LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
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LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN …. ORDINE Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019 dott.ssa Maria Erminia Macera Mascitelli 30 giugno 2018
La sottoscritta Maria Erminia Macera Mascitelli ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, dichiara X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario: - ……………….. - ………………………. - ……………………..
La formazione è un valore sempre La formazione ECM attribuisce sempre crediti formativi e tali partecipazioni hanno valore formativo e viene riconosciuta (attestata) al Professionista Solo la formazione ECM conforme alle regole definite dalla Commissione Nazionale rientra nel computo della formazione utile alla certificazione
DI COSA PARLIAMO? Aspetti Normativi La Commissione Nazionale Formazione Continua L’evoluzione Normativa del Sistema ECM Il Sistema ECM: il terzo triennio certificativo 2017-2019 Il ruolo del COGEAPS Un po’ di dati Conclusioni
ASPETTI NORMATIVI 1995: la Formazione nelle Organizzazioni Pubbliche perde il carattere di sporadicità, improvvisazione ed episodicità e comincia ad entrare a pieno titolo nel novero delle attività realizzate con sistematicità e organicità . Il Ministro per la F.P. emana la Direttiva alle amministrazioni pubbliche in materia di formazione del personale, n.14/95 in cui si riconosce la rilevanza della FORMAZIONE per la gestione del personale in servizio e , soprattutto, si dispone che le amministrazioni prevedano nei propri bilanci uno specifico stanziamento da destinare alla formazione
Legge 502 1992 . 16-bis (Formazione continua) 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. Il dl n. 229/99, (Riforma Bindi), si sofferma sulla formazione continua degli operatori sanitari
DL 229/99 Art. 16-quater (Incentivazione della formazione continua) 1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. 3. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua è stata costituita con D.M. 5 luglio 2000 Ministero della Salute Conferenza Stato Regioni FNOMCeO Commissione Nazionale Albo Odontoiatri Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Consiglio Nazionale dei Chimici Federazione Nazionale degli Ordini degli Psicologi Ordini Nazionale dei Biologi) Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico-Sanitaria Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzione Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
Attivazione nell’anno 2002 del programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina. L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità.
Il Nuovo Sistema di Formazione Continua in Medicina è stato avviato sulla base dei precedenti Accordi tra Governo e le Regioni e Province Autonome del 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009, al fine di mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori della sanità, sulla base del principio dell’obbligatorietà dell’Educazione Continua in Medicina (ECM) per tutti i professionisti sanitari come strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo professionale e per svolgere -al tempo stesso- una funzione specifica in favore del sistema sanitario indispensabile a garantire, nel tempo, la qualità e l’innovazione dei suoi servizi.
I Documenti Stato-Regioni del 2007 e del 2009 costituiscono una svolta per la nuova definizione del progetto ECM; la responsabilità per Ordini, Collegi e Associazioni Professionali nella certificazione dei crediti conseguiti dai propri iscritti, rivela la loro pertinenza e rilevanza nel processo formativo. Inoltre, il DECRETO n.168 del 13/08/2011, convertito con l Legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede: L’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente Partecipare ai programmi di E.C.M. è un dovere dei professionisti della Sanità, richiamato anche dai rispettivi Codici Deontologici , ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono PROFESSIONISTI attenti, aggiornati e sensibili. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.
La certificazione e valutazione dell’aggiornamento professionale: le ricadute operative della certificazione Art. 16 quater del decreto 229/99 “La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private”
L’OBBLIGO FORMATIVO ECM Definito negli accordi Stato- Regioni del 2007, 2009 e 2012 La CNFC ha confermato in 150 Obbligo formativo crediti il debito formativo per standard tutte le professioni anche per il 150 crediti triennio triennio 2014-2016 2017-2019
FASE SPERIMENTALE 2002 – 2007 TRIENNIO 2008 – 2010 FASI TRIENNIO 2011 – 2013 (1° Certificazione) DELL’ECM TRIENNIO 2014 – 2016 (2° Certificazione) TRIENNIO 2017 – 2019 * [* il 2017 e 2018 possono essere utilizzati per recuperare fino al 50% dei crediti del triennio precedente]
Obbligo formativo standard 150 crediti triennio Definito negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 2012 2016 La CNFC ha confermato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il 2014/2016 ma…
Quanti crediti devo conseguire?
Esonero Durata annuale parziale Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Abruzzo Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Emilia Corso micologi durata biennale Durata mensile Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese
Esenzione Esenzioni Professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di: a.congedo maternità e paternità b.congedo parentale e congedo per malattia del figlio c.adozione e affidamento preadottivo d.adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche e.congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap f.aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
Chi registra gli Esoneri/Esenzioni, inserendoli nella banca dati Co.Ge.A.P.S? ESONERI Ed ESENZION NON nascono autonomamente in Co.Gea.p.s. Se il professionista è iscritto ad un Ordine li registra Il Co.Ge.A.P.S. per Ordine, su segnalazione del Professionista
Evoluzione normativa del sistema ECM 04/11/2016 ‘Determina obbligo formativo triennio 2017-2019’ e ‘Delibera “Dossier formativo”’ 13/12/2016 Criteri di assegnazione dei crediti Eventi RES-FAD-FSC-Blended 02/02/2017 Nuovo Accordo Stato-Regioni 05/06/2017 Istituzione Osservatorio Nazionale
La Commissione Nazionale Formazione Continua Dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017
Evoluzione normativa del sistema ECM Delibere DOSSIER Formazione RESIDENZIALE Dossier formativo “Individuale” Residenziale classica Dossier formativo “di gruppo” Convegni e congressi (oltre 200 partecipanti e workshop durante Convegni e Congressi Obiettivi formativi: tecnico- Aule collegate in Videoconferenza professionali, di processo e di sistema Obiettivi formativi: tecnico-professionali, di processo e di sistema FORMAZIONE SUL CAMPO Training individualizzato Gruppo di miglioramento Attività di ricerca Formazione BLENDED Formazione A DISTANZA RES-FSC-FAD Materiale cartaceo e strumenti RES-FSC informatici hardware( DVD, pendrive RES-FAD E-learning FSC-FAD Sincrona
Evoluzione normativa del sistema ECM Criteri di assegnazione dei crediti Presenza documentata: 90% (salvo Attività di ricerca – FSC e tipologie FAD) Verifica apprendimento: 75% (salvo Convegni e Congressi RES ) Incremento “tematiche interesse”: 0,3 crd/ora (Formazione RES classica, Training individualizzato FSC, Gruppi di Miglioramento FSC)
Evoluzione normativa del sistema ECM Tematiche di interesse indicate dalla CNFC Virus Ebola (2014-2016) Virus Zika (2016-2017) Vaccini e strategie vaccinali (14/12/2017) Fertilità (determina del 14 dicembre 2017) Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario (15/03/2018) Responsabilità professionale (14/12/2017) La Commissione ha ritenuto, inoltre, di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l’opportunità di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti. Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti nel triennio 2017- 2019 su vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio formativo 2020- 2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.
Evoluzione normativa del sistema ECM Accordo Stato-Regioni 02/02/2017 -Manuale di accreditamento degli eventi ECM : - obiettivi formativi - indicazioni su programma eventi, docenti, responsabili scientifici, -verifica apprendimento, valutazione della qualità, conflitto di interessi, pubblicità, sponsorizzazioni, attestati, durata, sedi, etc. - Requisiti minimi provider - Modelli documentazione - Specifiche tecniche e funzionali FAD – Specifiche su FSC Sono in fase di completamento Manuale delle verifiche dei Provider Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM (13 dic 2016) ESEMPIO: 1 credito ogni ora (non frazionabile) fino a 100 partecipanti previsti; 0,7 crediti ogni ora (non frazionabile) da 101 a 200 partecipanti previsti. Incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro: 1.Numero di partecipanti previsti fino a 25; 2.Presenza di metodologie interattive per un massimo di 50 partecipanti previsti. 3.Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale
Dalla Certificazione 2011/2013… La certificazione della formazione ECM, introdotta per la prima volta per il triennio 2011/2013, viene rilasciata dall’Ordine territoriale esclusivamente ai propri iscritti che siano in regola con l’obbligo formativo individuale, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione ECM
… passando per la Certificazione 2014/2016… La formazione non svolta secondo le regole della CNFC non contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo La CNFC ha introdotto vincoli alle diverse tipologie di formazione
La formazione svolta come partecipante ad eventi ECM non ha limiti quantitativi (al netto dei limiti min/max annuali per dipendenti* e per formazione reclutata) La formazione individuale (tutoraggio, crediti estero, autoformazione per LP*, pubblicazioni) nel triennio in corso ha una serie di limitazioni * Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile
* Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile Tutti i professionisti sanitari nel triennio in corso non sono soggetti a vincoli annuali (minimi e massimi) nell'acquisizione dei crediti. Le disposizioni inizialmente previste per LP in materia di attribuzione dei crediti – flessibilità e autoformazione – sono state estese a tutti gli operatori sanitari (fermo restando la vigenza degli altri vincoli previsti nella determina 2014) a prescindere dal proprio regime professionale
Tipologia Crediti Docenza, tutor, relatore di formazione 50% obbligo formativo individuale Vincoli triennale al netto di riduzioni, e&e Convegni congressi simposi conferenze 60% obbligo formativo individuale 2014- Attività di ricerca (FSC) Gruppi di miglioramento (FSC) triennale al netto di riduzioni, e&e 2016 Tutoring anche individuale Formazione reclutata 1/3 obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, e&e Autoformazione per LP* 10% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, e&e Formazione all’estero 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, e&e * Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile
La formazione non svolta secondo le La regole della CNFC non contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo; certificazione I liberi professionisti hanno facoltà di 2014 - 2016 acquisire la formazione continua con maggiore flessibilità nel triennio, non essendo tenuti al rispetto del vincolo min- max annuale; Varia la valutazione della formazione ai fini della certificazione
150 crediti ECM Obbligo formativo standard Riduzioni derivanti dalla formazione svolta nel triennio precedente, al netto di esoneri ed esenzioni Obbligo formativo individuale Atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni ATTESTAZIONE Atto conclusivo di uno specifico percorso, qualifica il Professionista Non soddisfacimento come soggetto che ha svolto la fabbisogno formativo formazione in modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC
Se non si soddisfa l’obbligo formativo triennale, cosa succede? Legge n. 148/2011 Anche i Professionisti, iscritti ad Sanzioni di carattere disciplinare Ordini che non esercitano da parte dei singoli ordinamenti professioni sanitarie sono tenuti professionali a carico dei all’aggiornamento professionale Professionisti che non rispettano gli obblighi di formazione continua
Non ci sono le sanzioni ma ... la Certificazione ECM è ormai pre requisito per i Professionisti: IMPIEGO NEL PRIVATO ACCREDITATO (legge istitutiva ECM del 1999) ISCRIZIONE ALBO DEI MEDICI COMPETENTI (Norma del 2008) VALUTAZIONE DEI MEDICI DOPO 5 E 15 ANNI (scatto contrattuale) VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA (alla scadenza del contratto) PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA IMPIEGO IN ALCUNI ENTI PUBBLICI ……………… LO CHIEDONO LE ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE...
Riduzioni in vigore dal 2008 fino al triennio 2014 - 2016 Crediti triennio Fabbisogno Riduzioni precedente triennale Da 101 a 150 105 45 Da 51 a 100 120 30 Da 30 a 50 135 15
… verso la Certificazione 2017/2019 Due classi riduzioni: Crediti acquisiti Fabbisogno triennale Riduzione 2014/2016 2017/2019 Da 121 e 150 120 30 Da 80 a 120 135 15 Inoltre, riduzione di 15 crediti ai professionisti che nel 2014/2016 hanno compilato e soddisfatto il dossier formativo individuale
Tipologia Crediti Partecipazione come Discente, Min 40% obbligo formativo in eventi ECM individuale triennale (al netto di riduzioni, esoneri, esenzioni) Docente, Tutor, Relatore, Max 60% obbligo formativo Attività di ricerca e Gruppi di individuale triennale (al netto di miglioramento (FSC), riduzioni, esoneri, esenzioni) Formazione all’estero, in eventi ECM Autoformazione Max 10% obbligo formativo individuale triennale (al netto di Vincoli riduzioni, esoneri, esenzioni) 2017-2019 Formazione reclutata Max 1/3 obbligo formativo individuale triennale (al netto di riduzioni, esoneri, esenzioni) La formazione non svolta secondo le regole della CNFC non contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo
IL RUOLO DEL COGEAPS Accordo Stato-Regioni del 2012 Il Co.Ge.A.P.S detiene e gestisce l’anagrafica nazionale dei crediti formativi». Costituito nel 2003 (operativo dal 2004) ha creato l’anagrafica dei Professionisti della Salute in ITALIA. La funzione ed il ruolo del CoGeAPS di Anagrafe Nazionale dei crediti formativi è definita dagli accordi Stato Regione del 01/08/2007, del 05/11/2009 (recepito dal D.P.C.M. 26 Luglio 2010) e del 19/04/2012.
Crediti ECM per la Formazione Accreditata Dati Anagrafe di Ordini, Crediti ECM acquisti dai Crediti ECM Professionisti individuali/esenzioni raccolti tramite inserite Provider Aggregazione dei dati Il Co.Ge.A.P.S. permette a Ordini, la verifica della congruità dei crediti ECM del singolo professionista per la CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE Soddisfacimento fabbisogno formativo L’attuale normativa pone in carico ad Ordini, la verifica della continuità formativa dei professionisti. Per adempiere ai propri compiti istituzionali gli Ordini, devono dotarsi della struttura necessaria per soddisfare il proprio ruolo di certificatori dei percorsi ECM
Il professionista iscritto ad Ordini facenti parte del Consorzio si registra nel portale*… www.cogeaps.it • I non iscritti Associazioni o iscritti Associazioni non facenti parte del Consorzio potranno iscriversi previa verifica del profilo da parte della Segreteria CNFC
Quindi la Formazione ECM accreditata è disponibile in Co.Ge.A.P.S •Se il Provider ha trasmesso regolarmente i report a corso ultimato •Per le Regioni (enti accreditanti) che non hanno attivato l’inoltro automatico i crediti vengono inseriti l’anno successivo lo svolgimento (aprile) I crediti non sono presenti in Co.Ge.A.P.S mai prima di 90 giorni. Se dopo 18 mesi dallo svolgimento del corso non sono presenti delle partecipazioni su segnalazione del Professionista si valuta reinserimento manuale tramite Backoffice.
*Attualmente è possibile procedere alla registrazione manuale di partecipazioni mancanti concluse nel triennio precedente a causa di problematiche tecniche relative alla mancata/erronea comunicazione dei Provider /Enti accreditanti Il professionista può chiedere di integrare la formazione ECM all’Ordine o al CoGeAPS ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale, in caso di: -Crediti mancanti (2008/2013)* -Inserimento crediti individuali (dal 2008, autoformazione dal 2011)
A prescindere dal sistema ECM, la formazione continua è un obbligo deontologico.
Obbligo Opportunità
Una formazione di qualità aggiunge qualità ai professionisti ed alle prestazioni professionali
Il sistema può essere certamente migliorato, ma risponde alle logiche di formazione continua nel rispetto delle norme europee Nell’ottica di valorizzazione del processo di certificazione professionale, la formazione continua sarà un elemento imprescindibile (qualunque sia il sistema futuro)
Quale formazione programmare? Perché ho bisogno di aggiornarmi? Su cosa ho bisogno di aggiornarmi? Come posso aggiornarmi?
Domande chiave: • La formazione è coerente? • La formazione è pertinente? • La formazione è “efficace”? • La formazione è funzionale? • La formazione è “innovativa”?
La formazione continua si pone come obiettivo primario la modifica della pratica professionale (teoria comportamentale) e non solo l’acquisizione di conoscenze e skills (teoria cognitiva)
Competenza Performance Outcome
Dossier Formativo (DF) Espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo Espressione della coerenza della formazione rispetto alla professione, disciplina, specializzazione, profilo di competenze Strumento per rilevare i bisogni formativi dei professionisti Strumento per indirizzare e qualificare l’offerta formativa dei provider
DF CV
IL Dossier Formativo Individuale rappresenta il punto di partenza per un curriculum formativo del professionista sanitario All’interno del Dossier Individuale potranno essere annotate da parte del professionista anche attività non ECM, al fine di rendere lo stesso uno strumento idoneo e funzionale per il professionista anche al di fuori dell’ambito ECM. A tale scopo è prevista una sezione dedicata all’interno della posizione personale del professionista nel portale del Co.Ge.A.P.S.
Il Dossier rappresenta un’occasione Anche per l’organizzazione (Azienda/Dipartimento/U.O.), responsabile del governo strategico della formazione, per orientare efficacemente le scelte formative, valorizzare i singoli professionisti, realizzare una puntuale analisi del fabbisogno formativo e monitorare le attività formative stesse. Dossier Formativo è espressione della libertà , autonomia e responsabilità del singolo professionista della salute e di esse tutela e garanzia
Dossier Formativo (DF): a chi è rivolto? Individuale Professionisti (DFI) Aziende Sanitarie (pubbliche e private) Di Gruppo Ordini, Collegi, (DFG) Organismi maggiormente rappresentativi delle Professioni Sanitarie (DD 30 luglio 2013) È una opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l’integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.
Dossier Formativo (individuale e di gruppo) prevede: Bonus per il professionista se si realizzano TUTTE le seguenti condizioni: 1. Costruzione del Dossier 2. Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata 3. Coerenza relativamente alle aree – pari almeno al 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato Bonus è di 30 crediti: 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il dossier viene costruito nel primi due anni 20 nel triennio successivo (2019-2021) se il dossier è stato sviluppato rispettando i principi di congruità e coerenza Bonus è di 15 crediti: (assegnati nel triennio 2019-2021) per i professionisti che avranno elaborato e realizzato il dossier nel secondo anno del triennio Bonus è di 10 crediti: (assegnati nel triennio 2019-2021) per i professionisti che avranno elaborato e realizzato il dossier nel terzo anno del triennio
CONOSCERE LE NORME PER UTILIZZARE LE OPPORTUNITA’
UN PO’ DI DATI
Crediti acquisiti vs Crediti riconosciuti (Professionisti* attivi nel Triennio 2014/2016) 150,0 129,1 125,0 120,0 114,2 107,4 103,8 108,3 102,0 102,0 90,0 60,0 30,0 0,0 Federazioni e Collegi Area Della Area Tecnica Area Prevenzione Nazionali Riabilitazione Acquisiti Riconosciuti *presenti nell’anagrafica Co.Ge.A.P.S.
Confronto tra triennio 2011 / 2013 ed il triennio 2014 / 2016 • Cresce il numero professionisti che partecipano alla formazione • Cresce il numero di eventi, quindi cresce l’offerta formativa Analizziamo 4 parametri che definiscono gli andamenti: – Eventi (proposta formativa diversa) – Edizioni (quantità offerta formativa) – Partecipazioni (a quanti eventi si è partecipato) – Crediti (quanti crediti si sono acquisiti)
Numero Eventi Realizzati (Tutte le professioni sanitarie) 250.000 210.501 200.000 189.615 150.000 100.000 50.000 0 Triennio 2011/2013 Triennio 2014/2016 L’offerta formativa cresce dell’ 11% (pari a 20.886 eventi in più)
Numero Edizioni Triennio 2014/2016 299.597 Triennio 2011/2013 278.890 265.000 270.000 275.000 280.000 285.000 290.000 295.000 300.000 305.000 Il Numero di Edizioni Cresce del 7,4% (pari a 20.707 edizioni)
L’effetto combinato della crescita dei partecipanti e dell’offerta formativa comporta una crescita delle partecipazioni Partecipazioni totali 12.000.000 11.259.087 10.000.000 8.960.118 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Triennio 2011/2013 Triennio 2014/2016 Le partecipazioni crescono nel triennio di oltre il 25% con un incremento di 2.298.969.
Crediti ECM 120.000.000 117.334.044,87 100.000.000 85.821.198,87 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Triennio 2011/2013 Triennio 2014/2016 Incremento del 36,7% dei crediti acquisiti (maggior partecipazione e maggior numero di eventi)
La formazione certificata e la manutenzione/rivalidazione delle competenze rappresentano il valore aggiunto di ciascun Professionista e dell’intero sistema sanitario.
La formazione continua, ovvero il dovere giuridico e deontologico all’aggiornamento professionale, deve tornare ad essere ‘un piacere’ ed un momento di motivata e motivante soddisfazione
CONCLUSIONI Il processo di Educazione Continua in Medicina (ECM) è un processo in continua evoluzione e miglioramento secondo un processo ‘step by step’. Da una normativa ECM che si basava su una quantificazione dei crediti, il sistema si sta evolvendo verso una logica qualitativa. Questa evoluzione avviene attraverso regole e strumenti Certificazione dei crediti su base quantitativa e di conformità Certificazione del Dossier Formativo (qualità) Certificazione del percorso formativo come parte del Processo di (ri)certificazione delle competenze
Grazie per l’attenzione
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