Le informative per l'azienda - 4jobsrl

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                    CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Le informative per l’azienda

                             GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Imprese sequestrate e confiscate: delega al Governo per la tutela del lavoro
È stata pubblicata sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2017 la L. 161 del 17 ottobre 2017, recante modifiche al
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al codice penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.
In particolare, all’articolo 34, la norma contiene una delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito
delle imprese sequestrate e confiscate. Il Governo è pertanto delegato ad adottare, entro il 19 marzo
2018, un D.Lgs. recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad
amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare
nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove
necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
                                                                  (L. 17/10/2017, n. 161, G.U. 4/11/2017, n. 258)
Prestazioni occasionali: il vademecum Inps
L’Inps ha predisposto un vademecum che riepiloga la procedura di registrazione a PrestO, la piattaforma
telematica predisposta sul sito Inps per le prestazioni di lavoro occasionale, e gli adempimenti da
rispettare. L'Istituto precisa che in alcuni punti la rigidità della procedura è dettata dalla necessità di
"adeguare i singoli passaggi procedurali al dettato normativo, i cui cardini sono la totale
automatizzazione/tracciabilità delle transazioni e la tutela del prestatore di lavoro".
                                                                                              (Vademecum Inps)
Distacco transnazionale: pubblicate le Faq
Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul sito cliclavoro.gov.it le Faq in materia di distacco transnazionale
aggiornate al 20 settembre 2017.
                                                                                  (Faq distacco transnazionale)

                                  IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI
Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
L’Inps, con circolare n. 164 del 3 novembre 2017, ha offerto ulteriori chiarimenti in merito alla circolare n.
85/2017, relativa all’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In
particolare, l’istituto fornisce chiarimenti in merito al requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza
agricola”, necessario per la fruizione del beneficio.
                                                                              (Inps, circolare, 3/11/2017, n. 164)
Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari rata con scadenza agosto 2017
L’Inps, con messaggio n. 4280 del 31 ottobre 2017, ha comunicato l’inizio delle elaborazioni per
l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza ad agosto 2017 per i lavoratori autonomi iscritti
alle Gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente
all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti all’indirizzo: Cassetto Previdenziale per
Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari.
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Contestualmente, sarà inviata un’email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari
che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.
                                                                           (Inps, messaggio, 31/10/2017, n. 4280)
Gestione agricoli autonomi: avvisi bonari anno 2016
L’Inps, con messaggio n. 4261 del 30 ottobre 2017, ha comunicato che sono stati emessi gli avvisi bonari
relativi all’emissione dell’anno 2016 per i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli
professionali, a disposizione del contribuente o del suo delegato all’interno del Cassetto previdenziale
autonomi in agricoltura nella sezione “recupero crediti/avvisi bonari”. Le comunicazioni contengono il
prospetto con i dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e per somme
aggiuntive riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2016. Inoltre sono riportati i riferimenti per
la compilazione del modello di pagamento F24 o per effettuare istanza telematica di rateazione.
In caso di mancato pagamento dell’avviso bonario, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di
addebito con valore di titolo esecutivo.
                                                                           (Inps, messaggio, 30/10/2017, n. 4261)
Imprese autotrasporto: versamento quote 2018
È stata pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017 la delibera 18 ottobre 2017 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che ha stabilito la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto
al fine di provvedere per l'anno 2018 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per
l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite. Tali quote dovranno essere versate
entro il 31 dicembre 2017 dalle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31
dicembre 2017, unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nell’apposita
funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                    (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delibera, 18/10/2017, G.U., 30/10/2017, n. 254)
Terremoto a Ischia: sospesi gli adempimenti tributari
È stato pubblicato sulla G.U. 252 del 27 ottobre 2017 il decreto 20 ottobre 2017 del Ministero
dell’economia, che ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso
tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017, nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche
che, alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa o legale nel territorio dei
Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il
19 dicembre 2017.
                          (Ministero dell’economia e delle finanze, decreto, 20/10/2017, G.U. 27/10/2017, n. 252)
Cariche elettive o sindacali: istanze telematiche per accredito contribuzione figurativa
L’Inps, con circolare n. 153 del 24 ottobre 2017, ha reso noto che è disponibile, sul sito dell’Istituto, la
nuova applicazione che consente l’invio telematico della domanda di accredito della contribuzione
figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita concessa per cariche elettive o sindacali nelle gestioni
dei dipendenti privati, inclusi il Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp) e il Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo (Fpls). Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito www.inps.it,

                                   VIALE TUNISIA, 41 • 20124 • MILANO
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                                TEL.: 0331 / 281442 • FAX 0331/282085
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sezione “Tutti i servizi” > Accredito figurativo per aspettativa per cariche sindacali e elettorali (Cittadino).
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 1° gennaio 2018. Fino a tale
data, le domande potranno essere presentate sia attraverso il canale telematico sia tramite Pec,
raccomandata A/R o consegna diretta agli sportelli Inps, utilizzando i moduli AP121, AP122, AP123 e
AP124 reperibili sul sito www.inps.it, seguendo il percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i moduli >
Assicurato/Pensionato.
                                                                             (Inps, circolare, 24/10/2017, n. 153)
Sisma centro Italia: erogazione contributi a imprese dei Comuni colpiti
È stato pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2017 il decreto 11 agosto 2017 del Ministero dello
sviluppo economico, che individua criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei
contributi di cui all'articolo 20-bis, D.L. 189/2016, in favore delle imprese localizzate nelle Province delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i Comuni colpiti dagli eventi sismici del
2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le Regioni interessate.
                             (Ministero dello sviluppo economico, decreto, 11/8/2017, G.U., 24/10/2017, n. 249)

                       PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Coloni e piccoli compartecipanti familiari: prestazioni 2017
L’Inps, con circolare n. 168 del 14 novembre 2017, ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base
dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di
maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
                                                                             (Inps, circolare, 14/11/2017, n. 168)
Mètasalute: istruzioni per la gestione mensile dei lavoratori
Mètasalute, con circolare n. 5 del 9 novembre 2017, ha fornito le istruzioni per la corretta gestione mensile
delle adesioni dei lavoratori, ai fini del calcolo contributivo e dell’attivazione della copertura. L’azienda, o
il consulente incaricato, sono tenuti ad aggiornare mensilmente, all’interno dell’area riservata presente
sul sito del Fondo, le informazioni relative ai dipendenti iscritti, impostando le cessazioni e inserendo i neo
assunti secondo le seguenti istruzioni:
• la cessazione dell’adesione – e quindi della copertura - deve essere inserita entro l’ultimo giorno del
    mese in cui avviene la modifica dello stato del lavoratore e decorre dal primo giorno del mese
    successivo. Non è consentito l’inserimento di cessazioni retroattive al mese precedente. Il diritto alle
    prestazioni e il relativo onere contributivo è dovuto per l’intero mese in cui viene indicata la data di
    cessazione della copertura;
• in caso di nuova assunzione i dati anagrafici del lavoratore devono essere inseriti nel mese di
    assunzione, con decorrenza contribuzione e prestazioni dal primo giorno del mese in cui viene inserita
    l’iscrizione.
                                                                         (Mètasalute, circolare, 9/11/2017, n. 5)
Domande di riscatto di laurea dipendenti privati: reingegnerizzazione servizio presentazione
L’Inps, con messaggio n. 4488 del 10 novembre 2017, ha comunicato che è stato reingegnerizzato il
servizio di presentazione, tramite il canale telematico, delle domande di riscatto del corso legale di laurea
nelle Gestioni dei dipendenti privati, inclusa la gestione PALS.

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Il servizio è disponibile sul sito www.inps.it attraverso il seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i
servizi > Riscatto di laurea. Per poter accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso del PIN di
autenticazione.
                                                                        (Inps, messaggio, 10/11/2017, n. 4488)
Assegno di natalità: rinnovo Isee 2017 entro il 31 dicembre
L’Inps, con messaggio n. 4476 del 10 novembre 2017, ha informato che a molti utenti è stata sospesa
l’erogazione dell’assegno di natalità nell’anno 2017, avendo presentato domanda di assegno per gli anni
2015/2016, ma non avendo ancora provveduto alla presentazione della Dsu utile al rilascio dell’Isee per
l’anno 2017. Affinchè l’Istituto possa riprendere il pagamento delle mensilità, e ferma restando la
permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel
2016 presentino la Dsu per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017.
                                                                         (Inps, messaggio, 10/11/2017, n. 4476)
Fondo previdenza clero: contributi a carico iscritti
L’Inps, con circolare n. 166 dell’8 novembre 2017, ha ricordato che, come previsto dal D.I. 4 agosto 2017, è
confermato in 1.722,08 euro annui, per l’anno 2016, il valore del contributo già fissato per il 2015 e dovuto
dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose
diverse dalla cattolica. Tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2017, 2018 e
2019, fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che ne vari l’ammontare. Pertanto, non essendo
stato modificato l’importo del contributo, nessuna integrazione è dovuta per gli anni 2016 e 2017. La
circolare indica anche modalità di pagamento, rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo
contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie.
                                                                             (Inps, circolare, 8/11/2017, n. 166)
Riconoscimento della pensione ai figli superstiti studenti
L’Inps, con messaggio n. 4413 del 7 novembre 2017, ha indicato i criteri tramite cui accerta i requisiti per il
riconoscimento della pensione ai figli superstiti maggiorenni, a carico del genitore al momento del
decesso, che frequentino una scuola media professionale (entro i 21 anni di età) o l’università (entro i 26
anni di età).
                                                                          (Inps, messaggio, 7/11/2017, n. 4413)
Mobilità in deroga per lavoratori che operano in un’area di crisi complessa: istruzioni Inps
L’Inps, con la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, ha fornito le istruzioni contabili relativamente ai
trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa.
                                                                            (Inps, circolare, 31/10/2017, n. 159)
APE sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci
L’Inps, con messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017, ha illustrato i nuovi criteri per la verifica dello stato di
disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199,
lettera a), L. 232/2016.
Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero, le domande di certificazione che
vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione”, in presenza di tutti gli altri
requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della
prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di
contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6
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mesi. Le Sedi dell’Istituto attueranno il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle domande di
certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata lettera a), con
particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6
mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito
sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità.
                                                                           (Inps, messaggio, 25/10/2017, n. 4195)
APE sociale: apertura alla valutazione della contribuzione estera
L’Inps, con messaggio n. 4170 del 24 ottobre 2017, ha illustrato il nuovo indirizzo interpretativo del
Ministero del lavoro, comunicando che, ai fini della valutazione del requisito contributivo minimo per
l’accesso all’APE sociale, per le domande presentate dal 16 luglio 2017 al 30 novembre 2017, l’Istituto terrà
conto anche della contribuzione maturata in Paesi UE, Svizzera, See o Paesi extracomunitari
convenzionati con l’Italia.
Poiché all’esito della prima fase di applicazione dell’articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016, correlata
all’invio delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio scorso,
è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista e,
conseguentemente, ai fondi stanziati, l’articolo 4, comma 3, D.P.C.M. 88/2017, ha previsto che: “Le
domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ape sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed
il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione
esclusivamente se, all’esito del monitoraggio di cui all’art. 11 residueranno le necessarie risorse finanziarie”.
Pertanto le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale presentate
in data successiva al 15 luglio 2017 dovranno essere istruite, o riesaminate, alla luce del suddetto criterio.
                                                                           (Inps, messaggio, 24/10/2017, n. 4170)

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Le informative per l’azienda

               Oggetto: DECONTRIBUZIONE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ AL VIA

Con la circolare n. 18/2017 il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni
contributive previste dal D.I. 2/2017 per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L.
726/1984 (L. 863/1984), nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. 148/2015.
Tale decreto prevede una riduzione contributiva, entro il limite finanziario di 30 milioni annui, per le
imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.
Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno
essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.

Ambito soggettivo
Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017
abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi delle norme citate, nonché le imprese che abbiano
avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016. Dal 2018 saranno destinatarie della
riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un
contratto di solidarietà ai sensi delle citate norme, nonché quelle che abbiano avuto un contratto di
solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Modalità di applicazione della riduzione contributiva
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del
contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i
lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda ha ad
oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e, comunque, per un
periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva
aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, secondo le indicazioni della circolare n.
17/2017.
Il raggiungimento del limite di spesa annuo sarà comunicato sul sito del Ministero. In caso di esaurimento
delle risorse, il Ministero non istruirà le istanze, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la
possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo.

Modalità di presentazione della domanda
L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo Pec al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la
modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it.
La domanda, inoltre, deve essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all’Inps e all’Inpgi.
Importante innovazione rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla necessità che l’impresa
dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione
contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di

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solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”. All’istanza va altresì allegato l’elenco dei
lavoratori, contenente, per ciascun nominativo, la percentuale di riduzione oraria applicata che sia
superiore al 20%. L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a
prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.

Termini di presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le
istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio effettuato.
Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti comporta l’inammissibilità dell’istanza.
A titolo di esempio, sono elencate alcune fattispecie in contrasto con le previsioni del D.I. 2/2017:
• riduzione oraria inferiore o pari al 20% (articolo 2);
• omessa indicazione della stima della riduzione contributiva (articolo 3, commi 2 e 6);
• difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica (articolo 3, commi 3 e 6);
• mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza (articolo 3, commi 3 e 6);
• inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza (articolo 3, commi 4, 5 e 6).
Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l’aver già beneficiato della riduzione
contributiva per 24 mesi nel quinquennio mobile.
Qualora le istanze risultino rispettose di condizioni e presupposti, ma irregolari, incomplete o prive della
necessaria documentazione di supporto, il responsabile del procedimento potrà ottenere dagli interessati
la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete, nonché ordinare le necessarie esibizioni
documentali, entro il termine perentorio all’uopo assegnato. Conseguentemente, la decorrenza
cronologica delle istanze originariamente irrituali rimarrà quella di presentazione delle stesse, se la
regolarizzazione avviene entro il termine assegnato dall’Ufficio, ovvero sarà quella della data di
acquisizione della regolarizzazione richiesta, se questa avviene oltre il termine assegnato. Ove gli istanti
non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno
improcedibili.

Provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo
La riduzione contributiva è riconosciuta con D.M. per l’intero periodo richiesto e comunque per un periodo
non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile. Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio
per difetto dei presupposti essenziali va adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza per
l’importo massimo in essa indicato nel rispetto del limite di spesa di 30 milioni di euro annui, con invio di
copia all’impresa interessata e all’Inps e all’Inpgi per gli adempimenti di competenza. Entro il 31 dicembre
di ogni anno l’Inps e l’Inpgi comunicano la quantificazione dell’onere effettivo e gli importi delle eventuali
somme residue. Ai fini del rispetto del limite di spesa i citati enti controllano i flussi di spesa, dandone
sollecita comunicazione al Ministero, con specificazione delle somme residue da impegnare per ogni
esercizio finanziario di riferimento.
Dal giorno della pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it dell’avviso del raggiungimento del limite
di spesa annuo, il Ministero pubblica anche l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva,
avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno

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istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. In tal caso, il
Ministero pubblica l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue.

Validità ed efficacia
Il D.I. 2/2017 e la circolare in trattazione hanno validità a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, nei limiti
di spesa previsti, e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero. Per il biennio
2014-2015 e per l’anno 2016 continuano ad avere applicazione, invece, rispettivamente, i D.I. 83312/2014 e
17981/2015.
Pertanto:
• le istanze presentate negli anni 2014-2015 ai sensi del D.I. 83312/2014, che non abbiano riscontro
   positivo a causa dell’esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perdono
   definitivamente validità;
• le istanze presentate dal 12 ottobre 2015 ai sensi del D.I. 17981/2015, che non abbiano riscontro positivo
   a causa dell’esaurimento del fondo corrente e residuo stanziato per l’anno 2016, possono essere
   ripresentate, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui
   all’articolo 3, comma 4, D.I. 2/2017 e al paragrfo 1, alinea 1, della circolare in esame, a valere sulle risorse
   stanziate per l’anno 2017;
• le istanze presentate negli anni 2017 e seguenti ai sensi del D.I. 2/2017 e della circolare in commento
   sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione entro il
   relativo limite di spesa annuo. Quelle che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento delle
   risorse correnti e residue ogni anno stanziate perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità
   di reiterazione, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui
   all’articolo 3, comma 5, D.I. 2/2017 e al paragrafo 1, alinea 2, della circolare n. 18/2017, a valere sulle
   risorse stanziate per l’anno successivo.

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Le informative per l’azienda

   Oggetto: ISTRUZIONI INPS PER LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER CDS EX L. 863/1984

Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con la circolare n. 165/2017, ha fornito i chiarimenti necessari per la
fruizione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1, D.L.
726/1984 (L. 863/1984), in particolare per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme
residuate rispetto agli stanziamenti del 2014 e del 2015.
Dopo aver ricordato che il D.L. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 78/2014, tra le varie misure a
vantaggio delle imprese, è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai
contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla
precedente disciplina dettata dall’articolo 6, D.L. 510/1996 (L. 608/1996), l’Inps richiama le proprie circolari
n. 153/2014 e n. 77/2016, con cui ha fornito le indicazioni e le modalità di fruizione dello sgravio contributivo
sulle risorse stanziate per gli anni 2014 e 2015.
L’Inps rende noto, innanzitutto, che le misure autorizzate nei suddetti D.M. sono risultate superiori a
quanto effettivamente speso. Pertanto, il Ministero del lavoro ha adottato i decreti di ammissione al
predetto sgravio contributivo nei confronti delle aziende, a valere sui residui dei fondi 2014 e 2015.
Per la fruizione della riduzione contributiva, si procederà mediante conguaglio su iniziativa del datore di
lavoro interessato.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2018. Con riguardo
all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti
ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
La sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto
direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione
contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il
significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla
fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".
Relativamente alla compilazione del flusso UniEmens la circolare distingue in base all’anno di competenza
delle risorse.

Aziende destinatarie di D.D. di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse
residue stanziate per l’anno 2014
Le aziende interessate dovranno valorizzare all’interno di , , i
seguenti elementi:
• nell’elemento  inseriranno il già previsto codice causale “L930”, avente il significato
  di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre
  1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”;
• nell’elemento  indicheranno il relativo importo.
Azienda destinataria di D.D. di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse
residue stanziate per gli anni 2014 e 2015

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Le aziende interessate dovranno all’interno di , , i seguenti
elementi:
• nell’elemento  inserirà il già previsto codice causale “L932” avente il significato di
   “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre
   1984, n.726(L.863/1984) anno 2015”;
• nell’elemento , indicherà il relativo importo.

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Le informative per l’azienda

                         Oggetto: ISTRUZIONI INAIL PER IL LAVORO AGILE

A seguito della pubblicazione in G.U. della L. 81/2017, contenente misure per la tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato, entrata in vigore il 14 giugno scorso, l’Inail ha emanato le prime istruzioni operative con la
circolare n. 48/2017, occupandosi di obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione
imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria
Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti
oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della
ricorrenza dell’obbligo assicurativo.
L’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente
compiuta in ambito aziendale, pertanto la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa in modalità
agile segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.

Retribuzione imponibile
Nulla cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, che, per gli addetti
al lavoro agile, continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori,
costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto degli importi giornalieri non
inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti inferiore.

Tutela assicurativa
Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e
nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione
lavorativa.
Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello
prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati
quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o
alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di
ragionevolezza.

 Il lavoratore agile è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività
 lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie, purché strumentali allo
 svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

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L'accordo scritto tra le parti che disciplina le modalità del lavoro agile è lo strumento utile per individuare i
rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e i riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido
riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. Qualora le indicazioni dell’accordo fossero insufficienti,
saranno necessari specifici accertamenti Inail tesi a verificare la sussistenza dei presupposti della tutela e,
in particolare, se l’attività svolta al momento dell’infortunio sia in stretto collegamento con quella
lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa.

Tutela della salute e della sicurezza
Il datore di lavoro deve:
• consegnare a lavoratore agile e Rls, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono
    individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della
    prestazione lavorativa;
• fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature
    eventualmente messe a disposizione, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al Titolo III,
    D.Lgs. 81/2008, nonché alle specifiche disposizioni di legge e regolamento di recepimento delle
    Direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
    sicurezza con un’adeguata manutenzione.
Il lavoratore agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte
dal datore di lavoro.

Istruzioni operative
Non è previsto alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se i dipendenti in lavoro agile siano già
assicurati per le attività svolte in ambito aziendale e siano adibiti alle medesime mansioni.
Qualora i datori di lavoro non abbiano già in essere un rapporto assicurativo, invece, occorre inviare
telematicamente apposita denuncia di esercizio.
La norma prevede che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile sia da comunicare
secondo le modalità delle CO e, a tal fine, è previsto che dal 15 novembre, sul sito del Ministero del lavoro,
sia disponibile l’apposito modello, che consente ai datori di lavoro di comunicare l’avvenuta sottoscrizione
dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Le informazioni
così trasmesse sono poi trasferite all’Inail.
Una disciplina particolare vale per i dipendenti delle Amministrazioni statali addetti al lavoro agile, per i
quali la tutela infortunistica è attuata con le modalità previste dall’articolo 127, D.P.R. 1124/1965 e
regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.

Comunicazione
In base all’articolo 23, comma 1, L. 81/2017, l'accordo individuale e le sue modificazioni devono essere
comunicati telematicamente attraverso la procedura on line per l’invio della comunicazione, disponibile a
partire dal 15 novembre 2017.
Durante la compilazione telematica devono essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della
tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà poi possibile
modificare i dati già inseriti o procedere all'annullamento dell'invio. I datori di lavoro potranno, inoltre,

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effettuare la comunicazione in forma massiva qualora sottoscrivano un numero elevato di accordi. Per
accedere alla procedura gli utenti potranno utilizzare SPID ovvero le credenziali di accesso a Cliclavoro. È
disponibile          la            guida            alla         compilazione              al           link:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/Comunicazione-SmartWorking-
RegoleDiCompilazione.pdf.

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Le informative per l’azienda

                  Oggetto: LA NUOVA ROTTAMAZIONE DEI CARICHI PENDENTI
                           PRESSO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Dopo la prima versione della c.d. rottamazione dei carichi a debito presenti presso l’agente per la
riscossione, a mezzo del decreto collegato alla Legge di Stabilità 2018, ancora in attesa di conversione in
legge, viene proposta una nuova versione di tale sanatoria. In linea generale, il debitore che decidesse di
aderire all’agevolazione dovrà versare quanto dovuto in termini di capitale e aggio di riscossione,
risparmiando tuttavia le sanzioni e gli eventuali interessi di mora.
Il nuovo provvedimento è sostanzialmente suddiviso nelle seguenti varianti:
• recupero delle rate eventualmente non versate aderendo alla precedente rottamazione. Con tale
    operazione si ha una sostanziale riammissione in termini di coloro che, avendo omesso versamenti,
    sarebbero di fatto decaduti dall’agevolazione richiesta. Nel testo originario del D.L., il versamento di tali
    rate rimaste inevase sarebbe dovuto avvenire entro il prossimo 30 novembre. Con il maxiemendamento
    approvato al Senato, tale termine è stato per il momento posticipato al 7 dicembre. Adesso il testo è
    passato alla Camera per essere convertito in legge;
• riapertura della precedente rottamazione, riguardante i carichi notificati tra il 2000 e il 2016, per coloro
    che si erano visti respingere la domanda al tempo presentata, in quanto, in relazione a piani di
    rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto al versamento delle rate scadenti tra
    il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016. Tali soggetti, secondo il testo normativo originario, avrebbero dovuto
    presentare il modello DA-R, secondo le istruzioni esposte sul sito dell’agente della riscossione, entro il
    prossimo 31 dicembre. Con il passaggio in Senato, tale data è stata posticipata al 15 maggio 2018;
• rottamazione bis, a mezzo della quale il debitore potrà richiedere di effettuare il pagamento di capitale e
    aggio, risparmiando sanzioni e interessi di mora, per i carichi notificati tra il 1° e il 30 settembre 2017. Se
    questa era la sistemazione dell’agevolazione, nel testo originario del decreto, dopo il passaggio al
    Senato la rottamazione è stata estesa a tutti i carichi notificati tra il 2000 e il 30 settembre 2017; quindi,
    con ampliamento del periodo di riferimento. Per aderire il debitore dovrà inviare il modello DA-2017
    entro il 15 maggio 2018; dopo il passaggio in Senato, tale scadenza non ha subito modifiche.
Come si nota, quindi, per avere un calendario definitivo della nuova agevolazione occorrerà attendere la
conversione in legge del decreto collegato alla Legge di Stabilità 2018. Particolare attenzione, tuttavia,
dovranno porre coloro che si trovano nella condizione di dover sanare eventuali mancati pagamenti di rate
scaturenti dalla precedente rottamazione. Sul punto si è creato un problema: la scadenza normativa,
tuttora in vigore, è posta al 30 novembre, mentre l’efficacia della modifica introdotta in Senato, con
posticipazione al 7 dicembre, dovrà attendere la conversione in legge. Resta quindi da verificare cosa
accadrà prima del 30 novembre prossimo.
Da ultimo, l’agente per la riscossione rende noto che è stato approntato il servizio on line “Fai D.A. te”, a
mezzo del quale il contribuente potrà sia richiedere l’elenco delle cartelle che potranno essere rottamate,
sia presentare la relativa domanda di agevolazione. Il tutto si svolgerà redigendo un modulo con i propri
dati e indicando un indirizzo e-mail sul quale ricevere la convalida della richiesta.

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Altre forme di presentazione della domanda, come nelle precedente versione, sono l’invio a mezzo Pec del
modello cartaceo, ovvero la sua presentazione presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione.

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Le informative per l’azienda

     Oggetto: IL MINISTERO SPIEGA LE SANZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 12 ottobre 2017, n. 3, ha
fornito le proprie indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria
dei lavoratori.
Ai sensi dell’articolo 41, D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo nel
momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza
sanitaria: in tal senso, vi sono almeno 3 fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in
esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.
La sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell’obbligo
sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
1. articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine
     dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro,
     ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o
     in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.). La violazione comporta l'arresto da 2 a 4 mesi o
     l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
2. articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della
     sorveglianza sanitaria. La violazione comporta l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro (raddoppiata se
     riferita a più di 5 lavoratori; triplicata se più di 10);
3. articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza
     sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non
     sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità e in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a
     quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o
     del dirigente. La violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro.
L’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza” in forza dell’articolo 13, D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa
sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono
comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p..

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Le informative per l’azienda

Oggetto: CONVIVENTE CHE PRESTA ATTIVITÀ NELL’IMPRESA DELL’ALTRO CONVIVENTE -
                               PROFILI FISCALI

Come noto è stata varata, nel corso del 2016, la nuova normativa in tema di unioni civili, tra persone dello
stesso sesso, e la disciplina delle convivenze, quest’ultime intese come convivenza stabile tra 2 persone
senza vincoli di matrimonio o parentela e affinità. Tale novità legislativa ha comportato, necessariamente,
delle modifiche sul piano dei rapporti lavoristici e tributari.
Su quest’ultimo aspetto, l‘Agenzia delle entrate è stata chiamata a esprimersi, con risoluzione n.
134/E/2017, a fronte di una specifica domanda di interpello, concernente il caso di un convivente il quale si
trovi a prestare la propria opera lavorativa all’interno dell’impresa individuale dell’altro convivente.
La richiesta, accostandosi di fatto a quanto previsto per l’impresa familiare, è in sintesi la seguente: può
essere attribuita una quota del reddito d’impresa al convivente, non titolare, che presta il proprio lavoro?
Va premesso che, affinché si realizzi la fattispecie in questione, necessitano sia la dichiarazione anagrafica
di convivenza che l’atto notarile di impresa familiare.
Se, da un lato, per le unioni civili, data la loro assimilazione alla situazione di coniugio, si rende applicabile
quanto stabilito per l’impresa familiare ex articolo 230-bis cod. civ., per la casistica ben diversa delle
convivenze è stato appositamente introdotto, nel codice civile, l’articolo 230-ter. Sul tema reddituale, tale
norma dichiara che al convivente, che presti un’opera stabile nell’impresa dell’altro convivente more uxorio,
spetta il diritto di partecipare agli utili.
Appurato questo dato civilistico, il problema si sposta sul piano strettamente fiscale.
L’articolo 5, Tuir, dispone infatti che, nei casi di impresa familiare, al collaboratore possa essere attribuita
una quota del reddito imponibile aziendale, non superiore al 49%. Tale disposizione, tuttavia, presuppone
la sussistenza di un rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o affinità (entro il 2° grado). Tale
norma del Tuir, però, richiama soltanto la sistemazione contemplata ex articolo 230-bis cod. civ., ossia
l’impresa familiare, e non anche il nuovo articolo 230-ter, relativo alle situazioni di convivenza.
L’Agenzia delle entrate, pur specificando che il dato normativo parrebbe restringere la disciplina tributaria
alla sola area dell’impresa familiare, ritiene di dover interpretare in maniera estensiva la disposizione
suddetta, affermando come la regola fiscale risulti quindi applicabile anche ai casi di convivenza.

 Ne deriva, pertanto, che al convivente che presti la propria opera in via continuativa nell’impresa
 dell’altro convivente, possa essere attribuita una quota del reddito entro il limite massimo del 49%.

Si ricorda, per inciso, che l’impresa familiare, come a maggior ragione l’impresa intestata al convivente,
pur con la peculiare disciplina civilistica, rimane giuridicamente nella forma di impresa individuale.

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Le informative per l’azienda

  Oggetto: CONGUAGLI E CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE FIS E FONDI DI SOLIDARIETÀ

Con la circolare n. 170/2017, l’Inps ha illustrato le regole per il conguaglio delle prestazioni e degli interventi
formativi e il pagamento della contribuzione addizionale. In particolare, sono fornite le indicazioni tecniche
per la compilazione dell’UniEmens, sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di
solidarietà) relativamente al Fis e ai Fondi di solidarietà del credito cooperativo, del trasporto pubblico, del
Trentino, di Bolzano–Alto Adige, Solimare, del Gruppo Poste italiane e delle imprese assicuratrici e società
di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del credito cooperativo,
del credito, delle imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste italiane.
Per i suddetti Fondi si considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di
integrazione salariale di cui ai messaggi nn. 4885/2016, 7636/2015, 209/2017 e 1324/2017.

 Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza gennaio 2018 in
 relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla
 medesima data.

I Fondi hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa. Le prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi (assegno
ordinario e assegno di solidarietà) seguono le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni
salariali ordinarie, perciò sono rimborsate dall’Inps o conguagliate dal datore di lavoro medesimo. Di
conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo di solidarietà, l’assegno ai lavoratori e, dopo
la necessaria autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito all’atto dell’assolvimento degli obblighi di
contribuzione obbligatoria. In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite
dai Fondi deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se
successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei 6 mesi coincide con la data di
notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Inps. La misura della prestazione è pari all’integrazione salariale
ordinaria ed è soggetta, ove previsto dai decreti istitutivi dei Fondi, alle disposizioni di cui all’articolo 26 L.
41/1986. La riduzione non trova applicazione per il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige.
Per tutto quanto non indicato nella circolare, in particolar modo per i concetti di unità produttiva, termini
del conguaglio, modalità di calcolo del contributo addizionale, il rinvio è alle disposizioni delle circolari n.
9/2017 e n. 56/2017 e del messaggio n. 1444/2017.
I Fondi possono inoltre contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale: per questa tipologia di prestazioni non vige il termine semestrale.
Contributo addizionale
In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, il datore di lavoro che
ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è tenuto al versamento di un contributo
addizionale. Per il Fis ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione

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addizionale è stabilita dalla legge nella misura del 4% della retribuzione persa, mentre per il Fondo
Trentino la contribuzione addizionale è pari al 4% della retribuzione persa, elevato all’8% per i periodi di
integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile. Per gli altri Fondi la
contribuzione addizionale è pari all’1,5% della retribuzione persa.
Il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo
di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso alla prestazione, e tenendo conto delle
modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. A
partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione, l’azienda è
tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata
ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.
Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta
a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a
periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della
prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. A partire dal secondo mese di paga
successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo
addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i relativi versamenti. Nel caso in cui il rilascio
dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento di assegno ordinario o di solidarietà, l’azienda
è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel mese successivo
a quello di rilascio dell’autorizzazione.
Per le prestazioni dei Fondi di solidarietà non sono previsti casi di esclusione dall’obbligo del versamento
del contributo addizionale, tranne i casi di eventi oggettivamente non evitabili.
Per le modalità di quantificazione del contributo addizionale il rinvio è alle indicazioni fornite al paragrafo
5.6 della circolare n. 9/2017.

Domande ed esposizione dell’evento
Per tutte le istanze di integrazione relative a Fis, Fondo di solidarietà del settore del credito cooperativo,
Fondo di solidarietà del settore trasporto pubblico, Fondo di solidarietà del Trentino, Fondo di solidarietà
di Bolzano-Alto Adige, Fondo Solimare, Fondo Gruppo Poste italiane e Fondo imprese assicuratrici e
società di assistenza, presentate a partire dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza della prestazione dalla
medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice
identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato, con modalità
analoghe alla Cig straordinaria, dall’apposita funzione “Gestione ticket” presente sui servizi delle aziende e
consulenti, nel menù della funzione “CIG – Fondi di Solidarietà”.
I datori di lavoro dovranno indicare il  per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di
compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità:
• nell’elemento  di  di , nel campo 
   andranno utilizzati i codici che identificano gli eventi di riduzione/sospensione tutelati dai fondi;

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