CCL FFS CCL FFS Cargo - Info SEV 2021 - SEV-Online

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Info SEV 2021

CCL FFS
CCL FFS Cargo
Le tue condizioni di impiego.
UNA GUIDA PER I COLLABORATORI E
     LE COLLABORATRICI DELLE FFS

    CCL FFS / FFS CARGO 2019 E ALTRE BASI DELLE CONDIZIONI D’IM-
    PIEGO E DI LAVORO ALLE FFS, RICAPITOLATE DAL SEV

    Gentile collega, caro collega,

    in questo periodo di pandemia, il SEV si è impegnato a fondo per prolun-
    gare la durata dei contratti collettivi di lavoro (CCL) di FFS e FFS Cargo,
    entrati in vigore il 1° maggio 2019. Il CCL FFS è ora valido almeno sino a
    fine aprile 2025 e quello di FFS Cargo sino a fine dicembre 2023.
        Questi prolungamenti sono molto preziosi, in quanto offrono alle e ai
    dipendenti stabilità e sicurezza in particolare perché implicano la protezio-
    ne dai licenziamenti per motivi di ordine economico.
        In questo opuscolo sono raccolte le principali disposizioni del CCL FFS
    / FFS Cargo, dalle facilitazioni di viaggio per il personale (FVP), ai «modelli
    del futuro» (pensionamento anticipato e modelli di durata del lavoro), alla
    cassa pensioni FFS. Esso riporta anche utili informazioni sul SEV e sul suo
    funzionamento, come pure sulle Commissioni del personale.
        La guida non è esaustiva e non può rispondere a tutti gli interrogativi.
    Per questa ragione sono menzionate le raccolte dei regolamenti e le di-
    sposizioni e prescrizioni che possono essere consultate sul posto di lavoro
    e sull’intranet delle FFS.
        Il SEV è a disposizione dei suoi membri per informazioni e consigli. Gli
    indirizzi del segretariato centrale e dei segretariati regionali sono riportati
    alle pagine 82 e segg.
    L’indirizzo Internet è: www.sev-online.ch
    Facebook: @verkehrsgewerkschaft

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Ti invitiamo anche a scaricare l’intero testo del CCL dal nostro sito web:       INDICE
www.sev-online.ch/ccl-ffs
     Questo è il tuo CCL, e il risultato non sarebbe stato così buono senza
la presenza attiva dei membri del SEV durante le trattative.                    SALARIO, ASSEGNI, INDENNITÀ, FACILITAZIONI DI VIAGGIO    7
     Non hai ancora aderito al nostro sindacato? Fallo subito! Quanto più       Salario                                                  8
saremo numerosi, tanto più saremo forti. Sei tu a decidere! Iscriviti al sito   Indennità, assegni e rimborso spese                     12
www.sev-online.ch/adesione                                                      Facilitazioni di viaggio per il personale FVP           24

                                                                                CENTRO DEL MERCATO DEL LAVORO                           29
    Alcuni passaggi sono sottolineati e scritti in rosso per evidenziare le
modifiche rispetto all’opuscolo «INFO SEV 2019». Le modifiche rispetto          TEMPO DI LAVORO, CONGEDI, VACANZE                       35
all’edizione 2020 sono marcate in blu.                                          Tempo di lavoro                                         36
                                                                                Vacanze                                                 52
                                                                                Congedi                                                 55
    Comunicazione SEV, giugno 2021
                                                                                MODELLI DI PENSIONAMENTO
                                                                                E MODELLO DI DURATA DELLA VITA ATTIVA                   61

                                                                                ASSICURAZIONI SOCIALI                                   67

                                                                                LE COMMISSIONI DEL PERSONALE FFS                        75

                                                                                INFORMAZIONI SUL SEV                                    79
                                                                                Indirizzi importanti                                    82

4                                                                                                                                        5
SALARIO
         ASSEGNI
       INDENNITÀ
    FACILITAZIONI
      DI VIAGGIO
6               7
SALARIO                                                                        EVOLUZIONE SALARIALE
                                                                                   CCL, art. 84
PRINCIPIO                                                                          Ogni anno, il 1° maggio, si procede agli adeguamenti individuali del salario.
CCL, art. 80                                                                          L’aumento del salario dal valore di base a quello massimo non do-
Il salario è conforme alle esigenze imposte dalla funzione, all’esperienza di      vrebbe superare 20 anni, a condizione che le esigenze per il posto siano
cui si può trarre profitto e adeguato alle prestazioni fornite.                    soddisfatte.
                                                                                      Il salario individuale evolve in funzione
VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE                                                         • del livello di esigenze,
CCL, art. 81                                                                       • della sua posizione nel corrispondente spettro,
Ogni funzione è attribuita a un livello di esigenze in base a un sistema           • del giudizio complessivo della valutazione del personale e
sommario.                                                                          • della somma pattuita annualmente fra le parti contraenti per gli au-
   Il livello di esigenze è stabilito sulla base di una procedura di valutazio-       menti individuali del salario. Questa somma viene riartita fra gli aventi
ne analitica congiuntamente riconosciuta tra i partner contrattuali.                  diritto con un rapporto stabilito.

SPETTRI SALARIALI                                                                  QUOTA DI PRESTAZIONI UNICA
CCL, art. 82                                                                       CCL, art. 85
Per ciascun livello di esigenze, uno spettro salariale definisce il corrispon-     In caso di prestazione superiore alla media, può essere versata una quota
dente valore di base e quello massimo per i salari.                                di prestazioni unica. La quota di prestazione «una tantum» viene versata
    Il salario deve situarsi all’interno dello spettro salariale corrispondente.   in funzione del grado d’occupazione medio registrato durante l’intero anno
    Restano riservati i salari iniziali secondo la cifra 85 CCL.                   di valutazione.
    I valori di base e i valori massimi per gli spettri salariali sono concorda-
ti con le associazioni che hanno sottoscritto il contratto.
    Il limite massimo di 145% viene aumentato in tre passaggi, ogni volta
dello 0,4%. Gli aumenti avvengono annualmente il 1° maggio, per la prima
volta al 1° maggio 2019.

CONVENZIONE SUL SALARIO
CCL, art. 83
All’entrata nelle FFS, oppure al cambio di funzione o del livello di esigenze,
il salario verrà concordato congiuntamente in un colloquio nell’ambito del
corrispondente spettro salariale e verrà mostrata la possibile evoluzione
del salario. La formazione e l’esperienza utile della candidata o del candi-
dato, come pure il confronto interno ed esterno, ne costituiscono la base.

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SCALA SALARIALE DI BASE DAL 1° MAGGIO 2021                                       PASSAGGIO A UN LIVELLO DI ESIGENZE INFERIORE
                                                                                 CCL, art. 87
livello di       valore di       valore     valore di base   valore massimo      Al passaggio a un livello di esigenze inferiore, il salario concordato con-
esigenze             base      massimo        macchinisti        macchinisti     giuntamente nel quadro del nuovo livello di esigenze.
A                  41 280        58 502                                               Se il cambiamento avviene nell’ambito o in vista di modifiche apportate
B                  42 959        63 041                                          all’organizzazione aziendale e il salario del momento è più elevato del
C                  46 395        68 083                                          valore massimo del nuovo spettro salariale, la differenza sarà concessa a
                                                                                 titolo di importo garantito.
D                  50 221        73 697
                                                                                      In caso di aumenti salariali, l’importo garantito viene ridotto o soppresso.
E                 54 490         79 963             58 607            86 004
                                                                                      Se, trascorsi due anni di garanzia, la persona non ha ancora compiuto
F                  59 257        86 958             63 481            93 156     58 anni, viene soppresso l’importo di garanzia che, con il salario, oltrepas-
G                  64 591        94 786             70 355           103 244     sa CHF 100 000.–
H                  70 566       103 554             74 908           109 925
I                  77 270       113 392             81 567            119 697    TRATTAMENTO DELLE GARANZIE IN CASO DI CAMBIAMENTI DI FUN-
J                 84 804        124 448                                          ZIONE E MODIFICHE DEL GRADO D’OCCUPAZIONE
K                  93 283       136 889                                          CCL, art. 105
L                102 846        150 924                                          Le garanzie di tutti i tipi
M                 113 644       166 769                                          • saranno versate nell’odierna misura se il grado d’occupazione sarà
N                 125 861       184 697                                             aumentato;
O                 139 706       205 015                                          • saranno decurtate, se il grado d’occupazione sarà ridotto;
                                                                                 • saranno decurtate o abolite, se il salario sarà aumentato in seguito a
SALARIO INIZIALE AL DI SOTTO DEL VALORE DI BASE                                     un aumento generale di salario o alla classificazione del posto a un
CCL, art. 86                                                                        livello superiore;
I salari iniziali inferiori al valore di base corrispondente sono permessi       • possono essere abolite, decurtate o integrate nel salario se in relazio-
se l’assunzione avviene entro due anni dalla conclusione di un tirocinio            ne a un cambiamento volontario del posto di lavoro il salario dev’essere
professionale o di una formazione equivalente.                                      nuovamente pattuito.
    Le fasi di avvicinamento del salario al valore di base avvengono ogni
volta il 1° maggio e sono concordate in maniera vincolante con la colla-
boratrice o il collaboratore al momento dell’assunzione. L’evoluzione del
salario dev’essere pianificata in modo che il valore di base venga raggiunto
al più tardi alla terza trattativa salariale di maggio dopo la conclusione del
tirocinio professionale o con la seconda trattativa salariale con valutazio-
ne del personale con incidenze sul salario.

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INDENNITÀ, ASSEGNI E RIMBORSO SPESE                                             COMUNI CON DIRITTO ALL’ASSEGNO REGIONALE
                                                                                 (altri comuni livello 0)

ASSEGNO REGIONALE (PRIMA INDENNITÀ DI RESIDENZA)                                 Regione               Livello   Regione           Livello
CCL FFS, art. 91
Per tener conto del mercato regionale del lavoro, le FFS versano un’inden-
nità regionale nei casi definiti al capoverso 3.                                 REGIONE DI BASILEA
     L’entità dell’indennità regionale dipende dal luogo di lavoro. Deter-       Basilea                   1     Birsfelden           1
minante è il Comune politico del luogo di lavoro, a meno che determinati         Münchenstein              1     Muttenz              1
luoghi di lavoro non siano classificati in modo particolare.                     Pratteln                  1
     Le parti contraenti definiscono i Comuni e i luoghi di lavoro che danno
diritto all’indennità regionale, nonché la loro classificazione.
     Qualora sussista il diritto all’indennità regionale, le persone impiegate   REGIONE DI BERNA
a tempo pieno beneficiano dei seguenti importi:                                  Berna                     1     Ittigen              1
• Livello 1: CHF 3000.– l’anno;                                                  Köniz                     1     Münchenbuchsee       1
• Livello 2: CHF 4800.– l’anno.                                                  Muri bei Bern             1     Ostermundigen        1
     Se il diritto dovesse cambiare nel corso di un mese, l’indennità sarà       Urtenen-Schönbühl         1     Zollikofen           1
adeguata per il primo giorno del mese successivo.

Livello   Regioni                    Importo        Importo     Tasso orario     REGIONE LOSANNA–GINEVRA
                                  annuo CHF     mensile CHF     CHF (1/2221)     Carouge (GE)              2     Denges               1
                                                      (1/13)                     Ginevra                   2     Gland                1
1         Basilea, Berna,              3 000          230.75             1.35    Lancy                     2     Losanna              1
          Zurigo, comuni la-                                                     Le Grand-Saconnex         2     Meyrin               2
          custri tra Ginevra                                                     Morges                    1     Nyon                 1
          e Losanna                                                              Pully                     1     Renens (VD)          1
2         città di Zurigo,             4 800          369.25             2.16    Vernier                   2     Comuni lacustri      1
          Ginevra e comuni                                                                                       Losanna-Ginevra
          limitrofi

12                                                                                                                                           13
REGIONE LIMMATTAL ZH/AG                                  Stäfa                               1     Thalwil                            1
                                                         Uetikon am See                      1     Uster                              1

Baden                     1   Dietikon               1   Volketswil                          1     Wädenswil                          1

Geroldswil                1   Killwangen             1   Wallisellen                         1     Wangen-Brüttisellen                1

Neuenhof                  1   Oberengstringen        1   Wetzikon (ZH)                       1     Winkel                             1

Oetwil an der Limmat      1   Schlieren              1   Winterthur                          1     Zollikon                           1

Spreitenbach              1   Unterengstringen       1   Zurigo                              2

Urdorf                    1   Weinigen (ZH)          1
                                                         REGIONE DI ZUGO
Wettingen                 1   Würenlos               1

                                                         Baar                                1     Cham                               1
                                                         Steinhausen                         1     Zugo                               1
REGIONE ZURIGO E LAGO
Bachenbülach              1   Bassersdorf            1
Brütten                   1   Bülach                 1   ASSEGNI FAMILIARI
Dielsdorf                 1   Dietlikon              1   CCL, art. 93
Dübendorf                 1   Embrach                1   Gli assegni familiari sono conformi alla legge. Alle FFS, per gli assegni per
Erlenbach (ZH)            1   Herrliberg             1   i figli e per gli assegni di formazione si applicano i seguenti importi minimi:
Hombrechtikon             1   Horgen                 1
                                                         • per un figlio per il quale si abbia diritto agli assegni CHF 3840.– l’anno;
                                                         • per ogni altro figlio che non ha ancora compiuto i 16 anni e per il quale
Illnau-Effretikon         1   Kilchberg (ZH)         1
                                                              si abbia diritto agli assegni, nonché per i figli inabili a esercitare un’at-
Kloten                    2   Küsnacht (ZH)          1
                                                              tività lucrativa CHF 2460.– l’anno;
Lindau                    1   Lufingen               1
                                                         • dal secondo figlio per il quale si abbia diritto agli assegni, per i figli in
Männedorf                 1   Meilen                 1
                                                              formazione fino al compimento del 25° anno di età CHF 3000.– l’anno.
Niederglatt               1   Niederhasli            1
                                                         Sono versati soltanto assegni familiari interi.
Nürensdorf                1   Oberembrach            1
Oberglatt                 1   Oberrieden             1
                                                         PREMIO DI FEDELTÀ
Opfikon                   1   Pfäffikon              1   CCL, art. 94
Pfungen                   1   Rapperswil Jona (SG)   1   Alle collaboratrici e ai collaboratori viene assegnato un premio di fedeltà
Regensdorf                1   Richterswil            1   nella misura seguente:
Rümlang                   1   Rüschlikon             1   • dopo che siano trascorsi 7 o 15 anni dall’assunzione, un premio in
Schwerzenbach             1   Seegräben              1       ragione di 1⁄48 del salario annuo;
                                                         • dopo 20 anni, un premio nella misura di 1⁄24 del salario annuo;

14                                                                                                                                        15
•   poi, sempre dopo altri cinque anni, 1⁄12 del salario annuo.                  CCL, appendice 7, art. 2
    È considerato salario annuo quello che fa stato, compresa la «garanzia       L’indennità per lavoro notturno dovuta in conformità con la cifra 95 CCL
2011», il giorno della maturazione del premio (senza indennità regionale e       viene corrisposta per i turni di lavoro eseguiti fra le ore 20 e le ore 6 e, il
altri importi garantiti).                                                        sabato, a partire dalle ore 18. Determinante è il momento in cui si comincia
    Sono computabili gli anni di impiego nell’azienda; se c’è stata un’inter-    effettivamente a lavorare e quello in cui il lavoro è effettivamente con-
ruzione, si computano solo se la stessa non si è protratta per più di dieci      cluso. Se le pause durano più di tre ore, il diritto all’indennità per lavoro
anni. Sono computabili anche gli anni d’impiego trascorsi in una società         notturno durante le pause è limitato a tre ore.
affiliata alla quale le FFS o la FFS Cargo partecipano almeno nella misura
del 50%.                                                                         CCL, appendice 7, art. 4
    Il periodo di tirocinio non è calcolato. Lo si può computare per le colla-   L’indennità per lavoro domenicale versata in virtù della cifra 95 CCL è
boratrici e i collaboratori che il 1° gennaio 2001 avevano almeno sette anni     pagata per il tempo di lavoro effettivamente svolto tra le ore 0 e le 24 la
di impiego presso l’azienda (tirocinio compreso).                                domenica e durante nove giorni festivi definiti sul luogo di lavoro concor-
    Si può beneficiare del premio di fedeltà, interamente o in parte, sotto      dato contrattualmente.
forma di tempo libero.
    Qualora il rapporto di lavoro venga sciolto, non sussiste alcun diritto a    *REGOLE CONCERNENTI LE INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO
una quota proporzionale del premio di fedeltà.                                   E DOMENICALE DEL PERSONALE D’ESERCIZIO E DEL PERSONALE
    Qualora il rapporto di lavoro venga adattato con parziale soppressione       AMMINISTRATIVO:
di una quota di salario, non sussiste alcun diritto a una quota proporziona-     CCL, appendice 7, art. 2 a 5
le del premio di fedeltà; fanno eccezione i casi di inidoneità medica.           Si computano le ore e i minuti effettivi. Non è versata nessuna indennità:
                                                                                 a. per i supplementi di tempo di qualsiasi genere;
INDENNITÀ PER LAVORO DOMENICALE E NOTTURNO DEL PERSO-                            b. per la partecipazione o la collaborazione a corsi e qualora si venga
NALE D’ESERCIZIO*                                                                delegati a manifestazioni senza prestazione lavorativa (incluso il tempo di
CCL, art. 95                                                                     viaggio.
Per i lavori compiuti di notte, la domenica o durante nove giorni festivi
definiti, viene corrisposta un’indennità.                                        INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO E DOMENICALE DEL PERSO-
    Per il servizio prestato la notte essa ammonta a CHF 6.– l’ora.              NALE AMMINISTRATIVO*
    L’indennità per lavoro domenicale ammonta a CHF 16.– l’ora.                  CCL art. 96
I nove giorni festivi ai sensi del capoverso 1 sono stabiliti nel quadro della   Per il lavoro svolto di notte, la domenica, nei giorni festivi federali e nei
partecipazione aziendale e indicati in una disposizione esecutiva.               giorni festivi cantonali, alle collaboratrici e ai collaboratori del servizio
                                                                                 amministrativo viene corrisposta un’indennità a norma dell’articolo 2
                                                                                 capoverso 1 lettera b LL sulla base dei tassi seguenti.
                                                                                 Per il lavoro notturno dalle ore 23.00 alle ore 6.00 viene versato un sup-
                                                                                 plemento salariale del 25%.

16                                                                                                                                                               17
Per il lavoro domenicale e nei giorni festivi dalle ore 0.00 alle ore 24.00     •   proposte intese ad apportare miglioramenti;
viene versato a un supplemento salariale del 50%.                               •   il conseguimento o il superamento degli obiettivi di vendita fissati per il
I giorni festivi cantonali secondo il capoverso 1 vengono resi noti in una          traffico viaggiatori;
disposizione esecutiva.                                                         •   l’attività svolta in veste di formatrice o formatore;
                                                                                •   prestazioni eccezionali.
CCL, appendice 7, art. 3 e 5
L’indennità per lavoro notturno viene corrisposta per la fascia oraria tra le   INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PICCHETTO E PER INTERVENTI AL DI
ore 23.00 e le ore 6.00 in conformità con la cifra 96 del CCL. L’indennità      FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO
per lavoro domenicale viene corrisposta per la fascia oraria tra le ore 0.00    CCL appendice 7, art. 11
e le ore 24.00 in conformità con la cifra 96 del CCL. Regola concernente        In linea di principio, per il servizio di picchetto viene concesso un supple-
le indennità per lavoro notturno e per lavoro domenicale: determinante è        mento di tempo. Le condizioni per un indennizzo parziale in contanti della
il tempo di lavoro disposto dal datore di lavoro ed effettivamente prestato,    compensazione in tempo sono disciplinate nel quadro della partecipazione
ma senza le pause. Nel caso di impieghi in funzioni del servizio dell’eser-     aziendale.
cizio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 OLDL, i supplementi di tempo per          Nel caso di pagamento del supplemento di tempo, per l’indennizzo in
lavoro noturno sono corrisposti secondo l’appendice 7, cifra 2 (vedi in alto)   contanti delle collaboratrici e dei collaboratori che rilevano il tempo di
e i supplementi di tempo per lavoro domenicale sono corrisposti secondo         lavoro si applicano i seguenti tassi:
la cifra 4 (vedi in alto).                                                      • per ogni minuto CHF 0.64;
                                                                                • per ogni ora CHF 38.40.
INDENNITÀ PER LAVORO ALL’ESTERO DEL PERSONALE DI LOCO-                               Alle collaboratrici e ai collaboratori senza rilievo del tempo di lavoro
MOTIVA                                                                          viene corrisposta per ogni settimana o per sette giorni una somma for-
I macchinisti che lavorano all’estero ricevono una indennità.                   fetaria di CHF 500.– per il servizio di picchetto con grado di disponibilità
    A secondo del raggio di impiego ricevono un’indennità intera di 5000        «elevato» e «normale» o CHF 250.– per quello con grado di disponibilità
franchi l’anno, oppure una mezza indennità (2500 franchi); in caso di           «limitato».
importi di passaggio oltre 100 000 franchi fino al massimo 105 000 franchi,
rispettivamente 102 500 franchi.                                                Regolamenti FFS, K 133.1
                                                                                SERVIZIO DI PICCHETTO CON GRADO DI DISPONIBILITÀ ELEVATO
INDENNITÀ VERSATE SOTTO FORMA DI PREMI E RICOMPENSE PER                         Condizioni: attesa in un raggio definito affinché in caso d’allarme sia pos-
PRESTAZIONI PARTICOLARI                                                         sibile un intervento immediato sul posto (entro ca. 3 fino a 15 minuti).
CCL art. 98                                                                         Compensazione in tempo:
Possono essere pagati premi o versate ricompense, a meno che non si             • tra le ore 07.00 e le ore 17.00: 21 minuti all’ora;
scelga un’altra forma di compensazione, per:                                    • tra le ore 17.00 e le ore 07.00: 6,5 minuti all’ora.
• l’assunzione temporanea di una funzione i cui requisiti sono chiara-
   mente superiori;

18                                                                                                                                                           19
SERVIZIO DI PICCHETTO CON GRADO DI DISPONIBILITÀ NORMALE                         sia necessario lasciare il domicilio per intraprendere il lavoro, si applica il
Condizioni: allarme telefonico cellulare o pager (se del caso conferma           capo­verso 3.
entro 15 minuti); attesa in un raggio definito caso per caso; intervento sul          I membri dell’organizzazione di milizia della Difesa dell’impresa hanno
posto se necessario.                                                             diritto globalmente per un anno civile (in sostituzione dell’indennità in caso
    Compensazione in tempo:                                                      di interventi effettivi) a CHF 500.–.
• tra le ore 07.00 e le ore 17.00: 19 minuti all’ora,                                 Le collaboratrici e i collaboratori che intraprendono volontariamente il
• tra le ore 17.00 e le ore 07.00: 6 minuti all’ora.                             lavoro al di fuori del proprio domicilio per eliminare perturbazioni d’eserci-
                                                                                 zio o le conseguenze provocate da cause di forza maggiore hanno diritto a
SERVIZIO DI PICCHETTO CON GRADO DI DISPONIBILITÀ MEDIO                           un’indennità di CHF 90.– per intervento.
    Condizioni: allarme telefonico, cellulare o pager, conferma entro 15
minuti; in linea di massima nessun raggio di attesa definito e nessun            ALTRE INDENNITÀ
intervento sul posto.                                                            CCL, art. 97
    Compensazione in tempo:                                                      L’impiego di un’assistente clienti o un assistente clienti in qualità di capo
    per un turno di picchetto di una settimana (7 giorni) 392 minuti. I giorni   assistenza clienti è compensato con un’indennità; i dettagli sono regola-
singoli possono essere cumulati in una settimana di picchetto. In caso di        mentati a parte.
meno di sette giorni consecutivi, per ogni turno di picchetto viene conces-          Per il servizio di picchetto o per altri impedimenti al tempo libero pos-
so un supplemento di tempo di 56 minuti.                                         sono essere concessi supplementi di tempo o corri­sposte indennità.
                                                                                     Per i lavori eseguiti in condizioni difficili possono essere versate inden-
SERVIZIO DI PICCHETTO CON GRADO DI DISPONIBILITÀ LIMITATO                        nità, in modo particolare per
(«LEGGERO»)                                                                      • aggravamenti particolari delle condizioni di lavoro. Essi sono rego-
Condizione: intervento occasionale, al più tardi 6 ore dopo l’allarme.               lamentati nel quadro della partecipazione aziendale, in funzione del
    Compensazione in tempo:                                                          settore. Eventuali indennizzi sono disciplinati con le parti che hanno
    viene disciplinata caso per caso dalla direzione della DG; per un turno          sottoscritto il contratto in un accordo particolare;
di picchetto di una settimana (7 notti e sabato/domenica) ammonta a              • lavori da compiere in galleria.
242 minuti (1/4 della compensazione in tempo del servizio di picchetto
normale).                                                                        RIMBORSO DELLE SPESE
                                                                                 CCL, appendice 7, art. 6
INDENNITÀ PER IMPIEGHI STRAORDINARI                                              Qualora si venga impiegati professionalmente fuori del luogo di lavoro
CCL, appendice 7, art. 12                                                        concordato contrattualmente, le spese vengono rimborsate sulla base
Le collaboratrici o i collaboratori che si dichiarano disposti a portare         delle seguenti disposizioni.
sempre con sé un telefono cellulare, senza avere l’obbligo d’intraprendere            Se l’impiego fuorivia avviene nel luogo di domicilio, non sussiste alcun
il lavoro in caso di allarme, hanno diritto a un’indennità di CHF 30.– in        diritto al rimborso delle spese.
caso d’impiego presso il domicilio in ragione di un simile allarme. Qualora           Se il luogo d’impiego si trova in un raggio di 15 minuti, comprendente

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il tempo di viaggio dal luogo di lavoro attribuito fino a quello concordato      UTILIZZAZIONE DI VEICOLI PRIVATI PER COMPIERE VIAGGI DI NA-
contrattualmente, non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese ai          TURA PROFESSIONALE
sensi di questa cifra.                                                           CCL, appendice 7, art. 8
     La collaboratrice o il collaboratore che deve consumare a proprie           L’indennità per le corse accordate comporta, per
spese un pasto principale al di fuori del luogo di lavoro può rivendicare le     • le automobili: 70 centesimi per ogni chilometro percorso;
spese effettive dietro presentazione del giustificativo fino a un massimo        • le motociclette e le motociclette leggere: 30 centesimi per ogni chilo-
di CHF 20.–. Come pausa per la ristorazione si computa il tempo effettivo,           metro percorso;
almeno però 30 minuti.                                                           • i ciclomotori (motorini): 20 centesimi per ogni chilometro percorso.
     Per la colazione vengono rimborsate le spese effettive su presentazio-
ne del giustificativo, comunque al massimo CHF 15.–.                             SPESE PER TAXI
     In luogo del rimborso spese secondo i capoversi 4 e 5, il personale         CCL, appendice 7, art. 9
viaggiante riceve per ogni turno di lavoro un’indennità giornaliera forfetaria   Alle collaboratrici e ai collaboratori che terminano il lavoro dopo le ore 22
di CHF 19.–. L’importo viene dimezzato se il turno di lavoro è inferiore alle    o che cominciano a lavorare prima delle ore 5, e che non possono usufruire
cinque ore.                                                                      di nessun mezzo di trasporto adatto per la trasferta dal domicilio al luogo
     In una decisione CCL, è stato concordato che i dipendenti della             di lavoro o vice­versa, sarà rimborsata la metà delle spese sopportate per
maggior parte delle unità organizzative di I-VU (Infrastruttura, disponibi-      prendere un taxi, però al massimo CHF 15.– per corsa.
lità e manutenzione) come pure del settore I-NAT-TC-BIH (manutenzione
Telecom) hanno diritto ad un’indennità giornaliera forfettaria di 19 franchi     RIMBORSO DI SPESE SUPPLEMENTARI
come rimborso spese per i pasti fuori sede.                                      CCL, appendice 7, art. 10
     Per pernottamenti fuorivia, su presentazione del relativo giustificativo,   Le spese supplementari comprendono tutte le spese che sono in diretta
vengono rimborsate le spese effettive di pernottamento e di colazione in         relazione con un impiego lavorativo e che non rientrano nelle cifre pre-
un alloggio di classe media.                                                     cedenti. Si tratta di spese per l’uso di mezzi di trasporto regionali, di taxi,
     In casi motivati, in particolare per i viaggi all’estero, possono essere    altre spese ecc.
rimborsate le spese effettive, su presentazione dei relativi giustificativi.         Queste spese sono rimborsate in funzione dell’onere e su presentazio-
     In casi motivati, in particolare per impieghi fuorivia di lunga durata,     ne del relativo giustificativo.
possono essere concordate regolamentazioni speciali.

CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE PER MOTIVI PROFESSIONALI
CCL, appendice 7, art. 7
Le spese di trasloco sono rimborsate dalle FFS se il trasferimento in un
altro luogo di lavoro è dovuto a motivi d’organizzazione aziendale. In caso
di cambiamento volontario del posto di lavoro, le FFS possono partecipare
alle spese.

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FACILITAZIONI DI VIAGGIO                                                         LE FVP IN BREVE
 PER IL PERSONALE (FVP)                                                           Collaboratrici e      AG FVP Corrisponde all’AG normale, comprese le
                                                                                  collaboratori che            aziende di trasporto urbano. Non vi saranno
                                                                                  lavorano almeno al           più soluzioni particolari per le imprese di
AVENTI DIRITTO                                                                    50% per un’azienda           montagna.
Hanno diritto alle facilitazioni di viaggio collaboratrici e collaboratori,       avente diritto alle
pensionati, coniugi, figli, vedove e vedovi e concubini (anche dello stesso       FVP.                           Collaboratrici e collaboratori possono
sesso).                                                                                                          rinunciare per motivi fscali all’AG FVP. In
                                                                                                                 sostituzione, essi ricevono un abbonamen-
OFFERTA DI BASE                                                                                                  to a ½ prezzo gratuito ed esente da impo-
L’offerta di base è costituita dall’abbonamento generale per collaboratori                                       ste, ma perdono il diritto alle FVP e alla
(AG FVP).                                                                                                        FIP. I famigliari ricevono un abbonamento
     La collaboratrice o il collaboratore che vi rinuncia per motivi fiscali o                                   ½ prezzo normale e perdono anch’essi il
finanziari, riceve gratis un abbonamento metà prezzo per collaboratori che                                       diritto alle offerte FVP e FIP.
dà diritto all’offerta complementare. I suoi famigliari perdono però il diritto   Collaboratrici e     Abb. ½    Abbonamento metà prezzo FVP: per
alle FVP e alla FIP.                                                              collaboratori con un prezzo    collaboratrici e collaboratori che lavorano
     L’offerta complementare prevede una riduzione del 50 percento su             rapporto d’impiego   FVP       per un’azienda avente diritto dal 20 al 49
parte dell’offerta commerciale. Questa contempla almeno l’abbonamento             dal 20 al 49% presso           percento.
metà prezzo FVP per collaboratrici e collaboratori e i loro famigliari, il        un’azienda avente
cambio classe per l’AG-FVP, l’AG-FVP per famigliari e pensionati, la carta        diritto alle FVP.              Dà diritto ad un AG-FVP a tempo parziale.
giornaliera FVP e la carta per più giorni FVP.                                    Famigliari, Pensiona- Abb. ½   I famigliari di titolari di un AG FVP, nonché
     Le singole aziende hanno la facoltà di estendere l’offerta in favore del     ti e loro famigliari  prezzo   i pensionati e i loro famigliari ricevono un
personale, ma non di ridurla.                                                                           FVP      abbonamento ½ prezzo per collaboratori
     È possibile ottenere anche una carta turistica complementare                                                che dà diritto all’offerta complementare
all’AG-FVP al prezzo di CHF 100.                                                                                 FVP.

24                                                                                                                                                               25
OFFERTA COMPLEMENTARE                                                            VALORE FISCALE
                                                                                 La parte privata dell’AG-FVP è dichiarata come componente salariale al
Carte giornaliere FVP       CHF 37.50 in 2ª, 63.50 in 1ª classe
                                                                                 punto 2.3 del certificato di salario. Il valore imponibile corrisponde a quello
Carta per più giorni FVP    CHF 225.– in 2ª, CHF 381.– in 1ª                     commerciale.
(6×)
                                                                                 FORNITURA DI UN AG FVP GRATUITO O
AG FVP per Seniori          CHF 1440.– in 2ª,
                                                                                 A PREZZO RIDOTTO A PENSIONATI
(Pensionati)                CHF 2420.– in 1ª
                                                                                 Le riduzioni di prezzo degli AG FVP sino al 20% per i pensionati non
AG FVP per famigliari       50% dell’AG Plus normale                             devono essere giustificati tramite il certificato di salario. Per collaboratrici
                            (Partner o Familia)                                  e collaboratori che beneficiano di uno sconto maggiore, questa prestazio-
Cambio di classe giornaliero CHF 26.–; CHF 156.– (6×)
                                                                                 ne deve essere dichiarata come rendita di pensionamento sul certificato
FVP
                                                                                 di salario (per esempio, in caso di riduzione del 50%, il 30% deve essere
                                                                                 dichiarato come prestazione monetaria sensibile).
L’AG FVP per la 1ª classe   Livello di esigenze K e superiori (e contratti CO)
                            gratis.                                              FORNITURA DI UN AG FVP GRATUITO O
                            Livello di esigenze D–F (dai 50 anni) e livello      A PREZZO RIDOTTO AI FAMIGLIARI
                            funzionale G–J CHF 280.–.                            In caso di AG FAVP rimesso gratuitamente o a prezzo ridotto al o al coniu-
                            Livello di esigenze A–C e livello funzionale D–F     ge, alla concubina o al concubino, al o alla partner registrata dello stesso
                            (fino a 49 anni) CHF 430.–.                          sesso, ai figli della collaboratrice o del collaboratore attivo o pensionato
AG-FVP A TEMPO PARZIALE                                                          che vivono nella stessa economia domestica, la differenza tra il prezzo
                                                                                 pagato e il prezzo commerciale, deve essere dichiarata come prestazione
Raggio 1 e 2                CHF 1828.– in 2ª classe                              salariale accessoria imponibile alla cifra 2.3 del certificato di salario.
                            CHF 2985.– in 1ª classe

Raggio 3                    CHF 2559.– in 2ª classe
                            CHF 4179.– in 1ª classe

Carta complementare         CHF 100.–
turistica all’AG FVP        (valida 1 anno)
dà diritto alla libera circolazione su Brienz-Rothorn-Bahn, Gornergratbahn,
Jungfraubahnen (JB, WAB, SPB, Harder- und Firstbahn), Ferrovia Monte
Generoso, Transports Montreux–Vevey–Riviera, Mürren–Allmendhubel, Nie-
senbahn, Pilatus-Bahnen, Stanserhorn-Bahn.

26                                                                                                                                                             27
CENTRO DEL
     MERCATO DEL
         LAVORO
28             29
CENTRO DEL MERCATO DEL LAVORO

IN CASO DI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO A CAUSA DI PROGETTI DI                    TERMINE DI DUE ANNI
RIORGANIZZAZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE                                          Per tutte le parti interessate, sarebbe vantaggioso se il riorientamento
CCL FFS, art. 161 a 166 e appendice 8                                            potesse essere concluso il più presto possibile. Per questo motivo, il CCL
CCL FFS Cargo, art. 161 a 164                                                    prevede un termine di due anni. Il superamento di tale termine non può
                                                                                 però costituire un motivo di licenziamento.
CRITERI D’ENTRATA AL CENTRO DEL MERCATO DEL LAVORO
Durante la validità del CCL, FFS e FFS Cargo SA non possono licenziare           ACCORDO DI COLLABORAZIONE
la collaboratrice o il collaboratore che ha perso il posto di lavoro a seguito   (REGOLAMENTAZIONE PER LE SPESE)
di un progetto di riorganizzazione o razionalizzazione, nemmeno in misura        Tra la direzione del nuovo orientamento professionale e la collaboratrice o
parziale, ossia sotto forma di riduzione del grado d’impiego. Questo divieto     il collaboratore viene definito un «accordo di collaborazione» che regola
vale a condizione che il rapporto d’impiego presso FFS o FFS Cargo SA            le caratteristiche principali della collaborazione e le rispettive respon-
duri da almeno quattro anni al momento della soppressione del posto.             sabilità. Questo accordo contempla anche un punto particolare per la
     Se non viene individuata una soluzione adeguata, le FFS offrono la          regolamentazione dei rimborsi spese. Importante: l’accettazione di questa
possibilità di beneficiare del Centro del mercato del lavoro. Al termine         regolamentazione da parte della collaboratrice o del collaboratore è
di una fase di prevenzione, la cui durata è definita in modo vincolante          assolutamente facoltativa. In caso di rifiuto (semplicemente stralciando il
dal CCL in sei mesi, le persone vengono ammesse all’unità organizzati-           passo dall’accordo), il rimborso spese deve avvenire secondo le modalità
va Centro del mercato del lavoro (AMC), istituita a tale scopo. La prassi        previste dal CCL FFS.
delle FFS prevede che collaboratrici e collaboratori con problemi di salute
importanti, come pure coloro che hanno superato i 58 anni di età, seguano        SALARIO DURANTE IL SOGGIORNO AL CENTRO DEL
il processo di riorientamento nella precedente unità organizzativa.              MERCATO DEL LAVORO AMC
     Collaboratrici e collaboratori che al momento della perdita del posto       Nei primi 6 mesi dall’arrivo all’AMC il salario rimane immutato e viene in
di lavoro non avevano ancora lavorato per le FFS o FFS Cargo per almeno          seguito progressivamente ridotto nei due – tre anni successivi, ma non può
quattro anni, hanno diritto unicamente alla fase di prevenzione di sei mesi.     scendere al di sotto del valore massimo del livello di esigenza «C». Nei casi
Viene loro offerta l’opportunità di cercare un posto, sia all’interno sia        di rigore è possibile rinunciare alla riduzione. Questi casi vengono chiariti
all’esterno dell’azienda e in questa fase possono contare su un valido aiuto     con il servizio sociale FFS. La riduzione salariale costituisce una modifica
del loro datore di lavoro. Se questo reimpiego interno non è possibile, FFS      del contratto di lavoro e, se la legittimità dovesse essere contestata, deve
e FFS Cargo hanno la facoltà di disdire il rapporto di lavoro.                   essere comunicata dall’AMC sotto forma di decisione formale. Lo stipendio
                                                                                 determinante per i contributi alla cassa pensioni può essere lasciato al
                                                                                 100% su richiesta del lavoratore o della lavoratrice. L’assicurato attivo può
                                                                                 inoltre aumentare liberamente il suo contributo di risparmio di altri due punti

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percentuali. Questa modifica è possibile ogni anno.                              PIANO D’AZIONE, NUOVO LAVORO ADEGUATO
   Il salario di collaboratrici e collaboratori con obbligo di assistenza e un   Nell’ambito del Centro del mercato del lavoro, con l’interessato/a viene
reddito annuo lordo fino a CHF 120 000.– viene ridotto come segue:               concordato un piano d’azione da attualizzare costantemente. Dato che
• Sei mesi dopo il passaggio al Centro del mercato del lavoro: 95% del           il mancato rispetto di questo piano d’azione può portare a provvedimenti
   salario;                                                                      del diritto del lavoro, viene concesso un periodo di riflessione di tre giorni
• Dopo dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 90% del salario;           lavorativi. La durata di questo periodo può essere prolungata previa una
• Dopo 24 mesi nel Centro del mercato del lavoro: 85% del salario;               tempestiva richiesta. È pure possibile richiedere correzioni e complementi
• Dopo 36 mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del salario.               alle note anche dopo la scadenza di questo periodo di riflessione.
   Collaboratrici e collaboratori senza obbligo di assistenza e un reddito           I criteri per un nuovo lavoro adeguato sono formulati all’art. 7 dell’ap-
annuo lordo fino a CHF 120 000.–:                                                pendice 8, in modo che vi è ancora un certo margine di interpretazione.
• Sei mesi dopo il passaggio al Centro del mercato del lavoro: 90% del           Il nuovo posto non è tuttavia da considerare adeguato se non soddisfa
   salario;                                                                      anche solo uno dei criteri o se la situazione personale non è stata conside-
• Dopo dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 85% del salario;           rata a sufficienza. I criteri sono:
• Dopo 24 mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del salario.               • Le attività future sono adeguate alle attività fino ad allora svolte, alla
   Collaboratrici e collaboratori con obbligo di assistenza e un reddito             formazione, al grado di occupazione, alla lingua e all’età.
annuo lordo superiore a CHF 120 000.–:                                           • Il tragitto per recarsi al lavoro, calcolato dal luogo di domicilio al luogo
• Sei mesi dopo il passaggio al Centro del mercato del lavoro: 90% del               di lavoro, dura al massimo due ore per tragitto.
   salario precedente, ma non meno di CHF 114 000.–;                             • Gli orari di lavoro sono analoghi a quelli dell’attività di provenienza.
• Dopo altri sei mesi nel Centro del mercato del lavoro: 85% del salario
   precedente ma non meno di CHF 108 000.–;                                      CONVENZIONI D’USCITA
• Dopo altri dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del              A seconda della situazione, capita che le FFS propongano alla collabo-
   salario precedente ma non meno di CHF 102 000.–;                              ratrice o al collaboratore una convenzione d’uscita, la cui accettazione è
• Dopo altri dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del              però assolutamente volontaria. Raccomandiamo anche in questo caso di
   salario ma non meno di CHF 96 000.–.                                          chiedere un periodo di riflessione e, prima della firma, richiedere l’assi-
   Collaboratrici e collaboratori senza obbligo di assistenza e un reddito       stenza giuridica professionale SEV.
annuo lordo superiore a CHF 120 000.–:
• Sei mesi dopo il passaggio al Centro del mercato del lavoro: 90% del           PERDITA DEL POSTO DI LAVORO DOPO I 58 ANNI DI ETÀ
   salario precedente ma non meno di CHF 108 000.–;                              Le collaboratrici e i collaboratori che perdono il posto dopo il 58° anni
• Dopo altri sei mesi nel Centro del mercato del lavoro: 80% del salario         d’età, rimangono nella divisione o nel settore centrale, a meno che non
   precedente ma non meno di CHF 102 000.–;                                      possa essere offerto loro un lavoro adeguato. I criteri relativi al posto di
• Dopo altri dodici mesi nel Centro del mercato del lavoro: 70% del sala-        lavoro adeguato sono gli stessi di quelli elencati all’appendice 8, art. 7
   rio precedente ma non meno di CHF 96 000.–.                                   (vedi sopra). Non vi è però alcuna riduzione del salario né un passaggio al
                                                                                 nuovo orientamento professionale (AMC).

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CONSULENZA GIURIDICA TEMPESTIVA
Da parte nostra, consigliamo di contattare l’assistenza giuridica profes-
sionale del SEV prima di firmare qualsiasi documento, in particolare nei
seguenti casi:
• Elaborazione di piani d’azione, direttive, accordi e minacce di licen-
    ziamento corredate da aspettative e condizioni esagerate da parte del
    NOP.
• Incertezza nei confronti di proposte di posti li lavoro a termine oppure
    di più posti di lavoro interni e/o esterni al SEV.
• Incertezza sul rispetto di tutti i criteri per un posto adeguato, oppure
    sull’adeguata considerazione della propria condizione personale.
• L’opportunità di invocare il caso di rigore nei confronti della prospettata
    riduzione salariale.
• Convenzioni di uscita o di formazione ulteriore.
• Modelli di prestito a datori di lavoro esterni alle FFS.
• Qualora dovessero sorgere problemi di salute.

                                                                                    TEMPO
                                                                                DI LAVORO
                                                                                 CONGEDI
                                                                                 VACANZE
34                                                                                      35
TEMPO DI LAVORO                                                                      In caso di cambiamento del grado di occupazione o di stipulazione di
                                                                                  un nuovo contratto di lavoro a tempo parziale occorre definire per iscritto
CCL, art. 49-78 / Appendici 4 e 5                                                 in particolare i seguenti punti:
                                                                                  • grado di occupazione;
CAMPO D’APPLICAZIONE LDL                                                          • modello di lavoro a tempo parziale, per es. riduzione giornaliera del
CCL, Art. 50 / Appendice 4 e 5                                                        tempo di lavoro o giorni liberi supplementari;
Devono essere rispettate le disposizioni della Legge sulla durata del lavoro      • momento di fruizione dei giorni liberi supplementari, per es. a cadenza
(LDL), della Ordinanza concernente la LDL (OLdL) o della Legge sul lavoro             settimanale, mensile o a blocchi;
(LL) nonché le altre disposizioni di legge.                                       • impieghi nel fine settimana nel caso della settimana d’esercizio di
     Il CCL contempla le deroghe convenute secondo l’articolo 21 LDL.                 cinque giorni.
     In un’istruzione interna delle FFS (K 134.1) è stabilito quali collabo-
ratrici e collaboratori sono assoggettati all’appendice 4 (LDL) e quali           TELELAVORO
all’appendice 5 (LL).                                                             CCL, art. 55
                                                                                  Il telelavoro è possibile d’intesa (codecisione) tra il superiore diretto e la
SETTIMANA DI CINQUE GIORNI                                                        singola collaboratrice o il singolo collaboratore.
CCL, art. 52
Vige in linea di principio la settimana di cinque giorni. Per le collaboratrici   CONTO DEL TEMPO PERSONALE
e i collaboratori assoggettati alla LDL si distingue tra la settimana d’eser-     Per ciascuna collaboratrice e per ciascun collaboratore sino al livello di
cizio e la settimana di cinque giorni ininterrotti ai sensi dell’appendice 4.     esigenza J viene tenuto un conto personale. Dal livello di esigenza K, il
     Come settimana di cinque giorni ininterrotti si considera l’attribuzione     tempo di lavoro viene regolato tra le parti contraenti.
del tempo di lavoro dal lunedì al venerdì; il sabato è un giorno di compen-
sazione e la domenica un giorno di riposo.                                        DURATA GIORNALIERA DEL LAVORO
     La settimana d’esercizio di cinque giorni viene realizzata mediante          CCL, art. 56
l’attribuzione dei giorni di riposo e dei giorni di compensazione, in modo
tale da avere una soluzione equivalente alla settimana di cinque giorni           DURATA GIORNALIERA DEL LAVORO PRESTABILITA
ininterrotti.                                                                     Sulla base della settimana di 41 ore, la durata giornaliera del lavoro
                                                                                  prestabilita per le collaboratrici e i collaboratori occupati a tempo pieno è
MODELLO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE                                                di 492 minuti.
CCL, art. 54                                                                          Per le collaboratrici e i collaboratori occupati a tempo parziale, la
Il lavoro a tempo parziale è promosso a tutti i livelli e in tutte le forme. Il   durata giornaliera del lavoro prestabilita ai sensi del capoverso 1 si riduce
modello concordato tra la collaboratrice o il collaboratore e il superiore        in funzione del grado d’occupazione, indipendentemente dal modello di
dev’essere stabilito per iscritto.                                                tempo di lavoro.

36                                                                                                                                                                 37
MODELLI DI TEMPO DI LAVORO                                                                 I supplementi per lavoro notturno sono definiti sulla base della durata
CCL, art. 53                                                                               effettiva del lavoro. Essi non vanno considerati nel calcolo del turno di
Nel quadro delle BAR possono essere convenuti altri modelli di durata del                  lavoro. Il supplemento di tempo del 10% per collaboratrici e collabo-
lavoro. Essi vanno strutturati in modo da risultare nel complesso equiva-                  ratori oltre i 55 anni (supplemento notturno 3) viene concesso in giorni
lenti alle norme del CCL.                                                                  interi.
    Le FFS sostengono modelli di tempo di lavoro incentrati su una de-                  d. altri supplementi di tempo e importi forfettari;
terminata località e finalizzati a una ben precisa categoria di personale.              e. colloqui con la rappresentanza aziendale. Per il conteggio delle ore di
Essi devono soddisfare gli interessi dei team, delle collaboratrici e dei                  viaggio si considera il luogo di lavoro o il luogo di domicilio, e si tiene
collaboratori, le esigenze della clientela e rispettare, per quanto concerne               conto di quello più vicino al posto dove ha luogo il colloquio.
l’impiego del personale, i criteri dettati dagli imperativi economici. In que-
sto ambito alla collaboratrice o al collaboratore va accordata la massima               DURATA ANNUA DEL LAVORO PRESTABILITA
libertà d’azione nel gestire il proprio tempo di lavoro.                                CCL, art. 58
                                                                                        La durata annua del lavoro prestabilita viene calcolata moltiplicando la
TEMPO DI LAVORO                                                                         durata giornaliera prestabilita per i giorni di lavoro prestabiliti.
CCL, art. 61 e appendice 4, art. 11                                                        Per le collaboratrici e i collaboratori impiegati a tempo pieno ammonta
È considerato tempo di lavoro quello durante il quale le collaboratrici e i             quindi a:
collaboratori sono occupati nell’azienda.                                               a. 2050 ore negli anni di 365 giorni con 52 sabati e in quelli di 366 giorni
    Sono inoltre considerati tempo di lavoro:                                              con 53 sabati;
a. le ore di viaggio senza fornire nessuna prestazione e i tempi di viaggio,            b. 2041,8 ore negli anni di 365 giorni con 53 sabati;
    cioè il tempo necessario per spostarsi da un luogo di lavoro all’altro,             c. 2058,2 ore negli anni di 366 giorni con 52 sabati.
    all’interno di un turno di lavoro;
b. le pause fuori del luogo di lavoro; senza computo sulla durata massima               ASSEGNAZIONE DEL LAVORO
    del lavoro.                                                                         CCL, art. 66
c. i seguenti supplementi per lavoro notturno:                                          Affinché la durata annua del lavoro prevista possa essere rispettata le
    • 10% per il lavoro svolto fra le ore 20 e le ore 24 (supplemento per               FFS, d’accordo con le collaboratrici e i collaboratori o nell’ambito della
         lavoro notturno 2);                                                            partecipazione aziendale, possono attribuire anche altri lavori ragionevol-
    • 30% per il lavoro eseguito fra le ore 24 e le ore 4 e per quello svolto           mente accettabili.
         tra le ore 4 e le ore 5, purché la collaboratrice o il collaboratore inizi a
         lavorare prima delle ore 4 (supplemento per lavoro notturno 1);                TEMPI DI ATTESA
    • 40% anziché 30% a partire dall’anno civile nel quale la collabo-                  CCL, appendice 4, art. 14
         ratrice o il collaboratore compie 55 anni (supplemento per lavoro              I seguenti tempi di attesa sono considerati tempo di lavoro qualora, nel
         notturno 3).                                                                   singolo caso, non si protraggano per più di 30 minuti:

38                                                                                                                                                                  39
• attesa di coincidenze;                                                           VIAGGI ALL’ESTERO
• tempo d’attesa intercorrente fra l’arrivo del treno e l’inizio del lavoro;       CCL, appendice 5, art. 8
• tempo d’attesa tra la fine del lavoro e la partenza del treno.                   Per i viaggi compiuti all’estero dal personale amministrattivo, il tempo che
I tempi di attesa di oltre 30 minuti nel singolo caso valgono come pause.          intercorre fra le ore 22 e le ore 6 è considerato tempo di riposo.
    Se sono soddisfatte le condizioni necessarie per considerare le pause
come tempo di lavoro, bisognerà procedere al rispettivo computo del                ASSENZE DI NATURA PRIVATA
tempo.                                                                             CCL, art. 63
                                                                                   Per le assenze di natura privata (per recarsi dal medico o per assenze
ASSENZE                                                                            simili) non è lecito annotare tempo di lavoro.
CCL, art. 62                                                                           Per i trattamenti medici di lunga durata può essere concesso un ab-
In caso di vacanze, malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero,          buono in tempo; la decisione a questo proposito spetta all’unità organizza-
sospensione dal lavoro pagata, esonero e per le assenze pagate che                 tiva che ne ha la competenza, dopo averne discusso con la consulente o il
durano un giorno intero, in conformità con l’appendice 6 viene conteggiata         consulente HR competente.
la durata giornaliera del lavoro prestabilita.
                                                                                   LAVORO STRAORDINARIO
OCCASIONI DI FORMAZIONE INTERNE ALL’AZIENDA
CCL, art. 64                                                                       DEFINIZIONE
Per la partecipazione a occasioni di formazione che durano un giorno               CCL, art. 69 e app. 4, art. 12 (con modifiche del 01.01.2020)
intero si computano, indipendentemente dal grado d’occupazione, 492                Nel caso delle collaboratrici e dei collaboratori assoggettati alla LDL, il la-
minuti e l’eventuale tempo di viaggio. Non è accordato nessun supplemen-           voro supplementare sorge quando il tempo di lavoro giornaliero prescritto,
to di tempo.                                                                       scelto o concordato viene superato di più di 15 minuti per motivi aziendali.
    Per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di lavoro o su          In caso di superamento di oltre 15 minuti, il tempo di lavoro aggiuntivo
quello di domicilio, scegliendo la località più vicina a quella in cui si svolge   complessivo è considerato lavoro straordinario. Se il superamento è sino o
la formazione.                                                                     uguale a 15 minuti, il lavoro aggiuntivo è considerato tempo di lavoro.
                                                                                   Per le collaboratrici e i collaboratori impiegati secondo la LL, il lavoro
SCHEDE DI CONGEDO E EVENTI FORMATIVI                                               supplementare sussiste solo se è ordinato dal superiore. Gli averi in ore
PROMOSSI DAL SINDACATO                                                             supplementari sono certificati alla fine di ogni mese. I saldi di ore supple-
CCL, art. 65                                                                       mentari devono essere compensati in tempo libero della stessa durata en-
Nel caso di assenze che durano un giorno intero, in conformità con l’ap-           tro il periodo di conteggio. La fruizione avviene d’intesa tra il superiore e la
pendice 6, per attività che comportano la consegna di schede di congedo            collaboratrice o il collaboratore sotto forma di minuti, ore o giorni interi. Il
o per partecipare a formazioni promosse dal sindacato, sono computati              saldo del lavoro straordinario a fine anno sarà pagato con un supplemento
492 minuti senza tener conto del grado d’occupazione.                              del 25% con lo stipendio del mese di marzo dell’anno seguente.

40                                                                                                                                                              41
PAGAMENTO DEGLI AVERI IN TEMPO                                                   COMPUTO DEL TEMPO DI LAVORO IN CASO DI CAMBIAMENTI AP-
Per il calcolo sono determinanti il salario e le garanzie salariali al momento   PORTATI ALL’ULTIMO MOMENTO
del pagamento.                                                                   CCL FFS, appendice 4, art. 13
    L’indennità oraria da versare è calcolata sulla base dell’importo annuo      Se il turno di lavoro viene cambiato quando mancano meno di 36 ore
(salario + garanzie salariali al momento del pagamento) diviso per 2050,         all’inizio del lavoro o durante il suo svolgimento, viene computato almeno
nel caso del lavoro supplementare moltiplicato per un supplemento del            il tempo di lavoro del turno attribuito originariamente (più gli eventuali
25%.                                                                             supplementi di tempo ma senza il servizio notturno 2 e 3).

TURNO DI LAVORO                                                                  CCL FFS Cargo, appendice 4, art. 13
CCL, appendice 4, art. 20, 21                                                    Se, per motivi d’esercizio, il lavoro non può essere assunto nel momento
                                                                                 previsto, il tempo di lavoro è comunque calcolato a partire dalla ripresa
DEFINIZIONE/DURATA: 11 ORE                                                       prevista, a meno che le collaboratrici e i collaboratori non siano state/i
Il turno di lavoro è costituito dalle ore di lavoro e dalle pause.               informate/i al più tardi quattro ore prima della ripresa prevista. Eventuali
     Il turno di lavoro per il personale sottoposto alla LdL non deve superare   casi di rigore vengono regolamentati tra le parti contraenti.
le undici ore nella media di 28 giorni oppure in una rotazione completa di
turni.                                                                           SERVIZIO DI PICCHETTO
                                                                                 CCL, appendice 7, art. 9
DURATA MINIMA DEL LAVORO PER OGNI TURNO                                          Come servizio di picchetto s’intende il periodo durante il quale la col-
CCL, appendice 4, art. 16                                                        laboratrice o il collaboratore designata/o anticipatamente deve essere
I turni con un tempo di lavoro inferiore a sei ore possono essere previsti e     raggiungibile in ogni momento per poter intervenire entro un termine pre-
assegnati a persone occupate a tempo pieno solo nel quadro delle BAR o           stabilito in caso di eventuali perturbazioni al di fuori della durata del lavoro
in singoli casi, purché le persone interessate siano d’accordo.                  (indennità pagine 19 e segg).

                                                                                 CONSEGNA DEL LAVORO
                                                                                 CCL, appendice 4, art. 15
                                                                                 Se è comprovata la necessità di effettuare una consegna e una presa in
                                                                                 consegna diretta del lavoro nel medesimo luogo di lavoro, viene concesso
                                                                                 il tempo di lavoro necessario a tale scopo.

42                                                                                                                                                            43
PAUSE                                                                            SUPPLEMENTI DI TEMPO
CCL, appendice 4, art. 11                                                        I supplementi di tempo concessi per il lavoro notturno in virtù dell’appendi-
                                                                                 ce 4, cifra 11, lettera c del CCL sono concessi anche per quelle interruzioni
COMPUTO                                                                          che contano come tempo di lavoro.
Vengono computati come tempo di lavoro:
• le pause fuori del luogo di lavoro, nella misura del 15%, rispettivamente      TURNO DI RIPOSO
   del 30% del tempo che supera i 60 minuti di pausa fuori dal luogo di          LDL, art. 8; OLDL, art. 18
   lavoro (OLDL, art. 17);
• in ragione del 30% le pause nel luogo di lavoro nella misura in cui il turno   DEFINIZIONE
   di lavoro ne preveda più di due (comprese quelle fuorivia).                   Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio.
Non vengono accordati supplementi di tempo per lavoro notturno per la            Ammonta ad almeno 12 ore nella media di 28 giorni. Tra due giorni senza
parte delle pause che può essere computata come tempo di lavoro.                 servizio può essere ridotto una volta a 11 ore.

QUANTITÀ                                                                         RIDUZIONE
Durante un turno di lavoro sono ammesse due pause. Le pause possono,             Il turno di riposo può essere eccezionalmente ridotto nell’ambito della
in via eccezionale, essere aumentate a tre, nell’ambito della norma di           partecipazione aziendale o in singoli casi con l’accordo del personale
delegazione secondo la cifra 4 oppure – nel singolo caso – con il consen-        interessato sino a 9 ore, ma deve ammontare in media ad almeno 12 ore,
so delle collaboratrici e dei collaboratori interessati, qualora nei posti di    considerando i due turni di riposo successivi.
lavoro minori con un volume di traffico esiguo le circostanze impongano               Nel servizio lavori, il turno di riposo può essere ridotto a 10 ore una
tempi di presenza prolungati, imposti dall’orario, da parte della medesima       volta tra due giorni senza servizio, previo accordo con i lavoratori o i loro
collaboratrice o del medesimo collaboratore al fine di garantire il traffico     rappresentanti (OLDL, art. 51).
mattutino e serale.
                                                                                 GIORNI LIBERI
ASSEGNAZIONE
Durante i primi 90 minuti di un turno di lavoro è lecito inserire una pausa      DIRITTO
solo nell’ambito della norma di delegazione secondo l’appendice 4, art. 4        CCL, art. 72 e appendice 4
o, nel singolo caso, con l’assenso delle collaboratrici e dei collaboratori      Oltre ai giorni di vacanza, la collaboratrice o il collaboratore ha diritto a 63
interessati.                                                                     giorni di riposo e almeno 52 giorni di compensazione all’anno.
    Ciò non vale per le pause che devono essere assegnate, per motivi                 Il numero dei giorni di compensazione corrisponde a quello di sabati
legati all’orario, subito prima o immediatamente dopo una corsa senza            nel rispettivo anno civile. Per ogni mese civile vanno accordati almeno
prestazione di lavoro oppure durante una tale corsa.                             quattro giorni di riposo e due di compensazione. I giorni di riposo e di
                                                                                 compensazione devono essere attribuiti in maniera adeguata. Solo i giorni
                                                                                 di riposo possono essere assegnati singolarmente. I giorni di compensa-

44                                                                                                                                                            45
zione vengono attribuiti assieme a giorni di riposo. È data la possibilità        RIPORTO
di concordare, di comune intesa (su richiesta della persona interessata o         CCL, appendice 4, art. 27 e 24
delle FFS), un unico giorno di compensazione.                                     Per ogni giorno libero in meno concesso occorre iscrivere i corrispondenti
    Per un giorno di compensazione occorrono 492 minuti, risp. 8,2 ore. In        averi in tempo DAL (492 minuti in caso di lavoro a tempo pieno) in un conto
accordo con il superiore, il tempo di lavoro può essere compensato sotto          separato dei giorni di compensazione. Qualora non vi siano i necessari
forma di minuti, ore, mezze giornate o giorni interi.                             averi in tempo DAL, l’azienda effettua un accredito corrispondente al fine
                                                                                  di compensare la differenza a 0.
COMPUTO NEL TEMPO DI LAVORO                                                           Il diritto minimo a giorni di compensazione deve orientarsi alla tabella
I supplementi di tempo, le parti di pausa, i supplementi di tempo forfettari      di servizio e a una rotazione completa di turni. Durante la distribuzione
e il tempo di viaggio previsto dalla distribuzione vengono computati con          deve generalmente essere assegnato un numero di giorni di compensa-
l’eccezione dell’art. 61 CCL (supplemento notturno 3) nella durata media          zione equivalente a quello previsto in base alla media dei turni calcolata.
del lavoro giornaliera.                                                           Sono ammesse deroghe fino a un massimo di tre giorni. Deroghe maggiori
                                                                                  sono possibili nell’ambito della codecisione.
TEMPO INTERCORRENTE FRA GIORNI DI RIPOSO
CCL, appendice 4, art. 25 e 26                                                    DIRITTO AL MOMENTO D’INIZIARE IL LAVORO O DI LASCIARLO
Nel limite del possibile non deve essere previsto un arco di tempo superio-       CCL, appendice 4, art. 28
re a dieci giorni lavorativi e di compensazione fra due giorni di riposo; un      Il diritto a giorni di riposo e di compensazione qualora si assuma il lavoro o
arco di tempo superiore a dieci giorni è consentito solo in singoli casi, pre-    lo si lasci nell’arco dell’anno, o spettante alle collaboratrici e ai collabo-
vio consenso delle collaboratrici e dei collaboratori coinvolti o nel quadro      ratori il cui impiego è soggetto a interruzioni, è determinato come segue,
della norma di delegazione secondo l’appendice 4, art. 4.                         considerando la durata del lavoro:
Un arco di tempo superiore a 13 giorni non è consentito.                          • 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata in giorni del rapporto di
Per ogni mese civile deve essere assegnato un fine settimana libero, com-              lavoro, divisi per 365 o 366. Viene effettuato un arrotondamento per
posto da tutto il sabato e dall’intera domenica. Sono ammesse deroghe in               eccesso all’unità successiva;
singoli casi, con il consenso delle collaboratrici o dei collaboratori interes-   • 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata in giorni del
sati o nel quadro della norma di delegazione secondo l’appendice 4, art. 4.            rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366. Il calcolo è arrotondato all’uni-
                                                                                       tà, vale a dire che le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, mentre
ATTRIBUZIONE                                                                           quelle di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento
CCL, appendice 4, art. 24                                                              commerciale).
Un giorno di riposo o di compensazione conta 24 ore consecutive e deve po-             Se, al momento di lasciare il lavoro, la collaboratrice o il collaboratore
ter essere trascorso al luogo di domicilio. Se sono attribuiti uno o più giorni   ha beneficiato di troppi giorni di riposo e di compensazione, non verrà
di riposo insieme con uno o più giorni di compensazione, d’accordo con la         stabilita alcuna compensazione a suo carico, fatta riserva per il capoverso
collaboratrice o il collaboratore, o nell’ambito della partecipazione azienda-    seguente.
le, uno di questi giorni di compensazione può essere ridotto di un’ora.

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