Diritto Annuale - CamCom.gov

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Diritto Annuale
Soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale

Sono tenuti al pagamento del diritto:

      le imprese che al 1°gennaio dell’anno sono iscritte o annotate nel Registro delle
       Imprese istituito in attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese
       iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento (art. 3
       del DM n. 359/2001);
      i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al
       1°.1.2018 o che si iscrivono in corso di anno (art. 18 L. 580/1993).

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno.

Sono tenute al pagamento anche le imprese inattive e/o in liquidazione.

Le imprese ed i soggetti REA che trasferiscono la sede legale e/o principale in altra
provincia nel corso dell’anno, versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove la sede
è iscritta al 1° gennaio.

Non sono tenute al pagamento del diritto annuale:
• le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale, risultino
in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato
autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
 • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno
precedente ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese
entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
 • le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di
liquidazione al 31 dicembre dell'anno precedente ed abbiano presentato la domanda di
cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto
annuale;
• le società cooperative sciolte ai sensi dell'art. 2544 C.C., a partire dall'anno solare
successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per
atto dell'Autorità governativa.

ATTENZIONE: Per le imprese obbligate ad avere la posta elettronica certificata la lettera
informativa 2018 viene spedita esclusivamente all’indirizzo PEC.

ANNO 2018 - QUANTO SI VERSA
Per     il    calcolo  dell’importo       dovuto      è     possibile    consultare      il    sito
https://dirittoannuale.camcom.it.

L’importo dovuto per l’anno 2018 deve essere calcolato applicando agli importi previsti dal
DM 21.04.2011 la riduzione del 50% (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge
114/2014; DM 8.1.2015) e la maggiorazione del 20% (Decreto 2 Marzo 2018 – Ministero
dello Sviluppo economico – G.U. n. 92 del 20 aprile 2018)
TIPOLOGIA DI IMPRESA                                       SEDE          SEDE + 1 UL      SEDE + 2 UL

  Imprese individuali (piccoli            imprenditori,      €. 53,00      €. 63,00*        €. 74,00*
  artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
  iscritte o annotate nella sezione speciale del
  Registro delle imprese

  Società semplici agricole                                  €. 60,00      €. 72,00         €. 84,00

  Società semplici non agricole                              €. 120,00     €. 144,00        €. 168,00

  Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs.      €. 120,00     €. 144,00        €. 168,00
  n.96/2001

  Unità locali e Sedi secondarie di imprese con Sede         €. 66,00
  principale all’estero

*importo per ciascuna unità locale, pari al 20% del dovuto per la sede, arrotondato all’unità di euro

                                                            €. 18,00
 SOGGETTI ISCRITTI AL REA                                   Nessun importo è dovuto per le eventuali
                                                            unità locali

 IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE O ANNOTATE                                   Importo dovuto per ciascuna
                                         €. 120,00
 NELLA SEZIONE ORDINARIA                                                   locale €. 24,00

 ALTRE IMPRESE ISCRITTE
 NELLA          SEZIONE SCAGLIONI DI FATTURATO                                         ALIQUOTE
 ORDINARIA

                                   da euro                  a euro
 - Società in nome collettivo      0,00                     100.000,00                 € 200,00 (misura
 - Società in accomandita                                                              fissa)
 semplice                          oltre                    250.000,00                 0,015%
 - Società di capitali             100.000,00
 - Società cooperative             oltre
 - Società di mutuo soccorso                                500.000,00                 0,013%
                                   250.000,00
 - Consorzi con attività esterna   oltre                    1.000.000,00               0,010%
 - Enti economici pubblici e       500.000,00
 privati                           oltre                    10.000.000,00              0,009%
 - Aziende speciali e consorzi     1.000.000,00
 previsti dalla L. 267/2000        oltre                    35.000.000,00              0,005%
 - GEIE - Gruppo Europeo di        10.000.000,00
 Interesse Economico               oltre                    50.000.000,00              0,003%
                                   35.000.000,00
                                   oltre                                               0,001% (fino ad
                                   50.000.000,00                                       un massimo di €
                                                                                       40.000)

Il diritto base della sede legale si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno
scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa nell’anno 2017,
mantenendo cinque decimali.
Sull’importo così determinato per la sede, mantenendo sempre i cinque decimali, deve
essere calcolato l’importo eventualmente dovuto per ciascuna unità locale (20%
dell’importo dovuto per la sede legale). L’importo del diritto base calcolato per ciascuna
unità locale ed espresso con cinque decimali dovrà essere moltiplicato per il numero delle
unità locali presenti nella stessa provincia.

L’importo base calcolato secondo le indicazioni sopra riportate deve essere aumentato del
20% (Decreto 2 Marzo 2018 – Ministero dello Sviluppo economico – G.U. n. 92 del 20 aprile
2018) e ridotto del 50% (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; DM
8.1.2015) per l’anno 2018.

L’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio deve essere
espresso in unità di euro.

Si precisa che, a seguito della maggiorazione del 20% e della riduzione del 50% di cui
sopra:

      l’importo del diritto annuale dovuto dalle imprese con fatturato fino a 100.000,00
       euro è pari ad euro 120,00
      l’importo massimo da versare dalle imprese tenute al versamento del diritto annuale
       commisurato al fatturato, è pari ad euro 24.000,00
      l’importo massimo da versare, per ciascuna unità locale iscritta presso la
       Camera di Siena di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al
       fatturato, è pari ad euro 120,00.

Le imprese con unità locali fuori provincia sono invitate a consultare il sito:
https://dirittoannuale.camcom.it per il calcolo dell’importo dovuto alla Camera di
competenza.

Per ulteriori informazioni e specifiche sulle modalità di arrotondamento e per la
individuazione dei righi del modello IRAP 2018 ai fini della definizione della base
imponibile (FATTURATO) per il versamento del diritto annuale 2018, si invita a
consultare la Circolare n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico,
disponibile nel sito: https://www.si.camcom.gov.it/P42A752C106S104/Diritto-annuale.htm

Le società di capitali il cui esercizio non coincide con l’anno solare sono invitate a
rivolgersi all’Ufficio Tributi – C.C.I.A.A. Siena qualora si rendano necessari chiarimenti sulle
modalità di calcolo.
IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2018

 TIPOLOGIA D’IMPRESA                                                          SEDE            UNITA’
                                                                                              LOCALE
 Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti)           53,00          11,00
 iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese
 Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle             120,00         24,00
 imprese
 Consorzi                                                                            120,00         24,00
 Cooperative
 Società di persone (Snc, Sas)
 Società di capitali (Srl, Sapa, Spa, Soc. consortili a r.l. e p.a.)
 Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale                                      66,00
 all’estero
 Soggetti iscritti al REA                                                             18,00
 Società semplici non agricole                                                       120,00         24,00
 Società semplici agricole                                                            60,00         12,00
 Società di cui al comma 2 art. 16 D. Lgs. 96/2001                                   120,00         24,00

Le start up innovative e l’incubatore di start up innovative certificato sono esenti dal
pagamento del diritto annuale (art. 26 comma 8 D.L. 179/2012).

Le nuove imprese sono tenute al versamento degli importi sopra indicati contestualmente
alla presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda di iscrizione secondo le seguenti modalità:
- tramite il modello F24
- direttamente per cassa allo sportello camerale e tramite il Telemacopay.

COMPENSAZIONE

E’ possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati
anche per altri tributi e/o contributi. Se il credito compensato è relativo a tributi e/o
contributi diversi dal diritto annuale deve comunque essere versata la maggiorazione
dello 0,40% se dovuta.

SCADENZA

Il diritto dovuto deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il
pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. (art. 8- comma 2- DM
359/2001).

Per l’anno 2018 il diritto annuale deve essere versato come segue:

   -   IMPRESE INDIVIDUALI

La scadenza è il 30 giugno 2018 posticipato a lunedì 2 luglio 2018; per il pagamento del
diritto annuale effettuato dal 3 luglio al 1° agosto 2018 l’importo deve essere aumentato
dello 0,40% (in questo caso l’importo dello 0,40% va versato insieme all’importo del diritto
e riportato in un unico rigo del modello F24). L’importo complessivo deve essere versato in
centesimi di Euro, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

Anche in caso di compensazione con altri tributi il diritto annuale deve essere
maggiorato dello 0,40%.
-   SOCIETA’ DI PERSONE

La scadenza è il 30 giugno 2018 posticipato a lunedì 2 luglio 2018; per il pagamento del
diritto annuale effettuato da 3 luglio al 1° agosto 2018 l’importo deve essere aumentato dello
0,40% (in questo caso l’importo dello 0,40% va versato insieme all’importo del diritto e
riportato in un unico rigo del modello F24). L’importo complessivo deve essere versato in
centesimi di Euro, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

Anche in caso di compensazione con altri tributi il diritto annuale deve essere
maggiorato dello 0,40%.

   -   IMPRESE CHE SONO ASSOGGETTATE ALL’ IRES:

Soggetti Ires con esercizio che coincide con l’anno solare: la scadenza è il 30 giugno 2018
posticipato a lunedì 2 luglio 2018;

Soggetti Ires con esercizio che non coincide con l’anno solare:

- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio,
l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

- per le società che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4
mesi, l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;

- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine
stabilito, l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

 I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo maggiorando
le somme da versare dello 0,40% (in questo caso l’importo dello 0,40% va versato insieme
all’importo del diritto e riportato in un unico rigo del modello F24). L’importo complessivo
deve essere versato in centesimi di Euro, con arrotondamento matematico in base al 3°
decimale.

Anche in caso di compensazione con altri tributi il diritto annuale deve essere
maggiorato dello 0,40%.

   -   SOGGETTI REA

 La scadenza è il 30 giugno 2018 posticipato a lunedì 2 luglio 2018; dal 3 luglio al 1°
agosto 2018 l’importo deve essere aumentato dello 0,40% (in questo caso l’importo dello
0,40% va versato insieme all’importo del diritto e riportato in un unico rigo del modello F24).
L’importo complessivo deve essere versato in centesimi di Euro, con arrotondamento
matematico in base al 3° decimale.

Anche in caso di compensazione con altri tributi il diritto annuale deve essere
maggiorato dello 0,40%.

ATTENZIONE

I versamenti che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1°ed il 20 agosto 2018
possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20 agosto.
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

Il versamento del diritto va eseguito con le modalità sotto indicate

      pagamento online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito
       https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/ e utilizzando la funzione ‘calcola e paga’;

      pagamento con il modello F24 da utilizzarsi con modalità telematica, anche
       compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il canali Entratel o Fisconline o
avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche, dalle Poste Italiane e da Agenti della riscossione
prestatori di servizi di pagamento) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico
Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.gov.it

COMPILAZIONE

- Contribuente: si deve indicare il CODICE FISCALE (non la Partita IVA), i dati
anagrafici e il domicilio fiscale;

- Sezione da compilare: IMU ed altri tributi locali
    codice ente locale: sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio
       presso cui l’impresa è iscritta (SI). Le imprese che esercitano l’attività in più province,
       con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l’importo
       dovuto per ogni singola Camera di Commercio;
    codice tributo: 3850;
    rateazione: non compilare;
    anno di riferimento: 2018;
    importi a debito: indicare l’importo dovuto (comprensivo anche dell’importo relativo
       alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede)

Si invita a versare il diritto annuale contemporaneamente al versamento delle imposte
dirette utilizzando un unico modello F24 e si ricorda che è possibile compensare quanto
dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati anche per altri tributi e/o
contributi. Se il credito compensato è relativo a tributi e/o contributi diversi dal diritto
annuale deve comunque essere versata la maggiorazione dello 0,40% se dovuta.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il termine utile per regolarizzare l’eventuale omesso o insufficiente versamento del diritto
annuale, per il quale non è prevista la dichiarazione periodica, è un anno dalla violazione.
Pertanto per il diritto annuale 2018, è possibile effettuare il ravvedimento operoso entro un
anno dalla scadenza (di norma 30/06/2018).

Il tasso di interesse legale, per il calcolo degli interessi moratori, è dello 0,30% (dalla
data di scadenza alla data di pagamento).

Le misure della sanzione ridotta sono le seguenti:

3% per ravvedimenti entro i 30 giorni dalla scadenza
3,33% per ravvedimenti entro i 90 giorni dalla scadenza

3,75% per ravvedimenti entro un anno.

Tutti i soggetti che intendono effettuare il ravvedimento sono invitati a contattare
preventivamente l’Ufficio Tributi.

Si ricorda che il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento di tutti gli importi
dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati cumulativamente su modello
F24 compilando la sezione IMU ed altri tributi locali, (cod. ente SI), utilizzando i seguenti
codici:
• tributo: cod. 3850 e indicando l'anno di riferimento del diritto dovuto
• interessi per omesso o tardivo versamento: cod. 3851 e indicando l’anno di riferimento
del diritto dovuto
• sanzione per omesso o tardivo versamento: cod. 3852 e indicando l’anno di riferimento
del diritto dovuto.

MODALITA’ DI RIMBORSO

L' utente, in caso di diritto annuale versato tramite Mod. F24 e non dovuto, dovrà far
pervenire apposita richiesta di rimborso (vedi ""Allegati") entro ventiquattro mesi dalla
data del pagamento.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale sarà applicata la sanzione
amministrativa tributaria di cui al D.M. 27/01/2005, n. 54 ed al regolamento approvato dal
Consiglio Camerale con deliberazioni n. 22 del 27.09.2005, n. 11 del 04.04.2006, n. 4 del
30.04.2013 e n. 25 del 19.12.2014.

RIFERIMENTI NORMATIVI

   o Art. 18 della Legge 580/1993 e s.m.i.
   o Art. 17 della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge Finanziaria 2000)
   o D.M. 11.05.2001 n. 359 (G.U. 229/2.10.2001)
   o D.M. 21.04.2011
   o D.M. 8.1.2015
   o D.M. 2.3.2018
   o D.M. 27.01.2005 n. 54
   o Regolamento camerale in materia di sanzioni per omesso o tardivo versamento del
     diritto annuale.
   o Nota Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3/3/2009

INFORMAZIONI

Consultare il sito: https://dirittoannuale.camcom.it

o rivolgersi ad UFFICIO TRIBUTI - DIRITTO ANNUALE (III° piano)
Tel. 0577/202513 - 0577/202577

E-mail: diritto.annuo@si.camcom.it – PEC camera.siena@si.legalmail.camcom.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.30

martedì e mercoledì: dalle 15,00 alle 16,00.
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