Le sospensioni dei licenziamenti per GMO ai tempi del coronavirus

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                                         Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

           Approfondimenti
           Norme emergenziali

           Le sospensioni
           dei licenziamenti per GMO
           ai tempi del coronavirus
           Eufranio Massi - Esperto in Diritto del lavoro
           Con l’art. 80 del D.L. n. 34/2020, il Governo in-          18/2020 avesse già subito alcune modifiche in
           terviene, nuovamente, sulla sospensione dei li-            sede di conversione: ora l’art. 80 del D.L. n.
           cenziamenti per giustificato motivo oggettivo e            34/2020, intervenendo specificatamente sulle di-
           sulla sospensione delle procedure collettive di ri-        sposizioni in materia di licenziamenti collettivi e
           duzione di personale già oggetto di particolare            individuali per giustificato motivo oggettivo, sta-
           attenzione con l’art. 46 del D.L. n. 18/2020, con-         bilisce alcune precise novità, sicché il predetto
           vertito, con modificazioni, nella legge n.                 articolo 46 può leggersi nel modo seguente:
           27/2020.                                                   a) dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore
           Tale misura è strettamente correlata a norme di-           del D.L. n. 18/2020, l’avvio delle procedure ex
           fensive, emergenziali, per cui si mettono sul piat-        art. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso
           to della bilancia gli ammortizzatori sociali di            per 5 mesi (e non più per 60 giorni) e durante lo
           ogni tipo per tutti i lavoratori subordinati fino al       stesso periodo sono sospese le procedure penden-
           prossimo 31 ottobre, i congedi parentali extra, i          ti avviate dopo il 23 febbraio u.s.: sono fatti salvi
           bonus per partite Iva e lavoratori autonomi non-           i recessi relativi al personale impiegato in appalti
           ché quelli per colf e badanti, il c.d. reddito di          che sia stato riassunto a seguito del subentro di
           emergenza e quello di cittadinanza.                        altra impresa in conseguenza di un obbligo di na-
           Da molte parti sono state sollevate questioni di           tura legale (ad esempio, l’art. 50 del c.d. “codice
           costituzionalità che, ad avviso di chi scrive, pre-        degli appalti pubblici”), di CCNL (ad esempio,
           sentano diverse sfaccettature.                             art. 4 del contratto collettivo “multi servizi”) o di
           In linea di massima, il divieto temporaneo, sia            clausola inserita nel contratto di appalto (ad
           pure ampio (con alcune eccezioni) trova la pro-            esempio, codicillo nel bando di gara);
                                                                      b) le procedure di licenziamento per giustificato
           pria ragion d’essere in cause di ordine pubblico
                                                                      motivo oggettivo ex art. 7 della legge n.
           con la necessità di tutelare i lavoratori occupati e
                                                                      604/1966 in corso alla data del 17 marzo 2020
           quelli che, per varie ragioni, non lo sono più o
                                                                      sono sospese;
           che hanno ridotto, in quanto autonomi, la propria
                                                                      c) per 5 mesi, a partire dal 17 marzo 2020, a pre-
           attività, in una ottica che tende a congelare il
                                                                      scindere dal numero dei dipendenti occupati, il
           mercato del lavoro fino al superamento della
                                                                      datore di lavoro non può recedere dal contratto
           punta più grave della crisi pandemica: ovviamen-           di lavoro per un giustificato motivo oggettivo co-
           te, il costo della crisi non può essere tutto a cari-      me identificato dall’art. 3 della legge n.
           co delle imprese come nel caso della fine dell’at-         604/1966. Per la verità, nel susseguirsi delle nor-
           tività e delle settimane di fruizione della integra-       me c’è stato un buco relativo alle giornate di do-
           zione salariale, ma qui è un discorso diverso che          menica 17 e lunedì 18 maggio nei quali la so-
           si affronterà più avanti.                                  spensione precedente era venuta meno e il nuovo
                                                                      “blocco” non si era appalesato, in quanto il D.L.
           Le novità
                                                                      n. 34/2020 è stato pubblicato il 19 maggio ed è
           Tornando al tema della sospensione dei recessi             entrato, immediatamente, in vigore. Subito, da
           occorre sottolineare come l’art. 46 del D.L. n.            taluni, si è sostenuta la piena legittimità di reces-

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           si intimati in quei due giorni: ciò è vero, ma è           voratori (art. 4, comma 8). Il datore di lavoro
           anche vero che per poter essere efficace il licen-         concluso l’iter deve procedere ad individuare i
           ziamento, atto unilaterale ricettizio, deve essere         dipendenti oggetto di recesso sulla scorta dei cri-
           stato portato a conoscenza del lavoratore entro il         teri individuati dall’accordo sindacale o, in man-
           18 maggio, cosa pressoché impossibile con una              canza, dalla legge, in concorso tra loro (anzianità
           lettera raccomandata, a meno che la stessa non             aziendale, carico familiare, esigenze tecnico pro-
           sia stata consegnata a mano. Ritengo, comunque,            duttive): ebbene, pur se l’imprenditore si trova in
           che tale ipotesi sia rimasta più una esercitazione         questa fase tutto è sospeso;
           teorica che un fatto pratico di una certa rilevan-         c) sull’art. 24 della legge n. 223/1991: tale norma
           za;                                                        riguarda i datori di lavoro che occupano più di
           d) il datore di lavoro che, a prescindere dal nu-          15 lavoratori e che, in conseguenza di una ridu-
           mero dei dipendenti, nel periodo 23 febbraio –             zione o trasformazione di attività, hanno come
           17 marzo abbia licenziato per giustificato motivo          obiettivo quello di effettuare almeno 5 licenzia-
           oggettivo, uno o più lavoratori, può revocare il           menti nell’arco temporale di 120 giorni, in cia-
           provvedimento senza essere sottoposto a scaden-            scuna unità produttiva o in più unità produttive
           ze temporali, derogando alle previsioni ex art.            nella provincia. Il numero di 5 dipendenti inte-
           18, comma 10, della legge n. 300/1970, purché,             ressati alla procedura deve sussistere all’inizio
           contestualmente, richieda un trattamento di inte-          della stessa, ben potendo concludersi con un nu-
           grazione in deroga per il soggetto (o i soggetti)          mero minore (addirittura uno, secondo una inter-
           interessati dalla data di efficacia del provvedi-          pretazione amministrativa fornita nel lontano
           mento di licenziamento. Il rapporto (o i singoli           1994 dall’Ispettorato Regionale del Lavoro di
           rapporti) vengono ripristinati, senza soluzione di         Roma). Le disposizioni si applicano a tutti i re-
           continuità, e senza alcun onere o sanzione in ca-          cessi che siano riconducibili alla stessa riduzione
           rico al datore di lavoro.                                  o trasformazione. La procedura riguarda anche i
                                                                      datori di lavoro, come sopra dimensionati, che
           Effetti fino al 17 agosto                                  intendessero cessare l’attività. Alla stessa non so-
           Fin qui il testo coordinato che, ad avviso di chi          no interessati i contratti a termine in scadenza,
           scrive, richiede qualche riflessione, cominciando          quelli edili correlati alla fine dei lavori, i rapporti
           dal primo punto: fino al 17 agosto la preclusione          stagionali e quelli di natura saltuaria.
           ha effetto:                                                La norma ha effetto anche sulle procedure di ri-
           a) sull’art. 4 della legge n. 223/1991: è questa           duzione collettiva di personale pendenti avviate
           una norma che si riferisce alle imprese che sono           dopo il 23 febbraio, quando furono emessi i pri-
           giunte al termine del periodo di integrazione sa-          mi provvedimenti di restrizione: esse risultano
           lariale straordinaria e che non sono in grado di           bloccate e potranno riprendere dal punto in cui si
           assicurare la piena ripresa dell’attività a tutto il       è verificato lo stop a partire dal prossimo 17 ago-
           personale coinvolto nell’ammortizzatore sociale            sto. Il Legislatore ha, invece, fatte salve quelle
           straordinario utilizzato (riorganizzazione, crisi          iniziate prima del 24 febbraio.
           aziendale, contratto di solidarietà difensivo) e
           che, al contempo, non hanno la possibilità di of-          Iter procedimentale per i datori
           frire valide alternative;                                  con organico superiore alle 15 unità
           b) sull’art. 5 della legge n. 223/1991: questa di-         Con il secondo punto la norma focalizza la pro-
           sposizione, regola, la parte finale della procedura        pria attenzione sull’art. 7 della legge n.
           effettuata secondo i passaggi procedimentali fis-          604/1966: si tratta dell’iter procedimentale obbli-
           sati dall’art. 4 (lettera inviata alle organizzazioni      gatorio che tutti i datori di lavoro con un organi-
           sindacali sui motivi e sulle possibili misure alter-       co superiore alle 15 unità debbono seguire allor-
           native, esame congiunto in sede sindacale - 45             quando abbiano l’intenzione di procedere ad un
           giorni – o, se del caso, in sede amministrativa -          licenziamento per giustificato motivo oggettivo
           30 giorni - i termini fissati dalla norma): il tutto,      che richiede, per gli assunti in data antecedente il
           entro il termine massimo di 75 giorni, ridotto alla        7 marzo 2015, il tentativo di conciliazione presso
           metà se gli esuberi riguardano meno di dieci la-           la commissione istituita avanti all’Ispettorato ter-

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           ritoriale del lavoro competente. Ebbene, fino al           e il lavoratore a fruire del trattamento di NASpI,
           17 agosto, qualunque sia il momento della proce-           cosa che gli avrebbe consentito di presentarsi ad
           dura, tutto viene bloccato. Si ha motivo di ritene-        altro datore di lavoro avendo nel “portafoglio”
           re che lo “stop” della procedura porti, in molti           un incentivo all’assunzione legato allo stato di
           casi, a dimissioni o a risoluzioni consensuali, ov-        disoccupazione da far fruire allo stesso.
           viamente incentivate, alle quali non può, però,
           seguire il trattamento di NASpI previsto dalla             Questioni di costituzionalità
           norma in caso di raggiungimento dell’accordo in            La disposizione appena commentata presta il
           sede di commissione di conciliazione. Le convo-            fianco a qualche problema di costituzionalità, so-
           cazioni delle commissioni di conciliazione sono,           prattutto in quei casi in cui, a fronte della cessa-
           ovviamente, bloccate, come sono bloccati una se-           zione dell’attività, con la stessa “riconsegna” del-
           rie di termini perentori previsti dalla norma: gli         le licenze all’autorità amministrativa (cosa che
           Ispettorati territoriali, seguendo le indicazioni          sta avvenendo per molti pubblici esercizi) e con
           della propria struttura centrale, torneranno a con-        la fine della “copertura” degli ammortizzatori so-
           vocare in prossimità della suddetta data. Lo               ciali anche in deroga (9 settimane più le ulteriori
           “stop” alla procedura fa sì che la commissione             5 da fruire entro il 31 agosto se si è esaurito il
           non possa far sottoscrivere alle parti una risolu-         “plafond” a disposizione), il costo viene a grava-
           zione consensuale, sostanzialmente raggiunta,              re, unicamente, sul datore di lavoro: identica si-
           nelle more della stessa.                                   tuazione può presentarsi per un imprenditore che
                                                                      intenda trasformare, in modo strutturale, la pro-
           Datori con organico ridotto                                pria organizzazione, cosa che può essere determi-
           Con il terzo punto la disposizione si riferisce a          nante, in questo periodo di incertezza, per la so-
           tutti i datori di lavoro, anche quelli con un orga-        pravvivenza dell’azienda, e che ha esaurito gli
           nico estremamente ridotto, come nel caso di un             specifici ammortizzatori.
           bar con un solo dipendente: fino al 16 agosto,             Qui, il costo della crisi, per il periodo non coper-
           non è possibile procedere a licenziamenti per              to da misure di sostegno del reddito, sembra tra-
           giustificato motivo oggettivo che, ricordo, sono           sferito dalla Stato al datore di lavoro, con una
           ben delineati nell’art. 3 della legge n. 604/1966 e        possibile violazione dell’art. 38 della Costituzio-
           fanno riferimento a:                                       ne, laddove si afferma che il primo deve provve-
           a) ragioni inerenti l’attività produttiva come, ad         dere ad assicurare il sostentamento al lavoratore
           esempio, ad una diminuzione delle commesse o               a fronte della disoccupazione involontaria. Viene,
           ad una attività ridotta a seguito di esternalizza-         sia pure in maniera non evidente, perché amman-
           zione;                                                     tato dallo spirito solidaristico, toccato anche
           b) ragioni inerenti il regolare funzionamento del-         l’art. 41 della Costituzione sulla libertà di inizia-
           l’impresa.                                                 tiva privata, particolarmente evidente per quei
                                                                      piccoli datori di lavoro che, travolti dalla crisi
           Licenziamenti plurimi per cessazione                       del coronavirus e diventati “marginali” anche per
           dell’attività                                              le misure di accesso ai locali, in termini di sicu-
           Nel blocco rientrano anche i licenziamenti pluri-          rezza, imposte dalla Pubblica Autorità, decidono
           mi ivi compresi quelli di un datore di lavoro, di-         di cessare l’attività. Da ultimo, la norma appare
           mensionato sotto i 15 dipendenti, che intende              confliggere anche con l’art. 2086 c.c. laddove si
           cessare la propria attività.                               fa carico all’imprenditore, laddove si riscontri
           Qui, ad avviso di chi scrive, si sarebbe potuto            una crisi di impresa, di attivarsi per il supera-
           pensare ai c.d. “licenziamenti non oppositivi” già         mento della crisi ed il recupero della continuità
           presenti nel nostro ordinamento come, ad esem-             aziendale.
           pio, nei contratti di solidarietà. Ciò avrebbe por-
           tato il datore di lavoro a risolvere il rapporto (si       Licenziamento per GMO: conseguenze
           pensi, ad esempio, ai casi di “isopensione” ex             • Cosa succede se, durante il periodo della so-
           art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012          spensione, il datore di lavoro procede al licen-
           o a quelli correlati all’assegno di ricollocazione)        ziamento per giustificato motivo oggettivo?

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                                                                    Approfondimenti
           Il recesso è nullo e, ad avviso di chi scrive, sussi-      più rappresentative sul piano nazionale, che sono
           ste la reintegra piena nel posto di lavoro.                specifici per i settori che rappresentano.
           • A fronte di un licenziamento intimato, si po-            • Ebbene, cosa succede (e succede, sovente) se
           trebbe trovare una soluzione conciliativa, magari          ad un’ impresa del settore industriale delle puli-
           sottoscritta in “sede protetta”, ove il lavoratore         zie che applica il Ccnl multi servizi succede nella
           accetta il provvedimento, sanando, con la pro-             conduzione dell’appalto un’azienda artigiana
           pria consapevole accettazione, la nullità dello            che applica il Ccnl del proprio settore?
           stesso?                                                    Il primo Ccnl prevede all’art. 4 che, a parità di
           Probabilmente si (ma allora sarebbe stato meglio           prestazioni contrattuali richieste dall’appaltante
           formalizzare dimissioni volontarie e spontanee,            l’azienda subentrante assuma, senza periodo di
           magari già effettuate con la prevista procedura            prova, con gli stessi termini e condizioni, il per-
           telematica), ma se l’accettazione del licenzia-            sonale operante sull’appalto da più di 4 mesi,
           mento “copre”, sostanzialmente, l’intenzione di            con l’esclusione di quelli che non intendono pas-
           far fruire la NASpI al lavoratore interessato, non         sare a causa di dimissioni o di pensionamento: in
           è assolutamente scontato che l’Inps riconosca              caso di condizioni differenti, sarà onere delle or-
           l’indennità di disoccupazione, qualora riesca a            ganizzazioni sindacali e degli Enti territoriali tro-
           dimostrare l’intento simulatorio.                          vare una sorta di mediazione tra l’impresa suben-
                                                                      trante ed i lavoratori.
           Cambio di appalto                                          Già qui c’è una prima osservazione da fare: pur
                                                                      in presenza di due aziende che applicano lo stes-
           Il quarto punto riguarda il cambio di appalto.
                                                                      so contratto sono fuori dalla sicurezza della rias-
           La disposizione, introdotta, in sede di conversio-
                                                                      sunzione i lavoratori con contratto a tempo inde-
           ne del D.L. n. 18/2020 nel “corpus” dell’art. 46
                                                                      terminato in forza nell’appalto da meno di 4 me-
           rappresenta, senza dubbio, una attenuazione ri-            si. Quei lavoratori non sono tutelati dalla norma
           spetto al principio generale che ha bloccato i re-         contrattuale ma il loro datore di lavoro ha proce-
           cessi dei datori di lavoro, a prescindere dai limiti       duto al licenziamento avendo perso la commessa.
           dimensionali.                                              Che si fa?
           Il testo non appare felicemente scritto in quanto          Sicuramente, in caso di contenzioso sindacale
           sembrerebbe vincolare la legittimità dei recessi           una certa soluzione si potrebbe trovare (molti di
           di chi ha perso l’appalto ad un comportamento              questi lavoratori, pur se a tempo indeterminato,
           positivo del nuovo appaltatore: tale positività si         sono in forza a tempo parziale e, magari, sono
           concretizzerebbe nella riassunzione del personale          impiegati su più sedi di lavoro), ma il problema,
           già impiegato nell’appalto.                                sotto l’aspetto giuridico, rimane.
           Se andiamo a verificare, nel concreto, cosa ha             Il secondo contratto collettivo, quello del settore
           scritto il Legislatore ci accorgiamo come l’assun-         artigiano delle pulizie, prevede una sorta di fran-
           zione da parte del nuovo appaltatore debba esse-           chigia fino a 3 dipendenti, nel senso che le im-
           re conseguente ad un obbligo scaturente da una             prese sono obbligate alle riassunzioni se l’appal-
           disposizione di natura legale (ad esempio, l’art.          to in questione occupa almeno 4 persone. Qui
           50 del c.d. “codice degli appalti pubblici”, laddo-        c’è molto spazio nella attività di mediazione che,
           ve un forma di tutela è prevista per i servizi ad          sovente, vede coinvolti sia l’Ufficio delle conci-
           alta intensità di manodopera ove il costo sia pari         liazioni delle controversie di lavoro dell’Ispetto-
           ad almeno il 50% dell’importo totale del contrat-          rato territoriale del Lavoro (che oggi si è ubicato
           to), di Ccnl (ad esempio, l’art. 4 del contratto           all’interno del “processo servizi all’utenza”) che
           collettivo multi servizi) o di clausola inserita nel       la c.d. “stazione appaltante”, ma in caso di man-
           contratto in base al quale la nuova azienda si è           cata riassunzione (soprattutto, per i dipendenti
           aggiudicata l’appalto.                                     “in franchigia”) il problema resta ed è grave, at-
           Tutto questo, però, cozza con alcune realtà con-           teso che l’impresa che ha perso l’appalto potreb-
           crete: ci si riferisce, ad esempio, al settore delle       be avere grosse difficoltà a riprenderli in servi-
           pulizie ove si è in presenza di Ccnl, sottoscritti         zio, a meno che, in questo periodo, non li metta
           da organizzazioni sindacali comparativamente               in integrazione salariale.

           Diritto & Pratica del Lavoro 23/2020                                                                     1441
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           Approfondimenti
           C’è, poi, un’altra questione da mettere in eviden-         spensione o la riduzione di orario e che per quelli
           za: i tempi del licenziamento per fine appalto e           che si riferiscono al periodo 23 febbraio - 30
           quelli della riassunzione da parte del nuovo ap-           aprile il termine perentorio di presentazione sia il
           paltatore non sempre coincidono se è vero (come            31 maggio.
           è vero) che, sovente, anche le mediazioni che              Ci si chiede, però, a questo punto della riflessio-
           portano ad una conclusione positiva della contro-          ne: “a che pro” per il datore di lavoro questa nor-
           versia con l’assunzione dei lavoratori, richiedono         ma, atteso che, probabilmente, alla fine del perio-
           tempo.                                                     do di integrazione salariale, sarà obbligato (se è
           Alla luce di tali questioni si ritiene opportuno           un giustificato motivo oggettivo serio) a ripro-
           suggerire una ipotesi interpretativa che cerca di          porre il licenziamento?
           fornire una risposta coerente: il rispetto della
           clausola sociale inserita nei contratti collettivi         Licenziamenti ammessi
           per il cambio di appalto dovrebbe consentire al            Restano fuori dal blocco:
           datore di lavoro uscente di recedere dai rapporti          a) i licenziamenti per giusta causa che, comun-
           di lavoro con il proprio personale impiegato nel-          que, obbligano il datore alle procedure garantiste
           l’appalto senza attendere che il nuovo appaltatore         previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970, come
           proceda alla riassunzione, anche in considerazio-          ricordato dalla Corte Costituzionale con la sen-
           ne del fatto che la previsione contenuta nell’art.         tenza n. 204 del 30 novembre 1982;
           46 non correla direttamente le due ipotesi (cessa-         b) i licenziamenti per giustificato motivo sogget-
           zione del rapporto e nuova assunzione) ad un ter-          tivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare,
           mine ben preciso.                                          anch’essi soggetti all’iter procedimentale del ci-
                                                                      tato art. 7;
           Recessi per GMO nel periodo                                c) i licenziamenti per raggiungimento del limite
           23 febbraio-17 marzo                                       massimo di età per la fruizione della pensione di
           Il quinto punto, che è una novità rispetto al testo        vecchiaia, atteso che la prosecuzione fino ai 70
           dell’art. 46, quale scaturito dalla legge di conver-       anni discende da un accordo tra le parti e non è
           sione n. 27, riguarda quei datori di lavoro che            un diritto potestativo del dipendente, secondo
           nel periodo 23 febbraio - 17 marzo (data a partire         quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cas-
           dalla quale è scattata la sospensione dei licenzia-        sazione con la sentenza n. 17589 del 4 settembre
           menti) hanno proceduto a recessi, per giustificato         2015;
           motivo oggettivo, a prescindere dai loro limiti di-        d) i licenziamenti determinati da superamento
           mensionali: ebbene, si deroga al comma 10 del-             del periodo di comporto, atteso che la procedura
           l’art. 18 della legge n. 300/1970. Ciò significa           è “assimilabile” al giustificato motivo oggettivo
           che la revoca può avvenire anche se sono tra-              ma non è giustificato motivo oggettivo;
           scorsi (come, ovviamente, sono trascorsi) più di           e) i licenziamenti durante o al termine del perio-
           15 giorni dal licenziamento, che il rapporto ri-           do di prova sottoscritto dalle parti prima della
           prende senza soluzione di continuità, che il lavo-         costituzione del rapporto, con l’indicazione sia
           ratore non ha diritto alla retribuzione maturata           della durata che delle mansioni da svolgere;
           nel periodo antecedente la revoca e che non tro-           f) i licenziamenti dei dirigenti sulla base della
           vano applicazione i regimi sanzionatori previsti           c.d. “giustificatezza”, criterio di valutazione più
           dall’art. 18 della legge n. 300/1970. Tutto questo,        forte rispetto al giustificato motivo oggettivo che
           però, alla sola condizione che il datore richieda          si applica agli altri lavoratori subordinati;
           per lo stesso la Cassa in deroga dal giorno in cui         g) i licenziamenti dei lavoratori domestici che
           avrebbe avuto efficacia il licenziamento. I termi-         sono “ad nutum”;
           ni per la richiesta dell’integrazione salariale, pe-       h) i licenziamenti dei lavoratori dello spettacolo
           rò, potrebbero essere scaduti o prossimi alla sca-         a tempo indeterminato (cosa rara), laddove nel
           denza, atteso che le novità introdotte con il D.L.         contratto di scrittura artistica sia prevista la c.d.
           n. 34/2020 impongono, per qualsiasi ammortiz-              “clausola di protesta”, cosa che consente la riso-
           zatore, che l’istanza venga prodotta entro il mese         luzione del rapporto allorquando il lavoratore sia
           successivo a quello in cui ha avuto inizio la so-          ritenuto non idoneo alla parte;

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           i) la risoluzione del rapporto di apprendistato al         contenute nell’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008 o al-
           termine del periodo formativo a seguito di reces-          l’interno della legge n. 68/1999 (articoli 4 e 10).
           so ex art. 2118 c.c.: qui, non appare ravvisabile il       Vale, infine, la pena di ricordare come l’art. 83,
           giustificato motivo oggettivo.                             comma 3, del D.L. n. 34/2020 stabilisca che l’i-
                                                                      nidoneità alla mansione accertata a causa del Co-
           Licenziamento per inidoneità                               vid-19, per i lavoratori maggiormente esposti al
           psico-fisica                                               rischio del contagio, in ragione dell’età o della
           Probabilmente, resta fuori da tale elencazione il          condizione di rischio derivante da immunode-
           licenziamento per inidoneità psico-fisica ove di-          pressione, o da esiti di patologie oncologiche o
           verse scuole di pensiero lo fanno rientrare nel            dallo svolgimento di terapie salvavita o, comun-
           giustificato motivo oggettivo, mentre altre lo ten-        que, da comorbilità, non può giustificare il reces-
           gono fuori invocando le specifiche disposizioni            so del datore dal contratto di lavoro.

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