NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE IVA 2021 - A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista - ODCEC Torino
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NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2021 A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista WEBINAR > FOCUS FISCALE 01/03/2021 A cura dell’ODCEC di Torino
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 Quadro generale Sono numerose le novità contenute nel modello dichiarativo di quest’anno, tra le quali rilevano in particola modo: • l’esenzione Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19; • l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo; • la sospensione dei versamenti per aver usufruito di norme agevolative emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19; • alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, a seguito della soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni ricevute dagli esportatori abituali. 2
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 Esenzione iva per la cessione dei beni anti-Covid-19 L’articolo 124 D.L. 34/2020 ha introdotto l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 per le cessioni di determinati beni utili a contrastare la diffusione del Covid-19; pertanto, nel corso dell’anno 2020, in relazione ai beni ricompresi in tale regime di esenzione «speciale», si potranno avere fatture emesse sia con iva che in esenzione. La cessione degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sconta l’Iva al 5%. Inoltre, il comma 453 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 ha previsto, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, l’esenzione Iva per le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini. In entrambi i casi però, le cessioni esenti non inficiano il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972. La dichiarazione Iva 2021 dedica pertanto una parte specifica per riportare i dati riferiti a tali operazioni. 3
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 Estensione del regime forfettario all’oleoturismo I commi 513 e 514 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) hanno esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni relative all’attività di enoturismo, alle attività di oleoturismo, intese come le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. Solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica, che esercitino le attività di agriturismo, enoturismo e di oleoturismo, il reddito imponibile è determinato in via forfetaria con un coefficiente di redditività pari al 25%, mentre l’iva è dovuta forfettariamente in misura pari al 50% del suo ammontare. Tali soggetti possono comunque optare per l’applicazione del regime ordinario dandone comunicazione nella dichiarazione IVA, nel qual caso l’opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito. 4
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 Sospensione dei versamenti da Covid-19 Con diversi provvedimenti, nel corso dell’anno 2020, si è intervenuto per sospendere i versamenti periodici dovuti in materia di iva. In particolare sono stati emessi i seguenti decreti: - D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) con il quale era stata prevista una prima sospensione dei versamenti in scadenza già nel mese di marzo 2020; - D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) con il quale è stata ripresa la norma di sospensione dei versamenti scadenti nel mese di marzo e facendo ricomprendere (sussistendo particolari condizioni) anche quelli in scadenza sino al 31 maggio 2020; - D.L. 137 (Decreto Ristori) con il quale sono stati sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020 per taluni soggetti e sussistendo determinate condizioni. 5
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 Semplificazioni per le operazioni nei confronti degli esportatori abituali L’articolo 12-septies D.L. 34/2019, in riferimento ai fornitori degli esportatori abituali, ha previsto la soppressione di due adempimenti obbligatori: • l’obbligo di inserire in dichiarazione iva le dichiarazioni d’intento ricevute; • l’obbligo della tenuta di un registro delle dichiarazioni d’intento ricevute. Conseguentemente, il quadro VI della dichiarazione Iva è stato soppresso. Rimane comunque l’obbligo a carico del fornitore di verificare che la dichiarazione d’intento sia stata emessa prima dell’effettuazione dell’operazione, e ciò può essere realizzato in uno dei seguenti modi: - accedendo all’area ‘’Consultazioni delle dichiarazioni d’intento destinatario’’ all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente; - tramite la procedura di controllo “senza registrazione”, inserendo il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre e la seconda di 6 cifre. 6
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 La compilazione del nuovo rigo VA16 Il nuovo rigo VA16 è stato introdotto con lo scopo di dare rilevanza ai versamenti non effettuati alle scadenze previste per effetto dei vari decreti agevolativi emessi nel corso dell’anno 2020. Sono pertanto tenuti alla compilazione di tale rigo i contribuenti che legittimamente si sono avvalsi della sospensione dei versamenti periodici iva, nonché del saldo iva 2019. Qualora il contribuente si sia avvalso nel corso dell’anno di diversi decreti di sospensione, sarà tenuto a compilare più campi per indicare gli importi sospesi in funzione di ciascuna disposizione normativa. Il rigo va compilato anche dalle società, che individualmente sono in possesso delle caratteristiche che gli hanno consentito di beneficiare delle disposizioni di sospensione, e che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo. 7
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 La compilazione del nuovo rigo VA16 La compilazione deve avvenire indicando: • in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice; • nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1. 8
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 Codici della tabella dei versamenti sospesi 2 - Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020 4 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all’art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma. 5 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all’art. 61, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020 (es. federazioni sportive, ecc.) 6 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (art. 62, c. 2, D.L. n. 18/2020) – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, c. 3, D.L. n. 18/2020). 9
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 Codici della tabella dei versamenti sospesi 7 - Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020) 8 - Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020) 9 - Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (art. 18, c. 1, 3, 5 e 6, D.L. n. 23/2020) 12 - Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Novembre 2020 (art. 13-ter D.L. n. 137/2020) 13 - Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di 10 Dicembre 2020 (art. 13-quater D.L. n. 137/2020)
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 La compilazione dei righi VE33, VF34 e VF16 Il contribuente che nel corso dell’anno ha effettuato cessioni esenti di prodotti di cui all’articolo 124 D.L. 34/2020 e all’articolo 1, comma 453, L. 178/2020, dovrà compilare i seguenti righi: • il rigo VE33, nel quale dovrà riportare nel l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’articolo 10 D.P.R. 633/1972, anche le operazioni relative alla cessione dei beni ‘’ad aliquota zero’’; • il rigo VF34, nel nuovo campo 9, all’interno del quale riporterà il medesimo importo ricompreso nel rigo VE33 riferito alla cessione dei beni ‘’ad aliquota zero’’, al fine di tenerne conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione spettante da applicazione del pro-rata; • il rigo VF16, qualora lo stesso contribuente abbia effettuato acquisti dei medesimi beni, riportando nel campo 2 l’ammontare degli acquisti effettuati. 11
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 Analisi del quadro VL Nel quadro VL della dichiarazione iva 2021 è stato introdotto il nuovo rigo VL41, la cui compilazione è obbligatoria solo nel caso in cui la differenza di cui al campo 2 risulti positiva. In particolare, per la corretta compilazione del rigo VL41 occorre indicare: • nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata; • nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33. La differenza indicata nel campo 1 è , pari alla differenza tra il campo 2 (iva periodica dovuta) e la somma dei campi 3 (iva periodica versata), 4 (iva periodica, relativa al 2020, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato) e 5 (iva periodica, relativa al 2020, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito della notifica di cartelle di pagamento) del VL30. 12
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 Analisi del quadro VQ (Versamenti periodici omessi) Il quadro è stato previsto al fine di consentire ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato versamenti di iva periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti, di rideterminare il credito maturato. In particolare è stata introdotta la nuova colonna 7, allo scopo di indicare l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta precedente indicato nella colonna 1, versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali. Tale importo va pertanto a sommarsi a quelli eventualmente riportati nella colonna 5 (iva periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità) e nella colonna 6 (iva periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito di notifica di cartelle di pagamento) Si considerano i versamenti effettuati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta. 13
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 La gestione dei ravvedimenti e dei versamenti sospesi da Covid-19 La liquidazione del credito annuale nel modello Iva, è condizionata dagli omessi versamenti periodici che possono inibire, in tutto o in parte, l’utilizzo del credito Iva scaturente dalla dichiarazione annuale. Oltre alla gestione degli omessi versamenti periodici volontari, occorre tenere conto anche dei versamenti sospesi dai decreti derivanti dall’emergenza Covid-19, riportati e dettagliati nel rigo VA16. Per quanto riguarda tutti i versamenti effettuati entro la data di presentazione della dichiarazione Iva 2021, tutti questi partecipano alla determinazione del credito effettivo spettante, sia che vengano effettuati tramite ravvedimento e sia che si tratti di versamenti rateizzati di versamenti sospesi da Covid-19. I versamenti effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione Iva, andranno inseriti nel quadro VQ della dichiarazione dell’anno successivo quando si tratta di: • Versamenti a seguito di ricevimento di avvisi di irregolarità; • Versamenti a seguito di ricevimento di cartelle di pagamento. 14
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021 La gestione dei ravvedimenti e dei versamenti sospesi da Covid-19 Il problema si pone in relazione ai versamenti effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione tramite ravvedimento e prima della notifica dell’avviso bonario. Sulla questione era intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 449/2019, escludendo la possibilità di recuperare detto importo tramite la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, imponendo al contrario di inserire gli importi nella dichiarazione dell’anno in cui è intervenuto il versamento. Ma tale conclusione è stata riferita unicamente in relazione ai versamenti non spontanei (come sottolineato dalle istruzioni alla compilazione del quadro VQ), mentre nulla venne affermato in relazione ai versamenti spontaneamente eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. Sembrerebbe pertanto possibile presentare una dichiarazione integrativa, inserendo i versamenti spontanei effettuati successivamente, tramite ravvedimento operoso, nella colonna 3 del rigo VL30, e andando così a modificare l’importo del credito Iva riportato nel rigo VL33. 15
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