CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ANTONIO SAGGIO - EUR-Lex
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CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ANTONIO SAGGIO presentate il 18 maggio 2000 * 1. Con ricorso depositato il 28 luglio 1998 modifiche introdotte dal Trattato sull'U- la Commissione contesta alla Repubblica nione europea, artt. 57, n. 2, prima e d'Austria di non avere correttamente adem- seconda frase, e 100 A del Trattato CE e, piuto taluni obblighi derivanti dalla diret- successivamente, in seguito alle modifiche tiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giu- introdotte dal Trattato di Amsterdam, gno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso artt. 47 CE, n. 2, prima e seconda frase, e del sistema finanziario a scopo di riciclag- 95 CE). Le disposizioni in questione preve- gio dei proventi di attività illecite1 (nel devano in sostanza che il Consiglio, deli- prosieguo: la «direttiva»). Gli obblighi in berando a maggioranza qualificata, su questione attengono alla necessità di prov- proposta della Commissione ed in coope- vedere affinché il riciclaggio sia vietato e di razione col Parlamento europeo, adottasse, garantire che gli enti creditizi e finanziari rispettivamente, «le direttive intese al coor- prevedano l'identificazione dei loro clienti. dinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste» ultime, nonché «le misure relative al ravvicina- mento delle disposizioni legislative, regola- mentari ed amministrative degli Stati mem- bri che hanno per oggetto l'instaurazione La normativa comunitaria pertinente ed il funzionamento del mercato interno». Scopo e contenuto della direttiva sul rici- claggio 3. Lo scopo della direttiva è duplice: da un lato, essa si propone di disciplinare le 2. Rilevo anzitutto che la direttiva in condizioni di accesso all'attività creditizia questione è stata adottata sulla base degli e finanziaria, sul presupposto che «nel caso artt. 57, n. 2, prima e seconda frase, e in cui gli enti creditizi e finanziari vengano 100 A del Trattato CEE (divenuti, dopo le utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite (...) possono risultare gravemente compromesse la solidità e la stabilità del- * Lingua originale: l'italiano. l'ente coinvolto e la credibilità dell'intero 1 — GU L 166, pag. 77. sistema finanziario, che perderebbe di con- I - 7836
COMMISSIONE / AUSTRIA seguenza la fiducia del pubblico» 2 ; dall'al- a Strasburgo» 6 . La definizione, contenuta tro, essa mira a garantire il buon funziona- nell'art. 1, terzo trattino, della direttiva, mento del mercato unico, sulla premessa include quattro tipi di «azioni commesse che «l'assenza di iniziative comunitarie intenzionalmente»: a) «la conversione o il contro il riciclaggio potrebbe indurre gli trasferimento di beni, effettuati essendo a Stati membri, allo scopo di proteggere il conoscenza del fatto che essi provengono proprio sistema finanziario, ad adottare da un'attività criminosa o da una parteci- provvedimenti che potrebbero essere in pazione a tale attività, allo scopo di occul- contrasto con il completamento del mer- tare o dissimulare l'origine illecita dei beni cato unico» 3 . Ciò spiega le due distinte basi medesimi o di aiutare chiunque sia coin- giuridiche utilizzate per la sua adozione. volto in tale attività a sottrarsi alle conse- Più in generale, la direttiva intende evitare guenze giuridiche delle proprie azioni»; che, «per facilitare le proprie attività cri- b) «l'occultamento o la dissimulazione minose, coloro che procedono al riciclaggio della reale natura, provenienza, ubicazione, [possano], se non si adottano alcune misure disposizione, movimento, proprietà dei di coordinamento a livello comunitario, beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo tentare di trarre vantaggio dalla libertà dei a conoscenza del fatto che tali beni pro- movimenti di capitali e dalla libera presta- vengono da un'attività criminosa o da una zione dei servizi finanziari che lo spazio partecipazione a tale attività»; e) «l'acqui- finanziario integrato comporta» 4. sto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipa- zione a tale attività»; d) «la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno di commet- terlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione». 4. In tale prospettiva, sottolineo che la Nell'ambito di tali attività criminose, la direttiva dà del riciclaggio — percepito conoscenza, l'intenzione o la finalità pos- come forma di «attività criminosa che sono essere accertate in base a circostanze rappresenta una particolare minaccia pei- di fatto obiettive. Inoltre, secondo la diret- le società degli Stati membri» 5— una tiva, il riciclaggio «comprende anche i casi definizione ripresa direttamente «dalla con- in cui le attività che hanno dato origine ai venzione delle Nazioni Unite contro il beni da riciclare sono compiute nel territo- traffico illecito di stupefacenti e sostanze rio di un altro Stato membro o di un paese psicotrope adottata a Vienna il 19 dicem- terzo». bre 1988 (...) ed estesa a sua volta a tutte le attività criminose dalla convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, identifi- cazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l'8 novembre 1990 5. Fatte queste premesse di carattere gene- rale, mi soffermerò brevemente sulle dispo- 2 — Si veda il primo 'considerando'. 3 — Si veda la prima parte del secondo 'considerando'. 4 — Si veda la seconda parte del secondo 'considerando'. 5 — Si veda la seconda parte del terzo 'considerando'. 6 — Si vedano il quarto ed il nono 'considerando'. I - 7837
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98 sizioni della direttiva che maggiormente con più operazioni tra le quali sembri rilevano ai fini della presente causa. esistere una connessione», precisando al riguardo che, nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia noto nel momento in cui quest'ultima viene avviata, l'ente creditizio o finanziario «procederà all'iden- tificazione non appena l'importo sia cono- 6. L'art. 2 della direttiva prevede il divieto sciuto e si constati che il limite è rag- di ogni forma di riciclaggio, divieto che, se giunto». basato «su misure adeguate e sanzioni, costituisce una condizione necessaria nella lotta contro tale fenomeno» 7 . La formula- zione del divieto all'uopo utilizzata è la seguente: «Gli Stati membri provvedono a che il riciclaggio, quale definito nella pre- sente direttiva, sia vietato». 8. Due disposizioni tese a rafforzare l'ef- fetto utile della direttiva sono previste ai nn. 5 e 6 dell'art. 3. La prima di queste prevede che, qualora sia dubbio se i clienti 7. L'art. 3 della direttiva stabilisce invece agiscano per proprio conto o qualora sia l'obbligo per gli enti creditizi e finanziari di certo che essi non agiscono per proprio procedere all'identificazione dei loro conto, «gli enti creditizi e finanziari adot- clienti, «onde evitare che coloro che pro- tano congrue misure per ottenere informa- cedono al riciclaggio approfittino dell'ano- zioni sull'effettiva identità delle persone per nimato per svolgere le proprie attività conto delle quali questi clienti agiscono». criminose» 8 . In particolare, l'art. 3 prevede La seconda di tali disposizioni richiede agli regole differenziate per i clienti stabili e per enti creditizi e finanziari di procedere i clienti occasionali degli enti creditizi e all'identificazione del cliente anche quando finanziari. Per quanto riguarda i primi, il il limite precitato di 15 000 ecu per opera- n. 1 del detto articolo stabilisce l'obbligo zione non venga raggiunto, «qualora vi sia per gli Stati membri di garantire che i sospetto di riciclaggio». predetti enti ne prevedano l'identificazione «mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in partico- lare quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni». Per quanto concerne i secondi, il n. 2 dello stesso articolo impone l'obbligo del- l'identificazione «per tutte le operazioni (...) il cui importo sia pari o superiore a 15 000 ecu, a prescindere dal fatto che 9. Nell'ottica di quest'ultima disposizione siano effettuate con un'unica operazione o giova anche ricordare che gli artt. 5 e 6 della direttiva prevedono, in termini gene- rali, l'obbligo per gli Stati membri di 7 — Si veda il decimo 'considerando'. provvedere affinché «gli enti creditizi e 8 — Si veda l'undicesimo 'considerando'. finanziari esaminino con particolare atten- I - 7838
COMMISSIONE / AUSTRIA zione ogni operazione che essi considerino rale e particolare atte ad assicurare l'esecu- particolarmente atta, per la sua natura, ad zione degli obblighi (...) determinati dagli avere una connessione con il riciclaggio» 9 e atti delle istituzioni della Comunità», men- «collaborino pienamente con le autorità tre l'art. 189, terzo comma, del Tratta- responsabili per la lotta contro il riciclag- to CE (divenuto art. 249 CE, terzo gio». comma) stabilisce che la direttiva «vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazio- nali in merito alla forma e ai mezzi». 10. Dal canto suo, l'art. 14 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino «le misure atte a garantire la piena applica- zione di tutte le disposizioni della (...) direttiva» e stabiliscano «le sanzioni da applicare in caso di violazione delle dispo- sizioni adottate in esecuzione della mede- sima». 13. Con decisioni 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico euro- peo tra le Comunità europee, i loro Stati 11. Il termine per l'adeguamento dei membri e la Repubblica d'Austria, la sistemi giuridici nazionali alla direttiva era Repubblica di Finlandia, la Repubblica fissato, in virtù dell'art. 16, n. 1, di que- d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, st'ultima, al 1 ° gennaio 1993. il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica 10, e 94/2/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, della stessa data, relativa alla conclusione del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repub- Altre disposizioni rilevanti blica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia 11, è stato approvato l'accordo sullo Spazio economico europeo 12. Com'è noto, l'art. 5, primo comma, del (nel prosieguo: l'«accordo SEE») ed il pro- Trattato CE (divenuto art. 10 CE, primo tocollo che lo adegua. L'accordo SEE è comma) prevede che gli Stati membri entrato in vigore il 1 ° gennaio 1994 12. adottino «tutte le misure di carattere gene- 10 — GU 1994, L 1, pag. 1. 9 — Il tredicesimo 'considerando' specifica die gli enti in 11 — Ibidem, pag. 571. questione «devono esaminare con particolare attenzione le operazioni con paesi terzi che non applichino norme per la 12 — Si veda l'informazione sulla data di entrata in vigore prevenzione del riciclaggio comparabili a quelle stabilite dell'accordo sullo Spazio economico europeo e del proto- dalla Comunità o ad altre norme equivalenti emanate in sedi collo che adegua l'accordo sullo Spazio economico euro- internazionali e recepite dalla Comunità». peo (GU 1994, L 1, pag. 606). I - 7839
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98 14. L'art. 7 dell'accordo SEE prevede che 16. Il Trattato relativo all'adesione del «gli atti cui è fatto riferimento o contenuti Regno di Norvegia, della Repubblica d'Au- negli allegati del presente accordo (...) sono stria, della Repubblica di Finlandia e del vincolanti per le Parti contraenti e sono (...) Regno di Svezia all'Unione europea 14 è recepiti nei rispettivi ordinamenti giuri- entrato in vigore il 1 ° gennaio 1995, dici», mentre il successivo art. 36, n. 2, secondo quanto previsto al suo art. 2, ricorda che gli allegati IX, x e XI dell'ac- n. 2. L'Atto di adesione della Norvegia, cordo SEE contengono disposizioni specifi- dell'Austria, della Finlandia e della Sve- che in materia di libera prestazione dei zia 15 (nel prosieguo: l'«Atto di adesione»), servizi. Ora, l'allegato IX dell'accordo SEE, allegato al predetto Trattato del quale concernente i servizi finanziari, menziona costituisce parte integrante, prevede al punto II, iii), n. 23, la direttiva sul all'art. 2 che dal momento dell'adesione riciclaggio. «gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati mem- bri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste (...) dal presente atto». Secondo l'art. 166 dell'Atto di adesione, «Dal momento dell'adesione i nuovi Stati mem- bri sono considerati come destinatari delle direttive (...) ai sensi dell'articolo 189 del Trattato CE (...), purché tali direttive (...) siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali» fermo restando che «i nuovi Stati 15. L'art. 108 dell'accordo SEE prevede membri sono considerati come aventi rice- che gli Stati AELS (EFTA), suoi firmatari, vuto notifica di tali direttive (...) dopo istituiscano un organo di vigilanza indipen- l'adesione». Infine, ai sensi dell'art. 168 dente, denominato «Autorità di vigilanza dello stesso Atto, «I nuovi Stati membri AELS (EFTA)», nonché procedure analo- mettono in vigore le misure necessarie per ghe a quelle vigenti nella Comunità euro- conformarsi, dal momento dell'adesione, pea per assicurare l'adempimento degli alle disposizioni delle direttive (...), ai sensi obblighi derivanti dall'accordo. Al dell'articolo 189 del Trattato CE (...), fatti riguardo, l'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) del 2 maggio 1992, relativo all'i- stituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia 13, stabilisce, tra l'altro, una procedura d'infrazione simile, per sommi capi, a quella prevista dal- l'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE). Ai fini della presente causa giova rilevare che l'art. 31 di tale accordo prevede che l'Autorità di vigilanza possa, con apposita lettera d'intimazione, invitare uno Stato AELS (EFTA) a presentare le sue osservazioni sull'eventuale violazione di obblighi derivanti dall'accordo SEE. 14 — GU 1994, L 241, pag. 21. 13 — GU 1994, L 344, pag. 1. 15 — GU 1994, C 241, pag. 21. I - 7840
COMMISSIONE / AUSTRIA salvi gli eventuali termini previsti nell'e- La normativa nazionale pertinente lenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto». La direttiva sul riciclaggio non è menzionata nel pre- detto allegato, né forma oggetto di specifi- che disposizioni dell'Atto di adesione. Considerazione introduttiva 18. Mi limiterò in questa sede a fornire gli opportuni ragguagli sulla normativa nazio- nale rilevante ai fini della presente causa. Tale normativa comprende essenzialmente alcune disposizioni del codice penale austriaco 16 (nel prosieguo: lo «StGB»), della legge bancaria austriaca 17 (nel pro- sieguo: la «BWG») e della legge austriaca sui depositi 18 (nel prosieguo: la «DG»), nonché talune comunicazioni ufficiali della Banca nazionale austriaca 19. 17. Ricordo infine alcune disposizioni tran- sitorie relative alle procedure d'infrazione avviate dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prima dell'adesione dei nuovi Stati Diritto penale membri all'Unione europea. Secondo l'art. 172, nn. 6 e 7, dell'Atto di adesione, a partire dalla data di adesione «i nuovi Stati membri provvedono affinché tutti [i] 19. Per quanto concerne il diritto penale, casi di cui l'Autorità di vigilanza EFTA è l'art. 165 dello StGB prevede espressa- stata investita nel quadro della procedura mente il reato di «riciclaggio» («Geldwä- di vigilanza ai sensi del Trattato SEE prima scherei»), descritto, in buona sostanza, dell'adesione siano trasmessi senza indugi come il comportamento di chi nasconde alla Commissione, che li tratta come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposi- zioni comunitarie, sempre assicurando che 16 — Strafgesetzbuch (BGBl. n. 60/1974 e successive modifica- si continui ad osservare il diritto di difesa», zioni). Rilevano ai fini della presente causa le modifiche del 1993 (BGBl. n. 527/1993), del 1996 (BGBl. n. 762/1996) e sul presupposto che «le decisioni prese del 1998 (BGBl. n. 153/1998). dall'Autorità di vigilanza EFTA rimangono 17 — Bankwesengesetz (BGBl. n. 63/1979 e successive modifi- cazioni). Rilevano ai fini della presente causa le modifiche valide dopo l'adesione, purché la Commis- del 1993 (BGBl. n. 5 3 2 / 1 9 9 3 ) , del 1996 (BGBl. n. 446/1996) e del 1998 (BGBl. n. 11/1998). sione non prenda una decisione debita- 18 — Depotgesetz (BGBl. n. 424/1969 e successive modifica- mente motivata in contrario, conforme- zioni). mente ai principi fondamentali della legi- 19 — Kundmachungen der Österreichischen Nationalbank DL 1/91, DL 2/91 e DL 1/99, trasmessi dal governo slazione comunitaria». austriaco il 3 febbraio 2000 su richiesta della Corte. I - 7841
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98 beni provenienti da attività criminose com- l'ambito di una relazione d'affari durevole, piute da altri, o ne altera l'origine fornendo a b b i a n o un i m p o r t o di a l m e n o false informazioni sulla loro provenienza, 200 000 ATS, a prescindere dal fatto che natura, titolarità, disponibilità, cessione o si tratti di un'unica operazione o di più localizzazione 20. Fino al 1998 tale disposi- operazioni connesse, fermo restando che, se zione subordinava la punibilità del reato di l'importo dell'operazione non è noto, l'i- riciclaggio alla condizione che i beni nasco- dentificazione del cliente avverrà quando sti, o la cui origine è alterata, fossero «di un l'importo sarà conosciuto o si constaterà valore superiore a 100 000 ATS». Dopo il che il predetto limite è raggiunto; e) esi- 1 ° ottobre 1998 tale condizione è stata stono fondati motivi di sospettare che il soppressa nell'ambito di una riformula- cliente partecipi ad attività di riciclaggio. zione dell'ipotesi di reato mirante a rendere Gli enti creditizi e finanziari, inoltre, più penetrante la repressione del fenomeno devono chiedere ai loro clienti se intendano del riciclaggio. Restano le aggravanti pre- svolgere la relazione d'affari per proprio viste per i casi in cui i beni riciclati siano conto o per conto di terzi e, in quest'ultimo «di un valore superiore a 500 000 ATS» o caso, quale sia l'identità del loro mandante. l'autore del reato sia membro di un'orga- nizzazione criminale 21, nonché l'esimente introdotta 22 per i casi di ravvedimento attivo degli autori del reato. 21. Fino al 31 luglio 1996 le predette Normativa bancaria disposizioni sull'identificazione dei clienti prevedevano deroghe alla loro applicazione rispetto, tra l'altro, all'apertura di «conti di risparmio» («Sparbücher») e di «conti 20. Per quanto riguarda la legislazione titoli» («Wertpapierkonten»), nonché alle bancaria austriaca, occorre sottolineare transazioni che li riguardano, fatto salvo che essa contiene disposizioni destinate a quanto stabilito dalla Banca nazionale combattere il fenomeno del riciclaggio. In austriaca per i residenti e gli «stranieri» particolare, l'art. 40 della BWG prevede («Ausländer») 23. A partire dal 1 ° agosto l'obbligo per gli enti creditizi e finanziari di 1996 l'obbligo di identificazione è stato procedere all'identificazione dei clienti esteso — con effetto a quella data — quando: a) viene stabilita una relazione all'apertura di conti titoli 24, mentre per d'affari durevole; b) vengono effettuate quanto concerne le transazioni effettuate a operazioni che, pur non iscrivendosi nel- partire da tali conti o in favore di essi 20 — Il diritto penale austriaco, peraltro, sanziona anche il reato 23 — Si vedano al riguardo i punti 8.2.2 e 8.2.3 della comuni- di ricettazione, previsto dall'art. 164 dello StGB, la cui cazione ufficiale («Kundmachung») della Banca nazionale fattispecie si differenzia da quella del reato di riciclaggio austriaca DL 2/91, come modificata dalla comunicazione nel senso che, nella prima, prevale l'elemento dell'assi- ufficiale DL 1/99. Ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.2 della stenza prestata dal reo all'autore di un reato contro il comunicazione ufficiale DL 1/91, per «stranieri» patrimonio al fine di nascondere o utilizzare i proventi del («Ausländer») si intendono essenzialmente i soggetti non crimine. residenti nel territorio austriaco. 21 — Nel senso previsto dall'art. 278-bis dello StGB. 24 — Ad essi trova applicazione l'art. 11 della DG, che stabilisce una serie di obblighi specifici in capo all'ente creditizio 22 — Dall'art. 165-bis dello StGB. presso il quale vengono aperti. I - 7842
COMMISSIONE / AUSTRIA l'obbligo è stato previsto limitatamente Lo svolgimento della procedura d'infra- all'accettazione ed all'acquisizione di valori zione mobiliari 25. Invece, la deroga per l'aper- tura di conti di risparmio è stata mante- nuta, così come per le transazioni ad essi afferenti. La procedura dinanzi all'Autorità di vigi- lanza AELS (EFTA) 23. Il 1 ° gennaio 1994 entrava in vigore l'accordo SEE. In tale contesto, con lettera del 17 giugno 1994 l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) chiedeva al governo 22. I conti di risparmio sono regolati dagli austriaco dettagliate informazioni sulla artt. 31 e 32 della BWG. Si tratta, in buona normativa nazionale di recepimento della sostanza, di depositi pecuniari — aperti direttiva sul riciclaggio. Le autorità austria- presso istituti di credito a ciò autorizzati — che fornivano tali informazioni con lettera che non vengono utilizzati per effettuare del 25 luglio 1994. operazioni di pagamento ma solo a fini d'investimento, e dai quali pertanto si possono prelevare somme solamente a certe condizioni e su presentazione di documenti speciali (libretti di risparmio), nominativi o al portatore. Nel caso di libretti al porta- 24. Presa conoscenza delle predette infor- tore, l'accesso al deposito può essere subor- mazioni, l'Autorità di vigilanza AELS dinato alla presentazione di una «parola (EFTA) inviava il 9 dicembre 1994 al d'ordine» particolare da parte del cliente. governo austriaco una lettera di diffida ai Ai fini della presente causa giova notare che sensi del predetto art. 31 dell'accordo tra le uniche operazioni consentite in relazione gli Stati AELS (EFTA) del 2 maggio 1992, ai conti di risparmio sono i versamenti ed i relativo all'istituzione di un'autorità di prelievi, che vengono trascritti sul libretto; vigilanza e di una Corte di giustizia, a partire da tali conti non è invece possibile, invitando tale governo a conformarsi tem- in linea di principio, emettere assegni o pestivamente a tutte le disposizioni della effettuare bonifici, anche se sono possibili direttiva rimaste fino ad allora inattuate. Le bonifici effettuati da terzi in favore di un autorità austriache rispondevano a tale conto di risparmio. I conti in questione lettera il 9 gennaio 1995, riferendosi larga- sono produttivi di interessi al tasso concor- mente a quanto già esposto nella loro dato, interessi che vengono di norma cal- lettera del 25 luglio 1994. colati e versati alla fine dell'anno solare, termine che coincide normalmente con la scadenza del deposito 26 . 25. L'adesione dell'Austria all'Unione euro- 25 — Si veda l'art. 40, n. 5, della BWG. pea ha avuto luogo il 1 ° gennaio 1995. In 26 — Art. 32, n. 5, della BWG. Peraltro, i conti di risparmio possono essere vincolati ad una certa durata. conformità a quanto previsto dall'art. 172, I - 7843
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98 n. 6, dell'Atto di adesione, l'Autorità di 28. Ritenendo dunque che l'inadempi- vigilanza AELS (EFTA) ha trasmesso alla mento agli obblighi della direttiva conti- Commissione, per competenza, l'intera nuasse a sussistere, la Commissione deci- corrispondenza scambiata col governo deva di presentare, ai sensi dell'art. 169, austriaco. secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 226 CE, secondo comma), il presente ricorso, depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1998. La procedura dinanzi alla Commissione 26. La Commissione decideva il 20 dicem- bre 1995 di riassumere la procedura d'in- Conclusioni delle parti frazione, invitando il governo austriaco a presentare le proprie osservazioni su un certo numero di addebiti relativi all'adem- pimento degli obblighi previsti dalla diret- 29. Nelle conclusioni del ricorso introdut- tiva. A tale proposito, il 14 febbraio 1996 tivo della presente causa la Commissione veniva inviata una lettera di diffida ai sensi chiede in sostanza alla Corte di statuire nel dell'art. 169, primo comma, del Tratta- modo seguente: to CE (divenuto art. 226 CE, primo comma). Il governo austriaco presentava le proprie osservazioni con una lettera del proprio rappresentante permanente del 12 aprile 1997, ma tali osservazioni non erano ritenute soddisfacenti dalla Commis- — constatare che la Repubblica d'Austria sione. non ha rispettato gli obblighi derivanti dal Trattato CE e dagli artt. 2 e 3, nn. 1, 5 e 6, della direttiva, nella misura in cui: 27. Persuasa della sussistenza dell'infra- zione al diritto comunitario, la Commis- sione decideva di inviare al governo austriaco un parere motivato ai sensi e per gli effetti del predetto art. 169, primo — ha limitato il divieto di riciclaggio comma, del Trattato CE. Tale parere stabilito all'art. 165 dello StGB ai veniva notificato con lettera del 21 feb- soli beni di valore superiore a braio 1997. Al parere motivato le autorità 100 000 ATS; austriache rispondevano prima il 4 aprile 1997 con una lettera del Ministro federale delle Finanze, e poi il 17 aprile 1997 con una lettera del loro rappresentante perma- nente. Entrambe queste risposte venivano giudicate insoddisfacenti dalla Commis- — ha previsto l'identificazione del sione. cliente in occasione dell'apertura I - 7844
COMMISSIONE / AUSTRIA di un conto titoli solo a partire dal 30. Nella replica 27 la Commissione ha 1 ° agosto 1996, e non dal 1 ° modificato il primo degli addebiti mossi al gennaio 1994 (data di entrata in governo austriaco, chiedendo alla Corte di vigore dell'accordo SEE); «constatare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi derivanti dal Trattato e dall'art. 2 della direttiva (...), poiché ha esteso il divieto di riciclaggio, previsto dall'art. 165 dello StGB, ai beni di valore inferiore a 100 000 ATS solo a partire dal 1 ° ottobre 1998». La Commis- — ha previsto l'identificazione del sione chiede pure alla Corte di voler cliente in occasione di transazioni «dichiarare irricevibile l'eccezione figu- effettuate a partire da conti titoli rante al punto IV del controricorso»28, esistenti o in favore di essi solo ossia l'eccezione di illegittimità sollevata limitatamente all'accettazione ed dal governo austriaco in relazione all'art. 3 all'acquisizione di valori mobiliari della direttiva. destinati a tali conti, secondo quanto previsto dall'art. 40, n. 5, della BWG; 31. Il governo austriaco, da parte sua, — non ha previsto l'identificazione chiede in sostanza alla Corte di volere: del cliente in occasione dell'aper- tura di un conto di risparmio a partire dal 1° gennaio 1994; — respingere in toto il ricorso; — non ha previsto l'identificazione del cliente in occasione di opera- zioni effettuate in relazione ad un conto di risparmio aperto anterior- mente o successivamente al 1 ° gennaio 1994; — condannare la Commissione al paga- mento delle spese. 27 — Replica, punto 1.4. La modifica peraltro, per un evidente difetto di coordinamento, non è stata ripresa nelle — condannare la Repubblica d'Austria al conclusioni contenute alla fine della replica (punto 4.1.1}. pagamento delle spese. 28 — Replica, punto 4.2. I - 7845
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98 Sulla data di decorrenza dell'obbligo per il sione circa la data di decorrenza dell'ob- governo austriaco di conformarsi alle bligo di conformarsi alle disposizioni della disposizioni della direttiva direttiva 31, all'udienza del 15 marzo 2000 esso ha invece sostenuto che tale obbligo potrebbe essere fatto decorrere solo dalla data di adesione dell'Austria all'Unione europea, ossia dal 1° gennaio 1995, e che l'accertamento di presunti addebiti riferiti al periodo intercorrente fra il 1 ° gennaio La posizione delle parti 1994 — data di entrata in vigore dell'ac- cordo SEE — ed il 31 dicembre 1994 esulerebbe dalla competenza della Corte. 32. Nel suo ricorso la Commissione pro- pone di assumere il 1 ° gennaio 1994, data di entrata in vigore dell'accordo SEE, come data di decorrenza dell'obbligo per il governo austriaco di conformarsi alle L'opinione dell'avvocato generale disposizioni della direttiva 29 e, pertanto, di considerare che i comportamenti illegit- timi imputati a tale governo abbiano avuto inizio in quel momento. Peraltro, la Com- missione non spiega, nemmeno nella 34. Ancorché tardive, le osservazioni criti- replica 30, le ragioni della sua tesi se non che mosse in udienza dal governo austriaco con un vago riferimento a quanto previsto alla tesi sostenuta dalla Commissione mi dai precitati artt. 7 e 36 dell'accordo SEE sembrano convincenti, anche in relazione circa il carattere vincolante degli atti alla giurisprudenza della Corte che è venuta comunitari richiamati nell'allegato IX del- formandosi circa le relazioni intercorrenti l'accordo stesso — fra i quali figura la fra l'ordine giuridico comunitario ed il direttiva sul riciclaggio — e l'obbligo per le diverso ordine giuridico risultante dall'ac- Parti contraenti di recepirli nei rispettivi cordo SEE. ordinamenti giuridici. 35. Rilevo al riguardo che, secondo il precitato art. 166 dell'Atto di adesione, i 33. Se nel corso della procedura scritta il nuovi Stati membri — fra cui la Repubblica governo austriaco non ha espressamente d'Austria — sono considerati come desti- contestato la tesi sostenuta dalla Commis- natari delle direttive comunitarie preesi- stenti a partire dal momento della loro 29 — Si veda il punto 17 del ricorso, ove si fa riferimento a quanto esposto nella lettera di diffida del 14 febbraio 1996 e nel parere motivato del 21 febbraio 1997. 31 — Si veda il capitolo B.4 del controricorso, ove si affronta il 30 — Al punto 31 della replica la tesi è ribadita senza ulteriori problema della trasposizione retroattiva della direttiva, ma commenti. non si mette in discussione la data di trasposizione. I - 7846
COMMISSIONE / AUSTRIA adesione, e come aventi ricevuto notifica di 36. Certo, secondo quanto previsto dal- tali direttive dopo l'adesione. Inoltre, ai l'art. 7 dell'accordo SEE, le Parti con- sensi del già citato art. 168 dello stesso traenti — fra le quali l'Austria — erano Atto, i nuovi Stati membri devono adottare tenute a recepire le direttive menzionate le misure necessarie per conformarsi alle negli allegati dell'accordo — fra le quali disposizioni delle direttive preesistenti solo quella sul riciclaggio — fin dal momento dal momento della loro adesione, a meno dell'entrata in vigore dell'accordo stesso. che non vengano previsti termini diversi per Ma tale obbligo va inquadrato nell'ambito il recepimento di tali direttive. Secondo tali del peculiare ordine giuridico instauratosi disposizioni, l'obbligo per il governo fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) in austriaco di adeguarsi a quanto previsto seguito all'accordo SEE, ordine in base al nella direttiva sul riciclaggio non può che quale solo la Corte AELS (EFTA) era ed è decorrere dal 1 ° gennaio 1995, data di competente a pronunciarsi sulle controver- adesione dell'Austria all'Unione europea, sie relative agli Stati AELS (EFTA). Ora, nessun altro termine speciale essendo pre- dopo l'adesione la Repubblica d'Austria fa parte integrante della Comunità ed è sog- visto dagli allegati dell'Atto di adesione. getta a partire dal 1 ° gennaio 1995 al Nell'unico precedente specifico in mate- diritto comunitario, alla stregua del quale ria 32, del resto, la Corte sembra implicita- vanno valutati i suoi comportamenti. In mente ammettere l'idea che la Repubblica tale ottica, ammettere che all'Austria pos- d'Austria sia tenuta al rispetto della nor- sano essere imputati addebiti che, in parte, mativa comunitaria solamente a partire riguardano periodi, anche limitati, nei quali dalla sua adesione all'Unione europea, tale Stato, pur essendo contraente dell'ac- avvenuta il 1 ° gennaio 1995 33 . cordo SEE, non aveva ancora aderito all'Unione europea significa attribuire alla Corte la competenza a pronunciarsi su controversie che, ratione materiae, non le appartengono. Tale affermazione trova riscontro in quanto di recente ha stabilito la Corte stessa in due sentenze pregiudiziali riguardanti, rispettivamente, la Svezia 34 e 32 — Semenza 28 ottobre 1999. causa C-328/96, Commissione/ Austria (non ancora pubblicata nella Raccolta). Si tratta dil'Austria 35 e concernenti la responsabilità una sentenza relativa al rispetto della normativa comuni- dello Stato membro per i danni causati taria in materia di appalti pubblici, con riferimento alla procedura di aggiudicazione dei lavori relativi al nuovo dalla non corretta trasposizione di alcune centro amministrativo e culturale di Sankt Pölten. 33 — Nella sentenza precitata, al punto 63, la Corte afferma direttive. Nella prima di tali sentenze la quanto segue: «La Commissione ricorda, in primo luogo, Corte ha stabilito, tra l'altro, che essa non è come sin dalla sua adesione all'Unione europea, avvenuta il 1°gennaio 1995, la Repubblica d'Austria fosse tenuta al competente a pronunciarsi sull'interpreta- rispetto della normativa comunitaria, della quale fanno zione dell'accordo SEE per quanto riguarda parte le direttive relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici» (il corsivo è mio). Più oltre, nel motivare il suo la sua applicazione negli Stati AELS giudizio sul caso di specie (punti 74-79), la Corte non fa più menzione della data di decorrenza dell'obbligo di (EFTA), né in base al Trattato CE né in rispettare le direttive pertinenti, ma solo — a mio base allo stesso accordo SEE, e che «la avviso — perché ciò appare irrilevante ai fini della decisione della causa, la quale riguarda precisamente circostanza che lo Stato dell'AELS conside- «appalti conclusi prima del 6 febbraio 1996, ma alla data del 7 marzo 1996 non ancora eseguiti o, per quanto rato sia successivamente divenuto Stato possibile, ancora annullabili» (punto 79), ossia attività i cui effetti si situano interamente dopo l'adesione dell'Au- stria all'Unione europea. Dal canto suo, l'avvocato gene- rale Alber proponeva, nelle sue conclusioni (punto 59), di non affrontare la questione della data di decorrenza dell'obbligo per il governo austriaco di conformarsi al 34 — Sentenza 15 giugno 1999, causa C-321/97, Andersson e diritto comunitario, dal momento che questo, in ogni caso, Wåkerås-Andersson (Racc. pag. I-3551). è divenuto imperativo per l'Austria a partire dal momento 35 — Sentenza 15 giugno 1999, causa C-140/97, Rechberger e a. dell'adesione di quest'ultima all'Unione europea. (Racc. pag. I-3499). I - 7847
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98 membro dell'Unione europea (...) non può vero che la Corte ha ammesso, in alcune avere l'effetto di attribuire alla Corte una sentenze 40 anteriori a quelle richiamate, competenza relativa all'interpretazione del- che l'ambito di applicazione di alcune l'accordo SEE per quanto riguarda l'appli- disposizioni del Trattato CE può estendersi cazione di quest'ultimo a situazioni che «agli effetti delle situazioni sorte prima esulano dall'ordinamento giuridico comu- dell'adesione di [uno] Stato membro alle nitario» 36 , fermo restando che «le compe- Comunità» 41 , ciò è stato sempre affermato tenze della Corte comprendono l'interpre- sul presupposto che dette disposizioni fos- tazione del diritto comunitario, di cui sero vincolanti per tale Stato solo alla data l'accordo SEE forma parte integrante, per della sua adesione all'Unione europea 42. quanto attiene alla sua applicazione nei Inoltre, deroghe del genere si giustificano nuovi Stati membri a decorrere dalla data solo in base all'importanza del principio della loro adesione» 37 . Nella seconda delle affermato — nei casi di specie si trattava predette sentenze la Corte ha precisato che del divieto di discriminazione in base alla essa «non ha competenza, né ai sensi nazionalità — e della gravità dell'infra- dell'art. [234 CE] né in forza dell'Accordo zione a tale principio, criteri che impon- SEE, a pronunciarsi sull'interpretazione gono alla Corte di valutare con particolare dell'Accordo SEE sotto il profilo della sua attenzione le posizioni soggettive degli esecuzione da parte della Repubblica d'Au- operatori colpiti dalle misure nazionali stria durante il periodo precedente all'ade- confliggenti col diritto comunitario 43 . sione di tale Stato all'Unione europea» 38 , essendo «competente unicamente a pro- nunciarsi sul se uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1 ° gennaio 1995» 39 abbia correttamente recepito le disposizioni di una direttiva dopo tale data. Da tali pronunce si ricava l'idea che, dall'angolo visuale del diritto comunitario, possano essere sindacati dalla Commis- 37. Contro la predetta linea di ragiona- sione e giudicati dalla Corte solo quei mento non possono, a mio avviso, trarsi comportamenti degli Stati membri che argomenti utili dalla lettura delle disposi- riguardino periodi successivi all'adesione zioni transitorie di cui all'art. 172, nn. 6 di questi ultimi all'Unione europea. Se è e 7, dell'Atto di adesione, relative alle procedure avviate dall'Autorità di vigilanza 40 — Sentenze 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta e Forsberg (Racc. pag. I-4661), e 2 ottobre 1997, causa C-122/96, Saldanha e MTS (Racc. pag. I-5325). Le due sentenze concernevano la compatibilità con l'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) di normative svedesi e austriache relative alla cautio ittdicatwn solvi. 41 — Sentenza Saldanha e MTS, punto 14. 42 — Nelle due cause citate, le conclusioni dell'avvocato gene- rale La Pergola sottolineavano che questioni relative a fatti 36 — Sentenza Andersson, punto 30. antecedenti l'adesione di un altro Stato membro fuorie- 37 — Ibidem, punto 31 (il corsivo è mio). scono dal campo di applicazione temporale del Tratta- to CE. Si vedano soprattutto i punti 11 e 12 delle 38 — Sentenza Rechberger, punto 38. conclusioni nella causa Saldanha e MTS (Racc. 1997, 39 — Ibidem, punto 40. Si veda pure il punto 44, ove si parla pag. I-5327). espressamente dell'«obbligo, incombente alla Repubblica 43 — La Corte ha infatti sottolineato che «l'azione della causa d'Austria ai sensi del diritto comunitario, di attuare la principale è connessa all'esercizio delle libertà fondamen- direttiva successivamente alla sua adesione all'Unione tali garantite dal diritto comunitario» (sentenza Saldanha e europea in data 1 ° gennaio 1995». MTS, punto 17). I - 7848
COMMISSIONE / AUSTRIA AELS (EFTA). Tali disposizioni, infatti, austriaco che riguardano il periodo com- prevedono, rispettivamente, che i casi di preso fra il 1 ° gennaio 1994, data di entrata cui l'Autorità è stata investita nel quadro in vigore dell'accordo SEE, ed il 1 ° gennaio della procedura di vigilanza siano trasmessi 1995, data di adesione dell'Austria all'U- alla Commissione dopo l'adesione di uno nione europea. Stato membro che fosse, prima, Parte contraente dell'accordo SEE, e che le deci- sioni prese dalla stessa Autorità rimangano valide anche dopo l'adesione. Esse, però, nulla dicono della data di decorrenza dell'obbligo per il governo di un nuovo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario, né del momento a partire dal quale le infrazioni a tale diritto possono Sulla pretesa violazione dell'obbligo di essere sindacate dalla Commissione. Al provvedere a che il riciclaggio sia vietato riguardo, non può che farsi riferimento a quanto stabilito dai predetti artt. 166 e 168 dell'Atto di adesione, da cui si desume che il momento in questione coincide con quello dell'adesione del nuovo Stato mem- bro all'Unione europea 44. L'addebito originario della Commissione e la sua modifica dopo la proposizione del ricorso 38. Sulla base delle osservazioni che prece- 39. Nelle conclusioni del ricorso introdut- dono, ritengo pertanto che la Corte debba tivo della presente causa la Commissione dichiarare 45 la propria incompetenza a chiede, in primo luogo, alla Corte di pronunciarsi su quella parte degli addebiti constatare che il governo austriaco non rivolti dalla Commissione al governo avrebbe rispettato l'obbligo derivante dal- l'art. 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere a che il riciclaggio 44 — Questa soluzione risulta insoddisfacente nella misura in cui sia vietato, in quanto tale governo circo- non consente alla Commissione di sindacare ed alla Corte di valutare i comportamenti di un nuovo Stato membro scriverebbe il campo di applicazione del contrari al diritto comunitario — di cui l'accordo SEE fa reato di riciclaggio — previsto e discipli- parte integrante — che si siano svolti durante la vigenza del predetto accordo ma prima dell'adesione di tale Stato nato dall'art. 165 dello StGB — ai soli beni all'Unione europea. Si tratta di un arco temporale limitato nel quale uno Stato membro si vede garantire, per cosi dire, di valore superiore a 100 000 ATS. In altre una sorta di immunità per il passato. Certo, in astratto i parole, la Commissione rimprovera all'Au- comportamenti illegali che si situano all'interno del predetto arco temporale potrebbero essere sindacati dal- stria di avere previsto una soglia quantita- l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA), ma a partire dall'adesione dei nuovi Stati membri tiva per la punibilità delle operazioni di tale possibilità è praticamente preclusa dalle disposizioni riciclaggio, in contrasto con la previsione estremamente riduttive dell'art. 5 dell'Accordo sulle dispo- sizioni transitorie per il periodo successivo all'adesione di della direttiva che impone agli Stati membri certi Stati AELS (EFTA) all'Unione europea. di vietare sempre e senza limitazioni il 45 — Sulla base del principio desumibile dall'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura. riciclaggio. I - 7849
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98 40. Con lettera del Ministro federale della L'opinione dell'avvocato generale sulla Giustizia del 28 agosto 1998 alla Commis- ricevibilità della modifica dell'addebito sione e, successivamente, nel controri- originario dopo la proposizione del ricorso corso 46 depositato il 9 ottobre 1998, il governo austriaco comunicava che l'art. 165 dello StGB era stato opportuna- mente modificato da una legge federale adottata dal Nationalrat nel luglio 1998 e 43. Come ho indicato in precedenza, il pubblicata nell'agosto 1998 47 . Tale novella governo austriaco non ha eccepito nella sopprimeva la soglia quantitativa di controreplica l'irricevibilità della modifica 100 000 ATS con effetto dal 1 ° ottobre dell'addebito originario formulata dalla 1998. Commissione. Peraltro, secondo l'art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, l'irri- cevibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venire rilevata d'uffi- cio dalla Corte. Ora, nel caso di specie la modifica operata dalla Commissione incide 41. Dopo aver preso conoscenza dell'avve- sull'identificazione dell'oggetto della con- nuta modifica della disposizione nazionale troversia e mette in discussione le garanzie incriminata, la Commissione procedeva procedurali previste dal Trattato, ragioni anch'essa nella replica 48 ad una modifica per le quali la valutazione della ricevibilità della formulazione originaria dell'addebito di tale modifica può essere inquadrata nella mosso al governo austriaco, chiedendo alla predetta norma regolamentare 49. Corte di «constatare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi derivanti dal Trattato e dall'art. 2 della direttiva (...) poiché ha esteso il divieto di riciclaggio, previsto dall'art. 165 dello StGB, ai beni di valore inferiore a 44. Osservo in via preliminare che, secondo 100 000 ATS solo a partire dal 1 ° ottobre una giurisprudenza costante, «la lettera di 1998». Le conclusioni poste alla fine della diffida inviata dalla Commissione allo replica, peraltro, non menzionavano la Stato membro e poi il parere motivato predetta modifica, per un evidente difetto della Commissione delimitano la materia di coordinamento. del contendere, che quindi non può più essere ampliata» 50, dal momento che la possibilità per lo Stato interessato di difen- dersi costituisce una garanzia essenziale per la regolarità del procedimento di accerta- mento dell'inadempimento imputato a que- st'ultimo 51 . Ora, nella presente causa non è 42. Nella controreplica il governo austriaco ha preso atto della modifica dell'addebito operata dalla Commissione, 49 — Giurisprudenza costante. Si veda, ex mukis, la sentenza senza pronunciarsi sulla sua ricevibilità. 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203, punto 13). 50 — Sentenza 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commis- sione/Italia (non ancora pubblicata nella Raccolta, 46 — Controricorso, punto II.1. punto 23). 47 — BGBl. n. 153/1998. 51 — Si veda, ex multis, la sentenza 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I-4405, 48 — Replica, punto 1.4. punto 15). I - 7850
COMMISSIONE / AUSTRIA contestato che l'addebito originariamente della controversia, nel senso di prevedere formulato nelle conclusioni del ricorso sia nuovi addebiti o di aggravare quelli esi- lo stesso addebito imputato dalla Commis- stenti 53. Ora, nel caso di specie la Com- sione all'Austria nella lettera di diffida del missione, dopo aver preso conoscenza del- 14 febbraio 1996 e nel parere motivato del l'intervenuta modifica della normativa 21 febbraio 1997. Da questo punto di nazionale incriminata nel senso da essa vista, la Commissione ha rispettato piena- preconizzato, avrebbe potuto mantenere mente le regole del procedimento d'infra- inalterate le conclusioni, chiedendo la con- zione. Il problema che si pone riguarda statazione dell'inadempimento con riferi- esclusivamente la fase successiva alla pre- mento al momento dell'emissione del sentazione del ricorso: si tratta di verificare parere motivato, oppure rinunziare parzial- se la modifica dell'addebito in questione, mente agli atti sul punto interessato. operata dalla Commissione, possa conside- Invece, la Commissione ha scelto una terza rarsi ricevibile. via, gravida di conseguenze negative di cui, evidentemente, non si è resa conto: ha cioè modificato l'addebito, chiedendo alla Corte di accertare che l'Austria è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva nella misura in cui ha eliminato la soglia quanti- tativa di cui all'art. 165 dello StGB sola- mente a partire dal 1 ° ottobre 1998, lasciando scoperto il periodo antecedente. Così facendo, la Commissione ha modifi- 45. Nutro seri dubbi al riguardo. La giuri- cato il contenuto sostanziale del proprio sprudenza ha ammesso che, nell'ambito di addebito, trasformandolo da censura rela- un procedimento volto all'accertamento tiva all'insufficiente estensione quantitativa dell'inadempimento di uno Stato membro del divieto di riciclaggio a censura relativa ad obblighi derivanti a suo carico dal alla mancanza di effetti retroattivi della diritto comunitario, l'oggetto della contro- novella introdotta nel 1998. In tali condi- versia possa essere modificato dopo la zioni, ritengo che la modifica introdotta presentazione del ricorso per effetto di nella replica — indipendentemente da ogni comportamenti imputabili allo Stato con- venuto, ma solo nel senso di restringere gli addebiti, ossia di limitare la materia del 53 — Si veda la sentenza 22 giugno 1993, causa C-243/89, c o n t e n d e r e 52. N o n s o n o invece Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-3353, punti 15 ammesse — in quanto violerebbero il e 19), nonché le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro (Racc. pag. I-3373, punto 7). La Corte ha ritenuto diritto di difesa dello Stato membro inte- irricevibile l'ampliamento degli addebiti, formulato dalla Commissione in occasione della replica, con riferimento ressato — modifiche alle conclusioni del alle informazioni fornite dal governo danese nell'ambito del controricorso. Nella sentenza 25 aprile 1996, causa ricorso che introducano una variazione C-274/93, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-2019, sostanziale od un ampliamento dell'oggetto punti 11-13), la Corte ha— con un formalismo che mi sembra eccessivo — dichiarato irricevibile un ricorso diretto a far constatare l'inadempimento, da parte del governo lussemburghese, dell'obbligo di recepire le dispo- sizioni di una direttiva, perché la Commissione, dopo aver 52 — Si vedano, a puro tìtolo di esempio, le sentenze 12 ottobre fatto valere nelle conclusioni del ricorso «la mancata 1995, cansa C-257/94, Commissione/Italia (Race, trasposizione da parte della legge lussemburghese di talune pag. I-3041, punto 4), e 14 dicembre 1995, causa disposizioni», ha successivamente chiesto «di accertare che C-17/95, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4895, il Granducato di Lussemburgo non ha adottato tutti i punto 4). In quest'ultima causa l'avvocato generale provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva», La Pergola parla di «rinunzia parziale agli atti» per impedendo così allo Stato membro convenuto — peraltro definire i casi di restrizione degli addebiti intervenuti dopo non costituitosi — di «pronunciarsi sulle censure (...) la presentazione del ricorso (si veda la nota 4 delle relative all'insufficiente trasposizione dì talune singole conclusioni nella causa C-17/95, Racc. pag. I-4896). disposizioni della direttiva». I - 7851
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98 considerazione circa la sua fondatezza 54 — fine di evitare che dell'anonimato approfit- concretizzi un nuovo addebito, ovviamente tino coloro che procedono al riciclaggio. La non preceduto dalla necessaria procedura Commissione interpreta questa disposi- precontenziosa che avrebbe dovuto essere zione come l'espressione di un principio avviata secondo le regole previste dal generale — introdotto dalla direttiva nel Trattato CE. quadro di una progressiva sensibilizza- zione, a livello internazionale, contro i rischi ed i pericoli del riciclaggio — di sfavore verso ogni forma di anonimato bancario o finanziario, basandosi sul pre- supposto che l'anonimato favorisce ogget- 46. Per queste ragioni propongo alla Corte tivamente l'insorgere di fenomeni criminosi di dichiarare irricevibile il nuovo addebito volti a riciclare i proventi di attività illecite. formulato dalla Commissione nella replica In tale ottica, la Commissione fa espresso in sostituzione di quello originario. riferimento 55 alle iniziative assunte nelle principali istanze internazionali (Nazioni Unite, Consiglio d'Europa etc.), ed in particolare alle raccomandazioni della «Task Force finanziaria contro il riciclag- gio» («Financial Action Task Force on Money Laundering»), istituita nel luglio Sull'obbligo di garantire che gli enti credi- 1989 dal vertice di Parigi dei sette paesi più tizi e finanziari prevedano l'identificazione industrializzati 56. Assumono pertanto un dei loro clienti rilievo importante, in quest'ordine di idee, le disposizioni previste ai nn. 5 e 6 del- l'art. 3 della direttiva, secondo cui gli enti creditizi e finanziari devono, qualora sia dubbio se il cliente agisca per proprio conto o sia certo che non agisce per proprio La posizione della Commissione conto, informarsi sull'identità del man- dante e, qualora vi sia sospetto di riciclag- gio, procedere sempre all'identificazione del cliente. 47. Come si è visto in precedenza, l'art. 3 della direttiva prevede che gli Stati membri impongano agli enti creditizi e finanziari di procedere all'identificazione dei loro clienti stabili e — per le operazioni di valore pari o superiore a 15 000 ecu — occasionali, al 54 — In effetti, la Commissione chiede in buona sostanza all'Austria — forse senza rendersene conto — di attribuire 48. Seguendo questa linea di ragiona- efficacia retroattiva all'estensione della responsabilità mento, la Commissione ritiene che il pre- penale per riciclaggio ai beni di valore inferiore a 100 000 ATS. Ma tale richiesta confligge col principio «che ordina di non applicare la legge penale in modo estensivo a discapito dell'imputato, che è il corollario del principio della previsione legale dei reati e delle pene, e più 55 — Si vedano in particolare il punto 44 del ricorso ed il in generale del principio di certezza del diritto» (si veda la punto 8 della replica. sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e 56 — A tale struttura si richiama pure la direttiva, nel suo C-129/95, X, Racc. pag. I-6609, punto 25). settimo 'considerando'. I - 7852
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