Linee guida per la presentazione dei progetti ed ottenimento delle relative autorizzazioni.
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Le manifestazioni o eventi aperti al pubblico, che si svolgono su area pubblica devono ottenere preventivamente l’assenso dell’Amministrazione Comunale. A tal fine è necessario presentare un progetto specificando anche eventuali necessità di collaborazione del Comune con mezzi o personale. Per evitare sovrapposizioni di eventi o manifestazioni è opportuno verificare preliminarmente con l’Ufficio URP Turismo, che si occupa della promozione e del coordinamento delle manifestazioni, il calendario degli eventi.
Descrizione dell’iniziativa (tipo di spettacolo, ubicazione, eventuali attività di vendita e/o somministrazione, ballo organizzato, ecc.) indicando esattamente date e orari. Planimetria dell’area individuata con l’indicazione del posizionamento di tutte le strutture ed impianti e del loro utilizzo, evidenziando le aree e strutture destinate alla vendita o somministrazione. Eventuali richieste di collaborazione del Comune con mezzi o personale.
Dopo l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione Comunale sarà necessario ottenere i seguenti titoli per lo svolgimento dell’attività: Autorizzazione/nulla osta all’occupazione di suolo pubblico; Dichiarazione di agibilità ai sensi dell’art.80 TULPS, se necessaria; Autorizzazione di P.S. o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli artt.68 e 69 T.U.L.P.S. corredata dal Piano Safety e Security; Comunicazione alla Questura ai sensi dell’art.18 del T.U.L.P.S.; Inquinamento acustico - Deroga ai valori limite di immissione, se necessaria; Se contestualmente viene svolta anche attività di vendita/somministrazione sarà necessaria la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione temporanea e la comunicazione a fini sanitari all’A.S.S.
L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico è subordinata alla presentazione di regolare istanza attraverso il portale regionale SUAP IN RETE (raggiungibile a questo link) Suap in Rete – occupazione suolo pubblico. Ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. g) e i) del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplina dei cantieri stradali, manomissione di suolo pubblico, dei dehors e applicazione della relativa tassa, sono escluse da tale adempimento le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore realizzate per scopi religiosi, politici, culturali o sportivi da soggetti che non perseguono finalità di lucro, ovvero per l’organizzazione di manifestazioni e spettacoli di intrattenimento per turisti e residenti della località organizzate per conto o direttamente dall’Amministrazione comunale o patrocinate con espressa previsione nell’atto deliberativo di patrocinio. L’occupazione di suolo pubblico, invece, per la vendita o somministrazione di alimenti e bevande effettuata in concomitanza con le manifestazioni o spettacoli di intrattenimento, è sempre soggetta all’ottenimento dell’autorizzazione/nulla osta all’occupazione del suolo pubblico.
L’art. 80 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza (n.d.r.= agibilità) per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. Per i locali ed impianti destinati a pubblici spettacoli con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (decreto ministeriale 19 agosto 1996). Il concetto di "capienza" è stato esplicitato dal Ministero dell'Interno, con risoluzione n. 03605 del 27 settembre 2002: per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne. Per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.
La domanda va presentata attraverso il portale SUAP IN RETE insieme agli eventuali ulteriori endoprocedimenti di interesse: Suap in Rete - Dichiarazione di agibilità pubblico spettacolo - capienza minore/pari 200 - Apertura L’istanza dovrà contenere: Documentazione tecnica di progetto; Relazione tecnica che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (D.M.19 agosto 1996). Piano safety e security - relazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare.
Per i locali/luoghi ed impianti utilizzati per pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone la dichiarazione di agibilità è subordinata all’esame della pratica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo mediante due azioni: esprime il parere su progetto del luogo e degli impianti; esegue le verifiche ed accertamenti ad opera realizzata. Anche in questo caso la pratica va presentata attraverso il portale SUAP in Rete insieme agli eventuali ulteriori endoprocedimenti di interesse: SUAP in Rete - Agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone - Procedura su domanda
La presentazione della SCIA è ammessa solo quando l’evento prevede un massimo di 200 partecipanti e si concluda entro le ore 24.00 del giorno di inizio e si svolge in luoghi che presentano le caratteristiche indicate dall’art.1, comma 2, del D.M. 19.08.1996 e precisamente: Luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. Almeno 30 gg. prima dell’evento sarà cura dell’organizzatore produrre la relazione safety e security riportante le misure di sicurezza che si intendono adottare, necessaria per la successiva presentazione della SCIA da produrre unitamente alla seguente documentazione: Planimetria dell’area individuata con l’indicazione del posizionamento di tutte le strutture ed impianti e del loro utilizzo; relazione tecnica illustrativa; Ad avvenuta installazione di strutture, attrezzature e impianti e prima dello svolgimento dell’evento sarà necessario trasmettere le dichiarazioni di conformità e corretto montaggio. Sul portale SUAP IN RETE a questo link è possibile predisporre la pratica SUAP in Rete – Trattenimenti e spettacoli - apertura
La presentazione della SCIA è ammessa anche in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni (sempre con un massimo di 200 partecipanti e per eventi che si concludano entro le ore 24,00 del giorno di inizio). In tal caso la SCIA dovrà contenere: Certificazione TULPS a firma di tecnico abilitato ove si attesta che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.
Per organizzare eventi e manifestazioni con una capienza superiore a 200 persone e/o durata superiore alla singola giornata va presentata richiesta di autorizzazione almeno 30 gg. prima della data dell’evento, corredata da: relazione tecnico descrittiva; Piano safety e security; planimetria dell’area della manifestazione; Qualora lo svolgimento dell’evento non avvenga in luoghi o spazi all’aperto di cui al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 è necessario presentare contestualmente richiesta di agibilità ai sensi dell’art.80 TULPS. Se trattasi di luogo già in possesso di agibilità, dovrà, invece, essere prodotta certificazione TULPS di reinstallazione conforme a progetto redatta da tecnico abilitato. Ad avvenuta installazione di strutture, attrezzature e impianti e prima dello svolgimento dell’evento sarà necessario trasmettere: Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture utilizzate a firma di tecnico abilitato. Dichiarazione di conformità di tutti gli impianti elettrici utilizzati nel corso della manifestazione ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n.37 dd.22/01/2008 da parte della ditta installatrice degli stessi/tecnico abilitato. Attestati antincendio e primo soccorso della squadra di emergenza.
L’istanza/SCIA dovrà essere corredata da una relazione tecnica contenente l’indicazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare: il piano delle emergenze con descrizione delle vie di esodo, personale addetto alla sicurezza, segnaletica, attrezzature o impianti di protezione antincendio, descrizione delle procedure attinenti la gestione della sicurezza. La valutazione della gestione del rischio indicato dall’organizzatore spetta al Comitato Sicurezza comunale, ovvero alla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, qualora l’evento necessiti dell’esame progetto ai fini del rilascio dell’agibilità (art.80 TULPS). Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo delle condizioni di criticità sotto il profilo di security o safety, connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e caratteristiche dei partecipanti il caso verrà sottoposto al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per il tramite del Prefetto.
Con circolare del Ministero dell’Interno dd.18 luglio 2018, dopo appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, sono state pubblicate le nuove linee guida per individuare misure di contenimento del rischio. A questo indirizzo la circolare e le linee guida sopra indicate: http://www.interno.gov.it/it/servizi- line/circolari/circolare-18-luglio-2018-modelli- organizzativi-e-procedurali-garantire-alti-livelli- sicurezza-occasione-manifestazioni-pubbliche
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata (MODULO QUESTURA). L'obbligo del preavviso è stabilito dall'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza ed è necessario per motivi di sicurezza. Chi intende organizzare una riunione o manifestazione soggetta ad autorizzazione o SCIA, può inoltrare al SUAP anche il preavviso previsto dall'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773; il SUAP lo trasmette direttamente alla Questura competente per territorio. L'organizzatore, prima di presentare le pratiche amministrative, deve contattare personalmente gli uffici della Questura per fornire tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell’evento ed indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti. Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi ed sui tempi di svolgimento della manifestazione.
Per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili quali: concerti, spettacoli, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito è necessario ottenere l'autorizzazione comunale in deroga ai valori limite di immissione definiti dall’articolo 2, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". La richiesta va presentata attraverso il portale SUAP in Rete insieme agli eventuali ulteriori endoprocedimenti di interesse. SUAP in Rete - Inquinamento acustico - Deroga ai valori limite di immissione
La vendita/somministrazione temporanea organizzata in occasione di eventi o ricorrenze locali è subordinata alla presentazione della SCIA contestualmente alla comunicazione a fini sanitari. Il periodo di svolgimento non può essere superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno. Se la manifestazione si svolge su spazi o aree pubbliche, l’organizzatore presenterà la SCIA successivamente all’ottenimento dell’occupazione di suolo pubblico. Ai sensi dell’art.41del D.L. 5/2012 l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del d.lgs 59/2010. La pratica viene presentata attraverso il portale SUAP IN RETE: Manifestazioni temporanee a carattere commerciale
La DGR 13 maggio 2016 n. 815 dispone che: le attività alimentari temporanee che devono essere segnalate al SUAP - dal punto di vista commerciale sono soggette anche a una comunicazione dal punto di vista della sicurezza alimentare. Tale comunicazione non deve essere effettuata da parte degli operatori alimentari che si sono già "notificati" per l’esercizio dell'attività con veicolo attrezzato, cioè ambulanti alimentari-artigiani alimentari-imprenditori agricoli. SUAP in Rete - Comunicazione per attività temporanee ai fini della sicurezza alimentare – apertura.
Le attività alimentari temporanee ad es. feste scolastiche, parrocchiali, di beneficenza, nelle quali la manipolazione, preparazione, e il servizio di prodotti alimentari è effettuato da parte di privati/Associazioni a titolo occasionale e gratuito o per raccolta fondi a fronte di un'offerta libera sulla merce, non sono soggette alla presentazione della SCIA commerciale e alla comunicazione dal punto di vista della sicurezza alimentare. In tal caso, dopo l’ottenimento dell’atto di disponibilità del suolo pubblico da occupare, va però presentata al Comune, a titolo informativo, una dichiarazione sostitutiva di svolgimento di attività occasionale.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare i seguenti uffici e Servizi: CALENDARIO EVENTI: Servizio Urp Turismo – tel.0431/898222 – 0431/898221. OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO: Servizio Patrimonio – tel.0431/898167 – 0431/898166. AGIBILITA’: Servizio Lavori Pubblici – tel.0431/898154 - 0431 898156 INQUINAMENTO ACUSTICO-RIFIUTI: Servizio Ambiente te.0431/898142 – 0431/898147 AUTORIZZAZIONE/SCIA ARTT.68-69 TULPS e VENDITA/SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA: Servizio Attività Economiche – SUAP: TEL 0431/898251 – 0431/898213 – 0431/898210
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