RIFIUTI CONTENENTI O CONTAMINATI DA INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI: CRITICITÀ ED INDICAZIONI PER UNA GESTIONE REALMENTE SOSTENIBILE - Amazon S3

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RIFIUTI CONTENENTI O CONTAMINATI DA
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI:
CRITICITÀ ED INDICAZIONI PER UNA
GESTIONE REALMENTE SOSTENIBILE

E. BEMPORAD*, P. NAPOLITANO*, A. LEDDA*

*INAIL Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed
Insediamenti Antropici (DIT), via Roberto Ferruzzi 38/40, 00143 Roma, Italy

SOMMARIO: Le caratteristiche di tossicità e “globalità” degli inquinanti organici persistenti o
POP hanno comportato la necessità di istituire un quadro regolamentare internazionale anche
per i rifiuti consistenti, contenenti o contaminati da POP (POP waste), recepito a livello europeo
nel Regolamento CE n.850/2004. La Conferenza delle Parti (COP) attualmente in corso, in
sinergia per tre Convenzioni internazionali (Basilea, Stoccolma e Rotterdam) ha approvato sei
linee guida tecniche per la gestione sicura dei POP waste, in virtù delle ultime implementazioni
degli allegati della Convenzione di Stoccolma sui POP. Una delle criticità affrontate dalla Tripla
COP è stata proprio la necessità di una maggiore collaborazione tra le Convenzioni,
particolarmente sentita a livello UE in considerazione del Piano di Azione UE sull’economia
circolare (COM(2015) 614 final). In quest’ottica un aspetto delicato delle linee guida tecniche sui
POP waste è costituito dalla definizione del valore di concentrazione al di sotto del quale i rifiuti
non presentano più le caratteristiche tipiche di questo tipo di inquinanti. Il presente lavoro, dopo
una premessa sulle implementazioni e modifiche che il Regolamento CE n.850/2004 ha subito
in questi ultimi anni, ne sintetizza le disposizioni relative ai rifiuti e descrive gli ultimi sviluppi
avvenuti in seno alla tripla COP, con particolare riferimento al suddetto limite di concentrazione.
Si introducono quindi i criteri per la determinazione di tale limite e si discutono alcuni dei valori
proposti ed approvati alla tripla COP. Seguono infine una serie di considerazioni sulla necessità
ed efficacia di tali limiti rispetto a quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sia europea che
italiana. Il lavoro pur riconoscendo l’importanza dell’applicazione dei limiti di concentrazione per
i POP waste, conclude sull’insufficienza degli stessi nel conciliare gli obiettivi delle Convenzioni
di Basilea e Stoccolma con quelli dell’economia circolare ed evidenzia la necessità di affiancarla
a strategie che incoraggino l’applicazione delle migliori tecniche di prevenzione e tecnologie
pulite disponibili, l’inclusione di tutte le componenti del rischio associate ai rifiuti contenenti o
contaminati da POP e note, ed infine il perseguimento di un maggior coordinamento tra i diversi
ambiti, in particolare quello dei rifiuti e quello della gestione di sostanze e processi chimici.

1. INTRODUZIONE

   Gli inquinanti organici persistenti o POPs (Persistent Organic Pollutants) sono sostanze
organiche alogenate con proprietà tossiche e nota o sospetta interferenza endocrina, soggette a

Proceedings Sardinia 2017 / Sixteenth International Waste Management and Landfill Symposium/ 2 - 6 October 2017
S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy / © 2017 by CISA Publisher, Italy
Sardinia 2017 / Sixteenth International Waste Management and Landfill Symposium / 2 - 6 October 2017

trasporto e deposizione a livello globale, resistenti alla degradazione, che bioaccumulano e
biomagnificano lungo la catena alimentare e dunque particolarmente nocive per la salute
umana e per l’ambiente, sia in situ che a lunga distanza. In considerazione delle loro
caratteristiche di pericolosità e tossicità, quindi, si è reso necessario istituire un quadro
regolamentare a livello internazionale finalizzato a proteggere la salute umana e l'ambiente da
tali inquinanti minimizzandone la diffusione nell’ambiente.
    Nell’ambito delle sinergie tra le Convenzioni internazionali di Basilea sul controllo dei
movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, e di Stoccolma sui POP, è
prevista l’elaborazione e l’aggiornamento di Linee Guida Tecniche o TG (Technical Guidelines),
generali e specifiche, per una gestione dei rifiuti contenenti o contaminati da POP o “POP
waste” compatibile con la salute umana e l’ambiente (Environmentally Sound Management o
ESM). Il Dit dell’Inail partecipa da alcuni anni, in supporto al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, allo “Small Intersessional Working Group” per lo sviluppo delle
TG.
    Le disposizioni delle due convenzioni di Basilea e di Stoccolma ed alcuni contenuti delle TG
sono recepiti nella legislazione comunitaria.
    La Conferenza delle Parti o COP (Conference of Parts) recentemente svoltasi in sinergia per
tre Convenzioni internazionali, tra cui quelle di Basilea e Stoccolma (tripla COP di Ginevra, dal
24 aprile al 5 maggio 2017), ha proposto l’approvazione di sei TG, tra nuove ed aggiornate, in
virtù delle ultime implementazioni degli allegati della Convenzione di Stoccolma. Una delle
criticità affrontata dalla tripla COP è stata la necessità di una maggiore collaborazione tra le
Convenzioni di Basilea e di Stoccolma, particolarmente sentita, a livello europeo, in
considerazione del Piano di Azione UE sull’economia circolare (COM(2015) 614 final) che
impone un maggior coordinamento nella legislazione tra sostanze chimiche, prodotti e rifiuti per
evitare che la “non armonizzazione” della direttiva rifiuti (WFD) rispetto al sistema di
regolamentazione REACH-CLP che si applica a chemicals e prodotti, per quest’ultimi con
alcune specificità, possa costituire un limite alla protezione della sicurezza e salute della
popolazione e dei lavoratori. Ultimamente suscita infatti preoccupazione la presenza di POP,
candidati POP e altre sostanze preoccupanti (SHC) o molto preoccupanti (SVHC) ai sensi del
regolamento 1907/2006 o REACH, rilevata a livelli superiori al consentito in alcuni prodotti, per i
quali è significativo il recupero di rifiuti nel ciclo produttivo, in coerenza con la legislazione sui
rifiuti (es. RAEE, imballaggi, ecc.). Recentemente è inoltre emersa l’estesa contaminazione da
POP di siti in paesi con economia in transizione od in sviluppo verso cui i POP waste sono
frequentemente esportati, senza che vi corrisponda un’adeguata capacità di gestirli in
sicurezza, anche a causa della negligenza dei controlli e la non adeguata implementazione
delle Convenzioni (Weber et al., 2015, 2013).

2. IL REGOLAMENTO 850/2004

   La Convenzione di Stoccolma sui POP, adottata nel maggio 2001 nell'ambito del Programma
delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) di cui l'Unione europea e i suoi Stati membri sono
parti dal 2004, è stata recepita nella legislazione dell'Unione dal regolamento (CE) n. 850/2004,
unitamente alla Convenzione UNECE CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air
Pollution) del Protocollo POP.
   Lo scopo del Regolamento è quello di tutelare la salute umana e l’ambiente dai POP per
mezzo delle seguenti azioni:
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−    vietare, eliminare gradualmente e prima possibile o limitare la produzione, l’immissione in
     commercio e l’uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma o al Protocollo POP;
− ridurre al minimo ed in tempi brevi, ove possibile, in vista dell’eliminazione, il rilascio di
     queste sostanze;
− istituire disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che
     ne sono contaminati.
    L’articolo 5 del regolamento qualifica come rifiuti le scorte di POP o i preparati contenenti tali
sostanze, di cui non sia consentito l'uso, e obbliga i detentori di scorte di sostanze di cui sono
ancora consentiti la produzione e l'uso a notificarne entità e tipo alle autorità competenti degli
Stati membri. L’articolo 7 prevede, inoltre, che i rifiuti costituiti, contenenti o contaminati da
POPs siano smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente all’Allegato V, in modo da
garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente, affinché i rifiuti
residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica dei POP.
    L’Allegato V contempla esclusivamente quattro tipi di operazioni di smaltimento o recupero:
− D9: trattamento fisico-chimico;
− D10: incenerimento a terra;
− R1: impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto
     i rifiuti contenenti PCB;
− R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.
    È possibile derogare a questa prescrizione, purché il tenore dei POP che contaminano il
rifiuto sia inferiore al valore limite di concentrazione stabilito nell’Allegato IV (Low POP Content
o LPC), per la cui definizione si rimanda al seguente paragrafo 3.
    Altra possibilità di deroga è prevista per alcune tipologie di rifiuti pericolosi, elencate in
Allegato V parte 2 purchè non si superino i valori limite di concentrazione massima ivi elencati.
Per tali rifiuti è ammesso lo stoccaggio permanente in formazioni di roccia dura, sotterranee,
sicure e profonde, miniere di sale o discarica per rifiuti pericolosi, alle seguenti condizioni:
− i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la
     classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 19 03 dell’elenco europeo dei rifiuti
− si sia dimostrato il rispetto della direttiva 1999/31/CE (discariche) e della decisione
     2003/33/CE (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica),
− si sia dimostrato che la decontaminazione non è conveniente e la distruzione o la
     trasformazione irreversibile eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le
     migliori tecniche disponibili non rappresenta l’opzione preferibile sotto il profilo ambientale.
    L’operazione così autorizzata va notificata dallo Stato membro alla Commissione con le
relative motivazioni.
    Il Regolamento è direttamente cogente in tutti gli Stati membri e, dalla sua emanazione ad
oggi, ha subito ripetute modifiche ed implementazioni ed attualmente disciplina più di una
ventina di sostanze o famiglie di sostanze riconosciute come POP dalla Convenzione di
Stoccolma. I POPs attualmente presenti nella Convenzione e, a livello europeo, nel
Regolamento CE 850/2004, sono rappresentati con le relative tempistiche di introduzione in
Tabella 1.
    Nel corso della tripla COP sono state discusse ed adottate le TG generali aggiornate e
cinque TG specifiche, di cui due nuove, per i rifiuti contenenti o contaminati da PeCP e HCBD, e
tre aggiornate, per rifiuti contenenti o contaminati da POP prodotti non intenzionalmente
(PCDD/PCDF, HCB, PCB, PeCB, cui sono stati aggiunti i PCN), per rifiuti contenenti o
contaminati da PCB e affini (PCB, PCT, PBB, cui sono stati aggiunti i PCN) e per i rifiuti
contenenti o contaminati dai pesticidi POP (Aldrin, α- e β-HCH, Clordano, Clordecone, Dieldrin,
Endrin, Eptacloro, HCB, HCBD, Lindano, Mirex, PeCB, PFOS, Endosulfan tecnico ed isomeri
correlati, cui sono stati aggiunti i PeCP), ovvero per i rifiuti contaminati dai POP riconosciuti
dalla Convenzione di Stoccolma a partire dal 2015.
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Tabella 1 POP attualmente regolamentati a livello internazionale ed europeo
                                                                       Convenzione        Regolamento CE            Deroghe uso
   Categoria                       Sostanza o miscela
                                                                       di Stoccolma          850/2004                e/o produz.
                     DDT
                     Aldrin
                     Clordano
                     Dieldrin
                                                                          dal 2004             dal 2004
                     Endrin
                     Eptacloro                                                                                          NO
                     Mirex
Pesticidi Organo-
                     Toxafene
 clorurati (OP)
                     Esaclorocicloesano (HCH) α e β                                      Reg. UE n. 757/2010
                                                                          dal 2009
                     Lindano o γ-HCH                                                           dal 2004
                     Clordecone                                           dal 2009         (solo Protocollo)
                     Endosulfan                                           dal 2011       Reg. UE n. 519/2012             SI*
                                                                                                                         SI
                     Pentaclorofenolo, suoi Sali ed ed Esteri (PeCP)      dal 2015
                                                                                                                    (convenzione)
                     Dicofol                                              candidato          Non ancora                   -
                     Acido perfluorottano solfonoico, suoi Sali e
                                                                                         Reg. UE n. 757/2010             SI
                     derivati (PFOS)
                                                                                            dal 2004 (solo
                     Esabromobifenile (HBB)                               dal 2009                                        -
                                                                                             Protocollo)
                     Polibromodifenileteri o PBDE (dal Tetra-BDE
                                                                                         Reg. UE n. 757/2010             SI
                     all'Epta-BDE )
 Prodotti Chimici
                     Esabromociclododecano (HBCDD)                        dal 2013       Reg. UE n.293/2016
  Industriali (IC)
                     Esaclorobutadiene (HCBD)                             dal 2015       Reg. UE n. 519/2012
                                                                                                                         SI*
                     Paraffine clorurate a catena corta C10-13                               Reg. UE n.
                     (SCCP)                                                                   2015/2030
                     Decabromodifeniletere (Deca-BDE o BDE-209)           Candidati
                     Acido pentadecafluoroottanoico (PFOA), sali e                           Non ancora                   -
                     composti correlati
                     Policlorodibenzodiossine e
UB (Sottoprodotti
                     Policlorodibenzofurani o PCDD/PCDF (17                                                               -
non intenzionali)                                                         dal 2004             Dal 2004
                     congeneri)
                     Policlorobifenili (PCB) (209 congeneri)
     IC e UB                                                                             Reg. UE n. 519/2012             SI*
                     Policloronaftaleni (75 congeneri) §                  dal 2015
                                                                                           (solo Protocollo)
                    Pentaclorobenzene (PeCB)                                 dal 2009
  OP, IC e UB                                                                              Reg. UE n. 757/2010          NO
                    Esaclorobenzene (HCB)                                    dal 2004
*CON RESTRIZIONI (solo per articoli prodotti e/o messi in uso prima di una certa data e/o entro una data fissata)
§ la Convenzione li considera a partire dai dicloronaftaleni, il Regolamento include anche i monocloronaftaleni

   Inoltre sono state approvate azioni per un nuovo aggiornamento delle TG generali e di quelle
specifiche per i POP di produzione non intenzionale e per i POP-BDE, oltre all’elaborazione di
una nuova TG specifica per le SCCP, con riferimento alla candidatura in Convenzione di
Stoccolma di quest’ultime, del Deca-BDE ed all’inserimento in allegato C alla Convenzione
stessa (POP non intenzionali) del HCBD.
   L’aspetto principale delle TG con maggiori ricadute per la gestione dei POP waste, è
rappresentato dal Low POP Content, di seguito affrontato.

3. IL LOW POP CONTENT LIMIT: VALORI VIGENTI E NUOVE PROPOSTE

    Il Low POP Content (LPC) rappresenta il valore al di sotto del quale i rifiuti non presentano
più le caratteristiche tipiche di questo tipo di inquinanti, ovvero il valore al di sotto del quale si
presume che non comportino più rischi per la salute umana e l’ambiente e quindi anche
l’obiettivo per l’Environmentally Sound Management (ESM) degli stessi POP waste.

3.1 Criteri per la definizione

    I criteri previsti per la definizione del LPC in ambito internazionale, proposti e condivisi dai
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diversi membri dello SIWG nel corso dell’aggiornamento delle TG generali effettuato nel 2014,
sono i seguenti:
a) potenziale analitico (LOQ, LOD, accuratezza, per diversi materiali e matrici);
b) contaminazione ambientale di fondo (dati del monitoraggio internazionale su suolo,
     sedimenti, biota, acque ed atmosfera);
c) potenziali impatti sulla salute associate con l’esposizone ai rifiuti contaminati;
d) potenziali impatti ambientali;
e) capacità di trattamento disponibile (tecnologie ESM);
f) considerazioni economiche (fattibilità ed implicazioni sociali).
   Ulteriori considerazioni di cui si è tenuto conto sono (UNEP, 2014):
1) non tutti i fattori elencati hanno la stessa importanza;
2) il volume totale dei rifiuti e la concentrazione dei POP totali rientranti varieranno in funzione
     del valore stabilito (minore il LPC, maggiore il volume di rifiuti inclusi);
3) differenti flussi di rifiuti contaminate da POP non sono uguali in termini di impatti sulla salute
     e sull’ambiente;
4) per la gestione di rifiuti ad alto impatto (sulla salute umana o sull’ambiente) e flussi massivi di
     rifiuti con caratteristiche peculiari dovrebbe essere utilizzato un approccio conservativo;
5) l’incertezza e la mancanza di conoscenza e dati può avere influenza.
   Quest’ultime, di cui al punto 5), sono poi state inserite tra i criteri elencati nelle General TG
che ad oggi sono quindi sette (UNEP, 2015, 2017).
   Nell’ambito del SIWG, con gli altri membri UE, si è operato attivamente perchè la definizione
dei criteri nelle TG fosse sostanzialmente in linea con quella utilizzata dall’UE. In particolare
l’UE ha considerato dei criteri per stabilire rispettivamente un limite inferiore ed un limite
superiore per il valore del LPC, di seguito riportati (BiPro, 2005; Consortium ESWI, 2011):
− Criteri di limite inferiore:
     1. Potenziale analitico (LOQ)
     2. Contaminazione ambientale di fondo
     3. Capacità di recupero/smaltimento
     4. Fattibilità economica
− Criteri di limite superiore:
   1. Principio di precauzione
   2. Peggior scenario per rischi salute
   3. Valori limite esistenti già stabiliti dall’UE

3.2 Proposte presentate e approvate alla Tripla COP del maggio 2017 e valori europei

In tabella 2 sono riportati, unitamente alla classificazione UE armonizzata dei POP, il valore per
il LPC stabilito dal regolamento CE n.850/2004 ed i valori proposti e recentemente approvati
nella tripla COP (UNEP, 2017). La tabella include anche i candidati POP per cui non è ancora
disponibile una bozza di TG, ma sono invece disponibili o proposti valori a livello europeo.
    Dal confronto emerge un non completo allineamento tra i valori del LPC proposti in ambito
internazionale e quelli vigenti in UE. Una delle ragioni del disallineamento è rappresentata dalle
differenti tempistiche con cui l’UE implementa il regolamento 850/2004, rispetto quelle per
l’aggiornamento delle TG nell’ambito della Convenzioni, oltre al fatto che il regolamento copre
anche la Convenzione UNECE CLRTAP del Protocollo POP e tiene conto anche degli sviluppi
correlati al regolamento REACH, la cui applicazione sta incrementando la conoscenza sulle
proprietà e gli effetti delle sostanze chimiche.
    L’UE ha effettivamente un ruolo significativo nella discussione dei LPC proposti e, nel corso
della tripla COP, ha fortemente sostenuto i valori di LPC contenuti o in via di approvazione nel
regolamento, ma si è anche dichiarata disponibile a considerare la possibilità di valori più bassi,
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sulla base di evidenze tecnico-scientifiche che li supportino e della loro fattibilità tecnica ed
economica, la possibilità di valori multipli ove almeno uno di questi sia previsto nel regolamento
e ha ovviamente rimarcato l’opportunità di evitare l’adozione di valori superiori.

Tabella 2 Classificazione POP, valori limite proposti in ambito internazionale e vigenti in UE
                                                                                                          LPC
                                                                                                                    LPC in
                                                                                                      approvato
                         Class.ne armonizzata UE (reg. CLP) o (in sua              Class.ne                          reg.
            POP                                                                                       (proposto)
                              assenza), notificata (ECHA, 2017)                      IARC                          850/2004
                                                                                                         in TG
                                                                                                                   [mg/kg ]
                                                                                                       [mg/kg ]
                           Acute Tox. 3* H301 Acute Tox. 3* H311
                                                                                     2A
Aldrin                     Carc. 2 H351 STOT RE 1 H372 **                                                50           50
                                                                            (Monogr. 117, in prep.)
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                                         Carc. 2 H351
                                                                                     2B
α-HCH, β-HCH                Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 4* H312
                                                                               (Suppl. 7, 1987)
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                                                                                                       50 come     50 come
                            Acute Tox. 3* H301 Acute Tox. 4* H332                                      somma       somma
                                      Acute Tox. 4 * H312                             1
Lindano (γ-HCH)
                               STOT RE 2* H373** Lact. H362                 (Monogr. 113, in prep.)
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                                         Carc. 2 H351
                                                                                     2B
Clordano                    Acute Tox. 4* H312 Acute Tox. 4* H302                                        50           50
                                                                              (Monogr. 79, 2001)
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                                         Carc. 2 H351                                2B
Clordecone                 Acute Tox. 3* H311 Acute Tox. 3* H301            (Monogr. 20, Suppl. 7,       50           50
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410               1987)
                               Carc. 2 H351 STOT RE 1 H372**
                                                                                     2A
DDT                                   Acute Tox. 3 * H301                                                50           50
                                                                            (Monogr. 117, in prep.)
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                              Carc. 2 H351 STOT RE 1 H372**
                                                                                     2A
Dieldrin                    Acute Tox. 1 H310 Acute Tox. 3* H301                                         50           50
                                                                            (Monogr. 117, in prep.)
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                           Acute Tox. 2* H300 Acute Tox. 3* H311            3 (Monogr. 5, Suppl. 7,
Endrin                                                                                                   50           50
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410               1987)
                                                                            PBB 2A (Monogr. 107,
HBB                                    H302 H312      H332                                               50           50
                                                                                   2016)
                                                                                                                       1000
                                          Repr. 2 H361                                                  100 o
HBCD                                                                                   -                            (riesame
                                           Lact. H362                                                   1000
                                                                                                                   20/4/2019)
                             Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H312
                                                                                       3
HCBD                           Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317                                   (10 o) 100      100
                                                                              (Monogr. 73, 1999)
                            Acute Tox. 4 H332 Aquatic Acute 1 H400
                               Carc. 2 H351        STOT RE 2 H373**
                                                                                      2B
Eptacloro                   Acute Tox. 3* H311 Acute Tox. 3* H301                                        50           50
                                                                              (Monogr. 79, 2001)
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                               STOT RE 2(*) H373(**) Lact. H362                        -
Penta-BDE (tecn.)                                                                                     50 o 1000      1000
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                                                                                                        come         come
Octa-BDE (tecn.)                            Repr. 1B H360Df                  PBB 2A (Monogr. 107,
                                                                                                       somma        somma
Altri POP-BDE                 varie autoclassif. (escluso Hepta-BDE)                2016)
                               Carc. 1B H350 STOT RE 1 H372**                         2B
HCB                                                                                                      50           50
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410          (Monogr. 79, 2001)
                           Carc. 2 H351 Repr. 2 H361fd Lact. H362                     2B
Mirex                      Acute Tox. 4(*) H312 Acute Tox. 4(*) H302         (Monogr. 20, Suppl. 7,      50           50
                          Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410               1987)
                                         STOT RE 2* H373**                             1
PCB                                                                                                   50 (o 10)       50
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410          (Monogr.107, 2016)
                              Acute Tox. 1 H300 Eye Irrit. 2 H319
2,3,7,8-TCDD
                        Aquatic Acute 1 H400          Aquatic Chronic 1 H410
                                                                                       1
                                           Acute Tox. 1 H300                  (Monographs 100F,        0,015 (o
                           Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 (Lungs)                 2012)                            0,015
2,3,4,7,8-PeCDF                                                                                         0,001)
                             Carc. 1A H350 STOT RE 2 H373 (Oral)                                                     (TEQ)
                                                                                                        (TEQ)
                         Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                                                                                       3
Altri PCDD e PCDF                                   -
                                                                              (Monogr. 69, 1997)
Sardinia 2017 / Sixteenth International Waste Management and Landfill Symposium / 2 - 6 October 2017

                                                                                                               LPC
                                                                                                                           LPC in
                                                                                                           approvato
                                 Class.ne armonizzata UE (reg. CLP) o (in sua            Class.ne                           reg.
           POP                                                                                             (proposto)
                                      assenza), notificata (ECHA, 2017)                    IARC                           850/2004
                                                                                                              in TG
                                                                                                                          [mg/kg ]
                                                                                                            [mg/kg ]
                                                    Carc. 2 H351
                                   Acute Tox. 2* H330 Acute Tox. 3* H311
                                                                                             1
PeCP                                Acute Tox. 3* H301 STOT SE 3 H335
                                                                                  (Monogr. 117, in prep.)
                                      Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319
                                Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                                 Acute Tox. 3* H301           Acute Tox. 3* H311                            (1 o 10 o)
                                                                                                                            (100)
                                     Skin Irrit. 2 H315      Eye Irrit. 2 H319                             100 (o 1000)
pentaclorofenolato          di
                                           Acute Tox. 2* H330                     PCP e loro Sali di sodio
sodio
                                      STOT SE 3 H335           Carc. 2 H351                 2B
                               Aquatic Acute 1 H400        Aquatic Chronic 1 H410   (Monogr. 71, 1999)
Altri sali ed esteri PeCP                               -

PCN                                         Aquatic Chronic 4 H413
                                   Acute Tox. 4* H302     Acute Tox. 4* H312                 -              10 (o 50)        10
PeCN                                     Skin Irrit. H315 Eye Irrit. H318
                                 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
                                   Flam. Sol. 1 H228      Acute Tox. 4* H302
PeCB                                                                                         -                 50            50
                                 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
Perfluorooctane sulfonic
acid (PFOS)
Potassium                                     Acute Tox. 4* H302
perfluoroctanesulfonate                       Acute Tox. 4* H332
                                              STOT RE 1 H372**
Diethanolamine
                                                Carc. 2 H351
perfluorooctane sulfonate
                                              Repr. 1B H360D***
Ammonium                                          Lact. H362
perfluorooctane sulfonate                   Aquatic Chronic 2 H411
Lithium    perfluorooctane
sulfonate
                                     Acute Tox. 3 H301 Eye Dam. 1 H318                       -                 50            50
                                           Acute Tox. 3     H331
perfluorooctane   sulfonyl
                                         Repr. 1B H360 (Unborn child)
fluoride (PFOS-F)
                                        STOT RE 1 H372 (Not available)
                                            Aquatic Chronic 2 H411
tetraethylammonium              Acute Tox. 3 H301       Acute Tox. 4 H332
heptadecafluorooctanesul         Carc. 2 H351 Repr. 1B H360 (Unborn child)
phonate                          Lact. H362 STOT RE 1 H372 (Not available)
                                            Aquatic Chronic 3 H412
didecyldimethylammonium
                                                        -
perfluorooctane sulfonate
                                 Acute Tox. 2 * H300          Acute Tox. 4 * H312
Endosulfan tecnico                             Acute Tox. 2 *    H330
                                                                                             -                 50            50
                                Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
Isomeri endosulfan                                        -
                               Acute Tox. 3 * H301          Acute Tox. 4 * H312
                                                                                            2B
Toxafene                       Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H335 Carc. 2 H351                                  50            50
                                                                                     (Monogr. 79, 2001)
                               Aquatic Acute 1 H400         Aquatic Chronic 1 H410
                                                   Carc. 2 H351                        C12 60% Cl: 2B
SCCP                                                                                                            -          10.000
                                Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410          (Monogr. 48, 1990)
                                                                                                                               da
                                                       -                                                                   includere
Deca-BDE                                                                                                        -
                                        (anche alcune autoclassificazioni)                                                in somma
                                                                                                                          POP- BDE

3.3 Discussione sulle implicazioni dei valori del LPC

   Le difformità rispetto al regolamento si sono alfine limitate, in approvazione, a due soli POP,
per cui comunque è previsto un doppio valore e quello superiore coincide con il limite nel
regolamento: HBCD e POP-BDE. Per essi, è stato evidenziato come i limiti minori proposti
potrebbero comportare problemi per quantità di rifiuti molto significative (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Veicoli Fuori Uso, Rifiuti da Costruzione e
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Demolizione) e diminuirli nel medio termine risulta problematico. Come rappresentato in tabella
2 (valori tra parentesi), in fase di discussione sono comunque state avanzate proposte di valori
inferiori rispetto a quelli del regolamento per i “nuovi” POP HCBD, PCP e PCN e sono inoltre
state esercitate pressioni per l’abbassamento dei valori per PCB e PCDD/PCDF, soprattutto da
parte dell’International POPs Elimination Network (IPEN), che ha presentato documentazione di
supporto in merito. Le parti della Convenzione di Basilea si sono impegnate ad esaminare tale
documentazione in vista del prossimo Open Ended Working Group previsto per il 2018
(OEWG.11).
    Al riguardo occorre evidenziare una criticità legata al fatto che, per i rifiuti contenenti
PCDD/PCDF, DDT, Clordano, HCH (compreso il Lindano), Dieldrin, Endrin, Eptacloro,
Esaclorobenzene, Clordecone, Aldrin, Pentaclorobenzene, Mirex, Toxafene, Esabromobifenile
e/o PCB, ai sensi della decisione 955/2014/UE, che, secondo quanto riportato nella nota
MATTM prot. 0011845/RIN del 28/09/2015, dal 1/06/2015, insieme al Regolamento UE
1357/204 ha sostituito l’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006, il LPC rappresenta anche il
limite per la classificazione di pericolosità. Ai fini della Convenzione di Basilea, come previsto
nelle TG, al di sopra del LPC i rifiuti vanno comunque gestiti come pericolosi, ma dal punto di
vista applicativo delle norme europee e nazionali lo sono effettivamente e ciò comporta oneri
amministrativi differenti e comunque un LPC troppo basso limita fortemente le possibilità di
recupero dei relativi POP waste, dove non siano ancora disponibili tecniche (ESM) per la
separazione dei POP dai rifiuti. In proposito si segnala che nell’aggiornamento delle TG generali
all’interno della trattazione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi tra le tecnologie ESM, è stata
inserita, una nuova tecnologia emergente di pretrattamento per la separazione del HBCD nelle
schiume di polistirolo espanso (EPS) e polistirolo espanso estruso (XPS), il cui uso è
ampiamento diffuso nel settore dell’edilizia, prima dell'incenerimento che prevede triturazione,
dissoluzione, sedimentazione e distillazione, con eventuale pretrattamento a ciclo chiuso nel
caso in cui l’agente espandente del PS sia un gas che impoverisce lo strato di ozono.
    Inoltre, se lo smaltimento in discarica al di sopra del LPC, è vietato dal regolamento
850/2004, in Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 6 e dell’art. 8, comma 1 del DM 27/09/2010, fatta
salva la possibilità di deroga di cui all’art.10 dello stesso DM e quanto previsto dall’art.7, comma
4, lett. b) del regolamento 850/2004 stesso (vedi paragrafo 2), è vietato lo smaltimento in
discarica di rifiuti contenenti PCB e PCDD/PCDF oltre, rispettivamente 10 e 0,002 mg/kg per le
discariche di rifiuti non pericolosi, e 50 e 0,010 mg/kg per le discariche di rifiuti pericolosi,
ovvero limiti inferiori (o al massimo uguali) al LPC. Ovviamente, in caso di abbassamento del
LPC nella futura revisione delle TG, tali limiti potrebbero subire, in prospettiva, a seguito del
necessario recepimento nel regolamento, un ulteriore abbassamento, fino a scendere al di sotto
dei valori raggiungibili con le tecniche ESM.
    In riferimento a PCDD/PCDF e PCB si ritiene opportuno segnalare che vi sono aspetti che,
nonostante siano consolidati in altri ambiti, non sono attualmente considerati nell’ambito “rifiuti”,
mentre sarebbe auspicabile che lo fossero, pur con i dovuti adattamenti e limitazioni, quale ad
esempio l’opportunità di distinguere tra PCB dioxin-like (dl) e non dl, tenendo conto dei primi nel
calcolo dei livelli di Tossicità Equivalente (TEQ), per cui sono già disponibili i valori di fattori di
tossicità equivalente (TEF) necessari al calcolo (Van der Berg et al., 2006). Analogamente,
sarebbe opportuno considerare anche altri composti nel calcolo del TEQ, in particolare diossine
e furani bromurati, PBDD/PBDF. Infatti è ormai scientificamente assodato che PCDD/PCDF e
PBDD/PBDF hanno meccanismi di formazione e tossicità molto simili e possono
significativamente contribuire ai TEQ complessivi, così come alcuni non-orto dl PBB (Van der
Berg et al., 2013). L’incertezza e le limitazioni nell’uso dei TEF, basati su studi di tossicità orale,
principalmente attraverso consumo alimentare, per matrici abiotiche quali suoli, sedimenti e
rifiuti, sono esattamente le stesse per tutti i fattori, sia quelli già ad oggi utilizzati per i 17
congeneri tossici di PCDD/PCDF attualmente considerati per il calcolo del TEQ nei rifiuti, sia
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quelli per gli altri composti citati. Appare quindi ragionevole applicare gli analoghi valori “ad
interim” per i congeneri clorurati e bromurati, come suggerito da (Van der Berg, 2013) in attesa
di studi più approfonditi, ove si operi per controllare il rischio per la salute umana, piuttosto che
non stressare solo una componente del rischio, con impatti piuttosto pesanti per la gestione di
molti flussi significativi di rifiuti, considerata l’ubiquitarietà di PCB e PCDD/PCDF.
   Per quanto riguarda HCBD e PCN i flussi di rifiuti interessati sono piuttosto limitati e quindi
una difformità nel valore del LPC non comporterebbe invece particolari problemi.
   Infine, con riferimento al candidato Deca-BDE (BDE-209), che attualmente rappresenta il
PBDE maggiormente diffuso, probabilmente in quanto non ancora regolamentato, e costituisce
una fonte attiva, per bio- o foto-degradazione, di POP-BDE, si ritiene che il valore attuale per la
somma di quest’ultimi nel regolamento 850/2004 lasci margine all’inserimento del candidato,
senza ostacolare il riciclo dei relativi rifiuti, rendendo così necessaria una richiesta di deroga in
sede della Convenzione di Stoccolma, peraltro già avanzata nel corso della recente tripla COP.

4. CONCLUSIONI

    La regolamentazione dei POP, sia in ambito internazionale che europeo è fortemente
dinamica e non soltanto per i POP di nuova individuazione, ma anche con riferimento
all’aumento della conoscenza, o riduzione del margine di incertezza, per i POP già individuati fin
dall’adozione della Convenzione di Stoccolma.
    La necessità di eliminare e/o ridurre al minimo la loro diffusione nell’ambiente comporta la
necessità per i nuovi POP di definire i livelli di concentrazione ammessi nei rifiuti, mentre per i
vecchi potrebbe portare a richiedere l’aggiornamento dei livelli già definiti.
    Tali livelli sono stati oggetto di discussione nella tripla COP tenutasi a Ginevra dal 24 aprile al
5 maggio 2017 e sono ben rappresentativi dell’opportunità di coordinare e rendere più
sostenibile la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti, obiettivo primario della tripla COP. In
quest’ottica occorre tenere presente che la definizione del Low POP Content o livello di
concentrazione a partire dal quale la contaminazione del rifiuto è significativa, rappresenta
ancora un’aspetto chiave per bilanciare le esigenze di tutela della salute umana e dell’ambiente,
con quelle relative all’economia circolare.
    Non bisogna comunque dimenticare che la diffusione nell’ambiente dei POP è controllata,
ove la sostituzione degli stessi non sia ad oggi fattibile, anche con l’applicazione delle Migliori
Tecniche Disponibili (BAT) e delle Migliori Pratiche Ambientali (BEP) nei settori industriali
coinvolti, anche questa oggetto sia di azioni a livello internazionale, nell’ambito della
Convenzione di Stoccolma, sia di azioni comunitarie nell’ambito della direttiva 2010/75/UE
(Industrial Emissione Directive o IED, che include l’Integrated Pollution and Prevention Control o
IPPC).
    Lo SIWG che supporta l’elaborazione delle Technical Guidelines per l’Environmental Sound
Management dei POP waste nell’ambito della Convenzione di Basilea, è stato appositamente
incaricato anche della revisione della parte riguardante i rifiuti delle Guide della Convenzione di
Stoccolma sulle BAT/BEP per l’uso dei PFOS, per cui sono ancora vigenti deroghe e per il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti da articoli contenenti PBDE.
    La concorrenza di diversi limiti di concentrazione nella regolamentazione della gestione dei
rifiuti, inclusi i POP waste, può risultare in alcuni casi controproducente, soprattutto ove tali limiti
insistono su un’unica componente del rischio correlato alla presenza dei POP in questione,
come si è evidenziato per PCB e diossine e furani.
    L’applicazione di limiti di concentrazione nei rifiuti, pur necessaria, non può infatti risultare
sufficiente a perseguire l’obiettivo della tripla COP, se non affiancata da strategie che
incoraggino sia l’applicazione di tecniche di prevenzione e di tecnologie pulite, sia l’inclusione di
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tutte le componenti del rischio associate ai rifiuti contenenti o contaminati da POP, via via che lo
stato della conoscenza le rende quantificabili, seppure con limitazioni ed un margine di
incertezza residuo (ma comunque accettabile).
    In questa direzione si dovrebbe continuare a perseguire un maggior coordinamento tra i
diversi ambiti, in particolare quello relativo ai rifiuti e quello relativo alla gestione di sostanze e
processi chimici.

BIBLIOGRAFIA

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Brussels “Study to facilitate the implementation of certain waste related provisions of the
Regulation on Persistent Organic Pollutants (POPs)” Reference: ENV.A.2/ETU/2004/0044 Final
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