Epilessia e certificazioni - CGIL Bergamo
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Epilessia e certificazioni Milano, 29 settembre 2016 Gabriella SALVATI Dirigente Medico Responsabile S.s. Medicina Legale Distretto 2 – ATS Milano Città Metropolitana
•Guida veicoli a motore e nautici •Detenzione e porto d’armi • Attività lavorative Contrassegno deambulazione ridotta 2
DISPOSIZIONI PARADIGMA NORMATIVE SCIENTIFICO GIUDIZIO DI IDONEITA’ Requisiti Letteratura psico-fisici scientifica Definizioni Linee guida di categorie diagnostiche etc etc 3
Dott. XY Medico Chirurgo Via XXXXXXXX Bergamo 20 aprile 2010 Certifico che la piccola J.M. è di religione mussulmana e non deve assumere insaccati ed alimenti che contengono carne di maiale. In fede 5 Dott. XY
REQUISITI VISIVI PER PATENTI NAUTICHE: TEMPO INTERCORSO - FINO AL 19 OTTOBRE 2016: DALL’ULTIMA CRISI: acutezza visiva naturale non inferiore al limite di 3/10 -1 ANNO E 3 GIORNI: idoneo nell’occhio migliore alla guida?? - DAL 20 OTTOBRE 2016: non più - 11 MESI E 25 GIORNI: non previsti limiti inferiori idoneo?? relativamente al visus naturale, ma solo che “gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre” 6
-Recepimento delle acquisizioni scientifiche da parte delle norme - Concessione di spazi di autonomia valutativa al medico certificatore DISPOSIZIONI PARADIGMA NORMATIVE SCIENTIFICO GIUDIZIO DI IDONEITA’ Requisiti Letteratura psico-fisici scientifica Definizioni Linee guida di categorie diagnostiche etc etc 7
I D O N E I T A’ A L L A G U I D A DI V E I C O L I A M O T O R E 9
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PRIMA … 11
OGGI … DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi: - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE. - Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 12
OGGI … DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o piu' crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra. 13
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Epilessia: il conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira' la durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Non è più previsto un periodo massimo14 di validità (prima era 2 anni)
Come graduare la durata dell’idoneità: -Efficacia del controllo farmacologico - Compliance alla terapia - Frequenza nota delle crisi -Riscontri EEG-grafici 15 - Esistenza di comorbilità neurologica o a carico di altri apparati
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Scheda ministeriale “Idoneità alla guida di autoveicoli per pazienti con epilessia” – Patenti Gruppo 1 17
Integrare la scheda ministeriale con documentazione specialistica neurologica 18
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) E' estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu' adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.). Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare agli atti della Commissione medica locale per almeno dieci anni . 19
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) ALTRE CONDIZIONI: • PRIMA O UNICA CRISI EPILETTICA NON PROVOCATA •CRISI EPILETTICA PROVOCATA 20
OGGI … DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovra' essere protratto finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche. 21
OGGI … DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile. il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilita' che si ripeta al volante, puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita'). 22
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) ALTRE CONDIZIONI: •CRISI ESCLUSIVAMENTE DURANTE IL SONNO • ALTRA PERDITA DI CONOSCENZA • CRISI SENZA EFFETTI SULLO STATO DI COSCIENZA O SULLA CAPACITA’ DI AZIONE • CRISI DOVUTE A MODIFICAZIONI O A RIDUZIONI DELLA TERAPIA ANTIEPILETTICA PER DECISIONE DEL MEDICO 23
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso di attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida 24
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. 25
Farmaco antiepilettico assunto per altra finalità Condizioni patologiche che possono essere scambiate per epilessia 26
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacita' di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacita' funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida 27
Possibili problemi se il neurologo entra nel merito della durata dell’idoneità 28
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente puo' essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico e' stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato. 29
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di un anno senza ulteriori crisi. 30
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) GRUPPO 1 Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono piu' soggette a restrizioni o limitazioni. Scostamento tra concetto di “guarigione clinica” e requisiti di legge 31
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) GRUPPO 2 devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'eta‘ pediatrica. In questi casi la Commissione dovra' stabilire una validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). 32
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Prima o unica crisi epilettica non provocata – GRUPPO 2: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. 33
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) Crisi epilettica provocata – GRUPPO 2: Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilita' di ripetizione durante la guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto e‘ opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato. 34
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) GRUPPO 2 Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione medica locale dovra' attentamente valutare tale rischio, stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto. 35
postnatali postnatali 36
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I CODICI UE ALMONIZZATI I Codici UE armonizzati ed i relativi sub-codici che interessano il conducente, con le limitazioni nella conduzione dei veicoli dovuti a motivi medici, sono i seguenti: 05: limitazioni durante la guida 05.01 guida in orario diurno 05.02 guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città o regione, 05.03 guida senza passeggeri 05.04 velocità di guida limitata a ... km/h 05.05 guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente 05.06 guida senza rimorchio 05.07 guida non autorizzata in autostrada 05.08 niente alcool 40
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Allegato III ) I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validita‘ della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) 41
Entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs 18 aprile 2011, n. 59, recanti modifiche al Codice della strada e attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida Nell’art. 128 Cds viene introdotto il comma 1- quinquies: «1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente». 1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
Quadro di sintesi obblighi di segnalazione
In law it is the duty of the licence holder or applicant to notify the DVLA of any medical condition that may affect safe driving. This notification by people with licences issued by the DVLA (because they live in England, Scotland or Wales) may be done via GOV.UK – see Medical conditions, disabilities and driving. For people with licences issued by the Driver and Vehicle Agency in Northern Ireland, the options for direct notification are given on the www.nidirect.gov.uk page on How to tell DVA about a medical condition. Circumstances may arise in which a person cannot or will not notify the DVLA. It may be necessary for a doctor, optometrist or other healthcare professional to consider notifying the DVLA under such circumstances if there is concern for road safety, which would be for both the individual and the wider public. Lega Svizzera contro l’Epilessia Ligue Suisse contre l’Epilepsie Schweizerische Epilepsie-Liga Swiss League Against Epilepsy 6. Obbligo di informazione del medico Il medico curante ha l’obbligo di informare i pazienti interessati in merito alle presenti direttive e di prendere posizione, nel caso specifico, sull’idoneità alla guida di un’autoveicolo. L’esame effettuato deve essere documentato nella cartella del paziente. Non vi è l’obbligo medico generale di notificare ogni caso, ma vale il diritto di notifica in caso di pazienti non collaborativi (Legge sulla circolazione stradale articolo 15d). 7. Obbligo di notifica del paziente In caso di crisi, il paziente deve immediatamente astenersi dalla guida e avvisare il neurologo o neuropediatra curante. 44
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Epilessia e porto d’armi 48
I “CERTIFICATI ANAMNESTICI” porto d’armi
Cosa attestare in un certificato “anamnestico”? Codice di Deontologia Medica 2006 Art. 24 - Certificazione - Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ SEZ.. IV PENALE ‐ SENTENZA 26 maggio 2015, n.22042 /1 1. C.R.E. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti per rispondere: a) del reato di cui all'art. 481 cod. pen., perché, nella sua qualità di medico curante di M.D. , nel certificato medico anamnestico emesso in funzione del successivo accertamento delle condizioni psico‐fisiche ‐ per il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi per la difesa personale, aveva attestato contrariamente al vero che il paziente non era affetto da turbe psicofisiche, mentre, in realtà, aveva appreso dal Dott. B.V. , specialista in neurologia e psichiatria che aveva avuto in cura il M. ed aveva redatto e trasmesso la “scheda di segnalazione e diagnosi e piano terapeutico”, che gli era stato riscontrato un “disturbo psicotico dispercettivo” ed era stato sottoposto a trattamento farmacologico con “Risperdal Soluzione”: fatto commesso il 23/12/2005; 51
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ SEZ.. IV PENALE ‐ SENTENZA 26 maggio 2015, n.22042 /2 b) del reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, nella predetta qualità, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza e, in particolare, per avere omesso di segnalare, nel certificato medico anamnestico di cui al capo precedente, che il paziente era affetto da “disturbo psicotico dispercettivo”, aveva fatto conseguire a M.D. il porto d'armi e lo aveva messo in condizione di disporre della pistola Revolver calibro 32 Long con la quale, in conseguenza del suo stato di alterazione psichica, aveva esploso due colpi che avevano attinto mortalmente S.M. e con la quale si era subito dopo suicidato: fatto commesso il (omissis). L'avere pertanto colposamente omesso da parte del medico curante proprio la segnalazione di disturbi di tal specie, a lui certamente noti, costituisce comportamento idoneo a creare una falsa apparenza di normalità psichica soprattutto a fronte della possibilità, certamente non remota, di un esame superficiale da parte del medico certificatore come puntualmente è poi avvenuto. … 52
D.M. Sanità 28.4.1998 Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Solo per art art.. 2: Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali. 53
Hanno valore differente un’istanza fatta per la possibilità di esercitare un hobby e una per poter svolgere una professione. “Nel primo caso, l’interesse a poter utilizzare armi ben può essere recessivo, rispetto a quello dell’incolumità pubblica, anche laddove vi sia una valutazione meramente prognostica della possibilità che il soggetto non offra piena garanzia di non abusare delle armi. Nel secondo, il bilanciamento degli interessi opera in modo diverso, considerato che l’uso dell’arma è strumentale alla possibilità di esercitare una professione”, nella fattispecie guardia giurata, (TAR Lombardia –Brescia-sentenza n. 02611/2010). 54
DETENZIONE DI ARMI PORTO D’ARMI ART. 35 COMMA 7 T.U.L.P.S. D.M. SANITA’ 28 APRILE 1998 NON sono previsti requisiti visivi e/o Requisiti visivi e uditivi per art. 1 o uditivi art. 2 Nessuna specifica relativa alla Adeguata capacità funzionale degli capacità funzionale degli arti arti superiori e della colonna superiori e colonna vertebrale vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il Nessuna specifica relativa alle maneggio sicuro dell'arma condizioni neurologiche Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico. Assenza di “malattie mentali” e di vizi che diminuiscono, anche Assenza di disturbi mentali, di temporaneamente, la capacita' di personalità o comportamentali. In intendere e di volere particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, assunzione Assenza di psicotrope e da alcool. Costituisce “anche occasionale”, di altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope sostanze stupefacenti e l'abuso di ovvero di abuso di alcool alcool e/o di psicofarmaci 55
Epilessia e speciale contrassegno di circolazione e sosta 56
A seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 30 Luglio 2012 Il testo dell’art. 381 D.P.R. n. 495/1992 risulta essere il seguente: … 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. (…) 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, (…) deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. 57
A seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 30 Luglio 2012 Il testo dell’art. 381 D.P.R. n. 495/1992 risulta essere il seguente: … L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo e’ consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. 58
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“… improvvisamente gli si spalancò davanti come un abisso: una straordinaria luce interiore gli illuminò l’anima. Quella sensazione durò forse un mezzo secondo; nondimeno egli si ricordò in seguito con chiara consapevolezza il principio, la prima nota dell’urlo terribile che gli sfuggì dal petto… Poi la sua coscienza, in un attimo, si spense e subentrò una tenebra fitta. Era stato colto da un attacco di epilessia” (F. Dostoevskij) 60
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