Assegno per il nucleo familiare e ammortizzatori sociali: i chiarimenti dell'Inps

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

INPS, PRESTAZIONI

Assegno per il nucleo familiare e
ammortizzatori sociali: i chiarimenti dell’Inps
Riconoscimento ed erogazione dell’ANF a favore dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e benefi-
ciari dell’assegno ordinario a carico del FIS
di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 31 LUGLIO 2020

    Con Circolare del 20 luglio 2020, n. 88, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alle novità apportate
    dall’articolo 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77) alle misure di
    sostegno del reddito previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), re-
    lativamente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione
    dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
    Nel dettaglio, l’Istituto si sofferma sul tema del riconoscimento e dell’erogazione dell’assegno al nucleo
    familiare a favore dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari dell’assegno ordinario a ca-
    rico del Fondo di integrazione salariale.

Assegno per il nucleo familiare: definizione e requisiti
L’Assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS atta al soste-
gno economico delle famiglie, ma generalmente anticipata dal datore di lavoro, nei confronti dei lavo-
ratori dipendenti, nel corso dell’attività lavorativa.
Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla Legge
13 maggio 1988, n. 153, viene stabilita l’obbligatorietà della corresponsione delle prestazioni fa-
miliari, che spettano a coloro che “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”; mentre l’articolo
37, comma 1, così come modificato dall’articolo 8 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, dispone che
“gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo
di pagamento della retribuzione”, fermo restando il successivo conguaglio da parte dell’Istituto delle
somme versate.

          Attenzione
          Ne deriva che, il datore di lavoro assume la qualità di mero anticipatore delle somme do-
          vute al lavoratore a titolo di prestazione familiare.

Più nello specifico, destinatari della suddetta prestazione saranno:
•      lavoratori dipendenti del settore privato;
•      lavoratori dipendenti agricoli;

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•   lavoratori domestici e somministrati;
•   lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
•   lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
•   titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex
    ENPALS;
•   titolari di prestazioni previdenziali;
•   lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

       Approfondimenti
       Diversamente, sono esclusi:
       - piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di
       lavoro agricolo dipendente;
       - coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
       - pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Quanto alla definizione di nucleo familiare, ricordiamo che esso può essere composto da:
•   il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
•   il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che
    non abbia abbandonato la famiglia;
•   i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
•   i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;

       Attenzione
       Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e
       permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

•    i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21
    anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli
    tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
•   i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico
    dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
    genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa
    autorizzazione.

       Ricorda
       Sul punto, ricordiamo che, come disposto dalla Legge del 20 maggio 2016, n. 76, c.d. Legge Ci-
       rinnà, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, in ogni riferimento al
       coniuge o all’istituto del matrimonio, per quanto attiene alla disciplina dell’assegno per il nu-
       cleo familiare, devono essere ricompresi anche l’unione civile e i soggetti uniti civilmente.

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In determinate condizioni, oltre alla domanda ANF, per poter godere di tale beneficio, occorre che
il richiedente alleghi anche un’apposita autorizzazione.
In particolare, essa è necessaria:
•    per l’inserimento nel nucleo familiare di:
- fratelli, sorelle e nipoti;
- figli di genitori divorziati o separati legalmente, riconosciuti dall’altro genitore, o figli dell’atro coniu-
ge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- figli di età compresa tra 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti in caso di nucleo familiare nu-
meroso;
- nipoti minori a carico del richiedente nonno o nonna;
- familiari maggiorenni inabili a un proficuo lavoro e minorenni in difficoltà persistenti a svolgere
compiti e funzioni proprie della loro età, in assenza di documentazione sanitaria comprovante;
- familiari residenti all’estero in Stati UE o convenzionati.
•    in caso di mancanza della dichiarazione del coniuge del richiedente, che attesta di non aver
     richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare;
•    nelle ipotesi di accasamento etero-familiare di minori da parte di strutture pubbliche.

Assegno per il nucleo familiare e assegno ordinario per Covid-19: la disciplina
Poste le suddette premesse in relazione alla disciplina generale in tema di assegno per il nucleo fami-
liare, con Circolare del 20 luglio 2020, n. 88, l’Inps dirama le tanto attese istruzioni per il riconoscimen-
to e l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare a favore dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa
e beneficiari dell’assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale.
Le istruzioni, infatti, conseguono alla novità apportata dall’articolo 68 del D.L. n. 34/2020 (conv. in
Legge n. 77/2020) che ha modificato quanto stabilito dal D.L. n. 18 /2020 (conv. in Legge n. 27/2020)
relativamente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o ridu-
zione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’art. 19 del D.L. 18/2020 come modificato dall’art. 68 del D.L. n. 34/2020 prevede che ai beneficiari
dell’assegno ordinario (ASO), concesso a seguito dell’intervento del FIS per emergenza Covid-19
sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e
alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
Ne deriva che, l’ANF è dovuto in caso di intervento, per la causale Covid-19 e a decorrere dal 23 feb-
braio 2020, da parte:
•    dei Fondi di solidarietà art. 26, D.Lgs. n. 148/2015;
•    del Fondo di integrazione salariale (FIS);
•    del Fondo di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige.

        Attenzione
        Il provvedimento non cita tra i lavoratori destinatari delle istruzioni quelli beneficiari
        dell’assegno ordinario a carico dell’FSBA (art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015).

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Modalità di erogazione dell’assegno al nucleo familiare
L’assegno al nucleo familiare può essere erogato:
•    a conguaglio;
•    a pagamento diretto.
Nello specifico:
•    se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia
     l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la
     somma anticipata;
•    nel caso di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro pre-
     senteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per
     ciascun lavoratore.
Diversamente, nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data del 20 luglio 2020,
(data di pubblicazione della presente circolare qui oggetto di trattazione), occorre operare come di
seguito indicato:
a.   i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la
     prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando succes-
     sivamente quanto corrisposto come arretrato;
b.   i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno
     ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi preceden-
     ti, anche contestualmente a quello del mese corrente;
c.   i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la
     prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione, provvederanno ad effet-
     tuare le relative rettifiche.

        Attenzione
        Le modalità operative sopra indicate trovano applicazione nei confronti di tutti i datori di la-
        voro che erogano l’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, compresi i
        datori di lavoro esentati dal pagamento della contribuzione CUAF durante la normale attività
        lavorativa e che corrispondono direttamente gli assegni al nucleo familiare.

Ricordiamo, infine, che le domande di ANF per i lavoratori dipendenti hanno validità per periodi
compresi tra il 1° luglio di ogni anno e il 30 giugno dell’anno successivo. Quindi a partire dal 1°
luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare le nuove domande, relativamente al periodo dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende atti-
ve.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens: il conguaglio ANF
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di competenza lu-
glio 2020, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di asse-
gno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, del FIS e dei

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Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro opereranno come
di seguito evidenziato.

A) Datori di lavoro soggetti alla CUAF
I datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO già riconosciuto, compileran-
no l’elemento  indicando nell’elemento , il codice causale
“L019” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi
bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs n. 148/2015.

        Attenzione
        Il codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli
        arretrati; nell’elemento , per le denunce di competenza di luglio
        e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”. A partire dalle denunce di competenza settembre
        2020 andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inseri-
        mento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al fondo;
        nell’elemento , indicheranno l’AnnoMese di riferimento; nell’elemento , indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della
        prestazione.

Con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni
per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto congua-
gliato utilizzando il codice causale già in uso “F110”.

B) Datori di lavoro non soggetti alla CUAF
I datori di lavoro non soggetti alla CUAF, per i periodi di ASO con causale COVID-19, decorrenti dal 23
febbraio 2020, possono conguagliare, con le medesime modalità sopra illustrate, le somme corri-
sposte ai propri dipendenti a titolo di ANF.

        Attenzione
        I datori di lavoro soggetti e non soggetti alla CUAF, che devono conguagliare gli ANF ma-
        turati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza
        dell’emergenza da COVID-19, e che hanno sospeso o cessato l’attività, non potendo predispor-
        re le denunce di competenza luglio 2020, dovranno avvalersi della procedura delle regolariz-
        zazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice “L019”, secondo le modalità
        sopra descritte, mentre per l’eventuale codice di restituzione indicheranno il codice “F110”
        all’interno dell’elemento  di  di .

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Modalità di compilazione dei flussi “SR41” per le domande di assegno
ordinario a pagamento diretto
A partire dalla competenza luglio 2020, ai fini del pagamento diretto degli ANF maturati nei periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico:
•   dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015;
•   del FIS;
•   dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige;
l’importo complessivo relativo degli ANF maturati saranno da esporre nell’apposito campo del modu-
lo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario.

        Attenzione
        Nel caso sia conclusa la fruizione dell’assegno ordinario, è comunque possibile richiedere
        col modulo “SR41” i soli importi ANF, indicando come mensilità l’ultimo mese di prestazione
        usufruito e nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.

        Riferimenti normativi
•   D.L. 17 marzo 2020, n. 18
•   D.L. 19 maggio 2020, n. 34
•   Inps, Circolare 20 luglio 2020, n. 88

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