LABORATORIO DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE AUDIOVISIVA NAZIONALE E LOCALE - Università di Macerata - A.A. 2016/17

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LABORATORIO DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE AUDIOVISIVA NAZIONALE E LOCALE - Università di Macerata - A.A. 2016/17
Università di Macerata - A.A. 2016/17

LABORATORIO DI DIRITTO DELL’INFORMAZIONE
    AUDIOVISIVA NAZIONALE E LOCALE

                  Ottavio Grandinetti
LABORATORIO DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE AUDIOVISIVA NAZIONALE E LOCALE - Università di Macerata - A.A. 2016/17
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti

                CARATTERISTICHE RADIODIFFUSIONE (RDF E RTV)

                        - Si compone di un’ATTIVITÀ TECNICA DI DIFFUSIONE DEL SEGNALE E
                        DI UN’ATTIVITÀ EDITORIALE di organizzazione dei contenuti
                        sonori e/o visivi (palinsesti) da diffondere

RADIO E TELEVISIONE
                        - In Italia, sino alle trasmissioni in tecnica digitale, LE DUE
                        ATTIVITÀ erano svolte dallo stesso soggetto: L’EMITTENTE RTV
                        che si occupava della trasmissione del segnale e
                        dell’organizzazione dei contenuti. Anche a causa delle
                        limitazioni tecniche legate alla tecnica analogica, ogni
                        emittente trasmetteva un solo palinsesto (alias canale), il
                        proprio

                                                                                          2
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                      ATTIVITA’ TECNICA DI TRASMISSIONE

DIRITTO INTERNAZIONALE                         TELECOMUNICAZIONI (TLC)

DIRITTO UE (comunitario)                       COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

                                                                            3
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                                       TLC DIRITTO INTERNAZIONALE

                                              -   Segni                                     -   Via filo

                       -   Emissione          -   Scritti (testi)                           -   Radioelettrici
                                                                     Realizzati con mezzi
Definizione: ogni      -   Trasmissione di    -   Suoni                                     -   Ottici
                                              -   Immagini
                       -   Ricezione                                                        -   Elettromagnetici
                                              -   Informazione
                                                  (dati)

- Convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta a Madrid il 6 dicembre 1932 (integrata dal
Regolamento annesso alla Convenzione di Buenos Aires del 22 dicembre 1952)

                                                                                                                   4
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                       RADIOCOMUNICAZIONI

 Definizione:    COMUNICAZIONI realizzate attraverso la
                 produzione di CAMPI ELETTRICI che producono
                 ONDE (radioelettriche) che si diffondono
                 nell’ETERE SENZA BISOGNO DI CONDUTTORI
                 ARTIFICIALI

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                 RADIODIFFUSIONI («circolari»)

Definizione:   Produzione di ONDE RADIOELETTRICHE che per
               la loro caratterstica di PROPAGAZIONE
               CIRCOLARE, consentono la ricezione da parte di
               una PLURALITA’ INDETERMINATA DI PERSONE

                                                                6
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                 RADIODIFFUSIONE

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               TRASMISSIONI VIA ETERE TERRESTRE

           TV VIA ETERE TERRESTRE

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                 TRASMISSIONI VIA SATELLITE

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                 PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE

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                PERIODIZZAZIONE DELLA NORMATIVA DELLA RTV

I FASE        1923/1973:        monopolio statale

II FASE       1974/2011:        liberalizzazione sregolata della RTV analogica

                                - switch off della RTV analogica
III FASE      2012 in avanti:
                                - nuova fase della RTV in tecnica digitale

                                                                                 11
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                       - Sino al 1974   Monopolio statale RTV

                       - 1974           Ripetizione programmi esteri e TV via cavo in ambito locale
                                        (sentt. 225 e 226)
                       - 1976           TV via etere in ambito locale (sent. 202)

                       - 1976-1985      Vuoto normativo (l. n. 10/1985)
                                        Caos nell’etere
                       - 1990           Legge Mammì (l. n. 223/1990)
Tappe fondamentali                      Adozione Primo PNAF Analogico (1992)
Sistema RTV italiano   - 1990-1994      Rilascio concessioni TV nazionali/locali
                                        Inattuazione della Legge Mammì
                       - 1994           Incostituzionalità del limite «antitrust» L. Mammì (sent. n. 420)

                                        Legge Maccanico (l. n. 249/1997): istituzione AGCom
                       - 1997           Nuovi limiti «antitrust»
                                        Disciplina transitoria
                       - 1998           Adozione Nuovo PNAF Analogico (Del 68/98/CONS)

                       - 1999-2001      Rilascio nuove concessioni TV nazionali/locali

                                                                                                            12
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                        - 2001      Legge n. 66/2001 su Digitale terrestre
                                    Reg. DTT (Del. 435/01/CONS)
                        - 2002      Direttive europee sulle comunicazioni elettroniche
                                    C. cost. n. 466/02
                                    Rinvio alle Camere prima versione del ddl Gasparri
                        - 2003      Adozione d.l. «salva-reti»
                                    CE su liberazione porzioni spettro radioelettrico (per altri servizi:
                                    COM/2003 541)
Tappe fondamentali
                        - 2004      Entrata in vigore della Legge Gasparri
Sistema RTV italiano
                        - 2005      Entrata in vigore del TURTV
                                    Rinvio alla CGCE del caso Centro Europa 7
                                    Procedura infrazione CE
                        - 2006      (n. 2005/5086)
                        - 2007      Parere motivato CE

                        - 2008      CGCE «Centro Europa 7» (31/1/2008)
                                    d.l. 59/2008

                                                                                                       13
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                                    Accordo CE/Governo italiano
                        - 2009      Del. AGCom n. 181/09/CONS (legificata da art. 45 l. 88/09)
                                    TUSMAR
                        - 2010      Avvio Beauty Contest
                        - 2011      l. 220/10 (legge di stabilità 2011): liberazione banda 800 MHz
                                    (canali 61/69 UHF)
                                    Switch-off nazionale
Tappe fondamentali      - 2012      Annullamento Beauty Contest
Sistema RTV italiano                Liberazione banda 800 MHz (ch. 61-69 UHF)
                                    Gara onerosa
                        - 2014      Legge Stabilità 2015 (l. 190/14): utilizzo capacità trasmissiva in base
                                    a graduatorie fornitori di SMA
                                    Assegnazione di un Mux nazionale a Cairo Communication
                        - 2015      Assegnazioni definitive frequenze ad operatori locali
                                    Liberazione banda 700 MHz (49/60 UHF) [?]
                                    Proposta Decisione UE 8793/16: liberazione banda 700 MHz nel
                        - 2016      2020/2022
                                    Comunicazione CE «5G»

                                                                                                        14
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                             PRINCIPI/INTERESSI NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA TLC E RTV

                                TLC:   Concorrenza, di competenza CE/UE
- Disciplina diversificata
                                       • pluralismo, di competenza SM
                                RTV    • disciplina contenuti limitata a profili mercato interno (dir. 89/522/Cee; dir.
                                       97/36/Ce; dir. 2007/65/Ce)
                                       • no disciplina reti diffusione circolare RTV (in un primo tempo)

                                       TLC: occupazione; concorrenza e competitività; innovazione e qualità
-Diversità obiettivi di                     servizi; interessi consumatori
interesse generale
- COM (2000) 580 -                     RTV: libertà di espressione; pluralismo; diversità culturale e linguistica;
                                            dignità umana; interessi dei minori; diritti d’autore

                                                                                                                     16
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                  SVILUPPI DIRITTO COMUNITARIO TLC: DAL MONOPOLIO ALLA CONCORRENZA

- Monopoli pubblici nazionali:     Codice postale e delle telecomunicazioni (1936; 1973) – art. 43 Cost.

- Apertura delle TLC alla                         Liberalizzazione: eliminazione dei monopoli statali (dir.
concorrenza in forza delle         Direttive di   88/301/Cee; 90/388/Cee; 96/19/Ce)
direttive di “prima generazione”
(adottate sino al 1998):                          Armonizzazione: ravvicinamento delle discipline nazionali
                                                  per creare un mercato comune europeo (dir. 90/387/Cee;
                                                  97/51/Ce)

                                                                                                              17
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                  INFLUENZA DELLA CONVERGENZA MULTIMEDIALE SU DISCIPLINA UE DELLE TLC

                    Fenomeno tecnologico in forza del quale il tradizionale settore televisivo e l’altrettanto
                    tradizionale settore delle tlc tendono a sovrapporsi, sia quanto a infrastrutture (reti
CONVERGENZA         terrestri, satellitari, via cavo), sia quanto a servizi offerti (non solo free-tv, pay-tv, pay-
MULTIMEDIALE        per-view, near-video-on-demand, ma anche l’offerta di servizi audiovisivi su richiesta
                    individuale: video-on-demand e altri servizi interattivi, come t-commerce, telebanking,
                    t-government).

“VETTORI” DELLA     - tecnologia digitale applicata a tutti i “mezzi”
CONVERGENZA
MULTIMEDIALE        - cd. autostrade dell’informazione

                    - comunicazione mobile personale a banda larga

                                                                                                                      18
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                    DIRETTIVE UE: DALLE TLC ALLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

                                - 2002/21/Ce (direttiva quadro)
  Direttive sulle comunicazioni - 2002/20/Ce (direttiva autorizzazioni)
  elettroniche    (di seconda - 2002/19/Ce (direttiva accesso)
  generazione)                  - 2002/22/Ce (direttiva servizio universale)
                                - 2002/58/Ce (direttiva privacy)
                                - 2002/77/Ce (direttiva concorrenza)

                                  - 2009/136/Ce (modifica le direttive n. 20 e n. 58)
  Revisione 2009                  - 2009/140/Ce (modifica le direttive n. 19, n. 20 e n. 21)

Definizione: tutti i SERVIZI e le RETI che intervengono nella TRASMISSIONE DI SEGNALI VIA CAVO, VIA RADIO, A MEZZO
          FIBRE OTTICHE O ALTRI MEZZI ELETTROMAGNETICI
Divaricazione: disciplina «mezzi» e «contenuti»
Condizionamenti tra «mezzi» e «contenuti»

                                                                                                            18
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                        PASSAGGIO DALLE TLC ALLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Direttive sulle comunicazioni        - 2002/21/Ce (direttiva quadro: DQ)
elettroniche                         - 2002/20/Ce (direttiva autorizzazioni: D Aut)
(di seconda generazione; primo       - 2002/19/Ce (direttiva accesso: D Acc)
“pacchetto” direttive)               - 2002/22/Ce (direttiva servizio universale: DSU)
                                     - 2002/58/Ce (direttiva privacy: DP)
                                     - 2002/77/Ce (direttiva concorrenza: DC)

                                     La convergenza multimediale implica l’esigenza di assoggettare tutte
Principio ispiratore:                le reti trasmissive e i servizi correlati ad un unico quadro normativo
                                     (NRF)
Divaricazione:                       Separazione tra disciplina «mezzi» e «contenuti» (per RTV dir.
                                     89/552/Cee e s.m.i.)
Condizionamenti:                     Interferenze tra disciplina «mezzi» e «contenuti», al fine di garantire il
                                     pluralismo, la diversità culturale e la protezione dei consumatori
                                     (cons. 5, DQ).
Regolazione tecnologicamente         Una regolazione che non impone l’uso di un particolare tipo di
neutrale:                            tecnologia, né discrimina tra diverse tecnologie (cons. 18, DQ).

                                                                                                              19
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                        DEFINIZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

               DEFINIZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

                          I sistemi di trasmissione che consentono di TRASMETTERE SEGNALI via CAVO, via
                          RADIO, a mezzo FIBRE OTTICHE o con ALTRI MEZZI ELETTROMAGNETICI, comprese
RETI DI C.E.              le RETI SATELLITARI, le RETI TERRESTRI MOBILI E FISSE (compresa INTERNET), le RETI
(art. 2, lett. a, DQ)     utilizzate per la RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE DEI PROGRAMMI SONORI E
                          TELEVISIVI, i sistemi per il TRASPORTO DELLA CORRENTE ELETTRICA se utilizzati per
                          TRASMETTERE SEGNALI, le RETI TELEVISIVE VIA CAVO

                          I SERVIZI forniti di norma a pagamento consistenti ESCLUSIVAMENTE O
                          PREVALENTEMENTE nella TRASMISSINE DI SEGNALI SU RETI DI C.E., compresi i
SERVIZI DI C.E.           servizi di TLC e i servizi di TRASMISSIONE NELLE RETI UTILIZZAT EPER LA DIFFUSIONE
(art. 2, lett. c, DQ)     CIRCOLARE RTV, ma AD ESCLUSIONE DEI SERVIZI CHE FORNISCONO CONTENUTI
                          utilizzando le reti ed i servizi di C.E. o CHE ESERCITANO UN CONTROLLO
                          EDITORIALE SU TALI CONTENUTI, NONCHE’ DEI SERVIZI DELLA SOCIETA’
                          DELL’INFORMAZIONE, non consistenti interamente o prevalentemente nella
                          trasmissione di segnali su reti di C.E.

                                                                                                          20
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                          DEFINIZIONE “SERVIZIO” NEL DIRITTO UE

                - PRESTAZIONI fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto NON SIANO
                regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle MERCI, dei CAPITALI e
Art. 57 TFUE:   delle PERSONE.

                - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, sono SERVIZI: attività di carattere industriale o
                commerciale, le attività artigiane, le attività professionali (anche quelle
                radiotelevisive e di comunicazione elettronica).

                                                                                                        21
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                    REVISIONE 2009 DELLA DISCIPLINA UE SULLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Revisione 2009                                 - 2009/136/Ce (modifica le direttive n. 20 e n. 58)
(secondo “pacchetto” di direttive)             - 2009/140/Ce (modifica le direttive n. 19, n. 20 e n. 21
                                               - Reg. CE 1211/2009 (istituisce e disciplina il BEREC)

                                               - Istituzione di uno SPAZIO UNICO EUROPEO DELL’INFORMAZIONE
                                               - Spettro radio è risorsa scarsa, con un importante valore
                                                 economico, sociale, ambientale e per la tutela del pluralismo e
Novità rilevanti anche per la gestione delle     della diversità culturale;
frequenze (dir. 2009/140/CE)                   - Neutralità non solo tecnologica, ma anche rispetto ai servizi
                                               - Condivisione delle frequenze usate dalla RTV per altri servizi, con
                                                 cd. dividendo digitale;
                                               - Spetta agli SM individuare le eccezioni ai principi di neutralità per
                                                 la tutela del pluralismo e della diversità culturale e linguistica, nel
                                                 rispetto dell’ordinamento comunitario.

                                                                                                                   22
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                                    DISCIPLINA UE SU ASSEGNAZIONE FREQUENZE

                          DISCIPLINA UE SU ASSEGNAZIONE FREQUENZE

                                                       •   Gli SM concedono i diritti d’uso delle frequenze
-   PROCEDURE E CRITERI PER ASSEGNAZIONE,                  MEDIANTE PROCEDURE PUBBLICHE, TRASPARENTI E
    quando è necessario concedere diritti d’uso            NON DISCRIMINATORIE e SULLA BASE DI CRITERI
    individuali (art. 9 DQ; artt. 5 e 7 Daut; art. 4       OBIETTIVI, TRASPARENTI, NON DISCRIMINATORI E
    DC)                                                    PROPORZIONATI
                                                       •   Quando i diritti d’uso devono essere concessi in
                                                           NUMERO LIMITATO, gli SM adottano CRITERI DI
                                                           SELEZIONE         OBIETTIVI,       TRASPARENTI,
                                                           PROPORZIONATI E NON DISCRIMINATORI

                                                       •   Gli SM possono adottare CRITERI E PROCEDURE
-   DEROGA PER FREQUENZE DA ASSEGNARE AI                   SPECIFICI per concedere l’uso di frequenze a
    FORNITORI RTV (art. 5 Daut; art. 4 DC)                 FORNITORI DI SERVIZI RELATIVI AL CONTENUTO DI
                                                           TRASMISSIONI RTV, AL FINE DI PERSEGUIRE
                                                           OBIETTIVI     DI      INTERESSE      GENERALE
                                                           CONFORMEMENTE AL DIRITTO COMUNITARIO

                                                                                                          23
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               ABOLIZIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI O SPECIALI SU FREQUENZE

                 Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure per i fornitori RTV (…), GLI SM SI
Art. 4 DC        ASTENGONO DAL CONCEDERE DIRITTI ESCLUSIVI O SPECIALI DI USO DI FREQUENZE PER LA
                 FORNITRURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Termine di recepimento di tutte le direttive sulle       Entro il 24 luglio 2003;
comunicazioni elettroniche                               dal 25 luglio 2003 applicazione diretta
                                                         disposizioni chiare, precise e incondizionate

                                                                                                     24
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    RECEPIMENTO IN ITALIA DELLE DIRETTIVE SULLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

                                                  -   Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) (d.
                                                      lgs. 1° agosto 2003, n. 259)
-    Recepimento primo «pacchetto» di direttive
                                                  -   Legge Gasparri – TURTV (?)

                                                  -   Novella CCE
-    Recepimento secondo «pacchetto» di               (d. lgs. 1° giugno 2012, n. 70)
     direttive

                                                                                                          25
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                                 DISPOSIZIONI RILEVANTI CCE

                ● INCLUDE teoricamente nel campo di applicazione del CCE anche le RETI UTILIZZATE
                PER LA DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI (co. 1, lett. a)

- Art. 2 CCE    ● ma contemporaneamente dispone che RIMANGONO FERME E PREVALGONO
                SULLE DISPOSIZIONI DEL CCE LE NORME SPECIALI IN MATERIA DI RETI UTILIZZATE
                PER LA DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI (co. 3)

                RESTANO FERME LE NORME SPECIALI SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
- Art. 38 CCE   PREESISTENTI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA (co. 4)

                                                                                                    26
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    NORMATIVA ITALIANA SU ASSEGNAZIONE FREQUENZE SINO AL LUGLIO 2003

-   Disciplina TRANSITORIA Legge Maccanico (art. 3, co. 6 e 7, l. 249/1997)

-   PROROGA Decreto-legge ‘’salva-reti’’ (d.l. 352/2013, conv. con l. 43/2004)

-   Disciplina TRANSITORIA Legge Gasparri (artt. 23 e 25 l. 112/2004), che
    consentiva la prosecuzione di tutte le reti operanti A QUALSIASI TITOLO alla
    data di entrata in vigore della legge (CD. GENERALE ASSENTIMENTO), al
    ricorrere di determinate condizioni.

                                                                                   27
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         CONTENZIOSO EUROPA 7

                                                               28
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                                          FASI CONTENZIOSO EUROPA 7

            - 1999:      dal rilascio della concessione analogica (28 luglio);
I FASE:
            - 2008/09:   all’assegnazione del canale 8 VHF (dal 30 giugno 2009)

            - 2009:      contestazione in sede giudiziale insufficienza canale 8 VHF, in tecnica sia analogica che digitale;
II FASE:
                         accordo con MiSE per progressiva assegnazione frequenze integrative, via via che si procede con
            - 2010:      lo switch-off;

            - 2011:      contestazione in sede giudiziale dell’inadempimento dell’accordo del 2010;
III FASE:
            - 2015/….:   giudizio ancora in corso per il risarcimento dei danni.

                                                                                                                               28
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   I FASE CONTENZIOSO EUROPA 7

                                                               30
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                  I.1 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE 28 LUGLIO 1999

                  ● Alla Società CENTRO EUROPA 7 a.r.l. (…) sono concessi l’installazione e l’esercizio di
                  una rete di impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale tra quelle
                  individuate nel (…) «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
                  radiodiffusione televisiva» (…). La rete di impianti di radiodiffusione, è costituita da
                  impianti ubicati nei siti individuati dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
                  utilizzante un raggruppamento di tre canali di cui uno del gruppo A, uno del gruppo B
                  e uno del gruppo C, tra i 17 canali generici allocati in ciascun sito, con i quali la
OGGETTO DELLA     concessionaria deve assicurare la copertura di almeno l’ottanta per cento del
CONCESSIONE       territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia (…) (co. 1).
(art. 1 d.m.)
                  ● L’adeguamento degli impianti alle prescrizioni del piano di assegnazione dovrà
                  avvenire, secondo il programma di adeguamento stabilito dall’Autorità per le garanzie
                  nelle comunicazioni d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro il termine di 24
                  mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento. Il suddetto
                  termine potrà essere prorogato di dodici mesi ove sussistano impedimenti di carattere
                  oggettivo che dovranno essere valutati dal Ministero delle comunicazioni, d’intesa con
                  l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (co. 2).

                                                                                                               29
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               I.2 – PRIME INIZIATIVE GIUDIZIARIE DI EUROPA 7

                            - Novembre 1999:    notifica diffida

A) DIFFIDA AL MINISTERO     - Dicembre 1999:    Risposta Ministero
PER ASSEGNAZIONE                                (Impegno del Ministero ad attivarsi con
FREQUENZE                                       l’AGCom per la definizione del
                                                programma di adeguamento al PNAF)

                            - Febbraio 2000:    Ricorso al Tar Lazio di Europa 7 avverso
                                                la risposta del Ministero

                            - 28 luglio 1999:   Con il provvedimento di diniego della
                                                domanda di concessione della rete
B) IMPUGNAZIONE                                 eccedente Retequattro, il Ministero la
ABILITAZIONE Retequattro                        abilita alla prosecuzione per la fase
                                                transitoria della Legge Maccanico

                            - Febbraio 2000:    Ricorso al Tar Lazio di Europa 7 avverso
                                                l’abilitazione di Rete-quattro

                                                                                           30
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                     I.3 – ULTERIORE INIZIATIVA GIUDIZIARIA EUROPA 7

                                  Ricorso al Tar Lazio (Europa 7 chiede che il Ministero sia condannato
                                  ad adempiere la concessione e, quindi, all’assegnazione delle
                                  frequenze.

C) DOMANDA DI ADEMPIMENTO E       Europa 7 chiede anche il risarcimento dei danni subiti, da calcolarsi
RISARCIMENTO                      diversamente a seconda che vengano ad essa assegnate, o meno, le
(novembre 2003)                   frequenze.

                                  In corso di giudizio Europa 7 eccepisce l’illegittimità costituzionale e
                                  comunitaria del «decreto-legge salva reti» e della Legge Gasparri, nel
                                  frattempo sopravvenuti).

                                                                                                             31
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                            I.4 – LE SENTENZE DEL TAR LAZIO DEL SETTEMBRE 2004

A) DIFFIDA AL MINISTERO                 ● Il Tar Lazio annulla la risposta del Ministero alla diffida del febbraio 2000
   (sent. 9325/04)
                                        ● Il Ministero dovrà ripronunziarsi o assegnando le frequenze o revocando la
                                        concessione, anche eventualmente alla luce delle leggi sopravvenute.

                                        ● Il Tar Lazio ritiene inammissibile il ricorso di Europa 7

B) IMPUGNAZIONE ABILITAZIONE            ● L’impugnazione (febbraio 2000) è tardiva rispetto al rilascio dell’abilitazione di
   Retequattro                          Rete 4 (28 luglio 1999). Non vi sarebbe stato interesse di Europa 7, perché in caso
   (sent. 9314/04)                      di accoglimento del ricorso Retequattro avrebbe cessato le trasmissioni, ma le
                                        frequenze non sarebbero state automaticamente assegnate ad Europa 7

C) DOMANDA DI ADEMPIMENTO E             ● Il Tar Lazio ritiene inammissibili entrambe le domande
   RISARCIMENTO
   (9315/04)                            ● Europa 7 è titolare di un mero interesse legittimo (e non di un diritto
                                        soggettivo), quindi non può chiedere l’adempimento, né ottenere il risarcimento
                                        danni

                                                                                                                          32
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                     I.5 – APPELLO EUROPA 7 E RINVIO ALLA CGCE DEL LUGLIO 2005

                                   ● Europa 7 propone appello contro la sentenza del Tar.

                                   ● Il Consiglio di Stato ritiene ammissibile la domanda di risarcimento danni e
                                   chiede alla CGUE di pronunziarsi su 10 domande pregiudiziali.

C) DOMANDA DI ADEMPIMENTO E        ● La prima domanda riguarda l’art. 10 CEDU e l’art. 6 TUE (sul pluralismo
RISARCIMENTO                       informativo).

                                   ● La seconda domanda attiene ai principi comunitari sulla concorrenza nel rilascio
                                   delle concessioni di servizi.

                                   ● Dalla terza alla nona domanda attengono alla DQ, alla DAut ed alla DC.

                                   ● La decima attiene al SIC.

                                                                                                                        33
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                           I.6 – LA SENTENZA DELLA CGCE DEL 31 GENNAIO 2008

                ● La Corte di giustizia dichiara irricevibile la decima domanda pregiudiziale (per mancanza di nesso
                evidente con il giudizio a quo e parzialmente la seconda (per mancanza di dati sulla specifica situazione
                dei mercati).

                ● La Corte invece si pronunzia sulle domande seconda (nella restante parte), quarta e quinta e, ritenendo
SENTENZA CGCE   così «assorbile» le risposte alle altre domande, e dichiara che: L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento
(C-380/05)      della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1 della direttiva «quadro», gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n.
                3, della direttiva «autorizzazioni», nonché l’art. 4 della direttiva concorrenza devono essere interpretati
                nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui
                applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di
                trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti,
                non discriminatori e proporzionati.

                                                                                                                                    34
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                                      I.7 – MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CGCE

- Disciplina transitoria     ● «Indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla legge n. 249/1997 con il regime di
  Legge Maccanico            assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori, si deve considerare che l’art. 49
                             CE ostava ad un regime siffatto» (§ 111).

- Decreto-legge              ● «La medesima valutazione si impone per quanto riguarda il regime di assegnazione delle
  «salvareti» e disciplina   frequenze ad un numero limitato di operatori in applicazione della legge (n. 112/2004), tale
  transitoria Legge          regime non è stato attuato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
  Gasparri                   proporzionati, in violazione dell’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità»,
                             delle direttive sulle comunicazioni elettroniche ed è altresì escluso che le restrizioni constatate
                             «possano giustificarsi con la necessità di garantire una rapida evoluzione verso la trasmissione
                             televisiva in tecnica digitale» (§§ 112 e 114).

                                                                                                                                   35
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                               I.8 – SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL MAGGIO 2008

A) DIFFIDA                 ● Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello di RTI (Mediaset), conferma l’illegittimità della
(sent. 2624/08)            risposta alla diffida.
                           ● Lo stesso Consiglio di Stato dispone che il Ministero debba ripronunziarsi, anche alla luce della
                           sentenza della CGCE.

B) IMPUGNAZIONE
ABILITAZIONE Retequattro   ● Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello di Europa 7, conferma la tardività del ricorso.
(sent. 2623/08)

                           ● Il Consiglio di Stato respinge parzialmente l’appello di Europa 7 ritenendo improponibile la
C) DOMANDA DI              domanda di adempimento, poiché Europa 7 è titolare di un interesse legittimo pretensivo.
ADEMPIMENTO E
RISARCIMENTO               ● Il Consiglio di Stato ritiene invece ammissibile la domanda di risarcimento dei danni di Europa
(sent. 2622/08)            7, poiché la lesione di interessi legittimi pretensivi produce danni risarcibili (sin da Cass. SS.UU.
                           500/1999).

                           ● Dispone un’istruttoria per poter individuare i danni, anche per vedere se il Ministero assegnerà
                           le frequenze in forza della sent. 2624/08.

                                                                                                                                   36
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                              I.9 – SVILUPPI DEI GIUDIZI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO

                           ● Europa 7 chiede che il Ministero dia esecuzione alla sentenza prendendo definitivamente
                           posizione sulla diffida e sull’assegnazione delle frequenze.

                           ● Il Ministero avvia il procedimento, fissando il termine di 90 giorni per la sua conclusione.

                           ● Poiché, decorsi oltre 90 giorni, il Ministero non conclude il procedimento, Europa 7 instaura
                           dinanzi al Consiglio di Stato un giudizio di ottemperanza della sentenza 2624/08.

A) Ottemperanza Europa     ● L’11 dicembre 2008 (pochi giorni prima dell’udienza del 16 dicembre, fissata dinanzi al Consiglio
   7 su sentenza diffida   di Stato per la decisione sul giudizio di ottemperanza) il Ministero assegna a Europa 7 il canale 8
  (sent. 243/09)           VHF, «da utilizzare in tecnologia analogica e/o digitale» per l’esercizio dell’attività oggetto della
                           concessione del 28 luglio 1999 (art. 1).

                           ● Europa 7 contesta l’insufficienza di tale frequenza a coprire l’80% del territorio nazionale e tutti i
                           capoluoghi di provincia, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale.

                           ● Il Consiglio di Stato ritiene che ogni lamentela relativa al canale 8 VHF debba essere portata
                           nuovamente dinanzi al Tar Lazio (imponendo praticamente ad Europa 7 di ricominciare tutto
                           daccapo).

                                                                                                                                      37
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                      I.10 – RISARCIMENTO DANNI LIQUIDATI DAL CONSIGLIO DI STATO

                       ● L’incompatibilità con l’art. 49 TCE non rileva nel caso di Europa 7, poiché la questione non
                       riveste un carattere transfrontaliero e, quindi, non incide sugli scambi intracomunitari.

                       ● L’incompatibilità con le direttive sulle comunicazioni elettroniche invece rileva, poiché per
                       la violazione delle direttive non si richiede il carattere transfrontaliero della questione.
C) DOMANDA       DI
ADEMPIMENTO       E    ● Il Ministero è responsabile per i danni subiti da Europa 7 perché avrebbe dovuto: attivarsi
RISARCIMENTO           per trovare una soluzione tecnica, proporre al legislatore una riforma della disciplina e, da
(sent. 242/09)         ultimo, disapplicare il decreto-legge «salva-reti» e la Legge Gasparri.

                       ● I danni sono risarcibili solo dal 1° gennaio 2004, nonostante le direttive dovessero
                       applicarsi dal 25 luglio 2003.

                       ● I danni possono essere liquidati equitativamente in € 1.041.000 (sino al 30 giugno 2009),
                       perché le altre voci di danno non sono provate e perché Europa 7 non poteva ignorare gli
                       ostacoli normativi all’assegnazione delle frequenze (normativa nazionale comunitariamente
                       illegittima).

                                                                                                                         40
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                             I.11 – SENTENZA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

- Ricorso di Europa 7 alla   ● Violazione degli artt. 10 e 6 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.
  CtEDU
  (16.7.2009)

                             ● Viola l’art. 10 della Convenzione EDU e l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla
                             Convenzione EDU il comportamento delle autorità nazionali italiane, le quali – dapprima
                             rilascino alla società ricorrente l’autorizzazione alla trasmissione televisiva per l’80 per cento
                             del territorio nazionale con l’assegnazione di 3 frequenze – e poi omettano di assegnare le
                             citate frequenze, necessarie alla trasmissione.
                             (La violazione da parte dello Stato italiano – e per esso del Ministero delle comunicazioni e
                             dell’Autorità di garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) – sta nell’aver assunto condotte
                             contraddittorie e omissive, consistite essenzialmente nell’aver subordinato l’efficacia
                             dell’autorizzazione all’approvazione di un piano di assegnazione, a sua volta conforme a un
- Sentenza CtEDU             piano di adeguamento da adottarsi a cura dell’AGCOM, che non è mai stato adottato. Tutto
  (7.6.2012)                 ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze a Centro Europa 7 e al
                             conseguente vantaggio indebito concesso alle stazioni di trasmissione che già detenevano le
                             frequenze. La violazione del principio del pluralismo nel settore radio-televisivo e quindi
                             dell’art. 10 è stata ravvisata nel protrarsi di questa situazione illegittima).

                             ● Non viola l’art. 6 della CEDU la procedura innanzi al Consiglio di Stato, in cui non si riscontri
                             la violazione del giusto processo (anche se la Corte ritiene che il risarcimento accordato dal
                             Consiglio di Stato, che copre esclusivamente il periodo 2004-09, non può essere considerato
                             sufficiente, tanto più che non è stata disposta alcuna perizia dai giudici nazionali per valutare
                             le perdite subite e il mancato guadagno).

                             ● La Corte, pur ritenendo che i danni subiti da Europa 7 non si prestino ad una valutazione
                             precisa, liquida equitativamente i danni in € 10.000.000 (dieci volte quelli liquidati dal
                             Consiglio di Stato).
                                                                                                                                   41
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti
                                                I.12 – ART. 10 CEDU

                                   «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di
                                   opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
                                   essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente
                                   articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di
                                   radiodiffusione, cinematografiche o televisive» (co. 1);
     Art. 10 CEDU
«Libertà di espressione»           «L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere
                                   sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e
                                   che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza
                                   nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla
                                   prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della
                                   reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o
                                   per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario» (co. 2).

                                                                                                                                     42
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                            I.13 – MOTIVAZIONE DELLA CORTE SU ART. 10 CEDU

                    ● Secondo la giurisprudenza della Corte sull’art. 10 CEDU, non vi è democrazia senza pluralismo; la
                    democrazia si nutre della libertà di espressione (§ 129).

                    ● I media audiovisivi hanno un ruolo particolarmente importante (superiore alla stampa) a causa
                    del loro potere di far passare messaggi attraverso il suono o l’immagine (§ 132).

                    ● Una posizione dominante nei media audiovisivi pregiudica il ruolo della libertà di espressione in
                    una società democratica (§ 133).
Passaggi salienti
                    ● Lo Stato, oltre a non esercitare ingerenze indebite, deve realizzare un quadro normativo
                    finalizzato a garantire un pluralismo effettivo, tanto più quando il sistema è duopolistico, come in
                    Italia (§ 134).

                    ● La mancata assegnazione delle frequenze ad Europa 7 rappresenta un’ingerenza, al pari di negare
                    il rilascio della concessione, poiché la CEDU ha lo scopo di assicurare la garanzia di diritti effettivi e
                    non teorici (§ 138).

                    ● La normativa italiana non ha individuato con il necessario grado di precisione e di prevedibilità
                    quando sarebbero state assegnate le frequenze (e sarebbero cessati i consecutivi regimi transitori),
                    pertanto l’ingerenza non era disciplinata da una legge ‘’prevedibile’’.

                                                                                                                                 43
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II FASE CONTENZIOSO EUROPA 7

                                                                 44
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           II.1 – CONTESTAZIONE DELL’INSUFFICIENZA DEL CANALE 8 VHF – ACCORDO DEL 2010

                                 ● Il canale 8 VHF non consente la realizzazione di una rete televisiva che diffonda
                                 segnali effettivamente ricevibili nell’80% del territorio e in tutti i capoluoghi di
- Ricorso al Tar Lazio           provincia, né in tecnica analogica (3 canali), né in tecnica digitale (a causa della
    (febbraio 2009)              genesi canale 8 VHF; del puntamento delle antenne; della difficoltà di
                                 sincronizzazione degli impianti).

                                 ● Udienza discussione fissata all’11 febbraio 2010.

                                 ● «Il Ministero, ad integrazione della rete SFN operante sul canale 8 VHF, già
                                 assegnato con provvedimento dell’11 dicembre 2008, assegnerà a Centro Europa 7
                                 S.r.l., con successivi appositi provvedimenti conformi al presente accordo, per
                                 l’utilizzo in tecnica digitale, sin da subito, le risorse frequenziali indicate negli Allegati
                                 Tecnici ‘’A’’ e ‘’B’’ (che sottoscritti dalle parti vengono acclusi al presente accordo per
                                 formarne parte integrante), ubicate nelle aree territoriali in cui è già avvenuto lo
- Accordo Ministero/Europa 7     swich-off e si impegna ad assegnare le altre risorse frequenziali ubicate nelle
  (9 febbraio 2010)              rimanenti aree territoriali a decorrere dalle singole date di switch-off, previste dal
                                 decreto ministeriale 10 settembre 2008» (art. 1);

                                 ● «Le frequenze indicate negli Allegati Tecnici ‘’A’’ e ‘’B’’ al presente accordo, devono
                                 consentire a Centro Europa 7 di illuminare senza interferenze tutte le aree di
                                 copertura relative ai siti da cui la Rai trasmette in banda VHF-I o VHF-II, anche atteso
                                 che Centro Europa 7 utilizzerà gli stessi sistemi radianti della Rai» (art. 2).

                                 ● Coeva assegnazione ad Europa 7/Europa Way delle prime frequenze per le regioni
                                 Piemonte (occ.), Trentino-Alto Adige, Campania e Lazio.

                                                                                                                                  45
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                 II.2 – INADEMPIMENTO DELL’ACCORDO 2010 DA PARTE DEL MINISTERO

                            ● In occasione dello switch-off della Lombardia e di gran parte del Nord Italia (ottobre
                            2010) il Ministero non assegna le frequenze integrative ad Europa 7/Europa Way.
Mancata assegnazione
frequenze      per     le   ● Tra le altre, ad Europa 7/Europa Way non viene assegnata la frequenza integrativa dal più
successive aree tecniche    importante impianto del Nord Italia (Monte Penice che serve quali 10 milioni di persone).

                            ● Europa 7/Europa Way diffidano il Ministero ad adempiere l’Accordo 2010, in data 1°
                            agosto 2011. Il Ministero non risponde.

                                                                                                                          46
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III FASE CONTENZIOSO EUROPA 7

                                                                 47
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              III.1 – CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DELL’INADEMPIMENTO DELL’ACCORDO 2010

- Ricorso al Tar Lazio        ● Europa 7/Europa Way chiedono la condanna del Ministero all’adempimento
  (marzo 2012)                dell’Accordo 2010 ed al risarcimento dei danni

- Ordinanze cautelari del     ● Il Tar ordina al Ministero di assegnare la frequenza da Monte Penice e dispone che sino
  Tar Lazio                   a detta assegnazione dovrà corrispondere ad Europa 7/Europa Way € 1.500 al giorno, a
  (giu./ago.2012)             titolo di penalità di mora (astreintes).

- Sentenza non definitiva     ● Il Tar Lazio, con sentenza non definitiva, accerta che il Ministero è inadempiente e che
   del Tar Lazio e nomina     deve risarcire i danni.
   CTU
  (3516/2013)                 ● Il Tar Lazio nomina un CTU per la quantificazione dei danni (poi quantificati tra i 16 ed i
                              22 milioni di euro).

                                                                                                                              48
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                                III.2 – APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO

- Appello del Ministero        ● Il Ministero chiede al Consiglio di Stato l’integrale riforma della sentenza non
  contro la sentenza non       definitiva del Tar Lazio.
  definitiva

                               ● Il Consiglio di Stato riforma parzialmente la sentenza non definitiva del Tar Lazio,
                               escludendo la risarcibilità dei danni che Europa 7/Europa Way avrebbero potuto
- Sentenza Consiglio      di   evitare in buona fede e chiede al Tar di accertare, alla luce dei principi indicati in
   Stato                       sentenza, i danni risarcibili, svolgendo una nuova CTU.
  (2693/2014)
                               ● Vengono meno anche le astreintes.

- Attesa      della    nuova   ● Il Tar dovrà quindi accertare nuovamente i danni disponendo una nuova CTU.
  fissazione del giudizio
  dinanzi al Tar Lazio

                                                                                                                        49
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     DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
     MEDIA AUDIOVISIVI - SMA

                                                               50
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                        DEFINIZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (SMA)

                       - Un servizio, quale definito agli artt. 56 e 57 TFUE , che è sotto la RESPONSABILITA’
                         EDITORIALE di un fornitore di sma e il cui OBIETTIVO PRINCIPALE è la fornitura di
                         programmi al fine di INFORMARE, INTRATTENERE, ISTRUIRE il GRANDE PUBBLICO,
                         ATTRAVERSO RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ai sensi della ‘’Direttiva
                         Quadro’’ (dir. 2002/21/Ce)

SMA (dir. 2010/13/UE
                                                        Radiodiffusione televisiva

                       - Rientrano in tale nozione      Sma a richiesta

                                                        Comunicazione commerciale e audiovisiva

                                                                                                                51
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                                            CARATTERISTICHE DEGLI SMA

                           •    Servizi aventi ad oggetto IMMAGINI IN MOVIMENTO, siano o no sonore («audiovisivo»: sì, film
                                muti; no, servizi RDF);

                           •    Servizi audiovisivi CHE SIANO MASS MEDIA, cioè DESTINATI AD ESSERE RICEVUTI DA UNA
                                PORZIONE CONSIDEREVOLE DEL GRANDE PUBBLICO SU CUI POTREBBERO ESERCITARE UN
                                IMPATTO EVIDENTE NELLA FORMAZIONE DELLE OPINIONI (cons. 21 e 45);
Tratti caratterizzanti
SMA:
                           •    In concorrenza con la RTV (cioè, aventi come finalità principale la fornitura di programmi),
‘’Televisionlike’’(dir.
                                quindi: no i siti internet privati, no i siti di fornitura e distribuzione di contenuti audiovisivi
2010/13/UE; art. 2,
                                generati da utenti privati (UGC) a fini di condivisione o di scambio nelle comunità di interesse
lett. a, TUSMAR)
                                (cons. 21); no e-mail inviate ad un numero limitato di destinatari; no motori di ricerca; no
                                giochi on line; no siti internet di aziende in cui gli elementi audiovisivi sono accessori; no
                                versioni elettroniche di quotidiani e riviste; no i giochi d’azzardo, escluse le trasmissioni
                                dedicate ai giochi d’azzardo (cons. 22-28);

                           •    Servizi che per natura e modalità di accesso (specie per gli SMA a richiesta) fanno sì che
                                l’utente si attenda una tutela normativa paragonabile a quella dei tradizionali servizi RTV
                                (cons. 24)

                                                                                                                                52
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                              SMA LINEARI E SMA A RICHIESTA

      LINEARE:                                •   E’ FORNITO DA UN FORNITORE DI SMA PER LA VISIONE
      (o ‘’ radiodiffusione televisiva’’)         SIMULTANEA DI PROGRAMMI SULLA BASE DI UN
                                                  PALINSESTO (art. 2, lett. i, TUSMAR);

SMA

      NON LINEARE                             •   E’ FORNITO DA UN FORNITORE DI SMA PER LA VISIONE
                                                  DI PROGRAMMI AL MOMENTO SCELTO DALL’UTENTE E
      (o ‘’a richiesta’’)                         SU SUA RICHIESTA SULLA BASE DI UN CATALOGO DI
                                                  PROGRAMMI SELEZIONATI DAL FORNITORE DI SMA (art.
                                                  2, lett. m, TUSMAR).
                                              •   In relazione agli SMA a richiesta, l’utente ha una
                                                  MAGGIORE possibilità di SCELTA e CONTROLLO rispetto
                                                  agli SMA lineari ; essi hanno perciò un DIVERSO
                                                  IMPATTO SULLA SOCIETA’ (cons. 43 dir. 2007/65/Ce)

                                                                                                  53
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                           DEFINIZIONI DI FORNITORE DI SMA E RESPONSABILITA’ EDITORIALE

                                             •    La persona fisica o giuridica cui è riconducibile la RESPONSABILITA’
                                                  EDITORIALE DELLA SCELTA DEL CONTENUTO dello SMA e ne determina le
•    FORNITORE DI SMA                             modalità di ORGANIZZAZIONE
    (art. 2, lett. b, TUSMAR)
                                             •    Non vi rientra perciò chi si occupa unicamente della trasmissione di
                                                  programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi

                                             •    L’esercizio di un CONTROLLO EFFETTIVO sia sulla SELEZIONE DI
                                                  PROGRAMMI, sia sulla loro ORGANIZZAZIONE IN UN PALINSESTO
•   RESPONSABILITA’ EDITORIALE                    CRONOLOGICO (per gli SMA lineari) O IN UN CATALOGO (per gli SMA a
    (art. 2, lett. h, TUSMAR)                     richiesta)

                                                                                                                   54
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                  DEFINIZIONI DI PROGRAMMA E DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE AUDIOVISIVA

•   PROGRAMMA                          •   Una serie di IMMAGINI ANIMATE, sonore o non, che costituiscono un SINGOLO
    (art. 2, lett. e, TUSMAR)              ELEMENTO DEL PALINSESTO O DI UN CATALOGO stabilito da un fornitore di SMA

                                       •   Non vi rientrano le TRASMISSIONI RIPETITIVE o consistenti in IMMAGINI FISSE

•   COMUNICAZIONE COMMERCIALE          •   Immagini, sonore o non, destinate a PROMUOVERE, direttamente o
    AUDIOVISIVA                            indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica
    (art. 2, lett. dd, TUSMAR)             che esercita ATTIVITA’ ECONOMICA, COMPRESE la PUBBLICITA’ TELEVISIVA, la
                                           SPONSORIZZAZIONE, la TELEVENDITA, l’INSERIMENTO DI PRODOTTI (PRODUCT
                                           PLACEMENT), e che ACCOMPAGNANO o SONO INSERITE IN UN PROGRAMMA,
                                           DIETRO PAGAMENTO O ALTRO COMPENSO (o a fini di autopromozione).

                                                                                                                          55
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                     REGOLE EDITORIALI DEI FORNITORI DI SMA LINEARI E DI QUELLI A DOMANDA

                                      •    OBBLIGHI INFORMATIVI (nome, indirizzo geografico e di posta elettronica e
                                           internet del fornitore; organi di regolamentazione)

•   NUCLEO REGOLE COMUNI PER          •    DIVIETI di SMA che incitano all’ODIO PER RAZZA, SESSO, RELIGIONE O
    SMA LINEARI E A RICHIESTA              NAZIONALITA’; diffusione FILM fuori dai periodi concordati; COMUNICAZIONI
                                           COMMERCIALI audiovisive OCCULTE o non PRONTAMENTE RICONOSCIBILI,
                                           SUBLIMINALI, non rispettose della DIGNITA’ UMANA, DISCRIMINATORIE per
                                           SESSO, RAZZA, NAZIONALITA’, RELIGIONE, CONVINZIONI, DISABILITA’, ETA’,
                                           ORIENTAMENTO SESSUALE; incentivanti comportamenti pregiudizievoli per la
                                           SALUTE o SICUREZZA; relative a SIGARETTE e tabacco o BEVANDE ALCOLICHE
                                           (liquori); dannose per lo sviluppo fisico e morale dei MINORI; etc.

                                      •    SI’ A SMA che possano NUOCERE GRAVEMENTE allo sviluppo fisico, mentale o
•   REGOLE SOLO PER SMA A                  morale dei MINORI, a certe condizioni;
    RICHIESTA
                                      •    OBBLIGHI in materia di PRODUZIONE E PROMOZIONE DI OPERE EUROPEE PIU’
                                           LEGGERI;

•   REGOLE    SOLO     PER   SMA
    LINEARI                           •    OBBLIGHI PIU’ STRINGENTI (rinvio)

                                                                                                                 56
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                                MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SMA

                                                                                ● recepire la direttiva modificando il TURTV (d. lgs.
                                 - Criteri e principi direttivi ‘’specifici’’   n. 177/2005)

● Legge comunitaria 2008                                                        ● consentire il product placement
 (l. n. 88/2009 artt. 2 e 26)

                                 - Criteri e principi direttivi ‘’generali’’    ● i principi desumibili dalla direttiva SMA

                                                                                ● apportare solo le ‘’occorrenti modificazioni’’ al
                                                                                TURTV per coordinarle con la disciplina vigente

                                 ● modifica il TURTV e lo ridenomina TUSMAR
● Decreto Romani
 (d. lgs. n. 44/2010 – art.      ● si occupa anche di trasmissioni RDF
 76 Cost.)
                                 ● innova la disciplina del TUSMAR per aspetti non modificati dalla direttiva SMA e senza
                                  enunciazione di criteri e principi direttivi

                                                                                                                                      57
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                        OBBLIGHI EDITORIALI PIU’ RILEVANTI PER I FORNITORI DI SMA

•   DIFFERENZE DI DISCIPLINA     •    A seconda che si tratti di: SMA LINEARI OD A RICHIESTA; NAZIONALI O LOCALI;
                                      AUDIOVISIVI O RDF; etc.

                                 •    A TUTELA DEGLI UTENTI/CITTADINI (in generale)

                                 •    A TUTELA DEI MINORI

•   OBBLIGHI                     •    SULLE OPERE EUROPEE

                                 •    SULLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE

                                 •    A TUTELA DEL PLURALISMO

                                 •    IN TEMA DI PAR CONDICIO

                                                                                                                    58
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                                 I. OBBLIGHI A TUTELA DEGLI UTENTI (in generale)

•   OBBLIGHI INFORMATIVI:                            •   Nome; indirizzo geografico, d posta elettronica ed internet;
    (art. 32, co. 1, TUSMAR)                             recapiti AGCOM e AGCM (ma non Garante della privacy)

•   DIVIETO DI SMA CONTRO DIGNITA’ UMANA O           •   No a SMA CONTRO il rispetto della DIGNITA’ UMANA o CHE
    DI INCITAMENTO ALL’ODIO:                             INCITANO ALL’ODIO BASATO SU RAZZA, SESSO, RELIGIONE o
    (art. 32, co. 5, TUSMAR)                             NAZIONALITA’

•    OBBLIGHI IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE             •   I fornitori di SMA (e RDF) prevedono l’adozione di MISURE
     ABILI:                                              IDONEE a rendere i loro SERVIZI FRUIBILI DA CITTADINI CON
                                                         DISABILITA’ SENSORIALI
    (artt. 32, co. 6, TUSMAR)

•    OBBLIGHI SU LCN:
                                                     •   [RINVIO A SLIDE SUCCESSIVE]
    (art. 32, co. 2-4, TUSMAR)

                                                                                                                  59
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                                 II. OBBLIGHI A TUTELA DEGLI UTENTI (IN GENERALE)

•   OBBLIGHI A TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE:          •   I fornitori di SMA rispettano i diritti d’autore e connessi
    (art. 32-bis TUSMAR)                                 [delibera AGCOM n. 680/13/CONS; Ord. Tar Lazio n.
                                                         10020/2014: q.l.c.]; trasmettono il film nel rispetto dei termini
                                                         temporali (windows) concordati con i titolari dei diritti;

•    OBBLIGHI SU EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA:
                                                     •   L’AGCOM individua gli eventi di particolare rilevanza per la
    (art. 32-ter TUSMAR)                                 società italiana da diffondersi obbligatoriamente in chiaro (San
                                                         Remo; Olimpiadi; Finale del Campionato del mondo di calcio e
                                                         degli Europei e di tutte le partite della nazionale; etc.)

•   BREVI ESTRATTI DI CRONACA:                       •   Le emittenti televisive (SMA lineari) possono realizzare brevi
    (art. 32-quater TUSMAR)                              estratti di cronaca (ora, 90 secondi) di eventi di grande
                                                         interesse pubblico, ma solo per i NOTIZIARI DI CARATTERE
                                                         GENERALE

                                                                                                                       60
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                                 III. OBBLIGHI A TUTELA DEGLI UTENTI (IN GENERALE)

•   DIRITTO DI RETTIFICA:              •   Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali (es.: onore e reputazione) o
    (art. 32-quinquies TUSMAR)             materiali da TRASMISSIONI CONTRARIE A VERITA’ ha diritto di chiedere ai
                                           fornitori di SMA LINEARI O RDF (o alle persone delegate al controllo) che sia
                                           trasmessa apposita rettifica, da effettuare ENTRO 48 ORE CON LO STESSO
                                           RILIEVO DELLA TRASMISSIONE LESIVA, purchè la rettifica richiesta non possa dar
                                           luogo a RESPONSABILITA’ PENALI

                                       •   Se l’emittente ritiene che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della
                                           rettifica, la sottopone all’AGCOM entro il giorno successivo alla richiesta;
                                           l’AGCOM si pronuncia entro 5 GIORNI e, se ritiene fondata la richiesta, la rettifica,
                                           preceduta dalla pronuncia dell’Autorità, deve essere trasmessa entro 24 ore

                                                                                                                             61
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                             OBBLIGHI A TUTELA DEI MINORI (ART. 34 TUSMAR)

                                         •    Lo sono: i PROGRAMMI con scene di VIOLENZA GRATUITA, INSISTITA O
                                              EFFERATA, PORNOGRAFICHE, cui sono equiparati i FILM VM 18 o ai
                                              quali sia stato NEGATO IL NULLA OSTA DI CENSURA
•   TRASMISSIONI GRAVEMENTE NOCIVE
                                         •    Divieto assoluto per i fornitori di SMA LINEARI; INVECE i fornitori di SMA
                                              A RICHIESTA POSSONO OFFRIRLE, MA SOLO in modo da ESCLUDERE CHE
                                              I MINORI LE VEDANO O ASCOLTINO NORMALMENTE E COMUNQUE
                                              CON IMPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO E
                                              SELETTIVO

•   TRASMISSIONI NON GRAVEMENTE          •    Possono essere diffuse (come i FILM VM14) TRA LE ORE 23:00 E LE
    NOCIVE                                    7:00, OPPURE CON QUALSIASI ALTRO ACCORGIMENTO TECNICO CHE
                                              ESCLUDA CHE I MINORI LE VEDANO O ASCOLTINO NORMALMENTE;
                                              DEVONO ESSERE PRECEDUTE DA UN’AVVERTENZA E CONTRASSEGNATE
                                              CON UN SIMBOLO VISIVO PERMANENTE

•   CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE
    MEDIA E MINORI                       •    I fornitori di SMA LINEARI DEVONO RISPETTARE IL CODICE E APPLICARE
                                              SPECIFICHE MISURE TRA LE ORE 16:00 E 19:00 NONCHE’ NEI
                                              PROGRAMMI RIVOLTI AI MINORI

                                                                                                                     62
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                             OBBLIGHI IN MATERIA DI OPERE EUROPEE (ART. 44 TUSMAR)

                                       •    I fornitori di SMA LINEARI NAZIONALI devono riservare ad OPERE EUROPEE la
                                            MAGGIOR PARTE (50,1%) DEL TEMPO DI TRASMISSIONE (ESCLUSO il tempo
•   OBBLIGHI DI TRASMISSIONE                destinato a NOTIZIARI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, GIOCHI TELEVISIVI,
                                            PUBBLICITA’, SERVIZI TELETEXT E TELEVENDITE)

                                       •    Detti fornitori riservano il 10% del TEMPO (destinato ad opere europee) ad
                                            OPERE PRODOTTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI; LA RAI IL 20% (inclusi i film di
                                            espressione originale italiana dovunque prodotti)

                                       •    I fornitori di SMA LINEARI NAZIONALI riservano almeno il 10% DEI LORO
                                            INTROITI NETTI ANNUI alla PRODUZIONE, FINANZIAMENTO, PRE-ACQUISTO E
•   OBBLIGHI DI PRODUZIONE                  ACQUISTO DI OPERE EUROPEE REALIZZATE DA PRODUTTORI INDIPENDENTI (di
                                            cui una quota adeguata ad opere diffuse entro i 5 anni dalla loro produzione,
                                            incluse le italiane). LA RAI UNA QUOTA NON INFERIORE AL 15% (di cui il 20% di
                                            film di espressione originale italiana e non meno del 5% di opere di
                                            animazione per l’infanzia)

                                                                                                                      63
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                              I. TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE

•   PUBBLICITA’ TELEVISIVA:          •    Ogni forma di messaggio televisivo, trasmesso dietro pagamento o altro compenso
                                          (o per autopromozione) da un’impresa o da una persona fisica nell’ambito di
                                          un’attività commerciale, industriale, artigiana o libero-professionale, ALLO SCOPO
                                          DI PROMUOVERE LA FORNITURA, DIETRO PAGAMENTO, DI BENI O SERVIZI
                                          (compresi immobili, diritti, obbligazioni)

                                     •    Forma di pubblicità televisiva A CONTENUTO PREDETERMINATO trasmessa dai
•   SPOT PUBBLICITARIO:                   fornitori di SMA LINEARI

                                     •    Ogni CONTRIBUTO di un’impresa o persona fisica (non impegnata nella fornitura di
•   SPONSORIZZAZIONE:                     SMA o produzione di opere audiovisive) AL FINANZIAMENTO DI SERVIZI E
                                          PROGRAMMI DI MEDIA AUDIOVISIVI, AL FINE DI PROMUOVERE I PROPRI NOME,
                                          MARCHIO, IMMAGINE, ATTIVITA’ O PRODOTTI

                                                                                                                         64
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                           II. TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE

•   TELEVENDITA:            •    Le OFFERTE DIRETTE TRASMESSE AL PUBBLICO ALLO SCOPO DI FORNIRE, dietro pagamento,
                                 BENI o SERVIZI (compresi immobili, diritti, obbligazioni)

•    INSERIMENTO DI         •    Ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’INSERIRE O NEL
     PRODOTTI:                   FARE RIFERIMENTO A UN PRODOTTO, SERVIZIO O MARCHIO COSI’ CHE APPAIA ALL’INTERNO
    (Product Placement)          DI UN PROGRAMMA DIETRO PAGAMENTO O ALTRO COMPENSO

•   TELEPROMOZIONE:         •    Ogni forma di pubblicità consistente nell’ESPOSIZIONE DI PRODOTTI, PRESENTAZIONE
                                 VERBALE E VISIVA DI BENI O SERVIZI, FATTA DAL FORNITORE DI SMA LINEARI (O RDF),
                                 NELL’AMBITO DI UN PROGRAMMA, AL FINE DI PROMUOVERE LA FORNITURA, DIETRO
                                 COMPENSO, DEI BENI O SERVIZI PRESENTATI O ESIBITI

                                                                                                                  65
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         TIPOLOGIE DI LIMITI ALLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE

                  •    MODALI (cioè, relativi alle modalità di inserimento dei messaggi)

•   LIMITI        •    QUALITATIVI (cioè, relativi ai contenuti delle comunicazioni commerciali)

                  •    QUANTITATIVI (cioè, relativi agli affollamenti orari e giornalieri)

                                                                                                   66
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             LIMITI MODALI ALLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI (ART. 37 TUSMAR)

● DIVIETO DI SPOT ISOLATI: gli spot isolati devono costituire ECCEZIONI (salvo che negli eventi sportivi)

● INSERIMENTO DI SPOT NEL CORSO DEI PROGRAMMI: è CONSENTITO, ma non deve compromettere
                                        l’integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli
                                        naturali degli stessi

● DIVIETO DI INSERIMENTO NEL CORSO DI FUNZIONI RELIGIOSE

● TG, FILM, TELEFILM (esclusi serie, romanzi a puntate, documentari), PROGRAMMI PER BAMBINI,
possono essere interrotti solo UNA VOLTA PER OGNI PERIODO PROGRAMMATO DI 30 MINUTI (regole più
permissive per i fornitori di SMA locali riguardo a film, opere teatrali, liriche e musicali)

                                                                                                            67
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                                     LIMITI QUALITATIVI ALLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI

                                           •   DEVONO ESSERE RICONOSCIBILI (DIVIETO DI COMUNICAZIONI OCCULTE O SUBLIMINALI

                                           •   NON DEVONO PREGIUDICARE         LA   DIGNITA’   UMANA;   NON   DEVONO    ESSERE
                                               DISCRIMINATORIE

                                           •   NON INCORAGGIANO COMPORTAMENTI PREGIUDIZIEVOLI PER SALUTE, SICUREZZA,
                                               AMBIENTE
•   LIMITI GENERALI (art. 36-bis TUSMAR)
                                           •   DIVIETO PER SIGARETTE E PRODOTTI A BASE DI TABACCO;

                                           •   PER LE BEVANDE ALCOLICHE NON SI RIVOLGONO AI MINORI, NE’ INCORAGGIANO IL LORO
                                               CONSUMO SMODATO

                                           •   DIVIETO PER MEDICINALI E CURE MEDICHE SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA

                                           •   NON DEVONO ARRECARE PREGIUDIZIO FISICO O MORALE AI MINORI

                                           •   DIVIETO DI PUBBLICIZZARE SERVIZI AUDIOTEXT E VIDEOTEXT, CON PARTICOLARE
•   LIMITI PARTICOLARI                         RIFERIMENTO A QUELLI DI CARATTERE EROTICO O OSCENO, tra le ore 7:00 e le 24:00

                                           •   DIVIETO DI TRASMETTERE TELEVENDITE DI BENI E SERVIZI DI ASTROLOGIA, CARTOMANZIA,
                                               PRONOSTICI (LOTTO, SUPERENALOTTO, ETC.) tra le ore 7:00 e le 23:00 e di MOSTRARE
                                               NUMERI PER SERVIZI A SOVRAPREZZO

                                                                                                                          68
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                           PRINCIPALI LIMITI QUANTITATIVI PER FORNITORI DI SMA NAZIONALI

•   AFFOLLAMENTO GIORNALIERO:                       15% + 5%, se si trasmettono forme di pubblicità DIVERSE DAGLI SPOT,
    (per fornitori diversi dalla RAI)               COME LE TELEPROMOZIONI

•   AFFOLLAMENTO ORARIO:
    (per fornitori diversi da Rai                   18%; un’eventuale eccedenza non superiore al 2% deve essere
    ed emittenti pay)                               recuperata nell’ora precedente o successiva

•   AFFOLLAMENTO ORARIO PER EMITTENTI PAY:          12% (16% per il 2010; 14% per il 2011); un’eventuale eccedenza deve
                                                    recuperarsi come sopra

                                                    4% orario SETTIMANALE e 12% ORARIO; un’eventuale eccedenza deve
•   AFFOLLAMENTO RAI                                recuperarsi come sopra

                                                                                                                    69
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