NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE IVA 2021 - A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista - ODCEC Torino

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NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE IVA 2021 - A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista - ODCEC Torino
NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2021
A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

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                                                   01/03/2021
A cura dell’ODCEC di Torino
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

Quadro generale

Sono numerose le novità contenute nel modello dichiarativo di quest’anno, tra le quali rilevano in
particola modo:
• l’esenzione Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza
    Covid-19;
• l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo;
• la sospensione dei versamenti per aver usufruito di norme agevolative emanate a seguito
    dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
•   alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, a seguito della soppressione dell’obbligo
di comunicazione delle dichiarazioni ricevute dagli esportatori abituali.

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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

Esenzione iva per la cessione dei beni anti-Covid-19

L’articolo 124 D.L. 34/2020 ha introdotto l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 per le cessioni di
determinati beni utili a contrastare la diffusione del Covid-19; pertanto, nel corso dell’anno 2020, in
relazione ai beni ricompresi in tale regime di esenzione «speciale», si potranno avere fatture emesse
sia con iva che in esenzione.
La cessione degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sconta l’Iva al 5%.
Inoltre, il comma 453 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 ha previsto, dal 20 dicembre 2020 al 31
dicembre 2022, l’esenzione Iva per le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione
europea o dagli Stati membri, e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini. In
entrambi i casi però, le cessioni esenti non inficiano il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.
La dichiarazione Iva 2021 dedica pertanto una parte specifica per riportare i dati riferiti a tali operazioni.
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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

Estensione del regime forfettario all’oleoturismo

I commi 513 e 514 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) hanno esteso, a decorrere
dal 1° gennaio 2020, le disposizioni relative all’attività di enoturismo, alle attività di oleoturismo, intese
come le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di
coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e
la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le
iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o
ittica, che esercitino le attività di agriturismo, enoturismo e di oleoturismo, il reddito imponibile è
determinato in via forfetaria con un coefficiente di redditività pari al 25%, mentre l’iva è dovuta
forfettariamente in misura pari al 50% del suo ammontare. Tali soggetti possono comunque optare per
l’applicazione del regime ordinario dandone comunicazione nella dichiarazione IVA, nel qual caso
l’opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito.                    4
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

Sospensione dei versamenti da Covid-19

Con diversi provvedimenti, nel corso dell’anno 2020, si è intervenuto per sospendere i versamenti
periodici dovuti in materia di iva. In particolare sono stati emessi i seguenti decreti:
- D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) con il quale era stata prevista una prima sospensione dei
   versamenti in scadenza già nel mese di marzo 2020;
- D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) con il quale è stata ripresa la norma di sospensione dei versamenti
   scadenti nel mese di marzo e facendo ricomprendere (sussistendo particolari condizioni) anche
   quelli in scadenza sino al 31 maggio 2020;
- D.L. 137 (Decreto Ristori) con il quale sono stati sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di
   novembre e dicembre 2020 per taluni soggetti e sussistendo determinate condizioni.

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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

Semplificazioni per le operazioni nei confronti degli esportatori abituali

L’articolo 12-septies D.L. 34/2019, in riferimento ai fornitori degli esportatori abituali, ha previsto la
soppressione di due adempimenti obbligatori:
• l’obbligo di inserire in dichiarazione iva le dichiarazioni d’intento ricevute;
• l’obbligo della tenuta di un registro delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Conseguentemente, il quadro VI della dichiarazione Iva è stato soppresso.
Rimane comunque l’obbligo a carico del fornitore di verificare che la dichiarazione d’intento sia stata
emessa prima dell’effettuazione dell’operazione, e ciò può essere realizzato in uno dei seguenti modi:
- accedendo all’area ‘’Consultazioni delle dichiarazioni d’intento destinatario’’ all’interno del “Cassetto
fiscale” del contribuente;
- tramite la procedura di controllo “senza registrazione”, inserendo il numero di protocollo della
dichiarazione d'intento, composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre e la seconda di 6 cifre.
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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

La compilazione del nuovo rigo VA16

Il nuovo rigo VA16 è stato introdotto con lo scopo di dare rilevanza ai versamenti non effettuati alle
scadenze previste per effetto dei vari decreti agevolativi emessi nel corso dell’anno 2020.
Sono pertanto tenuti alla compilazione di tale rigo i contribuenti che legittimamente si sono avvalsi della
sospensione dei versamenti periodici iva, nonché del saldo iva 2019.
Qualora il contribuente si sia avvalso nel corso dell’anno di diversi decreti di sospensione, sarà tenuto a
compilare più campi per indicare gli importi sospesi in funzione di ciascuna disposizione normativa.
Il rigo va compilato anche dalle società, che individualmente sono in possesso delle caratteristiche che
gli hanno consentito di beneficiare delle disposizioni di sospensione, e che abbiano partecipato nel 2020
ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo.

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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

La compilazione del nuovo rigo VA16

La compilazione deve avvenire indicando:
• in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice;
• nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal
  codice indicato nella casella 1.

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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

Codici della tabella dei versamenti sospesi

2 - Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui
all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020
4 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati
all’art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla
lettera b) della citata norma.
5 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati
all’art. 61, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020 (es. federazioni sportive, ecc.)
6 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con
ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (art. 62, c. 2, D.L. n. 18/2020) – Soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, c. 3, D.L. n. 18/2020).
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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

Codici della tabella dei versamenti sospesi

7 - Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del
fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)
8 - Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del
fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)
9 - Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del
fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le
medesime attività che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (art. 18, c. 1, 3, 5 e
6, D.L. n. 23/2020)
12 - Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di
Novembre 2020 (art. 13-ter D.L. n. 137/2020)
13 - Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di
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Dicembre 2020 (art. 13-quater D.L. n. 137/2020)
LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

La compilazione dei righi VE33, VF34 e VF16

Il contribuente che nel corso dell’anno ha effettuato cessioni esenti di prodotti di cui all’articolo 124 D.L.
34/2020 e all’articolo 1, comma 453, L. 178/2020, dovrà compilare i seguenti righi:
• il rigo VE33, nel quale dovrà riportare nel l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’articolo 10
  D.P.R. 633/1972, anche le operazioni relative alla cessione dei beni ‘’ad aliquota zero’’;
• il rigo VF34, nel nuovo campo 9, all’interno del quale riporterà il medesimo importo ricompreso nel
  rigo VE33 riferito alla cessione dei beni ‘’ad aliquota zero’’, al fine di tenerne conto in sede di
  determinazione della percentuale di detrazione spettante da applicazione del pro-rata;
• il rigo VF16, qualora lo stesso contribuente abbia effettuato acquisti dei medesimi beni, riportando nel
  campo 2 l’ammontare degli acquisti effettuati.

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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

Analisi del quadro VL

Nel quadro VL della dichiarazione iva 2021 è stato introdotto il nuovo rigo VL41, la cui compilazione è
obbligatoria solo nel caso in cui la differenza di cui al campo 2 risulti positiva.
In particolare, per la corretta compilazione del rigo VL41 occorre indicare:
• nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata;
• nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica
   dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale
   (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
La differenza indicata nel campo 1 è , pari alla differenza tra il campo 2 (iva periodica dovuta) e la somma
dei campi 3 (iva periodica versata), 4 (iva periodica, relativa al 2020, versata a seguito del ricevimento
delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato) e 5 (iva periodica, relativa al 2020, versata fino
alla data di presentazione della dichiarazione a seguito della notifica di cartelle di pagamento) del VL30.
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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

Analisi del quadro VQ (Versamenti periodici omessi)

Il quadro è stato previsto al fine di consentire ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato
versamenti di iva periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi
ad anni d’imposta precedenti, di rideterminare il credito maturato.
In particolare è stata introdotta la nuova colonna 7, allo scopo di indicare l’ammontare dell’IVA periodica
relativa all’anno d’imposta precedente indicato nella colonna 1, versata, a seguito della ripresa dei
versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali. Tale importo va pertanto a sommarsi a quelli
eventualmente riportati nella colonna 5 (iva periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a
seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità) e nella colonna 6 (iva periodica relativa all’anno
d’imposta di colonna 1 versata, a seguito di notifica di cartelle di pagamento) Si considerano i versamenti
effettuati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione
relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta.
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La gestione dei ravvedimenti e dei versamenti sospesi da Covid-19

La liquidazione del credito annuale nel modello Iva, è condizionata dagli omessi versamenti periodici che
possono inibire, in tutto o in parte, l’utilizzo del credito Iva scaturente dalla dichiarazione annuale.
Oltre alla gestione degli omessi versamenti periodici volontari, occorre tenere conto anche dei versamenti
sospesi dai decreti derivanti dall’emergenza Covid-19, riportati e dettagliati nel rigo VA16.
Per quanto riguarda tutti i versamenti effettuati entro la data di presentazione della dichiarazione Iva 2021,
tutti questi partecipano alla determinazione del credito effettivo spettante, sia che vengano effettuati tramite
ravvedimento e sia che si tratti di versamenti rateizzati di versamenti sospesi da Covid-19.
I versamenti effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione Iva, andranno inseriti nel
quadro VQ della dichiarazione dell’anno successivo quando si tratta di:
• Versamenti a seguito di ricevimento di avvisi di irregolarità;
• Versamenti a seguito di ricevimento di cartelle di pagamento.
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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021

La gestione dei ravvedimenti e dei versamenti sospesi da Covid-19

Il problema si pone in relazione ai versamenti effettuati successivamente alla presentazione della
dichiarazione tramite ravvedimento e prima della notifica dell’avviso bonario.
Sulla questione era intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 449/2019,
escludendo la possibilità di recuperare detto importo tramite la presentazione della dichiarazione
integrativa a favore, imponendo al contrario di inserire gli importi nella dichiarazione dell’anno in cui è
intervenuto il versamento. Ma tale conclusione è stata riferita unicamente in relazione ai versamenti non
spontanei (come sottolineato dalle istruzioni alla compilazione del quadro VQ), mentre nulla venne
affermato in relazione ai versamenti spontaneamente eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Sembrerebbe pertanto possibile presentare una dichiarazione integrativa, inserendo i versamenti spontanei
effettuati successivamente, tramite ravvedimento operoso, nella colonna 3 del rigo VL30, e andando così a
modificare l’importo del credito Iva riportato nel rigo VL33.
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