Normativa nazionale ed europea relativa ai cosmetici - DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI ...
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DIPARTIMENTO PER L’INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI - Ufficio VII Normativa nazionale ed europea relativa ai cosmetici Dott.ssa Emanuela Fabbri Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Normativa europea cosmetici Direttiva 76/768/CE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici Obiettivo comune degli Stati membri della Comunità europea: •salvaguardia della salute pubblica •tutela delle esigenze economiche e tecnologiche Articolato e Allegati tecnici Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Direttiva europea 76/768/CE 1/2 CRITERI ISPIRATORI • Le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di prodotti cosmetici disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; • Le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione; questo ostacola gli scambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune; • L’obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo; tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche; • E’ necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici. Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Direttiva europea 76/768/CE 2/2 Processo di adeguamento della direttiva al Comitato scientifico progresso tecnico per la sicurezza Industria dei consumatori Commissione europea Working Group Standing Committee Direttiva on Cosmetic Products tecnica Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Normativa nazionale cosmetici Legge 11 ottobre 1986, N. 713 Norme per la produzione e la vendita dei cosmetici disposizioni che garantiscono la sicurezza del prodotto cosmetico Articolato e Allegati tecnici Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Legge n. 713/86 1/4 Norme per la produzione e la vendita dei cosmetici • Definizione prodotto cosmetico • Ingredienti • Informazioni sul prodotto cosmetico • Produzione Articolato • Etichettatura/presentazione • Procedure di Notifica • Sperimentazione animale • Vendita • Competenze/responsabilità • Sorveglianza Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Legge n. 713/86 2/4 Allegato I TIPOLOGIE DI PRODOTTO COSMETICO Allegato II SOSTANZE VIETATE Allegato III SOSTANZE AUTORIZZATE CON (parafenilendiammi LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI na, PARTICOLARI composti del boro) SOSTANZE PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATE Allegato IV COLORANTI AUTORIZZATI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI*
Legge n. 713/86 3/4 Allegato V •CONSERVANTI AUTORIZZATI •CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI* •FILTRI UV AMMESSI •FILTRI UV AMMESSI PROVVISORIAMENTE* Allegato VI •SIMBOLO DI RINVIO AL FOGLIO ILLUSTRATIVO •SIMBOLO RAPPRESENTANTE IL PERIODO POST APERTURA (PAO) ALLEGATO VII MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI REGISTRAZIONE ( RISERVATEZZA) ALLEGATO VIII ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE (ECVAM) *diversi da quelli elencati nel regolamento 440/2008/CE
Legge n. 713/86 4/4 Obiettivo della normativa vigente tutelare la salute pubblica prodotti sicuri sul mercato definizione di requisiti dei prodotti cosmetici Produttore / Responsabile dell’immissione in commercio attività di vigilanza Autorità competenti Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Requisiti prodotti cosmetici sicurezza dei prodotti cosmetici •Qualità intrinseca del prodotto: -Definizione -Qualità materie prime -Scelta ingredienti -Processo produttivo -Dossier di prodotto -Valutazione della sicurezza •Presentazione del prodotto: -Etichettatura -Scadenza -Indicazione d’uso -Contenitore Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Qualità prodotto cosmetico 1/5 Definizione di prodotto cosmetico (art.1) 1. Sostanze o le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. 2. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutica. 3. Sono, in particolare, prodotti cosmetici i prodotti che figurano in Allegato I Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Qualità Qualitàprodotto prodottocosmetico cosmetico 2/5 2/ Formulazione prodotto cosmetico • Ingredienti (art.2) • Specifiche chimico-fisiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i metodi di controllo (art.10ter) • Contaminazioni (art.2) • Valutazione della sicurezza profilo tossicologico degli ingredienti,esposizione, rischio per la salute umana.- Esperto della sicurezza (art. 10ter) • Adeguato metodo di fabbricazione (artt.2 e 7) Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Qualità Qualitàprodotto prodottocosmetico cosmetico 3/5 3/ Processo produttivo • I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danno alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso (Art.7 c.1) • Controlli analitici (composizione finale; purezza chimica e batteriologica ) (art.7 c.2) • Officine: locali e attrezzature igienicamente idonei allo scopo (art.10) “Decreto 9/7/1987, n.328: criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.(art.10 c.3)” • Direttore Tecnico (art.10 c.1,2,3) • Esperto dell’importazione: valutazione del metodo di produzione (art.10 c.3bis) Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Qualità prodotto cosmetico 4/5 4/4 Dossier di prodotto cosmetico Il dossier deve essere a disposizione dell’Autorità (Ministero della Salute) o presso la sede dell’operatore specificata in etichetta o presso altra sede comunicata al MdSalute. (art. 10 ter) Composizione quali-quantitativa. Composti odoranti e profumi Specifiche chimico-fisiche e microbiologiche delle materie prime e prodotto finito e criteri di purezza e criteri controllo microbiologico dei prodotti cosmetici Metodo di fabbricazione conforme alle Buona Pratica di Fabbricazione Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Qualità prodotto cosmetico 5/5 Dossier di prodotto cosmetico Valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto cosmetico. Profilo tossicologico ingredienti Dati su ingredienti allergizzanti-sensibilizzanti Nome e indirizzo delle persone qualificate per valutazione della sicurezza Dati disponibili su effetti indesiderabili Dati disponibili di efficacia, se necessario Dati su sperimentazioni animali Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Presentazione prodotto cosmetico 1/2 Etichettatura contenitore primario e secondario (art.8) • Denominazione • Nome o ragione sociale e sede legale del produttore o responsabile immissione sul mercato, stabilito in UE • Contenuto nominale (magg 5 g o 5 ml) • Durata minima o PAO / eventualmente le condizioni di conservazione • Precauzioni particolari per l’impiego obbligatorie/aggiuntive ** • Numero di lotto di fabbricazione • Paese di origine (produzione extra EU) • Funzione del prodotto (eventuale) • Elenco ingredienti. (Indicazione Profumo e aroma )** Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Presentazione prodotto cosmetico 2/2 Presentazione dl prodotto al pubblico • !! testi, figure, denominazioni, marchi, immagini che attribuiscono ai cosmetici caratteristiche non previste dall’art. 1 (art.9) • !! Confezionamento. Confondimento con prodotti di genere diverso : alimenti ! (art. 7) D.Lgvo n.73, 25/1/1992 Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Attività Attività didi sorveglianza vigilanza 1/61/2 Vigilanza: Competenze 1. Ministero della Salute 2. Autorità competenti territorialmente Con il supporto di • Istituto Superiore di Sanità (ISS) • Consiglio Superiore di Sanità (CSS) Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Attività di vigilanza 2/6 Ministero della salute : 1/2 1) notifiche delle attività di produzione, confezionamento, importazione, commercializzazione; aggiornamenti di informazioni (art. 10) • Modulistica del sito del ministero della salute • No regime autorizzativo; procedura silenzio assenso • verifica della regolarità della notifica e delle informazioni contenute 2) campionamenti-in qualsiasi momento- presso officine di produzione e confezionamento e depositi dei distributori e importatori o –se necessario- siti di commercio al dettaglio (art.11) Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Attività di vigilanza 3/6 Ministero della salute 2/2 3) ispezioni-in qualsiasi momento- presso i siti produttivi (art. 10) 4) raccolta/esame dati di cosmetovigilanza da parte delle autorità sanitarie regionali e locali (gennaio e luglio) (art.11). Coinvolgimento possibile ISS e CSS 5) richiesta informazioni sulla composizione dei prodotti e sulla etichettatura (art. 11) 6) richiesta e valutazione del dossier di prodotto (con il supporto, se del caso, di ISS e CSS) (art.11) Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Attività di vigilanza 4/6 Regioni - Autorità sanitaria territorialmente competente 1/2 1. campionamenti- in qualsiasi momento- presso officine di produzione e confezionamento e depositi dei distributori e importatori o –se necessario- siti di commercio al dettaglio (art.11) 2. ispezioni -in qualsiasi momento- presso i siti produttivi (art.10) 3. regioni e provincie autonome assicurano ispezioni periodiche di tutti i siti di produzione e deposito per verificare l’idoneità dei locali ed attrezzature. Esiti non favorevoli comunicati al MdSalute (art.11) Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Attività Attività didi sorveglianza vigilanza 5/61/2 Regioni -Autorità sanitaria territorialmente competente 2/2 4. autorità sanitarie regionali e locali trasmettono periodicamente al MdS i dati di cosmetovigilanza (art.11) 5. analisi quali-quantitative su campioni di prodotti. Esiti negativi comunicati al responsabile, all’autorità giudiziaria e al MdSalute (art.11) 6. richiesta di informazioni sulla composizione dei prodotti e etichette alle imprese che sono tenute a fornire la documentazione (art.11) Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Attività di vigilanza 6/6 Istituto Superiore di Sanità Consulenza tecnica della amministrazione statale competente sulla composizione delle formulazioni cosmetiche (elenco degli ingredienti) Sui metodi di analisi per il controllo dei cosmetici Sull’aggiornamento degli allegati (valutazioni tecniche e proposte) Analisi di revisione Valutazione dei dossier di prodotto e di dati di cosmetovigilanza. Coinvolgimento del CSS Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Futuro della normativa sui cosmetici • Direttiva 76/768/CE ha subito molti aggiornamenti e modificazioni; è necessario strutturare un testo unico. Trattato di Lisbona: semplificazione. • Atto giuridico adeguato: Regolamento. Finalità e metodi sono prescrizioni giuridiche valide nel territorio comunitario; si evitano le divergenze tra SM nella fase di recepimento. • Semplificazione delle procedure e chiarezza di terminologia. Rafforzamento del controllo all’interno del mercato per garantire una elevata tutela della salute umana. • Armonizzazione delle regole. Garanzia di elevato livello di tutela della salute umana e di funzionamento del mercato interno. Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Normativa comunitaria: direttiva vs regolamento Direttiva Regolamento 1. Data di entrata in vigore 1. Data di entrata in vigore 2. Tempo di trasposizione • È immediatamente e • Deve essere recepita contemporaneamente dagli SM con un atto valido nell’ordinamento normativo che entra a far giuridico nazionale di parte del ordinamento tutti gli SM giuridico nazionale. • Realizza meglio il piano Sono previste modifiche di armonizzazione al testo che però non perseguito dalla UE devono ostacolare la libera circolazione delle merci Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Regolamento cosmetici 1/7 Nuovo Regolamento Cosmetici Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europea e del Consiglio del 30 novembre 2009 SUI PRODOTTI COSMETICI Che sostituirà completamente l’attuale direttiva e i suoi emendamenti- Armonizzare le disposizioni già esistenti, tenere conto dei progressi e dei cambiamenti del settore, rafforzare e chiarire le attuali norme sulla sicurezza dei cosmetici Articolato + Allegati tecnici entrata in vigore: 11 luglio 2013 Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Regolamento cosmetici 2/7 Regolamento n. 1223/2009 Art. 1. Campo d’applicazione e obiettivo Garantire il funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana Pilastri della direttiva: principio di valutazione del rischio protezione del consumatore attraverso la valutazione della sicurezza del cosmetico Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Regolamento Regolamentocosmetici cosmetici 3/6 3/7 Articolato: contenuti 1/2 • Definizioni • Sicurezza: presentazione/etichetta/istruzioni • Persona responsabile; obblighi • Rintracciabilità dei lotti • Buone pratiche di fabbricazione • Valutazione della sicurezza, documentazione di prodotto • Notifica centralizzata applicabile da gennaio 2013 Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Regolamento cosmetici 4/7 Articolato: contenuti 2/2 • Restrizioni applicate a particolari sostanze: – Allegati – CMR (applicabile da 1 dicembre 2010 art.15 sostituisce direttiva) – nanomateriali (applicabile da 11 gennaio 2013, se già in commercio) – tracce sostanze vietate • Etichettatura; dichiarazioni sul prodotto • Controlli sul mercato; richiesta di informazioni sulle sostanze • Non conformità • Centri Antiveleno Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Regolamento cosmetici 5/ 7 Allegati: contenuti 1/2 Allegato I Relazione sulla Informazioni:composizione, sicurezza del specifiche, esposizione al prodotto, prodotto profilo tossicologico sostanze, eventi indesiderabili gravi. Valutazione: conclusioni e indicazioni etichettatura Allegato II Elenco sostanze vietate Allegato III Sostanze ad uso soggetto a limitazioni Allegato IV Elenco coloranti ammessi Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Regolamento cosmetici 6/ 7 Allegati: contenuti 2/2 Allegato V Elenco conservanti ammessi Allegato VI Elenco filtri UV ammessi Allegato VII Simboli da specificare in etichetta ( validità e PAO) Allegato VII Elenco dei test alternativi convalidati Allegato IX Elenco direttive abrogate Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Regolamento Regolamentocosmetici cosmetici 7/7 4/ Novità principali e impatto sulla assicurazione della sicurezza dei prodotti cosmetici • Introduzione di un set di definizioni • Identificazione “persona responsabile” • Valutazione della sicurezza del cosmetico. Il Cosmetic Product Safety Report e Annex I • Requisiti del valutatore della sicurezza • notifica centralizzata • Rafforzamento del controllo sul mercato (in market) • GMP • CMR • Cosmetovigilanza. Obbligo di segnalazione eventi indesiderabili gravi • Tracciabilità dei lotti Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
Normativa comunitaria Attività dell’Unione europea Borderline Claims Working Group on Cosmetic Products: Sub-group working on Marketing surveillance Analytical SUE Annex I – methods Reg. 1223/2009 Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
DIPARTIMENTO PER L’INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI –Ufficio VII Grazie per l’attenzione Bologna 9 Maggio 2011 Cosmetici e Salute
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