MANOVRA DI BILANCIO 2019 LE PROPOSTE DELLA CIA - AGRICOLTORI ITALIANI - agricoltori ...

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MANOVRA DI BILANCIO 2019

LE PROPOSTE DELLA CIA - AGRICOLTORI ITALIANI

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A.S. 886
      Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
                disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

A.S. 886

                                                               Art. 10

Al comma 1, sopprimere le parole «primo semestre del»

Relazione:
L’emendamento proposto, andando a modificare l’articolo 10, comma 1 dell’A.S. 886, interviene sull’art.1 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 al fine di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici necessari al
recepimento dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal 1° gennaio 2019. La modifica proposta, attenuando i soli
effetti sanzionatori per il periodo d’imposta 2019, consentirebbe di fatto agli operatori economici un lasso temporale maggiore per
adeguarsi ai nuovi obblighi imposti dalla legge, in considerazione delle numerose problematiche organizzative e gestionali che si
stanno riscontrando nella fase applicativa di tale obbligo. La necessità di una moratoria, peraltro, appare ancor più significativa per
alcuni settori economici quali quello dell’agricoltura, in considerazione dell’ubicazione geografica di molte imprese agricole che si
trovano ad operare in zone rurali o svantaggiate e non ancora servite da rete internet a banda larga.

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Sostituire l’articolo con il seguente:

                                                             «Articolo 10
                                          (Proroga dell’avvio della fatturazione elettronica)

All’art.1, comma 916, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2020»

Conseguentemente all’articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2019» con le seguenti: «dal 1° luglio 2020».

Relazione:
L’emendamento interviene sull’art. 1, comma 916 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per posticipare al 1° gennaio 2020 il termine
di entrata in vigore dell’obbligo di certificare con fattura elettronica le cessioni tra privati.
La modifica proposta ha come obiettivo quello di concedere agli operatori economici un lasso temporale maggiore per adeguarsi ai
nuovi obblighi imposti dalla legge, in considerazione delle numerose problematiche organizzative e gestionali che si stanno
riscontrando nella fase applicativa di tale obbligo. La necessità della proroga, peraltro, appare ancor più significativa per alcuni settori
economici quali quello dell’agricoltura, in considerazione dell’ubicazione geografica di molte imprese agricole che si trovano ad
operare in zone rurali o svantaggiate e non ancora servite da rete internet e banda larga.

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Dopo l’articolo 16 inserire il seguente:

                                                          «Art. 16-bis
                   (parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)
     1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque
ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo a
condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella
previdenza agricola.”
     2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963,
n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficano delle
agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
     3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.»

Relazione:
Il comma 1 intende confermare le agevolazioni in materia di Imposta municipale alle società agricole in possesso della qualifica di
Imprenditore agricolo professionale, nonché le agevolazioni in materia di acquisto di terreni agricoli. Lo scopo della norma
interpretativa è conseguente al mancato riconoscimento della agevolazione in materia di Imu, da parte di alcuni comuni ancorché il
Dipartimento delle Finanze con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ne riconosca il diritto. Tale circostanza rende non necessaria la
copertura finanziaria. Analogamente il comma 2 sancisce il diritto alle agevolazioni fiscali (Imu, imposta di registro fissa per l’acquisto
di terreni agricoli, esenzione Irpef, ecc.) a favore dei coadiuvanti coltivatori diretti, anche in questo caso per il diniego di qualche
comune nel concedere l’agevolazione quando il Dipartimento delle Finanze lo ha ampiamente riconosciuto.
                                                                    4
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Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

                                                            «Art. 21-bis
                                         (Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)
All’ articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le attività di cui
ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i
consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano
come oggetto sociale gli scopi indicati all’articolo 2602 c.c.».

Relazione:

L’emendamento interviene sull’art. 2 della Legge 28 ottobre 1999, n. 410, modificato dall’art. 2, comma 3, del decreto legge. 20 giugno 2017, n.
91, per effetto del quale il carattere della “mutualità” si estende automaticamente a tutte società costituite sotto forma di società di capitali ed
equiparate per il solo fatto di essere partecipate da consorzi agrari che dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
La modifica proposta ha come obiettivo quello di mitigare la portata della norma riconoscendo la “mutualità” solo a quelle società di capitali ed
equiparate - partecipate o meno da consorzi – che modifichino il proprio statuto assumendo come oggetto sociale lo scopo mutualistico di cui
all’art. 2602 c.c.. Una modifica in tal senso consentirebbe di eliminare il contrasto con il dettato normativo civilistico che prevede espressamente
che la mutualità prevalente venga riconosciuta solo ed esclusivamente in capo alle società cooperative (art. 2512 c.c.) il cui statuto preveda i
requisiti di cui all’art. 2514 c.c., oltre ad evitare che alle predette società di capitali vengano estesi i benefici fiscali propri delle società cooperative,
conseguendone effetti negativi che graverebbero sulle entrate in termini di minor gettito ed il rischio della necessità di predisporre ulteriori misure
di compensazione delle minori entrate a carico dei contribuenti.

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Dopo l’articolo 23 inserire il seguente:

                                                                 «Art. 23-bis
                                             (Credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura)

     1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019 è attribuito un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell’ammortamento teorico determinato applicando al
costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero
delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27,
Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
compresi nell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di
ammortamento.»
Relazione:
La stragrande maggioranza delle imprese agricole, soggette a tassazione in base alle regole catastali, non può avere accesso alle disposizioni sul
super ed iper ammortamento per l’acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, considerato il sistema di determinazione del reddito che non
prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi. Al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le
opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 si ipotizza, con la norma proposta, di
tradurre il vantaggio dell’iper (250%) e del super ammortamento (140%) dell’investimento in un equivalente credito d’imposta per le aziende
agricole. La misura del credito d’imposta è determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti
titolari di reddito d’impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24% derivante dell’incremento della quota deducibile
dell’ammortamento. La stessa aliquota del 24% per la misura del credito d’imposta si ritiene possa ritenersi congrua come aliquota media IRPEF a
carico delle persone fisiche e delle società di persone.
                                                                               6
A.S. 886

                                                                Art. 25

Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

                                                         «Articolo 25-bis
                                   (Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

All’art.1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « tra il 1° gennaio 2018 e il 31
dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2019».

Relazione:
La proposta di emendamento interviene sull’articolo 1, comma 117, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di rendere strutturali
e stabili, a partire dal 1° gennaio 2019, gli sgravi contributivi a favore dei giovani agricoltori che erano stati introdotti nel 2016 e
rinnovati nelle successive manovre di bilancio. Una modifica strategica per promuovere il ricambio generazionale in agricoltura anche
in considerazione della circostanza che vede l’incidenza dei giovani conduttori italiani sul totale imprese agricole collocarsi su
percentuali inferiori rispetto alla media UE (5,1% in Italia contro 6,5% nell’UE).

                                                                   7
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
                       e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

C.1334

                                                              Art.7

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

                                                           «Art. 7-bis
                    (parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

     1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque
ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo a
condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella
previdenza agricola.”
     2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963,
n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficano delle
agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
     3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.»

                                                                8
Relazione:
Il comma 1 intende confermare le agevolazioni in materia di Imposta municipale alle società agricole in possesso della qualifica di
Imprenditore agricolo professionale, nonché le agevolazioni in materia di acquisto di terreni agricoli. Lo scopo della norma
interpretativa è conseguente al mancato riconoscimento della agevolazione in materia di Imu, da parte di alcuni comuni ancorché il
Dipartimento delle Finanze con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ne riconosca il diritto. Tale circostanza rende non necessaria la
copertura finanziaria. Analogamente il comma 2 sancisce il diritto alle agevolazioni fiscali (Imu, imposta di registro fissa per l’acquisto
di terreni agricoli, esenzione Irpef, ecc.) a favore dei coadiuvanti coltivatori diretti, anche in questo caso per il diniego di qualche
comune nel concedere l’agevolazione quando il Dipartimento delle Finanze lo ha ampiamente riconosciuto.

                                                                    9
C.1334

                                                                  Art.14

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

                                                             «Art. 14-bis
                             (Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica)

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il
periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della
liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di
effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.»

Relazione:
L’emendamento proposto interviene sull’art.1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo un nuovo periodo
per ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici necessari al recepimento dell’obbligo di
fatturazione elettronica previsto a partire dal 1° gennaio 2019. La modifica proposta, andando ad attenuare i soli effetti sanzionatori
per il periodo d’imposta 2019, consentirebbe di fatto agli operatori economici un lasso temporale maggiore per adeguarsi ai nuovi
obblighi imposti dalla legge, in considerazione delle numerose problematiche organizzative e gestionali che si stanno riscontrando
nella fase applicativa di tale obbligo. La necessità di una moratoria, peraltro, appare ancor più significativa per alcuni settori economici
quali quello dell’agricoltura, in considerazione dell’ubicazione geografica di molte imprese agricole che si trovano ad operare in zone
rurali o svantaggiate e non ancora servite da rete internet a banda larga.

                                                                    10
C.1334

                                                                  Art.14

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

                                                              «Art. 14-bis
                                           (Proroga dell’avvio della fatturazione elettronica)

All’art.1, comma 916, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2020»

Relazione:
L’emendamento interviene sull’art. 1, comma 916 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per posticipare al 1° gennaio 2020 il termine
di entrata in vigore dell’obbligo di certificare con fattura elettronica le cessioni tra privati.
La modifica proposta ha come obiettivo quello di concedere agli operatori economici un lasso temporale maggiore per adeguarsi ai
nuovi obblighi imposti dalla legge, in considerazione delle numerose problematiche organizzative e gestionali che si stanno
riscontrando nella fase applicativa di tale obbligo. La necessità della proroga, peraltro, appare ancor più significativa per alcuni settori
economici quali quello dell’agricoltura, in considerazione dell’ubicazione geografica di molte imprese agricole che si trovano ad
operare in zone rurali o svantaggiate e non ancora servite da rete internet e banda larga.

                                                                    11
C. 1334

                                                                          Art. 19

Dopo l’articolo 19 inserire il seguente:

                                                                 «Art. 19-bis
                                             (Credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura)

     1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019 è attribuito un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell’ammortamento teorico determinato applicando al
costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero
delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27,
Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
compresi nell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di
ammortamento.»
Relazione:
La stragrande maggioranza delle imprese agricole, soggette a tassazione in base alle regole catastali, non può avere accesso alle disposizioni sul
super ed iper ammortamento per l’acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, considerato il sistema di determinazione del reddito che non
prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi. Al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le
opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 si ipotizza, con la norma proposta, di
tradurre il vantaggio dell’iper (250%) e del super ammortamento (140%) dell’investimento in un equivalente credito d’imposta per le aziende
agricole. La misura del credito d’imposta è determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti
titolari di reddito d’impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24% derivante dell’incremento della quota deducibile
dell’ammortamento. La stessa aliquota del 24% per la misura del credito d’imposta si ritiene possa ritenersi congrua come aliquota media IRPEF a
carico delle persone fisiche e delle società di persone.

                                                                             12
C.1334

                                                                Art. 37

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

                                                         «Articolo 37-bis
                                   (Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

All’art.1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « tra il 1° gennaio 2018 e il 31
dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2019».

Relazione:
La proposta di emendamento interviene sull’articolo 1, comma 117, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di rendere strutturali
e stabili, a partire dal 1° gennaio 2019, gli sgravi contributivi a favore dei giovani agricoltori che erano stati introdotti nel 2016 e
rinnovati nelle successive manovre di bilancio. Una modifica strategica per promuovere il ricambio generazionale in agricoltura anche
in considerazione della circostanza che vede l’incidenza dei giovani conduttori italiani sul totale imprese agricole collocarsi su
percentuali inferiori rispetto alla media UE (5,1% in Italia contro 6,5% nell’UE).

                                                                  13
C.1334
                                                                         Art. 37

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

                                                                 «Articolo 37-bis
                         (Contratto di reinserimento per giovani under-35)

1.   Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di età non superiore ai
     trentacinque anni.
2.   Il datore di lavoro è tenuto ad impartire almeno venti ore annue di formazione non formale, ai sensi dell’articolo 4, comma 53, della Legge 28
     giugno 2012, n. 92, mediante un progetto formativo. Il datore di lavoro rilascia un’attestazione finale sull’attività formativa svolta. Nel rispetto
     dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il monte ore di formazione suindicato comprende la
     formazione prevista dagli Accordi Stato - Regioni in materia.
3.   In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto formativo il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi in misura
     piena.
4.   Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta a pena di nullità.
5.   Il contratto di inserimento ha una durata non superiore ai trentasei mesi. Esso non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del
     contratto sono ammesse entro il limite massimo di trentasei mesi. Qualora si tratti di operai agricoli, ai lavoratori debbono essere garantite
     almeno 101 giornate di lavoro in ciascuno dei tre anni di durata del contratto di inserimento.
6.   Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
7.   I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
     l'applicazione di particolari normative e istituti.
8.   Ai datori di lavoro è riconosciuto uno sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali del 100 per cento per l'intera durata del contratto,
     proroghe comprese.
9.   I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al
     termine del periodo di inserimento.»

                                                                           14
Relazione:
Al fine di favorire l’occupazione dei giovani, si propone l'adozione di una forma contrattuale agevolata per l'inserimento lavorativo dei
giovani di età non superiore a trentacinque anni. Il contratto ha durata non superiore a trentasei mesi, non rinnovabile. Qualora si tratti
di operai agricoli, ai lavoratori debbono essere garantite almeno 101 giornate di lavoro in ciascuno dei tre anni di durata del contratto
di inserimento.
Il datore di lavoro è tenuto ad impartire almeno venti ore annue di formazione non formale, ai sensi dell’art. 4, comma 53, della Legge
n. 92/2012, mediante un progetto formativo. Il datore di lavoro rilascia un’attestazione finale sull’attività formativa svolta. Nel rispetto
dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il monte ore di formazione suindicato
comprende la formazione prevista dagli Accordi Stato - Regioni in materia. Ai datori di lavoro è concesso lo sgravio totale dei contributi
previdenziali ed assistenziali a proprio carico per la durata del contratto di inserimento. In caso di trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato, lo sgravio è concesso per un ulteriore anno.

                                                                    15
C.1334

                                                                       Art.49

Dopo l’articolo 49 inserire il seguente:
                                                                   «Art. 49-bis
                       (Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)
Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento
all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
   b) favorire un’applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi
      particolarmente complessa ed onerosa in relazione all’organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei
      rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole.»

Relazione:
Le caratteristiche del lavoro in agricoltura (diffusione dei rapporti di lavoro stagionali, mobilità dei lavoratori, influenza della volatilità
climatica e di mercato sulla programmazione aziendale, etc) richiedono l’applicazione di regole ispirate ai criteri della flessibilità e della
semplificazione amministrativa.
Si propone, pertanto, l'adozione di disegno di legge delega per l'adozione di misure finalizzate a:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve
      durata, come avviene in altri paesi europei (Francia, Germania, Belgio);
   b) favorire un’applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad
      oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all’organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla
      valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria
      delle macchine agricole.

                                                                         16
C.1334

                                                                  Art.49

Dopo l’articolo 49 inserire il seguente:

                                                           «Art. 49-bis
                                     (Modifiche al Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n.52 )

All’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n.52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in
      allevamento sull'intero territorio nazionale»
   b) sopprimere la lettera e)».

Relazione:
La proposta va a modificare il decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante la disciplina della riproduzione animale in attuazione
dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. In tale ambito, si propone un emendamento all’articolo 4 del citato decreto per
introdurre alcuni aggiustamenti in materia di raccolta dei dati in allevamento e loro gestione e in linea con il processo di
liberalizzazione del sistema allevatoriale introdotto dalla normativa comunitaria. A tal riguardo si segnala che gli Enti selezionatori, che
gestiscono i libri genealogici ed i programmi di selezione, possono raccogliere i dati e gestire i controlli funzionali presso le aziende,
direttamente o tramite strutture convenzionate. L’articolo 4 del d.lgs. n.52/2018 stabilisce che tali strutture convenzionate, riconosciute
dal Mipaaft, debbano possedere una serie di requisiti di “competenza e qualità”.
Tra questi requisiti si propone di eliminare, in quanto non pertinenti:

                                                                    17
   La raccolta dati in allevamento sull’intero territorio nazionale al fine di garantire il principio di liberalizzazione e la libera
    concorrenza tra strutture diverse anche non aventi necessariamente articolazione territoriale nazionale (previsto dal
    regolamento UE 2016/1012)
   La personalità giuridica senza fini di lucro in quanto rappresenta un vincolo che non trova giustificazione in una logica di sana
    concorrenza tra le strutture convenzionate possibili soggetti incaricati dalle aziende per la raccolta dei dati e la gestione dei
    controlli funzionali.

                                                                18
C.1334

                                                               Art.49

Dopo l’articolo 49 inserire il seguente:

                                                           «Art. 49-bis
                (norma interpretativa sull’articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

L’articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione
della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. relativamente alle attività
connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3»

Relazione:
La proposta di emendamento interviene sull’articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 al fine di chiarire
l’espressa esclusione degli imprenditori agricoli, che esercitano la trasformazione e conservazione dei prodotti ottenuti dallo
svolgimento dell’attività agricola, tra i soggetti destinatari del contributo annuale alla Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari (SSICA). Così come stabilito dal citato regio decreto, al suddetto versamento sono infatti tenute tutte le imprese
che hanno come oggetto della loro attività quello della produzione e commercializzazione di conserve alimentari a prescindere dalle
dimensioni aziendali. Ciò nonostante la SSICA continua a richiedere il pagamento del contributo annuale alle imprese agricole che
producono anche conserve alimentari, pur non essendo quest’ultime indicate dalla norma richiamata come destinatarie della
disposizione in commento. In tale contesto, si ritiene necessaria l’introduzione di un norma di interpretazione autentica che possa
definitivamente chiarire l’ambito di applicazione del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923.

                                                                 19
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Dopo l’articolo 49 inserire il seguente:

                                                                     «Art. 49-bis
                                                       (Competitività agricoltura di montagna)

   1. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle
      politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone
      montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di
      qualità "prodotto di montagna", ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017.
   2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
      2020 e 2021.
   3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
      politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in
      sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
      criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
   4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
      Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
      agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.»

Relazione:
La proposta di emendamento punta a incentivare processi di crescita socio economica nelle zone montane con particolare riferimento alla
competitività delle imprese agricole. A tale scopo, si propone l’istituzione di un fondo ad hoc nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari forestali e del turismo orientato in via prioritaria al sostegno di attività promozionali da rivolgere alle imprese agricole che
utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

                                                                           20
26 luglio 2017 (Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle
condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»). La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle
risorse del Fondo, è demandata ad un decreto natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle presente legge.

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