Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012

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Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
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    Le strutture per il controllo e
          la tutela dei cani

          piacenza, 25 gennaio 2012
Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
1988
CATTURA       L.R. nr. 5      CATTUR
            del 25 febbraio      A
                 1988

ABBATTIME                     RICOVE
   NTO                         RO IN
dopo 3 gg                     CANILE
Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281
     “Legge Quadro in materia di animali
 d’affezione e prevenzione del randagismo”
Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali d’affezione.

Comma2 : i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque
ricoverati presso le strutture (…) non possono essere
soppressi.

Comma 3: i cani catturati o comunque provenienti dalle
strutture (…) non possono essere destinati alla
sperimentazione.
Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281
  “Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del
                           randagismo”

Art. 2
Comma 5: i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani
ospitati presso le strutture (…) devono essere tatuati; se
non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono
essere ceduti a privati che diano garanzie di buon
trattamento o ad associazioni protezioniste.

Comma 6: i cani ricoverati nelle strutture (…) fatto salvo
quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 dal DPR nr. 320 /
1954 e succ. modif., possono essere soppressi, in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari,
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281
  “Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del
                           randagismo”

Art. 3 Competenze delle Regioni.

Comma 1: Le regioni disciplinano con propria Legge (…)
l’istituzione dell’anagrafe canina presso i Comuni o le Unità
Sanitarie Locali (…).

Comma 2: Le regioni provvedono a determinare, con
propria legge, (…) i criteri per il risanamento dei canili
comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture
devono garantire buone condizioni di vita per i cani ed il
rispetto delle norme igienico- sanitarie (…).
Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281
  “Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del
                           randagismo”

Art. 4 Competenze dei Comuni.

Comma 1 : I Comuni, singoli o associati, e le Comunità
Montane, provvedono al risanamento dei canili comunali
esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei
criteri stabiliti con Legge regionale e avvalendosi dei
contributi destinati a tale finalità dalla regione.
Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
L.R. nr. 5 / 1988

    L. 281 / 1991

L.R. nr. 41 / 1994
Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
L.R.27 /2000
      “Nuove norme per la tutela ed il
  controllo della popolazione canina e
                      felina”
Art. 16 Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti.
Comma 1 : Spetta ai Comuni singoli o associati,
assicurare:
a)   Il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi
     previsti agli artt. 86 e 87 del RPV e comunque quando
     ricorrano esigenze sanitarie;
b)   Il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati
     per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi
     proprietari od al loro affidamento ad eventuali
     richiedenti;
Le strutture per il controllo e la tutela dei cani - piacenza, 25 gennaio 2012
L.R.27 /2000
 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
                                felina”

Art. 16
Comma 2: Il ricovero e la custodia dei cani (…) sono
assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla
gestione delle quali, possono partecipare, previa formale
convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 .
(Associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro)
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L.R.27 /2000
 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
                                felina”
Art. 19 Requisiti delle strutture.

Comma 1: Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani
(…) devono essere costituite dai seguenti reparti:
a) Un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei
   cani soggetti ad osservazione sanitaria;
b) Un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia
   temporanea;
c) Un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre
    i termini previsti per la custodia temporanea (…)
L.R.27 /2000
     “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
                                    felina”

Art. 19
Comma 2: I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per
cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
a)     Ubicazione salubre e protetta;
b)     Strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina,
       infermeria e degenza, deposito;
c)     Recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente
       naturale dei cani, provvisti di bocchetta d’acqua all’ingresso,
       inclinazione di drenaggio, settore notte e settore giorno
       parzialmente coperto, cucce.

Comma 4: I Comuni ed i Servizi Veterinari dell’ASL, nel rispetto delle
   reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di
Delibera Regione Emilia-
                 Romagna
“Requisiti strutturali
               nr. 212 per /le2006
                              strutture di
ricovero e custodia per cani, di nuova
costruzione”

-
    Area recintata con rete alta non meno di 2
    m. + idonea alberatura e sistemi di isol.
    acustico.
-
    Distante da corsi d’acqua e almeno 200
    mt. da nuclei abitati.
Delibera Regionale nr. 216/2006.
-
    Reparti e strutture previste:

•
    Strutture di servizio;
•
    Strutture sanitarie;
•
    Reparti di ricovero ordinario:
Box singoli o box plurimi;
Box con area di sgambamento ( singoli: 9
mq - 30% parte coperta; plurimi: 9 mq + 7
mq ogni cane aggiunto) o box di più ampie
dimensioni senza area di sgambamento
Delibera Regionale nr. 216/2006.
•
    Reparto di isolamento (15 gg);

•
    Reparto cuccioli;
CANI

- Randagi
-
    Vaganti in ambiente urbano e suburbano
-
    Casi previsti dal RPV (DPR n. 320 /1954)
-
    Situazioni di rischio per l’incolumità
    dell’uomo e per l’igiene pubblica

Catturati dai servizi per il controllo della
-
    Cani inselvatichiti e randagi in ambiente
    silvestre

  La cattura è compito della Provincia ed è
effettuata da personale specificamente
specializzato ed addestrato (Art. 25)
-
    Rinunce di proprietà (Art. 12)

-
    Cani morsicatori ( custodia temporanea per
    osservazione : 10 gg) : casi previsti dall’artt. 86
    e 87 del RPV (Art. 16)

-
    Cani detenuti od allevati in condizioni tali da
    comprometterne il benessere psicofisico o tali
    da non garantire comprovatamente la pubblica
    sicurezza od igiene.
CHI PUO’ PROCEDERE ALLA
CATTURA DEI CANI VAGANTI
Nessuno al diE/O     RANDAGI?
             fuori degli addetti ai servizi per il controllo
della popolazione canina può procedere alla cattura di cani
                randagi o vaganti. (Art. 15)

  Personale specificamente specializzato ed addestrato,
 incaricato dalla Provincia effettua interventi di cattura di
SANZIONE PREVISTA

“… da 516 euro a 1549 euro per la
violazione delle norme di cui all’art. 15”.

(Art.30, comma 1, lettera f)
PERSONALE OPERANTE
-
    Responsabile gestione

-
    Responsabile sanitario

-
    Operatore cinofilo

-
    Volontario
RESPONSABILE GESTIONE
-
    Formato e preparato
-
    Collaborazione con medico veterinario
-
    Adozioni
-
    Gestione dei cani :
  cuccioli, adulti, anziani (alimentazione,
spostamenti, inserimenti nel box,….)
-
    Gestione documentazione
OPERATORE CINOFILO
-
    Formato e preparato (conoscenza del
    Cane, corsi di aggiornamento)
-
    Mansioni di routine (cibo, pulizia,
    manutenzione, approccio corretto con i
    cani,….)
-
    Relaziona riguardo lo stato dei cani
-
    Adozioni
RESPONSABILE
                SANITARIO
-
    Collaborazione con il responsabile di
    gestione
-
    Visita del cane all’entrata (art. 17 comma
    1)
-
    Eventuale identificazione
-
    Interventi terapeutici, interv. chirurgici,
    vaccinazioni, soppressioni eutanasiche,
    interventi in caso di urgenza (art.20
    comma 2)
VOLONTARIO
-
    Formato e preparato (corsi di
    aggiornamento)
-
    Collaborazione con responsabili ed
    operatori
-
    Coadiuvare gli operatori nell’esecuzione
    dei loro compiti
-
    Esecuzione di programmi di ed. cinofila
-
    Volontariato al di fuori della struttura canile
EDUCATORE / RIEDUCATORE
       CINOFILO
-
    Valutazione del cane
-
    Programma di Educazione / Rieducazione
-
    Guida nell’adozione
-
    Informazioni all’adottante
-
    Consigli per l’inserimento e per l’educazione del
    cane
-
    Disponibilità per il periodo post - adozione
CANE CHE ENTRA IN CANILE

         CATTURA

         ENTRATA
                         RESTITUZIONE

      VISITA SANITARIA
CANE CHE ENTRA IN CANILE

             ISOLAMENTO

          STERILIZZAZIONE

         BOX       ADOZIONE
CATTURA
                 (MODULO)

- CONOSCENZA DEL CANE
-
    METODI DI AVVICINAMENTO E
    CATTURA
-
    ATTREZZATURA ADEGUATA
-
    SICUREZZA
-
    NO VOLONTARIATO
VISITA SANITARIA
-
    LETTURA MICROCHIP
    RESTITUZIONE
-
    TRATTAMENTI SANITARI:
•
    visita (EOG)
•
    trattamenti endo ed ectoparassiti
•
    vaccinazione
•
    prelievo sangue (filariosi c.p. ,
    leishmaniosi,…)
ISOLAMENTO

BOX SINGOLO (almeno 15 gg)

prevenzione malattie infettive

studio del carattere :
     etogramma
     osservazione e prove
     valutazione (socializzazione intra ed
STERILIZZAZIONE

-
    OBBLIGATORIA (art. 23)
-
    OVARISTERECTOMIA
-
    DOPO IL PERIODO DI ISOLAMENTO
    SALVO COMPLICAZIONI
-
    SEMPRE PRIMA DELL’ENTRATA IN BOX
ENTRATA IN BOX

-
    MOMENTO DELICATO ED IMPORTANTE
-
    NO ISOLATO : il cane è un animale
    sociale
-
    VALUTAZIONE DEL CANE E SCELTA
    DEL BOX (BRANCO)
-
    GESTIONE DEL BOX
-
    STRESS
USCITE DAL CANILE
-
    ADOZIONE (Restituzione):

Valutazione delle aspettative e delle esigenze
dell’adottante

Corretto binomio cane – adottante = adozione corretta

Non si svuotano i canili con le adozioni (rientri)
USCITE DAL CANILE
-
    DECESSI (Eutanasia):

I cani non sono immortali

NO all’accanimento terapeutico

Eutanasia (art.22): consentita
esclusivamente per motivi di grave e
GRAZIE PER
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