Le Rivoluzioni: tra America e Francia - Corso di Storia delle Istituzioni Politiche e di Storia della Pubblica Amministrazione 2020/21 - UniCa
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Le Rivoluzioni: tra America e Francia Corso di Storia delle Istituzioni Politiche e di Storia della Pubblica Amministrazione 2020/21
Al di qua e al di là dell’Atlantico… Un nuovo potere e un nuovo significato Proteste legittime e ordini turbati Il patto sociale Due interpretazioni diverse
Le colonie inglesi in nord America Autogoverno dei primi insediamenti inglesi: colonie in concessione: proprietarie a compagnie commerciali colonie della Corona Nuova Inghilterra: 1639: si forma come colonia con patto associativo 1662: riconoscimento della corona Navigation Acts (1660) guerra dei Sette Anni o franco-indiana (1756-63) Revenue [Sugar] Act e Stamp Act (1764-5) Declaratory Act (1766)
La rivoluzione americana Boston Tea Party (1773) e Intolerable Acts (1774) Primo (1774) e Secondo (1775-1781) Congresso Continentale La Dichiarazione di Indipendenza (1776) Le costituzioni delle ex-colonie (1776-80) Articles of Confederation and Perpetual Union (1777 – ratificati nel 1781): organizzazione, funzionamento e competenze del Congresso della Confederazione Costituzione (Convenzione di Philadelphia, maggio- settembre 1787): trasferimento della decisione politica a una dimensione territoriale demografica superiore agli Stati
La dichiarazione di indipendenza (1776) È divisa in cinque sezioni: 1 Preambolo; 2 Richiamo ai diritti naturali inalienabili (la vita, la libertà, la ricerca della felicità) e al diritto di ogni nazione alla scelta di un governo che rispetti e faccia rispettare tali diritti; 3 Lunga serie di accuse contro l'operato di Giorgio III di Inghilterra; 4 Descrizione dei falliti tentativi compiuti dalle colonie per ottenere riparazione dei torti subiti; 5 Proclamazione formale dell'indipendenza
La dichiarazione di indipendenza (1776) Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità
Congresso della Confederazione Il consenso di almeno 9 Stati è indispensabile per: dichiarare guerra concludere trattati o alleanze battere moneta determinare il bilancio emettere le lettere di credito contrarre prestiti o decidere dei fondi fissare la consistenza dell'esercito e della marina, nominare il comandante in capo
La Convenzione di Philadelphia (1787) La Costituzione come “the supreme law of the land” Mancata menzione della sovranità Revisione: ratifica da parte di ¾ degli Stati Incompatibilità fra mandato al Congresso e uffici “civili” Preminente interesse verso il Congresso Elezione dell’esecutivo: gli elettori presidenziali sono pari alla somma dei deputati e dei senatori Assenza del rapporto di fiducia Separazione delle istituzioni senza separazione dei poteri La schiavitù nella Convenzione di Philadephia Il principio dei 3/5 L’importazione degli schiavi non può essere vietata prima del 1808 Marbury v. Madison (1803): Revisione giudiziaria
I poteri del Congresso degli Stati Uniti Decidere imposizione fiscale e spesa (power of the purse) Regolare il commercio interstatale e con l’estero Stabilire le norme sulla cittadinanza Battere moneta Istituire i tribunali inferiori alla Corte suprema Dichiarare guerra Ratificare trattati (Senato) “To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof”
Il «Bill of Rights» americano (1791) I: Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti. IV: Il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro casa, le loro carte e le loro cose, contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non potrà essere violato; e nessun mandato giudiziario potrà essere emesso, se non in base a fondate supposizioni, appoggiate da un giuramento o da una dichiarazione sull'onore e con descrizione specifica del luogo da perquisire, e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare.
Il «Bill of Rights» americano (1791) V: Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, … né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, ne potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law); e nessuna proprietà potrà essere destinata ad un uso pubblico, senza un giusto indennizzo. VI: In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto di essere giudicato sollecitamente e pubblicamente da una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso (i limiti del quale distretto saranno stati precedentemente determinati per legge); e avrà diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa; di esser messo a confronto con i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.
La rivoluzione francese Decennio rivoluzionario: si approvano 4 costituzioni (1791, 1793, 1795, 1799) Il regno di Luigi XVI (1774-1792) e la questione finanziaria controversia istituzionale fra Luigi XVI e il Parlamento di Parigi sulla sovvenzione territoriale (1776-1788) Necker (1777-1781): fallita riduzione della spesa Calonne: convocazione dell’assemblea dei notabili (1787) 1788: richiesta di prestito e scontro con il Parlamento di Parigi Gli Stati generali (5 maggio 1789) Déclaration de l’Assemblée nationale sur sa constitution (17 giugno 1789)
Regno di Luigi XVI (1774-1792) Riforme (Turgot, 1774-1776 ): Parziale liberalizzazione del commercio (cereali) Abolizione delle corporazioni Eliminazione della corvée reale e imposizione di una sovvenzione territoriale (riforma fallita) Problemi persistenti: Redditi fondiari non tassati Decima
IL PARLAMENTO DI PARIGI “La corte, a camere riunite […] dichiara che la Francia è una monarchia governata dal Re secondo le leggi. Che queste leggi, molte delle quali fondamentali, riguardano il diritto della casa regnante al trono […] il diritto della nazione di concedere liberamente sussidi tramite gli Stati generali […] l’inamovibilità dei magistrati; il diritto delle corti di verificare in ogni provincia le volontà del re e di disporne la registrazione solo se conformi alle leggi costitutive della provincia e al diritto fondamentale dello Stato […] Dichiara che nessuno dei membri che compongono questa corte deve, né intende, autorizzare con la propria condotta la minima innovazione su tale materia […]. E nel caso che questa corte fosse dispersa con la forza e ridotta all’impotenza […] dichiara di consegnare fin d’ora il deposito inviolabile della legge fra le mani del Re […] degli Stati generali e di ciascuno degli ordini sia riuniti sia separati che formano la nazione.” - Dichiarazione del 3 maggio 1788
La costituzione del 3 settembre 1791 Monarchia costituzionale Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino come premessa Sovranità appartenente alla nazione Attuazione parziale e progressiva Separazione dei poteri Legislativo: assemblea nazionale elettiva e sanzione reale (veto sospensivo limitato) Responsabilità penale dei ministri per iniziativa dell’assemblea nazionale Giudiziario: giudici eletti dal popolo Re: direzione amministrazione civile, comando delle forze armate, controllo dell’ordine pubblico, relazioni internazionali Caduta della monarchia: 21 settembre 1792 (Convenzione nazionale)
I diritti nell’esperienza francese L’impulso americano I cahiers de doléances: un linguaggio comune dei diritti È essenziale una dichiarazione? Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto 1789) Laicità Un punto di rottura: la volontà della nazione
Il Quaderno della Città da Beaucaire, 12 marzo 1789 I deputati agli stati generali faranno il possibile perché la votazione si faccia per testa e non per ordine [...]. La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La libertà di stampa e la sicurezza delle lettere [...]. L'abolizione delle lettres de cachet (ordine di arresto sigillato) e di ogni atto arbitrario che attenti alla libertà del cittadino. L'eguaglianza proporzionale dei tributi indistintamente sulle persone e sui beni. Sarà nominata una commissione per la riforma della legislazione penale [...] e civile. [...] La soppressione dei pedaggi, leudi (diritti di mercato e di fiera) e altri diritti di tal natura, mediante indennità giuste e ragionevoli in favore dei proprietari. Chiedere che nella ripartizione delle imposte vengano escluse tutte quelle che potrebbero intralciare commerci e industrie. Agli enfiteuti (titolari di diritti vitalizi o ereditari sulla terra) sia concessa la libertà di liberarsi dei diritti che pagano ai loro signori, con un'indennità reale, effettiva e proporzionale [...]. Che i sudditi del terzo stato siano abilitati a occupare i diversi impieghi militari di terra e di mare e quelli delle altre magistrature.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto 1789) È volta a riconoscere “…i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo”: Art. 1: Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Art. 2: Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa. Art. 5: La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti. Art. 7: Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. […]
La costituzione del 3 settembre 1791 Monarchia costituzionale Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino come premessa Sovranità appartenente alla nazione Attuazione parziale e progressiva Separazione dei poteri Legislativo: assemblea nazionale elettiva e sanzione reale (veto sospensivo limitato) Responsabilità penale dei ministri per iniziativa dell’assemblea nazionale Giudiziario: giudici eletti dal popolo Re: direzione amministrazione civile, comando delle forze armate, controllo dell’ordine pubblico, relazioni internazionali Caduta della monarchia: 21 settembre 1792 (Convenzione nazionale)
Giustizia e amministrazione nella rivoluzione funzione giudiziaria come potere apolitico codificazione Tribunale di Cassazione legge 22 dicembre 1789: administration générale de l’État: quadrillage con struttura piramidale nuovi compiti dello Stato distinzione formale fra funzione amministrativa e attività giudiziaria
Giustizia e amministrazione nella rivoluzione Caratteri del modello rivoluzionario: società di individui liberi da: società cetuale Stato assolutistico amministrazione diluita nella società con cariche amministrative e giudiziarie: onorarie collegiali non professionali elettive potere amministrativo privo di privilegi giuridici mancata previsione dell’acte administratif
Costituzione del 24 giugno 1793 Monocameralismo Non prevede scioglimento anticipato né obbligo di dimissioni per voto di sfiducia “Dichiarazione dei diritti” del 1793: istruzione, lavoro e assistenza, associazione e riunione Sovranità popolare come adempimento della sovranità nazionale Art. 35 – Quando il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri Referendum Regime assembleare: potere esecutivo affidato a un consiglio di 24 membri che non ha alcun potere verso l’assemblea Costituzione mai applicata (10 ottobre 1793: regime del “Terrore”)
La costituzione del 22 agosto 1795 Meno democratica della Costituzione del 1793: restrizione della cittadinanza, riduzione dei diritti di manifestazione del pensiero, associazione, riunione La sovranità risiede nell’universalità dei cittadini, che non corrisponde al popolo Corpo legislativo bicamerale: Consiglio dei Cinquecento: approva le proposte di legge dopo tre letture Consiglio degli anziani: approva o rigetta integralmente la proposta finale Potere esecutivo: Direttorio non dipendente dal parlamento ma eletto da esso
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