LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI "A DISTANZA" AL TEMPO DEL CORONAVIRUS (E OLTRE ) - Una nuova opportunità per l'amministratore di condominio digitale ...

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LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI "A DISTANZA" AL TEMPO DEL CORONAVIRUS (E OLTRE ) - Una nuova opportunità per l'amministratore di condominio digitale ...
Rosario Dolce

LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI
“A DISTANZA” AL TEMPO DEL
CORONAVIRUS (E OLTRE…)
Una nuova opportunità per l’amministratore di
        condominio digitale evoluto
           Con formulario esplicato
LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI "A DISTANZA" AL TEMPO DEL CORONAVIRUS (E OLTRE ) - Una nuova opportunità per l'amministratore di condominio digitale ...
Rosario Dolce

LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI
“A DISTANZA” AL TEMPO DEL
 CORONAVIRUS (E OLTRE…)
   Una nuova opportunità per l’amministratore di
           condominio digitale evoluto

                        Con formulario esplicato

«Beh, ecco, se mi posso permettere, spesso il termine utopia è la maniera più comoda per
liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno
fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più
grande».
                                                                               (Adriano Olivetti)
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Autore Avv. Rosario Dolce
  Studio Legale Dolce - Via Sciuti, 164 90144 Palermo
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  L’elaborazione dei testi contenuti in questo estratto, anche se curata con scrupolosa
  attenzione, non può comportare specifiche responsabilità, nei confronti degli Autori e
  dell’Editore, per eventuali errori ed inesattezze.

  Copertina:

  www.logocondominiale.it

  Marketing e comunicazione web: Egogea di Francesco Tonti

Estratto gratuito della Collana editoriale“L’assemblea condominiale”,
composta da quattro volumi, edita da Libricondominio in fase di produzione.
L’elaborato è stato chiuso in redazione il 22 maggio 2020.

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LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI "A DISTANZA" AL TEMPO DEL CORONAVIRUS (E OLTRE ) - Una nuova opportunità per l'amministratore di condominio digitale ...
INDICE SOMMARIO

Premessa ............................................................................................................................ 1
Parte 1 - I riferimenti normativi.................................................................................... 2
Parte 2 - Stato di Emergenza ..................................................................................... 10
Parte 3 - Le Faq del Governo e le riunioni (private) a distanza .................................... 12
Parte 4 -Altre riunioni telematiche ............................................................................. 13
Parte 5 - Assemblea fisica? ................................................................................................ 14
Parte 6 - Attenzione alle riunioni private ................................................................... 16
Parte 7 - L’Assemblea telematica ...................................................................................... 18
Parte 8 -La prova di resistenza .................................................................................. 21
Formulario ............................................................................................................... 23
Bibliografia essenziale ................................................................................................... ...26
Premessa

Il presente scritto rappresenta un estratto di un’opera molto più complessa e vasta:
una collana editoriale di quattro volumi dedicata integralmente alla assemblea
condominiale, che verrà pubblicata nei prossimi mesi, dalla nostra casa editrice
Libricondominio.
Abbiamo deciso, insieme all’Autore, visti i tempi ed i disorientamenti interpretativi
prodottisi durante la fase di emergenza covid-19, di anticipare gratuitamente ai nostri
lettori, un estratto di questa collana, affrontato uno dei punti nevralgici dell’istituto
ovvero la possibilità di realizzare una assemblea condominiale in forma telematica
senza incorre in alcuna irregolarità formale o sostanziale.
Ovviamente l’Autore non è animato da alcuna velleità di convincere nessuno, circa
l’attuale fattibilità dell’assemblea telematica in ambito condominiale.
Siamo ben lungi da questo scopo. La nostra è solo una missione: diffondere la
cultura con passione. Per tali motivi si intende, invece, riflettere sul quel grigiore che
sussiste, percettibile nello scrollamento tra norme e realtà, per comprendere appieno
se sia possibile escludere, di fatto, l’ipotesi dell’assemblea telematica in epoca di
“coronavirus”.
Un interrogativo non di poco conto se consideriamo che il Governo, per ben due volte
(non, appena, una), in data 13 marzo e 24 aprile scorso, in sede di FAQ, ha riferito che
le assemblee dei condòmini possono celebrarsi esclusivamente nella modalità a
distanza.
Lo stesso Governo che, poi, in modo non poco contraddittorio, ha ritenuto di
equiparare le “assemblee” alle “riunioni” di cui al DL nr 33 del 16 maggio— in grado
di celebrarsi previa applicazione della garanzia di sicurezza interpersonale di almeno
un metro -, salvo poi riportare nell’Allegato 17 rubricato “Linee guida per la riapertura
delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 16 maggio 2020” la specifica per cui: “le riunioni (con utenti
interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in
alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 1 metro e, in caso con mascherina”.
In questo quadro normativo colorato da sprazzi di norme che si susseguono in modo
disordinato, disorganico senza una apparente coerenza sistematica, in realtà,
rimangono “vive” alcune tessere di mosaico.
In ogni caso, appare utile riflettere sulla assemblea telematica sul piano anche più
strutturale. Il coronavirus, quanto meno, ha “contaminato” la prospettiva sugli obiettivi
futuri che si deve prefiggere la nuova amministrazione condominiale. È lecito, allora,
domandarsi: se non adesso, quando?

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Parte 1 - I riferimenti normativi

           L'epidemia è una faccenda di ciascuno e ciascuno deve compiere il suo dovere.
                                                          Albert Camus, La peste, 1947

Le misure decretate erano insufficienti, era ben chiaro; quanto alle sale
«particolarmente attrezzate», egli sapeva come fossero: due padiglioni sgombrati in
fretta da altri malati, con le finestre tappate e isolati da una cintura sanitaria. Se
l'epidemia non si fermava da sola, non sarebbe stata vinta dalle misure escogitate
dall'amministrazione.
                                                                Albert Camus, ibidem

 Delibera del CONSIGLIO DEI MINISTRI, Nella riunione del 31 gennaio 2020
 - Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 7,
comma 1, lettera c), e l’articolo 24, comma […] Considerata l’attuale situazione di
diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e
privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando
anche l’Italia; Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla
necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone
l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività
presente sul territorio nazionale; […]
Delibera:
In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DECRETO LEGISLATIVO N.1 DEL 2 GENNAIO 2018: CODICE DELLA
PROTEZIONE CIVILE; ART. 24 Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001;
Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. Legge 123/2008; Articolo 1, comma
422, legge 147/2013)
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili
e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti
di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque
acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla

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qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui
all’articolo 25.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) note: Entrata in vigore del
provvedimento: 23/02/2020 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo
2020, n. 13 – in G.U. 09/03/2020, n. 61).
Articolo 1 lettera c) c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di
eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere
culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al
pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020. Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03- 2020). Art. 1 Misure
urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020,
nei comuni indicati nell'allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
[…] c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020
- ART. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero
territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il
rispetto della distanza di sicurezza
ART. 2 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da
patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi
affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03- 2020)
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e
limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché' gli eventi in luogo
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso
e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo
d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa
ogni attività;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
sono estese all'intero territorio nazionale. Sull'intero territorio nazionale è vietata
ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
- Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU n.70 del 17-3-2020). note: Entrata
in vigore del provvedimento: 17/03/2020Decreto-Legge convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U.
29/04/2020, n. 110).
Art. 73 Semplificazioni in materia di organi collegiali
[…]4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche
non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati,
purché' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti nonché' adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le
modalità individuate da ciascun ente.
Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
1. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per
azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le
società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga
alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza          e     l'intervento       all'assemblea        mediante    mezzi    di
telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea
si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis,

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quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario
o il notaio.

D.L. RILANCIO IN BOZZA (AL 19.05.2020)
Il testo del DL rilancio non contiene più alcuna norma specifica in tema di diritto
condominiale. Era stata prevista infatti la deroga ai termini di presentazione dei
rendiconti condominiale, nonché il rinnovo ope legis del mandato amministrativo, in
caso di perenzione nel periodo d’emergenza in essere. Disposizioni che in sé
avevamo commentato per la relativa pressoché inconsistenza, rispetto gli attuali
problemi che, allo stato, affliggono il mondo condominiale: in primis, la mancata
(incomprensibile) positivizzazione delle assemblee telematiche, a dispetto di quelle
già formalizzate per il settore associativo e societario. Si tratterebbe, tuttavia, di un
semplice rimando ad un’altra fonte normativa.
Si prende atto, infatti, che, in sede referente, le Commissioni riunite delle Finanze e
delle Attività Produttive, Commercio e Turismo, stanno valutando gli emendamenti
da apportare al Decreto Legge 23 2020, rubricato “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali”. Si tratta, infatti, dell’attività preliminare svolta dalla
commissione per consentire la conversione in legge del provvedimento governativo.
Sono, in particolare, tre gli emendamenti che interessano, direttamente o
indirettamente, il mondo condominiale.
Nello specifico, il testo normativo aggiornato alla data del 12 maggio scorso prevede,
in seno all’articolo 3, quanto appresso: Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente: 3-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei
sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché
per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma primo,
numero 10, e dall'articolo 1129, comma nono del codice civile, ivi compreso
l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di
emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla
dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
In buona sostanza, la disposizione originariamente prevista nel DL rilancio è stata
arricchita della previsione sulla sospensione dei termini afferenti gli adempimenti
fiscali e formativi dell’amministratore del condominio. Possibilmente,
l’onnicomprensività della stessa previsione ha fatto ritenere al Governo e alla stesse
Commissioni della Camera di trattare in modo più organico possibile la questione
“condominio”. Il testo, tuttavia, risale ad una settimana fa.
E’ possibile che incombano nuovi aggiornamento con il proseguo dei lavori
parlamentari. Anzi, scorrendo il testo della Camera, si rinvengono gli articoli 36 bis e
ter, i quali contendono gli emendamenti proposti alle disposizioni originarie (trasfuse
nel testo in bozza del DL Rilancio), ivi prevedendo quanto segue:
1) (Termini sostanziali in materia civile e penale) 1. Per il periodo tra il 9 marzo 2020
e l’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,
la cui violazione comporta prescrizione o decadenza da qualsiasi atto, azione ed
eccezione o la sanzione di inefficacia. Rimangono ferme le disposizioni di cui
all’articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
2) alla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto,
l’incarico è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all’articolo 1129 del codice civile,
fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea
successiva al rinnovo. 2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, primo
comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura
successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio
contabile.
3. L’amministratore invia ai condomini il rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso
ed il preventivo delle spese necessarie per l’esercizio corrente, con le relative
ripartizioni tra condomini ai sensi dell’articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso
codice.
4, Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è
efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la previsione di cui
all’articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo
medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l’esercizio
precedente a quello corrente.

Art.212-ter “Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”
1. All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per il periodo compreso tra il 9
marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui
all’articolo 124 del codice penale”;
b) dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti: “21-bis. Quando il mandato
dell’amministratore e scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto o scade entro tre mesi alla data di entrata in vigore, l’incarico
dell’amministratore e rinnovato per ulteriori sei mesi in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla
revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo”.
21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del
codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 e differito a
12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile”

 FAQ GOVERNO del 25 APRILE — RIUNIONI 1. Sono vietate le assemblee
condominiali? Sono da considerarsi assembramenti di persone?
Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con
modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di
convocazioni e delibere.
 E le assemblee per il rinnovo di organi elettivi in scadenza delle associazioni?
Vale quanto detto per le assemblee condominiali. Sono vietate, a meno che non si
svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa
in materia di convocazioni e delibere.

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DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) - note: Entrata
in vigore del provvedimento: 16/05/2020
Articolo 1
6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone
sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in
quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o
al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità
sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
soggetti positivi al virus
8.È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.

Allegato 17 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020
20/81/CR01/COV19 Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura
delle Attività Economiche e Produttive Roma, 16 maggio 2020
UFFICI APERTI AL PUBBLICO Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici,
pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono
accesso del pubblico.
Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le
modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in mascherina.

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I DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO
                     Decreto legge recante Misure urgenti in materia di
                     contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
23   febbraio        da COVID-19 - Legge n. 13 del 5 marzo 2020 recante
2020                 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
                     legge 23 febbraio 2020, n. 6

                     Decreto legge n. 9 recante Misure urgenti di sostegno
2 marzo 2020         per    famiglie,  lavoratori  e  imprese    connesse
                     all’emergenza Epidemiologica da COVID-19 (GU Serie
                     Generale n. 53 del 2 marzo 2020

                     Decreto legge n. 11 recante Misure straordinarie ed
                     urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da
8 marzo 2020         COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
                     svolgimento dell’attività giudiziaria (GU Serie Generale n.
                     60 dell’8 marzo 2020)

                     Decreto legge n. 14 recante Disposizioni urgenti per il
                     potenziamento del Servizio sanitario nazione in relazione
9 marzo 2020
                     all’emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n. 62 del 9
                     marzo 2020)

                     Decreto legge (Cura Italia) n. 18 recante Misure di
                     potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
17 marzo
                     sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
2020
                     connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
                     19 (GU Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020)

                                         8                            Libricondominio
Decreto-legge n. 19 recante misure urgenti per
25 marzo
              fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
2020
              GU Serie Generale n.79 del 25 marzo 2020

             I DPCM ATTUALMENTE IN VIGORE

             Dpcm Fondo solidarietà comunale 2020 - Decreto del
28   marzo   Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo recante
             2020 criteri di formazione e di riparto del fondo di
2020
             solidarietà comunale 2020 (GU Serie Generale n. 83 del
             29 marzo 2020)

             Dpcm Chiusura attività produttive non essenziali -
             Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
             marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del
22 marzo     decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
2020         urgenti in materia di contenimento e gestione
             dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
             sull’intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 76
             del 22 marzo 2020)
             Dpcm Chiusura attività commerciali - Decreto del
             Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori
11 marzo     disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
             n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
2020
             gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
             applicabili sull’intero territorio nazionale (GU Serie
             Generale n. 64 dell’11 marzo 2020)

             Dpcm Italia zona rossa - Decreto del Presidente del
             Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni
9 marzo      attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
             recante misure urgenti in materia di contenimento e
2020
             gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
             applicabili sull’intero territorio nazionale (GU Serie
             Generale n. 62 del 9 marzo 2020

                                  9                           Libricondominio
Parte 2 — Stato diEmergenza
                                                                                             CHIAVE DI LETTURA:
     Sono consapevole della necessità di un doveroso coinvolgimento del parlamento, che esprime, al
                                                         massimo grado, la democraticità del nostro
                                                                                      ordinamento.
                                  Giuseppe Conte, informativa del 25marzo 2020 alla Camera dei deputati
                                                        ***
Il 31 gennaio del 2020 una delibera del consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza nel nostro paese. Da quel giorno è iniziata una delle fasi più complesse che
l’Italia abbia mai vissuto.
L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario, ma
anche quello politico e giuridico.
Nell’articolo 1, commi 1 e 2, del Dl 19/2020 si riscontrano rilevanti novità rispetto
all’impostazione adottata nel Dl 6/2020.
In primo luogo, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del nuovo virus “COVID-19”, non si prevede più il generalissimo potere
regolatorio extra ordinem introdotto con l’articolo 1, comma 1, del Dl 6/2020,
rendendosi praticabile in concreto qualsiasi compressione o sospensione delle
libertà costituzionalmente protette, nessuna esclusa e senza alcuna limitazione.
Viceversa, nell’articolo 1, comma 1, del Dl 19/2020 si introduce il più circoscritto
potere di adottare i soli atti autoritativi che sono consentiti nel comma 2 dello stesso
articolo 1, e dunque aventi a oggetto quelle sole attività individuali e collettive, e,
nello stesso tempo, collegati a quelle specifiche finalità restrittive che sono
appositamente predeterminate mediante una tassativa elencazione.
Inoltre, ancora a differenza del Dl 6/2020, nell’articolo 1, comma 1, del Dl 19/2020 si
prevede il termine finale entro il quale può essere legittimamente esercitato il nuovo
potere regolatorio collegato al contrasto della diffusione del coronavirus: il 31 luglio
del 2020, termine coincidente con la scadenza dello stato di emergenza dichiarato
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Ma cosa si intende per stato di emergenza e quali conseguenze comporta nella
vita dei cittadini1? Proviamo a rispondere a tale domanda.
L’Italia è stata una delle prime nazioni a dichiarare lo “stato di emergenza”. Si tratta
di un atto che ha permesso al governo, visto la situazione di pericolo imminente, di
prendere determinate decisioni. Ebbene, al livello nazionale è la prima volta che
1 All’indomani dell’entrata in vigore del Dl n. 19/2020, il ministero dell’Interno ha diramato una circolare ai
prefetti (n. 15350/117) - autorità provinciale di pubblica sicurezza cui compete il coordinamento dei compiti e
delle attività degli ufficiali e agenti di Ps (articolo 13, comma 3 della legge n. 121/1981) -.La circolare
evidenzia, tra l’altro, il potere, conferito ai prefetti dall’articolo 1, comma 3, del Dl in commento, di imporre, per
la durata dell’emergenza sanitaria, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di
sospensione in base alla nuova normativa e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l’effettività e
la pubblica utilità. L’ampia formulazione della previsione affida al prudente apprezzamento dei prefetti «la
valutazione in merito alla ricorrenza dei presupposti necessari all’esercizio del potere in parola, che riveste,
come è evidente, carattere di straordinarietà». Ciò - spiega la circolare - nell’ottica della «delicata funzione di
contemperamento tra l’esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera
iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e
informale consultazione delle parti sociali interessate».

                                                         10                                      Libricondominio
succede una cosa del genere. In passato, lo “stato di emergenza” era stato
circoscritto a date realtà territoriale, colpite da terremoti o altre calamità di sorta3.
Lo “stato di emergenza” genera un quadro giuridico ibrido, a sé stante, tale da
rendere legittimo, sul piano decisionale, ciò che normalmente non lo era, né lo
poteva essere nella fase ordinaria.
In altri termini, il potere regolatorio emergenziale viene rimesso nelle mani
dell’esecutivo nazionale, che ne dispone con un solo vincolo di scopo, secondo i
principi di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà (cfr, Dl 19/2020, articolo 1,
2 e 3)2.

2 L’emergenza, pertanto, ha ridotto lo spazio per il dibattito sulle decisioni che vengono prese. Decisioni che
hanno serie implicazioni su alcune delle libertà fondamentali dei cittadini, tra cui la libertà di spostamento. Gli
atti emanati da protezione civile, ministero della salute, regioni e governo sono prese in deroga all’attuale
normativa, con un coinvolgimento del parlamento che fino ad oggi è stato minimo. Trattandosi principalmente
di provvedimenti “amministrativi” vengono presi senza quel duplice controllo che generalmente viene
assicurato con l’approvazione di leggi e decreti legge. Quello cioè del Presidente della repubblica e del
Parlamento.

                                                        11                                     Libricondominio
Parte 3. - Le faq del governo e le riunioni (private) a distanza

L’approccio alla lettura delle FAQ governative non può che risentire di questo
speciale filtro giuridico.
In altri termini, de iure condito,il valore delle FAQ governative andrebbe
contestualizzato a tale stato di poteri emergenziali3.
Invero, “giuridicamente, la questione è risolta dal principio costituzionale di
sussidiarietà: la competenza segue la dimensione del problema. E’ come un
cursore che si arresta e conferisce la competenza nel punto (alto o basso che sia)
adeguato alle funzioni da gestire: funzioni piccole, in basso; funzioni grandi, in alto. Il
cursore va dai Comuni fino allo Stato, passando per le dimensioni intermedie”4
Orbene, cosa riferisce il governo in tema di assemblee condominiali? La risposta
rassegnata      dall’esecutivo       e     contenuta     nel    sito     istituzionale
(http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) dispone in tema di riunioni condominiali
che le stesse non possono tenersi se non a distanza.
Sono       vietate      le     assemblee condominiali?
Sono       da     considerarsi assembramenti di persone?
Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a
distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni
e delibere.
E le       assemblee per il         rinnovo     di    organi       elettivi in
scadenza delle associazioni?
Vale quanto detto per le assemblee condominiali. Sono vietate, a meno che non si
svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in
materia di convocazioni e delibere.
Il Governo ha aperto la strada all’assemblea telematica. Forse, senza volerlo.
All’insaputa dei più.
Lo stesso Governo che, poi, in modo non poco contraddittorio, ha ritenuto di
equiparare le “assemblee” alle “riunioni” di cui al DL nr 33 del 16 maggio — in grado
di celebrarsi previa applicazione della garanzia di sicurezza interpersonale di almeno
un metro -, salvo poi riportare nell’Allegato 17 rubricato “Linee guida per la riapertura
delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 16 maggio 2020” la specifica per cui: “le riunioni (con utenti interni o
esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa,
dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di
almeno 1 metro e, in caso con mascherina”.

3 Si pensi al problema della corsa, come sporti individuale, e alla definizione data dalle FAQ per circoscriverne
l’amb ito di azione. Si pensi, ancora, al termine “congiunto” sempre adoperato in sede di DPCM, e, alla
specificazione data, dalle faq governative. Tutti elementi utili a circoscrivere lo stesso potere delle Forze di
Polizia, per legittimare l’elevazione delle sanzioni amministrative.
4 ZAGREBESLSKY; “Chi dice Costituzione violata non sa di cosa sta parlando”, in www.ilfattoquotidiano.it)

                                                       12                                    Libricondominio
Parte 4 — Altre riunioni telematiche

                                                                                      CHIAVE DI LETTURA:
         L’esecutivo, al tempo dello “stato di emergenza” si pone, dunque, quale organo centrale del
  potere normativo e dispone, con ragionevolezza e proporzionalità, le misure da adottare in ragione
dell’esigenza che esso intende soddisfare. Nella fattispecie, la prevenzione dal contagio del COVID- 19
                                                              (acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19)
                                                      ***
Il legislatore dell’emergenza ha inteso regolamentare gli organi collegiali: a cui viene
demandato, in ambito pubblico e privato, il potere decisionale.
La soluzione offerta dal governo è quella di operare in via straordinaria e, in quanto
tale, telematica.
In ambito pubblico, per quanto di interesse, il riferimento può ben farsi in tema di
udienze processuali da remoto, con riguardo agli organi giurisdizionali (anche ai
massimi livelli, cfr. ad esempio articolo 84, comma 6, DL 14/2020, a mente del
quale:6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di
collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto
è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.).
Ci sarà tempo per approfondire gli ambiti, sia sociologici che giuridici del ricorso alla
tecnologia (al pari di quello che, ancora di recente, si è fatto in tema di algoritmi e
intelligenza artificiale, cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sezione VI, n. 8472 del
2019).
In questa prima sede di lettura occorre riassumere la risposta d’urgenza che
l’ordinamento dà al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l’attività degli
organi collegiali.
L’inversione di tendenza interverrà sempre troppo tardi. È il momento di spendere
per adeguare le amministrazioni all’emergenza ma non solo. Viene alla mente uno
slogan spesso utilizzato: se non ora quando5.

5Davide Ponte, L’attività “in remoto” diventa ora la strada maestra, in Guida al Diritto, 11 aprile 2020 n. 17, p.
103-104

                                                       13                                     Libricondominio
Parte 5 — Assemblea fisica?
                                                                                           CHIAVE DI LETTURA:
“Da quando è caduto l'impero sovietico e la Cina si è mossa sulla via della liberalizzazione, il pianeta si è
 aperto e penso che sia decisivo avere buon senso, analizzare i problemi e non coltivare dottrine.”
                                                                                                      JOHN ELKANN
                                                         ***
 Il fitto elenco delle disposizioni in rassegna dipinge un affresco chiaro e lucido: non
 pare possibile, in tutta di sicurezza, convocare un’assemblea dei condòmini,
 secondo il luogo fisico!
 Non sarà possibile provvedere per tutto il periodo in cui permarrà, almeno, lo stato di
 emergenza nazionale.
 La ragione è semplice, nessuno è in grado di garantire la sicurezza dal contagio da
 COVID- 19, nonostante l’adozione dei protocolli di sicurezza del caso (si pensi, al fitto
 dibattito, sulle responsabilità del datore di lavoro in tema di contagio da coronavirus
 di un proprio dipendente6)
 Le stesse disposizioni che abbiamo esaminate, oltre a vietare gli assembramenti,
 contengono, tra l’altro, la così definita “alta raccomandazione”; cioè l’invito rinvolto
 a tutti gli operatori di evitare che anziani o altri soggetti appartenenti alle cosiddette
 “fasce deboli” possano prendere parte ad eventi collettivi, quali possono essere le
 assemblee.
 L’amministratore è in grado di conoscere i propri condòmini e l’età dei medesimi, non
 fosse altro perché custode del registro anagrafe, o meglio dei dati in esso contenuti 7.
 In effetti, già a valle l’assemblea “fisica” convocata dall’amministratore per
 dovrebbe ritenersi nulla, per violazione delle norme imperative (Scarpa).

 La dottrina, in punto, riferisce - sebbene prima ancora che intervenisse il DL 16
 maggio 2020 - che “La questione appare, poi, di chiara soluzione, in seno ostativo
 rispetto al valido svolgimento dell’assemblea, ove si consideri che la partecipazione alla
 riunione non rientra in alcune delle cause (comprovate esigenze lavorative, situazioni di
 necessità, spostamenti per motivi di salute) previste dall’articolo 1, comma 1, lett. A, del

 6 Tuttavia, INAIL con una nota del 15 maggio 2020 ha precisato che: "In riferimento al dibattito in corso sui
 profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi
 professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende
 automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro". "Sono diversi
 - sottolinea - i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e
 quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le
 norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente
 accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli
 previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail".
 7 Il potere di convocazione dell’assemblea spetta all’amministratore ed è un potere da somministrare, a questo

 punto, con massima attenzione e diligenza. Semmai l’amministratore volesse rischiare a convocare
 un’assemblea dei condòmini “fisica” dovrebbe prefigurassi gli oneri del datore di lavoro di cui al decreto
 legislativo sicurezza. Il datore di lavoro (l’amministratore) dovrebbe, quantomeno, fornire ai lavoratori (id est, ai
 condòmini) un'adeguata informazione sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale per contribuire a
 prevenire ogni possibilità di diffusione del contagio. Dovrebbe, al contempo, garantire la sanificazione dello
 stesso luogo. E, ammesso in ipotesi possa farlo, i costi e le responsabilità che ne discendono sono talmente
 elevate da suggerire, almeno, al momento, di soprassedere.

                                                           14                                      Libricondominio
DPC; 8 marzo 2020 (estese all’intero territorio nazionale dal D.M. 9 marzo 2020), per
lo spostamento dalla propria residenza, dimora o domicilio”.8
Soluzione che, ad avviso di chi scrive, non risulta depotenziata neppure
successivamente l’emissione dell’ultimo provvedimento normativo in commento, in
considerazione del fatto che il medesimo, entrando in vigore, non sostituisce i
precedenti, semmai li integra appieno.

8 A.SCARPA – G.A. CHIESI, Riunione assembleare, comunicazioni e bacheca. L’ipotesi dell’assemblea in
videoconferenza, Isole24ore, Aprile 2020)

                                                15                                Libricondominio
Parte 6 — Attenzione alle riunioni private
                                                                           CHIAVE DI LETTURA:
                          Il buon senso c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune
                                                                                      (Manzoni)
                                            ***
Il Decreto-legge nr 33 del 16 maggio 2020, rubricato “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha vietato le riunioni in
luoghi pubblici e aperti al pubblico e consentito le riunioni in luoghi privati, facendo
salvo il mantenimento delle distanze tra i partecipanti (cfr, articolo, 1 comma 9 e 10).
In ambito condominiale, la disposizione appare di difficile attuazione, anche laddove si
voglia aderire alla tesi per cui il concetto di riunione possa sposarsi con quello di
assemblea (che, altro non sarebbe, che una riunione tra soggetti legittimati a
parteciparvi per discutere o deliberare su affari di interesse comune o collettivo).
Ora, ammesso in ipotesi che la disposizione in commento possa astrattamente
autorizzare l’amministratore alla convocazione delle assemblee condominiali
sembrano assai gravose, non solo dal punto di vista economico, le conseguenze per
darne efficace applicazione.
Ecco, di seguito, alcune esemplificazioni.
Il primo limite che si ravvisa nella norma riguarda la sua contestualizzazione
rispetto alla stessa normativa previgente. Rimangono in essere i divieti degli
assembramenti. Sono ancora in essere le “alte” raccomandazioni - contenute nei
primi atti governativi - per evitare che persone ricadenti nelle fasce deboli possano
prendere parte (figuriamoci, essere invitati a prendere parte) a riunioni di sorta,
seppure in luoghi privati. Le stesse norme che vincolano gli spostamenti dei cittadini
interregionali sono da ritenersi parimenti escluse, nel caso in cui un avente diritto
risieda in un’altra regione del Paese. Per non parlare del caso di un soggetto, tra
partecipanti al condominio, sintomatico o in stato di salute precaria, che non sia in
grado di prendere parte ai lavori personalmente.
Il secondo limite si ravvisa nella ratio che informa la decretazione d’urgenza: la
tutela della salute pubblica. Un valore che ha legittimato, e, ancor oggi, legittima, la
compromissione di altri diritti di rango costituzionale, come, per l’appunto, la libertà di
riunione. Ciò è bastato per far ritenere alla migliore dottrina che una convocazione
assembleare nel periodo di emergenza per coronavirus sia da ritenersi nulla, per
violazione di norme imperative (Scarpa).
Il terzo limite riguarda la fattibilità pratica ed economica di una assemblea
condominiale. Il potere di convocazione spetta all’amministratore, il quale, a tal
punto, dovrà inserire il famigerato “luogo” nell’avviso, ivi precisando che lo stesso
risponda a tutte le condizioni di sicurezza del caso, assumendosi le responsabilità
personali e professionali del caso. Dall’altra parte, il presidente dell’assemblea
dovrà garantire il rispetto di un limite di distanza interpersonale, che, in luogo
privato, appare di difficile determinazione pratica, specie nell’ambito di una
discussione tra condòmini, talvolta accesa e imprevedibile nella sua variopinta
dinamica.
In fin dei conti, con i dovuti distinguo di sorta, si potrebbe aprire per
l’amministratore lo stesso dibattito preesistente sulle responsabilità del datore di
lavoro nei confronti dei propri dipendenti, in caso in cui di contagio da COVID 19
                                             16                               Libricondominio
sia avvenuto nel luogo di lavoro. Il “Decreto Cura Italia”, infatti, considera il
contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un infortunio meritevole, in
quanto tale, di ricevere la copertura assicurativa Inail. Il datore di lavoro, pertanto,
viene potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai
sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla
violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure
necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del
lavoratore. E’ cero che si tratta di estremizzazioni concettuali, di natura teorica,
ma la realtà ci ha, più volte, sorpresi perché è in grado di superare di lunga la
stessa immaginazione dei più.
Il DL 16 maggio 2020, nella sua precarietà contenutistica rispetto il concetto di
“riunioni private”, allora, avvalora a maggior ragione la necessità di ricorrere,
ove necessario, all’assemblea a distanza.
La riunione privata potrebbe, al limite, essere anche mista. Vale a dire potrebbe
coinvolgere, nello stesso luogo fisico, non più di tre soggetti, quali
l’amministratore, il presidente e lo stesso segretario, a cui andrebbe rimessa una
sorta di “cabina di regia”, laddove si decida di non ricorrere ad una assemblea
puramente telematica.
Allo stato, l’assemblea a distanza, pare l’unico strumento in grado di garantire la
serena partecipazione di tutti gli aventi diritto e la bidirezionalità nei lavori. La tele
assemblea sembra essere l’unica valida e concreta alternativa, non solo economica,
per supplire ai limiti normativi preesistenti e garantire l’effettiva tutela degli interessi
dei condòmini, se non dello stesso amministratore e del presidente dell’assemblea.

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Parte 7 — L’Assemblea telematica
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Come visto sopra, de iure condendo, nessuna norma della legislazione emergenziale
legata all'epidemia da COVID-19 ha pensato di introdurre modalità semplificate di
svolgimento “specifico” delle assemblee condominiali. Il mondo condominiale è
riuscito a lucrare solo una FAQ.
Nondimeno, appare opportuno valutare se la normativa del Codice civile
preesistente, de iure condito, sia ostativa alla convocazione di un’assemblea
telematica.
Già, in tempi non sospetti, alcuni autori si erano interrogati sulla fattibilità delle
assemblee telematiche, dando riscontro positivo9.
Ritornando, tuttavia, all’attuale contestualizzazione normativa e temporale, sono
almeno quattro gli articoli che dobbiamo esaminare. L’articolo 1136, comma 6, codice
civile, nella parte in cui dispone che “L’assemblea non può deliberare, se non consta
che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”; l’articolo (ii) 66, comma
3, delle disposizioni di attuazione al codice civile, laddove precisa che “L’avviso di
convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere
comunicato almeno cinque gironi prima della data fissata per l’adunanza in prima
convocazione […] e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione”.
Entrambe, le disposizioni sono dichiarate inderogabili dal combinato disposto di cui
all’articolo 1138 (iii) Codice civile e dall’articolo 72 delle (iv) disposizioni di attuazione
al codice civile.
Ciò premesso, l’inderogabilità delle norme prescritta dal codice va proiettata in
ragione al procedimento di convocazione e alla funzione essenziale che essa è
chiamata a svolgere: vale a dire garantire a tutti gli aventi diritto stesse condizioni per
partecipare all’adunanza10. D’altronde, la stessa dottrina11 afferma con costanza che
9  MEO I. , Convocazione dell’assemblea condominiale ed introduzione delle nuove tecnologie, Opinioni
Condominio, Immobili & proprietà 11/2011, secondo cui: A questo punto è lecito chiedersi se è possibile
partecipare ad una assemblea condominiale mediante il sistema della video-conconferenza. Tale eventualità
sarebbe concretamente fattibile, dal punto di vista tecnologico, solo se il condomino dislocato in un altro luogo,
sia in possesso di una connessione internet a banda larga ed una web-cam (5). Mentre per considerare valida
la partecipazione è necessario che venga comunque garantito il principio di parità di trattamento rispetto agli
altri condomini assicurando la medesima facoltà di intervento e votazione dei punti all’ordine del giorno ed
inoltre sia consentito, al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione […]”.
10 Scarpa: Beninteso, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come l’espressione del

voto per corrispondenza o in via elettronica, potrebbero essere validamente consentiti dal regolamento di
condominio, in quanto l’inderogabilità assoluta dell’art. 1136 codice civile e degli articoli 66 e 67 disp. att.
codice civile (articolo 1138, quarto comma, codice civile ed articolo 72 disp. att. codice civile) va spiegata
come riferita unicamente alla impossibilità di incidere sulla composizione dell'assemblea, cui devono
partecipare tutti i condomini, ovvero sulle regole della collegialità, che tutelano le minoranze con garanzie
indisponibili anche da parte degli interessati (op. cit)
10 D'Urso, "Il termine di convocazione delle assemblee condominiali",Rass. Equocanone 1991,
11 Frigerio, Sul termine di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea della comunione, Nuova

giur. civ. comm. 1993, I, 548; Izzo, "Avviso di convocazione all'assemblea valido se inserito nella cassetta
postale",Immob. & diritto 2006, 10, 28. Zerilli, Sul problema della decorrenza del termine di comunicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ex art. 66, 3° comma, disp. att. del cod. civ.", Arch.
loc. e cond. 1986, 111

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l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione possa essere derogato dal regolamento
condominiale semmai disponga delle condizioni migliorative al postulato di cui
innanzi.
Il minimum imperativo che governa l'assemblea dei partecipanti alle comunioni di
godimento è dato soltanto dall'osservanza del metodo collegiale (la cui funzione
consiste nel rendere possibile un'assunzione ponderata delle deliberazioni,
soddisfacendo l'esigenza che dal confronto dialettico del dibattito assembleare tra i
condomini discendano decisioni meditate) e delle regole che presidiano le
procedure assembleari, previste nell'esclusivo interesse della minoranza12
In altri termini, risulta possibile prevedere in sede regolamentare un margine
temporale più ampio ai cinque giorni “codicistici”, prefissati tra la data indicata
nell’avviso di convocazione e quella precisata nella prima assemblea: ciò può
avvenire, per esempio, tenendo presente gli impegni professionali e lavorativi dei
condomini, per cui sia opportuno che l'invito giunga con un notevole anticipo rispetto
alla riunione, o considerando l'importanza delle questioni da trattare in assemblea,
che richiedano un'adeguata preparazione (con eventuale raccolta di pareri tecnici,
indagini esplorative, preventivi di spesa, e quant'altro).
Ciò posto, dobbiamo ritenere che i contenuti dell’avviso di convocazione elencati
dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile siano posti come
inderogabili in funzione delle garanzie che essi devono assolvere e non in
ragione di aspetti formali di sorta.
Rispetto, ad esempio, il concetto di luogo la giurisprudenza di legittimità ha offerto
una interpretazione del termine dinamica e non statica, cioè fine a sé stante.
La legge, infatti, non dispone nulla circa il luogo di svolgimento dell'assemblea,
sicché, in difetto di disposizioni specifiche del regolamento, la determinazione viene
rimessa alla discrezionalità dell'amministratore, secondo il buon senso e criteri di
opportunità.
Tra l’altro, nel condominio l’accezione del luogo è relativa, siccome non è prefissata,
in quanto regola, come nel diritto societario13 o in ambito associativo (a fronte dei
rispettivi statuti).
Il luogo del condominio, ad esempio, ai fini della notificazione di atti giudiziari viene
fatto coincidere con il domicilio dell’amministratore (Corte di Cassazione 2 agosto
2005, n. 16141; conforme 11 dicembre 1993, n. 12208).
Manca, così, nella regolamentazione normativa dell’assemblea di condominio, una
disposizione equivalente all’articolo 2363 codice civile, che, per le società di capitali,
prevede espressamente che l'assemblea debba essere convocata nel comune dove ha
sede la società, se lo statuto non dispone diversamente; il che dà luogo alla
illegittimità della convocazione dell'assemblea in un comune diverso da quello ove si
trova la sede sociale, benché distante pochi chilometri e facilmente raggiungibile
senza aggravi di costi (Cassazione civile 17 gennaio 2007, n. 1034).

12Fragali  M., La comunione, in Tratt. di dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, 1, Milano, 1973, 22 e ss..
13 Nella regolamentazione normativa dell’assemblea di condominio non sussiste una disposizione equivalente
all’art. 2363 codice civile, che, per le società di capitali, prevede espressamente che l'assemblea debba
essere convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente; il che dà
luogo alla illegittimità della convocazione dell'assemblea in un comune diverso da quello ove si trova la sede
sociale, benché distante pochi chilometri e facilmente raggiungibile senza aggravi di costi (Cass. 17 gennaio
2007, n. 1034).

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