Il Decreto agosto e le ultime novità sui tributi locali - Ufficio Tributi
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Corso on line Il Decreto agosto e le ultime novità sui tributi locali Decreto Legge n. 104/2020 Venerdì 2 ottobre 2020, ore 11.00-13.00 Docente: Cristina Carpenedo Funzionario della riscossione di Amministrazione Comunale. Autrice di pubblicazioni in materia. Direttore del servizio internet ufficiotributi.it
I DECRETI LEGGE COVID CON EFFETTI SUI TRIBUTI LOCALI ❑ DL 18/2020 CURA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE ❑ DL 34/2020 DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE ❑ DL 76/2020 DECRETO SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO IN LEGGE ❑ DL 104/2020 DECRETO AGOSTO 2
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DL 18/2020 E DL 34/2020 Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) 1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresi', sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi (…) Non significa che gli uffici non possano lavorare ma che, in ogni caso, non maturano termini utili ai fini procedimentali. La norma richiama l’universo delle attività di carattere tributario tipiche della gestione dei tributi, compresi quelli locali Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori I commi successivi disciplinano la sospensione delle istanze di interpello, dunque anche quelle presentate ai comuni in materia di tributi locali. ATTENZIONE: QUESTA NORMA NON SOSPENDE VERSAMENTI: NESSUNA SOSPENSIONI DI ACCERTAMENTI E DILAZIONI SU ACCERTAMENTO ANTE 2019 ALCUNI ENTI HANNO ADOTTATO APPOSITE DELIBERE 3
PRESCRIZIONE E DECADENZA ?? Comma 4 art. 67 Come contraltare alla norma di sospensione, il comma 4 dello stesso articolo 67 prevede di prolungare i termini di prescrizione e di decadenza scadenti nel 2020, di ben due anni: PROROGA 31 DICEMBRE DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO MA IN SEDE DI CONVERSIONE SI ELIMINA LA POSSIBILITA’ DI APPLICARE IL COMMA 2 CON UNA RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE CORRISPONDENTE AL PERIODO DI FERMO AMMINISTRATIVO (ATTUALE 8 MARZO – 31 MAGGIO) LA NORMA DISCUSSA: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 (commi 1 e 3), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Agenzia entrate circolari 6/E e 11/E del 2020: la sospensione dell’art. 67 comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade nel 2020 4
Regole di prescrizione e decadenza Art. 12 del D LGS 159/2015 D Lgs 159/2015 ARTICOLO 12: PER L’ARTICOLO 67 SOLO COMMI 1 E 3 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. QUESTO COMMA E’ STATO RICHIAMATO SOLO ALL’ART. 68 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. CONVERSIONE IN LEGGE: All’articolo 67 Al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12» inserire le seguenti: «, commi 1 e 3,». L’ANALISI VA COMPLETATA CON L ARTICOLO 68 CHE RICHIAMA L INTERO ARTICOLO 12 PER DETERMINATI ATTI 5
PROROGA ACCERTAMENTO Ne consegue che Per i tributi locali la decadenza agisce al 31. 12.2020 + 85 giorni= 26 marzo 2021 per i seguenti atti: avvisi di accertamento IMU TASI TARI per omessa dichiarazione ANNO 2014 avvisi di accertamento per omesso versamento ANNO 2015 Secondo Agenzia entrate questi termini aggiuntivi si applicano a tutte le annualità pregresse I DUBBI DI QUESTA NORMA SONO MOLTI L’ARTICOLO 67 NON SOSPENSE VERDAMENTI MA TERMINI DELLE ATTIVITA’ LA PROROGA SI APPOGGIA SOLO SUL RICHIAMO ALL’ARTICOLO 12 6
L’ARTICOLO 157 DL RILANCIO SULL’ACCERTAMENTO Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali l. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma l, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra 1'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il l gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. DISTANZIAMENTO DELLA NOTIFICA RISPETTO ALL’EMISSIONE! NON SI APPLICA AI COMUNI GRAZIE ALLA SEGUENTE DISPOSIZIONE AGGIUNTA DAL DL 34/2020 IN SEDE DI CONVERSIONE: 7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali. LA RISOLUZIONE 6 DEL 15 GIUGNO 2020 NON CONSIDERA L’ARTICOLO 157 7
I TERMINI PROCESSUALI Nella pratica, la sospensione dei termini va vista a livello di singole fasi: liquidazione e accertamento sono collegate a termini di decadenza dell’attività, che la norma proroga per un periodo pari alla sospensione dei termini In merito alla conclusione di procedure amministrative tipiche tributarie, gli istituti di interesse sono l’accertamento con adesione, il reclamo mediazione e il ricorso tributario. In tal caso l’articolo 67 va coordinato con l’articolo 83 che sospende tutti i termini processuali compresi quelli relativi al procedimento tributario dal 9 marzo al 11 MAGGIO facendo esplicita menzione dell’istituto del reclamo mediazione. Va evidenziato che in tal caso, prevale la norma dell’articolo 83 rispetto al termine del 31 maggio, posto che l’articolo 67 è soprattutto una sospensione scritta per i procedimenti amministrativi. AGENZIA ENTRATE CIRCOLARI DI RILIEVO: 5, 6 E 8 DEL MESE DI APRILE 2020 DL 23 DEL 8 APRILE 2020: MODIFICA IL TERMINE PROCESSUALE 1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. 8
ART. 149 DL RILANCIO ALTRI VERSAMENTI accertamenti con adesione, conciliazione, mediazione 1. Per effetto dl 34/2020 art. 149 il versamento degli accertamenti con adesione, accordo di conciliazione, accordo di mediazione art. 17 bis è prorogato al 16 settembre 2020 ALL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE NON SI APPLICA LA SOSPENSIONE PROCESSUALE TERMINI ART. 83 (CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 8/2020) 2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma l e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1 997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2. 5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili dì pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese 9
ART. 68 DL CURA ITALIA SOSPENSIONE VERSAMENTI DOPO DL RILANCIO FINO AL 15 OTTOBRE (DL 104/2020 ART. 99) (EX 31 MAGGIO E 31 AGOSTO ) La disposizione dedicata ai versamenti è contenuta nell’articolo 68 che si limita a sospendere i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Ciò permette di far rientrare anche le dilazioni riconosciute sui medesimi atti scadenti appunto nel medesimo periodo temporale. 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al (ex 31 maggio 2020) 15 OTTOBRE 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. APPLICAZIONE INTEGRALE ART. 12 ! 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 10
Circolare 5 e 6 Agenzia entrate Sul punto va segnalata la circolare 5 del 20 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) nella quale si evidenzia che in merito agli accertamenti esecutivi dell’Agenzia (ma questa interpretazione è facilmente applicabile agli accertamenti del comma 792) l’articolo 68 si applica a quest’ultimi solo limitatamente ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010 mentre non troverebbe applicazione in fase antecedente in quanto ciò che si applica è l’articolo 83 relativo alla sospensione dei termini processuali. La sospensione del termine per ricorrere ai sensi dell’ articolo 83, per l’accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento. Circolare 6: la sospensione processuale si applica agli accertamenti con adesione RISOLUZIONE 6/2020 SI BASA SU QUESTA INTERPRETAZIONE: l’atto di accertamento esecutivo di cui al più volte citato comma 792 racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. 11
Risoluzione 6 del 15 giugno 2020 Pertanto, illustrate le caratteristiche principali, per quanto qui di interesse, del nuovo atto, si ritiene che nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015. Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti. In conclusione, quindi, è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020. 12
ART. 68 DL CURA ITALIA SOSPENSIONE VERSAMENTI DOPO DL RILANCIO 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. 2-ter inserito da dl rilancio art. 154 Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 OTTOBRE 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazìone, di dieci rate, anche non consecutive."; 3 e 3 bis …..norma sulla definizione agevolata ADER 4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025. PROROGA INESIGIBILITA’ 13
IL BLOCCO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 25/E DEL 20 AGOSTO Quali attività possono compiere i comuni e le società di riscossione per adempiere alla norma? La risposta si trova contenta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 25/E al punto 3.9.2 che evidenzia come le previsioni dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020 devono essere necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, la cui ratio risiede nell’esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità, attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione 14
ATTIVITA’ NON AMMESSE secondo Agenzia entrate Pertanto, sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (222 GIORNI) a) i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’INPS e dagli atti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli dilazionati ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), con conseguente «congelamento», per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; b) la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo; QUINDI ANCHE INGIUNZIONI c) le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati sub a), sotto il profilo del «congelamento» degli interessi di mora durante il periodo di sospensione. Per quanto attiene, poi, alle modalità di effettuazione dei versamenti sospesi, l’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n 18 del 2020 prevede che essi debbano essere eseguiti «in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione» e, quindi, entro il 30 novembre 2020. In tale contesto, non è ipotizzabile l’esecuzione di azioni di recupero di somme per le quali non possa considerarsi in concreto scaduto il termine stabilito dal Legislatore per effettuare il relativo pagamento. 15
VERSAMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE Ne deriva che: a) restano sospesi fino al 30 novembre 2020 i termini di pagamento dei carichi menzionati sub a), per i quali, quindi, l’Agente della riscossione non potrà svolgere, fino a quest’ultima data, alcuna attività di recupero e resterà, altresì, sospesa la decorrenza degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; (268 GG) b) si esaurirà, invece, al 15 ottobre 2020 la sospensione: • degli adempimenti di notifica delle cartelle di pagamento sub b), che dovranno perciò essere riattivati sin dal 16 ottobre 2020; • delle attività di recupero sub c), che l’Agente della riscossione dovrà riavviare a partire dallo stesso 16 ottobre 2020, con contestuale ripresa della decorrenza degli interessi di mora sui relativi carichi. . 16
INTERESSI SU RISCOSSIONE COATTIVA ➢NO ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA FINO AL 30 NOVEMBRE PER I VERSAMENTI IN SCADENZA DAL 8 MARZO AL 15 OTTOBRE. ➢TERMINE ULTIMO PER PAGARE 30 NOVEMBRE: NO INTERESSI DI MORA DAL 8 MARZO AL 30 NOVEMBRE ➢L’ATTIVITA’ POTRA’ RIPRENDERE DAL 16 OTTOBRE PER I CARICHI SCADUTI PRIMA DEL 8 MARZO E PER LE INGIUNZIONI CHE HANNO PERFEZIONATO LA NOTIFICA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE: NO INTERESSI DI MORA DAL 8 MARZO AL 15 OTTOBRE 17
COME GESTIRE LE DILAZIONI DOPO LA SOSPENSIONE LE RATE DELLE DILAZIONI CON SCADENZE NEL PERIODO 8 MARZO 15 OTTOBRE TRASLANO TUTTE AL TERMINE ULTIMO DI VERSAMENTO DEL 30 NOVEMBRE SU QUESTE NON SONO DOVUTI INTERESSI PER IL PERIODO 8 MARZO 30 NOVEMBRE QUINDI VANNO AZZERATI GLI INTERESSI PER GIORNI 268 Situazioni possibili: ❑ il contribuente versa entro fine novembre: soggetto in regola che avrà diritto alla riduzione degli interessi, possibile anche sulla rata finale ❑ il contribuente non versa: si attiva la procedura per la revoca sulla base della disciplina indicata nel regolamento ❑ la disciplina applicabile dipende dalla data di rilascio della dilazione ❑ in caso di dilazione 2020 si applica la nuova disciplina della legge 160/2019 quindi la revoca avviene con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi (verificare regolamento) ❑ L’EMERGENZA SANITARIA POTREBBE AVER COMPORTATO MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ DEL DEBITORE CASO NEL QUALE E’ POSSIBILE RIVEDERE LA RATEIZZAZIONE CON NUOVO RILASCIO 18
IL BLOCCO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA NO NOTIFICA DI CARTELLE E INGIUNZIONI FINO AL 15 OTTOBRE NO ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA FINO AL 30 NOVEMBRE PER VERSAMENTO IN SCADENZA DAL 8 MARZO AL 15 OTTOBRE NO ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA FINO AL 15 OTTOBRE PER VERSAMENTI SCADUTI PRIMA DELL’ 8 MARZO COME SI INTERPRETA LA PROROGA DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA DELL’ARTICOLO 12 RICHIAMATO INTEGRALMENTE DALL’ARTICOLO 68? ❑ LA DECADENZA DEL COMMA 163 RIENTRA NELLA PROROGA DI DUE ANNI? NOTA IFEL DI LETTURA AL DL CURA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE SOSTIENE DI SI MA NON CI SONO TEORIE CONTRARIE ❑ LA NOTIFICA DI CARTELLE/INGIUNZIONI PER ENTRATE PATRIMONIALI IN PRESCRIZIONE NEL 2020 E’ PROROGATA DI DUE ANNI? ❑ LE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA SUCCESSIVE A NOTIFICA DI INGIUNZIONI E CARTELLE SCADENTI CHE MATURANO NEL 2020 SONO PROROGATE DI DUE ANNI? TEORIA PREVALENTE E’ AFFERMATIVA ❑ PROROGHE INAFFIDABILI PER SCARSA CHIAREZZA DEL TESTO 19
ART. 152 DL RILANCIO SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI DELL 'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI l. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1 997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dali' articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1 997. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamente netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 20
INCASSO DIRETTO SOCIETA’ PUBBLICHE Tra le modifiche che il legislatore ha introdotto mediante la legge di bilancio 160/2019, troviamo il completamento dell’obbligo di incasso delle somme direttamente sul conto degli enti impositori, in caso di riscossione esternalizzata. Infatti, il comma 786 dell’articolo 1 interviene in modifica l’articolo 2 bis del dl 193/2016, il decreto che, oltre a istituire Agenzia delle Entrate – riscossione, introduce l’obbligo di incasso sui conti degli enti in caso di concessione esterna della riscossione. Fin da subito la norma fu oggetto di una travagliata interpretazione che, alla fine, ne restrinse la portata applicativa, portando ad escludere dall’obbligo tutte le società pubbliche nonchè la fase di accertamento e riscossione coattiva. Restava quindi applicato solamente per la riscossione ordinaria Il comma 786 interviene sul testo per estendere l’obbligo a tutte le fasi ma con la particolarità di escludere un solo soggetto che, nella versione iniziale del testo, era stato erroneamente individuato nelle società miste in luogo delle società pubbliche in house. SI SOCIETA’ PUBBLICHE NO SOCIETA’ MISTE 21
INCASSO DIRETTO SOCIETA’ PUBBLICHE ART. 111 DEL DL 104/2020 Il comma 786 interviene sul testo per estendere l’obbligo a tutte le fasi ma presentava una particolarità: l’esclusione di un solo soggetto individuato (probabilmente per un errore nella stesura del testo) nelle società miste con il paradosso di confermare l’obbligo per le società pubbliche in house. La deroga apparve fin da subito anomala in quanto manteneva il versamento diretto quando eseguita a favore dei soggetti indicati dal punto 4 della lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del d lgs 446/97, punto riferito alle società miste. Con la pubblicazione del dl agosto 104/2020, dopo numerosi tentativi di modifica, il riferimento viene riscritto a favore delle società pubbliche con affidamento in house ed eliminato per le miste Art. 111. Riscossione diretta società in house 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 786, lettera c), le parole «numero 4)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)». Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, le parole «numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 4)». La soluzione non comporterà quindi l’obbligo di procedere alla modifica del contratto in essere nei casi di incasso sui conti della medesima società pubblica, come invece si pensava fino a poco tempo fa. Si allontana così uno spauracchio che rischiava di stravolgere il sistema di incasso sviluppato dalle società pubbliche soprattutto sul fronte della TARI. 22
INCASSO DIRETTO COMUNI Il comma 789 indica i tempi di adeguamento obbligatorio alle nuove regole per i soggetti coinvolti. Tutti i contratti in corso al 1 gennaio 2020 con le società private iscritte all’albo della riscossione dovranno essere adeguati entro la fine del 2020. Il riferimento è a tutti i contratti in essere quindi non solamente i nuovi futuri contratti ma anche quelli in corso. Il comma 790 detta regole ben precise a garanzia delle operazioni di rendicontazione e per assicurare i la liquidazione dei corrispettivi a favore dei concessionari prevedendo: • L’accesso ai conti correnti dell’ente al solo fine di verifica e rendicontazione dei versamenti, con una modalità quindi non operativa • Il tesoriere ha il compito di accreditare giornalmente sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento • Salvo che vi sia una diversa previsione contrattuale, il concessionario trasmette, entro il 10 del mese, sia all’ente affidante sia al tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente impositore, il tesoriere accredita a favore del concessionario le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati, entro i successivi 30 giorni. La norma non è dunque un obbligo ma si applica in assenza id una diversa previsione contrattuale, che dovrà essere eventualmente decisa in fase di adeguamento del contratto. 23
INCASSO DIRETTO ADEGUAMENTO La modifica del conto per l’incasso comporta che i sistemi di pagamento per favorire i versamenti dei contribuenti sono quelli resi disponibili dai comuni e non dalle società di riscossione dato non potranno più utilizzare canali associati a conti propri. Operativamente, in caso di società privata di riscossione, l’ente dovrà: ➢ Proporre la modifica del contratto ➢ Istituire un conto dedicato alla riscossione dell’entrata ➢ Consentire al concessionario l’accesso al conto per scaricare i versamenti e procedere alla rendicontazione ➢ Ampliare i canali di pagamento soprattutto verso la piattaforma PAGO PA per agevolare la riconciliazione automatica ➢ Liquidare puntualmente le fatture relative al corrispettivo spettante al concessionario 24
ANAGRAFE DEI CONTI ART. 17 BIS D. 76/2020 Art. 17 - bis Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 In vigore dal 15/09/2020 1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nell'Anagrafe tributaria» sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,». 25
ANAGRAFE DEI CONTI ART. 17 BIS D. 76/2020 791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati: a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate; b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilita', ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalita' di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonche' del pubblico registro automobilistico. 26
ANAGRAFE DEI CONTI ART. 17 BIS D. 76/2020 ❑ gli enti che svolgono la riscossione in forma diretta ❑ per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 quindi i concessionari iscritti all’albo e le società pubbliche ❑ I gestori dei rifiuti e concessionari TARI ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ACCESSO GRATUITO PER I CONCESSIONARI L’ACCESSO AVVIENE ATTRAVERSO L’ENTE ARTICOLO 7 Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. 27
ANAGRAFE DEI CONTI ART. 17 BIS D. 76/2020 Nell’archivio dei rapporti finanziari si trova presso quale banca il debitore ha acceso un conto corrente o detiene eventuali titoli. Gli operatori finanziari comunicano, con periodicità mensile, i dati relativi ai rapporti finanziari e alle operazioni extra conto (operazioni effettuate direttamente allo sportello bancario attraverso assegni circolari o contanti) e i dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo. Con periodicità annuale, invece, gli operatori finanziari comunicano i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione, ovvero il saldo iniziale di apertura e il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi in corso d’anno Vengono altresì comunicati anche gli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere, la giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e gli altri dati contabili per altre tipologie di rapporto. Per particolari tipologie di rapporti bancari o finanziari vi è l’obbligo di comunicare ulteriori dati aggiuntivi a quelli relativi alle giacenze e a flussi annuali. Ad esempio, per le cassette di sicurezza, la banca deve comunicare il numero totale degli accessi effettuati nell’anno dal contribuente (un alto numero di accessi potrebbe infatti generare sospetti e giustificare la necessità di effettuare ulteriori verifiche o controlli al contribuente in questione). . 28
AVVISO DI INTIMAZIONE EFFICACIA DL 76/2020 Art. 50 INIZIO DELL’ESPROPRIAZIONE La forza precettiva Comma 1 “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento” se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” FORZA PRECETTIVA perdita dell’efficacia del precetto che nel sistema ordinario avviene dopo 90 giorni dalla notifica del precetto ➢FINO AL 16 LUGLIO: L’avviso di cui al comma 2 perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ➢DOPO IL 16 LUGLIO DL 76/2020 ARTICOLO 26: L’avviso di cui al comma 2 perde efficacia trascorso un anno dalla data di notifica 29
DOMICILIAZIONE PAGAMENTI AGEVOLAZIONI Il decreto rilancio 34/2020, approvato in via definitiva con legge 77/2020, contiene un articolo che prevede di ridurre i tributi se il contribuente paga mediante addebito in conto corrente. Art. 118 -ter (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria) 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. COME SI APPLICA? 30
DOMICILIAZIONE PAGAMENTI AGEVOLAZIONI La norma presenta una formula di ampia portata che deve essere adattata alla disciplina delle entrate. In particolare: ➢ è destinata a tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali ➢ rappresenta una facoltà per l’ente e non un obbligo ➢ permette una riduzione che può raggiungere il 20% ➢ La perdita di gettito non è al momento ristorata da altre fonti e resta dunque a carico dell’ente ➢ non si raccorda ancora con il PAGO PA obbligatorio dal 28 febbraio 2021 La nuova facoltà ammessa dalla norma va applicata considerando la disciplina delle singole entrate. PER l’IMU non è possibile ammettere questa modalità. Infatti, per quanto concerne le modalità di versamento del tributo, il comma 765 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 dispone l’utilizzo esclusivo senza possibilità di modifica con potestà regolamentare: ➢del modello F24 ➢del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, ➢oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA 31
MODALITA’ DI PAGAMENTO IMU SOLO F 24 PAGO PA IN ATTESA … 765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all’utilizzo della piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l’applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato. L’articolo 5 del d lgs 82/2005, al comma 2 quater, affida ad apposito decreto l’attuazione del coordinamento tecnologico con il sistema F24, ad oggi non ancora emanato. 2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2. 32
MODALITA’ DI PAGAMENTO TARI DOMICILIAZIONE BANCARIA Per quanto riguarda la TARI, il comma 688 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 prevede che il versamento della Tari e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 (della L.n.147/2013) è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. A differenza dell’IMU in cui la riscossione con F24 è prevista come obbligatoria – nel caso della Tassa Rifiuti e di tutti gli altri tributi comunali, l’incasso con F24 è una mera facoltà e non un obbligo. spesso i contribuenti sono particolarmente interessati a questa forma di pagamento della TARI, anche se bisogna fare i conti con il meccanismo della rateizzazione soprattutto quando si effettua unica emissione. La riduzione non è inquadrabile tra quelle di carattere tecnico e quindi va finanziata dal comune definendone una percentuale, motivo per cui è necessario approfondire il reale beneficio collegabile al pagamento automatizzato mediante addebito permanente in conto, con tutte le implicazioni che possono derivare dai casi mancata giacenza in conto corrente. 33
MODALITA’ DI PAGAMENTO ICP DOMICILIAZIONE BANCARIA Altri tributi che potrebbero prestarsi alla domiciliazione è l’imposta di pubblicità permanente TOSAP mercati e concessioni pluriennali COSAP Sul fronte delle entrate patrimoniali è possibile ragionare su alcuni servizi a domanda individuale o altre entrate patrimoniali come il servizio idrico e gli affitti comunali. Va quindi evidenziato che la nuova riduzione non è obbligatoria e va approvata mediante apposita disposizione regolamentare che potrebbe trovare collocazione nel regolamento generale delle entrate. FINANZIATA DALL ENTE 34
PAGO PA PagoPa è una modalità standardizzata di pagamento che si può utilizzare attraverso strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito dell’ente verso il quale occorre effettuare un pagamento, sia tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP, ossia banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica). Il riferimento è agli sportelli bancari, home banking – ricercando la voce CBILL o pagoPA -postazioni ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le app di pagamento quali Bancomat Pay o Satispay. Questi canali sono a disposizione del cittadino solamente se l’Ente ha aderito al sistema PagoPA. Il sistema è identificato dal logo pagoPA, creato proprio per riconoscere i soggetti aderenti che offrono i servizi di pagamento Le linee guida dei pagamenti nella versione in vigore 1.2 del febbraio 2018, sono attuazione dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell‘amministrazione digitale” (CAD). Il comma 1 statuisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di «[…] accettare, tramite la piattaforma» messa a disposizione dall’AgID in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del CAD, «[…] i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micropagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico […]». Tale piattaforma è quella meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC e/o Sistema pagoPA Ai sensi dell’articolo 5 del CAD, sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, nonché le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Inoltre, l’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 ha esteso genericamente alle pubbliche amministrazioni l’obbligo a collegarsi all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC. 35
MODALITA’ DI PAGAMENTO PAGO PA OBBLIGO DL 76/2020 L’obbligo di adempimento imposto dalla norma era fissato al 30 giugno 2020 ma il decreto semplificazione ha slittato il termine al 28 febbraio 2021 mediante l’articolo 24 che interviene direttamente sull’articolo 65 del d lgs 217/2017: 2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 36
MODALITA’ DI PAGAMENTO PAGO PA censimento ente creditore Al fine di consentire all’utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni Ente Creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l’IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa. Ogni Ente Creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei Pagamenti-SPC. Il Sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all’adesione, al quale gli Enti Creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento: 1. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA; 2. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA; 3. eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento; 4. per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa. Le linee guida precisano che, per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrato con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito. Resta però fermo che, laddove un utente, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola eccezione 37
MODALITA’ DI PAGAMENTO PAGO PA – i pagamenti I pagamenti con PAGO PA possono essere ❑ spontanei, ovvero eseguiti su autonoma iniziativa del cittadino (per esempio a fronte di una richiesta di servizio), ❑ oppure attesi, cioè dovuti richiesti dall’Ente a fronte di una posizione debitoria preesistente, come accade per i tributi comunali, le locazioni, i bolli, le bollette, le tasse universitarie, il ticket per i servizi sanitari. In ogni caso, qualsiasi pagamento è identificato univocamente da un codice, chiamato IUV (Identificativo Univoco di Versamento), attraverso il quale l’Ente associa il singolo versamento effettuato dall’utente alla richiesta di pagamento oppure alla posizione debitoria. Nel caso di pagamenti spontanei, lo IUV viene generato al momento della richiesta di pagamento; si tratta di una modalità che non agevola poi la rendicontazione nel caso di pagamenti attesi lo IUV è generato a priori e associato alla posizione debitoria, e viene di norma notificato all’utente tramite un Avviso di Pagamento. Sempre nel caso di pagamenti attesi (tasse, bollette…), l’Ente Creditore ha l’obbligo di recapitare all’utilizzatore finale un Avviso con gli estremi del pagamento da effettuare, che deve essere sempre generato in modalità digitale ed in via accessoria in modalità cartacea per la notifica tramite i tradizionali servizi di recapito. AgID ha definito il modello degli Avvisi di pagamento cartacei, affinché sia unico ed uniforme a livello nazionale. 38
PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE ATTI DELLA PA La piattaforma per la notificazione degli atti della PA è stata istituita dalla legge 160/2019 art. 1 comma 402 ARTICOLO 26 DEL DL SEMPLIFICAZIONI definisce le modalità di funzionamento della piattaforma digitale, che opera come strumento unico per la notifica digitale, con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese. Resta precluso l’ utilizzo per gli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile e per quelli dell'espropriazione forzata (eccetto l'avviso di mora e l'avviso di iscrizione di ipoteca). La Piattaforma sarà realizzata dalla Società PagoPA che si avvarrà del supporto di Poste Italiane. L’utilizzo dell’infrastruttura non è obbligatorio in quanto le Pubbliche Amministrazioni possono collegarsi ad essa ed i costi di utilizzo sono sostenuti dall’utente finale, ovvero il destinatario. La norma prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione. L’attività che dovrà porre in essere l’amministrazione che intende notificare un atto è quella di “mettere a disposizione”, con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma. 39
PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE destinatari con domicilio digitale Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l’obbligatorietà dell’uso della piattaforma. In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) – in un’apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l’acquisizione degli stessi. Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, è previsto che il gestore della piattaforma invii al destinatario il c.d. “avviso di avvenuta ricezione”, con il quale comunica l’esistenza di un atto a lui indirizzato e l’identificativo univoco della notificazione (IUN). Lo stesso avviso indica le modalità di accesso alla piattaforma al fine di consultare e acquisire il documento oggetto di notificazione. L’avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 40
PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE destinatari senza domicilio digitale ai destinatari privi di un domicilio digitale, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità prevista dalla legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta. Tale avviso contiene l’indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (email, numero di telefono, AppIO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (c.d. “avviso digitale di cortesia”) dell’avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l’app IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso (anche tramite l’AppIO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e la Carta d’identità elettronica (CIE). La piattaforma sarà operativa dalla data che sarà stabilita da un apposito atto del capo della competente struttura della presidenza del consiglio dei ministri 41
PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE perfezionamento notifica In particolare, la notificazione si perfeziona: a) per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma; b) per il destinatario: 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito. Se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo; 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione. 42
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