RELATORE: DOTT. LUCIANI M. COMMISSARIOPOLIZIALOCALE RESPONSABILEUNITÀCENTRALEDI POLIZIA GIUDIZIARIA - IC PAOLO NEGLIA
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Relatore: Dott. LUCIANI M. Commissario Polizia Locale Responsabile Unità centrale di Polizia Giudiziaria
Giovani a rischio Italia: 22° posto in Europa (su 29) per benessere bimbi 800mila minori nella fascia di povertà 3 milioni di studenti Ragazzi tra i 6 e i 17 anni che nel 2014 non sono mai andati a: negli ultimi 15 anni non hanno terminato gli studi 30mila Hikikomori minori esclusi che non escono di casa I numeri di OCSE, Garante per infanzia e adolescenza, Commissione parlamentare per l’infanzia.
Povertà educativa 2 Lo studio di Save The Children si basa sui seguenti parametri: • livelli minimi di competenze in matematica e lettura • dispersione scolastica • minori che non hanno svolto 4 o più attività ricreative e culturali • bambini (0-2 anni) senza accesso ai servizi pubblici educativi per l’infanzia • classi della scuola primaria e secondaria di primo grado senza tempo pieno • alunni che non usufruiscono del servizio mensa • alunni che frequentano scuole con infrastrutture inadeguate per l’apprendimento • aule didattiche senza connessione internet veloce Punteggi superiori a 100 (valore di riferimento per l’Italia) indicano maggior povertà educativa.
3 Il minore in rete Il 95% possiede uno smartphone WhatsApp è il social network più diffuso. L’ 89% lo usa regolarmente per Circa 4 ragazzi su 10 sono connessi oltre 6 ore al giorno comunicare. I numeri di Skuola.net e Università di Firenze per il Safer Internet Day 2015 e 2016.
11% 4 Tenta il suicidio Si dichiara depresso o triste 77% 50% Ha pensato al suicidio e/o pratica autolesionismo Il trend in crescita Una recente ricerca dell’Università di Firenze e «La Sapienza» di Roma riferisce che il 12% degli intervistati è stato vittima di cyberbullismo. La ricerca di Skuola.net su un campione di 7000 studenti di 11 scuole italiane e di Università di Firenze, Università La Sapienza su un campione di 3300 studenti.
Il sommerso 5 Le denunce alla Polizia Postale Numero di denunce I reati 397 Minori denunciati 90 Diffamazione Ingiurie, Stalking Furto d’identità Diffusione materiale online minacce sui social pedopornografico da gennaio 2015 a settembre 2016 o molestie
6 Più formazione a scuola u L’83% dei ragazzi vorrebbe corsi a scuola sull’uso dei social. Gli studenti hanno accolto positivamente l’idea di un’educazione alla rete, soprattutto contro i rischi 83% del cyberbullismo. u Il 31% ne sostiene l’utilità visto che nessuno gli ha mai spiegato il corretto uso dei social. 1 su 2, possibilista, crede che male non può fare e, anzi, aiuterebbe a cavarsela contro i cyberbulli. La ricerca di Skuola.net per la Polizia di Stato.
I genitori e la sicurezza digitale 7 77% 81% 89% 90% 93% 70% La ricerca del Censis in collaborazione con la Polizia Postale.
8 Le relazioni sociali oggi Iperconnessi Disconnessi 452 mila ragazzi 12% I dati delle ricerche di Ipsos per Save The Children e Skuola.net con Università di Firenze.
9 Neologismo – fusione della parola sex (sesso) e di texting (pubblicare testo) – che definisce la tendenza, molto in voga tra gli adolescenti, di inviare tramite smartphone e PC, immagini o messaggi con esplicito riferimento sessuale. Tali contenuti, anche se inviati a una stretta cerchia di persone, possono diffondersi in modo incontrollabile con seri problemi alla persona ritratta. Dichiara di aver inviato foto intime L’indagine del Cremit, Pepita Onlus, Skuola.net e Università di Firenze per SID 2016.
«L’adolescenza è una malattia da cui si guarisce crescendo“ William Golding» Gli adolescenti non hanno ancora acquisito una capacita critica che gli permetta di distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male. Spesso questa scarsa capacità non è solo da parte di chi pone in essere il comportamento antisociale ma anche di chi lo subisce il comportamento Spesso questa capacità di prendere decisioni autonome è estesa anche agli altri ragazzi del gruppo che tendono a non schierarsi anche quando vedono che detti comportamenti sono sbagliati Molto importante è l’educazione che si da ai ragazzi pertanto il ruolo della famiglia Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 12
IL BULLISMO, IL CYBER BULLISMO, DI PER SE NON è UN REATO, MA NE PREVEDE L’APPLICAZIONE DI MOLTI ALTRI Il Bullismo è un comportamento, secondo la definizione di Wikipedia «Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi» Secondo la definizione Treccani: « Comportamento da bullo; spavalderia arrogante e sfrontata. In partic., atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate spec. in ambienti scolastici o giovanili» Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 13
http://www.moige.it/progetto/venduti-ai-minori Pub, discoteche e bar (64%), sono il principale accesso all’alcol dei nostri figli, mentre il 65% dei rivenditori non ha controllato la loro età. Gravissimo il dato che segnala che quasi la metà (48%) dei venditori di alcolici continua a somministrare alcol, nonostante lo stato di ubriacatura del minorenne. Il 40% del tabacco ai minori viene venduto nelle tabaccherie, mentre il 15% dichiara di avere accesso ai distributori automatici che vendono senza chiedere tessera. Mentre nei negozi che vendono la sigaretta elettronica, il 78% ha venduto ricarica di nicotina al minore, senza verifica età. In 7 cannabis shop su 10 erano assenti indicazioni relativamente all’uso del prodotto da collezione non adatto alla combustione e in ben il 68% dei rivenditori (quasi 7 su 10) dei cannabis shop hanno venduto il prodotto nonostante fossero minorenni. Rispetto al gioco d’azzardo, al 62% dei minori non è stato mai chiesto il documento per verificare l’età ed in un caso su due il rivenditore non si è rifiutato di farlo giocare d’azzardo. Oltre 3 minori su 4 non hanno alcun filtro parental control sui propri device per impedire l’accesso ai siti porno. Solo il 15% dei rivenditori di connessione hanno avvertito del rischio pornografia utilizzando i device con le loro connessioni. Ben il 56% dei rivenditori dei videogiochi vende ai minori dei videogiochi 18+ cioè con contenuti violenti o volgari. LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 14
CYBER BULLISMO ESEMPIO 1 ESEMPIO 2 ESEMPIO 3 ESEMPIO 4 Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 15
LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 16
LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 17
LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 18
Art. 615 ter Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione sino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede a querela della persona offesa.”. 19 Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale
Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 20
Art. 494 c.p. chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 21
Art. 610. Violenza privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 22
Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 23
Art. 612. Minaccia Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 24
Art. 612-bis. Atti persecutori. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI CHIUNQUE, CON CONDOTTE REITERATE, MINACCIA O MOLESTA TALUNO IN MODO DA CAGIONARE UN PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA OVVERO DA INGENERARE UN FONDATO TIMORE PER L'INCOLUMITA' PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA OVVERO DA COSTRINGERE LO STESSO AD ALTERARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA. LA PENA È AUMENTATA SE IL FATTO È COMMESSO DAL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO O DIVORZIATO O DA PERSONA CHE SIA STATA LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA ALLA PERSONA OFFESA. LA PENA È AUMENTATA FINO ALLA METÀ SE IL FATTO È COMMESSO A DANNO DI UN MINORE, DI UNA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, OVVERO CON ARMI O DA PERSONA TRAVISATA. IL DELITTO È PUNITO A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA. IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA È DI SEI MESI. SI PROCEDE TUTTAVIA D'UFFICIO SE IL FATTO È COMMESSO NEI CONFRONTI DI UN MINORE O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, NONCHÈ QUANDO IL FATTO È CONNESSO CON ALTRO DELITTO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE D'UFFICIO. Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 25
Art. 615-bis. Interferenze illecite nella vita privata. Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 26
Art. 581. Percosse. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato. Art. 582. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione pers onale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 27
Art. 588. Rissa. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 28
Art. 600-ter. Pornografia minorile. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. (1) Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3) Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4) Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 29
E le violazioni amministrative… Art. 161 D.Lgs. 196/2003 La violazione ….è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3000 a € 18000…. Autorità competente: Garante della Privacy LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 30
Art. 609-quater Atti sessuali con minorenne Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609- ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 31
Come possiamo sapere se un dominio e serio e reale ? Come possiamo sapere se un indirizzo internet è serio ? Uno di questi siti è www.verificaemail.com/verifica_email.php una volta avuto il dominio ci permette di accertare se l’indirizzo è effettivamente esistente e veritiero. Attraverso il sito www.ripe.net oppure www.nic.net è possibile conoscere le credenziali di un indirizzo i.p., sapere quale provider permette l’accesso alla rete. Attraverso il sito www.centralops.net è possibile conoscere gli estremi di registrazione di un sito internet LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 32
Dispositivo dell'art. 2048 Codice Civile Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 33
Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni. LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 34
I Genitori Trattando il caso di un ragazzo che durante una partita di pallone, senza motivo, ha assunto un comportamento violento nei confronti di un compagno provocandogli lesioni personali, la Cassazione, richiamando l’art. 2048 c. c., con la Sentenza n. 26200 depositata il 16/12/201, ha ricordato che, per la poca educazione dei figli, che non rispettano le normali regole della civile coesistenza, ne rispondono direttamente i genitori. Nel caso specifico la Cassazione ha spiegato che “i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari”. La presunzione di colpa di cui all’art. 2048 c. c. si supera soltanto offrendo la prova “di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore”. LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 35
Carolina Picchio Ha patteggiato la pena chiudendo velocemente, lontano dal clamore mediatico, una vicenda che di attenzione ne ha suscitata tanta. Un anno e quattro mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena quelli concessi ieri dal Tribunale di Novara, come concordato tra accusa e difesa, a Matteo Bobbio, novarese di 22 anni, l’unico maggiorenne coinvolto nel suicidio di Carolina Picchio. LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 36
Minori La procura dei minori ha dato parere favorevole alla messa alla prova, il percorso per un riscatto che sospende di fatto il processo e al termine cancella i reati in contestazione, riservandosi pero’ di fare ulteriori repliche alla prossima udienza. “I ragazzi sono stati ascoltati uno per uno e hanno fornito risposte esemplari” ha spiegato un difensore all’uscita dal tribunale. Non ha voluto rilasciare commenti Paolo Picchio, il padre della vittima. I genitori di Carolina erano presenti in aula per guardare in faccia i cinque imputati a vario titolo di reati gravissimi, dalla violenza sessuale alla morte come conseguenza di altro reato, dallo stalking alla creazione e diffusione di materiale pedopornografico LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 37
Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione per episodi di bullismo (Sassari) novembre 20, 2016 La corte osserva: Con provvedimento in data […] il Tribunale per i minorenni di […], in funzione di Tribunale per il riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza 15 luglio 2004 della III Sezione di questa Corte, che aveva annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, una precedente ordi- nanza in data […] del medesimo Tribunale che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di U. A. con quella del collocamento in comunità [1], ha ribadito il contenuto della prima ordinanza di riesame confermando l’applicazionedel collocamento in comunità. LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 38
E LA SCUOLA ? Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 39
Il ruolo della Scuola: E’ essenziale che gli insegnanti siano in grado di promuovere un utilizzo consapevole e critico della Rete: Tenete aggiornate le vostre competenze; Accertate le conoscenze dei vostri studenti mediante Focus Group; Informate i vostri alunni dei rischi; Educate bambini ed adolescenti alla prudenza; Mostrate agli alunni come usare e valutare criticamente ciò che incontrano durante il viaggio; Informateli che esistono delle regole; Incoraggiate discussioni all’interno della classe sui siti che gli alunni trovano interessanti; Sollecitateli a parlare dei siti in cui hanno visionato argomenti/immagini che li hanno preoccupati o spaventati Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 40
La scuola Sentenza a Milano: il MIUR costretto a pagare 10.000 euro per le terapie di uno studente vittima di bullismo Orizzontescuola.it – 18.10.2013 - Giulia Boffa Il Sole 24 ore (Diritto) riporta la notizia su una sentenza della sezione decima civile del Tribunale di Milano, la 8081/13, con la quale condanna il MIUR a risarcire 10.000 euro per danni morali ad un adolescente vittima di episodi di bullismo avvenuti durante l’orario scolastico. La sentenza ha ampliato il principio di culpa in vigilando, scavalcando anche quello della prevenzione, citato nell' art. 2048 c.c. II co. del Codice Civile. La sentenza, infatti, sottolinea che non è sufficiente solo “vigilare sul comportamento” di una moltitudine di ragazzi, al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l’affidare alla scuola un minore è regolato dall’art. 2048 c.c. II co. in forza del quale “i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 41
Alcune Utili Precauzioni: RIFERIRE AI GENITORI OGNI COSA SOSPETTA: Mostrate ai vostri figli di essere sempre disponibili ad ascoltarli e fate capire loro che non è mai troppo tardi per riferire se qualcuno o qualcosa, durante il viaggio li infastidisce NO A COMPORTAMENTI ILLECITI: Informateli che alcuni comportamenti illeciti nel mondo reale (ad esempio insultare una persona, sottrarre una password, accedere illegalmente ad un sito ecc. ecc.) valgono anche in Rete Marco Luciani Ufficiale della Polizia Locale 42
SCEGLIETE UNA COMBINAZIONE DI CARATTERI ALFANUMERICI, VALE A DIRE LETTERE (MAIUSCOLE E MINUSCOLE) E NUMERI, CHE CREINO UNA SIGLA FACILMENTE MEMORIZZABILE PER L'UTENTE NON USATE PASSWORD TROPPO SEMPLICI DA INDOVINARE. NON USATE RISPOSTE TROPPO SEMPLICI NELL'OPZIONE "DOMANDA SEGRETA"
30 caratteri alfanumeri con maiuscole e minuscole e caratteri speciali … ma come faccio a ricordarla ? Esempio di password “robusta” qAzSe$rFvGy/uJmKo=pç-541236987
… digito sulla tastiera figure geometriche …
Marco.luciani@comune.milano.it LUCIANI Marco responsabile Unità Centrale di P.G. 46
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