Diritto Annuale - CamCom.gov
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Diritto Annuale Soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale Sono tenuti al pagamento del diritto: le imprese che al 1°gennaio dell’anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese istituito in attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento (art. 3 del DM n. 359/2001); i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1°.1.2018 o che si iscrivono in corso di anno (art. 18 L. 580/1993). L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno. Sono tenute al pagamento anche le imprese inattive e/o in liquidazione. Le imprese ed i soggetti REA che trasferiscono la sede legale e/o principale in altra provincia nel corso dell’anno, versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove la sede è iscritta al 1° gennaio. Non sono tenute al pagamento del diritto annuale: • le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale, risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività); • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale; • le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre dell'anno precedente ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale; • le società cooperative sciolte ai sensi dell'art. 2544 C.C., a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa. ATTENZIONE: Per le imprese obbligate ad avere la posta elettronica certificata la lettera informativa 2018 viene spedita esclusivamente all’indirizzo PEC. ANNO 2018 - QUANTO SI VERSA Per il calcolo dell’importo dovuto è possibile consultare il sito https://dirittoannuale.camcom.it. L’importo dovuto per l’anno 2018 deve essere calcolato applicando agli importi previsti dal DM 21.04.2011 la riduzione del 50% (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; DM 8.1.2015) e la maggiorazione del 20% (Decreto 2 Marzo 2018 – Ministero dello Sviluppo economico – G.U. n. 92 del 20 aprile 2018)
TIPOLOGIA DI IMPRESA SEDE SEDE + 1 UL SEDE + 2 UL Imprese individuali (piccoli imprenditori, €. 53,00 €. 63,00* €. 74,00* artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese Società semplici agricole €. 60,00 €. 72,00 €. 84,00 Società semplici non agricole €. 120,00 €. 144,00 €. 168,00 Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. €. 120,00 €. 144,00 €. 168,00 n.96/2001 Unità locali e Sedi secondarie di imprese con Sede €. 66,00 principale all’estero *importo per ciascuna unità locale, pari al 20% del dovuto per la sede, arrotondato all’unità di euro €. 18,00 SOGGETTI ISCRITTI AL REA Nessun importo è dovuto per le eventuali unità locali IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE O ANNOTATE Importo dovuto per ciascuna €. 120,00 NELLA SEZIONE ORDINARIA locale €. 24,00 ALTRE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE ORDINARIA da euro a euro - Società in nome collettivo 0,00 100.000,00 € 200,00 (misura - Società in accomandita fissa) semplice oltre 250.000,00 0,015% - Società di capitali 100.000,00 - Società cooperative oltre - Società di mutuo soccorso 500.000,00 0,013% 250.000,00 - Consorzi con attività esterna oltre 1.000.000,00 0,010% - Enti economici pubblici e 500.000,00 privati oltre 10.000.000,00 0,009% - Aziende speciali e consorzi 1.000.000,00 previsti dalla L. 267/2000 oltre 35.000.000,00 0,005% - GEIE - Gruppo Europeo di 10.000.000,00 Interesse Economico oltre 50.000.000,00 0,003% 35.000.000,00 oltre 0,001% (fino ad 50.000.000,00 un massimo di € 40.000) Il diritto base della sede legale si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell’impresa nell’anno 2017, mantenendo cinque decimali.
Sull’importo così determinato per la sede, mantenendo sempre i cinque decimali, deve essere calcolato l’importo eventualmente dovuto per ciascuna unità locale (20% dell’importo dovuto per la sede legale). L’importo del diritto base calcolato per ciascuna unità locale ed espresso con cinque decimali dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia. L’importo base calcolato secondo le indicazioni sopra riportate deve essere aumentato del 20% (Decreto 2 Marzo 2018 – Ministero dello Sviluppo economico – G.U. n. 92 del 20 aprile 2018) e ridotto del 50% (art. 28 DL 24.6.2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; DM 8.1.2015) per l’anno 2018. L’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio deve essere espresso in unità di euro. Si precisa che, a seguito della maggiorazione del 20% e della riduzione del 50% di cui sopra: l’importo del diritto annuale dovuto dalle imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro è pari ad euro 120,00 l’importo massimo da versare dalle imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, è pari ad euro 24.000,00 l’importo massimo da versare, per ciascuna unità locale iscritta presso la Camera di Siena di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, è pari ad euro 120,00. Le imprese con unità locali fuori provincia sono invitate a consultare il sito: https://dirittoannuale.camcom.it per il calcolo dell’importo dovuto alla Camera di competenza. Per ulteriori informazioni e specifiche sulle modalità di arrotondamento e per la individuazione dei righi del modello IRAP 2018 ai fini della definizione della base imponibile (FATTURATO) per il versamento del diritto annuale 2018, si invita a consultare la Circolare n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile nel sito: https://www.si.camcom.gov.it/P42A752C106S104/Diritto-annuale.htm Le società di capitali il cui esercizio non coincide con l’anno solare sono invitate a rivolgersi all’Ufficio Tributi – C.C.I.A.A. Siena qualora si rendano necessari chiarimenti sulle modalità di calcolo.
IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2018 TIPOLOGIA D’IMPRESA SEDE UNITA’ LOCALE Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti) 53,00 11,00 iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle 120,00 24,00 imprese Consorzi 120,00 24,00 Cooperative Società di persone (Snc, Sas) Società di capitali (Srl, Sapa, Spa, Soc. consortili a r.l. e p.a.) Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale 66,00 all’estero Soggetti iscritti al REA 18,00 Società semplici non agricole 120,00 24,00 Società semplici agricole 60,00 12,00 Società di cui al comma 2 art. 16 D. Lgs. 96/2001 120,00 24,00 Le start up innovative e l’incubatore di start up innovative certificato sono esenti dal pagamento del diritto annuale (art. 26 comma 8 D.L. 179/2012). Le nuove imprese sono tenute al versamento degli importi sopra indicati contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione secondo le seguenti modalità: - tramite il modello F24 - direttamente per cassa allo sportello camerale e tramite il Telemacopay. COMPENSAZIONE E’ possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati anche per altri tributi e/o contributi. Se il credito compensato è relativo a tributi e/o contributi diversi dal diritto annuale deve comunque essere versata la maggiorazione dello 0,40% se dovuta. SCADENZA Il diritto dovuto deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. (art. 8- comma 2- DM 359/2001). Per l’anno 2018 il diritto annuale deve essere versato come segue: - IMPRESE INDIVIDUALI La scadenza è il 30 giugno 2018 posticipato a lunedì 2 luglio 2018; per il pagamento del diritto annuale effettuato dal 3 luglio al 1° agosto 2018 l’importo deve essere aumentato dello 0,40% (in questo caso l’importo dello 0,40% va versato insieme all’importo del diritto e riportato in un unico rigo del modello F24). L’importo complessivo deve essere versato in centesimi di Euro, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. Anche in caso di compensazione con altri tributi il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%.
- SOCIETA’ DI PERSONE La scadenza è il 30 giugno 2018 posticipato a lunedì 2 luglio 2018; per il pagamento del diritto annuale effettuato da 3 luglio al 1° agosto 2018 l’importo deve essere aumentato dello 0,40% (in questo caso l’importo dello 0,40% va versato insieme all’importo del diritto e riportato in un unico rigo del modello F24). L’importo complessivo deve essere versato in centesimi di Euro, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. Anche in caso di compensazione con altri tributi il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%. - IMPRESE CHE SONO ASSOGGETTATE ALL’ IRES: Soggetti Ires con esercizio che coincide con l’anno solare: la scadenza è il 30 giugno 2018 posticipato a lunedì 2 luglio 2018; Soggetti Ires con esercizio che non coincide con l’anno solare: - per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; - per le società che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; - nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo maggiorando le somme da versare dello 0,40% (in questo caso l’importo dello 0,40% va versato insieme all’importo del diritto e riportato in un unico rigo del modello F24). L’importo complessivo deve essere versato in centesimi di Euro, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. Anche in caso di compensazione con altri tributi il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%. - SOGGETTI REA La scadenza è il 30 giugno 2018 posticipato a lunedì 2 luglio 2018; dal 3 luglio al 1° agosto 2018 l’importo deve essere aumentato dello 0,40% (in questo caso l’importo dello 0,40% va versato insieme all’importo del diritto e riportato in un unico rigo del modello F24). L’importo complessivo deve essere versato in centesimi di Euro, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. Anche in caso di compensazione con altri tributi il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%. ATTENZIONE I versamenti che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1°ed il 20 agosto 2018 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20 agosto.
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO Il versamento del diritto va eseguito con le modalità sotto indicate pagamento online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/ e utilizzando la funzione ‘calcola e paga’; pagamento con il modello F24 da utilizzarsi con modalità telematica, anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il canali Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche, dalle Poste Italiane e da Agenti della riscossione prestatori di servizi di pagamento) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.gov.it COMPILAZIONE - Contribuente: si deve indicare il CODICE FISCALE (non la Partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale; - Sezione da compilare: IMU ed altri tributi locali codice ente locale: sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio presso cui l’impresa è iscritta (SI). Le imprese che esercitano l’attività in più province, con unità locali, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l’importo dovuto per ogni singola Camera di Commercio; codice tributo: 3850; rateazione: non compilare; anno di riferimento: 2018; importi a debito: indicare l’importo dovuto (comprensivo anche dell’importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede) Si invita a versare il diritto annuale contemporaneamente al versamento delle imposte dirette utilizzando un unico modello F24 e si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati anche per altri tributi e/o contributi. Se il credito compensato è relativo a tributi e/o contributi diversi dal diritto annuale deve comunque essere versata la maggiorazione dello 0,40% se dovuta. RAVVEDIMENTO OPEROSO Il termine utile per regolarizzare l’eventuale omesso o insufficiente versamento del diritto annuale, per il quale non è prevista la dichiarazione periodica, è un anno dalla violazione. Pertanto per il diritto annuale 2018, è possibile effettuare il ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza (di norma 30/06/2018). Il tasso di interesse legale, per il calcolo degli interessi moratori, è dello 0,30% (dalla data di scadenza alla data di pagamento). Le misure della sanzione ridotta sono le seguenti: 3% per ravvedimenti entro i 30 giorni dalla scadenza
3,33% per ravvedimenti entro i 90 giorni dalla scadenza 3,75% per ravvedimenti entro un anno. Tutti i soggetti che intendono effettuare il ravvedimento sono invitati a contattare preventivamente l’Ufficio Tributi. Si ricorda che il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni. Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati cumulativamente su modello F24 compilando la sezione IMU ed altri tributi locali, (cod. ente SI), utilizzando i seguenti codici: • tributo: cod. 3850 e indicando l'anno di riferimento del diritto dovuto • interessi per omesso o tardivo versamento: cod. 3851 e indicando l’anno di riferimento del diritto dovuto • sanzione per omesso o tardivo versamento: cod. 3852 e indicando l’anno di riferimento del diritto dovuto. MODALITA’ DI RIMBORSO L' utente, in caso di diritto annuale versato tramite Mod. F24 e non dovuto, dovrà far pervenire apposita richiesta di rimborso (vedi ""Allegati") entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. SANZIONI Nei casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale sarà applicata la sanzione amministrativa tributaria di cui al D.M. 27/01/2005, n. 54 ed al regolamento approvato dal Consiglio Camerale con deliberazioni n. 22 del 27.09.2005, n. 11 del 04.04.2006, n. 4 del 30.04.2013 e n. 25 del 19.12.2014. RIFERIMENTI NORMATIVI o Art. 18 della Legge 580/1993 e s.m.i. o Art. 17 della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge Finanziaria 2000) o D.M. 11.05.2001 n. 359 (G.U. 229/2.10.2001) o D.M. 21.04.2011 o D.M. 8.1.2015 o D.M. 2.3.2018 o D.M. 27.01.2005 n. 54 o Regolamento camerale in materia di sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale. o Nota Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3/3/2009 INFORMAZIONI Consultare il sito: https://dirittoannuale.camcom.it o rivolgersi ad UFFICIO TRIBUTI - DIRITTO ANNUALE (III° piano)
Tel. 0577/202513 - 0577/202577 E-mail: diritto.annuo@si.camcom.it – PEC camera.siena@si.legalmail.camcom.it ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 martedì e mercoledì: dalle 15,00 alle 16,00.
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