RELATORE: DOTT. LUCIANI M. COMMISSARIOPOLIZIALOCALE RESPONSABILEUNITÀCENTRALEDI POLIZIA GIUDIZIARIA - IC PAOLO NEGLIA

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RELATORE: DOTT. LUCIANI M. COMMISSARIOPOLIZIALOCALE RESPONSABILEUNITÀCENTRALEDI POLIZIA GIUDIZIARIA - IC PAOLO NEGLIA
Relatore:
Dott. LUCIANI M.

Commissario Polizia Locale
Responsabile Unità centrale di Polizia Giudiziaria
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Il web

LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di
P.G.                                           2
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Giovani a rischio
                                                                       Italia: 22° posto in
                                                                       Europa (su 29) per
                                                                       benessere bimbi

                                                                     800mila minori
                                                                     nella fascia di povertà

                                                                     3 milioni di studenti
Ragazzi tra i 6 e i 17 anni che nel 2014 non sono mai andati a:
                                                                     negli ultimi 15 anni non
                                                                     hanno terminato gli studi

                                                                       30mila Hikikomori
                                                                       minori esclusi che
                                                                       non escono di casa

                                                                  I numeri di OCSE, Garante per infanzia
                                                                  e adolescenza, Commissione parlamentare
                                                                  per l’infanzia.
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Povertà educativa                                     2

         Lo studio di Save The Children si basa sui seguenti
         parametri:
         • livelli minimi di competenze in matematica e lettura
         • dispersione scolastica
         • minori che non hanno svolto 4 o più attività ricreative
           e culturali
         • bambini (0-2 anni) senza accesso ai servizi pubblici
           educativi per l’infanzia
         • classi della scuola primaria e secondaria di primo grado
           senza tempo pieno
         • alunni che non usufruiscono del servizio mensa
         • alunni che frequentano scuole con infrastrutture
           inadeguate per l’apprendimento
         • aule didattiche senza connessione internet veloce

           Punteggi superiori a 100 (valore di riferimento per
           l’Italia) indicano maggior povertà educativa.
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3
                        Il minore in rete

                                                            Il 95% possiede
                                                            uno smartphone

                                                               WhatsApp è
                                                            il social network
                                                                più diffuso.
                                                               L’ 89% lo usa
                                                            regolarmente per
Circa 4 ragazzi su 10 sono connessi oltre 6 ore al giorno      comunicare.

I numeri di Skuola.net e Università di Firenze
per il Safer Internet Day 2015 e 2016.
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11%       4

                                                                     Tenta il suicidio

                                                        Si dichiara depresso o triste    77%

50%            Ha pensato al suicidio e/o pratica autolesionismo

                                     Il trend in crescita
                              Una recente ricerca dell’Università di Firenze
                                 e «La Sapienza» di Roma riferisce che
                      il   12% degli intervistati è stato vittima di cyberbullismo.
La ricerca di Skuola.net su un campione di 7000 studenti di 11 scuole italiane
e di Università di Firenze, Università La Sapienza su un campione di 3300 studenti.
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Il sommerso                                                5
                     Le denunce alla Polizia Postale

Numero di denunce                                     I reati

    397

Minori denunciati

      90
                        Diffamazione    Ingiurie,   Stalking    Furto d’identità Diffusione materiale
                           online       minacce                    sui social     pedopornografico
  da gennaio 2015
  a settembre 2016                     o molestie
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6
          Più formazione a scuola
u L’83%       dei   ragazzi
    vorrebbe corsi a scuola
    sull’uso   dei   social.
  Gli studenti hanno accolto positivamente
                       l’idea
  di un’educazione alla rete, soprattutto
  contro                   i              rischi    83%
  del cyberbullismo.
u Il 31% ne sostiene l’utilità visto che
  nessuno gli ha mai spiegato il corretto uso
  dei                                    social.
  1 su 2, possibilista, crede che male non può
  fare e, anzi, aiuterebbe a cavarsela contro i
  cyberbulli.

                                                   La ricerca di Skuola.net per la Polizia di Stato.
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I genitori e la sicurezza digitale                                 7

                                                            77%

                                                             81%

                                                                  89%

                                                                  90%

                                                                   93%

                                                        70%

              La ricerca del Censis in collaborazione con la Polizia Postale.
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8
Le relazioni sociali oggi
   Iperconnessi
                                   Disconnessi

                                    452 mila ragazzi
                                            12%

                  I dati delle ricerche di Ipsos per Save The Children
                               e Skuola.net con Università di Firenze.
9
Neologismo – fusione della parola sex (sesso)
e di texting (pubblicare testo) – che definisce
la tendenza, molto
in voga tra gli adolescenti, di inviare tramite
smartphone e PC, immagini
o messaggi con esplicito riferimento sessuale.
Tali contenuti, anche se inviati a una stretta
cerchia di persone, possono diffondersi in
modo incontrollabile con seri problemi alla
persona ritratta.
   Dichiara di aver inviato foto intime

                                                  L’indagine del Cremit, Pepita Onlus, Skuola.net
                                                  e Università di Firenze per SID 2016.
«L’adolescenza è una malattia da cui si guarisce crescendo“
                    William Golding»

— Gli adolescenti non hanno ancora acquisito una capacita critica che
  gli permetta di distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male.
— Spesso questa scarsa capacità non è solo da parte di chi pone in
  essere il comportamento antisociale ma anche di chi lo subisce il
  comportamento
— Spesso questa capacità di prendere decisioni autonome è estesa
  anche agli altri ragazzi del gruppo che tendono a non schierarsi
  anche quando vedono che detti comportamenti sono sbagliati
— Molto importante è l’educazione che si da ai ragazzi pertanto il
  ruolo della famiglia

                 Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale           12
IL BULLISMO, IL CYBER BULLISMO, DI PER SE NON è UN REATO, MA NE PREVEDE
  L’APPLICAZIONE DI MOLTI ALTRI

— Il Bullismo è un comportamento, secondo la definizione di
  Wikipedia «Il bullismo è una forma di comportamento
  sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che
  psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del
  tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal
  soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili
  e/o incapaci di difendersi»
— Secondo la definizione Treccani:
— « Comportamento da bullo; spavalderia arrogante e sfrontata.
  In partic., atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con
  riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate spec. in
  ambienti scolastici o giovanili»

                   Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale             13
http://www.moige.it/progetto/venduti-ai-minori
— Pub, discoteche e bar (64%), sono il principale accesso all’alcol dei nostri figli, mentre il
    65% dei rivenditori non ha controllato la loro età. Gravissimo il dato che segnala che
    quasi la metà (48%) dei venditori di alcolici continua a somministrare alcol, nonostante
    lo stato di ubriacatura del minorenne.
—   Il 40% del tabacco ai minori viene venduto nelle tabaccherie, mentre il 15% dichiara di
    avere accesso ai distributori automatici che vendono senza chiedere tessera.
—   Mentre nei negozi che vendono la sigaretta elettronica, il 78% ha venduto ricarica di
    nicotina al minore, senza verifica età.
—   In 7 cannabis shop su 10 erano assenti indicazioni relativamente all’uso del prodotto da
    collezione non adatto alla combustione e in ben il 68% dei rivenditori (quasi 7 su 10) dei
    cannabis shop hanno venduto il prodotto nonostante fossero minorenni.
—   Rispetto al gioco d’azzardo, al 62% dei minori non è stato mai chiesto il documento per
    verificare l’età ed in un caso su due il rivenditore non si è rifiutato di farlo giocare
    d’azzardo.
—   Oltre 3 minori su 4 non hanno alcun filtro parental control sui propri device per
    impedire l’accesso ai siti porno. Solo il 15% dei rivenditori di connessione hanno avvertito
    del rischio pornografia utilizzando i device con le loro connessioni.
—   Ben il 56% dei rivenditori dei videogiochi vende ai minori dei videogiochi 18+ cioè con
    contenuti violenti o volgari.

                         LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.                     14
CYBER BULLISMO
   — ESEMPIO 1
   — ESEMPIO 2
   — ESEMPIO 3
   — ESEMPIO 4

         Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale   15
LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.   16
LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.   17
LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di
P.G.                                           18
Art. 615 ter
— Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico
    protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà
    espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione
    sino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
—   1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
    servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla
    funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di
    investigatore privato, o abuso della qualità di operatore del sistema;
—   2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone,
    ovvero se è palesemente armato;
—   3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
    l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o
    il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso
    contenuti.
—   Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici
    o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza
    pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse
    pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da
    tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a
    querela della persona offesa; negli altri casi si procede a querela della persona
    offesa.”.                                                                        19
    Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale
Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più
persone,
offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità,
ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della
multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua
rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

                 Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale                          20
— Art. 494 c.p.

chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio         o di recare ad altri un
danno, induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona, o
attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un
falso stato, ovvero una qualità a cui la legge
attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,
con      la  reclusione       fino   ad    un      anno

        Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale       21
Art. 610.
           Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
altri a fare, tollerare, od omettere qualche
cosa è punito con la reclusione fino a quattro
anni.
La pena è aumentata se concorrono le
condizioni prevedute dall'articolo 339.

           Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale   22
Art. 611.
   Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per
costringere o determinare altri a commettere
un
fatto costituente reato è punito con la
reclusione fino a cinque anni.
La pena è aumentata se concorrono le
condizioni prevedute dall'articolo 339.

         Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale          23
Art. 612.
                      Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è
punito, a querela della persona offesa, con
la multa fino a euro 516.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339, la pena è della
reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

       Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale   24
Art. 612-bis.
                              Atti persecutori.

SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, È PUNITO CON LA
RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI CHIUNQUE, CON CONDOTTE
REITERATE, MINACCIA O MOLESTA TALUNO IN MODO DA CAGIONARE UN
PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA OVVERO DA INGENERARE UN
FONDATO TIMORE PER L'INCOLUMITA' PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO
O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA OVVERO DA
COSTRINGERE LO STESSO AD ALTERARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA.
LA PENA È AUMENTATA SE IL FATTO È COMMESSO DAL CONIUGE LEGALMENTE
SEPARATO O DIVORZIATO O DA PERSONA CHE SIA STATA LEGATA DA RELAZIONE
AFFETTIVA ALLA PERSONA OFFESA.
LA PENA È AUMENTATA FINO ALLA METÀ SE IL FATTO È COMMESSO A DANNO DI
UN MINORE, DI UNA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI UNA PERSONA CON
DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104,
OVVERO CON ARMI O DA PERSONA TRAVISATA.
IL DELITTO È PUNITO A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA. IL TERMINE PER LA
PROPOSIZIONE DELLA QUERELA È DI SEI MESI. SI PROCEDE TUTTAVIA D'UFFICIO SE
IL FATTO È COMMESSO NEI CONFRONTI DI UN
MINORE O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
5 FEBBRAIO 1992, N. 104, NONCHÈ QUANDO IL FATTO È CONNESSO CON ALTRO
DELITTO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE D'UFFICIO.

              Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale                   25
Art. 615-bis.
          Interferenze illecite nella vita privata.

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini
ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se
il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.

             Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale                   26
Art. 581.
                                   Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o
nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

                                     Art. 582.
                                Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione pers onale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre
anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo
577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

                Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale                      27
Art. 588.
                      Rissa.
Chiunque partecipa a una rissa è punito con
la multa fino a euro 309.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta
lesione personale, la pena, per il solo fatto
della partecipazione alla rissa, è della
reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa
pena si applica se l'uccisione o la lesione
personale, avviene immediatamente dopo la
rissa e in conseguenza di essa

        Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale   28
Art. 600-ter.
                               Pornografia minorile.
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche
o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a
partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. (1)
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al
primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie
o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o
cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro
5.164. (3)
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4)

                       Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale                  29
E le violazioni amministrative…

                 Art. 161 D.Lgs. 196/2003
La violazione ….è punita con la sanzione amministrativa del
      pagamento di una somma da € 3000 a € 18000….
        Autorità competente: Garante della Privacy

               LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.   30
Art. 609-quater
                                   Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il
di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie
atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei
anni.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti
sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è
superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-
ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

                             Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale                                       31
Come possiamo sapere se un dominio e serio e reale ?
    Come possiamo sapere se un indirizzo internet è serio ?

— Uno             di            questi            siti              è
 www.verificaemail.com/verifica_email.php               una volta
 avuto il dominio ci permette di accertare se l’indirizzo è
 effettivamente            esistente           e           veritiero.
 Attraverso il sito www.ripe.net oppure www.nic.net è
 possibile conoscere le credenziali di un indirizzo i.p., sapere
 quale     provider       permette      l’accesso     alla      rete.
 Attraverso il sito www.centralops.net è possibile conoscere
 gli estremi di registrazione di un sito internet

                 LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.   32
Dispositivo dell'art. 2048 Codice Civile
— Il padre e la madre, o il tutore sono
 responsabili del danno cagionato dal fatto
 illecito dei figli minori non emancipati o delle
 persone soggette alla tutela, che abitano con
 essi. La stessa disposizione si applica
                     all'affiliante.
 I precettori e coloro che insegnano un
 mestiere o un'arte sono responsabili del danno
 cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
 apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro
                       vigilanza.
 Le persone indicate dai commi precedenti
 sono liberate dalla responsabilità soltanto se
 provano di non aver potuto impedire il fatto
             LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.   33
Art. 571.
       Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

— Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina
  in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o
  a lui affidata per ragione di educazione, istruzione,
  cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una
  professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il
  pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la
  reclusione fino a sei mesi.
— Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano
  le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un
  terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da
  tre a otto anni.

                LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.   34
I Genitori
— Trattando il caso di un ragazzo che durante una partita di pallone, senza
  motivo, ha assunto un comportamento violento nei confronti di un
  compagno provocandogli lesioni personali, la Cassazione, richiamando
  l’art. 2048 c. c., con la Sentenza n. 26200 depositata il 16/12/201, ha
  ricordato che, per la poca educazione dei figli, che non rispettano le
  normali regole della civile coesistenza, ne rispondono direttamente i
  genitori. Nel caso specifico la Cassazione ha spiegato che “i criteri in base
  ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti
  dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza
  sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di
  svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al
  rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e
  nello svolgimento delle attività extrafamiliari”. La presunzione di colpa di
  cui all’art. 2048 c. c. si supera soltanto offrendo la prova “di aver impartito
  al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza
  adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al
  carattere ed all’indole del minore”.

                        LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.         35
Carolina Picchio
— Ha patteggiato la pena chiudendo velocemente,
 lontano dal clamore mediatico, una vicenda che di
 attenzione ne ha suscitata tanta. Un anno e quattro
 mesi di reclusione con la sospensione condizionale
 della pena quelli concessi ieri dal Tribunale di Novara,
 come concordato tra accusa e difesa, a Matteo Bobbio,
 novarese di 22 anni, l’unico maggiorenne coinvolto nel
 suicidio di Carolina Picchio.

             LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.
                                                                 36
Minori
— La procura dei minori ha dato parere favorevole alla messa
 alla prova, il percorso per un riscatto che sospende di fatto il
 processo e al termine cancella i reati in contestazione,
 riservandosi pero’ di fare ulteriori repliche alla prossima
 udienza. “I ragazzi sono stati ascoltati uno per uno e hanno
 fornito risposte esemplari” ha spiegato un difensore all’uscita
 dal tribunale. Non ha voluto rilasciare commenti Paolo
 Picchio, il padre della vittima. I genitori di Carolina erano
 presenti in aula per guardare in faccia i cinque imputati a
 vario titolo di reati gravissimi, dalla violenza sessuale alla
 morte come conseguenza di altro reato, dallo stalking alla
 creazione e diffusione di materiale pedopornografico

                LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.
                                                                    37
Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione per
              episodi di bullismo (Sassari)
 novembre 20, 2016
La                     corte                    osserva:
Con provvedimento in data […] il Tribunale per i
minorenni di […], in funzione di Tribunale per il
riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito
della sentenza 15 luglio 2004 della III Sezione di
questa Corte, che aveva annullato con rinvio, su
ricorso del pubblico ministero, una precedente ordi-
nanza in data […] del medesimo Tribunale che aveva
sostituito la misura cautelare della custodia in carcere
emessa nei confronti di U. A. con quella del
collocamento in comunità [1], ha ribadito il contenuto
della prima ordinanza di riesame confermando
l’applicazionedel collocamento in comunità.

            LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.   38
E LA SCUOLA ?

  Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale   39
Il ruolo della Scuola:

E’ essenziale che gli insegnanti siano in grado di promuovere un utilizzo
consapevole e critico della Rete:
— Tenete aggiornate le vostre competenze;
— Accertate le conoscenze dei vostri studenti mediante Focus Group;
— Informate i vostri alunni dei rischi;
— Educate bambini ed adolescenti alla prudenza;
— Mostrate agli alunni come usare e valutare criticamente ciò che incontrano
  durante il viaggio;
— Informateli che esistono delle regole;
— Incoraggiate discussioni all’interno della classe sui siti che gli alunni trovano
  interessanti;
— Sollecitateli a parlare dei siti in cui hanno visionato argomenti/immagini che li
  hanno preoccupati o spaventati

                     Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale                 40
La scuola
— Sentenza a Milano: il MIUR costretto a pagare 10.000 euro per le terapie
  di uno studente vittima di bullismo
— Orizzontescuola.it – 18.10.2013 - Giulia Boffa
— Il Sole 24 ore (Diritto) riporta la notizia su una sentenza della sezione
  decima civile del Tribunale di Milano, la 8081/13, con la quale condanna il
  MIUR a risarcire 10.000 euro per danni morali ad un adolescente vittima
  di episodi di bullismo avvenuti durante l’orario scolastico.
— La sentenza ha ampliato il principio di culpa in vigilando, scavalcando
  anche quello della prevenzione, citato nell' art. 2048 c.c. II co. del Codice
  Civile.
— La sentenza, infatti, sottolinea che non è sufficiente solo “vigilare sul
  comportamento” di una moltitudine di ragazzi, al fine di scongiurare
  episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l’affidare
  alla scuola un minore è regolato dall’art. 2048 c.c. II co. in forza del quale
  “i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono
  responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed
  apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

                     LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.        41
Alcune Utili Precauzioni:

RIFERIRE AI GENITORI OGNI COSA SOSPETTA:
Mostrate ai vostri figli di essere sempre disponibili ad
ascoltarli e fate capire loro che non è mai troppo tardi per
riferire se qualcuno o qualcosa, durante il viaggio li
infastidisce

NO A COMPORTAMENTI ILLECITI:
Informateli che alcuni comportamenti illeciti nel mondo
reale (ad esempio insultare una persona, sottrarre una
password, accedere illegalmente ad un sito ecc. ecc.)
valgono anche in Rete

               Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale   42
SCEGLIETE UNA COMBINAZIONE DI CARATTERI
ALFANUMERICI, VALE A DIRE LETTERE (MAIUSCOLE E
MINUSCOLE) E NUMERI, CHE CREINO UNA SIGLA FACILMENTE
MEMORIZZABILE PER L'UTENTE

— NON USATE PASSWORD TROPPO SEMPLICI DA
  INDOVINARE.
—    NON USATE RISPOSTE TROPPO SEMPLICI
  NELL'OPZIONE "DOMANDA SEGRETA"
30 caratteri alfanumeri con maiuscole e minuscole e caratteri
          speciali … ma come faccio a ricordarla ?

             — Esempio di password
                  — “robusta”
 qAzSe$rFvGy/uJmKo=pç-541236987
… digito sulla   tastiera figure geometriche …
Marco.luciani@comune.milano.it

       LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G.   46
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