Le novità legislative rilevanti in materia di bonifiche contenute nel "Decreto del fare" - PRONTO INTERVENTO IN EMERGENZA AMBIENTALE

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PRONTO INTERVENTO IN EMERGENZA AMBIENTALE
 Le novità legislative rilevanti in materia di bonifiche
           contenute nel “Decreto del fare”

Avv. Giovanna Landi
Of Counsel
giovanna.landi@nortonrosefulbright.com

Rimini – Ecomondo
7 Novembre 2013

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Programma dell’intervento

•   Sulle novità normative (di rilievo per la fase della
    gestione dell’emergenza)
• Sulle “future ed eventuali” novità normative
 (bozza del cd. Decreto del Fare “2”)
• Sui recenti orientamenti della giurisprudenza
• Sulle valutazioni giuridiche relative alla fase di
 gestione delle emergenze ambientali

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1. Le novità normative del Decreto-Legge 69/2013
 D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” – art. 41
• Novità sulla gestione delle acque emunte:
    – … “oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di
     prevenzione dell’inquinamento dalle acque, anche tramite conterminazione
     idraulica con emungimento e trattamento” …
    – … “in caso di emungimento e trattamento […] deve essere valutata la
     possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in
     esercizio nel sito”
    – … “il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia
     possibile conseguire altrimenti gli obiettivi” di tutela delle acque sotterranee e
     limitazione/contenimento dell’inquinamento
• Elementi tecnici utili per valutare interventi sulla falda anche in
emergenza!

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2. Ulteriori novità del Decreto-Legge 69/2013

• Test di cessione per i materiali da riporto (ed eventuale
  trattamento)

• Riutilizzo materiali di scavo da SIN in situ a determinate
  condizioni

• Disposizioni in materia di terre e rocce da scavo derivanti da
  piccoli cantieri (ai fini di una loro classificazione quali
  “sottoprodotti”)

• I medesimi argomenti sono stati oggetto di altri interventi normativi
  di emergenza nel corso del 2013

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3. Sul “futuro” delle bonifiche
• Il cd. Decreto del Fare “2” (in bozza) prevede una nuova
  disciplina in materia di “Siti di preminente interesse pubblico per la
  riconversione industriale” (art. 252-bis):
        • Siti sottoposti ad Accordi di Programma
        • Specificazione della qualifica del soggetto interessato alla
          bonifica NON responsabile
        • Semplificazione e “accentramento” della procedura
          autorizzativa
        • Abolizione dell’onere reale
• Il legislatore sembra andare incontro all’interpretazione della
  giurisprudenza in materia di onere reale e “alleggerimento” della
  posizione del proprietario/soggetto responsabile non colpevole
  della contaminazione…

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4. L’interpretazione della giurisprudenza

• Revisione da parte della Corte di Giustizia della normativa
nazionale (come richiesto nella questione pregiudiziale presentata
con Ordinanza n. 21 del 25/9/13 dal Consiglio di Stato)
• Posizioni differenziate sui compiti e obblighi del proprietario
incolpevole:
    – Responsabilità da posizione: legittima imposizione dell’obbligo di porre in
     essere le misure di emergenza
    – Prevalenza del principio “chi inquina paga”: illegittimità dell’imposizione nei
     confronti del proprietario incolpevole
• CdS (Ad. Plen.): illegittima la richiesta al proprietario incolpevole di
porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e
bonifica
– Unici effetti legittimi in capo al proprietario: onere reale (art. 253)

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5. L’interpretazione della giurisprudenza (ii)

• Ai sensi del d.lgs. 245: proprietario incolpevole gravato da
obbligo di adozione delle misure di prevenzione (anche in caso
di contaminazioni storiche)
– Facoltà di esecuzione dei successivi interventi di bonifica (per
evitare apposizione dell’onere reale)
– L’onere reale non fa divenire obbligatorio l’intervento di bonifica
che per il proprietario incolpevole rimane facoltativo, ma serve a far
gravare il fondo del rimborso delle spese sostenute dalla PA che
abbia provveduto d’ufficio all’intervento

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6. Valutazioni giuridiche sulla fase di gestione delle
emergenze ambientali (i)
• Elemento oggettivo – definizione ex art. 240 co.1 lett i) misure di
prevenzione “iniziative per contrastare un evento, un atto o
un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o
per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che
si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un
futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di
tale minaccia”;
    – comunicazione alle competenti PA (immediata)
• Elemento temporale: (i) al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito; ovvero (ii) all’atto di
individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di
contaminazione

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7. Valutazioni giuridiche sulla fase di gestione delle
emergenze ambientali (ii)

• Elemento soggettivo: (i) responsabile della contaminazione e
                                                (ii) proprietario incolpevole

• Sanzioni:
      • previste dal D.lgs. 152/06 art. 257 co. 1 mancata
       effettuazione della comunicazione alla PA: arresto da 3
       mesi/ad 1 anno o ammenda da 1.000 a 26.000 Euro;
      • previste dal D.lgs. 231/01 ove tra i “reati fattispecie”
       include (art. 25 undecies lett. c) le violazioni di cui all’art.
       257 co. 1;

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8. Valutazioni giuridiche sulla fase di gestione delle
emergenze ambientali (iii)
• Fase di emergenza immediata, non procedimentalizzata né
sottoposta a preventiva approvazione da parte della PA, lasciata
alla libera scelta del soggetto obbligato, ad eccezione della
comunicazione;
• Si tratta di una fase gestionale con rilevanza sull’ambiente e sulla
salute e sicurezza dei lavoratori (eventualmente anche della
popolazione), e come tale, inserita nei SGS, DVR e Modelli
Organizzativi (di cui al d.lgs. 231/01);
• controllo giuridico più “formale” ed esterno
• decisivo per le società tenere in considerazione questa fase
  gestionale

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9. Conclusioni e spunti di riflessione
• Elevato numero di soggetti obbligati (tutte le società che svolgono
attività o detengono siti industriali potenzialmente contaminati o ove
si verificano incidenti);
• Modalità gestionali: affidamento a terzi (interni od esterni):
– Necessità di revisione contratti di consulenza/servizi
– Deleghe
– Controlli interni (culpa in eligendo/vigilando)
Come viene gestita questa fase? Chi aiuta le società?
• Sui contenuti delle misure di prevenzione: non estendibili a MISE
anche perché devono essere immediate (come da orientamenti
giurisprudenziali) Come si stabiliscono nel caso concreto?
• Sfera di rilevanza esterna (oggetto di sanzioni): comunicazioni alla
PA: come vengono valutate?

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Grazie per l’attenzione!

                                                                                            giovanna.landi@nortonrosefulbright.com

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