leve o simili
      89. Leva per raddrizzare parafanghi
      90. Martelli
      91. Raschietti per metalli
      92. Attrezzo tiralamiere
      93. Pinze regolabili a ginocchiera o simili
      94. Mole rotative
      95. Mazzuole
      96. Portalime registrabile
      97. Levigatrice/lucidatrice con aspirazione automatica delle polveri
      98. Banco di controllo e riquadratura scocche
      99. Essicatori portatili su carrello
     100. Staccapunti
     101. Cabina per la verniciatura di veicoli11
     102. Cabina forno per essicazione per i veicoli indicati al punto 10112
     103. Smerigliatrice portatile
     104. Ventose sollevamento cristalli
     105. Soffiante aria calda
     111. Apparecchio provafari

12   Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti
     per l’esercizio dell’attività di autoriparazione
     del settore elettrauto
     Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate,
     specificamente, le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore
     elettrauto sono disciplinate dalla tabella NC 195-08:

     1. Chiavi a forchetta
     2. Chiavi poligonali doppie
     3. Chiavi combinate a forchetta e poligonali piegate
     4. Chiavi a tubo dritte

       10
          Se non facente parte del banco di controllo e riquadratura scocche
       11
          In alternativa, cabina combinata per verniciatura ed essicazione
       12
          In alternativa, cabina combinata per verniciatura ed essicazione

                                     22
12. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio
                                     dell’attività di autoriparazione del settore elettrauto

 5. Chiavi a bussola con impugnatura o accessori di manovra
 6. Chiavi a T snodate
 7. Chiavi a doppio snodo per fascette stringitubo
 8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce
10. Chiavi maschio esagonale piegate
13. Chiavi maschio esagonale con impugnatura
14. Chiave regolabile a rullino
18. Giraviti per viti con intaglio
19. Giraviti per viti con impronta a croce
20. Tronchese con tagliente frontale
21. Tronchese con tagliente laterale
22. Pinze
25. Forbici per elettricisti
26. Pinzette
27. Martelli in acciaio
28. Mazze
30. Punzoni
31. Bulini
32. Cacciaspine
33. Lime
34. Seghetto di metallo con lame di ricambio
35. Cassette, armadi e pannelli portautensili
36. Carrello portautensili
37. Banco lavoro
42. Sollevatore idraulico a carrello
43. Estrattori per viti prigioniere
44. Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi13
46. Punte elicoidali per metallo
49. Incudine
51. Morse parallele da banco
54. Saldatore elettrico istantaneo
55. Oliatore
56. Siringa per grasso
58. Squadra in metallo
59. Pistole
      • per lavaggio
      • per lubrificazione
      • per soffiaggio
63. Calibro a corsoio
64. Spessimetri
66. Smerigliatrice doppia
67. Trapano portatile
69. Pinze per capicorda
70. Giraviti segnalatori di tensione
71. Contagiri

  13
       In alternativa, attrezzature specifiche

                                    23
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

      72. Analizzatore gas di scarico
      73. Opacimetro
      74. Pistola stroboscopica
      77. Vasca di lavaggio
      80. Compressore d’aria
      83. Ponte sollevatore o fossa
      84. Cavalletti per sostegno veicolo
      85. Chiave per candele
     106. Pinza spellafili
     107. Giraviti nani per viti con intaglio
     108. caricabatterie con tensione di uscita 6, 12 e 24 V per carica lenta, rapida
          e avviamento
     Apparecchiatura a microprocessori per ricarica batterie senza manutenzione
     109. Densimetro per batterie
     110. Strumento universale per la misura di tensioni, correnti e resistenze
     		 elettriche (tester)
     111. Apparecchio provafari
     112. Banco o banchi prova14
     114. Chiavi a giravite

13   Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti
     per l’esercizio dell’attività di autoriparazione
     del settore gommista
     Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate,
     specificamente, le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore
     gommista sono disciplinate dalla tabella NC 195-09:

      1. Chiavi a forchetta
      2. Chiavi poligonali doppie
      4. Chiavi a tubo dritte
      8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce
     10. Chiavi maschio esagonale piegate
     14. Chiave regolabile a rullino
     15. Chiave a pappagallo
     16. Chiavi dinamometriche
     18. Giraviti per viti con intaglio
     19. Giraviti per viti con impronta a croce
     20. Tronchese con tagliente frontale
     21. Tronchese con tagliente laterale
     22. Pinze
     25. Forbici per elettricisti
     27. Martelli in acciaio
     28. Mazze

        14
             In alternativa, strumentazione diagnostica, multimetro digitale, pistola stroboscopica ecc.

                                         24
14. Attività di soccorso stradale

                       32. Cacciaspine
                       33. Lime
                       34. Seghetto di metallo con lame di ricambio
                       35. Cassette, armadi e pannelli portautensili
                       36. Carrello portautensili
                       37. Banco lavoro
                       42. Sollevatore idra ulico a carrello
                       46. Punte elicoidali per metallo
                       51. Morse parallele da banco
                       55. Oliatore
                       56. Siringa per grasso
                       59. Pistole
                             • per lavaggio
                             • per grafitaggio
                             • per lubrificazione
                             • per soffiaggio
                             • per gonfiaggio con manometro
                       63. Calibro a corsoio
                       67. Trapano portatile
                       80. Compressore d’aria
                       83. Ponte sollevatore o fossa
                       84. Cavalletti per sostegno veicolo
                      103. Smerigliatrice portatile
                      113. Apparecchiatura e corredo leve per smontaggio pneumatici
                      115. Chiavi a bussola per avvitatori ad aria compressa
                      116. Manometro per controllo pressione pneumatici
                      117. Apparecchiatura per l’equilibratura statica e dinamica delle ruote
                      118. Apparecchiature per il controllo assetto ruote
                      119. Apparecchiatura per riparazione pneumatici tubeless
                      120. Dispositivo per smontaggio interni valvole
                      121. Apparecchio per vulcanizzazione
                      122. Vasca prova camere d’aria
                      123. Misuratore spessore battistrada
                      124. Pinza per pesi d’equilibratura
                      125. Chiave pneumatica ad impulso (avvitatore)

                 14   Attività di soccorso stradale
                      L’attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può
                      essere affidata in concessione dall’ente proprietario della strada a soggetti
                      autorizzati all’esercizio delle attività di autoriparazione di cui la Legge 5/2/
                      1992, n.122.

     Definizione      Si definisce attività di soccorso stradale l’intervento atto a ripristinare la
     di attività di   circolazione di veicoli in caso di incidente o guasto meccanico. L’intervento
soccorso stradale
                      di ripristino può avvenire sul posto o in officina in caso di interventi di
                      maggiore rilevanza.

                                                  25
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

                    L’attività di soccorso stradale può essere esercitata in contro proprio (collegato
                    all’attività di autoriparatore) o in conto di terzi (trasporto del veicolo presso
                    l’autoriparatore). È da rilevare che l’esercizio di soccorso stradale è accessoria
                    all’attività di autoriparatore.

                    Requisiti per l’esercizio dell’attività di soccorso stradale

        I mezzi     I veicoli che possono essere utilizzati per il soccorso stradale devono essere
                    omologati ad “uso speciale soccorso stradale”. Essi dovranno disporre di
                    attrezzature specifiche per ognuna delle seguenti categorie:
                    1.	soccorso e rimozione dei veicoli fino a 3,5 Ton.;
                    2.	soccorso e rimozione dei veicoli fino a 7,5 Ton.;
                    3.	soccorso e rimozione dei veicoli oltre i 7,5 Ton.

        Locali e    L’attività di soccorso stradale richiede il possesso:
  infrastrutture      	di un’area scoperta e pavimentata in materiale stabilizzato con una pen-
                        denza che consenta lo scolo delle acque pluviali e autorizzazione allo
                        scarico delle stesse;
                      	di un’eventuale area coperta per il ricovero delle vetture che deve essere
                        pavimentata e rispettare le normative antincendio.

                    Su una delle due aree deve essere costruita una “platea” in cemento atta a
                    contenere le vetture che disperdano liquidi tossico-nocivi, con pozzetti di
                    raccolta, di isolamento e di stoccaggio.

         Aspetti    L’inizio di attività di soccorso stradale richiede la Denuncia di Inizio Attività
 burocratici per    all’AIA oppure al RI/REA allegando copia della carta di circolazione.
lo svolgimento
                       In caso di parcheggio di mezzi incidentati, occorre richiedere il permesso
    dell’attività
                    amministrativo del Comune di residenza per l’esercizio dell’attività.
                       Le condizioni che vengono verificate dal Comune di residenza per l’eser-
                    cizio dell’attività sono:
                    1.	la compatibilità dell’attività all’interno delle previsioni del Piano regolatore
                        comunale;
                    2.	rispetto delle disposizioni e leggi per la tutela dell’ambiente.

                    Normativa di riferimento:
                     	D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (S.O. alla G.U. 18/5/1992, n. 114), Codice della
                       strada. Aggiornato il 14/7/2006 (art. 63 sul traino veicoli e 82 commi 1,
                       2, 3 sui mezzi);
                     	D.P.R. 16/12/1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del
                       nuovo Codice della strada;
                     	Legge 6/6/1974, n. 298 (G.U. 31/7/1974, n. 200), Istituzione dell’albo
                       nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli
                       autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe per i trasporti
                       di merci su strada;
                     	Direttiva 24/5/1999, n. 4956/26/gab (G.U. 2/7/1999, n. 153), Modifica-
                       zione della direttiva 14/5/1998 recante Regolamentazione del soccorso
                       stradale in autostrada per veicoli in avaria o incidentati.
                                                 26
15. Revisioni periodiche dei veicoli a motore

            15   Revisioni periodiche dei veicoli a motore
                 L’autorizzazione all’esercizio di revisioni periodiche dei veicoli a motore
                 capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente con
                 massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t è disciplinata dell’ex art. 80,
                 c. 8 del D.Lgs. n. 285/1992.

Requisiti per    Le imprese per esercitare l’attività di revisione devono:
  l’esercizio     	essere imprese di autoriparazione iscritte nel Registro delle imprese o, nel
 dell’attività
                    caso di impresa artigiana, all’Albo delle imprese artigiane che svolgono
                    la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
                    elettrauto e gommista e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 239
                    del D.P.R. 16/12/92, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 06/06/2001,
                    n. 360, nonché delle attrezzature di cui all’art. 241 dello stesso D.P.R.;
                  	possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro
                    dei Trasporti e della Navigazione, dimostrata mediante un’attestazione di
                    affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
                        1) aziende o istituti di credito;
                        2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50
                 		 euro;
                  	avere sede in una delle Province per le quali il Ministro dei Trasporti e
                    della Navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art.
                    80, c. 8 del codice;
                  	essere dotate di appositi locali che rispettino le normative previste e
                    possedere le autorizzazioni amministrative richieste;
                  	essere imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio e no-
                    leggio dei veicoli, esercitino l’attività di autoriparazione con carattere stru-
                    mentale o accessorio nonché ogni altra impresa di natura privatistica.

                 Per l’esercizio dell’attività di revisione è necessario essere in possesso di una
                 specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

                 La modulistica necessaria per ottenere il rilascio dell’autorizzazione è scari-
                 cabile direttamente dai siti Internet di ciascuna Provincia.
                 L’attività di revisione di veicoli può essere svolta anche mediante consorzi o
                 società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituite
                 tra imprese di autoriparazione, iscritte ognuna nel Registro delle imprese o
                 nell’Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle
                 attività di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista.
                 Le imprese che formano il consorzio devono avere l’officina nel territorio
                 del Comune in cui hanno sede le altre imprese con cui formano il raggrup-
                 pamento. L’officina può essere situata in un Comune diverso, anche se di
                 diversa Provincia, da quello in cui hanno sede le imprese consorziate, purché
                 si tratti di Comuni limitrofi ed almeno uno sia compreso nell’ambito della
                 Provincia per cui il consorzio ha ottenuto l’autorizzazione.
                 Nel caso in cui le imprese che formano il consorzio esercitino più attività
                 tra meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista possono parte-
                 cipare a raggruppamenti individuati nell’ambito di un consorzio esclu-
                                              27
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

                      sivamente per il numero di attività effettivamente svolte e strettamente
                      necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le
                      attività senza duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione
                      partecipanti al raggruppamento stesso.
                        Sono a carico dell’impresa, o del consorzio che richiede la concessione,
                      tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione
                      generale della Motorizzazione civile, per accertare la sussistenza dei re-
                      quisiti tecnico-professionali necessari.

Documentazione        Le imprese che richiedono l’esercizio dell’attività di revisione devono esse-
      richiesta       re in possesso di:
                       	certificato CCIAA attestante l’iscrizione definitiva al Registro delle im-
                         prese di cui all’art.10 del D.P.R. n. 558/1999;
                       	visura camerale attestante l’iscrizione alle quattro sezioni di cui all’art.
                         1, c. 3 della Legge 5/2/1992, n. 122: meccanica, elettrauto, gommista e
                         carrozzeria, nonché dei nominativi dei responsabili tecnici;
                       	certificato di iscrizione e vigenza nel Registro delle imprese presso alla
                         CCIAA con attivazione, recante la dicitura antimafia;
                       	per le imprese artigiane anche il certificato della cancelleria fallimentare
                         del Tribunale;
                       	atto costitutivo in copia conforme per le società ed i consorzi;
                       	attestazione di affidamento di 154.937,10 euro rilasciata da aziende o
                         istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non
                         inferiore a 2.582.284,49 di euro.

                      Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

Requisiti richiesti   Il titolare dell’impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola se-
                      de operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del re-
                      sponsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti generali, morali
                      e tecnico-professionali.

     Obblighi del     Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in modo
    responsabile      continuativo presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio cui è
         tecnico
                      stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare
                      presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio
                      che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare
                      personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono
                      alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza o impedimento del
                      responsabile tecnico, quest’ultimo può essere sostituito, per un periodo
                      non superiore a trenta giorni l’anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal
                      Dipartimento dei trasporti terrestri.

Documentazione        Al fine dello svolgimento dell’attività di revisione il responsabile tecnico
     richiesta al     deve essere in possesso della seguente documentazione:
   responsabile
                       	certificato di nascita, residenza, cittadinanza (anche in forma cumulativa
         tecnico
                         o di autocertificazione);

                                                  28
15. Revisioni periodiche dei veicoli a motore

                     	certificato medico rilasciato dalla ASL territorialmente competente, che
                       attesti l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività di responsabile tecnico;
                     	diploma di perito industriale, geometra, maturità scientifica o laurea
                       o laurea breve in ingegneria, oppure diploma equipollente (sono stati
                       dichiarati equipollenti i diplomi di maturità professionale, di tecnico
                       delle industrie meccaniche, di tecnico dei sistemi energetici). Il diploma
                       va presentato in copia conforme oppure con autocertificazione in merito
                       alla conformità all’originale;
                     	superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo
                       le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
                     	certificato generale del casellario giudiziale (con annotazione relativa
                       art. 444 c.p.p.);
                     	certificato dei carichi pendenti.

                    Aspetti burocratico-amministrativi

                    La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata presso l’Amministrazione
                    provinciale mediante domanda in bollo unitamente a tutta la documentazione
                    atta a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti, nonché l’idoneità dei
                    locali e delle attrezzature.
                      Ogni variazione di elementi essenziali (mutamento sostanziale riferito al
                    soggetto giuridico autorizzato) comporta il rilascio di una nuova autorizza-
                    zione.
                      La documentazione necessaria è la domanda in bollo da 10,33 euro,
                    a cui si aggiunge domanda in bollo di 10,33 euro per il collegamento al
                    sistema informatico e l’attestazione di versamento di 103,29 euro sul c.c.p.
                    n. 9001 intestato a Dipartimento trasporti terrestri – Diritti Roma.

                    Locali e infrastrutture

  Caratteristiche   I locali in cui si svolge l’attività di revisione devono avere:
       dei locali     	superficie di officina non inferiore a 120 mq;
                      	larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
                      	ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a
                        2,50 m e a 3,50 m.

                    Per i consorzi, ciascuna impresa deve avere una o più officine ubicate in
                    locali aventi le seguenti caratteristiche:
                     	superficie non inferiore a 80 mq;
                     	larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
                     	ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a
                       2,50 m e a 3,50 m.

Documentazione      Il titolare o il responsabile deve produrre la seguente documentazione
                    relativa ai locali:
                      	planimetria quotata ed in scala dei locali, recante l’individuazione catastale
                        degli stessi, l’accesso dalla strada e la disposizione delle apparecchiature,
                        redatta da tecnico abilitato con data, timbro e firma;
                                                29
Allegato operatori meccanici e autoriparatori

 	certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune competente ai
   sensi dell’art. 4 del D.P.R. 2/4/1994, n. 425;
 	certificato di destinazione d’uso rilasciato dal Comune competente;
 	certificato di idoneità ambientale ai fini dell’igiene e della sicurezza sul
   lavoro dell’ASL;
 	dichiarazione sostitutiva sul rispetto del D.Lgs. n. 626/1994;
 	certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del
   Fuoco oppure nulla osta preventivo, ove ne ricorra l’obbligo; in alternativa
   può essere presentata una dichiarazione redatta dal titolare dell’impresa
   attestante che, in attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, è stata ri-
   spettata la normativa di prevenzione incendi;
 	qualora l’officina sia idonea a ricevere non più di 9 veicoli, è sufficiente
   la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali dell’impresa non
   sono soggetti alla normativa di prevenzione incendi;
 	documentazione attestante la disponibilità dei locali per non meno di 5
   anni.

Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati
alla revisione dei veicoli

Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese
ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti.

a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica
delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e
dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova
freni devono avere:
   1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N;
   2) sistema di misurazione elettronico;
   3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a
       2200 mm;
   4) stampante dei dati misurati;
   5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;
   6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su un asse o
       su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire
       la determinazione del tasso di frenatura.

Le imprese ed i consorzi, che non abbiano disponibili banchi prova freni
appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli
con quattro ruote motrici o con più assi motori.

b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di
scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di
esprimere un giudizio sull’efficienza della combustione, ai fini delle emis-
sioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal
funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi
di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla

                           30
15. Revisioni periodiche dei veicoli a motore

Direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26/9/1974,
n. 251, recepita con D.M. del 5/8/1974.

c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di valutare
le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale
apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti
e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto
di ossigeno (O2) ed il valore lambda.

d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che
permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle
sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in
asse con le fosse d’ispezione per consentire l’esame dell’autoveicolo dal
basso. La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente
a determinare lo spostamento dell’area di appoggio del pneumatico sulla
piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una
corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di
attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione
di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore
a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa
l’utilizzazione di un banco oscillatore, che consenta la verifica dell’efficienza
delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura.

e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli
provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla
Direttiva n. 84/424/CEE art. 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione
conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 “Fonometri di
precisione”, seconda edizione, della Commissione Elettronica Internazionale
(IEC), e successive modificazioni ed integrazioni.

f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri
dell’albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per
l’esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario
che l’impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per
motori ad accensione comandata sia per motori ad accensione spontanea.

g) PROVAFARI: apparecchiatura per il controllo e la determinazione del-
l’orientamento e dell’intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli,
che consente di riprodurre su uno schermo interno all’apparecchio stesso
l’orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo
posto a 10 m di distanza dal faro. L’attrezzatura deve essere dotata di un
sistema di controllo che permetta di verificare l’allineamento della camera
ottica con l’asse longitudinale dell’autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere
i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:
    1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a
       10 m);

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