CIRCOLARE NORMATIVA GIUGNO 2016 - Zeta Service
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CIRCOLARE NORMATIVA GIUGNO 2016
13/06/16 12.55 CIRCOLARE NORMATIVA – GIUGNO 2016 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ........................................................................................ 9 MINISTERO LAVORO: FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE (GAZZETTA UFFICIALE N. 118 DEL 21 MAGGIO 2016) .......................................................................... 9 MINISTERO LAVORO: INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE (DECRETO N. 94956 10/3/2016) ..................................................................................................................................................... 9 MINISTERO DEL LAVORO: CRITERI PER LA PROROGA DELLA CIGS (DECRETO N. 95075 DEL 25 MARZO 2016) ........................................................................................................................................ 10 MINISTERO LAVORO: ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (MIN-LAV-INTERPELLO-20/5/2016) .......................................................................... 11 MINISTERO LAVORO: I PERMESSI PER ASSISTERE IL CONIUGE DISABILE PREVALGONO SULLE FERIE PROGRAMMATE (INTERPELLO N. 20 20/5/2016) ......................................................... 13 SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE ..................................................................... 15 INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO CDS STIPULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DL 30 OTTOBRE 1984, N. 726 (L.863/1984). MODALITÀ DI RECUPERO. (CIRCOLARE N. 77 DEL 10 MAGGIO 2016) ........................................................................................................................................... 15 INPS: FONDO DI TESORERIA. OBBLIGO CODICE DI AUTORIZZAZIONE 1R. (MESSAGGIO N. 2078 DEL 10-05-2016) ............................................................................................................................... 17 INPS: DOMANDE CIGO NUOVO SISTEMA TICKETS (MESSAGGIO N. 1759 DEL 20-04-2016 ) ........ 18 INPGI: GIORNALISTI ESONERO CONTRIBUTIVO (CIRCOLARE 17/5/2016) ....................................... 19 INPS: INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DEI GIOVANI CHE ABBIANO SVOLTO O CHE STIANO SVOLGENDO UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. INDICAZIONI OPERATIVE (CIRCOLARE N. 89 24/05/2016) ... 20 INPS: ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE (MESSAGGIO N. 1986 DEL 05-05-2016) ........................................................................................................................................ 30 INPS: LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT PROFESSIONISTICO. SVILUPPO UNIEMENS. (MESSAGGIO INPS N. 2259 DEL 20/5/2016) ...................................................................... 32 INPS: FIS PAGAMENTO DIRETTO ASSEGNO ORDINARIO ISTANZE (MESSAGGIO INPS N.1985 DEL 5/5/2016) ............................................................................................................................................. 32 INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016 GIUGNO (INAIL 60010.13/5/2016.0007213) .......................... 34 SEZIONE FISCALE ........................................................................................................................ 35 AGENZIA ENTRATE: MODIFICAZIONI DEI MODELLI 770/2016 SEMPLIFICATO ORDINARIO (PROVVEDIMENTO DEL 4 MAGGIO 2016).............................................................................................. 35 FONDI .............................................................................................................................................. 36 Pagina 2/41
13/06/16 12.55 ACCORDI DI RINNOVO DEL 6 APRILE 2016 TRA LE PARTI SOCIALI NAZIONALI ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM, FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL...................................................................................................................... 36 CASSAEDILE PARMA: ADEMPIMENTI NUOVO CONTRIBUTO APE (CIRCOLARE 06/2016 DEL 2/5/2016) ..................................................................................................................................................... 37 ACCONCIATURA ED ESTETICA (PER STUDIO) .................................................................................... 38 CCNL AGENZIE IMMOBILIARI (PER STUDIO)........................................................................................ 38 ALIMENTARI - COOPERATIVE ................................................................................................................ 39 ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA - SNA – CONFSAL (PER STUDIO).................... 39 CCNL COMMERCIO - CONFCOMMERCIO .............................................................................................. 40 CCNL METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFAPI ........................................................... 40 CCNL METALMECCANICI- INDUSTRIA .................................................................................................. 40 FESTIVITA’ ..................................................................................................................................... 41 ISTAT ................................................................................................................................................ 41 ISTAT: COEFFICIENTE TFR MESE DI APRILE 2016 ............................................................................. 41 Pagina 3/41
13/06/16 12.55 SCADENZARIO GIUGNO 2016 Pagina 4/41
13/06/16 12.55 15/06/2016 DEPOSITO CONTRATTI SECONDO LIVELLO Deposito degli accordi di 2° livello stipulati nel 2015 relativi all’erogazione di premi di risultato, e partecipazione agli utili di impresa presso il Min. lavoro in via telematica tramite sito www.lavoro.gov.it come previsto dal Decreto 25.3.2016 – Min. lav- nota 16.5.2016. 16/06/2016 VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - contributi sui compensi pagati nel mese di maggio 2016, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; -versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari. - Contributi Inpgi mensili: versamento contributi previdenziali a favore di giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo paga di maggio 2016. Il versamento è operato attraverso dichiarazione, Modello F24 Accise. - Contributi operai agricoli: versamento contributi relativi a operai agricoli occupati nel trimestre ottobre /dicembre 2015. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24, Fisco/Inps/Regioni. -INAIL, il 16 giugno 2016 scade il termine per gli adempimenti relativi alla seconda autoliquidazione INAIL per la quale sono state elaborate le basi di calcolo e riattivati i servizi on-line. Entro tale termine i datori di lavoro, o i loro intermediari abilitati, dovranno comunicare le retribuzioni effettive relative all’anno 2015 ed effettuare il versamento del premio dovuto. È importante evidenziare che, in base alle modifiche apportate dal Jobs Act, l’INAIL ha l’obbligo di rendere disponibili le basi di calcolo nell’apposito servizio telematico. Pagina 5/41
13/06/16 12.55 25/06/2016 DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAIA Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli. Soggetti obbligati Aziende agricole Modalità Tramite M.Av. Bancario - pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l'elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell'autodenuncia; - a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilità di attivazione). Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall'esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre è richiesto l'invio della copia del bonifico con numero di CRO e l'inserimento dei dati nella parte relativa ai "riferimenti del versamento" della denuncia on line. 28/06/2016 CONTRATTO INTERMITTENTE, CALCOLO DELLE 400 GIORNATE Il contratto intermittente (c.d. a chiamata) può coprire al massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. Il dl 76/2013 (art. 7, comma 2) e l’articolo 13, comma 3, del Dlgs 81/2015 hanno introdotto tale limite e il primo periodo di valutazione si riferisce alle prestazioni effettuate dal 28 giugno 2013 al 28 giugno 2016. La norma prevede che, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo contratto si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il triennio di riferimento sul quale effettuare la verifica del limite, trattandosi di anni solari, è mobile. Pagina 6/41
13/06/16 12.55 30/06/2016 INPS EX ENPALS - DENUNCIA MENSILE RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA (UNIEMENS INDIVIDUALE) Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Soggetti obbligati sono le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa). LIBRO UNICO LAVORO Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo. Soggetti obbligati sono tutti i datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari. INPS - DENUNCIA MENSILE RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA (UNIEMENS INDIVIDUALE) Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Soggetti obbligati Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonché i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all'ENPALS; i giornalisti iscritti all'INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilità e ANF venivano versati con il sistema DM), nonché dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia). Modalità Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Pagina 7/41
13/06/16 12.55 Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa). IMPRESE DESTINATARIE DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B Scade il termine per stipulare accordi aziendali diretti a svolgere contratti di solidarietà di tipo B - Accordi aziendali (Art. 46 D.Lgs. 148/2015 – Min. lavoro circ. 8/2016) Pagina 8/41
13/06/16 12.55 NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE MINISTERO LAVORO: FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE (GAZZETTA UFFICIALE N. 118 DEL 21 MAGGIO 2016) È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, il decreto del Ministero del lavoro del 25 marzo 2016 contente i regolamenti istitutivi del Fondo di Solidarietà per i lavoratori in somministrazione. La costituzione del Fondo è stata dettata dalla necessità, avvertita dalle parti sociali, di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda utilizzatrice per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. MINISTERO LAVORO: INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE (DECRETO N. 94956 10/3/2016) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze col decreto in oggetto ha definito che ai sensi dell’articolo 24, comma 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora: in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è incrementato nella misura del 1 per cento. L’ incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione. La direzione territoriale del lavoro competente trasmette gli esiti dell’accertamento all’INPS - sede territoriale competente - che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva. Il presente decreto è trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Pagina 9/41
13/06/16 12.55 MINISTERO DEL LAVORO: CRITERI PER LA PROROGA DELLA CIGS (DECRETO N. 95075 DEL 25 MARZO 2016) È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il Decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS nel caso in cui, all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda con conseguente riassorbimento del personale. Quindi il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, nove mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 sei mesi per quelle intervenute nell’anno 2018, secondo i criteri definiti dal decreto. Criteri di autorizzazione La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria di può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda; b) sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico; c) sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Procedimento e domanda 1. L’impresa che intende cessare l’attività ed ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale deve stipulare, prima del termine del programma lo specifico accordo governativo, dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l’esistenza di prospettive di una rapida cessione. 2. In sede di accordo il Ministero dello sviluppo economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente - anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi Pagina 10/41
13/06/16 12.55 comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso. Prima della stipula dell’accordo governativo deve essere verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di integrazione salariale straordinaria. In sede di accordo deve essere indicato l’onere finanziario necessario a coprire l’intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale. A seguito della stipula dell’accordo governativo, l’impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, corredata del programma. Al fine di garantire, sia la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell’operazione di cessione, sia la continuità aziendale, alle domande per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Limite di spesa Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per le finalità di cui al presente decreto il relativo onere finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Monitoraggio delle risorse finanziarie Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale monitora mensilmente i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. MINISTERO LAVORO: ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (MIN-LAV-INTERPELLO-20/5/2016) L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – A.N.I.S.A. ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, concernente il riconoscimento dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. In particolare l’istante ha chiesto se sia possibile fruire del suddetto esonero laddove l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. Pagina 11/41
13/06/16 12.55 In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno. La disposizione in argomento stabilisce che l’esonero contributivo possa essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro oppure nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge (1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014) presso il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo o società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. La norma, infine, prevede che l’esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio introdotto dal comma 118 sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Sul tale ultima esclusione, l’INPS si è espressa con circolare n. 178/2015, specificando che la “precedente assunzione a tempo indeterminato” va riferita ad “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere”. In proposito, peraltro, ricorrendo l’esigenza di scongiurare comportamenti elusivi della norma l’INPS, in linea con i principi generali di fruizione degli incentivi, ha precisato che tale preclusione debba estendersi anche a società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Ciò premesso, va evidenziato come l’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) abbia confermato, sulla falsariga della precedente formulazione normativa (L. n. 190/2014), il riconoscimento del suddetto esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2016, differenziandosene tuttavia per l’importo e la durata massima. Il Legislatore ribadisce che il beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso “sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”, compresa quella eventualmente effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014. Attesa la sostanziale identità di tale disposizione con la precedente, deve ritenersi che la preclusione riguardi soltanto il pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllata o ad esso collegata. Pagina 12/41
13/06/16 12.55 In risposta al quesito avanzato, quindi, appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma l78, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma. MINISTERO LAVORO: I PERMESSI PER ASSISTERE IL CONIUGE DISABILE PREVALGONO SULLE FERIE PROGRAMMATE (INTERPELLO N. 20 20/5/2016) Il Ministero del lavoro tramite l'interpello n. 20 del 20 maggio 2016, ha dichiarato che il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, fermo restando che l'assistenza sia indifferibile. Il Ministero ha affermato il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali. Al sussistere di tali condizioni, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie. Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all'ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro. E’ nelle facoltà del datore di lavoro richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. MINISTERO LAVORO: Il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere prorogato (ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015) sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attivita' intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attivita' intervenute nell'anno 2017 di sei mesi per quelle intervenute nell'anno 2018. La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria puo’ essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale (art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015), al cui esito, per Pagina 13/41
13/06/16 12.55 l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda; b) sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico; c) sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l'espletamento tra le parti della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. In merito al procedimento ed alla relativa domanda: 1. L'impresa che intende cessare l'attivita' ed ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale, deve stipulare, prima del termine del programma lo specifico accordo governativo dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con finalita' di continuazione dell'attivita' ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive di una rapida cessione. 2. In sede di accordo il Ministero dello sviluppo economico puo' confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso. 3.Prima della stipula dell'accordo governativo deve essere verificata la sostenibilita' finanziaria dell'intervento di integrazione salariale straordinaria. 4. In sede di accordo deve essere indicato l'onere finanziario necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato. 5. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale. 6. A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, corredata del programma. 7. Al fine di garantire, sia la stabilita' del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al comma 2, sia la continuita' aziendale, alle domande per l'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pagina 14/41
13/06/16 12.55 SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO CDS STIPULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DL 30 OTTOBRE 1984, N. 726 (L.863/1984). MODALITÀ DI RECUPERO. (CIRCOLARE N. 77 DEL 10 MAGGIO 2016) Con la presente circolare l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art.6, del D.L. n. 519/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2015. A seguito degli accertamenti in ordine alla sussistenza delle risorse finanziarie, si forniscono le istruzioni per il conguaglio degli sgravi contributivi di cui alla medesima legge a valere sulle somme residue dello stanziamento 2014. Con la circolare n. 153/2014 sono state illustrate le principali novità introdotte dal DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014, alla disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96) in materia di sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da Cigs. Con la medesima circolare sono state fornite ai datori di lavoro, destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione del citato sgravio contributivo a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2014. Con la presente circolare, ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalle vigenti normative, si illustrano le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegate alle somme che residuano dallo stanziamento del 2014, nonché le istruzioni per la fruizione dei medesimi sgravi connessi al finanziamento del 2015. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014. Al termine delle operazioni di conguaglio effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, in virtù della contrazione dell’orario di lavoro oggetto dei CdS difensivi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nell’accordo di solidarietà ed indicato nelle istanze di ammissione al beneficio, la misura autorizzata con i decreti direttoriali adottati, è risultata superiore a quanto effettivamente speso. Pertanto, sulla base della disciplina che regola l’accesso allo sgravio contributivo in oggetto e delle stime operate dall’Istituto, il competente Dicastero del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle aziende indicate in allegato (all. n. 1) a valere sulle residue risorse stanziate per il 2014. Di seguito sono fornite le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo. 2. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2015. Con la circolare n. 15 del 22.04.2015 (all. 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni in ordine alla possibilità – nei casi espressamente richiamati - per le aziende beneficiarie dello sgravio riferito all’anno 2014, di presentare, “in continuità” con le precedenti, nuove istanze di sgravio contributivo per un periodo ulteriore e successivo a quello già oggetto di autorizzazione per il 2014, in quanto riconducibili ad un contratto di solidarietà in continuità, appunto, con il precedente, fino ad esaurimento della durata massima fissata dalla normativa vigente (24 mesi). Pagina 15/41
13/06/16 12.55 Sulla base delle stime operate dall’Istituto, il Ministero ha adottato, entro i limiti delle disponibilità stanziate per il 2015, i relativi decreti di ammissione al beneficio nei confronti delle aziende indicate in allegato (all. 3). Di seguito si forniscono le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo. 3. Adempimenti delle Sedi. La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato. La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312". 4. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso. 4.1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014. Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (all. 1), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di , , i seguenti elementi: nell’elemento inseriranno il già previsto codice causale “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”; nell’elemento , indicheranno il relativo importo. 4.2. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2015. Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (all. 3), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di , , i seguenti elementi: nell’elemento inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L932”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2015”; nell’elemento , indicheranno il relativo importo. In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di conguaglio – lettera a) e lettera b) - dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti. Pagina 16/41
13/06/16 12.55 INPS: FONDO DI TESORERIA. OBBLIGO CODICE DI AUTORIZZAZIONE 1R. (Messaggio n. 2078 del 10-05-2016) L’obbligo di versamento delle quote di tfr al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” è stato istituito dall’art. 1, co. 755 e seguenti, della legge n. 296/2006. ribadito con relative istruzioni nelle circolare 70 del 3 aprile 2007 e successivi messaggi, in ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento Più precisamente, al punto 2 della citata circolare n. 70 sono state fornite le indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di tfr al predetto Fondo, in ragione – principalmente - dell’appartenenza al settore privato e del limite dimensionale aziendale. Con specifico riferimento al limite dimensionale si è espressamente previsto che ”I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti a rilasciare all’Istituto, anche per via telematica, apposita dichiarazione. Al fine del monitoraggio dei datori di lavoro destinatari della nuova disciplina, l’Inps provvederà ad attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda con almeno 50 addetti”. Il limite dimensionale, tuttavia, non è l’unico elemento su cui si fondano gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria. Al p. 3 della citata circolare n. 70/2007 è stata illustrata la casistica relativa a quei lavoratori che, a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, passano in continuità di rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. presso altro datore di lavoro. In proposito, si è chiarito che, laddove si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato a tale obbligo, il nuovo datore di lavoro, ancorchè non soggetto al Fondo di Tesoreria, è tenuto al versamento delle quote tfr limitatamente a tale personale. Con messaggio n. 21062 del 23-09-2009, nel ribadire la sussistenza di tale obbligo in capo al nuovo datore di lavoro – stante l’unicità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. - sono state fornite, in particolare, puntuali indicazioni in ordine alla compilazione dei flussi Uniemens, al fine di garantire la corretta gestione delle quote di tfr confluite al fondo di Tesoreria. Per individuare le aziende che, o in funzione del requisito occupazionale, ovvero in conseguenza di operazioni societarie, sono tenute a versare quote di TFR al Fondo di Tesoreria per almeno un dipendente, con il messaggio n. 6509 del 08-08-2014 è stato ampliato il significato del CA “1R” di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. Tanto premesso, si ribadisce l’obbligatorietà della presenza del codice di autorizzazione “1R” per il versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria e la sua valenza decorre dal momento in cui si realizzano le condizioni previste dalla legge 296/06, come illustrate nelle disposizioni di prassi sopra richiamate. Pagina 17/41
13/06/16 12.55 Laddove le aziende tenute al versamento delle quote di tfr al Fondo di Tesoreria ne siano sprovviste, dovranno richiederne l’attribuzione alla Sede competente, con decorrenza dall’insorgenza dei relativi obblighi. Ciò posto, si comunica che: a decorrere dal mese di competenza giugno c.a, non sarà più possibile trasmettere denunce Uniemens con presenza di versamenti al Fondo di Tesoreria in assenza del c.a. 1R. INPS: DOMANDE CIGO NUOVO SISTEMA TICKETS (MESSAGGIO N. 1759 del 20-04-2016 ) Con messaggio n. 1759/2016 l’INPS ha reso noto che - a seguito del termine del periodo di sperimentazione, previsto sin dal 2011 e avviato da alcuni anni per la sola industria non edile - il nuovo sistema di gestione della CIG con ticket sarà obbligatorio per tutte le domande di CIGO industria presentate on line a partire dal: dal 23 maggio 2016, dal 6 settembre 2016 diventerà obbligatorio anche per tutte le domande di CIGO edilizia Nel frattempo, sarà rilasciata dall’Istituto la possibilità di utilizzare le modalità di presentazione con ticket anche per le domande di CIGO relative al settore edile. Dal punto di vista operativo, l’INPS, con il messaggio anzidetto, comunica che le aziende e gli intermediari dovranno associare alla domanda telematica di CIGO uno specifico codice, c.d. ticket, che dovrà essere ricavato dalla applicazione UNICIGO, richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata (UNICIGO)”, oppure dalla procedura UNIEMENS, dove è identificato da . Per le domande di CIGO a pagamento diretto le richieste di pagamento successive alla domanda potranno essere trasmesse con le consuete modalità. Con successivo messaggio verranno illustrati i servizi in corso di realizzazione che consentiranno l’invio delle suddette richieste mediante Uniemens in alternativa all’invio dei modd. SR41. In proposito, l’Istituto ribadisce che nella compilazione della domanda telematica di CIGO andrà obbligatoriamente indicata l’unità produttiva interessata alla prestazione di integrazione salariale, che dovrà essere conforme alle caratteristiche richiamate dalla circolare n. 197/2015 e dal messaggio n. 7336/2015. Tra le Unità Produttive UNIEMENS selezionabili risulterà sempre presente quella corrispondente alla Sede Principale dell’azienda. Qualora l’Unità Produttiva interessata non sia tra quelle selezionabili, occorrerà effettuarne la definizione sulla procedura UNIEMENS. Si richiama l’attenzione sul fatto che potranno essere censite su UNIEMENS solo Unità Produttive conformi alla citata circolare. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni concernenti la gestione del ticket e del relativo flusso Uniemens anche nei casi di fruizione della cassa integrazioni guadagni straordinaria. Scopo del nuovo sistema è quello di abbinare la domanda di integrazione salariale all’UNIEMENS fin dal momento in cui si sono verificati gli eventi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, senza attendere il provvedimento di autorizzazione e dover quindi ritrasmettere i flussi di competenza utilizzando l’elemento . Pagina 18/41
13/06/16 12.55 In tal modo, oltre a comportare una semplificazione degli adempimenti aziendali, il sistema dovrebbe rendere più agevole ed automatica la comunicazione e l’elaborazione di tutte le informazioni necessarie per la concessione della CIGO ed il controllo dei relativi limiti e requisiti, soggettivi e aziendali. Per eventuali approfondimenti, si rinvia al messaggio n. 1759/2016 ed circolare n. 13/2011 sopra citati, nonché alle pagine da 22 a 24 del “Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili (UNIEMENS)” del 22 febbraio 2016, reperibile al seguente indirizzo:http://www.inps.it/docallegati/Informazioni/aziendeconsulentieprofessionisti/progettounie mens/Documents/UniEMENSind-33.pdf. INPGI: GIORNALISTI ESONERO CONTRIBUTIVO (CIRCOLARE 17/5/2016) L'INPGI, con la circolare 17/05/2016 n.4, ha reso noto che i datori di lavoro che vogliono fruire dell'esonero contributivo ex Lege 208/2015, per l'assunzione di giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti, avvenuta nel periodo gennaio - maggio 2016, dovranno inoltrare telematicamente l'apposita domanda entro 30 giorni dal 17 maggio data di pubblicazione della circolare e, comunque, non oltre il termine ultimo del 30 giugno p.v.. Come procedere: 1. La modulistica è disponibile: nella sezione modulistica del sito internet dell'INPGI - modelli SGRV.1. 2. I datori di lavoro possono usufruire dell'esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell'INPGI. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l'Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta. 3. Per la corretta compilazione delle denunce contributive, all'interno della sezione DASM riferita alle retribuzioni mensili, per ogni giornalista interessato, dovranno essere valorizzati i campi relativi alla data di inizio e di fine del diritto all'esonero contributivo 4. Ai fini dell'utilizzo della procedura DASM è necessario effettuare l'aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti - versione 5.3.0 - saranno disponibili nella sezione "notizie per le aziende", "software DASM" del sito internet http://www.inpgi.it/?q=node/30 entro il 31 maggio 2016. L'esonero contributivo Inpgi pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro non trova applicazione nei confronti delle seguenti forme di contribuzione: i premi per l'assicurazione contro gli infortuni; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91; il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009. Rientra, invece, nell'esonero l'ulteriore quota dell'1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014; il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale "ex fissa" e la relativa addizionale. Pagina 19/41
13/06/16 12.55 INPS: INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DEI GIOVANI CHE ABBIANO SVOLTO O CHE STIANO SVOLGENDO UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. INDICAZIONI OPERATIVE (Circolare n. 89 24/05/2016) Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016, prevede un incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, pubblicato il 26 febbraio 2016 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e rettificato dal decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” una integrazione alla misura “Bonus Occupazionale”, istituendo un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”. Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato. Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo. L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati. Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro. Rapporti incentivati. L’incentivo spetta per Pagina 20/41
13/06/16 12.55 le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, per i rapporti di apprendistato professionalizzante; per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016. Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale. Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali: contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario. Precisazioni riguardanti il Super Bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante Come è noto, l’art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Al riguardo, si fa presente che, come espressamente previsto dal suddetto articolo 44, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Il Super Bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi. Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto. Pagina 21/41
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