Modulo Fisioterapia Appendice alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione - Intesa Sanpaolo Assicura

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Modulo Fisioterapia Appendice alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione - Intesa Sanpaolo Assicura
Modulo Fisioterapia                   Edizione novembre 2021

                                   Appendice
                          alle Condizioni di Assicurazione
                           della polizza XME Protezione
Mod. 186321-024-112021

                         Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

                                 Società del Gruppo Assicurativo
Modulo Fisioterapia Appendice alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione - Intesa Sanpaolo Assicura
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia

     Modulo Fisioterapia

     Caro Cliente,

     il Modulo Fisioterapia integra la SEZIONE I delle Condizioni di Assicurazione di XME
     Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di
     acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei
     beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

     Nel Modulo sono presenti:

     • SEZIONE II (Artt. 1 – 9) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
     • SEZIONE III (Artt. 10 - 12) – Norme relative alla gestione dei sinistri
     • GLOSSARIO

     Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo
     Fisioterapia abbiamo arricchito il documento con:

     •     box di consultazione che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni
          aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché
          contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di
          ingrandimento.
          I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche
          che potrebbero essere di difficile comprensione

     •    note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico
          arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso
          poco comune

     •    punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al
          cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a
          esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.

     • elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è
       necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che
       richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza

     • elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano
       decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del
       Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della
       sottoscrizione del contratto.

     ll set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet di Intesa
     Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e sul sito di Intesa Sanpaolo
     RBM Salute www.intesasanpaolorbmsalute.com e le sarà comunque consegnato
     al momento dell'acquisto della polizza.

     Grazie per l’interesse dimostrato
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia

Indice
PREMESSA

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Articolo 1. CHE COSA È ASSICURATO                                                          Pag. 2 di 21
Articolo 2. CHE COSA NON È ASSICURATO                                                      Pag. 3 di 21
         2.1 Persone non assicurabili                                                      Pag. 3 di 21
         2.2 Esclusioni per tutte le garanzie                                              Pag. 3 di 21

Articolo 3. QUALI SONO I LIMITI ALLE COPERTURE                                             Pag. 4 di 21
Articolo 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE                                                      Pag. 4 di 21
Articolo 5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI                                             Pag. 4 di 21
Articolo 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE                              Pag. 4 di 21
Articolo 7. DETERMINAZIONE DEL PREMIO                                                      Pag. 5 di 21
Articolo 8. MODIFICHE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO                           Pag. 5 di 21
Articolo 9. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO                                                       Pag. 5 di 21

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO
                                                                                           Pag. 6 di 21
Articolo 10. DENUNCIA DEL SINISTRO
         10.1 Procedura di accesso alle prestazioni – Regime di assistenza diretta         Pag. 6 di 21
         10.1.1 Documenti da trasmettere alla Centrale Operativa                           Pag. 6 di 21
         10.1.2 Ricerca della Struttura                                                    Pag. 7 di 21
         10.1.3 Validità e riemissione del voucher Salute                                  Pag. 7 di 21
         10.1.4 Modifiche o integrazioni alle prestazioni                                  Pag. 8 di 21
         10.1.5 Casi di rifiuto del sinistro                                               Pag. 8 di 21
         10.2 Procedura di accesso alle prestazioni - Regime rimborsuale                   Pag. 9 di 21
         10.3 Data dell’evento                                                             Pag. 10 di 21
         10.4 Lingua della documentazione                                                  Pag. 10 di 21
         10.5 Accertamenti della Compagnia                                                 Pag. 11 di 21
         10.6 Decesso dell’Assicurato                                                      Pag. 11 di 21
         10.7 Uso di medici e strutture convenzionati                                      Pag. 11 di 21
         10.8 Prestazioni intramoenia                                                      Pag. 11 di 21
         10.9 Prestazioni tra due annualità                                                Pag. 11 di 21
         10.10 Imposte e oneri amministrativi                                              Pag. 12 di 21

Articolo 11. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI                                         Pag. 12 di 21
Articolo 12. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI                                     Pag. 12 di 21

GLOSSARIO                                                                                  Pag. 13 di 21

ALLEGATO 1 – Tabella riepilogativa dei limiti, franchigie e scoperti Modulo Fisioterapia   Pag. 16 di 21
ALLEGATO 2 – Tabella dei coefficienti                                                      Pag. 17 di 21
ALLEGATO 3 – Fac-simile Questionario Sanitario                                             Pag. 20 di 21
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
                                                                                                                                 CHE COSA E' ASSICURATO

                                              PREMESSA
                                                Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo Fisioterapia (d'ora in poi il
             Questionario Sanitario: è il       Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare, per sé o per conto di
   documento in cui sono riportate le           altro soggetto (d'ora in poi l'Assicurato) da Intesa Sanpaolo RBM Salute (d'ora in poi la
   dichiarazioni dell'Assicurato sul suo        Compagnia) insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi Polizza) o in un secondo
stato di salute, ha validità al massimo         momento e integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione.
       fino alla scadenza della quinta          La sottoscrizione del Modulo è subordinata alla compilazione di un Questionario Sanitario
   annualità di polizza successiva alla         per verificare che l'Assicurato abbia le condizioni di assicurabilità e all'accettazione del
                decorrenza del Modulo
                                                rischio assicurativo da parte della Compagnia.

                                                Sono previsti i seguenti regimi di erogazione delle prestazioni:
  Network: è la rete convenzionata di
      Previmedical - Servizi per sanità         ASSISTENZA DIRETTA
        integrativa S.p.A., costituita da       Modalità di erogazione delle prestazioni in base alla quale la Compagnia paga le
             ospedali, istituti a carattere     prestazioni sanitarie in copertura, autorizzate dalla Centrale Operativa, direttamente alla
         scientifico, case di cura, centri      struttura sanitaria del Network.
diagnostici, poliambulatori, laboratori,
                                                Se l’Assicurato vuole utilizzare una struttura convenzionata o un medico convenzionato del
centri fisioterapici, medici specialisti e
                                odontoiatri
                                                Network è necessario che acceda tramite il regime di Assistenza diretta.

                                                REGIME RIMBORSUALE
                                                Modalità di erogazione delle prestazioni in base alla quale la Compagnia rimborsa le spese
                                                sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dall'Assicurato e
                                                che non rientrano nel Network, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Modulo.

                      Sezione II
                                                NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

                                                   NON DIMENTICHI
                                                   di verificare anche quali
                                                   sono le esclusioni e i limiti
                                                   di indennizzo delle
                                                   coperture di suo interesse
                                                   (articolo 2 e 3)

                                                Il Modulo prevede il pagamento o il rimborso delle spese per trattamenti fisioterapici a
                                                seguito di infortunio, gravi eventi morbosi e gravi invalidità o malattia.

                                                L'importo delle spese varia in base al livello di copertura scelto dal Cliente tra quelli previsti
                                                dal Modulo, denominati Silver, Gold e Platinum.

                                                Condizioni specifiche, massimali ed esclusioni dei livelli di copertura sono riassunti nella
                                                Tabella riepilogativa dei livelli di copertura dell'art. 1 e nelle disposizioni relative a ciascuna
   unione civile: l'unione costituita tra       garanzia.
    soggetti maggiorenni dello stesso
   sesso nelle modalità previste dalla          Il Modulo è acquistabile indipendentemente dall'acquisto di altri Moduli.
         Legge 20 maggio 2016, n.76
                                                Si ricorda che per questo Modulo:
         convivenza more uxorio: è la
                                                    -   il nucleo familiare è rappresentato dal coniuge o dalla persona unita civilmente o
 relazione affettiva e solidaristica che
   lega due persone in comunione di                     dal convivente more uxorio e dai figli, anche della persona unita civilmente e del
  vita senza il vincolo del matrimonio.                 convivente more uxorio, anche se non conviventi
                                                    -   l'annualità di polizza va dalla data di inizio delle coperture del Modulo o dalla data
     Tacito rinnovo: la scadenza della                  del tacito rinnovo delle stesse, fino alla data di scadenza della polizza.
     polizza si rinnova di anno in anno
       senza necessità di un consenso           I soggetti assicurati devono essere indicati dal Cliente nel modulo di polizza sottoscritto
                    esplicito del Cliente.      all'atto di acquisto della polizza o nell'Appendice contrattuale sottoscritta successivamente
                                                all'acquisto della polizza.

                                                Il Cliente può assicurare se stesso e/o uno o più componenti del suo Nucleo Familiare.

                                                                          1/21
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
                                                                                                                         CHE COSA E' ASSICURATO

                                       Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza
                                       Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non
                                       coincidere con l’Assicurato.

                                       L’Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture.

                                      ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO
                                      Con il Modulo gli Assicurati possono ricevere il pagamento o il rimborso di trattamenti
                                      fisioterapici a fini riabilitativi a seguito di:

                                            a) infortunio documentato dal verbale di Pronto Soccorso
                                            b) gravi eventi morbosi e gravi invalidità (ictus, sclerosi multipla, sclerosi laterale
                                               amiotrofica, morbo di parkinson)
                                            c) malattia (artrosi, periartrite, tendinite, sindromi algiche vertebrali, disturbi dovuti ad
             Ad es. sciatalgia                 ernie discali, cruralgia, brachialgia)
                                      Si precisa che:
                                            -  l'infortunio deve essere documentato dal verbale del Pronto Soccorso;
                                            -  i gravi eventi morbosi, le gravi invalidità e le malattie devono essere certificati da un
                                               medico con specializzazione inerente alla patologia denunciata.
                                      I trattamenti devono essere effettuati presso un Centro Medico autorizzato.

                                      Il Modulo prevede 3 livelli di copertura SILVER, GOLD e PLATINUM, ciascuno caratterizzato
                                      dalle medesime garanzie e da diversi massimali e diversi livelli di indennizzo/rimborso.

                                                                             SILVER                  GOLD                   PLATINUM
                                      Trattamenti riabilitativi
                                      Massimale complessivo                € 1.050                   € 2.000                  € 2.750
                                                 di cui in Network          € 700                    € 1.500                  € 2.000
                                         di cui fuori Network/SSN           € 350                     € 500                    € 750
                                                        Condizioni entro 60 gg dalla prima   entro 90 gg dalla prima entro 120 gg dalla prima
                                                                           seduta                    seduta                   seduta
                                      Trattamenti. riabilitativi da
                                      infortunio
                                             in/fuori Network/SSN      max. € 35 a seduta      max. € 45 a seduta       max. € 55 a seduta
                                      Trattamenti riabilitativi da
                                      gravi eventi morbosi o
                                      gravi invalidità
                                             in/fuori Network/SSN      max. € 30 a seduta      max. € 40 a seduta       max. € 50 a seduta
                                      Trattamenti riabilitativi da
                                      malattia (extraricovero)
                                             in/fuori Network/SSN      max. € 15 a seduta      max. € 25 a seduta       max. € 35 a seduta

                                      Se l’Assicurato non ha sottoscritto anche il Modulo Ricoveri e interventi i giorni per effettuare
                                      i trattamenti vanno contati dalla prima prestazione fisioterapica eseguita successivamente
                                      al giorno in cui termina il ricovero.
                                      Se l’Assicurato ha sottoscritto anche il Modulo Ricoveri e interventi, i giorni per effettuare i
                                      trattamenti vanno contati dalla prima prestazione fisioterapica eseguita successivamente al
                                      giorno in cui termina il periodo di copertura per i trattamenti fisioterapici dopo il ricovero.
                                      Il periodo di copertura per i trattamenti fisioterapici dopo il ricovero dipende dal livello di
                                      copertura prescelto nel Modulo Ricoveri e interventi.

                                      Facciamo un esempio:
                                      Se il Modulo Ricoveri e Interventi prevede la copertura delle spese post ricovero livello
                                      Silver nei 60 giorni dopo il ricovero, il presente Modulo copre le spese relative alle
                                      prestazioni effettuate successivamente ai 60 giorni di post ricovero entro i massimali
                                      previsti dal livello di copertura prescelto.

                                                                2/21
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia                                                       CHE COSA NON E'
                                                                                                                                     ASSICURATO

 malattia del motoneurone: gruppo di            ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO
             patologie neurologiche che
          affliggono selettivamente i soli
       motoneuroni, le cellule cerebrali        2.1 Persone non assicurabili
     (neuroni) che controllano l'attività
 della muscolatura volontaria, tra cui          Non è possibile assicurare le persone che:
              la parola, la camminata, la
  deglutizione, il respiro e i movimenti
                                                1) al momento della sottoscrizione della polizza o dell’Appendice contrattuale:
                       generali del corpo.
            Sclerosi laterale amiotrofica:
                                                   a. abbiano più di 70 anni o, se sono state già assicurate con il Modulo nei precedenti 5
   patologia neurologica progressiva                   anni e in tale periodo il Cliente non ha mai dato disdetta dalla polizza o dal Modulo
         che colpisce le cellule nervose               di cui erano assicurate, abbiano più di 75 anni
             (neuroni) che controllano la          b. siano affette da alcolismo, tossicodipendenza e sieropositività HIV
               muscolatura volontaria. La          c. non siano residenti in Italia
                      degenerazione e la           d. siano affette da sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia di
conseguente morte del motoneurone                      Alzheimer o di un'altra forma di grave disabilità (escluso il morbo di Parkinson, se in
      (superiore e inferiore) provocano
                                                       forma iniziale)
                        un'interruzione dei
messaggi diretti ai muscoli e, infine, la
                                                   e. abbiano un’invalidità permanente con soglia uguale o superiore al 33% o abbiano
perdita della capacità del cervello di                 fatto domanda per ottenerla
 dare avvio e controllare i movimenti              f. siano affette da disturbi neurologici del movimento o da patologie del sistema
                                  volontari.           nervoso centrale (ad es: malattia del motoneurone, paresi, plegie, ascessi
       sclerosi multipla: è una delle più              intracranici, idrocefalo, encefaliti, meningiti, forma non iniziale del morbo di
     comuni malattie che colpiscono il                 Parkinson, Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), Sclerosi multipla o distrofia muscolare
                sistema nervoso centrale.          g. siano affette da Lupus eritematoso sistemico (LES)
          È una patologia infiammatoria
                           demielinizzante
Lupus eritematoso sistemico: malattia
                                                Sono inoltre inassicurabili le persone che abbiano almeno sei delle seguenti condizioni:
         autoimmune cronica di natura             a. essere affetto da patologie dell'apparato osteoarticolare/muscolare (escluso artrosi)
   infiammatoria che può colpire vari                 (ad es: artrite, ernie discali)
 distretti anatomici del corpo umano.             b. avere subito traumi/lesioni che abbiano comportato intervento chirurgico e/o
  connettivite mista: malattia rara del               ingessatura
      tessuto connettivo caratterizzata           c. essere state affette da connettivite mista e/o indifferenziata
 dalla combinazione tra i segni clinici           d. essere affette da poliartrite nodosa
 del lupus eritematoso sistemico (LES),
                                                  e. essere affette da sclerodermia
      della sclerosi sistemica (SS), della
      polimiosite (PM) (si vedano questi
                                                  f. essere affette da forma iniziale di Parkinson o altre disabilità non gravi
    termini) e/o dell'artrite reumatoide          g. nei 2 anni precedenti essere state impossibilitate a svolgere le mansioni professionali
                                      (AR).            (per i lavoratori attivi) o le azioni quotidiane abituali (per i non lavoratori) a causa di
       sclerodermia: malattia sistemica                ragioni non traumatiche legate allo stato di salute per più di 15 giorni consecutivi
  cronica a patogenesi autoimmune,
                   caratterizzata da fibrosi
       (ispessimento) della cute e degli        Se, nel corso dell'annualità di polizza, l’Assicurato compie 80 anni, le coperture del Modulo
   organi interni, alterazioni dei vasi di      cesseranno alla scadenza dell’annualità di polizza e non sarà più possibile rinnovarle
         piccolo calibro e anomalie del         tacitamente
                      sistema immunitario
                                                2.2 Esclusioni per tutte le garanzie
   da sapere: si intende il trattamento
     successivo a quello di prima linea         Sono esclusi dalla garanzia i trattamenti fisioterapici di mantenimento.
 volto alla salvaguardia degli obiettivi        Non sono coperte le prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi
 raggiunti sul piano della riabilitazione       estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere, anche se con annesso Centro
                     fisica e funzionale.       Medico.
                                                La Compagnia non fornisce alcuna prestazione in caso di:
 stato di ubriachezza: sussiste quando
                                                1. infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere o in conseguenza
  il tasso alcolemico risulta superiore a
                    0,8 grammi per litro            di proprie azioni delittuose o atti auto lesivi
                                                2. infortuni, patologie e intossicazioni conseguenti ad uso non cronico di sostanze
da sapere: la scala francese si utilizza            alcoliche, di psicofarmaci, di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o
per rappresentare il livello di difficoltà          allucinogeni
      complessiva di un'arrampicata             3. infortuni che derivano dalla pratica dei seguenti sport: salto dal trampolino con gli sci o
                                                    idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, immersioni con autorespiratore, football americano,
                                                    pugilato, atletica pesante, lotta in tutte le sue forme, alpinismo con scalata di rocce e
                                                    ghiacciai superiore al 3° grado della scala francese, speleologia, sport aerei, sport che
                                                    comportano l’uso di veicoli o natanti a motore (e relative corse, gare, prove); mountain
                                                    bike e “downhill”
                                                4. infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove e allenamenti
                                                5. conseguenze di guerre, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti con
                                                    movente politico o sociale a cui l’Assicurato abbia preso parte volontariamente, atti di
                                                    terrorismo
                                                6. conseguenze dirette o indirette di contaminazioni nucleari, trasmutazioni del nucleo
                                                    dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche,
                                                    salvo l’uso terapeutico

                                                                          3/21
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia                                                   QUANDO COMINCIANO E
                                                                                                                              FINISCONO E COPERTURE

                                               7.    conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti
                                               8.     spese in conseguenza di malattie mentali e di malattie o infortuni derivanti
                              da sapere
                                                     dall’assunzione di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
     Elencate nel capitolo 5 (DISTURBI
      PSICHICI) della 9° revisione della
                                               9.    prestazioni, cure e interventi per conseguenze o complicanze di infortuni o malattie non
   Classificazione Internazionale delle              indennizzabili ai sensi di polizza
                     Malattie (ICD9-CM         10.   trattamenti di medicina alternativa o complementare
   dell'Organizzazione Mondiale della          11.   prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi e prestazioni non effettuate
              Sanità). La Classificazione            da medico o Centro medico
 internazionale delle malattie (ICD) è         12.   spese per prestazioni di routine o controllo
      un sistema di classificazione che        13.   spese sostenute in strutture non autorizzate dalla legge o onorari di medici non iscritti
organizza le malattie ed i traumatismi
                                                     all’albo professionale o privi di abilitazione professionale
   in gruppi sulla base di criteri definit
                                               14.   conseguenze dirette o indirette di Pandemie.
                  medicina alternativa e
complementare: si intende un gruppo            ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI ALLE COPERTURE
 eterogeneo di terapie mediche e di            Non sono previsti franchigie e scoperti per le prestazioni del Modulo.
    promozione della salute che non
            fanno parte della medicina         ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE
      convenzionale. In particolare, si        La copertura vale in tutto mondo. I danni sono liquidati in Italia e rimborsati in euro.
 definisce medicina complementare
                                               Per le prestazioni all'estero non è garantito il regime di Assistenza diretta ma le relative
            l'uso di terapie non provate
   scientificamente in associazione a          spese possono essere presentate a rimborso.
   terapie convenzionali, mentre per           Le spese sostenute all'estero sono rimborsate in euro, al cambio medio della settimana in
      medicina alternativa si intende          cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della Banca Centrale Europea.
      l'utilizzo esclusivo di metodi non
                           convenzionali.      ARTICOLO 5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
                                               Il Cliente e l'Assicurato devono rilasciare dichiarazioni precise, complete e non reticenti; se
Pandemia: epidemia la cui diffusione
                                               non lo fanno, possono perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo e può cessare
interessa intere collettività in più aree
 geografiche del mondo, con un alto            l'assicurazione
 numero di casi gravi e una mortalità          Il Cliente, l’Assicurato, i relativi familiari e aventi diritto consentono a Intesa Sanpaolo RBM
     elevata. Il suo stato di esistenza è      Salute di verificare, tramite indagini o accertamenti, la veridicità di tutte le dichiarazioni e i
      determinato dall'Organizzazione          dati acquisiti (es. legami familiari, familiari a carico), elementi necessari per valutare
        Mondiale della Sanità (OMS) e          l’operatività delle coperture assicurative.
   recepito dal Ministero della Salute.

                                               Se la Compagnia viene a conoscenza del fatto che l’Assicurato, al momento dell’acquisto
                                               del Modulo da parte del Cliente, era inassicurabile le coperture cessano da quando la
  Riferimenti normativi: come previsto         Compagnia ne è venuta a conoscenza.
    dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del
                           Codice Civile       Se l’Assicurato diventa alcolista, tossicodipendente, affetto da sieropositività HIV o da
                                               sindromi a essa correlate le coperture del Modulo terminano e la Compagnia, a fronte
                                               della comunicazione del Cliente o dell’Assicurato restituisce al Cliente, al netto delle
                                               imposte, i premi eventualmente incassati dopo che sia venuta a conoscenza della perdita
                                               dei requisiti di assicurabilità.

                                               Perché è importante fornire alla Compagnia le informazioni corrette
                                               Se il Cliente o l’Assicurato comunicano alla Compagnia informazioni inesatte che sono
                                               rilevanti per la validità della polizza (come a esempio la data nascita dell’Assicurato),
                                               l’Assicurato può perdere tutto o in parte il diritto all’indennizzo in caso di sinistro.

                                               ARTICOLO 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE
                                               Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel Modulo di polizza o
                                               nell'Appendice Contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato e terminano alla
                                               data di scadenza della polizza.
                                               Alla scadenza di ciascuna annualità di polizza le coperture si rinnovano tacitamente per un
                                               ulteriore anno, a meno che il Cliente o la Compagnia dia disdetta dalla polizza o dal
                                               Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione
                                               della polizza.

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Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
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                                      Il rinnovo tacito del Modulo è possibile al massimo fino alla scadenza della quinta annualità
                                      successiva a quella della decorrenza della polizza.
                                      A tale scadenza, se il Modulo è ancora acquistabile, sarà possibile rinnovare le coperture
                                      del Modulo alle condizioni vigenti a tale data, a condizione che venga compilato un
                                      nuovo Questionario Sanitario per consentire alla Compagnia di verificare i requisiti
                                      assicurabilità.
                                      In ogni caso, al compimento degli 80 anni dell'Assicurato, alla scadenza della successiva
                                      annualità di polizza, le coperture del Modulo non saranno più rinnovabili.
                                      ESEMPI
                                       1. Il Cliente sottoscrive XME Protezione il 31/01/2021. Il 10 ottobre 2022 acquista anche il
                                          Modulo Fisioterapia. In assenza di disdetta della polizza o del Modulo da parte del
                                          Cliente o della Compagnia le coperture del Modulo Fisioterapia si rinnovano
                                          tacitamente di anno in anno fino al 31/01/2027. Il Cliente potrà sottoscrivere
                                          nuovamente il Modulo Fisioterapia, ove ancora commercializzato, compilando un
                                          nuovo Questionario Sanitario.

                                       2.   Il Cliente sottoscrive XME Protezione il 31/01/2021 e acquista contestualmente il Modulo
                                            Ricoveri e interventi. Il 10 ottobre 2022 acquista anche il Modulo Fisioterapia. In assenza
                                            di disdetta della polizza o dei Moduli le coperture si rinnovano tacitamente di anno in
                                            anno, il Modulo Ricoveri e interventi fino al 31/01/2026 e il Modulo Fisioterapia fino al
                                            31/01/2027. Il Cliente potrà sottoscrivere nuovamente il Modulo Ricoveri e Interventi ed
                                            il Modulo Fisioterapia, ove ancora commercializzati, compilando i rispettivi Questionari
                                            Sanitari.

                                      ARTICOLO 7. DETERMINAZIONE DEL PREMIO
                                      Ad ogni annualità di polizza successiva a quella dell’acquisto il premio del Modulo:
                                       - è incrementato in funzione dell’età dell’Assicurato
                                       - può variare in caso di eventuali cambi di residenza comunicati dall’Assicurato.

                                      I criteri di incremento e variazione del premio sono indicati nell’Allegato 2 – Tabella dei
                                      coefficienti, che è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

                                      ARTICOLO 8. MODIFICHE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
                                      La Compagnia può variare unilateralmente i coefficienti per il calcolo del premio del
                                      Modulo, comunicandolo al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture.
                                      In questo caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo, per iscritto o
                                      seguendo le modalità indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia.
                                      Se il Cliente non effettua la disdetta, le coperture del Modulo si rinnovano tacitamente alle
                                      nuove condizioni di premio.

                                      ARTICOLO 9. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
                                      Se l’Assicurato diventa alcolista, tossicodipendente, affetto da sieropositività HIV o da
                                      sindromi a essa correlate le coperture del Modulo cessano e deve comunicarlo alla
                                      Compagnia che, in tal caso, restituisce al Cliente, al netto delle imposte, i premi
                                      eventualmente incassati dopo che sia venuta a conoscenza della perdita dei requisiti di
                                      assicurabilità.
                                      Se l’Assicurato modifica in corso di durata del Modulo la propria residenza, deve
                                      comunicarlo tempestivamente alla Compagnia, inviando apposita comunicazione c/o
                                      Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., via San Francesco d’Assisi, 10, 10122 Torino.

                                                                5/21
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
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                                               NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO
                    Sezione III
                                               ARTICOLO 10. DENUNCIA DEL SINISTRO
                                               L'Assicurato può denunciare un sinistro in regime di assistenza diretta o in regime rimborsuale
                                               contattando la Centrale Operativa al numero 800.124.124.
                                               L’Assicurato può denunciare un sinistro in regime di assistenza diretta o in regime
                                               rimborsuale anche tramite:
                                               - App Modulo Salute messa a disposizione da Intesa Sanpaolo RBM Salute
                                               - App Intesa Sanpaolo Assicurazioni messa a disposizione da Intesa Sanpaolo Assicura
                                               - Internet Banking di Intesa Sanpaolo.

                                               In alternativa l'Assicurato può denunciare il sinistro, limitatamente al regime rimborsuale,
                                               inviando richiesta scritta a:
                                               Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.
                                               c/o Previmedical S.p.A.
                                               Via E. Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV)
                                               oppure all’indirizzo pec comunicazioni@pec.intesasanpaolorbmsalute.com o all’indirizzo e-
                                               mail sinistrixmp@intesasanpaolorbmsalute.com.
                                               Il Cliente può denunciare il sinistro in regime rimborsuale anche nell'Area Clienti messa a
                                               disposizione da Intesa Sanpaolo Assicura, che gestisce l'Area Clienti di XME Protezione.
                                               10.1 Procedura di accesso alle prestazioni - Regime di assistenza diretta

                                               Per attivare le prestazioni assicurative ed effettuare la denuncia di sinistro l’Assicurato deve
                                               contattare la Centrale Operativa ai numeri: dall'Italia: 800.124.124 dall'Estero:
                                               +39.02.30328013. La Centrale Operativa è disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle
                                               20.00. L’Assicurato deve indicare con precisione:
                                                  •     cognome e nome, data di nascita e telefono di chi ha bisogno della prestazione
                                                  •     prestazione da effettuare
                                                  •     diagnosi o quesito diagnostico
                                               L'elenco delle strutture è consultabile sul sito www.intesasanpaolorbmsalute.com. Si può
                                               invece verificare l'elenco dei medici convenzionati telefonando al numero 800.124.124.
                                               L'elenco delle strutture convenzionate aggiornato è consultabile, inoltre, sul sito internet _
                                               www.intesasanpaoloassicura.com.

                                               Inviando la documentazione richiesta, la Centrale Operativa emette un VoucherSalute®
                                               che deve essere presentato alla Struttura sanitaria scelta, insieme alla prescrizione medica.
                                               Non rientrano nella garanzia le richieste dirette alle strutture sanitarie.

                                               10.1.1 Documenti da trasmettere alla Centrale operativa
          da sapere: il presidio medico        -    prescrizione medica (compresa la prescrizione medica elettronica) in corso di validità
       pubblico sostitutivo fa parte del            secondo la normativa regionale vigente, che contiene il quesito diagnostico/diagnosi e
Sistema di Emergenza Territoriale e ne              la patologia per la quale è richiesta la prestazione specificata
     fanno parte ad esempio i Punti di         -    in caso di infortunio devono essere presentati anche:
        Primo Soccorso ed il servizio di            Ø referto del Pronto Soccorso redatto entro 7 giorni dall'infortunio; se non ci sono
    continuità assistenziale (ex guardia
                                                        strutture di Pronto Soccorso nel luogo in cui si è verificato l'infortunio, l'Assicurato
                                medica)
                                                        può presentare un certificato emesso da un presidio medico pubblico sostitutivo. In
                                                        alternativa alla trasmissione del referto del Pronto Soccorso, l'Assicurato può
                                                        chiedere, entro 7 giorni dall'infortunio, di essere visitato a sue spese da un medico
                                                        legale indicato e incaricato dalla Compagnia. La spesa massima garantita della
                                                        visita è di 55 euro e non può esserne richiesto il rimborso.
                                                    Ø se l'infortunio è responsabilità di un terzo: anche il nominativo e il recapito del terzo
                                                        responsabile.
                                                    Ø In caso di incidente stradale: con la prima richiesta di attivazione di Assistenza
                                                        diretta, per prestazioni sanitarie necessarie in conseguenza dell'incidente,
                                                        l'Assicurato deve inviare anche il verbale dell'incidente redatto dalle forze
                                                        dell'ordine o il Modulo CID (constatazione amichevole);
                                               -    eventuale altra documentazione che si rendesse necessaria per valutare correttamente
                                                    e poter autorizzare il sinistro.

                                                                         6/21
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
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                                      10.1.2 Ricerca della struttura
                                      L'Assicurato può cercare la struttura sanitaria convenzionata dove effettuare la prestazione
                                      sul    sito   internet     www.intesasanpaolorbmsalute.com       o    sul    sito    internet
                                      www.intesasanpaoloassicura.com o telefonando alla Centrale operativa.

                                      Se l'Assicurato ha necessità di ricevere la prestazione entro 30 giorni dal ricevimento del
                                      voucher, se disponibili, sono individuate fino a 3 strutture convenzionate alternative in grado
                                      di garantire la prestazione entro 30 giorni dal rilascio del voucher.
                                      La Compagnia indica le strutture sanitarie più vicine alla residenza dell'Assicurato e, se
                                      possibile, che garantiscono la prestazione entro 30 giorni.
                                      L'Assicurato potrà comunque scegliere di effettuare la prestazione in una struttura sanitaria
                                      diversa, in base alle proprie esigenze.

                                      Importante per lei:
                                      Per le prestazioni che hanno un limite massimo di giorni per poter essere usufruite (come i
                                      trattamenti riabilitativi) o se è vicina la scadenza della copertura assicurativa, si ricorda
                                      di chiedere per tempo il rilascio del VoucherSalute® perché la sua validità in questi casi è
                                      condizionata ai minori giorni che mancano a raggiungere il limite previsto dalla garanzia
                                      o la fine della copertura.

                                      La prestazione richiesta deve essere in ogni caso effettuata entro il termine della validità del
                                      Modulo.

                                      Facciamo un esempio
                                      Esempio: se la scadenza del Modulo è il 30 novembre e il VoucherSalute® è stato
                                      emesso il 10 Novembre, la prestazione deve essere eseguita entro i 20 giorni
                                      successivi.

                                      Se l’Assicurato non si attiva per tempo non è garantita l’esecuzione della prestazione entro
                                      30 giorni e pertanto la copertura potrebbe non operare.

                                      Se superati positivamente i controlli amministrativi e medico assicurativi della richiesta, la
                                      Centrale Operativa:
                                      •   rilascia all'Assicurato un VoucherSalute® entro 7 giorni di calendario dalla richiesta
                                          completa della documentazione giustificativa, dove sono evidenziate le eventuali
                                          spese a carico dell'Assicurato (per es.: franchigie, scoperti)
                                      •   se richiede integrazioni alla documentazione sanitaria, il termine di 7 giorni decorre dal
                                          giorno di ricevimento della documentazione completa
                                      •    invia il voucher all’Assicurato per mail o sms (a seconda della scelta dell’Assicurato) e
                                          alla struttura convenzionata. Se l’Assicurato non ha uno smartphone, per accedere alla
                                          struttura sanitaria deve scegliere come mezzo di ricezione del voucher la mail, che
                                          dovrà poi essere stampata e presentata alla struttura sanitaria.

                                      10.1.3 Validità e riemissione del VoucherSalute®
                                      Il VoucherSalute® è valido 30 giorni dalla data di emissione.
                                       Se è scaduto da massimo 7 giorni: il Cliente può chiederne la riemissione immediata entro 7
                                      giorni di calendario dal giorno della scadenza tramite la propria Area Riservata senza dover
                                      allegare di nuovo la documentazione già trasmessa.
                                      Se è scaduto da più di 7 giorni: l'Assicurato deve chiedere l'emissione di un nuovo Voucher
                                      Salute®, allegando di nuovo tutta la documentazione necessaria.

                                      Il VoucherSalute® è rinnovabile dal 20° giorno dalla sua emissione al massimo per altre
                                      due volte, quindi con una validità complessiva di 90 giorni, a meno di limiti di
                                      permanenza in copertura che intervengano prima dei 90 giorni per raggiungimento del
                                      termine previsto per usufruire della garanzia o per cessazione della copertura.

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Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
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                                      Facciamo un esempio:
                                      Il VoucherSalute® è emesso il 01/03/2021; a partire dal 20/03/2021 l’Assicurato che non lo
                                      ha ancora utilizzato potrà generarne uno nuovo che ha 30 giorni di validità dalla sua
                                      nuova emissione. Il primo VoucherSalute® non può più essere utilizzato. È consentita una
                                      ulteriore emissione del VoucherSalute®, per una validità di altri 30 giorni. In ogni caso, se il
                                      primo VoucherSalute® è stato emesso il 01/03/2021 la durata complessiva di validità,
                                      anche in caso di utilizzo di entrambe le possibilità di riemissione, non può superare la
                                      data del 29/05/2021, per un totale 90 giorni dal 01/03/2021.

                                      Se la riemissione è richiesta prima che siano finiti i 30 giorni di validità (e comunque dal 20°
                                      giorno di emissione del voucher), gli eventuali giorni di validità non usufruiti sono persi.
                                      Il voucher non può essere annullato dall'Assicurato. Se per motivi eccezionali l'Assicurato ha
                                      necessità di annullarlo, deve contattare la Centrale Operativa.

                                      10.1.4 Modifiche o integrazioni alle prestazioni
                                      L'Assicurato deve comunicare in anticipo ogni modifica o integrazione alla prestazione
                                      autorizzata alla Centrale Operativa, perché questa, se i controlli amministrativi e tecnico
                                      medici danno esito positivo, emetta un nuovo VoucherSalute®.
                                      a) La prenotazione
                                           • ottenuto il voucher, l'Assicurato prenota personalmente la prestazione nella Struttura
                                              convenzionata
                                           • sulla piattaforma informatica messa a disposizione dalla Compagnia, la struttura
                                              sanitaria può vedere il VoucherSalute® emesso e lo può verificare in fase di
                                              prenotazione dell'appuntamento
                                           • dalla stessa piattaforma la Struttura può confermare alla Centrale operativa la data
                                              di esecuzione della prestazione.
                                      L'Assicurato non può fissare l'appuntamento con la Struttura convenzionata se non è già in
                                      possesso del VoucherSalute®. Eventuali disservizi che derivino da una diversa modalità di
                                      contatto con la Struttura convenzionata comportano il mancato rilascio del VoucherSalute®
                                      e la mancata autorizzazione della prestazione sanitaria in regime di Assistenza diretta.

                                      b) Centrale Operativa non attivata
                                      Se l'Assicurato accede a strutture Sanitarie convenzionate senza rispettare gli obblighi di
                                      attivazione preventiva della Centrale Operativa, la prestazione non può essere liquidata in
                                      regime di Assistenza diretta né a Rimborso.

                                      c) Dopo la prestazione
                                         •  L'Assicurato deve controfirmare la fattura emessa dalla Struttura convenzionata, in
                                            cui è esplicitata l'eventuale quota a carico dello stesso (prestazioni non previste dal
                                            Modulo)
                                         • la Compagnia effettua il pagamento al Network delle spese indennizzabili a termini
                                            di polizza
                                         •  il pagamento diretto delle spese, nei termini previsti dal presente Modulo, è
                                            effettuato dopo aver ricevuto da parte della struttura sanitaria la fattura e la
                                            documentazione medica richiesta in sede di autorizzazione all'Assicurato oppure
                                            alla Struttura convenzionata (prescrizione medica, diagnosi o quesito diagnostico,
                                            …)

                                      10.1.5 Casi di rifiuto del sinistro
                                      La Compagnia respinge la richiesta di sinistro nei seguenti casi:

                                           •    garanzia non prevista
                                           •    patologia mancante o incongruente con la prestazione
                                           •    assenza totale di documentazione o documentazione illeggibile
                                           •    copertura assente
                                           •    struttura sanitaria/medico o prestazione non convenzionata
                                           •    mancata indicazione della struttura o del medico convenzionati
                                           •    prescrizione medica scaduta
                                           •    mancata indicazione della prestazione da effettuare
                                           •    massimale esaurito
                                           •    presentazione di più richieste per la stessa prestazione
                                           •    annullamento della richiesta di autorizzazione da parte dell'Assicurato

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Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
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                                      10.2. Procedura di accesso alle prestazioni - Regime rimborsuale
                                      L'Assicurato o il Cliente possono richiedere il rimborso delle spese sostenute contattando la
                                      Centrale Operativa al numero 800.124.124.
                                      L’Assicurato può richiedere il rimborso delle spese sostenute anche tramite:
                                      - App Modulo Salute messa a disposizione da Intesa Sanpaolo RBM Salute
                                      - App Intesa Sanpaolo Assicurazioni messa a disposizione da Intesa Sanpaolo Assicura
                                      - Internet Banking di Intesa Sanpaolo.
                                      In alternativa l'Assicurato può richiedere il rimborso delle spese sostenute, inviando richiesta
                                      scritta a:

                                      Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.
                                      c/o Previmedical S.p.A.
                                      Via E. Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV)

                                      oppure all’indirizzo pec comunicazioni@pec.intesasanpaolorbmsalute.com o all’indirizzo
                                      email sinistrixmp@intesasanpaolorbmsalute.com.
                                      Il Cliente può richiedere il rimborso delle spese sostenute anche nell'Area Clienti messa a
                                      disposizione da Intesa Sanpaolo Assicura, che gestisce l'Area Clienti di XME Protezione.
                                      Le prestazioni devono:
                                              •   essere effettuate da personale specializzato (medico, fisioterapista)
                                              •   essere accompagnate dalla diagnosi o quesito diagnostico (indicazione della
                                                  patologia o sospetta tale)
                                              •   essere fatturate da Istituto di Cura o da Centro Medico. La fattura emessa da
                                                  studio medico, medico specialista o fisioterapista deve riportare in modo
                                                  evidente e leggibile la specializzazione del professionista coerente con la
                                                  diagnosi.
                                      La documentazione deve essere intestata alla persona che ha ricevuto la prestazione
                                      sanitaria e riportarne i dati anagrafici. Tale persona è quella che riceve il rimborso della
                                      spesa sostenuta per la prestazione sanitaria.

                                      La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la documentazione in originale.

                                           a) Richiesta di rimborso cartacea
                                      Per ottenere il rimborso, al termine del ciclo di cure, non appena disponibile la
                                      documentazione medica completa, l'Assicurato può compilare il modulo di denuncia
                                      sinistro      (disponibile     sul     sito    www.intesasanpaolorbmsalute.com           oppure
                                      www.intesasanpaoloassicura.com). Le richieste di rimborso devono essere presentate al
                                      termine della cura.
                                      Nel caso in cui non venga utilizzato tale modulo, la Compagnia prende in carico la
                                      richiesta di rimborso solo se in essa sono riportate integralmente tutte le informazioni presenti
                                      nel modulo. In ogni caso l'Assicurato deve allegare alla richiesta di rimborso copia dei
                                      seguenti documenti:
                                      1. documentazione quietanzata del pagamento delle spese (fatture, parcelle, ricevute),
                                      emessa da Istituto di cura o da Centro medico. La fattura emessa da studio medico,
                                      medico specialista o fisioterapista deve riportare in modo evidente e leggibile la
                                      specializzazione del professionista (indicazione del titolo di studio) che deve essere
                                      coerente con la diagnosi. La documentazione di spesa deve avere la marca da bollo nei
                                      casi normativamente previsti e deve essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni
                                      di legge, a pena di inammissibilità della domanda di rimborso. In caso contrario, la
                                      domanda di rimborso è sospesa per 15 giorni; se non è integrata entro tale periodo, la
                                      domanda è respinta. L'Assicurato può comunque inserire una nuova domanda di rimborso,
                                      purché accompagnata da fattura fiscalmente in regola
                                      2. prescrizione medica (compresa quella elettronica) in corso di validità secondo le norme
                                      regionali, che attesta la natura della patologia e le prestazioni effettuate. È necessaria la
                                      prescrizione del medico di base o dello specialista la cui specializzazione è inerente alla
                                      patologia denunciata.

                                                                9/21
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
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                                      3. in caso di infortunio devono essere presentati anche:
                                          -   referto del Pronto Soccorso redatto entro 7 giorni dall'infortunio; se non ci sono
                                              strutture di Pronto Soccorso nel luogo in cui si è verificato l'infortunio, l'Assicurato può
                                              presentare un certificato emesso da un presidio medico pubblico sostitutivo. In
                                              alternativa alla trasmissione del referto del Pronto Soccorso, l'Assicurato può
                                              chiedere, entro 7 giorni dall'infortunio, di essere visitato a sue spese da un medico
                                              legale indicato e incaricato dalla Compagnia. La spesa massima garantita della
                                              visita è di 55 euro e non può esserne richiesto il rimborso.
                                          -   se l'infortunio è responsabilità di un terzo, anche il nominativo e il recapito del terzo.
                                      In caso di incidente stradale: con la prima richiesta di rimborso, per prestazioni sanitarie
                                      necessarie in conseguenza dell'incidente, l'Assicurato deve inviare anche il verbale
                                      dell'incidente redatto dalle forze dell'ordine o il Modulo CID (constatazione amichevole).
                                      4. eventuale altra documentazione che si rendesse necessaria per valutare correttamente
                                          e poter liquidare il sinistro
                                      Il modulo e gli allegati devono essere inviati a:
                                                                         Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.
                                                                               c/o Previmedical S.p.A.
                                                                                 Ufficio Liquidazioni
                                                                     Via E. Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV)

                                           a) Richiesta di rimborso on line

                                      In alternativa alla procedura di rimborso cartaceo, il Cliente può inviare on line la propria
                                      richiesta, con la documentazione giustificativa medica e di spesa dalla propria Area Clienti
                                      di Intesa Sanpaolo Assicura.

                                      La documentazione è trasmessa mediante scansione, che la Compagnia considera
                                      equivalente all'originale. La Compagnia si riserva di effettuare, con i medici, i professionisti e
                                      con le Strutture sanitarie, tutti i controlli necessari per prevenire possibili abusi nell'utilizzo di
                                      questo canale.
                                      Chi non ha un accesso a internet, può chiedere il rimborso cartaceo.

                                      La Compagnia respinge la richiesta di sinistro nei seguenti casi:
                                           • garanzia non prevista
                                           • patologia mancante o incongruente con la prestazione
                                           • assenza totale di documentazione o documentazione illeggibile
                                           • copertura assente
                                           • errato inserimento della richiesta
                                           • prescrizione medica scaduta
                                           • massimale esaurito
                                           • presentazione di più richieste per la stessa prestazione
                                           • annullamento della richiesta di rimborso da parte dell'Assicurato

                                      La Compagnia richiede all'Assicurato di integrare la richiesta di rimborso se:
                                           • la documentazione giustificativa è incompleta
                                           •  non è stata indicata correttamente la persona che ha ricevuto la prestazione
                                             sanitaria.

                                      Se l'Assicurato non integra la domanda di rimborso entro 60 giorni di calendario dalla
                                      richiesta della Compagnia, il sinistro è respinto; la domanda può essere ripresentata.

                                      10.3 Data dell'evento
                                      Quella della prima prestazione fisioterapica.

                                      10.4 Lingua della documentazione
                                      La documentazione medica in lingua diversa dall'italiano, dall'inglese, dal francese e dal
                                      tedesco deve essere accompagnata da traduzione in Italiano. Se non c'è la traduzione
                                      eventuali spese sostenute dalla Compagnia per la traduzione sono a carico dell'Assicurato.

                                                                10/21
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
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                                      10.5 Accertamenti della Compagnia
                                      L'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla
                                      Compagnia, fornire ogni informazione necessaria e presentare la documentazione medica
                                      richiesta.

                                      Inoltre, l'Assicurato e, nel caso, i suoi familiari e gli aventi diritto, devono consentire la visita
                                      dei medici incaricati dalla Compagnia e qualsiasi indagine o accertamento ritenuti
                                      necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato
                                      l’Assicurato.

                                      L’accertamento può essere disposto:
                                      -       non prima di 48 ore dalla denuncia del sinistro
                                      -       entro massimo 6 mesi a partire dalla denuncia di sinistro.

                                      10.6 Decesso dell'Assicurato
                                      Se in corso di validità della polizza l'Assicurato decede, gli eredi aventi diritto alla
                                      prestazione per rimborso già denunciato o ancora da denunciare devono:
                                          •    avvisare la Compagnia il prima possibile
                                          •    presentare ulteriore documentazione quale:
                                              § certificato di morte dell'Assicurato
                                              § copia autenticata dell'eventuale testamento o Dichiarazione sostitutiva dell'Atto
                                                   di notorietà, con:
                                                            §     estremi del testamento
                                                            §     dichiarazione se il testamento è l'ultimo valido e non è stato
                                                                  impugnato
                                                            §     indicazione degli eredi testamentari, le loro età e relative capacità
                                                                  di agire;
                                              § se non c'è testamento: dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà (in originale
                                                   o in copia autenticata) resa dal soggetto interessato a pubblico ufficiale dalla
                                                   quale risulti:
                                                            §     che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento
                                                            §      le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi legittimi
                                                            §      che non ci sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote
                                                                  di eredità
                                                    • se ci sono beneficiari minorenni o incapaci di agire: eventuale copia
                                                       autentica di Decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la
                                                       Compagnia a liquidare il capitale e ai beneficiari di riscuotere le quote loro
                                                       destinate
                                                    • fotocopia di un documento d'identità valido e di tessera sanitaria/codice
                                                       fiscale di ciascun erede
                                                    • dichiarazione sottoscritta da tutti gli eredi, con il codice IBAN di un unico
                                                       conto corrente su cui effettuare il bonifico per rimborsare i sinistri presentati
                                                       o ancora da presentare fino alla scadenza della copertura, come regolato
                                                       in questo Modulo.
                                      10.7 Uso di medici e strutture convenzionati
                                      Se l’Assicurato utilizza una struttura convenzionata o un medico convenzionato deve
                                      accedervi solo in Assistenza diretta.
                                      Non è ammesso il Regime rimborsuale.

                                      10.8 Prestazioni intramoenia
                                      Sono considerate prestazioni private, anche se eseguite in strutture pubbliche.
                                      Sono le prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un
                                      ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a
                                      fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa.

                                      10.9 Prestazioni tra due annualità
                                      Le prestazioni effettuate a cavallo di due annualità di polizza rientrano nel massimale
                                      dell'annualità di esecuzione della prestazione stessa.
                                      Non sono ammesse fatture in acconto.

                                                                11/21
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia                                                   TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI
                                                                                                                                          SINISTRI

                                                Facciamo un esempio
                                                Qualora la polizza abbia ricorrenza annua il 20 febbraio 2022 e l’Assicurato richieda un
                                                VoucherSalute® il 10 dicembre 2021 e, in base alla disponibilità dell’agenda della
                                                struttura sanitaria, la prestazione venisse erogata il 20 marzo 2022, sarà indennizzata a
                                                valere su massimale previsto per l’annualità di polizza 2022.

                                                10.10 Imposte e oneri amministrativi
                                                Sono carico dell'Assicurato:
                                                   §   imposte e bolli
                                                   §   oneri amministrativi di qualsiasi natura.
                                                ARTICOLO 11. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI
                                                Assistenza diretta
                                                Se superati positivamente i controlli amministrativi e medico assicurativi della richiesta, la
                                                Centrale operativa:
                                                 •    rilascia all'Assicurato un VoucherSalute® entro 7 giorni di calendario dalla richiesta
                                                      completa della documentazione giustificativa, dove sono evidenziate le eventuali
                                                      spese a carico dell'Assicurato (per es.: franchigie, scoperti)
                                                 •     può richiedere integrazioni alla documentazione sanitaria. Il termine di 7 giorni
                                                      decorre dal giorno di ricevimento della documentazione completa
                                                Regime rimborsuale
                                                La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo eventualmente dovuto all'Assicurato entro
                                                30 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di rimborso completa della
                                                documentazione giustificativa medica e di spesa necessaria.
                                                Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli
                                                interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data
                                                dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale,
                                                escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

                                                ARTICOLO 12. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
                                                II Cliente o l'Assicurato devono comunicare alla Compagnia se hanno stipulato altre
  Riferimento normativo: art. 1910 del          assicurazioni per lo stesso rischio. Se tale comunicazione viene omessa dolosamente, la
                       Codice Civile            Compagnia non è tenuta a pagare l'indennizzo. In caso di sinistro, l'Assicurato deve
                                                avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. II Cliente o l'Assicurato
da sapere: l'Assicurato può chiedere            devono farlo anche se lo stesso rischio è coperto da contratti stipulati con Enti, Casse, Fondi
      a ciascun assicuratore l'indennità        integrativi sanitari. In caso di pagamento, la Compagnia può esercitare il diritto di regresso.
            dovuta secondo il rispettivo
            contratto, purché le somme
        complessivamente riscosse non
     superino l'ammontare del danno.
    La Compagnia che ha pagato ha
diritto di regresso contro gli altri per la
 ripartizione proporzionale in ragione
      delle indennità dovute secondo i
                       rispettivi contratti.

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Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Fisioterapia
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GLOSSARIO
ANNUALITA’ DI POLIZZA
Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della polizza.

APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Contraente per l’acquisto o per l’eliminazione di Moduli (rispetto al contratto di polizza)
o per la variazione dell’opzione prescelta.

ASSICURATO
La persona residente in Italia il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.

ASSICURAZIONE
Contratto con il quale Intesa Sanpaolo RBM Salute copre l’Assicurato per i danni subiti a causa di un sinistro, nei limiti
stabiliti nel Modulo.

ASSISTENZA DIRETTA
Modalità di erogazione delle prestazioni con cui la Compagnia paga le prestazioni sanitarie in copertura, prenotate
tramite la Centrale Operativa, direttamente alla struttura sanitaria del Network.

CENTRO MEDICO
Struttura, anche non adibita al ricovero,
    • organizzata, attrezzata e autorizzata a erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare
        complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali,
        trattamenti fisioterapici e riabilitativi)
    • dotata di direttore sanitario iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
    • non finalizzata a trattamenti estetici.

COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. con sede legale in Italia, a Venezia-Mestre, in via Lazzari, 5

CONTRAENTE/CLIENTE
La persona che sottoscrive il Modulo con Intesa Sanpaolo RBM Salute.

CONVIVENZA MORE UXORIO
La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il
vincolo del matrimonio.

DATA EVENTO
Data della prima prestazione fisioterapica.

EVENTO
- Infortunio: la prestazione fisioterapica effettuata in relazione all’infortunio certificato.
- Grave evento morboso e grave invalidità: la prestazione fisioterapica effettuata in relazione al grave evento
  morboso o alla grave invalidità certificata.
- Malattia: la prestazione effettuata in relazione ad una o più delle malattie indicate (artrosi, periartrite, tendinite,
  sindromi algiche vertebrali, disturbi dovuti ad ernie discali, cruralgia, brachialgia).

INDENNIZZO
Somma che Intesa Sanpaolo RBM Salute deve pagare in caso di sinistro se sono riconosciuti i requisiti di
indennizzabilità.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che ha per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni
fisiche constatate in modo obiettivo e documentate.

INTRAMOENIA
Prestazioni sanitarie, a pagamento, di medici o di équipe medica dipendenti di una struttura sanitaria pubblica
   •     fuori dall’orario di lavoro
   •     in regime ambulatoriale
   •     per scelta del paziente.
Possono essere svolte nella struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) o in altre strutture sanitarie
pubbliche o private con le quali la struttura di appartenenza del medico è convenzionata (fuori sede).

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ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital, pubblici o privati, autorizzati a dare assistenza ospedaliera.
Non sono considerati Istituti di cura
      • gli stabilimenti termali
      • le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fisioterapiche e riabilitative
      • le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni in strutture sanitarie
      • Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da infortunio e che può essere verificata.

MALATTIE MENTALI
Le patologie mentali (per esempio: psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia,
bulimia, ecc.) comprese nel capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) della 9° revisione della Classificazione Internazionale delle
Malattie (ICD9-CM dell'OMS Si può leggere nel sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it).

MASSIMALE
Importo massimo indennizzabile, per ciascun anno assicurativo e per singola garanzia.

MEDICINA ALTERNATIVA O COMPLEMENTARE
Pratiche mediche “non convenzionali” definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli
Odontoiatri: agopuntura, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina antroposofica, medicina omeopatica,
medicina tradizionale cinese, omotossicologia, osteopatia, chiropratica.

MODULI
Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, massimali, il premio
e la durata delle coperture assicurative.

NETWORK
Rete convenzionata di Previmedical - Servizi per sanità integrativa costituita da ospedali, istituti a carattere
scientifico, case di cura, centri diagnostici, poliambulatori, laboratori, centri fisioterapici, medici specialisti e
odontoiatri, per offrire prestazioni in regime di assistenza diretta e mista.

NUCLEO FAMILIARE
Coniuge o persona unita civilmente o convivente more uxorio e figli, anche della persona unita civilmente e del
convivente more uxorio, compresi i figli adottivi o in affido.
E' ammessa l'inclusione nel nucleo familiare dei soggetti sopra citati anche se non conviventi con il Contraente e
anche se non fiscalmente a carico.

PANDEMIA
Epidemia la cui diffusione interessa intere collettività in più aree geografiche del mondo, con un alto numero di casi
gravi e una mortalità elevata. Il suo stato di esistenza è determinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
e recepito dal Ministero della Salute.

PREMIO
Somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

QUESTIONARIO SANITARIO
Documento che descrive storia clinica e stato di salute dell'Assicurato
   •     sulla base delle risposte che fornisce
   •     da lui sottoscritto o da chi ne esercita la potestà.
Costituisce parte integrante della Polizza.

REGIME RIMBORSUALE
Regime per cui Intesa Sanpaolo RBM Salute rimborsa le spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie
liberamente scelte e che non rientrano nel Network, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Modulo.

RIMBORSO
Somma che Intesa Sanpaolo RBM Salute deve in caso di sinistro, a fronte di spese sostenute dall'Assicurato e previste
dalla polizza.

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