COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
                                         (Provincia di Bologna)

                              INFORMATIVA
                      NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2019
    Gentile Contribuente,

   il Consiglio Comunale di San Giorgio di Piano con Deliberazione n° 83 del 21/12/2017 aveva
approvato le aliquote IMU per l’anno 2018.

 PER L’ANNO 2019 SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE APPROVATE PER L’ANNO 2018,
COME DA DELIBERAZIONE COMUNALE SOPRA CITATA.

    Tramite questa informativa si intendono fornire alcune indicazioni per l’anno 2019 relative al
tributo IMU.

        L’IMU ha per PRESUPPOSTO il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014,
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
        Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.
        Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono assimilate per Legge all’abitazione principale le seguenti tipologie di immobili:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
  abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti
  universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero
  delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
  legale,annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
  posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
  alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
  Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili
  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19
  maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
  richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
  posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell’anagrafe degli
  italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
  proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

   Ai sensi dell’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 “A decorrere dall’anno 2014, non è
dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del
decreto legge n. 201 del 2011”.

    Ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall’art. 2, comma 2, lett.
a), del D.L. n. 102/2013, “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”. E’ obbligatorio presentare la dichiarazione IMU
entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di decadenza del beneficio.

   BASE IMPONIBILE

        La base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dell’art. 13, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

        Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3 comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:

      160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali A (con esclusione della categoria catastale
       A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,;
      140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
      80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e nella categoria catastale A/10;
      65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati
       nella categoria catastale D/5;
      55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

   La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Decreto
   Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai sensi dell’articolo 31,
   comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente piano
   regolatore, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8
   del Regolamento Comunale IMU)

TERRENI

       Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del
25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.

      Sono esenti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.

        Per le AREE FABBRICABILI si rimanda all’art. 5 del Regolamento Imu e alla Delibera di
Giunta “determinazione dei criteri per l’attribuzione dei valori ai fini dell’accertamento delle aree
inserite negli strumenti urbanistici - IMU anno 2019” che sarà approvata entro il mese di maggio.
ALIQUOTE 2019

                          TIPOLOGIA IMMOBILE                              ALIQUOTA

      A) Aliquota (base o ordinaria) da applicare a tutti gli immobili      10,6‰
      diversi da quelli ai punti successivi;

      B) Abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1,         6‰
      A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6);

      C) Alloggi e pertinenze locati con contratto a canone                 6,9‰
      concordato debitamente registrato, (art. 2 comma 3 Legge
      431/98), a soggetto che lo utilizza come propria abitazione
      principale. Vedi successivo punto concernente i canoni
      concordati”.

      D) Terreni agricoli (fatta eccezione per i terreni agricoli
      posseduti da costivatori diretti o da imprenditori agricoli
      professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n.            9,0‰
      99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai
      medesimi condotti, che sono esenti)

      D) Fabbricati ad uso produttivo appartenenti ai gruppi catastali
                                                                            7,7‰
      A10-C-D;

      E) Abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di
      comodato registrato a cittadini sfollati a seguito del sisma del
      20-29 maggio 2012 (da comprovare con l’autocertificazione di          5,2‰
      cui all’art. 7 del Regolamento Comunale IMU - pena
      decadenza del beneficio).

Per l’abitazione principale di cui al punto B) si applicano le seguenti detrazioni:

a) detrazione base di € 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e
     A/9);
b) € 20,00 per ciascuno figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante abitualmente e
     residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) € 40,00 in presenza di un soggetto coabitante con disabilità:
- Invalidità civile riconosciuta pari al 100%;
- Disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 e/o comma 3 della
     Legge 104/92;

 le detrazioni elencate sopra sono cumulabili fino a concorrenza dell’imposta, devono essere
  rapportate all’anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la
  destinazione si verifica;

 per la fruizione della detrazione relativa al disabile coabitante di cui al punto c) è obbligatoria
  la presentazione entro la scadenza del saldo IMU, a pena di decadenza del beneficio, di
  apposita autocertificazione debitamente documentata (art. 7 del Regolamento IMU);
 se le detrazioni per l'abitazione principale, di cui ai punti precedenti non trovano capienza
     nell'imposta dovuta per la prima casa, sono scomputabili sull'imposta relativa alle pertinenze.

APPARTAMENTI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO (approfondimento
nell’informativa specifica sui comodati).

       Anche per l’anno 2019, per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione
principale, è prevista la riduzione del 50% dell’imponibile IMU a condizione che:
- il Contratto di Comodato sia debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- il Comodante deve avere residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso Comune;
- il Comodante deve possedere un solo immobile in Italia oppure anche due, ma uno adibito a
   propria abitazione principale nello stesso comune ove è ubicato il fabbricato concesso in
   comodato;
- il Comodante non deve possedere immobili accatastati come A1, A8, A9.
   Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato
dal Comodante mediante l’ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2020 e vale per gli anni
successivi se non ci sono variazioni.
  Dal 2019 ai sensi dell’Art. 1 comma 1092 della legge finanziaria n.
145/2018 il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al
coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

        Come per gli anni 2016, 2017 E 2018, ai sensi dell’art. 1 comma 53 della Legge 208/2015, è
prevista anche per quest’anno la riduzione al 75% dell’imposta determinata applicando l’aliquota
stabilita dal Comune per i soli immobili locati a canone concordato di cui al punto A) e C) della tabella
sopra esposta, esempio:
- Immobile locato a inquilino residente: riduzione del 25% sull’imposta calcolata con aliquota 6,9‰ ;
- Immobile locato a inquilino non residente o non ancora residente: riduzione del 25% dell’imposta
  calcolata con aliquota 10,6‰.

       Dal 26/09/2017 è in vigore il nuovo accordo territoriale che ai sensi del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/1/2017,( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 62 del 15/3/2017), all’art. 13 prevede un’attestazione bilaterale di conformità dei contratti
concordati e della relativa modulistica, da parte di un’Organizzazione Sindacale degli inquilini
e di un’Associazione di proprietari immobiliari.
L’attestazione potrà essere richiesta in fase di controllo dei requisiti per godere delle
agevolazioni, sia dall’Agenzia delle Entrate che da parte dell’Ufficio Tributi.

Inoltre il possesso dei requisiti per godere della riduzione del 25% dell’imposta ed
eventualmente dell’aliquota agevolata, dovrà essere dichiarato dal proprietario dell’immobile
mediante l’ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2020. Se non ci sono variazioni la
dichiarazione varrà anche per gli anni successivi.

RIPARTIZIONE COMUNE / STATO

        Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012 per i fabbricati ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D deve essere versata direttamente allo Stato l'IMU
calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76%, mentre è destinata al Comune la differenza
tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata (0,77% come da Deliberazione Comunale n°
83 del 21/12/2017) e la quota riservata alla Stato.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

       L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali
si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno
15 giorni è computato per intero.

         Per l’anno 2019, il pagamento dell’imposta deve essere effettuato come segue:

         -   ACCONTO o UNICA SOLUZIONE entro il 17 giugno 2019;

         -   SALDO entro il 16 dicembre 2019.

         I “codici tributo” - da utilizzare per il versamento dell’acconto IMU sono:

-       3912 denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative
        pertinenze – (per fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
        pertinenze);
-       3914 denominato “IMU – imposta municipale per terreni”;
-       3916 denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
-       3918 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE" –
        (esclusi quelli ad uso produttivo);
-       3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
        classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
-       3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
        classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

CODICE CATASTALE COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO: H896

      Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente
all’imposta dovuta con gli stessi codici riportati sopra.

     Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’ importo annuale per tutti gli immobili posseduti
è inferiore ad € 2,00 (come previsto dal comma 1 dell’art. 6 del vigente “Regolamento Comunale
IMU).

        DICHIARAZIONE IMU

       La dichiarazione IMU va presentata al Comune su modello ministeriale entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello a quello in cui sono intervenute le variazioni.
       La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

        COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

       Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ufficio
Tributi (si rimanda ai relativi moduli sul sito del comune), di sua iniziativa, le violazioni commesse
mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da
versare, come segue:

        ravvedimento sprint: 0,1% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene
         entro il 14° giorno dalla scadenza;
        ravvedimento breve: 1,5% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno
         dalla scadenza;
        ravvedimento medio: 1,67 dal 31° al 90° giorno oltre la scadenza del pagamento;
        ravvedimento lungo: 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno fino al
         il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata
commessa la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un
      anno dall'omissione del versamento.

      Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno,
computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. E' necessario versare
contestualmente imposta, sanzione ed interessi. Sul sito è presente la modulistica relativa ai
ravvedimenti operosi.

      COME CHIEDERE IL RIMBORSO

     Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento, il rimborso della
maggiore imposta versata o non dovuta, utilizzando l'apposito modulo che si può scaricare dal sito
comunale.

      Sul sito del Comune di San Giorgio di Piano è disponibile un servizio di calcolo on line.

       Per quanto non specificato nella presente informativa si rimanda alla legislazione vigente e al
Regolamento IMU Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30/10/2012 e
s.m.i.

      Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tributi rimane a disposizione:
                  tel 051-6638539/538, fax 051-6638540
                  e-mail tributi@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
                  Orari di ricevimento pubblico:
                      Lunedì 9:00 - 13:00
                      Sabato 9:00 - 12:30
                      Giovedì 16:00 - 19:00

San Giorgio di Piano, 9/05/2019                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                                     F.to Giulia Li Causi
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