A.C. 3298 Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

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A.C. 3298 Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP
A.C. 3298

 Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa,
nonché proroghe in tema di referendum, assegno
              temporaneo e IRAP

       (Conversione in legge del DL n. 132/2021)

               N. 385 – 26 ottobre 2021
Camera dei deputati
                     XVIII LEGISLATURA

          Verifica delle quantificazioni

                     A.C. 3298

 Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa,
nonché proroghe in tema di referendum, assegno
              temporaneo e IRAP

       (Conversione in legge del DL n. 132/2021)

               N. 385 – 26 ottobre 2021
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame
 della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione
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che sia citata la fonte.
INDICE
PREMESSA.................................................................................................................................................................- 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .........................................................................................................................- 3 -

ARTICOLO 1................................................................................................................................................................................. - 3 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DEI DATI DI TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO PER FINI DI INDAGINE
PENALE .................................................................................................................................................- 3 -

ARTICOLO 2................................................................................................................................................................................. - 5 -

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFESA ..............................................................................................- 5 -

ARTICOLO 3................................................................................................................................................................................. - 6 -

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI REFERENDUM......................................................................................- 6 -

ARTICOLO 4................................................................................................................................................................................. - 7 -

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI ...............................................- 7 -

ARTICOLO 5................................................................................................................................................................................. - 9 -

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI VERSAMENTI IRAP...............................................................................- 9 -

ARTICOLO 6..............................................................................................................................................................................- 10 -

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ....................................................................................................- 10 -

                                                                                              I
Informazioni sul provvedimento
     A.C.                                     3298
     Titolo:                                  Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre
                                              2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di
                                              giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di
                                              referendum, assegno temporaneo e IRAP
     Iniziativa:                              governativa
     Iter al Senato                           No
    Relazione tecnica (RT):                     presente
    Relatore per la Commissione Ceccanti
    di merito:
    Gruppo:                                     PD
    Commissione competente:                     I (Affari costituzionali)

                                                     PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 132 del 2021, recante misure
urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno
temporaneo e IRAP.
È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito da una generale clausola di
invarianza finanziaria (art. 6) riferita al decreto-legge nel suo complesso.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre
disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

                              VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico
per fini di indagine penale

Le norme modificano l’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 1 che
tratta della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. Le modifiche

1   Codice in materia di protezione dei dati personali.

                                                           -3-
stabiliscono che i dati in questione sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato
del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore di una delle parti
del processo solo se sussistono sufficienti indizi di reati ritenuti gravi2; tale limitazione non
era contenuta nelle norme previgenti.
    Sono anche stabilite le modalità con cui il pubblico ministero dispone l’acquisizione dei dati in questione.

    Si rammenta che alle norme oggetto di modifica non sono stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica chiarisce che le norme in esame sono state emanate a seguito di una
sentenza della Corte di giustizia europea (v. sentenza 2 marzo 2021, nella causa C-746/18,
"HK") che ha stabilito criteri maggiormente stringenti, rispetto a quelli previsti dalla
legislazione italiana, per l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al
traffico telefonico o di dati relativi all’ubicazione delle persone.
    Gli obiettivi della riforma sono, dunque, l'adeguamento della disciplina della conservazione ed acquisizione

    dei dati di traffico ai principi sanciti dalla citata sentenza della Corte e, in particolare, la limitazione delle

    possibilità di acquisizione dei dati stessi ai soli procedimenti penali relativi a reati gravi, nonché l'attribuzione

    della competenza autorizzatoria all'autorità giurisdizionale. Inoltre, è recepita l'esigenza di differenziare i

    limiti, le condizioni e i termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico in ragione della

    particolare gravità del reato per cui si procede entro periodi massimi compatibili con il principio di

    proporzionalità richiamato a livello internazionale.

    La riforma in esame, che novella il comma 3 dell'art. 132 del T.U. sulla privacy prevede regole chiare e

    precise, per sancire il divieto di una conservazione "generalizzata e indifferenziata" dei dati relativi al traffico

    telefonico e telematico, le "garanzie minime", nonché "i casi e i modi" per l'accesso ai dati. L'intervento,

    pertanto, mira ad individuare i casi, che devono riguardare esclusivamente la lotta contro "forme gravi di

    criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica", per i quali soltanto è consentito

    l'accesso ai dati. Inoltre sono individuati anche i "soggetti" che possono essere autorizzati ad accedere al

    predetto traffico, venendo ammesso l'accesso soltanto ai dati di chi è sospettato di reato e solo

    eccezionalmente in "situazioni particolari" può ammettersi l'accesso ai dati di persone non sospettate. Infine,

    è stato ritenuto necessario il previo controllo effettuato da "un giudice o da un'entità amministrativa

    indipendente" e, in ossequio al principio della domanda, la decisione dell'autorità deve intervenire a seguito

    di una richiesta motivata delle autorità competenti presentata, in particolare, nell'ambito di procedure di

    prevenzione o di accertamento di reati ovvero nel contesto di azioni penali la relazione tecnica precisa che,

    sotto il profilo finanziario, l'intervento in esame, dettando regole chiare e precise su quali dati dei tabulati

    telefonici l'operatore telefonico è chiamato alla conservazione, permette di ridurre notevolmente il materiale

    che deve essere trattenuto, liberando i fornitori da incombenze e adempimenti riferibili a qualsiasi

    procedimento penale. Infatti, si tratterà di dati che interessano procedimenti di prevenzione per finalità di

2La norma fa riferimento ai reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e ai reati di minaccia e di
molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi.

                                                            -4-
tutela ed ordine pubblico o procedimenti di particolare gravità o relativi a molestie, minacce o disturbo della

      persona con sufficienti elementi indiziari al riguardo, e la cui conservazione è demandata alla sola

      autorizzazione del giudice. In considerazione a quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 96 del codice delle

      comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la conservazione non può superare

      il termine stabilito dalla legge, vale a dire 72 mesi, termine entro il quale il rilascio di informazioni relative al

      traffico telefonico è effettuato in forma gratuita, anche nell'ambito di procedimenti penali e su richiesta

      dell'autorità giudiziaria.
Le norme risulterebbero, dunque, finanziariamente neutre poiché implicano solo interventi
di carattere ordinamentale che uniformano il diritto interno alle pronunce della Corte di
giustizia europea ed alla normativa unionale.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2
Disposizioni urgenti in materia di difesa

      Normativa previgente. L’art. 25 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) prevede

      che il Capo di stato maggiore della difesa venga scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non

      inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina

      militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare (comma 1).

      Il testo vigente dell’art. 1094 del COM prevede, altresì, che i generali o gli ammiragli nominati Capo di stato

      maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa siano collocati in soprannumero agli

      organici della Forza armata di appartenenza (comma 2-bis). Gli stessi soggetti, se raggiunti dai limiti di età,

      sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato (comma 4).
La norma modifica l’art. 25 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM)
allo scopo di consentire la nomina a Capo di Stato maggiore della difesa, a seguito di
richiamo in servizio3, anche di un generale titolare di grado apicale già collocato in congedo.
      La norma, a tal fine, espunge dal testo dell’art. 25, comma 1, del COM il riferimento al “servizio permanente”

      degli ufficiali generali o ammiragli nominabili Capo di Stato maggiore della difesa (comma 1, lett. a)) e,

      qualora, questi siano in congedo, rinvia all’applicazione dell’art. 1094, comma 4 del COM per disciplinare il

      relativo richiamo in servizio d’autorità (comma 1, lett. b)).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri. Infatti secondo
quanto disposto dall’art. 1094, comma 2-bis del Codice dell’ordinamento militare, il Capo

3   Mediante l’applicazione dell’art. 1094, comma 4, del COM.

                                                              -5-
di stato maggiore della difesa viene collocato in posizione soprannumeraria agli organici
della Forza armata di appartenenza, consentendo così, ove ne ricorrano i presupposti,
l’effettuazione di una promozione aggiuntiva nel grado di generale di corpo d’armata o
corrispondente. Invece, l’eventuale nomina a Capo di Stato maggiore della difesa, secondo
la nuova opzione introdotta dalla norma in esame, di un generale titolare di una carica
apicale già collocato in congedo e richiamato in servizio per il completamento del mandato
non comporterebbe effetti sugli organici.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che,

come riferito dalla relazione tecnica, l’eventuale nomina a Capo di Stato maggiore della difesa,

secondo la previsione introdotta dalla norma in esame, di un generale titolare di un grado

apicale già collocato in congedo e richiamato a tal fine in servizio non appare suscettibile di

determinare effetti sugli organici.

ARTICOLO 3
Proroga di termini in materia di referendum

Le norme stabiliscono che per le richieste di referendum annunciate nella Gazzetta
Ufficiale dopo il 15 giugno 2021 ed entro il 30 settembre 2021 (data di entrata in vigore del
decreto), i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della legge n.
352/1970 che prevedono adempimenti connessi alla presentazione di referendum sono
prorogati di un mese (molti di questi termini passano dunque dal 30 settembre al 30 ottobre
2021).
   Si rammenta che la legge n. 352/1970 disciplina, oltre ad altri istituti, i referendum abrogativi. L’articolo

   32 fissa al 30 settembre di ciascun anno il termine per il deposito delle richieste di referendum; ulteriori

   termini sono poi posti per il procedimento con cui l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione

   decide sulla legittimità delle richieste depositate. L’articolo 33 fissa al 20 gennaio dell’anno successivo il

   termine entro cui il presidente della Corte costituzionale fissa il giorno della deliberazione sulla legittimità

   costituzionale delle richieste (comma primo) e al 10 febbraio il termine per pubblicare la sentenza con cui la

   Corte costituzionale decide quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte (comma quarto).

   La previsione reca un intervento analogo a quello disposto dal decreto-legge 52/2021 (art. 11, comma 1-

   bis) che ha prorogato di un mese i termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati elettorali
   necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 maggio 2021.

   Successivamente, il decreto-legge 77/2021 (art. 39-bis) ha esteso il termine per il deposito alle richieste

   annunciate al 15 giugno 2021, oltre a differire altri termini relativi alla procedura referendaria.

   Alle due disposizioni ora menzionate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                         -6-
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che queste hanno
natura ordinamentale e procedurale e non sono, dunque, suscettibili di determinare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto

conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica,

e considerato che a due interventi di analogo contenuto (art. 11, comma 1-bis, del decreto-

legge n. 52/2021 e art. 39-bis del decreto-legge n. 77/2021) non sono stati ascritti effetti sui

saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 4
Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori

La norma, modificando l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 79/2021, stabilisce che
per le domande di assegno temporaneo per figli minori presentate entro il 31 ottobre 2021
(in luogo del 30 settembre 2021, nel testo previgente) siano corrisposte le mensilità arretrate
a partire dal mese di luglio 2021.
      Si ricorda che l’articolo 1 del decreto legge 79/2021 ha introdotto una misura temporanea, “assegno

      temporaneo per figli minori”, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che non

      hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare e rispondono a determinati requisiti (la misura deve operare

      nelle more dell’attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare,

      semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale).

      L’assegno è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.

      L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati

      di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

      Inoltre, l’articolo 3, comma 1, prevede che l'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di

      presentazione della domanda, con un’eccezione: per le domande presentate entro il 30 settembre 2021

      (termine ora prorogato al 31 ottobre), sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio

      2021.

      Nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, sono state formulate

      richieste di chiarimento: in particolare, in merito alla mancata previsione di un meccanismo di blocco o

      riparametrazione delle domande, il Governo4 ha replicato, ribadendo l’esistenza di un limite di spesa e la

      previsione di un meccanismo di monitoraggio.

4   Nota tecnica messa a disposizione della Commissione 5 ^ del senato nella seduta del 6 luglio 2021.

                                                           -7-
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che queste
rivestono carattere meramente procedurale e che dalle stesse non derivano dumque nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene nel quadro

dell’assegno temporaneo per figli minori (o “assegno ponte”), destinato ad operare in via

transitoria per l’anno 2021 nelle more dell’attuazione della delega sull’assegno unico e

universale, di cui alla legge n. 46/2021. In particolare, fermi restando tutti gli altri elementi

dell’ ”assegno ponte”, la disposizione in esame riconosce gli arretrati dal mese di luglio 2021

per le domande presentate entro il 31 ottobre (anziché, come a legislazione previgente, entro

il 30 settembre) 2021, con ciò ampliando la platea dei potenziali beneficiari dei pagamenti

arretrati.

In proposito, si evidenzia che l’ ”assegno ponte” opera nel quadro di un limite di spesa (1.580

milioni di euro per l’anno 2021). La relazione tecnica allegata alla norma istitutiva forniva

comunque dati ed elementi idonei a comprovare l’idoneità dello stanziamento rispetto alla

platea potenziale dei beneficiari.

Tuttavia, come osservato in sede di esame parlamentare del decreto legge istitutivo5:

           a) l’effettiva osservanza del tetto di spesa è rimessa ad un dispositivo normativo

parzialmente diverso da quello previsto in casi analoghi in quanto, a fronte del consueto

monitoraggio INPS sugli andamenti di spesa, non è espressamente disposta la sospensione o

cessazione dell’accettazione di nuove domande nel caso di raggiungimento, anche in via

prospettica, del tetto di spesa.
      Siffatta previsione è, infatti, disposta per il reddito di cittadinanza: art. 12, comma 9, del DL n. 4/2019; per

      taluni ammortizzatori sociali: art. 4 DL n. 99/2021, artt. 40 e 44 DL n. 73/2021; per congedi per genitori e

      bonus baby-sitting in pendenza della crisi pandemica: art. 2 del DL 30/2021 ecc.;

           b) l’assegno ponte appare configurato, per i beneficiari, come vero e proprio diritto

soggettivo (al sussistere dei pertinenti requisiti) tale da non presentare margini di modulabilità

o comprimibilità (cfr. artt. 1-3 del DL 79/2021).

5   DL 79/2021, AC 3201 della XVIII leg.

                                                           -8-
Alla luce del predetto quadro normativo, andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi di

valutazione – riferiti anche al tiraggio effettivo della misura nella fase applicativa già trascorsa

e in proiezione d’anno – idonei a consentire una verifica della capienza del tetto di spesa

prefissato (rimasto invariato) anche alla luce delle modifiche disposte dalla norma in esame,

che comportano un ampliamento della platea potenziale di beneficiari degli arretrati.

ARTICOLO 5
Proroga di termini in materia di versamenti IRAP

    Normativa vigente. L’art. 24 del DL 34/2020 dispone, in favore di lavoratori autonomi e imprese, l’esonero

    dal pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (per emergenza Covid). Il beneficio

    spetta entro i limiti fissati dall’UE. Alla disposizione sono ascritti effetti negativi per 3.952 milioni nel 2020.

    L’art. 42-bis del DL 104/2020 ha stabilito che, in caso di errata applicazione della sopra citata norma (ossia,

    fruizione del beneficio in misura superiore a quella spettante in base ai limiti e alle condizioni posti dalla

    Commissione europea nella comunicazione del 19 marzo 2020), l’imposta non versata è dovuta entro il 30

    novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. Alla disposizione non sono ascritti effetti.

    Il predetto termine del 30 novembre 2020 è stato oggetto di proroghe (art.1, co. 6, del DL 157/2020, art.

    13-quinquies, co. 6, del DL 137/2020), l’ultimo dei quali (art. 01, co.1, DL 41/21) fissa la scadenza al 30

    settembre 2021. Alle norme che dispongono il differimento non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme differiscono dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021 il termine, prorogato,
da ultimo, dal DL 41/2021, per la regolarizzazione dei versamenti (saldo IRAP 2019 e del
primo acconto IRAP 2020)6 da parte dei soggetti che avevano beneficiato della sospensione
senza rispettare il c.d. de minimis.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina variazioni in termini finanziari
rispetto alle previsioni già scontate in bilancio alla luce della circostanza che alla misura
originaria per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti
IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione
dell'art. 24, comma 3, del DL 34/2020, prudenzialmente non erano state ascritte maggiori
entrate.

6L’esonero dal versamento, riconosciuto nei limiti fissati dall’UE, è disposto dall’art. 24 del DL 34/2020 (c.d.
“Rilancio”).

                                                            -9-
In merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica,

non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 6
Clausola di invarianza finanziaria

La norma reca una generale clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in
esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, sotto il profilo meramente formale appare

necessario riformulare la predetta clausola al fine di precisare, da un lato, che dall’attuazione

del presente decreto non “devono derivare” - anziché non “derivano”, come allo stato indicato

nel testo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall’altro, che ai relativi

adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie “disponibili” a

legislazione vigente - anziché “già previste” a legislazione vigente, come invece risultante dal

testo.

                                              - 10 -
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