Le novità del decreto di recepimento della direttiva - RED II Livio De Chicchis 20 dicembre 2021
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Direttiva 2018/2001/UE sulle fonti rinnovabili Pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2019, stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da FER Obiettivi: incremento della quota di energia prodotta da FER del 32% al 2030; target di riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990 Misure: forte spinta all’autoconsumo di energia potenziamento sistemi di rinnovabile; accumulo accordi di compravendita delle eccedenze rafforzamento dell’utilizzo di FER nel settore Nella semplificazione delle dei trasporti (almeno 14% entro il 2030) procedure amministrative, si promuove il ruolo del contratto EPC! settore del riscaldamento/raffrescamento: aumento dell’1,3% della quota annuale di 2 FER dal 2021 per 5 anni
Recepimento della RED II: D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 Pubblicato in G.U. il 30 novembre 2021, attua la Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Entrato in vigore il 15 dicembre 2021 TITOLO I: Finalità, definizioni e obiettivi nazionali TITOLO II: Regimi di sostegno e strumenti di promozione TITOLO III: Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica TITOLO IV: Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete TITOLO V: Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa TITOLO VI: Informazione, formazione e garanzie d’origine TITOLO VII: Disposizioni finali 3
Produzione di energia elettrica da FER Impianti con P > 1 MW procedure di aste al ribasso accesso diretto se costo di generazione è vicino alla competitività di mercato Impianti con P < 1 MW bandi per impianti innovativi e con costi di generazione maggiormente elevati incentivo diretto per impianti di taglia pari o inferiore a 1 MW facenti parte di CER Decreti attuativi di regolamentazione entro 180 gg dall’approvazione del D.Lgs. Fino all’entrata in vigore dei decreti, organizzazione di ulteriori procedure per mettere a disposizione la potenza residua non assegnata nell’ambito del decreto FER 1 5
Regolamentazione degli incentivi Aste al ribasso: •procedure riferite a contingenti di potenza, differenziabili per zone geografiche •Incentivo = tariffa spettante aggiudicata - prezzo di mercato dell’energia elettrica •accesso per impianti FV su aree agricole non utilizzate •contingenti e incentivi stabiliti su base quinquennale • fase sperimentale per impianti superiori a 10 MW: tempistiche parallele tra giudizio di idoneità GSE agli incentivi e rilascio autorizzazione unica Accesso diretto: • domanda di accesso da presentare alla data di entrata in esercizio Bandi: • criteri di priorità: rispetto dei requisiti di tutela ambientale e del territorio e offerta di riduzione percentuale della tariffa base 6
Produzione di energia termica da FER Ampliamento del Conto Termico a: •interventi di grandi dimensioni attraverso meccanismi di accesso competitivo •comunità energetiche e autoconsumo collettivo Aggiornamento del meccanismo entro 180 gg Biometano Incentivato mediante una specifica tariffa che assicuri al produttore lo stesso livello di incentivazione per l’utilizzo nel settore trasporti o in altri usi Decreti attuativi di regolamentazione entro 180 gg dall’approvazione del D.Lgs. 7
Coordinamento con le misure del PNRR Modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR, favorendo l’integrazione con il presente decreto Misura Riferimento PNRR Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento Miss. 2 Comp. 3 Inv. 3.1 Sviluppo del biomatano Miss. 2 Comp. 2 Inv. 1.4 Sviluppo del sistema agrivoltaico Miss. 2 Comp. 2 Inv. 1.1 Rafforzamento smart grid Miss. 2 Comp. 2 Inv. 2.1 Promozione rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo Miss. 2 Comp. 2 Inv. 1.2 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore) Miss. 2 Comp. 2 Inv. 1.3 Infrastrutture di ricarica elettrica Miss. 2 Comp. 2 Inv. 4.3 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse Miss. 2 Comp. 2 Inv. 3.1 8
Piattaforme digitali Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili, realizzata e gestita dal GSE: • funzionale alla presentazione delle istanze per l’autorizzazione unica • assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa Piattaforma digitale per le aree idonee Gestita dal GSE, include tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio 10
Individuazione di aree idonee Entro 180 gg: stabilire principi e criteri per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili e burden sharing 180 gg Le Regioni individuano con legge le aree idonee NIMBY Nel frattempo.. siti dove sono già installati impianti della stessa fonte aree dei siti oggetto di bonifica cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate Minimizzazione Raggiungimento impatti su ambiente, obiettivi al 2030 con territorio, patrimonio analisi di sostenibilità culturale e paesaggio dei costi ad esso legati 11
Procedure autorizzative Disciplina della costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da FER in aree idonee: • l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso il termine, l’amministrazione può provvedere comunque alla domanda di autorizzazione • riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione Installazione negli edifici: semplificazione delle procedure L’Allegato II riporta le disposizioni per l’installazione di impianti FER e efficienza energetica negli edifici. Campi di applicazione: • pompe di calore • generatori di calore • collettori solari termici • generatori ibridi 12
Obblighi e requisiti Utilizzo di energia rinnovabile negli edifici Per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, quota minima di energia prodotta da FER per una copertura almeno del 60% per i consumi previsti per la produzione di ACS e del 60% per i consumi per produzione di ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva ALLEGATO III principi minimi di integrazione Gli impianti FER per gli edifici esistenti possono accedere ai meccanismi di sostegno Incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia Dal 1 gennaio 2024, le società che vendono energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 step annui provvedono affinché una quota dell’energia venduta sia rinnovabile. Modalità definite con decreto MITE entro il 31 dicembre 2022 13
PPA Entro 180 gg: • Realizzazione da parte del GME di una bacheca informatica per promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti. Termine per le osservazioni: 21 gennaio • ARERA integra le linee guida in materia di gruppi di acquisto (legge 4 agosto 2017, n. 124) in modo da promuovere anche l’approvvigionamento mediante contratti di lungo termine. • CONSIP definisce strumenti di gara per la fornitura di energia da FER alla Pubblica Amministrazione mediante schemi di accordi PPA 14
Titolo IV Autoconsumo e CER
Autoconsumo (Art. 30) Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile: Produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, con possibilità di vendere un surplus in via diretta o tramite aggregatore, mediante: • realizzazione di un impianto FER direttamente interconnesso alla sua utenza (l’impianto può essere di proprietà di/gestito da un terzo) • uno o più impianti FER ubicati presso edifici e siti diversi da quelli in cui l’autoconsumatore opera e che impieghino la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia con punti di prelievo nella titolarità dell’autoconsumatore stesso Autoconsumatori collettivi • gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio • ciascuno può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile con le stesse modalità di cui sopra • la rete di distribuzione viene utilizzata per condividere l’energia prodotta dagli impianti FER 16
Comunità energetiche Comunità energetica rinnovabile • Energia autoprodotta utilizzata prioritariamente per autoconsumo o condivisa con i membri della comunità nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi • la comunità può produrre altre forme di energia da FER, promuovere interventi integrati di demotica, efficienza energetica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici Decreto attuativo entro Interazione con il sistema energetico giugno 2022 • i partecipanti mantengono lo stato di clienti finali • applicazione degli oneri di sistema sulla’energia prelevata da rete pubblica, compresa quota condivisa • possibilità di recesso in qualsiasi momento • rapporti gestiti tramite contratto di diritto privato 17
Incentivi Entro 180 gg sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per impianti FER inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in CER di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri: • possono accedere impianti di potenza non superiore a 1 MW che entrano in funzione in data successiva all’entrata in vigore del decreto; • incentivo erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria; • incentivo erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione; • domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2 PNRR: Finanziamento a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili per lo sviluppo di CER nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione FER anche abbinati a sistemi di accumulo 18
Reti elettriche I gestori di rete nella programmazione dello sviluppo di rete adottano criteri e modalità predittive della crescita attesa della produzione da FER sul medio e lungo termine, in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi necessari Gestori di rete Gestori di rete Terna ARERA Dotare le aree Sviluppo delle Pianificazione Aggiornare i idonee delle infrastrutture opere di rete propri infrastrutture di ricarica per i finalizzata al provvedimenti in necessarie per la veicoli elettrici raggiungimento materia connessione degli degli obiettivi impianti e l’utilizzo dell’energia prodotta 19
Idrogeno Procedure per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno: • se potenza inferiore o uguale a 10 MW: edilizia libera, non viene richiesto specifico titolo abilitativo; • se ubicati all’interno di aree industriali, o aree dove sono situati impianti industriali anche per produzione FER: procedura abilitativa semplificata; • elettrolizzatori stand alone e infrastrutture non ricadenti nelle precedenti: autorizzazione unica rilasciata da MITE o Regione o Provincia Autonoma competente; • elettrolizzatori da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER: autorizzazione unica rilasciata dal MITE ( se funzionali a impianti di potenza superiore a 300 MWt o impianti di produzione di energia elettrica off- shore) o da Regione o Provincia Autonoma competente (negli altri casi). 20
Titolo V Trasporti e bioenergie
FER nei trasporti I singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota di almeno il 16% di FER sul totale dei carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento. biocarburanti, biometano, biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da FER benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti Vincoli e valori relativi al contenuto energetico disponibili all’Art. 39 e Allegato V del D.Lgs. Obiettivi raggiunti mediante CIC, nonché secondo modalità di attuazione disciplinate con uno o più decreti MITE da emanarsi entro 180 gg 22
Bioenergie Con uno o più provvedimenti dell’ARERA sono individuate le modalità con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico, prevedendo: A. Criteri di sostenibilità B. Criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra C. Criteri di efficienza energetica Il decreto definisce i criteri di sostenibilità per energia elettrica, biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, identificando i criteri per il calcolo del contenuto dei gas serra 23
Titolo VI Garanzie d’origine
Garanzie d’origine Dimostra ai clienti finali la quantità di energia da FER nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori. Corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili La GO può essere rilasciata, su indicazione del produttore, direttamente all’acquirente che acquista l’energia nell’ambito di PPA. Se l’acquirente coincide con un consumatore finale, la GO è immediatamente annullata. Entro 120 gg il MITE, su proposta dell’ARERA,: • aggiorna le modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento della GO; • definisce modalità per l’utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita da parte del GSE delle GO nella propria disponibilità • definisce modalità con le quali è verificata la precisione, affidabilità e autenticità delle GO rilasciate da altri stati membri 25
Grazie! Nome relatore, FIRE http://blog.fire-italia.org www.facebook.com/FIREenergy.manager www.linkedin.com/company/fire-federazione- italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia www.twitter.com/FIRE_ita
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