NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - Mps
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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO DOMANDE E RISPOSTE A SUPPORTO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA *** PREMESSA: le presenti F.A.Q. costituiscono un ulteriore supporto all’operatività, avendo l’obiettivo di fornire risposte rapide a domande che possono sorgere in merito alla normativa antiriciclaggio ed alla compilazione dei relativi moduli. Esse non sono ovviamente sostitutive del materiale formativo o normativo e pertanto non sono sufficienti, da sole, a fornire un’adeguata conoscenza del quadro di riferimento tracciato dalla normativa in materia di Antiriciclaggio. Ciò premesso, gli Agenti in attività finanziaria sono tenuti per Legge ad avere un’approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio che gli consente, in caso di dubbio operativo, di poter valutare la liceità della richiesta del cliente e, se del caso, di astenersi nel frattempo da effettuarla, adottando poi le iniziative disposte in proposito dalla normativa. Il Riciclaggio e gli Obblighi 1. Cosa si intende per “Riciclaggio”? Il “riciclaggio" (ai sensi della normativa volta a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) è il reimpiego dei profitti derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l'economia mettendone a repentaglio la democraticità. 2. La definizione di riciclaggio Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento e la dissimulazione, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 1
3. Cosa si intende per “reato di riciclaggio”? Art. 648 bis Riciclaggio, Capo II, titolo XIII del secondo libro del codice penale (dei delitti contro il patrimonio) recita: “fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata, quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale”. 4. Quali sono gli obblighi del cliente? L’art. 21 prevede che: I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sono a conoscenza. 5. Quali sono gli obblighi dell’intermediario? Essi sono indicati in una serie di articoli: Obbligo di adeguata verifica della clientela Obbligo di astensione dal compimento dell’operazione Obbligo di registrazione Obbligo di segnalazione di operazioni sospette Adeguata Verifica 1. Cosa significa: “Obbligo di adeguata verifica della clientela”? Il Decreto prevede precise norme sia in tema d’identificazione della nuova clientela, che di controllo/adeguata verifica della clientela già acquisita, al fine di poter correttamente individuare la “rischiosità riciclaggio” e quindi di poter valutare l’opportunità di procedere o non procedere all’apertura dei rapporti richiesti, oppure di mantenere o chiudere i rapporti in essere. Gli Intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi: quando instaurano un rapporto continuativo quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata quando vi è sospetto di riciclaggio o di terrorismo quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti precedentemente ai fini dell’identificazione del cliente. 2. Che cos’è l’adeguata verifica? 2
L’adeguata verifica è un’attività richiesta dalla normativa agli Intermediari Finanziari ed agli Agenti in attività finanziaria. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: Identificazione del cliente, dell’eventuale esecutore e verifica dell’identità sulla base di documenti in corso di validità, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente; Identificazione dell’eventuale “titolare effettivo” dei rapporti continuativi e verifica dell’identità sulla base di documenti in corso di validità, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente; Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo; Esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. 3. Che cos’è un rapporto continuativo? Il “rapporto continuativo” è un rapporto contrattuale di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione. 4. Quale è il ruolo degli Agenti in attività finanziaria nel processo di adeguata verifica? Gli Agenti in attività finanziaria sono fra i destinatari in proprio di tutti gli obblighi contemplati nel D.Lgs. n. 231/07. Essi sono pertanto tenuti direttamente allo svolgimento degli adempimenti connessi all’adeguata verifica. Devono quindi riportare sulla modulistica predisposta e messa loro a disposizione dalla Banca tutte le informazioni in proprio possesso, sia quelle comunicategli direttamente dai clienti sia quelle eventualmente apprese in altro modo (sulla piazza, sulla stampa locane/nazionale, ecc.), qualora rilevanti nella gestione del rapporto continuativo. 5. Quando va fatta l’adeguata verifica? In caso di richiesta di apertura di un rapporto continuativo L’Agente in attività finanziaria deve effettuare l’adeguata verifica a fronte di richiesta di apertura di un rapporto continuativo, sia da parte di nuovo cliente che di cliente già acquisito. Ciò sia per: persone fisiche; persona giuridica e/o soggetti diversi da persona fisica. Operativamente, si realizza l’apertura di un nuovo rapporto, e quindi deve essere acquisita la dichiarazione del cliente ex art.21 e deve essere svolto il processo di adeguata verifica, qualora il cliente sottoscrive: una richiesta di locazione finanziaria (finanziamento leasing); una richiesta di affidamento factoring. Per la clientela che ha rapporti già esistenti, alla prima occasione utile. Per tutti i clienti titolari di rapporti accesi precedentemente al 19 aprile 2010, alla prima occasione utile, deve essere raccolta la documentazione relativa all’adeguata verifica verificando nuovamente 3
la correttezza della documentazione utilizzata ai fini dell’identificazione (Documenti di identificazione). 6. Come ci si comporta per i rapporti cointestati? In caso di rapporti cointestati deve essere effettuata l’adeguata verifica su ciascun componente della contestazione. Per ciascuno dovrà essere raccolta la Dichiarazione ex art.21 e compilato il Questionario KYC. Ovviamente, in tale ipotesi è necessario che le risposte fornite da tutti i cointestatari relativamente al Titolare Effettivo o alle finalità del rapporto coincidano. 7. Come ci si comporta per i rapporti fiduciari? Per i rapporti facenti capo alla stessa Fiduciaria valgono le norme relative all’apertura dei rapporti per persone giuridiche (cfr anche punto 9 “chi è il titolare effettivo”). Per quanto concerne invece i rapporti aperti per conto di fiducianti, deve essere acquisita la dichiarazione ex art. 21 con l’indicazione del titolare effettivo (e del fiduciante, anche se diverso) della singola richiesta di apertura del rapporto continuativo nell’ambito del procedimento di adeguata/rafforzata verifica. In difetto dell’informazione riguardante il titolare effettivo, non può essere acceso il rapporto o eseguita l’operazione, ovvero completato il processo di adeguata verifica di cliente già esistente. Inoltre, qualora il rapporto fiduciario sussista o emerga all’interno della catena di controllo della società che ha richiesto l’apertura di un rapporto e per la quale si sta predisponendo il questionario KYC (e quindi quando la richiesta di apertura del rapporto non proviene da una Fiduciaria), la persona fisica che in ultima analisi controlla la società che richiede l’apertura (Titolare effettivo) deve essere inserita nel Questionario KYC scegliendo l’opzione “titolari effettivi esistenti” e nelle note si deve indicare l’acquisizione della dichiarazione ricevuta dalla società fiduciaria in merito ai fiducianti. Al fine di consentire il corretto collegamento anagrafico, è necessario che venga raccolta la documentazione per il censimento del Titolare Effettivo. Nel caso in cui si tratti di rapporti relativi a MP Fiduciaria, si instaura un rapporto diretto fra di essa e la Banca, e pertanto gli adempimenti antiriciclaggio sono totalmente effettuati dalla Fiduciaria, che indica il fiduciante quale titolare effettivo nella Dichiarazione ex art.21/231. L’Agente non deve produrre alcuna documentazione al riguardo. Per le altre Fiduciarie la documentazione antiriciclaggio è invece raccolta ed inviata alla Banca dall’Agente in attività finanziaria. . Compilazione della Dichiarazione ex. Art.21 D.Lgs. 231/07 8. Il cliente deve rispondere obbligatoriamente a tutte le domande? Si, si tratta di adempimenti necessari per legge ed è pertanto indispensabile la completa compilazione del modulo (oltre che la sigla su ogni pagina e la firma alla fine, nello spazio appositamente previsto). 4
È prevista una sola risposta per ciascuna domanda. 9. Chi è il Titolare Effettivo? Per titolare effettivo si intende: a) La persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione o istaura un rapporto continuativo; b) Nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o istaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio. In relazione al punto b) si precisa: 1. Nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente. In linea con la previsione del citato Allegato tecnico il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società cliente. 2. Nel caso in cui il cliente sia un consorzio o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga (es. rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, ecc.), il titolare effettivo va individuato: a. nei soggetti che, singolarmente o in modo congiunto, detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell’organizzazione; b. e, se diversi, nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari, singolarmente o in modo congiunto, di una percentuale dei voti all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione. In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo diretto o indiretto sull’accennato soggetto. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all’amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. 3. Qualora il cliente sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 – ad eccezione di quelle iscritte, ai sensi dell’art. 199, comma 2, TUF, nella sezione separata dell'albo di cui all’articolo 106 TUB – si procede, secondo le presenti istruzioni, come segue: a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, allora: a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell’art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed 5
aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto o dell’operazione; a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi; a.3) in ogni caso, con riferimento alla fiduciaria vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, secondo le norme relative alle società; b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, si applica il punto a.3). 4. Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va individuato: a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust; b) e nella persona o persone fisiche che esercitano, singolarmente o in modo congiunto, il controllo sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust; c) e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato come cliente o esecutore. 5. Quando il cliente è un’organizzazione non profit, si applica quanto previsto al punto 4, lett. a) e b). Per la persona fisica interdetta: il sottoscrittore della dichiarazione è il tutore, il titolare effettivo non esiste. Per le persone fisiche, nel caso in cui l’apertura del rapporto sia riconducibile all’intestatario del rapporto, il Titolare Effettivo è non esistente. In tal caso non deve essere inserito alcun dato anagrafico all’interno della Sezione B) Titolare Effettivo della dichiarazione ex art. 21. 10. Chi deve indicare il Titolare Effettivo? Il cliente (cfr. punto 4) sotto la propria responsabilità, ha l’obbligo ex art. 21 del D.Lgs. 231/07 di fornire alla banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica. In particolare ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui siano a conoscenza. Le false dichiarazioni da parte del cliente sono sanzionate penalmente. In ogni caso, anche quando il cliente dichiara il titolare effettivo, rimane ferma la necessità di fare ricorso a verifiche dirette qualora si configuri un rischio elevato in relazione al cliente o all’operatività richiesta. Infatti, per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo si può ricorrere a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi o chiedere le informazioni al Cliente, che è obbligato a fornirle (art. 21). Queste indagini potrebbero richiedere, in presenza di rapporti partecipativi a catena fra società, di dover effettuare molteplici accertamenti nell’intento di giungere ad identificare la persona fisica (o le persone fisiche) che detengono una partecipazione significativa (ammesso che ve ne siano). 6
Il Titolare Effettivo deve essere censito, è pertanto necessario acquisire anche per lui la documentazione necessaria per la sua identificazione ed il successivo censimento. 11. Cosa si fa se il cliente apre contestualmente più rapporti? Nel caso in cui il cliente apra più rapporti non è necessario raccogliere diverse Dichiarazioni ex art.21. Sulla stessa dichiarazione devono essere indicati i diversi rapporti con le relative annotazioni (motivo utilizzo ed eventuali note al riguardo). Compilazione del Questionario KYC 12. L’agente in attività finanziaria deve rispondere obbligatoriamente a tutte le domande? Si, è necessario rispondere a tutte le domande, in quanto attraverso l’esistenza delle risposte dimostra l’avvenuto svolgimento del processo di adeguata verifica. È prevista una sola risposta per ciascuna domanda. 13. Cosa bisogna inserire nella sezione “Soggetti Collegati” all’interno della versione per Persone Giuridiche? All’interno del Questionario per Persone Giuridiche, è presente una sezione Soggetti Collegati nella quale devono essere inseriti i soggetti collegati alla persona giuridica in qualità di Legale Rappresentante o Dipendente delegato all’operatività con la Banca. 14. Cosa bisogna inserire nella sezione “Attività Economica del cliente” all’interno della versione per Persone Giuridiche? Nel questionario per Persone Giuridiche, alla domanda relativa all’”Attività economica del cliente” bisogna inserire l’attività economica del soggetto giuridico cui dovrà essere intestato il rapporto e non del Legale rappresentante ovvero del Dipendente delegato. 15. Cosa bisogna inserire nella sezione “Descrizione Attività del cliente”? A fronte della domanda relativa alla ”Descrizione Attività del cliente” bisogna indicare il ramo di attività economica in cui opera il cliente (rilevabile dalla visura camerale), che deve essere tassativamente individuato fra le seguenti diciture: 1. coltivazione prodotti agricoli e olio; 2. produzione vino; 3. allevamento, caccia, silvicoltura e pesca; 4. produzione prodotti energetici (carbone, petrolio, energia elettrica, gas, raccolta, depurazione e distribuzione acqua); 5. produzione metalli; 6. produzione materiali da costruzione, vetro, ceramica, produzione estrazione e ricerca di sali; 7. Produzione prodotti chimici, farmaceutici, vernici, fibre artificiali e sintetiche; 8. Produzione macchine agricole ed industriali; 9. Produzione macchine per ufficio, elaboratori, strumenti di precisione, ottica, orologi; 7
10. Produzione materiale elettrico; 11. Produzione mezzi di trasporto; 12. Produzione di prodotti alimentari e prodotti a base di tabacco; 13. Prodotti tessili, pelle, pellicce, abbigliamento; 14. Produzione tappeti, tappezzerie; 15. Produzione calzature; 16. Produzione biancheria per la casa e arredamento; 17. Carpenteria e costruzioni in legno, lavori in legno per edilizia; 18. Produzione mobili in legno e giunco, materassi; 19. Produzione, trasformazione carta e cartone; 20. Prodotti stampa ed editoria; 21. Produzione prodotti in gomma, plastica e pneumatici; 22. Produzione legno, sughero; 23. Produzione gioielli e oreficeria; 24. Produzione strumenti musicali; 25. Prodotti cinematografia e fotografia; 26. Produzione giocattoli e articoli sportivi; 27. Produzione penne, timbri e prodotti di cancelleria; 28. Edilizia, opere pubbliche e demolizione immobili; 29. Commercio combustibili, minerali, prodotti chimici e carburanti; 30. commercio materie prime agricole, animali vivi; 31. commercio legname e materiale da costruzione; 32. commercio macchine, attrezzature, veicoli; 33. commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta; 34. commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature; 35. commercio prodotti alimentari, bevande, tabacco; 36. commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi; 37. commercio altri prodotti non alimentari; 38. commercio materiale di recupero; 39. commercio orologi, gioielleria, argenteria; 40. servizi degli intermediari del commercio (agenti, rappresentanti e agenzie di mediazione del commercio); 41. commercio antiquariato e oggetti d’arte; 42. commercio libri, giornali, cancelleria; 43. commercio armi e munizioni; 44. alberghi e pubblici esercizi; 45. riparazione auto, moto e biciclette; 46. riparazione calzature, articoli di cuoio, elettrodomestici; 47. servizi ferroviari, tram, metro, autobus di linea; 48. servizi trasporti di persone e merci; 49. servizi per oleodotto e gasdotto; 50. servizi di custodia valori; 51. autotrasportatori di contante, titoli e valori c/terzi; 52. servizi trasporti marittimi, cabotaggio, aerei; 53. servizi connessi ai trasporti (gestione porti, autostrade, stazioni di servizio, controllo e pesatura merci); 54. agenzie viaggio e intermediari dei trasporti; 55. servizi di custodia e deposito; 56. servizi delle comunicazioni; 8
57. servizi finanziari e assicurativi (consulenti finanziari e assicurativi, promotori finanziari, agenti in attività finanziaria, broker, mediatori assicurativi, agenti assicurativi); 58. servizi di consulenza tributaria, del lavoro, direzionale, organizzativa, tecnica, gestionale (consulenti del lavoro, consulenti tributari, consulenti direzionali/tecnici/organizzativi/ gestionali); 59. professioni amministrativo/contabili (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, amministratori di condominio, revisori, etc..); 60. servizi di pubblicità; 61. servizi di affari immobiliari (agenti immobiliari); 62. servizi di noleggio e locazione; 63. servizi disinfezione, pulizia e nettezza urbana; 64. servizi di insegnamento; 65. servizi di ricerca e sviluppo; 66. servizi sanitari destinabili alla vendita; 67. servizi istituzioni sociali, delle associazioni professionali e delle organizzazioni economiche e sindacali; 68. servizi ricreativi e culturali, circhi, luna park e sale da ballo, sale corse, case da gioco; 69. servizi di lavanderia e tintoria; 70. servizi parrucchieri, barbieri e istituti di bellezza; 71. servizi studi fotografici; 72. altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe funebri, di cremazione, di agenzie matrimoniali, astrologia, etc…) 73. professioni giuridico/legali (avvocati, notai, etc..); 74. professioni tecnico scientifiche (architetti, ingegneri, chimici, biologi, agronomi, periti, geometri, etc…); 75. professioni in discipline religiose e teologiche; 76. altri agenti, mediatori e consulenti non ancora classificati (esempio agenti sportivi). 16. È necessario effettuare la verifica delle informazioni con più fonti esterne? No, se la verifica non è stata fatta si può rispondere “no” alla relativa domanda nella sezione “identificazione e Documentazione”. 17. Cosa va indicato relativamente alla provenienza e tracciabilità dei fondi? Nella Sezione sono presenti 4 domande distinte. E’ necessario rispondere a tutte. In particolare nella terza occorre specificare l’aspettativa sui flussi che perverranno sul rapporto (solo collegati all’attività lavorativa del cliente – clienti, fornitori, datori di lavoro - ovvero da altri intermediari o finanziarie). 18. Come valuto il profilo economico del cliente? L’indicazione del profilo del cliente riguarda il suo status economico complessivo. È necessario pertanto riferirsi alla propria conoscenza della complessiva situazione economica del cliente. 19. Cosa va indicato relativamente alle “transazioni con l’estero”? Occorre specificare l’esistenza di eventuali rapporti del cliente con nazioni differenti dall’Italia ed indicare le relative nazioni. 9
20. Vanno fatte indagini ad hoc per verificare l’esistenza di accertamenti bancari/ indagini GdF o della Magistratura? Non è necessario. È invece necessario riportare le eventuali notizie al riguardo che l’Agente in attività finanziaria potrebbe avere, ad esempio per averle lette sulla stampa locale (ovvero acquisite per altre fonti). 21. Come si compila la Sezione – Esito verifica effettuata? Nella Sezione (n. 3 persona giuridica- n.4 persona fisica) va riportato il profilo attribuito al cliente, secondo le seguenti indicazioni: Profilo Giallo, qualora durante l’intervista il cliente ha manifestato un comportamento non collaborativo nel fornire le informazioni richieste e/o qualora l’Agente percepisca condotte del cliente che appaiano incongruenti, riluttanti e potenzialmente riconducibili ad un profilo di rischio più elevato. Tale evidenza si deve tradurre anche in una indicazione coerente nella sezione 2.6 (comportamento del cliente) e nella sezione 3/4 del Questionario (come nota); Profilo Rosso, qualora il cliente rientri in una delle seguenti casistiche: 1. Se, in base ai propri riscontri o alla dichiarazione del cliente medesimo, il soggetto risulti possibile “persona politicamente esposta” (PEP) ai sensi del D. Lgs. 231/07; 2. se il Titolare effettivo, il delegato e/o gli NGR collegati sono dichiarati possibili PEP; 3. se l’adeguata verifica riguarda una persona giuridica e il titolare effettivo risulti “non conosciuto” in base alla dichiarazione rilasciata dal cliente; Profilo Verde, qualora non ricorra alcuna delle casistiche sopra riportate. Aspetti operativi 22. Come posso stampare i moduli relativi all’adeguata verifica? Al fine di ridurre le sigle del cliente e la carta da stampare, la modulistica relativa all’antiriciclaggio può essere stampata fronte retro: in tal caso il cliente dovrà apporre una sola sigla su una delle due facciate, salvo che su una di esse non vi sia lo spazio per la firma. In tal caso le sigle non sono necessarie. 10
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