Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
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LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281 “Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali d’affezione. Comma2 : i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture (…) non possono essere soppressi. Comma 3: i cani catturati o comunque provenienti dalle strutture (…) non possono essere destinati alla sperimentazione.
LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281 “Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” Art. 2 Comma 5: i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture (…) devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste. Comma 6: i cani ricoverati nelle strutture (…) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 dal DPR nr. 320 / 1954 e succ. modif., possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281 “Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” Art. 3 Competenze delle Regioni. Comma 1: Le regioni disciplinano con propria Legge (…) l’istituzione dell’anagrafe canina presso i Comuni o le Unità Sanitarie Locali (…). Comma 2: Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, (…) i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani ed il rispetto delle norme igienico- sanitarie (…).
LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281 “Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” Art. 4 Competenze dei Comuni. Comma 1 : I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con Legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
L.R.27 /2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” Art. 16 Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti. Comma 1 : Spetta ai Comuni singoli o associati, assicurare: a) Il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del RPV e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie; b) Il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
L.R.27 /2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” Art. 16 Comma 2: Il ricovero e la custodia dei cani (…) sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali, possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 . (Associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro)
L.R.27 /2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” Art. 19 Requisiti delle strutture. Comma 1: Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani (…) devono essere costituite dai seguenti reparti: a) Un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria; b) Un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea; c) Un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea (…)
L.R.27 /2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” Art. 19 Comma 2: I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche: a) Ubicazione salubre e protetta; b) Strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito; c) Recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d’acqua all’ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte e settore giorno parzialmente coperto, cucce. Comma 4: I Comuni ed i Servizi Veterinari dell’ASL, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di
Delibera Regione Emilia- Romagna “Requisiti strutturali nr. 212 per /le2006 strutture di ricovero e custodia per cani, di nuova costruzione” - Area recintata con rete alta non meno di 2 m. + idonea alberatura e sistemi di isol. acustico. - Distante da corsi d’acqua e almeno 200 mt. da nuclei abitati.
Delibera Regionale nr. 216/2006. - Reparti e strutture previste: • Strutture di servizio; • Strutture sanitarie; • Reparti di ricovero ordinario: Box singoli o box plurimi; Box con area di sgambamento ( singoli: 9 mq - 30% parte coperta; plurimi: 9 mq + 7 mq ogni cane aggiunto) o box di più ampie dimensioni senza area di sgambamento
Delibera Regionale nr. 216/2006. • Reparto di isolamento (15 gg); • Reparto cuccioli;
CANI - Randagi - Vaganti in ambiente urbano e suburbano - Casi previsti dal RPV (DPR n. 320 /1954) - Situazioni di rischio per l’incolumità dell’uomo e per l’igiene pubblica Catturati dai servizi per il controllo della
- Cani inselvatichiti e randagi in ambiente silvestre La cattura è compito della Provincia ed è effettuata da personale specificamente specializzato ed addestrato (Art. 25)
- Rinunce di proprietà (Art. 12) - Cani morsicatori ( custodia temporanea per osservazione : 10 gg) : casi previsti dall’artt. 86 e 87 del RPV (Art. 16) - Cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene.
CHI PUO’ PROCEDERE ALLA CATTURA DEI CANI VAGANTI Nessuno al diE/O RANDAGI? fuori degli addetti ai servizi per il controllo della popolazione canina può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti. (Art. 15) Personale specificamente specializzato ed addestrato, incaricato dalla Provincia effettua interventi di cattura di
SANZIONE PREVISTA “… da 516 euro a 1549 euro per la violazione delle norme di cui all’art. 15”. (Art.30, comma 1, lettera f)
PERSONALE OPERANTE - Responsabile gestione - Responsabile sanitario - Operatore cinofilo - Volontario
RESPONSABILE GESTIONE - Formato e preparato - Collaborazione con medico veterinario - Adozioni - Gestione dei cani : cuccioli, adulti, anziani (alimentazione, spostamenti, inserimenti nel box,….) - Gestione documentazione
OPERATORE CINOFILO - Formato e preparato (conoscenza del Cane, corsi di aggiornamento) - Mansioni di routine (cibo, pulizia, manutenzione, approccio corretto con i cani,….) - Relaziona riguardo lo stato dei cani - Adozioni
RESPONSABILE SANITARIO - Collaborazione con il responsabile di gestione - Visita del cane all’entrata (art. 17 comma 1) - Eventuale identificazione - Interventi terapeutici, interv. chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche, interventi in caso di urgenza (art.20 comma 2)
VOLONTARIO - Formato e preparato (corsi di aggiornamento) - Collaborazione con responsabili ed operatori - Coadiuvare gli operatori nell’esecuzione dei loro compiti - Esecuzione di programmi di ed. cinofila - Volontariato al di fuori della struttura canile
EDUCATORE / RIEDUCATORE CINOFILO - Valutazione del cane - Programma di Educazione / Rieducazione - Guida nell’adozione - Informazioni all’adottante - Consigli per l’inserimento e per l’educazione del cane - Disponibilità per il periodo post - adozione
CANE CHE ENTRA IN CANILE CATTURA ENTRATA RESTITUZIONE VISITA SANITARIA
CANE CHE ENTRA IN CANILE ISOLAMENTO STERILIZZAZIONE BOX ADOZIONE
CATTURA (MODULO) - CONOSCENZA DEL CANE - METODI DI AVVICINAMENTO E CATTURA - ATTREZZATURA ADEGUATA - SICUREZZA - NO VOLONTARIATO
VISITA SANITARIA - LETTURA MICROCHIP RESTITUZIONE - TRATTAMENTI SANITARI: • visita (EOG) • trattamenti endo ed ectoparassiti • vaccinazione • prelievo sangue (filariosi c.p. , leishmaniosi,…)
ISOLAMENTO BOX SINGOLO (almeno 15 gg) prevenzione malattie infettive studio del carattere : etogramma osservazione e prove valutazione (socializzazione intra ed
STERILIZZAZIONE - OBBLIGATORIA (art. 23) - OVARISTERECTOMIA - DOPO IL PERIODO DI ISOLAMENTO SALVO COMPLICAZIONI - SEMPRE PRIMA DELL’ENTRATA IN BOX
ENTRATA IN BOX - MOMENTO DELICATO ED IMPORTANTE - NO ISOLATO : il cane è un animale sociale - VALUTAZIONE DEL CANE E SCELTA DEL BOX (BRANCO) - GESTIONE DEL BOX - STRESS
USCITE DAL CANILE - ADOZIONE (Restituzione): Valutazione delle aspettative e delle esigenze dell’adottante Corretto binomio cane – adottante = adozione corretta Non si svuotano i canili con le adozioni (rientri)
USCITE DAL CANILE - DECESSI (Eutanasia): I cani non sono immortali NO all’accanimento terapeutico Eutanasia (art.22): consentita esclusivamente per motivi di grave e
GRAZIE PER
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