LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019

Pagina creata da Anna Bucci
 
CONTINUA A LEGGERE
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
LE PROFESSIONI SANITARIE
  AVANZANO IN …. ORDINE

Il sistema ECM e le regole del secondo
    triennio certificativo 2017-2019
  dott.ssa Maria Erminia Macera Mascitelli
            30 giugno 2018
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
La sottoscritta Maria Erminia Macera Mascitelli
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell’Accordo
Stato-Regione del 5 novembre 2009,

                                      dichiara

 X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con
soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario

    che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti
soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario:

- ………………..
- ……………………….
- ……………………..
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
La formazione è un
       valore sempre

       La formazione ECM attribuisce sempre crediti
   formativi e tali partecipazioni hanno valore formativo e
      viene riconosciuta (attestata) al Professionista

Solo la formazione ECM conforme alle
regole definite dalla Commissione Nazionale
rientra nel computo della formazione utile
alla certificazione
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
DI COSA PARLIAMO?

 Aspetti Normativi
 La Commissione Nazionale Formazione Continua
 L’evoluzione Normativa del Sistema ECM
 Il Sistema ECM: il terzo triennio certificativo
  2017-2019
 Il ruolo del COGEAPS
 Un po’ di dati
 Conclusioni
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
ASPETTI NORMATIVI
    1995: la Formazione nelle Organizzazioni Pubbliche perde il
carattere di sporadicità, improvvisazione ed episodicità e
comincia ad entrare a pieno titolo nel novero delle attività
realizzate con sistematicità e organicità .
     Il Ministro per la F.P. emana la Direttiva alle
 amministrazioni pubbliche in materia di formazione del
 personale, n.14/95 in cui si riconosce la rilevanza della
 FORMAZIONE per la gestione del personale in servizio e ,
 soprattutto, si dispone che le amministrazioni prevedano nei
 propri bilanci uno specifico stanziamento da destinare alla
 formazione
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
Legge 502 1992

. 16-bis (Formazione continua)
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua
comprende      l'aggiornamento    professionale   e   la
formazione permanente. L'aggiornamento professionale
e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea,
specializzazione,       formazione       complementare,
formazione specifica in medicina generale, diretta ad
adeguare per tutto l'arco della vita professionale le
conoscenze professionali.
Il dl n. 229/99, (Riforma Bindi), si sofferma sulla
formazione continua degli operatori sanitari
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
DL 229/99    Art. 16-quater      (Incentivazione della formazione continua)

1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito
indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o
libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università,
delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e
convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di
natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo
di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
3. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale
sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di
partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel
triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere            e mantenere
l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua è stata
             costituita con D.M. 5 luglio 2000
                Ministero della Salute
                Conferenza Stato Regioni
                FNOMCeO
                Commissione Nazionale Albo Odontoiatri
                Nazionale degli Ordini dei Farmacisti
                Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari
                Consiglio Nazionale dei Chimici
                Federazione Nazionale degli Ordini degli Psicologi
                Ordini Nazionale dei Biologi)
                Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali
                Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
                Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione
                Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico-Sanitaria
                Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzione
                Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di
                Radiologia Medica
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
Attivazione nell’anno 2002 del
programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina.
      L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002,
in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999
     che avevano istituito l’obbligo della formazione
       continua per i professionisti della sanità, ha
  rappresentato un forte messaggio nel mondo della
                          sanità.
LE PROFESSIONI SANITARIE AVANZANO IN . ORDINE - Il sistema ECM e le regole del secondo triennio certificativo 2017-2019
   Il Nuovo Sistema di Formazione Continua in Medicina è stato
    avviato sulla base dei precedenti Accordi tra Governo e le
    Regioni e Province Autonome del 1° agosto 2007 e del 5
    novembre 2009, al fine di mantenere, sviluppare e
    incrementare le conoscenze, le competenze e le performance
    degli operatori della sanità, sulla base del principio
    dell’obbligatorietà dell’Educazione Continua in Medicina (ECM)
    per tutti i professionisti sanitari         come      strumento
    indispensabile per promuovere lo sviluppo professionale e per
    svolgere -al tempo stesso- una funzione specifica in favore
    del sistema sanitario indispensabile a garantire, nel tempo, la
    qualità e l’innovazione dei suoi servizi.
   I Documenti Stato-Regioni del 2007 e del 2009 costituiscono una svolta
    per la nuova definizione del progetto ECM; la responsabilità per Ordini,
    Collegi e Associazioni Professionali nella certificazione dei crediti
    conseguiti dai propri iscritti, rivela la loro pertinenza e rilevanza nel
    processo formativo. Inoltre, il DECRETO n.168 del 13/08/2011, convertito
    con l Legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede:
   L’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua
    permanente
   Partecipare ai programmi di E.C.M. è un dovere dei professionisti della
    Sanità, richiamato anche dai rispettivi Codici Deontologici , ma è anche -
    naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono
    PROFESSIONISTI attenti, aggiornati e sensibili.

   La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito
    disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito
    dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.
La certificazione e valutazione dell’aggiornamento
                             professionale:
               le ricadute operative della certificazione

     Art. 16 quater del decreto 229/99

“La    partecipazione   alle   attività    di
formazione continua costituisce requisito
indispensabile     per  svolgere     attività
professionale, in qualità di dipendente o
libero professionista, per conto delle
aziende ospedaliere, delle università, delle
unità sanitarie locali e delle strutture
sanitarie private”
L’OBBLIGO FORMATIVO ECM

                        Definito negli accordi Stato-
                       Regioni del 2007, 2009 e 2012
                       La CNFC ha confermato in 150
 Obbligo formativo      crediti il debito formativo per
     standard          tutte le professioni anche per il
150 crediti triennio         triennio 2014-2016
                                   2017-2019
FASE SPERIMENTALE 2002 – 2007

                     TRIENNIO 2008 – 2010
  FASI               TRIENNIO 2011 – 2013 (1° Certificazione)
DELL’ECM             TRIENNIO 2014 – 2016 (2° Certificazione)

                     TRIENNIO 2017 – 2019 *

    [* il 2017 e 2018 possono essere utilizzati per recuperare
            fino al 50% dei crediti del triennio precedente]
Obbligo formativo standard
   150 crediti triennio

             Definito negli accordi Stato-Regioni del
                     2007, 2009 2012 2016

              La CNFC ha confermato in 150 crediti il
             debito formativo per tutte le professioni
                   anche per il 2014/2016 ma…
Quanti crediti devo
   conseguire?
Esonero

                          Durata annuale parziale

Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto
dell'Abruzzo

Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto
dell'Emilia

Corso micologi durata biennale

                              Durata mensile

Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per
mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per
ciascun mese
Esenzione
Esenzioni
  Professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività
  professionale a seguito di:
  a.congedo maternità e paternità
  b.congedo parentale e congedo per malattia del figlio
  c.adozione e affidamento preadottivo
  d.adozione internazionale aspettativa non retribuita durata
  espletamento pratiche
  e.congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
  f.aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come
  disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
Chi registra gli Esoneri/Esenzioni,
inserendoli nella banca dati Co.Ge.A.P.S?

ESONERI Ed ESENZION NON nascono autonomamente in
Co.Gea.p.s.

Se il professionista è iscritto ad un Ordine

                              li registra
    Il Co.Ge.A.P.S. per Ordine, su segnalazione del Professionista
Evoluzione normativa del sistema ECM

04/11/2016   ‘Determina obbligo formativo
             triennio 2017-2019’ e
             ‘Delibera “Dossier formativo”’
13/12/2016   Criteri di assegnazione dei
crediti
             Eventi RES-FAD-FSC-Blended
02/02/2017 Nuovo Accordo Stato-Regioni
05/06/2017 Istituzione Osservatorio
           Nazionale
La Commissione Nazionale Formazione Continua

Dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017
Evoluzione normativa del sistema ECM
                                      Delibere

 DOSSIER                                   Formazione RESIDENZIALE
 Dossier formativo “Individuale”           Residenziale classica
 Dossier formativo “di gruppo”             Convegni e congressi (oltre 200 partecipanti
                                           e workshop durante Convegni e Congressi
 Obiettivi formativi: tecnico-             Aule collegate in Videoconferenza
 professionali, di processo e di sistema   Obiettivi formativi: tecnico-professionali, di
                                           processo e di sistema

 FORMAZIONE SUL CAMPO
 Training individualizzato
 Gruppo di miglioramento
 Attività di ricerca
                                            Formazione BLENDED
 Formazione A DISTANZA                      RES-FSC-FAD
 Materiale cartaceo e strumenti             RES-FSC
 informatici hardware( DVD, pendrive        RES-FAD
 E-learning                                 FSC-FAD
 Sincrona
Evoluzione normativa del sistema ECM
       Criteri di assegnazione dei crediti

Presenza documentata:                     90%
(salvo Attività di ricerca – FSC e tipologie FAD)

Verifica apprendimento:                    75%
(salvo Convegni e Congressi RES )

Incremento “tematiche interesse”:             0,3 crd/ora

(Formazione RES classica, Training individualizzato FSC,
Gruppi di Miglioramento FSC)
Evoluzione normativa del sistema ECM
 Tematiche di interesse indicate dalla CNFC

Virus Ebola (2014-2016)
Virus Zika (2016-2017)
Vaccini e strategie vaccinali (14/12/2017)
Fertilità (determina del 14 dicembre 2017)
Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario (15/03/2018)
Responsabilità professionale (14/12/2017)

   La Commissione ha ritenuto, inoltre, di indicare a tutti gli esercenti le professioni
  sanitarie l’opportunità di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti
                  sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti.

    Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti nel triennio 2017-
    2019 su vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio formativo 2020-
   2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad
                                un massimo di 10 crediti.
Evoluzione normativa del sistema ECM
      Accordo Stato-Regioni 02/02/2017

 -Manuale di accreditamento degli eventi ECM                    :
 - obiettivi formativi
 - indicazioni su programma eventi, docenti, responsabili scientifici,
 -verifica apprendimento, valutazione della qualità, conflitto di interessi,
 pubblicità, sponsorizzazioni, attestati, durata, sedi, etc.
 - Requisiti minimi provider
 - Modelli documentazione
 - Specifiche tecniche e funzionali FAD – Specifiche su FSC

                    Sono in fase di completamento
 Manuale delle verifiche dei Provider
 Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM
                      (13 dic 2016)

                           ESEMPIO:

1 credito ogni ora (non frazionabile) fino a 100 partecipanti
previsti;
0,7 crediti ogni ora (non frazionabile) da 101 a 200 partecipanti
previsti.

Incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto
riportati, cumulabili tra di loro:
1.Numero di partecipanti previsti fino a 25;
2.Presenza di metodologie interattive per un massimo di 50
partecipanti previsti.
3.Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale,
individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da
parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse
nazionale indicate dalla Commissione Nazionale
Dalla Certificazione
           2011/2013…

  La certificazione della formazione
ECM, introdotta per la prima volta per
il triennio 2011/2013, viene rilasciata
         dall’Ordine territoriale
 esclusivamente ai propri iscritti che
siano in regola con l’obbligo formativo
   individuale, nel rispetto di quanto
    stabilito dalla Commissione ECM
… passando per la Certificazione 2014/2016…

  La formazione non
   svolta secondo le
regole della CNFC non
    contribuisce al
   soddisfacimento
dell’obbligo formativo
La CNFC ha introdotto vincoli alle diverse tipologie
                   di formazione
La formazione svolta come
 partecipante ad eventi ECM non ha
limiti quantitativi (al netto dei limiti
  min/max annuali per dipendenti*
     e per formazione reclutata)
                                      La formazione individuale
                                      (tutoraggio, crediti estero,
                                       autoformazione per LP*,
                                    pubblicazioni) nel triennio in
                                   corso ha una serie di limitazioni
* Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti
   per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile
* Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti
   per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile
                       Tutti i professionisti sanitari nel triennio in
                          corso non sono soggetti a vincoli annuali
                           (minimi e massimi) nell'acquisizione dei
                        crediti. Le disposizioni inizialmente previste
                       per LP in materia di attribuzione dei crediti –
                       flessibilità e autoformazione – sono state
                       estese a tutti gli operatori sanitari (fermo
                        restando la vigenza degli altri vincoli previsti
                           nella determina 2014) a prescindere dal
                                 proprio regime professionale
Tipologia                               Crediti
                             Docenza, tutor, relatore di formazione   50% obbligo formativo individuale

Vincoli                                                               triennale al netto di riduzioni, e&e

                             Convegni congressi simposi conferenze    60% obbligo formativo individuale
 2014-                             Attività di ricerca (FSC)
                                Gruppi di miglioramento (FSC)
                                                                      triennale al netto di riduzioni, e&e

 2016                             Tutoring anche individuale

                                      Formazione reclutata            1/3 obbligo formativo individuale
                                                                      triennale al netto di riduzioni, e&e

                                    Autoformazione per LP*            10% obbligo formativo individuale
                                                                      triennale al netto di riduzioni, e&e

                                      Formazione all’estero           50% obbligo formativo individuale
                                                                      triennale al netto di riduzioni, e&e

* Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti
   per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile
     La formazione non svolta secondo le
      La              regole della CNFC non contribuisce al
                      soddisfacimento dell’obbligo formativo;
certificazione
                      I liberi professionisti hanno facoltà di
2014 - 2016           acquisire la formazione continua con
                      maggiore flessibilità nel triennio, non
                      essendo tenuti al rispetto del vincolo min-
                      max annuale;

                      Varia la valutazione
                     della formazione ai fini
                       della certificazione
150 crediti ECM
            Obbligo formativo standard

   Riduzioni derivanti dalla formazione svolta nel
     triennio precedente, al netto di esoneri ed
                      esenzioni
           Obbligo formativo individuale

                          Atto giuridico rilasciato in forma scritta
                          da un soggetto investito di specifiche
                          funzioni

  ATTESTAZIONE            Atto conclusivo di uno specifico
                          percorso, qualifica il Professionista
Non soddisfacimento       come soggetto che ha svolto la
fabbisogno formativo      formazione in modo conforme e nel
                          rispetto delle indicazioni della CNFC
Se non si soddisfa l’obbligo
formativo triennale, cosa succede?
                  Legge n. 148/2011

 Anche i Professionisti, iscritti ad    Sanzioni di carattere disciplinare
     Ordini che non esercitano          da parte dei singoli ordinamenti
 professioni sanitarie sono tenuti           professionali a carico dei
 all’aggiornamento professionale        Professionisti che non rispettano
                                       gli obblighi di formazione continua
Non ci sono le sanzioni ma ... la Certificazione ECM è ormai pre
                  requisito per i Professionisti:
               IMPIEGO NEL PRIVATO ACCREDITATO
               (legge istitutiva ECM del 1999)
               ISCRIZIONE ALBO DEI MEDICI COMPETENTI
               (Norma del 2008)
               VALUTAZIONE DEI MEDICI DOPO 5 E 15 ANNI
               (scatto contrattuale)
               VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA
               COMPLESSA (alla scadenza del contratto)
               PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER
               DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

               IMPIEGO IN ALCUNI ENTI PUBBLICI
               ………………
               LO CHIEDONO LE ASSICURAZIONI PER LA
               RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE...
Riduzioni in vigore dal 2008
fino al triennio 2014 - 2016

   Crediti triennio   Fabbisogno
                                   Riduzioni
     precedente        triennale
   Da 101 a 150          105          45
    Da 51 a 100          120          30
    Da 30 a 50           135          15
… verso la Certificazione 2017/2019

      Due classi riduzioni:

   Crediti acquisiti     Fabbisogno triennale
                                                       Riduzione
     2014/2016               2017/2019

  Da 121 e 150                    120                     30
   Da 80 a 120                    135                      15

 Inoltre, riduzione di 15 crediti ai professionisti che nel 2014/2016
    hanno compilato e soddisfatto il dossier formativo individuale
Tipologia                             Crediti
               Partecipazione come Discente,       Min 40% obbligo formativo
                       in eventi ECM              individuale triennale (al netto di
                                                      riduzioni, esoneri, esenzioni)

                 Docente, Tutor, Relatore,         Max 60% obbligo formativo
                Attività di ricerca e Gruppi di   individuale triennale (al netto di
                    miglioramento (FSC),              riduzioni, esoneri, esenzioni)
               Formazione all’estero, in eventi
                              ECM

                      Autoformazione               Max 10% obbligo formativo
                                                  individuale triennale (al netto di
 Vincoli                                              riduzioni, esoneri, esenzioni)

2017-2019           Formazione reclutata           Max 1/3 obbligo formativo
                                                  individuale triennale (al netto di
                                                      riduzioni, esoneri, esenzioni)

  La formazione non svolta secondo le regole della CNFC non
     contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo
IL RUOLO DEL COGEAPS

                            Accordo Stato-Regioni del 2012
      Il Co.Ge.A.P.S detiene e gestisce l’anagrafica nazionale dei crediti formativi».
          Costituito nel 2003 (operativo dal 2004) ha creato l’anagrafica dei
                         Professionisti della Salute in ITALIA.

La funzione ed il ruolo del CoGeAPS di Anagrafe Nazionale dei crediti formativi è definita
  dagli accordi Stato Regione del 01/08/2007, del 05/11/2009 (recepito dal D.P.C.M. 26
                               Luglio 2010) e del 19/04/2012.
Crediti ECM per la Formazione
                  Accreditata
Dati Anagrafe di Ordini,                           Crediti ECM
                                                   acquisti dai
Crediti ECM
                                                   Professionisti
individuali/esenzioni                              raccolti tramite
inserite                                           Provider

                           Aggregazione dei dati

               Il Co.Ge.A.P.S. permette a Ordini, la
             verifica della congruità dei crediti ECM del
                     singolo professionista per la
                          CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE
         Soddisfacimento fabbisogno
                 formativo

L’attuale normativa pone in carico ad Ordini, la
    verifica della continuità formativa dei
                 professionisti.

 Per adempiere ai propri compiti istituzionali
  gli Ordini, devono dotarsi della struttura
 necessaria per soddisfare il proprio ruolo di
       certificatori dei percorsi ECM
Il professionista
    iscritto ad Ordini
     facenti parte del
   Consorzio si registra
       nel portale*…

  www.cogeaps.it
• I non iscritti Associazioni o iscritti Associazioni non facenti parte del Consorzio potranno iscriversi
previa verifica del profilo da parte della Segreteria CNFC
Quindi la Formazione ECM accreditata
        è disponibile in Co.Ge.A.P.S

•Se il Provider ha trasmesso regolarmente i report a corso
ultimato
•Per le Regioni (enti accreditanti) che non hanno attivato
l’inoltro automatico i crediti vengono inseriti l’anno
successivo lo svolgimento (aprile)

I crediti non sono presenti in Co.Ge.A.P.S mai prima di 90
giorni.
Se dopo 18 mesi dallo svolgimento del corso non sono
presenti delle partecipazioni su segnalazione del
Professionista si valuta reinserimento manuale tramite
Backoffice.
*Attualmente è possibile procedere alla registrazione manuale di partecipazioni
 mancanti concluse nel triennio precedente a causa di problematiche tecniche
  relative alla mancata/erronea comunicazione dei Provider /Enti accreditanti

Il professionista può chiedere di
   integrare la formazione ECM
all’Ordine o al CoGeAPS ai fini del
    soddisfacimento dell’obbligo
 formativo individuale, in caso di:

 -Crediti mancanti (2008/2013)*
 -Inserimento crediti individuali
  (dal 2008, autoformazione dal
              2011)
A prescindere dal sistema ECM,
  la formazione continua è un
     obbligo deontologico.
Obbligo

Opportunità
Una formazione di qualità aggiunge qualità
ai professionisti ed alle prestazioni professionali
Il sistema può essere
   certamente migliorato, ma
     risponde alle logiche di
formazione continua nel rispetto
       delle norme europee

                     Nell’ottica di valorizzazione del
                        processo di certificazione
                       professionale, la formazione
                        continua sarà un elemento
                              imprescindibile
                     (qualunque sia il sistema futuro)
Quale formazione programmare?

  Perché ho bisogno di aggiornarmi?
    Su cosa ho bisogno di aggiornarmi?
    Come posso aggiornarmi?
Domande chiave:

• La formazione è coerente?

•   La formazione è pertinente?

•   La formazione è “efficace”?

•   La formazione è funzionale?

•   La formazione è “innovativa”?
La formazione continua si pone come
  obiettivo primario la modifica della
         pratica professionale
       (teoria comportamentale)
e non solo l’acquisizione di conoscenze
       e skills (teoria cognitiva)
Competenza

Performance

Outcome
Dossier Formativo (DF)
Espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo

Espressione della coerenza della formazione rispetto alla professione,
disciplina, specializzazione, profilo di competenze

Strumento per rilevare i bisogni formativi dei professionisti

Strumento per indirizzare e qualificare l’offerta formativa dei provider
DF

     CV
IL Dossier Formativo Individuale rappresenta il punto di partenza
     per un curriculum formativo del professionista sanitario

      All’interno del Dossier Individuale potranno
      essere      annotate     da       parte    del
      professionista anche attività non ECM, al
      fine di rendere lo stesso uno strumento
      idoneo e funzionale per il professionista
      anche al di fuori dell’ambito ECM.
      A tale scopo è prevista           una sezione
      dedicata     all’interno    della    posizione
      personale del professionista nel portale del
      Co.Ge.A.P.S.
Il Dossier rappresenta un’occasione

 Anche per l’organizzazione (Azienda/Dipartimento/U.O.), responsabile
 del governo strategico della formazione, per orientare efficacemente le
 scelte formative, valorizzare i singoli professionisti, realizzare una
 puntuale analisi del fabbisogno formativo e monitorare le attività
 formative stesse.

      Dossier Formativo è espressione
della libertà , autonomia e responsabilità del
       singolo professionista della salute
          e di esse tutela e garanzia
Dossier Formativo (DF): a chi è rivolto?

   Individuale                   Professionisti
      (DFI)

                                  Aziende Sanitarie (pubbliche e
                                  private)
   Di Gruppo                      Ordini, Collegi,
     (DFG)
                                  Organismi maggiormente
                                  rappresentativi delle Professioni
                                  Sanitarie (DD 30 luglio 2013)

È una opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento
facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi,
nella logica di aumentarne l’integrazione professionale e la ricaduta
formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.
Dossier Formativo               (individuale e di gruppo) prevede:

 Bonus per il professionista se si realizzano TUTTE le seguenti condizioni:

        1. Costruzione del Dossier
        2. Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata
        3. Coerenza relativamente alle aree – pari almeno al 70% -
           tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato

Bonus è di 30 crediti:
10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il dossier viene costruito nel primi due anni
20 nel triennio successivo (2019-2021) se il dossier è stato sviluppato rispettando i principi
di congruità e coerenza

Bonus è di 15 crediti: (assegnati nel triennio 2019-2021)
per i professionisti che avranno elaborato e realizzato il dossier nel secondo
anno del triennio
Bonus è di 10 crediti: (assegnati nel triennio 2019-2021)
per i professionisti che avranno elaborato e realizzato il dossier nel terzo anno
del triennio
CONOSCERE LE
  NORME PER
UTILIZZARE LE
 OPPORTUNITA’
UN PO’ DI DATI
Crediti acquisiti vs Crediti riconosciuti
             (Professionisti* attivi nel Triennio 2014/2016)

150,0
                                                                                        129,1 125,0
120,0                           114,2
           107,4 103,8                  108,3
                                                        102,0 102,0

 90,0

 60,0

 30,0

  0,0
        Federazioni e Collegi    Area Della             Area Tecnica                Area Prevenzione
             Nazionali          Riabilitazione
                                    Acquisiti    Riconosciuti

                                                            *presenti nell’anagrafica Co.Ge.A.P.S.
Confronto tra triennio 2011 / 2013 ed
        il triennio 2014 / 2016
• Cresce il numero professionisti che partecipano alla
  formazione
• Cresce il numero di eventi, quindi cresce l’offerta
  formativa
Analizziamo 4 parametri che definiscono gli andamenti:
   –   Eventi (proposta formativa diversa)
   –   Edizioni (quantità offerta formativa)
   –   Partecipazioni (a quanti eventi si è partecipato)
   –   Crediti (quanti crediti si sono acquisiti)
Numero Eventi Realizzati (Tutte le professioni sanitarie)
       250.000

                                                               210.501
       200.000               189.615

       150.000

       100.000

        50.000

            0
                       Triennio 2011/2013                Triennio 2014/2016

L’offerta formativa cresce dell’ 11% (pari a 20.886 eventi in più)
Numero Edizioni

Triennio 2014/2016                                                                        299.597

Triennio 2011/2013                              278.890

                 265.000   270.000   275.000   280.000   285.000   290.000   295.000   300.000   305.000

    Il Numero di Edizioni Cresce del 7,4% (pari a 20.707 edizioni)
L’effetto combinato della crescita dei partecipanti e dell’offerta formativa
                 comporta una crescita delle partecipazioni

                                   Partecipazioni totali
12.000.000
                                                             11.259.087

10.000.000
                      8.960.118

 8.000.000

 6.000.000

 4.000.000

 2.000.000

        0
                    Triennio 2011/2013                     Triennio 2014/2016

             Le partecipazioni crescono nel triennio di oltre il 25%
                       con un incremento di 2.298.969.
Crediti ECM
 120.000.000
                                                  117.334.044,87

 100.000.000
               85.821.198,87
  80.000.000

  60.000.000

  40.000.000

  20.000.000

          0
               Triennio 2011/2013                 Triennio 2014/2016

 Incremento del 36,7% dei crediti acquisiti
(maggior partecipazione e maggior numero di
                  eventi)
La formazione certificata e
la manutenzione/rivalidazione
      delle competenze
   rappresentano il valore
     aggiunto di ciascun
 Professionista e dell’intero
      sistema sanitario.
La formazione continua, ovvero il
   dovere giuridico e deontologico
  all’aggiornamento professionale,
deve tornare ad essere ‘un piacere’
    ed un momento di motivata e
       motivante soddisfazione
CONCLUSIONI
Il processo di Educazione Continua in Medicina (ECM) è un
processo in continua evoluzione e miglioramento secondo un
processo ‘step by step’.
Da una normativa ECM che si basava su una quantificazione dei
crediti, il sistema si sta evolvendo verso una logica
qualitativa.
Questa evoluzione avviene attraverso regole e strumenti

 Certificazione dei crediti su base quantitativa e di conformità

              Certificazione del Dossier Formativo (qualità)

       Certificazione del percorso formativo come parte del
          Processo di (ri)certificazione delle competenze
Grazie per l’attenzione
Puoi anche leggere