Epilessia e certificazioni - CGIL Bergamo
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Epilessia e certificazioni
Milano, 29 settembre 2016
Gabriella SALVATI
Dirigente Medico Responsabile S.s. Medicina Legale
Distretto 2 – ATS Milano Città Metropolitana•Guida veicoli a motore
e nautici
•Detenzione e porto
d’armi
• Attività lavorative
Contrassegno
deambulazione ridotta
2DISPOSIZIONI PARADIGMA
NORMATIVE SCIENTIFICO
GIUDIZIO DI
IDONEITA’
Requisiti Letteratura
psico-fisici scientifica
Definizioni Linee guida
di categorie
diagnostiche etc
etc
3Dott. XY
Medico Chirurgo
Via XXXXXXXX
Bergamo
20 aprile 2010
Certifico che la piccola J.M. è di religione
mussulmana e non deve assumere insaccati ed
alimenti che contengono carne di maiale.
In fede
5
Dott. XYREQUISITI VISIVI PER PATENTI
NAUTICHE:
TEMPO INTERCORSO - FINO AL 19 OTTOBRE 2016:
DALL’ULTIMA CRISI: acutezza visiva naturale non
inferiore al limite di 3/10
-1 ANNO E 3 GIORNI: idoneo nell’occhio migliore
alla guida??
- DAL 20 OTTOBRE 2016: non più
- 11 MESI E 25 GIORNI: non previsti limiti inferiori
idoneo?? relativamente al visus naturale, ma
solo che “gli occhiali utilizzati devono
essere dotati di idonei dispositivi utili ad
evitarne la perdita accidentale anche in
situazioni di emergenza. In caso di uso di
lenti a contatto, devono inoltre essere
utilizzati occhiali di protezione con lenti
neutre”
6-Recepimento delle acquisizioni scientifiche da parte delle norme
- Concessione di spazi di autonomia valutativa al medico certificatore
DISPOSIZIONI PARADIGMA
NORMATIVE SCIENTIFICO
GIUDIZIO DI
IDONEITA’
Requisiti Letteratura
psico-fisici scientifica
Definizioni Linee guida
di categorie
diagnostiche etc
etc
7I D O N E I T A’ A L L A G U I D A DI V E I C O L I A M O T O R E
910
PRIMA …
11OGGI …
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
(Allegato III )
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due
gruppi: - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A,
A1,A2, B1, B, e BE. - Gruppo 2: conducenti di veicoli delle
categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari di
certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il
disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495.
12OGGI …
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o piu' crisi epilettiche
non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra.
13DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
Epilessia:
il conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla guida
dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello
specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi.
La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve
essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione
medica locale finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo di
cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia.
I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in
trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della
Commissione medica locale che stabilira' la durata del periodo di
idoneita' dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in
neurologia o disciplina equipollente. Non è più previsto un periodo massimo14
di validità (prima era 2 anni)Come graduare la durata dell’idoneità:
-Efficacia del controllo farmacologico
- Compliance alla terapia
- Frequenza nota delle crisi
-Riscontri EEG-grafici 15
- Esistenza di comorbilità neurologica o a carico di altri apparati16
Scheda
ministeriale
“Idoneità alla
guida di
autoveicoli
per pazienti
con epilessia”
–
Patenti
Gruppo 1
17Integrare la scheda ministeriale con documentazione
specialistica neurologica
18DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
(Allegato III )
E' estremamente importante identificare la sindrome epilettica
specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza
rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di
ulteriori crisi) e definire la terapia piu' adeguata.
La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia
o in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni.).
Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare agli atti della Commissione
medica locale per almeno dieci anni .
19DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
ALTRE CONDIZIONI:
• PRIMA O UNICA CRISI EPILETTICA NON PROVOCATA
•CRISI EPILETTICA PROVOCATA
20OGGI …
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
(Allegato III )
Prima o unica crisi epilettica non provocata:
il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo'
essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza
crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica
specialistica appropriata.
Il periodo di osservazione dovra' essere protratto finche' l'interessato non
abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.
21OGGI …
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
(Allegato III )
Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una
causa identificabile e potenzialmente evitabile.
il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di
un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilita' che
si ripeta al volante, puo' essere dichiarato idoneo alla guida su
base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se
del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli altri
requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad
esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita').
22DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
(Allegato III )
ALTRE CONDIZIONI:
•CRISI ESCLUSIVAMENTE DURANTE IL SONNO
• ALTRA PERDITA DI CONOSCENZA
• CRISI SENZA EFFETTI SULLO STATO DI COSCIENZA O SULLA CAPACITA’ DI AZIONE
• CRISI DOVUTE A MODIFICAZIONI O A RIDUZIONI DELLA TERAPIA ANTIEPILETTICA PER
DECISIONE DEL MEDICO
23DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
(Allegato III )
Crisi esclusivamente durante il sonno:
il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il
sonno puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il
manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non
inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ).
In caso di attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un anno
senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida
24DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
Altra perdita di conoscenza:
la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio
di ricorrenza durante la guida.
25Farmaco antiepilettico assunto per altra finalità
Condizioni patologiche che possono essere
scambiate per epilessia
26DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
(Allegato III )
Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacita' di azione:
il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito
delle quali e' dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che
non causano incapacita' funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla
guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un
periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno).
In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un periodo di un anno
senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida
27Possibili problemi se il neurologo entra nel
merito della durata dell’idoneità
28DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica
per decisione del medico:
al paziente puo' essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei
mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento.
In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico
e' stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve
essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace
precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
29DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia:
il conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla
guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello
specialista, di un anno senza ulteriori crisi.
30DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
GRUPPO 1
Le persone che sono considerate clinicamente guarite su
certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina
equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno
10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono piu'
soggette a restrizioni o limitazioni.
Scostamento tra concetto di “guarigione clinica” e
requisiti di legge
31DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
GRUPPO 2
devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza
l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attivita'
epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola
si applica anche in caso di epilessia dell'eta‘ pediatrica.
In questi casi la Commissione dovra' stabilire una validita'
limitata che non potra' essere superiore a due anni.
Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per
tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere
stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito
esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e
alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).
32DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
Prima o unica crisi epilettica non provocata – GRUPPO 2:
il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo'
essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni
senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a
condizione che sia stata effettuata una valutazione medica
specialistica appropriata.
33DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
Crisi epilettica provocata – GRUPPO 2:
Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un
fattore scatenante identificabile con scarsa probabilita' di
ripetizione durante la guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida su
base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto
terzi, subordinatamente a un parere neurologico.
Dopo l'episodio acuto e‘ opportuno eseguire un EEG e un esame
neurologico adeguato.
34DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
GRUPPO 2
Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o
emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,
anche se le crisi non si sono ancora verificate.
In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la
Commissione medica locale dovra' attentamente valutare tale rischio,
stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di
guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.
35postnatali
postnatali
3637
38
39
I CODICI UE ALMONIZZATI
I Codici UE armonizzati ed i relativi sub-codici che interessano il
conducente, con le limitazioni nella conduzione dei veicoli dovuti a
motivi medici, sono i seguenti:
05: limitazioni durante la guida
05.01 guida in orario diurno
05.02 guida entro un raggio di... km dal luogo di
residenza del titolare o solo nell'ambito della città o
regione,
05.03 guida senza passeggeri
05.04 velocità di guida limitata a ... km/h
05.05 guida autorizzata solo se accompagnato da
titolare di patente
05.06 guida senza rimorchio
05.07 guida non autorizzata in autostrada
05.08 niente alcool
40DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una
patente di guida senza restrizioni.
Vi e' obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o
della revisione di validita‘ della patente di guida, all'Ufficio della
Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di
Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine
amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo
abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla
spesa sanitaria, riconoscimento di invalidita' civile, accertamenti dei
servizi medico legali, ecc )
41Entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs 18
aprile 2011, n. 59, recanti modifiche al Codice della
strada e attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida
Nell’art. 128 Cds viene introdotto il comma 1-
quinquies:
«1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche
nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119,
comma 2, anche in sede di accertamenti
medico-legali diversi da quelli di cui al
predetto articolo, accertino la sussistenza, in
soggetti già titolari di patente, di patologie
incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della
normativa vigente».
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di
neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei
casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione
i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione
della patente di guida.Quadro di sintesi obblighi di segnalazione
In law it is the duty of the licence holder or applicant to notify the DVLA of any medical
condition that may affect safe driving. This notification by people with licences issued by
the DVLA (because they live in England, Scotland or Wales) may be done via GOV.UK –
see Medical conditions, disabilities and driving.
For people with licences issued by the Driver and Vehicle Agency in Northern Ireland, the
options for direct notification are given on the www.nidirect.gov.uk page on How to tell DVA
about a medical condition.
Circumstances may arise in which a person cannot or will not notify the DVLA. It may be
necessary for a doctor, optometrist or other healthcare professional to consider notifying the
DVLA under such circumstances if there is concern for road safety, which would be for both
the individual and the wider public.
Lega Svizzera contro l’Epilessia
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Schweizerische Epilepsie-Liga
Swiss League Against Epilepsy
6. Obbligo di informazione del medico Il medico curante ha l’obbligo di
informare i pazienti interessati in merito alle presenti direttive e di prendere
posizione, nel caso specifico, sull’idoneità alla guida di un’autoveicolo.
L’esame effettuato deve essere documentato nella cartella del paziente. Non
vi è l’obbligo medico generale di notificare ogni caso, ma vale il diritto di
notifica in caso di pazienti non collaborativi (Legge sulla circolazione stradale
articolo 15d).
7. Obbligo di notifica del paziente In caso di crisi, il paziente deve immediatamente
astenersi dalla guida e avvisare il neurologo o neuropediatra curante. 4445
46
47
Epilessia e porto d’armi
48I “CERTIFICATI ANAMNESTICI” porto d’armi
Cosa attestare in un certificato “anamnestico”?
Codice di Deontologia Medica 2006
Art. 24 - Certificazione -
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino
certificazioni relative al suo stato di salute
che attestino dati clinici direttamente
constatati e/o oggettivamente
documentatiCORTE DI CASSAZIONE, SEZ
SEZ.. IV PENALE ‐
SENTENZA 26 maggio 2015, n.22042 /1
1. C.R.E. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di
Chieti per rispondere:
a) del reato di cui all'art. 481 cod. pen., perché, nella
sua qualità di medico curante di M.D. , nel certificato
medico anamnestico emesso in funzione del successivo
accertamento delle condizioni psico‐fisiche
‐ per il rilascio
dell'autorizzazione al porto d'armi per la difesa
personale, aveva attestato contrariamente al vero che il
paziente non era affetto da turbe psicofisiche, mentre, in
realtà, aveva appreso dal Dott. B.V. , specialista in
neurologia e psichiatria che aveva avuto in cura il M. ed
aveva redatto e trasmesso la “scheda di segnalazione e
diagnosi e piano terapeutico”, che gli era stato
riscontrato un “disturbo psicotico dispercettivo” ed era
stato sottoposto a trattamento farmacologico con
“Risperdal Soluzione”: fatto commesso il 23/12/2005;
51CORTE DI CASSAZIONE, SEZ
SEZ.. IV PENALE ‐ SENTENZA 26
maggio 2015, n.22042 /2
b) del reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, nella predetta qualità,
per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza e, in particolare,
per avere omesso di segnalare, nel certificato medico anamnestico di cui al
capo precedente, che il paziente era affetto da “disturbo psicotico
dispercettivo”, aveva fatto conseguire a M.D. il porto d'armi e lo aveva
messo in condizione di disporre della pistola Revolver calibro 32 Long con
la quale, in conseguenza del suo stato di alterazione psichica, aveva
esploso due colpi che avevano attinto mortalmente S.M. e con la quale si
era subito dopo suicidato: fatto commesso il (omissis).
L'avere pertanto colposamente omesso da parte del medico
curante proprio la segnalazione di disturbi di tal specie, a lui
certamente noti, costituisce comportamento idoneo a creare
una falsa apparenza di normalità psichica soprattutto a
fronte della possibilità, certamente non remota, di un
esame superficiale da parte del medico certificatore
come puntualmente è poi avvenuto. …
52D.M. Sanità 28.4.1998
Assenza di alterazioni neurologiche che
possano interferire con lo stato di vigilanza
o che abbiano ripercussioni invalidanti di
carattere motorio, statico o dinamico.
Solo per art
art.. 2:
Non possono essere dichiarati idonei i
soggetti che hanno sofferto negli ultimi due
anni di crisi comiziali.
53Hanno valore differente un’istanza fatta per la
possibilità di esercitare un hobby e una per poter
svolgere una professione.
“Nel primo caso, l’interesse a poter utilizzare armi ben
può essere recessivo, rispetto a quello dell’incolumità
pubblica, anche laddove vi sia una valutazione
meramente prognostica della possibilità che il
soggetto non offra piena garanzia di non abusare
delle armi. Nel secondo, il bilanciamento degli
interessi opera in modo diverso, considerato che l’uso
dell’arma è strumentale alla possibilità di esercitare
una professione”, nella fattispecie guardia giurata,
(TAR Lombardia –Brescia-sentenza n. 02611/2010).
54DETENZIONE DI ARMI PORTO D’ARMI
ART. 35 COMMA 7 T.U.L.P.S. D.M. SANITA’ 28 APRILE 1998
NON sono previsti requisiti visivi e/o Requisiti visivi e uditivi per art. 1 o
uditivi art. 2
Nessuna specifica relativa alla Adeguata capacità funzionale degli
capacità funzionale degli arti arti superiori e della colonna
superiori e colonna vertebrale vertebrale, raggiungibile, in caso di
minorazioni, anche con l'adozione di
idonei mezzi protesici od ortesici che
consentano potenzialmente il
Nessuna specifica relativa alle maneggio sicuro dell'arma
condizioni neurologiche Assenza di alterazioni neurologiche
che possano interferire con lo stato di
vigilanza o che abbiano ripercussioni
invalidanti di carattere motorio,
statico e/o dinamico.
Assenza di “malattie mentali” e di
vizi che diminuiscono, anche Assenza di disturbi mentali, di
temporaneamente, la capacita' di personalità o comportamentali. In
intendere e di volere particolare, non deve riscontrarsi
dipendenza da sostanze stupefacenti,
assunzione
Assenza di psicotrope e da alcool. Costituisce
“anche occasionale”, di altresì causa di non idoneità
l'assunzione anche occasionale di
sostanze stupefacenti o psicotrope sostanze stupefacenti e l'abuso di
ovvero di abuso di alcool alcool e/o di psicofarmaci
55Epilessia e speciale contrassegno di
circolazione e sosta
56A seguito delle modifiche introdotte dal
D.P.R. 30 Luglio 2012 Il testo dell’art. 381
D.P.R. n. 495/1992 risulta essere il
seguente:
… 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide
con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il
comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico
accertamento sanitario. (…)
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve
presentare domanda al sindaco del comune di residenza, (…) deve presentare
la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell’Azienda
Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è
stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta
l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita
o sensibilmente ridotta.
57A seguito delle modifiche introdotte dal
D.P.R. 30 Luglio 2012 Il testo dell’art. 381
D.P.R. n. 495/1992 risulta essere il
seguente:
… L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del
certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie
che hanno dato luogo al rilascio.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o
per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo
determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa
certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della
invalidità. Trascorso tale periodo e’ consentita l’emissione di un nuovo
contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica
rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno
diritto all’ulteriore rilascio.
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“… improvvisamente gli si spalancò davanti come un abisso: una
straordinaria luce interiore gli illuminò l’anima. Quella sensazione durò
forse un mezzo secondo; nondimeno egli si ricordò in seguito con
chiara consapevolezza il principio, la prima nota dell’urlo terribile che
gli sfuggì dal petto…
Poi la sua coscienza, in un attimo, si spense e subentrò una tenebra
fitta. Era stato colto da un attacco di epilessia”
(F. Dostoevskij)
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