Mass media e rappresentazione dell'immagine femminile

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
                                             Direttore responsabile: Antonio Zama

 Mass media e rappresentazione dell’immagine femminile
                                                  18 Marzo 2021
                                                  Marianna Sala

Indice:

1. Il ruolo dei media nella costruzione sociale della realtà

2. I media tradizionali: le emittenti radiotelevisive
2.1. Il modello delineato dal comitato media e minori: più spazio a intelligenza e creatività
2.2. Agcom: dalla delibera n 442/2017/cons (raccomandazione sulla corretta rappresentazione
dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento) alle sanzioni
2.3. La rappresentazione della figura femminile nella programmazione Rai
2.4. Rappresentazione dell’identità femminile nell’attività dei corecom
3. Internet: le piattaforme di condivisione dei video e i social network
3.1. Dalle raccomandazioni alla normativa cogente: in attesa del recepimento della nuova Smav
3.2. I riflessi della nuova direttiva Smav sulla rappresentazione femminile: opportunità e limiti
3.3. Social media: verso la fine del genere?

1. Il ruolo dei media nella costruzione sociale della realtà
In occasione della Giornata internazionale della donna, il presente contributo muove dall’esigenza di
verificare come i mezzi di comunicazione, dai più tradizionali a quello più recenti, rappresentino l’
immagine femminile, anche in relazione ai crescenti fenomeni di odio e di cronaca nera che riguardano
donna.
La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nella formazione del discorso pubblico e del comune
sentire. Le società cambiano anzitutto a partire dalla comunicazione (MORCELLINI). Per questo, la
modalità in cui si sceglie di raccontare la figura femminile in generale, - e la violenza contro le donne in
particolare - non è neutro.
Anche la semplice definizione di “amore criminale” o di “amore malato” rispetto ai casi di femminicidio
nasconde in sé una forma di indulgenza, di giustificazione, perché descrive il fatto come un gesto d’amore,
sia pure deviato.
Che i media possano influenzare la comune opinione sulla donna, è affermato dalla stessa Convenzione di
Istanbul[1] che all’articolo 17 menziona esplicitamente il ruolo dei media nel contrasto e nella prevenzione
della violenza di genere.
Il tema della rappresentazione della donna nei media ha assunto una particolare rilevanza nel dibattito
pubblico, non solo per quanto concerne i mezzi tradizionali ma anche per quanto circola in rete.
Può perciò essere utile, in questo contesto, analizzare brevemente l’attività svolta da AGCOM (Autorità per
le garanzie nelle Comunicazioni) e dai CORECOM (Comitati Regionali per le Comunicazioni), suoi organi
funzionali decentrati sul territorio[2].

2. I media tradizionali: le emittenti radiotelevisive
L’Autorità Garante per le Comunicazioni ha da sempre posto particolare attenzione nell’assicurare il
rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni e nell’esercitare la funzione
di garanzia dell’utenza contrastando ogni forma di discriminazione.
L’ambito di azione dell’Autorità è determinato dalla legge e occorre prendere atto che oggi il sistema è
dicotomico: la normativa oggi vigente attribuisce all’Autorità poteri di monitoraggio e controllo solo
rispetto ai media tradizionali, restando escluso il mondo online, rispetto ai quali sarebbe opportuno un
intervento del Legislatore volto sia a uniformare il sistema audiovisivo che a rafforzare i poteri
dell’Autorità rispetto ai nuovi media.
Con particolare riferimento alle emittenti televisive, attualmente la normativa di riferimento per la tutela
dei diritti fondamentali della persona è contenuta nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005); in particolare, l’articolo 3 include tra i principi
fondamentali il rispetto della dignità umana, l’articolo 10, comma 1, affida all’Autorità il compito di
assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni mentre l’articolo
32, al comma 5, prevede che tutti i servizi media audiovisivi non debbano consentire alcun incitamento
all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
Il TUSMAR ha recepito nel suo corpo normativo il Codice Media e minori – che era un codice di
autoregolamentazione delle emittenti TV e del Comitato Media e Minori, approvato nel 2002 e recepito dal
T.U. all’articolo 34 – che ha contribuito, in particolare, a introdurre un sistema di tutela differenziata per
fasce orarie.
Soffermandoci in particolare sulla rappresentazione della donna in TV, appare rilevante segnalare gli
interventi del Comitato Media e Minori e di AGCOM.

2.1. Il modello delineato dal comitato media e minori: più spazio a intelligenza e
creatività
Nella seduta del 2 marzo 2004, agli albori del suo insediamento, il Comitato Media e Minori
approva un documento particolarmente critico in ordine alla rappresentazione della donna in televisione, in
cui afferma che “quello che la televisione rappresenta e rafforza ogni giorno è ‘un modello’ più che
semplicemente un’immagine femminile. Le donne, questo ci dice la televisione, per lo meno quelle giovani
e belle, trovano normale usare il proprio corpo e l’ammiccamento erotico continuo come un mezzo per
‘arrivare’. Questo è il messaggio prevalente, inequivocabile quanto inaccettabile.”
Da qui, l’invito alle emittenti televisive, firmatarie del codice di autoregolamentazione, affinché:
• si presti maggiore attenzione ai modi in cui vengono rappresentate le donne, soprattutto nelle pubblicità e
nei programmi di intrattenimento. In particolare, per quanto riguarda la pubblicità potrebbe essere
promosso un confronto con gli inserzionisti e le agenzie pubblicitarie su questi temi;
• si favorisca l’accesso delle tante straordinarie competenze e dei talenti femminili nel campo dello
spettacolo affinché anche in questo campo emergano l’intelligenza e la creatività delle donne piuttosto che
il mero apparire;
• si individuino, proprio a partire dal tema della donna, spazi specifici di critica televisiva relativa agli
argomenti di interesse educativo per i minori.

2.2. Agcom: dalla delibera n 442/2017/cons (raccomandazione sulla corretta
rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di
intrattenimento) alle sanzioni
L’Autorità è intervenuta, in tempi più recenti, con la Delibera n. 442/17/CONS del 24 novembre 2017,
attraverso una Raccomandazione “sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei
programmi di informazione e di intrattenimento” – precisando che la raccomandazione assume valore
di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3, 7, comma 2, lett. a), 10, comma 1, e 32,
comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Con l’obiettivo di garantire una rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del
mondo femminile e la promozione di programmi che non inducano ad una fuorviante percezione
dell’immagine femminile, la Raccomandazione richiama, in particolare, le emittenti televisive in
ordine alla necessità di garantire un’informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica che
faccia emergere in maniera chiara l’oggetto della notizia e la differenza tra fattispecie penalmente
rilevanti, come ogni forma di violenza, e quelle penalmente non rilevanti ma comunque inadeguate
. In tali ultimi casi l’informazione è chiamata ad uno sforzo di denuncia e di segnalazione critica anche in
virtù del moltiplicarsi di episodi gravemente lesivi della dignità umana ma in particolare di quella
femminile, salvaguardando le vittime che denunciano abusi con riguardo al diritto di parola e alla garanzia
di potersi esprimere in un contesto sereno ed equilibrato.
Non molti sono invece i casi in cui sono stati riscontrati comportamenti illeciti e che sono sfociati
nell’adozione di un provvedimento sanzionatorio.
La casistica si ricollega generalmente all’esigenza di tutela dei minori e quindi a ipotesi in cui vi siano
scene di violenza, pornografiche o una rappresentazione dell’immagine femminile che possa nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale del minore.
Due esempi di casi sanzionati dall’Autorità
Si ricorda, in proposito, la decisione con la quale Agcom ha irrogato alla RAI la sanzione del pagamento di
euro 50.000,00 per la violazione delle disposizioni dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, perché in un programma del canale Rai Uno, trasmesso nella fascia pomeridiana
(fascia c.d. protetta per i minori), aveva avuto luogo un dibattito basato sulla contrapposizione dei modelli
femminili della donna italiana con quella dell’Est Europa. Durante la conduzione del programma era
emersa con chiarezza, come evidenziato dalla delibera, “un’immagine della donna intrisa di pregiudizi e
avvolta da un palpabile velo di discriminazione, alimentata da semplificate e superficiali rappresentazioni
delle caratteristiche delle donne dei due gruppi di popolazione, che hanno concorso a veicolare un
immaginario femminile connotato da evidenti stereotipi, espressione di un pensiero basato su una cultura
di genere fondamentalmente asimmetrica” (delibera Agcom 27.7.2017 n. 171/17/CSP).
In un’altra decisione, Agcom ha condannato ad una sanzione di 50.000 euro R.T.I. Reti Televisive Italiane
S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Canale 5”, perché nel corso del
programma “Pomeriggio 5” aveva trasmesso, in fascia oraria protetta, contenuti riguardanti un caso di
cronaca inerente l’intervista ad una ragazza, ustionata in molteplici parti del corpo in seguito ad un
tentativo di rogo con uso di benzina, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 2, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Disposizione a tutela dei Minori). Nelle argomentazioni che
hanno portato alla condanna si legge che “le parole della conduttrice rischiano di veicolare un messaggio
distorto volto a trovare nel ‘troppo amore’ la motivazione che spinge alcuni uomini a comportamenti
violenti e di rilevanza penale nei confronti delle donne, colludendo così con le dinamiche perverse e
patologiche che sostanziano il rapporto vittima-carnefice, nell’ambito del quale quest’ultimo si sente
legittimato ad esercitare continue pressioni e coercizioni fisiche e psicologiche sulla vittima a fronte di una
relazione caratterizzata da profonda dipendenza affettiva.” (delibera Agcom 27.7.2017 N. 168/17/CSP).
L’archiviazione per “Amore criminale”
In relazione al tema del femminicidio, in un’altra decisione adottata nel 2015, l’Autorità aveva deciso
invece di archiviare la segnalazione presentata contro il programma Rai “Amore criminale”, in onda in
prima serata, per alcuni contenuti violenti, potenzialmente nocivi per lo sviluppo psichico e morale dei
minori.
Detto programma si basava su storie di femminicidio, ricostruite con la tecnica della docu-fiction, sulla
base della verità processuale e di testimonianze raccolte, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e
con la Polizia di Stato.
L’Autorità archiviava il caso, rilevando che i profili critici contenuti nel programma la puntata contestata di
“Amore Criminale” apparivano controbilanciati da una serie di elementi contestuali che, nell’ambito
dell’analisi del contenuto del testo televisivo, andavano tenuti in debita considerazione. In particolare,
emergevano con chiara evidenza le finalità di denuncia proprie della trasmissione, volta a stigmatizzare il
femminicidio e comunque la violenza agita sulle donne (delibera Agcom 12.5.2015 n. 78/15/CSP).

2.3. La rappresentazione della figura femminile nella programmazione Rai
Per quanto riguarda la RAI, si segnalano gli obblighi previsti dal Contratto di servizio pubblico, entrato in
vigore l’8 marzo 2018.
Il Contratto prevede, tra gli altri, un articolo specificatamente dedicato alla parità di genere, l’articolo9.
che, al comma 1, stabilisce che “la Rai assicura nell’ambito dell’offerta complessiva, diffusa su qualsiasi
piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli
che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al
contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne”.
Nel corso del 2019 CARES-Osservatorio di Pavia ha realizzato, per il secondo anno consecutivo, il
Monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile nella programmazione Rai.
I risultati evidenziano una programmazione che si caratterizza per una rappresentazione complessivamente
rispettosa della dignità femminile e dell’identità di genere: le violazioni sono isolate e riguardano solo 3
trasmissioni.
Sotto il profilo del rispetto della dignità e dell’identità femminile e dell’attenzione alle questioni di genere,
in particolare alla violenza contro le donne, si possono considerare sostanzialmente ottemperati i principi
che impegnano la Rai in questa direzione e sottoscritti con il Contratto di servizio 2018-2022.
Le conclusioni del monitoraggio evidenziano invece una certa ambivalenza riguardo alla ricorrenza di
stereotipi puntuali: le forme più gravi e palesi, che si configurano come chiaramente discriminatorie
, sono piuttosto contenute e in diminuzione rispetto al 2018 (2,2%, 2019; 4,4%, 2018); un po’ più diffuse
sono invece le forme sottili, spesso divulgate inconsapevolmente, anch’esse in diminuzione rispetto al 2018
(3,8%, 2019; 7,8%, 2018). Diminuiscono però anche le trasmissioni che sfidano gli stereotipi di genere
promuovendo identità, modelli di ruolo e relazioni di genere innovative (dal 7,5% del 2018 al 4,1% del
2019), la cui testimonianza ha un ruolo sociale importante. Gli stereotipi, infatti, sono prodotti culturali
estremamente pervasivi e informano facilmente i contenuti televisivi, essendo ampiamente diffusi nella
cultura del nostro paese. Tuttavia, possono essere evitati – perlomeno a livello autoriale e redazionale –
avendo cura di fornire contenuti e notizie basate su una conoscenza approfondita e complessa (non
pregiudizievole) della realtà, e di più, possono essere messi in discussione attraverso immagini di donne e
di uomini innovative, rappresentazioni di modelli di ruolo e relazioni di genere in grado di cogliere i
cambiamenti sociali in atto, a favore del progresso delle pari opportunità.

2.4. Rappresentazione dell’identità femminile nell’attività dei corecom
Anche l’attività dei CORECOM è stata caratterizzata da una costante attenzione alle problematiche
dell’identità di genere, e da una assidua azione di monitoraggio per prevenire, sulle emittenti
radiotelevisive locali, la trasmissione di messaggi discriminatori, offensivi o degradanti.
In questo quadro, inoltre, alcuni Comitati hanno promosso ulteriori iniziative di studio e approfondimento,
che hanno poi ispirato l’esercizio delle loro funzioni istituzionali. Si va dal Protocollo d’intesa su “Donne e
media”, proposto dal Corecom Emilia-Romagna nel 2014, al fine di promuovere un’informazione attenta a
valorizzare l’identità di genere e a sensibilizzare il territorio regionale sul tema degli stereotipi di genere, a
varie iniziative del Corecom Puglia, che ha realizzato, fra le altre, una interessante ricerca insieme
all’Università degli Studi del Salento, intitolata “Non è amore malato”; dal Protocollo d’intesa “Donne e
Media nel Lazio” realizzato dal Corecom Lazio con la finalità di incoraggiare sui media regionali la
diffusione di una informazione e di una rappresentazione rispettosa dell’identità femminile, a diverse
iniziative del Corecom Lombardia, che ha fra l’altro realizzato due ricerche sull’immagine della donna
nelle emittenti lombarde, da cui sono emersi risultati inediti, che hanno fatto discutere, fra cui – in sintesi –
il ruolo sostanzialmente ancillare, sino a qualche anno fa, della componente femminile rispetto alla netta
preponderanza maschile nella comunicazione regionale.

3. Internet: le piattaforme di condivisione dei video e i social
network
3.1. Dalle raccomandazioni alla normativa cogente: in attesa del recepimento della
nuova Smav
L’utilizzo dei media tradizionali (televisione lineare) è costantemente calato negli ultimi anni
a favore del consumo di video on demand o della fruizione di contenuti audiovisivi (compresi quelli
generati dagli utenti) su richiesta e mediante piattaforme di condivisione video.
Il paradigma del rapporto Stati-Rete è finora stato quello del non intervento e quindi dell’assenza di ogni
regolamentazione cogente della Rete.
Sul punto della estensione di alcune regole previste per i servizi di media audiovisivo anche alle
piattaforme online, si segnala il Regolamento di Agcom in materia di rispetto della dignità umana e del
principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech (delibera Agcom 157/19/CONS del 15
maggio 2019) che ha inteso anticipare i contenuti della nuova direttiva SMAV in materia di contrasto ai
discorsi d’odio.
Il regolamento approvato ha infatti previsto, nelle more del recepimento nel nostro ordinamento della
direttiva 2018/1808, l’avvio di procedure di co-regolamentazione affinché non solo i fornitori di servizi
di media audiovisivi, ma anche le piattaforme per la condivisione di video predispongano codici di
condotta recanti misure idonee a prevenire e contrastare ogni forma di istigazione all’odio e di violazione
dei principi sanciti a tutela della dignità umana.
Il menzionato approccio dicotomico è stato parzialmente superato solo dalla nuova Direttiva SMAV
(Direttiva UE 2018/1808, che attende di essere recepita in Italia; i termini sono scaduti il 19 settembre
2020) che prevede una regolamentazione delle piattaforme di Internet con riferimento alla organizzazione
del contenuto ospitato e impone obblighi non solo in relazione a contenuti illeciti ma anche a contenuti
considerati dannosi per il pubblico o che possono nuocere ad alcuni soggetti vulnerabili.
La direttiva 2018/1808 introduce un principio di regolazione delle piattaforme online imponendo loro
alcuni obblighi di comportamento finalizzati sia ad equilibrare parzialmente il rapporto con i mezzi di
diffusione tradizionali di SMAV, sia a proteggere gli utenti da contenuti illegali o comunque
pregiudizievoli. La direttiva attenua quindi parzialmente l’asimmetria regolamentare tra broadcaster
tradizionali e piattaforme di video-sharing.
Per quanto riguarda i poteri delle autorità nazionali di regolazione, la direttiva introduce disposizioni di
principio volte a rafforzarne “l’indipendenza giuridica dal governo e l’indipendenza funzionale dai
rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato” (v. nuovo articolo 30).

3.2. I riflessi della nuova direttiva Smav sulla rappresentazione femminile:
opportunità e limiti
La nuova direttiva non tocca direttamente il tema della rappresentanza femminile nei servizi di media
audiovisivo.
Tuttavia, sul fronte della lotta all’hate speech, il considerando n. 45 della direttiva SMAV segnala la
necessità di stabilire norme proporzionate, anche per le piattaforme per la condivisione di video, volte a
proteggere i minori e il grande pubblico da contenuti nocivi e discorsi di incitamento all’odio: “[n]
uove sfide si presentano, in particolare in relazione alle piattaforme per la condivisione di video, su cui gli
utenti, in particolare i minori, fruiscono in misura crescente di contenuti audiovisivi.”
Questo incipit del considerando trova poi adeguata collocazione nella parte dispositiva dell’atto normativo
(articolo 28-ter) che impegna gli Stati membri ad adottare misure adeguate anche ai servizi di piattaforma
per la condivisione di video per tutelare:
- i minori da programmi video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano
nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale;
- il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive
che istighino alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro del gruppo.
La soluzione individuata dal Legislatore europeo preme su una azione condivisa:
da un lato incoraggiare la co-regolamentazione;
dall’altro continuare a permettere ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video la possibilità di
adottare misure più rigorose su base volontaria, conformemente al diritto dell’Unione e nel rispetto della
libertà di espressione e informazione nonché del pluralismo dei media.
L’autoregolamentazione delle piattaforme è sì un mezzo efficace, ma forse non del tutto sufficiente
: si considerino, ad esempio, i risultati derivanti dall’ultimo rapporto sull’applicazione del Codice di
condotta per contrastare i discorsi d’odio illegali online, sottoscritto nel maggio 2016, dalla Commissione
europea e dalle maggiori piattaforme di social media (Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft).
Nel report pubblicato a febbraio 2019, le aziende coinvolte hanno rimosso in media il 71,7% dei contenuti
segnalati dagli utenti e dalle organizzazioni della società civile. Certo i casi di rimozione sono cresciuti
costantemente dal maggio 2017 al dicembre 2018 (data dell’ultima elaborazione dei valori), ciononostante
sussistono delle differenze nazionali rilevanti: le percentuali di rimozione dei contenuti vanno dal 38% del
Portogallo al 100% di Cipro. Differenze si segnalano anche tra le piattaforme: Twitter ad esempio è
piuttosto lento o restio a rimuovere contenuti, dando seguito a solo il 43,5% delle segnalazioni.
Permangono quindi delle perplessità sull’efficacia della scelta operata di affidare funzioni di
controllo e vigilanza a operatori privati.
Vero è che il regime di co-regolamentazione consente di limitarne il potere, ma non possiamo dimenticare
che questi soggetti operano in virtù di logiche legate al profitto.
Sarebbe forse stato preferibile un legislatore meno avaro nel dettare indicazioni cogenti, alle quali sia il
potere regolamentare delle autorità indipendenti che gli atti di self-regulation degli organismi
rappresentativi di settore avessero l’obbligo di attenersi: lasciare alla buona volontà delle piattaforme la
tutela dei diritti fondamentali in rete e affidare alle grandi multinazionali di Internet la potestà di decidere
su cosa deve o non circolare nella pubblica arena, rischia di indebolire l’effettività della tutela.

3.3. Social media: verso la fine del genere?
Da ultimo, si segnala la innovativa tesi su social media e fine del genere, in base alla quale l’utilizzo
sempre più massiccio dei social media a discapito della TV generalista potrebbe rivelarsi una nuova
opportunità per il genere femminile. Secondo Johanna Blakley, ricercatrice presso l’University of
Southern California’s Annenberg School for Communication, sono le donne a guidare la rivoluzione dei
social media, in quanto prime utilizzatrici.
In altri termini, nei social media le classificazioni legate ad aspetti demografici o al genere sono meno
importanti di quanto lo sono per i media tradizionali, che usano queste categorie per definire la
programmazione dei propri palinsesti. Gli algoritmi di funzionamento dei social media sono, invece, basati
sull’analisi e individuazione degli interessi delle persone, a prescindere dall’età o dal sesso. In questo
senso la ricercatrice parla di “fine del genere”.
Di conseguenza, si ipotizza che le società che si occupano di media assumeranno tra le loro fila un numero
di quote rosa sempre maggiore, e che queste sfateranno molti degli stereotipi femminili, come che quello
secondo cui il gentil sesso non sa guidare. Le differenze tra i generi si indeboliranno creando un unico
genere o nessun genere.
[1] Ci si riferisce al Trattato approvato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ad
Istanbul, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, per favorire la protezione delle vittime
ed impedire l’impunità dei colpevoli. Firmata da 32 Paesi, la Convenzione è stata approvata all’unanimità
dal parlamento italiano il 19 giugno 2013
[2] I Corecom operano a livello territoriale regionale nell’esercizio della delega loro attribuita da Agcom
avente ad oggetto l’attività di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, previste a norma dell’articolo
1, comma 6, lett. b), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249

TAG: mass media, social media, social network, femminicidio, Rai

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