Epilessia e certificazioni - CGIL Bergamo

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Epilessia e certificazioni - CGIL Bergamo
Epilessia e certificazioni

Milano, 29 settembre 2016

                                   Gabriella SALVATI
     Dirigente Medico Responsabile S.s. Medicina Legale
            Distretto 2 – ATS Milano Città Metropolitana
Epilessia e certificazioni - CGIL Bergamo
•Guida veicoli a motore
         e nautici
  •Detenzione e porto
           d’armi
   • Attività lavorative

    Contrassegno
 deambulazione ridotta

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DISPOSIZIONI                 PARADIGMA
  NORMATIVE                   SCIENTIFICO
                GIUDIZIO DI
                 IDONEITA’

  Requisiti                      Letteratura
 psico-fisici                     scientifica
 Definizioni                     Linee guida
di categorie
diagnostiche                         etc
     etc
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MEDICO
                  “SCIENZIATO”

MEDICO
“CERTIFICATORE”

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Dott. XY
Medico Chirurgo
Via XXXXXXXX
Bergamo

                                    20 aprile 2010

Certifico che la piccola J.M. è di religione
mussulmana e non deve assumere insaccati ed
alimenti che contengono carne di maiale.

In fede
                                                     5

Dott. XY
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REQUISITI VISIVI PER PATENTI
                                       NAUTICHE:
   TEMPO INTERCORSO             - FINO AL 19 OTTOBRE 2016:
   DALL’ULTIMA CRISI:            acutezza visiva naturale non
                                   inferiore al limite di 3/10
-1 ANNO E 3 GIORNI: idoneo            nell’occhio migliore
       alla guida??
                             - DAL 20 OTTOBRE 2016: non più
- 11 MESI E 25 GIORNI: non   previsti limiti inferiori
         idoneo??            relativamente al visus naturale, ma
                             solo che “gli occhiali utilizzati devono
                             essere dotati di idonei dispositivi utili ad
                             evitarne la perdita accidentale anche in
                             situazioni di emergenza. In caso di uso di
                             lenti a contatto, devono inoltre essere
                             utilizzati occhiali di protezione con lenti
                             neutre”

                                                                            6
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-Recepimento delle acquisizioni scientifiche da parte delle norme
 - Concessione di spazi di autonomia valutativa al medico certificatore

 DISPOSIZIONI                                           PARADIGMA
  NORMATIVE                                             SCIENTIFICO
                            GIUDIZIO DI
                             IDONEITA’

  Requisiti                                                  Letteratura
 psico-fisici                                                 scientifica
 Definizioni                                                 Linee guida
di categorie
diagnostiche                                                       etc
     etc
                                                                            7
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Epilessia e idoneità alla guida

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I D O N E I T A’ A L L A G U I D A DI V E I C O L I A M O T O R E

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PRIMA …

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OGGI …

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011

(Allegato III )

   Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due
   gruppi: - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A,
   A1,A2, B1, B, e BE. - Gruppo 2: conducenti di veicoli delle
   categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari di
   certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il
   disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre
   1992, n. 495.

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OGGI …

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )

  Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o piu' crisi epilettiche
  non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra.

                                                                               13
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
   Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
   patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
   note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )

        Epilessia:
        il conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla guida
        dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello
        specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi.

La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve
essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione
medica locale finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo di
cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia.

I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in
trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della
Commissione medica locale che stabilira' la durata del periodo di
idoneita' dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in
neurologia o disciplina equipollente.      Non è più previsto un periodo massimo14
                                                 di validità (prima era 2 anni)
Come graduare la durata dell’idoneità:
                   -Efficacia del controllo farmacologico
                          - Compliance alla terapia
                         - Frequenza nota delle crisi
                            -Riscontri EEG-grafici                         15

     - Esistenza di comorbilità neurologica o a carico di altri apparati
16
Scheda
 ministeriale
“Idoneità alla
   guida di
  autoveicoli
 per pazienti
con epilessia”
       –
    Patenti
   Gruppo 1

                 17
Integrare la scheda ministeriale con documentazione
               specialistica neurologica

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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
 (Allegato III )

     E' estremamente importante identificare la sindrome epilettica
     specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza
     rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di
     ulteriori crisi) e definire la terapia piu' adeguata.

     La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia
     o in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
     successive modifiche e integrazioni.).
Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare agli atti della Commissione
medica locale per almeno dieci anni .

                                                                               19
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
     Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
     patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
     note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )
ALTRE CONDIZIONI:
• PRIMA O UNICA CRISI EPILETTICA NON PROVOCATA

•CRISI EPILETTICA PROVOCATA

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OGGI …

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
 (Allegato III )

  Prima o unica crisi epilettica non provocata:

  il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo'
  essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza
  crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica
  specialistica appropriata.
  Il periodo di osservazione dovra' essere protratto finche' l'interessato non
  abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
 (Allegato III )

  Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una
  causa identificabile e potenzialmente evitabile.

      il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di
      un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilita' che
      si ripeta al volante, puo' essere dichiarato idoneo alla guida su
      base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se
      del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli altri
      requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad
      esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita').

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 patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
 note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
  (Allegato III )

ALTRE CONDIZIONI:

•CRISI ESCLUSIVAMENTE DURANTE IL SONNO

• ALTRA PERDITA DI CONOSCENZA

• CRISI SENZA EFFETTI SULLO STATO DI COSCIENZA O SULLA CAPACITA’ DI AZIONE

• CRISI DOVUTE A MODIFICAZIONI O A RIDUZIONI DELLA TERAPIA ANTIEPILETTICA PER
DECISIONE DEL MEDICO

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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
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patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
 (Allegato III )

  Crisi esclusivamente durante il sonno:

  il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il
  sonno puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il
  manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non
  inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ).

  In caso di attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un anno
  senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida

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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )

    Altra perdita di conoscenza:

    la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio
    di ricorrenza durante la guida.

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Farmaco antiepilettico assunto per altra finalità

Condizioni patologiche che possono essere
         scambiate per epilessia

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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
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patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011
 (Allegato III )

 Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacita' di azione:

 il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito
 delle quali e' dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che
 non causano incapacita' funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla
 guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un
 periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno).

 In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un periodo di un anno
 senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida

                                                                                    27
Possibili problemi se il neurologo entra nel
     merito della durata dell’idoneità

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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
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patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011     (Allegato III )
   Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica
   per decisione del medico:

   al paziente puo' essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei
   mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento.

   In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico
   e' stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve
   essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace
   precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

                                                                                  29
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
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note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )

      Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia:

      il conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla
      guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello
      specialista, di un anno senza ulteriori crisi.

                                                                        30
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
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patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011    (Allegato III )

    GRUPPO 1

    Le persone che sono considerate clinicamente guarite su
    certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina
    equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno
    10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono piu'
    soggette a restrizioni o limitazioni.

                                   Scostamento tra concetto di “guarigione clinica” e
                                                  requisiti di legge

                                                                                    31
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )

GRUPPO 2

devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza
l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attivita'
epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola
si applica anche in caso di epilessia dell'eta‘ pediatrica.

In questi casi la Commissione dovra' stabilire una validita'
limitata che non potra' essere superiore a due anni.
  Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per
  tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere
  stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito
  esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e
  alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).

                                                                         32
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )

  Prima o unica crisi epilettica non provocata – GRUPPO 2:

  il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo'
  essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni
  senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a
  condizione che sia stata effettuata una valutazione medica
  specialistica appropriata.

                                                                            33
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Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )

  Crisi epilettica provocata – GRUPPO 2:

  Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un
  fattore scatenante identificabile con scarsa probabilita' di
  ripetizione durante la guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida su
  base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto
  terzi, subordinatamente a un parere neurologico.

  Dopo l'episodio acuto e‘ opportuno eseguire un EEG e un esame
  neurologico adeguato.

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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )

          GRUPPO 2

  Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o
  emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,
  anche se le crisi non si sono ancora verificate.

  In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la
  Commissione medica locale dovra' attentamente valutare tale rischio,
  stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di
  guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.

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postnatali

             postnatali

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37
38
39
I CODICI UE ALMONIZZATI
 I Codici UE armonizzati ed i relativi sub-codici che interessano il
conducente, con le limitazioni nella conduzione dei veicoli dovuti a
motivi medici, sono i seguenti:

          05: limitazioni durante la guida
             05.01 guida in orario diurno
             05.02 guida entro un raggio di... km dal luogo di
          residenza del titolare o solo nell'ambito della città o
          regione,
             05.03 guida senza passeggeri
             05.04 velocità di guida limitata a ... km/h
             05.05 guida autorizzata solo se accompagnato da
          titolare di patente
             05.06 guida senza rimorchio
             05.07 guida non autorizzata in autostrada
             05.08 niente alcool

                                                                       40
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III )

  I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una
  patente di guida senza restrizioni.

  Vi e' obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o
  della revisione di validita‘ della patente di guida, all'Ufficio della
  Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di
  Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine
  amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo
  abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla
  spesa sanitaria, riconoscimento di invalidita' civile, accertamenti dei
  servizi medico legali, ecc )

                                                                            41
Entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs 18
      aprile 2011, n. 59, recanti modifiche al Codice della
      strada e attuazione delle direttive 2006/126/CE e
      2009/113/CE concernenti la patente di guida

Nell’art. 128 Cds viene introdotto il comma 1-
 quinquies:
«1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche
 nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119,
 comma     2,    anche in      sede   di accertamenti
 medico-legali diversi      da    quelli  di  cui   al
 predetto articolo, accertino la sussistenza,        in
 soggetti    già   titolari   di patente, di patologie
 incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della
 normativa vigente».

         1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di
         neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei
         casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del
         Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
         informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione
         i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione
         della patente di guida.
Quadro di sintesi obblighi di
segnalazione
In law it is the duty of the licence holder or applicant to notify the DVLA of any medical
condition that may affect safe driving. This notification by people with licences issued by
the DVLA (because they live in England, Scotland or Wales) may be done via GOV.UK –
see Medical conditions, disabilities and driving.
For people with licences issued by the Driver and Vehicle Agency in Northern Ireland, the
options for direct notification are given on the www.nidirect.gov.uk page on How to tell DVA
about a medical condition.
Circumstances may arise in which a person cannot or will not notify the DVLA. It may be
necessary for a doctor, optometrist or other healthcare professional to consider notifying the
DVLA under such circumstances if there is concern for road safety, which would be for both
the individual and the wider public.

    Lega Svizzera contro l’Epilessia
    Ligue Suisse contre l’Epilepsie
    Schweizerische Epilepsie-Liga
    Swiss League Against Epilepsy

    6. Obbligo di informazione del medico Il medico curante ha l’obbligo di
    informare i pazienti interessati in merito alle presenti direttive e di prendere
    posizione, nel caso specifico, sull’idoneità alla guida di un’autoveicolo.
    L’esame effettuato deve essere documentato nella cartella del paziente. Non
    vi è l’obbligo medico generale di notificare ogni caso, ma vale il diritto di
    notifica in caso di pazienti non collaborativi (Legge sulla circolazione stradale
    articolo 15d).
    7. Obbligo di notifica del paziente In caso di crisi, il paziente deve immediatamente
    astenersi dalla guida e avvisare il neurologo o neuropediatra curante.            44
45
46
47
Epilessia e porto d’armi

                           48
I “CERTIFICATI ANAMNESTICI”
porto d’armi
Cosa attestare in un certificato “anamnestico”?

                   Codice di Deontologia Medica 2006
                   Art. 24 - Certificazione -
                   Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino
                   certificazioni relative al suo stato di salute
                   che attestino dati clinici direttamente
                   constatati e/o oggettivamente
                   documentati
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ
                     SEZ.. IV PENALE ‐
SENTENZA 26 maggio 2015, n.22042 /1
1. C.R.E. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di
  Chieti per rispondere:
a) del reato di cui all'art. 481 cod. pen., perché, nella
  sua qualità di medico curante di M.D. , nel certificato
  medico anamnestico emesso in funzione del successivo
  accertamento delle condizioni psico‐fisiche
                                       ‐        per il rilascio
  dell'autorizzazione al porto d'armi per la difesa
  personale, aveva attestato contrariamente al vero che il
  paziente non era affetto da turbe psicofisiche, mentre, in
  realtà, aveva appreso dal Dott. B.V. , specialista in
  neurologia e psichiatria che aveva avuto in cura il M. ed
  aveva redatto e trasmesso la “scheda di segnalazione e
  diagnosi e piano terapeutico”, che gli era stato
  riscontrato un “disturbo psicotico dispercettivo” ed era
  stato sottoposto a trattamento farmacologico con
  “Risperdal Soluzione”: fatto commesso il 23/12/2005;
                                                                  51
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ
                      SEZ.. IV PENALE ‐ SENTENZA 26
maggio 2015, n.22042 /2
b) del reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, nella predetta qualità,
   per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza e, in particolare,
   per avere omesso di segnalare, nel certificato medico anamnestico di cui al
   capo precedente, che il paziente era affetto da “disturbo psicotico
   dispercettivo”, aveva fatto conseguire a M.D. il porto d'armi e lo aveva
   messo in condizione di disporre della pistola Revolver calibro 32 Long con
   la quale, in conseguenza del suo stato di alterazione psichica, aveva
   esploso due colpi che avevano attinto mortalmente S.M. e con la quale si
   era subito dopo suicidato: fatto commesso il (omissis).
L'avere pertanto colposamente omesso da parte del medico
  curante proprio la segnalazione di disturbi di tal specie, a lui
  certamente noti, costituisce comportamento idoneo a creare
  una falsa apparenza di normalità psichica soprattutto a
  fronte della possibilità, certamente non remota, di un
  esame superficiale da parte del medico certificatore
  come puntualmente è poi avvenuto. …

                                                                                   52
D.M. Sanità 28.4.1998

Assenza di alterazioni neurologiche che
possano interferire con lo stato di vigilanza
o che abbiano ripercussioni invalidanti di
carattere motorio, statico o dinamico.

Solo per art
          art.. 2:
Non possono essere dichiarati idonei i
soggetti che hanno sofferto negli ultimi due
anni di crisi comiziali.

                                                53
Hanno valore differente un’istanza fatta per la
  possibilità di esercitare un hobby e una per poter
  svolgere una professione.
“Nel primo caso, l’interesse a poter utilizzare armi ben
  può essere recessivo, rispetto a quello dell’incolumità
  pubblica, anche laddove vi sia una valutazione
  meramente prognostica della possibilità che il
  soggetto non offra piena garanzia di non abusare
  delle armi. Nel secondo, il bilanciamento degli
  interessi opera in modo diverso, considerato che l’uso
  dell’arma è strumentale alla possibilità di esercitare
  una professione”, nella fattispecie guardia giurata,
  (TAR Lombardia –Brescia-sentenza n. 02611/2010).

                                                            54
DETENZIONE DI ARMI                         PORTO D’ARMI
ART. 35 COMMA 7 T.U.L.P.S.                 D.M. SANITA’ 28 APRILE 1998

 NON sono previsti requisiti visivi e/o    Requisiti visivi e uditivi per art. 1 o
  uditivi                                    art. 2
 Nessuna specifica relativa alla           Adeguata capacità funzionale degli
  capacità funzionale degli arti             arti superiori e della colonna
  superiori e colonna vertebrale             vertebrale, raggiungibile, in caso di
                                             minorazioni, anche con l'adozione di
                                             idonei mezzi protesici od ortesici che
                                             consentano potenzialmente il
   Nessuna specifica relativa alle          maneggio sicuro dell'arma
    condizioni neurologiche                 Assenza di alterazioni neurologiche
                                             che possano interferire con lo stato di
                                             vigilanza o che abbiano ripercussioni
                                             invalidanti di carattere motorio,
                                             statico e/o dinamico.
   Assenza di “malattie mentali” e di
    vizi che diminuiscono, anche              Assenza di disturbi mentali, di
    temporaneamente, la capacita' di           personalità o comportamentali. In
    intendere e di volere                      particolare, non deve riscontrarsi
                                               dipendenza da sostanze stupefacenti,
          assunzione
    Assenza di                                 psicotrope e da alcool. Costituisce
    “anche occasionale”, di                    altresì causa di non idoneità
                                               l'assunzione anche occasionale di
    sostanze stupefacenti o psicotrope         sostanze stupefacenti e l'abuso di
    ovvero di abuso di alcool                  alcool e/o di psicofarmaci

                                                                                       55
Epilessia e speciale contrassegno di
         circolazione e sosta

                                       56
A seguito delle modifiche introdotte dal
D.P.R. 30 Luglio 2012 Il testo dell’art. 381
D.P.R. n. 495/1992 risulta essere il
seguente:

… 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide
con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il
comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico
accertamento sanitario. (…)
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve
presentare domanda al sindaco del comune di residenza, (…) deve presentare
la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell’Azienda
Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è
stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta
l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita
o sensibilmente ridotta.

                                                                                    57
A seguito delle modifiche introdotte dal
D.P.R. 30 Luglio 2012 Il testo dell’art. 381
D.P.R. n. 495/1992 risulta essere il
seguente:

… L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del
certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie
che hanno dato luogo al rilascio.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o
per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo
determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa
certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della
invalidità. Trascorso tale periodo e’ consentita l’emissione di un nuovo
contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica
rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno
diritto all’ulteriore rilascio.

                                                                                   58
59
“… improvvisamente gli si spalancò davanti come un abisso: una
straordinaria luce interiore gli illuminò l’anima. Quella sensazione durò
forse un mezzo secondo; nondimeno egli si ricordò in seguito con
chiara consapevolezza il principio, la prima nota dell’urlo terribile che
gli sfuggì dal petto…
Poi la sua coscienza, in un attimo, si spense e subentrò una tenebra
fitta. Era stato colto da un attacco di epilessia”

(F. Dostoevskij)

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