Le novità legislative rilevanti in materia di bonifiche contenute nel "Decreto del fare" - PRONTO INTERVENTO IN EMERGENZA AMBIENTALE
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PRONTO INTERVENTO IN EMERGENZA AMBIENTALE Le novità legislative rilevanti in materia di bonifiche contenute nel “Decreto del fare” Avv. Giovanna Landi Of Counsel giovanna.landi@nortonrosefulbright.com Rimini – Ecomondo 7 Novembre 2013 1
Programma dell’intervento • Sulle novità normative (di rilievo per la fase della gestione dell’emergenza) • Sulle “future ed eventuali” novità normative (bozza del cd. Decreto del Fare “2”) • Sui recenti orientamenti della giurisprudenza • Sulle valutazioni giuridiche relative alla fase di gestione delle emergenze ambientali 2 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 2
1. Le novità normative del Decreto-Legge 69/2013 D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” – art. 41 • Novità sulla gestione delle acque emunte: – … “oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento dalle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento” … – … “in caso di emungimento e trattamento […] deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito” – … “il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi” di tutela delle acque sotterranee e limitazione/contenimento dell’inquinamento • Elementi tecnici utili per valutare interventi sulla falda anche in emergenza! 3 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 3
2. Ulteriori novità del Decreto-Legge 69/2013 • Test di cessione per i materiali da riporto (ed eventuale trattamento) • Riutilizzo materiali di scavo da SIN in situ a determinate condizioni • Disposizioni in materia di terre e rocce da scavo derivanti da piccoli cantieri (ai fini di una loro classificazione quali “sottoprodotti”) • I medesimi argomenti sono stati oggetto di altri interventi normativi di emergenza nel corso del 2013 4 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 4
3. Sul “futuro” delle bonifiche • Il cd. Decreto del Fare “2” (in bozza) prevede una nuova disciplina in materia di “Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale” (art. 252-bis): • Siti sottoposti ad Accordi di Programma • Specificazione della qualifica del soggetto interessato alla bonifica NON responsabile • Semplificazione e “accentramento” della procedura autorizzativa • Abolizione dell’onere reale • Il legislatore sembra andare incontro all’interpretazione della giurisprudenza in materia di onere reale e “alleggerimento” della posizione del proprietario/soggetto responsabile non colpevole della contaminazione… 5 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 5
4. L’interpretazione della giurisprudenza • Revisione da parte della Corte di Giustizia della normativa nazionale (come richiesto nella questione pregiudiziale presentata con Ordinanza n. 21 del 25/9/13 dal Consiglio di Stato) • Posizioni differenziate sui compiti e obblighi del proprietario incolpevole: – Responsabilità da posizione: legittima imposizione dell’obbligo di porre in essere le misure di emergenza – Prevalenza del principio “chi inquina paga”: illegittimità dell’imposizione nei confronti del proprietario incolpevole • CdS (Ad. Plen.): illegittima la richiesta al proprietario incolpevole di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica – Unici effetti legittimi in capo al proprietario: onere reale (art. 253) 6 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 6
5. L’interpretazione della giurisprudenza (ii) • Ai sensi del d.lgs. 245: proprietario incolpevole gravato da obbligo di adozione delle misure di prevenzione (anche in caso di contaminazioni storiche) – Facoltà di esecuzione dei successivi interventi di bonifica (per evitare apposizione dell’onere reale) – L’onere reale non fa divenire obbligatorio l’intervento di bonifica che per il proprietario incolpevole rimane facoltativo, ma serve a far gravare il fondo del rimborso delle spese sostenute dalla PA che abbia provveduto d’ufficio all’intervento 7 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 7
6. Valutazioni giuridiche sulla fase di gestione delle emergenze ambientali (i) • Elemento oggettivo – definizione ex art. 240 co.1 lett i) misure di prevenzione “iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”; – comunicazione alle competenti PA (immediata) • Elemento temporale: (i) al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito; ovvero (ii) all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione 8 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 8
7. Valutazioni giuridiche sulla fase di gestione delle emergenze ambientali (ii) • Elemento soggettivo: (i) responsabile della contaminazione e (ii) proprietario incolpevole • Sanzioni: • previste dal D.lgs. 152/06 art. 257 co. 1 mancata effettuazione della comunicazione alla PA: arresto da 3 mesi/ad 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 Euro; • previste dal D.lgs. 231/01 ove tra i “reati fattispecie” include (art. 25 undecies lett. c) le violazioni di cui all’art. 257 co. 1; 9 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 9
8. Valutazioni giuridiche sulla fase di gestione delle emergenze ambientali (iii) • Fase di emergenza immediata, non procedimentalizzata né sottoposta a preventiva approvazione da parte della PA, lasciata alla libera scelta del soggetto obbligato, ad eccezione della comunicazione; • Si tratta di una fase gestionale con rilevanza sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori (eventualmente anche della popolazione), e come tale, inserita nei SGS, DVR e Modelli Organizzativi (di cui al d.lgs. 231/01); • controllo giuridico più “formale” ed esterno • decisivo per le società tenere in considerazione questa fase gestionale 10 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 10
9. Conclusioni e spunti di riflessione • Elevato numero di soggetti obbligati (tutte le società che svolgono attività o detengono siti industriali potenzialmente contaminati o ove si verificano incidenti); • Modalità gestionali: affidamento a terzi (interni od esterni): – Necessità di revisione contratti di consulenza/servizi – Deleghe – Controlli interni (culpa in eligendo/vigilando) Come viene gestita questa fase? Chi aiuta le società? • Sui contenuti delle misure di prevenzione: non estendibili a MISE anche perché devono essere immediate (come da orientamenti giurisprudenziali) Come si stabiliscono nel caso concreto? • Sfera di rilevanza esterna (oggetto di sanzioni): comunicazioni alla PA: come vengono valutate? 11 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 11
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Grazie per l’attenzione! giovanna.landi@nortonrosefulbright.com Disclaimer Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright South Africa (incorporated as Deneys Reitz Inc) and Fulbright & Jaworski LLP, each of which is a separate legal entity, are members (“the Norton Rose Fulbright members”) of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the Norton Rose Fulbright members but does not itself provide legal services to clients. References to “Norton Rose Fulbright”, “the law firm”, and “legal practice” are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together “Norton Rose Fulbright entity/entities”). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is described as a “partner”) accepts or assumes responsibility, or has any liability, to any person in respect of this communication. Any reference to a partner or director is to a member, employee or consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity. The purpose of this communication is to provide information as to developments in the law. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose Fulbright entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your usual contact at Norton Rose Fulbright. 13 Pronto Intervento in Emergenza Ambientale 13
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