COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
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COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART’ 18 COMMA 1^ E 2^ DELLA L. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 164 dell’ 11.09.2001 Revisioni:// 1. NOTE: // •
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 18 - 1^ E 2^ COMMA L. 109/94 e succ. modifiche Aggiornamento 9 Art. 1 Finalità del presente regolamento Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi relativi ai lavori pubblici e agli atti di pianificazione, di cui all’ art. 18 - 1° e 2° comma della legge 109/94 e succ. modifiche; Ricadono in tali definizioni: Tutti i Lavori Pubblici così come individuati dall’ art. 2 , comma 1 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; Gli atti di pianificazione quali: Piani Regolatori Generali, Varianti Generali di Piani Regolatori, Varianti specifiche ai Piani Regolatori, Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica di attuazione del P.R.G. e relative varianti ( compresi P.E.E.P., P.I.P., piani di recupero), Pianificazioni ambientali quali P.A.E., Zonizzazioni Rumori e relativi P.P.; Piano Urbano del Traffico, Piani Particolareggiati del Traffico Urbano e relative varianti, Regolamento edilizio, PPA, Piani settoriali, sono altresì compresi gli strumenti di pianificazione previsti dalla nuova legge regionale n. 217/2000 quali : PSC - piano strutturale comunale, RUE - regolamento urbanistico ed edilizio, POC - Piano operativo comunale, PUA - piani urbanistici attuativi, ovvero tutti gli atti che comportino assunzione di responsabilità di progettazione da convalidare con firma di professionista abilitato. Ogni strumento potrà essere costituito da diversi atti di pianificazione identificati da tempi e procedure diverse (p.e. adozione e controdeduzioni). Art. 2 - Destinatari dell’incentivo Destinatari dell’incentivo sono i dipendenti degli uffici tecnici dell’amministrazione. In particolare: Per gli atti di cui all’art.1 punto 1, hanno titolo a concorrere alla ripartizione degli incentivi il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché i loro collaboratori, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Per gli atti di cui all’art.1 punto 2 hanno titolo a concorrere alla ripartizione del fondo i dipendenti dell’amministrazione che lo abbiano redatto. Art. 3 - Affidamento degli incarichi A - LAVORI PUBBLICI Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici, redazione piani di sicurezza, direzione lavori, collaudo sono affidati dal Dirigente del Settore competente, sentito il parere del Responsabile del Procedimento, se persona diversa, o del Responsabile del servizio. Le attività di cui sopra sono distribuite tra i dipendenti dell’Ufficio tecnico, secondo criteri improntati alla collaborazione e con riguardo ai carichi di lavoro, nel rispetto delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi. Con l’atto di conferimento dell’incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli interessati, deve essere: individuato il lavoro o l’opera; determinato il costo presuntivo del lavoro o dell’opera; individuati i singoli dipendenti ed i relativi compiti assegnati; indicato il termine previsto per la consegna degli elaborati progettuali e/o per gli altri adempimenti assegnati; definiti gli eventuali servizi o attività da acquisire all’esterno dell’ente. B - PIANIFICAZIONE Gli incarichi di redazione degli atti di pianificazione sono affidati dal Dirigente del Settore competente, sentito il parere del Responsabile del Procedimento o del Servizio. Le attività di cui sopra sono distribuite tra i dipendenti dell’Ufficio tecnico, secondo criteri improntati alla collaborazione e con riguardo ai carichi di lavoro, nel rispetto delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
Con l’atto di conferimento dell’incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli interessati, deve essere: individuato l’atto di pianificazione da redigere; definito l’importo del compenso incentivante da attribuire all’incarico indicato il termine previsto per la consegna degli elaborati progettuali e/o per gli altri adempimenti assegnati e le scadenze intermedie e relative eventuali penali; individuati i singoli dipendenti costituenti la struttura operativa, ed i relativi compiti assegnati; definiti gli eventuali servizi o attività da acquisire all’esterno dell’ente. Art. 4 Determinazione degli incentivi A) Per le attività relative ai lavori pubblici (art.1 punto 1) il compenso e’ fissato nella misura dell’ 1,5% dell’importo delle opere al lordo del ribasso d’asta, esclusi i casi di cui al punto 1 delle note alla tabella B2; In caso di perizie di varianti suppletive verranno erogati i compensi a conguaglio in misura proporzionale all’incremento della spesa a base del contratto di appalto, escluse quelle per revisione prezzi. L’importo opere su cui si calcola il compenso è relativo alle prestazione effettivamente eseguite. Per i progettisti e direttore lavori interni, tale importo opere non dovrà tenere conto di quello delle opere la cui progettazione o direzione sia stata affidata a professionisti esterni; per le attività di collaudo, di redazione piano di sicurezza, svolte da tecnici interni, l’importo opere su cui si calcola il compenso è quello complessivo. Al Responsabile del Procedimento spetta comunque il compenso stabilito dal presente regolamento, calcolat o sull’importo complessivo opere, anche nel caso in cui tutte le attività tecniche siano svolte da professionisti esterni all’Amministrazione. Per le singole attività di pianificazione il Dirigente determina, prima dell’affidamento, l’importo complessivo del fondo nella misura del 30% della parcella calcolata come da tariffa professionale degli ingegneri e architetti che per le prestazioni urbanistiche si richiama alla circ. LL.PP. 1 dicembre 1969 n. 6679 seguita dalla circ. LL.PP. 10/ febbraio 1976 n. 22/SEG7V che prevede anche gli adeguamenti ISTAT. Per le prestazioni non contemplate dalle circolari LL.PP. di cui sopra si farà riferimento a valutazioni correnti nell’ambito delle attività professionali private. Dalla parcella calcolata come da tariffa professionale sono esclusi i costi per incarichi di consulenza generale o necessari per il reperimento di informazioni preliminari ed estranee, ma necessarie all’attività di progettazione quali: indagini geologiche o geognostiche, studi di impatto ambientale, rilievi topografici, altre rilevazioni speciali. Sono invece dedotti dalla parcella calcolata come da tariffa professionale le competenze, al netto dei relativi rimborsi spesa, per incarichi di supporto affidati a consulenti esterni che l’Amministrazione abbia affiancato agli incaricati interni , conseguentemente il compenso degli incaricati interni assumerà come base di calcolo dell’importo del fondo la parcella ridotta delle suddette competenze. L’importo non comprenderà le quote previste dalle tariffe per quanto riguarda il rimborso spese poiché sostenute totalmente dall’Amministrazione. Tali somme saranno a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici. Le somme non corrisposte costituiscono economie. Art. 5 Ripartizione degli incentivi La quota spettante al singolo atto di pianificazione (art. 1 punto 2) sarà suddivisa secondo l’allegata tabella A tra la struttura operativa cosi’ come individuata all’ art. 5 punto B, mentre la quota spettante per gli atti relativi ai lavori pubblici (art.1 punto 1) sarà suddivisa così come individuato: a) alla tabella B1 per tutte le singole fasi dei procedimenti concluse entro il 17.05.1999; b) alla tabella B2 per tutte le singole fasi dei procedimenti concluse dopo il 17.05.1999; Art. 6 - Erogazione degli incentivi Se non già effettuato precedentemente, entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente del Settore competente provvede alla erogazione dei corrispettivi relativamente alle prestazioni già concluse, trasmettendo gli atti necessari al servizio competente al pagamento che provvederà entro 30 gg. Decorsi tali termini scatteranno gli interessi di mora. L’erogazione dell’incentivo avverrà tenendo conto del raggiungimento delle seguenti fasi: A - LAVORI PUBBLICI 1) Progetto preliminare (30%) 2) Progetto definitivo (35%) 3) Progetto esecutivo (35%) Fa fede della effettiva esecuzione delle varie prestazioni, a secondo della loro natura: l’atto di approvazione della specifica fase di progetto, l’atto di affidamento, l’emissione dello stato finale, l’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
B - PIANIFICAZIONE 1) 30% ad avvenuta presentazione di una prima proposta da sottoporre all’esame della Giunta Comunale; 2) 70% a progetto o piano adottato dall’organo competente; Nel caso non venisse seguito il precedente ordine di progettazione , ma si passasse direttamente ad una fase di progettazione successiva, alla percentuale di quest’ultima saranno aggiunte le percentuali delle progettazioni precedenti. Art 7 Modifiche organizzative Nel caso di modifiche organizzative dell’Ente che dovessero comportare un diverso assetto dei servizi e dei settori interessati dal presente regolamento, le eventuali necessarie modifiche alle tabelle ripartitrici, nel rispetto dei principi adottati, verranno disposte con determina del o dei dirigenti competenti, previo accordo col personale tecnico dei suddetti servizi, e a seguito di concertazione con le RSU/OO.SS. Art 8 Assicurazioni Sono a completo carico dell’Amministrazione i premi e i costi per le assicurazioni a copertura di tutti i rischi connessi con le attività svolte per conto dell’Amministrazione stessa dalle seguenti figure tecniche: Responsabile del Procedimento, Progettisti, Direttore Lavori, Collaudatore. Tali assicurazioni dovranno essere stipulate: per il Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla nomina; per i Progettisti all’atto dell’approvazione del progetto da porsi a base per l’appalto; per il Direttore Lavori e il Collaudatore in Corso d’Opera, prima dell’inizio lavori; per il Collaudatore all’atto del collaudo. Il Dirigente competente provvederà per la liquidazione dei suddetti premi e costi. Art. 9 Rimborsi Sono a carico dell’Amministrazione i rimborsi per le spese sostenute dai tecnici per le iscrizioni annuali ai rispettivi albi o elenchi professionali. Art. 10 Rapporto tra incentivi L. 109 e compenso incentivante di produttività ex art.15 CCNL 1998/2001 Ai dipendenti a cui il compenso di cui al presente regolamento corrisposto per l'anno di riferimento sia pari ad almeno il triplo del compenso potenziale di produttività (calcolato ai sensi dell'art. 17, comma 2 lettera a) del CCNL 1.4.1999), quest'ultimo non sarà erogato. qualora il compenso di cui al presente regolamento corrisposto per l'anno di riferimento rappresenti un valore intermedio, compreso fra il doppio ed il triplo del compenso potenziale di produttività potenziale, quest'ultimo sarà calcolato e liquidato per interpolazione lineare (con una proporzione fra gli importi come calcolati ai punti 1. e 3.) qualora il compenso di cui al presente regolamento sia pari ad almeno il doppio del compenso potenziale di produttività, quest'ultimo verrà ridotto del 50% qualora invece il compenso di cui al presente regolamento sia inferiore al doppio del compenso potenziale di produttività, quest'ultimo sarà calcolato e liquidato per intero. Art. 11 Disposizioni varie I tecnici incaricati sono tenuti a concludere l’incarico ricevuto. Il Responsabile del Procedimento verifica la completezza e la qualità degli elaborati progettuali e delle prestazioni effettuate. Il Dirigente potrà sospendere l’incarico affidato fermo restando il diritto dei soggetti interessati alla liquidazione del lavoro fatto, qualora svolto correttamente, indipendentemente dal suo successivo utilizzo. Art. 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della delibera di approvazione. Il presente regolamento si applica, previa eventuale necessaria integrazione di stanziamento del bilancio dell’Ente, anche a tutti i lavori affidati precedentemente alla data di approvazione dello stesso e non ancora liquidati. TABELLA DI RIPARTIZIONE A (articolo 1, punto 2) N. FIGURE PROGETTO DI PROGETTO TOTALE MASSIMA DEFINITIVO (DA (PRIMA APPROVARE- PROPOSTA) ADOTTARE) 1 responsabile e coordinatore del gruppo di5% 3% 8% progettazione
2 progettista o gruppo di progettazione 37% 45% 82% 3 lavoro amministrativo di supporto alla3% 4% 7% redazione del piano 4 responsabile del procedimento 1% 2% 3% TOTALI 46% 54% 100% Nel caso in cui un’opera non richieda tutte le figure indicate le aliquote relative vengono inglobate nella figura 2. Nel caso in cui un’opera non seguisse l’ordine di progettazione indicato nella tabella A , ma si passasse direttamente ad una fase di progettazione successiva, alla percentuale di quest’ultima saranno aggiunte le percentuali della progettazione precedente. La voce 2 deve essere ripartita in parti uguali tra il personale tecnico del gruppo di progettazione. TABELLA B1 PER I LAVORI NON ANCORA LIQUIDATI AL 17.05.1999 art.1 punto 1, art 5 punto a) RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO 1% PER I LAVORI PUBBLICI BASE CALCOLO: IMPORTO PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI, ESECUTIVI. TOTALE INCENTIVO: 1,00% FASI PROGETTAZIONE: percentuali calcolate sul totale incentivo approvaz. preliminare 30% approvazione definitivo 35% approvaz. esecutivo 35% % DI RIPARTIZIONE COORD. UNICO 1 2,00% RESP. PROCED. 1 3,00% PERS. AMMINISTR. N° % TOTALE % SING. Peso Peso*num quarto livello (B1-B2) 0 0,00% 0,00% 4 0 quinto livello (B3-B6) 2 2,58% 1,29% 5 10 sesto livello (C1-C4) 1 1,55% 1,55% 6 6 settimo livello (D1-D2) 1 1,81% 1,81% 7 7 ottavo livello (D3-D5) 1 2,06% 2,06% 8 8 TOTALE 5 8,00%Percentuale ripartita 31 PERS. TECNICO N° % TOTALE % SING. Peso Peso*num sesto livello (C1-C4) 3 12,41% 4,14% 6 18 settimo livello (D1-D2) 4 19,31% 4,83% 7 28 ottavo livello (D3-D5) 4 22,07% 5,52% 8 32 nono livello 1 6,21% 6,21% 9 9 TOTALE 12 60,00%Percentuale ripartita 87 Progettisti 22,00% direttore lavori 4,00% progettista sicurezza 0,00% collaudo 1,00% totale 100,00%
art.1 punto 1, TABELLA B2 art 5 punto b) RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DELL'1,5% PER I LAVORI PUBBLICI BASE CALCOLO: IMPORTO PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI, ESECUTIVI. TOTALE INCENTIVO: 1,50%(1,2% per i lavori di cui al punto 1 delle note) FASI PROGETTAZIONE: percentuali calcolate sul totale incentivo approvazione preliminare 30% approvazione definitivo 35% approvazione esecutivo 35% % DI RIPARTIZIONE COORD. UNICO 1 0,00% RESP. PROCED. 1 21,00% PERS. AMMINISTR. N° % TOTALE % SING. Peso coef. magg. Peso*num quarto livello (B1-B2) 0 0,00% 0,00% 4 1,00 0 quinto livello (B3-B6) 2 0,86% 0,43% 5 1,00 10 sesto livello (C1-C4) 1 0,52% 0,52% 6 1,00 6 settimo livello (D1-D2) 1 0,60% 0,60% 7 1,00 7 ottavo livello (D3-D5) 1 0,69% 0,69% 8 1,00 8 PERS. TECNICO N° % TOTALE % SING. sesto livello (C1-C4) 2 1,34% 0,67% 6 1,30 15.6 settimo livello (D1-D2) 5 3,91% 0,78% 7 1,30 45.5 ottavo livello (D3-D5) 4 3,58% 0,89% 8 1,30 41,6 nono livello 1 1,01% 1,01% 9 1,30 11,7 TOTALE 17 12,50%Percentuale ripartita 145 Progettisti 45,00% Ufficio direzione lavori 14,00% -------> (11% se ci sono assist. e 3% agli assistenti interni in proporzione agli importi lavori) progettista sicurezza 5,00% peso progettisti per ripartizione % collaudo 1,00% qualifica peso collaboratore 0,3 collaboratore R.P. fase gara e 1,50% prog. Diplomato 1 contratto prog. Laurea breve 1,6 prog. Laureato 2 totale 100,00% NOTE ALLA TABELLA B2 L’incentivo è sempre pari a 1.5 % tranne nei seguenti casi : - Lavori di manutenzione fabbricati in cui l’importo dei lavori di tinteggiatura superi i 2/3 dell’importo totale opere ; - Lavori di manutenzioni stradali in cui l’importo dei lavori di rifacimento del manto stradale superi i 2/3 dell’importo totale opere ; In questi due casi l’incentivo è fissato al 1.2 % ;
Le percentuali totali per il personale amministrativo, tecnico e per i progettisti saranno singolarmente ripartite con media pesata, tramite i pesi indicati. Le percentuali singole di ripartizione risultanti potranno variare al variare del numero dei componenti dei gruppi. Resteranno fisse le percentuali totali. Eventuali successive modifiche dei singoli inquadramenti giuridici personali saranno recepite dal presente regolamento previa disposizione del Dirigente del Settore. Analogamente si procederà nel caso di nuovi assunti o mobilità. Nel caso di più progettisti e/o direttori lavori, qualora i progetti indichino chiaramente gli importi di rispettiva competenza, la percentuale totale sarà ripartita in proporzione a tali importi, come risultante dal quadro tecnico economico (opere edili, impianti elettrici, ecc.). Nel caso di assistenti esterni, la percentuale del D.L. è 11%, e il restante 3 % andrà ripartito sul personale tecnico- amministrativo Le percentuali di ripartizione per il personale amministrativo e tecnico sono motivate da una generica collaborazione alle attività collaterali la redazione dei progetti. Per le singole ripartizioni quindi si terrà conto della effettiva presenza attiva in servizio. A questo fine non sono considerate assenze : assenze di qualunque natura per un totale complessivo inferiore ai 45 giorni; i giorni di ferie; Le quote non corrisposte verranno uniformemente ripartite tra il rimanente personale tecnico e amministrativo. Per personale amministrativo e tecnico si intende il personale del 3° Settore Gestione Territorio, Servizi : Nuove Opere, Lavori Pubblici, Infrastrutture e Mobilità, Manutenzioni, Impianti, Ambiente, Amministrativo. Modifiche organizzative saranno recepite dal presente regolamento previa disposizione del Dirigente del Settore. Per collaboratore del Responsabile del Procedimento per la fase di gara e contratto si intende la figura che cura gli aspetti giuridici-amministrativi legati alla procedura di gara e di stesura del contratto e la cui funzione è attestata dal Responsabile del procedimento stesso, attestazione necessaria ai fini della liquidazione. In caso tale ruolo non fosse presente o svolto, la quota relativa andrà a sommarsi a quella già prevista per il Responsabile del Procedimento. In via semplificata le percentuali di ripartizione della tabella potranno essere aggiornate con atto dirigenziale a seguito di accordo con il personale tecnico e amministrativo di cui al punto 6, e a seguito di concertazione con le RSU/OO.SS. *********
Allegato B Alla Giunta Comunale - Sede - OGGETTO: Incentivo ex art. 18 della Legge 109/94 come modificata ed integrata ed oneri riflessi La questione che si è posta agli operatori del settore al momento della liquidazione degli incentivi in oggetto è stata quella degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico del datore di lavoro e, in particolare, se tali oneri dovessero essere compresi nel Fondo ovvero dovessero essere corrisposti all'ente previdenziale con risorse aggiuntive a carico del bilancio dell'amministrazione. Il problema è sorto con la riforma del sistema pensionistico obbligatorio complementare, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la quale anche le somme percepite dal lavoratore ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94 rientrano nel concetto di retribuzione da dichiarare ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile (art. 2, comma 9, che richiama l'art. 12 della legge 30/04/1969 n. 153, a sua volta modificato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) Sulla base di tali disposizioni costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze di altri. A sua volta il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Con circolare I.N.P.D.A.P. n. 29, del 27 maggio 1998, è stato specificato che devono essere assoggettati al contributo previdenziale, fra l'altro "i compensi incentivanti". Per quanto riguarda il personale degli enti locali, la normativa che disciplina il riparto degli oneri previdenziali fra lavoratore e datore di lavoro stabilisce che il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni è pari al 32,70% della retribuzione annua contributiva, ripartita per il 23,80% a carico dell'ente e per l'8,55% (+0,35%) a carico dell'iscritto. Posto che, secondo il nuovo sistema previdenziale, gli incentivi in oggetto costituiscono imponibile, resta ora da chiarire se la somma individuata ai sensi dell'art. 18 rappresenta, a sua volta, la base imponibile retributiva, sulla quale applicare le due distinte aliquote, oppure costituisce una somma al lordo della quota di contributo a carico dell'ente datore di lavoro. Sul punto si può dire che non emerge un orientamento prevalente, in quanto si rilevano posizioni interpretative nell'uno o nell'altro senso. Il Ministero dell'interno, supportato dal Ministero del tesoro, ha sostenuto che "In mancanza di una espressa previsione normativa, se gli imponili corrisposti con l'utilizzo del Fondo vanno assoggettati a contributo previdenziale, le somme occorrenti non possono considerarsi aggiuntive rispetto allo stanziamento necessario per la formazione del Fondo come quantificato dalla disposizione normativa che lo ha istituito. Operando diversamente si verrebbe a determinare un maggior costo non coperto né dalla norma specifica né dalla norma di carattere generale. Il ministero del Tesoro ha confermato che non è consentito porre oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate". A tale presa di posizione è tuttavia possibile replicare che la previsione normativa che dovrebbe coprire il maggior costo per l'amministrazione dovuto agli oneri previdenziali a suo carico è, per gli enti locali, l'art. 15, comma l, della legge 1l aprile 1955, n 379, per cui individuata la base retributiva imponibile, viene automaticamente individuata anche la quota a carico del datore di lavoro che è quindi tenuto a prevederla nei propri stanziamenti di bilancio fra le spese del personale. In caso contrario non sarebbe l'assenza di una norma specifica o generale a legittimare l'imputazione sul fondo degli oneri in questione (come sostengono i due ministeri citati), ma solo la conseguenza di una errata (o insufficiente) previsione di bilancio. Conclusioni diametralmente opposte sono invece pervenute dal dipartimento per la funzione pubblica, il quale ha ritenuto che ''in carenza di ulteriori e più specifici riferimenti
normativi ......... il compenso di cui trattasi non comprenda gli oneri a carico dell’Amministrazione. Come si vede anche tali orientamenti , fondati su motivazioni non irresistibili o quasi del tutto carenti, non forniscono un valido supporto per l’operatore che si limita ad aderire ad un’interpretazione o all’altra sulla base di criteri di pura fiducia o convenienza. Il tenore letterale dell’art. 18, nelle sue evoluzioni temporali, lascia tuttavia intravedere margini per sostenere che la somma ivi prevista deve rappresentare quanto il datore di lavoro pone a disposizione degli uffici ai fini incentivanti, ossia quanto verrà ripartito fra il personale che abbia partecipato alle attività oggetto di incentivazione. Nel testo dell’art. 18, precedente la modifica operata dalla legge 144/99, la somma incentivante era destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici. Sembra evidente che, in difetto di ogni diversa disposizione, le risorse così stanziate non potessero prendere altre vie se non quelle espressamente indicate dalla legge, secondo il seguente procedimento logico: a) costituzione del fondo incentivante; 5) ripartizione dei fondo con i criteri definiti in sede di contrattazione aziendale; il tutto senza nessuna decurtazione, diversa dalle trattenute di legge operate dal sostituto d'imposta a carico del percettore della somma. La diversa interpretazione si sarebbe dovuta sostenere introducendo arbitrariamente il passaggio intermedio della depurazione degli oneri che per legge spetterebbero al datore di lavoro, in uno dei seguenti momenti. a) prima della costituzione del fondo; 5) prima della ripartizione del Fondo, C) prima della liquidazione delle quote individuali Tuttavia nessuna di queste fasi è stata prevista dall'art. 18, nè, tantomeno, sembrano coerenti con la norma previdenziale che pone a carico dell'ente una quota della contribuzione. Quale contributo pagherebbe il datore di lavoro se decurtasse il premio della quota a suo carico? Con la legge 144/99, questa logica interpretativa sembrerebbe rafforzata in quanto è stato eliminato il passaggio della costituzione del fondo, per pervenire ad una ripartizione diretta una volta individuata la somma incentivante. Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici la norma di cui al comma 1, dell'art. 18, sembra quasi individuare passaggi automatici in ordine sequenziale: a) individuazione dell'importo a base d’asta; 5) individuazione della somma incentivante attraverso l'applicazione della percentuale definita dalla contrattazione aziendale (entro un massimo dell'1,5%); c) ripartizione dell'incentivo così determinato, che rappresenta la base imponibile previdenziale; d) applicazione delle percentuali di riparto degli oneri previdenziali, con quote a rispettivo carico. In questo caso l'abbattimento degli oneri a carico del datore di lavoro dovrebbe allora avvenire in uno dei seguenti momenti: a) dopo l'applicazione, all'importo a base d'asta, della percentuale di incentivazione e prima della ripartizione, b) prima della liquidazione delle quote individuali, Nessuno di questi passaggi ulteriori sembra comunque legittimo, non solo perché non previsti da nessuna norma, ma anche perché ridurrebbero la somma incentivante complessiva ad un importo diverso da quello stabilito in sede di contrattazione aziendale (caso "a"), oppure determinerebbero una indebita trattenuta dal momento che, una volta operata la ripartizione, la quota assegnata rappresenterebbe quella retribuzione contributiva sulla quale applicare le due distinte aliquote (23,80%, a carico dell'ente e 8,55% + 035% a carico del lavoratore). Nel caso in cui questa argomentazione logica non dovesse convincere soccorre comunque al dato contrattuale. Come è stato evidenziato per il personale dirigenziale del comparto "Regioni-Autonomie locali" il c.c.n.l. 1994-1997 del 10/4/96, riconosceva espressamente gli incentivi di cui all'art. 18, quale risorsa diretta a costituire il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato (art. 37, comma 1 lett. e) e, in particolare, con la specifica destinazione a questa seconda voce retributiva (art,
37 comma 3). Fin qui nulla di particolarmente convincente in quanto, si poteva precisare, che prima della costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti, le risorse di cui all'art. 18, andassero depurate deg]i oneri a carico del datore di lavoro, introducendo comunque un passaggio non contemplato da nessuna disposizione normativa. La chiarezza è invece intervenuta con il c.c.n.l., area dirigenziale dello stesso comparto, relativo al biennio economico 96/97 sottoscritto il 19/12/96, il quale ha specificato che le risorse determinate ai sensi dell’art. 37 del c.c.n.l. 10/04/96 (fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) fossero da considerare al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione. Ora, se si sostiene che le risorse di cui all’art. 18 devono confluire nel fondo di cui all’art. 37 già depurate, si cade in una palese contraddizione che priva di ogni senso e di qualsiasi effetto la norma contrattuale appena citata, in quanto non ci sarebbe stato alcun bisogno di affermare che una somma depurata, a monte, di tali oneri, non dovesse subire una seconda depurazione, a valle, una volta confluita nel fondo di cui al citato art. 37. E’ il caso di rammentare che secondo il principio di conservazione del contratto, nel dubbio, le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 c.c.). E’ opportuno infine precisare che l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, nella determinazione n. 43 del 25 settembre 2000, nel fornire una sua interpretazione sull’incentivo di cui all’art. 18 della Legge Merloni a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 144/99, al terzo punto, secondo capoverso, sostiene che la soluzione della questione relativa agli oneri riflessi, è stata deferita alle amministrazioni statali competenti non assumendo nessuna posizione in merito. In conclusione a seguito delle diverse modifiche apportate all’art. 18 della Legge 109/94 e della sottoscrizione dei nuovi contratti, sia dei dirigenti che del personale del comparto “Regioni-Enti locali”, non ci sono stati chiarimenti normativi che possano far propendere per una modifica del regolamento di ripartizione dell’incentivo di cui trattasi, attualmente in vigore e che considera l’incentivo al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione ed al lordo della percentuale che, per legge, sono poste a carico del dipendente. Al contrario ci sono soltanto pareri ed interpretazioni contrastanti di esperti vari che sposano, a seconda dei casi, l’una o l’altra tesi. I più cordiali saluti. Data : 8/03/2001 Il Dirigente del III Settore Ing. A. Stanzani
Allegato C) San Lazzaro di Savena, 22.2.2001 Incentivi di cui all’art. 18, 1° comma L. 109/94 ed oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Il regolamento per il riparto degli incentivi di cui alla L. 109/94, approvato nel 1998, prevedeva la necessità di imputare gli oneri riflessi (contributi previdenziali, assistenziali ed IRAP) alle spese correnti in aggiunta agli stanziamenti effettuati sui capitoli delle spese in conto capitale e relativi agli incentivi stessi, in quanto basato sull’interpretazione che il fondo di cui all’art. 18 della L. 109/94 era da intendersi completamente destinato ai dipendenti incaricati della progettazione. Questa interpretazione era una delle possibili letture di tale articolo, in quanto è stato riscontrato un diverso comportamento in proposito da parte dalle varie amministrazioni chiamate a dare applicazione a tale normativa. Nel mese di maggio 2000, con comunicazione indirizzata al Direttore Generale, ai Dirigenti dei settori tecnici ed al Dirigente del servizio finanziario, ho evidenziato come risultasse arbitrario da parte del Comune di San Lazzaro di Savena decidere di aggiungere il costo degli oneri riflessi alla percentuale riservata agli incentivi dalla legge 109, in quanto nessuna previsione in tal senso derivava dalla legge stessa. A supporto di questa posizione riportavo i pareri espressi in merito dall’Anci, pareri che si sono modificati nel tempo nel senso che, per ammissione dell’Anci stessa, inizialmente erano basati sull’esame della natura dei compensi del salario accessorio come individuati dalla precedente normativa contrattuale (art. 31 del CCNL 6.7.1995), mentre successivamente all’entrata in vigore della Legge 335/95 l’assoggettabilità a contribuzione di ogni voce stipendiale non espressamente esclusa ha determinato la necessità di valutare se la base di calcolo degli emolumenti traeva origine da un importo netto (come le voci del salario accessorio) o lordo (come ad esempio queste voci di incentivo, per le quali la legge non prevede un aggravio di spesa per l’applicazione degli oneri riflessi). Pertanto con la stessa lettera comunicavo l’intenzione di non procedere oltre a pagare gli oneri riflessi in capitoli di spesa corrente in aggiunta agli importi accantonati ai fini dell’art. 18 delle Legge 109 (1 o 1,5% della progettazione lavori pubblici e 30% della tariffa professionale per le pianificazioni urbanistiche). Da quel momento le liquidazioni dei compensi sono state eseguite, sulla base degli atti di liquidazione pervenuti, ma comprendendo gli oneri riflessi e l’IRAP nell’importo complessivo del fondo, non in aggiunta ad esso. Nel dicembre 2000 anche l’Aran ha diffuso un parere del proprio Comitato Giuridico in merito, ribadendo che la somma derivante dal calcolo della percentuale massima dell’1,5% dell’importo dei lavori (o del 30% della tariffa professionale per le pianificazioni urbanistiche) deve essere intesa come comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’ente, al fine di evitare un irragionevole ed ingiustificato aumento di spesa. L’Aran, nel motivare la propria posizione, ricordava che la propria lettura interpretativa è confortata anche da identiche posizioni già assunte dal Ministero del Tesoro e dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. Esistono anche interpretazioni di segno opposto, che traggono spunto dalla mancanza di una specifica previsione da parte della legge 109/94 circa le modalità di finanziamento di tali spese, per lo più contenuti nella dottrina e non espressi da associazioni od enti rappresentativi della parte pubblica. Di fronte alla mancanza di una certezza normativa, il dubbio (fondato) di generare ingiustificati aumenti di spesa a carico dell’Amministrazione, con le inevitabili correlate responsabilità patrimoniali, determina da parte mia una conferma dell’orientamento già espresso con la nota del 16 maggio 2000. Ne consegue che, in mancanza di nuovi e sostanziali elementi di segno contrario, le liquidazioni dei compensi di cui all’art. 18 della Legge 1909/94 saranno effettuate comprendendo gli oneri riflessi e l’Irap nel fondo complessivamente calcolato, senza aumento della spesa a carico dell’Ente. Distinti saluti, La Dirigente del 1° e 5° Settore (Dr.ssa Alessandra Biondi)
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