OPERATORI MECCANICI E AUTORIPARATORI - DIRITTO ED ECONOMIA ANDREA BERNOCCHI-DOMENICO DE LUCIA
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Libri di base Andrea Bernocchi-Domenico De Lucia diritto ed economia Allegato operatori meccanici e autoriparatori Copia omaggio non vendibile separatamente 87557S dal volume Bernocchi/De Lucia “Diritto ed economia” MURSIA
1 L’attività di autoriparazione La disciplina dell’attività di autoriparazione è regolata dalla Legge 5/2/1992, n. 122 (in G.U. 19/2/1992, n. 41). Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stes- si veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Il riparatore di autoveicoli e autoarticolati esegue diagnosi del guasto usando gli strumenti idonei. Quali sono Le attività di autoriparatore si distinguono in: le attività di meccanica e motoristica; autoriparatore carrozzeria; elettrauto; gommista. Per l’esercizio di queste attività occorrono specifici requisiti professionali. Ogni impresa può svolgere una o più attività di autoriparazione. Le imprese che svolgono prevalentemente attività di commercio veicoli, autotrasporto per conto terzi, attività di autoriparazione con carattere acces- sorio, nonché le imprese dotate di officine interne che operano esclusiva- mente su veicoli di proprietà dell’impresa stessa possono svolgere l’attività di autoriparatore purché posseggano i requisiti richiesti dalla legge n. 122/ 1992 per l’autoriparazione. Non sono attività Non rientrano nell’attività di autoriparazione, per esplicita indicazione di autoriparazione della legge (art. 1, n. 2, Legge n. 122/1992), le attività di: autolavaggio; rifornimento di carburante; sostituzione di filtro dell’aria e dell’olio; sostituzione dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti. 1
Allegato operatori meccanici e autoriparatori 2 Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione tenuto presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione. 3 Requisiti per l’apertura e l’esercizio di un’attività di autoriparazione L’attività di autoriparazione può essere costituita sotto forma di impresa (società) o attività artigianale (ditta individuale). I requisiti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione sono di carattere generale, morale e tecnico-professionali. Requisiti generali Requisiti generali (art. 7, c. 1, lettere a) e c) Legge n. 122/1992): essere maggiore d’età; essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero cittadino di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, residente in Italia e munito di permesso di soggiorno; essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività di autoriparazione: è necessario il certificato medico che può essere rilasciato anche dal me- dico di base; avere il godimento dei diritti civili; non essere interdetto o inabilitato. Requisiti morali Requisiti morali (art. 7, c. 1, lettera b) Legge n. 122/1992): non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecu- zione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati è prevista una pena detentiva. Ciò comporta l’assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci; non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa (art. 10 Legge 31/05/1965, n. 575); non essere dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato. Requisiti tecnico- Requisiti tecnico-professionali (art. 7, c. 2, Legge n. 122/1992): professionali a) TITOLO DI STUDIO aver conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, laurea o diploma universitario (laurea breve) in materia tecnica specifica; 2
3. Requisiti per l’apertura e l’esercizio di un’attività di autoriparazione aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività. I titoli di studio validi e specifici per l’attività di autoriparazione sono quelli a carattere “tecnico”, sia che si tratti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia che si tratti di diploma di laurea. Le lauree valide per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione sono: Ingegneria Meccanica (per il settore meccanico-motoristico, carrozzeria, e gommista); Ingegneria Elettrica o Elettronica (per le attività di elettrauto). I diplomi di maturità tecnica che abilitano l’esercizio dell’attività di autoripa- ratore sono: Meccanica-motoristica, carrozzeria e gommista – Meccanica – Industria metalmeccanica – Industria navalmeccanica – Meccanica di precisione – Termotecnica – Costruzioni aeronautiche – Indirizzo sperimentale ERGON – Diploma di perito agrario (limitatamente ad officine di attività di au- toriparazione delle macchine agrarie) Elettrauto – Elettronica industriale – Elettrotecnica – Indirizzo sperimentale AMBRA b) TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale – con indirizzo attinente l’attività seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni; aver frequentato, con esito positivo, un apposito Corso regionale teorico- pratico di qualificazione attinente l’attività, seguito da un periodo di al- meno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni; avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività. L’esperienza lavorativa prevista, in aggiunta al titolo di studio richiesto, può essere prestata in qualità di: titolare, amministratore, socio partecipante; 3
Allegato operatori meccanici e autoriparatori collaboratore familiare; dipendente qualificato; associato in partecipazione. L’esperienza lavorativa deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore, in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione e nel settore per cui si chiede l’abilitazione. c) ESPERIENZA PROFESSIONALE Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di: titolare, amministratore, socio partecipante; collaboratore familiare; dipendente qualificato; associato in partecipazione. L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione. d) CASI PARTICOLARI Rientrare in uno dei seguenti casi: soggetto già abilitato in quanto nominato responsabile tecnico di altra impresa del settore; soggetto già abilitato in quanto iscritto all’ex Registro Imprese Autori- parazione (RIA); titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell’entrata in vigore del DPR n. 387/1994 (entro il 14/12/1994), appositamente do- cumentato con fatture. È da ricordare che tutti coloro che dimostrano di aver svolto l’attività di riparazione di veicoli, per almeno un anno, prima dell’entrata in vigore della Legge n. 122/1992 (14 dicembre 1994) o dopo, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. 4 Aspetti burocratico-amministrativi Iscrizione nell’albo degli artigiani o nel registro delle ditte L’iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione costituisce titolo per l’iscrizione dell’impresa nel registro delle ditte ovvero nell’albo delle imprese artigiane. In caso di iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, l’imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa in vigore. All’accertamento dell’iscrizione dell’impresa nel registro nonché all’accerta- 4
4. Aspetti burocratico-amministrativi mento del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti previsti procedono le commissioni provinciali per l’artigianato. Per l’esercizio dell’attività di autoriparatore è necessario presentare Denun- cia di Inizio Attività (DIA) all’Ufficio delle imprese o all’Albo delle imprese ar- tigiane esercenti l’attività di autoriparatore tenuto dalla Camera di Commer- cio, industria, artigianato e agricoltura nella cui Provincia è collocata l’officina. Requisiti da Nella DIA è richiesto di documentare la presenza dei seguenti requisiti: indicare nella DIA a) il tipo di specializzazione che l’impresa vuole intraprendere: meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto; gommista; b) la disponibilità degli spazi e dei locali adeguati, per cui si sono acquisite le necessarie autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività; c) la dotazione minima delle attrezzature e delle strumentazioni, indicate in apposite tabelle approvate dal Ministero dei Trasporti con proprio de- creto; d) la designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del ti- tolare dell’impresa, per ciascuna attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione del registro; e) attestazione del possesso dei requisiti professionali da parte del respon- sabile tecnico. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, atti- vità di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno. Documenti da Alla DIA è necessario allegare: allegare alla DIA il certificato medico in bollo, rilasciato dall’ASL competente, attestante l’idoneità fisica del responsabile tecnico; l’attestazione del versamento di € 168,00 come tasse e concessioni go- vernative; il pagamento dell’imposta di bollo nel caso di ditte individuali. Le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all’esercizio di attività di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di fac- chinaggio è previsto un diritto di segreteria pari a 15,00 euro, nel caso di tratti di società, a 9,00 euro, nel caso si tratti di imprese individuali. 5
Allegato operatori meccanici e autoriparatori Accertamento da parte della Camera di Commercio Iscrizione Gli Uffici del Registro delle imprese e l’Albo delle imprese artigiane della dell’impresa Camera di Commercio provvedono entro 5 giorni (10 giorni per le pratiche al Registro delle presentate su modulistica cartacea) all’iscrizione provvisoria dell’impresa. imprese o dall’Albo Successivamente, entro 60 giorni dalla denuncia, provvedono all’iscrizione degli artigiani definitiva, previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato, e nel caso di dichiarazioni non veritiere adotteranno provvedimenti atti alla cessazione dell’attività. Nel caso di dichiarazioni false è prevista la segnalazione all’autorità giu- diziaria per le eventuali sanzioni penali. Verifica dei Qualora tale verifica abbia esito negativo gli stessi dispongono la cessazione requisiti previsti dell’attività dal Registro delle imprese o dall’Albo degli artigiani. Nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni in un momento successivo ai 60 giorni la Camera di Commercio potrà cancellare l’abilitazione all’attività di autoriparatore e dovrà riferire alla competente autorità giudiziaria per i provvedimenti penali che saranno ritenuti opportuni. 5 Aspetti fiscali e contabili Comunicazione L’inizio di una attività economica di tipo imprenditoriale richiede la comu- alla Agenzia nicazione all’Agenzia delle Entrate – Ufficio IVA, per l’attribuzione della parti- delle Entrate ta IVA. La richiesta va fatta all’Agenzia delle Entrate allegando: un documento d’identità valido; il codice fiscale personale; il modello di richiesta della partita IVA in duplice copia. Codice Ateco La compilazione del modello richiede l’indicazione del codice dell’attività (codice Ateco) che si intende avviare, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Regime contabile L’attività di autoriparazione può essere esercitata con vari tipi di regime contabile (ordinario, semplificato, forfetario, del margine, dei contribuenti minimi) o altro, a seconda delle situazioni specifiche. È soggetto al pagamento delle seguenti imposte e tasse: IRPEF e relative addizionali, IVA, IRAP, diritto annuale camerale. 6 Aspetti previdenziali Il titolare dell’attività di autofficina viene iscritto nella gestione Artigiana dell’INPS. È prevista l’iscrizione all’INAIL. Eventuali dipendenti vanno iscritti nell’ap- posita gestione dell’INPS e dell’INAIL. 6
7. Responsabile tecnico 7 Responsabile tecnico Nel momento in cui un’impresa inizia l’attività di autoriparazione deve presentare denuncia utilizzando l’apposito modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da allegare alla pratica del Registro delle imprese o Albo imprese artigiane nel quale la data di inizio attività deve corrispondere con la presentazione o l’invio della stessa e deve possedere i requisiti previsti dalla legge individuando un responsabile tecnico. È obbligatoria la designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni officina nella quale venga esercitata l’attività di autoriparazione; la stessa persona non può essere responsabile tecnico per più di un’officina. Requisiti richiesti Egli deve avere un’abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività al responsabile di autoriparazione che vengono svolte all’interno dell’officina e non può tecnico essere un professionista o un consulente esterno. La sostituzione e la revoca del responsabile tecnico devono essere co- municate dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa utilizzano il modello della SCIA compilato nella sola parte che si riferisce all’evento. In caso di nomina retroattiva il responsabile deve dimostrare il possesso dei requisiti da quella data. In mancanza di responsabile tecnico l’impresa non può esercitare l’attività. Non può essere nominato preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. Il responsabile tecnico, seconda quanto stabilito dall’art. 7 della Legge n. 122/1992, dovrà essere in possesso sia di requisiti di ordine personale sia dei requisiti di ordine tecnico-professionale già indicati per l’imprenditore che svolte l’attività di autoriparatore. Il responsabile tecnico può essere: titolare di impresa individuale; socio; dipendente; familiare collaboratore; associato in partecipazione (contratto di associazione in partecipazione registrato). Per l’impresa artigiana i requisiti devono essere posseduti necessariamente: dal titolare (se impresa individuale); da un socio lavorante (se società in nome collettivo o a responsabilità limitata) o socio lavorante accomandatario di società in accomandita semplice. Documentazione Imprese artigiane – all’Albo imprese artigiane: da presentare segnalazione certificata di inizio attività da allegare al modello per l’i- scrizione o la modifica all’Albo delle imprese artigiane. Imprese non artigiane – al Registro delle imprese: società – solo via telematica: Segnalazione certificata di inizio attività da 7
Allegato operatori meccanici e autoriparatori allegare al modello S5 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico (vedi Guida deposito atti); imprese individuali – solo via telematica: Segnalazione certificata di inizio attività da allegare al modello I1 o I2 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico qualora sia persona diversa dal titolare. Impresa artigiana Particolare importanza assume la definizione di impresa artigiana. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a con- dizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Qualificazione Il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti fuori professionale dall’Italia, al fine dell’esercizio in Italia dell’attività di autoriparatore, avviene acquisita ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico ed è disciplinato dal D.Lgs. all’estero n. 229/2002. Il cittadino comunitario che vuole il riconoscimento dei titoli acquisiti in Paesi dell’Unione Europea, si rivolgerà direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico. Per il soggetto extracomunitario regolarmente presente sul territorio italiano, il riconoscimento dei titoli dovrà essere richiesto direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, mentre, nel caso di soggetto extracomunitario non ancora presente in Italia, la Camera di Commercio opererà da tramite. La domanda di riconoscimento, la documentazione allegata in originale ed il provvedimento conclusivo del procedimento sono assoggettati all’imposta di bollo. (N.B. Se i titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti so- stanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.) Il rapporto di immedesimazione con l’impresa Il rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa avviene mediante l’assunzione di un “vincolo stabile e continuativo”, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti ed è disciplinato dalla Circolare n. 3600/C del 6/4/2006. Chi è considerato Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in “immedesimato” materia e le varie circolari emanate dal Ministero: il titolare; il lavoratore dipendente; il socio prestatore d’opera; 8
8. Gli impianti e i macchinari il familiare collaboratore; l’institore; l’associazione in partecipazione. Possesso dei requisiti da parte delle nuove figure contrattuali Requisiti tecnico- Nella Circolare n. 3600/C, il Ministero passa poi ad esaminare le modalità professionali attraverso le quali i soggetti possono acquisire i requisiti tecnico-professionali per l’attività di per esercitare l’attività in questione. Oltre al possesso di determinati titoli di autoriparazione studio, la norma prevede il semplice svolgimento dell’attività in questione all’interno di una impresa abilitata allo svolgimento della stessa. In questo caso si pone il problema di individuare le modalità di inserimento nell’impresa che consentono di maturare il requisito in questione. A tale proposito la Legge n. 122/1992, a proposito dell’attività di autori- parazione, prevede l’avere esercitato, per almeno tre anni nell’arco degli ultimi cinque, l’attività di autoriparazione come dipendente (operaio qua- lificato), titolare, socio legale rappresentante o familiare collaboratore nel- l’ambito di imprese operanti nel settore. È da rilevare che alcune forme contrattuali previste dalla Legge n. 30/2003 (somministrazione di lavoro, lavoro intermittente o a chiamata, lavoro ripar- tito o job sharing o lavoro a progetto) possono consentire l’acquisizione dell’immedesimazione con l’azienda. Queste forme contrattuali devono di- mostrare: l’effettiva immedesimazione organica del lavoratore con l’impresa, al fine dell’assunzione del ruolo di responsabile di avere svolto un’attività lavorativa alle dirette dipendenze di un’impresa del settore al fine di maturare il requisito tecnico-professionale; di avere svolto un’attività lavorativa presso imprese del settore al fine di maturare il requisito tecnico-professionale. 8 Gli impianti e i macchinari Gli impianti e macchinari presenti nelle officine di autoriparazione devono essere utilizzati e controllati secondo le prescrizioni della licenza d’uso. I macchinari e gli impianti devono essere periodicamente controllati tec- nicamente e sottoposti a manutenzione. Manutenzione La manutenzione può essere svolta da personale interno, se qualificato per farlo, o da ditte esterne. Riguardo l’attività di manutenzione assume particolare importanza la Di- rettiva Macchine, che disciplina l’uso di tutti i nuovi macchinari ed impianti (marcati CE) che dispongono di libretti di manutenzione, nei quali il pro- duttore definisce le attività di manutenzione e la loro frequenza. Tali attività di manutenzione devono essere effettuate e documentate negli intervalli prescritti. 9
Allegato operatori meccanici e autoriparatori Senza la registrazione di tali attività il produttore non risponde di eventuali malfunzionamenti dell’impianto. 9 Locali e attrezzature Per potere esercitare l’attività di autoriparatore è necessario disporre di spazi e locali per i quali siano state ottenute le autorizzazioni amministrative idonee a contenere i veicoli oggetto di intervento e le strumentazioni oc- correnti per l’esercizio dell’attività. Per quanto riguarda le attrezzature e le strumentazioni di cui dotarsi bisogna attenersi a quanto previsto dal D.M. 30/7/1997, n. 406. Le dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentite le organizzazione sin- dacali di categoria maggiormente rappresentative con cadenza biennale. Dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione Le attrezzature e le strumentazioni minime richieste alle imprese esercenti attività di autoriparazione sono disciplinate dalle seguenti tabelle: Tabelle delle NC 195-06 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio attrezzature dell’attività di autoriparazione – Settore meccanica e motoristica; e delle NC 195-07 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio strumentazioni dell’attività di autoriparazione – Settore carrozzeria; NC 195-08 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione – Settore elettrauto; NC 195-09 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione – Settore gommista. Le tabelle sono state redatte dalla Commissione Tecnica di Unificazione dell’Autoveicolo (CUNA). Le caratteristiche tecniche delle attrezzature devo- no corrispondere alle prescrizioni indicate nelle tabelle di normazione ripor- tate a lato di ciascuna voce. Sono ammesse, in alternativa, attrezzature analoghe corrispondenti ad altre norme vigenti nei Paesi della CEE o con cui vigono rapporti di reciprocità, purché ne sia documentata l’equivalenza funzionale e qualitativa. La strumentazione deve essere corredata dei relativi manuali d’uso e manutenzione in originale. Le attrezzature e le strumentazioni indicate devono essere in condizioni di conservazione e stato d’uso tali da garantire il corretto e sicuro utilizzo degli stessi. Le strumentazioni, ove richiesto dal manuale d’uso e manutenzione, de- vono essere corredate dal registro aggiornato di taratura periodica. Le dotazioni specifiche devono essere sempre integrate in funzione delle leggi vigenti attinenti la sicurezza. 10
9. Locali e attrezzature 11
Allegato operatori meccanici e autoriparatori
9. Locali e attrezzature
Allegato operatori meccanici e autoriparatori
9. Locali e attrezzature 15
Allegato operatori meccanici e autoriparatori
9. Locali e attrezzature
Allegato operatori meccanici e autoriparatori 10 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore meccanico e motoristico Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate, specificamente, le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore meccanica e motoristica sono disciplinate dalla tabella NC 195-06: Nota: Il numero posto a fianco di ogni attrezzatura/strumentazione corri- sponde alla numerazione riportata nella tabella NC 195-05. 1. Chiavi a forchetta 2. Chiavi poligonali doppie 3. Chiavi combinate a forchetta e poligonali piegate 4. Chiavi a tubo dritte 5. Chiavi a bussola con impugnatura o accessori di manovra 6. Chiavi a T snodate 7. Chiavi a doppio snodo per fascette stringitubo 8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce 9. Chiavi per coppe e tappi olio 10. Chiavi maschio esagonale piegate 11. Chiave a settore con nasello quadro 12. Chiave a settore con nasello tondo 13. Chiavi maschio esagonale con impugnatura 14. Chiave regolabile a rullino 15. Chiave a pappagallo 16. Chiavi dinamometriche 17. Chiave universale per cartucce filtro olio 18. Giraviti per viti con intaglio 19. Giraviti per viti con impronta a croce 20. Tronchese con tagliente frontale 21. Tronchese con tagliente laterale 22. Pinze 23. Cesoia 18
10. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore meccanico e motoristico 24. Tenaglie 25. Forbici per elettricisti 26. Pinzette 27. Martelli in acciaio 28. Mazze 29. Scalpelli a tagliente dritto 30. Punzoni 31. Bulini 32. Cacciaspine 33. Lime 34. Seghetto di metallo con lame di ricambio 35. Cassette, armadi e pannelli portautensili 36. Carrello portautensili 37. Banco lavoro 38. Frese piane e coniche a 45› e 60› per rettifica sedi valvole1 39. Guide per frese2 40. Impugnatura per frese3 41. Martinetto idraulico 42. Sollevatore idraulico a carrello 43. Estrattori per viti prigioniere 44. Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi4 45. Estrattori per volanti di guida5 46. Punte elicoidali per metallo 47. Frese coniche a svasare 48. Frese cilindriche frontali 49. Incudine 50. Taglioli da incudine 51. Morse parallele da banco 52. Saldatrice • a cannello ossiacetilenico 54. Saldatore elettrico istantaneo 55. Oliatore 56. Siringa per grasso 57. Piano di riscontro 58. Squadra in metallo 59. Pistole • per lavaggio • per grafitaggio • per lubrificazione • per soffiaggio • per gonfiaggio con manometro 60. 60 ** Micrometri di profondità6 1 In alternativa, apparecchiatura specifica per rettifica sedi valvole 2 In alternativa, apparecchiatura specifica per rettifica sedi valvole 3 In alternativa, apparecchiatura specifica per rettifica sedi valvole 4 In alternativa, attrezzature specifiche 5 In alternativa, attrezzature specifiche 6 In alternativa, comparatore o micrometro centesimale a base magnetica (UNI 4180) 19
Allegato operatori meccanici e autoriparatori 61. 61 ** Micrometri per interni7 62. Micrometri per esterni 63. Calibro a corsoio 64. Spessimetri 65. Riga di controllo 66. Smerigliatrice doppia 67. Trapano portatile 68. Apparecchio di sollevamento su carrello 69. Pinze per capicorda 70. Giraviti segnalatori di tensione 71. Contagiri 72. Analizzatore gas di scarico 73. Opacimetro 74. Pistola stroboscopica 75. Apparecchiatura prova compressione cilindri 76. Apparecchiatura prova tenuta iniettori (Diesel) 77. Vasca di lavaggio 78. Cavalletto per revisione motori o cambi 79. Smerigliatrice/troncatrice 80. Compressore d’aria 81. Densimetro per controllo liquido antigelo 82. Aspiratori oli 83. Ponte sollevatore o fossa 84. Cavalletti per sostegno veicolo 85. Chiave per candele 11 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore carrozzeria Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore carrozzeria sono disciplinate dalla tabella NC 195-07: Nota: Il numero posto a fianco di ogni attrezzatura/strumentazione corri- sponde alla numerazione riportata nella tabella NC 195-05. 1. Chiavi a forchetta 2. Chiavi poligonali doppie 3. Chiavi combinate a forchetta e poligonali piegate 4. Chiavi a tubo dritte 5. Chiavi a bussola con impugnatura o accessori di manovra 6. Chiavi a T snodate 7. Chiavi a doppio snodo per fascette stringitubo 8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce 7 In alternativa, comparatore o micrometro centesimale a base magnetica (UNI 4180) 20
11. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore carrozzeria 10. Chiavi maschio esagonale piegate 11. Chiave a settore con nasello quadro 12. Chiave a settore con nasello tondo 14. Chiave regolabile a rullino 15. Chiave a pappagallo 18. Giraviti per viti con intaglio 19. Giraviti per viti con impronta a croce 20. Tronchese con tagliente frontale 21. Tronchese con tagliente laterale 22. Pinze 23. Cesoia (segue) 24. Tenaglie 25. Forbici per elettricisti 26. Pinzette 27. Martelli in acciaio 29. Scalpelli a tagliente dritto 30. Punzoni 31. Bulini 32. Cacciaspine 33. Lime 34. Seghetto di metallo con lame di ricambio 35. Cassette, armadi e pannelli portautensili 36. Carrello portautensili 37. Banco lavoro 41. Martinetto idraulico 42. Sollevatore idraulico a carrello 43. Estrattori per viti prigioniere 44. Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi8 45. Estrattori per volanti di guida9 46. Punte elicoidali per metallo 47. Frese coniche a svasare 48. Frese cilindriche frontali 49. Incudine 50. Taglioli da incudine 51. Morse parallele da banco 52. Saldatrice • a punti • a filo continuo • a cannello ossiacetilenico 53. Martellina battiscorie 58. Squadra in metallo 59. Pistole • per lavaggio • per soffiaggio • per verniciatura 8 In alternativa, attrezzature specifiche 9 In alternativa, attrezzature specifiche 21
Allegato operatori meccanici e autoriparatori 63. Calibro a corsoio 65. Riga di controllo 66. Smerigliatrice doppia 67. Trapano portatile 68. Apparecchio di sollevamento su carrello 69. Pinze per capicorda 80. Compressore d’aria 83. Ponte sollevatore o fossa10 84. Cavalletti per sostegno veicolo 86. Morsetti a vite 87. Tassi o simili 88. Leve o simili 89. Leva per raddrizzare parafanghi 90. Martelli 91. Raschietti per metalli 92. Attrezzo tiralamiere 93. Pinze regolabili a ginocchiera o simili 94. Mole rotative 95. Mazzuole 96. Portalime registrabile 97. Levigatrice/lucidatrice con aspirazione automatica delle polveri 98. Banco di controllo e riquadratura scocche 99. Essicatori portatili su carrello 100. Staccapunti 101. Cabina per la verniciatura di veicoli11 102. Cabina forno per essicazione per i veicoli indicati al punto 10112 103. Smerigliatrice portatile 104. Ventose sollevamento cristalli 105. Soffiante aria calda 111. Apparecchio provafari 12 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore elettrauto Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate, specificamente, le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore elettrauto sono disciplinate dalla tabella NC 195-08: 1. Chiavi a forchetta 2. Chiavi poligonali doppie 3. Chiavi combinate a forchetta e poligonali piegate 4. Chiavi a tubo dritte 10 Se non facente parte del banco di controllo e riquadratura scocche 11 In alternativa, cabina combinata per verniciatura ed essicazione 12 In alternativa, cabina combinata per verniciatura ed essicazione 22
12. Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore elettrauto 5. Chiavi a bussola con impugnatura o accessori di manovra 6. Chiavi a T snodate 7. Chiavi a doppio snodo per fascette stringitubo 8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce 10. Chiavi maschio esagonale piegate 13. Chiavi maschio esagonale con impugnatura 14. Chiave regolabile a rullino 18. Giraviti per viti con intaglio 19. Giraviti per viti con impronta a croce 20. Tronchese con tagliente frontale 21. Tronchese con tagliente laterale 22. Pinze 25. Forbici per elettricisti 26. Pinzette 27. Martelli in acciaio 28. Mazze 30. Punzoni 31. Bulini 32. Cacciaspine 33. Lime 34. Seghetto di metallo con lame di ricambio 35. Cassette, armadi e pannelli portautensili 36. Carrello portautensili 37. Banco lavoro 42. Sollevatore idraulico a carrello 43. Estrattori per viti prigioniere 44. Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi13 46. Punte elicoidali per metallo 49. Incudine 51. Morse parallele da banco 54. Saldatore elettrico istantaneo 55. Oliatore 56. Siringa per grasso 58. Squadra in metallo 59. Pistole • per lavaggio • per lubrificazione • per soffiaggio 63. Calibro a corsoio 64. Spessimetri 66. Smerigliatrice doppia 67. Trapano portatile 69. Pinze per capicorda 70. Giraviti segnalatori di tensione 71. Contagiri 13 In alternativa, attrezzature specifiche 23
Allegato operatori meccanici e autoriparatori 72. Analizzatore gas di scarico 73. Opacimetro 74. Pistola stroboscopica 77. Vasca di lavaggio 80. Compressore d’aria 83. Ponte sollevatore o fossa 84. Cavalletti per sostegno veicolo 85. Chiave per candele 106. Pinza spellafili 107. Giraviti nani per viti con intaglio 108. caricabatterie con tensione di uscita 6, 12 e 24 V per carica lenta, rapida e avviamento Apparecchiatura a microprocessori per ricarica batterie senza manutenzione 109. Densimetro per batterie 110. Strumento universale per la misura di tensioni, correnti e resistenze elettriche (tester) 111. Apparecchio provafari 112. Banco o banchi prova14 114. Chiavi a giravite 13 Attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione del settore gommista Le attrezzature e le strumentazioni minime di cui devono essere dotate, specificamente, le imprese esercenti attività di autoriparazione nel settore gommista sono disciplinate dalla tabella NC 195-09: 1. Chiavi a forchetta 2. Chiavi poligonali doppie 4. Chiavi a tubo dritte 8. Chiavi per dadi ruote con impugnature rovesciabili o a croce 10. Chiavi maschio esagonale piegate 14. Chiave regolabile a rullino 15. Chiave a pappagallo 16. Chiavi dinamometriche 18. Giraviti per viti con intaglio 19. Giraviti per viti con impronta a croce 20. Tronchese con tagliente frontale 21. Tronchese con tagliente laterale 22. Pinze 25. Forbici per elettricisti 27. Martelli in acciaio 28. Mazze 14 In alternativa, strumentazione diagnostica, multimetro digitale, pistola stroboscopica ecc. 24
14. Attività di soccorso stradale 32. Cacciaspine 33. Lime 34. Seghetto di metallo con lame di ricambio 35. Cassette, armadi e pannelli portautensili 36. Carrello portautensili 37. Banco lavoro 42. Sollevatore idra ulico a carrello 46. Punte elicoidali per metallo 51. Morse parallele da banco 55. Oliatore 56. Siringa per grasso 59. Pistole • per lavaggio • per grafitaggio • per lubrificazione • per soffiaggio • per gonfiaggio con manometro 63. Calibro a corsoio 67. Trapano portatile 80. Compressore d’aria 83. Ponte sollevatore o fossa 84. Cavalletti per sostegno veicolo 103. Smerigliatrice portatile 113. Apparecchiatura e corredo leve per smontaggio pneumatici 115. Chiavi a bussola per avvitatori ad aria compressa 116. Manometro per controllo pressione pneumatici 117. Apparecchiatura per l’equilibratura statica e dinamica delle ruote 118. Apparecchiature per il controllo assetto ruote 119. Apparecchiatura per riparazione pneumatici tubeless 120. Dispositivo per smontaggio interni valvole 121. Apparecchio per vulcanizzazione 122. Vasca prova camere d’aria 123. Misuratore spessore battistrada 124. Pinza per pesi d’equilibratura 125. Chiave pneumatica ad impulso (avvitatore) 14 Attività di soccorso stradale L’attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall’ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di autoriparazione di cui la Legge 5/2/ 1992, n.122. Definizione Si definisce attività di soccorso stradale l’intervento atto a ripristinare la di attività di circolazione di veicoli in caso di incidente o guasto meccanico. L’intervento soccorso stradale di ripristino può avvenire sul posto o in officina in caso di interventi di maggiore rilevanza. 25
Allegato operatori meccanici e autoriparatori L’attività di soccorso stradale può essere esercitata in contro proprio (collegato all’attività di autoriparatore) o in conto di terzi (trasporto del veicolo presso l’autoriparatore). È da rilevare che l’esercizio di soccorso stradale è accessoria all’attività di autoriparatore. Requisiti per l’esercizio dell’attività di soccorso stradale I mezzi I veicoli che possono essere utilizzati per il soccorso stradale devono essere omologati ad “uso speciale soccorso stradale”. Essi dovranno disporre di attrezzature specifiche per ognuna delle seguenti categorie: 1. soccorso e rimozione dei veicoli fino a 3,5 Ton.; 2. soccorso e rimozione dei veicoli fino a 7,5 Ton.; 3. soccorso e rimozione dei veicoli oltre i 7,5 Ton. Locali e L’attività di soccorso stradale richiede il possesso: infrastrutture di un’area scoperta e pavimentata in materiale stabilizzato con una pen- denza che consenta lo scolo delle acque pluviali e autorizzazione allo scarico delle stesse; di un’eventuale area coperta per il ricovero delle vetture che deve essere pavimentata e rispettare le normative antincendio. Su una delle due aree deve essere costruita una “platea” in cemento atta a contenere le vetture che disperdano liquidi tossico-nocivi, con pozzetti di raccolta, di isolamento e di stoccaggio. Aspetti L’inizio di attività di soccorso stradale richiede la Denuncia di Inizio Attività burocratici per all’AIA oppure al RI/REA allegando copia della carta di circolazione. lo svolgimento In caso di parcheggio di mezzi incidentati, occorre richiedere il permesso dell’attività amministrativo del Comune di residenza per l’esercizio dell’attività. Le condizioni che vengono verificate dal Comune di residenza per l’eser- cizio dell’attività sono: 1. la compatibilità dell’attività all’interno delle previsioni del Piano regolatore comunale; 2. rispetto delle disposizioni e leggi per la tutela dell’ambiente. Normativa di riferimento: D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (S.O. alla G.U. 18/5/1992, n. 114), Codice della strada. Aggiornato il 14/7/2006 (art. 63 sul traino veicoli e 82 commi 1, 2, 3 sui mezzi); D.P.R. 16/12/1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada; Legge 6/6/1974, n. 298 (G.U. 31/7/1974, n. 200), Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe per i trasporti di merci su strada; Direttiva 24/5/1999, n. 4956/26/gab (G.U. 2/7/1999, n. 153), Modifica- zione della direttiva 14/5/1998 recante Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per veicoli in avaria o incidentati. 26
15. Revisioni periodiche dei veicoli a motore 15 Revisioni periodiche dei veicoli a motore L’autorizzazione all’esercizio di revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t è disciplinata dell’ex art. 80, c. 8 del D.Lgs. n. 285/1992. Requisiti per Le imprese per esercitare l’attività di revisione devono: l’esercizio essere imprese di autoriparazione iscritte nel Registro delle imprese o, nel dell’attività caso di impresa artigiana, all’Albo delle imprese artigiane che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 239 del D.P.R. 16/12/92, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 360, nonché delle attrezzature di cui all’art. 241 dello stesso D.P.R.; possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, dimostrata mediante un’attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro; avere sede in una delle Province per le quali il Ministro dei Trasporti e della Navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art. 80, c. 8 del codice; essere dotate di appositi locali che rispettino le normative previste e possedere le autorizzazioni amministrative richieste; essere imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio e no- leggio dei veicoli, esercitino l’attività di autoriparazione con carattere stru- mentale o accessorio nonché ogni altra impresa di natura privatistica. Per l’esercizio dell’attività di revisione è necessario essere in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia. La modulistica necessaria per ottenere il rilascio dell’autorizzazione è scari- cabile direttamente dai siti Internet di ciascuna Provincia. L’attività di revisione di veicoli può essere svolta anche mediante consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituite tra imprese di autoriparazione, iscritte ognuna nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista. Le imprese che formano il consorzio devono avere l’officina nel territorio del Comune in cui hanno sede le altre imprese con cui formano il raggrup- pamento. L’officina può essere situata in un Comune diverso, anche se di diversa Provincia, da quello in cui hanno sede le imprese consorziate, purché si tratti di Comuni limitrofi ed almeno uno sia compreso nell’ambito della Provincia per cui il consorzio ha ottenuto l’autorizzazione. Nel caso in cui le imprese che formano il consorzio esercitino più attività tra meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista possono parte- cipare a raggruppamenti individuati nell’ambito di un consorzio esclu- 27
Allegato operatori meccanici e autoriparatori sivamente per il numero di attività effettivamente svolte e strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività senza duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso. Sono a carico dell’impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della Motorizzazione civile, per accertare la sussistenza dei re- quisiti tecnico-professionali necessari. Documentazione Le imprese che richiedono l’esercizio dell’attività di revisione devono esse- richiesta re in possesso di: certificato CCIAA attestante l’iscrizione definitiva al Registro delle im- prese di cui all’art.10 del D.P.R. n. 558/1999; visura camerale attestante l’iscrizione alle quattro sezioni di cui all’art. 1, c. 3 della Legge 5/2/1992, n. 122: meccanica, elettrauto, gommista e carrozzeria, nonché dei nominativi dei responsabili tecnici; certificato di iscrizione e vigenza nel Registro delle imprese presso alla CCIAA con attivazione, recante la dicitura antimafia; per le imprese artigiane anche il certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale; atto costitutivo in copia conforme per le società ed i consorzi; attestazione di affidamento di 154.937,10 euro rilasciata da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,49 di euro. Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici Requisiti richiesti Il titolare dell’impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola se- de operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del re- sponsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti generali, morali e tecnico-professionali. Obblighi del Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in modo responsabile continuativo presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio cui è tecnico stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza o impedimento del responsabile tecnico, quest’ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l’anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri. Documentazione Al fine dello svolgimento dell’attività di revisione il responsabile tecnico richiesta al deve essere in possesso della seguente documentazione: responsabile certificato di nascita, residenza, cittadinanza (anche in forma cumulativa tecnico o di autocertificazione); 28
15. Revisioni periodiche dei veicoli a motore certificato medico rilasciato dalla ASL territorialmente competente, che attesti l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività di responsabile tecnico; diploma di perito industriale, geometra, maturità scientifica o laurea o laurea breve in ingegneria, oppure diploma equipollente (sono stati dichiarati equipollenti i diplomi di maturità professionale, di tecnico delle industrie meccaniche, di tecnico dei sistemi energetici). Il diploma va presentato in copia conforme oppure con autocertificazione in merito alla conformità all’originale; superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri; certificato generale del casellario giudiziale (con annotazione relativa art. 444 c.p.p.); certificato dei carichi pendenti. Aspetti burocratico-amministrativi La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata presso l’Amministrazione provinciale mediante domanda in bollo unitamente a tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti, nonché l’idoneità dei locali e delle attrezzature. Ogni variazione di elementi essenziali (mutamento sostanziale riferito al soggetto giuridico autorizzato) comporta il rilascio di una nuova autorizza- zione. La documentazione necessaria è la domanda in bollo da 10,33 euro, a cui si aggiunge domanda in bollo di 10,33 euro per il collegamento al sistema informatico e l’attestazione di versamento di 103,29 euro sul c.c.p. n. 9001 intestato a Dipartimento trasporti terrestri – Diritti Roma. Locali e infrastrutture Caratteristiche I locali in cui si svolge l’attività di revisione devono avere: dei locali superficie di officina non inferiore a 120 mq; larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e a 3,50 m. Per i consorzi, ciascuna impresa deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le seguenti caratteristiche: superficie non inferiore a 80 mq; larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e a 3,50 m. Documentazione Il titolare o il responsabile deve produrre la seguente documentazione relativa ai locali: planimetria quotata ed in scala dei locali, recante l’individuazione catastale degli stessi, l’accesso dalla strada e la disposizione delle apparecchiature, redatta da tecnico abilitato con data, timbro e firma; 29
Allegato operatori meccanici e autoriparatori certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune competente ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 2/4/1994, n. 425; certificato di destinazione d’uso rilasciato dal Comune competente; certificato di idoneità ambientale ai fini dell’igiene e della sicurezza sul lavoro dell’ASL; dichiarazione sostitutiva sul rispetto del D.Lgs. n. 626/1994; certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco oppure nulla osta preventivo, ove ne ricorra l’obbligo; in alternativa può essere presentata una dichiarazione redatta dal titolare dell’impresa attestante che, in attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, è stata ri- spettata la normativa di prevenzione incendi; qualora l’officina sia idonea a ricevere non più di 9 veicoli, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali dell’impresa non sono soggetti alla normativa di prevenzione incendi; documentazione attestante la disponibilità dei locali per non meno di 5 anni. Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti. a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm; 4) stampante dei dati misurati; 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N; 6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura. Le imprese ed i consorzi, che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori. b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull’efficienza della combustione, ai fini delle emis- sioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla 30
15. Revisioni periodiche dei veicoli a motore Direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26/9/1974, n. 251, recepita con D.M. del 5/8/1974. c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2) ed il valore lambda. d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d’ispezione per consentire l’esame dell’autoveicolo dal basso. La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell’area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l’utilizzazione di un banco oscillatore, che consenta la verifica dell’efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura. e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla Direttiva n. 84/424/CEE art. 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 “Fonometri di precisione”, seconda edizione, della Commissione Elettronica Internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni. f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell’albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l’esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l’impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata sia per motori ad accensione spontanea. g) PROVAFARI: apparecchiatura per il controllo e la determinazione del- l’orientamento e dell’intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all’apparecchio stesso l’orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L’attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l’allineamento della camera ottica con l’asse longitudinale dell’autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche: 1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a 10 m); 31
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