Linee guida per la presentazione dei progetti ed ottenimento delle relative autorizzazioni.

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Linee guida per la presentazione dei progetti ed ottenimento delle relative autorizzazioni.
Linee guida per la presentazione dei
progetti ed ottenimento delle relative
autorizzazioni.
Linee guida per la presentazione dei progetti ed ottenimento delle relative autorizzazioni.
Le manifestazioni o eventi aperti al pubblico, che si
svolgono su area pubblica devono ottenere
preventivamente l’assenso dell’Amministrazione
Comunale.
A tal fine è necessario presentare un progetto
specificando    anche     eventuali    necessità     di
collaborazione del Comune con mezzi o personale.
Per    evitare   sovrapposizioni     di     eventi    o
manifestazioni       è      opportuno        verificare
preliminarmente con l’Ufficio URP Turismo, che si
occupa della promozione e del coordinamento delle
manifestazioni, il calendario degli eventi.
Linee guida per la presentazione dei progetti ed ottenimento delle relative autorizzazioni.
   Descrizione dell’iniziativa (tipo di spettacolo,
    ubicazione, eventuali attività di vendita e/o
    somministrazione, ballo organizzato, ecc.)
    indicando esattamente date e orari.
   Planimetria dell’area individuata con l’indicazione
    del posizionamento di tutte le strutture ed
    impianti e del loro utilizzo, evidenziando le aree
    e    strutture    destinate    alla    vendita    o
    somministrazione.
   Eventuali richieste di collaborazione del Comune
    con mezzi o personale.
Dopo l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione
Comunale sarà necessario ottenere i seguenti titoli per lo
svolgimento dell’attività:

   Autorizzazione/nulla osta all’occupazione di suolo pubblico;
   Dichiarazione di agibilità ai sensi dell’art.80 TULPS, se
    necessaria;
   Autorizzazione di P.S. o segnalazione certificata di inizio attività
    (SCIA) ai sensi degli artt.68 e 69 T.U.L.P.S. corredata dal Piano
    Safety e Security;
   Comunicazione alla Questura ai sensi dell’art.18 del T.U.L.P.S.;
   Inquinamento acustico - Deroga ai valori limite di immissione, se
    necessaria;
   Se    contestualmente      viene    svolta     anche   attività   di
    vendita/somministrazione sarà necessaria la presentazione della
    segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione
    temporanea e la comunicazione a fini sanitari all’A.S.S.
L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico è subordinata alla
presentazione di regolare istanza attraverso il portale regionale SUAP IN RETE
(raggiungibile a questo link)
Suap in Rete – occupazione suolo pubblico.
Ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. g) e i) del Regolamento Comunale per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplina dei cantieri stradali,
manomissione di suolo pubblico, dei dehors e applicazione della relativa
tassa, sono escluse da tale adempimento le occupazioni di durata inferiore
alle 24 ore realizzate per scopi religiosi, politici, culturali o sportivi da
soggetti che non perseguono finalità di lucro, ovvero per l’organizzazione di
manifestazioni e spettacoli di intrattenimento per turisti e residenti della
località organizzate per conto o direttamente dall’Amministrazione comunale
o patrocinate con espressa previsione nell’atto deliberativo di patrocinio.
L’occupazione di suolo pubblico, invece, per la vendita o somministrazione di
alimenti e bevande effettuata in concomitanza con le manifestazioni o
spettacoli di intrattenimento, è sempre soggetta all’ottenimento
dell’autorizzazione/nulla osta all’occupazione del suolo pubblico.
L’art. 80 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (TULPS) dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza non
può concedere la licenza (n.d.r.= agibilità) per l'apertura di un teatro o di un
luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione
tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente
adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
Per i locali ed impianti destinati a pubblici spettacoli con capienza complessiva
pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti della
Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo sono
sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione
tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei
geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole
tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (decreto ministeriale 19
agosto 1996).
Il concetto di "capienza" è stato esplicitato dal Ministero dell'Interno, con
risoluzione n. 03605 del 27 settembre 2002: per capienza complessiva pari o
inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le
quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati.
Dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino, se
trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.
Per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200
persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.
La domanda va presentata attraverso il portale SUAP IN
RETE insieme agli eventuali ulteriori endoprocedimenti
di interesse:
Suap in Rete - Dichiarazione di agibilità pubblico
spettacolo - capienza minore/pari 200 - Apertura
 L’istanza dovrà contenere:
 Documentazione tecnica di progetto;
 Relazione tecnica che attesta la rispondenza del
  locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite
  con decreto del Ministro dell'interno (D.M.19
  agosto 1996).
 Piano safety e security - relazione delle misure di
  sicurezza che si intendono adottare.
Per i locali/luoghi ed impianti utilizzati per pubblico spettacolo
con capienza complessiva superiore a 200 persone la
dichiarazione di agibilità è subordinata all’esame della pratica
da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo mediante due azioni:
 esprime il parere su progetto del luogo e degli impianti;

 esegue le verifiche ed accertamenti ad opera realizzata.

Anche in questo caso la pratica va presentata attraverso il
portale SUAP in Rete insieme agli eventuali ulteriori
endoprocedimenti di interesse:
SUAP in Rete - Agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo
con capienza superiore a 200 persone - Procedura su domanda
La presentazione della SCIA è ammessa solo quando l’evento prevede un massimo di 200
partecipanti e si concluda entro le ore 24.00 del giorno di inizio e si svolge in luoghi che
presentano le caratteristiche indicate dall’art.1, comma 2, del D.M. 19.08.1996 e precisamente:
Luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a
chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di
palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora,
purché installate in aree non accessibili al pubblico.
Almeno 30 gg. prima dell’evento sarà cura dell’organizzatore produrre la relazione safety e
security riportante le misure di sicurezza che si intendono adottare, necessaria per la successiva
presentazione della SCIA da produrre unitamente alla seguente documentazione:
  Planimetria dell’area individuata con l’indicazione del posizionamento di tutte le strutture ed
   impianti e del loro utilizzo;
  relazione tecnica illustrativa;
Ad avvenuta installazione di strutture, attrezzature e impianti e prima dello svolgimento
dell’evento sarà necessario trasmettere le dichiarazioni di conformità e corretto montaggio.

Sul portale SUAP IN RETE a questo link è possibile predisporre la pratica
SUAP in Rete – Trattenimenti e spettacoli - apertura
La presentazione della SCIA è ammessa anche in caso
di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga
utilizzando le stesse strutture e attrezzature già
oggetto di precedente dichiarazione di agibilità,
rilasciata da non oltre due anni (sempre con un
massimo di 200 partecipanti e per eventi che si
concludano entro le ore 24,00 del giorno di inizio).
In tal caso la SCIA dovrà contenere:
Certificazione TULPS a firma di tecnico abilitato ove si
attesta che le strutture, gli impianti, i presidi
antincendio sono stati reinstallati conformemente al
progetto approvato in precedenza e sono stati
regolarmente montati e verificati.
Per organizzare eventi e manifestazioni con una capienza superiore a 200 persone e/o
durata superiore alla singola giornata va presentata richiesta di autorizzazione almeno 30
gg. prima della data dell’evento, corredata da:
  relazione tecnico descrittiva;
  Piano safety e security;
  planimetria dell’area della manifestazione;
  Qualora lo svolgimento dell’evento non avvenga in luoghi o spazi all’aperto di cui al
   titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 è necessario presentare contestualmente richiesta di
   agibilità ai sensi dell’art.80 TULPS.
   Se trattasi di luogo già in possesso di agibilità, dovrà, invece, essere prodotta
   certificazione TULPS di reinstallazione conforme a progetto redatta da tecnico abilitato.

Ad avvenuta installazione di strutture, attrezzature e impianti e prima dello svolgimento
dell’evento sarà necessario trasmettere:
  Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture utilizzate a firma di tecnico abilitato.
  Dichiarazione di conformità di tutti gli impianti elettrici utilizzati nel corso della
   manifestazione ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico
   n.37 dd.22/01/2008 da parte della ditta installatrice degli stessi/tecnico abilitato.
  Attestati antincendio e primo soccorso della squadra di emergenza.
L’istanza/SCIA dovrà essere corredata da una relazione tecnica
contenente l’indicazione delle misure di sicurezza che si intendono
adottare: il piano delle emergenze con descrizione delle vie di esodo,
personale addetto alla sicurezza, segnaletica, attrezzature o impianti di
protezione antincendio, descrizione delle procedure attinenti la
gestione della sicurezza.
La valutazione della gestione del rischio indicato dall’organizzatore
spetta al Comitato Sicurezza comunale, ovvero alla Commissione
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, qualora l’evento
necessiti dell’esame progetto ai fini del rilascio dell’agibilità (art.80
TULPS).
Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo delle condizioni di
criticità sotto il profilo di security o safety, connesse alla tipologia
dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e caratteristiche
dei partecipanti il caso verrà sottoposto al Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, per il tramite del Prefetto.
Con circolare del Ministero dell’Interno dd.18
luglio 2018, dopo appositi approfondimenti, anche
di natura tecnica, sono state pubblicate le nuove
linee guida per individuare misure di contenimento
del rischio.
A questo indirizzo la circolare e le linee guida
sopra indicate:
http://www.interno.gov.it/it/servizi-
line/circolari/circolare-18-luglio-2018-modelli-
organizzativi-e-procedurali-garantire-alti-livelli-
sicurezza-occasione-manifestazioni-pubbliche
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne
avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E’ considerata pubblica anche una
riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà
tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o
l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata (MODULO QUESTURA).
L'obbligo del preavviso è stabilito dall'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 (Testo
unico delle leggi di Pubblica sicurezza ed è necessario per motivi di sicurezza.
Chi intende organizzare una riunione o manifestazione soggetta ad autorizzazione o
SCIA, può inoltrare al SUAP anche il preavviso previsto dall'art. 18 del R.D. 6 giugno
1931, n. 773; il SUAP lo trasmette direttamente alla Questura competente per
territorio.
L'organizzatore, prima di presentare le pratiche amministrative, deve contattare
personalmente gli uffici della Questura per fornire tutte le informazioni possibili sul
tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell’evento ed
indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti.
Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire
prescrizioni sui modi ed sui tempi di svolgimento della manifestazione.
Per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico, feste popolari ed assimilabili quali: concerti,
spettacoli, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di
beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant’altro,
con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che
producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un
tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello
stesso sito è necessario ottenere l'autorizzazione comunale in
deroga ai valori limite di immissione definiti dall’articolo 2,
comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico".
La richiesta va presentata attraverso il portale SUAP in Rete
insieme agli eventuali ulteriori endoprocedimenti di interesse.
SUAP in Rete - Inquinamento acustico - Deroga ai valori limite
di immissione
La vendita/somministrazione temporanea organizzata in occasione di
eventi o ricorrenze locali è subordinata alla presentazione della SCIA
contestualmente alla comunicazione a fini sanitari. Il periodo di
svolgimento non può essere superiore a cinquantanove giorni nel
corso dell'anno.
Se la manifestazione si svolge su spazi o aree pubbliche,
l’organizzatore presenterà la SCIA successivamente all’ottenimento
dell’occupazione di suolo pubblico.
Ai sensi dell’art.41del D.L. 5/2012 l'attività temporanea di
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni                    religiose,                 tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari, non è soggetta al possesso
dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del
d.lgs 59/2010.
La pratica viene presentata attraverso il portale SUAP IN RETE:

Manifestazioni temporanee a carattere commerciale
La DGR 13 maggio 2016 n. 815 dispone che:
   le attività alimentari temporanee che devono essere
    segnalate al SUAP - dal punto di vista commerciale sono
    soggette anche a una comunicazione dal punto di vista
    della sicurezza alimentare. Tale comunicazione non
    deve essere effettuata da parte degli operatori
    alimentari che si sono già "notificati" per l’esercizio
    dell'attività con veicolo attrezzato, cioè ambulanti
    alimentari-artigiani alimentari-imprenditori agricoli.
SUAP in Rete - Comunicazione per attività temporanee ai
fini della sicurezza alimentare – apertura.
Le attività alimentari temporanee ad es. feste
scolastiche, parrocchiali, di beneficenza, nelle quali
la manipolazione, preparazione, e il servizio di
prodotti alimentari è effettuato da parte di
privati/Associazioni a titolo occasionale e gratuito o
per raccolta fondi a fronte di un'offerta libera sulla
merce, non sono soggette alla presentazione della
SCIA commerciale e alla comunicazione dal punto di
vista della sicurezza alimentare.
In tal caso, dopo l’ottenimento dell’atto di
disponibilità del suolo pubblico da occupare, va però
presentata al Comune, a titolo informativo,
una dichiarazione sostitutiva di svolgimento di
attività occasionale.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile
contattare i seguenti uffici e Servizi:
CALENDARIO EVENTI: Servizio Urp Turismo –
tel.0431/898222 – 0431/898221.
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO: Servizio Patrimonio –
tel.0431/898167 – 0431/898166.
AGIBILITA’: Servizio Lavori Pubblici – tel.0431/898154
- 0431 898156
INQUINAMENTO ACUSTICO-RIFIUTI: Servizio Ambiente
te.0431/898142 – 0431/898147
AUTORIZZAZIONE/SCIA           ARTT.68-69     TULPS   e
VENDITA/SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA: Servizio
Attività Economiche – SUAP: TEL 0431/898251 –
0431/898213 – 0431/898210
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