LOTTERIA DEGLI SCONTRINI AL VIA LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 2021 - MYSOLUTION

Pagina creata da Vincenzo Ferrero
 
CONTINUA A LEGGERE
CIRCOLARE MONOGRAFICA

IVA, ADEMPIMENTI

Lotteria degli scontrini al via lunedì 1°
febbraio 2021
Le modalità di partecipazione, il calendario delle estrazioni ed i premi
di Sandra Pennacini | 1 FEBBRAIO 2021

 Con l’emanazione della determina congiunta dei direttori dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogana
 Monopoli n. 32051/RU del 29 gennaio 2021, è stato posto l’ultimo tassello mancante all’avvio della lotte-
 ria degli scontrini. Definite le modalità di partecipazione ed i premi, a partire da lunedì 1° febbraio 2021
 è possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria nel documento commerciale, ottenendo così
 l’assegnazione dei biglietti virtuali per la partecipazione all’estrazione a premi, a condizione che il pa-
 gamento avvenga integralmente in moneta elettronica. Gli esercenti avranno tempo fino al 1° marzo
 2021 per i necessari adeguamenti.

Premessa
L’avvio della lotteria degli scontrini era previsto per il 1° gennaio 2021, ma il tutto era stato nuova-
mente rinviato (per la terza volta) ad opera dell’art. 3, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd.
“Milleproroghe”), che aveva demandato ad un provvedimento da emanarsi entro il 1° febbraio 2021 la
definizione delle modalità tecniche di estrazione e la definizione dei premi della lotteria, alla luce delle
modifiche introdotte con la manovra finanziaria – legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1095
– con la quale è stato previsto che potessero concorrere all’estrazione dei premi non tutti i documenti
commerciali provvisti di codice lotteria (come inizialmente previsto), bensì solo quelli onorati in mo-
neta elettronica.
Il previsto provvedimento è stato adottato il 29 gennaio 2021, con la determina congiunta dei diretto-
ri dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogana Monopoli n. 32051/RU, intervenuta in modifica alla de-
terminazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il Diretto-
re dell’Agenzia delle entrate, n. 80217/RU del 5 marzo 2020.
Di conseguenza, la lotteria diviene operativa dal 1° febbraio 2021, per quanto gli esercenti potranno
godere di un ulteriore mese di tempo (fino al 1° marzo 2021) per adeguarsi, posto che, in conformità
a quanto di disposto dal comma 10 dell’art. 3 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, è solo a partire da ta-
le data che i contribuenti avranno modo, tramite il portale della lotteria, di segnalare gli esercenti che
si siano rifiutati di inserire il codice lotteria o che non abbiano trasmesso telematicamente le informa-
zioni necessarie. Tali segnalazioni, ricordiamo, saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Cor-
po della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

                                                                                                         1
     MySolution | Circolare Monografica | 1 febbraio 2021
Lotteria degli scontrini al via lunedì 1 febbraio 2021

Chi partecipa alla lotteria degli scontrini, e come
Il meccanismo della lotteria prevede che, a fronte di acquisti di beni e servizi:
   effettuati a partire dal 1° febbraio 2021;
   da parte di tutte le persone maggiorenni residenti in Italia;
   che effettuano acquisti fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione;
   documentati da documento commerciale di vendita o prestazione;
venga attributo un “biglietto virtuale” per ciascun euro di spesa (con un massimo di 1.000 “biglietti”
per ciascun documento commerciale).
Tali “biglietti virtuali” vengono assegnati e parteciperanno all’estrazione premi a condizione che:
   l’acquirente richieda all’esercente, all’atto dell’emissione del documento commerciale,
     l’inserimento del codice lotteria preliminarmente richiesto sul portale della lotteria
     (www.lotteriadegliscontrini.gov.it); per la richiesta del codice lotteria deve essere utilizzato esclu-
     sivamente il codice fiscale rilasciato dall’Amministrazione Finanziaria. È possibile richiedere an-
     che più volte il codice lotteria (ad esempio in caso di smarrimento); in questo caso verrà assegna-
     to un nuovo codice; in altri termini, a ciascun codice fiscale possono corrispondere anche più co-
     dici lotteria;
   il documento commerciale venga onorato integralmente in moneta elettronica (carte di credito,
     carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi
     e a spendibilità limitata);
   i dati relativi ai biglietti virtuali vengano correttamente trasmessi telematicamente dall’esercente
     entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

        Attenzione
        Concorrono solo le spese effettuate presso esercizi che gestiscono i corrispettivi elettronici. Di
        conseguenza, non concorrono le spese documentate da fattura (anche elettronica) e non
        concorrono gli acquisti effettuati on line.

        Ricorda
        Ai fini dell’attribuzione dei biglietti della lotteria degli scontrini è necessario che il corrispettivo
        risulti pagato interamente con moneta elettronica (non rilevato i pagamenti effettuati: in con-
        tanti, mediante assegni o bonifici, il rilascio di ticket restaurant e i pagamenti misti, e non rile-
        vano i documenti commerciali emessi a fronte di corrispettivo non pagato).
        L’indicazione nel documento commerciale del codice lotteria e del codice fiscale sono tra loro
        alternative; di conseguenza se si richiede l’inserimento del primo ai fini della partecipazione
        all’estrazione, non è possibile richiedere l’inserimento del secondo (necessario invece ai fini
        della detrazione IRPEF).

        Attenzione
        Seppure in via indiretta, partecipano alla lotteria anche gli esercenti che trasmettono telema-
        ticamente i corrispettivi (ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) posto che, in caso

                                                                                                                 2
     MySolution | Circolare Monografica| 1 febbraio 2021
Lotteria degli scontrini al via lunedì 1 febbraio 2021

        di vincita, ad essere premiato è sia l’acquirente che l’esercente presso il quale è stata
        effettuata la spesa.

Sul punto è opportuno ricordare che nell’impianto iniziale della lotteria era prevista la partecipazione
di tutti i documenti commerciali provvisti di codice lotteria, indipendentemente dalla modalità di pa-
gamento del corrispettivo ma, al fine di incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, erano altresì
previste estrazioni riservate ai biglietti virtuali corrispondenti a documenti commerciali onorati in
moneta elettronica, e solo in questa seconda ipotesi, in caso di estrazione, il premio sarebbe stato at-
tributo anche all’esercente. Con le modifiche introdotte con la manovra finanziaria, invece, che pre-
vedono che partecipino all’estrazione solo i biglietti corrispondenti a documenti commerciali onorati
in moneta elettronica, in caso di estrazione il biglietto darà diritto, sempre, alla corresponsione del
premio sia a favore dell’acquirente che dell’esercente, seppure in misura differenziata, come meglio
approfondito nel seguito.

Le estrazioni
Le estrazioni sono previste a cadenza settimanale, mensile ed annuale. Ciascuno scontrino parteci-
pa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.
Le estrazioni settimanali prevedono 15 biglietti vincenti, con premi da 25.000 euro cadauno per gli
acquirenti, e 5.000 euro l’uno per gli esercenti. Le estrazioni settimanali partiranno giovedì 10 giugno
2021, e si terranno ogni giovedì, sulla base di tutti i biglietti generati, trasmessi e registrati dal Sistema
Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente.
Le estrazioni mensili prevedono 10 biglietti vincenti, con premi da 100.000 euro cadauno per gli ac-
quirenti, e 20.000 euro l’uno per gli esercenti. Le estrazioni mensili saranno le prime ad essere effet-
tuate: la prima è in programma per giovedì 11 marzo 2021, sulla base di tutti i biglietti generati, tra-
smessi e registrati dal Sistema lotteria nel mese di febbraio 2021. Successivamente, le estrazioni
mensili proseguiranno ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi tra-
smessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione.
L’estrazione annuale, infine, prevede un solo biglietto vincente, con un premio da 5 milioni di euro a
favore dell’acquirente, e 1 milione di euro a favore dell’esercente. La prima estrazione annuale si terrà
ad inizio 2022 (la data precisa sarà fissata con un successivo provvedimento del Direttore Generale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) e riguarderà i biglietti non ancora estratti generati, tra-
smessi e registrati dal Sistema Lotteria relativi agli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre
2021.
In sintesi:
          ESTRAZIONE        QUANDO                     NR.     AMMONTARE                    AMMONTARE
                                                       PREMI   PREMIO                       PREMIO ESERCENTE
                                                               ACQUIRENTE
          Settimanale       Ogni giovedì a par-        15      € 25.000                     € 5.000
                            tire dal 10 giugno
                            2021
          Mensile           Ogni giovedì a par-        10      € 100.000                    € 20.000
                            tire dal 11 marzo
                            2021
          Annuale           Data    da    definirsi    1       € 5.000.000                  € 1.000.000

                                                                                                                 3
     MySolution | Circolare Monografica| 1 febbraio 2021
Lotteria degli scontrini al via lunedì 1 febbraio 2021

                            (inizio 2022)

In caso di vincita
Quando il biglietto risulta vincente a seguito di estrazione, sarà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
a risalire ai vincitori, abbinando il codice lotteria associato al biglietto estratto:
   al codice fiscale dell’acquirente;
   alla partita IVA dell’esercente.
Il primo canale di comunicazione utilizzato per avvisare i vincitori sarà la PEC:
1.   per quanto riguarda gli acquirenti, verrà utilizzato l’indirizzo eventualmente inserito nel Porta-
     le lotteria dal soggetto maggiorenne residente in Italia che si sia registrato nell’area riservata (si
     ricorda che per la generazione del codice lotteria non è necessario accedere all’area riservata; ta-
     le area consente esclusivamente di fruire di alcune funzionalità aggiuntive, quali l’inserimento
     della PEC, l’effettuazione delle segnalazioni – di cui si dirà meglio nel seguito – il monitoraggio
     degli eventuali premi attribuiti non ancora reclamati e relativo termine ultimo per richiedere il
     premio);
2.   per quanto riguarda gli esercenti, sarà utilizzato l’indirizzo risultante nell’Indice Nazionale degli
     Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INI-PEC.
Se l’avviso all’acquirente vincitore non può essere recapitato a mezzo PEC, poiché lo stesso non ha
indicato la PEC nel Portale lotteria, o anche nel caso in cui l’indirizzo indicato non risulta attivo o la ca-
sella di posta risulti piena al momento della comunicazione, allora l’avviso perverrà a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento:
a.   nel caso in cui il vincitore risieda in Italia, la raccomandata sarà inviata all’ultimo indirizzo di resi-
     denza disponibile nell’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente);
b.   se al momento della comunicazione il soggetto non risulta più residente in Italia, la raccomanda-
     ta sarà inviata all’ultimo domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe tributaria.
Per quanto riguarda gli esercenti, se la PEC non è attiva, o è satura, l’avviso di vincita avverrà tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo del domicilio fiscale; per i soggetti diversi
dalle persone fisiche la comunicazione della vincita sarà effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale
desumibile dai dati disponibili nell’Anagrafe Tributaria.

        Attenzione
        Quale che sia la modalità di trasmissione della comunicazione di vincita, la stessa conterrà
        evidenza dell’obbligo di recarsi entro 90 giorni presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei
        monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale al fine di re-
        clamare la vincita. Il termine dei 90 giorni è decadenziale; i premi non reclamati nel tem-
        po previsto andranno persi e saranno versati da ADM all’Erario.
        Posto che se i premi non vengono reclamati nei 90 giorni, gli stessi vanno persi, diviene fon-
        damentale (anche da questo punto di vista), soprattutto per gli esercenti che vengono auto-
        maticamente avvisati della vincita a mezzo PEC, verificare la correttezza dell’indirizzo di
        posta elettronica certificata risultante in INI-PEC e consultare periodicamente la PEC
        stessa. La precisazione potrebbe sembrare superflua, visto che la PEC è uno strumento (ob-
        bligatorio) e fondamentale per mille ragioni, con certamente solo ai fini della lotteria, tuttavia

                                                                                                                4
     MySolution | Circolare Monografica| 1 febbraio 2021
Lotteria degli scontrini al via lunedì 1 febbraio 2021

        l’esperienza insegna che sono ancora troppi gli esercenti che, seppure regolarmente dotati di
        indirizzo di posta elettronica certificato, non consultano la casella postale o, quanto meno,
        non con la dovuta frequenza (che a parere di chi scrive dovrebbe essere giornaliera, così co-
        me siamo abituati a fare con l’indirizzo di posta elettronica ordinario).
        Il pagamento del premio reclamato, che avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario
        o postale, è subordinato alla presentazione di documentazione che attesti che il paga-
        mento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici (es. estratto conto).

L’obbligo di documentare il pagamento con moneta elettronica vale sia per l’acquirente che per
l’esercente, che reclamano indipendentemente l’uno dall’altro l’eventuale vincita. Tuttavia, posto che il
“biglietto” vincente è uno solo, quanto viene dimostrato il pagamento elettronico da parte
dell’acquirente o dell’esercente, il controllo si considera concluso e l’altro vincitore non dovrà fornire
ulteriori prove.

Dal 1° marzo 2021 scattano le segnalazioni
In osservanza a quanto previsto dal comma 10 dell’art. 3 del decreto “Milleproroghe” (D.L. n.
183/2020) gli acquirenti potranno effettuare segnalazioni a carico degli esercenti con riferimento alla
lotteria a partire dal 1° marzo 2021.
Tali segnalazioni possono riguarda qualsiasi inadempienza effettuata dall’esercente nell’ambito della
lotteria degli scontrini, e quindi sia il rifiuto di inserire il codice lotteria all’atto del rilascio del docu-
mento commerciale, sia – in caso di inserimento – la successiva mancata trasmissione dei dati, con
conseguente mancata assegnazione all’acquirente dei biglietti virtuali. Si ricorda che gli acquirenti po-
tranno verificare il numero di biglietti loro attribuito (e a fronte di quale spesa effettuata) accedendo
all’area riservata del Portale della Lotteria (ad oggi non ancora accessibile).
Per quanto sopra, se è ben vero che la lotteria parte il 1° febbraio, è altrettanto vero che gli esercenti
hanno di fatto ancora un mese di tempo per poter adeguare il Registratore Telematico al fine di
acquisire il codice lotteria, laddove richiesto, e di trasmettere telematicamente i dati dei docu-
menti commerciali partecipanti, senza rischiare in questo lasso di tempo di essere oggetto di se-
gnalazione.

        Ricorda
        Il rifiuto di inserire il codice lotteria o la mancata trasmissione telematica dei dati della lotteria
        non sono espressamente sanzionati, tuttavia è previsto il rischio di “segnalazione”, e tali se-
        gnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza
        nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1,
        comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Le modalità puntuali di effettuazione delle segnalazioni saranno definite con un successivo provve-
dimento e riportate sul portale della lotteria.

        Riferimenti normativi
   Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 540-544

                                                                                                                 5
     MySolution | Circolare Monografica| 1 febbraio 2021
Lotteria degli scontrini al via lunedì 1 febbraio 2021

   Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1095 e 1096
   D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, art. 3, commi 9 e 10
   Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogana Monopoli, Determinazione 5 marzo 2020, n. 80217/RU
   Agenzia delle Entrate e Agenzia Dogana Monopoli, Determinazione 29 gennaio 2021, n.
     32051/RU

                                                                                                          6
     MySolution | Circolare Monografica| 1 febbraio 2021
Puoi anche leggere