LABORATORIO DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE AUDIOVISIVA NAZIONALE E LOCALE - Università di Macerata - A.A. 2016/17
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Università di Macerata - A.A. 2016/17 LABORATORIO DI DIRITTO DELL’INFORMAZIONE AUDIOVISIVA NAZIONALE E LOCALE Ottavio Grandinetti
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti CARATTERISTICHE RADIODIFFUSIONE (RDF E RTV) - Si compone di un’ATTIVITÀ TECNICA DI DIFFUSIONE DEL SEGNALE E DI UN’ATTIVITÀ EDITORIALE di organizzazione dei contenuti sonori e/o visivi (palinsesti) da diffondere RADIO E TELEVISIONE - In Italia, sino alle trasmissioni in tecnica digitale, LE DUE ATTIVITÀ erano svolte dallo stesso soggetto: L’EMITTENTE RTV che si occupava della trasmissione del segnale e dell’organizzazione dei contenuti. Anche a causa delle limitazioni tecniche legate alla tecnica analogica, ogni emittente trasmetteva un solo palinsesto (alias canale), il proprio 2
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti ATTIVITA’ TECNICA DI TRASMISSIONE DIRITTO INTERNAZIONALE TELECOMUNICAZIONI (TLC) DIRITTO UE (comunitario) COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 3
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti TLC DIRITTO INTERNAZIONALE - Segni - Via filo - Emissione - Scritti (testi) - Radioelettrici Realizzati con mezzi Definizione: ogni - Trasmissione di - Suoni - Ottici - Immagini - Ricezione - Elettromagnetici - Informazione (dati) - Convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta a Madrid il 6 dicembre 1932 (integrata dal Regolamento annesso alla Convenzione di Buenos Aires del 22 dicembre 1952) 4
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti RADIOCOMUNICAZIONI Definizione: COMUNICAZIONI realizzate attraverso la produzione di CAMPI ELETTRICI che producono ONDE (radioelettriche) che si diffondono nell’ETERE SENZA BISOGNO DI CONDUTTORI ARTIFICIALI 5
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti RADIODIFFUSIONI («circolari») Definizione: Produzione di ONDE RADIOELETTRICHE che per la loro caratterstica di PROPAGAZIONE CIRCOLARE, consentono la ricezione da parte di una PLURALITA’ INDETERMINATA DI PERSONE 6
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti RADIODIFFUSIONE 7
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti TRASMISSIONI VIA ETERE TERRESTRE TV VIA ETERE TERRESTRE 8
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti TRASMISSIONI VIA SATELLITE 9
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE 10
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti PERIODIZZAZIONE DELLA NORMATIVA DELLA RTV I FASE 1923/1973: monopolio statale II FASE 1974/2011: liberalizzazione sregolata della RTV analogica - switch off della RTV analogica III FASE 2012 in avanti: - nuova fase della RTV in tecnica digitale 11
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti - Sino al 1974 Monopolio statale RTV - 1974 Ripetizione programmi esteri e TV via cavo in ambito locale (sentt. 225 e 226) - 1976 TV via etere in ambito locale (sent. 202) - 1976-1985 Vuoto normativo (l. n. 10/1985) Caos nell’etere - 1990 Legge Mammì (l. n. 223/1990) Tappe fondamentali Adozione Primo PNAF Analogico (1992) Sistema RTV italiano - 1990-1994 Rilascio concessioni TV nazionali/locali Inattuazione della Legge Mammì - 1994 Incostituzionalità del limite «antitrust» L. Mammì (sent. n. 420) Legge Maccanico (l. n. 249/1997): istituzione AGCom - 1997 Nuovi limiti «antitrust» Disciplina transitoria - 1998 Adozione Nuovo PNAF Analogico (Del 68/98/CONS) - 1999-2001 Rilascio nuove concessioni TV nazionali/locali 12
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti - 2001 Legge n. 66/2001 su Digitale terrestre Reg. DTT (Del. 435/01/CONS) - 2002 Direttive europee sulle comunicazioni elettroniche C. cost. n. 466/02 Rinvio alle Camere prima versione del ddl Gasparri - 2003 Adozione d.l. «salva-reti» CE su liberazione porzioni spettro radioelettrico (per altri servizi: COM/2003 541) Tappe fondamentali - 2004 Entrata in vigore della Legge Gasparri Sistema RTV italiano - 2005 Entrata in vigore del TURTV Rinvio alla CGCE del caso Centro Europa 7 Procedura infrazione CE - 2006 (n. 2005/5086) - 2007 Parere motivato CE - 2008 CGCE «Centro Europa 7» (31/1/2008) d.l. 59/2008 13
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti Accordo CE/Governo italiano - 2009 Del. AGCom n. 181/09/CONS (legificata da art. 45 l. 88/09) TUSMAR - 2010 Avvio Beauty Contest - 2011 l. 220/10 (legge di stabilità 2011): liberazione banda 800 MHz (canali 61/69 UHF) Switch-off nazionale Tappe fondamentali - 2012 Annullamento Beauty Contest Sistema RTV italiano Liberazione banda 800 MHz (ch. 61-69 UHF) Gara onerosa - 2014 Legge Stabilità 2015 (l. 190/14): utilizzo capacità trasmissiva in base a graduatorie fornitori di SMA Assegnazione di un Mux nazionale a Cairo Communication - 2015 Assegnazioni definitive frequenze ad operatori locali Liberazione banda 700 MHz (49/60 UHF) [?] Proposta Decisione UE 8793/16: liberazione banda 700 MHz nel - 2016 2020/2022 Comunicazione CE «5G» 14
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti PRINCIPI/INTERESSI NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA TLC E RTV TLC: Concorrenza, di competenza CE/UE - Disciplina diversificata • pluralismo, di competenza SM RTV • disciplina contenuti limitata a profili mercato interno (dir. 89/522/Cee; dir. 97/36/Ce; dir. 2007/65/Ce) • no disciplina reti diffusione circolare RTV (in un primo tempo) TLC: occupazione; concorrenza e competitività; innovazione e qualità -Diversità obiettivi di servizi; interessi consumatori interesse generale - COM (2000) 580 - RTV: libertà di espressione; pluralismo; diversità culturale e linguistica; dignità umana; interessi dei minori; diritti d’autore 16
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti SVILUPPI DIRITTO COMUNITARIO TLC: DAL MONOPOLIO ALLA CONCORRENZA - Monopoli pubblici nazionali: Codice postale e delle telecomunicazioni (1936; 1973) – art. 43 Cost. - Apertura delle TLC alla Liberalizzazione: eliminazione dei monopoli statali (dir. concorrenza in forza delle Direttive di 88/301/Cee; 90/388/Cee; 96/19/Ce) direttive di “prima generazione” (adottate sino al 1998): Armonizzazione: ravvicinamento delle discipline nazionali per creare un mercato comune europeo (dir. 90/387/Cee; 97/51/Ce) 17
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti INFLUENZA DELLA CONVERGENZA MULTIMEDIALE SU DISCIPLINA UE DELLE TLC Fenomeno tecnologico in forza del quale il tradizionale settore televisivo e l’altrettanto tradizionale settore delle tlc tendono a sovrapporsi, sia quanto a infrastrutture (reti CONVERGENZA terrestri, satellitari, via cavo), sia quanto a servizi offerti (non solo free-tv, pay-tv, pay- MULTIMEDIALE per-view, near-video-on-demand, ma anche l’offerta di servizi audiovisivi su richiesta individuale: video-on-demand e altri servizi interattivi, come t-commerce, telebanking, t-government). “VETTORI” DELLA - tecnologia digitale applicata a tutti i “mezzi” CONVERGENZA MULTIMEDIALE - cd. autostrade dell’informazione - comunicazione mobile personale a banda larga 18
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti DIRETTIVE UE: DALLE TLC ALLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - 2002/21/Ce (direttiva quadro) Direttive sulle comunicazioni - 2002/20/Ce (direttiva autorizzazioni) elettroniche (di seconda - 2002/19/Ce (direttiva accesso) generazione) - 2002/22/Ce (direttiva servizio universale) - 2002/58/Ce (direttiva privacy) - 2002/77/Ce (direttiva concorrenza) - 2009/136/Ce (modifica le direttive n. 20 e n. 58) Revisione 2009 - 2009/140/Ce (modifica le direttive n. 19, n. 20 e n. 21) Definizione: tutti i SERVIZI e le RETI che intervengono nella TRASMISSIONE DI SEGNALI VIA CAVO, VIA RADIO, A MEZZO FIBRE OTTICHE O ALTRI MEZZI ELETTROMAGNETICI Divaricazione: disciplina «mezzi» e «contenuti» Condizionamenti tra «mezzi» e «contenuti» 18
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti PASSAGGIO DALLE TLC ALLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE Direttive sulle comunicazioni - 2002/21/Ce (direttiva quadro: DQ) elettroniche - 2002/20/Ce (direttiva autorizzazioni: D Aut) (di seconda generazione; primo - 2002/19/Ce (direttiva accesso: D Acc) “pacchetto” direttive) - 2002/22/Ce (direttiva servizio universale: DSU) - 2002/58/Ce (direttiva privacy: DP) - 2002/77/Ce (direttiva concorrenza: DC) La convergenza multimediale implica l’esigenza di assoggettare tutte Principio ispiratore: le reti trasmissive e i servizi correlati ad un unico quadro normativo (NRF) Divaricazione: Separazione tra disciplina «mezzi» e «contenuti» (per RTV dir. 89/552/Cee e s.m.i.) Condizionamenti: Interferenze tra disciplina «mezzi» e «contenuti», al fine di garantire il pluralismo, la diversità culturale e la protezione dei consumatori (cons. 5, DQ). Regolazione tecnologicamente Una regolazione che non impone l’uso di un particolare tipo di neutrale: tecnologia, né discrimina tra diverse tecnologie (cons. 18, DQ). 19
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti DEFINIZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DEFINIZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA I sistemi di trasmissione che consentono di TRASMETTERE SEGNALI via CAVO, via RADIO, a mezzo FIBRE OTTICHE o con ALTRI MEZZI ELETTROMAGNETICI, comprese RETI DI C.E. le RETI SATELLITARI, le RETI TERRESTRI MOBILI E FISSE (compresa INTERNET), le RETI (art. 2, lett. a, DQ) utilizzate per la RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE DEI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI, i sistemi per il TRASPORTO DELLA CORRENTE ELETTRICA se utilizzati per TRASMETTERE SEGNALI, le RETI TELEVISIVE VIA CAVO I SERVIZI forniti di norma a pagamento consistenti ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE nella TRASMISSINE DI SEGNALI SU RETI DI C.E., compresi i SERVIZI DI C.E. servizi di TLC e i servizi di TRASMISSIONE NELLE RETI UTILIZZAT EPER LA DIFFUSIONE (art. 2, lett. c, DQ) CIRCOLARE RTV, ma AD ESCLUSIONE DEI SERVIZI CHE FORNISCONO CONTENUTI utilizzando le reti ed i servizi di C.E. o CHE ESERCITANO UN CONTROLLO EDITORIALE SU TALI CONTENUTI, NONCHE’ DEI SERVIZI DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di C.E. 20
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti DEFINIZIONE “SERVIZIO” NEL DIRITTO UE - PRESTAZIONI fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto NON SIANO regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle MERCI, dei CAPITALI e Art. 57 TFUE: delle PERSONE. - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, sono SERVIZI: attività di carattere industriale o commerciale, le attività artigiane, le attività professionali (anche quelle radiotelevisive e di comunicazione elettronica). 21
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti REVISIONE 2009 DELLA DISCIPLINA UE SULLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE Revisione 2009 - 2009/136/Ce (modifica le direttive n. 20 e n. 58) (secondo “pacchetto” di direttive) - 2009/140/Ce (modifica le direttive n. 19, n. 20 e n. 21 - Reg. CE 1211/2009 (istituisce e disciplina il BEREC) - Istituzione di uno SPAZIO UNICO EUROPEO DELL’INFORMAZIONE - Spettro radio è risorsa scarsa, con un importante valore economico, sociale, ambientale e per la tutela del pluralismo e Novità rilevanti anche per la gestione delle della diversità culturale; frequenze (dir. 2009/140/CE) - Neutralità non solo tecnologica, ma anche rispetto ai servizi - Condivisione delle frequenze usate dalla RTV per altri servizi, con cd. dividendo digitale; - Spetta agli SM individuare le eccezioni ai principi di neutralità per la tutela del pluralismo e della diversità culturale e linguistica, nel rispetto dell’ordinamento comunitario. 22
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti DISCIPLINA UE SU ASSEGNAZIONE FREQUENZE DISCIPLINA UE SU ASSEGNAZIONE FREQUENZE • Gli SM concedono i diritti d’uso delle frequenze - PROCEDURE E CRITERI PER ASSEGNAZIONE, MEDIANTE PROCEDURE PUBBLICHE, TRASPARENTI E quando è necessario concedere diritti d’uso NON DISCRIMINATORIE e SULLA BASE DI CRITERI individuali (art. 9 DQ; artt. 5 e 7 Daut; art. 4 OBIETTIVI, TRASPARENTI, NON DISCRIMINATORI E DC) PROPORZIONATI • Quando i diritti d’uso devono essere concessi in NUMERO LIMITATO, gli SM adottano CRITERI DI SELEZIONE OBIETTIVI, TRASPARENTI, PROPORZIONATI E NON DISCRIMINATORI • Gli SM possono adottare CRITERI E PROCEDURE - DEROGA PER FREQUENZE DA ASSEGNARE AI SPECIFICI per concedere l’uso di frequenze a FORNITORI RTV (art. 5 Daut; art. 4 DC) FORNITORI DI SERVIZI RELATIVI AL CONTENUTO DI TRASMISSIONI RTV, AL FINE DI PERSEGUIRE OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE CONFORMEMENTE AL DIRITTO COMUNITARIO 23
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti ABOLIZIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI O SPECIALI SU FREQUENZE Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure per i fornitori RTV (…), GLI SM SI Art. 4 DC ASTENGONO DAL CONCEDERE DIRITTI ESCLUSIVI O SPECIALI DI USO DI FREQUENZE PER LA FORNITRURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA Termine di recepimento di tutte le direttive sulle Entro il 24 luglio 2003; comunicazioni elettroniche dal 25 luglio 2003 applicazione diretta disposizioni chiare, precise e incondizionate 24
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti RECEPIMENTO IN ITALIA DELLE DIRETTIVE SULLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) (d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259) - Recepimento primo «pacchetto» di direttive - Legge Gasparri – TURTV (?) - Novella CCE - Recepimento secondo «pacchetto» di (d. lgs. 1° giugno 2012, n. 70) direttive 25
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti DISPOSIZIONI RILEVANTI CCE ● INCLUDE teoricamente nel campo di applicazione del CCE anche le RETI UTILIZZATE PER LA DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI (co. 1, lett. a) - Art. 2 CCE ● ma contemporaneamente dispone che RIMANGONO FERME E PREVALGONO SULLE DISPOSIZIONI DEL CCE LE NORME SPECIALI IN MATERIA DI RETI UTILIZZATE PER LA DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI (co. 3) RESTANO FERME LE NORME SPECIALI SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - Art. 38 CCE PREESISTENTI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA (co. 4) 26
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti NORMATIVA ITALIANA SU ASSEGNAZIONE FREQUENZE SINO AL LUGLIO 2003 - Disciplina TRANSITORIA Legge Maccanico (art. 3, co. 6 e 7, l. 249/1997) - PROROGA Decreto-legge ‘’salva-reti’’ (d.l. 352/2013, conv. con l. 43/2004) - Disciplina TRANSITORIA Legge Gasparri (artt. 23 e 25 l. 112/2004), che consentiva la prosecuzione di tutte le reti operanti A QUALSIASI TITOLO alla data di entrata in vigore della legge (CD. GENERALE ASSENTIMENTO), al ricorrere di determinate condizioni. 27
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti CONTENZIOSO EUROPA 7 28
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti FASI CONTENZIOSO EUROPA 7 - 1999: dal rilascio della concessione analogica (28 luglio); I FASE: - 2008/09: all’assegnazione del canale 8 VHF (dal 30 giugno 2009) - 2009: contestazione in sede giudiziale insufficienza canale 8 VHF, in tecnica sia analogica che digitale; II FASE: accordo con MiSE per progressiva assegnazione frequenze integrative, via via che si procede con - 2010: lo switch-off; - 2011: contestazione in sede giudiziale dell’inadempimento dell’accordo del 2010; III FASE: - 2015/….: giudizio ancora in corso per il risarcimento dei danni. 28
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I FASE CONTENZIOSO EUROPA 7 30
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.1 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE 28 LUGLIO 1999 ● Alla Società CENTRO EUROPA 7 a.r.l. (…) sono concessi l’installazione e l’esercizio di una rete di impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale tra quelle individuate nel (…) «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva» (…). La rete di impianti di radiodiffusione, è costituita da impianti ubicati nei siti individuati dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, utilizzante un raggruppamento di tre canali di cui uno del gruppo A, uno del gruppo B e uno del gruppo C, tra i 17 canali generici allocati in ciascun sito, con i quali la OGGETTO DELLA concessionaria deve assicurare la copertura di almeno l’ottanta per cento del CONCESSIONE territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia (…) (co. 1). (art. 1 d.m.) ● L’adeguamento degli impianti alle prescrizioni del piano di assegnazione dovrà avvenire, secondo il programma di adeguamento stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento. Il suddetto termine potrà essere prorogato di dodici mesi ove sussistano impedimenti di carattere oggettivo che dovranno essere valutati dal Ministero delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (co. 2). 29
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.2 – PRIME INIZIATIVE GIUDIZIARIE DI EUROPA 7 - Novembre 1999: notifica diffida A) DIFFIDA AL MINISTERO - Dicembre 1999: Risposta Ministero PER ASSEGNAZIONE (Impegno del Ministero ad attivarsi con FREQUENZE l’AGCom per la definizione del programma di adeguamento al PNAF) - Febbraio 2000: Ricorso al Tar Lazio di Europa 7 avverso la risposta del Ministero - 28 luglio 1999: Con il provvedimento di diniego della domanda di concessione della rete B) IMPUGNAZIONE eccedente Retequattro, il Ministero la ABILITAZIONE Retequattro abilita alla prosecuzione per la fase transitoria della Legge Maccanico - Febbraio 2000: Ricorso al Tar Lazio di Europa 7 avverso l’abilitazione di Rete-quattro 30
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.3 – ULTERIORE INIZIATIVA GIUDIZIARIA EUROPA 7 Ricorso al Tar Lazio (Europa 7 chiede che il Ministero sia condannato ad adempiere la concessione e, quindi, all’assegnazione delle frequenze. C) DOMANDA DI ADEMPIMENTO E Europa 7 chiede anche il risarcimento dei danni subiti, da calcolarsi RISARCIMENTO diversamente a seconda che vengano ad essa assegnate, o meno, le (novembre 2003) frequenze. In corso di giudizio Europa 7 eccepisce l’illegittimità costituzionale e comunitaria del «decreto-legge salva reti» e della Legge Gasparri, nel frattempo sopravvenuti). 31
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.4 – LE SENTENZE DEL TAR LAZIO DEL SETTEMBRE 2004 A) DIFFIDA AL MINISTERO ● Il Tar Lazio annulla la risposta del Ministero alla diffida del febbraio 2000 (sent. 9325/04) ● Il Ministero dovrà ripronunziarsi o assegnando le frequenze o revocando la concessione, anche eventualmente alla luce delle leggi sopravvenute. ● Il Tar Lazio ritiene inammissibile il ricorso di Europa 7 B) IMPUGNAZIONE ABILITAZIONE ● L’impugnazione (febbraio 2000) è tardiva rispetto al rilascio dell’abilitazione di Retequattro Rete 4 (28 luglio 1999). Non vi sarebbe stato interesse di Europa 7, perché in caso (sent. 9314/04) di accoglimento del ricorso Retequattro avrebbe cessato le trasmissioni, ma le frequenze non sarebbero state automaticamente assegnate ad Europa 7 C) DOMANDA DI ADEMPIMENTO E ● Il Tar Lazio ritiene inammissibili entrambe le domande RISARCIMENTO (9315/04) ● Europa 7 è titolare di un mero interesse legittimo (e non di un diritto soggettivo), quindi non può chiedere l’adempimento, né ottenere il risarcimento danni 32
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.5 – APPELLO EUROPA 7 E RINVIO ALLA CGCE DEL LUGLIO 2005 ● Europa 7 propone appello contro la sentenza del Tar. ● Il Consiglio di Stato ritiene ammissibile la domanda di risarcimento danni e chiede alla CGUE di pronunziarsi su 10 domande pregiudiziali. C) DOMANDA DI ADEMPIMENTO E ● La prima domanda riguarda l’art. 10 CEDU e l’art. 6 TUE (sul pluralismo RISARCIMENTO informativo). ● La seconda domanda attiene ai principi comunitari sulla concorrenza nel rilascio delle concessioni di servizi. ● Dalla terza alla nona domanda attengono alla DQ, alla DAut ed alla DC. ● La decima attiene al SIC. 33
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.6 – LA SENTENZA DELLA CGCE DEL 31 GENNAIO 2008 ● La Corte di giustizia dichiara irricevibile la decima domanda pregiudiziale (per mancanza di nesso evidente con il giudizio a quo e parzialmente la seconda (per mancanza di dati sulla specifica situazione dei mercati). ● La Corte invece si pronunzia sulle domande seconda (nella restante parte), quarta e quinta e, ritenendo SENTENZA CGCE così «assorbile» le risposte alle altre domande, e dichiara che: L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento (C-380/05) della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1 della direttiva «quadro», gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché l’art. 4 della direttiva concorrenza devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 34
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.7 – MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CGCE - Disciplina transitoria ● «Indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla legge n. 249/1997 con il regime di Legge Maccanico assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori, si deve considerare che l’art. 49 CE ostava ad un regime siffatto» (§ 111). - Decreto-legge ● «La medesima valutazione si impone per quanto riguarda il regime di assegnazione delle «salvareti» e disciplina frequenze ad un numero limitato di operatori in applicazione della legge (n. 112/2004), tale transitoria Legge regime non è stato attuato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e Gasparri proporzionati, in violazione dell’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità», delle direttive sulle comunicazioni elettroniche ed è altresì escluso che le restrizioni constatate «possano giustificarsi con la necessità di garantire una rapida evoluzione verso la trasmissione televisiva in tecnica digitale» (§§ 112 e 114). 35
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.8 – SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL MAGGIO 2008 A) DIFFIDA ● Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello di RTI (Mediaset), conferma l’illegittimità della (sent. 2624/08) risposta alla diffida. ● Lo stesso Consiglio di Stato dispone che il Ministero debba ripronunziarsi, anche alla luce della sentenza della CGCE. B) IMPUGNAZIONE ABILITAZIONE Retequattro ● Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello di Europa 7, conferma la tardività del ricorso. (sent. 2623/08) ● Il Consiglio di Stato respinge parzialmente l’appello di Europa 7 ritenendo improponibile la C) DOMANDA DI domanda di adempimento, poiché Europa 7 è titolare di un interesse legittimo pretensivo. ADEMPIMENTO E RISARCIMENTO ● Il Consiglio di Stato ritiene invece ammissibile la domanda di risarcimento dei danni di Europa (sent. 2622/08) 7, poiché la lesione di interessi legittimi pretensivi produce danni risarcibili (sin da Cass. SS.UU. 500/1999). ● Dispone un’istruttoria per poter individuare i danni, anche per vedere se il Ministero assegnerà le frequenze in forza della sent. 2624/08. 36
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.9 – SVILUPPI DEI GIUDIZI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO ● Europa 7 chiede che il Ministero dia esecuzione alla sentenza prendendo definitivamente posizione sulla diffida e sull’assegnazione delle frequenze. ● Il Ministero avvia il procedimento, fissando il termine di 90 giorni per la sua conclusione. ● Poiché, decorsi oltre 90 giorni, il Ministero non conclude il procedimento, Europa 7 instaura dinanzi al Consiglio di Stato un giudizio di ottemperanza della sentenza 2624/08. A) Ottemperanza Europa ● L’11 dicembre 2008 (pochi giorni prima dell’udienza del 16 dicembre, fissata dinanzi al Consiglio 7 su sentenza diffida di Stato per la decisione sul giudizio di ottemperanza) il Ministero assegna a Europa 7 il canale 8 (sent. 243/09) VHF, «da utilizzare in tecnologia analogica e/o digitale» per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione del 28 luglio 1999 (art. 1). ● Europa 7 contesta l’insufficienza di tale frequenza a coprire l’80% del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale. ● Il Consiglio di Stato ritiene che ogni lamentela relativa al canale 8 VHF debba essere portata nuovamente dinanzi al Tar Lazio (imponendo praticamente ad Europa 7 di ricominciare tutto daccapo). 37
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.10 – RISARCIMENTO DANNI LIQUIDATI DAL CONSIGLIO DI STATO ● L’incompatibilità con l’art. 49 TCE non rileva nel caso di Europa 7, poiché la questione non riveste un carattere transfrontaliero e, quindi, non incide sugli scambi intracomunitari. ● L’incompatibilità con le direttive sulle comunicazioni elettroniche invece rileva, poiché per la violazione delle direttive non si richiede il carattere transfrontaliero della questione. C) DOMANDA DI ADEMPIMENTO E ● Il Ministero è responsabile per i danni subiti da Europa 7 perché avrebbe dovuto: attivarsi RISARCIMENTO per trovare una soluzione tecnica, proporre al legislatore una riforma della disciplina e, da (sent. 242/09) ultimo, disapplicare il decreto-legge «salva-reti» e la Legge Gasparri. ● I danni sono risarcibili solo dal 1° gennaio 2004, nonostante le direttive dovessero applicarsi dal 25 luglio 2003. ● I danni possono essere liquidati equitativamente in € 1.041.000 (sino al 30 giugno 2009), perché le altre voci di danno non sono provate e perché Europa 7 non poteva ignorare gli ostacoli normativi all’assegnazione delle frequenze (normativa nazionale comunitariamente illegittima). 40
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.11 – SENTENZA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - Ricorso di Europa 7 alla ● Violazione degli artt. 10 e 6 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. CtEDU (16.7.2009) ● Viola l’art. 10 della Convenzione EDU e l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU il comportamento delle autorità nazionali italiane, le quali – dapprima rilascino alla società ricorrente l’autorizzazione alla trasmissione televisiva per l’80 per cento del territorio nazionale con l’assegnazione di 3 frequenze – e poi omettano di assegnare le citate frequenze, necessarie alla trasmissione. (La violazione da parte dello Stato italiano – e per esso del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità di garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) – sta nell’aver assunto condotte contraddittorie e omissive, consistite essenzialmente nell’aver subordinato l’efficacia dell’autorizzazione all’approvazione di un piano di assegnazione, a sua volta conforme a un - Sentenza CtEDU piano di adeguamento da adottarsi a cura dell’AGCOM, che non è mai stato adottato. Tutto (7.6.2012) ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze a Centro Europa 7 e al conseguente vantaggio indebito concesso alle stazioni di trasmissione che già detenevano le frequenze. La violazione del principio del pluralismo nel settore radio-televisivo e quindi dell’art. 10 è stata ravvisata nel protrarsi di questa situazione illegittima). ● Non viola l’art. 6 della CEDU la procedura innanzi al Consiglio di Stato, in cui non si riscontri la violazione del giusto processo (anche se la Corte ritiene che il risarcimento accordato dal Consiglio di Stato, che copre esclusivamente il periodo 2004-09, non può essere considerato sufficiente, tanto più che non è stata disposta alcuna perizia dai giudici nazionali per valutare le perdite subite e il mancato guadagno). ● La Corte, pur ritenendo che i danni subiti da Europa 7 non si prestino ad una valutazione precisa, liquida equitativamente i danni in € 10.000.000 (dieci volte quelli liquidati dal Consiglio di Stato). 41
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.12 – ART. 10 CEDU «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive» (co. 1); Art. 10 CEDU «Libertà di espressione» «L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario» (co. 2). 42
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I.13 – MOTIVAZIONE DELLA CORTE SU ART. 10 CEDU ● Secondo la giurisprudenza della Corte sull’art. 10 CEDU, non vi è democrazia senza pluralismo; la democrazia si nutre della libertà di espressione (§ 129). ● I media audiovisivi hanno un ruolo particolarmente importante (superiore alla stampa) a causa del loro potere di far passare messaggi attraverso il suono o l’immagine (§ 132). ● Una posizione dominante nei media audiovisivi pregiudica il ruolo della libertà di espressione in una società democratica (§ 133). Passaggi salienti ● Lo Stato, oltre a non esercitare ingerenze indebite, deve realizzare un quadro normativo finalizzato a garantire un pluralismo effettivo, tanto più quando il sistema è duopolistico, come in Italia (§ 134). ● La mancata assegnazione delle frequenze ad Europa 7 rappresenta un’ingerenza, al pari di negare il rilascio della concessione, poiché la CEDU ha lo scopo di assicurare la garanzia di diritti effettivi e non teorici (§ 138). ● La normativa italiana non ha individuato con il necessario grado di precisione e di prevedibilità quando sarebbero state assegnate le frequenze (e sarebbero cessati i consecutivi regimi transitori), pertanto l’ingerenza non era disciplinata da una legge ‘’prevedibile’’. 43
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti II FASE CONTENZIOSO EUROPA 7 44
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti II.1 – CONTESTAZIONE DELL’INSUFFICIENZA DEL CANALE 8 VHF – ACCORDO DEL 2010 ● Il canale 8 VHF non consente la realizzazione di una rete televisiva che diffonda segnali effettivamente ricevibili nell’80% del territorio e in tutti i capoluoghi di - Ricorso al Tar Lazio provincia, né in tecnica analogica (3 canali), né in tecnica digitale (a causa della (febbraio 2009) genesi canale 8 VHF; del puntamento delle antenne; della difficoltà di sincronizzazione degli impianti). ● Udienza discussione fissata all’11 febbraio 2010. ● «Il Ministero, ad integrazione della rete SFN operante sul canale 8 VHF, già assegnato con provvedimento dell’11 dicembre 2008, assegnerà a Centro Europa 7 S.r.l., con successivi appositi provvedimenti conformi al presente accordo, per l’utilizzo in tecnica digitale, sin da subito, le risorse frequenziali indicate negli Allegati Tecnici ‘’A’’ e ‘’B’’ (che sottoscritti dalle parti vengono acclusi al presente accordo per formarne parte integrante), ubicate nelle aree territoriali in cui è già avvenuto lo - Accordo Ministero/Europa 7 swich-off e si impegna ad assegnare le altre risorse frequenziali ubicate nelle (9 febbraio 2010) rimanenti aree territoriali a decorrere dalle singole date di switch-off, previste dal decreto ministeriale 10 settembre 2008» (art. 1); ● «Le frequenze indicate negli Allegati Tecnici ‘’A’’ e ‘’B’’ al presente accordo, devono consentire a Centro Europa 7 di illuminare senza interferenze tutte le aree di copertura relative ai siti da cui la Rai trasmette in banda VHF-I o VHF-II, anche atteso che Centro Europa 7 utilizzerà gli stessi sistemi radianti della Rai» (art. 2). ● Coeva assegnazione ad Europa 7/Europa Way delle prime frequenze per le regioni Piemonte (occ.), Trentino-Alto Adige, Campania e Lazio. 45
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti II.2 – INADEMPIMENTO DELL’ACCORDO 2010 DA PARTE DEL MINISTERO ● In occasione dello switch-off della Lombardia e di gran parte del Nord Italia (ottobre 2010) il Ministero non assegna le frequenze integrative ad Europa 7/Europa Way. Mancata assegnazione frequenze per le ● Tra le altre, ad Europa 7/Europa Way non viene assegnata la frequenza integrativa dal più successive aree tecniche importante impianto del Nord Italia (Monte Penice che serve quali 10 milioni di persone). ● Europa 7/Europa Way diffidano il Ministero ad adempiere l’Accordo 2010, in data 1° agosto 2011. Il Ministero non risponde. 46
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti III FASE CONTENZIOSO EUROPA 7 47
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti III.1 – CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DELL’INADEMPIMENTO DELL’ACCORDO 2010 - Ricorso al Tar Lazio ● Europa 7/Europa Way chiedono la condanna del Ministero all’adempimento (marzo 2012) dell’Accordo 2010 ed al risarcimento dei danni - Ordinanze cautelari del ● Il Tar ordina al Ministero di assegnare la frequenza da Monte Penice e dispone che sino Tar Lazio a detta assegnazione dovrà corrispondere ad Europa 7/Europa Way € 1.500 al giorno, a (giu./ago.2012) titolo di penalità di mora (astreintes). - Sentenza non definitiva ● Il Tar Lazio, con sentenza non definitiva, accerta che il Ministero è inadempiente e che del Tar Lazio e nomina deve risarcire i danni. CTU (3516/2013) ● Il Tar Lazio nomina un CTU per la quantificazione dei danni (poi quantificati tra i 16 ed i 22 milioni di euro). 48
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti III.2 – APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO - Appello del Ministero ● Il Ministero chiede al Consiglio di Stato l’integrale riforma della sentenza non contro la sentenza non definitiva del Tar Lazio. definitiva ● Il Consiglio di Stato riforma parzialmente la sentenza non definitiva del Tar Lazio, escludendo la risarcibilità dei danni che Europa 7/Europa Way avrebbero potuto - Sentenza Consiglio di evitare in buona fede e chiede al Tar di accertare, alla luce dei principi indicati in Stato sentenza, i danni risarcibili, svolgendo una nuova CTU. (2693/2014) ● Vengono meno anche le astreintes. - Attesa della nuova ● Il Tar dovrà quindi accertare nuovamente i danni disponendo una nuova CTU. fissazione del giudizio dinanzi al Tar Lazio 49
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti DISCIPLINA DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI - SMA 50
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti DEFINIZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (SMA) - Un servizio, quale definito agli artt. 56 e 57 TFUE , che è sotto la RESPONSABILITA’ EDITORIALE di un fornitore di sma e il cui OBIETTIVO PRINCIPALE è la fornitura di programmi al fine di INFORMARE, INTRATTENERE, ISTRUIRE il GRANDE PUBBLICO, ATTRAVERSO RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ai sensi della ‘’Direttiva Quadro’’ (dir. 2002/21/Ce) SMA (dir. 2010/13/UE Radiodiffusione televisiva - Rientrano in tale nozione Sma a richiesta Comunicazione commerciale e audiovisiva 51
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti CARATTERISTICHE DEGLI SMA • Servizi aventi ad oggetto IMMAGINI IN MOVIMENTO, siano o no sonore («audiovisivo»: sì, film muti; no, servizi RDF); • Servizi audiovisivi CHE SIANO MASS MEDIA, cioè DESTINATI AD ESSERE RICEVUTI DA UNA PORZIONE CONSIDEREVOLE DEL GRANDE PUBBLICO SU CUI POTREBBERO ESERCITARE UN IMPATTO EVIDENTE NELLA FORMAZIONE DELLE OPINIONI (cons. 21 e 45); Tratti caratterizzanti SMA: • In concorrenza con la RTV (cioè, aventi come finalità principale la fornitura di programmi), ‘’Televisionlike’’(dir. quindi: no i siti internet privati, no i siti di fornitura e distribuzione di contenuti audiovisivi 2010/13/UE; art. 2, generati da utenti privati (UGC) a fini di condivisione o di scambio nelle comunità di interesse lett. a, TUSMAR) (cons. 21); no e-mail inviate ad un numero limitato di destinatari; no motori di ricerca; no giochi on line; no siti internet di aziende in cui gli elementi audiovisivi sono accessori; no versioni elettroniche di quotidiani e riviste; no i giochi d’azzardo, escluse le trasmissioni dedicate ai giochi d’azzardo (cons. 22-28); • Servizi che per natura e modalità di accesso (specie per gli SMA a richiesta) fanno sì che l’utente si attenda una tutela normativa paragonabile a quella dei tradizionali servizi RTV (cons. 24) 52
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti SMA LINEARI E SMA A RICHIESTA LINEARE: • E’ FORNITO DA UN FORNITORE DI SMA PER LA VISIONE (o ‘’ radiodiffusione televisiva’’) SIMULTANEA DI PROGRAMMI SULLA BASE DI UN PALINSESTO (art. 2, lett. i, TUSMAR); SMA NON LINEARE • E’ FORNITO DA UN FORNITORE DI SMA PER LA VISIONE DI PROGRAMMI AL MOMENTO SCELTO DALL’UTENTE E (o ‘’a richiesta’’) SU SUA RICHIESTA SULLA BASE DI UN CATALOGO DI PROGRAMMI SELEZIONATI DAL FORNITORE DI SMA (art. 2, lett. m, TUSMAR). • In relazione agli SMA a richiesta, l’utente ha una MAGGIORE possibilità di SCELTA e CONTROLLO rispetto agli SMA lineari ; essi hanno perciò un DIVERSO IMPATTO SULLA SOCIETA’ (cons. 43 dir. 2007/65/Ce) 53
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti DEFINIZIONI DI FORNITORE DI SMA E RESPONSABILITA’ EDITORIALE • La persona fisica o giuridica cui è riconducibile la RESPONSABILITA’ EDITORIALE DELLA SCELTA DEL CONTENUTO dello SMA e ne determina le • FORNITORE DI SMA modalità di ORGANIZZAZIONE (art. 2, lett. b, TUSMAR) • Non vi rientra perciò chi si occupa unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi • L’esercizio di un CONTROLLO EFFETTIVO sia sulla SELEZIONE DI PROGRAMMI, sia sulla loro ORGANIZZAZIONE IN UN PALINSESTO • RESPONSABILITA’ EDITORIALE CRONOLOGICO (per gli SMA lineari) O IN UN CATALOGO (per gli SMA a (art. 2, lett. h, TUSMAR) richiesta) 54
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti DEFINIZIONI DI PROGRAMMA E DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE AUDIOVISIVA • PROGRAMMA • Una serie di IMMAGINI ANIMATE, sonore o non, che costituiscono un SINGOLO (art. 2, lett. e, TUSMAR) ELEMENTO DEL PALINSESTO O DI UN CATALOGO stabilito da un fornitore di SMA • Non vi rientrano le TRASMISSIONI RIPETITIVE o consistenti in IMMAGINI FISSE • COMUNICAZIONE COMMERCIALE • Immagini, sonore o non, destinate a PROMUOVERE, direttamente o AUDIOVISIVA indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica (art. 2, lett. dd, TUSMAR) che esercita ATTIVITA’ ECONOMICA, COMPRESE la PUBBLICITA’ TELEVISIVA, la SPONSORIZZAZIONE, la TELEVENDITA, l’INSERIMENTO DI PRODOTTI (PRODUCT PLACEMENT), e che ACCOMPAGNANO o SONO INSERITE IN UN PROGRAMMA, DIETRO PAGAMENTO O ALTRO COMPENSO (o a fini di autopromozione). 55
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti REGOLE EDITORIALI DEI FORNITORI DI SMA LINEARI E DI QUELLI A DOMANDA • OBBLIGHI INFORMATIVI (nome, indirizzo geografico e di posta elettronica e internet del fornitore; organi di regolamentazione) • NUCLEO REGOLE COMUNI PER • DIVIETI di SMA che incitano all’ODIO PER RAZZA, SESSO, RELIGIONE O SMA LINEARI E A RICHIESTA NAZIONALITA’; diffusione FILM fuori dai periodi concordati; COMUNICAZIONI COMMERCIALI audiovisive OCCULTE o non PRONTAMENTE RICONOSCIBILI, SUBLIMINALI, non rispettose della DIGNITA’ UMANA, DISCRIMINATORIE per SESSO, RAZZA, NAZIONALITA’, RELIGIONE, CONVINZIONI, DISABILITA’, ETA’, ORIENTAMENTO SESSUALE; incentivanti comportamenti pregiudizievoli per la SALUTE o SICUREZZA; relative a SIGARETTE e tabacco o BEVANDE ALCOLICHE (liquori); dannose per lo sviluppo fisico e morale dei MINORI; etc. • SI’ A SMA che possano NUOCERE GRAVEMENTE allo sviluppo fisico, mentale o • REGOLE SOLO PER SMA A morale dei MINORI, a certe condizioni; RICHIESTA • OBBLIGHI in materia di PRODUZIONE E PROMOZIONE DI OPERE EUROPEE PIU’ LEGGERI; • REGOLE SOLO PER SMA LINEARI • OBBLIGHI PIU’ STRINGENTI (rinvio) 56
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SMA ● recepire la direttiva modificando il TURTV (d. lgs. - Criteri e principi direttivi ‘’specifici’’ n. 177/2005) ● Legge comunitaria 2008 ● consentire il product placement (l. n. 88/2009 artt. 2 e 26) - Criteri e principi direttivi ‘’generali’’ ● i principi desumibili dalla direttiva SMA ● apportare solo le ‘’occorrenti modificazioni’’ al TURTV per coordinarle con la disciplina vigente ● modifica il TURTV e lo ridenomina TUSMAR ● Decreto Romani (d. lgs. n. 44/2010 – art. ● si occupa anche di trasmissioni RDF 76 Cost.) ● innova la disciplina del TUSMAR per aspetti non modificati dalla direttiva SMA e senza enunciazione di criteri e principi direttivi 57
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti OBBLIGHI EDITORIALI PIU’ RILEVANTI PER I FORNITORI DI SMA • DIFFERENZE DI DISCIPLINA • A seconda che si tratti di: SMA LINEARI OD A RICHIESTA; NAZIONALI O LOCALI; AUDIOVISIVI O RDF; etc. • A TUTELA DEGLI UTENTI/CITTADINI (in generale) • A TUTELA DEI MINORI • OBBLIGHI • SULLE OPERE EUROPEE • SULLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE • A TUTELA DEL PLURALISMO • IN TEMA DI PAR CONDICIO 58
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I. OBBLIGHI A TUTELA DEGLI UTENTI (in generale) • OBBLIGHI INFORMATIVI: • Nome; indirizzo geografico, d posta elettronica ed internet; (art. 32, co. 1, TUSMAR) recapiti AGCOM e AGCM (ma non Garante della privacy) • DIVIETO DI SMA CONTRO DIGNITA’ UMANA O • No a SMA CONTRO il rispetto della DIGNITA’ UMANA o CHE DI INCITAMENTO ALL’ODIO: INCITANO ALL’ODIO BASATO SU RAZZA, SESSO, RELIGIONE o (art. 32, co. 5, TUSMAR) NAZIONALITA’ • OBBLIGHI IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE • I fornitori di SMA (e RDF) prevedono l’adozione di MISURE ABILI: IDONEE a rendere i loro SERVIZI FRUIBILI DA CITTADINI CON DISABILITA’ SENSORIALI (artt. 32, co. 6, TUSMAR) • OBBLIGHI SU LCN: • [RINVIO A SLIDE SUCCESSIVE] (art. 32, co. 2-4, TUSMAR) 59
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti II. OBBLIGHI A TUTELA DEGLI UTENTI (IN GENERALE) • OBBLIGHI A TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE: • I fornitori di SMA rispettano i diritti d’autore e connessi (art. 32-bis TUSMAR) [delibera AGCOM n. 680/13/CONS; Ord. Tar Lazio n. 10020/2014: q.l.c.]; trasmettono il film nel rispetto dei termini temporali (windows) concordati con i titolari dei diritti; • OBBLIGHI SU EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA: • L’AGCOM individua gli eventi di particolare rilevanza per la (art. 32-ter TUSMAR) società italiana da diffondersi obbligatoriamente in chiaro (San Remo; Olimpiadi; Finale del Campionato del mondo di calcio e degli Europei e di tutte le partite della nazionale; etc.) • BREVI ESTRATTI DI CRONACA: • Le emittenti televisive (SMA lineari) possono realizzare brevi (art. 32-quater TUSMAR) estratti di cronaca (ora, 90 secondi) di eventi di grande interesse pubblico, ma solo per i NOTIZIARI DI CARATTERE GENERALE 60
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti III. OBBLIGHI A TUTELA DEGLI UTENTI (IN GENERALE) • DIRITTO DI RETTIFICA: • Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali (es.: onore e reputazione) o (art. 32-quinquies TUSMAR) materiali da TRASMISSIONI CONTRARIE A VERITA’ ha diritto di chiedere ai fornitori di SMA LINEARI O RDF (o alle persone delegate al controllo) che sia trasmessa apposita rettifica, da effettuare ENTRO 48 ORE CON LO STESSO RILIEVO DELLA TRASMISSIONE LESIVA, purchè la rettifica richiesta non possa dar luogo a RESPONSABILITA’ PENALI • Se l’emittente ritiene che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, la sottopone all’AGCOM entro il giorno successivo alla richiesta; l’AGCOM si pronuncia entro 5 GIORNI e, se ritiene fondata la richiesta, la rettifica, preceduta dalla pronuncia dell’Autorità, deve essere trasmessa entro 24 ore 61
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti OBBLIGHI A TUTELA DEI MINORI (ART. 34 TUSMAR) • Lo sono: i PROGRAMMI con scene di VIOLENZA GRATUITA, INSISTITA O EFFERATA, PORNOGRAFICHE, cui sono equiparati i FILM VM 18 o ai quali sia stato NEGATO IL NULLA OSTA DI CENSURA • TRASMISSIONI GRAVEMENTE NOCIVE • Divieto assoluto per i fornitori di SMA LINEARI; INVECE i fornitori di SMA A RICHIESTA POSSONO OFFRIRLE, MA SOLO in modo da ESCLUDERE CHE I MINORI LE VEDANO O ASCOLTINO NORMALMENTE E COMUNQUE CON IMPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO E SELETTIVO • TRASMISSIONI NON GRAVEMENTE • Possono essere diffuse (come i FILM VM14) TRA LE ORE 23:00 E LE NOCIVE 7:00, OPPURE CON QUALSIASI ALTRO ACCORGIMENTO TECNICO CHE ESCLUDA CHE I MINORI LE VEDANO O ASCOLTINO NORMALMENTE; DEVONO ESSERE PRECEDUTE DA UN’AVVERTENZA E CONTRASSEGNATE CON UN SIMBOLO VISIVO PERMANENTE • CODICE AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI • I fornitori di SMA LINEARI DEVONO RISPETTARE IL CODICE E APPLICARE SPECIFICHE MISURE TRA LE ORE 16:00 E 19:00 NONCHE’ NEI PROGRAMMI RIVOLTI AI MINORI 62
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti OBBLIGHI IN MATERIA DI OPERE EUROPEE (ART. 44 TUSMAR) • I fornitori di SMA LINEARI NAZIONALI devono riservare ad OPERE EUROPEE la MAGGIOR PARTE (50,1%) DEL TEMPO DI TRASMISSIONE (ESCLUSO il tempo • OBBLIGHI DI TRASMISSIONE destinato a NOTIZIARI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, GIOCHI TELEVISIVI, PUBBLICITA’, SERVIZI TELETEXT E TELEVENDITE) • Detti fornitori riservano il 10% del TEMPO (destinato ad opere europee) ad OPERE PRODOTTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI; LA RAI IL 20% (inclusi i film di espressione originale italiana dovunque prodotti) • I fornitori di SMA LINEARI NAZIONALI riservano almeno il 10% DEI LORO INTROITI NETTI ANNUI alla PRODUZIONE, FINANZIAMENTO, PRE-ACQUISTO E • OBBLIGHI DI PRODUZIONE ACQUISTO DI OPERE EUROPEE REALIZZATE DA PRODUTTORI INDIPENDENTI (di cui una quota adeguata ad opere diffuse entro i 5 anni dalla loro produzione, incluse le italiane). LA RAI UNA QUOTA NON INFERIORE AL 15% (di cui il 20% di film di espressione originale italiana e non meno del 5% di opere di animazione per l’infanzia) 63
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti I. TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE • PUBBLICITA’ TELEVISIVA: • Ogni forma di messaggio televisivo, trasmesso dietro pagamento o altro compenso (o per autopromozione) da un’impresa o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o libero-professionale, ALLO SCOPO DI PROMUOVERE LA FORNITURA, DIETRO PAGAMENTO, DI BENI O SERVIZI (compresi immobili, diritti, obbligazioni) • Forma di pubblicità televisiva A CONTENUTO PREDETERMINATO trasmessa dai • SPOT PUBBLICITARIO: fornitori di SMA LINEARI • Ogni CONTRIBUTO di un’impresa o persona fisica (non impegnata nella fornitura di • SPONSORIZZAZIONE: SMA o produzione di opere audiovisive) AL FINANZIAMENTO DI SERVIZI E PROGRAMMI DI MEDIA AUDIOVISIVI, AL FINE DI PROMUOVERE I PROPRI NOME, MARCHIO, IMMAGINE, ATTIVITA’ O PRODOTTI 64
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti II. TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE • TELEVENDITA: • Le OFFERTE DIRETTE TRASMESSE AL PUBBLICO ALLO SCOPO DI FORNIRE, dietro pagamento, BENI o SERVIZI (compresi immobili, diritti, obbligazioni) • INSERIMENTO DI • Ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’INSERIRE O NEL PRODOTTI: FARE RIFERIMENTO A UN PRODOTTO, SERVIZIO O MARCHIO COSI’ CHE APPAIA ALL’INTERNO (Product Placement) DI UN PROGRAMMA DIETRO PAGAMENTO O ALTRO COMPENSO • TELEPROMOZIONE: • Ogni forma di pubblicità consistente nell’ESPOSIZIONE DI PRODOTTI, PRESENTAZIONE VERBALE E VISIVA DI BENI O SERVIZI, FATTA DAL FORNITORE DI SMA LINEARI (O RDF), NELL’AMBITO DI UN PROGRAMMA, AL FINE DI PROMUOVERE LA FORNITURA, DIETRO COMPENSO, DEI BENI O SERVIZI PRESENTATI O ESIBITI 65
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti TIPOLOGIE DI LIMITI ALLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE • MODALI (cioè, relativi alle modalità di inserimento dei messaggi) • LIMITI • QUALITATIVI (cioè, relativi ai contenuti delle comunicazioni commerciali) • QUANTITATIVI (cioè, relativi agli affollamenti orari e giornalieri) 66
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti LIMITI MODALI ALLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI (ART. 37 TUSMAR) ● DIVIETO DI SPOT ISOLATI: gli spot isolati devono costituire ECCEZIONI (salvo che negli eventi sportivi) ● INSERIMENTO DI SPOT NEL CORSO DEI PROGRAMMI: è CONSENTITO, ma non deve compromettere l’integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali degli stessi ● DIVIETO DI INSERIMENTO NEL CORSO DI FUNZIONI RELIGIOSE ● TG, FILM, TELEFILM (esclusi serie, romanzi a puntate, documentari), PROGRAMMI PER BAMBINI, possono essere interrotti solo UNA VOLTA PER OGNI PERIODO PROGRAMMATO DI 30 MINUTI (regole più permissive per i fornitori di SMA locali riguardo a film, opere teatrali, liriche e musicali) 67
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti LIMITI QUALITATIVI ALLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI • DEVONO ESSERE RICONOSCIBILI (DIVIETO DI COMUNICAZIONI OCCULTE O SUBLIMINALI • NON DEVONO PREGIUDICARE LA DIGNITA’ UMANA; NON DEVONO ESSERE DISCRIMINATORIE • NON INCORAGGIANO COMPORTAMENTI PREGIUDIZIEVOLI PER SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE • LIMITI GENERALI (art. 36-bis TUSMAR) • DIVIETO PER SIGARETTE E PRODOTTI A BASE DI TABACCO; • PER LE BEVANDE ALCOLICHE NON SI RIVOLGONO AI MINORI, NE’ INCORAGGIANO IL LORO CONSUMO SMODATO • DIVIETO PER MEDICINALI E CURE MEDICHE SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA • NON DEVONO ARRECARE PREGIUDIZIO FISICO O MORALE AI MINORI • DIVIETO DI PUBBLICIZZARE SERVIZI AUDIOTEXT E VIDEOTEXT, CON PARTICOLARE • LIMITI PARTICOLARI RIFERIMENTO A QUELLI DI CARATTERE EROTICO O OSCENO, tra le ore 7:00 e le 24:00 • DIVIETO DI TRASMETTERE TELEVENDITE DI BENI E SERVIZI DI ASTROLOGIA, CARTOMANZIA, PRONOSTICI (LOTTO, SUPERENALOTTO, ETC.) tra le ore 7:00 e le 23:00 e di MOSTRARE NUMERI PER SERVIZI A SOVRAPREZZO 68
A.A. 2016/17 – Università di Macerata – Ottavio Grandinetti PRINCIPALI LIMITI QUANTITATIVI PER FORNITORI DI SMA NAZIONALI • AFFOLLAMENTO GIORNALIERO: 15% + 5%, se si trasmettono forme di pubblicità DIVERSE DAGLI SPOT, (per fornitori diversi dalla RAI) COME LE TELEPROMOZIONI • AFFOLLAMENTO ORARIO: (per fornitori diversi da Rai 18%; un’eventuale eccedenza non superiore al 2% deve essere ed emittenti pay) recuperata nell’ora precedente o successiva • AFFOLLAMENTO ORARIO PER EMITTENTI PAY: 12% (16% per il 2010; 14% per il 2011); un’eventuale eccedenza deve recuperarsi come sopra 4% orario SETTIMANALE e 12% ORARIO; un’eventuale eccedenza deve • AFFOLLAMENTO RAI recuperarsi come sopra 69
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