Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
S.r.l. Manuale esplicativo sull’uso del Green Pass per tutte le attività In base alle recenti disposizioni e al DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, in tema di Certificazione verde, sono state pubblicate delle FAQ sul sito istituzionale del Governo al seguente link.
S.r.l. www.studiopitagora.net Sommario 1. La Certificazione Verde: cos’è 3 2. Lavoro Pubblico 4 3. Lavoro Privato 5 4. Servizi e Attività 6 5. Settore scolastico e universitario 7 6. Obbligo vaccinale nelle RSA 8 A. Modalità operative per la verifica B. Delega formale del soggetto incaricato
1 La Certificazione S.r.l. Verde: cos’è www.studiopitagora.net La Certificazione verde, anche detta prevista per la seconda dose (nel caso green pass, è stata introdotta con il di vaccino a doppia dose). Dopodiché, la DL n. 52/2021, inizialmente per una durata del certificato sarà pari a 12 mesi. serie di attività legate agli spostamenti internazionali, successivamente per altre Per chi è guarito dal Covid, il Green Pass attività e, infine, per l’accesso in ambienti ha una durata pari a 6 mesi dall’avvenuta pubblici e privati. negativizzazione. Per coloro che si sottopongono a vaccinazione, dopo la Si tratta di una certificazione in formato guarigione, dovranno effettuare una sola digitale e stampabile, emessa dalla dose di vaccino. Il green pass sarà valido piattaforma nazionale del Ministero della subito dopo la prima somministrazione. Salute, che contiene un QR Code per Inoltre, per chiunque contragga il virus verificarne autenticità e validità. 14 giorni dopo la somministrazione della La persona che è stata vaccinata contro prima dose, il green pass avrà una validità il Covid-19 o che ha ottenuto un risultato fino a 12 mesi, a decorrere dall’avvenuta negativo al test molecolare/antigenico guarigione. o, ancora, è guarita da Covid-19, può ottenere la Certificazione verde. La durata del green pass dopo Il periodo di validità varia in base al tipo di l’effettuazione di un test molecolare è certificazione rilasciata, secondo quanto di 72 ore, mentre per i test antigenici la previsto all’art. 9, DL 52/2021. durata viene fissata in 48 ore. Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non Il green pass è valido a decorrere può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i dal quindicesimo giorno dalla prima minorenni e 15 euro per i maggiorenni, fino somministrazione, fino alla data al 31 dicembre 2021. 3
Lavoro 2 S.r.l. Pubblico www.studiopitagora.net Dal 15 Ottobre 2021 sino al 31 Dicembre prioritariamente che tali controlli siano 2021, termine della cessazione dello effettuati al momento dell’accesso ai luoghi stato di emergenza, il personale delle di lavoro, e individuare, con atto formale amministrazioni pubbliche e delle Autorità (vedi allegato B), i soggetti incaricati amministrative indipendenti è obbligato dell’accertamento del possesso della a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Certificazione verde COVID-19 per svolgere l’attività lavorativa. Chiunque non risulti in possesso della certificazione Verde COVID-19 al momento Le disposizioni si applicano a tutti i dell’ingresso del luogo di lavoro, sarà soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la considerato assente ingiustificato sino propria attività lavorativa, di formazione o alla presenza della certificazione e volontariato presso le amministrazioni. comunque non oltre il 31 Dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con I datori di lavoro sono tenuti a verificare diritto alla conservazione del rapporto di il rispetto delle disposizioni in termini di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, green pass. Entro il 15 Ottobre dovranno non sarà tuttavia dovuta la retribuzione, definire le modalità operative per tali né altro tipo di compenso. verifiche, anche a campione, prevedendo 4
Lavoro 3 S.r.l. Privato www.studiopitagora.net Dal 15 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021, possesso della Certificazione verde. termine della cessazione dello stato di Nel caso in cui i lavoratori comunichino emergenza, chiunque svolga un attività di non essere in possesso di tale lavorativa in ambito privato è obbligato, certificazione, o qualora ne risultino privi al ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, a possedere ed esibire su richiesta la saranno considerati assenti ingiustificati Certificazione verde COVID-19. sino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il L’obbligo per l’accesso ai luoghi di 31 Dicembre 2021, senza conseguenze lavoro si applica a tutti i soggetti che disciplinari e con diritto alla conservazione svolgono, a qualsiasi titolo, la propria del rapporto di lavoro. Per i giorni di attività lavorativa o di formazione o di assenza ingiustificata non sarà tuttavia volontariato, anche su base di contratti dovuta la retribuzione, né altro tipo di esterni. compenso. I datori di lavoro sono tenuti a verificare Per le aziende con meno di 15 dipendenti, il rispetto delle disposizioni in termini di dopo il quinto giorno di assenza green pass. Entro il 15 Ottobre dovranno ingiustificata, il datore di lavoro può definire le modalità operative per tali sospendere il lavoratore per la durata verifiche, anche a campione, prevedendo corrispondente a quella del contratto prioritariamente che tali controlli siano di lavoro stipulato per la sostituzione, effettuati al momento dell’accesso ai comunque per un periodo non superiore luoghi di lavoro, e individuare, con atto a dieci giorni, rinnovabili per una sola formale con atto formale (vedi allegato B), volta, e non oltre il predetto termine del 31 i soggetti incaricati dell’accertamento del Dicembre 2021. 5
4 Servizi e S.r.l. Attività www.studiopitagora.net Il DL 23 luglio 2021, n. 105, all’art. 3 e svolgimento di attività riabilitative o ss. mm., prevede che in zona bianca è terapeutiche), parchi tematici e di consentito l’accesso ai soggetti muniti divertimento; di green pass ai seguenti servizi e attività: 7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e 1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi con esclusione dei centri educativi per esercizio per il consumo al tavolo e l’infanzia, compresi i centri estivi, e le al chiuso, ad eccezione dei servizi relative attività di ristorazione; di ristorazione all’interno di alberghi 8. feste conseguenti alle cerimonie civili o e di altre strutture ricettive riservati religiose; esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 9. attività di sale gioco, sale scommesse, 2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e sale bingo e casinò; competizioni sportivi; 10. concorsi pubblici. 3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; La norma non esegue una distinzione tra 4. piscine, centri natatori, palestre, il soggetto che deve usufruire del servizio sport di squadra, centri benessere, e colui che ne deve prestare l’attività anche all’interno di strutture ricettive, lavorativa in qualsiasi forma, bensì indica limitatamente alle attività al chiuso; che tutti coloro che fanno accesso in 5. sagre e fiere, convegni e congressi; determinati ambienti siano obbligati a 6. centri termali (salvo che per gli possedere il green pass. Pertanto, anche accessi necessari all’erogazione i lavoratori di ditte esterne, che accedono delle prestazioni rientranti nei livelli nei suddetti locali, sono sottoposti a tale essenziali di assistenza e allo obbligo. 6
5 Settore scolastico S.r.l. e universitario www.studiopitagora.net Per il settore scolastico e universitario la dicembre 2021 l’obbligo di possesso del norma di riferimento è il DL 21 settembre green pass per chiunque acceda alle 2021, n. 127, che stabilisce l’obbligo di strutture delle istituzioni universitarie, esibizione del green pass, valido per scolastiche, educative e formative. tutto il personale scolastico del sistema Pertanto, anche i lavoratori di ditte esterne nazionale di istruzione e universitario, che devono accedere in locali di proprietà nonché per gli studenti universitari. di istituti scolastici e universitari come sopra decritti, saranno tenuti ad esibire Con il DL 10 settembre 2021, n. 122, il green pass prima di accedere nella l’obbligo è stato esteso al personale struttura. dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’educazione degli Le verifiche del rispetto delle prescrizioni adulti, dei sistemi regionali di Istruzione sono in capo ai dirigenti scolastici e ai e Formazione Professionale (IeFP), dei responsabili delle istituzioni scolastiche. sistemi regionali che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Tuttavia, qualora si tratti di lavoratori (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori esterni, la verifica va effettuata anche dai (ITS). rispettivi datori di lavoro, con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del La norma estende inoltre fino al 31 Consiglio dei ministri. 7
6 Obbligo vaccinale S.r.l. nelle RSA www.studiopitagora.net Con il DL 10 settembre 2021, n. 11, viene autisti che a qualsiasi titolo si recano esteso quanto già previsto per il personale per svolgere la propria attività (es. di sanitario di cui all’art. 4, comma 1, del ritiro o consegna dei capi) all’interno dei DL 44/2021. A partire dal 10 ottobre locali, sono tenuti a rispettare l’obbligo 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine vaccinale. di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale è esteso «a tutti i Oltre ai responsabili delle strutture, soggetti anche esterni che svolgono, a anche i datori di lavoro dei soggetti qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa che a qualunque titolo svolgono attività nelle strutture di cui all’articolo 1-bis» lavorativa sulla base di contratti esterni, (DL 44/2021), ovvero nelle strutture di dovranno assicurare il rispetto ospitalità e di lungodegenza, residenze dell’obbligo vaccinale per i propri sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture lavoratori. Per tale finalità, essi potranno riabilitative e strutture residenziali per verificare l’adempimento dell’obbligo anziani, anche non autosufficienti, e acquisendo le informazioni necessarie comunque in tutte le strutture residenziali secondo le modalità definite con decreto di cui all’art. 44 del DPCM del 12 gennaio del Presidente del Consiglio dei ministri, 2017, e in quelle socio-assistenziali. adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione Coloro che operano all’interno delle dei dati personali. strutture sopra elencate, nonché gli 8
A Modalità operative S.r.l. per la verifica www.studiopitagora.net Come controllare il Green Pass? VerificaC19 è l’app ufficiale del Governo 1. Il soggetto che deve verificare la italiano, che consente agli operatori certificazione chiede all’utente di incaricati di verificare la validità delle mostrare il QR code del suo certificato Certificazioni verdi COVID-19 e degli EU (sia sul cellulare che in formato Digital COVID Certificate, attraverso la cartaceo); lettura del relativo codice QR. Sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della 2. Aprendo l’App, premere su protezione dei dati personali dell’utente e “SCANSIONA IL QR CODE” e della normativa vigente, l’app VerificaC19 inquadrare il QR Code tramite la è disponibile per Android su Play Store e fotocamera del dispositivo. Una volta per iOS sull’App Store. Una volta installata, verificato e decodificato il contenuto è pronta per essere utilizzata. informativo della Certificazione, l’app mostrerà le informazioni principali in essa contenute, quali nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato e validità del certificato; 3. Il soggetto incaricato procede alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dall’app e quelli di un documento di identità mostrato dall’interessato. Qualora, anche a seguito di altri tentativi di scansione, la Certificazione risultasse non valida o qualora non ci fosse riscontro tra quest’ultima e documento di identità, la persona non potrà entrare. Le verifiche dovranno infine essere effettuate quotidianamente in due modalità: Tutto il personale A campione Per problemi tecnici con l’App Verifica C19, è possibile contattare il numero verde 800 91 24 91, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.
Delega formale B del soggetto S.r.l. www.studiopitagora.net incaricato Delega per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 Il sottoscritto Datore di lavoro DELEGA il Sig. la Sig.ra a verificare che tutti i lavoratori e/o esterni che usufruiscano del servizio mensa e/o degli ambienti dove richiesto siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, il soggetto delegato alla verifica, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, dopo aver letto la seguente procedura: • Scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo; • Richiedere ai partecipanti, prima di accedere all’area, di mostrare il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo, ed esibire il proprio documento di riconoscimento; • Verificare la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’applicazione; • Se certificato risulta valido, la persona può entrare altrimenti verrà fatto un altro tentativo dopodiché la persona non accede all’area di interesse. lì Luogo Data Firma titolare Firma delegato
Puoi anche leggere