Novità fiscali Maggio e Giugno 2016 - Luglio 2016

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Novità fiscali
Maggio e Giugno 2016

Luglio 2016
Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

                        “C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”
                                                                                                    - H. Ford
IRES/IRPEF
1.     Bonus lavoratori impatriati: disposizioni attuative (D.M. 26 maggio 2016)
2.     Cooperative compliance: modalità e termini di presentazione dell’interpello breve
       (D.M. 15 giugno 2016)
3.     Interpello sui nuovi investimenti (D.M. 29 aprile 2016 e Circolare AdE n.
       25/E/2016)
4.     Commento alle novità fiscali della legge di Stabilità (Circ. n. 20/E/2016)
5.     Chiarimenti interpretativi sul “superammortamento” (Circ. n. 23/E/2016)
6.     L’Agenzia fa il punto sulle novità in materia di studi di settore (Circ. n. 24/E/2016)
7.     Patent Box: istanza di accesso alla procedura di ruling (Provv. n. 67014/2016)
8.     Credito d’imposta per imprese cinematografiche: modalità e termini di fruizione
       (Provv. 20 giugno 2016)

IVA
9.      Esenti IVA le spedizioni di scarso valore (D.M. 29 aprile 2016)
10.     Rimborsi prioritari anche per le imprese edili e di pulizia (D.M. 29 aprile 2016)
11.     Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop (Circ. n.
        21/E/2016)
12.     MOSS e nuove regole di territorialità per i servizi di telecomunicazione, tele
        radiodiffusione ed elettronici (Circ. n. 22/E/2016)
13.     Legittimità costituzionale dello split payment (C. Cost. sent n. 145/2016)
14.     Esenti IVA le prestazioni di radiodiffusione pubblica (CGUE – causa C-11/15)
15.     Beni e servizi ad uso promiscuo: nuovi criteri di ripartizione dell’imposta detraibile
        (CGUE – causa C-332/14)
16.     Diritto alla detrazione (CGUE – causa C-267/15)
17.     Incompatibili le fatture emesse solo nella lingua ufficiale di un singolo Stato
        membro (CGUE –causa C-15/15)
18.     Assoggettamento ad IVA di beni relativi alla cessata attività economica (CGUE –
        causa C-229/15)
19.     IVA all’importazione e formalità doganali (CGUE cause riunite C-226/14 e C-
        228/14)
20.     Fuori campo IVA il servizio pubblico di trasporto scolastico affidato a terzi (CGUE
        – causa C-520/14)
21.     Inversione contabile alle cessioni di materiale d’oro (CGUE-causa C-550/14)
22.     Prestazioni di elaborazione di pagamenti elettronici – inapplicabilità
        dell’esenzione (CGUE causa C-607/14)
23.     Detraibile l’IVA su spese d’accoglienza sostenute per i giornalisti (Cass. sent. n.
        8850/2016)
24.     Diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese pubblicitarie (Cass sent. n. 5195/2016)
25.     Imponibilità dei beni importati di importo trascurabile (Cass. Ord. Int. n.
        9150/2016)
26.     Il diritto comunitario prevale sul giudicato nazionale (Cass. Ord. n. 11440/2016)

VARIE
27.   Piattaforme petrolifere: imponibilità ai fini IMU e TASI (Ris. MEF 1° giugno 2016)

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

28.    Risposte a quesiti della stampa specializzata in materia di catasto (Circ. n.
       27/E/2016)
29.    Cessione di beni ai soci (Circ. n. 26/E/2016)

AIUTI DI STATO
30.    Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto
31.    Decisione della Commissione europea sul tax ruling di Fiat Finance & Trade e
       Starbucks
32.    Decisione di avvio di indagine sul tax ruling di Mc Donald’s

INTERNAZIONALE
33.   Approvata risoluzione anti evasione del Parlamento Europeo
34.   Pubblicata direttiva su Country by Country Reporting

ATTIVITA’ DELL’AREA
35.    Gruppi fiscali
36.    Gruppo di lavoro sui Principi Contabili
37.    Incontro con Agenzia delle Entrate su Adempimento Collaborativo
38.    Seminario su premi di produttività e welfare aziendale
39.    Riunione VAT Expert Group (VEG)
40.    Tavola Rotonda su aiuti di Stato – “Formez”
41.    Incontro TARI
42.    Incontro OCSE

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

                 IRES/IRPEF
                 1. Bonus lavoratori impatriati: disposizioni attuative (D.M. 26
                    maggio 2016)
D.M. 26 maggio
                 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016 il decreto
2016             del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, recante
                 disposizioni di attuazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui
                 all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto
                 internazionalizzazione e crescita delle imprese).

                 Ricordiamo brevemente che, in forza di tale regime agevolato, si prevede che
                 il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono
                 la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito
                 complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare. Tale
                 agevolazione si rende applicabile a decorrere dal 2016, per il periodo
                 d’imposta del trasferimento e per i quattro successivi.

                 Il decreto attuativo definisce i seguenti requisiti di accesso al predetto regime
                 fiscale:
                     1. i lavoratori non devono aver risieduto in Italia nei cinque periodi di
                         imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia
                         per almeno due anni;
                     2. l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel
                         territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con
                         questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la
                         stessa impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
                         società che controlla l’impresa;
                     3. l’attività lavorativa deve essere prestata nel territorio italiano per un
                         periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
                     4. i lavoratori devono svolgere funzioni direttive e/o devono essere in
                         possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come
                         previsti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108 e 6 novembre
                         2007, n. 206.

                 Nel decreto si estende l’accesso a tale regime anche ai seguenti soggetti:
                    - i cittadini dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea che
                       hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di
                       lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
                    - i cittadini dell’Unione Europea che hanno svolto continuativamente
                       un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,
                       conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

                 Tale previsione deve probabilmente intendersi riferita elusivamente ai
                 contribuenti che possiedono i requisiti previsti dall'art. 2 della legge n.
                 238/2010 (c.d. “controesodo”), rientrati in Italia nel 2015, che hanno deciso di

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

                 optare per il regime di cui al citato art. 16 del DLgs n. 147/2015, secondo le
                 modalità definite con il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del
                 29 marzo 2016.
                 A tale riguardo, il decreto stabilisce il divieto di cumulo dell’agevolazione in
                 commento con gli incentivi previsti dalla Legge n. 238/2010. Inoltre, viene
                 precisato che qualora il beneficiario non mantenga la propria residenza in Italia
                 per almeno due anni decade dal beneficio fiscale, con conseguente recupero
                 dei benefici già fruiti ed applicazione delle relative sanzioni.

                 2. Cooperative    compliance:      modalità   e    termini   di
                    presentazione dell’interpello breve (D.M. 15 giugno 2016)
D.M. 15 giugno
                 Con la pubblicazione sulla G.U. del 27 giugno 2016, n. 148 del Decreto del
2016             Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016, viene portato a
                 termine un nuovo rilevante passaggio dell’iter attuativo del regime di
                 adempimento collaborativo istituito dagli artt. da 3 a 7 del D.Lgs. 5 agosto
                 2015 n. 128 (decreto attuativo della delega fiscale sulla certezza del diritto).
                 Si ricorda che, l’adesione al regime di adempimento collaborativo consente ai i
                 contribuenti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 128/2015, l’attivazione di
                 una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione
                 delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali il soggetto
                 interpellante ravvisa rischi fiscali; questi ultimi devono intendersi come rischi di
                 operare in violazione di norme tributarie ovvero in contrasto con i principi o con
                 le finalità dell’ordinamento tributario.
                 Il provvedimento ministeriale in commento disciplina i termini e le modalità
                 applicative attraverso cui il contribuente può presentare detta istanza di
                 interpello abbreviato all’Ufficio competente, prima della scadenza dei termini
                 previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per
                 l’assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto, o comunque
                 connessi, alla fattispecie cui l’istanza si riferisce.
                 La domanda di interpello deve essere redatta in carta libera, sottoscritta con
                 firma autografa o digitale e presentata all’Ufficio competente mediante
                 consegna a mano, spedizione a mezzo di plico raccomandato con avviso di
                 ricevimento oppure presentazione per via telematica attraverso PEC; l’istanza
                 si considera presentata alla data della sua ricezione da parte dell’Ufficio.

                 Contenuto dell’istanza
                 L’istanza di interpello abbreviato deve riportare:
                    a. i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante,
                       compreso il codice fiscale;
                    b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione
                       al quale l’interpellante ravvisa i rischi fiscali;
                    c. le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione,
                       l’applicazione o la disapplicazione;
                    d. l’indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o
                       dell’eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le
                       comunicazioni attinenti la procedura;

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

   e. l’indicazione che si tratta di un’istanza presentata ai sensi dell’art. 6,
      comma 2, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128;
L’istanza deve altresì contenere l’esposizione, chiara ed univoca, della
soluzione proposta dal contribuente.
All’interpello può essere allegata copia della documentazione non in possesso
dell’AE o di altre PP.AA. indicate dall’istante, che sia rilevante ai fini del
pronunciamento sulla questione prospettata e salva la facoltà di acquisire, ove
necessario, l’originale dei documenti.
Si segnala la facoltà per il contribuente, in ossequio al principio di
cooperazione che ispira il regime di adempimento collaborativo, di
regolarizzare l’istanza in tutti i suoi elementi (articolo 5, comma 2, del DM).

Inammissibilità dell’istanza
L’art. 6 del D.M. in commento individua una tassativa elencazione delle
fattispecie che determinano l’inammissibilità della domanda interlocutoria,
alcune delle quali discendono dalle peculiarità proprie del regime di
adempimento collaborativo. Si segnalano tra le cause di esclusione, la
presentazione di istanza:

        da parte di un soggetto non ammesso o escluso dal regime;
        oltre i termini previsti dalla legge per la dichiarazione o l’assolvimento
         di altri obblighi per i quali si richiede il chiarimento;
        con reiterazione di questioni che hanno già trovato soluzione;
        in merito a temi riconducibili al perimetro dell’art. 31-ter del D.P.R. n.
         600/1973 (accordi preventivi per imprese con attività internazionale) o
         dell’art. 2 D. Lgs. n. 147/20150 (interpello nuovi investimenti);
        su questioni per i quali sono già stati avviati controlli dei quali il
         contribuente è a conoscenza;
        su temi per i quali non ricorrono gli oggettivi profili di incertezza;
        carenti di elementi che non si è provveduto ad integrare entro il
         termine previsto di 30 gg.
Modalità e termini
La disciplina dell’interpello abbreviato prevede termini più ristretti rispetto alla
disciplina generale, sia con riferimento alla fase di regolarizzazione
dell’istanza, sia alla fase di risposta.
L’Ufficio competente è tenuto a verificare i requisiti dell’istanza di interpello
abbreviato entro 15 giorni dal suo ricevimento ed entro lo stesso termine può
invitare il contribuente alla eventuale regolarizzazione (termine dimezzato
rispetto ai 30 giorni previsti secondo le norme generali dell’interpello).
La risposta fornita dall’Ufficio competente, scritta e motivata, è notificata o
comunicata al contribuente in mani proprie mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via telematica, entro 45
giorni decorrenti dalla data in cui si intende perfezionata la ricezione
dell’istanza da parte dell’Ufficio, o dalla data di ricezione dei dati carenti
nell’ambito della fase di regolarizzazione.

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

                 Qualora la risposta non venga resa entro il predetto termine, si forma il
                 “silenzio assenso” e, dunque, si ritiene che l’Amministrazione Finanziaria
                 abbia condiviso la soluzione prospettata dal contribuente, laddove l’abbia
                 indicata (Si ricorda che il termine a disposizione dell’Amministrazione
                 Finanziaria per rendere il proprio parere, ai sensi della l. 212/2000, è di 90
                 giorni in caso di interpello ordinario e di 120 giorni per tutte le altre forme di
                 interpello).

                 Qualora non sia possibile il pronunciamento sulla base della documentazione
                 allegata all’istanza, l’Ufficio può chiedere al contribuente, una sola volta, di
                 integrare la documentazione ed, in tal caso, il termine di 45 giorni è interrotto
                 per poi ricominciare a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
                 integrativa richiesta (differentemente da quanto ordinariamente previsto
                 dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 156/2015); la mancata trasmissione di detta
                 documentazione entro 6 mesi viene interpretata come volontà del contribuente
                 di rinunciare all’istanza di interpello, volontà della quale l’Ufficio prende atto e
                 procede ad effettuarne la relativa comunicazione allo stesso contribuente.

                 Adempimenti del contribuente
                 In ragione dei principi di fiducia reciproca e di trasparenza posti alla base del
                 regime di adempimento collaborativo, i contribuenti sono tenuti a comunicare
                 tempestivamente all’Agenzia delle Entrate il comportamento effettivamente
                 tenuto, qualora fosse difforme da quello indicato nella risposta resa dalla
                 stessa Agenzia. Altresì, la comunicazione tempestiva è richiesta anche in
                 merito alle modifiche, eventualmente intervenute, delle circostanze di fatto o di
                 diritto sulla base delle quali sia stata formulata la risposta.

                 Efficacia della risposta
                 L’art. 8 del D.M. ricalca quanto statuito nell’art. 11, comma 3, dello Statuto dei
                 diritti del contribuente in merito agli effetti prodotti dalla risposta all’interpello,
                 sia in capo all’Amministrazione Finanziaria, sia in capo allo stesso soggetto
                 istante. Per quanto concerne il meccanismo di rettifica della risposta resa ed,
                 in particolare, il coordinamento di risposte successive rispetto a quelle
                 pronunciate (anche tacitamente) in precedenza, si precisa che, le difformità tra
                 i pareri emessi oltre i termini disposti, e la condotta, medio tempore, tenuta dal
                 contribuente determineranno il recupero delle sole imposte ed interessi,
                 rimanendo esclusa l’irrogazione delle relative sanzioni.

                 3. Interpello sui nuovi investimenti (D.M. 29 aprile 2016 e
                    Circolare AdE n. 25/E/2016)
D.M. 29 aprile   L’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto
2016             internazionalizzazione e crescita delle imprese) ha introdotto nel nostro
                 ordinamento una nuova tipologia di interpello, destinata ai soggetti – nazionali
                 o esteri - che intendano effettuare nuovi investimenti in Italia.
                 La disciplina è stata, in questi mesi, completata con l’emanazione del decreto
                 MEF del 29 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 110 del 12
                 maggio 2016, che ha descritto le modalità operative e procedurali del nuovo

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

istituto, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.
77220/2016 del 20 maggio 2016, che ha individuato gli uffici competenti alla
trattazione, nonché alla verifica delle predette istanze e, da ultimo, con una
prima circolare di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 25/E del
1° giugno 2016).

All’art. 2 del sopracitato D.M. sono indicati i criteri che consentono di definire e
connotare un investimento come “rilevante”. Possono formare oggetto di
interpello le seguenti attività:
    - realizzazione di nuove attività economiche o ampliamento di attività
         economiche preesistenti;
    - diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente;
    - ristrutturazione di un’attività economica esistente, al fine di consentire
         all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
    - operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa.
Possono presentare l’istanza di interpello le imprese che intendono effettuare
investimenti nel territorio dello Stato per un ammontare non inferiore a 30
milioni di euro e che determinino ricadute durature e significative in ambito
occupazionale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa, sul punto, che
tra i destinatari della disciplina sono inclusi anche:
    - le persone fisiche non qualificabili a priori come imprenditori;
    - gli enti non commerciali che effettuano l’investimento nell’ambito della
        loro attività istituzionale, ovvero gli enti che non svolgono alcuna attività
        d’impresa (es. fondazioni bancarie, OICR);
    - gruppi e raggruppamenti di imprese (es. reti di imprese, consorzi fra
        imprese, joint ventures, ATI, GEIE).

Per la determinazione del valore dell’investimento, devono essere tenute in
considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, dalle quali intende
attingere l’impresa per la realizzazione del piano di investimento; qualora si
tratti di investimenti realizzati da gruppi o da raggruppamenti di imprese, il
valore è computato a livello unitario, come somma del valore dei singoli
investimenti di ciascuno dei soggetti partecipanti all’operazione.

La citata circolare n. 25/E precisa che nella definizione di investimento sono
inclusi sia progetti diretti alla realizzazione di una nuova iniziativa economica
avente carattere duraturo (es. immissione di nuova liquidità), sia le operazioni
di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale
già esistente (che comportano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili).
Pertanto devono essere ricomprese nell’ambito di applicazione dell’istituto
anche le operazioni di share deal, intese come “iniziative dirette alla
partecipazione al patrimonio dell’impresa”.
Con riguardo al requisito delle significative ricadute occupazionali,
l’Amministrazione finanziaria precisa che tale requisito potrà considerarsi
soddisfatto anche nei casi in cui l’investimento abbia consentito di mantenere i
livelli occupazionali, nonché generato un aumento delle prestazioni di lavoro

                                    7
Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

commissionate a soggetti diversi da quelli coinvolti nel piano di investimento
(affidamento in outsourcing).

L’Agenzia delle Entrate precisa, altresì, opportunamente, che l’elencazione
delle tipologie di investimento ammesse, effettuato nel decreto attuativo, ha
carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.
Ricordiamo che sono ammesse le seguenti operazioni:
    a) realizzazione di nuove attività economiche o ampliamento di quelle
        esistenti;
    b) diversificazione della produzione di una unità produttiva;
    c) ristrutturazione di una attività economica esistente per superare o
        prevenire una situazione di crisi;
    d) operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un impresa.
In particolare, viene chiarito che l’investimento può risultare anche da una
combinazione delle predette operazioni, comprensive anche di eventuali
operazioni straordinarie strumentali alla sua attuazione. Pertanto, l’Agenzia
conferma la possibilità di inserire nell’istanza anche operazioni complesse
riconducibili al “leveraged buy out” (costituzione di una newco e sottoscrizione
di un contratto di finanziamento, operazione di share deal, fusione fra società
o esercizio dell’opzione per il consolidato).
Con riguardo alla quantificazione monetaria dell’investimento, si precisa che
devono essere presi in considerazione tutti i costi di acquisizione o
realizzazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie, nonché i
fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo. Qualora
l’investimento venga effettuato congiuntamente da più soggetti, ai fini del
calcolo del valore complessivo occorrerà computare la somma dei singoli
investimenti effettuati da tutte le società partecipanti all’iniziativa.

Circa le modalità di presentazione dell’istanza di interpello, l’Agenzia ricorda
che questa va redatta in carta libera e presentata all’Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale Normativa – Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, attraverso
diverse e tassative modalità: consegna a mano; spedizione postale in plico
raccomandato con avviso di ricevimento; tramite servizio telematico erogato in
rete dall’Agenzia delle Entrate (non ancora operativo). L’istanza di interpello
deve essere redatta in lingua italiana, mentre la documentazione a corredo
può essere inoltrata in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca.
I soggetti non residenti possono presentare la domanda di interpello attraverso
l’eventuale stabile organizzazione in Italia, oppure designando un
domiciliatario nel territorio dello Stato ai fini della procedura di interpello,
oppure, laddove non si provvedesse in tal senso, tramite posta elettronica
libera all’indirizzo dc.norm.interpello@agenziaentrate.it. Nel caso in cui
l’investimento unitario sia realizzato da gruppi o raggruppamenti d’imprese, i
soggetti partecipanti sono tenuti a conferire mandato speciale ad una sola
delle imprese partecipanti.

Con riferimento al contenuto necessario dell’istanza, il D.M. chiarisce che da

                                  8
Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

essa devono risultare:
   a. la denominazione dell’impresa, gli elementi identificativi del suo legale
      rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale (se diverso dalla
      sede legale), il codice fiscale o la partita IVA o altro codice di
      identificazione dell’impresa, l’indicazione dei recapiti del domiciliatario
      per la procedura di interpello presso il quale si dispone che avvenga
      l’inoltro delle comunicazioni relative alla procedura. In caso di gruppi o
      raggruppamenti di imprese, dunque di più soggetti che intendano
      partecipare all’investimento, nell’istanza devono essere riportate le
      informazioni riguardanti la denominazione e gli elementi identificativi di
      tutte le imprese partecipanti all’investimento;
   b. la dettagliata descrizione del piano di investimento di cui è richiesta la
      valutazione dell’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale
      dello stesso ed alle operazioni societarie pianificate per la sua
      attuazione. A tal fine, nella descrizione dovranno essere specificati:
           ⁻ l’ammontare dell’investimento e la metodologia adottata per la
               quantificazione;
           ⁻ i tempi e le modalità della sua realizzazione;
           ⁻ le ricadute occupazionali significative ed i riflessi sul sistema
               fiscale italiano;
   c. le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione o in
      relazione alle quali si chiede di valutare l’abusività o meno delle
      operazioni connesse al piano di investimento, nonché le specifiche
      disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione e gli
      specifici regimi o istituti ai quali si richiede di avere accesso;
   d. l’esposizione in maniera chiara ed univoca del trattamento fiscale che il
      contribuente ritiene corretto applicare al piano di investimento,
      esplicitando le soluzioni ed i comportamenti che egli intende adottare
      per l’attuazione di esso;
   e. la sottoscrizione del soggetto istante o del suo legale rappresentante o
      del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi di legge (art. 63
      D.P.R. n. 600/1973); in quest’ultimo caso, la procura deve essere
      contenuta in calce o a margine oppure allegata all’istanza.
All’istanza di interpello deve essere allegata copia di tutti i documenti ritenuti
rilevanti dall’istante ai fini della risposta e che non siano in possesso
dell’Amministrazione procedente o delle altre Amministrazioni pubbliche
indicate dal soggetto procedente ad interpello.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’omessa indicazione degli elementi
di cui alle lettere a) e b) potrà essere regolarizzata dal contribuente, entro 30
giorni dal ricevimento dell’invito dell’Agenzia delle Entrate – al fine di evitare
l’inammissibilità - con la presentazione di una istanza integrativa, mentre il
difetto degli altri elementi potrà essere sanato in sede di contraddittorio con gli
uffici.

Ulteriori cause di inammissibilità, indicate nel decreto in oggetto, sono:
    - il mancato inoltro dell’istanza di interpello anteriormente alla scadenza

                                    9
Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

       dei termini disposti dalla legge per la presentazione della dichiarazione
       in relazione alla quale devono trovare applicazione le disposizioni
       tributarie sottoposte alla verifica dell’Agenzia delle Entrate, oppure dei
       termini concessi per assolvere ad altri obblighi tributari correlati alle
       dette disposizioni, aventi ad oggetto o comunque connessi alla
       fattispecie oggetto dell’istanza di interpello;
   -   la circostanza che l’istanza verta su una questione in merito alla quale
       l’istante ha già ottenuto in precedenza il parere dell’Amministrazione
       Finanziaria, salvo che contenga elementi di fatto o di diritto non
       rappresentati precedentemente;
   -   la vertenza della richiesta di interpello su questioni oggetto delle
       procedure di cui all’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, salvo che si tratti
       di quesiti che richiedono la previa valutazione circa l’esistenza o meno
       di una stabile organizzazione;
   -   la vertenza dell’istanza su questioni per le quali, alla data della sua
       presentazione, siano già state avviate attività di accertamento di cui il
       contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza.
Con riguardo al requisito della preventività dell’istanza, di cui all’art. 4, lettera
b) del D.M., l’Agenzia delle Entrate precisa che deve intendersi riferito
esclusivamente alla realizzazione della condotta fiscale oggetto dell’istanza,
mentre non rileva l’avvio del progetto di investimento relativamente ad atti che
non interferiscono sugli aspetti fiscali.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate deve giungere entro 120 giorni dal
ricevimento dell’istanza; il termine è prorogabile di ulteriori 90 giorni, qualora si
renda necessario acquisire documentazione ed informazioni aggiuntive in
merito agli investimenti. Nelle ipotesi in cui sia stata richiesta la
regolarizzazione dell’istanza, per riscontrata carenza di uno o di alcuni
elementi contenutistici considerati essenziali, i termini per la risposta iniziano a
decorrere dal giorno in cui il soggetto istante abbia provveduto alla
regolarizzazione.
Nel caso in cui l’istante resti inerte e non si attivi per la regolarizzazione entro
30 giorni, l’istanza di interpello è dichiarata inammissibile; qualora, invece, egli
non provveda entro 1 anno a trasmettere la documentazione integrativa
richiesta dall’Amministrazione finanziaria ai fini del suo pronunciamento,
quest’ultima prende atto della rinuncia dell’istante all’interpello e ne effettua,
senza indugio, la relativa notificazione o comunicazione.
Al fine di garantire i soggetti che intendano effettuare rilevanti investimenti in
Italia, il decreto attuativo prevede all’art. 6, come richiesto da Confindustria,
che la risposta positiva resa dall’Agenzia delle Entrate in riferimento al piano di
investimento come descritto nell’istanza di interpello, vincola tutti gli Uffici ed è
valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle
quali essa è stata resa. Pertanto, sono nulli tutti gli atti amministrativi emanati
in difformità della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate e gli ordinari poteri
di controllo da parte degli Uffici accertatori potranno essere esercitati
solamente con riferimento a questioni diverse da quelle che hanno formato
oggetto del parere.

                                   10
Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

                    Nel D.M. si precisa, inoltre, che ricorre il silenzio-assenso da parte
                    dell’Agenzia delle Entrate, qualora essa non renda la sua risposta entro il
                    predetto termine (120 giorni), a fronte di istanze ammissibili e recanti
                    l’indicazione della soluzione interpretativa circa il trattamento fiscale da
                    applicare al piano di investimento.
                    Le imprese che si conformeranno al contenuto della risposta resa
                    dall’Amministrazione finanziaria, potranno, a prescindere dall’ammontare del
                    volume d’affari o di ricavi, accedere all’istituto dell’adempimento collaborativo
                    (artt. da 3 a 7 del D.lgs. n. 128/2015), al ricorrere degli altri requisiti necessari
                    per l’accesso al regime premiale. Tale facoltà è riconosciuta all’impresa il cui
                    patrimonio è oggetto dell’investimento, in caso di compimento di operazioni
                    aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa. È opportuno ricordare che
                    agli interpelli in materia di nuovi investimenti si applicano, comunque, le
                    disposizioni generali vigenti in tema di interpello del contribuente (D.lgs. n.
                    156/2015, titolo I), in quanto compatibili e fermo restando le peculiari
                    disposizioni di cui al Decreto in commento.

                    Per effetto della nullità degli atti amministrativi di ogni genere (impositivo e
                    sanzionatorio) - disposta dall’art. 6 del decreto attuativo - emanati in difformità
                    alla risposta fornita all’interpello sui nuovi investimenti, l’Agenzia delle Entrate,
                    nella recente circolare in commento, invita gli organi tenuti a svolgere i
                    controlli fiscali sulle imprese coinvolte nel piano di investimenti, prima di
                    redigere il processo verbale di constatazione o altro atto impositivo o
                    sanzionatorio, a coordinarsi con l’Ufficio competente per l’interpello, allo scopo
                    di verificare se la fattispecie in contestazione sia stata già resa oggetto di
                    interpello e se, pertanto, su di essa si sia già pronunciata formalmente
                    l’Amministrazione Finanziaria.

                    La circolare chiarisce ulteriormente che nel D.M. non vi è alcuna preclusione ai
                    contribuenti che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo
                    (cooperative compliance) e che intendano effettuare un investimento, circa la
                    presentazione dell’interpello su detti nuovi investimenti. In tal caso, l’istanza
                    dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio della Direzione Centrale
                    Accertamento competente per la gestione delle attività relative al regime di
                    adempimento collaborativo, il quale è competente a gestire le istanze di
                    interpello pervenutegli.

                    4. Commento alle novità fiscali della legge di Stabilità (Circ.
                       n. 20/E/2016)
Circolare
                    Con la circolare n. 20 del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato
Agenzia delle       le principali novità fiscali introdotte dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208
Entrate n. 20 del   (Legge di Stabilità 2016). Il documento affronta, in sei capitoli, le misure in
18 maggio 2016      materia di: IRPEF, IRES, IVA, IRAP, agevolazioni fiscali, sanzioni a carico dei
                    CAF per visto di conformità infedele.
                    Si ricorda che Confindustria ha fornito un primo commento alle novità fiscali
                    introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, con la Circolare n. 19929 del 23
                    dicembre 2015, disponibile sul sito internet di Confindustria e nella sezione

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

Circolari della Comunità Fisco del social di Confindustria.

Novità fiscali in materia di IRPEF
Tra le novità, di maggiore interesse, in materia di IRPEF si segnalano: la
proroga delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti e la nuova detrazione del 50% dell’IVA pagata al
costruttore per l’acquisto di immobili residenziali.
In particolare, il comma 74 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016
proroga al 31 dicembre 2016 la detrazione spettante nella misura del 65%
delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, modificando
l’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 che aveva già disposto la proroga al 31
dicembre 2015 delle detrazioni riconosciute per interventi di efficienza
energetica.

Per incentivare l’acquisto degli immobili residenziali è stata istituita, inoltre,
una detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto, dall’impresa
costruttrice, di un immobile residenziale di classe energetica A o B, effettuato
entro il 31 dicembre 2016. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di
pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento della spesa.
Sul tema, la circolare in commento precisa che per “impresa costruttrice”
bisogna intendere non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile, ma anche le
imprese di “ripristino” o c.d. “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, è
stato chiarito che la detrazione non è limitata all’acquisto dell’abitazione
principale, né risultano escluse dalla stessa le abitazioni di lusso e le
pertinenze, purché l’acquisto di quest’ultima avvenga contestualmente alla
relativa unità abitativa.
In merito alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione con riferimento agli
acconti pagati nel 2015, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso
contrario in quanto, in osservanza del principio di cassa, i pagamenti devono
essere effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato, altresì, che la detrazione in discorso è
cumulabile con altre agevolazioni in materia di IRPEF, di cui all’art. 16-bis
comma 3, del TUIR, che prevede una detrazione del 25% del prezzo di
acquisto dell’immobile, entro un massimo di 96.000 euro, da ripartire in 10
quote annuali. Resta fermo che, nel caso in cui il contribuente si avvalga della
detrazione del 50% dell’IVA pagata sul prezzo di acquisto dell’immobile, la
detrazione di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR non potrà avere per oggetto
lo stesso importo, in osservanza del principio generale secondo il quale non è
possibile far valere due agevolazioni sulla stessa spesa.

Novità in materia di IRES
In materia di IRES, le maggiori novità sono rappresentate dalla riduzione
dell’aliquota IRES - a decorrere dal 2017 - e dalla modifica al regime di
imposizione sostitutiva per l’affrancamento dell’avviamento e di altri beni
immateriali, a seguito di operazioni straordinarie, di cui alla legge n. 185 del

                                   12
Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

2008.

Con riferimento alle modifiche all’aliquota IRES, si segnala la riduzione della
stessa dal 27,5 al 24%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016.
Contestualmente è stata ridotta dall’1,375 all’1,20%, la ritenuta applicabile
sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle
società in Stati membri dell’Unione Europea, o aderenti all’Accordo sullo
Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi nella “white list” di cui all’articolo
168-bis) del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, sul tema, che un decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, rideterminerà proporzionalmente le percentuali
previste per: la distribuzione di utili ai soci di cui all’art. 47, comma 1, TUIR; le
plusvalenze partecipative, ai sensi dell’art. 58 comma 2, TUIR; i dividendi ex
art. 59 TUIR; le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate disciplinate dall’art. 68 comma 3, TUIR, e gli utili
percepiti dagli enti non commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. 12
dicembre 2003, n. 344.

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato, inoltre, le disposizioni che regolano il
regime di affrancamento che, si ricorda, consente alle società aventi causa
delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda di ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili, derivanti dall’iscrizione in
bilancio dell’avviamento, dei marchi e altre attività iscritte in bilancio in seguito
a una delle citate operazioni straordinarie, attraverso il pagamento di
un’imposta sostitutiva del 16%, da effettuare entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi relative all’esercizio nel corso del quale è stata
posta in essere l’operazione stessa.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva
decorre dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta
sostitutiva; tuttavia, la deducibilità degli ammortamenti relativi ai maggiori
valori affrancati decorre dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso
del quale è versata l’imposta sostitutiva.
La Legge di Stabilità 2016 ha modificato il limite massimo della deducibilità del
maggior valore dei marchi e dell’avviamento per ogni periodo d’imposta,
disponendone l’aumento da un decimo ad un quinto.
Le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali,
invece, sono deducibili nel limite della quota imputata a conto economico.
Tali modifiche producono i loro effetti sui maggiori valori derivanti da
operazioni straordinarie realizzate a decorrere dall’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015.

Novità in materia di IVA
Tra le innovazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 alla disciplina IVA e
oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate nel documento in
esame, quelle di maggior interesse per le imprese attengono all’estensione del
reverse charge, alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio,

                                   13
Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

all’applicazione permanente dell’aliquota IVA del 10% ai marina resort e alla
riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti editoriali in formato elettronico.

Nello specifico il comma 128 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 ha
previsto l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile anche alle
prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio
di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente
pubblico al quale è tenuto ad emettere una fattura senza l’applicazione
dell’IVA, in osservanza dell’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 che disciplina il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Questa disposizione evita ai consorzi che realizzano commesse
prevalentemente per la P.A., acquistando forniture da imprese consorziate,
l’accumulo in modo strutturale di crediti IVA, determinati dall’impossibilità di
compensare l’IVA corrisposta ai consorziati a seguito delle forniture pagate dal
consorzio, con IVA a debito del consorzio, dal momento che il consorzio non
può addebitare per rivalsa l’IVA stessa, per effetto dell’applicazione dello split
payment nelle fatture emesse nei confronti delle P.A.

Trattandosi di una fattispecie di reverse charge non contemplata dalle norme
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, l’efficacia
della disposizione in commento è subordinata all’ottenimento di
un’autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.
395 della Direttiva 2006/112/CE.

Il comma 365 della Legge di Stabilità 2016, modificando l’art. 32, comma 1,
del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, ha reso permanente l’equiparazione delle
strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle
proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente
attrezzato (c.d. marina resort), alle strutture ricettive turistiche all’aria aperta.
Tale equiparazione ha reso definitiva l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.

Sul punto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda che la sentenza della
Corte Costituzionale n. 21 del 26 gennaio 2016, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del citato art. 32, come modificato dal comma 365 della Legge
di Stabilità 2016, nella parte in cui, ai fini di definire le caratteristiche e i
requisiti che i marina resort devono possedere per essere considerati tali, la
norma ne affida il compito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, escludendo
tuttavia il coinvolgimento delle regioni. La Corte Costituzionale ha tuttavia
riconosciuto che tale materia attiene alle competenze regionali, ritenendo che
tale lacuna possa essere colmata con la previsione di un intervento di un
organismo misto, deputato istituzionalmente alla composizione di interessi
contrapposti tra lo Stato e le Autonomie locali, qual è la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate l’effetto da attribuire all’intervento della

                                   14
Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

Corte Costituzionale è quello tipico delle sentenze c.d. additive ovvero, che
incidono sulla legge senza annullarla, ma trasformandola, aggiungendo alla
norma un’ulteriore previsione che, in osservanza della Costituzione, avrebbe
dovuto necessariamente essere prevista sin dalla sua origine.
La natura dell’intervento operato dalla Corte comporta, secondo l’Agenzia, che
la legge modificata conservi intatta la sua efficacia in ogni sua parte che non
sia incompatibile con la modifica introdotta.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infine, che, benché la sentenza della Corte
abbia efficacia retroattiva, restino salvi i diritti acquisiti ed i rapporti definiti in
precedenza.

Per completezza, si ricorda che lo scorso 9 giugno, recependo le indicazioni
della Corte Costituzionale, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo
decreto attuativo che stabilisce i requisiti minimi che i marina resort devono
possedere ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.
Ciò, pertanto, rende nuovamente operativa l'applicazione dell'IVA con
l’aliquota del 10% alle prestazioni in esame.

Il comma 637 della Legge di Stabilità 2016, ha modificato l’art. 1 comma 667
della Legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) che aveva esteso
l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% ai c.d. e-books, in precedenza limitata ai
soli libri in formato cartaceo.
La modifica in esame, prevede ora l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%
anche alle cessioni di giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di
stampa e periodici in formato elettronico, a condizione che tali prodotti
editoriali siano dotati di codice ISBN o del codice ISSN.

Novità in materia di IRAP
In materia di IRAP, si segnala il riconoscimento della deduzione spettante in
relazione all’impiego di lavoratori stagionali. In particolare, il comma 73 dell’art.
1, cit. , modificando l’art. 11 comma 4-octies) del D.Lgs. n. 446/1997, ha
disposto l’estensione della deducibilità del costo del lavoro dalla base
imponibile IRAP anche ai lavoratori stagionali, nel limite del 70%.
Il beneficio fiscale è riconosciuto relativamente ai costi sostenuti per i
lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi
d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto
stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla
data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni
lavorativi richiesti.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il computo dei giorni
deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego e non al periodo
formalmente indicato nel contratto, tenendo conto anche della prestazione
lavorativa relativa al primo contratto di lavoro. Inoltre, riprendendo il contenuto
della relazione tecnica della norma, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la
deduzione in commento è applicabile a partire dal 1° gennaio 2016, tenendo
conto dei contratti stipulati nel corso del 2015.

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

Novità in materia di agevolazioni fiscali
La circolare dedica un capitolo al commento di alcune misure agevolative,
precisamente: il credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno
della cultura (c.d. “art-bonus”), il bonus alberghi e gli incentivi fiscali per il
settore cinematografico.

Con riferimento al c.d. “Art-Bonus”, istituito dall’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014,
n. 83, i commi 318 e 319 dell’art. 1, della Legge di Stabilità 2016, hanno reso
strutturale l’agevolazione, ampliandone la misura.
Si ricorda che il beneficio fiscale consiste in un credito di imposta concesso a
persone fisiche e giuridiche nella misura del 65% delle erogazioni in denaro
effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni
effettuate nel 2016, per interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo.
La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta sul citato articolo come modificato
dalla Legge di Stabilità 2015, rendendo l’agevolazione permanente ed
uniformando la spettanza del credito d’imposta ad un'unica aliquota del 65%.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per tutte le erogazioni
liberali effettuate a partire dal 1° gennaio 2014, il credito di imposta spetta
nella misura del 65% del valore dell’erogazione.

Relativamente al credito di imposta del 30%, previsto per le spese di
ristrutturazione delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio
2012, istituito dall’art. 10 dello stesso D.L. n. 83/2014, il comma 320 dell’art. 1
della Legge di Stabilità 2016 ne ha esteso la fruibilità anche nel caso in cui la
ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva,
purché l’intervento sia effettuato nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano
casa). Un decreto ministeriale disciplinerà l’attuazione della disposizione.

La legge di Stabilità 2016 ha riformato anche le agevolazioni previste a favore
del settore cinematografico: i commi da 331 a 336 rinnovano la disciplina
agevolativa originaria istituita a favore di tale settore dalla legge 24 dicembre
2007 n. 244, (Legge finanziaria per l’anno 2008). In particolare, con riferimento
alle imprese che non operano nel settore cinematografico, ma che operano in
qualità di investitori esterni, attraverso associazioni in partecipazione, le
maggiori novità attengono alla rimodulazione dell’aliquota del credito
d’imposta, che non potrà superare il limite del 40%, in precedenza stabilito in
misura fissa nella stessa percentuale, e all’estensione del beneficio fiscale alle
imprese che realizzano la distribuzione di opere cinematografiche italiane
anche all’estero, inizialmente limitato solo alle attività di produzione di opere
cinematografiche di nazionalità italiana.
Un apposito decreto, fisserà le aliquote e regolerà la cumulabilità del beneficio
con eventuali altre agevolazioni spettanti per la stessa opera. Al contempo, è
stato imposto il vincolo dell’utilizzo dell’80% di manodopera e servizi italiani
(favorendo attività di formazione e apprendistato), nella realizzazione delle
attività di produzione.
Anche con riferimento alle imprese di produzione cinematografica la misura
del credito d’imposta è stata modificata, passando dal 15%, ad una

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

percentuale variabile dal 15% al 30%. Inoltre, l’ammontare massimo del
credito d’imposta ottenibile è stato aumentato da 3.500.000 euro a 6.000.000
euro, per periodo d’imposta; mentre il credito d’imposta previsto in favore delle
imprese di distribuzione cinematografica, originariamente concesso nella
misura del 15%, è riconosciuto in misura variabile ed entro il limite massimo
della stessa percentuale del 15%, anche alle imprese che effettuano
distribuzione internazionale. Per quest’ultima tipologia di credito d’imposta,
l’ammontare massimo ottenibile per periodo d’imposta è stato elevato da
1.500.000 euro a 2.000.000 euro. Tali modifiche hanno determinato
l’abrogazione del credito d’imposta del 10% originariamente previsto in favore
della distribuzione nazionale di opere italiane, espresse in lingua originale
italiana. Un decreto ministeriale definirà l’ammontare delle aliquote spettanti,
oltre a regolare la cumulabilità della misura con altre simili agevolazioni.

Con riferimento alle imprese che operano nel settore cinematografico, il
credito d’imposta originariamente concesso nella misura del 30% delle spese
sostenute per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, è
stato elevato al 40% ed esteso anche a spese per interventi di ristrutturazione,
adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e degli impianti e servizi
accessori, di ripristino di sale inattive o di realizzazione di nuove sale. E’ stato
demandato ad un decreto ministeriale la definizione dei limiti entro i quali tale
misura sarà cumulabile con altre simili agevolazioni, nonché delle modalità di
fruizione dello stesso credito.
Tale modifica ha determinato l’abrogazione dell’art. 15 del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 28 che, al fine di realizzare i medesimi interventi, prevedeva
l’attribuzione di contributi in conto interessi su contratti di mutuo e di locazione
finanziaria. Inoltre, è stato eliminato il divieto di cumulo posto in capo alla
stessa impresa o ad imprese facenti parte dello stesso gruppo societario, dei
crediti di imposta previsti dal comma 327, concessi con riferimento ad una
medesima opera filmica, rinviando ad un decreto attuativo l’individuazione del
limite massimo di cumulo, in osservanza della normativa comunitaria. In
conseguenza di tali interventi normativi è stata disposta anche l’abrogazione
del credito di imposta di cui all’art. 6 commi da 2-bis a 2-sexies del D.L. n.
83/2014, concesso per interventi di restauro, ripristino, adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti dal 1°gennaio
1980, facendo salve le procedure in corso di attuazione al 1° gennaio 2016.
Infine, il credito di imposta previsto per le imprese di produzione esecutiva e
post produzione cinematografica, viene esteso a film o parti di film realizzati
sul territorio nazionale, e non più solo “girati” come originariamente previsto.

Altre novità – visto di conformità infedele: sanzioni a carico del CAF
L’ultimo capitolo della circolare in oggetto si sofferma sulle modifiche
normative sulla responsabilità dei CAF, in caso di apposizione di un visto di
conformità infedele (art. 1, comma 957, Legge di Stabilità 2016). L’art. 39,
comma 1-bis, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 viene integrato estendendo al
centro di assistenza fiscale per il quale ha operato il responsabile
dell’assistenza fiscale che ha apposto un visto di conformità infedele, la

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Le novità fiscali di Maggio e Giugno 2016

                    responsabilità, in solido, per le sanzioni.
                    Tale regime si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016; per effetto della
                    disposizione in commento, il CAF risponde non più soltanto del pagamento
                    della sanzione, ma di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione
                    e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, per violazioni
                    riscontrabili in sede di liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973,
                    controlli formali di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e controlli effettuati
                    ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

                    5. Chiarimenti interpretativi sul “superammortamento” (Circ.
                       n. 23/E/2016)
                    Con la circolare n. 23 del 26 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i
Circolare
                    primi chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina del c.d. “super
Agenzia delle
Entrate n. 23 del   ammortamento”; ovvero la facoltà di applicare ai fini dell’ammortamento
26 maggio 2016      fiscale, una maggiorazione del 40% al costo di acquisizione di beni materiali
                    strumentali nuovi, introdotta dall’art. 1 commi da 91 a 94 e 97, della legge 28
                    dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

                    L’agevolazione, seppur peculiare sotto il profilo applicativo, si iscrive nel
                    novero degli incentivi fiscali agli investimenti in beni strumentali che hanno
                    caratterizzato il recente passato 1 . Pertanto, come anticipato nella circolare
                    dell’Area Politiche Fiscali n. 19907 del 30 ottobre 2015, e successivamente
                    confermato nel documento di prassi in commento, in linea di principio possono
                    ritenersi applicabili al superammortamento, con le dovute accortezze, alcuni
                    dei chiarimenti interpretativi già resi dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad
                    agevolazioni precedenti (cfr. in particolare, Circolare n. 44/E del 2009 e Circ.
                    n. 5/E del 2015).

                    Tuttavia, in considerazione dell’inedito meccanismo applicativo, anche alla
                    luce delle più recenti pronunce di prassi, potrebbero persistere dubbi di natura
                    interpretativa rispetto ai quali l’Area Politiche Fiscali, come di consueto, può
                    essere interpellata, attraverso i consueti canali di comunicazione.

                    Ambito soggettivo
                    Con riferimento all’ambito soggettivo, la circolare n. 23/2016 chiarisce che il
                    super ammortamento è rivolto a tutti i titolari di reddito d’impresa, comprese le
                    stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Sono,
                    altresì, ammessi a beneficiarne gli enti non commerciali, relativamente
                    all’attività commerciale eventualmente svolta, le persone fisiche esercenti arti
                    e professioni che adottano il c.d. “regime dei minimi” o il c.d. “regime di
                    vantaggio”(posto che la circostanza che il costo del bene sia deducibile per
                    cassa non è di ostacolo alla fruizione della deduzione “maggiorata”).
                    Diversamente, devono ritenersi esclusi dall’agevolazione i contribuenti che

       1 Si veda, solo per citarne alcune, credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ex art. 18
       d.l. n. 91/2014 o in precedenza, detassazione degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuove
       (c.d. Tremonti-ter) ex. art. 5 d.l. n. 78/2009.

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